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1. Per l'anno 2003, il
livello massimo del saldo
netto da finanziare resta
determinato in termini di
competenza in 48.200 milioni
di euro, al netto di 5.760
milioni di euro per
regolazioni debitorie. Tenuto
conto delle operazioni di
rimborso di prestiti, il
livello massimo del ricorso
al mercato finanziario di cui
all'articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ivi
compreso l'indebitamento
all'estero per un importo
complessivo non superiore a
2.000 milioni di euro
relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di
previsione per il 2003, resta
fissato, in termini di
competenza, in 281.000
milioni di euro per l'anno
finanziario 2003. |
Identico. |
|
2. Per gli anni 2004 e
2005 il livello massimo del
saldo netto da finanziare del
bilancio pluriennale a
legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della
presente legge, è
determinato, rispettivamente,
in 42.500 milioni di euro ed
in 37.500 milioni di euro, al
netto di 4.210 milioni di
euro per l'anno 2004 e 4.210
milioni di euro per l'anno
2005, per le regolazioni
debitorie; il livello massimo
del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente,
in 285.000 milioni di euro ed
in 298.000 milioni di euro.
Per il bilancio programmatico
degli anni 2004 e 2005, il
livello massimo del saldo
netto da finanziare è
determinato, rispettivamente,
in 46.500 milioni di euro ed
in 42.000 milioni di euro ed
il livello massimo del
ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente,
in 289.000 milioni di euro ed
in 303.000 milioni di
euro. |
|
3. I livelli del
ricorso al mercato di cui ai
commi 1 e 2 si intendono al
netto delle operazioni
effettuate al fine di
rimborsare prima della
scadenza o ristrutturare
passività preesistenti con
ammortamento a carico dello
Stato. 4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria. |
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PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE |
PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE |
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1. Al testo unico delle
imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
|
a) all'articolo
3, relativo alla base
imponibile, nel comma 1, dopo
le parole: "al netto degli
oneri deducibili indicati
nell'articolo 10" sono
aggiunte le seguenti: ",
nonché della deduzione
spettante ai sensi
dell'articolo
10-bis"; |
a) identica; |
|
b) dopo
l'articolo 10, relativo agli
oneri deducibili, è inserito
il seguente: |
b)
identica; |
|
"Art. 10-bis.
(Deduzione per assicurare la
progressività
dell'imposizione) - 1. Dal
reddito complessivo,
aumentato del credito
d'imposta di cui all'articolo
14 e al netto degli oneri
deducibili di cui
all'articolo 10, si deduce
l'importo di 3.000 euro. |
|
2. Se alla
formazione del reddito
complessivo concorrono uno o
più redditi di cui agli
articoli 46, con esclusione
di quelli indicati nel comma
2, lettera a), e 47,
comma 1, lettere a),
b), c),
c-bis), d),
h-bis) e l), la
deduzione di cui al comma 1 è
aumentata di un importo pari
a 4.500 euro, non cumulabile
con quello previsto dai commi
3 e 4, rapportato al periodo
di lavoro nell'anno. |
|
3. Se alla
formazione del reddito
complessivo concorrono uno o
più redditi di cui
all'articolo 46, comma 2,
lettera a), la
deduzione di cui al comma 1 è
aumentata di un importo pari
a 4.000 euro, non cumulabile
con quello previsto dai commi
2 e 4, rapportato al periodo
di pensione nell'anno. |
|
4. Se alla
formazione del reddito
complessivo concorrono uno o
più redditi di lavoro
autonomo di cui al comma 1
dell'articolo 49 o di impresa
di cui all'articolo 79, la
deduzione di cui al comma 1 è
aumentata di un importo pari
a 1.500 euro, non cumulabile
con quello previsto dai commi
2 e 3. |
|
5. La deduzione
di cui ai commi precedenti
spetta per la parte
corrispondente al rapporto
tra l'ammontare di
26.000 euro, aumentato
delle deduzioni indicate nei
commi da 1 a 4 e degli oneri
deducibili di cui
all'articolo 10 e diminuito
del reddito complessivo e del
credito d'imposta di cui
all'articolo 14, e l'importo
di 26.000 euro. Se il
predetto rapporto è maggiore
o uguale a 1, la deduzione
compete per intero; se lo
stesso è zero o minore di
zero, la deduzione non
compete; negli altri casi, ai
fini del predetto rapporto,
si computano le prime quattro
cifre decimali"; |
|
c)
all'articolo 11, relativo
alla determinazione
dell'imposta: |
c) identica; |
|
1) il comma 1 è sostituito
dal seguente: "1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento; c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento; d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento; e) oltre 70.000 euro, 45 per cento"; |
|
2) dopo il comma 1
è inserito il seguente: "1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro"; |
|
d) l'articolo
13, relativo alle altre
detrazioni, è sostituito dal
seguente: |
d) identico: |
|
"Art. 13. (Altre
detrazioni). - 1. Se alla
formazione del reddito
concorrono uno o più redditi
di cui agli articoli 46, con
esclusione di quelli indicati
nel comma 2, lettera
a), e 47, comma 1,
lettere a), b),
c), c-bis),
d), h-bis) e
l), spetta una
detrazione dall'imposta lorda
pari a: |
"Art. 13. (Altre
detrazioni) - 1.
Identico: |
|
a) 130 euro se
il reddito complessivo è
superiore a 27.000 euro ma
non a 29.500 euro; |
a) identica; |
|
b) 235 euro se
il reddito complessivo è
superiore a 29.500 euro ma
non a 36.500 euro; |
b)
identica; |
|
c) 180 euro se il
reddito complessivo è
superiore a 36.500 euro ma
non a 41.500 euro; |
c)
identica; |
|
d) 130 euro se il
reddito complessivo è
superiore a 41.500 euro ma
non a 46.500 euro; |
d) 130 euro se
il reddito complessivo è
superiore a 41.500 euro ma
non a 46.700 euro; |
|
e) 25 euro se il
reddito complessivo è
superiore a 46.500 euro ma
non a 52.000 euro. |
e) 25 euro se
il reddito complessivo è
superiore a 46.700 euro
ma non a 52.000 euro. |
|
2. Se alla
formazione del reddito
complessivo concorrono uno o
più redditi di cui
all'articolo 46, comma 2,
lettera a), spetta una
detrazione dall'imposta lorda
pari a: |
2. Identico: |
|
a) 70 euro se il
reddito complessivo è
superiore a 24.500 euro ma
non a 27.000 euro; |
a) identica; |
|
b) 170 euro se
il reddito complessivo è
superiore a 27.000 euro ma
non a 29.000 euro; |
b) identica; |
|
c) 290 euro se
il reddito complessivo è
superiore a 29.000 euro ma
non a 31.000 euro; |
c) identica; |
|
d) 230 euro se il
reddito complessivo è
superiore a 31.000 euro ma
non a 36.500 euro; |
d) identica; |
|
e) 180 euro se il
reddito complessivo è
superiore a 36.500 euro ma
non a 41.500 euro; |
e) identica; |
|
f) 130 euro se
il reddito complessivo è
superiore a 41.500 euro ma
non a 46.500 euro; |
f) 130 euro se
il reddito complessivo è
superiore a 41.500 euro ma
non a 46.700 euro; |
|
g) 25 euro se il
reddito complessivo è
superiore a 46.500 euro ma
non a 52.000 euro. |
g) 25 euro se il
reddito complessivo è
superiore a 46.700 euro
ma non a 52.000 euro. |
|
3. Se alla
formazione del reddito
complessivo concorrono uno o
più redditi di lavoro
autonomo di cui al comma 1
dell'articolo 49 o di impresa
di cui all'articolo 79,
spetta una detrazione
dall'imposta lorda pari a 80
euro se il reddito
complessivo è superiore a
25.500 euro ma non a 32.000
euro. |
3. Se alla
formazione del reddito
complessivo concorrono uno o
più redditi di lavoro
autonomo di cui al comma 1
dell'articolo 49 o di impresa
di cui all'articolo 79,
spetta una detrazione
dall'imposta lorda pari a: a) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro; b) 126 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro; c) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro. |
|
4. Le detrazioni
di cui ai commi da 1 a 3 non
sono cumulabili tra loro". |
4. Identico". |
|
2. All'articolo 23,
comma 2, lettera a),
del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dopo le parole:
"i corrispondenti scaglioni
annui di reddito" sono
inserite le seguenti: ", al
netto della deduzione di cui
all'articolo 10-bis del
medesimo testo unico,". |
2. Identico. |
|
3. Ai fini della
determinazione dell'imposta
sui redditi delle persone
fisiche dovuta sul reddito
complessivo per l'anno 2003,
i contribuenti, in sede di
dichiarazione dei redditi,
possono applicare le
disposizioni del testo unico
delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive
modificazioni, in vigore al
31 dicembre 2002, se più
favorevoli. |
3. Identico. |
|
4. La deduzione di cui
all'articolo 10-bis del
testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive
modificazioni, non rileva ai
fini della determinazione
della base imponibile delle
addizionali all'imposta sul
reddito delle persone
fisiche, fermo restando,
comunque, quanto previsto
dall'articolo 50, comma 2,
secondo periodo, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e dall'articolo 1,
comma 4, del decreto
legislativo 28 settembre
1998, n. 360. |
4. La deduzione di cui
all'articolo 10-bis del
testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, introdotto dal
comma 1 del presente
articolo, non rileva ai
fini della determinazione
della base imponibile delle
addizionali all'imposta sul
reddito delle persone
fisiche, fermo restando,
comunque, quanto previsto
dall'articolo 50, comma 2,
secondo periodo, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e dall'articolo 1,
comma 4, del decreto
legislativo 28 settembre
1998, n. 360. |
|
5. La detrazione
fiscale spettante per gli
interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui
all'articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni,
compete, per le spese
sostenute fino al 30 giugno
2003, per un ammontare
complessivo non superiore a
40 mila euro, per una quota
pari al 36 per cento degli
importi rimasti a carico del
contribuente, da ripartire in
dieci quote annuali di pari
importo. Nel caso in cui gli
interventi di recupero del
patrimonio edilizio
realizzati fino al 30 giugno
2003 consistano nella mera
prosecuzione di interventi
iniziati successivamente al
1^ gennaio 1998, ai fini del
computo del limite massimo
delle spese ammesse a fruire
della detrazione si tiene
conto anche delle spese
sostenute negli stessi
anni. |
5. La detrazione
fiscale spettante per gli
interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui
all'articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni,
ivi compresi gli
interventi di bonifica
dall'amianto, compete, per
le spese sostenute fino al
30 settembre 2003, per
un ammontare complessivo non
superiore a 48.000
euro, per una quota pari
al 36 per cento degli importi
rimasti a carico del
contribuente, da ripartire in
dieci quote annuali di pari
importo. Nel caso in cui gli
interventi di recupero del
patrimonio edilizio
realizzati fino al 30
settembre 2003 consistano
nella mera prosecuzione di
interventi iniziati
successivamente al 1^ gennaio
1998, ai fini del computo del
limite massimo delle spese
ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto
anche delle spese sostenute
negli stessi anni. Resta
fermo, in caso di
trasferimento per atto tra
vivi dell'unità immobiliare
oggetto degli interventi di
recupero del patrimonio
edilizio di cui all'articolo
1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive
modificazioni, che spettano
all'acquirente persona fisica
dell'unità immobiliare
esclusivamente le detrazioni
non utilizzate in tutto o in
parte dal venditore. In caso
di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del
beneficio fiscale si
trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede che
conservi la detenzione
materiale e diretta del bene.
Per i soggetti, proprietari o
titolari di un diritto reale
sull'immobile oggetto
dell'intervento edilizio, di
età non inferiore a 75 e a 80
anni, la detrazione può
essere ripartita,
rispettivamente, in cinque e
tre quote annuali costanti di
pari importo. |
|
6. All'articolo 9,
comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le
parole: "31 dicembre 2002" e:
"30 giugno 2003" sono
sostituite rispettivamente
dalle seguenti: "31 dicembre
2003" e: "30 giugno 2004";
all'alinea del comma 1
dell'articolo 7 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, le
parole: "31 dicembre 2002"
sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre
2003". |
| 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e |
|
della ricerca, da
adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono determinati i
criteri per l'attribuzione
alle persone fisiche di un
contributo, finalizzato alla
riduzione degli oneri
effettivamente rimasti a
carico per l'attività
educativa di altri componenti
del medesimo nucleo familiare
presso scuole paritarie, nel
limite complessivo massimo di
30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005. |
|
8. Dopo il comma 4
dell'articolo 14 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, è
inserito il seguente: |
|
"4-bis. Nella
determinazione dei redditi di
cui all'articolo 6, comma 1,
del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, non sono ammessi in
deduzione i costi o le spese
riconducibili a fatti, atti o
attività qualificabili come
reato, fatto salvo
l'esercizio di diritti
costituzionalmente
riconosciuti". |
|
9. Sono indeducibili
ai sensi dell'articolo 75
del citato testo unico di
cui al decreto del
Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modificazioni, i
costi sostenuti per
l'acquisto di beni o servizi
destinati, anche
indirettamente, a medici,
veterinari o farmacisti, allo
scopo di agevolare, in
qualsiasi modo, la diffusione
di specialità medicinali o di
ogni altro prodotto ad uso
farmaceutico. |
|
10. La revisione
delle aliquote e degli
scaglioni di reddito prevista
nel comma 1, lettera
c), del presente
articolo, ha effetto per i
periodi di imposta che hanno
inizio dopo il 31 dicembre
2004 per gli emolumenti
arretrati di cui all'articolo
16, comma 1, lettera
b), del testo unico
delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive
modificazioni. |
| 11. Per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a |
|
formare il reddito
complessivo per l'importo
eccedente 8.000 euro. |
|
12. Il primo periodo
del sesto comma dell'articolo
25-bis del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, è
sostituito dal seguente: "Per
le prestazioni rese dagli
incaricati alle vendite a
domicilio di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, la
ritenuta è applicata a titolo
d'imposta ed è commisurata
all'ammontare delle
provvigioni percepite ridotto
del 22 per cento a titolo di
deduzione forfetaria delle
spese di produzione del
reddito". |
|
13. Al comma 4
dell'articolo 30 della legge
23 dicembre 2000, n. 388,
concernente l'indetraibilità
dell'IVA afferente le
operazioni aventi ad oggetto
ciclomotori, motocicli,
autovetture ed autoveicoli di
cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo
19-bis.1 del decreto
del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, le parole: "31
dicembre 2002" sono
sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2003". |
|
|
|
|
1. In funzione
dell'attuazione del titolo V
della parte seconda della
Costituzione e in attesa
della legge quadro sul
federalismo fiscale: |
1. Identico: |
|
a) gli aumenti
delle addizionali all'imposta
sul reddito delle persone
fisiche per i comuni e le
regioni, nonché la
maggiorazione dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle
attività produttive di cui
all'articolo 16, comma 3, del
decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446,
deliberati successivamente al
29 settembre 2002 e che non
siano confermativi delle
aliquote in vigore per l'anno
2002, sono sospesi fino a
quando non si raggiunga un
accordo ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, in sede di Conferenza
unificata tra Stato, regioni
ed enti locali sui meccanismi
strutturali del federalismo
fiscale; |
a) identica; |
|
b) fermo
restando quanto stabilito
dall'accordo
interistituzionale tra il
Governo, le regioni, i
comuni, le province e le
comunità montane stipulato il
20 giugno 2002, è
istituita l'Alta Commissione
di studio per la definizione,
sulla base dell'accordo di
cui alla lettera a),
dei princìpi generali del
coordinamento della finanza
pubblica e del sistema
tributario, ai sensi degli
articoli 117, terzo comma,
118 e 119 della Costituzione.
Per consentire l'applicazione
del principio della
compartecipazione al gettito
dei tributi erariali
riferibili al territorio di
comuni, province, città
metropolitane e regioni,
previsto dall'articolo 119
della Costituzione, l'Alta
Commissione di cui al
precedente periodo individua
anche i parametri da
utilizzare per la
regionalizzazione del reddito
delle imprese che hanno la
sede legale e tutta o parte
dell'attività produttiva in
regioni diverse. In
particolare, ai fini
dell'applicazione del
disposto dell'articolo 37
dello statuto della Regione
siciliana, di cui al regio
decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, l'Alta
Commissione individua le
modalità mediante le quali,
sulla base dei criteri
stabiliti dall'articolo 4,
comma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive
modificazioni, i soggetti
passivi dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche
e dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, che
esercitano imprese
industriali e commerciali con
sede legale fuori dal
territorio della Regione
siciliana, ma che in essa
dispongono di stabilimenti o
impianti, assolvono la
relativa obbligazione
tributaria nei confronti
della Regione stessa. Con
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro
dell'economia e delle
finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari
regionali e con il
Ministro per le riforme
istituzionali e la
devoluzione, è definita la
composizione dell'Alta
Commissione, della quale
fanno parte anche
rappresentanti delle regioni
e degli enti locali,
designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono
emanate le disposizioni
occorrenti per il suo
funzionamento ed è stabilita
la data di inizio delle |
b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità montane stipulato il 20 giugno 2002, è istituita l'Alta Commissione di studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), i princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, è definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è |
|
sue attività. Il
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui
al precedente periodo è
emanato entro il 31 gennaio
2003. L'Alta Commissione di
studio presenta al Governo la
sua relazione entro il 31
marzo 2003. Il Governo
presenta al Parlamento entro
il 30 aprile 2003 una
relazione nella quale viene
dato conto degli interventi,
anche di carattere
legislativo, necessari per
dare attuazione all'articolo
119 della Costituzione.
Per l'espletamento della sua
attività l'Alta Commissione
si avvale della struttura di
supporto della Commissione
tecnica per la spesa
pubblica, la quale è
soppressa con decorrenza
dalla predetta data. |
stabilita la data di
inizio delle sue attività. Il
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui
al precedente periodo è
emanato entro il 31 gennaio
2003. L'Alta Commissione di
studio presenta al Governo la
sua relazione entro il 31
marzo 2003. Il Governo
presenta al Parlamento entro
il 30 aprile 2003 una
relazione nella quale viene
dato conto degli interventi,
anche di carattere
legislativo, necessari per
dare attuazione all'articolo
119 della Costituzione. Per
l'espletamento della sua
attività l'Alta Commissione
si avvale della struttura di
supporto della Commissione
tecnica per la spesa
pubblica, la quale è
soppressa con decorrenza
dalla data di costituzione
dell'Alta Commissione. Il
Ministero dell'economia e
delle finanze fornisce i
mezzi necessari per il
funzionamento dell'Alta
Commissione. A tal fine, le
risorse, anche finanziarie,
previste per il funzionamento
della soppressa Commissione
tecnica per la spesa pubblica
sono destinate al
funzionamento dell'Alta
Commissione, ivi compresi gli
oneri relativi agli
emolumenti da corrispondere
ai componenti, fissati con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze. |
|
2. All'articolo 52
della legge 10 febbraio 1953,
n. 62, dopo il terzo comma, è
aggiunto il seguente: |
|
"Per l'espletamento
dei suoi compiti la
Commissione fruisce di
personale, ivi comprese
eventuali collaborazioni
esterne, locali e strumenti
operativi, messi a
disposizione dai Presidenti
delle Camere, d'intesa tra
loro". |
|
|
|
|
1. Al testo unico delle
imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti |
Identico. |
|
da società ed enti, le
parole: "al 53,85 per cento"
sono sostituite dalle
seguenti: "al 51,51 per
cento"; b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 34 per cento"; c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 51,51 per cento", e, al comma 5, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento". 2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, è ridotta al 44,12 per cento. |
|
|
|
|
1. Al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
1. Identico. |
|
a) all'articolo
10, comma 1, secondo periodo,
le parole: "attribuiti fino
al 31 dicembre 1999" sono
soppresse; b) all'articolo 10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuite fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse. |
|
2. All'articolo 11 del
decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446,
recante disposizioni comuni
per la determinazione del
valore della produzione
netta, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
2. Identico: |
|
a) al comma 1: |
a) identica; |
|
1) la lettera a)
è sostituita dalla
seguente: |
|
"a) sono ammessi
in deduzione i contributi per
le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul
lavoro, le spese relative
agli apprendisti, ai disabili
e le spese per il personale
assunto con contratti di
formazione lavoro"; |
|
2) alla lettera
b), il numero 2) è
sostituito dal seguente: "2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro auto-nomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"; |
|
b) dopo il comma
1, è inserito il seguente: |
b) identica; |
|
"1-bis. Per le
imprese autorizzate
all'autotrasporto di merci,
sono ammesse in deduzione le
indennità di trasferta
previste contrattualmente,
per la parte che non concorre
a formare il reddito del
dipendente ai sensi
dell'articolo 48, comma 5,
del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917"; |
|
c) al comma 2,
primo periodo, le parole:
"alla generalità dei
dipendenti e dei
collaboratori" sono
sostituite dalle seguenti:
"alla generalità o a
categorie dei dipendenti e
dei collaboratori"; |
c) identica; |
|
d) il comma
4-bis è sostituito dal
seguente: |
d) identica; |
|
"4-bis. Per i
soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, lettere da
a) ad e), sono
ammessi in deduzione, fino a
concorrenza, i seguenti
importi: |
|
a) euro 7.500 se
la base imponibile non supera
euro 180.759,91; |
|
b) euro 5.625
se la base imponibile supera
euro 180.759,91 ma non euro
180.834,91; c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91; d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91"; |
|
e) dopo il comma
4-bis sono inseriti i
seguenti: |
e) identico: |
|
"4-bis. 1. Ai
soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, lettere da
a) ad e), con
componenti positivi che
concorrono alla formazione
del valore della produzione
non superiori nel periodo
d'imposta a euro 400.000,
spetta una deduzione dalla
base imponibile pari a euro
2.000 per ogni lavoratore
dipendente impiegato nel
periodo d'imposta fino a un
massimo di cinque; la
deduzione è ragguagliata ai
giorni di durata del rapporto
di lavoro nel corso del
periodo d'imposta e nel caso
di contratti di lavoro a
tempo parziale è ridotta in
misura proporzionale. Per i
soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, lettera e),
la deduzione spetta solo in
relazione ai dipendenti
impiegati nell'esercizio di
attività commerciali e, in
caso di dipendenti impiegati
anche nelle attività
istituzionali, l'importo di
cui al primo periodo è
ridotto in base al rapporto
di cui all'articolo 10, comma
2. Ai fini del computo del
numero di lavoratori
dipendenti per i quali spetta
la deduzione di cui al
presente comma non si tiene
conto degli apprendisti e del
personale assunto con
contratti di formazione
lavoro. |
"4-bis. 1. Ai
soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, lettere da
a) ad e), con
componenti positivi che
concorrono alla formazione
del valore della produzione
non superiori nel periodo
d'imposta a euro 400.000,
spetta una deduzione dalla
base imponibile pari a euro
2.000 per ogni lavoratore
dipendente impiegato nel
periodo d'imposta fino a un
massimo di cinque; la
deduzione è ragguagliata ai
giorni di durata del rapporto
di lavoro nel corso del
periodo d'imposta e nel caso
di contratti di lavoro a
tempo parziale è ridotta in
misura proporzionale. Per i
soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, lettera e),
la deduzione spetta solo in
relazione ai dipendenti
impiegati nell'esercizio di
attività commerciali e, in
caso di dipendenti impiegati
anche nelle attività
istituzionali, l'importo di
cui al primo periodo è
ridotto in base al rapporto
di cui all'articolo 10, comma
2. Ai fini del computo del
numero di lavoratori
dipendenti per i quali spetta
la deduzione di cui al
presente comma non si tiene
conto degli apprendisti,
dei disabili e del
personale assunto con
contratti di formazione
lavoro. |
|
4-bis. 2. In caso
di periodo d'imposta di
durata inferiore o superiore
a dodici mesi e in caso di
inizio e cessazione
dell'attività in corso
d'anno, gli importi delle
deduzioni e della base
imponibile di cui al comma
4-bis e dei componenti
positivi di cui al comma
4-bis.1 sono
ragguagliati all'anno
solare"; |
4-bis. 2.
Identico"; |
|
f) al comma
4-ter, le parole: "di
cui al comma 4-bis"
sono sostituite dalle
seguenti: "di cui ai commi
4-bis e
4-bis.1". |
f) identica. |
|
3. Il comma
2-quinquies
dell'articolo 3 del
decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, è
sostituito dal seguente: "2-quinquies. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale". |
|
|
|
|
|
|
|
1. E' istituito il
concordato triennale
preventivo. Al concordato
possono accedere i
contribuenti titolari di
reddito di impresa e di
lavoro autonomo soggetti
all'imposta sul reddito delle
persone fisiche, nonché
all'imposta regionale sulle
attività produttive che hanno
realizzato, nel periodo di
imposta che immediatamente
precede quello in corso alla
data della definizione del
concordato, ricavi o compensi
non superiori a cinque
milioni |
Identico. |
|
di euro. Il concordato ha
per oggetto la definizione
per tre anni della base
imponibile delle imposte di
cui al periodo precedente.
Gli eventuali maggiori
imponibili, rispetto a quelli
oggetto del concordato, non
sono soggetti ad imposta e
quest'ultima non è ridotta
per gli imponibili
eventualmente minori. 2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo regolamento, e sono emanate le relative norme di attuazione. |
|
|
|
|
1. I soggetti titolari di
reddito di impresa e di
lavoro autonomo nonché i
soggetti di cui all'articolo
5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, possono
effettuare la definizione
automatica dei redditi di
impresa, di lavoro autonomo e
di quelli imputati ai sensi
del predetto articolo 5,
relativi ad annualità per le
quali le dichiarazioni sono
state presentate entro il 31
dicembre 2001, secondo le
disposizioni del presente
articolo. La definizione
automatica avviene mediante
accettazione degli importi
proposti, per ciascuna
annualità, dalla Agenzia
delle entrate sulla base di
elaborazioni operate
dall'anagrafe tributaria che
tengono conto, per ciascuna
categoria economica, della
distribuzione dei
contribuenti per fasce di
ricavi o di compensi di
importo non superiore a
10.000.000 di euro e di
redditività risultanti dalle
dichiarazioni, ed ha effetto
ai fini delle imposte sui
redditi e relative
addizionali, dell'imposta sul
valore aggiunto e
dell'imposta regionale sulle
attività produttive. La
definizione automatica |
1. I soggetti titolari
di reddito di impresa e
gli esercenti arti e
professioni, nonché i
soggetti di cui all'articolo
5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive
modificazioni, possono
effettuare la definizione
automatica dei redditi di
impresa, di lavoro autonomo e
di quelli imputati ai sensi
del predetto articolo 5,
relativi ad annualità per le
quali le dichiarazioni sono
state presentate entro il 31
ottobre 2002, secondo
le disposizioni del presente
articolo. La definizione
automatica, relativamente
a uno o più periodi
d'imposta, ha effetto ai fini
delle imposte sui redditi e
relative addizionali,
dell'imposta sul valore
aggiunto e dell'imposta
regionale sulle attività
produttive e si perfeziona
con il versamento, mediante
autoliquidazione, dei tributi
derivanti dai maggiori ricavi
o compensi determinati sulla
base dei criteri e delle
metodologie stabiliti con il
decreto di cui al comma 14,
tenendo conto, in
alternativa: a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi |
|
può altresì essere
effettuata, con riferimento
alle medesime annualità di
cui al primo periodo, dagli
imprenditori agricoli
titolari di reddito agrario
ai sensi dell'articolo 29 del
testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ed ha effetto ai fini
dell'imposta sul valore
aggiunto e dell'imposta
regionale sulle attività
produttive. |
di settore di cui
all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, per
i contribuenti cui si
applicano in ciascun periodo
d'imposta i predetti
studi; b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri; c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalita di cui alle lettere a) e b). |
|
(vedi comma 1, ultimo
periodo). |
2. La definizione
automatica può altresì essere
effettuata, con riferimento
alle medesime annualità di
cui al comma 1, dagli
imprenditori agricoli
titolari esclusivamente
di reddito agrario ai
sensi dell'articolo 29 del
testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al
citato decreto del
Presidente della
Repubblica n. 917 del
1986, e successive
modificazioni, nonché
dalle imprese di allevamento
di cui all'articolo 78 del
medesimo testo unico, e
successive modificazioni,
ed ha effetto ai fini
dell'imposta sul valore
aggiunto e dell'imposta
regionale sulle attività
produttive. La definizione
automatica da parte dei
soggetti di cui al periodo
precedente avviene mediante
pagamento degli importi
determinati, per ciascuna
annualità, sulla base di una
specifica metodologia di
calcolo, approvata con il
decreto di cui al comma 14,
che tiene conto del volume di
affari dichiarato ai fini
dell'imposta sul valore
aggiunto. |
|
2. La definizione
automatica di cui al comma 1
è esclusa per i soggetti: |
3. La
definizione automatica di cui
ai commi 1 e 2 è
esclusa per i soggetti: |
|
a) che hanno
omesso di presentare la
dichiarazione; |
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato |
|
nella medesima reddito
di impresa o di lavoro
autonomo, ovvero il reddito
agrario di cui all'articolo
29 del citato testo unico
delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del
1986; |
|
b) che hanno
dichiarato ricavi o compensi
di importo superiore a
10.000.000 di euro; |
b) che hanno
dichiarato ricavi o compensi
di importo annuo
superiore a 5.164.569
euro; |
|
c) ai quali, alla
data di entrata in vigore
della presente legge, è stato
notificato processo verbale
di constatazione con esito
positivo ai fini delle
imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore
aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attività
produttive; |
c) ai quali, alla
data di entrata in vigore
della presente legge, è stato
notificato processo verbale
di constatazione con esito
positivo, ovvero avviso di
accertamento ai fini delle
imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore
aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attività
produttive, nonché
invito al contraddittorio
di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218; |
|
d) ai quali, alla
data di entrata in vigore
della presente legge, è stato
notificato avviso di
accertamento, ovvero l'invito
al contraddittorio di cui
all'articolo 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997,
n. 218; |
(vedi lettera
c). |
|
e) nei cui
riguardi, sulla base degli
elementi, dati e notizie a
conoscenza dell'Agenzia delle
entrate, è configurabile
l'obbligo di denuncia
all'autorità giudiziaria per
i reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n.
74, ovvero è stato presentato
rapporto dalla Guardia di
finanza o risulta essere
stata avviata l'azione
penale. |
d) nei cui
riguardi è stato avviato
procedimento penale per i
reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n.
74, di cui il contribuente ha
formale conoscenza. |
|
3. In caso di avvisi di
accertamento di cui
all'articolo 41-bis del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive
modificazioni, relativi a
redditi oggetto della
definizione automatica,
ovvero di avvisi di
accertamento di cui
all'articolo 54, quinto
comma, del decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, la
definizione è ammessa a
condizione che il
contribuente versi entro il
30 giugno 2003 le somme
derivanti dall'accertamento
parziale. |
4. In caso di
avvisi di accertamento
parziale di cui
all'articolo 41-bis del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive
modificazioni, relativi a
redditi oggetto della
definizione automatica,
ovvero di avvisi di
accertamento di cui
all'articolo 54, quinto e
sesto comma, del decreto
del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive
modificazioni, la definizione
è ammessa a condizione che il
contribuente versi entro il
20 giugno 2003 le somme
derivanti dall'accertamento
parziale notificato entro
la predetta data. |
|
4. La definizione
automatica si perfeziona con
il pagamento entro il 30
giugno 2003 delle maggiori
imposte indicate nella
proposta inviata dall'Agenzia
delle entrate. Gli importi
proposti a titolo di maggiore
ricavo o compenso non possono
essere inferiori a 3.000 euro
per le persone fisiche e a
9.000 euro per gli altri
soggetti, ridotti,
rispettivamente, a 1.000 euro
ed a 3.000 euro per
l'annualità per la quale la
dichiarazione è presentata
entro il 31 dicembre 1998.
Sulle relative maggiori
imposte non sono dovuti
interessi e le sanzioni
sono applicabili nella
misura di un ottavo del
minimo. Le maggiori
imposte contenute
complessivamente nelle
proposte di definizione
automatica sono ridotte nella
misura del 50 per cento per
la parte eccedente l'importo
di 5.000 euro per le persone
fisiche e l'importo di 10.000
euro per gli altri soggetti.
Qualora gli importi da
versare complessivamente per
la definizione automatica
eccedano, per le persone
fisiche, la somma di 5.000
euro e, per gli altri
soggetti, la somma di 10.000
euro, gli importi eccedenti
possono essere versati in due
rate, di pari importo, entro
il 30 giugno 2004 ed entro il
30 giugno 2005, maggiorati
degli interessi legali a
decorrere dal 1^ luglio 2003.
L'omesso versamento nei
termini indicati nel periodo
precedente non determina
l'inefficacia della
definizione automatica; per
il recupero delle somme non
corrisposte alle predette
scadenze si applicano le
disposizioni dell'articolo 14
del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresì
dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per
cento delle somme non
versate, ridotta alla metà in
caso di versamento eseguito
entro i dieci giorni
successivi alle rispettive
scadenze, e gli interessi
legali. I soggetti che hanno
dichiarato ricavi e compensi
di ammontare non inferiore a
quelli determinabili sulla
base degli studi di settore
di cui all'articolo
62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, e
nei confronti dei quali non
sono riscontrabili anomalie
negli indici di coerenza |
5. Per il periodo
di imposta 1997, i soggetti
di cui al comma 1 possono
effettuare la definizione
automatica con il versamento
entro il 20 giugno 2003
esclusivamente di una somma
pari a 300 euro. Per i
periodi di imposta
successivi, la definizione
automatica si perfeziona con
il versamento entro il
20 giugno 2003 delle
somme determinate secondo
la metodologia di calcolo di
cui al comma 1 applicabile al
contribuente. Gli importi
calcolati a titolo di
maggiore ricavo o compenso
non possono essere inferiori
a 600 euro per le
persone fisiche e a 1.500
euro per gli altri
soggetti. Sulle relative
maggiori imposte non sono
dovuti gli interessi e le
sanzioni. Le maggiori imposte
complessivamente dovute a
titolo di definizione
automatica sono ridotte nella
misura del 50 per cento per
la parte eccedente l'importo
di 5.000 euro per le persone
fisiche e l'importo di 10.000
euro per gli altri soggetti.
Gli importi dovuti a
titolo di maggiore imposta
sono aumentati di una somma
pari a 300 euro per ciascuna
annualità oggetto di
definizione, escluso il 1997.
La somma di cui al periodo
precedente non è dovuta dai
soggetti di cui al comma 2.
Qualora gli importi da
versare complessivamente per
la definizione automatica
eccedano, per le persone
fisiche, la somma di 2.000
euro e, per gli altri
soggetti, la somma di
5.000 euro, gli importi
eccedenti possono essere
versati in due rate, di pari
importo, entro il 20
giugno 2004 ed entro il
20 giugno 2005,
maggiorati degli interessi
legali a decorrere dal 21
giugno 2003. L'omesso
versamento nei termini
indicati nel periodo
precedente non determina
l'inefficacia della
definizione automatica; per
il recupero delle somme non
corrisposte alle predette
scadenze si applicano le
disposizioni dell'articolo 14
del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresì
dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per
cento delle somme non
versate, ridotta alla metà in
caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni
successivi alle rispettive
scadenze, e gli interessi
legali. |
|
economica, nonché i soggetti
che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non
inferiore a quelli
determinabili sulla base dei
parametri di cui all'articolo
3, commi da 181 a 189, della
legge 28 dicembre 1995, n.
549, e successive
modificazioni, possono
effettuare la definizione
automatica con il pagamento
di una somma pari a 300 euro
per ciascuna annualità
oggetto della proposta
inviata dalla Agenzia delle
entrate. |
|
(vedi comma 4,
settimo periodo). |
6. I soggetti
che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non
inferiore a quelli
determinabili sulla base
degli studi di settore di cui
all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, e
nei confronti dei quali non
sono riscontrabili anomalie
negli indici di coerenza
economica, nonché i soggetti
che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non
inferiore a quelli
determinabili sulla base dei
parametri di cui all'articolo
3, commi da 181 a 189, della
legge 28 dicembre 1995, n.
549, e successive
modificazioni, possono
effettuare la definizione
automatica di cui al comma
1 con il versamento
di una somma pari a 300 euro
per ciascuna annualità. |
|
5. Qualora il
contribuente rilevi nella
proposta dati insufficienti o
manchevoli tali da avere
determinato l'Agenzia delle
entrate a non effettuarla per
una o più annualità, ovvero
qualora risulti che la
proposta si fonda su dati non
corrispondenti a quelli
contenuti nella
dichiarazione, può chiedere
la formulazione o la
riformulazione della proposta
da parte dell'ufficio locale
dell'Agenzia delle entrate
indicato nella stessa, anche
mediante autocertificazione
della dichiarazione
presentata. Qualora la
proposta non sia pervenuta al
contribuente entro il 31
maggio 2003, lo stesso può
chiedere all'ufficio locale
dell'Agenzia delle entrate
nella cui circoscrizione ha
il domicilio fiscale, la
formulazione di una proposta.
In tale caso l'ufficio
provvede alla formulazione
della proposta stessa,
sempreché non ricorrano
condizioni ostative, anche
utilizzando le informazioni
fornite dal contribuente |
7. La definizione
automatica non si perfeziona
se essa si fonda su dati non
corrispondenti a quelli
contenuti nella dichiarazione
originariamente presentata,
ovvero se la stessa viene
effettuata dai soggetti che
versano nelle ipotesi di cui
al comma 3 del presente
articolo; non si fa luogo al
rimborso degli importi
versati che, in ogni caso,
valgono quali acconti sugli
importi che risulteranno
eventualmente dovuti in base
agli accertamenti
definitivi. |
|
mediante autocertificazione
della dichiarazione
presentata. |
|
6. La definizione
automatica inibisce, a
decorrere dalla data del
pagamento e con riferimento a
qualsiasi organo inquirente,
salve le disposizioni del
codice penale e del codice di
procedura penale,
limitatamente all'attività di
impresa e di lavoro autonomo,
l'esercizio dei poteri di cui
agli articoli 32, 33, 38 e 39
del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e agli articoli
51, 52, 54 e 55 del decreto
del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive
modificazioni, nonché le
disposizioni circa le
presunzioni di cessioni e di
acquisto, recate dal
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997,
n. 441. L'inibizione
dell'esercizio dei poteri
previsti dalle norme citate è
opponibile dal contribuente
mediante esibizione degli
attestati di versamento e
dell'atto di adesione in
possesso del contribuente
stesso. |
(vedi comma 11). |
|
7. I contribuenti
che effettuano la definizione
automatica non sono tenuti ai
fini fiscali alla
conservazione delle scritture
e dei documenti contabili
relativi all'esercizio
oggetto della definizione,
con la sola esclusione dei
registri IVA. |
Soppresso. |
|
8. La definizione
automatica non è revocabile
né soggetta a impugnazione e
non è integrabile o
modificabile da parte
dell'ufficio delle entrate, e
non rileva ai fini penali ed
extratributari, compreso
il contributo per il Servizio
sanitario nazionale, fatto
salvo quanto previsto dal
comma 11. |
(vedi comma 12). |
|
9. La definizione
automatica, limitatamente a
ciascuna annualità
definita, rende
definitiva la liquidazione
delle imposte risultanti
dalla dichiarazione con
riferimento alla spettanza di
deduzioni e agevolazioni
indicate dal contribuente o
all'applicabilità di
esclusioni. Sono fatti salvi
gli effetti della
liquidazione delle imposte e
del controllo formale in base
rispettivamente all'articolo
36-bis ed all'articolo
36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600,
nonché gli effetti derivanti
dal controllo delle
dichiarazioni IVA ai sensi
dell'articolo 54-bis |
(vedi comma
13). |
|
del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633; tuttavia
le variazioni dei dati
dichiarati non esplicano
efficacia ai fini del calcolo
delle maggiori imposte da
indicare nella proposta di
cui al comma 1. La
definizione automatica
prevista dal presente
articolo non modifica
l'importo degli eventuali
rimborsi e crediti derivanti
dalle dichiarazioni
presentate ai fini delle
imposte sui redditi e delle
relative addizionali,
dell'imposta sul valore
aggiunto, nonché dell'imposta
regionale sulle attività
produttive. |
|
10. La definizione
automatica dei redditi
d'impresa o di lavoro
autonomo esclude la rilevanza
a qualsiasi effetto delle
eventuali perdite risultanti
dalla dichiarazione. E'
pertanto escluso e, comunque,
inefficace il riporto a nuovo
delle predette perdite. Se il
riporto delle perdite di
impresa riguarda periodi
d'imposta per i quali la
definizione automatica non è
intervenuta, il recupero
della differenza di imposta
dovuta comporta
l'applicazione delle sanzioni
nella misura di un ottavo del
minimo, senza applicazione di
interessi. |
8. Identico. |
|
11. La definizione
automatica ai fini del
calcolo dei contributi
previdenziali, rileva nella
misura del 60 per cento per
la parte eccedente il
minimale reddituale ovvero
per la parte eccedente il
dichiarato se superiore al
minimale stesso, e non sono
dovuti interessi e
sanzioni. |
9. Identico. |
|
12. L'intervenuta
definizione da parte delle
società o associazioni di cui
all'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ovvero da parte del
titolare dell'azienda
coniugale non gestita in
forma societaria costituisce
titolo per l'accertamento, ai
sensi dell'articolo
41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, nei
confronti delle persone
fisiche che non hanno
definito i redditi prodotti
in forma associata. In tale
caso i termini di cui
all'articolo 43 del predetto
decreto n. 600 del 1973 sono
prorogati di due anni. |
10. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003, secondo le disposizioni del |
|
presente articolo; gli
interessi di cui al comma 5,
ottavo periodo, decorrono dal
17 settembre 2003. La
definizione effettuata dai
soggetti indicati dal primo
periodo del presente comma
costituisce titolo per
l'accertamento ai sensi
dell'articolo 41-bis
del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive
modificazioni, nei confronti
delle persone fisiche che non
hanno definito i redditi
prodotti in forma associata.
Per il periodo di imposta
1997, la definizione
automatica effettuata dalle
società o associazioni nonché
dai titolari dell'azienda
coniugale non gestita in
forma societaria o
dell'impresa familiare rende
definitivi anche i redditi
prodotti in forma associata.
La disposizione di cui al
periodo precedente si
applica, altresì, per gli
altri periodi d'imposta
definiti a norma del comma 6
dai predetti soggetti che
abbiano dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non
inferiore a quelli
determinabili sulla base
degli studi di settore di cui
all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, e
nei confronti dei quali non
siano riscontrabili anomalie
negli indici di coerenza
economica, nonché qualora
abbiano dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non
inferiore a quelli
determinabili sulla base dei
parametri di cui all'articolo
3, commi da 181 a 189, della
legge 28 dicembre 1995, n.
549, e successive
modificazioni. |
|
(vedi comma 6). |
11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui |
|
al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre
1997, n. 441. L'inibizione
dell'esercizio dei poteri e
l'esclusione
dell'applicabilità delle
presunzioni, previsti dal
periodo precedente sono
opponibili dal contribuente
mediante esibizione degli
attestati di versamento e
dell'atto di definizione in
suo possesso. |
|
(vedi comma 8). |
12. La
definizione automatica non è
revocabile né soggetta a
impugnazione e non è
integrabile o modificabile da
parte del competente
ufficio dell'Agenzia
delle entrate, e non rileva
ai fini penali ed
extratributari, fatto salvo
quanto previsto dal comma
9. |
|
(vedi comma 9). |
13. La
definizione automatica,
limitatamente a ciascuna
annualità, rende definitiva
la liquidazione delle imposte
risultanti dalla
dichiarazione con riferimento
alla spettanza di deduzioni e
agevolazioni indicate dal
contribuente o
all'applicabilità di
esclusioni. Sono fatti salvi
gli effetti della
liquidazione delle imposte e
del controllo formale in base
rispettivamente all'articolo
36-bis ed all'articolo
36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni,
nonché gli effetti derivanti
dal controllo delle
dichiarazioni IVA ai sensi
dell'articolo 54-bis
del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633; le variazioni
dei dati dichiarati non
rilevano ai fini del
calcolo delle maggiori
imposte dovute ai sensi
del presente articolo. La
definizione automatica non
modifica l'importo degli
eventuali rimborsi e crediti
derivanti dalle dichiarazioni
presentate ai fini delle
imposte sui redditi e delle
relative addizionali,
dell'imposta sul valore
aggiunto, nonché dell'imposta
regionale sulle attività
produttive. |
|
13. Con decreto di
natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e
delle finanze sono approvate
le metodologie di calcolo per
la individuazione degli
importi previsti al comma 1,
nonché i criteri per la
determinazione delle relative
maggiori imposte da indicare
nella proposta di cui al
medesimo comma. |
14. Con decreto
di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e
delle finanze, tenuto
anche conto delle
informazioni dell'Anagrafe
tributaria, sono definite le
classi omogenee delle
categorie economiche, le
metodologie di calcolo per la
individuazione degli importi
previsti al comma 1,
tenuto conto degli indici
di coerenza economica,
nonché i criteri per la
determinazione delle relative
maggiori imposte, mediante
l'applicazione delle
ordinarie aliquote vigenti
in ciascun periodo di
imposta. |
|
14. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia
delle entrate, sono definiti
le modalità tecniche per
l'invio delle proposte ai
contribuenti anche mediante
sistemi telematici,
l'utilizzo esclusivo del
sistema telematico per la
presentazione delle
accettazioni da parte dei
contribuenti e le modalità di
pagamento, da effettuare ai
sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, esclusa in ogni
caso la compensazione ivi
prevista. |
15. Con
provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate
sono definite le
modalità tecniche per
l'utilizzo esclusivo del
sistema telematico per la
presentazione delle
comunicazioni delle
definizioni da parte dei
contribuenti, da effettuare
comunque entro il 31
luglio 2003, e le modalità di
versamento, secondo quanto
previsto dall'articolo 17
del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni,
esclusa in ogni caso la
compensazione ivi
prevista. |
|
16. I contribuenti
che hanno presentato
successivamente al 30
settembre 2002 una
dichiarazione integrativa ai
sensi dell'articolo 2, comma
8-bis, del regolamento
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322,
possono avvalersi delle
disposizioni di cui al
presente articolo sulla base
delle dichiarazioni
originarie presentate.
L'esercizio della facoltà di
cui al periodo precedente
costituisce rinuncia agli
effetti favorevoli delle
dichiarazioni integrative
presentate. |
|
(Integrazione degli imponibili per gli anni |
|
1. Le dichiarazioni
relative ai periodi d'imposta
per i quali i termini per la
loro presentazione sono
scaduti entro il 31 ottobre
2002, possono essere
integrate secondo le
disposizioni del presente
articolo. L'integrazione può
avere effetto ai fini delle
imposte sui redditi e
relative addizionali, delle
imposte sostitutive,
dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese,
dell'imposta sul valore
aggiunto, dell'imposta
regionale sulle attività
produttive, dei contributi
previdenziali e di quelli al
Servizio sanitario nazionale.
I soggetti indicati nel
titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600,
obbligati ad operare ritenute
alla fonte, possono
integrare, secondo le
disposizioni del presente
articolo, le ritenute
relative ai periodi di
imposta di cui al presente
comma. |
|
2. I versamenti delle
imposte di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b),
numero 2), del decreto
legislativo 23 dicembre 1998,
n. 504, e all'articolo 8,
commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16,
relativamente ai quali il
termine è scaduto entro il 31
ottobre 2002 e, alla data di
entrata in vigore della
presente legge, non sono
stati notificati avvisi di
accertamento, possono essere
definiti, su richiesta dei
contribuenti, mediante la
presentazione di
dichiarazione integrativa. La
definizione avviene con il
pagamento di un importo pari
al 20 per cento delle imposte
non versate. Le controversie,
sulle quali non sia ancora
intervenuto accertamento
definitivo o pronunzia non
più impugnabile, possono
essere definite con il
pagamento di un importo pari
al 30 per cento del dovuto o
della maggiorazione accertata
dagli uffici alla data di
entrata in vigore della
presente legge. |
| 3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 marzo 2003, mediante, l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonché dell'intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata. La predetta dichiarazione integrativa è presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, salvo che per i periodi d'imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione è presentata su supporto cartaceo. Qualora gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali |
|
a decorrere dal 17
marzo 2003. L'omesso
versamento delle predette
eccedenze entro le date
indicate non determina
l'inefficacia della
integrazione; per il recupero
delle somme non corrisposte a
tali scadenze si applicano le
disposizioni dell'articolo 14
del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresì
dovuti una sanzione
amministrativa di ammontare
pari al 30 per cento delle
somme non versate, ridotta
alla metà in caso di
versamento eseguito entro i
trenta giorni successivi alla
scadenza medesima, e gli
interessi legali. La
dichiarazione integrativa non
costituisce titolo per il
rimborso di ritenute, acconti
e crediti d'imposta
precedentemente non
dichiarati, né per il
riconoscimento di esenzioni o
agevolazioni non richieste in
precedenza, ovvero di
detrazioni d'imposta diverse
da quelle originariamente
dichiarate; la differenza tra
l'importo dell'eventuale
maggior credito risultante
dalla dichiarazione
originaria e quello del minor
credito spettante in base
alla dichiarazione
integrativa, è versata
secondo le modalità previste
dal presente articolo. E' in
ogni caso preclusa la
deducibilità delle maggiori
imposte e contributi versati.
Per le ritenute indicate
nelle dichiarazioni
integrative non può essere
esercitata la rivalsa sui
percettori delle somme o dei
valori non assoggettati a
ritenuta. I versamenti delle
somme dovute ai sensi del
presente comma sono
effettuati secondo le
modalità previste
dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive
modificazioni, esclusa la
compensazione ivi
prevista. |
| 4. In alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa |
|
riservata, versano,
entro il 21 marzo 2003, le
maggiori somme dovute secondo
le disposizioni contenute nel
capo III del predetto decreto
legislativo n. 241 del 1997,
esclusa la compensazione di
cui all'articolo 17 dello
stesso decreto legislativo,
e comunicano all'Agenzia
delle entrate l'ammontare
complessivo delle medesime
somme senza indicazione dei
nominativi dei soggetti che
hanno presentato la
dichiarazione integrativa
riservata. E' esclusa la
rateazione di cui al comma
3. |
|
5. Per i redditi e gli
imponibili conseguiti
all'estero con qualunque
modalità, anche tramite
soggetti non residenti o loro
strutture interposte, è
dovuta un'imposta sostitutiva
di quelle indicate al comma
1, pari al 13 per cento. Per
la dichiarazione e il
versamento della predetta
imposta sostitutiva si
applicano le disposizioni dei
commi 3 e 4. 6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta, limitatamente alle annualità oggetto di integrazione ai sensi del comma 3 e del comma 4 e ai maggiori imponibili ovvero alle maggiori ritenute risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati, rispettivamente, del 100 e del 50 per cento per ciascun periodo d'imposta: a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo; b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonché, ove siano stati integrati i redditi di cui al comma 5, e ove ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; |
|
d) l'esclusione
ad ogni effetto
della punibilità per i reati
previsti dagli articoli 482,
483, 484, 485, 489, 490,
491-bis e 492 del
codice penale, nonché dagli
articoli 2621, 2622 e 2623
del codice civile, quando
tali reati siano stati
commessi per eseguire od
occultare i reati di cui alla
lettera c), ovvero per
conseguirne il profitto e
siano riferiti alla stessa
pendenza o situazione
tributaria. L'esclusione di
cui alla presente lettera non
si applica ai procedimenti in
corso. |
|
7. Per i redditi di cui
al comma 5 non opera
l'aumento del 100 per cento
previsto dal comma 6 e gli
effetti di cui alle lettere
c) e d) del medesimo
comma operano a condizione
che, ricorrendo la ipotesi
di cui all'articolo 14,
comma 4, si provveda alla
regolarizzazione contabile
delle attività detenute
all'estero secondo le
modalità ivi previste. 8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili. 9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 4 può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui ai commi 6 e 7 con invito a controllare la congruità delle somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonché delle ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa. 10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora: |
| a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; in caso di avvisi di accertamento di cui |
|
all'articolo 41-bis
del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive
modificazioni, relativamente
ai redditi oggetto di
integrazione, ovvero di cui
all'articolo 54, quinto
comma, del decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni,
l'integrazione è ammessa a
condizione che il
contribuente versi entro il
16 marzo 2003 le somme
derivanti dall'accertamento
parziale notificato entro la
predetta data; |
|
b) alla data di
presentazione della
dichiarazione integrativa sia
stato già avviato un
procedimento penale per gli
illeciti di cui alle lettere
c) e d) del comma
6, di cui il soggetto che
presenta la dichiarazione ha
avuto formale conoscenza. |
|
11. Le società o
associazioni di cui
all'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive
modificazioni, nonché i
titolari dell'azienda
coniugale non gestita in
forma societaria e
dell'impresa familiare, che
hanno presentato la
dichiarazione integrativa
secondo le modalità del
presente articolo, comunicano
entro il 16 aprile 2003 alle
persone fisiche titolari dei
redditi prodotti in forma
associata l'avvenuta
presentazione della relativa
dichiarazione. La
integrazione da parte delle
persone fisiche titolari dei
redditi prodotti in forma
associata si perfeziona
presentando, entro il 20
giugno 2003, la dichiarazione
integrativa di cui al comma 3
e versando contestualmente le
imposte e i relativi
contributi secondo le
modalità di cui al medesimo
comma 3. La presentazione
della dichiarazione
integrativa da parte dei
soggetti di cui al primo
periodo del presente comma
costituisce titolo per
l'accertamento, ai sensi
dell'articolo 41-bis
del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive
modificazioni, nei confronti
dei soggetti che non hanno
integrato i redditi prodotti
in forma associata. 12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai |
|
sensi del presente
articolo non genera obbligo o
facoltà della segnalazione di
cui all'articolo 331 del
codice di procedura penale.
L'integrazione effettuata ai
sensi del presente articolo
non costituisce notizia di
reato. |
|
13. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da pubblicare
nella Gazzetta
Ufficiale, sono definite
le modalità applicative del
presente articolo. |
|
(Definizione |
|
1. I contribuenti, al
fine di beneficiare delle
disposizioni di cui al
presente articolo, presentano
una dichiarazione con le
modalità previste dai commi 3
e 4 dell'articolo 8,
chiedendo, a pena di nullità,
la definizione automatica per
tutte le imposte e
concernente tutti i periodi
d'imposta per i quali i
termini per la presentazione
delle relative dichiarazioni
sono scaduti entro il 31
ottobre 2002. Non possono
essere oggetto di definizione
automatica i redditi soggetti
a tassazione separata, nonché
i redditi di cui al comma 5
dell'articolo 8, ferma
restando, per i predetti
redditi, la possibilità di
avvalersi della dichiarazione
integrativa di cui al
medesimo articolo 8, secondo
le modalità ivi indicate. 2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta: a) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un importo pari al 18 per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva è risultata di ammontare superiore a 10.000 euro, la percentuale applicabile all'eccedenza è pari al 16 per cento, mentre se è risultata di |
|
ammontare superiore a
20.000 euro, la percentuale
applicabile a quest'ultima
eccedenza è pari al 13 per
cento; |
|
b) ai fini
dell'imposta sul valore
aggiunto, fermi restando i
versamenti minimi di cui al
comma 6, di un importo pari
alla somma del 2 per cento
dell'imposta relativa alle
operazioni imponibili
effettuate nel periodo di
imposta e del 2 per cento
dell'imposta detraibile nel
medesimo periodo; se
l'imposta relativa alle
operazioni imponibili ovvero
l'imposta detraibile superano
gli importi di 200.000 euro,
le percentuali applicabili a
ciascuna eccedenza sono pari
all'1,5 per cento, e se i
predetti importi di imposta
superano 300.000 euro le
percentuali applicabili a
ciascuna eccedenza sono pari
all'1 per cento. 3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera a), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari: a) a 100 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni; b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico: 1) 450 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 10.000 euro; 2) 900 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 100.000 euro; 3) 1.200 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 200.000 euro; |
|
4) 1.600 euro, se
l'ammontare dei ricavi o
compensi non è superiore a
500.000 euro; 5) 2.000 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non è superiore a 5.000.000 di euro; 6) 450 euro, per ogni 500.000 euro in più. |
|
4. Ai fini della
definizione automatica, le
persone fisiche titolari dei
redditi prodotti in forma
associata ai sensi
dell'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive
modificazioni, il titolare e
i collaboratori dell'impresa
familiare nonché il titolare
e il coniuge dell'azienda
coniugale non gestita in
forma societaria, indicano
nella dichiarazione
integrativa, per ciascun
periodo d'imposta,
l'ammontare dell'importo
minimo da versare
determinato, con le modalità
indicate nel comma 3, lettera
b), in ragione della
propria quota di
partecipazione. In nessun
caso tale importo può
risultare di ammontare
inferiore a 200 euro. 5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere versato quello di ammontare maggiore. 6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera b) deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari a: a) 500 euro, per i soggetti con volume d'affari fino a 10.000 euro; b) 1.000 euro, per quelli con volume d'affari superiore a 10.000 euro ma non a 200.000 euro; c) 2.000 euro, per gli altri soggetti. |
|
7. Ai fini della
definizione automatica è
esclusa la rilevanza a
qualsiasi effetto delle
eventuali perdite risultanti
dalle dichiarazioni
originarie. E' pertanto
escluso e, comunque,
inefficace il riporto a nuovo
delle predette perdite. Per
la definizione automatica dei
periodi d'imposta chiusi in
perdita o in pareggio è
versato un importo almeno
pari a quello minimo di cui
al comma 3, lettera b),
per ciascuno dei periodi
stessi. |
|
8. Nel caso di omessa
presentazione delle
dichiarazioni relative ai
tributi di cui al comma 1, è
dovuto, per ciascuna di esse
e per ciascuna annualità, un
importo pari a 1.500 euro per
le persone fisiche, elevato a
3.000 euro per le società e
le associazioni di cui
all'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive
modificazioni, e per i
soggetti di cui all'articolo
87 del medesimo testo
unico. 9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate. 10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta: a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario; |
|
b)
l'estinzione delle sanzioni
amministrative tributarie,
ivi comprese quelle
accessorie; |
|
c) l'esclusione
della punibilità per i reati
tributari di cui agli
articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, nonché per i
reati previsti dagli articoli
482, 483, 484, 485, 489, 490,
491-bis e 492 del
codice penale, nonché dagli
articoli 2621, 2622 e 2623
del codice civile, quando
tali reati siano stati
commessi per eseguire od
occultare i predetti reati
tributari, ovvero per
conseguirne il profitto e
siano riferiti alla stessa
pendenza o situazione
tributaria; i predetti
effetti operano a condizione
che, ricorrendo le ipotesi di
cui all'articolo 14, comma 5,
della presente legge si
provveda alla
regolarizzazione contabile di
tutte le attività, anche
detenute all'estero, secondo
le modalità ivi previste,
ferma restando la decadenza
dal beneficio in caso di
parziale regolarizzazione
delle attività medesime.
L'esclusione di cui alla
presente lettera non si
applica ai procedimenti in
corso. 11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attività medesime. 12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo, per ciascun periodo di imposta, eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il |
|
recupero delle somme non
corrisposte a tali scadenze
si applicano le disposizioni
dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresì
dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per
cento delle somme non
versate, ridotta alla metà in
caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni
successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi
legali. |
|
13. In caso di
accesso, ispezione o
verifica, ovvero di altra
attività di controllo
fiscale, il soggetto che ha
presentato la dichiarazione
riservata può opporre agli
organi competenti gli effetti
preclusivi, estintivi e di
esclusione della punibilità
di cui al comma 10, con
invito a controllare la
congruità delle somme versate
ai fini della definizione e
indicate nella medesima
dichiarazione. 14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora: a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale notificato alla predetta data; b) alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica di cui al presente articolo sia stato già avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza; |
|
c) il
contribuente abbia omesso la
presentazione di tutte le
dichiarazioni relative a
tutti i tributi di cui al
comma 2 e per tutti i periodi
d'imposta di cui al comma
1. |
|
15. Le preclusioni di cui
alle lettere a) e
b) del comma 14 si
applicano con esclusivo
riferimento ai periodi
d'imposta ai quali si
riferiscono gli atti e i
procedimenti ivi indicati. La
definizione automatica non si
perfeziona se essa si fonda
su dati non corrispondenti a
quelli contenuti nella
dichiarazione originariamente
presentata, ovvero se la
stessa viene effettuata dai
soggetti che versano nelle
ipotesi di cui al comma 14
del presente articolo; non si
fa luogo al rimborso degli
importi versati che, in ogni
caso, valgono quali acconti
sugli importi che
risulteranno eventualmente
dovuti in base agli
accertamenti definitivi. 16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate. 17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per |
|
cento; il perfezionamento
della definizione comporta
gli effetti di cui al comma
10. Qualora gli importi da
versare complessivamente ai
sensi del presente comma
eccedano la somma di 5.000
euro, gli importi eccedenti
possono essere versati in un
massimo di otto rate
semestrali con l'applicazione
degli interessi legali a
decorrere dal 17 marzo 2003.
L'omesso versamento delle
predette eccedenze entro le
scadenze delle rate
semestrali non determina
l'inefficacia della
definizione automatica; per
il recupero delle somme non
corrisposte si applicano le
disposizioni dell'articolo 14
del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresì
dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per
cento delle somme non
versate, ridotta alla metà in
caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni
successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi
legali. 18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono definite le modalità applicative del presente articolo. |
|
(Proroga di |
|
1. Per i contribuenti che
non si avvalgono delle
disposizioni recate dagli
articoli da 7 a 9 della
presente legge, i termini
di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive
modificazioni, e all'articolo
57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono prorogati
di un anno. |
|
(Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli |
| 1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e |
|
donazioni e
sull'incremento di valore
degli immobili, per gli atti
pubblici formati, le
scritture private autenticate
e le scritture private
registrate entro la data del
30 novembre 2002 nonché per
le denunce e le dichiarazioni
presentate entro la medesima
data, i valori dichiarati per
i beni ovvero gli incrementi
di valore assoggettabili a
procedimento di valutazione
sono definiti, ad istanza dei
contribuenti da presentare
entro il 16 marzo 2003, con
l'aumento del 25 per cento, a
condizione che non sia stato
precedentemente notificato
avviso di rettifica e
liquidazione della maggiore
imposta. 2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi. 3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione è priva di effetti. 4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, non sono dovute sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 marzo 2003. |
|
|
|
1. Relativamente ai
carichi inclusi in ruoli
emessi da uffici statali e
affidati ai concessionari del
servizio nazionale della
riscossione fino al 30 giugno
1999, i debitori possono
estinguere il debito senza
corrispondere gli interessi
di mora e con il
pagamento: a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo; |
|
b) delle somme
dovute al concessionario a
titolo di rimborso per le
spese sostenute per le
procedure esecutive
eventualmente effettuate
dallo stesso. |
|
2. Nei trenta giorni
successivi alla data di
entrata in vigore della
presente legge, relativamente
ai ruoli affidati tra il 1^
gennaio 1997 e il 30 giugno
1999, i concessionari
informano i debitori di cui
al comma 1 che, entro il 31
marzo 2003, possono
sottoscrivere apposito atto
con il quale dichiarano di
avvalersi della facoltà
attribuita dal medesimo comma
1. Sulle somme riscosse, ai
concessionari spetta un aggio
pari al 4 per cento. 3. Con provvedimento del direttore dall'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione. |
|
(Definizione dei tributi |
|
1. Con riferimento ai
tributi propri, le regioni,
le province e i comuni
possono stabilire, con le
forme previste dalla
legislazione vigente per
l'adozione dei propri atti
destinati a disciplinare i
tributi stessi, la riduzione
dell'ammontare delle imposte
e tasse loro dovute, nonché
l'esclusione o la riduzione
dei relativi interessi e
sanzioni, per le ipotesi in
cui, entro un termine
appositamente fissato da
ciascun ente, non inferiore a
sessanta giorni dalla data di
pubblicazione dell'atto, i
contribuenti adempiano ad
obblighi tributari
precedentemente in tutto o in
parte non adempiuti. 2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso |
|
procedure di accertamento o
procedimenti contenziosi in
sede giurisdizionale. In tali
casi, oltre agli eventuali
altri effetti previsti dalla
regione o dall'ente locale in
relazione ai propri
procedimenti amministrativi,
la richiesta del contribuente
di avvalersi delle predette
agevolazioni comporta la
sospensione, su istanza di
parte, del procedimento
giurisdizionale, in qualunque
stato e grado questo sia
eventualmente pendente, sino
al termine stabilito dalla
regione o dall'ente locale,
mentre il completo
adempimento degli obblighi
tributari, secondo quanto
stabilito dalla regione o
dall'ente locale, determina
l'estinzione del giudizio. 3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali. 4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti. |
|
|
|
|
1. I soggetti titolari di
reddito d'impresa che
effettuano la definizione
automatica di cui
all'articolo 7, comma 1,
relativa a tutte le annualità
per le quali le dichiarazioni
sono state presentate entro
il 31 dicembre 2001, possono
procedere, relativamente al
periodo d'imposta in corso al
30 settembre 2002,
all'adeguamento delle
esistenze iniziali dei beni
di cui alle lettere a)
e b) del comma 1
dell'articolo 53 del testo
unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. |
1. Le società di
capitali e gli enti
equiparati, le società in
nome collettivo e in
accomandita semplice e quelle
ad esse equiparate, nonché le
persone fisiche e gli enti
non commerciali,
relativamente ai redditi
d'impresa posseduti, che si
avvalgono delle disposizioni
di cui all'articolo 8,
possono specificare in
apposito prospetto i nuovi
elementi attivi e passivi o
le variazioni di elementi
attivi e passivi, da cui
derivano gli imponibili, i
maggiori imponibili o le
minori perdite indicati nelle
dichiarazioni stesse; con
riguardo ai predetti
imponibili, maggiori
imponibili o minori perdite
non si applicano le
disposizioni del comma 4
dell'articolo 75 del testo
unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive
modificazioni, e del terzo
comma dell'articolo 61 del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive
modificazioni. Il predetto
prospetto è conservato per il
periodo previsto
dall'articolo 43, primo
comma, del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e
deve essere esibito o
trasmesso su richiesta dell'
ufficio competente. |
|
2. L'adeguamento di
cui al comma 1 può essere
effettuato mediante
l'eliminazione delle
esistenze iniziali di
quantità o valori superiori a
quelli effettivi nonché
mediante l'iscrizione delle
esistenze iniziali in
precedenza omesse. |
2. Sulla base delle
quantità e valori evidenziati
ai sensi del comma 1, i
soggetti ivi indicati possono
procedere ad ogni effetto
alla regolarizzazione delle
scritture contabili
apportando le conseguenti
variazioni nell'inventario,
nel rendiconto ovvero nel
bilancio chiuso al 31
dicembre 2002, ovvero in
quelli del periodo di imposta
in corso a tale data. Le
quantità e i valori così
evidenziati si considerano
riconosciuti ai fini delle
imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle
attività produttive relative
ai periodi di imposta
successivi, con esclusione
dei periodi d'imposta per i
quali non è stata presentata
la dichiarazione integrativa
ai sensi dell'articolo 8,
salvo che non siano oggetto
di accertamento o rettifica
d'ufficio. |
|
3. In caso di
eliminazione di valori,
l'adeguamento comporta il
pagamento: a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2002 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato; b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 10 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato. |
3. I soggetti
indicati nel comma 1 possono
altresì procedere, nei
medesimi documenti di cui al
comma 2, alla eliminazione
delle attività o delle
passività fittizie,
inesistenti o indicate per
valori superiori a quelli
effettivi. Dette variazioni
non comportano emergenza di
componenti positivi o
negativi ai fini della
determinazione del reddito
d'impresa né la deducibilità
di quote di ammortamento o
accantonamento corrispondenti
alla riduzione dei relativi
fondi. |
|
4. In caso di iscrizione
di valori l'adeguamento
comporta il pagamento di una
imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e
dell'imposta regionale sulle
attività produttive, in
misura pari al 10 per cento
da applicare al valore
iscritto. |
4. I soggetti indicati
al comma 1, che si sono
avvalsi delle disposizioni di
cui al comma 4 dell'articolo
8, possono procedere, nel
rispetto dei princìpi
civilistici di redazione del
bilancio, alla
regolarizzazione contabile,
ai sensi dei commi da 1 a 3,
delle attività detenute
all'estero alla data del 31
dicembre 2001, con le
modalità anche dichiarative
di cui ai commi 3 e 4 del
medesimo articolo 8. Dette
attività si considerano
riconosciute ai fini delle
imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle
attività produttive a
decorrere dal terzo periodo
di imposta successivo a
quello chiuso o in corso al
31 dicembre 2002. |
| 5. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute entro il 31 ottobre 2003. Qualora le imposte dovute non superino l'importo di 5.000 euro il versamento può essere effettuato in due rate annuali di pari importo. Per importi superiori a 5.000 euro il versamento può essere effettuato in cinque rate annuali di | 5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9, possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonché, nel rispetto dei princìpi civilistici di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio |
|
pari importo.
Il versamento delle
rate va effettuato entro il
31 ottobre di ciascun anno.
Gli importi delle singole
rate sono maggiorati degli
interessi legali a decorrere
dal primo giorno successivo
alla scadenza del termine
previsto per il primo
versamento. Il pagamento è
effettuato ai sensi
dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.
241, esclusa in ogni caso la
compensazione ivi prevista.
Al mancato pagamento nei
termini consegue l'iscrizione
a ruolo a titolo definitivo
delle somme non pagate e di
quelle ancora da pagare e dei
relativi interessi, nonché
delle sanzioni conseguenti
all'adeguamento
effettuato. |
chiuso al 31
dicembre 2002, ovvero in
quelli del periodo di imposta
in corso a tale data, di
attività in precedenza
omesse; in tal caso, sui
valori o maggiori valori dei
beni iscritti è dovuta
un'imposta sostitutiva del 13
per cento dei predetti
valori. L'imposta sostitutiva
di cui al periodo precedente
è dovuta anche con
riferimento alle attività
detenute all'estero alla data
del 31 dicembre 2001 che
siano oggetto di
regolarizzazione contabile ai
sensi del periodo precedente.
In tale ultima ipotesi si
applicano le modalità
dichiarative di cui ai commi
3 e 4 dell'articolo 8.
L'imposta sostitutiva del 13
per cento non è dovuta se i
soggetti si sono avvalsi
anche della facoltà prevista
dal comma 5 dell'articolo 8.
I maggiori valori iscritti ai
sensi del presente comma si
considerano riconosciuti ai
fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta
regionale sulle attività
produttive a decorrere dal
terzo periodo di imposta
successivo a quello chiuso o
in corso al 31 dicembre 2002.
L'imposta sostitutiva è
indeducibile ai fini delle
imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle
attività produttive. |
|
6. L'adeguamento di
cui al comma 1 non rileva ai
fini sanzionatori di alcun
genere. I valori risultanti
dalle variazioni indicate nei
commi 3 e 4 sono riconosciuti
ai fini civilistici e fiscali
a decorrere dal periodo
d'imposta indicato al comma 1
e, nel limite del valore
iscritto o eliminato, non
possono essere utilizzati ai
fini dell'accertamento in
riferimento a periodi
d'imposta precedenti a quello
indicato al comma 1.
L'adeguamento non ha effetto
sui processi verbali di
constatazione redatti e sugli
accertamenti notificati fino
alla data di entrata in
vigore della presente legge.
L'imposta sostitutiva è
indeducibile. Per la sua
liquidazione, riscossione e
contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le
imposte sui redditi. |
6. I soggetti che
effettuano la definizione
automatica del reddito
d'impresa di cui all'articolo
7, relativa a tutte le
annualità per le quali le
dichiarazioni sono state
presentate entro il 31
ottobre 2002, possono
procedere all'adeguamento
delle esistenze iniziali dei
beni ai sensi dell'articolo
59 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del
1986, e successive
modificazioni. L'adeguamento
può essere effettuato
mediante l'iscrizione come
esistenze iniziali delle
rimanenze in precedenza
omesse e con il versamento
dell'imposta sostitutiva di
cui al comma 5, ovvero
mediante l'eliminazione delle
esistenze iniziali di
quantità o valori superiori a
quelli effettivi.
L'adeguamento non rileva ai
fini sanzionatori di alcun
genere. I maggiori valori
iscritti si considerano
riconosciuti ai fini delle
imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle
attività produttive relative
ai periodi d'imposta
successivi. |
| 7. Per l'anno 2001, nei confronti dei soggetti che procedono all'adeguamento di |
Soppresso. |
|
cui al comma 1, è
inibito l'esercizio dei
poteri di controllo e
accertamento relativamente
alle rimanenze finali del
magazzino. |
|
(Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di |
|
1. Gli avvisi di
accertamento per i quali alla
data di entrata in vigore
della presente legge non sono
ancora spirati i termini per
la proposizione del ricorso,
gli inviti al contraddittorio
di cui agli articoli 5 e 11
del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, per i
quali, alla data di entrata
in vigore della presente
legge, non è ancora
intervenuta la definizione,
nonché i processi verbali di
constatazione relativamente
ai quali, alla data di
entrata in vigore della
presente legge, non è stato
notificato avviso di
accertamento ovvero ricevuto
invito al contraddittorio,
possono essere definiti
secondo le modalità previste
dal presente articolo, senza
applicazione di interessi e
sanzioni. La definizione non
è ammessa per i soggetti nei
cui confronti sia stato
avviato procedimento penale
per i reati previsti dal
decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, di cui il
contribuente ha formale
conoscenza. 2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003, degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascuno scaglione: a) 30 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro; b) 32 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro; |
|
c) 35 per
cento delle maggiori imposte
e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati
negli inviti al
contraddittorio, superiori a
50.000 euro. |
|
3. La definizione di cui
al comma 2 è altresì ammessa
nelle ipotesi di rettifiche
relative a perdite
dichiarate, qualora dagli
atti di cui al medesimo comma
2 emergano imposte o
contributi dovuti. In tal
caso la sola perdita
risultante dall'atto è
riportabile nell'esercizio
successivo nei limiti
previsti dalla legge. 4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003, di un importo calcolato: a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 20 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo; b) per l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento l'aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal verbale stesso. 5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati entro il 16 marzo 2003, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme |
|
non corrisposte a tali
scadenze si applicano le
disposizioni dell'articolo 14
del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresì
dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per
cento delle somme non
versate, ridotta alla metà in
caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni
successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi
legali. Entro dieci giorni
dal versamento dell'intero
importo o di quello della
prima rata il contribuente fa
pervenire all'ufficio
competente la quietanza
dell'avvenuto pagamento
unitamente ad un prospetto
esplicativo delle modalità di
calcolo seguite. 6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi. 7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui al presente comma non si applica ai procedimenti in corso. 8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1. |
|
|
|
|
1. Le liti fiscali di
valore non superiore a
20.000 euro nelle quali
siano parte processuale
gli uffici delle Agenzie
fiscali, pendenti alla
data del 29 settembre 2002
dinanzi alle commissioni
tributarie in ogni grado del
giudizio, anche a seguito di
rinvio, e quelle che possono
insorgere per avvisi di
accertamento, provvedimenti
di irrogazione delle sanzioni
e ogni altro atto di
imposizione notificati entro
la medesima data, ivi
compresi i processi verbali
di constatazione per i quali
non sia stato ancora
notificato atto di
imposizione, possono essere
definite a domanda del
ricorrente, con il pagamento
della somma: |
1. Le liti fiscali
pendenti dinanzi alle
commissioni tributarie in
ogni grado del giudizio,
anche a seguito di rinvio,
nonché quelle già di
competenza del giudice
ordinario, ancora pendenti
dinanzi al tribunale o alla
corte di appello, possono
essere definite, a domanda
del soggetto che ha
proposto l'atto introduttivo
del giudizio, con il
pagamento della somma: |
|
a) di 150 euro se
il valore della lite è di
importo fino a 2.000 euro; |
a) identica; |
|
b) pari al dieci
per cento del valore della
lite, se questo è di importo
superiore a euro 2.000 e
fino a euro 20.000. |
b) pari al dieci
per cento del valore della
lite, se questo è di importo
superiore a 2.000 euro. |
|
2. Le somme dovute ai
sensi del comma 1 e del
comma 5 sono versate entro
il 28 febbraio 2003 secondo
le ordinarie modalità
previste per il versamento
dei tributi cui la lite si
riferisce, esclusa in ogni
caso la compensazione
prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Dette somme
possono essere versate anche
ratealmente in un massimo di
sei rate trimestrali di pari
importo. L'importo della
prima rata è versato entro il
termine indicato nel primo
periodo. Dalla stessa data
sono calcolati gli interessi
al saggio legale dovuti
sull'importo delle rate
successive, e per il
versamento di tali somme il
contribuente è tenuto a
prestare garanzia con le
modalità di cui all'articolo
38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, per
il periodo di rateazione del
detto importo, aumentato di
un anno. |
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 marzo 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2003 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive |
|
modificazioni, e
sono altresì dovuti una
sanzione amministrativa pari
al 30 per cento delle somme
non versate, ridotta alla
metà in caso di versamento
eseguito entro i trenta
giorni successivi alla
scadenza medesima, e gli
interessi legali. |
|
3. Ai fini del
presente articolo: |
3. Ai fini del
presente articolo si
intende: |
|
a) per lite
fiscale si intende la
contestazione relativa a
ciascun atto di imposizione o
di irrogazione di sanzioni
considerando, comunque, lite
fiscale autonoma quella
relativa all'imposta
sull'incremento di valore
degli immobili; |
a) per lite
pendente, quella avente ad
oggetto avvisi di
accertamento, provvedimenti
di irrogazione delle sanzioni
e ogni altro atto di
imposizione, per i quali alla
data di entrata in vigore
della presente legge, è stato
proposto l'atto introduttivo
del giudizio, nonché quella
per la quale l'atto
introduttivo sia stato
dichiarato inammissibile con
pronuncia non passata in
giudicato. Si intende,
comunque, pendente la lite
per la quale, alla data del
29 settembre 2002, non sia
intervenuta sentenza passata
in giudicato; |
|
b) per lite
pendente si intende quella
per la quale non è
intervenuto, alla data del 29
settembre 2002, il deposito
della sentenza nella
segreteria della commissione
tributaria; la lite è
pendente anche nel caso che
il ricorso presentato sia
dichiarato o sia ritenuto
inammissibile
dall'ufficio; |
b) per lite
autonoma, quella relativa
a ciascuno degli atti
indicati alla lettera
a) e comunque quella
relativa all'imposta
sull'incremento del valore
degli immobili; |
| c) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata o della maggiore imposta accertata, ovvero, in caso di ricorso, dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati; se l'atto impugnato si riferisce anche all'imposta sull'incremento di valore degli immobili la relativa lite si definisce autonomamente; se la lite è pendente dopo che è intervenuta pronuncia di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da |
c) per valore della
lite, da assumere a base
del calcolo per la
definizione, l'importo
dell'imposta che ha formato
oggetto di contestazione
in primo grado, al netto
degli interessi e delle
eventuali sanzioni collegate
al tributo, anche se irrogate
con separato provvedimento;
in caso di liti relative alla
irrogazione di sanzioni non
collegate al tributo, delle
stesse si tiene conto ai fini
del valore della lite; il
valore della lite è
determinato con riferimento a
ciascun atto introduttivo
del giudizio,
indipendentemente dal numero
di soggetti interessati e dai
tributi in esso
indicati. |
|
assumere a base del
calcolo per la definizione ai
sensi del presente articolo è
comunque il valore accertato
nei limiti in cui è stato
contestato con il ricorso. In
mancanza di avviso di
accertamento e quando i
processi verbali prevedono
una sanzione da un minimo ad
un massimo, l'importo della
sanzione necessario per il
calcolo del valore della lite
è il minimo previsto. |
|
4. Il reddito definito
ai sensi dei commi precedenti
non rileva ai fini del
contributo per il Servizio
sanitario nazionale. |
Soppresso. |
|
5. Per ciascuna lite
pendente è effettuato, entro
il 28 febbraio 2003, un
separato versamento ed è
presentata, entro il 15 marzo
2003, una distinta domanda di
definizione in carta libera,
secondo le modalità stabilite
con provvedimento del
direttore dell'Agenzia il cui
ufficio è parte nel
giudizio. |
4. Per ciascuna
lite pendente è effettuato,
entro il termine di cui al
comma 2, un separato
versamento ed è presentata,
entro il 21 marzo 2003,
una distinta domanda di
definizione in carta libera,
secondo le modalità stabilite
con provvedimento del
direttore del competente
ufficio dell'amministrazione
finanziaria dello Stato
parte nel giudizio. |
|
6. Restano comunque
dovute a titolo definitivo le
somme il cui pagamento è
previsto dalle vigenti
disposizioni di legge dopo
la notifica dell'atto
impugnabile ed in pendenza
di giudizio, anche se non
ancora iscritte a ruolo o
liquidate. Dette somme, se
non già pagate in
precedenza o non iscritte in
ruoli notificati mediante
cartella di pagamento, sono
versate secondo le modalità e
nei termini specificati al
comma 2. Le somme iscritte a
ruolo e già notificate alla
data del versamento di cui al
comma 2 sono pagate alla
scadenza della relativa
cartella. La definizione non
dà comunque luogo alla
restituzione delle somme
eventualmente già
versate dal
ricorrente. |
5. Restano
comunque dovute a titolo
definitivo, con esclusione
delle sanzioni, le somme
il cui pagamento è previsto
dalle vigenti disposizioni in
pendenza di lite, anche
se non ancora iscritte a
ruolo o liquidate. Dette
somme, se non pagate in
precedenza o non iscritte in
ruoli notificati mediante
cartella di pagamento, sono
versate secondo le modalità e
nei termini specificati al
comma 2; se iscritte a
ruolo e già notificate alla
data del versamento di cui al
comma 2, le predette
somme sono pagate alla
scadenza della relativa
cartella. La definizione non
dà comunque luogo alla
restituzione delle somme già
versate. |
| 7. Le liti di cui al comma 1 sono sospese fino al 30 giugno 2003; tuttavia, qualora sia stata già fissata la trattazione della controversia nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. L'ufficio trasmette entro il 30 giugno 2003 un elenco delle liti per le quali è stata presentata istanza di definizione alle commissioni tributarie presso cui le stesse pendono; tali giudizi sono sospesi fino al |
6. Le liti
fiscali che possono essere
definite ai sensi del
presente articolo sono
sospese fino al 30 giugno
2003; qualora sia stata già
fissata la trattazione della
lite nel suddetto
periodo, i giudizi sono
sospesi a richiesta del
contribuente che dichiari di
volersi avvalere delle
disposizioni del presente
articolo. (vedi comma 8). |
|
30 giugno 2005.
L'estinzione del giudizio
viene dichiarata a seguito di
comunicazione dell'ufficio
attestante la regolarità
della domanda di definizione
ed il pagamento integrale di
quanto dovuto. La predetta
comunicazione deve essere
depositata nella segreteria
della commissione entro il 30
giugno 2005. |
|
7. Per le liti di
cui al comma 6 sono altresì
sospesi fino al 17 marzo 2003
i termini per impugnare le
sentenze delle commissioni
tributarie nonché quelle dei
tribunali e delle corti di
appello. |
|
(vedi comma 7,
secondo, terzo e quarto
periodo). |
8. Gli uffici di
cui al comma 1 trasmettono
alle commissioni
tributarie, ai tribunali e
alle corti di appello,
entro il 30 giugno 2003,
un elenco delle liti
pendenti per le quali è
stata presentata
domanda di definizione.
Tali liti sono
sospese fino al 31
luglio 2005. L'estinzione
del giudizio viene dichiarata
a seguito di comunicazione
degli uffici di cui al
comma 1 attestante la
regolarità della domanda di
definizione ed il pagamento
integrale di quanto dovuto.
La predetta comunicazione
deve essere depositata nella
segreteria della commissione
o nella cancelleria degli
uffici giudiziari entro il
31 luglio 2005.
Entro la stessa data
l'eventuale diniego della
definizione, oltre ad essere
comunicato alla segreteria
della commissione o alla
cancelleria degli uffici
giudiziari, viene notificato,
con le modalità di cui
all'articolo 60 del decreto
del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, all'interessato, il
quale entro sessanta giorni
lo può impugnare dinanzi
all'organo giurisdizionale
presso il quale pende la
lite. Nel caso in cui la
definizione della lite è
richiesta in pendenza del
termine per impugnare, la
sentenza può essere impugnata
unitamente al diniego della
definizione entro sessanta
giorni dalla sua notifica. |
|
8. Le liti di cui
al presente articolo non
possono formare oggetto della
conciliazione prevista
dall'articolo 48 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546. |
Soppresso. |
| 9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento della somma di cui allo |
Soppresso. |
|
stesso comma ed al
comma 5 è effettuato entro
trenta giorni dalla notifica
dell'avviso di
accertamento. |
|
10. In caso di
pagamento in misura inferiore
a quella dovuta, qualora sia
riconosciuta la scusabilità
dell'errore, è consentita la
regolarizzazione del
pagamento medesimo entro
trenta giorni dalla data di
ricevimento della relativa
comunicazione
dell'ufficio. |
9. Identico. |
|
10. La definizione
di cui al comma 1 effettuata
da parte di uno dei
coobbligati esplica efficacia
a favore degli altri, inclusi
quelli per i quali la lite
non sia più pendente, fatta
salva la disposizione
dell'ultimo periodo del comma
5. |
|
(Regolarizzazione di |
|
1. Le violazioni relative
al canone previsto dal regio
decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n.
880, e successive
modificazioni, nonché alla
tassa di concessione
governativa prevista, da
ultimo, dall'articolo 17
della tariffa annessa al
decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 30
dicembre 1995, e successive
modificazioni, commesse fino
al 31 dicembre 2002, possono
essere definite, entro il 16
marzo 2003, anche nelle
ipotesi in cui vi sia un
procedimento amministrativo o
giurisdizionale in corso, con
il versamento di una somma
pari a 10 euro per ogni
annualità dovuta. Il
versamento è effettuato con
le modalità di cui
all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive
modificazioni, esclusa in
ogni caso la compensazione
ivi prevista. Non si fa
comunque luogo a restituzione
di quanto già versato. 2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse fino al 30 novembre 2002 mediante affissioni di manifesti politici possono essere sanate in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede |
|
di riscossione delle
somme eventualmente iscritte
a titolo sanzionatorio,
mediante il versamento, a
carico del committente
responsabile, di un'imposta
pari, per il complesso delle
violazioni commesse e
ripetute a 750 euro per anno
e per provincia. Tale
versamento deve essere
effettuato a favore della
tesoreria del comune
competente o della provincia
qualora le violazioni siano
state compiute in più di un
comune della stessa
provincia; in tal caso la
provincia provvede al ristoro
dei comuni interessati. La
sanatoria di cui al presente
comma non dà luogo ad alcun
diritto al rimborso di somme
eventualmente già riscosse a
titolo di sanzioni per le
predette violazioni. Il
termine per il versamento è
fissato, a pena decadenza dal
beneficio di cui al presente
comma, al 31 marzo 2003. Non
si applicano le disposizioni
dell'articolo 15, commi 2 e
3, della legge 10 dicembre
1993, n. 515. |
|
|
PROROGHE E ALTRE |
|
|
|
|
1. In deroga alla
normativa vigente sono
riaperti i termini per la
reiscrizione dei veicoli nei
rispettivi registri pubblici,
previo pagamento di tutte le
tasse arretrate maggiorate
del 50 per cento. E' concesso
il mantenimento delle targhe
e dei documenti originari del
veicolo
reimmatricolato. |
1. Per i veicoli
storici e d'epoca nonché per
i veicoli storici-d'epoca
in deroga alla normativa
vigente, è consentita
la reiscrizione nei
rispettivi registri pubblici
previo pagamento delle
tasse arretrate maggiorate
del 50 per cento. Le
predette tasse non possono
superare la retroattività
triennale. La reiscrizione
consente il mantenimento
delle targhe e dei documenti
originari del veicolo. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1^ gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, |
|
pubblicato nel
supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n.
99 del 30 aprile 1994,
l'importo minimo della tassa
automobilistica è pari a 50
euro. |
|
|
|
|
1. All'articolo 45, comma
1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446,
recante disposizioni
transitorie in materia di
imposta regionale sulle
attività produttive, le
parole da: "per i periodi
d'imposta in corso" fino alla
fine del comma sono
sostituite dalle seguenti:
"per il periodo d'imposta in
corso al 1^ gennaio 1998 e
per i quattro periodi
successivi l'aliquota è
stabilita nella misura
dell'1,9 per cento; per il
periodo d'imposta in corso al
1^ gennaio 2003 l'aliquota è
stabilita nella misura del
3,75 per cento". |
1. Identico. |
|
2. All'articolo 11 del
decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 313,
concernente il regime
speciale per gli imprenditori
agricoli, come modificato, da
ultimo, dall'articolo 9,
comma 8, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
2. Identico. |
|
a) al comma 5,
ovunque ricorrano, le parole:
"anni dal 1998 al 2002" sono
sostituite dalle seguenti:
"anni dal 1998 al 2003"; b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1^ gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1^ gennaio 2004". |
|
3. Il beneficio fiscale
di cui all'articolo 9, comma
6, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, previsto per la
tutela e salvaguardia dei
boschi, è prorogato fino al
31 dicembre 2003. |
3. Il beneficio fiscale
di cui all'articolo 9, comma
6, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, previsto per la
tutela e salvaguardia dei
boschi, è prorogato fino al
31 dicembre 2003 fino
all'importo complessivo di
100.000 euro di spese, per le
esigenze di tutela ambientale
e di difesa del territorio e
del suolo dai rischi da
dissesto idrogeologico. |
|
4. Per l'anno 2003
il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra è
esente da accisa. Per le
modalità di erogazione del
beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel
regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'economia e
delle finanze 14 dicembre
2001, n. 454. |
4. Identico. |
|
5. Al comma
6-bis dell'articolo 23
del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, come da
ultimo modificato
dall'articolo 52, comma 73,
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: "30 giugno
2002" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno
2003". |
5. Identico. |
|
6. Al comma 2
dell'articolo 22 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: "dalla data di
entrata in vigore della
presente legge" sono
sostituite dalle seguenti:
"dal 1^ gennaio 2003". |
6. Identico. |
|
|
|
|
1. Le disposizioni del
capo III del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 409, nonché
dell'articolo 1, comma
2-bis, del
decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73, si
applicano alle operazioni di
rimpatrio e regolarizzazione
effettuate tra il 1^ gennaio
2003 e il 30 giugno 2003,
fatte salve le disposizioni
che seguono: |
1. Identico: |
|
a) la somma da
versare è pari al 4 per cento
dell'importo dichiarato. Il
versamento della somma è
effettuato in denaro ed è
conseguentemente esclusa la
facoltà di corrisponderla
nelle forme previste
dall'articolo 12, comma 2,
del predetto decreto-legge n.
350 del 2001; |
a) identica; |
|
b) il tasso di
cambio per la determinazione
del controvalore in euro
delle attività finanziarie e
degli investimenti
rimpatriati o regolarizzati è
stabilito entro il 15 gennaio
2003; |
b) identica; |
|
c) il modello di
dichiarazione riservata è
approvato entro dieci giorni
dalla data di entrata in
vigore della presente
legge; |
c) identica; |
|
d) relativamente
alle attività finanziarie
oggetto di rimpatrio o di
regolarizzazione, la
presentazione della
dichiarazione riservata
esclude la punibilità per le
sanzioni previste
dall'articolo 5 del
decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227,
riguardanti le dichiarazioni
di cui agli articoli 2 e 4
del citato decreto-legge per
gli anni 2000 e 2001.
Relativamente alle medesime
attività, gli interessati non
sono tenuti ad effettuare le
dichiarazioni di cui agli
articoli 2 e 4 del
decreto-legge n. 167 del 1990
per il periodo d'imposta in
corso alla data di
presentazione della
dichiarazione riservata
nonché per il periodo
d'imposta precedente. Restano
fermi gli obblighi di
dichiarazione all'Ufficio
italiano dei cambi previsti
dall'articolo 3 del predetto
decreto-legge; |
d) identica; |
|
e) la
determinazione dei redditi
derivanti dalle attività
rimpatriate percepiti dal 1^
agosto 2001 e fino alla data
di presentazione della
dichiarazione riservata può
essere effettuata sulla base
del criterio presuntivo
indicato nell'articolo 6 del
decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, e
successive modificazioni. In
tale caso sui redditi così
determinati l'intermediario
al quale è presentata la
dichiarazione riservata
applica un'imposta
sostitutiva delle imposte sui
redditi con l'aliquota del 27
per cento. L'imposta
sostitutiva è prelevata
dall'intermediario, anche
ricevendo apposita provvista
dagli interessati, ed è
versata entro il sedicesimo
giorno del mese successivo a
quello in cui si è
perfezionata l'operazione di
rimpatrio; |
e) la
determinazione dei redditi
derivanti dalle attività
finanziarie rimpatriate
percepiti dal 1^ agosto 2001
e fino alla data di
presentazione della
dichiarazione riservata può
essere effettuata sulla base
del criterio presuntivo
indicato nell'articolo 6 del
decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, e
successive modificazioni. In
tale caso sui redditi così
determinati l'intermediario
al quale è presentata la
dichiarazione riservata
applica un'imposta
sostitutiva delle imposte sui
redditi con l'aliquota del 27
per cento. L'imposta
sostitutiva è prelevata
dall'intermediario, anche
ricevendo apposita provvista
dagli interessati, ed è
versata entro il sedicesimo
giorno del mese successivo a
quello in cui si è
perfezionata l'operazione di
rimpatrio; |
|
f) per i
redditi derivanti dalle
attività regolarizzate
percepiti dal 25 settembre
2001 fino al 31 dicembre
2001, la presentazione della
dichiarazione riservata
esclude la punibilità per le
sanzioni amministrative,
tributarie e previdenziali
nonché la punibilità per i
reati indicati negli articoli
4 e 5 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, a
condizione che entro il 31
ottobre 2003 sia eseguito il
pagamento dei tributi e
contributi di legge,
aumentato degli interessi
moratori calcolati al tasso
legale, e che tali redditi
siano indicati nella
dichiarazione dei redditi
integrativa relativa al
periodo d'imposta 2001 da
trasmettere esclusivamente in
via telematica. |
f) per i
redditi derivanti dalle
attività regolarizzate
percepiti dal 27
settembre 2001 fino al 31
dicembre 2001, la
presentazione della
dichiarazione riservata
esclude la punibilità per le
sanzioni amministrative,
tributarie e previdenziali
nonché la punibilità per i
reati indicati negli articoli
4 e 5 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, a
condizione che entro il 31
ottobre 2003 sia eseguito il
pagamento dei tributi e
contributi di legge,
aumentato degli interessi
moratori calcolati al tasso
legale, e che tali redditi
siano indicati nella
dichiarazione dei redditi
integrativa relativa al
periodo d'imposta 2001 da
trasmettere esclusivamente in
via telematica. |
|
2. All'articolo 10, comma
4, del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, sono
aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonché
per i trasferimenti
dall'estero relativi ad
operazioni suscettibili di
produrre redditi di capitale
sempreché detti redditi siano
stati assoggettati
dall'intermediario residente
a ritenuta o ad imposta
sostitutiva delle imposte sui
redditi". |
2. Identico. |
|
3. Il comma 3
dell'articolo 1 del
decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, è
sostituito dal seguente: |
3. Identico: |
|
"3. Le evidenze
di cui ai commi 1 e 2 sono
tenute a disposizione
dell'amministrazione
finanziaria per cinque anni e
trasmesse alla stessa secondo
modalità e termini stabiliti
con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle
entrate". |
"3. Le evidenze
di cui ai commi 1 e 2 sono
tenute a disposizione
dell'amministrazione
finanziaria per cinque anni e
trasmesse alla stessa secondo
le modalità
stabilite con i
provvedimenti di cui
all'articolo 7, comma
1". |
|
4. Il comma
4-bis dell'articolo 1
del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, è
sostituito dal seguente: "4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1". |
|
4. Il comma 1
dell'articolo 7 del
decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, è
abrogato. |
5. Il comma 1
dell'articolo 7 del
decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, è
sostituito dal
seguente: |
|
"1. Con
provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate,
sono stabilite particolari
modalità per l'adempimento
degli obblighi, nonché per la
trasmissione delle evidenze
di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 1 e degli altri
dati e notizie di cui al
presente decreto. Con gli
stessi provvedimenti tali
obblighi ed adempimenti
possono essere limitati per
specifiche categorie o
causali e possono esserne
variati gli importi". |
|
5. La definizione degli
imponibili secondo le
disposizioni dell'articolo 7
non ha effetto relativamente
ai redditi di fonte estera e
alle violazioni riguardanti
le disposizioni di cui al
decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227. |
6. Identico. |
|
(Disposizioni in materia |
|
1. Le disposizioni in
materia di riduzione di
aliquote di accisa sulle
emulsioni stabilizzate, di
cui all'articolo 24, comma 1,
lettera d), della legge
23 dicembre 2000, n. 388,
prorogate, da ultimo, fino al
31 dicembre 2002,
dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, sono
ulteriormente prorogate fino
al 30 giugno 2003. La
disposizione contenuta
nell'articolo 1, comma
1-bis, del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, si
applica fino al 30 giugno
2003. 2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1^ ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da |
|
ultimo, al 31 dicembre
2002, dall'articolo 1, comma
2, del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, sono
ulteriormente prorogate fino
al 30 giugno 2003. 3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1^ ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. 4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1^ ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. 5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate al 30 giugno 2003. 6. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine. |
|
7. Per l'anno 2002 non
si fa luogo all'emanazione
del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri
previsto dall'articolo 8,
comma 5, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, con il
quale sono stabiliti gli
aumenti intermedi delle
aliquote delle accise sugli
oli minerali, sul carbone,
sul coke di petrolio,
sull'"orimulsion"
nonché sulle emulsioni
stabilizzate di cui
all'articolo 24, comma 1,
lettera d), della legge
23 dicembre 2000, n. 388,
occorrenti per il
raggiungimento progressivo
della misura delle aliquote
decorrenti dal 1^ gennaio
2005. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. 10. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. 11. Il comma 1-quater dell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della |
|
deduzione, anche
analitica, delle spese
sostenute in relazione alle
trasferte effettuate dal
proprio dipendente fuori del
territorio comunale, possono
dedurre un importo pari a
euro 59,65 al giorno, elevate
a euro 95,80 per le trasferte
all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di
trasporto". |
|
12. Le disposizioni del
comma 11 si applicano a
decorrere dal periodo
d'imposta avente inizio
successivamente al 31
dicembre 2001. 13. All'articolo 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003". 14. Fino al 31 dicembre 2003 è sospeso l'adeguamento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 1^ dicembre 1986, n. 870. 15. Il numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato. |
|
(Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse |
| 1. Per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonché per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche |
|
definite d'intesa con il
Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica
sicurezza. Sulla base delle
autorizzazioni rilasciate,
previa verifica della
conformità degli apparecchi e
dei congegni alle
caratteristiche stabilite per
la loro idoneità al gioco
lecito, il Ministero
dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato, in
attesa del collegamento in
rete obbligatorio entro il 31
dicembre 2003 per la gestione
telematica degli apparecchi e
dei congegni per il gioco
lecito, organizza e gestisce
un apposito archivio
elettronico, costituente la
banca dati della
distribuzione e cessione dei
predetti apparecchi e
congegni per il gioco
lecito. 2. L'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "Art. 38. - (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano altresì che la manomissione dei dispositivi ovvero dei |
|
programmi o delle schede,
anche solo tentata, risulta
automaticamente indicata
sullo schermo video
dell'apparecchio o del
congegno ovvero che essa è
dagli stessi comunque
altrimenti segnalata. I
produttori e gli importatori
approntano, per ogni
apparecchio e congegno
oggetto della richiesta di
nulla osta, un'apposita
scheda esplicativa delle
caratteristiche tecniche,
anche relative alla memoria,
delle modalità di
funzionamento e di
distribuzione dei premi, dei
dispositivi di sicurezza,
propri di ciascun apparecchio
e congegno. I produttori e
gli importatori consegnano ai
cessionari degli apparecchi e
dei congegni una copia del
nulla osta e, sempre per ogni
apparecchio e congegno
ceduto, la relativa scheda
esplicativa. La copia del
nulla osta e la scheda sono
altresì consegnate, insieme
agli apparecchi e congegni,
in occasione di ogni loro
ulteriore cessione. 2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 prodotti o importati dopo il 1^ gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. 3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, comma 6, del predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con |
|
l'impiego di dispositivi
che impediscono l'accesso
alla memoria. La verifica
tecnica vale altresì a
constatare che la
manomissione dei dispositivi
ovvero dei programmi o delle
schede, anche solo tentata,
risulta automaticamente
indicata sullo schermo video
dell'apparecchio o del
congegno ovvero che essa è
dagli stessi comunque
altrimenti segnalata. La
verifica tecnica vale inoltre
a constatare la rispondenza
delle caratteristiche
tecniche, anche relative alla
memoria, delle modalità di
funzionamento e di
distribuzione dei premi, dei
dispositivi di sicurezza,
propri di ciascun apparecchio
e congegno, ad un'apposita
scheda esplicativa fornita
dal produttore o
dall'importatore in relazione
all'apparecchio o al congegno
sottoposto ad esame.
Dell'esito positivo della
verifica è rilasciata
apposita certificazione. Il
Ministero dell'economia e
delle finanze -
Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato può
stipulare convenzioni per
l'effettuazione della
verifica tecnica. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione. |
|
5. I gestori
degli apparecchi e dei
congegni di cui al comma 3
prodotti o importati dopo il
1^ gennaio 2003 richiedono il
nulla osta previsto dal
medesimo comma 3, precisando
in particolare il numero
progressivo di ogni
apparecchio o congegno per il
quale la richiesta è
effettuata nonché gli estremi
del nulla osta del produttore
o dell'importatore ad essi
relativo. 6. Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla osta di cui al terzo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. 7. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, verificando altresì che, per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarità, è revocato il nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e il relativo titolo è ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari. 8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari competenti per l'attività finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive |
|
modificazioni, ed agli
articoli 51 e 52 del decreto
del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive
modificazioni". |
|
3. L'articolo 110 del
testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito
dal seguente: |
|
"Art. 110. - 1.
In tutte le sale da
biliardo o da gioco e negli
altri esercizi, compresi i
circoli privati, autorizzati
alla pratica del gioco o alla
installazione di apparecchi
da gioco è esposta una
tabella, vidimata dal
questore, nella quale sono
indicati, oltre ai giochi
d'azzardo, quelli che la
stessa autorità ritiene di
vietare nel pubblico
interesse, nonché le
prescrizioni e i divieti
specifici che ritiene di
disporre nel pubblico
interesse. 2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. 3. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88. 4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. 6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di |
|
euro, la durata di
ciascuna partita non è
inferiore a dieci secondi e
che distribuiscono vincite in
denaro, ciascuna comunque di
valore non superiore a venti
volte il costo della singola
partita, erogate dalla
macchina subito dopo la sua
conclusione ed esclusivamente
in monete metalliche. In tal
caso le vincite, computate
dall'apparecchio e dal
congegno, in modo non
predeterminabile, su un ciclo
complessivo di 7.000 partite,
devono risultare non
inferiori al 90 per cento
delle somme giocate. In ogni
caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco
del poker o comunque
anche in parte le sue regole
fondamentali. 7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1^ gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative |
|
imposte. Dal 1^ gennaio
2004, tali apparecchi non
possono consentire il
prolungamento o la
ripetizione della partita e,
ove non ne sia possibile la
conversione in uno degli
apparecchi per il gioco
lecito, essi sono rimossi.
Per la conversione degli
apparecchi restano ferme le
disposizioni di cui
all'articolo 38 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni; c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. 8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18. 9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. E' inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca |
|
degli apparecchi e
congegni. In caso di
sequestro degli apparecchi,
l'autorità procedente
provvede a darne
comunicazione
all'amministrazione
finanziaria. 10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. 11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria". 4. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente: "Art. 14-bis. - (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1^ marzo. Entro il 15 febbraio 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, installati |
|
prima del 1^ gennaio
2003, devono essere
denunciati, con apposito
modello approvato con decreto
dirigenziale, al Ministero
dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato, che
rilascia apposito nulla osta,
per ciascun apparecchio, a
condizione del contestuale
pagamento delle imposte
dovute previa dimostrazione,
nelle forme di cui
all'articolo 38 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni,
della sussistenza dei
requisiti tecnici previsti
dal citato articolo 110. In
tal caso, nell'ipotesi di
pagamento entro la predetta
data del 15 febbraio 2003
degli importi dovuti per
l'anno 2003, nulla è dovuto
per gli anni precedenti e non
si fa luogo al rimborso di
eventuali somme già pagate a
tale titolo. In caso di
inadempimento delle
prescrizioni di cui al
secondo e terzo periodo, gli
apparecchi ivi indicati sono
confiscati e, nel caso in cui
i proprietari e gestori siano
soggetti concessionari
dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato ovvero
titolari di autorizzazione di
polizia ai sensi
dell'articolo 88 del testo
unico delle leggi di pubblica
sicurezza, si provvede al
ritiro del relativo
titolo. 2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi. 3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1^ gennaio 2001, è per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi: a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110; |
|
b) di 4.100
euro, per gli apparecchi di
cui alla lettera b) del
predetto comma 7
dell'articolo 110; c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110. 4. Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è istituita una o più reti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per la gestione della rete o delle reti l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può avvalersi di uno o più concessionari individuati con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma. 5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonché stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi". 5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e quelle dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni. 6. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, tenuto conto del parere della |
|
Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sono
individuati il numero massimo
di apparecchi con riferimento
alle loro diverse tipologie
di cui all'articolo 110,
commi 6 e 7, del testo unico
delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive
modificazioni, che possono
essere installati presso
pubblici esercizi o punti di
raccolta di altri giochi
autorizzati, fermo restando
quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 2, del
regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 31
gennaio 2000, n. 29, nonché
le prescrizioni da osservare
ai fini dell'installazione,
sulla base dei seguenti
criteri direttivi: a) dimensione e natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale; b) ubicazione dell'esercizio o del locale. 7. Una quota pari a 10 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo è assegnata all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per essere destinata alla copertura delle spese connesse all'espletamento dei compiti ad essa affidati in materia di apparecchi da intrattenimento e divertimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Il trasferimento delle concessioni relative all'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti emanati sulla base degli articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e 3, commi 229, 230 e 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è consentito previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali. L'assenso è subordinato, anche in caso di trasferimento in altro comune della stessa provincia, al riscontro, in particolare, della disponibilità da parte del |
|
richiedente di locali,
idonei all'uso, in funzione
anche dell'avvenuto rilascio
di ogni altro atto di
assenso, comunque denominato,
da parte delle diverse
amministrazioni competenti,
posti a distanza adeguata da
quelli per i quali, al
momento della richiesta, sono
già in atto altre
concessioni, tenuto conto
della possibile capacità di
raccolta delle scommesse in
rapporto alla densità e alla
composizione demografica
della zona. 9. Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 è consentita, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il cui rilascio è comunque subordinato alla valutazione del non decremento della complessiva capacità di raccolta, definita in funzione di quella già riferibile a ciascuno dei concessionari interessati, l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da parte di non più di due concessionari esercenti la raccolta di scommesse diverse, purché rappresentati da un unico soggetto fornito di autorizzazione di pubblica sicurezza. 10. Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 8 è consentito gestire nei locali destinati alla raccolta delle scommesse, nel rispetto delle discipline derivanti da ogni fonte di pianificazione regionale e locale vigente e previa acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato, rilasciato da ogni amministrazione competente, anche statale, attività diverse dalla raccolta ma ad essa comunque strettamente connesse, in ogni caso finalizzate al migliore agio della pratica della scommessa, non escluse quelle di cessione di alimenti, di bevande e di oggettistica avente attinenza con le pratiche oggetto di scommessa, nonché di audio-video diffusione di programmi inerenti le medesime pratiche, individuate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. 11. Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni di cui al comma 8, nonché di quelle disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro |
|
delle finanze 31
gennaio 2000, n. 29, possono
partecipare anche le società
di capitali. 12. Il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'articolo 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere con più di due eventi. 13. L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore presso gli sportelli all'interno degli ippodromi è consentita, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare, anche per le corse che si svolgono su altri campi. 14. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Lo scommettitore decade, altresì, dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro il termine indicato al periodo precedente. 15. Le misure massime delle percentuali di allibramento per le scommesse previste dall'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni, su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, per quelle su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, sono elevate, rispettivamente, a 116, 136 e 152, ferma nel resto la disciplina vigente. 16. I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati in attuazione dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nel primo caso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, al fine di ridefinire il rapporto tra la determinazione del corrispettivo spettante al concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e sportive e la misura della quota |
|
di prelievo residualmente
destinata all'UNIRE e al
CONI. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze può essere
disposta la riduzione, in
misura non superiore ad un
punto percentuale,
dell'aliquota dell'imposta
unica di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504, sulla
quota di prelievo stabilita
per ciascuna scommessa, per
le scommesse di cui al numero
2) della predetta lettera
b). 17. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. |
|
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI |
|
SPESE DELLE |
SPESE DELLE |
|
|
|
|
1. Per il conseguimento
degli obiettivi di finanza
pubblica, le dotazioni
iniziali delle unità
previsionali di base degli
stati di previsione dei
Ministeri per l'anno
finanziario 2003 concernenti
spese per consumi intermedi
non aventi natura
obbligatoria sono ridotte del
10 per cento. In ciascuno
stato di previsione della
spesa è istituito un fondo da
ripartire nel corso della
gestione per provvedere ad
eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese
per consumi intermedi, la cui
dotazione iniziale è
costituita dal 10 per cento
dei rispettivi stanziamenti
come risultanti
dall'applicazione del periodo
precedente. La ripartizione
del fondo è disposta con
decreti del Ministro
competente, comunicati, anche
con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e
delle finanze, tramite gli
Uffici centrali del bilancio,
nonché alle competenti
Commissioni parlamentari e
alla Corte dei conti. |
1. Identico. |
|
2. Ai fini del
conseguimento dell'obiettivo
di cui al comma 1 le
dotazioni relative agli enti
indicati nella Tabella C sono
rideterminate nella medesima
Tabella, con una riduzione
complessiva del 2,5 per cento
rispetto alla legislazione
vigente; analoga riduzione è
disposta per gli stanziamenti
di bilancio destinati al
finanziamento degli enti
pubblici diversi da quelli
indicati nella Tabella C,
intendendosi conseguentemente
modificate le relative
autorizzazioni di spesa. |
2. Ai fini del
conseguimento dell'obiettivo
di cui al comma 1 le
dotazioni relative agli enti
indicati nella Tabella C
allegata alla presente
legge sono rideterminate
nella medesima Tabella, con
una riduzione complessiva del
2,5 per cento rispetto alla
legislazione vigente; analoga
riduzione è disposta per gli
stanziamenti di bilancio
destinati al finanziamento
degli enti pubblici diversi
da quelli indicati nella
Tabella C, intendendosi
conseguentemente modificate
le relative autorizzazioni di
spesa. |
|
3. Gli enti
previdenziali pubblici si
adeguano ai princìpi di cui
al presente articolo
riducendo le proprie spese di
funzionamento per consumi
intermedi in misura non
inferiore al 10 per cento
rispetto al consuntivo 2001.
A decorrere dal 1^ gennaio
2003, in considerazione dell'
istituzione, ai sensi
dell'articolo 69, comma 14,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, della gestione
finanziaria e patrimoniale
unica dell'Istituto nazionale
di previdenza per i
dipendenti
dell'amministrazione pubblica
(INPDAP), ai fini della
determinazione dell'apporto
dello Stato di cui
all'articolo 2, comma 4,
della legge 8 agosto 1995, n.
335, come modificato dalla
legge 23 dicembre 1996, n.
662, si tiene conto
dell'ammontare complessivo di
tutte le disponibilità
finanziarie dell'ente. |
3. Identico. |
|
4. Agli enti
territoriali si applicano le
disposizioni di cui
all'articolo 17. |
4. Agli enti
territoriali si applicano le
disposizioni di cui
all'articolo 29. |
|
5. I provvedimenti di
riconoscimento di debito
posti in essere dalle
amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono
trasmessi agli organi di
controllo ed alla competente
procura della Corte dei
conti. |
5. Identico. |
|
|
|
| 1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e |
1. Identico. |
|
nell'articolo 2 del
decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, e successive
modificazioni, per
l'aggiudicazione,
rispettivamente, delle
pubbliche forniture e degli
appalti pubblici di servizi
disciplinati dalle predette
disposizioni, espletano
procedure aperte o ristrette,
con le modalità previste
dalla normativa nazionale di
recepimento della normativa
comunitaria, anche quando il
valore del contratto è
superiore a 50.000 euro. E'
comunque fatto salvo, per
l'affidamento degli incarichi
di progettazione, quanto
previsto dall'articolo 17,
commi 10, 11 e 12, della
legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive
modificazioni. |
|
2. Sono esclusi
dall'obbligo di cui al comma
1: |
2. Identico: |
|
a) i comuni
con popolazione inferiore a
5.000 abitanti; |
a) identica; |
|
b) le
pubbliche amministrazioni,
nell'ipotesi in cui facciano
ricorso alle convenzioni
quadro definite dalla CONSIP
Spa ai sensi degli articoli
26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e
32 della legge 28 dicembre
2001, n. 448; |
b) le
pubbliche amministrazioni,
nell'ipotesi in cui facciano
ricorso alle convenzioni
quadro definite dalla CONSIP
Spa ai sensi degli articoli
26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e
32 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, ovvero
facciano ricorso al mercato
elettronico della pubblica
amministrazione di cui
all'articolo 11 del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n.
101; |
|
c) le
cooperative sociali, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge
8 novembre 1991, n. 381. |
c) identica. |
| 3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come | 3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre |
|
base d'asta al ribasso.
Gli atti relativi sono
trasmessi ai rispettivi
organi di revisione contabile
per consentire l'esercizio
delle funzioni di controllo.
Al fine di consentire il
conseguimento di risparmi di
spesa, alle predette
convenzioni possono, altresì,
aderire i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1,
della legge 3 giugno 1999, n.
157. |
2001, n. 448,
adottano i prezzi delle
convenzioni di cui sopra come
base d'asta al ribasso. Gli
atti relativi sono trasmessi
ai rispettivi organi di
revisione contabile per
consentire l'esercizio delle
funzioni di controllo. Al
fine di consentire il
conseguimento di risparmi di
spesa, alle predette
convenzioni possono, altresì,
aderire i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1,
della legge 3 giugno 1999, n.
157. |
|
4. I contratti
stipulati in violazione del
comma 1 o dell'obbligo di
utilizzare le convenzioni
quadro definite dalla CONSIP
Spa sono nulli. Il dipendente
che ha sottoscritto il
contratto risponde, a titolo
personale, delle obbligazioni
eventualmente derivanti dai
predetti contratti. La
stipula degli stessi è causa
di responsabilità
amministrativa; ai fini della
determinazione del danno
erariale, si tiene anche
conto della differenza tra il
prezzo previsto nelle
convenzioni anzidette e
quello indicato nel
contratto. |
4. Identico. |
|
5. Anche nelle ipotesi
in cui la vigente normativa
consente la trattativa
privata, le pubbliche
amministrazioni possono farvi
ricorso solo in casi
eccezionali e motivati,
previo esperimento di una
documentata indagine di
mercato, dandone
comunicazione alla sezione
regionale della Corte dei
conti. |
5. Identico. |
|
6. Al fine di
razionalizzare e contenere la
spesa pubblica e per
consentire il monitoraggio
dei consumi pubblici, la
CONSIP Spa può stipulare
convenzioni quadro ai sensi
dell'articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, per
l'approvvigionamento di beni
o servizi di specifico
interesse di una o più
amministrazioni di cui al
comma 1 del presente articolo
nel rispetto di quanto
stabilito al comma 3, ovvero
può svolgere facoltativamente
ed a titolo gratuito, per
conto e su richiesta delle
amministrazioni medesime, le
attività di stazione
appaltante, nel rispetto
della normativa nazionale e
comunitaria sugli appalti
pubblici. 7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalità differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente |
|
del Consiglio dei
ministri, emanato su proposta
del Comitato di cui
all'articolo 2 della citata
legge n. 801 del 1977, previe
intese con il Ministro
dell'economia e delle
finanze. |
|
6. I servizi prestati
dalla CONSIP Spa alle società
per azioni interamente
partecipate dallo Stato ai
sensi dell'articolo 32, comma
1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, nei confronti
delle quali è previsto il
controllo della Corte dei
conti ai sensi dell'articolo
12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259, e successive
modificazioni, sono
remunerati nel rispetto della
normativa comunitaria di
settore. |
8. Identico. |
|
7. Le disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 5
costituiscono, per le
regioni, norme di principio e
di coordinamento. |
9. Identico. |
|
(Pagamento e riscossione di |
|
1. Con uno o più
decreti del Ministro
dell'economia e delle
finanze, sono adottate, ai
sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, disposizioni
relative alla disciplina del
pagamento e della riscossione
di crediti di modesto
ammontare e di qualsiasi
natura, anche tributaria,
applicabile a tutte le
amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, compresi
gli enti pubblici
economici. 2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia. 3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento. 4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro. |
|
|
|
|
1. Per l'attuazione del
comma 7 dell'articolo 29
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è istituito il Fondo
per il finanziamento di
progetti di innovazione
tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni e nel Paese
con una dotazione di 100
milioni di euro per l'anno
2003, al cui finanziamento
concorrono la riduzione
dell'8 per cento degli
stanziamenti per
l'informatica iscritti nel
bilancio dello Stato e quota
parte delle riduzioni per
consumi intermedi di cui
all'articolo 13, comma 3. Il
Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, di concerto
con il Ministro per la
funzione pubblica e il
Ministro dell'economia e
delle finanze, con uno o più
decreti di natura non
regolamentare, stabilisce le
modalità di funzionamento del
Fondo, individua i progetti
da finanziare e, ove
necessario, la relativa
ripartizione tra le
amministrazioni
interessate. |
1. Per l'attuazione del
comma 7 dell'articolo 29
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è istituito il Fondo
per il finanziamento di
progetti di innovazione
tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni e nel Paese
con una dotazione di 100
milioni di euro per l'anno
2003, al cui finanziamento
concorrono la riduzione
dell'8 per cento degli
stanziamenti per
l'informatica iscritti nel
bilancio dello Stato e quota
parte delle riduzioni per
consumi intermedi di cui
all'articolo 23, comma
3. Il Ministro per
l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con
il Ministro per la funzione
pubblica e il Ministro
dell'economia e delle
finanze, con uno o più
decreti di natura non
regolamentare, stabilisce le
modalità di funzionamento del
Fondo, individua i progetti
da finanziare e, ove
necessario, la relativa
ripartizione tra le
amministrazioni
interessate. |
|
2. Al fine di
assicurare una migliore
efficacia della spesa
informatica e telematica
sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni, di generare
significativi risparmi
eliminando duplicazioni e
inefficienze, promuovendo le
migliori pratiche e favorendo
il riuso, nonché di
indirizzare gli investimenti
nelle tecnologie informatiche
e telematiche, secondo una
coordinata e integrata
strategia, il Ministro per
l'innovazione e le
tecnologie: |
2. Identico: |
|
a) definisce con
proprie direttive le linee
strategiche, la
pianificazione e le aree di
intervento dell'innovazione
tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni, e ne
verifica l'attuazione; |
a) identica; |
|
b) approva,
con il Ministro dell'economia
e delle finanze, il piano
triennale ed i relativi
aggiornamenti annuali di cui
all'articolo 7 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, entro il 30 giugno di
ogni anno; |
b) identica; |
|
c) valuta la
congruenza dei progetti di
innovazione tecnologica che
ritiene di grande valenza
strategica rispetto alle
direttive di cui alla lettera
a) ed assicura il
monitoraggio
dell'esecuzione; |
c) identica; |
|
d) individua i
progetti intersettoriali che
devono essere realizzati in
collaborazione tra le varie
amministrazioni interessate
assicurandone il
coordinamento e definendone
le modalità di
realizzazione; |
d) identica; |
|
e) valuta, sulla
base di criteri e metodiche
di ottimizzazione della
spesa, il corretto utilizzo
delle risorse finanziarie per
l'informatica e la telematica
da parte delle singole
amministrazioni; |
e) identica; |
|
f) stabilisce le
modalità con le quali le
pubbliche amministrazioni
comunicano le informazioni
relative ai programmi
informatici, realizzati su
loro specifica richiesta, di
cui esse dispongono, al fine
di consentirne il riuso
previsto dall'articolo 25,
comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340. |
f) identica; |
|
g) individua
specifiche iniziative per i
comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti e
per le isole minori; h) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie. 3. Nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
|
3. Al fine di
accelerare la diffusione
della carta di identità
elettronica e della Carta
nazionale dei servizi le
pubbliche amministrazioni
interessate, nel quadro di
un programma nazionale
approvato con decreto dei
Ministri per l'innovazione e
le tecnologie, dell'economia
e delle finanze, della salute
e dell'interno, possono
procurarsi i necessari
finanziamenti mediante
convenzioni con istituti di
credito, nonché mediante
forme di sponsorizzazione. |
4. Al fine di
accelerare la diffusione
della carta di identità
elettronica e della carta
nazionale dei servizi, le
pubbliche amministrazioni
interessate, nel quadro di
un programma nazionale
approvato con decreto dei
Ministri per l'innovazione e
le tecnologie, dell'economia
e delle finanze, della salute
e dell'interno, possono
procurarsi i necessari
finanziamenti nelle
seguenti forme anche
cumulabili tra loro: |
|
a) convenzioni
con istituti di credito o
finanziari; b) contributi di privati interessati a forme di promozione; c) ricorso alla finanza di progetto; |
|
d) operazioni di
cartolarizzazione. |
|
4. Con decreto del
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, sono determinati i
criteri e le procedure di
accreditamento dei corsi
universitari a distanza e
degli istituti universitari
abilitati a rilasciare titoli
accademici, ai sensi del
regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509, al termine dei corsi
stessi, senza oneri a carico
del bilancio dello Stato. Ai
fini dell'acquisizione
dell'autorizzazione al
rilascio dei titoli
accademici, gli istituti
devono disporre di adeguate
risorse organizzative e
gestionali in grado di: |
5. Con decreto del
Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, adottato di
concerto con il Ministro per
l'innovazione e le
tecnologie, sono
determinati i criteri e le
procedure di accreditamento
dei corsi universitari a
distanza e delle
istituzioni universitarie
abilitate a rilasciare
titoli accademici, ai sensi
del regolamento di cui al
decreto del Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509, al termine dei corsi
stessi, senza oneri a carico
del bilancio dello Stato. Ai
fini dell'acquisizione
dell'autorizzazione al
rilascio dei titoli
accademici, le istituzioni
devono disporre di
adeguate risorse
organizzative e gestionali in
grado di: |
|
a) presentare
un'architettura di sistema
flessibile e capace di
utilizzare in modo mirato le
diverse tecnologie per la
gestione dell'interattività,
salvaguardando il principio
della loro usabilità; |
a) identica; |
|
b) favorire
l'integrazione coerente e
didatticamente valida della
gamma di servizi di supporto
alla didattica
distribuita; |
b) identica; |
|
c) garantire la
selezione, progettazione e
redazione di adeguate risorse
di apprendimento per ciascun
courseware; |
c) identica; |
|
d) garantire
adeguati contesti di
interazione per la
somministrazione e la
gestione del flusso dei
contenuti di apprendimento,
anche attraverso l'offerta di
un articolato servizio di
teletutoring; |
d) identica; |
|
e) garantire
adeguate procedure di
accertamento delle conoscenze
in funzione della
certificazione delle
competenze acquisite;
provvedere alla ricerca e
allo sviluppo di architetture
innovative di sistemi
e-learning in grado di
supportare il flusso di dati
multimediali relativi alla
gamma di prodotti di
apprendimento offerti. |
e) identica. |
|
6. Per la
realizzazione dell'anagrafe
degli italiani residenti
all'estero e per la
informatizzazione delle
prefetture è autorizzata la
spesa di 25 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005. |
|
(Progetto "PC ai |
|
1. Nello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
è istituito un Fondo
speciale, denominato "PC ai
giovani" nel quale
affluiscono le disponibilità,
non impegnate alla data di
entrata in vigore della
presente legge, di cui
all'articolo 103, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, fermo restando quanto
disposto dal decreto-legge 6
settembre 2002, n. 194,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 31
ottobre 2002, n. 246. Il
Fondo è destinato alla
copertura delle spese
relative al progetto promosso
dal Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie
denominato "PC ai giovani",
diretto ad incentivare
l'acquisizione e l'utilizzo
degli strumenti informatici e
digitali tra i giovani che
compiono sedici anni nel
2003. Con decreto di natura
non regolamentare, adottato
dal Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto
con il Ministro per
l'innovazione e le
tecnologie, entro trenta
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, sono stabilite le
modalità di presentazione
delle istanze degli
interessati, nonché di
erogazione degli incentivi
stessi prevedendo anche la
possibilità di avvalersi a
tal fine della collaborazione
di organismi esterni alla
pubblica amministrazione. 2. Il comma 4 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. |
|
|
|
| 1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti |
1. Identico. |
|
nei collegi sindacali o di
revisione presso i suddetti
enti ed organismi e dei
servizi ispettivi di finanza
pubblica. |
|
2. Qualora non sia
prevista la presenza di un
proprio rappresentante in
seno al collegio dei revisori
o dei sindaci, il Ministero
dell'economia e delle finanze
può acquisire le suddette
informazioni avvalendosi, in
caso di mancato o tempestivo
riscontro, anche del collegio
dei revisori o dei sindaci
ovvero dei nuclei di
valutazione o dei servizi di
controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286. |
2. Identico. |
|
3. Al fine di
garantire la rispondenza dei
conti pubblici alle
condizioni dell'articolo 104
del Trattato istitutivo della
Comunità europea e delle
norme conseguenti, tutti gli
incassi e i pagamenti, e i
dati di competenza economica
rilevati dalle
amministrazioni pubbliche, di
cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, devono
essere codificati con criteri
uniformi su tutto il
territorio nazionale. |
3. Identico. |
|
4. Le banche
incaricate dei servizi di
tesoreria e di cassa e gli
uffici postali che svolgono
analoghi servizi non possono
accettare disposizioni di
pagamento prive della
codificazione di cui al comma
5. |
4. Identico. |
|
5. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, stabilisce, con
propri decreti, la
codificazione, le modalità e
i tempi per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai
commi 3 e 4; analogamente
provvede, con propri decreti,
ad apportare modifiche e
integrazioni alla
codificazione stabilita. |
5. Identico. |
|
6. Il comma 6
dell'articolo 227 del testo
unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, è sostituito dal
seguente: "6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la |
|
trasmissione
telematica dei dati sono
stabiliti con decreto di
natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e
delle finanze, sentite la
Conferenza Stato- città e
autonomie locali e la Corte
dei conti". 7. Il decreto previsto dal comma 6 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
|
|
|
|
1. Ai fini della tutela
dell'unità economica della
Repubblica, ciascuna regione
a statuto ordinario, ciascuna
provincia e ciascun comune
con popolazione superiore a
5.000 abitanti concorre alla
realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il
triennio 2003-2005 adottati
con l'adesione al patto di
stabilità e crescita, nonché
alla condivisione delle
relative responsabilità, con
il rispetto delle
disposizioni di cui ai
seguenti commi, che
costituiscono princìpi
fondamentali del
coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione. |
1. Ai fini della tutela
dell'unità economica della
Repubblica, ciascuna regione
a statuto ordinario, ciascuna
provincia e ciascun comune
con popolazione superiore a
5.000 abitanti concorre alla
realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il
triennio 2003-2005 adottati
con l'adesione al patto di
stabilità e crescita, nonché
alla condivisione delle
relative responsabilità, con
il rispetto delle
disposizioni di cui ai
seguenti commi, che
costituiscono princìpi
fondamentali del
coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli
articoli 117 e 119, secondo
comma, della Costituzione. |
|
2. Per le regioni a
statuto ordinario sono
confermate le disposizioni
sul patto di stabilità
interno di cui all'articolo
1, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405. Per
l'esercizio 2005 si applica
un incremento pari al tasso
d'inflazione programmato
indicato nel Documento di
programmazione
economico-finanziaria. |
2. Identico. |
|
3. Le regioni a
statuto ordinario possono
estendere le regole del patto
di stabilità interno nei
confronti dei propri enti
strumentali. |
3. Identico. |
| 4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 5, deve essere almeno pari a |
|
quello dell'anno 2001
migliorato del 7 per
cento. 5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati: a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno; b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF; c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti; d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative; e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali. |
|
4. Per gli stessi fini di
cui al comma 1, per l'anno
2003, il disavanzo
finanziario di ciascuna
provincia e di ciascun
comune con popolazione
superiore a 5.000 abitanti,
computato ai sensi del comma
5, non può essere superiore a
quello dell'anno 2001. |
6. Per gli stessi
fini di cui al comma 1, per
l'anno 2003, il disavanzo
finanziario di ciascun comune
con popolazione superiore a
5.000 abitanti, computato ai
sensi del comma 7, non
può essere superiore a quello
dell'anno 2001. |
|
5. Il disavanzo
finanziario di cui al comma 4
è calcolato, sia per la
gestione di competenza che
per quella di cassa, quale
differenza tra le entrate
finali e le spese correnti.
Nel disavanzo finanziario non
sono considerati: |
7. Il disavanzo
finanziario di cui al comma
6 è calcolato, sia per
la gestione di competenza che
per quella di cassa, quale
differenza tra le entrate
finali e le spese correnti.
Nel disavanzo finanziario non
sono considerati: |
|
a) i
trasferimenti, sia di parte
corrente che in conto
capitale, dallo Stato,
dall'Unione europea e dagli
enti che partecipano al patto
di stabilità interno; |
a) identica; |
|
b) le entrate
derivanti dalla
compartecipazione
all'IRPEF; |
b) identica; |
|
c) le entrate
derivanti dalla dismissione
di beni immobili e finanziari
e dalla riscossione dei
crediti; |
c) identica; |
|
d) le spese per
interessi passivi, quelle
sostenute sulla base di
trasferimenti con vincolo di
destinazione dall'Unione
europea e quelle eccezionali
derivanti esclusivamente da
calamità naturali, nonché
quelle sostenute per lo
svolgimento delle elezioni
amministrative. |
d) identica. |
|
6. Il secondo periodo del
comma 4-bis
dell'articolo 24 della legge
28 dicembre 2001, n. 448,
introdotto dall'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 13,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
aprile 2002, n. 75, è
soppresso. |
8. Identico. |
|
7. Il comma 5
dell'articolo 24 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, è
abrogato. |
9. Il comma 5
dell'articolo 24 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, è
abrogato. Al comma 9 dello
stesso articolo 24 della
citata legge n. 448 del 2001,
le parole da: "Per l'anno
2002, qualora l'ente" fino
alla fine del comma sono
soppresse. |
|
8. Per il
raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 1,
per l'anno 2004, il disavanzo
finanziario di ciascuna
provincia e di ciascun comune
con popolazione superiore a
5.000 abitanti non può essere
superiore a quello dell'anno
2003, determinato secondo
quanto previsto nei
precedenti commi,
incrementato del tasso
d'inflazione programmato
indicato nel Documento di
programmazione
economico-finanziaria. |
10. Identico. |
|
9. A decorrere
dall'anno 2005, il disavanzo
finanziario utile ai fini del
rispetto delle regole del
patto di stabilità interno è
calcolato, sia per la
gestione di competenza che
per quella di cassa, quale
differenza tra le entrate
finali e le spese finali. Nel
disavanzo finanziario non
sono considerati: |
11. A decorrere
dall'anno 2005, per
ciascuna provincia e per
ciascun comune con
popolazione superiore a 5.000
abitanti, il disavanzo
finanziario utile ai fini del
rispetto delle regole del
patto di stabilità interno è
calcolato, sia per la
gestione di competenza che
per quella di cassa, quale
differenza tra le entrate
finali e le spese finali. Nel
disavanzo finanziario non
sono considerati: |
|
a) i
trasferimenti, sia di parte
corrente che in conto
capitale, provenienti dallo
Stato, dall'Unione europea e
dagli enti che partecipano al
patto di stabilità
interno; |
a) identica; |
|
b) i
trasferimenti statali
attribuiti sotto forma di
compartecipazione ai tributi
erariali; |
b) identica; |
|
c) le entrate
derivanti dai proventi della
dismissione di attività
finanziarie e dalla
riscossione dei crediti; |
c) identica; |
|
d) le spese
derivanti dall'acquisizione
di partecipazioni azionarie e
di altre attività
finanziarie, dai conferimenti
di capitale e dalle
concessioni di crediti. |
d) identica. |
|
10. Il disavanzo
finanziario, come definito
dal comma 9, di ciascuna
provincia e di ciascun comune
con popolazione superiore a
5.000 abitanti, non può
essere superiore a quello
risultante dall'applicazione,
al corrispondente disavanzo
finanziario del penultimo
anno precedente, di una
percentuale di variazione
definita, per ciascuno degli
anni considerati, dalla legge
finanziaria. In sede di prima
applicazione, per l'anno
2005, la percentuale è
fissata nel 7,8 per cento
rispetto al 2003. |
12. Il disavanzo
finanziario, come definito
dal comma 11, di
ciascuna provincia e di
ciascun comune con
popolazione superiore a 5.000
abitanti, non può essere
superiore a quello risultante
dall'applicazione, al
corrispondente disavanzo
finanziario del penultimo
anno precedente, di una
percentuale di variazione
definita, per ciascuno degli
anni considerati, dalla legge
finanziaria. In sede di prima
applicazione, per l'anno
2005, la percentuale è
fissata nel 7,8 per cento
rispetto al 2003. |
|
11. Al fine di
consentire il monitoraggio
degli adempimenti relativi al
patto di stabilità interno
anche secondo i criteri
adottati in contabilità
nazionale, le regioni a
statuto ordinario, le
province e i comuni con
popolazione superiore a
60.000 abitanti trasmettono
trimestralmente al Ministero
dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della
Ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni
dalla fine del periodo di
riferimento, le informazioni
riguardanti sia la gestione
di competenza che quella di
cassa, attraverso un
prospetto e con le modalità
definiti con decreto del
predetto Ministero di
concerto con il Ministero
dell'interno, sentito
l'Istituto nazionale di
statistica. Al fine di
garantire il conseguimento
degli obiettivi di cui al
presente articolo, gli stessi
enti possono costituire
società consortili con le
locali strutture
specialistiche universitarie,
di ricerca e di alta
formazione europea per
l'attuazione dei necessari
controlli. |
13. Al fine di
consentire il monitoraggio
degli adempimenti relativi al
patto di stabilità interno
anche secondo i criteri
adottati in contabilità
nazionale, le regioni a
statuto ordinario, le
province e i comuni con
popolazione superiore a
60.000 abitanti trasmettono
trimestralmente al Ministero
dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della
Ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni
dalla fine del periodo di
riferimento, le informazioni
riguardanti sia la gestione
di competenza che quella di
cassa, attraverso un
prospetto e con le modalità
definiti con decreto del
predetto Ministero di
concerto con il Ministero
dell'interno, sentiti la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e l'Istituto
nazionale di statistica. Al
fine di garantire il
conseguimento degli obiettivi
di cui al presente articolo,
gli stessi enti possono
costituire società consortili
con le locali strutture
specialistiche universitarie,
di ricerca e di alta
formazione europea per
l'attuazione dei necessari
controlli. |
|
12. Per le regioni a
statuto ordinario che non
conseguono gli obiettivi di
cui al comma 2 si applicano
le disposizioni recate
dall'articolo 4 del
decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112. |
14. Identico. |
|
13. In caso di mancato
conseguimento dell'obiettivo
di cui al comma 4 da parte
delle province e dei comuni
con popolazione superiore a
5.000 abitanti, risultante
dalla verifica di cui al
comma 14, i predetti enti non
possono procedere ad
assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e non
possono avvalersi di
eventuali deroghe in
proposito disposte per il
periodo di riferimento e,
inoltre, non possono
ricorrere all'indebitamento
per gli investimenti. Gli
enti sono, altresì, tenuti a
ridurre almeno del 10 per
cento, rispetto all'anno
2001, le spese per l'acquisto
di beni e servizi. Tali
misure operano per ciascun
anno successivo a quello per
il quale è stato accertato il
mancato conseguimento degli
obiettivi. |
15. In caso di
mancato conseguimento
degli obiettivi di cui ai
commi 4 e 6 da parte
delle province e dei comuni
con popolazione superiore a
5.000 abitanti, risultante
dalla verifica di cui al
comma 16, i predetti
enti non possono procedere ad
assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e non
possono avvalersi di
eventuali deroghe in
proposito disposte per il
periodo di riferimento e,
inoltre, non possono
ricorrere all'indebitamento
per gli investimenti. Gli
enti sono, altresì, tenuti a
ridurre almeno del 10 per
cento, rispetto all'anno
2001, le spese per l'acquisto
di beni e servizi. Tali
misure operano per ciascun
anno successivo a quello per
il quale è stato accertato il
mancato conseguimento degli
obiettivi. |
|
14. Per le province e
i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti,
il collegio dei revisori dei
conti verifica, per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005,
il rispetto dell'obiettivo di
cui al comma 4. Qualora
l'obiettivo non sia stato
rispettato, il collegio ne dà
comunicazione al Ministero
dell'interno. Della mancata
comunicazione rispondono
personalmente i componenti
del collegio inadempiente. |
16. Per le
province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000
abitanti, il collegio dei
revisori dei conti verifica,
per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005, il rispetto
degli obiettivi di cui ai
commi 4, 6, 10 e 11.
Qualora l'obiettivo non sia
stato rispettato, il collegio
ne dà comunicazione al
Ministero dell'interno. Della
mancata comunicazione
rispondono personalmente i
componenti del collegio
inadempiente. |
| 15. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario, coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti è tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione, oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della | 17. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario, coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti è tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione, oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della |
|
Ragioneria generale
dello Stato. A
seguito dell'accertamento del
mancato rispetto
dell'obiettivo, le province e
i comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti
sono tenuti, nel periodo
successivo e fino a quando
non risulti riassorbito lo
scostamento registrato, a
limitare i pagamenti entro
l'ammontare dei pagamenti
effettuati alla stessa data e
allo stesso titolo nell'anno
2001. Per il mancato rispetto
dell'obiettivo annuale si
applicano le disposizioni del
comma 13. |
Ragioneria generale dello
Stato. A seguito
dell'accertamento del mancato
rispetto dell'obiettivo, le
province e i comuni con
popolazione superiore a
5.000 abitanti sono
tenuti, nel periodo
successivo e fino a quando
non risulti riassorbito lo
scostamento registrato, a
limitare i pagamenti
correnti entro
l'ammontare dei pagamenti
effettuati alla stessa data e
allo stesso titolo nell'anno
2001. Per il mancato rispetto
dell'obiettivo annuale si
applicano le disposizioni del
comma 15. Attraverso le
loro associazioni, le
province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000
abitanti concorrono al
monitoraggio sull'andamento
delle spese, delle entrate e
dei saldi dei rispettivi
bilanci. Pertanto le
comunicazioni previste dal
presente comma e dai commi 13
e 16 sono trasmesse anche
all'ANCI, all'UNCEM e
all'UPI. |
|
16. Le regioni a
statuto ordinario sono tenute
a presentare annualmente
apposita certificazione al
Ministero dell'economia e
delle finanze, firmata dal
responsabile del servizio
finanziario ovvero dal
soggetto competente secondo
gli ordinamenti propri di
ciascun ente, da cui risulti
se sono stati conseguiti gli
obiettivi di cui al comma 2.
Tempi e modalità della
certificazione sono stabiliti
con decreto del Ministero
dell'economia e delle
finanze. Agli enti che non
inviano le certificazioni si
applicano le disposizioni di
cui al comma 12. |
Soppresso. |
|
17. Le regioni a
statuto speciale e le
province autonome di Trento e
di Bolzano concordano, entro
il 31 marzo di ciascun anno,
con il Ministero
dell'economia e delle
finanze, per gli esercizi
2003, 2004 e 2005, il livello
delle spese correnti e dei
relativi pagamenti. In caso
di mancato accordo entro la
predetta data, i flussi di
cassa verso gli enti sono
determinati in coerenza con
gli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio
2003-2005. Alle finalità di
cui al presente articolo
provvedono, per gli enti
locali dei rispettivi
territori, le regioni a
statuto speciale e le
province autonome di Trento e
di Bolzano, ai sensi delle
competenze alle stesse
attribuite dai rispettivi
statuti di autonomia e dalle
relative norme di
attuazione. |
18. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando non si sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e |
|
dalle relative norme di
attuazione. Qualora le
predette regioni e province
autonome non provvedano entro
il 31 marzo di ciascun anno
si applicano, per gli enti
locali dei rispettivi
territori, le disposizioni di
cui al presente
articolo. |
|
|
|
|
1. Al fine di avviare
l'attuazione dell'articolo
119 della Costituzione e in
attesa di definire le
modalità per il passaggio al
sistema di finanziamento
attraverso la fiscalità,
entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, il Ministero
dell'economia e delle
finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari
regionali e con il Ministro
per le riforme istituzionali
e la devoluzione e con le
amministrazioni statali
interessate e sentita la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, procede alla
ricognizione di tutti i
trasferimenti erariali di
parte corrente, non
localizzati, attualmente
attribuiti alle regioni per
farli confluire in un fondo
unico da istituire presso il
Ministero dell'economia e
delle finanze. I criteri di
ripartizione del fondo sono
stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto
con il Ministro per gli
affari regionali e con il
Ministro per le riforme
istituzionali e la
devoluzione d'intesa con la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. |
1. Al fine di avviare
l'attuazione dell'articolo
119 della Costituzione e in
attesa di definire le
modalità per il passaggio al
sistema di finanziamento
attraverso la fiscalità,
entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, il Ministero
dell'economia e delle
finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari
regionali e con il Ministro
per le riforme istituzionali
e la devoluzione e con le
amministrazioni statali
interessate e d'intesa
con la Conferenza
unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, procede
alla ricognizione di tutti i
trasferimenti erariali di
parte corrente, non
localizzati, attualmente
attribuiti alle regioni per
farli confluire in un fondo
unico da istituire presso il
Ministero dell'economia e
delle finanze. I criteri di
ripartizione del fondo sono
stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto
con il Ministro per gli
affari regionali e con il
Ministro per le riforme
istituzionali e la
devoluzione d'intesa con la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. |
|
2. All'articolo
6, comma 3, della legge 29
marzo 2001, n. 135, le parole
da: "attraverso bandi
annuali" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle
seguenti: "con la medesima
procedura di cui al comma 2.
La suddetta quota di risorse
è da finalizzare al
miglioramento della qualità
dell'offerta turistica, ivi
compresa la promozione e lo
sviluppo dei sistemi
turistici locali di cui
all'articolo 5". Il comma 4
dell'articolo 6 della citata
legge n. 135 del 2001 è
abrogato. |
|
2. All'articolo 5,
comma 3, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, le parole: "30
settembre 2002" sono
sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2003". |
3. All'articolo
5, comma 3, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, le parole: "a norma
del comma 2 si provvede entro
il 30 settembre 2002, sulla
base dei dati consuntivi
risultanti per l'anno 2001"
sono sostituite dalle
seguenti: "a norma del comma
2 si provvede, entro il 30
novembre 2003, sulla base dei
dati consuntivi risultanti
per l'anno 2002". |
|
3. L'articolo 6 del
decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, è
sostituito dal seguente: |
4. Identico: |
|
"Art. 6. -
(Rideterminazione delle
aliquote per il finanziamento
delle funzioni conferite) -
1. Il trasferimento dal
bilancio dello Stato delle
risorse individuate dai
decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri,
emanati ai sensi
dell'articolo 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, ad
esclusione di quelle relative
all'esercizio delle funzioni
nei settori del trasporto
pubblico locale e della
salute umana e
veterinaria, cessa a
decorrere dal 1^ gennaio
2004. |
"Art. 6. -
(Rideterminazione delle
aliquote per il finanziamento
delle funzioni conferite) -
1. Il trasferimento dal
bilancio dello Stato delle
risorse individuate dai
decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri,
emanati ai sensi
dell'articolo 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, ad
esclusione di quelle relative
all'esercizio delle funzioni
nel settore del
trasporto pubblico locale,
cessa a decorrere dal 1^
gennaio 2004. |
|
2. Entro il 30
giugno 2003, con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con
la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, vengono
rideterminate le aliquote di
cui agli articoli 2 e 3 e la
quota di compartecipazione di
cui all'articolo 4, al fine
di assicurare la necessaria
copertura degli oneri
connessi alle funzioni
attribuite alle regioni a
statuto ordinario". |
2. Identico". |
| 4. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggiore gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583 milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, |
5. Identico. |
|
sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano. |
|
5. In attuazione
dell'articolo 38 dello
statuto della Regione
siciliana, di cui al regio
decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, il contributo
di solidarietà nazionale per
gli anni 2001-2005,
quantificato in 80 milioni di
euro per ciascun anno, è
corrisposto alla regione
Sicilia mediante limiti di
impegno quindicennali pari a
23 milioni di euro, a
decorrere dall'anno 2004, a 8
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005 e ad ulteriori
8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006. Utilizzando
la proiezione pluriennale di
tale somma, la regione è
autorizzata a contrarre mutui
di durata quindicennale.
L'erogazione del contributo è
subordinata alla redazione di
un piano economico degli
investimenti che la regione
Sicilia è tenuta a
realizzare, finalizzato
all'aumento del rapporto tra
PIL regionale e PIL
nazionale. |
6. In attuazione
dell'articolo 38 dello
statuto della Regione
siciliana, di cui al regio
decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, convertito
dalla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2, il
contributo di solidarietà
nazionale per gli anni
2001-2005, quantificato in 80
milioni di euro per ciascun
anno, è corrisposto alla
regione Sicilia mediante
limiti di impegno
quindicennali pari a 23
milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2004, a 8 milioni
di euro a decorrere dall'anno
2005 e ad ulteriori 8 milioni
di euro a decorrere dall'anno
2006. Utilizzando la
proiezione pluriennale di
tale somma, la regione è
autorizzata a contrarre mutui
di durata quindicennale.
L'erogazione del contributo è
subordinata alla redazione di
un piano economico degli
investimenti che la regione
Sicilia è tenuta a
realizzare, finalizzato
all'aumento del rapporto tra
PIL regionale e PIL
nazionale. |
|
6. In relazione alle
competenze della regione
Valle d'Aosta in materia di
spesa sanitaria, entro
novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, è avviata con
la regione medesima la
procedura per la revisione
dell'accordo di cui
all'articolo 34, comma 2,
della legge 23 dicembre 1994,
n. 724. |
7. Entro novanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, è avviata con la
regione Valle d'Aosta-Vallé
d'Aoste in apposita sede
tecnica la procedura, secondo
le modalità previste dallo
statuto della regione
medesima, per la definizione
di un'intesa volta a regolare
i rapporti finanziari tra lo
Stato e la regione compresi
quelli connessi alle
competenze in materia
sanitaria. |
|
7. Per la copertura
del maggiore fabbisogno della
spesa sanitaria di cui
all'articolo 101 della legge
23 dicembre 2000, n. 388,
come modificato dall'articolo
52, comma 3, della legge 28
dicembre 2001, n. 448,
quantificato in 196 milioni
di euro annui, alla regione
Friuli Venezia Giulia è
riconosciuta, a decorrere
dall'anno 2003, una maggiore
compartecipazione ai tributi
statali di pari importo. |
8. Identico. |
| 8. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello Stato degli oneri connessi al personale e alle funzioni ATA di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio |
9. Identico. |
|
1999, n. 124, nonché
all'assegnazione alle
province dell'imposta sulle
formalità di trascrizione,
iscrizione e annotazione dei
veicoli al pubblico registro
automobilistico (PRA) di cui
all'articolo 56 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e all'assegnazione
agli enti locali dell'aumento
dell'addizionale provinciale
e comunale sul consumo di
energia elettrica, di cui
all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20, come
sostituito dall'articolo 10,
comma 9, della legge 13
maggio 1999, n. 133, la
compartecipazione ai tributi
statali della regione Friuli
Venezia Giulia è ridotta, a
decorrere dall'anno 2003, per
un importo complessivo di 49
milioni di euro annui. |
|
9. All'articolo 49,
primo comma, numero 4), dello
statuto speciale della
regione Friuli Venezia
Giulia, di cui alla legge
costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1, e successive
modificazioni, le parole:
"sei decimi" sono sostituite
dalle seguenti: "otto decimi"
in attuazione dei commi 7 e
8. |
10. All'articolo
49, primo comma, numero 4),
dello statuto speciale della
regione Friuli Venezia
Giulia, di cui alla legge
costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1, e successive
modificazioni, le parole:
"sei decimi" sono sostituite
dalle seguenti: "otto decimi"
in attuazione dei commi 8
e 9. |
|
10. Restano fermi i
limiti di impegno di 13
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2002 e di 25,82
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2003 stabiliti
dall'articolo 101 della legge
23 dicembre 2000, n. 388,
come modificato dall'articolo
52, comma 3, della legge 28
dicembre 2001, n. 448,
limitatamente ai mutui già
assunti dalla regione. |
11. Identico. |
| 11. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla regione sono ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo è pari alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui alla normativa richiamata al comma 8, relativi alle risorse connesse all'attribuzione alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA relativa agli anni 1999-2002, all'assegnazione agli enti locali dell'incremento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli anni 2000 | 12. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla regione sono ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo è pari alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui alla normativa richiamata al comma 9, relativi alle risorse connesse all'attribuzione alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA relativa agli anni 1999-2002, all'assegnazione agli enti locali dell'incremento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli anni 2000 |
|
2002, nonché alle risorse
relative alle funzioni e al
personale ATA per gli anni
2000-2002, e i debiti dello
Stato per la copertura del
maggiore fabbisogno sanitario
relativo all'anno 2000. La
riduzione è operata in misura
pari a euro 14 milioni
nell'anno 2003 e a euro 20
milioni in ciascuno degli
anni 2004 e 2005. |
2002, nonché alle risorse
relative alle funzioni e al
personale ATA per gli anni
2000-2002, e i debiti dello
Stato per la copertura del
maggiore fabbisogno sanitario
relativo all'anno 2000. La
riduzione è operata in misura
pari a euro 14 milioni
nell'anno 2003 e a euro 20
milioni in ciascuno degli
anni 2004 e 2005. |
|
12. La regione Friuli
Venezia Giulia può destinare
a spese d'investimento per lo
sviluppo dei settori
produttivi gli importi ad
essa spettanti ai sensi
dell'articolo 11 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, e
dell'articolo 12, commi 1 e
2, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. |
13. Identico. |
|
13. Nel caso in cui
dovesse verificarsi una
significativa modificazione
del quadro finanziario di
riferimento, lo Stato e la
regione Friuli Venezia Giulia
provvedono alla revisione dei
rapporti regolati dal
presente articolo, secondo le
procedure previste
dall'articolo 63, secondo
comma, dello statuto speciale
della regione Friuli Venezia
Giulia, di cui alla legge
costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1. |
14. Nel caso in
cui dovesse verificarsi una
significativa modificazione
del quadro finanziario di
riferimento, lo Stato e la
regione Friuli Venezia Giulia
provvedono alla revisione dei
rapporti regolati dal
presente articolo, secondo le
procedure previste
dall'articolo 63,
quinto comma, dello
statuto speciale della
regione Friuli Venezia
Giulia, di cui alla legge
costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1. |
|
14. Qualora gli enti
territoriali ricorrano
all'indebitamento per
finanziare spese diverse da
quelle di investimento, in
violazione dell'articolo 119
della Costituzione, i
relativi atti e contratti
sono nulli. Le sezioni
giurisdizionali regionali
della Corte dei conti possono
irrogare agli amministratori,
che hanno assunto la relativa
delibera, la condanna ad una
sanzione pecuniaria pari ad
un minimo di cinque e fino ad
un massimo di venti volte
l'indennità di carica
percepita al momento di
commissione della
violazione. |
15. Identico. |
|
|
|
| 1. I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato |
1. Identico. |
|
di inflazione per l'anno
2003 alla base di calcolo
definita dall'articolo 49,
comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è
distribuito secondo i criteri
e per le finalità di cui
all'articolo 31, comma 11,
della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. Sono definitivamente
attribuiti al fondo ordinario
gli importi di cui
all'articolo 49, comma 1,
lettere a) e c),
della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e di cui
all'articolo 1, comma 164,
della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. |
|
2. Per l'anno 2003 è
attribuito un contributo
statale di 300 milioni di
euro che, previa attribuzione
dell'importo di 20 milioni di
euro a favore delle unioni di
comuni che abbiano già nel
proprio statuto la finalità
della fusione dei comuni e
di 5 milioni di euro a favore
delle comunità montane ad
incremento del contributo di
cui al comma 6, per il 50 per
cento è destinato ad
incremento del fondo
ordinario e per il restante
50 per cento è distribuito
secondo i criteri e per le
finalità di cui all'articolo
31, comma 11, della legge 23
dicembre 1998, n. 448. Ai
fini dell'applicazione
dell'articolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244, nel calcolo
delle risorse è considerato
il fondo perequativo degli
squilibri di fiscalità
locale. |
2. Per l'anno 2003 è
attribuito un contributo
statale di 300 milioni di
euro che, previa attribuzione
dell'importo di 20 milioni di
euro a favore delle unioni di
comuni e di 5 milioni di euro
a favore delle comunità
montane ad incremento del
contributo di cui al comma 6,
per il 50 per cento è
destinato ad incremento del
fondo ordinario e per il
restante 50 per cento è
distribuito secondo i criteri
e per le finalità di cui
all'articolo 31, comma 11,
della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. Ai fini
dell'applicazione
dell'articolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244, nel calcolo
delle risorse è considerato
il fondo perequativo degli
squilibri di fiscalità
locale. |
|
3. Fino alla revisione
del sistema dei trasferimenti
erariali agli enti locali,
salvo quanto previsto
dall'articolo 47, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e dall'articolo 66,
comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le
erogazioni di contributi e di
altre assegnazioni per gli
enti locali sono disposte
secondo le modalità
individuate con il decreto
del Ministro dell'interno 21
febbraio 2002, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 7
marzo 2002. |
3. Identico. |
|
4. Per l'anno 2003 la
dotazione del fondo nazionale
ordinario per gli
investimenti, di cui
all'articolo 34, comma 3, del
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, è
incrementata di complessivi
60 milioni di euro. |
4. Identico. |
| 5. Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è |
5. Identico. |
|
concesso un contributo a
carico del bilancio dello
Stato, entro il limite di
25.000 euro per ciascun ente,
fino ad un importo
complessivo di 112 milioni di
euro, per le medesime
finalità dei contributi
attribuiti a valere sul fondo
nazionale ordinario per gli
investimenti. |
|
6. Per l'anno 2003 il
contributo spettante alle
unioni di comuni e alle
comunità montane svolgenti
esercizio associato di
funzioni comunali è
incrementato di 25 milioni di
euro, di cui 15 milioni
destinati a finalità di
investimento. Per la
ripartizione di tali
contributi, e di quelli
previsti per le stesse
finalità da altre
disposizioni di legge, si
applica il regolamento di cui
al decreto del Ministro
dell'interno 1^ settembre
2000, n. 318, escludendo, ai
fini dell'applicazione dei
parametri di riparto di cui
agli articoli 3, 4 e 5 dello
stesso regolamento, i comuni
con popolazione superiore a
30.000 abitanti. |
6. Per l'anno 2003 il
contributo spettante alle
unioni di comuni e alle
comunità montane svolgenti
esercizio associato di
funzioni comunali è
incrementato di 25 milioni di
euro. Per la ripartizione di
tali contributi, e di quelli
previsti per le stesse
finalità da altre
disposizioni di legge, si
applica il regolamento di cui
al decreto del Ministro
dell'interno 1^ settembre
2000, n. 318, escludendo, ai
fini dell'applicazione dei
parametri di riparto di cui
agli articoli 3, 4 e 5 dello
stesso regolamento, i comuni
con popolazione superiore a
30.000 abitanti. |
|
7. Allo scopo di
realizzare soluzioni
integrate per lo sviluppo
delle attività di controllo
del territorio finalizzate a
incrementare la sicurezza dei
cittadini secondo modelli di
polizia di prossimità: a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni di cui al comma 6 è aumentato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento; b) gli enti locali, nell'ambito dei propri poteri pianificatori del territorio, possono prevedere che le sedi di servizio e caserme occorrenti per la realizzazione dei presìdi di polizia siano inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il decreto ministeriale di cui all'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, può prevedere, su proposta del Ministro dell'interno, la quantità complessiva di spazi pubblici da destinare prioritariamente all'insediamento delle predette sedi di servizio o caserme; c) l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'adeguamento funzionale ed all'avvio del programma di ridislocazione dei presìdi di polizia, contestualmente alla progressiva ridotazione |
|
delle risorse
occorrenti, determinate in 25
milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e
2005. |
|
7. Per l'anno 2003
l'aliquota di
compartecipazione dei comuni
al gettito dell'IRPEF di cui
all'articolo 67, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, come sostituito
dall'articolo 25, comma 5,
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è stabilita nella
misura del 6,5 per cento. Per
lo stesso anno 2003 è
istituita per le province una
compartecipazione al gettito
dell'IRPEF nella misura
dell'1 per cento del riscosso
in conto competenza affluito
al bilancio dello Stato per
l'esercizio 2002, quali
entrate derivanti
dall'attività ordinaria di
gestione iscritte al capitolo
1023. Per le province si
applicano le modalità di
riparto e di attribuzione
previste per i comuni dalla
richiamata normativa. A
decorrere dal 2004, i comuni
e le province concorrono, in
rapporto alle loro aliquote,
all'incremento o alla
riduzione del gettito
dell'IRPEF. |
8. Per l'anno
2003 l'aliquota di
compartecipazione dei comuni
al gettito dell'IRPEF di cui
all'articolo 67, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, come sostituito
dall'articolo 25, comma 5,
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è stabilita nella
misura del 6,5 per cento. Per
lo stesso anno 2003 è
istituita per le province una
compartecipazione al gettito
dell'IRPEF nella misura
dell'1 per cento del riscosso
in conto competenza affluito
al bilancio dello Stato per
l'esercizio 2002, quali
entrate derivanti
dall'attività ordinaria di
gestione iscritte al capitolo
1023. Per le province si
applicano le modalità di
riparto e di attribuzione
previste per i comuni dalla
richiamata normativa. |
|
8. Al comma 6
dell'articolo 67 della legge
23 dicembre 2000, n. 388,
dopo le parole: "Per i
comuni" sono inserite le
seguenti: "e le province" e,
alla fine del periodo, le
parole: "e comuni" sono
sostituite dalle seguenti: ",
province e comuni". |
9. Identico. |
|
9. A decorrere dal 1^
gennaio 2003, le basi di
calcolo dei sovracanoni di
cui all'articolo 27, comma
10, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono fissate
rispettivamente in 18 euro e
4,50 euro. |
10. Identico. |
| 10. Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, |
11. Identico. |
|
convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85. |
|
11. Nei confronti
degli enti locali per i
quali, a motivo
dell'inesistenza o
insufficienza dei
trasferimenti erariali
spettanti per gli anni 1999 e
seguenti, non si è reso
possibile operare in tutto o
in parte le riduzioni dei
trasferimenti previste dalle
disposizioni di cui
all'articolo 61 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, all'articolo 8 della
legge 3 maggio 1999, n. 124,
e all'articolo 10, comma 11,
della legge 13 maggio 1999,
n. 133, al completamento di
tali riduzioni si
provvede: |
12. Identico: |
|
a) per i comuni,
per l'anno 2003, in sede di
erogazione da parte del
Ministero dell'interno della
compartecipazione al gettito
IRPEF 2003 di cui
all'articolo 67 della legge
23 dicembre 2000, n. 388,
come modificato dal comma 7
del presente articolo o, in
caso di insufficienza della
quota di compartecipazione,
in sede di erogazione delle
somme eventualmente spettanti
a titolo di addizionale
all'IRPEF. Le somme così
recuperate sono portate, con
apposito decreto del Ministro
dell'interno, in aumento
della dotazione del
pertinente capitolo 1316
dello stato di previsione del
proprio Ministero, ai sensi
dell'articolo 2, comma
4-quinquies, della
legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive
modificazioni; |
a) per i comuni,
per l'anno 2003, in sede di
erogazione da parte del
Ministero dell'interno della
compartecipazione al gettito
IRPEF 2003 di cui
all'articolo 67 della legge
23 dicembre 2000, n. 388,
nella misura stabilita
dal comma 8 del
presente articolo o, in caso
di insufficienza della quota
di compartecipazione, in sede
di erogazione delle somme
eventualmente spettanti a
titolo di addizionale
all'IRPEF. Le somme così
recuperate sono portate, con
apposito decreto del Ministro
dell'interno, in aumento
della dotazione del
pertinente capitolo 1316
dello stato di previsione del
proprio Ministero, ai sensi
dell'articolo 2, comma
4-quinquies, della
legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive
modificazioni; |
|
b) per le
province, a decorrere
dall'anno 2003, all'atto
della devoluzione alle stesse
del gettito d'imposta RC auto
da parte dei concessionari e
sulla base degli importi
all'uopo comunicati per
ciascuna provincia dal
Ministero dell'interno. Le
somme recuperate sono
annualmente versate
all'entrata del bilancio
dello Stato per essere
successivamente riassegnate,
con decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, al pertinente
capitolo 1316 dello stato di
previsione del Ministero
dell'interno. |
b) identica. |
| 12. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i | 13. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i |
|
criteri e le modalità per
l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma
11. |
criteri e le modalità per
l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma
12. |
|
13. Per il recupero di
somme a qualunque titolo
dovute dagli enti locali, il
Ministero dell'interno è
autorizzato a decurtare i
trasferimenti erariali
spettanti nella misura degli
importi dovuti o, in caso di
insufficienza dei
trasferimenti, a prelevare
gli importi dalle somme
spettanti a titolo di
compartecipazione al gettito
dell'IRPEF. E' fatta salva la
facoltà, su richiesta
dell'ente, di procedere alla
rateizzazione degli importi
dovuti, ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 1^ luglio 1986,
n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9
agosto 1986, n. 488, e
successive modificazioni. |
14. Per il
recupero di somme a qualunque
titolo dovute dagli enti
locali, il Ministero
dell'interno è autorizzato a
decurtare i trasferimenti
erariali spettanti nella
misura degli importi dovuti
o, in caso di insufficienza
dei trasferimenti, a
prelevare gli importi dalle
somme spettanti a titolo di
compartecipazione al gettito
dell'IRPEF. E' fatta salva la
facoltà, su richiesta
dell'ente, di procedere alla
rateizzazione fino a tre
anni degli importi dovuti,
ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 1^
luglio 1986, n. 318,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 9
agosto 1986, n. 488, e
successive modificazioni,
ovvero, in caso di
incapienza dei trasferimenti
erariali e delle somme
spettanti a titolo di
compartecipazione al gettito
dell'IRPEF, di procedere alla
rateizzazione in dieci
annualità decor-renti
dall'esercizio successivo a
quello della determinazione
definitiva dell'importo da
recuperare. |
|
14. In attesa che
venga data attuazione al
titolo V della parte seconda
della Costituzione, come
modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, e che vengano
definiti dall'Alta
Commissione di cui
all'articolo 3, comma 1,
lettera b), della
presente legge, i princìpi
generali del coordinamento
della finanza pubblica e del
sistema tributario, sono
abrogate le disposizioni del
titolo VIII della parte II
del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, che
disciplinano l'assunzione di
mutui per il risanamento
dell'ente locale dissestato,
nonché la contribuzione
statale sul relativo onere di
ammortamento. Resta ferma
l'applicazione delle predette
disposizioni per il
risanamento degli enti
dissestati la cui
deliberazione di dissesto è
stata adottata prima della
data di entrata in vigore
della legge costituzionale n.
3 del 2001. |
15. In attesa
che venga data attuazione al
titolo V della parte seconda
della Costituzione, come
modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, e che venga
formulata la proposta al
Governo dall'Alta
Commissione di cui
all'articolo 3, comma 1,
lettera b), della
presente legge, in ordine
ai princìpi generali del
coordinamento della finanza
pubblica e del sistema
tributario, sono abrogate le
disposizioni del titolo VIII
della parte II del testo
unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, che disciplinano
l'assunzione di mutui per il
risanamento dell'ente locale
dissestato, nonché la
contribuzione statale sul
relativo onere di
ammortamento. Resta ferma
l'applicazione delle predette
disposizioni per il
risanamento degli enti
dissestati la cui
deliberazione di dissesto è
stata adottata prima della
data di entrata in vigore
della legge costituzionale n.
3 del 2001. |
| 15. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento |
16. Identico. |
|
dell'imposta comunale sugli
immobili, che scadono il 31
dicembre 2002, sono prorogati
al 31 dicembre 2003,
limitatamente alle annualità
d'imposta 1998 e
successive. |
|
16. Ai fini del
pareggio finanziario di cui
al comma 6 dell'articolo 162
del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, i contributi
del fondo nazionale ordinario
per gli investimenti, di cui
all'articolo 34, comma 3, del
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504,
possono essere utilizzati per
la copertura delle quote di
capitale delle rate di
ammortamento dei mutui. A
modifica di quanto stabilito
dall'articolo 49, comma 7,
della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, i proventi delle
concessioni edilizie e delle
sanzioni di cui all'articolo
18 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, e successive
modificazioni, e all'articolo
15 della medesima legge n. 10
del 1977, come sostituito
dall'articolo 2 della legge
28 febbraio 1985, n. 47,
possono essere destinati,
entro il limite del 30 per
cento, al finanziamento di
spese di manutenzione del
patrimonio comunale. |
Soppresso. |
| 17. Le associazioni e i circoli aderenti ad enti di promozione sportiva o ad organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, qualora all'interno delle loro sedi somministrino alimenti e bevande, sono sottoposti ad autorizzazione comunale e devono versare al comune nel cui territorio operano una quota una tantum pari a quella relativa all'affiliazione all'organismo nazionale, e una annuale, commisurata al numero dei soci, di entità pari a quella che versano agli organismi nazionali predetti. Per ottenere l'autorizzazione comunale non è obbligatoria l'affiliazione. I circoli esistenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono convertire con richiesta al comune, senza il pagamento dell'una tantum, la predetta autorizzazione; in mancanza, de cadono dalla facoltà di somministrare alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati. I comuni impiegano le entrate derivanti dall'applicazione del presente comma per iniziative di natura socio-assistenziale. A decorrere dalla data di entrata in vigore |
Soppresso. |
|
della presente legge,
ogni nuovo circolo che
intende somministrare
alimenti e bevande ai propri
associati, indipendentemente
dalla sua affiliazione ad
organismi nazionali, deve in
ogni caso chiedere
l'autorizzazione al comune in
cui intende operare. |
|
18. All'articolo 8,
comma 1, lettera d),
del decreto-legge 27 ottobre
1995, n. 444, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1995, n. 539, come
modificato dall'articolo 53,
comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, i
numeri 4) e 4-bis) sono
sostituiti dai seguenti: |
17. Identico. |
|
"4) anno 2003 per i
comuni con popolazione da
3.000 a 4.999 abitanti; 4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti". |
|
19. L'esenzione degli
immobili destinati ai compiti
istituzionali posseduti dai
consorzi tra enti
territoriali, prevista
all'articolo 7, comma 1,
lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili, si
deve intendere applicabile
anche ai consorzi tra enti
territoriali ed altri enti
che siano individualmente
esenti ai sensi della stessa
disposizione. |
18. Identico. |
|
19. Le
comunicazioni relative ai
matrimoni e ai decessi di cui
all'articolo 34 della legge
21 luglio 1965, n. 903, sono
fornite in via telematica
entro quindici giorni dalla
data dell'evento, secondo le
specifiche tecniche definite
dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS).
L'INPS, sulla scorta dei dati
del Casellario delle
pensioni, comunica le
informazioni ricevute dai
comuni agli enti erogatori di
trattamenti pensionistici per
gli adempimenti di
competenza. Il Casellario
delle pensioni mette a
disposizione dei comuni le
proprie banche dati. 20. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente. |
| 20. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per la elaborazione |
21. Identico. |
|
del metodo normalizzato per
definire la tariffa del
servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani, di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, le parole: "tre
anni" sono sostituite dalle
seguenti: "quattro anni". |
|
22. Le disposizioni
previste dall'articolo 27,
comma 2, della legge 29
aprile 1949, n. 264, e
successive modificazioni, non
si intendono applicabili per
le esigenze dirette a
sopperire, per un periodo non
superiore a quindici giorni,
alle necessità di erogazione
di servizi pubblici
essenziali da parte degli
enti territoriali. |
|
|
|
|
1. Per il triennio
2003-2005 conservano validità
le disposizioni di cui
all'articolo 66, commi 1 e 2,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. |
1. Identico. |
|
2. In relazione
all'esigenza di definire i
risultati trimestrali e
annuali dei conti pubblici
per la predisposizione del
conto economico delle
pubbliche amministrazioni, a
decorrere dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, il termine di
invio dei dati cumulati della
gestione di cassa che le
regioni e gli enti del
settore pubblico di cui
all'articolo 25 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni,
devono trasmettere al
Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale
dello Stato, ai sensi
dell'articolo 30 della citata
legge n. 468 del 1978, è
fissato al 20 del mese
successivo alla scadenza del
periodo di riferimento. |
2. Identico. |
|
3. E' abrogato il
comma 7 dell'articolo 30
della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive
modificazioni. |
Soppresso. |
| 3. Ai soli fini di consentire l'elaborazione dei conti consolidati di settore e definire i risultati annuali e trimestrali dei conti pubblici, gli obblighi informativi di cui al comma 2 sono estesi agli enti |
|
previdenziali trasformati
in associazioni o fondazioni,
ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e successive
modificazioni, e agli enti
previdenziali di categorie
professionali costituiti ai
sensi del decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103,
ferma restando la loro
autonomia patrimoniale e
gestionale. |
|
4. Per l'esercizio in
corso alla data di entrata in
vigore della presente legge,
le imprese individuali con
volume di affari annuo fino a
75.000 euro che svolgono
attività nei piccoli comuni
di montagna con popolazione
fino a 1.000 abitanti, non
turistici o che abbiano avuto
una riduzione media della
popolazione residente
nell'ultimo triennio, possono
dedurre dal reddito
d'impresa, fino a concorrenza
dello stesso, l'importo di
3.000 euro. |
4. Identico. |
|
5. Nel primo periodo
del comma 2 dell'articolo 14
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole:
"117.797.672,84 euro" sono
sostituite dalle seguenti:
"159.114.224,77 euro". |
5. Identico. |
|
|
|
|
|
|
|
1. Ai fini di quanto
disposto dall'articolo 48,
comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165, le risorse per la
contrattazione collettiva
nazionale previste
dall'articolo 16, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, a carico del bilancio
statale, sono incrementate, a
decorrere dall'anno 2003, di
570 milioni di euro da
destinare anche
all'incentivazione della
produttività. |
1. Ai fini di quanto
disposto dall'articolo 48,
comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165, le risorse per la
contrattazione collettiva
nazionale previste
dall'articolo 16, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, a carico del bilancio
statale, sono incrementate, a
decorrere dall'anno 2003, di
570 milioni di euro da
destinare anche
all'incentivazione della
produttività. All'articolo
16, comma 1, primo periodo,
della citata legge n. 448 del
2001, le parole: "per
ciascuno degli anni del
biennio" sono sostituite
dalle seguenti: "dall'anno
2003". |
|
2. Le risorse previste
dall'articolo 16, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, per corrispondere i
miglioramenti retributivi al
personale statale in regime
di diritto pubblico sono
incrementate, a decorrere
dall'anno 2003, di 208
milioni di euro, di cui 185
milioni di euro da destinare
ai trattamenti economici,
finalizzati anche
all'incentivazione della
produttività, del personale
delle Forze armate e dei
Corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e successive
modificazioni, mediante
l'attivazione delle apposite
procedure previste dallo
stesso decreto legislativo n.
195 del 1995. In aggiunta a
quanto previsto dall'articolo
16, comma 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, per la
progressiva attuazione del
disposto di cui all'articolo
7 della legge 29 marzo 2001,
n. 86, sono stanziate le
ulteriori somme di 50 milioni
di euro per l'anno 2003, di
150 milioni di euro per
l'anno 2004 e di 500 milioni
di euro a decorrere dall'anno
2005. |
2. Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. A decorrere dall'anno 2003 è stanziata una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione |
|
di trattamenti
perequativi da disporre con
decreto del Ministro per la
funzione pubblica, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, il Ministro
dell'interno e gli altri
Ministri interessati. |
|
3. Le somme di cui ai
commi 1 e 2, comprensive
degli oneri contributivi ai
fini previdenziali e
dell'imposta regionale sulle
attività produttive di cui al
decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446,
costituiscono l'importo
complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3,
lettera h), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. |
3. Identico. |
|
4. Ai sensi
dell'articolo 48, comma 2,
del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli oneri
derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio
2002-2003 del personale dei
comparti degli enti pubblici
non economici, delle regioni
e delle autonomie locali, del
Servizio sanitario nazionale,
delle istituzioni e degli
enti di ricerca e
sperimentazione, delle
università, nonché degli enti
di cui all'articolo 70, comma
4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e
gli oneri per la
corresponsione dei
miglioramenti economici al
personale di cui all'articolo
3, comma 2, del predetto
decreto legislativo, sono a
carico delle amministrazioni
di competenza nell'ambito
delle disponibilità dei
rispettivi bilanci. I
comitati di settore, in sede
di deliberazione degli atti
di indirizzo previsti
dall'articolo 47, comma 1,
del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si
attengono ai criteri previsti
per il personale delle
amministrazioni di cui al
comma 1 del presente articolo
e provvedono alla
quantificazione delle risorse
necessarie per l'attribuzione
dei medesimi benefìci
economici individuando le
quote da destinare
all'incentivazione della
produttività. |
4. Identico. |
|
5. Al quarto periodo
del comma 3-ter
dell'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni,
dopo le parole: "per gli enti
pubblici non economici" sono
inserite le seguenti: "e per
gli enti e le istituzioni di
ricerca". |
5. Identico. |
|
6. A decorrere dal
1^ gennaio 2003, in relazione
alla peculiarità
dell'attività svolta nel
soccorso tecnico urgente dal
personale del settore
aeronavigante e dal personale
specialista del Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco, che richiede elevati
livelli di specializzazione
in rapporto alle accresciute
esigenze di sicurezza del
Paese, ed anche al fine di
garantire il progressivo
allineamento alle indennità
corrisposte al personale
specialista delle Forze di
polizia, le risorse di cui al
comma 2, lettera d),
dell'articolo 47 del
contratto collettivo
nazionale di lavoro del
comparto aziende e
amministrazioni autonome
dello Stato del 24 maggio
2000, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n.
142 del 20 giugno 2000, sono
incrementate di euro
1.640.000 e di euro 290.000
da destinare, con modalità e
criteri da definire in sede
di contrattazione
integrativa, rispettivamente
ai profili del settore
aeronavigante del Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco istituiti dall'articolo
28 dello stesso contratto
collettivo nazionale ed al
personale in possesso di
specializzazione di
sommozzatore in servizio
presso le sedi di nucleo. Per
le medesime finalità sono
altresì incrementate le
risorse di cui al comma 1 del
presente articolo di un
importo pari a euro 1.070.000
da destinare al trattamento
accessorio dei padroni di
barca, motoristi navali e dei
comandanti di altura in
servizio nei distaccamenti
portuali del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. 7. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, le risorse da far confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico |
|
emolumento inteso a
compensare i rischi e le
responsabilità connesse
all'espletamento delle
attività stesse. |
|
|
|
|
1. Le amministrazioni
pubbliche di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive
modificazioni, provvedono
alla rideterminazione delle
dotazioni organiche sulla
base dei princìpi di cui
all'articolo 1, comma 1, del
predetto decreto legislativo
e, comunque, tenuto conto: |
1. Le amministrazioni
pubbliche di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive
modificazioni, ad
esclusione dei comuni con
popolazione inferiore a 3.000
abitanti, provvedono alla
rideterminazione delle
dotazioni organiche sulla
base dei princìpi di cui
all'articolo 1, comma 1, del
predetto decreto legislativo
e, comunque, tenuto conto: |
|
a) del processo
di riforma delle
amministrazioni in atto ai
sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive
modificazioni, della legge 6
luglio 2002, n. 137, nonché
delle disposizioni relative
al riordino e alla
razionalizzazione di
specifici settori; |
a) identica; |
|
b) dei processi
di trasferimento di funzioni
alle regioni e agli enti
locali derivanti
dall'attuazione della legge
15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, e
dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3; |
b) identica; |
|
c) di quanto
previsto dal capo III del
titolo III della legge 28
dicembre 2001, n. 448. |
c) identica. |
|
2. In sede di
applicazione delle
disposizioni di cui al comma
1 è assicurato il principio
dell'invarianza della spesa e
le dotazioni organiche
rideterminate non possono
comunque superare il numero
dei posti di organico
complessivi vigenti alla data
del 29 settembre 2002. |
2. Identico. |
| 3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura | 3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura |
|
pari ai posti coperti al 31
dicembre 2001, tenuto anche
conto dei posti per i quali
alla stessa data risultino in
corso di espletamento
procedure di reclutamento, di
mobilità o di
riqualificazione del
personale. |
pari ai posti coperti al
31 dicembre 2002,
tenuto anche conto dei posti
per i quali alla stessa data
risultino in corso di
espletamento procedure di
reclutamento, di mobilità o
di riqualificazione del
personale. Sono fatti
salvi gli effetti derivanti
dall'applicazione
dell'articolo 3, comma 7,
ultimo periodo, della legge
15 luglio 2002, n. 145,
nonché dai provvedimenti di
riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche
previsti dalla legge 6 luglio
2002, n. 137, già formalmente
avviati alla data del 31
dicembre 2002, e dai
provvedimenti di
indisponibilità emanati in
attuazione dell'articolo 52,
comma 68, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e
registrati presso l'ufficio
centrale del bilancio entro
la predetta data del 31
dicembre 2002. |
|
4. Per l'anno 2003
alle amministrazioni di cui
al comma 1, ivi comprese le
Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, è fatto
divieto di procedere ad
assunzioni di personale a
tempo indeterminato, fatte
salve le assunzioni di
personale relative a figure
professionali non fungibili
la cui consistenza organica
non sia superiore all'unità,
nonché quelle relative alle
categorie protette. Per le
Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco sono
fatte salve le assunzioni
autorizzate per l'anno 2002
sulla base dei piani annuali
e non ancora effettuate alla
data di entrata in vigore
della presente legge nonché
quelle connesse con la
professionalizzazione delle
Forze armate di cui al
decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, nel limite
degli oneri indicati dalla
legge 14 novembre 2000, n.
331. |
4. Identico. |
| 5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine è costituito | 5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro. A tale fine è costituito |
|
un apposito fondo nello
stato di previsione della
spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze
con uno stanziamento pari a
140 milioni di euro per
l'anno 2003 e a 280 milioni
di euro a decorrere dall'anno
2004. |
un apposito fondo nello
stato di previsione della
spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze
con uno stanziamento pari a
80 milioni di euro per
l'anno 2003 e a 220
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004. |
|
6. Le deroghe di cui
al comma 5 sono autorizzate
secondo la procedura di cui
all'articolo 39, comma
3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
Nell'ambito delle procedure
di autorizzazione delle
assunzioni, è
prioritariamente considerata
l'immissione in servizio
degli addetti a compiti
connessi alla sicurezza
pubblica, alla difesa
nazionale, al soccorso
tecnico urgente, alla
prevenzione e vigilanza
antincendi e alla tutela dei
beni culturali, nonché dei
vincitori di concorsi
espletati alla data del 29
settembre 2002 e di quelli
in corso di svolgimento alla
medesima data che si
concluderanno con
l'approvazione della relativa
graduatoria di merito entro e
non oltre il 31 dicembre
2002. Per le Forze armate, i
Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco le richieste di
assunzioni sono corredate da
specifici programmi recanti
anche l'indicazione delle
esigenze più immediate e
urgenti al fine di
individuare, ove necessario,
un primo contingente da
autorizzare entro il 31
gennaio 2003 a valere sulle
disponibilità del fondo di
cui al comma 5. |
6. Le deroghe di cui
al comma 5 sono autorizzate
secondo la procedura di cui
all'articolo 39, comma
3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
Nell'ambito delle procedure
di autorizzazione delle
assunzioni, è
prioritariamente considerata
l'immissione in servizio
degli addetti a compiti
connessi alla sicurezza
pubblica, al rispetto
degli impegni internazionali,
alla difesa nazionale, al
soccorso tecnico urgente,
alla prevenzione e vigilanza
antincendi, alla ricerca
scientifica e tecnologica, al
settore della giustizia e
alla tutela dei beni
culturali, nonché dei
vincitori di concorsi
espletati alla data del 29
settembre 2002 e di quelli
in corso di svolgimento alla
medesima data che si
concluderanno con
l'approvazione della relativa
graduatoria di merito entro e
non oltre il 31 dicembre
2002. Per le Forze armate, i
Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco le richieste di
assunzioni sono corredate da
specifici programmi recanti
anche l'indicazione delle
esigenze più immediate e
urgenti al fine di
individuare, ove necessario,
un primo contingente da
autorizzare entro il 31
gennaio 2003 a valere sulle
disponibilità del fondo di
cui al comma 5. |
| 7. Allo scopo di conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 230 unità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali delle predette unità e contestualmente alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali, per profili professionali, posizioni economiche e sedi di servizio, nel limite del numero dei posti dell'organico vigente come incrementato dal presente comma, nonché nel limite dei relativi oneri complessivi previsti dal presente comma. Alla copertura dei |
|
posti derivanti dal
predetto incremento di
organico disponibili nel
profilo di vigile del fuoco,
si provvede, nella misura del
75 per cento, mediante
l'assunzione degli idonei
della graduatoria del
concorso pubblico a 184 posti
di vigile del fuoco, indetto
con decreto del Ministero
dell'interno del 6 marzo
1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4^
serie speciale, n. 24 del 27
marzo 1998, che rimane valida
fino al 31 dicembre 2005. Per
il rimanente 25 per cento e
per i posti eventualmente non
coperti con la predetta
graduatoria, si provvede con
gli idonei della graduatoria
del concorso per titoli a 173
posti di vigile del fuoco,
indetto con decreto del
Ministero dell'interno del 5
novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale,
4^ serie speciale, n. 92
del 20 novembre 2001. Gli
oneri derivanti
dall'incremento della
dotazione organica sono
determinati nel limite della
misura massima complessiva di
4.571.000 euro per l'anno
2003, e di 7.044.000 euro per
l'anno 2004 e 7.421.000 euro
a decorrere dall'anno 2005.
Le assunzioni del personale
operativo portato in aumento
vengono effettuate nell'anno
2003 in deroga al divieto di
cui al comma 4 ed alle
vigenti procedure di
programmazione e di
approvazione. |
| 7. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiore a 560 unità. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 1^ agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio permanente comunque non superiore a 110 unità e ad incremento della dotazione organica fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto è ridotto nell'anno 2003 |
8. Identico. |
|
a 2.811 unità e nell'anno
2004 a 2.575 unità. |
|
9. All'articolo 6,
comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995,
n. 199, e successive
modificazioni, dopo le
parole: "in conseguenza delle
azioni criminose di cui
all'articolo 82, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, ed alle leggi ivi
richiamate" sono aggiunte le
seguenti: "ovvero per effetto
di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi
di polizia o di soccorso
pubblico". |
|
8. Le disposizioni di
cui ai commi 1, 2, e 3 non si
applicano alle Forze armate,
al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, ai Corpi di
polizia e al personale della
carriera diplomatica. Le
disposizioni di cui ai commi
1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si
applicano ai magistrati
ordinari, amministrativi e
contabili, agli avvocati e
procuratori dello Stato
nonché al comparto scuola,
per il quale trovano
applicazione le disposizioni
di cui agli articoli 22
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e 23 della presente
legge. Per le regioni e le
autonomie locali, nonché per
gli enti del Servizio
sanitario nazionale si
applicano le disposizioni di
cui al comma 9. |
10. Le
disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3 non si applicano
alle Forze armate, al Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco, ai Corpi di polizia e
al personale della carriera
diplomatica e
prefettizia. Le
disposizioni di cui ai commi
1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si
applicano ai magistrati
ordinari, amministrativi e
contabili, agli avvocati e
procuratori dello Stato e
agli ordini e collegi
professionali e alle relative
federazioni nonché al
comparto scuola, per il quale
trovano applicazione le
disposizioni di cui agli
articoli 22 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e 23
della presente legge. Per le
regioni e le autonomie
locali, nonchè per gli enti
del Servizio sanitario
nazionale si applicano le
disposizioni di cui al comma
11. |
| 9. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al | 11. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al |
|
50 per cento delle
cessazioni dal servizio
verificatesi nel corso
dell'anno 2002 tenuto conto,
in relazione alla tipologia
di enti, della dimensione
demografica, dei profili
professionali del personale
da assumere, della
essenzialità dei servizi da
garantire e dell'incidenza
delle spese del personale
sulle entrate correnti. Per
gli enti del Servizio
sanitario nazionale possono
essere disposte
esclusivamente assunzioni,
entro i predetti limiti, di
personale appartenente al
ruolo sanitario. Non può
essere stabilita, in ogni
caso, una percentuale
superiore al 20 per cento per
i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e
le province che abbiano un
rapporto
dipendenti-popolazione
superiore a quello previsto
dall'articolo 119, comma 3,
del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni,
maggiorato del 30 per cento o
la cui percentuale di spesa
del personale rispetto alle
entrate correnti sia
superiore alla media
regionale per fasce
demografiche. I singoli enti
locali in caso di assunzioni
di personale devono
autocertificare il rispetto
delle disposizioni relative
al patto di stabilità interno
per l'anno 2002. Fino
all'emanazione dei decreti di
cui al presente comma trovano
applicazione le disposizioni
di cui al comma 4. Nei
confronti delle province e
dei comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti
che non abbiano rispettato le
regole del patto di stabilità
interno per l'anno 2002
rimane confermata la
disciplina delle assunzioni a
tempo indeterminato prevista
dall'articolo 19 della legge
28 dicembre 2001, n. 448. In
ogni caso sono consentite,
previa autocertificazione
degli enti, le assunzioni
connesse al passaggio di
funzioni e competenze alle
regioni e agli enti locali il
cui onere sia coperto dai
trasferimenti erariali
compensativi della mancata
assegnazione delle unità di
personale. Con i decreti di
cui al presente comma è
altresì definito, per le
regioni, per le autonomie
locali e per gli enti del
Servizio sanitario nazionale,
l'ambito applicativo delle
disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3 del presente
articolo. |
50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Con i decreti di cui al presente comma è altresì definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Con decreto del Ministero delle attività produttive, sono individuati per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e |
|
l'Unioncamere
specifici indicatori volti a
definire le condizioni di
equilibrio
economico-finanziario. |
|
10. Per l'anno 2003
gli organismi di cui ai
decreti legislativi 12
febbraio 1993, n. 39, e 21
aprile 1993, n. 124, e alle
leggi 10 ottobre 1990, n.
287, 31 luglio 1997, n. 249,
14 novembre 1995, n. 481, 11
febbraio 1994, n. 109, 12
giugno 1990, n. 146, e 31
dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni,
possono procedere ad
assunzioni di personale a
tempo indeterminato entro un
limite percentuale non
superiore al 40 per cento
delle cessazioni dal servizio
verificatesi nel corso
dell'anno 2002. |
Soppresso. |
|
11. I termini di
validità delle graduatorie
per le assunzioni di
personale presso le
amministrazioni pubbliche che
per l'anno 2003 sono soggette
a limitazioni delle
assunzioni di personale sono
prorogati di un anno.
All'articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente: |
12. I termini di
validità delle graduatorie
per le assunzioni di
personale presso le
amministrazioni pubbliche che
per l'anno 2003 sono soggette
a limitazioni delle
assunzioni di personale sono
prorogati di un anno. La
durata delle idoneità
conseguite nelle procedure di
valutazione comparativa per
la copertura di posti di
professore ordinario e
associato di cui alla legge 3
luglio 1998, n. 210, è
prorogata per l'anno 2003.
All'articolo 16 del
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, dopo
il comma 1 è aggiunto il
seguente: |
|
"1-bis. Per le
categorie di personale di cui
all'articolo 1 della legge 19
febbraio 1981, n. 27, la
facoltà di cui al comma 1 è
estesa sino al compimento del
settantacinquesimo anno di
età". |
"1-bis. Per le
categorie di personale di cui
all'articolo 1 della legge 19
febbraio 1981, n. 27, la
facoltà di cui al comma 1 è
estesa sino al compimento del
settantacinquesimo anno di
età". |
| 12. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui ai commi 1 e 10 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario | 13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonchè nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario |
|
nazionale. Per il
comparto scuola trovano
applicazione le specifiche
disposizioni di settore. Per
gli enti di ricerca, per
l'Istituto superiore di
sanità, per l'Agenzia
spaziale italiana e per
l'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e
l'ambiente sono fatte
comunque salve le assunzioni
a tempo determinato i cui
oneri ricadono su fondi
derivanti da contratti con
le istituzioni
comunitarie e internazionali
di cui all'articolo 5, comma
27, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, ovvero da
contratti con le imprese. |
nazionale. Per il
comparto scuola trovano
applicazione le specifiche
disposizioni di settore. Per
gli enti di ricerca, per
l'Istituto superiore di
sanità, per l'Agenzia
spaziale italiana e per
l'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e
l'ambiente, nonché per le
scuole superiori ad
ordinamento speciale,
sono fatte comunque salve
le assunzioni a tempo
determinato i cui oneri
ricadono su fondi derivanti
da contratti con le
istituzioni comunitarie e
internazionali di cui
all'articolo 5, comma 27,
della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, ovvero da contratti
con le imprese. |
|
13. E' autorizzato lo
stanziamento di 4 milioni di
euro per l'anno 2003 in
favore dell'Istituto
superiore di sanità per
proseguire l'assolvimento dei
compiti di cui all'articolo
92, comma 7, della legge 23
dicembre 2000, n. 388. |
14. Identico. |
|
14. Per la
prosecuzione degli interventi
di cui all'articolo 2 della
legge 23 luglio 1991, n. 233,
è autorizzato lo stanziamento
di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni del
triennio 2003-2005. |
15. Identico. |
|
15. E' autorizzato lo
stanziamento di 5 milioni di
euro per l'anno 2003 in
favore dell'Istituto
nazionale per la fisica della
materia (INFM). |
16. Identico. |
|
16. Sono escluse dalle
limitazioni previste dal
comma 12 per la pubblica
amministrazione, le
assunzioni di personale delle
polizie municipali nel
rispetto del patto di
stabilità e dei bilanci
comunali, ferme restando le
piante organiche stabilite
dalle regioni. |
17. Sono escluse
dalle limitazioni previste
dal comma 13 per la
pubblica amministrazione, le
assunzioni di personale delle
polizie municipali nel
rispetto del patto di
stabilità e dei bilanci
comunali, ferme restando le
piante organiche stabilite
dalle regioni. |
|
17. Le procedure di
conversione in rapporti di
lavoro a tempo indeterminato
dei contratti di formazione e
lavoro scaduti nell'anno 2002
o che scadranno nell'anno
2003 sono sospese sino al 31
dicembre 2003. I rapporti in
essere instaurati con il
personale interessato alla
predetta conversione sono
prorogati al 31 dicembre
2003. |
18. Identico. |
| 18. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro |
19. Identico. |
|
a tempo determinato,
prorogati ai sensi
dell'articolo 19, comma 1,
dell'articolo 34 e
dell'articolo 9, comma 24,
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448. |
|
19. I comandi in atto
del personale della società
per azioni Poste italiane e
dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, di cui
all'articolo 19, comma 9,
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, sono prorogati sino
al 31 dicembre 2003. |
20. Identico. |
|
20. In relazione a
quanto previsto dal presente
articolo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, su proposta
del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, sono
stabilite, anche in deroga
alla normativa vigente,
procedure semplificate per
potenziare e accelerare i
processi di mobilità, anche
intercompartimentale, del
personale delle pubbliche
amministrazioni. |
21. Identico. |
| 21. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tale fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il |
22. Identico. |
|
Corpo nazionale dei
vigili del fuoco trovano
applicazione, per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, i
piani previsti dall'articolo
19, comma 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448. |
|
22. All'articolo 28
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
23. Identico: |
|
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente: |
a) identico: |
|
"1. Al fine di
conseguire gli obiettivi di
stabilità e crescita, di
ridurre il complesso della
spesa di funzionamento delle
amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e
di migliorare la qualità dei
servizi, con uno o più
regolamenti, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
il Governo, su proposta del
Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze e con il
Ministro interessato, sentite
le organizzazioni sindacali
per quanto riguarda i
riflessi sulla destinazione
del personale, individua gli
enti e gli organismi
pubblici, incluse le agenzie,
vigilati dallo Stato,
ritenuti indispensabili in
quanto le rispettive funzioni
non possono più proficuamente
essere svolte da altri
soggetti sia pubblici che
privati, disponendone se
necessario anche la
trasformazione in società per
azioni o in fondazioni di
diritto privato, ovvero la
fusione o l'accorpamento con
enti o organismi che svolgono
attività analoghe o
complementari. Scaduto il
termine di cui al presente
comma senza che si sia
provveduto agli adempimenti
ivi previsti, gli enti, gli
organismi e le agenzie per i
quali non sia stato adottato
alcun provvedimento sono
soppressi e posti in
liquidazione"; |
"1. Al fine di
conseguire gli obiettivi di
stabilità e crescita, di
ridurre il complesso della
spesa di funzionamento delle
amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e
di migliorare la qualità dei
servizi, con uno o più
regolamenti, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro il 30
giugno 2003, il Governo,
su proposta del Ministro per
la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze
e con il Ministro
interessato, sentite le
organizzazioni sindacali per
quanto riguarda i riflessi
sulla destinazione del
personale, individua gli enti
e gli organismi pubblici,
incluse le agenzie, vigilati
dallo Stato, ritenuti
indispensabili in quanto le
rispettive funzioni non
possono più proficuamente
essere svolte da altri
soggetti sia pubblici che
privati, disponendone se
necessario anche la
trasformazione in società per
azioni o in fondazioni di
diritto privato, ovvero la
fusione o l'accorpamento con
enti o organismi che svolgono
attività analoghe o
complementari. Scaduto il
termine di cui al presente
comma senza che si sia
provveduto agli adempimenti
ivi previsti, gli enti, gli
organismi e le agenzie per i
quali non sia stato adottato
alcun provvedimento sono
soppressi e posti in
liquidazione"; |
|
b) al comma 2,
dopo la lettera c), è
aggiunta la seguente: |
b) identica. |
|
"c-bis)
svolgono compiti di garanzia
di diritti di rilevanza
costituzionale". |
|
24. Il
termine di cui all'articolo
18, comma 3, della legge 12
marzo 1999, n. 68, già
differito di diciotto mesi
dall'articolo 19, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è prorogato di
ulteriori dodici mesi. 25. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private"; b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno". |
|
|
|
| 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione |
1. Identico. |
|
di moduli organizzativi
diversi da quelli previsti
dai decreti costitutivi delle
cattedre, salvaguardando
l'unitarietà d'insegnamento
di ciascuna disciplina e
con particolare attenzione
alle aree delle zone montane
e delle isole minori. In
sede di prima attuazione e
fino all'entrata in vigore
delle norme di riforma in
materia di istruzione e
formazione, il disposto di
cui al presente comma trova
applicazione ove, nelle
singole istituzioni
scolastiche, non vengano a
determinarsi situazioni di
soprannumerarietà, escluse
quelle derivanti
dall'utilizzazione, per il
completamento fino a 18 ore
settimanali di insegnamento,
di frazioni di orario già
comprese in cattedre
costituite fra più scuole. |
|
2. Con decreto del
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca d'intesa con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, sono fissati i
criteri e i parametri per la
definizione delle dotazioni
organiche dei collaboratori
scolastici in modo da
conseguire nel triennio
2003-2005 una riduzione
complessiva del 6 per cento
della consistenza numerica
della dotazione organica
determinata per l'anno
scolastico 2002-2003. Per
ciascuno degli anni
considerati, detta riduzione
non deve essere inferiore al
2 per cento. |
2. Con decreto del
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sono fissati i
criteri e i parametri per la
definizione delle dotazioni
organiche dei collaboratori
scolastici in modo da
conseguire nel triennio
2003-2005 una riduzione
complessiva del 6 per cento
della consistenza numerica
della dotazione organica
determinata per l'anno
scolastico 2002-2003. Per
ciascuno degli anni
considerati, detta riduzione
non deve essere inferiore al
2 per cento. |
|
3. Rientrano tra le
funzioni dei collaboratori
scolastici i servizi
classificati come "funzioni
miste" e attinenti alle mense
scolastiche e all'accoglienza
e sorveglianza degli
alunni. |
3. Rientrano tra le
funzioni dei collaboratori
scolastici
l'accoglienza e
la sorveglianza degli
alunni e l'ordinaria
vigilanza e assistenza agli
alunni durante la
consumazione del pasto nelle
mense scolastiche. |
|
4. Dall'anno
scolastico 2003-2004 il
personale amministrativo,
tecnico e ausiliario del
comparto scuola utilizzato
presso i distretti scolastici
di cui alla parte I, titolo
I, capo II, del testo unico
di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, è
restituito ai compiti
d'istituto. |
4. Identico. |
| 5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione | 5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di |
|
di cui all'articolo
2-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 157, come modificato
dall'articolo 5 del decreto
legislativo 29 giugno 1998,
n. 278, competente in
relazione alla sede di
servizio. Tale commissione è
competente altresì ad
effettuare le periodiche
visite di controllo disposte
dall'autorità scolastica. Il
personale docente collocato
fuori ruolo e/o utilizzato in
altri compiti per inidoneità
permanente ai compiti di
istituto può chiedere di
transitare nei ruoli
dell'amministrazione
scolastica o di altra
amministrazione statale o
ente pubblico. Il predetto
personale, qualora non
transiti in altro ruolo,
viene mantenuto in servizio
per un periodo massimo di
cinque anni dalla data del
provvedimento di collocamento
fuori ruolo e/o di
utilizzazione in altri
compiti. Decorso tale
termine, si procede alla
risoluzione del rapporto di
lavoro sulla base delle
disposizioni vigenti. Per il
personale già collocato fuori
ruolo e/o utilizzato in altri
compiti, il termine di cinque
anni decorre dalla data di
entrata in vigore della
presente legge. |
cui all'articolo
2-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 157, come modificato
dall'articolo 5 del decreto
legislativo 29 giugno 1998,
n. 278, competente in
relazione alla sede di
servizio. Tale commissione è
competente altresì ad
effettuare le periodiche
visite di controllo disposte
dall'autorità scolastica. Il
personale docente collocato
fuori ruolo o
utilizzato in altri compiti
per inidoneità permanente ai
compiti di istituto può
chiedere di transitare nei
ruoli dell'amministrazione
scolastica o di altra
amministrazione statale o
ente pubblico. Il predetto
personale, qualora non
transiti in altro ruolo,
viene mantenuto in servizio
per un periodo massimo di
cinque anni dalla data del
provvedimento di collocamento
fuori ruolo o di
utilizzazione in altri
compiti. Decorso tale
termine, si procede alla
risoluzione del rapporto di
lavoro sulla base delle
disposizioni vigenti. Per il
personale già collocato fuori
ruolo o utilizzato in
altri compiti, il termine di
cinque anni decorre dalla
data di entrata in vigore
della presente legge. |
|
6. Per il personale
amministrativo, tecnico e
ausiliario dichiarato
inidoneo a svolgere le
mansioni previste dal profilo
di appartenenza non si
procede al collocamento
fuori ruolo. I collocamenti
fuori ruolo eventualmente già
disposti per detto personale
cessano il 31 agosto 2003. |
6. Identico. |
| 7. Ai fini dell'integrazione scolastica delle persone handicappate si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata provvedono le aziende sanitarie locali sulla | 7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie |
|
base di accertamenti
collegiali, con modalità e
criteri definiti con decreto
del Presidente del Consiglio
dei ministri da emanare,
d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e previo
parere delle competenti
Commissioni parlamentari, su
proposta dei Ministri
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca e della salute, entro
sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge. |
locali sulla base di
accertamenti collegiali, con
modalità e criteri definiti
con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da
emanare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e previo parere delle
competenti Commissioni
parlamentari, su proposta dei
Ministri dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca e della salute, entro
sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge. |
|
8. Fermo restando il
disposto di cui all'articolo
16, comma 3, secondo periodo,
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le economie di spesa
derivanti dall'applicazione
del comma 5 del presente
articolo sono destinate ad
incrementare le risorse
annuali stanziate per le
iniziative dirette alla
valorizzazione professionale
del personale docente della
scuola, subordinatamente al
conseguimento delle economie
medesime. Gli importi di 39
milioni di euro per l'anno
2004, di 58 milioni di euro
per l'anno 2005 e di 70
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006, sono
destinati ad incrementare le
risorse per il trattamento
accessorio del personale
amministrativo, tecnico e
ausiliario, previa verifica
dell'effettivo conseguimento
delle economie derivanti
dall'applicazione dei commi
2, 4 e 6. |
8. Identico. |
| 9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di puliz di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale |
9. Identico. |
|
amministrativo, tecnico e
ausiliario del comparto
scuola per l'anno scolastico
2002-2003 da ridefinire
anche per tenere conto
dell'affidamento in appalto
del servizio di vigilanza.
La indisponibilità dei posti
permane per l'intera durata
del contratto e non deve
determinare posizioni di
soprannumerarietà. Con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, su proposta del
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, previo accertamento
della riduzione delle spese
di personale derivante dalla
predetta indisponibilità di
posti, sono effettuate le
occorrenti variazioni di
bilancio per consentire
l'attivazione dei
contratti. |
|
|
|
| 1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contenenti il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si applica anche agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati, anche ad estranei, per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni per i quali è comunque previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonché, fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio |
Identico. |
|
corrisposte ai medici in
formazione specialistica ai
sensi del decreto legislativo
8 agosto 1991, n. 257, il cui
ammontare a carico del Fondo
sanitario nazionale rimane
consolidato nell'importo
previsto dall'articolo 32,
comma 12, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle amministrazioni di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, 21 aprile 1993, n. 124, ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281, e 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni. |
|
|
|
|
1. Al comma 3
dell'articolo 18 della legge
9 marzo 1989, n. 88, le
parole: "0,10 per cento delle
entrate" sono sostituite
dalle seguenti: "0,05 per
cento delle entrate
correnti". |
|
(Retribuzione dei giudici) della Corte 1. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente: "I giudici della Corte costituzionale hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al più elevato livello tabellare che sia stato raggiunto dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni, aumentato della metà. Al Presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione". |
|
|
|
|
|
|
|
1. L'adeguamento dei
trasferimenti dovuti dallo
Stato, ai sensi
rispettivamente dell'articolo
37, comma 3, lettera
c), della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive
modificazioni, e
dell'articolo 59, comma 34,
della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive
modificazioni, è stabilito
per l'anno 2003: |
1. Identico. |
| a) in 426,75 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, |
|
delle gestioni dei
lavoratori autonomi, della
gestione speciale minatori,
nonché in favore dell'Ente
nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS); b) in 105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani. |
|
2. Conseguentemente a
quanto previsto dal comma 1,
gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono
determinati per l'anno 2003
in 14.651,01 milioni di euro
per le gestioni di cui al
comma 1, lettera a), e
in 3.620,33 milioni di euro
per le gestioni di cui al
comma 1, lettera b). |
2. Identico. |
|
3. I medesimi
complessivi importi di cui ai
commi 1 e 2 sono ripartiti
tra le gestioni interessate
con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, al
netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui al comma
1, lettera a), della
somma di 1.122,44 milioni di
euro attribuita alla gestione
per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale
assunzione a carico dello
Stato dell'onere relativo ai
trattamenti pensionistici
liquidati anteriormente al 1^
gennaio 1989, nonché al
netto delle somme di 2,20
milioni di euro e di 50,99
milioni di euro di
pertinenza, rispettivamente,
della gestione speciale
minatori e dell'ENPALS. |
3. Identico. |
|
4. All'articolo 11,
comma 4, del decreto
legislativo 16 febbraio 1996,
n. 104, recante attuazione
della delega conferita
dall'articolo 3, comma 27,
della legge 8 agosto 1995, n.
335, in materia di
dismissioni del patrimonio
immobiliare degli enti
previdenziali pubblici e di
investimenti degli stessi in
campo immobiliare, dopo il
primo periodo è inserito il
seguente: "Nell'ambito della
percentuale di cui al
precedente periodo, l'INAIL
destina specificamente il 5
per cento dei fondi ad asili
per l'infanzia e ad altre
strutture a tutela della
famiglia". |
4. All'articolo
11, comma 4, del decreto
legislativo 16 febbraio 1996,
n. 104, recante attuazione
della delega conferita
dall'articolo 3, comma 27,
della legge 8 agosto 1995, n.
335, in materia di
dismissioni del patrimonio
immobiliare degli enti
previdenziali pubblici e di
investimenti degli stessi in
campo immobiliare, dopo il
primo periodo è inserito il
seguente: "Nell'ambito della
percentuale di cui al
primo periodo, l'INAIL
destina specificamente il 5
per cento dei fondi ad asili
per l'infanzia e ad altre
strutture a tutela della
famiglia". |
|
5. I lavoratori iscritti
al Fondo di previdenza per il
personale dipendente delle
aziende private del gas di
cui alla legge 6 dicembre
1971, n. 1084, e successive
modificazioni, che, per
effetto delle operazioni di
separazione societaria in
conseguenza degli obblighi
derivanti dal decreto
legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, ovvero per la messa
in mobilità a seguito di
ristrutturazione aziendale,
all'atto della cessazione del
rapporto di lavoro con le
predette aziende non abbiano
maturato il diritto alle
prestazioni pensionistiche
del Fondo stesso, hanno
facoltà, in presenza di
contestuale contribuzione
figurativa, volontaria od
obbligatoria,
nell'assicurazione generale
obbligatoria, di proseguire
volontariamente il versamento
dei contributi previdenziali
nel Fondo, fino al
conseguimento dei requisiti
per le predette prestazioni,
secondo modalità stabilite
con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali, emanato di concerto
con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e comunque
senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello
Stato. |
5. I lavoratori
iscritti al Fondo
integrativo
dell'assicurazione generale
obbligatoria per la
invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, a favore del
personale dipendente dalle
aziende private del gas di
cui alla legge 6 dicembre
1971, n. 1084, e successive
modificazioni, che, per
effetto delle operazioni di
separazione societaria in
conseguenza degli obblighi
derivanti dal decreto
legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, ovvero per la messa
in mobilità a seguito di
ristrutturazione aziendale,
all'atto della cessazione del
rapporto di lavoro con le
predette aziende non abbiano
maturato il diritto alle
prestazioni pensionistiche
del Fondo stesso, hanno
facoltà, in presenza di
contestuale contribuzione
figurativa, volontaria od
obbligatoria,
nell'assicurazione generale
obbligatoria, di proseguire
volontariamente il versamento
dei contributi previdenziali
nel Fondo, fino al
conseguimento dei requisiti
per le predette prestazioni,
secondo modalità stabilite
con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali, emanato di concerto
con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e comunque
senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello
Stato. |
|
6. Gli enti
erogatori di trattamenti
pensionistici possono
presentare all'Anagrafe
tributaria la domanda di
attribuzione del numero di
codice fiscale per i
beneficiari di prestazioni
che risiedono all'estero. 7. Nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall'estratto conto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relativi all'anno 1998, il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), secondo periodo, della citata legge n. 335 del 1995 è sospeso per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1^ gennaio 2003. 8. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal comma 24 dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1^ gennaio 2003". |
| 9. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, previa verifica della condizione reddituale prevista dall'articolo 49, comma 1, della presente legge, ai cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'incremento della maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, deve garantire, nel rispetto delle condizioni di cui al predetto articolo 38, un reddito proprio, comprensivo della predetta maggiorazione sociale nonché di trattamenti previdenziali e assistenziali anche corrisposti all'estero, tale da raggiungere un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, tenendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il livello di reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con la medesima procedura può essere annualmente modificato l'importo della maggiorazione sociale di cui al primo periodo del presente comma, che non può, in ogni caso, concorrere a determinare un reddito proprio superiore a 516,46 euro mensili per tredici mensilità e, nella parametrazione tra i 516,46 euro mensili con il costo della vita nel Paese di residenza, non può comunque essere di importo inferiore a 123,77 euro mensili per tredici mensilità. Il predetto incremento può essere superiore a 123,77 euro mensili per tredici mensilità a condizione che il titolare di pensione sia in possesso del requisito di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Qualora dalla verifica reddituale prevista dall'articolo 49, comma 1, si accerti un numero di beneficiari che comporti un onere |
|
inferiore a quello della
predetta autorizzazione di
spesa, con decreto del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per gli
italiani nel mondo, sono
modificati i requisiti di
accesso previsti dal quarto
periodo del presente comma.
Qualora, viceversa, si
accerti un maggiore onere,
con lo stesso decreto sono
conseguentemente
rideterminati i requisiti di
accesso al beneficio. 10. E' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per gli anni 2003-2005 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Tunisia. 11. E' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per gli anni 2003-2005 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione per beni, diritti e interessi perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1^ gennaio 1969, e che hanno altresì beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135, e 29 gennaio 1994, n. 98. |
|
|
|
|
1. Al fine di garantire
l'integrale finanziamento
degli interventi
assistenziali a carico del
bilancio dello Stato, il
complesso dei trasferimenti
agli enti previdenziali
gestori dei medesimi,
determinato rivalutando sulla
base della sola dinamica dei
prezzi l'importo per l'anno
2002, è integrato tenendo
conto di tutti i fattori di
determinazione della spesa in
applicazione della normativa
vigente. Il predetto importo
per l'anno 2002 ingloba anche
la somma dei trasferimenti
all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) a
titolo di regolazioni
contabili relative ad
esercizi pregressi.
L'integrazione è pari a 353
milioni di euro per l'anno
2003, 799 milioni di euro per
l'anno 2004 e 1.323 milioni
di euro a decorrere dall'anno
2005. |
1. Al fine di garantire
l'integrale finanziamento
degli interventi
assistenziali a carico del
bilancio dello Stato, il
complesso dei trasferimenti
agli enti previdenziali
gestori dei medesimi,
determinato rivalutando sulla
base della sola dinamica dei
prezzi l'importo per l'anno
2002, è integrato tenendo
conto di tutti i fattori di
determinazione della spesa in
applicazione della normativa
vigente. Il predetto importo
per l'anno 2002 ingloba anche
la somma dei trasferimenti
all'INPS a titolo di
regolazioni contabili
relative ad esercizi
pregressi. L'integrazione è
pari a 353 milioni di euro
per l'anno 2003, 799 milioni
di euro per l'anno 2004 e
1.323 milioni di euro a
decorrere dall'anno
2005. |
|
2. Le risorse
derivanti dai minori oneri
accertati nell'attuazione
dell'articolo 38 della legge
28 dicembre 2001, n. 448,
pari a 516 milioni di euro
annui a decorrere dal 2003,
concorrono al finanziamento
degli oneri di cui al comma 3
del presente articolo, nonché
al rifinanziamento del Fondo
nazionale per le politiche
sociali e del Fondo per
l'occupazione. |
2. Identico. |
|
3. E' autorizzato il
trasferimento all'INPS della
somma di 640 milioni di euro
per l'anno 2003, di 650
milioni di euro per l'anno
2004 e di 658 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2005,
per i maggiori oneri
derivanti dall'articolo 18,
comma 8, della legge 31
luglio 2002, n. 179, recante
la regolarizzazione degli
atti di indirizzo emanati,
nel corso dell'anno 2000, dal
Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in materia
di benefìci previdenziali per
i lavoratori esposti
all'amianto. |
3. Identico. |
|
4. Il comma 1
dell'articolo 38 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, si
interpreta nel senso che
l'incremento delle pensioni
in favore dei soggetti
disagiati, comprensivo della
eventuale maggiorazione
sociale, non può superare
l'importo mensile determinato
dalla differenza fra
l'importo di 516,46 euro e
l'importo del trattamento
minimo, ovvero della pensione
sociale, ovvero dell'assegno
sociale. |
4. Identico. |
|
5. Il comma 2
dell'articolo 38 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, si
interpreta nel senso che
l'incremento spetta ai ciechi
civili titolari della
relativa pensione. |
5. Identico. |
|
6. A decorrere dal
1^ gennaio 2004 l'indennità
speciale istituita
dall'articolo 3, comma 1,
della legge 21 novembre 1988,
n. 508, a favore dei
cittadini riconosciuti ciechi
con residuo visivo non
superiore ad un ventesimo in
entrambi gli occhi con
eventuale correzione, è
aumentata dell'importo di 41
euro mensili. 7. Per la prosecuzione degli interventi di carattere sociale ed assistenziale svolti dall'Associazione famiglie fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS), è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2003. |
| 6. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in |
8. Identico. |
|
misura pari
all'incremento dell'importo
del trattamento minimo delle
pensioni a carico del Fondo
pensioni lavoratori
dipendenti, rispetto all'anno
precedente, il limite di
reddito annuo di 6.713,98
euro e l'importo di 516,46
euro di cui al comma 1 del
predetto articolo. |
|
9. L'abbandono
dell'azione di recupero degli
importi oggetto di
ripetizione di indebito
pensionistico disposto
dall'articolo 80, comma 25,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è esteso ai casi di
indebito pensionistico
derivante da sentenze
favorevoli agli interessati,
riformate nei successivi
gradi di giudizio in favore
dell'ente previdenziale, con
sentenze definitive. La
disposizione non si applica
ai recuperi già effettuati
alla data di entrata in
vigore della presente
legge. |
|
(Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei 1. Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere impiegati per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, che ne facciano richiesta. 2. Possono presentare la richiesta di cui al comma 1 i ciechi civili che svolgono un'attività lavorativa o sociale o abbiano la necessità dell'accompagnamento per motivi sanitari. 3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 è certificata dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per coloro che svolgono attività sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento è necessario per motivi sanitari e per periodi determinati. 4. L'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennità |
|
speciale per i
ciechi civili ventesimisti
istituita dall'articolo 3
della legge 21 novembre 1988,
n. 508, sono ridotte di 93
euro mensili nel periodo nel
quale i beneficiari delle
suddette indennità
usufruiscono del servizio di
accompagnamento di cui al
presente articolo. 5. Le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. |
|
|
|
| 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, e nel limite della complessiva spesa di 324.787.539 euro per l'anno 2003 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,ˆâ4 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi governativi intervenuti entro il 31 dicembre 2002. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento. Nel limite complessivo di 80 milioni di euro a valere sul predetto importo di 324.787.539 euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2003, le convenzioni stipulate, | 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite della complessiva spesa di 376.433.539 euro per l'anno 2003 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003. La misura dei trattamenti è ridotta del 20 per cento. La riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Nel limite complessivo di 80 milioni di euro a valere sul predetto importo di 376.433.539 euro, il Ministro del lavoro e delle politiche |
|
con modificazioni, dalla
legge 19 luglioanche in
deroga alla normativa vigente
relativa ai lavori
socialmente utili,
direttamente con i comuni,
per lo svolgimento, durante
l'esercizio in corso, di
attività straordinarie
riferite a lavoratori
socialmente utili nella
disponibilità degli stessi
comuni da almeno un triennio.
Italia Lavoro Spa assiste i
comuni affinché predispongano
piani di reinserimento dei
lavoratori socialmente utili
nel mercato del lavoro con
azioni di politica attiva del
lavoro. |
sociali è autorizzato a
prorogare, limitatamente
all'esercizio 2003, le
convenzioni stipulate, anche
in deroga alla normativa
vigente relativa ai lavori
socialmente utili,
direttamente con i comuni,
per lo svolgimento, durante
l'esercizio in corso, di
attività straordinarie
riferite a lavoratori
socialmente utili nella
disponibilità degli stessi
comuni da almeno un triennio.
Italia Lavoro Spa assiste i
comuni perché
predispongano piani di
reinserimento dei lavoratori
socialmente utili nel mercato
del lavoro con azioni di
politica attiva del
lavoro. |
|
2. All'articolo 1,
comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, come da
ultimo modificato
dall'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 11 giugno 2002,
n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31
luglio 2002, n. 172, le
parole: "31 dicembre 2002"
sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2003"
e dopo le parole: "nonché di
60,4 milioni di euro per
l'anno 2002" sono aggiunte le
seguenti: "e di 45 milioni di
euro per l'anno 2003". |
2. Identico. |
|
3. All'articolo 1,
comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, come da
ultimo modificato
dall'articolo 52, comma 70,
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: "31
dicembre 2002" sono
sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2003". All'onere
derivante dall'attuazione del
presente comma si provvede
nei limiti delle risorse
preordinate per la medesima
finalità nell'ambito del
Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, e non
utilizzate alla data del 31
dicembre 2002, nel limite di
20 milioni di euro. |
3. Identico. |
|
4. All'articolo 3,
comma 8, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, come
da ultimo modificato
dall'articolo 52, comma 47,
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, il secondo periodo è
sostituito dal seguente:
"Tale finalizzazione è
limitata a lire 10 miliardi
per gli anni 2000 e 2001 e ad
euro 5.164.569 per ciascuno
degli anni dal 2002 al
2008". |
4. Identico. |
|
5. Per le finalità di
cui all'articolo 117, comma
5, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è stanziata la
somma di euro 51.645.690
nell'esercizio finanziario
2003 a carico del Fondo per
l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. |
5. Identico. |
|
6. L'intervento di cui
all'articolo 15 del
decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, può
proseguire per l'anno 2003
nei limiti delle risorse
finanziarie preordinate per
la medesima finalità entro il
31 dicembre 2001 e non
utilizzate, nel limite di 91
milioni di euro. |
6. Identico. |
|
7. Le disposizioni
di cui all'articolo 1, commi
5, 6, 7 e 8, del
decreto-legge 11 giugno 2002,
n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31
luglio 2002, n. 172, si
applicano anche ai lavoratori
licenziati da enti non
commerciali operanti nelle
aree individuate ai sensi
degli obiettivi 1 e 2 del
regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno
1999, con un organico
superiore alle 2.000 unità
lavorative, nel settore della
sanità privata ed in
situazione di crisi aziendale
in seguito a processi di
riconversione e
ristrutturazione aziendale,
nel limite massimo di 700
unità. 8. All'onere derivante dal comma 7, determinato nella misura massima di 6.667.000 euro per l'anno 2003, di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 9. Fino al 31 dicembre 2003, alle imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio. |
|
10. Per le imprese
indicate nel comma 9, ai fini
del computo dei periodi
massimi di godimento del
trattamento ordinario di
integrazione salariale, una
settimana si considera
trascorsa quando la riduzione
di orario sia stata almeno
pari al 10 per cento
dell'orario settimanale
relativo ai lavoratori
occupati nell'unità
produttiva. Le riduzioni di
ammontare inferiore si
cumulano ai fini del computo
dei predetti periodi
massimi. 11. Sino al 10 agosto 2005, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi ai sensi dei commi 9 e 10, in deroga all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 12. Per gli interventi di cui ai commi da 9 a 11 è autorizzata la spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2003 e 106,5 milioni di euro per l'anno 2004. All'onere per l'anno 2004 si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. |
|
|
|
|
1. Con effetto dalla data
di entrata in vigore della
presente legge, l'Istituto
nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende
industriali (INPDAI),
costituito con legge 27
dicembre 1953, n. 967, è
soppresso e tutte le
strutture e le funzioni sono
trasferite all'INPS, che
succede nei relativi rapporti
attivi e passivi. Con effetto
dalla medesima data sono
iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e
i superstiti dei lavoratori
dipendenti i titolari di
posizioni assicurative e i
titolari di trattamenti
pensionistici diretti e ai
superstiti presso il predetto
soppresso Istituto. La
suddetta iscrizione è
effettuata con evidenza
contabile separata
nell'ambito del Fondo
pensioni lavoratori
dipendenti. |
Identico. |
| 2. Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2002 dell'ente soppresso di cui al comma 1 è deliberato dal Comitato di cui al |
|
comma 4. Tutte le
attività e le passività,
quali risultano dal predetto
bilancio consuntivo,
affluiscono all'evidenza
contabile di cui al comma 1,
per quanto riguarda le
prestazioni pensionistiche, e
alle gestioni individuate dal
predetto Comitato per quanto
riguarda le prestazioni non
pensionistiche. 3. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1^ gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1^ gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto. 4. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le strutture e le funzioni, è costituito, per un triennio, un Comitato di integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPDAI, in carica alla data del 31 dicembre 2002, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale di tale ultimo Istituto, che dovrà pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2003. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. |
|
5. Il personale in
servizio presso l'INPDAI alla
data di soppressione dello
stesso è trasferito all'INPS
e conserva il regime
previdenziale vigente presso
l'ente di provenienza, nonché
il trattamento giuridico ed
economico fruito, sino alla
data di approvazione del
nuovo contratto
collettivo. 6. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali. 7. E' autorizzato il trasferimento all'evidenza contabile di cui al comma 1 della somma di 1.041 milioni di euro per l'anno 2003, di 1.055 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della determinazione dell'effettivo trasferimento si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie della predetta evidenza contabile. |
|
(Norme in materia di 1. Nell'ambito del processo di armonizzazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) al regime generale, con effetto dal 1^ gennaio 2003: a) l'aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è quella in vigore nel Fondo pensione lavoratori dipendenti dell'INPS; b) l'ENPALS non è tenuto al contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; |
|
c) la
disciplina prevista
all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, e successive
modificazioni, è estesa
all'ENPALS, con applicazione,
relativamente agli organi,
dei criteri di composizione e
di nomina previsti per
l'Istituto di previdenza per
il settore marittimo
(IPSEMA), salvo che per il
collegio dei revisori dei
conti, per il quale continua
ad applicarsi la vigente
disciplina, senza oneri
aggiuntivi per la finanza
pubblica. |
|
2. L'articolo 3,
secondo comma, del decreto
legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, è
sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere, altresì, integrata o ridefinita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". 3. Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. |
|
Tale quota rimane esclusa
dalla base contributiva e
pensionabile. La disposizione
si applica anche per le
posizioni contributive per le
quali il relativo contenzioso
in essere non è definito alla
data di entrata in vigore
della presente legge. 4. All'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi. |
|
|
|
|
1. A decorrere dal 1^
gennaio 2003, il regime di
totale cumulabilità tra
redditi da lavoro autonomo e
dipendente e pensioni di
anzianità a carico
dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme
sostitutive, esclusive ed
esonerative della medesima,
previsto dall'articolo 72,
comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è
esteso ai casi di anzianità
contributiva pari o superiore
a 37 anni a condizione che il
lavoratore abbia compiuto i
58 anni di età. I predetti
requisiti devono sussistere
all'atto del
pensionamento. |
1. Identico. |
|
2. E' consentito a
coloro che sono stati
rimborsati dei contributi
versati alle casse di
previdenza per liberi
professionisti in forza di
leggi vigenti e comunque
prima della data di entrata
in vigore della legge 5 marzo
1990, n. 45, di ripristinare
i periodi di anzianità
pregressa anche ai fini della
ricongiunzione o della
totalizzazione, restituendo
alle casse di precedente
appartenenza le somme
rimborsate, con l'aggiunta
degli interessi legali e
della rivalutazione monetaria
a decorrere dalla data
dell'avvenuto rimborso. |
Soppresso. |
| 2. Gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, gia pensionati di anzianità alla data del 1^ dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità di cui al comma 1 a decorrere dal 1^ gennaio 2003 versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio |
|
2003, ridotta di un
ammontare pari al trattamento
minimo mensile del Fondo
pensioni lavoratori
dipendenti, moltiplicato per
il numero risultante come
differenza fra la somma dei
requisiti di anzianità
contributiva e di età
anagrafica di cui al comma 1,
pari a 95, e la somma dei
predetti requisiti in
possesso alla data del
pensionamento di anzianità.
Le annualità di anzianità
contributiva e di età sono
arrotondate al primo decimale
e la loro somma è arrotondata
all'intero più vicino. Se
l'importo da versare è
inferiore al 20 per cento
della pensione di gennaio
2003 o se il predetto numero
è nullo o negativo, ma alla
data del pensionamento non
erano stati raggiunti
entrambi i requisiti di cui
al comma 1, viene comunque
versato il 20 per cento della
pensione di gennaio 2003. Il
versamento massimo è
stabilito in misura pari a
tre volte la predetta
pensione. La disposizione si
applica anche agli iscritti
che hanno maturato i
requisiti per il
pensionamento di anzianità,
hanno interrotto il rapporto
di lavoro e presentato
domanda di pensionamento
entro il 30 novembre 2002;
qualora essi non percepiscano
nel gennaio 2003 la pensione
di anzianità, è considerata
come base di calcolo la prima
rata di pensione
effettivamente percepita. Se
la pensione di gennaio 2003 è
provvisoria, si effettua un
versamento provvisorio,
procedendo al ricalcolo entro
due mesi dall'erogazione
della pensione definitiva. 3. Per gli iscritti alle gestioni di cui al comma 1 titolari di reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, le penalità e le trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo 2003, qualora l'interessato versi un importo pari al 70 per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificato l'inadempimento. A tal fine le frazioni di anno sono arrotondate all'unità superiore. Il versamento non può eccedere la misura |
|
pari a quattro volte la
pensione di gennaio 2003. La
quota di versamento relativa
ai mesi di gennaio, febbraio
e marzo 2003 viene restituita
all'iscritto che abbia
proceduto anche al versamento
di cui al comma 2. Se la
pensione di gennaio 2003 è
provvisoria, si effettua un
versamento provvisorio, e si
procede al ricalcolo entro
due mesi dall'erogazione
della pensione definitiva. 4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono versati entro il 16 marzo 2003, secondo modalità definite dall'ente previdenziale di appartenenza. L'interessato può comunque optare per il versamento entro tale data del 30 per cento di quanto dovuto, con rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza, applicando l'interesse legale. Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, il versamento può avvenire successivamente al 16 marzo 2003, purché entro tre mesi dall'inizio del rapporto lavorativo, su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilità di pensione lorda erogata prima dell'inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi determinati applicando la procedura di cui al comma 2. Per i soggetti di cui al penultimo periodo del comma 2, il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione. Per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3, il versamento di conguaglio avviene entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva. 5. Dalla data del 1^ aprile 2003 i comparti interessati dell'amministrazione pubblica, ed in particolare l'anagrafe tributaria e gli enti previdenziali erogatori di trattamenti pensionistici, procedono all'incrocio dei dati fiscali e previdenziali da essi posseduti, per l'applicazione delle trattenute dovute e delle relative sanzioni nei confronti di quanti non hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi del comma 3. 6. In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi contributivi delle diverse tipologie di attività di lavoro, anche in relazione alla riforma delle relative |
|
discipline, l'aliquota
di finanziamento e
l'aliquota di computo della
pensione, per gli iscritti
alla gestione previdenziale
di cui all'articolo 2, commi
26 e seguenti, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni, che
percepiscono redditi da
pensione previdenziale
diretta, sono incrementate di
2,5 punti a partire dal 1^
gennaio 2003 e di ulteriori
2,5 punti a partire dal 1^
gennaio 2004, ripartiti tra
committente e lavoratore
secondo le proporzioni
vigenti nel caso di lavoro
parasubordinato. Alla
predetta gestione affluisce
il 10 per cento delle entrate
di cui al comma 4, vincolato
al finanziamento di
iniziative di formazione
degli iscritti non
pensionati; con decreto del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, da emanare entro
quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, sono
determinati criteri e
modalità di finanziamento e
di gestione delle relative
risorse. |
|
3. Gli enti
previdenziali privatizzati
possono adottare le
disposizioni di cui al
presente articolo nel
rispetto dei princìpi di
autonomia affermati dal
decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e dall'articolo
3, comma 12, della legge 8
agosto 1995, n. 335. |
7. Gli enti
previdenziali privatizzati
possono applicare le
disposizioni di cui al
presente articolo nel
rispetto dei princìpi di
autonomia previsti dal
decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e dall'articolo
3, comma 12, della legge 8
agosto 1995, n. 335. |
|
|
|
|
1. Gli imprenditori
artigiani iscritti nei
relativi albi provinciali,
per l'espletamento
dell'attività lavorativa,
qualora impossibilitati per
causa di forza maggiore,
possono avvalersi, in deroga
alla normativa vigente, di
collaborazioni occasionali di
parenti entro il secondo
grado, aventi anche il titolo
di studente, per un periodo
complessivo nel corso
dell'anno non superiore a tre
mesi. |
1. In sede di
sperimentazione, per l'anno
2003, gli imprenditori
artigiani iscritti nei
relativi albi provinciali,
qualora impossibilitati per
causa di forza maggiore
all'espletamento
dell'attività lavorativa,
nonché i coltivatori
diretti iscritti negli
elenchi provinciali, ai fini
della raccolta di prodotti
agricoli, possono
avvalersi, in deroga alla
normativa previdenziale
vigente, di collaborazioni
occasionali di parenti entro
il secondo grado aventi anche
il titolo di studente per un
periodo complessivo nel corso
dell'anno non superiore a
novanta giorni. E'
fatto comunque obbligo
dell'iscrizione
all'assicurazione
obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le
malattie
professionali. |
|
2. E' fatto comunque
obbligo della copertura
assicurativa contro gli
infortuni sul lavoro. |
2. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze
e il Ministro delle politiche
agricole e forestali, da
emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
sono definite le modalità di
attuazione del presente
articolo, con indicazione
delle cause di forza maggiore
in relazione alle quali è
possibile avvalersi delle
collaborazioni di cui al
comma 1, nonché le modalità
di comunicazione agli enti
previdenziali interessati. Le
suddette modalità di
attuazione e cause di forza
maggiore devono essere
definite in modo che l'onere
conseguente a carico della
finanza pubblica non sia
superiore a 10 milioni di
euro per l'anno 2003. |
|
|
|
|
1. Il Fondo nazionale per
le politiche sociali di cui
all'articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive
modificazioni, è determinato
dagli stanziamenti previsti
per gli inter-venti
disciplinati dalle
disposizioni legislative
indicate all'articolo 80,
comma 17, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, e
dagli stanziamenti previsti
per gli interventi, comunque
finanziati a carico del Fondo
medesimo, disciplinati da
altre disposizioni. Gli
stanziamenti affluiscono al
Fondo senza vincolo di
destinazione. |
1. Identico. |
| 2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando |
2. Identico. |
|
almeno il 10 per cento di
tali risorse a sostegno delle
politiche in favore delle
famiglie di nuova
costituzione, in particolare
per l'acquisto della prima
casa di abitazione e per il
sostegno alla natalità. |
|
3. Nei limiti delle
risorse ripartibili del Fondo
nazionale per le politiche
sociali, tenendo conto delle
risorse ordinarie destinate
alla spesa sociale dalle
regioni e dagli enti locali e
nel rispetto delle
compatibilità finanziarie
definite per l'intero sistema
di finanza pubblica dal
Documento di programmazione
economico-finanziaria, con
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con
la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono
determinati i livelli
essenziali delle prestazioni
da garantire su tutto il
territorio nazionale. |
3. Identico. |
|
4. Le modalità di
esercizio del monitoraggio,
della verifica e della
valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati
dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al comma 3
sono definite, secondo
criteri di semplificazione ed
efficacia, con regolamento da
emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano. |
4. Le modalità di
esercizio del monitoraggio,
della verifica e della
valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati
dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al comma 3
sono definite, secondo
criteri di semplificazione ed
efficacia, con regolamento da
emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentita la Conferenza
unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. |
|
5. In caso di mancato
utilizzo delle risorse da
parte degli enti destinatari
entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello in cui
sono state assegnate, il
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali provvede
alla revoca dei
finanziamenti, i quali sono
versati all'entrata del
bilancio dello Stato per la
successiva assegnazione al
Fondo di cui al comma 1. |
5. Identico. |
| 6. Per far fronte alle spese derivanti dalle attività statutarie della federazione dei maestri del lavoro d'Italia, consistenti nell'assistenza ai giovani al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro e nella collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d'arte, all'azione ecologica, all'assistenza ai portatori di handicap ed |
|
agli anziani non
autosufficienti, è conferito
alla Federazione medesima,
per il triennio 2003-2005,
un contributo annuo di
260 mila euro. All'onere
derivante dall'attuazione
del presente comma si
provvede a carico del Fondo
per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. |
|
|
|
|
1. Nell'ambito delle
risorse preordinate sul Fondo
per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, con
decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, sono
determinati i criteri e le
modalità per la destinazione
dell'importo aggiuntivo di 1
milione di euro, per il
finanziamento degli
interventi di cui
all'articolo 80, comma 4,
della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. |
1. Identico. |
|
2. All'articolo
118, comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, dopo
le parole: "per l'anno 2001"
sono aggiunte le seguenti: "e
di cento milioni di euro per
l'anno 2003". |
|
(Fondi interprofessionali per la formazione 1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale |
|
continua, in un'ottica di
competitività delle imprese
di garanzia di occupabilità
dei lavoratori, possono
essere istituiti, per
ciascuno dei settori
economici dell'industria,
dell'agricoltura, del
terziario e dell'artigianato,
nelle forme di cui al comma
6, fondi paritetici
interprofessionali nazionali
per la formazione continua,
nel presente articolo
denominati "fondi". Gli
accordi interconfederali
stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano
nazionale possono prevedere
l'istituzione di fondi anche
per settori diversi, nonché,
all'interno degli stessi, la
costituzione di un'apposita
sezione relativa ai
dirigenti. I fondi relativi
ai dirigenti possono essere
costituiti mediante accordi
stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei
dirigenti comparativamente
più rappresentative, oppure
come apposita sezione
all'interno dei fondi
interprofessionali nazionali.
I fondi, previo accordo tra
le parti, si possono
articolare regionalmente o
territorialmente. I fondi
possono finanziare in tutto o
in parte piani formativi
aziendali, territoriali,
settoriali o individuali
concordati tra le parti
sociali, nonché eventuali
ulteriori iniziative
propedeutiche e comunque
direttamente connesse a detti
piani concordate tra le
parti. I progetti relativi a
tali piani ed iniziative sono
trasmessi alle regioni ed
alle province autonome
territorialmente interessate
affinché ne possano tenere
conto nell'ambito delle
rispettive programmazioni. Ai
fondi afferiscono,
progressivamente e secondo le
disposizioni di cui al
presente articolo, le risorse
derivanti dal gettito del
contributo integrativo
stabilito dall'articolo 25,
quarto comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e
successive modificazioni,
relative ai datori di lavoro
che aderiscono a ciascun
fondo. 2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla |
|
gestione dei fondi; in
caso di irregolarità o di
inadempimenti, il Ministero
del lavoro e delle politiche
sociali può disporne la
sospensione dell'operatività
o il commissariamento. Entro
tre anni dall'entrata a
regime dei fondi, il
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali effettuerà
una valutazione dei risultati
conseguiti dagli stessi. Il
presidente del collegio dei
sindaci è nominato dal
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Presso lo
stesso Ministero è istituito,
con decreto ministeriale,
senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello
Stato, l'"Osservatorio per la
formazione continua" con il
compito di elaborare proposte
di indirizzo attraverso la
predisposizione di
linee-guida e di esprimere
pareri e valutazioni in
ordine alle attività svolte
dai fondi, anche in relazione
all'applicazione delle
suddette linee-guida. Tale
Osservatorio è composto da
due rappresentanti del
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dal
consigliere di parità
componente la Commissione
centrale per l'impiego, da
due rappresentanti delle
regioni designati dalla
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, nonché da un
rappresentante di ciascuna
delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano
nazionale. Tale Osservatorio
si avvale dell'assistenza
tecnica dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori
(ISFOL). Ai componenti
dell'Osservatorio non compete
alcun compenso né rimborso
spese per l'attività
espletata. 3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. L'adesione ai fondi è fissata entro il 30 giugno 2003; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi e di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante acconti bimestrali"; |
|
b) il comma 6
è sostituito dal seguente: "6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile; b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"; c) il comma 7 è abrogato; d) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto"; e) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003"; f) il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono: a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali; |
|
b) per il
restante 25 per cento
accantonati per essere
destinati ai fondi, a seguito
della loro istituzione. Con
decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, sono
determinati i termini ed i
criteri di attribuzione delle
risorse di cui al presente
comma ed al comma 10". 2. I fondi costituiti secondo le disposizioni previgenti adeguano i propri atti costitutivi alle disposizioni dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal presente articolo. |
|
|
|
|
1. I redditi prodotti
all'estero che, se prodotti
in Italia, sarebbero
considerati rilevanti per
l'accertamento dei requisiti
reddituali, da valutare ai
fini dell'accesso alle
prestazioni pensionistiche,
devono essere accertati sulla
base di certificazioni
rilasciate dalla competente
autorità estera. Con decreto
del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sono definite le
equivalenze dei redditi, le
certificazioni e i casi in
cui la certificazione può
essere sostituita da
autocertificazione. Per le
prestazioni il cui diritto è
maturato entro il 31 dicembre
2002 la certificazione
dell'autorità estera sarà
acquisita in occasione di
apposita verifica reddituale
da effettuare entro il 31
dicembre 2003. |
1. I redditi prodotti
all'estero che, se prodotti
in Italia, sarebbero
considerati rilevanti per
l'accertamento dei requisiti
reddituali, da valutare ai
fini dell'accesso alle
prestazioni pensionistiche,
devono essere accertati sulla
base di certificazioni
rilasciate dalla competente
autorità estera. Con decreto
del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per gli
italiani nel mondo, sono
definite le equivalenze dei
redditi, le certificazioni e
i casi in cui la
certificazione può essere
sostituita da
autocertificazione. Per le
prestazioni il cui diritto è
maturato entro il 31 dicembre
2002 la certificazione
dell'autorità estera sarà
acquisita in occasione di
apposita verifica reddituale
da effettuare entro il 31
dicembre 2003. |
|
2. Le economie
derivanti dall'applicazione
del comma 1 affluiscono ad
uno specifico fondo presso
l'INPS, per essere
successivamente versate
all'entrata del bilancio
dello Stato e quindi
destinate all'incremento
dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 5 della
legge 29 marzo 2001, n. 137,
concernente disposizioni in
materia di indennizzi a
cittadini e imprese operanti
in territori della ex
Jugoslavia, già soggetti alla
sovranità italiana. |
2. Identico. |
|
|
|
|
1. Il comma 1
dell'articolo 10 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000,
n. 81, è sostituito dal
seguente: |
1. Identico: |
|
"1. Ai soggetti
aventi titolo all'assegno di
utilizzo per prestazioni in
attività socialmente utili e
relative prestazioni
accessorie, con oneri a
carico del fondo di cui
all'articolo 1, comma 1, in
possesso alla data del 31
dicembre 2003 dei requisiti
di ammissione alla
contribuzione volontaria di
cui all'articolo 12, comma 5,
lettera a), del citato
decreto legislativo n. 468
del 1997, e successive
modificazioni, determinati
con riferimento ai requisiti
pensionistici vigenti alla
data del 1^ gennaio 2003, è
riconosciuta una indennità
commisurata al trattamento
pensionistico spettante in
relazione all'anzianità
contributiva posseduta alla
data della domanda di
ammissione alla contribuzione
volontaria, nel limite delle
risorse preordinate allo
scopo dal decreto del
Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 21 maggio
1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
141 del 19 giugno 1998. Tale
indennità non potrà comunque
essere inferiore
all'ammontare dell'assegno di
cui all'articolo 4, comma 1,
spettante alla data della
suddetta domanda. Dalla data
di decorrenza del predetto
trattamento provvisorio ai
beneficiari non spettano i
benefici previsti
dall'articolo 12 del citato
decreto legislativo n. 468
del 1997, e successive
modificazioni, con esclusione
di quelli di cui al comma
5-bis del medesimo
articolo. Al raggiungimento
dei requisiti pensionistici
richiesti dalla disciplina
vigente alla data di entrata
in vigore della presente
legge, il trattamento
provvisorio viene
rideterminato sulla base
delle disposizioni recate
dalla disciplina medesima. Ai
lavoratori destinatari delle
disposizioni di cui al
presente comma si applicano
anche le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2,
del citato decreto del
Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 21 maggio
1998". |
"1. Ai soggetti
aventi titolo all'assegno di
utilizzo per prestazioni in
attività socialmente utili e
relative prestazioni
accessorie, con oneri a
carico del fondo di cui
all'articolo 1, comma 1, in
possesso alla data del 31
dicembre 2003 dei requisiti
di ammissione alla
contribuzione volontaria di
cui all'articolo 12, comma 5,
lettera a), del citato
decreto legislativo n. 468
del 1997, e successive
modificazioni, determinati
con riferimento ai requisiti
pensionistici vigenti alla
data del 1^ gennaio 2003, è
riconosciuta una indennità
commisurata al trattamento
pensionistico spettante in
relazione all'anzianità
contributiva posseduta alla
data della domanda di
ammissione alla contribuzione
volontaria, nel limite delle
risorse preordinate allo
scopo dal decreto del
Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 21 maggio
1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
141 del 19 giugno 1998. Tale
indennità non potrà comunque
essere inferiore
all'ammontare dell'assegno di
cui all'articolo 4, comma 1,
spettante alla data della
suddetta domanda. Dalla data
di decorrenza del predetto
trattamento provvisorio ai
beneficiari non spettano i
benefici previsti
dall'articolo 12 del citato
decreto legislativo n. 468
del 1997, e successive
modificazioni, con esclusione
di quelli di cui al comma
5-bis del medesimo
articolo. Al raggiungimento
dei requisiti pensionistici
richiesti dalla disciplina
vigente alla data del 1^
gennaio 2003, il
trattamento provvisorio viene
rideterminato sulla base
delle disposizioni recate
dalla disciplina medesima. Ai
lavoratori destinatari delle
disposizioni di cui al
presente comma si applicano
anche le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2,
del citato decreto del
Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 21 maggio
1998". |
|
2. Dopo il comma 1
dell'articolo 10 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000,
n. 81, è inserito il
seguente: |
2. Identico. |
|
"1-bis. I
lavoratori rientranti nelle
fattispecie di cui al comma
1, per potersi avvalere delle
disposizioni di cui al
medesimo comma, devono
presentare apposita domanda,
a pena di decadenza, entro
l'ultimo giorno del mese
successivo a quello nel corso
del quale maturano i
requisiti di ammissione alla
contribuzione volontaria di
cui all'articolo 12, comma 5,
lettera a), del decreto
legislativo 1^ dicembre 1997,
n. 468, determinati come
indicato nel medesimo comma
1, ovvero, qualora abbiano
già maturato detti requisiti
anteriormente al 1^ gennaio
2003, entro il termine di
decadenza del 28 febbraio
2003. Nei loro confronti
cessano di trovare
applicazione le disposizioni
in materia di attività
socialmente utili a decorrere
dal primo giorno del mese
successivo a quello entro il
quale possono presentare la
relativa domanda". |
|
3. Per facilitare la
stabilizzazione dei
lavoratori socialmente utili
di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, con
onere a carico del Fondo per
l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, la Cassa
depositi e prestiti concede
ai comuni, per l'anno 2003,
mutui a tasso agevolato
stabilito con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. Il
differenziale tra tasso
ordinario e tasso agevolato
non può comportare un onere
finanziario complessivo a
carico del predetto Fondo per
l'occupazione, superiore alla
somma di 5,16 milioni di
euro, che a tale fine è
preordinata nell'ambito del
Fondo. |
3. Identico. |
| 4. I lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie con oneri a carico del predetto Fondo per l'occupazione, che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività lavorativa autonoma, dipendente o di |
4. Identico. |
|
collaborazione coordinata
e continuativa, ovvero per
associarsi in cooperativa,
possono ottenere la
corresponsione anticipata del
predetto assegno che sarebbe
loro spettato fino a tutto il
31 dicembre 2003, detratte le
mensilità già riscosse alla
data della domanda, con la
conseguente cancellazione dal
bacino dei lavoratori
socialmente utili. La domanda
dovrà essere corredata da una
apposita dichiarazione di
responsabilità con la quale
l'interessato dovrà fornire
le indicazioni sull'attività
che intende intraprendere,
precisando la data di inizio
della nuova attività.
L'assegno anticipato è
cumulabile con l'incentivo di
cui all'articolo 3, comma 5,
del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza
sociale 21 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 19
giugno 1998, che, a decorrere
dal 1^ gennaio 2003, è
concesso con le modalità
previste per l'assegno
anticipato. |
|
5. All'articolo 78,
comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall'articolo
2-bis, comma 1, del
decreto-legge 11 giugno 2002,
n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31
luglio 2002, n. 172, le
parole: "e limitatamente agli
anni 2001 e 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "e
limitatamente agli anni 2001,
2002 e 2003". Gli interventi
di cui al presente comma sono
attivabili nei limiti di
2.789.000 euro per l'anno
2003 e subordinatamente al
rispetto delle disposizioni
del patto di stabilità
interno per l'anno 2002. |
5. Identico. |
|
6. Agli oneri
derivanti dall'attuazione dei
commi 1, 2, 3 e 5, pari ad
euro 51,949 milioni per
l'anno 2003, ad euro 53
milioni per l'anno 2004, ad
euro 44 milioni per l'anno
2005, ad euro 36 milioni per
l'anno 2006, ad euro 23
milioni per l'anno 2007 e ad
euro 10 milioni per l'anno
2008, si provvede a carico
del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. |
6. Identico. |
|
7. Le istituzioni
scolastiche proseguono
nell'affidamento delle
attività in base alle
convenzioni stipulate ai
sensi dell'articolo 78, comma
31, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, con oneri per
l'anno 2003 pari a 297
milioni di euro. |
|
|
|
|
1. A decorrere dal 1^
luglio 2003, sono soggetti
all'obbligo assicurativo
presso la Cassa di
previdenza per
l'assicurazione degli
sportivi (SPORTASS) gli
sportivi dilettanti tesserati
in qualità di atleti,
dirigenti, tecnici e
ausiliari alle Federazioni
sportive nazionali, alle
discipline sportive associate
e agli enti di promozione
sportiva. |
1. A decorrere dal 1^
luglio 2003, sono soggetti
all'obbligo assicurativo gli
sportivi dilettanti tesserati
in qualità di atleti,
dirigenti e tecnici alle
Federazioni sportive
nazionali, alle discipline
sportive associate e agli
enti di promozione
sportiva. |
|
2. L'obbligatorietà
dell'assicurazione comprende
i casi di infortunio avvenuti
in occasione e a causa dello
svolgimento delle attività
sportive, dai quali sia
derivata la morte o una
inabilità permanente. |
2. Identico. |
|
3. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
sono stabiliti le tariffe dei
premi di assicurazione, la
natura e l'entità delle
prestazioni, le modalità e i
termini per l'iscrizione
all'assicurazione
obbligatoria e per il
versamento dei premi. Con le
medesime modalità e nello
stesso termine si provvederà
ad emanare il nuovo statuto
dell'ente. |
Soppresso. |
|
4. Al fine di
consentire alla SPORTASS lo
svolgimento dei propri
compiti istituzionali e
l'adeguamento delle strutture
è autorizzata la concessione
alla SPORTASS di 2 milioni di
euro per l'anno 2003. |
Soppresso. |
|
|
|
|
|
|
| 1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge |
1. Identico. |
|
24 dicembre 1993, n. 537,
e successive modificazioni,
dei soggetti individuati
dal regolamento di cui al
decreto del Ministro della
sanità 28 maggio 1999, n.
329, degli invalidi di guerra
titolari di pensione diretta
vitalizia, dei grandi
invalidi per servizio, degli
invalidi civili al 100 per
cento e dei grandi invalidi
del lavoro, sono tenuti a
partecipare alla spesa per un
importo di 50 euro. |
|
2. A decorrere dal
1^ gennaio 2004, nell'ambito
dell'accordo di cui
all'articolo 4, comma 4,
della legge 24 ottobre 2000,
n. 323, sarà fissata la
misura dell'importo massimo
di partecipazione alla spesa
per cure termali di cui
all'articolo 8, comma 15,
della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e successive
modificazioni, qualora le
previsioni di spesa definite
nell'ambito dello stesso
accordo rendano necessaria
l'adozione di misure di
contenimento della spesa
predetta. |
2. A decorrere dal
1^ gennaio 2004, nell'ambito
degli accordi di cui
all'articolo 4, comma 4,
della legge 24 ottobre 2000,
n. 323, sarà fissata la
misura dell'importo massimo
di partecipazione alla spesa
per cure termali di cui
all'articolo 8, comma 15,
della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e successive
modificazioni, qualora le
previsioni di spesa definite
nell'ambito degli stessi
accordi rendano necessaria
l'adozione di misure di
contenimento della spesa
predetta. |
|
3. Al fine di
consentire il pieno ed
effettivo rilancio del
settore termale, il Governo,
anche nell'ambito della
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, assicura la compiuta
attuazione delle disposizioni
contenute nella legge 24
ottobre 2000, n. 323. |
3. Identico. |
|
4. Tra gli adempimenti
cui sono tenute le regioni,
ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, ai fini
dell'accesso all'adeguamento
del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale
per gli anni 2003, 2004 e
2005, sono ricompresi anche i
seguenti: |
4. Identico: |
|
a) l'attivazione
nel proprio territorio del
monitoraggio delle
prescrizioni mediche,
farmaceutiche, specialistiche
e ospedaliere, di cui
all'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405; |
a)
l'attivazione nel proprio
territorio del monitoraggio
delle prescrizioni mediche,
farmaceutiche, specialistiche
e ospedaliere, di cui ai
commi 5-bis,
5-ter e
5-quater dell'articolo
87 della legge 23 dicembre
2000, n. 388; la relativa
verifica avviene secondo
modalità definite in sede di
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano; |
|
b) l'adozione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle prestazioni |
b) l'adozione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle prestazioni |
|
che non soddisfano il
principio di appropriatezza
organizzativa e di
economicità nella
utilizzazione delle risorse,
in attuazione del punto 4.3
dell'Accordo tra Governo,
regioni e province autonome
del 22 novembre 2001,
pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 19 del 23
gennaio 2002; |
che non soddisfano il
principio di appropriatezza
organizzativa e di
economicità nella
utilizzazione delle risorse,
in attuazione del punto 4.3
dell'Accordo tra Governo,
regioni e province autonome
del 22 novembre 2001,
pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 19 del 23
gennaio 2002; la relativa
verifica avviene secondo
modalità definite in sede di
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano; |
|
c) l'attuazione
nel proprio territorio, nella
prospettiva dell'eliminazione
o del significativo
contenimento delle liste di
attesa, di adeguate
iniziative, senza maggiori
oneri a carico del bilancio
dello Stato, dirette a
favorire lo svolgimento,
presso gli ospedali pubblici,
degli accertamenti
diagnostici in maniera
continuativa, con l'obiettivo
finale della copertura del
servizio nei sette giorni
della settimana, in
armonia con quanto previsto
dall'accordo tra il Ministro
della salute, le regioni e le
province autonome del 14
febbraio 2002, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 3
ottobre 2002. A tale fine,
la flessibilità organizzativa
e gli istituti contrattuali
della turnazione del lavoro
straordinario e della pronta
disponibilità, potranno
essere utilizzati, unitamente
al recupero di risorse
attualmente utilizzate per
finalità non prioritarie, per
ampliare notevolmente
l'offerta dei servizi, con
diminuzione delle giornate
complessive di degenza.
Annualmente le regioni
predispongono una relazione,
da inviare al Parlamento,
circa l'attuazione dei
presenti adempimenti e i
risultati raggiunti; |
c) l'attuazione
nel proprio territorio, nella
prospettiva dell'eliminazione
o del significativo
contenimento delle liste di
attesa, di adeguate
iniziative, senza maggiori
oneri a carico del bilancio
dello Stato, dirette a
favorire lo svolgimento,
presso gli ospedali pubblici,
degli accertamenti
diagnostici in maniera
continuativa, con l'obiettivo
finale della copertura del
servizio nei sette giorni
della settimana, in armonia
con quanto previsto
dall'accordo tra il Ministro
della salute, le regioni e le
province autonome di
Trento e di Bolzano del 14
febbraio 2002, sulle
modalità di accesso alle
prestazioni diagnostiche e
terapeutiche e indirizzi
applicativi sulle liste di
attesa. A tale fine, la
flessibilità organizzativa e
gli istituti contrattuali
della turnazione del lavoro
straordinario e della pronta
disponibilità, potranno
essere utilizzati, unitamente
al recupero di risorse
attualmente utilizzate per
finalità non prioritarie, per
ampliare notevolmente
l'offerta dei servizi, con
diminuzione delle giornate
complessive di degenza.
Annualmente le regioni
predispongono una relazione,
da inviare al Parlamento,
circa l'attuazione dei
presenti adempimenti e i
risultati raggiunti; |
| d) l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato |
d) identica. |
|
raggiungimento
dell'equilibrio economico
delle aziende sanitarie e
ospedaliere, nonché delle
aziende ospedaliere
autonome. |
|
5. Il comma 3
dell'articolo 85 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, è
abrogato. |
5. Identico. |
|
6. Al secondo periodo
del comma 40 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, le parole: "e al 12,5
per cento" sono sostituite
dalle seguenti: ", al 12,5
per cento" e le parole: "pari
o superiore a lire 200.000"
sono sostituite dalle
seguenti: "compreso tra euro
103,29 e euro 154,94 e al 19
per cento per le specialità
medicinali il cui prezzo di
vendita al pubblico è
superiore a euro 154,94. Il
Ministero della salute,
sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente
rappresentative delle
farmacie pubbliche e private,
sottopone a revisione annuale
gli intervalli di prezzo e i
limiti di fatturato, di cui
al presente comma". |
6. Identico. |
|
7. Il secondo periodo
del comma 41 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, è soppresso.
Conseguentemente, sono
rideterminati i prezzi dei
medicinali stabiliti in base
alla deliberazione del CIPE
1^ febbraio 2001, n. 3/2001,
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 28
marzo 2001. |
7. Identico. |
|
8. La riduzione del
prezzo delle specialità
medicinali di cui al decreto
del Ministro della salute 27
settembre 2002, pubblicato
nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale
n. 249 del 23 ottobre 2002, è
rideterminata nella misura
massima del 20 per cento. |
8. Identico. |
|
9. Anche al fine di
potenziare il processo di
attivazione del monitoraggio
delle prescrizioni mediche,
farmaceutiche, specialistiche
e ospedaliere, di cui al
comma 4, lettera
a), di contenere la
spesa sanitaria, nonché di
accelerare
l'informatizzazione del
sistema sanitario e dei
relativi rapporti con i
cittadini e le pubbliche
amministrazioni e gli
incaricati dei pubblici
servizi, il Ministro per
l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con
il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro
della salute, il |
9. Identico. |
|
Ministro dell'interno, e
sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano, con propri
decreti di natura non
regolamentare stabilisce le
modalità per l'assorbimento,
in via sperimentale e senza
oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, della
tessera recante il codice
fiscale nella carta nazionale
dei servizi e per la
progressiva utilizzazione
della carta medesima ai fini
sopra descritti. |
|
10. All'articolo 3 del
decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, al comma
3, le parole: "l'anno 2002"
sono sostituite dalle
seguenti: "gli anni 2002 e
2003"; al comma 4, le parole:
"l'esercizio 2002" sono
sostituite dalle seguenti:
"gli esercizi 2002 e
2003". |
10. Identico. |
|
11. A decorrere dal 1^
gennaio 2003 la riduzione di
cui al comma 1 dell'articolo
3 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, è
rideterminata nella misura
del 7 per cento. |
11. Dalla data di
entrata in vigore del decreto
di riclassificazione dei
medicinali adottato ai sensi
dell'articolo 9, commi 2 e 3,
del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, e
comunque entro e non oltre il
16 gennaio 2003 la
riduzione di cui al comma 1
dell'articolo 3 del
decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, è
rideterminata nella misura
del 7 per cento. |
|
12. Il termine del 31
dicembre 2003 previsto
dall'articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 185, come modificato
dall'articolo 2, comma 2,
della legge 8 ottobre 1997,
n. 347, dall'articolo 5,
comma 2, della legge 14
ottobre 1999, n. 362, e
dall'articolo 85, comma 32,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è prorogato al 31
dicembre 2008. |
12. Identico. |
|
13. Entro centoventi
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, le imprese produttrici
devono versare, a favore del
Ministero della salute, per
ogni medicinale omeopatico
per il quale sia stato già
corrisposto il contributo di
lire 40.000 previsto
dall'articolo 85, comma 34,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, la somma di euro 25 a
titolo di acconto sulle
tariffe dovute in sede di
primo rinnovo delle
autorizzazioni ai sensi
dell'allegato 2, lettera
A), annesso al decreto
del Ministro della sanità 22
dicembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 33 del 10
febbraio 1998. |
13. Identico. |
|
14. Entro dodici mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
a ciascuno dei medicinali
omeopatici di cui al comma 13
sarà attribuito, da parte del
Ministero della salute, un
numero provvisorio di
registrazione. |
14. Identico. |
|
15. A tutti i
medicinali omeopatici per i
quali le aziende produttrici
hanno versato la somma di
lire 40.000, ai sensi
dell'articolo 85, comma 34,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è consentita la
notifica di variazioni
limitatamente ai seguenti
casi: |
15. Identico. |
|
a) variazioni del
confezionamento primario; b) quantità del contenuto; c) variazione di una o più diluizioni del o dei materiali di partenza purché la nuova diluizione sia più alta della precedente; d) sostituzione di un componente con uno analogo; e) eliminazione di uno o più componenti; f) variazione del titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione; g) variazione del nome commerciale; h) variazione del sito di produzione; i) variazione del produttore. |
|
16. Il richiedente deve
allegare, per ogni variazione
notificata, la ricevuta
dell'avvenuto pagamento della
tariffa prevista dal citato
decreto del Ministro della
sanità 22 dicembre 1997. La
variazione si intende
accordata trascorsi novanta
giorni dalla data di
notifica. |
16. Identico. |
|
17. Ai medicinali
omeopatici non si applicano
le disposizioni previste
dall'articolo 5-bis del
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 540,
introdotto dal comma 1
dell'articolo 40 della legge
1^ marzo 2002, n. 39. |
17. Identico. |
| 18. Per il solo anno 2002 sono posti a carico dello Stato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dall'Accordo tra |
|
Governo, regioni e
province autonome di Trento e
di Bolzano dell'8 agosto
2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
207 del 6 settembre 2001,
l'importo di 165 milioni di
euro a compensazione della
minore somma definita a
titolo di entrate proprie e
l'importo di 50 milioni di
euro per il finanziamento
dell'ospedale "Bambino Gesù"
di Roma. 19. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, è consentito organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all'estero per gli anni 2004, 2005 e 2006 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, nella misura massima del 50 per cento di quelli notificati al Ministro della salute nell'anno 2003 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo. Non concorrono al raggiungimento della percentuale di cui al periodo precedente gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 20. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 l'importo del reddito annuo netto indicato all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1993, n. 433, è elevato a 10.717 euro. L'importo suddetto può essere elevato ogni due anni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. 21. Al fine di potenziare le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è assegnato al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO) l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 per la realizzazione di un centro nazionale di adroterapia oncologica integrato con strutture di ricerca e sviluppo di tecnologie utilizzanti fasci di particelle ad alta energia. |
|
22. Al comma 37
dell'articolo 52 della legge
28 dicembre 2001, n. 448,
sono apportate le seguenti
modificazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole: "di alta formazione", sono inserite le seguenti: "di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,"; b) nel secondo periodo, dopo le parole: "credito di imposta", sono inserite le seguenti: ", riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, è assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente,"; c) nel terzo periodo, le parole: "sono individuati annualmente gli istituti" sono sostituite dalle seguenti: "sono individuate annualmente le categorie degli istituti" e le parole: "e la misura massima dello stesso" sono soppresse. 23. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: "e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi odontoiatri e veterinari, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misura e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509". 24. All'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è abrogato; b) al comma 4, primo periodo, le parole da: "è autorizzato" fino a: "per l'anno 1999 e" sono sostituite dalle seguenti: "può assumere, secondo un piano |
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approvato dal Ministro
dell'economia e delle
finanze, impegni pluriennali
corrispondenti alle rate di
ammortamento dei mutui
contratti dai fornitori, nei
limiti di impegno
ventennali"; c) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Corpo della Guardia di finanza direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento". 25. Gli ulteriori adeguamenti al prezzo medio europeo da effettuarsi secondo criteri e modalità stabilite dal CIPE, sulla base dei dati di vendita e dei prezzi nell'anno 2001 nei Paesi dell'Unione europea, avranno effetto a partire dal 1^ luglio 2003. Fino a tale data è comunque sospeso il processo di riallineamento al prezzo medio europeo calcolato secondo i criteri di cui alla deliberazione del CIPE n. 10 del 26 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1998. 26. Il termine di cui al comma 25 è ulteriormente prorogato nel caso in cui l'incidenza della spesa per l'assistenza farmaceutica risulti eccedere il tetto programmato previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. 27. L'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è sostituito dal seguente: "9. E' istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, |
|
designati dai rispettivi
Ministri. Con accordo in sede
di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, è disciplinato il
procedimento di
contrattazione collettiva
relativo ai predetti accordi,
tenendo conto di quanto
previsto dagli articoli 40,
41, 42, 46, 47, 48 e 49 del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. A tale fine è
autorizzata la spesa annua
nel limite massimo di 2
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2003". (Medici con titolo di 1. Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione è riconosciuto, ai fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente. (Livelli essenziali di 1. Dal 1^ gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti di cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto. 3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i princìpi e le condizioni stabiliti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché le modifiche agli allegati richiamati al comma 2 del presente articolo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza |
|
permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano. (Interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario 1. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole: "nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato" sono inserite le seguenti: "e nei bilanci regionali". (Fondo per progetti di 1. E' istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalità provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono stabiliti procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo delle risorse, assicurando in via prioritaria il finanziamento dei progetti presentati da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacità di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali. |
|
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1. Presso il Ministero
della salute è istituita,
senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello
Stato, la Commissione unica
sui dispositivi medici,
organo consultivo tecnico del
Ministero della salute, con
il compito di definire e
aggiornare il repertorio dei
dispositivi medici, di
classificare tutti i prodotti
in classi e sottoclassi
specifiche con l'indicazione
del prezzo di riferimento. |
1. Identico. |
|
2. La Commissione
unica sui dispositivi medici
è nominata con decreto del
Ministro della salute,
sentite le competenti
Commissioni parlamentari, e
presieduta dal Ministro
stesso o dal vice presidente
da lui designato ed è
composta da cinque membri
nominati dal Ministro della
salute, da uno nominato dal
Ministro dell'economia e
delle finanze e da sette
membri nominati dalla
Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle
province autonome di Trento e
di Bolzano. Sono, inoltre,
componenti di diritto il
Direttore generale della
Direzione generale della
valutazione dei medicinali e
della farmacovigilanza del
Ministero della salute e il
presidente dell'Istituto
superiore di sanità o un suo
direttore di laboratorio. |
2. Identico. |
|
3. La Commissione dura
in carica due anni e i
componenti possono essere
confermati una sola volta. |
3. Identico. |
|
4. La Commissione può
invitare a partecipare alle
sue riunioni esperti
nazionali e stranieri. |
4. Identico. |
|
5. Le aziende
sanitarie devono esporre
on line via Internet
i costi unitari dei
dispositivi medici acquistati
semestralmente, specificando
aziende produttrici e
modelli. Tali informazioni
devono essere disponibili
entro il 31 marzo 2003 e
devono essere aggiornate
almeno ogni sei
mesi. |
|
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|
1. Nell'ambito della
procedura negoziale del
prezzo dei farmaci innovativi
registrati con procedura
centralizzata o di mutuo
riconoscimento è riconosciuto
un sistema di "premio di
prezzo" (premium price)
alle aziende farmaceutiche
che effettuano investimenti
sul territorio nazionale
finalizzati alla ricerca e
allo sviluppo del settore
farmaceutico. Tale procedura
negoziale si applica anche ai
farmaci innovativi registrati
con procedura nazionale ove
l'Italia sia designata Paese
di riferimento per la
procedura di mutuo
riconoscimento in Europa. |
1. Identico. |
|
2. Il "premio di
prezzo" previsto dal comma 1,
la cui entità è sottoposta a
verifica annuale, è
determinato sulla base dei
seguenti criteri,
nell'ambito delle
disponibilità finanziarie
prefissate per la spesa
farmaceutica: a) volume
annuale assoluto di
investimenti produttivi e in
ricerca; b) numero
degli occupati in ricerca;
c) livelli annuali
delle esportazioni; d)
rapporto investimenti in
officine di produzione
dell'anno considerato
rispetto alla media degli
investimenti del triennio
precedente; e) rapporto
incrementale delle
esportazioni (prodotti finiti
e semilavorati) rispetto
all'anno precedente; f)
numero di addetti per la
ricerca, al netto del
personale per il
marketing, rapportato
alla media degli addetti dei
tre anni precedenti; g)
incremento del rapporto tra
la spesa per la ricerca
effettuata sul territorio
nazionale e il fatturato
relativo agli anni
precedenti. I coefficienti
dei criteri di cui al
presente comma e l'entità
massima del "premio di
prezzo" in rapporto al prezzo
negoziato sono definiti con
decreto del Ministro della
salute, di concerto con i
Ministri dell'economia e
delle finanze, delle
attività produttive e
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, su proposta del
Comitato interministeriale
per la programmazione
economica (CIPE), nei limiti
di un importo finanziario
pari allo 0,1 per cento del
finanziamento complessivo per
la spesa farmaceutica. |
2. Il "premio di prezzo"
previsto dal comma 1, la cui
entità è sottoposta a
verifica annuale, è
determinato sulla base dei
seguenti criteri nell'ambito
delle disponibilità
finanziarie prefissate per la
spesa farmaceutica: a)
volume annuale assoluto di
investimenti produttivi e in
ricerca; b) rapporto
investimenti in officine di
produzione dell'anno
considerato rispetto alla
media degli investimenti del
triennio precedente; c)
livelli annuali delle
esportazioni; d)
rapporto incrementale
delle esportazioni (prodotti
finiti e semilavorati)
rispetto all'anno precedente;
e) numero degli
occupati in ricerca e numero
addetti per la ricerca, al
netto del personale per il
marketing, rapportato
alla media degli addetti dei
tre anni precedenti; f)
incremento del rapporto
tra la spesa per la ricerca
effettuata sul territorio
nazionale ed il fatturato
relativo agli anni
precedenti. I coefficienti
dei criteri di cui al
presente comma e l'entità
massima del "premio di
prezzo" in rapporto al prezzo
negoziato sono definiti con
decreto del Ministro della
salute, di concerto con i
Ministri dell'economia e
delle finanze, delle attività
produttive e dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, su proposta del
Comitato interministeriale
per la programmazione
economica (CIPE), nei limiti
di un importo finanziario
pari allo 0,1 per cento del
finanziamento complessivo per
la spesa
farmaceutica. |
|
3. I criteri di cui al
comma 2 si applicano anche ai
prodotti in licenza. |
3. Identico. |
|
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|
1. Le erogazioni liberali
in denaro, per un importo non
superiore a 500 euro,
effettuate nei primi quattro
mesi dell'anno 2003 da
persone fisiche a favore di
enti, istituti, anche
universitari, pubblici e
privati, e associazioni senza
scopo di lucro che alla data
di entrata in vigore della
presente legge svolgono
direttamente o indirettamente
attività di studio e di
ricerca scientifica sulle
malattie neoplastiche, presso
laboratori universitari,
ospedali e istituti, sono
deducibili dal reddito
complessivo determinato per
l'anno 2003 ai sensi del
testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. |
Identico. |
|
FINANZIAMENTI DEGLI |
FINANZIAMENTI DEGLI |
|
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|
1. Gli stanziamenti del
Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui
all'articolo 42 della
presente legge nonché le
risorse del Fondo unico per
gli incentivi alle imprese di
cui all'articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n.
448, limitatamente agli
interventi territorializzati
rivolti alle aree
sottoutilizzate e
segnatamente alle
autorizzazioni di spesa di
cui al decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, e alle
disponibilità assegnate agli
strumenti di programmazione
negoziata, in fase di
regionalizzazione, possono
essere diversamente allocati
dal CIPE, presieduto dal
Presidente del Consiglio dei
ministri in maniera non
delegabile. La diversa
allocazione, limitata
esclusivamente agli
interventi finanziati con le
risorse di cui sopra, è
effettuata in relazione
rispettivamente allo stato di
attuazione degli interventi
finanziati o alle esigenze
espresse dal mercato in
merito alle singole misure di
incentivazione. |
1. Gli stanziamenti
del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della
presente legge nonchè le
risorse del Fondo unico per
gli incentivi alle imprese di
cui all'articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n.
448, limitatamente agli
interventi territorializzati
rivolti alle aree
sottoutilizzate e
segnatamente alle
autorizzazioni di spesa di
cui al decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, e alle
disponibilità assegnate agli
strumenti di programmazione
negoziata, in fase di
regionalizzazione, possono
essere diversamente allocati
dal CIPE, presieduto dal
Presidente del Consiglio dei
ministri in maniera non
delegabile. La diversa
allocazione, limitata
esclusivamente agli
interventi finanziati con le
risorse di cui sopra e
ricadenti nelle aree
sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della
presente legge, è
effettuata in relazione
rispettivamente allo stato di
attuazione degli interventi
finanziati o alle esigenze
espresse dal mercato in
merito alle singole misure di
incentivazione. |
|
2. Il CIPE informa
ogni quattro mesi il
Parlamento delle operazioni
effettuate in base al comma
1. |
2. Il CIPE informa
ogni quattro mesi il
Parlamento delle operazioni
effettuate in base al comma
1. A tal fine i soggetti
gestori delle diverse forme
di intervento, con la
medesima cadenza, comunicano
al CIPE i dati sugli
interventi effettuati,
includenti quelli sulla
relativa
localizzazione. |
| 3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito Fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, | 3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito Fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, |
|
dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, le
disponibilità assegnate alla
programmazione negoziata per
patti territoriali, contratti
d'area e contratti di
programma, nonché le risorse
che gli siano allocate in
attuazione del comma 1. Allo
stesso Fondo confluiscono le
economie derivanti da
provvedimenti di revoca
totale o parziale degli
interventi citati, nonché
quelle di cui al comma 6
dell'articolo 8 della legge 7
agosto 1997, n. 266. |
dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, le
disponibilità assegnate alla
programmazione negoziata per
patti territoriali, contratti
d'area e contratti di
programma, nonché le risorse
che gli siano allocate in
attuazione del comma 1. Allo
stesso Fondo confluiscono le
economie derivanti da
provvedimenti di revoca
totale o parziale degli
interventi citati, nonché
quelle di cui al comma 6
dell'articolo 8 della legge 7
agosto 1997, n. 266. Gli
oneri relativi al
funzionamento dell'Istituto
per la promozione
industriale, di cui
all'articolo 14, comma 3,
della legge 5 marzo 2001, n.
57, riguardanti le iniziative
e le attività di assistenza
tecnica afferenti le
autorizzazioni di spesa di
cui al Fondo istituito dal
presente comma, gravano su
detto Fondo. A tal fine
provvede, con proprio
decreto, il Ministro delle
attività produttive. |
|
4. Il 3 per cento
degli stanziamenti previsti
per le infrastrutture è
destinato alla spesa per la
tutela e gli interventi a
favore dei beni e delle
attività culturali. Con
regolamento del Ministro per
i beni e le attività
culturali, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con
il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, sono definiti i
criteri e le modalità per
l'utilizzo e la destinazione
della quota percentuale di
cui al precedente periodo. |
4. Identico. |
|
5. Ai fini del
riequilibrio socio-economico
e del completamento delle
dotazioni infrastrutturali
del Paese, nell'ambito del
programma di infrastrutture
strategiche di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443, può
essere previsto il
rifinanziamento degli
interventi di cui
all'articolo 145, comma 21,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. |
5. Identico. |
| 6. Per le attività iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonché per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle delibere |
|
CIPE 17 marzo 2000, n.
31, e 21 dicembre 2001, n.
123, pubblicate
rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale n.
125 del 31 maggio 2000 e n.
88 del 15 aprile 2002. Il
Ministero delle attività
produttive è altresì
autorizzato, aggiornando le
condizioni operative per gli
importi previsti dalle
convenzioni, a stipulare con
gli stessi soggetti contratti
a trattativa privata per il
completamento delle attività
previste dalle stesse
convenzioni. |
|
|
|
|
1. A decorrere dall'anno
2003 è istituito il Fondo per
le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito
territoriale delle aree
depresse di cui alla legge 30
giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse
disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative con
finalità di riequilibrio
economico e sociale di cui
all'allegato 1, nonché la
dotazione aggiuntiva di 400
milioni di euro per l'anno
2003, di 650 milioni di euro
per l'anno 2004 e di 7.000
milioni di euro per l'anno
2005. |
1. A decorrere
dall'anno 2003 è istituito il
Fondo per le aree
sottoutilizzate, coincidenti
con l'ambito territoriale
delle aree depresse di cui
alla legge 30 giugno 1998, n.
208, al quale confluiscono le
risorse disponibili
autorizzate dalle
disposizioni legislative,
comunque evidenziate
contabilmente in modo
autonomo, con finalità di
riequilibrio economico e
sociale di cui all'allegato
1, nonchè la dotazione
aggiuntiva di 400 milioni di
euro per l'anno 2003, di 650
milioni di euro per l'anno
2004 e di 7.000 milioni di
euro per l'anno 2005. |
|
2. A decorrere
dall'anno 2004 si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive
modificazioni. |
2. Identico. |
|
3. Il Fondo è
ripartito esclusivamente tra
gli interventi previsti dalle
disposizioni legislative di
cui al comma 1, con apposite
delibere del CIPE adottate
sulla base del criterio
generale di destinazione
territoriale delle risorse
disponibili e per finalità di
riequilibrio economico e
sociale, nonché: |
3. Identico. |
| a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati |
|
all'articolo 73 della
legge 28 dicembre 2001, n.
448; |
|
b) per gli
incentivi, secondo criteri e
metodi volti a massimizzare
l'efficacia complessiva
dell'intervento e la sua
rapidità e semplicità, sulla
base dei risultati ottenuti e
degli indirizzi annuali del
Documento di programmazione
economico-finanziaria, e a
rispondere alle esigenze del
mercato. |
|
4. Le risorse finanziarie
assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi
di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'articolo
11-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468. |
4. Identico. |
|
5. Il CIPE, con
proprie delibere da
sottoporre al controllo
preventivo della Corte dei
conti, stabilisce i criteri e
le modalità di attuazione
degli interventi previsti
dalle disposizioni
legislative di cui al comma
1, anche al fine di dare
immediata applicazione ai
princìpi contenuti nel comma
2 dell'articolo 52. Sino
all'adozione delle delibere
di cui al presente comma,
ciascun intervento resta
disciplinato dalle
disposizioni di attuazione
vigenti alla data di entrata
in vigore della presente
legge. |
5. Il CIPE, con
proprie delibere da
sottoporre al controllo
preventivo della Corte dei
conti, stabilisce i criteri e
le modalità di attuazione
degli interventi previsti
dalle disposizioni
legislative di cui al comma
1, anche al fine di dare
immediata applicazione ai
princìpi contenuti nel comma
2 dell'articolo 72.
Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente
comma, ciascun intervento
resta disciplinato dalle
disposizioni di attuazione
vigenti alla data di entrata
in vigore della presente
legge. |
|
6. Al fine di dare
attuazione al comma 3, il
CIPE effettua un monitoraggio
periodico della domanda
rivolta ai diversi strumenti
e del loro stato di
attuazione; a tale fine si
avvale, oltre che delle
azioni di monitoraggio già in
atto, di specifici contributi
dell'ISTAT e delle camere di
commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
Entro il 30 giugno di ogni
anno il CIPE approva una
relazione sugli interventi
effettuati nell'anno
precedente, contenente
altresì elementi di
valutazione sull'attività
svolta nell'anno in corso e
su quella da svolgere
nell'anno successivo. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze trasmette tale
relazione al Parlamento. |
6. Identico. |
| 7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province |
7. Identico. |
|
autonome di Trento e di
Bolzano, o un suo delegato,
in rappresentanza della
Conferenza stessa. Copia
delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del
Fondo di cui al presente
articolo sono trasmesse al
Parlamento e di esse viene
data formale comunicazione
alle competenti
Commissioni. |
|
8. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
anche con riferimento
all'articolo 41, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio in
termini di residui,
competenza e cassa tra le
pertinenti unità previsionali
di base degli stati di
previsione delle
amministrazioni
interessate. |
8. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
anche con riferimento
all'articolo 60, con
propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio in
termini di residui,
competenza e cassa tra le
pertinenti unità previsionali
di base degli stati di
previsione delle
amministrazioni
interessate. |
|
9. Le economie
derivanti da provvedimenti di
revoca totale o parziale
delle agevolazioni di cui
all'articolo 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, nonché
quelle di cui all'articolo 8,
comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate
dal Ministero delle attività
produttive per la copertura
degli oneri statali relativi
alle iniziative
imprenditoriali comprese nei
patti territoriali e per il
finanziamento di nuovi
contratti di programma. Per
il finanziamento di nuovi
contratti di programma, una
quota pari al 70 per cento
delle economie è riservata
alle aree sottoutilizzate del
Centro-Nord, ricomprese nelle
aree ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 87,
paragrafo 3, lettera
c), del Trattato che
istituisce la Comunità
europea, nonché alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2,
di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999. 10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una |
|
quota pari all'85 per
cento delle economie è
riservata alle aree depresse
del Mezzogiorno ricomprese
nell'obiettivo 1, di cui al
citato regolamento (CE) n.
1260/1999, e una quota pari
al 15 per cento alle aree
sottoutilizzate del
Centro-Nord, ricomprese nelle
aree ammissibili alle deroghe
previste dal citato articolo
87, paragrafo 3, lettera
c), del Trattato che
istituisce la Comunità
europea, nonché alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2,
di cui al predetto
regolamento. 11. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con propria delibera, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitarie". 12. All'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. La società di cui al comma 1 può essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, con le modalità da esso stabilite ed a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. Alle predette operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente decreto. Dell'entità e della destinazione dei ricavi suddetti la società informa quadrimestralmente il CIPE". 13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, |
|
n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree
ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 87,
paragrafo 3, lettere a)
e c), del Trattato
che istituisce la Comunità
europea, nonché nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di
cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999, che
investono, nell'ambito di
programmi di penetrazione
commerciale, in campagne
pubblicitarie localizzate in
specifiche aree territoriali
del Paese. L'agevolazione è
riconosciuta sulle spese
documentate dell'esercizio di
riferimento che eccedono il
totale delle spese
pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure
massime previste per gli
aiuti a finalità regionale,
nel rispetto dei limiti della
regola "de minimis" di
cui al regolamento (CE) n.
69/2001 della Commissione,
del 12 gennaio 2001. Il CIPE,
con propria delibera da
sottoporre al controllo
preventivo della Corte dei
conti, stabilisce le risorse
da riassegnare all'unità
previsionale di base 6.1.2.7
"Devoluzione di proventi"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la
data da cui decorre la
facoltà di presentazione e le
modalità delle relative
istanze. I soggetti che
intendano avvalersi dei
contributi di cui al presente
comma devono produrre istanza
all'Agenzia delle entrate che
provvede entro trenta giorni
a comunicare il suo eventuale
accoglimento secondo l'ordine
cronologico delle domande
pervenute. Qualora
l'utilizzazione del
contributo esposta
nell'istanza non risulti
effettuata, nell'esercizio di
imposta cui si riferisce la
domanda, il soggetto
interessato decade dal
diritto al contributo e non
può presentare una nuova
istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione
dell'esercizio fiscale. |
|
|
|
| 1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia | 1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia |
|
di agevolazioni per gli
investimenti nelle aree
svantaggiate di cui
all'articolo 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, nonché
di favorire la prevenzione di
comportamenti elusivi, di
acquisire all'amministrazione
i dati necessari per adeguati
monitoraggi e pianificazioni
dei flussi di spesa,
occorrenti per assicurare
pieni utilizzi dei
contributi, attribuiti nella
forma di crediti di
imposta: |
di agevolazioni per gli
investimenti nelle aree
svantaggiate di cui
all'articolo 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni,
nonché di favorire la
prevenzione di comportamenti
elusivi, di acquisire
all'amministrazione i dati
necessari per adeguati
monitoraggi e pianificazioni
dei flussi di spesa,
occorrenti per assicurare
pieni utilizzi dei
contributi, attribuiti nella
forma di crediti di
imposta: |
| a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonché ogni altro dato utile ai predetti fini. I dati di cui al periodo precedente sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresì approvati il modello di comunicazione e il termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di cui al primo periodo sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita nella misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi | a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonché ogni altro dato utile ai predetti fini. Tali dati sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresì approvati il modello di comunicazione e il termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di cui al primo periodo sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita nella misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi delle comunicazioni di cui al primo periodo. L'entità massima della predetta misura è determinata con provvedimento del |
|
delle comunicazioni di
cui al primo periodo.
L'entità massima della misura
di cui al periodo precedente
è determinata con
provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale entro il termine
stabilito per la ripresa
della utilizzazione dei
contributi; |
Ministero dell'economia e
delle finanze pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale entro il termine
stabilito per la ripresa
della utilizzazione dei
contributi; |
|
b) i soggetti
che, dopo la data di entrata
in vigore del citato
decreto-legge n. 138 del
2002, hanno conseguito
l'assenso dell'Agenzia delle
entrate relativamente alla
istanza presentata ai sensi
del citato articolo 8 della
legge n. 388 del 2000, come
modificato dal predetto
decreto-legge, effettuano la
comunicazione di cui alla
lettera a), sospendono
l'effettuazione degli
ulteriori utilizzi del
contributo a decorrere dalla
data di entrata in vigore
della presente legge e la
riprendono a decorrere dal 10
aprile 2003. La ripresa della
utilizzazione dei contributi
è consentita fino a
concorrenza del 35 per cento
del suo ammontare complessivo
nell'anno 2003 e,
rispettivamente, del 70 per
cento e del 100 per cento nei
due anni successivi; |
b) i soggetti
che, a decorrere dall'8
luglio 2002, hanno
conseguito l'assenso
dell'Agenzia delle entrate
relativamente alla istanza
presentata ai sensi del
citato articolo 8 della legge
n. 388 del 2000 effettuano la
comunicazione di cui alla
lettera a), sospendono
l'effettuazione degli
ulteriori utilizzi del
contributo a decorrere dalla
data di entrata in vigore
della presente legge e la
riprendono a decorrere dal 10
aprile 2003. La ripresa della
utilizzazione dei contributi
è consentita fino a
concorrenza del 35 per cento
del suo ammontare complessivo
nell'anno 2003 e,
rispettivamente, del 70 per
cento e del 100 per cento nei
due anni successivi; |
| c) a decorrere dal 1^ gennaio 2003 il contributo di cui al citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000 è attribuito, nella forma di credito d'imposta, esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Ferma restando la necessità di preventiva approvazione da parte della Commissione delle Comunità europee, per gli investimenti da effettuare nelle areee ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, diverse da quelle di cui al primo periodo della presente lettera, è attribuito un contributo nelle forme di credito d'imposta secondo modalità analoghe a quelle di cui al citato | c) a decorrere dal 1^ gennaio 2003 il contributo di cui al citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000 è attribuito, nella forma di credito di imposta, esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Nelle aree ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del predetto Trattato, il contributo spetta nel limite dell'85 per cento dell'intensità fissata per tali aree della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006; nelle aree dell'Abruzzo e del Molise ammesse alla deroga, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, il contributo spetta nella misura |
|
primo periodo, nei limiti
di 30 milioni di euro annui
fino al 2006; |
della intensità
fissata per tali aree, dalla
predetta Carta. Per gli
investimenti da effettuare
nelle aree ammissibili alle
deroghe previste
dall'articolo 87, paragrafo
3, lettera c), dello
stesso Trattato, diverse da
quelle di cui al primo e
secondo periodo della
presente lettera, è
attribuito un contributo
nelle forme di credito
d'imposta secondo le
stesse modalità di quelle
di cui al primo periodo,
nei limiti di 30 milioni di
euro annui fino al 2006.
L'efficacia delle
disposizioni del periodo
precedente è subordinata, ai
sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità
europea, alla preventiva
approvazione da parte della
Commissione europea; |
|
d) i soggetti
che, presentata l'istanza ai
sensi delle disposizioni di
cui alla lettera b),
non ne hanno ottenuto
l'accoglimento per
esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili per
l'anno 2002, e che comunque
intendono conseguire il
contributo di cui alla
lettera c), a decorrere
dalla data prevista nella
medesima lettera, rinnovano
l'istanza, esponendo un
importo relativo
all'investimento non
superiore a quello indicato
nell'istanza non accolta,
nonché gli altri dati di cui
alla medesima istanza,
integrati con gli ulteriori
elementi stabiliti con il
provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate
previsto dalla lettera
a). Rispettate tali
condizioni, i soggetti di cui
al periodo precedente
conservano l'ordine di
priorità conseguito con la
precedente istanza non
accolta, ai sensi del comma
1-ter del citato
articolo 8 della legge n. 388
del 2000; |
d) identica; |
|
e) le istanze
presentate per la prima volta
dai soggetti che intendono
effettuare investimenti a
decorrere dal 1^ gennaio 2003
contengono le indicazioni di
cui al comma 1-bis del
citato articolo 8 della legge
n. 388 del 2000, come
modificato dall'articolo 10
del citato decreto-legge n.
138 del 2002, integrate con
gli ulteriori elementi
stabiliti con il
provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate
previsto dalla lettera
a); |
e) identica; |
| f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere |
f) identica; |
|
d) ed e)
espongono gli investimenti e
gli utilizzi del contributo
suddivisi, secondo la
pianificazione scelta dai
soggetti interessati, con
riferimento all'anno nel
quale l'istanza viene
presentata e ai due
immediatamente successivi. In
ogni caso, l'utilizzo del
contributo, in relazione al
singolo investimento, è
consentito esclusivamente
entro il secondo anno
successivo a quello nel quale
è presentata l'istanza e, in
ogni caso, nel rispetto di
limiti di utilizzazione
minimi e massimi pari, in
progressione, al 20 e al 30
per cento, nell'anno di
presentazione dell'istanza, e
al 60 e al 70 per cento,
nell'anno successivo; |
|
g) qualora le
utilizzazioni del contributo
pianificate ed esposte nella
istanza, ai sensi della
lettera f), non
risultino effettuate nei
limiti previsti, per ciascun
anno, dalla medesima lettera,
il soggetto interessato
decade dal diritto al
contributo e non può
presentare una nuova istanza
prima dei dodici mesi
successivi a quello nel quale
la decadenza si è
verificata; |
g) identica; |
|
h) l'Agenzia
delle entrate, con
riferimento alle istanze
rinnovate ovvero presentate
per la prima volta ai sensi
delle lettere d) ed
e), provvede a dare
attuazione al comma
1-ter del citato
articolo 8 della legge n. 388
del 2000, come modificato
dall'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 138 del
2002, nei limiti dello
stanziamento di bilancio pari
a 1.000 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2003
al 2006; |
h) identica; |
|
i) i soggetti
comunque ammessi ai benefici
di cui al citato articolo 8
della legge n. 388 del 2000,
indicano nella dichiarazione
annuale dei redditi relativa
all'esercizio in cui è
presentata la comunicazione
di cui alle lettere a)
e b) ovvero l'istanza
di cui alle lettere d)
ed e) il settore di
appartenenza, l'ammontare dei
nuovi investimenti effettuati
suddivisi per area regionale
interessata, l'ammontare del
contributo utilizzato in
compensazione, il limite di
intensità di aiuto
utilizzabile, nonché ogni
altro elemento ritenuto utile
indicato nelle istruzioni dei
modelli della predetta
dichiarazione. |
i) i soggetti
comunque ammessi ai benefici
di cui al citato articolo 8
della legge n. 388 del 2000,
indicano nella dichiarazione
annuale dei redditi relativa
all'esercizio in cui sono
effettuati gli investimenti
il settore di
appartenenza, l'ammontare dei
nuovi investimenti effettuati
suddivisi per area regionale
interessata, l'ammontare del
contributo utilizzato in
compensazione, il limite di
intensità di aiuto
utilizzabile, nonché ogni
altro elemento ritenuto utile
indicato nelle istruzioni dei
modelli della predetta
dichiarazione. |
|
2. E' abrogato il
comma 1-quater
dell'articolo 8 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. |
2. Identico. |
|
3. Al comma 1
dell'articolo 8 della legge
23 dicembre 2000, n. 388,
come modificato dall'articolo
10, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, le
parole: "pari a 1.740 milioni
di euro per ciascuno degli
anni dal 2003 al 2006" sono
sostituite dalle seguenti:
"pari a 1.725 milioni di euro
per l'anno 2003, 1.740
milioni di euro per l'anno
2004, 1.511 milioni di euro
per l'anno 2005, 1.250
milioni di euro per l'anno
2006, 700 milioni di euro per
l'anno 2007 e 300 milioni di
euro per l'anno 2008". |
3. Identico. |
|
4. L'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 7,
comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è
ridotta di 335 milioni di
euro per l'anno 2004 e 250
milioni di euro per l'anno
2005. |
4. Identico. |
|
5. I contribuenti
titolari di reddito d'impresa
o di lavoro autonomo che
hanno dichiarato ricavi o
compensi di ammontare non
superiore a 5.164.569 euro
sospendono, a decorrere dalla
data di entrata in vigore
della presente legge e fino
al 30 settembre 2003,
l'effettuazione della
compensazione di cui
all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.
241, limitatamente ai crediti
d'imposta derivanti dalla
rettifica del reddito
d'impresa o di lavoro
autonomo risultante da
dichiarazioni integrative,
presentate successivamente al
30 settembre 2002. 6. In caso di effettuazione della compensazione del credito in violazione di quanto stabilito dal comma 5 non si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dalle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. 7. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni. |
|
|
|
|
1. L'incentivo per
l'incremento
dell'occupazione, costituito
da un contributo attribuito
nella forma di credito di
imposta, è prorogato fino al
31 dicembre 2006 nel rispetto
delle seguenti
disposizioni: |
1. Identico: |
|
a) gli incrementi
occupazionali che rientrano
nella misura massima prevista
dall'articolo 2 del
decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, determinano
anche per l'anno 2003 il
diritto al contributo negli
importi stabiliti
dall'articolo 7 della legge
23 dicembre 2000, n. 388,
relativamente ai datori di
lavoro nei cui riguardi trova
applicazione il citato
articolo 2 del decreto-legge
n. 209 del 2002. Per lo
stesso anno 2003, ogni
assunzione che dà luogo ad un
incremento della base
occupazionale ulteriore
rispetto alla misura di cui
al periodo precedente
attribuisce ai datori di
lavoro indicati nello stesso
periodo, per l'intero
territorio nazionale, un
contributo di 100 euro ovvero
di 150 euro, se l'assunto è
di età superiore ai
quarantacinque anni, nel
limite finanziario
complessivo di 125 milioni di
euro. Nei casi di cui al
periodo precedente, se
l'assunzione è effettuata
negli ambiti territoriali di
cui al comma 10 dell'articolo
7 della citata legge n. 388
del 2000, è attribuito un
ulteriore contributo di 300
euro, nel limite finanziario
complessivo fissato con
deliberazione del CIPE in
attuazione degli articoli 41
e 42 della presente legge, a
valere sui fondi previsti
dagli stessi articoli; |
a) gli incrementi
occupazionali che rientrano
nella misura massima prevista
dall'articolo 2 del
decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, determinano
anche per l'anno 2003 il
diritto al contributo negli
importi stabiliti
dall'articolo 7 della legge
23 dicembre 2000, n. 388,
relativamente ai datori di
lavoro nei cui riguardi trova
applicazione il citato
articolo 2 del decreto-legge
n. 209 del 2002. Per lo
stesso anno 2003, ogni
assunzione che dà luogo ad un
incremento della base
occupazionale ulteriore
rispetto alla misura di cui
al primo periodo
attribuisce ai datori di
lavoro indicati nello stesso
periodo, per l'intero
territorio nazionale, un
contributo di 100 euro ovvero
di 150 euro, se l'assunto è
di età superiore ai
quarantacinque anni, nel
limite finanziario
complessivo di 125 milioni di
euro. Nei casi di cui al
secondo periodo, se
l'assunzione è effettuata
negli ambiti territoriali di
cui al comma 10 dell'articolo
7 della citata legge n. 388
del 2000, è attribuito un
ulteriore contributo di 300
euro, nel limite finanziario
complessivo fissato con
deliberazione del CIPE in
attuazione degli articoli
60 e 61 della
presente legge, a valere sui
fondi previsti dagli stessi
articoli; |
| b) dal 1^ gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1^ gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera a), per ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1^ agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro | b) dal 1^ gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1^ gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera a), per ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1^ agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro |
|
nonché quello ulteriore
di 300 euro, ai sensi del
secondo e terzo periodo della
lettera a), a valere,
per l'anno 2003, sulle stesse
dotazioni finanziarie di cui
alla medesima lettera
a) e, per gli anni dal
2004 al 2006, relativamente
ai contributi di cui al
secondo periodo della lettera
a), nei limiti
finanziari complessivi di 125
milioni di euro annui, e,
relativamente al contributo
di cui al terzo periodo della
lettera a), nel limite
finanziario complessivo annuo
fissato con deliberazione del
CIPE in attuazione degli
articoli 41 e 42 della
presente legge, a valere sui
fondi previsti dagli stessi
articoli; |
nonché quello ulteriore
di 300 euro, ai sensi del
secondo e terzo periodo della
lettera a), a valere,
per l'anno 2003, sulle stesse
dotazioni finanziarie di cui
alla medesima lettera
a) e, per gli anni dal
2004 al 2006, relativamente
ai contributi di cui al
secondo periodo della lettera
a), nei limiti
finanziari complessivi di 125
milioni di euro annui, e,
relativamente al contributo
di cui al terzo periodo della
lettera a), nel limite
finanziario complessivo annuo
fissato con deliberazione del
CIPE in attuazione degli
articoli 60 e 61
della presente legge, a
valere sui fondi previsti
dagli stessi articoli; |
|
c) per le
assunzioni di cui alle
lettere a) e b)
rimangono ferme, nel resto,
le disposizioni di cui al
citato articolo 7 della legge
n. 388 del 2000, in
particolare quelle relative
alle modalità e ai tempi di
rilevazione delle assunzioni
che determinano incremento
della base occupazionale. |
c) identica. |
|
2. Il contributo di cui
al comma 1, lettera a),
primo periodo, può essere
attribuito comunque non oltre
il 31 dicembre 2003; quelli
di cui al comma 1, lettera
a), secondo e terzo
periodo, e lettera b),
possono essere attribuiti
comunque non oltre il 31
dicembre 2006. In entrambi i
casi previsti dal periodo
precedente, i contributi
possono essere fruiti, solo
mediante compensazione ai
sensi del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, anche
successivamente a tali date,
in caso di incapienza. |
2. Il contributo di cui
al comma 1, lettera a),
primo periodo, può essere
attribuito comunque non oltre
il 31 dicembre 2003; quelli
di cui al comma 1, lettera
a), secondo e terzo
periodo, e lettera b),
possono essere attribuiti
comunque non oltre il 31
dicembre 2006. In entrambi i
casi previsti dal primo
periodo, i contributi possono
essere fruiti, solo mediante
compensazione ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, anche
successivamente a tali date,
in caso di incapienza. |
|
3. Per maturare il
diritto ai contributi di cui
al comma 1, lettera a),
secondo e terzo periodo, e
lettera b), i datori di
lavoro devono, in ogni caso,
inoltrare al centro operativo
di Pescara dell'Agenzia delle
entrate una istanza
preventiva contenente i dati
stabiliti con provvedimento
del direttore della medesima
Agenzia, emanato entro il 31
gennaio 2003, occorrenti per
stabilire la base
occupazionale di riferimento,
il numero, la tipologia, la
decorrenza e la durata
dell'assunzione, l'entità
dell'incremento occupazionale
nonché gli identificativi del
datore di lavoro e
dell'assunto. I contributi di
cui al |
3.
Identico. |
|
periodo precedente
possono essere fruiti ai
sensi del comma 2 solo dopo
l'atto di assenso adottato
espressamente dall'Agenzia
delle entrate entro trenta
giorni dal ricevimento
dell'istanza. Nel rendere
l'atto di assenso, l'Agenzia
delle entrate, d'intesa con
il Dipartimento della
Ragioneria generale dello
Stato del Ministero
dell'economia e delle
finanze, tiene conto altresì,
in funzione dei dati raccolti
ai sensi del primo periodo,
della proiezione degli
effetti finanziari sugli anni
successivi, in considerazione
dei limiti di spesa
progressivamente impegnati
nel corso dell'anno in
ragione dei contributi
assentiti. Per la gestione
delle istanze trovano
applicazione, in quanto
compatibili, le disposizioni
dell'articolo 6 del
regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 3
agosto 1998, n. 311. |
|
4. Le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 non
incidono sui diritti di
utilizzazione dei crediti
d'imposta previsti
dall'articolo 2, comma 1,
terzo periodo, del
decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, relativamente
ai quali non operano i limiti
finanziari di cui al comma 1,
lettere a) e b),
del presente articolo. |
4. Identico. |
|
5. Al maggiore onere
derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a 725
milioni di euro per l'anno
2003, si provvede mediante
corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 8 della
legge 23 dicembre 2000, n.
388, come modificata
dall'articolo 10, comma 1,
lettera b), del
decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178. |
5. Identico. |
|
|
|
| 1. A valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste all'articolo 43, comma 1, lettera h), è garantita alle regioni o agli enti locali cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione | 1. A valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste all'articolo 62, comma 1, lettera h), è garantita alle regioni o agli enti locali cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione |
|
agli stessi l'invarianza del
gettito tributario attraverso
misure compensative
determinate con successivo
provvedimento ministeriale da
emanare d'intesa con gli enti
interessati anche sulla base
delle risultanze prodotte
dall'Agenzia delle entrate -
struttura di gestione. |
agli stessi
l'invarianza del gettito
tributario attraverso misure
compensative determinate con
successivo provvedimento
ministeriale da emanare
d'intesa con gli enti
interessati anche sulla base
delle risultanze prodotte
dall'Agenzia delle entrate -
struttura di gestione. |
|
2. Allo scopo di
quantificare le minori
entrate di tributi di
spettanza delle regioni e
degli enti locali conseguenti
ai crediti d'imposta concessi
per gli esercizi pregressi è
istituito, con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, un apposito
Comitato tecnico, senza oneri
a carico del bilancio dello
Stato. |
2. Identico. |
|
(Operazioni su titoli di 1. Ai fini dell'articolo 8, ventinovesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni, i titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 483, possono essere concambiati con effetto del 30 dicembre 2002 con altri titoli di Stato per un ammontare di pari valore di mercato, previa intesa fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Modalità e termini dell'operazione sono disciplinati con apposita convenzione. 2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio è integralmente deducibile anche in deroga al limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e comunque non oltre il ventesimo periodo d'imposta successivo. 3. A copertura della predetta minusvalenza la Banca d'Italia può utilizzare, in esenzione d'imposta, i fondi costituiti con la rivalutazione dell'oro, per le quote accertate al 1^ gennaio 1999 e ancora esistenti alla data del concambio. Il costo fiscalmente riconosciuto dell'oro è pari al valore iscritto in bilancio, al netto del |
|
relativo conto
rivalutazione che residua
dopo il concambio. 4. E' abrogata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 del testo unico. |
|
|
|
|
1. Al fine di favorire
l'integrazione di filiera del
sistema agricolo e
agroalimentare e il
rafforzamento dei distretti
agroalimentari nelle aree
sottoutilizzate, il Ministero
delle politiche agricole e
forestali, nel rispetto della
programmazione regionale,
promuove, nel limite
finanziario complessivo
fissato con deliberazione del
CIPE in attuazione degli
articoli 41 e 42 della
presente legge, contratti di
filiera a rilevanza nazionale
con gli operatori delle
filiere, ivi comprese le
forme associate, finalizzati
alla realizzazione di
programmi di investimenti
aventi carattere
interprofessionale, in
coerenza con gli orientamenti
comunitari in materia di
aiuti di Stato in
agricoltura. |
1. Al fine di favorire
l'integrazione di filiera del
sistema agricolo e
agroalimentare e il
rafforzamento dei distretti
agroalimentari nelle aree
sottoutilizzate, il Ministero
delle politiche agricole e
forestali, nel rispetto della
programmazione regionale,
promuove, nel limite
finanziario complessivo
fissato con deliberazione del
CIPE in attuazione degli
articoli 60 e 61
della presente legge,
contratti di filiera a
rilevanza nazionale con gli
operatori delle filiere, ivi
comprese le forme associate,
finalizzati alla
realizzazione di programmi di
investimenti aventi carattere
interprofessionale, in
coerenza con gli orientamenti
comunitari in materia di
aiuti di Stato in
agricoltura. |
|
2. I criteri, le
modalità e le procedure per
l'attuazione delle iniziative
di cui al comma 1 sono
definiti con decreto del
Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita
la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, entro sessanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge. |
2. Identico. |
| 3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonché dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalità di |
3.
Identico. |
| cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. |
|
|
|
|
1. La normativa di cui al
decreto-legge 30 dicembre
1985, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1986, n. 44, e
successive modificazioni,
concernente misure
straordinarie per la
promozione e lo sviluppo
dell'imprenditorialità
giovanile nel Mezzogiorno, è
estesa, fino all'ammontare
massimo di 10 milioni di euro
annui, anche ai comuni
montani con meno di 5.000
abitanti non ricadenti nelle
delimitazioni di cui
all'articolo 1 del testo
unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno,
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218. |
Identico. |
|
2. I criteri e le
procedure applicative per
l'estensione di cui al comma
1, ivi compresa la
definizione della quota dei
fondi in essere di cui al
decreto-legge 30 dicembre
1985, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1986, n. 44, e
successive modificazioni, a
tale fine riservata, sono
determinati dal CIPE, su
proposta del Ministro
dell'economia e delle
finanze, sentita la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano. |
|
|
|
| 1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico e in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell'ambito delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo |
Identico. |
|
2001, n. 122, è
destinato, per l'anno 2003,
un importo di 5 milioni di
euro, in conformità
all'articolo 87, paragrafo 2,
lettera b), del
Trattato istitutivo della
Comunità europea, e
successive modificazioni, a
sostegno delle imprese
costrette a misure di
profilassi per l'eradicazione
e la prevenzione delle
infezioni da virus della
malattia vescicolare dei
suini. 2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini, entro il limite di cui al comma 1, gli importi per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il programma regionale deve contenere: a) per quanto concerne l'area di intervento: i territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori, e i territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza; b) per quanto concerne gli interventi finanziabili: 1) le spese per controlli sanitari, test e altre indagini; 2) i costi imputabili all'abbattimento del bestiame e al relativo smaltimento; 3) gli oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficoltà di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, con priorità per le imprese ricadenti in zona di protezione; c) per quanto concerne i beneficiari: le imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali l'autorità sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia; |
|
d) l'entità
del contributo, fino al cento
per cento delle spese
sostenute per gli interventi
indicati alla lettera
b) entro i limiti,
comunque, dell'importo
trasferito ai sensi del comma
2. |
|
4. All'articolo 129,
comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, dopo
la lettera a), è
inserita la seguente: "a-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;". |
|
|
|
|
1. Al comma 1
dell'articolo 11 del
decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, dopo le
parole: "del 17 maggio 1999,"
sono inserite le seguenti:
"ovvero ai sensi di regimi di
aiuto nazionali approvati con
decisione della Commissione
delle Comunità europee". |
1. Identico. |
|
2. Al comma 3
dell'articolo 11 del
decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, dopo le
parole: "di Trento e di
Bolzano" sono inserite le
seguenti: "nonché ai sensi di
regimi di aiuto nazionali
approvati con decisione della
Commissione delle Comunità
europee". |
2. Identico. |
|
3. Dopo il comma 3
dell'articolo 11 del
decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, è
inserito il seguente: |
3. Identico. |
|
"3-bis. Per le
domande di cui al comma 3
relative a regimi di aiuto
nazionali, nel caso in cui
esse siano state presentate
all'ente incaricato, ma non
ancora istruite, la verifica
della compatibilità dei
requisiti dei richiedenti il
credito d'imposta con la
normativa comunitaria può
essere richiesta dai
richiedenti stessi al
Ministero delle politiche
agricole e forestali, che si
esprime entro il termine di
quarantacinque giorni dalla
data di ricevimento delle
domande". |
|
4. Al comma 5
dell'articolo 11 del
decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, dopo le
parole: "85 milioni di euro
per l'anno 2002 e 175 milioni
di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004" è inserito
il seguente periodo: "A
decorrere dal 1^ gennaio
2003, con decreto del
Ministro delle politiche
agricole e forestali è
determinato l'ammontare delle
risorse destinate agli
investimenti realizzati nelle
aree ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 87,
paragrafo 3, lettere a)
e c), del Trattato che
istituisce la Comunità
europea, e successive
modificazioni". |
4. Identico. |
|
5. Dopo il comma 5
dell'articolo 11 del
decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, è
inserito il seguente: |
5. Identico. |
|
"5-bis. La
richiesta del contributo di
cui al comma 1 ha validità
annuale. L'Agenzia delle
entrate, con riferimento alle
richieste rinnovate ovvero
presentate per la prima
volta, provvede a dare
attuazione al comma
1-ter dell'articolo 8
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, introdotto
dall'articolo 10 del presente
decreto, in base all'ordine
cronologico di presentazione
delle domande a decorrere dal
1^ gennaio di ogni anno". |
|
6. Al fine di dare
attuazione all'articolo 47,
comma 6, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e
nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa
di 2 milioni di euro prevista
al comma 7 del medesimo
articolo, la Cassa depositi e
prestiti è autorizzata a
concedere all'Istituto di
servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA)
mutui ventennali per gli
incentivi relativi allo
sviluppo della proprietà
coltivatrice di cui alla
legge 14 agosto 1971, n. 817,
e successive
modificazioni. |
6. Identico. |
|
7. All'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 22
ottobre 2001, n. 381,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 21
dicembre 2001, n. 441, le
parole: "è prorogato di un
anno" sono sostituite dalle
seguenti: "è prorogato di due
anni". |
|
8. Nell'ambito delle
risorse finanziarie di cui ai
decreti legislativi 18 maggio
2001, n. 227 e n. 228, un
importo pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2003 è
destinato all'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura per
le esigenze connesse agli
adempimenti di cui al
regolamento (CEE) n. 729/70
del Consiglio, del 21 aprile
1970 ed al regolamento (CE)
n. 1663/95 della Commissione,
del 7 luglio 1995. 9. Per l'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero è destinata per l'anno 2003 la somma di 10 milioni di euro. Al predetto onere si provvede, quanto a 5,165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 36, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, quanto a 4,835 milioni di euro, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228. 10. Alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: "con esclusione di quella zootecnica"; b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: "esclusa quella zootecnica". 11. All'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo le parole: "primo comma, numero 5)," sono inserite le seguenti: "lettere a) e b)". 12. Le disponibilità finanziarie accertate al 31 dicembre 2002 sul fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini di trasferimento al fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 13. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "è esteso" è inserita la seguente: "esclusivamente". |
|
14. Per armonizzare e
coordinare le misure
nazionali in favore del
settore ittico con le misure
comunitarie e consentire il
consolidamento della riforma
della politica comune della
pesca, il periodo di vigenza
del VI Piano nazionale della
pesca e dell'acquacoltura
2000-2002, di cui alla legge
17 febbraio 1982, n. 41, e
successive modificazioni, è
prorogato sino al 31 dicembre
2003. 15. In conseguenza di quanto previsto dal comma 14, le relative dotazioni finanziarie per l'anno 2003 sono finalizzate agli interventi di cui alla proroga del medesimo comma 14. 16. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, si provvede all'aggiornamento del Piano di cui al comma 14. 17. All'articolo 67 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni". 18. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "Interventi strutturali e di prevenzione" sono inserite le seguenti: "e di indennizzo". |
|
|
|
|
1. I commi 54, 56 e 57
dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 1995, n. 549,
come sostituiti dall'articolo
8 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, sono
sostituiti dai seguenti: |
1. Identico: |
| a) "54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al | a)"ˆâ154. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al |
|
cofinanziamento
comunitario, di competenza
dello Stato, delle regioni,
degli enti locali e degli
altri enti pubblici, è
istituito presso la Cassa
depositi e prestiti il Fondo
rotativo per la
progettualità. Il Fondo
anticipa le spese necessarie
per la redazione degli studi
per l'individuazione del
quadro dei bisogni e delle
esigenze, degli studi di
fattibilità, delle
valutazioni di impatto
ambientale, dei documenti
componenti i progetti
preliminari, definitivi ed
esecutivi previsti dalla
normativa vigente. La
dotazione del Fondo è
stabilita periodicamente
dalla Cassa depositi e
prestiti, che provvede alla
sua alimentazione, in
relazione alle dinamiche di
erogazione e di rimborso
delle somme concesse in
anticipazione, e comunque nel
rispetto dei limiti annuali
di spesa sul bilancio dello
Stato fissati dal comma 58.
Il 30 per cento del Fondo è
riservato per gli interventi
di cui al secondo periodo
necessari ai fini
dell'adeguamento degli
edifici scolastici alla
normativa antisismica. Della
quota residua del Fondo, è
inoltre riservato il 60 per
cento in favore delle aree
depresse del territorio
nazionale, nonché per
l'attuazione di progetti
comunitari da parte di
strutture specialistiche
universitarie e di alta
formazione europea
localizzati in tali aree, e
il 10 per cento per le opere
comprese nel programma di
infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, non localizzate
nelle predette aree
depresse"; |
cofinanziamento
comunitario,
di competenza dello Stato,
delle regioni, degli enti
locali e degli altri enti
pubblici, è istituito presso
la Cassa depositi e prestiti
il Fondo rotativo per la
progettualità. Il Fondo
anticipa le spese necessarie
per la redazione degli studi
per l'individuazione del
quadro dei bisogni e delle
esigenze, degli studi di
fattibilità, delle
valutazioni di impatto
ambientale, dei documenti
componenti i progetti
preliminari, definitivi ed
esecutivi previsti dalla
normativa vigente. La
dotazione del Fondo è
stabilita periodicamente
dalla Cassa depositi e
prestiti, che provvede alla
sua alimentazione, in
relazione alle dinamiche di
erogazione e di rimborso
delle somme concesse in
anticipazione, e comunque nel
rispetto dei limiti annuali
di spesa sul bilancio dello
Stato fissati dal comma 58.
La dotazione del Fondo è
riservata, per un biennio ed
entro il limite del 30 per
cento, alle esigenze
progettuali degli interventi
inseriti nel piano
straordinario di messa in
sicurezza degli edifici
scolastici, con particolare
riguardo a quelli che
insistono sul territorio
delle zone soggette a rischio
sismico. La quota residua del
Fondo è riservata, per almeno
il 60 per cento, in favore
delle aree depresse del
territorio nazionale nonchè
per l'attuazione di progetti
comunitari da parte di
strutture specialistiche
universitarie e di alta
formazione europea
localizzati in tali aree, ed
entro il limite del 10 per
cento per le opere comprese
nel programma di
infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, e successive
modificazioni, non
localizzate nelle predette
aree depresse"; |
|
b) "ˆâ156.
I documenti istruttori,
la procedura, i limiti
e le condizioni
per l'accesso,
l'erogazione e il rimborso
dei finanziamenti del Fondo
sono stabiliti con
deliberazione del consiglio
di amministrazione della
Cassa depositi e prestiti. Le
anticipazioni, concesse con
determinazione del direttore
generale, non possono
superare l'importo
determinato sulla base delle
tariffe professionali
stabilite dalla vigente
normativa e comunque il dieci
per cento del costo presunto
dell'opera. |
b) "ˆâ156. I
criteri di valutazione, i
documenti istruttori, la
procedura, i limiti e le
condizioni per l'accesso,
l'erogazione e il rimborso
dei finanziamenti del Fondo
sono stabiliti con
deliberazione del consiglio
di amministrazione della
Cassa depositi e prestiti. Le
anticipazioni, concesse con
determinazione del direttore
generale, non possono
superare l'importo
determinato sulla base delle
tariffe professionali
stabilite dalla vigente
normativa e comunque il dieci
per cento del costo presunto
dell'opera. |
| 56-bis. Nello stabilire le modalità di cui al comma 56, relativamente alle opere di | 56-bis. Nello stabilire le modalità di cui al comma 56, relativamente alle opere di |
|
importo previsto
superiore a 2 milioni di
euro, la cui progettazione
sia finanziata per una quota
superiore al 30 per cento con
risorse delle regioni o delle
province autonome o la cui
realizzazione sia coperta,
anche parzialmente, con
risorse aventi la medesima
provenienza, il consiglio
di amministrazione della
Cassa depositi e prestiti è
tenuto ad introdurre, tra i
presupposti istruttori, i
seguenti requisiti: |
importo previsto
superiore a 4 milioni
di euro, il consiglio di
amministrazione della Cassa
depositi e prestiti è tenuto
ad introdurre, tra i
presupposti istruttori, i
seguenti requisiti: |
|
a) studio di
fattibilità valutato
positivamente, con parere
motivato, dal nucleo di
valutazione e verifica
regionale di cui all'articolo
1 della legge 17 maggio 1999,
n. 144. Tale parere deve
essere emesso entro il
termine massimo di
quarantacinque giorni dalla
data di ricevimento dello
studio, anche in caso di
valutazione negativa. Scaduto
il termine, in mancanza di
parere espresso, si dà per
acquisita la valutazione
positiva; |
a) identica; |
|
b) provvedimento
del presidente della regione
che certifichi la
compatibilità dell'opera con
gli indirizzi della
programmazione regionale. |
b) identica"; |
|
56-ter. In sede
di istanza di anticipazione,
non corredata dai documenti
di cui alle lettere a)
e b) del comma
56-bis, il soggetto
richiedente deve attestare
che la realizzazione
dell'opera sarà finanziata
senza il ricorso a risorse
regionali o delle province
autonome ovvero che, in
presenza di tali risorse
destinate alla progettazione,
le stesse non superino il 30
per cento della relativa
spesa. I requisiti di cui
alle citate lettere a)
e b) si applicano alle
richieste di anticipazione
relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed
esecutiva"; |
Soppresso; |
|
c) "ˆâ157. La
Cassa depositi e prestiti
stabilisce con deliberazione
del consiglio di
amministrazione, anche per le
anticipazioni già concesse,
le cause, le modalità e i
tempi di revoca e riduzione,
nel rispetto della natura
rotativa del Fondo, per
assicurarne il più efficace
utilizzo". |
c) identica. |
|
2. Sono abrogati il comma
8 dell'articolo 4 della legge
17 maggio 1999, n. 144, e
l'articolo 68 della legge 28
dicembre 2001, n. 448. |
2. Identico. |
|
3. Il primo periodo
del comma 5 dell'articolo 54
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è sostituito dai
seguenti: "Le disponibilità
del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze. Entro il 31 gennaio
di ciascun anno, lo schema di
decreto è trasmesso al
Parlamento per l'acquisizione
del parere da parte delle
competenti Commissioni, da
esprimere entro quindici
giorni dalla data di
trasmissione, decorsi i quali
il decreto può essere
emanato". |
3. Identico. |
|
4. Il primo periodo
del comma 3 dell'articolo 55
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è sostituito dai
seguenti: "Le disponibilità
del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze. Entro il 31 gennaio
di ciascun anno, lo schema di
decreto è trasmesso al
Parlamento per l'acquisizione
del parere da parte delle
competenti Commissioni, da
esprimere entro quindici
giorni dalla data di
trasmissione, decorsi i quali
il decreto può essere
emanato". |
4. Identico. |
|
|
|
|
1. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 47
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e dall'articolo 8 del
decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, con il
quale è istituita
Infrastrutture Spa, presso la
Cassa depositi e prestiti è
istituito il Fondo rotativo
per le opere pubbliche
(FROP). |
Identico. |
|
2. Il Fondo ha una
dotazione iniziale di un
miliardo di euro ed è
alimentato dalla Cassa
depositi e prestiti. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con
il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, su proposta del
direttore generale della
Cassa depositi e prestiti,
può apportare con proprio
decreto variazioni alla
consistenza del Fondo. |
|
3. Il Fondo è
finalizzato al sostegno
finanziario delle opere, di
competenza dei soggetti di
cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 284, da realizzare
mediante: a) contratto di concessione di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; b) concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. 4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio decreto limiti, condizioni, modalità, caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la garanzia dello Stato per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 6. Il Governo procede annualmente ad una verifica, e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare l'efficacia della strumentazione adottata, in funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente interesse nazionale. |
|
|
|
|
1. Fatte salve le risorse
destinate all'attuazione
degli interventi e dei
programmi cofinanziati
dall'Unione europea, le somme
iscritte nei capitoli del
bilancio dello Stato aventi
natura di trasferimenti alle
imprese per contributi alla
produzione e agli
investimenti affluiscono ad
appositi fondi rotativi in
ciascuno stato di previsione
della spesa. |
1. Identico. |
|
2. I contributi a
carico dei fondi di cui al
comma 1, concessi a decorrere
dal 1^ gennaio 2003, sono
attribuiti secondo criteri e
modalità stabiliti dal
Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con
il Ministro competente, sulla
base dei seguenti
princìpi: |
2. Identico. |
|
a) l'ammontare
della quota di contributo
soggetta a rimborso non può
essere inferiore al 50 per
cento dell'importo
contributivo; b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio; c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo. |
|
3. Al fine di
assicurare la
continuità delle
concessioni, i decreti
interministeriali di natura
non regolamentare dovranno
essere emanati entro sessanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge. In caso di
inadempienza provvede con
proprio decreto il Presidente
del Consiglio dei
ministri. |
3. Identico. |
| 4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad |
4. Identico. |
|
adeguare i propri
interventi alle disposizioni
di cui al presente
articolo. |
|
5. Le disposizioni di
cui al presente articolo non
si applicano ai contributi in
conto interessi nonché alla
concessione di incentivi per
attività produttive disposti
con le procedure di cui al
decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488,
inclusi i patti territoriali,
i contratti d'area e i
contratti di programma. Al
fine di assicurare
l'invarianza degli effetti
finanziari, di cui al
presente articolo, con
decreto del Ministro delle
attività produttive, sentito
il Ministro dell'economia e
delle finanze, per quanto
riguarda gli aspetti
finanziari, è definita la
programmazione temporale, per
il triennio 2003-2005, degli
adempimenti amministrativi di
cui alla citata legge n. 488
del 1992. |
5. Le disposizioni di
cui al presente articolo non
si applicano ai contributi in
conto interessi nonché alla
concessione di incentivi per
attività produttive disposti
con le procedure di cui al
decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488,
inclusi i patti territoriali,
i contratti d'area e i
contratti di programma, e
alla concessione di incentivi
per la ricerca industriale di
cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297. Al
fine di assicurare
l'invarianza degli effetti
finanziari, di cui al
presente articolo, con
decreto del Ministro delle
attività produttive, sentito
il Ministro dell'economia e
delle finanze, per quanto
riguarda gli aspetti
finanziari, è definita la
programmazione temporale, per
il triennio 2003-2005, degli
adempimenti amministrativi di
cui alla citata legge n. 488
del 1992. |
|
(Estensione di 1. Con delibera del CIPE, da emanare su proposta del Ministro delle attività produttive, può essere disposto che gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1^ aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, siano effettuati anche in aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, diverse da quelle individuate ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 120 del 1989, nonché nelle aree industriali ricomprese nei territori per i quali con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza. Le aree sono individuate dal CIPE su proposta del Ministro delle attività produttive tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sull'economia locale. |
|
2. Il programma di
promozione imprenditoriale ed
attrazione degli investimenti
nel settore delle industrie e
dei servizi nelle aree
individuati dal CIPE ai sensi
del comma 1, predisposto da
Sviluppo Italia Spa, su
direttive del Ministero delle
attività produttive,
approvato dallo stesso
Ministero, è finalizzato in
primo luogo alla salvaguardia
dei livelli occupazionali
esistenti, nonché allo
sviluppo del tessuto
economico locale, attraverso
il ricorso ad attività
sostitutive, nel rispetto
della normativa comunitaria
in materia di aiuti di
Stato. 3. Al fine di effettuare il monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia Spa trasmette annualmente al Ministero delle attività produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1 redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive. 4. L'applicazione dell'estensione di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. |
|
|
|
|
1. Per l'anno 2003 è
attribuito un contributo di
10 milioni di euro per il
cofinanziamento di programmi
regionali di investimento per
la riqualificazione e il
potenziamento dei sistemi e
degli apparati di sicurezza
nelle piccole e medie imprese
commerciali. |
1. Identico. |
| 2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con apposito decreto alla ripartizione delle risorse di cui al |
2. Identico: |
|
comma 1, nonché
all'individuazione delle aree
del territorio nazionale a
maggiore incidenza di
fenomeni di criminalità e
microcriminalità urbana a
danno delle piccole e medie
imprese commerciali sulla
base dei seguenti criteri: |
|
a) la sussistenza
e l'eventuale natura ed
entità degli incentivi
disposti da leggi regionali
e/o da provvedimenti adottati
da province, comuni e città
metropolitane, per il
sostegno agli investimenti in
sicurezza delle piccole e
medie imprese commerciali; |
a) la sussistenza
e l'eventuale natura ed
entità degli incentivi
disposti da leggi regionali
o da provvedimenti adottati
da province, comuni e città
metropolitane, per il
sostegno agli investimenti in
sicurezza delle piccole e
medie imprese commerciali; |
|
b) la densità di
popolazione delle aree
interessate dagli
incentivi; |
b) Identica; |
|
c) gli indici di
criminalità locali. |
c) Identica. |
|
|
|
|
1. Infrastrutture Spa
finanzia prioritariamente,
anche attraverso la
costituzione di uno o più
patrimoni separati, gli
investimenti per la
realizzazione della
infrastruttura ferroviaria
per il "Sistema alta
velocità/alta capacità",
anche al fine di ridurre la
quota a carico dello Stato.
Le risorse necessarie per i
finanziamenti sono reperite
sul mercato bancario e su
quello dei capitali secondo
criteri di trasparenza ed
economicità. Al fine di
preservare l'equilibrio
economico e finanziario di
Infrastrutture Spa è a carico
dello Stato l'integrazione
dell'onere per il servizio
della parte del debito nei
confronti di Infrastrutture
Spa che non è adeguatamente
remunerabile utilizzando i
soli flussi di cassa
previsionali per il periodo
di sfruttamento economico del
"Sistema alta velocità/alta
capacità". |
1. Identico. |
|
2. Nei casi di
decadenza e revoca della
concessione relativa alla
gestione dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale, nella
sua interezza o anche solo
per la parte relativa alla
realizzazione e gestione del
"Sistema alta velocità/alta
capacità", il nuovo
concessionario assume, senza
liberazione del debitore
originario, il debito residuo
nei confronti di
Infrastrutture Spa |
2.
Identico. |
|
e subentra nei relativi
rapporti contrattuali. Le
somme eventualmente dovute
dal concedente al precedente
concessionario per l'utilizzo
dei beni necessari per lo
svolgimento del servizio, per
il riscatto degli stessi o a
qualsiasi altro titolo sono
destinate prioritariamente al
rimborso del debito residuo
nei confronti di
Infrastrutture Spa. Lo Stato
garantisce il debito residuo
nei confronti di
Infrastrutture Spa fino al
rilascio della nuova
concessione. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema alta velocità/alta capacità". |
3. Identico. |
|
4. I crediti e i
proventi derivanti
dall'utilizzo del "Sistema
alta velocità/alta capacità"
sono destinati
prioritariamente al rimborso
dei finanziamenti concessi da
Infrastrutture Spa; su di
essi non sono ammesse azioni
da parte di creditori diversi
da Infrastrutture Spa fino
all'estinzione del relativo
debito. |
4. Identico. |
|
5. Il gestore
dell'infrastruttura
ferroviaria è autorizzato a
compensare l'onere relativo
alla manutenzione
dell'infrastruttura medesima
anche attraverso l'utilizzo
del Fondo di ristrutturazione
di cui all'articolo 43, comma
5, della legge 23 dicembre
1998, n. 448. |
5. Identico. |
|
6. All'articolo 48,
comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo la lettera
c) è aggiunta la
seguente: "c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato |
|
entro il 31 dicembre di
ogni anno ed ha effetto dal
periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data
della sua emanazione". |
|
|
|
|
1. All'articolo 7 del
decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, recante
tra l'altro la trasformazione
dell'ANAS in società per
azioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
|
a) dopo il comma
1 sono inseriti i
seguenti: |
a) identico: |
|
"1-bis.
Con decreto
del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto
con il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, è trasferita
all'ANAS società per azioni,
di seguito denominata "ANAS
Spa", in conto aumento del
capitale sociale la rete
stradale statale e
autostradale di interesse
nazionale, individuata con
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461, e
successive modificazioni. La
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del
decreto di cui al primo
periodo produce gli effetti
previsti dall'articolo 2644
del codice civile in favore
dell'ANAS Spa, nonché effetti
sostitutivi dell'iscrizione
dei beni in catasto. Gli
uffici competenti provvedono,
se necessario, alle
conseguenti attività di
trascrizione, intavolazione e
voltura. Il trasferimento non
modifica il regime giuridico,
previsto dagli articoli 823 e
829, primo comma, del codice
civile, dei beni demaniali
trasferiti. Modalità e valori
di trasferimento e di
iscrizione dei beni nel
bilancio della società sono
definiti con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto
con il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, anche in deroga
agli articoli 2254, 2342 e
seguenti del codice
civile. |
"1-bis. Con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, è trasferita
all'ANAS società per azioni,
di seguito denominata "ANAS
Spa", in conto aumento del
capitale sociale la rete
autostradale e stradale
nazionale, individuata con
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461, e
successive modificazioni. La
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del
decreto di cui al primo
periodo produce gli effetti
previsti dall'articolo 2644
del codice civile in favore
dell'ANAS Spa, nonchè effetti
sostitutivi dell'iscrizione
dei beni in catasto. Gli
uffici competenti provvedono,
se necessario, alle
conseguenti attività di
trascrizione, intavolazione e
voltura. Il trasferimento non
modifica il regime giuridico,
previsto dagli articoli 823 e
829, primo comma, del codice
civile, dei beni demaniali
trasferiti. Modalità e valori
di trasferimento e di
iscrizione dei beni nel
bilancio della società sono
definiti con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto
con il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, anche in deroga
agli articoli 2254 e da
2342 a 2345 del codice
civile. |
| 1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale |
ˆâ11-ter.
Identico. |
|
sociale, in tutto o in
parte, l'ammontare dei
residui passivi dovuto
all'ANAS Spa medesima e in
essere al 31 dicembre 2002.
Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze
è quantificato l'importo da
conferire e sono definite le
modalità di erogazione dello
stesso. |
|
1-quater. L'ANAS
Spa è autorizzata a
costituire, a valere sul
proprio netto patrimoniale,
un fondo speciale di importo
pari alla somma del valore
netto della rete stradale
statale e autostradale di
interesse nazionale di cui al
comma 1-bis e del
valore dei residui passivi
dovuto all'ANAS Spa di cui al
comma 1-ter. E' escluso
dal fondo il valore delle
relative pertinenze ed
accessori, strumentali alle
attività della stessa società
e già trasferite in proprietà
all'Ente dall'articolo 3,
commi 115 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n.
662, della rete stradale e
autostradale di interesse
nazionale. Detto fondo è
finalizzato principalmente
alla copertura degli oneri di
ammortamento e al
mantenimento della rete
stradale e autostradale
nazionale, nonché alla
copertura degli oneri
inerenti l'eventuale
ristrutturazione
societaria"; |
1-quater. L'ANAS
Spa è autorizzata a
costituire, a valere sul
proprio netto patrimoniale,
un fondo speciale di importo
pari alla somma del valore
netto della rete
autostradale e stradale
nazionale di cui al comma
1-bis e del valore dei
residui passivi dovuto
all'ANAS Spa di cui al comma
1-ter. E' escluso dal
fondo il valore delle
relative pertinenze ed
accessori, strumentali alle
attività della stessa società
e già trasferite in proprietà
all'Ente dall'articolo 3,
commi da 115 a
119, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, della
rete autostradale e
stradale nazionale. Detto
fondo è finalizzato
principalmente alla copertura
degli oneri di
ammortamento, anche
relativamente ai nuovi
investimenti, e al
mantenimento della rete
stradale e autostradale
nazionale, nonchè alla
copertura degli oneri
inerenti l'eventuale
ristrutturazione
societaria"; |
|
b) al comma 2, il
primo periodo è sostituito
dal seguente: "All'ANAS Spa
sono attribuiti con
concessione ai sensi
dell'articolo 14 del
decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, di
seguito denominata
"concessione", i compiti di
cui all'articolo 2, comma 1,
lettere da a) a
g), nonché l),
del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143"; |
b) identica; |
| c) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso; |
c) identica; |
|
d) al comma 6, il
primo periodo è sostituito
dal seguente: "Le azioni sono
inalienabili e attribuite al
Ministro dell'economia e
delle finanze, il quale
esercita i diritti
dell'azionista d'intesa con
il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, secondo le
direttive del Presidente del
Consiglio dei ministri"; |
d) identica; |
|
e) il comma 10
è sostituito dal seguente: |
e)
identica; |
|
"10. Agli atti ed
operazioni connesse alla
trasformazione dell'ANAS in
società per azioni si applica
la disciplina tributaria di
cui all'articolo 19 del
decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359,
nell'interpretazione
autentica di cui all'articolo
4, comma 4, del decreto-legge
23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
marzo 1993, n. 75"; |
|
f) è aggiunto, in
fine, il seguente comma: |
f) identica. |
|
"12-bis. I mutui e
i prestiti in capo all'Ente
nazionale per le strade in
essere alla data di entrata
in vigore della presente
disposizione sono da
intendere a tutti gli effetti
debiti dello Stato. Con
decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalità
per l'ammortamento del
debito". |
|
2. Per il
completamento degli
interventi di adeguamento
infrastrutturale previsti
dall'articolo 19, comma 1,
lettera i), della legge
1^ agosto 2002, n. 166, è
autorizzata la spesa di 5,5
milioni di euro per l'anno
2003 e di 6 milioni di euro
per l'anno 2004. |
|
|
|
|
1. Ai fini
dell'accelerazione
dell'attività istruttoria
della commissione per le
valutazioni dell'impatto
ambientale di cui
all'articolo 18, comma 5,
della legge 11 marzo 1988, n.
67, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
è autorizzato ad avvalersi
del supporto dell'Agenzia per
la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici (APAT),
dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA), del
Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR) e di altri
enti o istituti pubblici o
privati a prevalente capitale
pubblico, mediante la stipula
di apposite convenzioni. |
1. Identico. |
|
2. Per fare fronte al
maggiore onere derivante dal
comma 1 del presente
articolo, il limite di valore
dei progetti di opere di
competenza statale sottoposti
al versamento dello 0,5 per
mille di cui all'articolo 27
della legge 30 aprile 1999,
n. 136, è portato a 5 milioni
di euro. |
2. Identico. |
|
3. Sono soggetti ad
autorizzazione integrata
ambientale statale tutti gli
impianti esistenti, nonché
quelli di nuova
realizzazione, relativi alle
attività industriali di cui
all'articolo 1, comma 1, del
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10
agosto 1988, n. 377,
rientranti nelle categorie
elencate nell'allegato I
della direttiva 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre
1996. |
3. Identico. |
|
4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro
delle attività produttive,
sono disciplinate le modalità
di autorizzazione nel caso in
cui più impianti o parti di
essi siano localizzati sullo
stesso sito, gestiti dal
medesimo gestore, e soggetti
ad autorizzazione integrata
ambientale da rilasciare da
più di una autorità
competente. L'autorizzazione
di cui al comma 3 è
rilasciata con decreto del
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
sentite le regioni
interessate. |
4. Identico. |
| 5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela |
5. Identico. |
|
del territorio, per essere
riutilizzati esclusivamente
per le predette spese. |
|
6. Al fine della
bonifica e del risanamento
ambientale dell'area
individuata alla lettera
p-quater) del comma 4
dell'articolo 1 della legge 9
dicembre 1998, n. 426, è
autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l'anno
2003, di 1 milione di euro
per l'anno 2004 e di 1
milione di euro per l'anno
2005. 7. All'articolo 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto. 2-ter. Previa richiesta del gestore del servizio di acquedotto e contestuale versamento degli interessi, calcolati con l'applicazione del tasso legale aumentato di due punti, il termine di pagamento, di cui al comma 2-bis, è differito di un anno dal ricevimento delle fatture. 2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno dall'emissione delle fatture è dovuta una penalità pari al 10 per cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi. 2-quinquies. Per le fatture o per i corrispettivi dovuti per il servizio di depurazione e fognatura maturati prima del 1^ gennaio 2003 il termine di pagamento è fissato al 31 dicembre 2003". |
|
|
|
|
1. La dotazione del fondo
per lo sviluppo sostenibile
di cui all'articolo 109 della
legge 23 dicembre 2000, n.
388, è riservata, fino ad una
percentuale pari al 25 per
cento della dotazione
complessiva, ad aree ad
elevato rischio di crisi
ambientale di cui alla legge
8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni,
istituite a decorrere dal 1^
gennaio 2000. |
1. La dotazione del
fondo per lo sviluppo
sostenibile di cui
all'articolo 109 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è
riservata, fino ad una
percentuale pari al 25 per
cento della dotazione
complessiva, alle aree
ad elevato rischio di crisi
ambientale di cui
all'articolo 74 del
decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, istituite a
decorrere dal 1^ gennaio
2000. |
|
|
|
|
1. Al fine di agevolare
lo sviluppo dell'economia e
dell'occupazione, sono
autorizzati nel triennio
2003-2005 i limiti di impegno
di cui alla tabella 1
allegata alla presente legge
con la decorrenza e l'anno
terminale ivi indicati. |
Identico. (Per le modifiche alla tabella 1 si vedano le pagine da 246 a 247) |
|
|
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|
|
|
|
1. Alla legge 25 luglio
2000, n. 209, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
|
a) all'articolo
2, comma 1, lettera a),
le parole: ", per un
importo non inferiore al
controvalore di 3.000
miliardi di lire italiane e
non superiore al controvalore
di 4.000 miliardi di lire
italiane" sono soppresse; |
a)
identica; |
|
b) all'articolo
2, comma 1, lettera b),
le parole: ", per un
importo non inferiore al
controvalore di 5.000
miliardi di lire italiane e
non superiore al controvalore
di 8.000 miliardi di lire
italiane" sono soppresse; |
b)
identica; |
|
c) all'articolo
2, il comma 3 è sostituito
dal seguente: |
c)
identico: |
|
"3. I crediti
di cui al presente articolo
sono annullati
progressivamente, in
relazione alle intese
raggiunte sia in sede
multilaterale nelle
competenti sedi
internazionali, sia in sede
bilaterale con i Paesi
interessati, e alle esigenze
di finanza pubblica". |
"3. I crediti
di cui al presente articolo
sono annullati
progressivamente". |
|
2. Le disponibilità
finanziarie esistenti sul
conto corrente presso la
Tesoreria centrale dello
Stato intestato al Fondo
rotativo di cui all'articolo
26 della legge 24 maggio
1977, n. 227, e all'articolo
6 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, sono destinate
fino ad un massimo del 20 per
cento, nel corso del triennio
2003-2005, con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto
con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro
delle attività produttive, a
fondi rotativi per
l'internazionalizzazione
finalizzati all'erogazione di
prestiti per attività di
investimento delle imprese
italiane nei Paesi in via di
sviluppo e nei Paesi in via
di transizione. |
2. Identico. |
|
3. Il Ministero
dell'economia e delle finanze
- Dipartimento del tesoro, ai
fini della valorizzazione dei
beni trasferiti alla società
costituita ai sensi
dell'articolo 7 del
decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, convoca
una o più conferenze di
servizi o promuove accordi di
programma fissandone i
termini per sottoporre
all'approvazione iniziative
per la valorizzazione degli
stessi. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabiliti
i criteri per l'assegnazione
agli enti territoriali
interessati dal procedimento
di una quota del ricavato
attribuibile alla rivendita
degli immobili valorizzati
ovvero, in luogo della quota
del ricavato, di uno o più
beni immobili la cui
valutazione, per tale
finalità, è effettuata in
conformità ai criteri fissati
nel citato decreto. |
3. Identico. |
|
4. Al fine della
valorizzazione del patrimonio
dello Stato, del recupero,
della riqualificazione e
della eventuale
ridestinazione d'uso, entro
il 30 aprile di ogni anno,
gli enti locali interessati
ad acquisire beni immobili
del patrimonio dello Stato
ubicati nel loro territorio
possono fare richiesta di
detti beni all'Agenzia del
demanio. |
4. Identico. |
|
5. Entro il 31 agosto
di ogni anno, l'Agenzia del
demanio è tenuta a comunicare
agli enti locali la propria
disponibilità all'eventuale
cessione. |
5. Entro il 31 agosto
di ogni anno, l'Agenzia del
demanio, su conforme
parere del Ministero
dell'economia e delle finanze
anche sulle modalità e sulle
condizioni della cessione,
comunica agli enti locali
la propria disponibilità
all'eventuale cessione. |
|
6. Al fine di
favorire l'autonoma
iniziativa per lo svolgimento
di attività, di interesse
generale, in attuazione
dell'articolo 118, quarto
comma, della Costituzione, le
istituzioni di assistenza e
beneficenza e gli enti
religiosi che perseguono
rilevanti finalità umanitarie
o culturali possono ottenere
la concessione o locazione di
beni immobili demaniali o
patrimoniali dello Stato, non
trasferiti alla "Patrimonio
dello Stato Spa", costituita
ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, né
suscettibili di utilizzazione
per usi governativi, a un
canone ricognitorio
determinato ai sensi degli
articoli 1 e 4 della legge 11
luglio 1986, n. 390, e
successive
modificazioni. |
|
6. Le operazioni di
alienazione delle
partecipazioni di cui al
comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, qualora
i relativi titoli siano già
negoziati in mercati
finanziari regolamentati,
sono effettuate ad un prezzo
determinato facendo
riferimento al valore dei
titoli riscontrato su tali
mercati nel periodo
dell'alienazione stessa e
tenendo conto dell'esigenza
di incentivare la domanda di
titoli al fine di assicurare
il buon esito
dell'operazione, anche
qualora tale valore risulti
inferiore al prezzo al quale
si sono completate offerte
precedenti dei medesimi
titoli. La congruità del
prezzo di cui al primo
periodo è attestata da un
consulente finanziario terzo,
non coinvolto nella
strutturazione
dell'operazione di
alienazione. |
7.
Identico. |
|
7. Il complesso delle
autorizzazioni di spesa di
cui alla legge 30 luglio
2002, n. 189, è incrementato
di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005. Con decreto del
Ministro dell'interno è
definito il riparto tra le
singole autorizzazioni. |
8. Per la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni internazionali, l'apertura e la gestione di centri, la rapida attuazione del Programma asilo, l'ammodernamento tecnologico, è autorizzato l'incremento della spesa per il Ministero dell'interno di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, su proposta del Ministro dell'interno viene definito il riparto tra le singole unità previsionali di |
|
base. Con lo stesso
stanziamento di 100 milioni
di euro, ai medesimi fini e
nell'arco degli anni 2003,
2004 e 2005, è incrementato
l'organico del personale dei
ruoli della Polizia di Stato
di 1.000 agenti ed è altresì
autorizzata l'assunzione di
personale dei ruoli
dell'Amministrazione civile
dell'interno nel limite di
1.000 unità delle aree
funzionali B e C nell'ambito
delle vacanze di organico
esistenti. Alla copertura dei
relativi posti di organico si
provvede nei seguenti limiti
massimi di spesa: per il
personale della Polizia di
Stato 9,2 milioni di euro
nell'anno 2003, 32,7 milioni
di euro per l'anno 2004 e
34,2 milioni di euro per
l'anno 2005; per il personale
dell'Amministrazione civile
dell'interno, 6,3 milioni di
euro per l'anno 2003, 19,3
milioni di euro per l'anno
2004, 25,3 milioni di euro
per l'anno 2005. Le
assunzioni per il personale
della Polizia di Stato e
dell'Amministrazione civile
dell'interno, di cui ai
periodi precedenti, sono
disposte in deroga
all'articolo 34, comma 4,
della presente legge. |
|
8. Per il
potenziamento dei mezzi
aeroportuali, ai fini
dell'adeguamento del servizio
antincendi negli aeroporti
alle norme ICAO è autorizzata
per il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco la spesa di
20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005. |
9. Per il
potenziamento dei mezzi
aeroportuali, ai fini
dell'adeguamento del servizio
antincendi negli aeroporti
alle norme ICAO
(International Civil
Aviation Organization) è
autorizzata per il Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco la spesa di 20 milioni
di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005. |
|
9. All'articolo 5,
comma 3-quinquies, del
testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, introdotto
dall'articolo 5, comma 1,
lettera e), della legge
30 luglio 2002, n. 189, dopo
le parole: "ne dà
comunicazione anche in via
telematica al Ministero
dell'interno e all'INPS" sono
inserite le seguenti: "nonché
all'INAIL". |
10.
Identico. |
|
10. All'articolo 22,
comma 9, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come
sostituito dall'articolo 18,
comma 1, della legge 30
luglio 2002, n. 189, dopo le
parole: "Le questure
forniscono all'INPS" sono
inserite le seguenti: "e
all'INAIL". |
11.
Identico. |
| 11. All'articolo 33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' data facoltà |
12.
Identico. |
|
all'INAIL di accedere al
registro informatizzato". |
|
12. All'articolo 145,
comma 40, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall'articolo 22,
comma 14, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
13.
Identico: |
|
a) le parole: "al
70 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "all'80 per
cento"; |
a) identica; |
|
b) le parole da:
"incentivazione per" fino a:
"istruzione universitaria"
sono sostituite dalle
seguenti: "incentivazione per
l'alta formazione
professionale tramite
l'istituzione di un
forum permanente
realizzato da ONLUS per la
professionalità nautica
partecipate da istituti di
istruzione universitaria o
convenzionate con gli stessi.
Tali misure, in una
percentuale non superiore al
50 per cento, possono essere
destinate dai citati enti
alla realizzazione, tramite
il recupero di beni pubblici,
di idonee infrastrutture". |
b) le parole da:
"incentivazione per" fino a:
"istruzione universitaria"
sono sostituite dalle
seguenti: "incentivazione per
l'alta formazione
professionale tramite
l'istituzione di un
forum permanente
realizzato da una o più
ONLUS per la professionalità
nautica partecipate da
istituti di istruzione
universitaria o convenzionate
con gli stessi. Tali misure,
in una percentuale non
superiore al 50 per cento,
possono essere destinate dai
citati enti alla
realizzazione, tramite il
recupero di beni pubblici, di
idonee infrastrutture". |
|
13. Limitatamente alle
misure adottate con
riferimento ai disavanzi
dell'esercizio 2001, ai fini
dell'accesso al finanziamento
integrativo del Servizio
sanitario nazionale a carico
dello Stato, sono considerate
idonee le misure che danno
luogo a maggiori entrate,
ancorché le stesse, pur non
manifestando i relativi
effetti finanziari
interamente nell'anno 2002,
siano indicate, per le
finalità di cui sopra, alla
realizzazione di tali effetti
complessivamente in un
periodo pluriennale. |
14. Identico. |
|
14. Per
l'organizzazione e la
promozione degli eventi
culturali del programma
"Genova capitale europea
della cultura 2004" sono
assegnati al comune di Genova
5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003 e
2004. |
15.
Identico. |
|
15. Gli stanziamenti
aggiuntivi per aiuto pubblico
a favore dei Paesi in via di
sviluppo di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, sono
aumentati, per l'anno 2003,
di 10 milioni di euro per
programmi di cooperazione
internazionale nei Paesi in
via di sviluppo, a favore
della promozione
dell'attuazione delle
Convenzioni fondamentali
dell'OIL e delle Linee guida
OCSE |
16. Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono aumentati, per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per programmi di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a favore della promozione dell'attuazione delle Convenzioni fondamentali dell'OIL e delle linee guida |
|
sulle multinazionali.
Quota parte degli
stanziamenti aggiuntivi, per
un importo pari a 5 milioni
di euro, è destinata al
finanziamento di iniziative
di sostegno delle istituzioni
rappresentative nel quadro
della cooperazione
interparlamentare. |
dell'OCSE destinate
alle imprese
multinazionali. Quota
parte degli stanziamenti
aggiuntivi, per un importo
pari a 5 milioni di euro, è
destinata al finanziamento di
iniziative di sostegno delle
istituzioni rappresentative
nel quadro della cooperazione
interparlamentare. |
|
16. A decorrere dal 1^
gennaio 2003, l'indennità di
comunicazione di cui
all'articolo 4 della legge 21
novembre 1988, n. 508,
concessa ai sordomuti come
definiti al secondo comma
dell'articolo 1 della legge
26 maggio 1970, n. 381, è
aumentata dell'importo di 41
euro per dodici mensilità. |
17.
Identico. |
|
17. Al fine di
assicurare l'integrale
utilizzo delle risorse
comunitarie relative al
Programma operativo
assistenza tecnica e azioni
di sistema 2000-2006, a
supporto dei programmi
operativi delle regioni
dell'obiettivo 1, il fondo di
rotazione di cui all'articolo
5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, è autorizzato ad
anticipare, nei limiti delle
risorse disponibili, su
richiesta del Ministero
dell'economia e delle finanze
- Dipartimento per le
politiche di sviluppo e di
coesione - Servizio per le
politiche dei fondi
strutturali comunitari, le
quote dei contributi
comunitari e statali previste
per il periodo 2000-2004. Per
le annualità successive il
fondo procede alle relative
anticipazioni sulla base
dello stato di avanzamento
del Programma. |
18.
Identico. |
|
18. Per il reintegro
delle somme anticipate dal
fondo ai sensi del comma 17,
si provvede, per la parte
comunitaria, con imputazione
agli accrediti disposti
dall'Unione europea a titolo
di rimborso delle spese
sostenute nell'ambito del
Programma operativo
assistenza tecnica e azioni
di sistema 2000-2006 e, per
la parte statale, con
imputazione agli stanziamenti
autorizzati in favore del
medesimo Programma
nell'ambito delle procedure
di cui alla legge 16 aprile
1987, n. 183. |
19. Per il
reintegro delle somme
anticipate dal fondo ai sensi
del comma 18, si
provvede, per la parte
comunitaria, con imputazione
agli accrediti disposti
dall'Unione europea a titolo
di rimborso delle spese
sostenute nell'ambito del
Programma operativo
assistenza tecnica e azioni
di sistema 2000-2006 e, per
la parte statale, con
imputazione agli stanziamenti
autorizzati in favore del
medesimo Programma
nell'ambito delle procedure
di cui alla legge 16 aprile
1987, n. 183. |
|
19. Al decreto
legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
20.
Identico. |
|
a) all'articolo
4, il comma 3 è sostituito
dal seguente: "3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o |
|
controllo presso le
fondazioni non possono
ricoprire funzioni di
amministrazione, direzione o
controllo presso la società
bancaria conferitaria o altre
società operanti nel settore
bancario, finanziario o
assicurativo in rapporto di
partecipazione azionaria o di
controllo ai sensi
dell'articolo 6 con tale
società bancaria
conferitaria, ad eccezione di
quelle, non operanti nei
confronti del pubblico, di
limitato rilievo economico o
patrimoniale"; |
|
b) all'articolo
25, dopo il comma 3, è
aggiunto il seguente: "3-bis. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, e per quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, le parole "quarto", "quattro" e "quadriennio", contenute negli articoli 12, 13 e nel comma 1 del presente articolo sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "settimo", "sette" e "settennio"". |
|
20. Nell'ambito del
programma di infrastrutture
strategiche di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443, è
inserito un piano
straordinario di messa in
sicurezza degli edifici
scolastici con particolare
riguardo a quelli che
insistono sul territorio
delle zone soggette a rischio
sismico. Il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, presenta entro
novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge il predetto
piano straordinario al CIPE
che, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281,
ripartisce una quota parte
delle risorse di cui
all'articolo 13, comma 1,
della legge 1^ agosto 2002,
n. 166, tenuto conto di
quanto stabilito
dall'articolo 3 della legge
11 gennaio 1996, n. 23. |
21. Nell'ambito
del programma di
infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, possono
essere ricompresi gli
interventi straordinari di
ricostruzione delle aree
danneggiate da eventi
calamitosi ed è inserito
un piano straordinario di
messa in sicurezza degli
edifici scolastici con
particolare riguardo a quelli
che insistono sul territorio
delle zone soggette a rischio
sismico. Il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, presenta entro
novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge il predetto
piano straordinario al CIPE
che, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281,
ripartisce una quota parte
delle risorse di cui
all'articolo 13, comma 1,
della legge 1^ agosto 2002,
n. 166, tenuto conto di
quanto stabilito
dall'articolo 3 della legge
11 gennaio 1996, n. 23. 22. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni, concernente l'immissione in consumo in Valle |
|
d'Aosta di determinati
contingenti annui di merci in
esenzione fiscale,
l'utilizzazione nei processi
produttivi, nel territorio
della regione medesima, di
generi e di merci in
esenzione fiscale ai sensi
della predetta legge deve
essere considerata, a tutti
gli effetti, consumo nel
territorio regionale. La
disposizione di cui al
presente comma costituisce
interpretazione autentica ai
sensi dell'articolo 1, comma
2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante
disposizioni in materia di
statuto dei diritti del
contribuente. |
|
21. Dopo il comma 11
dell'articolo 176 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, è inserito il
seguente: |
23.
Identico: |
|
"11-bis. Al
pagamento del pedaggio di cui
al comma 11, quando esso è
dovuto, e degli oneri di
accertamento dello stesso,
sono obbligati solidalmente
sia il conducente sia il
proprietario del veicolo". |
"11-bis. Al
pagamento del pedaggio di cui
al comma 11, quando esso è
dovuto, e degli oneri di
accertamento dello stesso,
sono obbligati solidalmente
sia il conducente sia il
proprietario del veicolo,
come stabilito
dall'articolo 196". |
|
22. Il limite d'impegno
di cui all'articolo 73, comma
2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, deve intendersi
come stanziamento annuo per
quindici anni da erogare
annualmente. |
24. Identico. |
|
23. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 21,
comma 2, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, la
sorveglianza sul territorio
del Parco nazionale Gran
Paradiso è esercitata dal
Corpo delle guardie alle
dipendenze dell'Ente Parco.
In deroga a quanto previsto
dall'articolo 9 della legge 6
dicembre 1991, n. 394, il
Parco nazionale Gran Paradiso
ha sede legale in Torino, e
una sede amministrativa ad
Aosta, come già previsto dal
decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 5
agosto 1947, n. 871,
ratificato dalla legge 17
aprile 1956, n. 561. Possono
essere previsti uffici
operativi e di coordinamento
all'interno del Parco. |
25.
Identico. |
| 24. All'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione |
26.
Identico. |
|
ordinaria e straordinaria di
immobili destinati
all'assegnazione in godimento
o locazione". |
|
25. Per il
rifinanziamento delle
iniziative per la promozione
della cultura italiana
all'estero e per le attività
degli Istituti italiani di
cultura all'estero, è
autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l'anno
2003. |
27.
Identico. |
|
26. Una quota degli
importi autorizzati ai sensi
dell'articolo 13 della legge
1^ agosto 2002, n. 166, può
essere destinata al
finanziamento degli
interventi previsti
dall'articolo 6 della legge
29 novembre 1984, n. 798, con
le modalità ivi previste,
nonché di quelli previsti
dalle relative ordinanze di
protezione civile. |
28.
Identico. |
|
27. Per il
completamento degli
interventi urgenti per le
opere pubbliche e la loro
messa in sicurezza e dei
rimborsi ai privati a seguito
degli eventi alluvionali
verificatisi negli anni 2000
e 2002, è autorizzato un
limite di impegno
quindicennale di 10 milioni
di euro a decorrere dall'anno
2004 in favore degli enti e
con le procedure di cui al
comma 51 dell'articolo 52
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448. Per la prosecuzione
degli interventi pubblici
conseguenti a
calamità naturali che abbiano
formato oggetto di
disposizioni legislative o
per le quali sia stato
deliberato lo stato di
emergenza ai sensi
dell'articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, il Dipartimento della
protezione civile è
autorizzato a provvedere con
contributi quindicennali ai
mutui che i soggetti
competenti possono stipulare
allo scopo. A tale fine è
autorizzato un limite
d'impegno di 10 milioni di
euro a decorrere dall'anno
2004. Alla ripartizione del
predetto limite d'impegno si
provvede con ordinanze
adottate ai sensi
dell'articolo 5 della citata
legge n. 225 del 1992, sulla
base di un piano predisposto
d'intesa con il Presidente
della Conferenza dei
presidenti delle regioni e
delle province autonome di
Trento e di Bolzano, tenendo
conto dell'effettivo stato di
utilizzo, da parte degli enti
erogatori finali, dei
finanziamenti già
autorizzati. |
29. Per il
completamento degli
interventi urgenti per le
opere pubbliche e la loro
messa in sicurezza e dei
rimborsi ai privati a seguito
degli eventi alluvionali
verificatisi negli anni
1994, 2000 e 2002, è
autorizzato un limite di
impegno quindicennale di 10
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004 in favore
degli enti e con le procedure
di cui al comma 51
dell'articolo 52 della legge
28 dicembre 2001, n. 448. Per
la prosecuzione degli
interventi pubblici
conseguenti a
calamità naturali che abbiano
formato oggetto di
disposizioni legislative o
per le quali sia stato
deliberato lo stato di
emergenza ai sensi
dell'articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, il Dipartimento della
protezione civile è
autorizzato a provvedere con
contributi quindicennali ai
mutui che i soggetti
competenti possono stipulare
allo scopo. A tale fine è
autorizzato un limite
d'impegno di 10 milioni di
euro a decorrere dall'anno
2004. Alla ripartizione del
predetto limite d'impegno si
provvede con ordinanze
adottate ai sensi
dell'articolo 5 della citata
legge n. 225 del 1992, sulla
base di un piano predisposto
d'intesa con il Presidente
della Conferenza dei
presidenti delle regioni e
delle province autonome di
Trento e di Bolzano, tenendo
conto dell'effettivo stato di
utilizzo, da parte degli enti
erogatori finali, dei
finanziamenti già
autorizzati. |
| 28. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di adeguamento |
30.
Identico. |
|
della dotazione
infrastrutturale del comune
di Milano, nonché per
l'ulteriore finanziamento
degli interventi previsti ai
sensi dell'articolo 3, comma
4, della legge 29 dicembre
2000, n. 400, è autorizzata
la spesa di 24 milioni di
euro per l'anno 2003 quale
contributo agli oneri per la
realizzazione di interventi
infrastrutturali per la
riqualificazione urbana e
della rete della mobilità. |
|
29. Ai fini della
promozione culturale delle
città e delle regioni che si
affacciano sul Mediterraneo,
con particolare riferimento
al patrimonio storico e
architettonico, per l'anno
2003 è autorizzata, in favore
del Ministero per i beni e le
attività culturali, la spesa
di 400 mila euro, per il
sostegno dell'attività
dell'Agenzia per il
patrimonio culturale
euromediterraneo. La sede del
coordinamento delle predette
iniziative di promozione
culturale è individuata nella
città di Lecce. |
31.
Identico. |
|
30. I benefìci
previsti dall'articolo
4-bis del decreto-legge
12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 11
dicembre 2000, n. 365, si
applicano, nei limiti delle
risorse individuate ai sensi
del comma 6 del medesimo
articolo 4-bis, anche
alle associazioni, alle
fondazioni e agli enti, anche
religiosi, nonché alle
istituzioni che perseguono
scopi di natura sociale, le
cui strutture siano state
danneggiate dalle calamità
idrogeologiche verificatesi
nei mesi di ottobre e
novembre 2000. |
32.
Identico. |
|
31. Il contributo
per la riparazione dei danni
di cui all'articolo 4-bis,
commi 4 e 5, del
decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11
dicembre 2000, n. 365, è
riconosciuto, nei limiti
delle risorse individuate ai
sensi del comma 6 del
medesimo articolo 4-bis,
a coloro che abbiano
subito danni in conseguenza
degli eventi alluvionali
verificatisi nella prima
decade dell'ottobre 1994,
come risultanti dalle
cartografie e dai rilievi
esistenti presso i comuni e
le province interessati,
anche se non abbiano
presentato nei termini
prescritti richiesta di
indennizzo, o abbiano mutato
sede, domicilio o residenza
durante il periodo compreso
tra i predetti eventi |
Soppresso. |
|
alluvionali e quelli
verificatisi nei mesi di
ottobre e novembre
2000. |
|
32. All'articolo 52,
comma 51, primo periodo,
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: "e 2000"
sono sostituite dalle
seguenti: ", 2000 e 2002". |
33.
Identico. |
|
33. Al comma 1
dell'articolo 146 della legge
23 dicembre 2000, n. 388,
dopo le parole: "per il 2001"
sono inserite le seguenti: "e
di 2 milioni di euro per
l'anno 2003". |
34.
Identico. |
|
34. Il finanziamento
annuale previsto
dall'articolo 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è incrementato di 5
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2003. |
35. Il
finanziamento annuale
previsto dall'articolo 52,
comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è
incrementato di 5 milioni di
euro a decorrere dall'anno
2003. Limitatamente al
2003 la predetta somma è
incrementata di ulteriori 5
milioni di euro. |
|
35. Al fine di
favorire il coordinamento
delle attività e degli
interventi per il contrasto
dello sfruttamento sessuale e
dell'abuso sessuale dei
minori, nonché il
funzionamento della
Commissione per le adozioni
internazionali, è
autorizzata, per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005,
la spesa di 2 milioni di
euro. A decorrere dalla data
di entrata in vigore della
presente legge, tali
autorizzazioni di spesa
nonché le spese relative al
coordinamento delle attività
di contrasto dello
sfruttamento sessuale e
dell'abuso sessuale dei
minori di cui all'articolo 17
della legge 3 agosto 1998, n.
269, e quelle relative
all'esecuzione della
Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in
materia di adozione
internazionale, fatta a L'Aia
il 29 maggio 1993, di cui
all'articolo 9 della legge 31
dicembre 1998, n. 476, sono
iscritte nel Fondo per il
funzionamento della
Presidenza del Consiglio dei
ministri dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle
finanze. |
36.
Identico. |
|
36. Le disposizioni
recate dal regolamento per la
semplificazione delle
modalità di certificazione
dei corrispettivi per le
società e le associazioni
sportive dilettantistiche, di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo
2002, n. 69, si applicano
anche alle associazioni
pro-loco per le
manifestazioni dalle stesse
organizzate. |
37.
Identico. |
|
37. Il contributo
previsto dall'articolo 145,
comma 17, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, in
favore del Club alpino
italiano, per le attività del
Corpo nazionale soccorso
alpino e speleologico, è
incrementato, a decorrere
dall'anno 2003, di 100.000
euro. |
38. Il
contributo previsto
dall'articolo 145, comma 17,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, in favore del Club
alpino italiano (CAI),
per le attività del
Corpo nazionale
soccorso alpino e
speleologico (CNSAS),
è incrementato, a decorrere
dall'anno 2003, di
200.000 euro. |
|
39. Il soccorso in
montagna, in grotta, in
ambienti ostili e impervi, è,
di norma, attribuito al CNSAS
del CAI ed al Bergrettungs
- Dienst (BRD)
dell'Alpenverein Sudtirol
(AVS). Al CNSAS ed al BRD
spetta il coordinamento dei
soccorsi in caso di presenza
di altri enti o
organizzazioni, con
esclusione delle grandi
emergenze o calamità. |
|
38. Il requisito della
distanza tra le ricevitorie
del lotto gestite da
rivenditori di generi di
monopolio e le ricevitorie
gestite da ex dipendenti del
lotto, introdotto dal decreto
del Ministro delle finanze 6
maggio 1987 e dalla legge 19
aprile 1990, n. 85, distanza
successivamente ridotta
dall'articolo 33 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, è
soppresso a decorrere dal 30
giugno 2003. |
40.
Identico. |
|
41. Con decreto del
Ministro degli affari esteri,
da emanare entro il 28
febbraio 2003, di concerto
con il Ministro dell'economia
e delle finanze, si provvede
alla variazione in aumento
della tariffa di cui
all'articolo 56 del decreto
del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, e successive
modificazioni, ed in
particolare al riallineamento
degli importi da percepire
per il rilascio dei visti
nazionali di lunga durata
alle somme riscosse, per
analoghe finalità, dagli
altri Stati che aderiscono
alla Convenzione di
applicazione dell'accordo di
Schengen. 42. Il 10 per cento delle maggiori entrate, determinate prendendo a base la differenza tra la somma accertata e quella rilevata nell'anno immediatamente precedente, provenienti dalla riscossione dei diritti consolari in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 41, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, è prioritariamente destinato, attraverso gli strumenti della contrattazione integrativa, all'incentivazione della produttività del personale non dirigente |
|
in servizio
presso il predetto Ministero,
in ragione dei maggiori
impegni derivanti dallo
svolgimento del semestre di
presidenza dell'Unione
europea e dalle attività di
contrasto all'immigrazione
clandestina alle quali sono
chiamate le rappresentanze
diplomatiche e consolari. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
|
39. All'articolo 10,
comma 7, della legge 11
gennaio 2001, n. 7, le parole
da: "ventiquattro" fino a:
"legge" sono sostituite dalle
seguenti: "il 30 marzo
2005". |
43.
Identico. |
|
44. All'articolo 1,
comma 5, del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, e
successive modificazioni, la
parola: "quattro" è
sostituita dalla seguente:
"sei". |
|
40. All'articolo 141
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, dopo il comma 3 è
inserito il seguente: |
45.
Identico. |
|
"3-bis. Al fine di
assicurare il corretto
funzionamento degli enti di
cui al comma 1 nonché per la
realizzazione di ulteriori
investimenti è autorizzato il
limite d'impegno
quindicennale di 5.270.000
euro a decorrere dall'anno
2003. Entro il 30 giugno 2003
i suddetti enti presentano al
Ministero delle politiche
agricole e forestali propri
programmi finalizzati al loro
corretto funzionamento e alla
realizzazione di
investimenti". |
|
46. Al terzo comma
dell'articolo 490 del codice
di procedura civile, è
aggiunto il
seguente periodo: "Sono
equiparati ai quotidiani, i
giornali di informazione
locale, multisettimanali o
settimanali editi da soggetti
iscritti al Registro
operatori della comunicazione
(ROC) e aventi
caratteristiche editoriali
analoghe a quelle dei
quotidiani che garantiscono
la maggior diffusione nella
zona interessata. 47. Per la prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca europea di Milano, anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo Stato può partecipare, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2004 e di 15.000.000 di euro per l'anno 2005. |
|
48. E' concesso un
contributo straordinario di
516.000 euro a favore
dell'UNICEF, per l'anno
2003. 49. I trasferimenti erariali correnti di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aumentati: a) di 20 milioni di euro per l'anno 2003; b) di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera b) si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22. 50. Le disposizioni previste dall'articolo 44, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si intendono applicabili alle procedure di alienazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 44, con esclusione delle permute. 51. E' concessa al Ministro dell'interno la facoltà, per l'esercizio 2003, di effettuare variazioni compensative tra le unità previsionali di base, concernenti il funzionamento, 1.1.1.0. e 5.1.1.1. nella misura massima di euro 2.521.300, ed altresì tra le unità previsionali di base, concernenti, il funzionamento, le spese generali e i mezzi operativi e strumentali, 1.1.1.0. e 2.1.1.0., 3.1.1.1., 5.1.1.1., 5.1.1.3. nella misura massima rispettivamente di euro 1.333.000, euro 841.825, euro 191.089, euro 516.457 ed euro 816.543. 52. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: "valorizzazione dei beni culturali e ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283"; b) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole da: "servizi finalizzati" a: "numero 112," sono sostituite dalle seguenti: "servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale". |
|
53. All'Istituto per
la contabilità nazionale è
concesso un contributo a
valere sulle risorse di cui
all'articolo 32 della legge
28 dicembre 2001, n. 448. A
tale fine, a decorrere
dall'anno 2003, l'Istituto
per la contabilità nazionale
viene inserito nell'elenco
degli enti indicati nella
tabella 1 allegata alla
citata legge n. 448 del 2001
per essere incluso nel
riparto delle risorse di cui
al predetto articolo 32.
L'Istituto invia annualmente
alle Camere, entro trenta
giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di
bilancio, i rendiconti
dell'attività svolta. 54. Le disponibilità finanziarie di EFIM in liquidazione coatta amministrativa, di Alumix spa in liquidazione coatta amministrativa, di Efimpianti spa in liquidazione coatta amministrativa, depositate presso la tesoreria centrale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni, e dell'articolo 156, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate al Capo X, capitolo 2368, entrate eventuali e diverse, dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2003 e corrispondente capitolo per gli anni successivi. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, tenuto conto del fabbisogno finanziario delle suddette procedure liquidatorie, è determinato l'ammontare delle somme da versare al Capo X dello stato di previsione dell'entrata e le modalità di versamento. 55. La concessione di costruzione e gestione di appalti pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, non costituisce operazione permutativa. 56. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 12 e 16 dicembre 1990 e da successivi eventi calamitosi, per tutti i debiti contributivi ed alle aziende |
|
industriali, per i mutui
agevolati di ricerca, di cui
all'articolo 4 del
decreto-legge 30 agosto 1968,
n. 918, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25
ottobre 1968, n. 1089, per
entrambe maturati e scaduti
fino alla data di entrata in
vigore della presente legge,
è concessa una sospensione
fino al 30 giugno 2003. 57. All'articolo unico della legge 27 settembre 1963, n. 1316, è aggiunto il seguente comma: "Il venditore ha tuttavia facoltà di produrre al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico gli atti di cui al primo comma entro dieci giorni dalla data in cui è stata effettuata la prima iscrizione del veicolo a seguito della presentazione di idonea autocertificazione, provvisoriamente sostitutiva degli atti predetti, e della contestuale corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti; l'iscrizione è cancellata d'ufficio se gli atti non sono prodotti nel termine". 58. Gli effetti economici dei decreti legislativi di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, da adottare entro il 31 maggio 2003, sono determinati utilizzando anche le risorse stanziate allo scopo dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 59. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 2002, per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 288, n. 289 e n. 290, rispettivamente del 9, 10 e 11 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile provvede, con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate, ed è autorizzato a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo. A tale fine, in aggiunta alle risorse già a disposizione del Dipartimento medesimo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2003. |
|
60. Per l'anno 2003
è autorizzata la spesa di 50
milioni di euro per le
esigenze di prosecuzione del
programma EFA (European
Fighter Aircraft). (Misure di contenimento 1. Al fine di prevenire o attenuare il fenomeno dell'inflazione e in attuazione dei princìpi di libera concorrenza stabiliti dal diritto comunitario e delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e coerentemente con le norme sul rispetto dell'obbligo a contrarre, sono o restano inapplicabili ai rapporti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, o costituiti dopo tale data, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che impongono limiti alle imprese di assicurazione nella individuazione dei parametri tariffari statisticamente significativi ai fini della costruzione della tariffa stessa. 2. Il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. (Continuità 1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano anche alle città di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, e per le isole di Pantelleria e Lampedusa, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, nei limiti delle risorse già preordinate. 1. Al fine di assicurare, per l'anno 2003, il finanziamento degli interventi a titolo di |
|
mutuo agevolato di cui ai
titoli I e II del decreto
legislativo 21 aprile 2000,
n. 185, è concesso un
contributo, limitatamente al
triennio 2003-2005, pari a 10
milioni di euro per l'anno
2003, a 20 milioni di euro
per l'anno 2004 e a 45
milioni di euro per l'anno
2005, quale concorso dello
Stato a fronte degli oneri
per interessi derivanti dai
mutui che Sviluppo Italia Spa
può contrarre sul mercato, o
derivanti dall'emissione di
prestiti obbligazionari
emessi dalla medesima
Sviluppo Italia. 2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva di cui al comma 1 dell'articolo 61. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 61, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate. (Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali e degli altri enti 1. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. 2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 1 si applica il trattamento stabilito all'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130. |
|
3. I beni immobili
individuati ai sensi dei
commi 1 e 2 possono essere
trasferiti a titolo oneroso
alle società costituite ai
sensi del comma 1 con atto
pubblico o scrittura privata
autenticata, previa delibera
dell'organo competente degli
enti proprietari secondo il
rispettivo ordinamento. La
predetta delibera ha il
contenuto previsto al comma 1
dell'articolo 3 del citato
decreto-legge n. 351 del
2001. Gli onorari notarili
relativi al trasferimento
sono ridotti a un terzo. 4. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 3 non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 7, 9, 17, 18, secondo e terzo periodo e 19 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001. 6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai beni immobili degli enti pubblici strumentali di regioni, province, comuni ed altri enti locali che ne facciano richiesta all'ente territoriale di riferimento, e ai beni immobili delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. I predetti beni immobili sono trasferiti a titolo oneroso dagli enti proprietari ai rispettivi enti territoriali di riferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo. Al trasferimento si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351. 7. Gli enti territoriali di riferimento ai quali sono trasferiti i beni immobili ai sensi del comma 6 procedono alla realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione in conformità alle disposizioni del presente articolo. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili è corrisposto agli enti i cui beni costituiscono oggetto delle operazioni di trasferimento. 8. Gli enti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione ai sensi del presente articolo ne danno comunicazione |
|
preventiva al Ministero
dell'economia e delle
finanze. 9. All'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero di altri crediti dello Stato e di altri enti pubblici". 10. La destinazione del ricavo delle operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi del comma 9 è stabilita con le modalità previste ai sensi del comma 5 del citato articolo 15 della legge n. 448 del 1998. |
|
|
|
|
1. Al fine di tutelare
l'originalità del patrimonio
storico-culturale dei
territori montani, attraverso
la valorizzazione dei loro
prodotti protetti con
"denominazione di origine" o
"indicazione geografica" ai
sensi del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio, del
14 luglio 1992, è istituito
presso il Ministero delle
politiche agricole e
forestali l'Albo dei prodotti
di montagna, autorizzati a
fregiarsi della menzione
aggiuntiva "prodotto nella
montagna" seguita
dall'indicazione geografica
del territorio interessato,
da attribuire, sentite le
comunità montane interessate,
alle sole produzioni
agroalimentari originate nei
comuni montani sia per quanto
riguarda la fabbricazione che
la provenienza della materia
prima. |
1. Al fine di tutelare
l'originalità del patrimonio
storico-culturale dei
territori montani, attraverso
la valorizzazione dei loro
prodotti protetti con
"denominazione di origine" o
"indicazione geografica" ai
sensi del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio, del
14 luglio 1992, ed in
accoglimento della
raccomandazione 1575/2002,
approvata dal Consiglio
d'Europa il 3 settembre 2002,
è istituito presso il
Ministero delle politiche
agricole e forestali l'Albo
dei prodotti di montagna,
autorizzati a fregiarsi della
menzione aggiuntiva "prodotto
nella montagna" seguita
dall'indicazione geografica
del territorio interessato,
da attribuire, sentite le
comunità montane interessate,
alle sole produzioni
agroalimentari originate nei
comuni montani per quanto
riguarda sia tutte le fasi
di produzione e di
trasformazione sia la
provenienza della materia
prima. |
|
2. Le produzioni di
cui al comma 1 possono
fregiarsi della menzione
aggiuntiva anche se aggregate
a più vasti comprensori di
consorzi di tutela. |
2. Identico. |
|
3. L'iscrizione
all'Albo di cui al comma 1
per l'uso della menzione
"prodotto nella montagna" è
esente dai diritti annuali di
segreteria. |
3.
Identico. |
|
4. In deroga ai
requisiti previsti
dall'articolo 2 della legge
30 aprile 1962, n. 283, e
successive modificazioni, e
con riferimento alle
strutture artigianali
destinate alla preparazione
di prodotti alimentari tipici
situate in comuni montani ad
alta marginalità, le regioni
possono individuare i
requisiti strutturali minimi
necessari per il rilascio
della relativa
autorizzazione, salva
comunque l'esigenza di
assicurare l'igiene completa
degli alimenti da accertare
con i controlli previsti
dalla normativa vigente. |
4. Identico. |
|
5. L'articolo 15
della legge 31 gennaio 1994,
n. 97, è abrogato. |
|
|
|
|
1. Il ricavato dei
mutui attivati per il
completamento della
ricostruzione nei comuni
colpiti dagli eventi sismici
dei mesi di novembre 1980,
febbraio 1981 e marzo 1982,
unitamente alle giacenze
rilevate alla data di entrata
in vigore della presente
legge sulle contabilità
speciali dei singoli comuni
presso le tesorerie
provinciali, è depositato a
fini fruttiferi presso la
Cassa depositi e prestiti per
la costituzione di un "Fondo
speciale presso il Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti per il
completamento della
ricostruzione nelle zone
colpite dagli eventi sismici
del 1980, 1981 e 1982, di cui
al testo unico n. 76 del
1990". Il tasso di
remunerazione è stabilito con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze. |
Soppresso. |
|
2. Il Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti, a valere sulle
giacenze complessive dei
fondi, procede secondo le
necessità di cassa
all'accreditamento ai singoli
comuni, nei limiti delle
rispettive assegnazioni già
disposte. |
Soppresso. |
| 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta motivata dei sindaci, previo parere di una commissione formata da rappresentanti dei Ministeri delle |
Soppresso. |
|
infrastrutture
e dei trasporti,
dell'economia e delle
finanze, per i beni e le
attività culturali e del
Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, nonché
delle regioni interessate e
degli stessi comuni,
autorizza l'impegno dei fondi
eccedenti le assegnazioni già
disposte a favore di ciascun
comune a valere sulle
giacenze complessive, nei
limiti del fabbisogno
accertato e formalizzato per
ciascun comune, e il
conseguente accreditamento di
cassa. |
|
4. I fabbisogni dei
singoli comuni sono definiti
con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti, nei limiti delle
disponibilità complessive
delle autorizzazioni di spesa
destinate alla ricostruzione
dei territori di cui al comma
1, come rilevati alla data
di entrata in vigore della
presente legge. |
Soppresso. |
|
5. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sono altresì
disciplinati la composizione
e il funzionamento della
commissione di cui al comma
3, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello
Stato. |
Soppresso. |
|
6. I comuni
utilizzano i fondi comunque
assegnati a seguito degli
eventi sismici degli anni
1980 e 1981 per la
concessione di contributi ai
soggetti di cui all'articolo
3 della legge 23 gennaio
1992, n. 32, e successive
modificazioni, nonché i
relativi saldi e trascinati,
per il ripristino delle opere
pubbliche di interesse
comunale danneggiate, per la
realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria e
secondaria funzionali agli
insediamenti abitativi,
nonché per il pagamento di
somme a seguito di espropri,
sentenze e contenziosi ed
analoghi ineludibili
pagamenti connessi ad impegni
assunti a seguito degli
eventi sismici, e, nel limite
massimo del 4 per cento dei
fondi, per spese di
funzionamento e gestione
dell'ufficio terremoto. |
Soppresso. |
| 7. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, è nominato, con decreto del Ministro delle attività produttive, un |
1.
Identico. |
|
commissario ad acta
che provvede alla
realizzazione in regime di
concessione di ogni ulteriore
intervento funzionalmente
necessario al completamento
del programma, le cui opere
siano state già individuate e
la cui progettazione già
affidata alla data del 28
febbraio 1991. Il commissario
provvede altresì alla
realizzazione degli
interventi resi necessari da
eventi naturali eccezionali e
riferiti ad opere non ancora
consegnate in via definitiva
al destinatario finale,
nonché alla consegna
definitiva delle opere
collaudate agli enti
destinatari preposti alla
relativa gestione. |
|
8. Sono revocate le
concessioni per la
realizzazione di opere di
viabilità, finanziate ai
sensi della legge 14 maggio
1981, n. 219, i cui lavori
alla data del 31 dicembre
2001 non abbiano conseguito
si gnificativi avanzamenti da
almeno tre anni. Il
commissario di cui al comma
7, con propria
determinazione, affida, entro
sei mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, il
completamento della
realizzazione delle opere
suddette con le modalità
ritenute più vantaggiose per
la pubblica amministrazione
sulla base della medesima
disciplina straordinaria di
cui alla legge 14 maggio
1981, n. 219, e ne cura
l'esecuzione. |
2. Sono revocate
le concessioni per la
realizzazione di opere di
viabilità, finanziate ai
sensi della legge 14 maggio
1981, n. 219, i cui lavori
alla data del 31 dicembre
2001 non abbiano conseguito
significativi avanzamenti da
almeno tre anni. Il
commissario di cui al comma
1, con propria
determinazione, affida, entro
sei mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, il
completamento della
realizzazione delle opere
suddette con le modalità
ritenute più vantaggiose per
la pubblica amministrazione
sulla base della medesima
disciplina straordinaria di
cui alla legge 14 maggio
1981, n. 219, e ne cura
l'esecuzione. |
|
9. Il commissario, nel
dare avvio alle attività di
cui ai commi 7 e 8, valuta
l'onere derivante dal loro
completamento e ne informa il
CIPE per l'individuazione
delle risorse finanziarie,
d'intesa con le regioni
destinatarie degli interventi
e a valere sui trasferimenti
ad esse assegnati. All'onere
per il compenso del
commissario e per il
funzionamento della struttura
di supporto composta da
personale in servizio presso
il Ministero delle attività
produttive, per un massimo di
300.000 euro annui, si
provvede a valere sulle
disponibilità del Ministero
delle attività produttive di
cui alla contabilità speciale
1728, che saranno versate
all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva
riassegnazione allo stato di
previsione del predetto
Ministero. |
3. Il
commissario, nel dare avvio
alle attività di cui ai commi
1 e 2, valuta
l'onere derivante dal loro
completamento e ne informa il
CIPE per l'individuazione
delle risorse finanziarie,
d'intesa con le regioni
destinatarie degli interventi
e a valere sui trasferimenti
ad esse assegnati. All'onere
per il compenso del
commissario e per il
funzionamento della struttura
di supporto composta da
personale in servizio presso
il Ministero delle attività
produttive, per un massimo di
300.000 euro annui, si
provvede a valere sulle
disponibilità del Ministero
delle attività produttive di
cui alla contabilità speciale
1728, che saranno versate
all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva
riassegnazione allo stato di
previsione del predetto
Ministero. |
|
|
|
|
1. Il comma 1
dell'articolo 3 della legge 7
aprile 1997, n. 96, e
l'articolo 52-ter del
decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213, sono sostituiti
dal seguente: "Le monete e le
banconote in lire possono
essere convertite in euro
presso le filiali della Banca
d'Italia non oltre il 28
febbraio 2012". |
1. Dopo il comma 1
dell'articolo 3 della legge 7
aprile 1997, n. 96, è
inserito il seguente: "1-bis. Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012". |
|
(v. comma 1). |
2. Dopo il comma 1
dell'articolo 52-ter
del decreto legislativo 24
giugno 1998, n. 213, è
aggiunto il seguente: "1-bis. Le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012". 3. Restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle monete in lire, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, comma 1, del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, anche ai fini della conversione in euro di cui ai commi 1 e 2. |
|
2. Entro il 31 gennaio
2003 il Ministero
dell'economia e delle finanze
e la Banca d'Italia
effettueranno una stima delle
banconote in lire che si
prevede non saranno
presentate per la conversione
in euro entro il 28 febbraio
2012. Il 65 per cento
dell'importo risultante dalla
stima predetta sarà
corrisposto dalla Banca
d'Italia all'erario entro il
28 febbraio 2003; fino al 25
per cento dell'importo
risultante dalla stima sarà
corrisposto dalla Banca
d'Italia all'erario entro il
31 gennaio 2008, tenuto conto
dell'andamento dei rimborsi
effettuati. L'importo residuo
delle banconote in lire non
presentate per la conversione
in euro entro il 28 febbraio
2012 sarà corrisposto dalla
Banca d'Italia all'erario
entro il 31 marzo 2012. |
4. Entro il 31
gennaio 2003 il Ministero
dell'economia e delle finanze
e la Banca d'Italia
effettueranno una stima delle
banconote in lire che si
prevede non saranno
presentate per la conversione
in euro entro il 28 febbraio
2012. Il 65 per cento
dell'importo risultante dalla
stima predetta sarà
corrisposto dalla Banca
d'Italia all'erario entro il
28 febbraio 2003; fino al 25
per cento dell'importo
risultante dalla stima sarà
corrisposto dalla Banca
d'Italia all'erario entro il
31 gennaio 2008, tenuto conto
dell'andamento dei rimborsi
effettuati. L'importo residuo
delle banconote in lire non
presentate per la conversione
in euro entro il 28 febbraio
2012 sarà corrisposto dalla
Banca d'Italia all'erario
entro il 31 marzo 2012.
Nell'ipotesi in cui il
valore delle banconote in
lire presentate per il
rimborso eccedesse gli
importi versati all'erario,
la Banca d'Italia provvederà
alla conversione in euro,
utilizzando le disponibilità
del conto di cui all'articolo
4 della legge 26 novembre
1993, n. 483. |
|
5. E' autorizzata
la coniazione e l'emissione
di monete per collezionisti
aventi corso legale solo in
Italia nei tagli da 5, 10, 20
e 50 euro. Con decreti del
Ministero dell'economia e
delle finanze sono
determinate le
caratteristiche tecniche ed
artistiche, i contingenti e
la data dalla quale le monete
di cui al presente comma
avranno corso legale in
Italia. |
|
|
|
|
1. All'articolo 4 della
legge 28 ottobre 1999, n.
410, il comma 2 è sostituito
dal seguente: |
1. All'articolo 4
della legge 28 ottobre 1999,
n. 410, e successive
modificazioni, il comma 2 è
sostituito dal
seguente: |
|
"2. I provvedimenti
di cui agli articoli 2540,
2543, 2544 e 2545 del codice
civile sono adottati dal
Ministero delle attività
produttive di concerto con il
Ministero delle politiche
agricole e forestali, che
assicura il monitoraggio
economico e finanziario
sull'attività dei consorzi
agrari, anche in funzione
dell'emanazione dei
provvedimenti di cui al
presente comma". |
"2. Identico". |
|
2. All'articolo 5 della
legge 28 ottobre 1999, n.
410, è aggiunto, in fine, il
seguente comma: |
2. Identico: |
|
"7-bis. Nel caso in
cui per la presentazione del
concordato ai sensi
dell'articolo 214 del regio
decreto 16 marzo 1942, n.
267, il Ministero delle
attività produttive, di
concerto con il Ministero
delle politiche agricole e
forestali, abbia disposto la
nomina di un commissario
ad acta in sostituzione
di organi statutari del
consorzio, al fine di
assicurare l'efficiente
gestione del consorzio stesso
e la ricostituzione ordinaria
degli organi sociali,
apportando le opportune
modifiche statutarie, può
essere nominato, con le
modalità di cui all'articolo
4, comma 2, della presente
legge e per una durata
massima di dodici mesi, un
commissario con i poteri di
cui all'articolo 2543 del
codice civile". |
"7-bis. Nel caso in
cui per la presentazione del
concordato ai sensi
dell'articolo 214 del regio
decreto 16 marzo 1942, n.
267, il Ministero delle
attività produttive, di
concerto con il Ministero
delle politiche agricole e
forestali, abbia disposto la
nomina di un commissario
ad acta in sostituzione
di organi statutari del
consorzio, al fine di
assicurare l'efficiente
gestione del consorzio stesso
e la ricostituzione ordinaria
degli organi sociali,
apportando le opportune
modifiche statutarie, in
linea con gli scopi anche
pubblicistici assegnati ai
consorzi agrari, può
essere nominato, con le
modalità di cui all'articolo
4, comma 2, della presente
legge e per una durata
massima di dodici mesi, un
commissario con i poteri di
cui all'articolo 2543 del
codice civile". |
|
3. Per i consorzi
agrari che versino nelle
condizioni di cui
all'articolo 5, comma 4,
della legge 28 ottobre 1999,
n. 410, dopo l'omologazione
della proposta di concordato
preventivo, l'autorità
amministrativa vigilante, per
assicurare la più efficiente
gestione dei consorzi stessi,
può nominare un commissario
governativo per la durata
massima di ventiquattro mesi.
Il commissario può provvedere
alle modifiche statutarie ove
necessarie, alla ammissione
di nuovi soci in possesso dei
requisiti di legge o
statutari e alla
ricostituzione ordinaria
degli organi sociali. |
Soppresso. |
|
|
|
|
1. Per l'anno 2003, in
sostituzione di quanto
previsto dall'articolo 22
della legge 5 marzo 2001, n.
57, alle persone fisiche, ai
pubblici esercizi e agli
alberghi che acquistano o
noleggiano un apparato idoneo
a consentire la ricezione dei
segnali televisivi in tecnica
digitale terrestre (T-DVB) e
la conseguente interattività,
è riconosciuto un contributo
statale pari a 150 euro. |
1. Identico. |
|
2. Un contributo
statale pari a 75 euro è
altresì riconosciuto alle
persone fisiche o giuridiche
che acquistano o noleggiano
un apparato di utente per la
trasmissione e/o la ricezione
a larga banda dei dati via
INTERNET. Il contributo è
corrisposto mediante uno
sconto di ammontare
corrispondente, praticato
sull'ammontare previsto nei
contratti di abbonamento al
servizio di accesso a larga
banda ad INTERNET, stipulati
dopo il 1^ dicembre 2002. |
2. Un contributo
statale pari a 75 euro è
altresì riconosciuto alle
persone fisiche o giuridiche
che acquistano o noleggiano
o detengono in comodato
un apparato di utente per la
trasmissione o la
ricezione a larga banda dei
dati via INTERNET. Il
contributo è corrisposto
mediante uno sconto di
ammontare corrispondente,
praticato sull'ammontare
previsto nei contratti di
abbonamento al servizio di
accesso a larga banda ad
INTERNET, stipulati dopo il
1^ dicembre 2002. |
|
3. Nel caso
dell'acquisto, il contributo
è riconosciuto immediatamente
sulle prime bollette di
pagamento e fino alla
concorrenza dello sconto. Nel
caso del noleggio, il cui
contratto deve avere durata
annuale, il contributo è
riconosciuto ripartendo lo
sconto sulle bollette del
primo anno. |
3. Nel caso
dell'acquisto, il contributo
è riconosciuto immediatamente
sulle prime bollette di
pagamento e fino alla
concorrenza dello sconto. Nel
caso del noleggio o della
detenzione in comodato, il
cui contratto deve avere
durata annuale, il contributo
è riconosciuto ripartendo lo
sconto sulle bollette del
primo anno. |
|
4. La concessione dei
contributi previsti ai commi
1 e 2 è disposta entro il
limite di spesa di 20 milioni
di euro per l'anno 2003 a
valere sulle disponibilità,
utilizzabili sulla base della
vigente normativa contabile,
derivanti dall'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo
22, comma 1, della legge 5
marzo 2001, n. 57. |
4. La concessione dei
contributi previsti ai commi
1 e 2 è disposta entro il
limite di spesa di 31
milioni di euro per l'anno
2003 a valere sulle
disponibilità, utilizzabili
sulla base della vigente
normativa contabile,
derivanti dall'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo
22, comma 1, della legge 5
marzo 2001, n. 57. |
|
5. Con decreto del
Ministro delle comunicazioni,
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, sono definiti
i criteri e le modalità di
attribuizione del
contributo. |
5. Identico. |
|
6. Con decreto del
Ministro delle comunicazioni,
da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, è stabilita la
disciplina dei contributi
inerenti alle licenze
individuali e alle
autorizzazioni generali per i
servizi di telecomunicazione
ad uso privato sulla base dei
criteri indicati nei commi 20
e 21 dell'articolo 6 del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318. |
6. Identico. |
|
7. Fino all'emazione
del decreto di cui al comma 6
resta ferma la disciplina
transitoria di cui al decreto
del Ministro delle
comunicazioni 30 gennaio
2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
32 del 7 febbraio 2002. |
7. Identico. |
|
|
|
|
1. Le disposizioni
della legge 16 dicembre 1991,
n. 398, e successive
modificazioni, e le altre
disposizioni tributarie
riguardanti le associazioni
sportive dilettantistiche si
applicano anche alle società
sportive dilettantistiche
costituite in società di
capitali senza fine di
lucro. |
1. Identico. |
| 2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come da ultimo modificato | 2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo |
|
dall'articolo 37,
comma 2, della legge 21
novembre 2000, n. 342, è
elevato a 250.000 euro. |
25 della legge 13
maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni,
è elevato a 250.000 euro. |
|
3. Al testo unico
delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
3. Identico. |
|
a) all'articolo
81, comma 1, lettera
m), è aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
"Tale disposizione si applica
anche ai rapporti di
collaborazione coordinata e
continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di
natura non professionale resi
in favore di società e
associazioni sportive
dilettantistiche"; b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro". |
|
4. Il CONI, le
Federazioni sportive
nazionali e gli enti di
promozione sportiva
riconosciuti dal CONI non
sono obbligati ad operare la
ritenuta del 4 per cento a
titolo di acconto sui
contributi erogati alle
società e associazioni
sportive dilettantistiche,
stabilita dall'articolo 28,
secondo comma, del decreto
del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. |
4. Identico. |
|
5. Gli atti
costitutivi e di
trasformazione delle società
e associazioni sportive
dilettantistiche, nonché
delle Federazioni sportive e
degli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal
CONI direttamente connessi
allo svolgimento
dell'attività sportiva, sono
soggetti all'imposta di
registro in misura fissa. |
5. Identico. |
|
6. Al n. 27-bis
dell'allegato B al decreto
del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "e
dalle federazioni sportive ed
enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI". |
6. Al n. 27-bis
della tabella di cui
all'allegato B annesso
al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole:
"e dalle federazioni sportive
ed enti di promozione
sportiva riconosciuti dal
CONI". |
|
7. All'articolo
13-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, dopo le parole:
"organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS)",
sono inserite le seguenti: "e
le società e associazioni
sportive
dilettantistiche". |
7.
Identico. |
|
8. Il corrispettivo in
denaro o in natura in favore
di società, associazioni
sportive dilettantistiche e
fondazioni costituite da
istituzioni scolastiche che
svolgono attività nei settori
giovanili riconosciuta dalle
Federazioni sportive
nazionali o da enti di
promozione sportiva
costituisce, per il soggetto
erogante, fino ad un importo
annuo complessivamente non
superiore a 200.000 euro,
spesa di pubblicità, volta
alla promozione dell'immagine
o dei prodotti del soggetto
erogante mediante una
specifica attività del
beneficiario, ai sensi
dell'articolo 74, comma 2,
del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. |
8. Il corrispettivo in
denaro o in natura in favore
di società, associazioni
sportive dilettantistiche e
fondazioni costituite da
istituzioni scolastiche,
nonché di associazioni
sportive scolastiche che
svolgono attività nei settori
giovanili riconosciuta dalle
Federazioni sportive
nazionali o da enti di
promozione sportiva
costituisce, per il soggetto
erogante, fino ad un importo
annuo complessivamente non
superiore a 200.000 euro,
spesa di pubblicità, volta
alla promozione dell'immagine
o dei prodotti del soggetto
erogante mediante una
specifica attività del
beneficiario, ai sensi
dell'articolo 74, comma 2,
del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. |
|
9. Al testo unico
delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
9. Identico. |
|
a) all'articolo
13-bis, comma 1, la
lettera i-ter) è
sostituita dalla seguente: "i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"; b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) è abrogata. |
|
10. All'articolo 17,
comma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, le parole: "delle
indennità e dei rimborsi di
cui all'articolo 81, comma 1,
lettera m), del citato
testo unico delle imposte sui
redditi" sono soppresse. |
10. Identico. |
|
11. All'articolo
111-bis, comma 4, del
testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica |
11.
Identico. |
|
22 dicembre 1986, n. 917,
sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "ed alle
associazioni sportive
dilettantistiche". |
|
12. Presso l'Istituto
per il credito sportivo è
istituito il Fondo di
garanzia per la fornitura di
garanzia sussidiaria a quella
ipotecaria per i mutui
relativi alla costruzione,
all'ampliamento,
all'attrezzatura, al
miglioramento o all'acquisto
di impianti sportivi, ivi
compresa l'acquisizione delle
relative aree da parte di
società o associazioni
sportive dilettantistiche con
personalità giuridica. |
12. Identico. |
|
13. Il Fondo è
disciplinato con apposito
regolamento adottato, ai
sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, dal Ministro
per i beni e le attività
culturali, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio
nazionale del CONI. Il
regolamento disciplina, in
particolare, le forme di
intervento del Fondo in
relazione all'entità del
finanziamento e al tipo di
impianto. |
13. Identico. |
|
14. Il Fondo è gestito
e amministrato a titolo
gratuito dall'Istituto per il
credito sportivo. |
14. Identico. |
|
15. La garanzia
prestata dal Fondo è di
natura sussidiaria, si
esplica nei limiti e con le
modalità stabiliti dal
regolamento di cui al comma
13 e opera entro i limiti
delle disponibilità del
Fondo. |
15. Identico. |
|
16. La dotazione
finanziaria del Fondo è
costituita dall'importo
annuale acquisito dal fondo
speciale di cui all'articolo
5 della legge 24 dicembre
1957, n. 1295, e successive
modificazioni, dei premi
riservati al CONI a norma
dell'articolo 6 del decreto
legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da
decadenza. |
16. Identico. |
|
17. Le società e
associazioni sportive
dilettantistiche devono
indicare nella denominazione
sociale la finalità sportiva
e la ragione o la
denominazione sociale
dilettantistica e possono
assumere una delle seguenti
forme: |
17. Identico. |
|
a) associazione
sportiva priva di personalità
giuridica disciplinata dagli
articoli 36 e seguenti del
codice civile; |
|
b)
associazione sportiva con
personalità giuridica di
diritto privato ai sensi del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361; c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. |
|
18. Con uno o più
regolamenti, emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, nel rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento
generale e dell'ordinamento
sportivo, secondo i seguenti
princìpi generali, sono
individuati: |
18. Identico: |
|
a) i contenuti
dello statuto e dell'atto
costitutivo delle società e
delle associazioni sportive
dilettantistiche, con
particolare riferimento a: |
a) identica; |
|
1) assenza di fini di
lucro; |
1) identico; |
|
2) rispetto del
principio di democrazia
interna; |
2) identico; |
|
3) organizzazione di
attività sportive
dilettantistiche, compresa
l'attività didattica per
l'avvio, l'aggiornamento e il
perfezionamento nelle
attività sportive; |
3) identico; |
|
4) divieto per gli
amministratori di ricoprire
cariche sociali in altre
società e associazioni
sportive nell'ambito della
medesima disciplina; |
4) disciplina
del divieto per gli
amministratori di ricoprire
cariche sociali in altre
società e associazioni
sportive nell'ambito della
medesima disciplina; |
|
5) gratuità degli
incarichi degli
amministratori; |
5) identico; |
|
6) devoluzione ai
fini sportivi del patrimonio
in caso di scioglimento delle
società e delle
associazioni; |
6) identico; |
|
7) obbligo di
conformarsi alle norme e alle
direttive del CONI nonché
agli statuti e ai regolamenti
delle Federazioni sportive
nazionali o dell'ente di
promozione sportiva cui la
società o l'associazione
intende affiliarsi; |
7) identico; |
|
b) le modalità di
approvazione dello statuto,
di riconoscimento ai fini
sportivi e di affiliazione ad
una o più Federazioni
sportive nazionali del CONI o
alle discipline sportive
associate o a uno degli enti
di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI, anche
su base regionale; |
b)
identica; |
|
c) i
provvedimenti da adottare in
caso di irregolare
funzionamento o di gravi
irregolarità di gestione o di
gravi infrazioni
all'ordinamento sportivo. |
c)
identica. |
|
19. Sono fatte salve le
disposizioni relative ai
gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, di cui
all'articolo 6, comma 4,
della legge 31 marzo 2000, n.
78, firmatari di apposite
convenzioni con il CONI. |
19. Identico. |
|
20. Presso il CONI è
istituito, anche in forma
telematica e senza oneri
aggiuntivi per il bilancio
dello Stato, il registro
delle società e delle
associazioni sportive
dilettantistiche distinto
nelle seguenti tre
sezioni: |
20. Identico. |
|
a) associazioni
sportive dilettantistiche
senza personalità
giuridica; b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali. |
|
21. Le modalità di tenuta
del registro di cui al comma
20, nonché le procedure di
verifica, la notifica delle
variazioni dei dati e
l'eventuale cancellazione
sono disciplinate da apposita
delibera del Consiglio
nazionale del CONI, che è
trasmessa al Ministero
vigilante ai sensi
dell'articolo 1, comma 3,
della legge 31 gennaio 1992,
n. 138. |
21. Identico. |
|
22. Per accedere ai
contributi pubblici di
qualsiasi natura, le società
e le associazioni sportive
dilettantistiche devono
dimostrare l'avvenuta
iscrizione nel registro di
cui al comma 20. |
22. Identico. |
|
23. I dipendenti
pubblici possono prestare la
propria attività, nell'ambito
delle società e associazioni
sportive dilettantistiche,
fuori dall'orario di lavoro,
purché a titolo gratuito e
fatti salvi gli obblighi di
servizio, previa
comunicazione
all'amministrazione di
appartenenza. Ai medesimi
soggetti possono essere
riconosciuti esclusivamente
le indennità di
trasferta e i rimborsi
forfettari di cui
all'articolo 81, comma 1,
lettera m), del testo
unico delle |
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purchè a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui |
|
imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. |
al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. |
|
24. L'uso degli
impianti sportivi in
esercizio da parte degli enti
locali territoriali è aperto
a tutti i cittadini e deve
essere garantito, sulla base
di criteri obiettivi, a tutte
le società e associazioni
sportive. |
24. Identico. |
|
25. Ai fini del
conseguimento degli obiettivi
di cui all'articolo 17 della
presente legge, nei casi in
cui l'ente pubblico
territoriale non intenda
gestire direttamente gli
impianti sportivi, la
gestione è affidata in via
preferenziale a società e
associazioni sportive
dilettantistiche, enti di
promozione sportiva,
discipline sportive associate
e Federazioni sportive
nazionali, sulla base di
convenzioni che ne
stabiliscono i criteri d'uso
e previa determinazione di
criteri generali e obiettivi
per l'individuazione dei
soggetti affidatari. Le
regioni disciplinano, con
propria legge, le modalità di
affidamento. |
25. Ai fini del
conseguimento degli obiettivi
di cui all'articolo 29
della presente legge, nei
casi in cui l'ente pubblico
territoriale non intenda
gestire direttamente gli
impianti sportivi, la
gestione è affidata in via
preferenziale a società e
associazioni sportive
dilettantistiche, enti di
promozione sportiva,
discipline sportive associate
e Federazioni sportive
nazionali, sulla base di
convenzioni che ne
stabiliscono i criteri d'uso
e previa determinazione di
criteri generali e obiettivi
per l'individuazione dei
soggetti affidatari. Le
regioni disciplinano, con
propria legge, le modalità di
affidamento. |
|
26. Le palestre, le
aree di gioco e gli impianti
sportivi scolastici,
compatibilmente con le
esigenze dell'attività
didattica e delle attività
sportive della scuola,
comprese quelle
extracurriculari ai sensi del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996,
n. 567, devono essere posti a
disposizione di società e
associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede
nel medesimo comune in cui ha
sede l'istituto scolastico o
in comuni confinanti. |
26. Identico. |
|
|
|
|
1. Al fine di assicurare
un'adeguata assistenza
familiare alle lavoratrici e
ai lavoratori dipendenti con
prole, è istituito dall'anno
2003 il Fondo di rotazione
per il finanziamento dei
datori di lavoro che
realizzano, nei luoghi di
lavoro, servizi di asilo nido
e micro-nidi, di cui
all'articolo 70 della legge
28 dicembre 2001, n. 448. |
1. Identico. |
|
2. Ai fini
dell'ammissione al
finanziamento, i datori di
lavoro presentano apposita
domanda al Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali contenente le
seguenti indicazioni: |
2. Identico. |
|
a) stima dei
tempi di realizzazione delle
opere ammesse al
finanziamento; b) entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in percentuale del costo di progettazione dell'opera; c) stima del costo di esecuzione dell'opera. |
|
3. Il prospetto
contenente le informazioni di
cui al comma 2 e le relative
modalità di trasmissione sono
definiti con decreto del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali da emanare
entro il 31 marzo 2003. In
caso di ingiustificati
ritardi o gravi irregolarità
nell'impiego del contributo,
il finanziamento è revocato
con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali. |
3. Identico. |
|
4. I criteri per la
concessione dei finanziamenti
sono determinati con decreto
del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per le pari
opportunità, entro il 31
marzo 2003, tenendo conto in
ogni caso dei seguenti
princìpi: |
4. Identico. |
|
a) il tasso di
interesse da applicare alle
somme rimborsate è
determinato in misura non
inferiore allo 0,50 per cento
annuo; b) i finanziamenti devono essere rimborsati al cinquanta per cento mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse; c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti. |
|
5. Per la costituzione
del Fondo è destinata una
somma non superiore a 10
milioni di euro per l'anno
2003 nell'ambito della quota
destinata alle famiglie di
cui |
5. Per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziate sul Fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all'articolo |
|
all'articolo 32 della
presente legge. Nell'ambito
del Fondo nazionale per le
politiche sociali, per gli
anni successivi,
l'autorizzazione di spesa può
essere rifinanziata ai sensi
dell'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. |
46, comma 2, e
nel limite massimo di 10
milioni di euro, sono
preordinate le risorse da
destinare per la costituzione
del Fondo di rotazione di cui
al comma 1. Per gli anni
successivi, con decreto del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, è determinata la
quota da attribuire al
predetto Fondo di rotazione
nell'ambito del menzionato
Fondo nazionale per le
politiche sociali. |
|
6. Il comma 6
dell'articolo 70 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, si
interpreta nel senso che la
deduzione relativa alle spese
di partecipazione alla
gestione dei nidi e dei
micro-nidi nei luoghi di
lavoro, prevista per i
genitori e i datori di
lavoro, si applica con
riferimento ai nidi e ai
micro-nidi gestiti sia dai
comuni sia dai datori di
lavoro. Dalle disposizioni di
cui al periodo precedente non
devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. |
6. Identico. |
|
(Esenzioni a favore dei 1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalità di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radio-riceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per lo svolgimento delle attività indicate nella tariffa allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, svolte occasionalmente e in attuazione delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo. 2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa ai centri sociali per anziani gestiti da ONLUS, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato |
|
tariato nonché da
altri soggetti, pubblici o
privati, le cui finalità
rientrino nei princìpi
generali del sistema
integrato di interventi e
servizi sociali previsto
dalla legge 8 novembre 2000,
n. 328, e in particolare
siano volte alla
socializzazione ed
all'integrazione delle
persone anziane. 3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, è presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all'Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR-TV) di Torino, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, è presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. 4. Per l'attuazione del presente articolo è istituito un apposito fondo che costituisce limite di spesa. Tale fondo è definito in 300.000 euro annui. |
|
|
|
|
|
|
|
1. Gli importi da
iscrivere nei fondi speciali
di cui all'articolo 11-bis
della legge 5 agosto 1978,
n. 468, introdotto
dall'articolo 6 della legge
23 agosto 1988, n. 362, per
il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere
approvati nel triennio
2003-2005, restano
determinati, per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005,
nelle misure indicate nelle
Tabelle A e B, allegate alla
presente legge,
rispettivamente per il fondo
speciale destinato alle spese
correnti e per il fondo
speciale destinato alle spese
in conto capitale. |
1. Identico. (Per le modifiche all'allegato 2 e alle tabelle si vedano le pagine da 248 a 349) |
|
2. Le dotazioni da
iscrivere nei singoli stati
di previsione del bilancio
2003 e triennio 2003-2005, in
relazione a leggi di spesa
permanente la cui
quantificazione è |
2.
Identico. |
|
rinviata alla legge
finanziaria, sono indicate
nella Tabella C allegata alla
presente legge. |
|
3. Ai sensi
dell'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge
5 agosto 1978, n. 468, come
sostituita dall'articolo 2,
comma 16, della legge 25
giugno 1999, n. 208, gli
stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che
prevedono interventi di
sostegno dell'economia
classificati fra le spese di
conto capitale restano
determinati, per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005,
nelle misure indicate nella
Tabella D allegata alla
presente legge. |
3. Identico. |
|
4. Ai termini
dell'articolo 11, comma 3,
lettera e), della legge
5 agosto 1978, n. 468, le
autorizzazioni di spesa
recate dalle leggi indicate
nella Tabella E allegata alla
presente legge sono ridotte
degli importi determinati
nella medesima Tabella. |
4. Identico. |
|
5. Gli importi da
iscrivere in bilancio in
relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi a
carattere pluriennale restano
determinati, per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005,
nelle misure indicate nella
Tabella F allegata alla
presente legge. |
5. Identico. |
|
6. A valere sulle
autorizzazioni di spesa in
conto capitale recate da
leggi a carattere
pluriennale, riportate nella
Tabella di cui al comma 5, le
amministrazioni e gli enti
pubblici possono assumere
impegni nell'anno 2003, a
carico di esercizi futuri nei
limiti massimi di
impegnabilità indicati per
ciascuna disposizione
legislativa in apposita
colonna della stessa Tabella,
ivi compresi gli impegni già
assunti nei precedenti
esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime. |
6. Identico. |
|
7. In applicazione
dell'articolo 46, comma 4,
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le autorizzazioni di
spesa e i relativi
stanziamenti confluiti nei
fondi per gli investimenti
dello stato di previsione di
ciascun Ministero interessato
sono indicati nell'allegato
2. |
7. In applicazione
dell'articolo 46, comma 4,
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le autorizzazioni di
spesa e i relativi
stanziamenti confluiti nei
fondi per gli investimenti
dello stato di previsione di
ciascun Ministero interessato
sono indicati nell'allegato
2. All'articolo 46, comma
1, della citata legge n. 448
del 2001, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ",
con autonoma evidenziazione
contabile in allegato delle
corrispondenti autorizzazioni
legislative". |
|
8. Al fine di
ricondurre all'unitario
bilancio dello Stato le
gestioni che comunque
interessano la finanza
statale, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro
dell'economia e delle
finanze, con uno o più
decreti da emanare entro
sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, individua le
gestioni fuori bilancio per
le quali permangono le
caratteristiche proprie dei
fondi di rotazione. A
decorrere dal 1^ aprile 2003
le altre gestioni fuori
bilancio, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli da 1
a 20 della legge 23 dicembre
1993, n. 559, e successive
modificazioni, sono
ricondotte al bilancio dello
Stato alla cui entrata sono
versate le relative
disponibilità per essere
riassegnate alle pertinenti
unità previsionali di
base. |
8. Al fine di
ricondurre all'unitario
bilancio dello Stato le
gestioni che comunque
interessano la finanza
statale, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro
dell'economia e delle
finanze, con uno o più
decreti da emanare entro
centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge,
individua le gestioni fuori
bilancio per le quali
permangono le caratteristiche
proprie dei fondi di
rotazione. A decorrere dal 1^
luglio 2003 le altre
gestioni fuori bilancio,
fatto salvo quanto previsto
dagli articoli da 1 a 20
della legge 23 dicembre 1993,
n. 559, e successive
modificazioni, sono
ricondotte al bilancio dello
Stato alla cui entrata sono
versate le relative
disponibilità per essere
riassegnate alle pertinenti
unità previsionali di base.
L'elenco delle gestioni
fuori bilancio, esistenti
presso le amministrazioni
dello Stato dopo le
operazioni previste dal
presente comma, è allegato
allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze. |
|
(Disposizioni 1. Nei comuni con sede di tribunale è mantenuta l'autonomia dell'Ufficio unico delle entrate. Ove questa sia stata soppressa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essa è ripristinata con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni. 2. All'articolo 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita". 3. In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in |
|
particolare al fine di
contribuire a prevenire la
grave riduzione di autonomia
di tali soggetti nella
gestione delle necessità
della vita quotidiana e i
danni conseguenti, le persone
con sindrome di Down, su
richiesta corredata da
presentazione del cariotipo,
sono dichiarate, dalle
competenti commissioni
insediate presso le aziende
sanitarie locali o dal
proprio medico di base, in
situazione di gravità ai
sensi dell'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n.
104, ed esentate da ulteriori
successive visite e
controlli. Per l'accertamento
delle condizioni di
invalidità e la conseguente
erogazione di indennità,
secondo la legge in vigore,
delle persone affette dal
morbo di Alzheimer, le
commissioni deputate sono
tenute ad accogliere le
diagnosi prodotte secondo i
criteri del DSM-IV dai medici
specialisti del Servizio
sanitario nazionale o dalle
unità di valutazione
Alzheimer. 4. Fra le calamità naturali, di cui all'articolo 80 comma 29, si intendono comprese anche le ceneri vulcaniche. 5. Il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso, di cui all'articolo 11 del regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, è prorogato al 30 giugno 2003. 6. Al fine di accrescere la presenza e la professionalità di personale italiano nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni europee, le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali, per finalità connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate, nell'ambito dei programmi formativi e delle risorse allo scopo destinate, promuovono anche in forma consorziata o associata, ovvero mediante convenzioni con soggetti terzi finanziatori, pubblici o privati, tramite le strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea, corsi specialistici e di aggiornamento del proprio personale su tematiche comunitarie ed internazionali. |
|
7. All'articolo 13,
comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, il primo
periodo è sostituito dal
seguente: "L'incarico ha
durata quadriennale ed è
rinnovabile tenendo presenti
professionalità, produttività
ed attività già svolta". 8. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale". 9. Le disposizioni dell'articolo 72, comma 5, primo periodo, della presente legge, riferite al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si applicano a decorrere dal 1^ gennaio 2006. 10. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2003 a favore del Policlinico "S. Matteo" di Pavia per la realizzazione del Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA). 11. I contributi erogati ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini di cui all'articolo 162, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere utilizzati in compensazione della parte capitale di precedenti finanziamenti per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. 12. Per fronteggiare la crisi occupazionale del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga è autorizzato a favore dei citati Parchi un contributo, rispettivamente, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. 13. Le disposizioni relative al Fondo rotativo per la progettualità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, si applicano anche per i documenti preparatori del concorso di idee e di progettazione. 14. Il contributo di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), primo periodo, della |
|
presente legge, è
concesso nella misura di 2
milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005 anche
per i territori individuati
ai sensi dell'articolo 4
della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive
modificazioni. |
|
|
|
|
1. La copertura della
presente legge per le nuove o
maggiori spese correnti, per
le riduzioni di entrata e per
le nuove finalizzazioni nette
da iscrivere nel Fondo
speciale di parte corrente
viene assicurata, ai sensi
dell'articolo 11, comma 5,
della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive
modificazioni, secondo il
prospetto allegato. |
Identico. (Per le modifiche al prospetto di copertura si vedano le pagine da 267 a 268). |
|
2. Le disposizioni
della presente legge sono
applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente
con le norme dei rispettivi
statuti. 3. La presente legge entra in vigore il 1^ gennaio 2003. |
|
Allegato 1
(Articolo 42, comma 1)
|
Allegato 1
(Articolo 61, comma 1)
|
|
ELENCO DELLE LEGGI CHE
|
ELENCO DELLE LEGGI CHE
|
|
Legge n. 64 del 1986,
Intervento straordinario nel
Mezzogiorno |
Identico. |
|
Legge n. 208 del 1998, art.
1, c. 1, come integrata
dall'articolo 73 della legge
n. 488 del 2001, Fondo aree
depresse |
|
Legge n. 488 del 1999, art.
27, c. 11,
Autoimprenditorialità e
autoimpiego Legge n. 388 del 2000, art. 8, credito di imposta investimenti, come integrato dall'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate Legge n. 388 del 2000, art. 7, Credito di imposta incremento occupazione |
|
Tabella 1
(Articolo 58, comma 1)
|
Tabella 1
(Articolo 79, comma 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
Allegato 2
(Articolo 67, comma 7)
|
Allegato 2
(Articolo 67, comma 7)
|
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