XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3227
Onorevoli Colleghi! - Le ben note vicende di questi
mesi che hanno investito l'andamento dei mercati azionari
internazionali e nazionali - e in particolare alcuni fenomeni
di vero e proprio "malaffare" societario che si sono
verificati negli Stati Uniti - hanno posto all'attenzione
della opinione pubblica la necessità e l'urgenza di una
riflessione sul ruolo degli analisti finanziari nella loro
veste di soggetti capaci di orientare le strategie e le
decisioni di investimento degli intermediari e dei singoli
risparmiatori nei cosiddetti "strumenti finanziari" e,
soprattutto, nelle azioni quotate nei mercati
regolamentati.
E' generalmente condivisa la necessità di affidare a
soggetti responsabili, dotati di specifica professionalità e
affidabili l'attività degli analisti che consiste, come è
noto, nella predisposizione e divulgazione di studi e ricerche
(i cosiddetti "report"), a volte ad opera di singoli
professionisti e, assai più sovente, di banche e imprese.
Tale attività assume importanza cruciale ai fini di un
corretto e trasparente funzionamento dei mercati borsistici.
Nonostante la rilevante funzione degli analisti finanziari, la
vigente regolamentazione italiana non prevede alcun "filtro"
allo svolgimento di questa attività, sicché chiunque risulta
legittimato a predisporre e divulgare "report" e
raccomandazioni anche se hanno per oggetto strumenti
finanziari quotati.
L'attuale quadro legislativo e regolamentare relativo
all'attività degli analisti finanziari è infatti assai carente
e lacunoso. La principale "fonte" legislativa in materia di
servizi di investimento non affronta la questione e, anzi,
neppure menziona l'attività di analisi che ha per oggetto gli
strumenti finanziari. Coerentemente con l'impostazione che è
stata accolta nella direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10
maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore
dei valori mobiliari, in base alla quale la consulenza in
materia di investimento in questi titoli è stata inserita
nella sezione C dell'allegato relativo ai "servizi accessori",
l'attività di analisi finanziaria viene, infatti, fatta
implicitamente rientrare nel novero dei cosiddetti "servizi
accessori" che le banche e le imprese di investimento possono
svolgere in regime "libero", ossia senza necessità di una
specifica autorizzazione, all'interno della "consulenza in
materia di investimenti in strumenti finanziari" (articolo 1,
comma 6, lettera f), del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998).
La Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB), dal canto suo, ha promulgato alcune specifiche
raccomandazioni rivolte agli analisti finanziari, senza
peraltro aver affrontato la questione di eventuali limiti
all'esercizio di tale attività.
La regolamentazione vigente appare dunque per più versi
insoddisfacente e criticabile, come del resto ha riconosciuto
il recente documento che è stato elaborato dalla cosiddetta
"Commissione Galgano", che è stata insediata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
In primo luogo l'accostamento dell'attività di analisi
finanziaria a quella della consulenza è a ben vedere
improprio, posto che il tipico oggetto di questa attività -
ossia lo svolgimento di studi e ricerche - non costituisce, se
non indirettamente, attività rivolta all'investimento, ma
soltanto preliminare e, semmai, propedeutica.
In secondo luogo, l'attuale lacunosa situazione
regolamentare è all'origine di un sostanziale regime di
"laisser faire".
Allo stato chiunque, sia esso persona fisica o società o
ente, può svolgere analisi finanziarie anche su strumenti
finanziari, ivi comprese le azioni quotate, anche senza alcuna
specifica professionalità o esperienza. Le stesse imprese di
investimento e le banche possono avvalersi di personale
sprovvisto di una specifica competenza professionale.
Ne deriva che una delicatissima attività, quale è quella
dell'analisi finanziaria su strumenti finanziari, specie se si
tratta di titoli quotati, risulta priva di regolamentazione e
aperta a chiunque, sia esso singolo professionista ovvero
società, senza alcuna garanzia di serietà e
professionalità.
Della necessità di fornire un quadro regolamentare
adeguato alla delicatezza del ruolo dell'attività di analisi
finanziaria, e in particolare di quella dei cosiddetti
"analisti", ha preso consapevolezza il Consiglio europeo con
la recente proposta di una direttiva "on insider dealing
and market manipulation". Infatti l'articolo 6, comma 4,
della citata proposta, prevede che gli Stati membri debbano
richiedere alle persone fisiche o giuridiche responsabili
della elaborazione o diffusione di ricerca o di altre
informazioni rilevanti, destinate a canali distributivi o al
"pubblico", di porre particolare attenzione affinché
l'informazione venga presentata in modo "fair"
(adeguato). Inoltre tale proposta di direttiva del Consiglio
europeo invita a porre attenzione all'esistenza di eventuali
conflitti di interesse relativi agli strumenti finanziari
oggetto della attività di ricerca, di analisi e di
diffusione.
In attesa di un eventuale e auspicabile intervento di
regolamentazione della materia da parte del legislatore
europeo appare opportuno - come del resto ha riconosciuto
espressamente la citata Commissione Galgano - che la
legislazione nazionale si faccia sin d'ora carico
dell'esigenza di definire alcune regole in merito alle
condizioni di accesso e di esercizio della professione di
analista finanziario.
La previsione di specifici requisiti di accesso a questa
attività non è in contrasto con altri princìpi
dell'ordinamento giuridico italiano. Altre attività a
contenuto professionale, oltre a quelle storicamente
"protette" per legge, quali quelle di notaio, avvocato,
ingegnere e architetto, eccetera, sono condizionate dal
possesso di specifici requisiti di professionalità, per
esempio l'attività di revisione contabile.
Né d'altro canto sarebbe sufficiente
l'autoregolamentazione delle "categorie" interessate.
La soluzione più idonea è, invece, quella della previsione
di una specifica disciplina della figura dell'analista
finanziario. Allo scopo è sufficiente una integrazione del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, con
una norma che riservi l'attività in questione esclusivamente a
soggetti muniti di specifiche e comprovate professionalità ed
esperienza.
La presente proposta di legge demanda alla CONSOB il
compito di stabilire tali requisiti.
Fa obbligo, inoltre, a tutti coloro, siano essi persone
fisiche o società o enti di consulenza o imprese di
investimento o banche, i quali diffondono studi, analisi e
ricerche su strumenti finanziari, di fare sottoscrivere questi
"report" da persona munita di comprovate professionalità
ed esperienza nell'analisi finanziaria.