XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3885
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Capo I
MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE CONCERNENTI L'ISTITUZIONE DELLA
REGIONE AUTONOMA DI ROMA CAPITALE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 116
della Costituzione).
1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, le
parole: "e la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste" sono sostituite
dalle seguenti: ", la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste e la
Regione autonoma di Roma capitale".
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 131
della Costituzione).
1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 131. - Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte; Valle D'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige;
Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna;
Toscana; Umbria; Marche; Roma capitale; Lazio; Abruzzi;
Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia;
Sardegna".
Art. 3.
(Riassetto territoriale della regione Lazio).
1. La regione Lazio comprende le Province di Latina, di
Frosinone, di Viterbo e di Rieti.
2. Il capoluogo della regione Lazio è Latina.
Art. 4.
(Modifica all'articolo 114
della Costituzione).
1. All'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, le
parole: "La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento"
sono sopresse.
Art. 5.
(Modifica all'articolo 135
della Costituzione).
1. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale è composta di sedici giudici, dei
quali cinque nominati dal Presidente della Repubblica, cinque
dal Parlamento in seduta comune, cinque dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative, uno dall'Assemblea
della Regione autonoma di Roma capitale. Quest'ultimo non
giudica tuttavia sulle accuse promosse contro il Presidente
della Repubblica".
Capo II
STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DI ROMA CAPITALE
Art. 6.
(Costituzione della Regione autonoma).
1. Il distretto di Roma capitale è costituito in Regione
autonoma a statuto speciale, fornita di personalità giuridica,
entro l'unità della Repubblica, una ed indivisibile, sulla
base dei princìpi della Costituzione e del presente
statuto.
2. Il distretto di Roma capitale comprende la Città di
Roma e i Comuni della Provincia di Roma. Il capoluogo della
Regione è Roma.
Art. 7.
(Organi della regione autonoma).
1. Sono organi della Regione: l'Assemblea regionale, la
Giunta regionale e il Presidente della Regione.
2. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale
costituiscono il Governo della Regione autonoma.
Art. 8.
(Assemblea regionale).
1. L'Assemblea regionale è costituita da 50 deputati
eletti nella Regione a suffragio universale, diretto e
segreto, ai sensi di quanto stabilito da apposita legge
emanata dalla stessa Assemblea in conformità alla Costituzione
e ai princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e
con l'osservanza di quanto stabilito dal presente statuto.
2. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza
dei sessi, la medesima legge di cui al comma 1 promuove
condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni
elettorali.
3. L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il
quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
4. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono
indette dal Presidente della Regione e possono avere luogo a
decorrere dalla quarta domenica successiva al compimento del
periodo di cui al comma 3.
5. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere
pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente
la data stabilita per la votazione.
6. La nuova Assemblea regionale si riunisce entro i venti
giorni successivi alla data di proclamazione degli eletti, su
convocazione del Presidente della Regione in carica.
7. I deputati regionali rappresentano l'intera Regione
senza vincolo di mandato. Essi non possono essere perseguiti
per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.
8. L'ufficio di deputato regionale è incompatibile con
quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio
regionale ovvero del Parlamento europeo.
9. L'Assemblea regionale procede, come primo suo atto,
alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, con l'elezione
del Presidente, di due vicepresidenti e di segretari, secondo
le norme che saranno stabilite nel regolamento interno
dell'Assemblea che contiene altresì le disposizioni
sull'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea
regionale.
10. I deputati, prima di essere ammessi all'esercizio
delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea regionale il
giuramento di esercitarle con il solo scopo del bene
indivisibile dell'Italia e della Regione.
11. Il sindaco della Città di Roma e il Presidente della
Provincia di Roma partecipano all'Assemblea regionale con voto
consultivo. Il Presidente della Provincia di Roma partecipa
con voto deliberativo alle sedute della Giunta regionale.
12. L'Assemblea regionale può essere sciolta quando compie
atti contrari alla Costituzione o al presente statuto, o gravi
violazioni di legge, o quando non corrisponde all'invito del
Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o
il Presidente che hanno compiuto analoghi atti o violazioni.
Può altresì essere sciolta per ragioni di sicurezza
nazionale.
13. Lo scioglimento dell'Assemblea regionale è disposto
con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
14. Con il decreto di scioglimento di cui al comma 13 è
nominata una Commissione straordinaria di tre membri, che
provvede all'ordinaria amministrazione. Con lo stesso decreto
è altresì fissata la data delle elezioni da effettuare entro
sei mesi dallo scioglimento.
15. La nuova Assemblea regionale è convocata entro venti
giorni dalla data delle elezioni.
16. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
con l'osservanza delle forme di cui al comma 13, è disposta la
rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio
universale e diretto, che ha compiuto atti contrari alla
Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La
rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza
nazionale.
Art. 9.
(Presidente della Regione e Giunta
regionale).
1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio
universale e diretto contestualmente alla elezione
dell'Assemblea regionale.
2. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli
assessori regionali, tra cui un vicepresidente che lo
sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
3. In conformità alla Costituzione e ai princìpi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza
di quanto stabilito dal presente statuto, l'Assemblea
regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente
della Regione, di nomina e di revoca degli assessori, le
eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale
e con la titolarità di altre cariche o uffici, fermo restando
quanto previsto al comma 8, nonché i rapporti tra l'Assemblea
regionale, il Governo regionale e il Presidente della
Regione.
4. La carica di Presidente della Regione può essere
ricoperta per non più di due mandati consecutivi.
5. La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli
assessori. Questi ultimi sono preposti ai singoli rami
dell'Amministrazione.
6. L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza
assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno
un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo
almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione
venga approvata, si procede entro tre mesi alla nuova e
contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della
Regione.
7. In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento
permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede
alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e
del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi.
8. L'ufficio di Presidente della Regione o di assessore
regionale è incompatibile con qualunque altra carica
pubblica.
Art. 10.
(Funzioni dell'Assemblea regionale).
1. L'Assemblea regionale esercita le potestà legislative
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla
Costituzione, dal presente statuto e dalle altre leggi dello
Stato.
2. L'Assemblea regionale, entro il 31 dicembre, approva il
bilancio di previsione della Regione per il successivo
esercizio predisposto dalla Giunta regionale.
3. L'esercizio provvisorio può essere deliberato
dall'Assemblea regionale con legge e per un periodo non
superiore a quattro mesi.
4. L'esercizio finanziario decorre dal 1^ gennaio al 31
dicembre.
5. L'Assemblea regionale, entro il 31 luglio, esamina e
approva il conto consuntivo della Regione per l'esercizio
trascorso. Il conto consuntivo è diviso con le medesime
modalità previste per il bilancio di previsione.
6. L'Assemblea regionale, in materie estranee alla sua
competenza, ma che presentano particolare interesse per la
Regione, può formulare progetti di legge da presentare al
Parlamento. I progetti di legge sono inviati, dal Presidente
della Regione, al Governo per la presentazione alle Camere.
L'Assemblea regionale può altresì richiedere alle Camere e al
Governo della Repubblica di deliberare su determinate
questioni.
7. L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di
progetti di legge redatti in articoli, spetta al Governo e a
ciascun deputato dell'Assemblea regionale e ad un numero di
elettori non inferiore a diecimila cittadini iscritti nelle
liste elettorali.
8. Con legge della Regione sono disciplinate le modalità
di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare
e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si
pronuncia sui progetti stessi.
9. Ogni progetto di legge deve essere previamente
esaminato da una apposita Commissione ed approvato
dall'Assemblea regionale, articolo per articolo e con
votazione finale. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi
formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo
regionale.
10. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale e i
regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti se
mancanti della firma del Presidente della Regione e degli
assessori competenti per materia.
11. La legge regionale è promulgata dal Presidente della
Regione, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione ed entra in vigore quindici giorni dopo la data della
sua pubblicazione, salvo che non sia fissato dalla legge
stessa un termine diverso. La legge regionale è pubblicata
altresì nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
12. Con legge approvata a maggioranza assoluta dei
componenti l'Assemblea regionale, sono disciplinati l'ambito e
le modalità del referendum regionale abrogativo,
propositivo e consultivo.
Art. 11.
(Funzioni del Presidente e della Giunta regionale).
1. Il Presidente della Regione è Capo del Governo
regionale. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo
dello Stato e assume il titolo di Governatore della Regione
autonoma di Roma capitale.
2. Lo Stato può, con legge, delegare al Governo della
Regione l'esercizio di proprie funzioni amministrative.
3. Il Presidente della Regione:
a) convoca e presiede la Giunta regionale, ne
dirige e coordina l'attività e sovrintende agli uffici e ai
servizi regionali;
b) promulga le leggi regionali ed emana, con
proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta
regionale;
c) esercita le altre attribuzioni che gli sono
conferite dalle leggi e dal presente statuto.
Art. 12.
(Partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio
dei ministri).
1. Il Presidente della Regione partecipa al Consiglio dei
ministri con diritto di voto nelle materie che:
a) interessano la Regione;
b) riguardano lo status costituzionale, le
attribuzioni e il territorio della Capitale della Repubblica,
anche sotto il profilo delle relazioni con la Santa sede;
c) riguardano le autonomie regionali, la
devoluzione di competenze dallo Stato alle Regioni, nonché le
riforme in materia di federalismo in conformità ai princìpi
dell'unità e della indivisibilità della Repubblica.
2. Su determinazione del Presidente del Consiglio dei
ministri, il Presidente della Regione partecipa al Consiglio
dei ministri con diritto di voto anche per materie diverse da
quelle di cui al comma 1 ogniqualvolta sia ritenuto utile per
l'interesse nazionale.
Art. 13.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. Le disposizioni relative alla forma di governo di cui
all'articolo 9, commi 1, 2, 4, 6 e 7, dopo la loro prima
applicazione possono essere modificate con legge approvata
dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
2. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto
a suffragio universale e diretto, restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 4, 6 e 7.
3. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto
dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non è
in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una
maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle
dimissioni del Presidente stesso.
4. Per le modifiche al presente statuto si applica il
procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi
costituzionali. L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea
regionale.
5. I progetti di modificazione del presente statuto di
iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal
Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime
il suo parere entro due mesi. Le modificazioni allo statuto
apportate non sono comunque sottoposte a referendum
nazionale.