XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3978
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Obiettivi e finalità).
1. La presente legge promuove l'accesso dei disabili, in
condizioni di pari opportunità, alle risorse informatiche e ai
servizi telematici e garantisce, in particolare, il loro
accesso alle risorse e ai servizi della pubblica
amministrazione statale.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) "accessibilità": la capacità dei sistemi
informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle
conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e di fornire
informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte
di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di
tecnologie assistive o di configurazioni particolari;
b) "tecnologie assistive": gli strumenti e le
soluzioni tecnici, hardware e software, che
permettono al disabile, superando o riducendo le condizioni di
svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati
dai sistemi informatici.
Art. 3.
(Limiti di applicabilità).
1. Le disposizioni della presente legge in ordine agli
obblighi di accessibilità non si applicano quando i disabili
non sono fruitori delle risorse informatiche e dei servizi
telematici in conseguenza delle finalità alle quali le risorse
e i servizi stessi sono destinati.
Art. 4.
(Obblighi delle pubbliche amministrazioni).
1. Le amministrazioni pubbliche statali di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, rispettano gli
obblighi di cui al presente articolo; ai medesimi obblighi
sono sottoposti, limitatamente allo svolgimento della funzione
o del servizio pubblico, i soggetti che operano in regime di
concessione per le medesime amministrazioni statali.
2. Nelle procedure per l'acquisto di beni e per la
fornitura di servizi informatici i requisiti di accessibilità
stabiliti con il decreto di cui all'articolo 9 costituiscono
oggetto di adeguata considerazione nella valutazione
dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene
o del servizio.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non
possono stipulare contratti per la realizzazione e la modifica
di siti INTERNET senza prevedere che i siti rispettino i
requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui
all'articolo 9. Il contratto stipulato in difetto di tale
previsione si intende integrato con una clausola recante
l'obbligo del rispetto dei predetti requisiti, senza oneri
aggiuntivi per l'amministrazione stipulante; è nulla ogni
clausola contraria o limitativa, salvo quanto disposto
dall'articolo 3.
4. Il possesso dei requisiti di accessibilità costituisce
criterio preferenziale in caso di concessione di contributi
pubblici statali a soggetti privati per l'acquisto di risorse
e di servizi informatici, tenuto conto della destinazione dei
medesimi.
5. La concessione di contributi pubblici statali a
soggetti privati per l'acquisto di beni e di servizi
informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori
disabili, anche per la predisposizione di postazioni di
telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e
servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di
cui all'articolo 9.
6. Per consentire l'esercizio di mansioni lavorative che
richiedono l'utilizzazione di sistemi informatici, le
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 pongono a
disposizione del dipendente disabile la strumentazione
hardware e software adeguata alla specifica
disabilità, anche in caso di telelavoro.
Art. 5.
(Obblighi di dotazione).
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 12 marzo
1999, n. 68, è inserito il seguente:
"2-bis. Il datore di lavoro privato mette a
disposizione del lavoratore disabile la strumentazione
hardware e software adeguata alla specifica
disabilità, in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
Si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera c)".
Art. 6.
(Verifica dell'accessibilità
su richiesta).
1. La Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
valuta, su richiesta dei privati, l'accessibilità dei loro
siti INTERNET o del materiale informatico da loro prodotto o
distribuito; con il regolamento di cui all'articolo 10 sono
individuate le modalità con cui può essere reso noto il
possesso del requisito dell'accessibilità e verificato il
permanere del requisito stesso.
Art. 7.
(Compiti amministrativi).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie, anche per mezzo
dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica di cui
all'articolo 29, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive modificazioni:
a) vigila sul rispetto da parte dei soggetti di cui
all'articolo 4, comma 1, delle disposizioni della presente
legge;
b) indica ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1,
le soluzioni tecniche necessarie per garantire l'accessibilità
nei singoli casi;
c) indica i soggetti, pubblici e privati,
meritoriamente distintisi per il rispetto dei princìpi della
accessibilità;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi
finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle
tecnologie assistive e per l'accessibilità;
e) promuove, con gli altri Ministeri interessati,
l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra
i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti
informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno
di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica
per la vita indipendente e per le pari opportunità dei
disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e con la Presidenza del Consiglio
dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità, il dialogo
e il confronto fra associazioni di disabili, amministrazioni
pubbliche, operatori economici e imprese fornitori di
hardware e software, anche per la proposta di
nuove iniziative;
g) definisce, di concerto con la Presidenza del
Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica,
gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni
statali nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché
l'introduzione delle problematiche di accessibilità nei
programmi di formazione del personale.
Art. 8.
(Formazione).
1. Con riferimento alle amministrazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, della presente legge, nell'ambito
delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di
formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, e nell'ambito delle attività per
l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui
all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16
gennaio 2003, n. 3, sono inserite tra le materie di studio a
carattere fondamentale le problematiche della accessibilità e
delle tecnologie assistive.
Art. 9.
(Requisiti tecnici).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
o del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono
stabiliti:
a) i requisiti tecnici e i diversi livelli per
l'accessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica
dell'accessibilità dei siti INTERNET, nonché i programmi di
valutazione assistita utilizzabili a tale fine.
Art. 10.
(Regolamento di attuazione).
1. Con regolamento di attuazione emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, su proposta del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, sono definiti:
a) le modalità con cui può essere reso noto il
possesso del requisito dell'accessibilità;
b) i controlli esercitabili sugli operatori che
abbiano reso nota l'accessibilità dei propri siti e delle
applicazioni informatiche.