XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3885
Onorevoli Colleghi! - La riforma operata con la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha costituzionalizzato
lo status di Roma quale Capitale della Repubblica,
limitandosi poi a prevedere, sempre all'articolo 114 della
Costituzione, che con legge dello Stato se ne sarebbe
disciplinato l'ordinamento. Tuttavia allo stato attuale nulla
risulta a riguardo, continuando Roma a godere della
tradizionale disciplina normativa, ispirata ai princìpi e alle
disposizioni contenuti nel testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. E' chiaro che
l'ordinamento di questa grande città non possa più continuare
al essere disciplinato in tale modo, come implicitamente
ammette anche la nostra Costituzione, rendendo ormai urgenti e
necessari interventi in tale senso, contestualmente
all'adozione di uno strumento legislativo più efficace di
quello previsto attualmente dalla stessa Costituzione.
Non si può prescindere infatti dalla considerazione che
Roma, oltre ad essere un Comune con cinque milioni di abitanti
e una Provincia densamente popolata, sia anche la Città
chiamata a svolgere la funzione di Capitale della Repubblica,
funzione che necessità di uno status speciale, che la
presente proposta di legge costituzionale immagina essere la
Città-Regione.
Si ritiene infatti necessario un disegno di ampia portata,
capace di allineare Roma alle grandi Capitali non solo
europee, i cui ordinamenti godono di uno status
giuridico improntato sul modello di Regione se non
addirittura di Stato che le ha trasformate in Città-Regioni o
Città-Stato proprio per le funzioni che sono chiamati a
svolgere in quanto Capitali.
Washington, capitale degli Stati Uniti d'America, vanta
una struttura organizzativa territoriale, quale il distretto
di Columbia in tutto equiparata agli Stati federali che
compongono l'Unione e con in più il diritto di partecipare
all'elezione del Presidente della Repubblica con le stesse
procedure e lo stesso numero di rappresentanti previsti per i
singoli Stati membri.
Brasilia, come distretto federale, vanta le stesse
attribuzioni degli Stati che compongono la Federazione del
Brasile. In Europa, Berlino godeva dello status di
Land già prima dell'unificazione della Repubblica
federale tedesca con la Repubblica democratica e Vienna è
considerata alla stregua dei Lander che costituiscono lo
Stato federale.
In Belgio la Costituzione ha attribuito a Bruxelles lo
status di Regione-Stato bilingue; la Spagna ha riservato
a Madrid le stesse attribuzioni riconosciute alle Regioni,
mentre Londra ha competenze amministrative e attribuzioni
giuridiche particolari.
Infine Parigi ed Atene, pur essendo Capitali di Stati
accentrati, godono di attribuzioni particolari la prima e di
una autonomia economica e amministrativa la seconda.
Come è evidente Roma, che è comunque Capitale di uno Stato
che riconosce e garantisce costituzionalmente le autonomie,
sempre più proiettato verso il federalismo, continua invece a
rimanere un caso piuttosto anomalo nel quadro
internazionale.
A fronte di tale analisi comparata si è cercato, con la
presente proposta di legge costituzionale di intervenire con
uno strumento legislativo più incisivo rispetto alla
disciplina con legge ordinaria, quale la legge costituzionale,
al fine di improntare lo status giuridico di Roma sul
modello di quello delle Regioni a statuto speciale, non solo
per permettere a Roma di andare oltre l'entità territoriale
cittadina fino ad acquisire quella di Regione, ma sì da
conferire alla stessa quella autonomia e quei poteri che tali
Regioni vantano secondo il dettato costituzionale.
Trasformando Roma in una Regione a Statuto speciale, si
permetterà, in particolare, alla Capitale di godere, non solo
in quanto ente autonomo territoriale di una maggiore autonomia
statutaria, di indirizzo politico, legislativa, amministrativa
e finanziaria, che già, in quanto Città, vanta, ma anche di
godere di quelle particolarità, in ambito di autonomia, che la
nostra Costituzione all'articolo 116 attribuisce proprio alle
Regioni a statuto speciale. Si ricorderà, infatti che le
motivazioni che avevano portato il legislatore a dotare le
cinque tradizionali Regioni quali la Sicilia, la Sardegna, il
Friuli-Venezia Giulia, il Trentino Alto-Adige e la Valle
d'Aosta di questa autonomia, nascevano dalla consapevolezza
dei particolari motivi storici, politici ed economici legati
alle rispettive realtà. Non dimentichiamo, inoltre, che solo
alle Regioni, tra gli enti territoriali, è concesso di
difendere le proprie attribuzioni impugnando leggi dello Stato
e sollevando conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte
costituzionale, oppure indicendo referendum per bloccare
progetti di legge di revisione costituzionale lesivi della
propria autonomia.
Così, nell'intento di sostenere e di valorizzare il ruolo
della Capitale anche nell'ottica dell'unità e della coesione
nazionali, tenendone in debito conto gli aspetti peculiari,
nonché la funzione di Capitale della Repubblica, i 13 articoli
della proposta di legge costituzionale, non solo incidono
sulla Costituzione, per conferire il suddetto status
alla Città, ma ne disciplinano lo statuto sulla base dei
princìpi costituzionali.
Al capo I della proposta di legge costituzionale,
l'articolo 1 interviene sull'articolo 116 della Costituzione,
specificando ulteriormente la natura del nuovo status di
Regione a statuto speciale, dal momento che esso disciplina le
forme e le condizioni particolari autonomia delle tradizionali
cinque Regioni secondo i rispettivi statuti adottati con legge
costituzionale.
Le modifiche suddette comportano ovviamente cambiamenti
considerevoli non solo in senso amministrativo-funzionale ma
anche sul territorio della futura regione Lazio dal momento
che la nuova Regione autonoma di Roma Capitale sarebbe
costituita dal territorio del distretto di Roma comprensivo
della città di Roma, nonché dei Comuni della Provincia di
Roma.
Con l'articolo 2, la proposta di legge costituzionale
viene a modificare l'articolo 131 della Costituzione,
inserendo Roma Capitale nell'elenco delle Regioni italiane,
conferendole lo status di Regione ovvero di ente a
rilevanza costituzionale e portando il numero delle Regioni da
20 a 21.
L'articolo 3 della proposta di legge costituzionale
ridisegna pertanto l'assetto territoriale della nuova Regione
Lazio riconoscendo come capoluogo della Regione la città di
Latina. I vantaggi non sarebbero di poco conto e soprattutto
non sarebbero a senso unico, proprio perché il notevole
ridimensionamento territoriale, delle competenze e
dell'attività burocratica della Capitale andrebbe a favore
anche del resto degli abitanti dell'attuale regione Lazio, se
solo si considera che attualmente la maggior parte delle
risorse della Regione è assorbita dalla Capitale, come
dimostra per esempio il 66 per cento dei 13 mila miliardi di
vecchie lire destinati alla Regione per il settore
sanitario.
Privando inoltre il Lazio di Roma, esso si presenterà come
una Regione popolata in maniera uniforme, attraente per il
turismo stanziale, più competitiva sui mercati esteri, con una
rinnovata attenzione al sociale; non solo, ma la stessa
Regione avrà la possibilità di riequilibrare i capitoli di
spesa, che, alleggeriti del peso della Capitale, permetteranno
una più equa ripartizione delle risorse sul suo territorio. Se
consideriamo poi che nuovi uffici e servizi statali e
regionali saranno istituiti a Latina quale nuovo capoluogo, è
evidente che gli abitanti della regione Lazio verranno a
beneficiare sia di una maggiore efficienza, sia di un
alleggerimento delle trafile e delle sovrapposizioni
burocratiche.
Sia a Roma che nel resto del Lazio si registrerà, insomma,
una dilatazione di poteri a favore delle rispettive
amministrazioni che permetterà quell'ulteriore avvicinamento
tra pubblica amministrazione e cittadini da sempre
auspicato.
L'articolo 4 modifica l'articolo 114 della Costituzione,
sopprimendo l'ultimo periodo del terzo comma. Tale intervento
scaturisce dalla necessità di rendere effettiva la
trasformazione di Roma in Regione a statuto speciale, dal
momento che per le suddette regioni l'articolo 116 richiede
che l'adozione dei rispettivi statuti avvenga con legge
costituzionale, escludendo così la possibilità di un ricorso a
legge dello Stato per disciplinarne l'ordinamento.
L'articolo 5 interviene sull'articolo 135 della
Costituzione al fine di portare il numero dei giudici della
Corte costituzionale da 15 a 16 e di riconoscere all'Assemblea
della Regione autonoma di Roma Capitale il diritto
all'elezione di un membro della Corte, il quale, tuttavia, non
prenderà parte ai giudizi sui reati presidenziali. Rimane
comunque inalterato l'iter procedimentale per l'elezione
dei tradizionali 15 giudici da parte del Parlamento in seduta
comune, del Presidente della Repubblica e delle supreme
magistrature ordinaria e amministrative.
Passando al capo II della proposta di legge
costituzionale, si arriva a disciplinare lo statuto speciale
della Regione autonoma di Roma Capitale dal momento che lo
stesso, ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, deve
essere adottato con legge costituzionale. Al riguardo
l'articolo 6 della presente proposta di legge costituzionale
viene ufficialmente a costituire il distretto di Roma Capitale
in Regione autonoma a statuto speciale, ovviamente sempre nel
rispetto dell'unità della Repubblica che deve rimanere una e
indivisibile, e a definirne i limiti territoriali
corrispondenti non solo con l'ambito spaziale in cui la Città
di Roma esercita i suoi poteri e le sue funzioni, ma anche con
quel territorio che è centro di riferimento per la comunità
locale residente nella Città.
L'articolo 7 istituisce il terzo elemento costitutivo
della Regione dopo il territorio e la popolazione, ovvero
l'apparato costituito dagli organi regionali chiamati a
esercitare le funzioni amministrative e legislative (con
esclusione di quella giurisdizionale riservata allo Stato, in
quanto ente sovrano) quali l'Assemblea regionale, la Giunta ed
il Presidente della Regione di cui, secondo il disposto
dell'articolo 121 della Costituzione, tutte le Regioni devono
essere dotate. L'articolo 7, al comma 2, fa poi una ulteriore
precisazione, statuendo che il Governo della Regione è
costituito dal Presidente e dalla Giunta.
L'articolo 8 disciplina l'Assemblea regionale, fissandone
il numero dei componenti che, come nella Regione siciliana,
assumono la denominazione di deputati, prevedendone l'elezione
a suffragio universale diretto e segreto, garantendo la parità
tra i sessi per l'accesso alle consultazioni elettorali, come
disposto per le altre Regioni a statuto speciale dalla legge
costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nonché disciplinando le
modalità di elezione dell'Assemblea, i termini di durata e le
cause che ne possono determinare lo scioglimento anticipato,
gli organi competenti a ciò e le relative modalità. Sempre in
conformità a quanto previsto dalla legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, viene riconosciuta l'incompatibilità
dell'ufficio di deputato regionale con quello di membro delle
Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento
europeo.
Viene prevista inoltre la partecipazione ai lavori
dell'Assemblea regionale del sindaco della Città di Roma e del
Presidente della Provincia di Roma. Quest'ultimo, inoltre,
partecipa con voto deliberativo alle sedute della Giunta
regionale.
L'articolo 9 definisce le modalità per l'elezione del
Presidente della Regione mediante elezione a suffragio
universale e diretto, nonché i criteri per la nomina e revoca
degli assessori, lasciando, tuttavia, all'Assemblea regionale
il potere di stabilire, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, le modalità di elezione del Presidente della
Regione, di nomina e di revoca degli assessori, nonché le
incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale.
Si viene infine a precisare, sempre conformemente alla
legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che la Giunta
regionale è composta dal Presidente e dagli assessori e che
questi ultimi sono preposti ai singoli rami
dell'amministrazione.
Le funzioni dell'Assemblea regionale sono disciplinate
dall'articolo 10 nel quale si è fatto esplicito riferimento
alla potestà legislativa e a tutte le altre funzioni previste
dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi dello Stato.
E' stato dato risalto anche alle norme sulle modalità di
approvazione del bilancio in quanto strumento necessario per
rendere conto della spesa pubblica regionale, essendo dovere
degli organi di governo garantire uno strumento di controllo e
presentare un conto consuntivo per l'esercizio trascorso,
soprattutto da quando, a seguito della riforma costituzionale
operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è
stato attuato il federalismo fiscale.
Sempre all'articolo 10 è previsto che la Regione potrà
formulare progetti di legge da presentare al Parlamento anche
in materie che, pur estranee alla sua competenza, presentino
particolare interesse per la Regione stessa. Sono quindi
disciplinate l'iniziativa delle leggi regionali da parte del
Governo e di ciascun deputato dell'Assemblea nonché, in
conformità a quanto previsto dalla legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, l'iniziativa legislativa da parte del
corpo elettorale attraverso un progetto di legge redatto in
articoli, insieme al referendum regionale abrogativo,
propositivo e consultivo, di cui sono specificati ambito di
applicazione e modalità.
L'articolo 11 riconosce come Capo del Governo regionale il
Presidente della Regione, che assume il titolo di Governatore.
Allo stesso sono attribuite diverse funzioni tra le quali
quelle di promulgare le leggi regionali, di convocare e di
presiedere la Giunta regionale, nonché l'esercizio delle
funzioni amministrative che lo Stato può delegare al Governo
della Regione.
La proposta di legge costituzionale in esame prevede anche
una partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio
dei ministri con voto deliberativo e, proprio a riguardo,
l'articolo 12 elenca le materie in cui il Presidente potrà
esercitare tale diritto. Queste vanno dalle questioni che
interessano la Regione, proprio per la funzione costituzionale
che essa è chiamata a svolgere, quelle che riguardano il
territorio e le attribuzioni della Capitale, anche quando
coinvolgono la Santa sede e, infine, quelle materie che
riguardano le autonomie regionali, la devoluzione e l'assetto
federale dello Stato.
L'articolo 13 conclude il progetto di legge costituzionale
in esame prevedendo che le disposizioni relative alle forme di
governo di cui all'articolo 9, dopo la loro prima
applicazione, potranno essere modificate con lo strumento
della legge regionale, precisando che per le modifiche allo
statuto della Regione autonoma di Roma Capitale, da fare
ovviamente con legge costituzionale, l'iniziativa appartiene
non solo al Governo e al Parlamento, ma anche all'Assemblea
regionale e disponendo che ogni progetto di modifica di cui
non sia promotrice l'Assemblea regionale, sia comunicato dal
Governo all'Assemblea medesima. Conformemente al dettato della
legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, si precisa infine
che le modifiche allo statuto non verranno comunque sottoposte
a referendum nazionale.