XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4001




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del marchio).

        1. E' istituito il marchio "Made in Italy" di seguito denominato "marchio", al fine di contraddistinguere i beni industriali e artigianali di produzione italiana che presentano caratteristiche di eccellenza sotto il profilo della qualità, dell'originalità, della progettazione, del design o del valore artistico, dell'innovazione tecnologica o produttiva, nonché dell'elevata competitività sui mercati esteri. Per produzione italiana si intende che devono essere realizzate sul territorio nazionale tutte le parti di prodotto e le fasi della lavorazione che conferiscono le caratteristiche di eccellenza.
        2. Il Ministro delle attività produttive determina, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche di riproduzione e di apposizione del marchio, comprendenti elementi che ne rendano difficile la riproduzione o la contraffazione, nonché i criteri generali per l'attribuzione e l'utilizzo del marchio. Con ulteriori provvedimenti, anche di natura dirigenziale, possono essere determinate, su indicazione delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, per ciascun prodotto o per ciascuna categoria di prodotto, le caratteristiche di eccellenza richieste per l'attribuzione del marchio ai sensi del comma 1.
        3. Il Ministro delle attività produttive promuove la registrazione del marchio in ambito comunitario, presso l'apposito Ufficio di armonizzazione ai fini della tutela internazionale del marchio in Paesi terzi, ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e degli articoli 2 e 4 del protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, fatto a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.


Art. 2.

(Procedimento per l'attribuzione
del marchio).

        1. Le procedure per l'attribuzione del marchio sono affidate alla Commissione per l'attribuzione del marchio "Made in Italy" di seguito denominata "Commissione", istituita presso il Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.
        2. La richiesta di attribuzione del marchio è presentata dalle imprese interessate, anche consorziate, purché rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 1, alla Commissione, unitamente ad un protocollo di adesione contenente:

            a) attestazione che le parti di prodotto e le fasi della lavorazione che conferiscono al prodotto le caratteristiche di eccellenza sono state realizzate sul territorio nazionale;

            b) dichiarazione di ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, in campo fiscale e contributivo, e alle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;

            c) attestazioni rilasciate da organismi certificatori di qualità, nonché da enti o altre istituzioni, anche internazionali, che esercitano le attività di verifica, controllo e confronto nei settori merceologici di cui fanno parte le imprese richiedenti, comprovanti le caratteristiche di eccellenza di cui al comma 1 dell'articolo 1.

        3. Gli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono certificati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti o, in caso di imprese consorziate, dalle unioni regionali o dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
        4. Le imprese richiedenti favoriscono l'attività istruttoria e ispettiva della Commissione, che può essere svolta tramite le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ivi comprese le ispezioni nei luoghi di lavorazione del prodotto per il quale il marchio è stato richiesto, salvo il segreto industriale. La Commissione può avvalersi della consulenza delle organizzazioni datoriali, dei lavoratori e dei consumatori, per acquisire notizie utili all'istruttoria di attribuzione.
        5. La Commissione può essere informata da qualsiasi fonte o acquisire qualunque notizia allo scopo di verificare la sussistenza o meno delle condizioni per l'attribuzione del marchio. Nel caso in cui pervengano notizie relative a violazioni, la Commissione può avviare un'istruttoria. Sentite le parti interessate, la Commissione può fissare un termine per la rimozione delle violazioni, decorso inutilmente il quale, ovvero in presenza di ripetute infrazioni, la Commissione delibera la decadenza dal diritto all'uso del marchio.
        6. La Commissione dà notizia delle attribuzioni e delle revoche dell'uso del marchio mediante pubblicazione dell'estratto della deliberazione nella Gazzetta Ufficiale.
        7. Ove emergano fatti lesivi della concorrenza la Commissione ne informa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Ove emergano fatti penalmente rilevanti, ivi compresi i casi di uso abusivo del marchio e di contraffazione dei prodotti tutelati, la Commissione provvede a darne comunicazione all'autorità giudiziaria.
        8. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e nell'ambito della loro potestà statuaria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituiscono appositi uffici destinati all'attività di certificazione e di controllo in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

Art. 3.

(Interventi a sostegno del settore della
proprietà industriale e del marchio).

        1. L'articolo 18 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è sostituito dal seguente:

        "Art. 18 - (Interventi a sostegno del settore della proprietà industriale e del marchio "Made in Italy").- 1. Al fine di fare fronte alle esigenze relative all'attività amministrativa in materia di proprietà industriale e di tutela del marchio "Made in Italy", con particolare riguardo agli interventi sul sistema nazionale e internazionale di tutela ed agli interventi nei confronti delle imprese o degli Stati che hanno violato le norme internazionali a tutela della proprietà industriale, nonché alle programmate modifiche del riassetto organizzativo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive un fondo di 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno precedente, sono mantenute in bilancio ed utilizzate nell'anno successivo.
            2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive istituisce la Commissione per l'attribuzione del marchio "Made in Italy" di seguito denominata "Commissione", che svolge funzioni di anagrafe nazionale dei prodotti recanti il marchio "Made in Italy" e le connesse attività istruttorie e ispettive. Ai fini del riassetto organizzativo di cui al comma 1, le funzioni della Commissione sono coordinate con l'attività di tutela della proprietà industriale e di lotta alla contraffazione esercitate dal Ministero delle attività produttive. In tale ambito la riorganizzazione deve prevedere forme di collaborazione, ivi compresa la richiesta di avvio di procedure, il reciproco scambio di informazioni con il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze commerciali italiane nei Paesi esteri ovvero con gli uffici preposti alle attività connesse al commercio estero facenti capo al Ministero medesimo. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate la composizione della Commissione e le norme sull'organizzazione e il funzionamento della stessa improntate a criteri di efficienza, rapidità di decisione e applicazione delle procedure informatiche in tutte le fasi del procedimento.
            3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3.000.000 di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
            4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".


Art. 4.

(Modifiche alla normativa a tutela dei disegni e modelli
industriali. Modifiche alla delega per il riassetto delle
disposizioni in materia di proprietà industriale).

        
1. Al fine di provvedere ad una maggiore tutela del design italiano:

            a) il termine di 10 anni decorrenti dal 19 aprile 2001, di cui al comma 1 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, relativo all'inoperabilità del diritto d'autore per i disegni e modelli industriali è ridotto a 5 anni;

            b) all'articolo 5 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        "4-bis. Ai modelli e disegni costituenti opere dell'ingegno di carattere creativo si applicano le disposizioni sul diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni";
            c) al terzo comma dell'articolo 32 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, dopo le parole: "opere dell'architettura" sono inserite le seguenti: "e del disegno industriale".

        2. All'articolo 15, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatte salve le maggiori tutele previste dall'ordinamento italiano";

            b) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché di reciproca collaborazione con le strutture istituzionali, anche sovranazionali, preposte alla lotta alle contraffazioni e agli abusi in tema di proprietà industriale";

            c) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

            "h-bis) introduzione di criteri di reciprocità, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria, per il riconoscimento della proprietà industriale tutelata da Paesi extracomunitari e per l'attivazione di strumenti di tutela;

                h-ter) previsione di strumenti amministrativi che consentano l'adozione di misure provvisorie o di interventi di urgenza, anche finalizzati alla protezione degli elementi di prova, in relazione a denunce riguardanti la violazione delle norme a tutela della proprietà industriale, nei casi in cui possano configurarsi gravi danni, economici o di immagine, per gli aventi diritto alla tutela;

                h-quater) riconoscimento di un diritto di informazione da esercitare contro chiunque sia implicato nella violazione delle norme a tutela della proprietà industriale, mediante l'obbligo di fornire informazioni sull'origine delle merci, sui circuiti di distribuzione e sull'identità dei partecipanti alle diverse fasi della violazione;

                h-quinquies) previsione di forme sanzionatorie ulteriori per le aziende responsabili, quali liquidazione coatta, divieto di accesso a fondi pubblici, obbligo di ritiro e di distruzione dei beni contraffatti e pubblicazione della sentenza".


Art. 5.

(Tracciabilità dei prodotti industriali e artigianali
extracomunitari. Lotta al protezionismo commerciale).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi in essa contenuti, modifiche alla normativa in materia doganale, che prevedano, nei limiti della normativa comunitaria, la certificazione dello Stato di produzione dei prodotti industriali e artigianali di origine extracomunitaria, destinati ai consumatori finali, nonché delle azioni di contrasto all'importazione di prodotti contraffatti.
        2. In sede comunitaria l'Italia si rende promotrice di azioni volte all'attuazione della decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che recepisce l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (Gatt 1994), introdotto nell'ordinamento italiano con la legge 29 dicembre 1994, n. 747, al fine di:

                a) definire regole dettagliate in materia di origine e di tracciabilità dei prodotti industriali e artigianali di origine extracomunitaria, destinati ai consumatori finali, in attuazione dell'Accordo relativo alle regole in materia di origine, allegato all'Accordo generale;

                b) introdurre, nel rispetto dei princìpi stabiliti in sede Gatt 1994, criteri di reciprocità nei confronti dei Paesi che adottano politiche doganali protezioniste o che prevedono non giustificate procedure amministrative per l'ingresso dei prodotti comunitari nei propri mercati, anche adottando clausole di scambio privilegiate con i Paesi che gravino le proprie importazioni con minori barriere amministrative e protezionistiche.

Art. 6.

(Valutazione delle rimanenze nei settori tessile,
dell'abbigliamento e calzaturiero).

        1. All'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        "6-bis. Nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro il periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata ai sensi del quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicando i seguenti coefficienti: a) primo anno, 100 per cento del costo; b) secondo anno, 70 per cento del costo; c) terzo anno, 50 per cento del costo; d) quarto anno, 30 per cento del costo; e) quinto anno e successivi, 10 per cento del costo. Al termine del quinto anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione sotto la voce "stracci"".


Art. 7.

(Acquisto simulato di merci contraffatte. Ritardo degli
atti di cattura, di arresto o di sequestro. Distruzione delle
merci sequestrate).

        1. Fermo il disposto di cui all'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria che, nell'ambito di indagini per il contrasto alla circolazione e alla vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere, occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, a richiesta degli ufficiali di polizia, può, con decreto motivato, differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.
        2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, di arresto o di sequestro, quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili. L'autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento dovrà essere emesso entro le successive ventiquattro ore.
        3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 49 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

            "d) prevedere, ove possibile a spese del contravventore, la distruzione della merce contraffatta o non rispondente ai requisiti comunitari, confiscata, salvo la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari o di indagine".

        4. Quando procedono alle attività di indagine, di contrasto o di controllo relative alla circolazione e alla vendita di merci, contraffatte, di contrabbando o non rispondenti alle caratteristiche di legge, gli ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria si avvalgono delle facoltà previste dagli articoli 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, e successive modificazioni.


Art. 8.

(Consorzi per lo sviluppo economico).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a prevedere e regolamentare l'istituzione di consorzi per lo sviluppo economico di specifici settori di attività imprenditoriale, con particolare riguardo ai settori che maggiormente caratterizzano il panorama produttivo nazionale.
        2. La delega di cui al comma 1 deve essere esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) i consorzi per lo sviluppo economico devono perseguire le seguenti finalità: la ricerca e l'innovazione tecnologica; la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti; la promozione, in Italia e all'estero, dei propri prodotti; la lotta alla contraffazione, anche attraverso la creazione di proprie strutture ispettive, di consulenza e supporto legale anche in Paesi terzi; il miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi ad essi connessi al fine di garantire maggiore competitività ed un elevato grado di tutela dei consumatori finali;

            b) i singoli consorzi per lo sviluppo economico sono istituiti, per ciascun settore di attività, con decreto del Ministro competente, su richiesta e in accordo con le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato;

            c) i consorzi per lo sviluppo economico possono essere istituiti per i settori di attività imprenditoriale caratterizzati da grande frammentazione e dalla presenza diffusa, ancorché non esclusiva, di piccole e medie imprese;

            d) ai consorzi per lo sviluppo economico deve aderire una quota rilevante delle imprese che esercitano la propria attività utilizzando i codici di attività, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, individuati dal decreto istitutivo di ciascun consorzio. Il decreto istitutivo di ciascun consorzio definisce inoltre, per ogni consorzio, la quota rilevante necessaria e può prevedere la partecipazione allo stesso delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato, determinandone le modalità;
            e) i consorzi per lo sviluppo economico hanno personalità giuridica di diritto privato, non hanno fini di lucro e sono retti da statuti, approvati con decreto del Ministro competente, che devono assicurare la più ampia partecipazione, diretta o delegata, delle imprese consorziate;

            f) l'attività dei consorzi per lo sviluppo economico è posta sotto la vigilanza del Ministro competente e del Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene la correttezza amministrativa e il rispetto delle finalità istituzionali;

            g) i consorzi per lo sviluppo economico provvedono ai mezzi finanziari per la loro attività con i proventi dell'attività stessa, della gestione patrimoniale del fondo consortile e con i contributi dei consorziati. La misura del contributo iniziale e dei contributi annui posti a carico dei consorziati è stabilita dagli statuti dei consorzi; la quota di adesione ed i contributi versati sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito;

            h) gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi per lo sviluppo economico nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche nel caso di scioglimento dei consorzi.

        3. Lo scioglimento di un consorzio per lo sviluppo economico può essere deliberato dall'assemblea straordinaria del consorzio stesso o stabilito, con apposito decreto, dal Ministro competente. L'eventuale patrimonio residuo, risultante dalla liquidazione del consorzio, deve essere devoluto ad altro consorzio per lo sviluppo economico, individuato dall'assemblea o dal Ministro competente o, in mancanza, al fondo di cui all'articolo 18 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.



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