XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4001
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del marchio).
1. E' istituito il marchio "Made in Italy" di
seguito denominato "marchio", al fine di contraddistinguere i
beni industriali e artigianali di produzione italiana che
presentano caratteristiche di eccellenza sotto il profilo
della qualità, dell'originalità, della progettazione, del
design o del valore artistico, dell'innovazione
tecnologica o produttiva, nonché dell'elevata competitività
sui mercati esteri. Per produzione italiana si intende che
devono essere realizzate sul territorio nazionale tutte le
parti di prodotto e le fasi della lavorazione che conferiscono
le caratteristiche di eccellenza.
2. Il Ministro delle attività produttive determina, con
proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche di
riproduzione e di apposizione del marchio, comprendenti
elementi che ne rendano difficile la riproduzione o la
contraffazione, nonché i criteri generali per l'attribuzione e
l'utilizzo del marchio. Con ulteriori provvedimenti, anche di
natura dirigenziale, possono essere determinate, su
indicazione delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative a livello nazionale, per ciascun prodotto o
per ciascuna categoria di prodotto, le caratteristiche di
eccellenza richieste per l'attribuzione del marchio ai sensi
del comma 1.
3. Il Ministro delle attività produttive promuove la
registrazione del marchio in ambito comunitario, presso
l'apposito Ufficio di armonizzazione ai fini della tutela
internazionale del marchio in Paesi terzi, ai sensi del
regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993,
e degli articoli 2 e 4 del protocollo relativo all'intesa di
Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi,
fatto a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi
della legge 12 marzo 1996, n. 169.
Art. 2.
(Procedimento per l'attribuzione
del marchio).
1. Le procedure per l'attribuzione del marchio sono
affidate alla Commissione per l'attribuzione del marchio
"Made in Italy" di seguito denominata "Commissione",
istituita presso il Ministero delle attività produttive ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 12 dicembre 2002,
n. 273, come sostituito dall'articolo 3 della presente
legge.
2. La richiesta di attribuzione del marchio è presentata
dalle imprese interessate, anche consorziate, purché
rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 1,
alla Commissione, unitamente ad un protocollo di adesione
contenente:
a) attestazione che le parti di prodotto e le fasi
della lavorazione che conferiscono al prodotto le
caratteristiche di eccellenza sono state realizzate sul
territorio nazionale;
b) dichiarazione di ottemperanza alle norme
vigenti in materia di sicurezza del lavoro, in campo fiscale e
contributivo, e alle normative vigenti in materia di tutela
dei consumatori;
c) attestazioni rilasciate da organismi
certificatori di qualità, nonché da enti o altre istituzioni,
anche internazionali, che esercitano le attività di verifica,
controllo e confronto nei settori merceologici di cui fanno
parte le imprese richiedenti, comprovanti le caratteristiche
di eccellenza di cui al comma 1 dell'articolo 1.
3. Gli elementi di cui alle lettere a) e b)
del comma 2 sono certificati dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente
competenti o, in caso di imprese consorziate, dalle unioni
regionali o dall'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
4. Le imprese richiedenti favoriscono l'attività
istruttoria e ispettiva della Commissione, che può essere
svolta tramite le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, ivi comprese le ispezioni nei luoghi di
lavorazione del prodotto per il quale il marchio è stato
richiesto, salvo il segreto industriale. La Commissione può
avvalersi della consulenza delle organizzazioni datoriali, dei
lavoratori e dei consumatori, per acquisire notizie utili
all'istruttoria di attribuzione.
5. La Commissione può essere informata da qualsiasi fonte
o acquisire qualunque notizia allo scopo di verificare la
sussistenza o meno delle condizioni per l'attribuzione del
marchio. Nel caso in cui pervengano notizie relative a
violazioni, la Commissione può avviare un'istruttoria. Sentite
le parti interessate, la Commissione può fissare un termine
per la rimozione delle violazioni, decorso inutilmente il
quale, ovvero in presenza di ripetute infrazioni, la
Commissione delibera la decadenza dal diritto all'uso del
marchio.
6. La Commissione dà notizia delle attribuzioni e delle
revoche dell'uso del marchio mediante pubblicazione
dell'estratto della deliberazione nella Gazzetta
Ufficiale.
7. Ove emergano fatti lesivi della concorrenza la
Commissione ne informa l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre
1990, n. 287. Ove emergano fatti penalmente rilevanti, ivi
compresi i casi di uso abusivo del marchio e di contraffazione
dei prodotti tutelati, la Commissione provvede a darne
comunicazione all'autorità giudiziaria.
8. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, e nell'ambito della loro potestà statuaria, le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
istituiscono appositi uffici destinati all'attività di
certificazione e di controllo in conformità a quanto previsto
dalla presente legge.
Art. 3.
(Interventi a sostegno del settore della
proprietà industriale e del marchio).
1. L'articolo 18 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è
sostituito dal seguente:
"Art. 18 - (Interventi a sostegno del settore della
proprietà industriale e del marchio "Made in
Italy").- 1. Al fine di fare fronte alle esigenze
relative all'attività amministrativa in materia di proprietà
industriale e di tutela del marchio "Made in Italy", con
particolare riguardo agli interventi sul sistema nazionale e
internazionale di tutela ed agli interventi nei confronti
delle imprese o degli Stati che hanno violato le norme
internazionali a tutela della proprietà industriale, nonché
alle programmate modifiche del riassetto organizzativo, è
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
attività produttive un fondo di 3.000.000 di euro a decorrere
dall'anno 2003. Le somme eventualmente non utilizzate
nell'anno precedente, sono mantenute in bilancio ed utilizzate
nell'anno successivo.
2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, il
Ministero delle attività produttive istituisce la Commissione
per l'attribuzione del marchio "Made in Italy" di
seguito denominata "Commissione", che svolge funzioni di
anagrafe nazionale dei prodotti recanti il marchio "Made in
Italy" e le connesse attività istruttorie e ispettive. Ai
fini del riassetto organizzativo di cui al comma 1, le
funzioni della Commissione sono coordinate con l'attività di
tutela della proprietà industriale e di lotta alla
contraffazione esercitate dal Ministero delle attività
produttive. In tale ambito la riorganizzazione deve prevedere
forme di collaborazione, ivi compresa la richiesta di avvio di
procedure, il reciproco scambio di informazioni con il
Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze
commerciali italiane nei Paesi esteri ovvero con gli uffici
preposti alle attività connesse al commercio estero facenti
capo al Ministero medesimo. Con decreto del Ministro delle
attività produttive sono determinate la composizione della
Commissione e le norme sull'organizzazione e il funzionamento
della stessa improntate a criteri di efficienza, rapidità di
decisione e applicazione delle procedure informatiche in tutte
le fasi del procedimento.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 3.000.000 di euro annui a decorrere dal 2003,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle attività produttive.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
Art. 4.
(Modifiche alla normativa a tutela dei disegni e modelli
industriali. Modifiche alla delega per il riassetto delle
disposizioni in materia di proprietà industriale).
1. Al fine di provvedere ad una maggiore tutela del
design italiano:
a) il termine di 10 anni decorrenti dal 19 aprile
2001, di cui al comma 1 dell'articolo 25-bis del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, relativo all'inoperabilità
del diritto d'autore per i disegni e modelli industriali è
ridotto a 5 anni;
b) all'articolo 5 del regio decreto 25 agosto
1940, n. 1411, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è
aggiunto il seguente:
"4-bis. Ai modelli e disegni costituenti opere
dell'ingegno di carattere creativo si applicano le
disposizioni sul diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni";
c) al terzo comma dell'articolo 32 del regio
decreto 18 maggio 1942, n. 1369, dopo le parole: "opere
dell'architettura" sono inserite le seguenti: "e del disegno
industriale".
2. All'articolo 15, comma 1, della legge 12 dicembre 2002,
n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", fatte salve le maggiori tutele previste
dall'ordinamento italiano";
b) alla lettera e) sono aggiunte, in fine,
le parole: ", nonché di reciproca collaborazione con le
strutture istituzionali, anche sovranazionali, preposte alla
lotta alle contraffazioni e agli abusi in tema di proprietà
industriale";
c) dopo la lettera h) sono aggiunte le
seguenti:
"h-bis) introduzione di criteri di reciprocità,
nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria, per il
riconoscimento della proprietà industriale tutelata da Paesi
extracomunitari e per l'attivazione di strumenti di tutela;
h-ter) previsione di strumenti amministrativi che
consentano l'adozione di misure provvisorie o di interventi di
urgenza, anche finalizzati alla protezione degli elementi di
prova, in relazione a denunce riguardanti la violazione delle
norme a tutela della proprietà industriale, nei casi in cui
possano configurarsi gravi danni, economici o di immagine, per
gli aventi diritto alla tutela;
h-quater) riconoscimento di un diritto di
informazione da esercitare contro chiunque sia implicato nella
violazione delle norme a tutela della proprietà industriale,
mediante l'obbligo di fornire informazioni sull'origine delle
merci, sui circuiti di distribuzione e sull'identità dei
partecipanti alle diverse fasi della violazione;
h-quinquies) previsione di forme sanzionatorie
ulteriori per le aziende responsabili, quali liquidazione
coatta, divieto di accesso a fondi pubblici, obbligo di ritiro
e di distruzione dei beni contraffatti e pubblicazione della
sentenza".
Art. 5.
(Tracciabilità dei prodotti industriali e artigianali
extracomunitari. Lotta al protezionismo commerciale).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi in essa contenuti, modifiche
alla normativa in materia doganale, che prevedano, nei limiti
della normativa comunitaria, la certificazione dello Stato di
produzione dei prodotti industriali e artigianali di origine
extracomunitaria, destinati ai consumatori finali, nonché
delle azioni di contrasto all'importazione di prodotti
contraffatti.
2. In sede comunitaria l'Italia si rende promotrice di
azioni volte all'attuazione della decisione 94/800/CE del
Consiglio, del 22 dicembre 1994, che recepisce l'Accordo
generale sulle tariffe doganali e sul commercio (Gatt 1994),
introdotto nell'ordinamento italiano con la legge 29 dicembre
1994, n. 747, al fine di:
a) definire regole dettagliate in materia di
origine e di tracciabilità dei prodotti industriali e
artigianali di origine extracomunitaria, destinati ai
consumatori finali, in attuazione dell'Accordo relativo alle
regole in materia di origine, allegato all'Accordo
generale;
b) introdurre, nel rispetto dei princìpi stabiliti
in sede Gatt 1994, criteri di reciprocità nei confronti dei
Paesi che adottano politiche doganali protezioniste o che
prevedono non giustificate procedure amministrative per
l'ingresso dei prodotti comunitari nei propri mercati, anche
adottando clausole di scambio privilegiate con i Paesi che
gravino le proprie importazioni con minori barriere
amministrative e protezionistiche.
Art. 6.
(Valutazione delle rimanenze nei settori tessile,
dell'abbigliamento e calzaturiero).
1. All'articolo 59 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il
comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Nei settori tessile, dell'abbigliamento e
calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di
carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole
deprezzamento se non venduti entro il periodo di tempo
corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata ai
sensi del quarto comma dell'articolo 62 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
applicando i seguenti coefficienti: a) primo anno, 100
per cento del costo; b) secondo anno, 70 per cento del
costo; c) terzo anno, 50 per cento del costo; d)
quarto anno, 30 per cento del costo; e) quinto anno e
successivi, 10 per cento del costo. Al termine del quinto anno
il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita
idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione sotto
la voce "stracci"".
Art. 7.
(Acquisto simulato di merci contraffatte. Ritardo degli
atti di cattura, di arresto o di sequestro. Distruzione delle
merci sequestrate).
1. Fermo il disposto di cui all'articolo 51 del codice
penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria
e tributaria che, nell'ambito di indagini per il contrasto
alla circolazione e alla vendita di merci contraffatte, al
solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano,
ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare
acquistare, ricevere, occultare le merci suddette. Delle
operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità
giudiziaria; questa, a richiesta degli ufficiali di polizia,
può, con decreto motivato, differire il sequestro delle merci
contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo
procedente trasmette motivato rapporto all'autorità
giudiziaria entro quarantotto ore.
2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1, l'autorità
giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o
disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di
cattura, di arresto o di sequestro, quando sia necessario per
acquisire maggiori elementi probatori ovvero per
l'individuazione o la cattura dei responsabili. L'autorità
giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni
per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei
casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste od
impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento dovrà
essere emesso entro le successive ventiquattro ore.
3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 49 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è
sostituita dalla seguente:
"d) prevedere, ove possibile a spese del
contravventore, la distruzione della merce contraffatta o non
rispondente ai requisiti comunitari, confiscata, salvo la
conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari o di
indagine".
4. Quando procedono alle attività di indagine, di
contrasto o di controllo relative alla circolazione e alla
vendita di merci, contraffatte, di contrabbando o non
rispondenti alle caratteristiche di legge, gli ufficiali di
polizia giudiziaria e tributaria si avvalgono delle facoltà
previste dagli articoli 31 e 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni. Si applicano le disposizioni del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 441, e successive modificazioni.
Art. 8.
(Consorzi per lo sviluppo economico).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi diretti a prevedere e regolamentare
l'istituzione di consorzi per lo sviluppo economico di
specifici settori di attività imprenditoriale, con particolare
riguardo ai settori che maggiormente caratterizzano il
panorama produttivo nazionale.
2. La delega di cui al comma 1 deve essere esercitata nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) i consorzi per lo sviluppo economico devono
perseguire le seguenti finalità: la ricerca e l'innovazione
tecnologica; la formazione e l'aggiornamento professionale
degli addetti; la promozione, in Italia e all'estero, dei
propri prodotti; la lotta alla contraffazione, anche
attraverso la creazione di proprie strutture ispettive, di
consulenza e supporto legale anche in Paesi terzi; il
miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi ad essi
connessi al fine di garantire maggiore competitività ed un
elevato grado di tutela dei consumatori finali;
b) i singoli consorzi per lo sviluppo economico
sono istituiti, per ciascun settore di attività, con decreto
del Ministro competente, su richiesta e in accordo con le
organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli
imprenditori del settore interessato;
c) i consorzi per lo sviluppo economico possono
essere istituiti per i settori di attività imprenditoriale
caratterizzati da grande frammentazione e dalla presenza
diffusa, ancorché non esclusiva, di piccole e medie
imprese;
d) ai consorzi per lo sviluppo economico deve
aderire una quota rilevante delle imprese che esercitano la
propria attività utilizzando i codici di attività, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, individuati dal decreto
istitutivo di ciascun consorzio. Il decreto istitutivo di
ciascun consorzio definisce inoltre, per ogni consorzio, la
quota rilevante necessaria e può prevedere la partecipazione
allo stesso delle organizzazioni nazionali maggiormente
rappresentative degli imprenditori del settore interessato,
determinandone le modalità;
e) i consorzi per lo sviluppo economico hanno
personalità giuridica di diritto privato, non hanno fini di
lucro e sono retti da statuti, approvati con decreto del
Ministro competente, che devono assicurare la più ampia
partecipazione, diretta o delegata, delle imprese
consorziate;
f) l'attività dei consorzi per lo sviluppo
economico è posta sotto la vigilanza del Ministro competente e
del Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene
la correttezza amministrativa e il rispetto delle finalità
istituzionali;
g) i consorzi per lo sviluppo economico provvedono
ai mezzi finanziari per la loro attività con i proventi
dell'attività stessa, della gestione patrimoniale del fondo
consortile e con i contributi dei consorziati. La misura del
contributo iniziale e dei contributi annui posti a carico dei
consorziati è stabilita dagli statuti dei consorzi; la quota
di adesione ed i contributi versati sono deducibili ai fini
dell'imposta sul reddito;
h) gli eventuali avanzi di gestione accantonati
dai consorzi per lo sviluppo economico nelle riserve
costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla
formazione del reddito a condizione che sia rispettato il
divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai
consorziati, anche nel caso di scioglimento dei consorzi.
3. Lo scioglimento di un consorzio per lo sviluppo
economico può essere deliberato dall'assemblea straordinaria
del consorzio stesso o stabilito, con apposito decreto, dal
Ministro competente. L'eventuale patrimonio residuo,
risultante dalla liquidazione del consorzio, deve essere
devoluto ad altro consorzio per lo sviluppo economico,
individuato dall'assemblea o dal Ministro competente o, in
mancanza, al fondo di cui all'articolo 18 della legge 12
dicembre 2002, n. 273, come modificato dall'articolo 3 della
presente legge.