XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4054
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle cause del conflitto in Iraq nell'anno 2003 e sulle
evntuali responsabilità del Governo italiano).
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
vicende che hanno determinato il conflitto in lraq nell'anno
2003 e sulle eventuali responsabilità del Governo italiano nel
conflitto stesso, di seguito denominata "Commissione", con i
seguenti compiti:
a) accertare le motivazioni che hanno portato al
conflitto irakeno e se queste corrispondano alle motivazioni
dichiarate nelle sedi internazionali dai governi a qualunque
titolo coinvolti nel conflitto;
b) accertare se in lraq, alla data di inizio delle
ostilità, fossero presenti o meno armi di distruzione di massa
di tipo atomico o nucleare, chimico, batteriologico o di altra
natura, proibite dalle convenzioni internazionali e dalle
risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU;
c) accertare se il conflitto sia avvenuto o meno
nel rispetto del diritto internazionale;
d) accertare se nello svolgimento del conflitto
siano stati commessi crimini di guerra ed eventualmente
attivare le iniziative opportune per identificarne i
responsabili;
e) accertare le responsabilità del Governo e delle
altre autorità italiane nel conflitto, anche con particolare
riferimento alla legittimità della concessione delle
infrastrutture insistenti sul territorio nazionale alle Forze
armate degli Stati Uniti;
f) accertare la veridicità degli elementi di prova
sulle responsabilità del regime irakeno riguardo alla
creazione o alla detenzione di armi di distruzione di massa e
se tali informazioni fossero o meno a conoscenza del Governo
italiano e, più in generale, valutare le informazioni riguardo
alle cause scatenanti del conflitto, la conoscenza di esse da
parte del Governo italiano e la corrispondenza rispetto alle
comunicazioni rese al Parlamento;
g) riferire al Parlamento sull'esito
dell'inchiesta.
Art. 2.
(Composizione e durata).
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti
deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di
ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza
di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno
un ramo del Parlamento.
2. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da
due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio
segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella
elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza
assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In
caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in
ballottaggio il più anziano di età.
3. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti
e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive
sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che
hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di
voti, si procede ai sensi del comma 2.
4. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività
di inchiesta, un regolamento interno per il proprio
funzionamento.
5. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste
per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
6. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi
dalla sua istituzione.
Art. 3.
(Attività della Commissione).
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità
giudiziaria Per le audizioni a testimonianza si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice
penale.
2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle
indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto
di Stato né il segreto d'ufficio. Per i segreti professionale
e bancario si applicano le norme vigenti. E' sempre opponibile
il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del
mandato. Quando atti o documenti siano stati assoggettati al
vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti
Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può
essere opposto alla Commissione.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che
ritenga necessarie. Può richiedere informazioni e documenti al
Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI),
al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica
(SISDE) e al Comitato esecutivo per i servizi di informazione
e sicurezza (CESIS). Può altresì richiedere al Governo e alle
Forze armate tutti gli atti e i documenti necessari alle
indagini di propria competenza. Può inoltre richiedere a
governi stranieri e a organizzazioni internazionali, a forze
armate straniere e a servizi di intelligence stranieri
atti e documenti. Nel caso di governi stranieri e di
organizzazioni internazionali la richiesta è avanzata
direttamente, fatte salve le norme di diritto internazionale
vigenti, e ne viene data comunicazione al Governo italiano il
quale non può opporre alcuna azione atta a ritardare o
impedire la trasmissione dei documenti o degli atti. Nel caso
di forze armate e di servizi di intelligence stranieri
la richiesta è inoltrata al governo dello Stato
interessato.
4. La Commissione, nell'ambito dei suoi lavori, può
chiedere di interrogare o audire membri di governi stranieri e
di organizzazioni internazionali in carica durante il
conflitto o membri delle forze armate, di polizia o di
intelligence di altri Stati o comunque funzionari dei
governi e di organizzazioni internazionali o delle loro
emanazioni dirette o indirette, nel rispetto delle norme di
diritto internazionale vigenti. Inoltre, la Commissione può
richiedere documenti e atti degli organi parlamentari di altri
Stati che indaghino su materie analoghe a quelle di cui
all'articolo 1 e può chiedere di interrogare o audire membri
di tali organi.
5. La Commissione o una sua delegazione può recarsi, anche
al di fuori del territorio nazionale, ovunque sia necessario
per acquisire informazioni utili ai suoi compiti di
indagine.
6. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale,
copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste
in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi
inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e
può ritardare, con decreto motivato e solo per ragioni di
natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e dei
documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni
e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno,
l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere
quanto richiesto.
7. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione
può riunirsi in seduta segreta. La segretezza della seduta è
decisa, di volta in volta, a maggioranza assoluta dei membri
della Commissione.
8. La Commissione, a maggioranza assoluta dei propri
membri, decide quali atti e documenti possono essere
divulgati. Devono comunque essere coperti da segreto i nomi,
gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari
nella fase delle indagini preliminari.
Art. 4.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il
personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre
persone che collaborano con la Commissione o compiono o
concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti
vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio,
sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione
dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 3, comma 8.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con informazioni
diffuse in qualsiasi forma, è punita ai sensi dell'articolo
326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le
stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque
diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o
informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta
dei quali è stata vietata la divulgazione.
Art. 5.
(Trasmissione delle risultanze alle autorità
competenti).
1. Le risultanze delle indagini compiute dalla Commissione
vengono trasmesse, al termine dei lavori della stessa,
all'autorità giudiziaria competente per territorio,
all'autorità giudiziaria militare competente per territorio,
alla Corte penale internazionale e al Consiglio di sicurezza
dell'ONU.
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.