XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4054




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle cause del conflitto in Iraq nell'anno 2003 e sulle
evntuali responsabilità del Governo italiano).

        1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno determinato il conflitto in lraq nell'anno 2003 e sulle eventuali responsabilità del Governo italiano nel conflitto stesso, di seguito denominata "Commissione", con i seguenti compiti:

            a) accertare le motivazioni che hanno portato al conflitto irakeno e se queste corrispondano alle motivazioni dichiarate nelle sedi internazionali dai governi a qualunque titolo coinvolti nel conflitto;

            b) accertare se in lraq, alla data di inizio delle ostilità, fossero presenti o meno armi di distruzione di massa di tipo atomico o nucleare, chimico, batteriologico o di altra natura, proibite dalle convenzioni internazionali e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU;

            c) accertare se il conflitto sia avvenuto o meno nel rispetto del diritto internazionale;

            d) accertare se nello svolgimento del conflitto siano stati commessi crimini di guerra ed eventualmente attivare le iniziative opportune per identificarne i responsabili;

            e) accertare le responsabilità del Governo e delle altre autorità italiane nel conflitto, anche con particolare riferimento alla legittimità della concessione delle infrastrutture insistenti sul territorio nazionale alle Forze armate degli Stati Uniti;

            f) accertare la veridicità degli elementi di prova sulle responsabilità del regime irakeno riguardo alla creazione o alla detenzione di armi di distruzione di massa e se tali informazioni fossero o meno a conoscenza del Governo italiano e, più in generale, valutare le informazioni riguardo alle cause scatenanti del conflitto, la conoscenza di esse da parte del Governo italiano e la corrispondenza rispetto alle comunicazioni rese al Parlamento;

            g) riferire al Parlamento sull'esito dell'inchiesta.


Art. 2.

(Composizione e durata).

        1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
        2. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
        3. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 2.
        4. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento.
        5. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
        6. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua istituzione.


Art. 3.

(Attività della Commissione).

        1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria Per le audizioni a testimonianza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.
        2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato né il segreto d'ufficio. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Quando atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.
        3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie. Può richiedere informazioni e documenti al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS). Può altresì richiedere al Governo e alle Forze armate tutti gli atti e i documenti necessari alle indagini di propria competenza. Può inoltre richiedere a governi stranieri e a organizzazioni internazionali, a forze armate straniere e a servizi di intelligence stranieri atti e documenti. Nel caso di governi stranieri e di organizzazioni internazionali la richiesta è avanzata direttamente, fatte salve le norme di diritto internazionale vigenti, e ne viene data comunicazione al Governo italiano il quale non può opporre alcuna azione atta a ritardare o impedire la trasmissione dei documenti o degli atti. Nel caso di forze armate e di servizi di intelligence stranieri la richiesta è inoltrata al governo dello Stato interessato.
        4. La Commissione, nell'ambito dei suoi lavori, può chiedere di interrogare o audire membri di governi stranieri e di organizzazioni internazionali in carica durante il conflitto o membri delle forze armate, di polizia o di intelligence di altri Stati o comunque funzionari dei governi e di organizzazioni internazionali o delle loro emanazioni dirette o indirette, nel rispetto delle norme di diritto internazionale vigenti. Inoltre, la Commissione può richiedere documenti e atti degli organi parlamentari di altri Stati che indaghino su materie analoghe a quelle di cui all'articolo 1 e può chiedere di interrogare o audire membri di tali organi.
        5. La Commissione o una sua delegazione può recarsi, anche al di fuori del territorio nazionale, ovunque sia necessario per acquisire informazioni utili ai suoi compiti di indagine.
        6. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato e solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e dei documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
        7. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta. La segretezza della seduta è decisa, di volta in volta, a maggioranza assoluta dei membri della Commissione.
        8. La Commissione, a maggioranza assoluta dei propri membri, decide quali atti e documenti possono essere divulgati. Devono comunque essere coperti da segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.

(Obbligo del segreto).

        1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 8.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
        3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.


Art. 5.

(Trasmissione delle risultanze alle autorità
competenti).

        1. Le risultanze delle indagini compiute dalla Commissione vengono trasmesse, al termine dei lavori della stessa, all'autorità giudiziaria competente per territorio, all'autorità giudiziaria militare competente per territorio, alla Corte penale internazionale e al Consiglio di sicurezza dell'ONU.


Art. 6.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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