Allegato A
Seduta n. 267 del 18/2/2003


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(A.C. 3387 ed abb. - Sezione 5)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3387 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonchè alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

Sopprimerlo.
* 6. 2. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Sopprimerlo.
* 6. 4. Titti De Simone.

Al comma 1, sopprimere le parole: a statuto speciale.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: a statuto speciale.
** 6. 1. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere le parole: a statuto speciale.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: a statuto speciale.
** 6. 3. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli, Villetti.


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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Organi di autogoverno e di rappresentanza territoriale e nazionale). - 1. Lo Stato stabilisce con legge l'articolazione degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche secondo i seguenti princìpi:
a) la scuola è una comunità informata ai valori democratici che, in coerenza con i princìpi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, della partecipazione e della rappresentanza democratica, si autogoverna nel rispetto delle norme vigenti;
b) ciascuna componente della comunità scolastica, nel rispetto del proprio ruolo e della propria funzione, coopera all'autogoverno dell'istituzione scolastica;
c) sono organi delle istituzioni scolastiche il dirigente scolastico e i seguenti organi collegiali:
1) il consiglio dell'istituzione;
2) il collegio dei docenti;
3) il consiglio di classe;
4) gli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;
5) la commissione di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico;
d) al consiglio dell'istituzione spettano le competenze generali in materia di indirizzi gestionali ed educativi, di programmazione economico-finanziaria e di attività negoziale;
e) il collegio dei docenti è l'organo tecnico e professionale delle istituzioni scolastiche con competenze generali in materia didattica e di valutazione;
f) al consiglio di classe competono la programmazione didattica di classe e la formulazione della proposta di adozione dei libri di testo al collegio docenti deputato a decidere in materia;
g) il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, promuove l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all'apprendimento degli alunni e la libertà di insegnamento dei docenti;
h) nella scuola dell'infanzia e di base le rappresentanze di insegnanti e genitori sono paritetiche. Nella scuola superiore le rappresentanze di docenti e studenti sono paritetiche. Nel consiglio dell'istituzione deve essere rappresentato il personale non docente. Il consiglio dell'istituzione elegge il presidente all'interno della componente dei genitori nella prima riunione;
i) in ciascuna istituzione scolastica deve essere garantita la costituzione di organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti, la cui composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati dal regolamento dell'istituzione. Si applica ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Gli studenti della scuola superiore costituiscono «l'assemblea degli studenti», ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998. Le riunioni dell'assemblea degli studenti, di classe e d'istituto, hanno cadenza mensile.

2. La rappresentanza studentesca istituzionale della scuola superiore, nel rispetto dei princìpi fissati dalle normative vigenti, si articola a livello territoriale con le consulte provinciali degli studenti e a livello nazionale con la Conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali agli studenti. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca supporta le attività di questi organismi istituzionali di confronto anche mediante lo stanziamento di appositi finanziamenti.
3. Nel rispetto dei princìpi fissati dalle normative vigenti è predisposto un forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative a livello nazionale. Lo Stato incentiva tutte le forme di rappresentanza studentesca spontanea, ovvero organizzata in associazioni giovanili, anche mediante il supporto a progetti di sviluppo


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della partecipazione e della cittadinanza studentesca e mediante il confronto nelle realtà territoriali.
6. 01. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Diritti e doveri degli studenti). - 1. Le istituzioni scolastiche riconoscono i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti secondo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
2. Il comportamento disciplinare non influisce sulla valutazione. Non si dà luogo a valutazione della condotta disciplinare.
6. 02. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Attività integrative e complementari). - 1. In conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, le iniziative complementari, che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole, e le attività complementari, che sono finalizzate ad offrire occasioni extracurriculari per la crescita umana e civile nonché opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero, sono attività interne e proprie della scuola.
2. Le attività di cui al comma 1 e le altre attività formative esterne alla scuola svolte dallo studente sono valutate secondo quanto disposto dalla presente legge.
3. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e di rendere la scuola un centro di servizi per il territorio, le istituzioni scolastiche, d'intesa con gli enti locali e le regioni, predispongono un piano per l'apertura delle strutture scolastiche anche dopo la fine delle lezioni, nel pomeriggio, durante i giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.
4. Le istituzioni scolastiche favoriscono le attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio. Le collaborazioni per attività educative, culturali, ricreative e sportive possono essere realizzate con associazioni, regioni, enti locali, soggetti pubblici e privati.
6. 03. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Diritto allo studio). - 1. In conformità agli articoli 34 e 117, primo comma, della Costituzione, lo Stato riconosce il diritto allo studio.
2. Al fine di dare piena attuazione al diritto allo studio lo Stato provvede a stanziare risorse sufficienti ad assicurare agevolazioni e servizi per quanto attiene a mense scolastiche e trasporti, la copertura completa del costo dei libri di testo nella scuola dell'obbligo e l'istituzione di borse di studio per l'ultimo triennio della scuola superiore. Tali borse di studio devono essere attribuite, in accordo con le regioni, alle famiglie titolari di redditi fino a 30.000 euro annui, limite da adeguare annualmente sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, e devono coprire il costo totale dei libri di testo, come definito da apposito provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. 04. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Edilizia e dotazioni scolastiche). - 1. Il Governo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano di finanziamento straordinario per l'adeguamento delle strutture delle istituzioni scolastiche.
2. Il Governo predispone altresì ogni cinque anni un piano di finanziamento per l'adeguamento delle strutture e delle dotazioni delle istituzioni scolastiche.


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3. Le regioni concorrono, di concerto con le province e i comuni, alla realizzazione dei piani di cui ai commi 1 e 2.
4. Ogni tre anni le regioni presentano al Governo un rapporto sullo stato dell'edilizia scolastica.
5. Al fine di dare piena attuazione alla presente legge le regioni, d'intesa con le province e con i comuni, presentano un piano di riorganizzazione delle strutture scolastiche, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle sedi scolastiche adeguandolo alle nuove esigenze. Particolare attenzione è riservata alla costituzione di istituti comprensivi ed alla generalizzazione del tempo pieno.
6. 05. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Sistema di valutazione). - 1. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzione scolastiche individuano le modalità per la valutazione periodica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, sulla base di parametri nazionali e dei seguenti criteri generali:
a) garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso;
b) tenere conto del quadro territoriale e nazionale;
c) analizzare le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;
d) condurre attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;
e) valutare gli effetti delle iniziative legislative che riguardano la scuola. Tali valutazioni periodiche sono trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che provvede a farle proprie ai fini di una valutazione complessiva del sistema nazionale della pubblica istruzione.
6. 06. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.