Allegato A
Seduta n. 463 del 6/5/2004


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PROPOSTA DI LEGGE: KESSLER ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 13 GIUGNO 2002, RELATIVA AL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI (4246) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BUEMI ED ALTRI; PISAPIA E MASCIA (4431-4436)

(A.C. 4246 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Art. 1.
(Disposizioni di principio e definizioni).

1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione quadro» relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali.
2. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato «Stato membro di emissione», in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato «Stato membro di esecuzione», di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.
3. In condizioni di reciprocità, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, sia adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

ART. 1.
(Disposizioni di principio e definizioni).

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. L'Italia riconosce efficacia nel proprio territorio ai provvedimenti giurisdizionali emessi da uno degli Stati membri


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dell'Unione europea in vista dell'arresto e della consegna da parte dell'Italia di una persona ricercata nell'ambito di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale e provvede ad eseguirli, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge.
1. 53. Sinisi.

Al comma 2, dopo le parole: azioni giudiziarie aggiungere le seguenti: in materia penale.
1. 54. Sinisi.
(Approvato)

Al comma 3, sopprimere le parole: In condizioni di reciprocità,
1. 55. Sinisi.
(Approvato)

Al comma 3, sopprimere le parole da: sempre che fino alla fine del comma.
1. 56. Sinisi.


Al comma 3, sopprimere le parole da: il provvedimento cautelare fino a: della Costituzione, che.
1. 50. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.


Al comma 3, sopprimere la parola: indipendente.
1. 100. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.
1. 57. Sinisi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge si intende per:

a)
Decisione quadro: la Decisione indicata all'articolo 1 comma 1;

b)
Mandato d'arresto o mandato d'arresto europeo: il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria italiana per ottenere da altro Stato membro l'arresto o la consegna di una persona ai fini di un procedimento penale o dell'esecuzione in Italia di una sanzione penale privativa della libertà personale ovvero il provvedimento emesso da una autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro per ottenere dall'Italia, mediante un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana, l'arresto o la consegna di una persona ai fini di un procedimento penale o dell'esecuzione in tale Stato membro di una sanzione penale privativa della libertà personale;

c)
Stato membro qualunque altro Stato appartenente all'Unione Europea.
1. 01. Buemi, Boato, Cento.