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La seduta, sospesa alle 10,20, è ripresa alle 10,45.
PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4246 sezione 1).
Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 1.53, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni - Proteste dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista).
(Presenti 344
Votanti 342
Astenuti 2
Maggioranza 172
Hanno votato sì 168
Hanno votato no 174).
Prendo atto che l'onorevole Sardelli non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Colleghi, scusate... Per cortesia! Poiché ritengo che il clima sarà un po' «caldo» e siamo alla prima votazione, prego i colleghi deputati di votare ognuno per sé.
Invito i deputati segretari ad uno scrupoloso controllo della regolarità delle votazioni. Ognuno voti per sé!
Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 1.54.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.
GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, riprendendo i temi affrontati ieri, e soprattutto una polemica imbastita in maniera piuttosto strumentale e poco accettabile, e anche - a mio avviso - poco cortese, da parte dell'onorevole Bonito nei confronti dell'onorevole Bricolo, vorrei puntualizzare, tentando di spiegarlo all'Assemblea e a chi ci ascolta, il contenuto dell'articolo 4, comma 7, della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo.
Ebbene, l'onorevole Bricolo, giustamente, paventava nel suo intervento il pericolo che questa decisione quadro potesse dare la possibilità ad un giudice, ad un magistrato di uno dei venticinque paesi appartenenti all'Unione europea, di spiccare un mandato di arresto europeo nei confronti di un cittadino italiano che avesse commesso un reato all'interno del territorio nazionale, cioè all'interno del territorio italiano, addirittura per un fatto non concepito come reato dal nostro ordinamento.
Ebbene, questa possibilità, anche se remota, non è esclusa assolutamente dalla decisione quadro. Basta leggere con correttezza, razionalità e onestà intellettuale l'articolo 4, laddove si parla dei motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo e si afferma che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione - in questo caso il giudice italiano - può rifiutare di eseguire il mandato di arresto europeo per una serie di casi indicati nel testo stesso.
Al punto 7 dell'articolo 4 della decisione quadro si afferma che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato di arresto europeo se questo riguarda reati che dalla legge dello Stato membro di esecuzione, cioè dall'Italia in questo caso, sono considerati commessi in tutto o in parte sul proprio territorio, oppure che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, ad esempio la Francia o il Belgio, se la legge dello Stato membro di esecuzione, cioè la legge italiana, non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio.
Ciò significa che le magistrature di quegli ordinamenti che, nell'ambito dell'Unione europea, prevedono, o potrebbero prevedere in futuro, la possibilità di un'azione universale da parte dei propri magistrati - è eclatante il caso verificatosi in Belgio, quando i magistrati di quel paese posero sotto accusa il premier israeliano Sharon per crimini (o supposti tali) relativi ad operazioni da questi ordinate e compiute in territorio israeliano - avrebbero titolo ad intervenire all'interno del nostro paese per fatti compiuti in Italia!
La decisione quadro sul mandato d'arresto europeo non esclude tale possibilità. Durante le audizioni in Commissione, gli esperti all'uopo convocati non hanno potuto escludere del tutto che una tale eventualità si verificasse: lo escludiamo noi nel provvedimento di recepimento o di attuazione! Nella decisione quadro l'esclusione di questa possibilità non è prevista e a mio avviso, ciò creerà problemi interpretativi e darà luogo a ricorsi agli organi giurisdizionali competenti. Ripeto che ...
PRESIDENTE. Onorevole Guido Giuseppe Rossi...
GUIDO GIUSEPPE ROSSI. ... nella decisione quadro - lo rilevava anche il collega Bricolo - l'eventualità che ho paventato non è esclusa.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 1.54, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 356
Votanti 342
Astenuti 14
Maggioranza 172
Hanno votato sì 339
Hanno votato no 3).
Prendo atto che gli onorevoli Santori e Sardelli non sono riusciti a votare.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 1.55, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 375
Votanti 356
Astenuti 19
Maggioranza 179
Hanno votato sì 356).
Prendo atto che l'onorevole Sardelli non è riuscito a votare.
Prendo atto altresì che l'onorevole Sciacca non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 1.56.
GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Siamo ad un punto importante, colleghi: con questo emendamento vogliamo rimediare ad un grave errore del testo (che potremmo chiamare «testo Pecorella»), a tenore del quale potremo dare esecuzione ai mandati relativi a ricercati provenienti dall'estero soltanto ove i provvedimenti siano stati emessi da un giudice e giammai quando provengano da un pubblico ministero. In tal modo, però, porremmo una condizione che differenzierebbe - in peggio, rispetto agli altri paesi del mondo - i nostri rapporti con gli Stati dell'Unione europea.
Oggi, diamo esecuzioni ai mandati emessi dai pubblici ministeri della Cina, dell'Iraq, dell'Azerbaigian e di altri paesi; un domani, se un pubblico ministero austriaco ci dovesse chiedere la consegna di un ricercato in Austria, non potremmo eseguire tale consegna. L'Italia diverrebbe un ricettacolo di ricercati dagli altri paesi, ove costoro fossero ricercati in base a provvedimenti emessi da pubblici ministeri! Ciò è assolutamente intollerabile e contrasta con la decisione quadro.
GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Così com'è stata scritta, la norma persegue un obiettivo evidente: quello di fare in modo che sia un atto giurisdizionale a decidere della libertà personale di un cittadino od anche di uno straniero che sia sotto la protezione del nostro Stato. L'emendamento Sinisi 1.56, invece, propone di attribuire al pubblico ministero il potere di disporre della libertà di una persona.
A tale riguardo, credo sia sufficiente svolgere questa semplice considerazione: per il nostro ordinamento, ma ancora di più per altri, il pubblico ministero è una parte del processo. Possiamo davvero accettare che una parte del processo disponga della libertà di un'altra parte del processo, della parte contrapposta?
A quello appena esposto possiamo aggiungere altri argomenti. All'interno del sistema europeo, il pubblico ministero dipende, spesso, dal potere esecutivo (cosa che, per fortuna, non avviene da noi). Mi domando: laddove il potere esecutivo potesse dare ordini ad un pubblico ministero (pensiamo all'Inghilterra e alla Francia), prevederemmo che un cittadino italiano o comunque una persona all'interno del nostro territorio possa essere arrestato sull'input del potere politico di un altro Stato? Ciò potrebbe dare luogo ad una serie di conseguenze riguardanti il campo economico, laddove vi sia la concorrenza tra un imprenditore straniero ed un imprenditore che opera nel nostro paese; il potere politico potrebbe dare indicazioni al pubblico ministero di emettere un provvedimento nei suoi confronti.
In un sistema di questo genere, in cui alcuni pubblici ministeri dipendono dal potere esecutivo, credo sia il minimo impedire che un pubblico ministero, che è parte del processo, possa disporre della libertà della persona.
Mi meraviglio che proprio chi dovrebbe avere una sensibilità giuridica e costituzionale ritenga che un dipendente del potere esecutivo possa disporre (in Europa è previsto in molti paesi, almeno in tutti quelli del Commonwealth) della libertà della persona.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, mi sembra che le argomentazioni dell'onorevole Pecorella siano esaustive, almeno in
relazione ai rilievi e alle motivazioni espresse dall'onorevole Kessler. Abbiamo lottato tanto affinché solo un giudice terzo potesse emettere un'ordinanza cautelare. Ora si chiede di introdurre un principio per il quale ci siamo battuti tanto affinché non trovasse albergo nel nostro assetto giudiziario.
Oltre a quelle rappresentate dall'onorevole Pecorella, credo vi siano altre ragioni. Non dimentichiamoci che l'emendamento in esame non propone solamente la soppressione della parte del comma 3 dell'articolo 1 riguardante la sottoscrizione del provvedimento da parte di un giudice indipendente (un emendamento successivo, che abbiamo ritenuto meritevole di accoglimento, chiede la soppressione del termine «indipendente»), ma la soppressione delle parole da «sempre» fino alla fine del comma. Vorrei ricordare all'onorevole Kessler che, oltre all'elemento da lui stesso rilevato, la parte di cui si chiede la soppressione contiene altri principi assolutamente irrinunciabili. Essa infatti recita: «sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, sia adeguatamente motivato (...)». A mio avviso, non si può rinunciare al principio basilare in base al quale il provvedimento applicativo di una custodia cautelare deve essere motivato. L'ho dichiarato ieri e lo ricordo anche oggi. Vorrei fare un esempio: arriva dall'estero un'ordinanza cautelare che dispone l'arresto dell'onorevole Kessler, senza spiegare le ragioni di questa decisione. Non possiamo permettere che ciò avvenga o accettare questa decisione supinamente. Per evitarlo, è stato posto un paletto assolutamente necessario, ossia l'indicazione delle ragioni che hanno portato all'arresto di una persona, ancorché da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato estero, per capire se tali ragioni siano fondate.
Non credo che tale argomentazione possa trovare facilmente una replica ragionevole e condivisibile da parte di coloro che hanno proposto l'emendamento in esame, che prevede inoltre la soppressione di un'altra parte importantissima ed irrinunciabile del comma, che recita: «(...) anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile». Noi rispondiamo «no». Non rinunciamo al principio sancito dall'articolo 27 della Costituzione, che ha ad oggetto il fine sociale della sanzione.
Per questi motivi e per le ragioni illustrate dall'onorevole Pecorella, esprimiamo un parere decisamente negativo sull'emendamento in esame, che contrasta con alcuni principi irrinunciabili.
Mi riservo di replicare in un momento successivo - non ne ho avuto la possibilità ieri sera -, anche ad un'affermazione un po' contraddittoria dell'onorevole Sinisi. Lo farò in occasione dell'esame del prossimo emendamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, anche il nostro gruppo voterà contro l'emendamento in esame e vorrei spiegarne le ragioni. Voteremo invece a favore dell'emendamento 1.100 della Commissione, che propone di sopprimere, al comma 3 dell'articolo 1, il termine «indipendente» riferito al termine «giudice». Infatti, per noi è indispensabile che un provvedimento restrittivo che abbia valore in Italia, limitando la libertà personale non solo di cittadini stranieri ma anche di cittadini italiani, sia emesso da un giudice il quale, ovviamente, è indipendente (quindi, siamo favorevoli all'eliminazione di questo termine).
Ma perché ci preoccupa questo emendamento, qualora venisse approvato? Come è già stato ricordato, all'estero vi sono sistemi giuridici assolutamente differenti, per cui le ordinanze di custodia cautelare, che possono riguardare anche nostri cittadini, vengono emesse da pubblici ministeri che dipendono dall'esecutivo e possono essere emesse dalla polizia
giudiziaria, che dipende anch'essa dall'esecutivo. Si è parlato tanto di autonomia e di indipendenza della magistratura e più volte abbiamo ribadito questo valore irrinunciabile, sulla base dei nostri principi costituzionali; non possiamo e non potremo mai accettare, quindi, che la limitazione della libertà personale di un nostro concittadino o di un soggetto non appartenente alla nostra comunità nazionale sia decisa con un provvedimento della polizia giudiziaria o di un pubblico ministero non autonomo e indipendente, senza una verifica da parte del nostro organo giurisdizionale (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Messa. Ne ha facoltà.
VITTORIO MESSA. Signor Presidente, non posso non manifestare anch'io il mio sconcerto per la posizione che ha assunto il centrosinistra. Debbo concordare con quanto detto dal presidente Pecorella, dall'onorevole Cola e, da ultimo, dall'onorevole Pisapia.
Come si fa a contestare una proposta della Commissione che vuole semplicemente garantire che il provvedimento cautelare in base al quale si chiede l'arresto di una persona sia stato sottoposto al controllo di un giudice? Mi rivolgo a voi, colleghi del centrosinistra, perché qui non si tratta di contestare l'Europa, le normative europee, le norme quadro, come qualcuno ha detto, ma di tutt'altro! Qui si tratta di contrastare fortemente un'idea di governo dell'Ulivo europeo e mondiale che voi vorreste introdurre! Ma ci rendiamo conto che, se non fosse così formulato...
PRESIDENTE. Onorevole Messa...
VITTORIO MESSA. Presidente, mi riservo di intervenire sul successivo emendamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.
MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, vorrei aggiungere qualche argomento alle considerazioni già svolte dagli onorevoli Pecorella, Messa, Cola e Pisapia.
In Commissione giustizia, ieri sera, si è discusso a lungo su un emendamento presentato dal gruppo della Margherita, specificamente dall'onorevole Fanfani, appoggiato anche dal gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero. Si è detto, in quella sede, che le richieste di arresto e di custodia cautelare non possono essere avanzate da un unico pubblico ministero, ma da un aggiunto e due pubblici ministeri, quindi da un organo collegiale, così come si dirà poi che il giudice deve essere collegiale allorché emette ordinanze di custodia cautelare.
Considerato questo atteggiamento di sfiducia e diffidenza nei confronti di un unico pubblico ministero, mi sembra di cogliere una contraddizione in quello che sostengono l'onorevole Kessler e i Democratici di sinistra-L'Ulivo, che in questo caso ritengono sufficiente la richiesta di un solo pubblico ministero straniero (il quale, ovviamente, fa parte di culture e di sistemi politici diversi) per tranquillizzare noi e perché tale principio sia recepito nel nostro ordinamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, sarò estremamente breve. Vorrei ribadire, innanzitutto, un principio. Abbiamo il dovere di uniformarci alla decisione quadro e non abbiamo il potere di modificarla attraverso le leggi adottate dal nostro Parlamento. Con il provvedimento in esame, invece, modifichiamo il contenuto della decisione quadro, ponendogli un vincolo.
In secondo luogo, Signor Presidente e onorevoli colleghi, vorrei far presente che l'emendamento in esame consente di collaborare pienamente con tutti i paesi europei.
Chi avesse intenzione di votare contro il mio emendamento 1.56 deve sapere che voterà contro la collaborazione giudiziaria in Europa, poiché la proposta di legge, nella sua attuale versione, impone che il provvedimento, oltre a dover essere adeguatamente motivato, debba consistere in una sentenza irrevocabile.
Vorrei osservare, tuttavia, che i paesi di common law, di cultura anglosassone, non conoscono né il principio della motivazione dei provvedimenti giudiziari, né il principio della irrevocabilità. Così facendo, pertanto, non daremmo mai collaborazione nell'esecuzione di una sentenza, di un provvedimento o di una richiesta dell'autorità giudiziaria inglese; peraltro, ci arroghiamo anche il diritto di valutare il contenuto della motivazione, vale a dire se la motivazione stessa sia adeguata. In tal modo, confondiamo il dovere di chi emette un provvedimento con il dovere di chi deve eseguire tale provvedimento e pretendiamo di intervenire sulle giurisdizioni di altri paesi e di decidere noi stessi come debba essere organizzata la giurisdizione di quei paesi.
Signor Presidente, vorrei rappresentarle che ho maturato una certa esperienza al riguardo e, per quanto concerne la questione relativa al pubblico ministero, vorrei segnalare soltanto che il Principato di Monaco, per rifiutare la collaborazione in ordine alle questioni relative ai depositi illeciti nelle banche di Montecarlo, ha sostenuto che la richiesta di rogatoria doveva essere avanzata da un giudice italiano e non da un pubblico ministero.
In tal caso, si tratta sicuramente dell'utilizzo di un escamotage; tuttavia, vorrei ribadire che non siamo autorizzati a valutare la giurisdizione degli altri paesi, che è organizzata sulla base di regole valutate in termini di democraticità ed efficienza nel suo complesso. Non possiamo permetterci di decidere noi se il pubblico ministero del Regno Unito sia più o meno titolato, poiché sarà lo stesso Regno Unito a fissare regole e garanzie.
Potremmo eventualmente valutare, in sede di Unione europea, se quel paese abbia un sistema democratico o meno, ma credo che sostenere oggi, in questa sede, che il Regno Unito non possieda un sistema democratico e garantista con oltre 800 anni di Costituzione alle spalle sia, oltre che inutile, anche assolutamente sciocco (Commenti del deputato Pecorella).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, intendo rispondere immediatamente all'invito cortese rivoltoci dal collega Saponara, il quale ci ha chiesto di illustrare una sola buona ragione in forza della quale dovremmo approvare l'emendamento Sinisi 1.56.
Abbiamo sentito dire, da parte di tutti gli intervenuti - i quali, tra l'altro, svolgono nella vita privata la funzione di avvocato difensore -, che con l'attuale testo dell'articolo 1, proposto dal relatore per la maggioranza, compiremmo un'opera di coerenza costituzionale, giacché sarebbe gravissimo che in Italia si desse esecuzione ad un provvedimento emesso da un pubblico ministero di uno Stato straniero.
Ebbene, collega Saponara, la buona ragione è che già oggi, in questo momento, al 6 maggio 2004, accade esattamente questo. Infatti, sono in vigore trattati di estradizione con la Francia, con la Germania e con il Regno Unito in forza dei quali, se vi è uno Stato in cui il pubblico ministero può disporre l'arresto nel suo paese, per un reato commesso in quello Stato, sulla base delle proprie leggi processuali, noi dobbiamo dare e diamo effettivamente esecuzione a tale provvedimento. Ciò accade dal 1957, vale a dire dalla stipula della Convenzione di Parigi sull'estradizione.
Quando ciò accade nel nostro paese e qualcuno si lamenta - l'avvocato Saponara, l'avvocato Pisapia o l'avvocato Pecorella, tanto per dire, quando svolgono le loro funzioni di avvocato -, la Cassazione gli risponde che non gli è consentito accertare la conformità all'ordinamento processuale
italiano o alla Costituzione delle norme di carattere processuale applicate dal giudice straniero, poiché tale sindacato costituirebbe una violazione inammissibile della sovranità dello Stato straniero.
Ci sono migliaia di sentenze che dicono ciò. Vogliamo tornare indietro, al 1957? Vogliamo rendere più severa l'attuale estradizione?
Togliamo le dogane, facciamo circolare le persone e, poi, i diritti non possono circolare (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)!
GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Onorevole Pecorella, lei ha già parlato prima. Per quale ragione vuole intervenire? Per un chiarimento?
GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Si, signor Presidente.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Il chiarimento è in relazione a ciò che è stato detto in ordine al sistema anglosassone. Siccome ciò che è stato detto rivela un'assoluta ignoranza di quel sistema da parte dell'onorevole Sinisi, penso vada chiarito come stiano effettivamente le cose.
L'ordinamento anglosassone ha recepito il mandato d'arresto europeo, prevedendo testualmente che il giudice verifichi la compatibilità dell'estradizione - in tale categoria è stato fatto rientrare tale atto - con i diritti della persona secondo l'Extradition Act del 1998 (che ha recepito parte delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Ciò è la dimostrazione che, negli altri paesi, ci si è preoccupati di garantire - così come stiamo facendo noi - che i diritti fondamentali di coloro che sono sotto la tutela di tali Stati siano rispettati.
Pertanto, prima di parlare, sarebbe forse bene che qualcuno andasse a leggere le leggi di attuazione in altri ordinamenti.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.
PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente - perché condivido alcune delle osservazioni svolte dal collega Pisapia e da altri colleghi - per annunciare il voto contrario del mio gruppo su quest'emendamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.
ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, anch'io vorrei svolgere alcune riflessioni.
Vorrei anzitutto ricordare all'Assemblea che noi, con il comma 2 dell'articolo 1, stiamo stabilendo cos'è il mandato di arresto europeo. Si tratta di una decisione giudiziaria, emessa da uno Stato membro dell'Unione europea in vista dell'arresto o della consegna, sempre da parte di uno Stato membro, di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie o dell'esecuzione di una pena o, ancora, di una misura di sicurezza privativa della libertà personale.
Quindi, stiamo disciplinando una materia delicatissima, che incide sulla libertà personale dei singoli. Rispetto a ciò - lo dico soprattutto all'opposizione e, in particolare, all'onorevole Sinisi, che è sempre molto attento al rispetto della nostra Costituzione - vi sono alcuni principi tassativamente stabiliti nella Costituzione che, con l'emendamento che l'onorevole Sinisi propone di approvare, andremmo a mettere in discussione: il principio dell'inviolabilità della libertà personale, garantito dall'articolo 13 della Costituzione; quello della legalità; quello della tassatività. Sono tutti principi che, con tale emendamento, mettiamo in discussione. L'emendamento, infatti, propone proprio di eliminare la garanzia che l'Italia dia esecuzione al mandato d'arresto europeo con una salvaguardia: che il provvedimento cautelare sia stato emesso o sottoscritto da un giudice.
L'onorevole Sinisi ha aggiunto che in tal modo modificheremmo la decisione quadro. Dico di no, e lo ribadisco. Infatti, nei consideranda della stessa decisione quadro, è testualmente scritto che le decisioni relative all'esecuzione di un mandato di arresto europeo devono essere sottoposte ad un controllo sufficiente, il che implica che l'autorità giudiziaria debba prendere la decisione relativa. Lo ribadisco ancora: è scritto anche nelle premesse alla decisione che stiamo per attuare.
Credo che vi sia veramente l'esasperazione di una posizione politica, che porta ad appoggiare posizioni sicuramente insostenibili.
Noi, come gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, esprimeremo un voto contrario su questo emendamento. Riteniamo, infatti, di dover accogliere il suggerimento, che è stato già raccolto dalla Commissione, sulla inutilità o, meglio, sulla negatività della definizione di giudice indipendente. Infatti, con l'emendamento 1.100 della Commissione si propone di sopprimere, al comma 3 dell'articolo 1, la parola «indipendente». Ma credo che oltre ciò non possiamo andare.
Dobbiamo dare attuazione a questa decisione comunitaria nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento, della nostra Costituzione e delle libertà fondamentali dei cittadini del nostro Stato e di coloro che in esso si trovano, ai quali dobbiamo garantire uguale tutela.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 1.56, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 401
Votanti 392
Astenuti 9
Maggioranza 197
Hanno votato sì 169
Hanno votato no 223).
Prendo atto che l'onorevole Giachetti ha erroneamente espresso un voto favorevole, mentre avrebbe voluto astenersi.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 1.50.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, se - come ha affermato l'onorevole Mazzoni - accettare che in Italia si dia esecuzione al provvedimento cautelare emesso da un pubblico ministero straniero contraddice tutti i supremi principi costituzionali attinenti alla libertà della persona, chiedo all'onorevole Mazzoni ed a tutti coloro che sono intervenuti sulla sua stessa linea, dove fossero negli ultimi cinquant'anni. Noi, almeno da cinquant'anni, ossia dalla Convenzione di Parigi del 1959, abbiano continuato, senza che nessuno sollevasse alcun problema, a dare esecuzione in Italia ai provvedimenti cautelari emessi dai pubblici ministeri stranieri. Ciò - lo ripeto - senza che mai nessuno abbia sollevato alcuna questione, né politica né costituzionale. Non solo: continueremo comunque, con tutti i paesi del mondo, tranne che con quelli più vicini ed alleati (ossia quelli dell'Unione europea), ad accogliere le richieste che provengono dai pubblici ministeri. Con tale provvedimento escluderemmo solo le richieste che provengono dai pubblici ministeri dell'Unione europea.
Allora, colleghi, che senso ha questa norma? I supremi principi inviolabili di libertà valgono solo da oggi in poi e valgono solo nei confronti dei paesi dell'Unione europea? E con i giudici del Nicaragua, dell'Iran o dell'Azerbaigian, invece, non contano nulla? Un minimo di coerenza e di sincerità non guasterebbe!
GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, credo che, quando si è in difficoltà con gli argomenti, si ricorre ad espressioni poco gradevoli, come quella che ha usato adesso l'onorevole Kessler ingiustificatamente. Ciò che, forse, l'onorevole Kessler non vuole tenere presente è che il cambiamento fondamentale che sta intervenendo è dato dalla scomparsa del momento di verifica in sede politica prima della consegna della persona.
Ebbene, nei confronti di tutti gli altri paesi, ossia quelli non legati da questo trattato, dopo la decisione della magistratura - come tutti sappiamo - vi è una fase in cui, in sede politica, si decide se consegnare o meno l'imputato. Questo momento, tradizionalmente, ha la funzione di valutare non soltanto l'aspetto formale, ma anche le esigenze di tutela di colui che, in certe situazioni, non va comunque consegnato. Pensiamo, ad esempio, alla persecuzione politica. Nel momento in cui compiamo dei passi indietro sotto il profilo della valutazione finale della consegna, non possiamo non aumentare le garanzie sotto il profilo della valutazione del merito. Questo ragionamento è di tale semplicità ed evidenza che non può sfuggire neanche all'onorevole Kessler.
Di fronte a questa variazione di sistema, non essendovi più la verifica finale sull'opportunità di consegnare o meno l'imputato (rispetto anche alla situazione ambientale, agli elementi prodotti, e così via), si aumentano (come si sta facendo) tutte le garanzie. Ciò anche nell'interesse del magistrato italiano che procede alla consegna di una persona senza nessun'altra verifica e senza nemmeno conoscerne le ragioni, non essendo prevista nel provvedimento una motivazione. Ecco il motivo per cui insisto affinché l'emendamento in esame sia respinto.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, credo che l'articolo in esame sia scritto oggettivamente male ed invito tutti i colleghi, soprattutto quelli della Commissione, a riflettere su tale punto. Vi sono principi e regole, anche non scritti, ai quali bisogna costantemente fare riferimento nel momento in cui si parla di diritti fondamentali quali il diritto di libertà dell'individuo, che oggi è in discussione.
Come è scritto correttamente nel secondo comma dell'articolo 1, si tratta di decidere della libertà di una persona «al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie o dell'esecuzione di una pena». Comprendo che vi sia la necessità di adeguare il nostro ordinamento all'ambito più ampio della giurisdizione europea: su tale punto già ieri mi sono espresso favorevolmente. Però, non possiamo dimenticare che la garanzia della verifica giurisdizionale in ordine a provvedimenti esteri, ancorché intracomunitari, è stata storicamente quella del rispetto delle regole democratiche che ci siamo dati. Non a caso, in tutta la legislazione attinente all'estradizione o alla consegna di cittadini italiani o stranieri da parte dell'Italia nei confronti di uno Stato estero richiedente, le regole della Costituzione repubblicana sono state sempre al primo posto.
L'articolo 1 richiede che il provvedimento debba essere conforme ai principi generali della nostra Costituzione quali l'indipendenza e l'autonomia del magistrato che l'ha emesso e l'obbligo di motivazione: a tale proposito, sono state correttamente espresse alcune riserve dal collega Sinisi, in quanto ordinamenti parimenti democratici non prevedono tale obbligo. In ogni caso, vi invito a rivedere tale articolo perché non credo si possa consentire l'arresto di un cittadino italiano se ricercato unicamente al fine del suo rinvio a giudizio (Applausi del deputato Messa). A tale proposito richiamo l'attenzione dei molti colleghi che hanno dimestichezza
con le questioni giurisdizionali perché esercitano la professione di magistrato o di avvocato: nel nostro ordinamento è un principio sacrosanto la libertà di presenziare al proprio giudizio, come la libertà di negare qualsiasi dichiarazione. Nel momento stesso in cui si dovesse consentire ad uno Stato estero di richiedere la cattura di una persona ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, avremmo creato una discrasia fondamentale con uno dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti dal nostro ordinamento. Diversa è la questione riguardante la sentenza irrevocabile da eseguire.
GIUSEPPE FANFANI. Dall'altro canto vi sono le considerazioni richiamate dal collega Sinisi riguardo alla compatibilità del dato normativo che emerge da tale articolo, cioè l'autonomia e l'indipendenza della magistratura (si chiede, infatti, che il provvedimento sia sottoscritto da un giudice indipendente). Vi sono alcuni provvedimenti restrittivi della libertà personale che in altri ordinamenti possono essere sottoscritti direttamente dall'autorità requirente, che non è magistratura indipendente ma è direttamente collegata al potere esecutivo, come più volte abbiamo detto. Quindi, si pone una questione in merito sia alla qualità di giudice sia all'esistenza della motivazione, che in altri ordinamenti non è prevista.
Il problema fondamentale è quello di scrivere una norma che abbia una sua razionalità complessiva e soprattutto che sia calata strettamente all'interno del nostro dettato costituzionale.
GIUSEPPE FANFANI. Visto che non stiamo facendo cosa da poco e visto che stiamo esaminando un articolo titolato «Disposizioni di principio e definizioni» (che è dunque la cornice entro la quale inserire tutte le altre disposizioni), inviterei la Commissione a formulare un articolo che abbia ben chiari i principi di garanzia della libertà fondamentale dell'individuo e soprattutto i principi che collegano il nostro ordinamento agli ordinamenti stranieri.
Il problema vero è di carattere temporale, perché non possiamo procedere con un provvedimento di questo tipo prima di aver creato veramente una casa comune europea, nella quale si definiscano le figure criminose sulle quali si vuole creare uno spazio comune, in modo che tali figure criminose siano uguali per tutti; ciò anche considerando che l'Unione europea, lo scorso 1o maggio, ha recepito altri dieci ordinamenti giurisdizionali: non ha soltanto accolto altri dieci Stati, bensì ha recepito altri dieci ordinamenti giurisdizionali, che sono totalmente differenti e che non hanno nulla a che fare né con la cultura latina, dalla quale noi proveniamo, né con la cultura anglosassone, ordinamenti che sono dunque totalmente estranei. Vorrei sapere, per esempio, se i reati di opinione abbiano una collocazione comune, se possano essere reati comuni per tutti. Una volta definito il contenuto sostanziale dei reati, per i quali si vuole creare uno spazio comune, occorrerebbe creare delle regole comuni, quanto alla cattura delle persone e quanto all'esecuzione delle pene; dopodiché, si potrebbe procedere con molta più tranquillità con un provvedimento di questo tipo.
Consegno queste mie valutazioni al presidente della Commissione giustizia, che è anche relatore per la maggioranza sul provvedimento, e a quest'Assemblea, nella speranza che trovino accoglienza nelle coscienze libere (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Socialisti democratici italiani).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Vorrei rassicurare il presidente Pecorella in merito al
suo dubbio circa la mia conoscenza del sistema inglese. Nel 1992 e nel 1993 ho infatti partecipato alla fase di sottoscrizione, da parte del Governo inglese, della Convenzione in materia di estradizione, che dal 1955 loro non avevano ancora firmato per un atteggiamento di diffidenza antieuropeo. Oggi dimentichiamo che nel 2003 il Regno Unito ha partecipato alla decisione quadro e che fortunatamente quel sentimento antieuropeo nel Regno Unito sta venendo meno. Del sentimento antieuropeo del Regno Unito, evidentemente, ce ne stiamo facendo carico noi, ma soprattutto ve ne state facendo carico voi, con un provvedimento che escluderà la collaborazione con i paesi di cultura anglosassone. Penso che su questo vi debba essere da parte di tutti noi la dovuta consapevolezza, per evitare che l'Italia in questa occasione commetta un errore tragico.
Vorrei aggiungere, con riferimento a quello che diceva il collega Fanfani, che è stata la copiatura un po' maldestra della riserva irlandese - quella della cattura ai soli fini del rinvio a giudizio -, con la sola differenza che non ci si è accorti che noi non abbiamo nulla a che vedere con il sistema irlandese. Ma, oltre al fatto che noi non abbiamo nulla a che vedere con il sistema irlandese, si deve ricordare che gli irlandesi hanno posto una riserva alla decisione quadro, cosa che noi non abbiamo fatto. Oggi non è più possibile - ripeto: non è più possibile - modificare la decisione quadro attraverso le legislazioni nazionali, che invece - come ho già detto - hanno il dovere di uniformarsi ad essa, pena la violazione della decisione quadro e, quindi, la conseguenza di incorrere nelle sanzioni europee (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, vorrei dire che trovo assolutamente non pertinenti le osservazioni del presidente Pecorella con riferimento agli interventi, che io condivido, dei colleghi Kessler e Bonito.
Il ministro non può essere il soggetto che tutela i diritti, non solo perché, al riguardo, esiste una giurisprudenza chiarissima ed assolutamente coerente con il nostro ordinamento, ma anche perché è fin troppo ovvio che il ministro tutela in sede politica gli interessi dello Stato.
Sarebbe facile dire che, in questo caso, discutendo del mandato di arresto, gli interessi politici dello Stato sono stati tutelati, a nostro avviso, egregiamente dal Governo Berlusconi che, infatti, ha sottoscritto la decisione quadro sul mandato d'arresto. Vorrei, tuttavia, richiamare l'attenzione dei colleghi su un episodio accaduto qualche tempo fa, che ha visto il ministro Castelli assumere una posizione, a nostro avviso, giusta. Si tratta della famosa estradizione del condannato, detenuto in Francia, Battisti. In quel caso, Battisti non è stato estradato a causa di un filtro politico esercitato in Francia, sulla base di un certo orientamento adottato in quella sede.
In tale contesto, così come circolano liberamente le merci e le persone - e, purtroppo, anche i traffici illeciti, i terroristi internazionali, gli esplosivi e le armi destinati al terrorismo - è assolutamente necessario che, nell'ambito dei paesi europei, vi sia la possibilità di far circolare, allo stesso modo e liberamente, anche i provvedimenti giurisdizionali emessi da paesi membri dell'Unione europea, la cui affidabilità sotto il profilo della tutela dei diritti e delle garanzie costituisce il riconoscimento a priori sul quale si fonda ogni politica di cooperazione e, in questo caso, di cooperazione giudiziaria.
Vorrei che i colleghi riflettessero sul paradosso, più volte utilizzato, che, purtroppo, si produrrebbe con l'adozione del testo della maggioranza: si richiede ai paesi europei, quindi alla Francia, al Regno Unito, alla Spagna ed alla Germania, un livello di assicurazione in ordine alla circolazione dei provvedimenti giudiziari emessi da quelle autorità giudiziarie più alto di quello che riserviamo alle magistrature
di altri paesi, rispetto ai quali, con il trattato di estradizione, non esercitiamo alcun tipo di verifica e di controllo.
È un dato paradossale, che, tra l'altro, mi pare consacri una diffidenza antieuropeista che, alla vigilia delle elezioni europee, non credo il nostro paese possa permettersi di esibire (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.
ENRICO BUEMI. Signor Presidente, si tratta di un provvedimento di particolare delicatezza e, pertanto, è necessario valutarlo nei suoi aspetti più profondi. Mi pare che la discussione di questa mattina faccia emergere nuovamente come sia difficile chiarire tutti gli aspetti della questione, che non può prescindere dal rispetto assoluto dei nostri principi costituzionali e della Carta dei diritti europei.
Credo, quindi, sarebbe utile riflettere ulteriormente sul provvedimento in esame, in particolare sugli articoli 1 e 2 che sono alla base dello stesso.
In tale contesto, chiederei al relatore Pecorella, presidente della Commissione giustizia, di esprimersi rispetto all'esigenza di un ulteriore approfondimento in sede di Comitato dei nove.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.
GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, credo che una riflessione più attenta da parte del Comitato dei nove della Commissione stessa, come già ieri il collega Pisapia, in maniera molto motivata, richiedeva, sarebbe opportuna. Vorrei riprendere due osservazioni che altri colleghi, tra cui l'onorevole Pisapia, hanno ben evidenziato.
Con riferimento all'emendamento in discussione, chiedo, a nome del gruppo di Rifondazione comunista, in nome delle battaglie che, limpidamente, in maniera trasparente, ha sempre combattuto su questo tema sia in Commissione sia in aula, che anche le colleghe ed i colleghi del centrosinistra ci ascoltino, senza banalizzare le posizioni.
Ritengo ci si trovi di fronte ad un emendamento che, in qualche modo, risulta paradossale. L'emendamento Kessler 1.50 sopprime, al comma 3, dell'articolo 1, le seguenti parole: «il provvedimento cautelare e in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, sia adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione». Stiamo discutendo di un emendamento che intende sopprimere i principi fondamentali che, sul piano giurisdizionale e sul piano garantista, sono fissati nella Costituzione italiana.
Dunque, l'emendamento allude ad un punto generale di dibattito, che rispetto ampiamente. Il punto - collega Finocchiaro - si riferisce al modo in cui immaginiamo il campo giuridico europeo unitario, a come lo costruiamo e se lo possiamo costruire in maniera surrettizia e con un «corto circuito» che nasce come un insieme di procedimenti per una più facile e più veloce estradizione. Il campo giuridico europeo o è un campo dei diritti, delle libertà, delle garanzie o finisce per diventare la costruzione di un assemblaggio giustizialista (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).
Allora, occorre discutere un altro aspetto generale, vale a dire di come si collegano i diritti della Costituzione europea alla nostra Costituzione. Questo è il motivo - lo ha spiegato chiaramente ieri il collega Mantovani - per cui siamo contrari a questa Costituzione europea tout court. Ciò, evidentemente, ci differenzia dalle forze di maggioranza e di Governo, ma è lo stesso discorso che, ad esempio, facciamo con riferimento ai diritti del lavoro; infatti, se i diritti del lavoro scendono ad un plafond minimo che è al di sotto di quanto previsto dalla nostra Costituzione, diventando solo un
simulacro astratto di una Costituzione che afferma solo che l'Europa si fonda sul mercato, noi non ci stiamo. Questa è la nostra coerenza!
Attenzione, colleghe e colleghi, nel momento in cui - grazie anche all'opera e alla spinta di Prodi, grazie all'opera della Commissione - siamo diretti ad un allargamento molto forte e, dunque, ci troviamo sul tronco di una Costituzione carolingia e comunque di un sistema di diritti consolidati a cui aggiungiamo altri diritti, altre tradizioni molto diverse dalla nostra, è la base costituzionale che va rafforzata e non il provvedimento sul mandato di arresto.
Ad esempio, un allargamento alla Turchia - che rappresenta il più grande paese che a breve potrà entrare nell'Unione europea - nonché al suo ordinamento, con tutte le implicazioni che esso comporta in ordine ai diritti carcerari, alla pena di morte, all'autonomia dei pubblici ministeri rispetto all'esecutivo, senza vincolare questo recepimento ai principi di fondo della Costituzione repubblicana, determinerebbe una situazione in cui la persecuzione politica, la richiesta d'asilo sarebbero affidate ai carnefici di persone in carne e ossa.
Questo è il punto politico che intendevo sottolineare, altrimenti si continua una schermaglia di fondo in ordine al voto che esprimiamo.
Sono problemi fondamentali e mi dispiace, come osservava ieri l'onorevole Pisapia, che ci ritroviamo tra l'incudine e il martello; inviterei i colleghi che portano avanti una battaglia contro il testo in esame, come la collega Lussana, a ricordarsene quando presenta un emendamento che di fatto rende ammissibile la tortura.
Mi riferisco, infine, anche al ministro Castelli che chiede di estendere la legittima difesa come nel far west. Noi conserviamo una coerenza garantista su tutti i provvedimenti (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista e di deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana)!
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, in qualità di presidente della II Commissione, chiederei un attimo di attenzione.
Ho ascoltato con attenzione e non ho potuto non apprezzare l'intervento del collega Fanfani che ha toccato alcuni degli aspetti fondamentali e più delicati relativi all'articolo 1, che, pur non essendo essenziale sotto il profilo dei contenuti, lo è sotto quello dei princìpi che vi vengono affermati. Condivido alcuni dei rilievi avanzati dal collega e credo che la formulazione della norma possa essere migliorata, soprattutto laddove si indica come sia sufficiente il rinvio a giudizio perché possa essere data esecuzione al provvedimento di arresto.
Vi è stato poi un invito ad un'ulteriore riflessione da parte degli onorevoli Buemi e Russo Spena; nell'intervento di quest'ultimo, in particolare, ho potuto apprezzare l'alto grado di impegno civile delle sue parole. A questo voglio, inoltre, aggiungere che all'articolo 2 è stato presentato l'emendamento 2.53 - a firma degli onorevoli Buemi, Cento e Boato - che, a mio avviso, potrebbe essere collocato, in maniera più congrua, in riferimento all'articolo 1.
Oltre a tali considerazioni, nutro la convizione che il provvedimento richieda una presa di coscienza profonda; gli stessi colleghi del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, entrando maggiormente nel merito e rimeditando alcuni aspetti, converranno sulla necessità di conservare alcuni princìpi di fondo, per cui si è lottato da sempre, soprattutto quando si è lavorato per scrivere la Costituzione.
Per le ragioni esposte, credo che il Comitato dei nove potrebbe svolgere un lavoro utile entro la prossima settimana sia sull'emendamento Buemi 2.53, sia per una migliore formulazione della seconda parte dell'articolo 1.
Chiederei, quindi, al Presidente e all'Assemblea di far tesoro delle osservazioni sollevate dall'onorevole Fanfani e delle altre provenienti dai colleghi Russo Spena e Buemi, per consentire l'approfondimento ulteriore della materia, rinviando il seguito del dibattito ad altra seduta.
RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, da qualche settimana a questa parte rimaniamo piuttosto sorpresi, perché in aula arrivano provvedimenti ma c'è sempre qualche dettaglio che continua a sfuggire, nonostante il lavoro svolto in sede di Commissione. Non me ne vogliano né il Presidente né i colleghi che ne fanno parte!
Questo andamento diventa abbastanza sintomatico della grande difficoltà con cui procedono i nostri lavori. Signor Presidente, più di una volta lei ci ha richiamati affinché i provvedimenti giungano all'esame dell'Assemblea dopo un'istruttoria approfondita e un appropriato esame in sede referente. Sul testo in esame, invece, è ormai da tempo che si discute; era iscritto nel precedente calendario, è stato riproposto in quello di questa settimana, con i tempi contingentati, e solo ora ci accorgiamo che, forse, c'è un emendamento che necessita di un maggiore approfondimento.
Sono vicende che non fanno bene né all'intelligenza delle persone che vi assistono, né al valore che l'Assemblea deve rivestire in questa circostanza.
L'Assemblea non può essere utilizzata al servizio di interessi di parte, compresi quelli di un gruppo della maggioranza o del Governo: essa ha la sua autonomia e non può essere raggirata con le questioni che vengono poste alla nostra attenzione.
Abbiamo la sensazione - mi permetta di esprimermi con franchezza - di aver assistito alla chiusura di una rappresentazione. Fin dall'inizio dei lavori ci siamo accorti che non vi era una maggioranza disposta a proseguire nell'esame del provvedimento e che, dunque, vi era l'intenzione di rinviare tale esame. Ritengo sia questo il vero problema: ciò che abbiamo ascoltato, lo ripeto, offende l'intelligenza di ciascuno di noi.
Siamo contrari alla proposta di rinvio dell'esame, signor Presidente. Riteniamo, infatti, che esso debba proseguire secondo quanto stabilito dal calendario. La programmazione dei lavori, come lei ha ripetutamente ricordato, è definita dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, e lei ha richiamato più volte l'Assemblea a condurre i lavori nel rispetto di tale programmazione.
Signor Presidente, non riusciamo più a comprendere i criteri di programmazione dei lavori. Le chiedo pertanto, anche a nome del gruppo della Margherita, al di là dell'esito della votazione sulla proposta di rinvio, di chiarire quali criteri debbano essere adottati per evitare di assistere ulteriormente a tali difficoltà. L'Assemblea non è al servizio della maggioranza o del Governo e la sua autonomia non può essere messa in discussione (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Onorevole Innocenti, concordo pienamente con lei e, proprio per questo, mi sono rammaricato del fatto che nel corso della seduta di ieri sia stata formulata, dapprima da lei e successivamente dall'onorevole Boato, una richiesta di inversione dell'ordine del giorno, rispetto a quanto stabilito dal Presidente...
RENZO INNOCENTI. No, signor Presidente!
PRESIDENTE. Mi lasci finire, onorevole Innocenti.
Non è a mio avviso accettabile che si proceda in tal modo, anche in presenza di un accordo fra i gruppi, come è accaduto ieri (la proposta sua e dell'onorevole Boato ha infatti ottenuto il consenso unanime dei gruppi).
L'assoluta buona fede del Presidente è dimostrata dal fatto che, ieri sera, ho dato disposizioni agli uffici affinché il provvedimento in esame, che avevo inserito nell'ordine del giorno prioritariamente rispetto a quelli esaminati con il consenso unanime dei gruppi, fosse assolutamente incardinato.
PIERO RUZZANTE. Procediamo fino all'articolo 1...
PRESIDENTE. L'onorevole Innocenti si è rivolto polemicamente al Presidente, ponendo una questione relativa al calendario. Il Presidente risponde del calendario da lui predisposto, non degli accordi intercorsi fra i gruppi, come nel caso di ieri, per invertire l'ordine del giorno, né della proposta avanzata dall'onorevole Pecorella di rinviare l'esame alla prossima settimana. Chiarisco, tuttavia, che se tale proposta, che ho il dovere di sottoporre al voto dell'Assemblea secondo quanto previsto dal regolamento, fosse approvata, il provvedimento verrebbe comunque inserito al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile della prossima settimana. Infatti, quale Presidente della Camera, non posso subire la rivendicazione del Governo rispetto a una presunta disattenzione della Camera. Ricordo, infatti, che il ministro della giustizia, onorevole Castelli, ha sostenuto che il provvedimento non era stato incardinato per responsabilità del Presidente della Camera. Al contrario, non vi sono responsabilità da parte del Presidente della Camera, che ha inserito il provvedimento al primo punto dell'ordine del giorno e che - ripeto - lo inserirà nuovamente al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile della prossima settimana, qualora la proposta di rinvio formulata dall'onorevole Pecorella fosse approvata.
Io non sono in grado di esprimermi sulla proposta di rinvio, né posso esprimermi, perché questa è una valutazione che spetta all'Assemblea. Abbiamo sentito le diverse motivazioni e pertanto si può passare alla votazione.
Indìco la votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, sulla proposta dell'onorevole Pecorella di rinviare ad altra seduta il seguito del dibattito della proposta di legge n. 4246.
(È approvata per 44 voti di differenza).
Il provvedimento sarà pertanto inserito al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta della prossima settimana nella quale saranno previste votazioni.
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