in riferimento al Decreto Ministeriale n. 2026 del 24 settembre relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, con particolare riferimento all'articolo - aiuto supplementare nel settore delle carni bovine -, punto b) ed alle razze bovine elencate nell'Allegato B dello stesso decreto, occorre fare alcune precisazioni;
il citato decreto, all'articolo 2 punto b) prevede che l'aiuto supplementare possa essere erogato anche «per le vacche a duplice attitudine, elencate nell'Allegato B del decreto»; tra le razze elencate risultano anche la «Podolica Pugliese» ed i «Ceppi Podolici»;
ciò rischia di apportare ulteriore confusione, laddove invece si sta faticosamente cercando di recuperare e salvaguardare un patrimonio genetico, rappresentato appunto dalla razza podolica, che solo recentemente è oggetto di attenzione e rivalutazione, dopo aver corso il rischio di estinzione;
a supporto dell'attività di selezione ed a salvaguardia e tutela di tale razza bovina, che presenta una notevole variabilità in dipendenza dell'ambiente e delle regioni in cui è allevata, dal 1996 è in attività il Centro Genetico Nazionale gestito dall'ANABIC. La stessa Associazione detiene Libro Genealogico, istituito soltanto nel 1984;
con questi interventi si è invertita una tendenza che rischiava di portare la Podolica all'estinzione, risulta di difficile comprensione l'inserimento tra le razze a duplice attitudine della Podolica Pugliese e dei Ceppi Podolici, poiché non si comprende a cosa ci si riferisce, a quale tipologia di animali, a quali allevamenti e territori;
ciò non corrisponde alla realtà della razza Podolica, si rischia di generare ulteriore confusione, laddove c'è bisogno di chiarezza negli indirizzi selettivi e di miglioramento genetico;
esistono numerose aziende in cui si allevano bovini «derivati podolici», cioè allevamenti che pur avendo una base genetica riferibile alla razza podolica hanno però subito l'introduzione di altre razze;
sarebbe necessario ricomprendere oltre la dizione «Podoilica Pugliese» e «Ceppi Podolici» anche quella di «Derivati Podolici»; tenendo presente che l'importo dell'aiuto supplementare per le vacche nutrici elencate nell'Allegato B, deve comunque essere inferiore (mai superiore al 30-40 per cento) a quello da erogare per le vacche nutrici iscritte ai Libri Genealogici di cui al punto a) dell'articolo 1 -:
quali iniziative intenda assumere il Ministro per le Politiche Agricole e Forestali per fare in modo che la dizione «Podolica Pugliese» e «Ceppi Podolici» sia integrata anche da quella di «Derivati Podolici», tenendo presente che l'importo dell'aiuto supplementare per le vacche nutrici elencate nell'Allegato B, deve comunque essere inferiore (mai superiore al 30-40 per cento) a quello da erogare per le vacche nutrici iscritte ai Libri Genealogici di cui al punto a) dell'articolo 1.
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