Allegato A
Seduta n. 19 del 18/7/2001


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(Sezione 2 - Attività professionale del sottosegretario onorevole Taormina)

BONITO, CENNAMO, CARBONI, LUMIA e VIOLANTE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi Renato D'Andria, noto finanziere ed imprenditore napoletano, è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza cautelare adottata dall'autorità giudiziaria partenopea;
il D'Andria è accusato dalla Procura della Repubblica di Napoli di essere a capo di una «intelligence privata», di una organizzazione composta da alcuni carabinieri infedeli (un ufficiale e due sottufficiali), da funzionari pubblici corrotti, da faccendieri;
siffatta organizzazione, grazie ad un reticolo di rapporti istituzionali, imprenditoriali e finanziari veramente esteso, è accusata di aver raccolto informazioni raccolte in fascicoli, che venivano utilizzate per ricattare ed estorcere denaro, inquinare indagini, costruire falsi dossier,


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per distruggere altri imprenditori, avversari economici, avversari istituzionali (l'Unità 11 luglio 2001 pag. 5);
il D'Andria risulta altresì accusato di aver interferito «nell'ordinato svolgimento della vita democratica del Paese» (l'Unità cit.), di aver promosso collegamenti con «ambienti di eversione neofascista» e di aver utilizzato la sua organizzazione anche per realizzare «un'articolata aggressione alle istituzioni per fini destabilizzanti e deviati;
il D'Andria è difeso dall'avvocato Taormina, il quale come è noto, nel Governo in carica ricopre l'incarico di sottosegretario all'interno;
secondo notizie di stampa, alle ore 7 del 10 luglio 2001, al momento del suo arresto il D'Andria avrebbe telefonato al suo difensore, il sottosegretario Taormina, appunto, per riferirgli ciò che stava accadendo. Non solo, il sottosegretario Taormina, sempre secondo le notizie di stampa, avrebbe poi parlato al telefono con lo stesso sottufficiale impegnato nelle operazioni di cattura;
il sottosegretario Taormina, insomma, alle ore 7 del 10 luglio 2001, avrebbe deposto le sue funzioni di uomo di governo al quale risultano affidati compiti di tutela della sicurezza pubblica e privata, di difesa delle istituzioni democratiche ed avrebbe assunto quelle di difendere un imputato ritenuto dagli inquirenti particolarmente pericoloso, accusato di azioni destabilizzanti contro le istituzioni e di ogni genere di nefandezze;
si ritiene impossibile la compatibilità delle due suddette funzioni ed i fatti innanzi esposti sono destinati a creare allarme e sconcerto nella collettività e nelle istituzioni;
non è dato sapere, ad esempio, se il sottosegretario avvocato Taormina, allorché parlò con il sottufficiale dei Carabinieri, impegnato nella cattura del suo cliente, abbia dato al sottufficiale stesso opportune indicazioni in ordine ai suoi compiti istituzionali, ovvero abbia assunto il ruolo di controparte processuale;
mentre il Ministro Giovanardi dichiarava in Aula il 12 luglio 2001 che il Governo aveva chiesto al sottosegretario Taormina di rinunciare a tutti i suoi incarichi professionali (sul punto risulta da un'agenzia di stampa una dichiarazione dello stesso sottosegretario in tal senso), l'onorevole Taormina difendeva a Bari Francesco Prudentino, indicato come capo del contrabbando, contro il quale lo Stato è costituito parte civile -:
se ritenga il comportamento del sottosegretario Taormina compatibile con i suoi doveri d'ufficio, corretto ed immune da rilievi in relazione alla sua funzione istituzionale, insuscettibile di immediate ed incisive decisioni politiche, decisioni che si gradirebbe conoscere. (3-00099)
(17 luglio 2001)