Allegato A
Seduta n. 47 del 17/10/2001


Pag. 9


DISEGNO DI LEGGE S. 374 - DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE ED INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI ED ALTRI INTERVENTI PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (APPROVATO DAL SENATO) (1516)

(A.C. 1516 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

(Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri competenti, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.
2. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata


Pag. 10

applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione della facoltà, da parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio; previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea


Pag. 11

in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n.109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilità, possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della possibilità di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative già indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura di affidamento; previsione della possibilità di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della redditività potenziale della stessa, della possibilità di corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonché della possibilità di fissare la durata della concessione anche oltre 30 anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di collaudo.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi princìpi e criteri direttivi. Il Governo integra e


Pag. 12

modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformità alle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2.
4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.
5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni:
a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.

7. Nulla è innovato quanto all'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività, di cui all'articolo 4, comma 11, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio


Pag. 13

comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
11. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, è abrogato.
12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali degli interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.
13. È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
14. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, un decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.
15. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) produttore: il produttore iniziale ossia il soggetto le cui attività, incluse le attività edili di demolizione, hanno prodotto rifiuti e il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;»;
b) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercio e intermediazione di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività»;
c) all'articolo 12:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, nonché i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori di rifiuti pericolosi, entro quindici giorni dalla produzione del rifiuto e comunque prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti prodotti da terzi, entro quindici giorni dall'effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari, entro quindici giorni dall'effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro sette giorni dalla presa in carico dei rifiuti;


Pag. 14


e) per gli impianti che effettuano solo lo stoccaggio, entro ventiquattro ore dalla presa in carico»;
2) al comma 2, lettera c), dopo la parola: «impiegato» sono aggiunte le seguenti: «, limitatamente alle sole imprese che svolgono attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti»;
3) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono conservati per cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono conservati per tre anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,»;
4) al comma 3-bis, dopo le parole: «I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti» è inserita la parola: «pericolosi»;
5) al comma 4, le parole: «la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi» sono sostituite dalle seguenti: «obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico»;
6) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. I registri di carico e scarico sono tenuti anche mediante strumenti informatici; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono fissate le relative regole tecniche.
6-ter. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi del comma 4, possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili.
6-quater. I registri di carico e scarico istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purché contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dei commi 6, 6-bis e 6-ter.
6-quinquies. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione del presente decreto, gli adempimenti formali dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni»;
d) all'articolo 21, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di raccolta, di trasporto e di recupero dei rifiuti che rientrano negli accordi di programma di cui all'articolo 22, comma 11, e alle attività di raccolta e di recupero dei rifiuti assimilati, che il produttore provvede a destinare al recupero»;

e) all'articolo 28, comma 7, secondo periodo, le parole da «l'interessato» a «dell'impianto,» sono sostituite dalle seguenti: «, intese come attività programmatorie volte a pianificare l'utilizzazione degli impianti mobili anche collocati in siti diversi, esclusi gli impianti di incenerimento, l'interessato, almeno quindici giorni prima dell'inizio della campagna,»;

f) all'articolo 30:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da dieci membri esperti nella materia nominati


Pag. 15

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e designati rispettivamente:
a) tre dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dei quali con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro delle attività produttive;
c) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
d) due dalle regioni;
e) tre dalle categorie economiche, uno dei quali con funzioni di vicepresidente»;
2) al comma 3, nelle lettere b) e c), le parole: «da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza» sono sostituite dalle seguenti: «da un esperto designato in rappresentanza»; nel medesimo comma, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) da un esperto designato dalle categorie economiche»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di cinquanta chilogrammi al giorno o di sessanta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, devono essere iscritte all'Albo. La validità dell'iscrizione è confermata ogni cinque anni dalla sezione regionale dell'Albo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dall'interessato, che sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto»;
4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo per svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti e per attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore dello Stato. Le imprese che effettuano attività di gestione degli impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di gestione degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente secondo i seguenti criteri:
a) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni singolo impianto gestito. La garanzia finanziaria non è dovuta nei casi in cui per l'impianto utilizzato dal detentore sia stata già prestata garanzia finanziaria alla regione, per la medesima tipologia, natura e quantità di rifiuti oggetto dell'attività in questione;
b) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per lo svolgimento di ogni campagna di attività;
c) le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare


Pag. 16

le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento di bonifica»;
5) al comma 5, dopo le parole: «delle garanzie finanziarie» sono inserite le seguenti: «che devono essere prestate a favore dello Stato»; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Albo deve deliberare entro novanta giorni»;
6) al comma 6, dopo le parole: «che devono essere prestate a favore dello Stato» sono soppresse le parole: «dalle imprese di cui al comma 4»;
7) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Per l'anno 2001 e per gli anni successivi il versamento dei diritti annuali di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, concernente le risorse finanziarie del predetto Albo, deve essere effettuato, per le imprese già iscritte l'anno precedente, entro il 30 settembre per l'anno 2001 ed entro il 30 luglio per gli anni successivi»;
8) al comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da parte delle aziende speciali, delle società e dei consorzi istituiti ai sensi degli articoli 31 e 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, è attestato dal comune o dal consorzio di comuni»; al medesimo comma, nel secondo periodo, le parole: «ai quali il comune stesso partecipa» sono soppresse;
9) al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che deve rispondere entro novanta giorni»;
10) al comma 12, le parole: «secondo criteri stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «secondo criteri di competenza e professionalità stabiliti»;
11) al comma 14, la parola: «non» è soppressa;
12) al comma 16, secondo periodo, le parole: «rinnovata ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti: «confermata ogni cinque anni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,»;
13) al comma 16-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Decorso tale termine l'attività non può avere inizio»;
14) dopo il comma 16-bis è inserito il seguente:
«16-ter. Le deliberazioni adottate dal Comitato nazionale dell'Albo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale»;
g) all'articolo 33, comma 5, la parola: «rinnovata» è sostituita dalla seguente: «confermata»; nel medesimo comma, dopo le parole: «e comunque» è inserita la seguente: «rinnovata»;
h) all'articolo 41, comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I consorziati possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta. La rappresentanza conferita alle associazioni imprenditoriali di categoria o ai soggetti associativi costituiti ai sensi dell' articolo 38 ai quali le imprese aderiscono, è valida fino allo scadere del termine di validità indicato nella delega o, comunque, e anche in mancanza di questo, fino alla revoca comunicata per iscritto dal delegato al CONAI».

16. I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto


Pag. 17

legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti. L'attività può essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in essere.
17. Con riferimento alle competenze delle regioni, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno stesso.
18. Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis), dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.
19. Il rispetto dei limiti di cui al comma 18 è verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.
20. Per i materiali di cui al comma 18 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 19 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato.


Pag. 18

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE ED ESAMINATI NELLA SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2001

ART. 1

Sopprimere il comma 15.
* 1. 599. Russo Spena, Vendola.

(Approvato)

Sopprimere il comma 15.
* 1. 1161. Bulgarelli.

Al comma 15, alinea, dopo la parola: modificazioni aggiungere le seguenti: e integrazioni.
1. 598. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f) e g).
1. 1249. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f) e h).
1. 1248. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d), e) e f).
1. 1243. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d), e) e g).
1. 1242. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d), e) e h).
1. 1244. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d) e e).
1. 1233. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d) e f).
1. 1232. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d) e g).
1. 1234. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c), d) e h).
1. 1235. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c) e d).
1. 1219. Bulgarelli.


Pag. 19

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c) e e).
1. 1220. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c) e f).
1. 1221. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c) e g).
1. 1222. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c) e h).
1. 1223. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b) e c).
1. 1198. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b) e d).
1. 1199. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b) e e).
1. 1200. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b) e f).
1. 1201. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b) e g).
1. 1202. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b) e h).
1. 1203. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a) e b).
1. 1170. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a) e c).
1. 1171. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a) e d).
1. 1172. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a) e e).
1. 1173. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a) e f).
1. 1174. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a) e g).
1. 1175. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere a) e h).
1. 1176. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera a).
* 1. 35. Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci, Sandri, Vianello, Vigni, Zunino, Zanella, Bulgarelli, Lion.


Pag. 20

Al comma 15, sopprimere la lettera a).
* 1. 597. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) detentore: colui il quale detiene rifiuti;.
1. 1274. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) detentore: colui il quale detiene rifiuti a qualsiasi titolo;.
1. 1276. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) detentore: la persona fisica o giuridica che detiene rifiuti;.
1. 1275. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) detentore: colui il quale detiene qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A;.
1. 1277. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gestione: la catalogazione, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.
1. 1504. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gestione: il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.
1. 1282. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gestione: la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.
1. 1505. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gestione: la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il


Pag. 21

controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.
1. 1283. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gestione: la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.
1. 1284. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.
1. 1285. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;.
1. 1503. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.
1. 1286. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;.
1. 1287. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e Io smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.
1. 1288. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;.
1. 1289. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni


Pag. 22

nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento;.
1. 1291. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) raccolta: la selezione, la cernita e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
1. 1488. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) raccolta: la selezione, il prelievo, la cernita e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;.
1. 1487. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) raccolta: la selezione, il prelievo, e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;.
1. 1490. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) raccolta: il prelievo, la cernita e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
1. 1489. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) raccolta: l'operazione di selezione, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
1. 1521. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
1. 1482. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita dei rifiuti per il loro trasporto.
1. 1483. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti.
1. 1484. Cento.


Pag. 23

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per eventuali trattamenti successivi.
1. 1485. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti al fine di mutarne la dislocazione.
1. 1486. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
1. 1520. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo e il recupero.
1. 1481. Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo o il recupero.
1. 1477. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riciclaggio e il recupero.
1. 1480. Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riciclaggio o il recupero.
1. 1478. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo e il riciclaggio.
1. 1426. Cima.


Pag. 24

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo o il riciclaggio.
1. 1479. Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero.
1. 1473. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo, il riciclaggio o il recupero.
1. 1472. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo.
1. 1474. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riciclaggio.
1. 1475. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il recupero.
1. 1476. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
1. 1462. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani secondo


Pag. 25

precisi criteri di catalogazione merceologica, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
1. 1471. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
1. 1463. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche distinte, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
1. 1465. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
1. 1466. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
1. 1461. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al riciclaggio di materia prima.
1. 1469. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al recupero di materia prima.
1. 1468. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni


Pag. 26

merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
1. 1467. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero.
1. 1470. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
1. 1454. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a suddividere i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
1. 1452. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al riciclaggio di materia prima.
1. 1459. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al recupero di materia prima.
1. 1458. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
1. 1456. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche distinte, compresa


Pag. 27

la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
1. 1453. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche distinte destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
1. 1455. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
1. 1457. Cento.

Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:
a)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero.
1. 1460. Cento.

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:
b)
produttore: colui il quale ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
1. 1269. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:
b)
produttore: colui il quale ha prodotto rifiuti o ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
1. 1270. Cento.

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:
b)
produttore: la persona che ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
1. 1262. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:
b)
produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti o ne ha modificato la natura.
1. 1267. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:
b)
produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti o ne ha modificato la composizione.
1. 1268. Bulgarelli.


Pag. 28

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:
b)
produttore: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti ovvero il soggetto che ha, anche successivamente, effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
1. 2525. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:
b)
produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
1. 1272. Cento.

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:
b)
produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
1. 1271. Cento.

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:
b)
produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
1. 1273. Cento.

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:
b)
produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura dei rifiuti.
1. 1264. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:
b)
produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la composizione dei rifiuti.
1. 1263. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:
b)
produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
1. 1261. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:
b)
produttore: il produttore iniziale, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, ed il medesimo soggetto od ogni altro soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
1. 2526. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: il produttore iniziale ossia.
* 1. 36. Pecoraro Scanio, Pappaterra, Bulgarelli.


Pag. 29

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: il produttore iniziale ossia.

* 1. 514. Realacci, Lusetti.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sostituire le parole da: il produttore fino a: soggetto che ha con le seguenti: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha, in qualsiasi momento,.
1. 2528. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: incluse le attività edili di demolizione.
*1. 595. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera a), capoverso b) sopprimere le parole: incluse le attività edili di demolizione.
*1. 2527. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere la parola: edili.
1. 1252. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: di demolizione.
1. 1258. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), dopo la parola: prodotto aggiungere le seguenti: o costituito.
1. 594. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), dopo le parole: prodotto rifiuti aggiungere le seguenti: e assimilati.
1. 1259. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: e il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.
1. 1260. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: di pretrattamento o.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: di pretrattamento o.
* 1. 1256. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: o di miscuglio.
** 1. 578. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: o di miscuglio.
** 1. 1257. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sostituire la parola: o con le seguenti: e/o.
1. 581. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.
1. 1255. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: la natura o.
* 1. 579. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: la natura o.
* 1. 1253. Bulgarelli.


Pag. 30

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: o la composizione.
** 1. 580. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera a), capoverso b), sopprimere le parole: o la composizione.
** 1. 1254. Bulgarelli.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) detentore: colui il quale detiene rifiuti;.
1. 1278. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) detentore: colui il quale detiene rifiuti a qualsiasi titolo;.
1. 1279. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) detentore: la persona fisica o giuridica che detiene rifiuti;.
1. 1281. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) detentore: colui il quale detiene qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A;.
1. 1280. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gestione: la catalogazione, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.
1. 1518. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gestione: il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.
1. 1506. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gestione: la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.
1. 1519. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gestione: la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il


Pag. 31

controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.
1. 1507. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gestione: la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.
1. 1508. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.
1. 1509. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;.
1. 1517. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.
1. 1510. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;.
1. 1516. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;.
1. 1513. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;.
1. 1514. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,


Pag. 32

compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento;.
1. 1515. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) raccolta: la selezione, la cernita e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;.
1. 1499. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) raccolta: la selezione, il prelievo e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;.
1. 1501. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) raccolta: la selezione, il prelievo, la cernita e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;.
1. 1498. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) raccolta: il prelievo, la cernita e il raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;.
1. 1500. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) raccolta: l'operazione di selezione, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;.
1. 1492. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;.
1. 1493. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita dei rifiuti per il loro trasporto;.
1. 1494. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti;.
1. 1495. Cento.


Pag. 33

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per eventuali trattamenti successivi;.
1. 1496. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti al fine di mutarne la dislocazione;.
1. 1497. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;.
1. 1491. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero;.
1. 1449. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo, il riciclaggio o il recupero;.
1. 1448. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo e il recupero;.
1. 1405. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo o il recupero;.
1. 1401. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riciclaggio e il recupero;.
1. 1404. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in


Pag. 34

modo che se ne possa effettuare il riciclaggio o il recupero;.
1. 1402. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo e il riciclaggio;.
1. 1406. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo o il riciclaggio;.
1. 1403. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il recupero;.
1. 1400. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo;.
1. 1450. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riciclaggio;.
1. 1451. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

h-bis) commercio e intermediazione: le attività finalizzate al trasferimento del rifiuto, senza materiale detenzione dello stesso, agli operatori autorizzati alla sua gestione.

1. 107. Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;.
1. 1438. Cima.


Pag. 35

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche distinte, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;.
1. 1429. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;.
1. 1427. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riciclaggio ed al recupero di materia prima;.
1. 1433. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al recupero di materia prima;.
1. 1434. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al riciclaggio di materia prima;.
1. 1435. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero;.
1. 1436. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche distinte destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;.
1. 1431. Cima.


Pag. 36

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;.
1. 1430. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;.
1. 1432. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche distinte, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;.
1. 1441. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;.
1. 1437. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riciclaggio ed al recupero di materia prima;.
1. 1443. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al recupero di materia prima;.
1. 1444. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al riciclaggio di materia prima;.
1. 1445. Cima.


Pag. 37

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero;.
1. 1446. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani secondo precisi criteri di catalogazione merceologica, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;.
1. 1447. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;.
1. 1442. Cima.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d), e), f) e g).
1. 1245. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d), e), f) e h).
1. 1246. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d), e) e f).
1. 1236. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d), e) e g).
1. 1237. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d), e) e h).
1. 1238. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d) e e).
1. 1224. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d) e f).
1. 1225. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d) e g).
1. 1226. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d) e h).
1. 1227. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) e d).
1. 1204. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) e e).
1. 1205. Bulgarelli.


Pag. 38

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) e f).
1. 1206. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) e g).
1. 1207. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) e h).
1. 1208. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) e c).
1. 1177. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) e d).
1. 1178. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) e e).
1. 1179. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) e f).
1. 1180. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) e g).
1. 1181. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) e h).
1. 1182. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera b).
* 1. 513. Realacci, Lusetti, Vernetti.

Al comma 15, sopprimere la lettera b).
* 1. 582. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, sopprimere la lettera b).
* 1. 1163. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Zanella, Lion.

Al comma 15, lettera b), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
3. Chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione di rifiuti, ovvero svolga le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, il produttore non iniziale nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.
1. 2532. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire la parola: Chiunque con le seguenti: Il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero.
1. 2529. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, dopo la parola: Chiunque aggiungere le seguenti: produca rifiuti pericolosi ovvero produca i rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), ovvero.
1. 2530. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.


Pag. 39

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: a titolo professionale fino a: smaltimento con le seguenti: attività nel campo del trattamento.
1. 1385. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: , a titolo professionale,.
* 1. 407. Cima.

Al comma 15, lettera b), sopprimere le parole: , a titolo professionale.
* 1. 583. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: sicurezza pubblica con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente.
1. 380. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: smaltimento con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, sostituire le parole: annualmente con le seguenti: ogni sei mesi.
1. 1339. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: smaltimento con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: ogni quattro mesi.
1. 1341. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: smaltimento con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento.Al medesimo capoverso, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: ogni tre mesi.
1. 1340. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: smaltimento con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, dopo la parola: annualmente aggiungere le seguenti: , entro il 31 dicembre di ogni anno.
1. 1342. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: smaltimento con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, dopo la parola: annualmente aggiungere le seguenti: , entro il 31 agosto di ogni anno.
1. 1343. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: smaltimento con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, dopo la parola: annualmente aggiungere le seguenti: , entro il 30 giugno di ogni anno.
1. 1344. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: non iniziale, con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento dei rifiuti.
1. 373. Cima.


Pag. 40

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: smaltimento con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, sostituire le parole da: , con le modalità fino a: caratteristiche qualitative con le seguenti: le quantità.
1. 1347. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: smaltimento con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, sopprimere le parole da: , con le modalità fino a: le quantità e.
1. 1346. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: smaltimento con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, sopprimere le parole da: , con le modalità fino a: sicurezza pubblica,.
1. 1345. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: smaltimento dei rifiuti con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento dei rifiuti.

Al medesimo capoverso, sostituire la parola: qualitative con la seguente: merceologiche.
1. 1348. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: smaltimento con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, sopprimere le parole: oggetto delle predette attività.
1. 1349. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: smaltimento con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento.
1. 372. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: di raccolta e.
1. 1387. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: di raccolta e con le seguenti: di raccolta e/o.
1. 584. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: raccolta fino a: ovvero con le seguenti: trasporto di rifiuti e.
1. 369. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole da: di trasporto fino a: svolge le operazioni.
1. 1358. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: di trasporto di rifiuti, commercio e.
1. 1355. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: di trasporto fino a: smaltimento con le seguenti: svolge le operazioni di recupero.
1. 1371. Cima.


Pag. 41

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: di trasporto fino a: recupero e con le seguenti: svolge le operazioni.
1. 1370. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole da: trasporto fino a: recupero e di.
1. 1368. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole da: trasporto fino a: operazioni di.
1. 1367. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: trasporto di rifiuti, commercio e intermediazione con la seguente: commercio.
1. 1357. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: trasporto di rifiuti,.
1. 1356. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: commercio e.
1. 1389. Cima.

Al comma 15, lettera b), sopprimere le parole: e intermediazione.

* 1. 1390. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: e intermediazione.

* 1. 585. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: di recupero e.
1. 1391. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: e di smaltimento.

* 1. 1392. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: e di smaltimento.

* 1. 586. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: , compreso il produttore non iniziale.

** 1. 1393. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: , compreso il produttore non iniziale,.

** 1. 587. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: compreso il produttore non iniziale con le seguenti: nonché il produttore.
1. 2531. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, dopo le parole: non iniziale aggiungere le seguenti: , nonché il produttore iniziale di rifiuti pericolosi.
1. 37. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: è tenuto con le seguenti: è obbligato.
1. 588. Russo Spena, Vendola.


Pag. 42

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: ogni tre mesi.
1. 1395. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.
* 1. 1394. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.
* 1. 589. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: ogni otto mesi.
1. 1396. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il con la seguente: dal.
1. 1397. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole da: concernente il fino a: sicurezza pubblica,.
1. 1398. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: , di comunicazione fino a: sicurezza pubblica con la seguente: ambientale.
1. 1351. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole da: , di comunicazione fino a: in materia.
1. 1399. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: le quantità e.
1. 1352. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: e le caratteristiche qualitative.
1. 1353. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere, in fine, le parole: oggetto delle predette attività.
1. 1354. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I produttori iniziali di rifiuti urbani e speciali non pericolosi comunicano annualmente alla regione i dati sulla produzione dei rifiuti secondo modalità definite dalla stessa regione.
1. 38. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.
1. 1359. Cima.


Pag. 43

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di trasporto di rifiuti e svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.
1. 1360. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e svolge le operazioni di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.
1. 1361. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e svolge le operazioni di recupero dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.
1. 1362. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Chiunque effettua, a titolo professionale, qualunque attività nel campo del trattamento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.
1. 1363. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Chiunque effettua, a titolo professionale, qualunque attività nel campo del trattamento dei rifiuti, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.
1. 1364. Cima.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d), e), f), g) e h).
1. 1247. Bulgarelli.


Pag. 44

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d), e), f) e g).
1. 1239. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d), e), f) e h).
1. 1240. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d), e) e f).
1. 1228. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d), e) e g).
1. 1229. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d), e) e h).
1. 1230. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d) e e).
1. 1209. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d) e f).
1. 1210. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d) e g).
1. 1211. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d) e h).
1. 1212. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c) e d).
1. 1183. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c) e e).
1. 1184. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c) e f).
1. 1185. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c) e g).
1. 1186. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c) e h).
1. 1187. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

* 1. 39. Pecoraro Scanio, Pappaterra, Bulgarelli, Zanella, Lion.

Al comma 15, sopprimere la lettera c).
* 1. 590. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17.
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 31 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza


Pag. 45

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.


Pag. 46


7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera e), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».
1. 2335. Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17.
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 31 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri


Pag. 47

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali


Pag. 48

prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
9. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
10. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
11. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.

12. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.
13. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.
14. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».
1. 2339. Bulgarelli, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17.
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 31 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri


Pag. 49

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto


Pag. 50

alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente».
1. 2338. Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera c con la seguente:
c)
l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

Art. 17.
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 28 febbraio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri


Pag. 51

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali


Pag. 52

prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera e), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».
1. 2336. Cento, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

Art. 17.
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 30 aprile 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri


Pag. 53

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dei progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali


Pag. 54

prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera e), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».
1. 2337. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6-bis, 6-ter e 6-quater.
1. 2047. Bulgarelli.


Pag. 55

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies.
1. 2046. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6-bis, 6-quater e 6-quinquies.
1. 2045. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.
1. 2044. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6-ter e 6-quater.
1. 2055. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6-ter, e 6-quinquies.
1. 2054. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), i capoversi 6-quater e 6-quinquies.
1. 2053. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), il capoverso 6-bis.
1. 2031. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), il capoverso 6-ter.
1. 2032. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), il capoverso 6-quater.
1. 2033. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4), 5), e, al numero 6), il capoverso 6-quinquies.
1. 2034. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4) e 5).
1. 2463. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3), 4) e 6).
1. 2464. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 4). Alla medesima lettera numero 6), sopprimere il capoverso 6-bis.
1. 2465. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 4). Alla medesima lettera numero 6), sopprimere il capoverso 6-ter.
1. 2466. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 4). Alla medesima lettera numero 6), sopprimere il capoverso 6-quater.
1. 2467. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 4). Alla medesima lettera numero 6), sopprimere il capoverso 6-quinquies.
1. 2468. Bulgarelli.


Pag. 56

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 4).
1. 2435. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 5).
1. 2436. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3) e 6).
1. 2437. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2) e 3). Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6-bis.
1. 2438. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3). Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6-ter.
1. 2439. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3). Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6-quater.
1. 2440. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3). Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6-quinquies.
1. 2441. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2), 3).
1. 2138. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2) e 4).
1. 2139. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2) e 5).
1. 2140. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2) e 6).
1. 2141. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2) e, al numero 6), sopprimere il capoverso 6-bis).
1. 2142. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2) e, al numero 6), sopprimere il capoverso 6-ter).
1. 2143. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2) e, al numero 6), sopprimere il capoverso 6-quater).
1. 2144. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1), 2) e, al numero 6), il capoverso 6-quinquies).
1. 2145. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 2).
1. 2093. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 3).
1. 2094. Cento.


Pag. 57

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 4).
* 1. 102. Vigni, Vianello, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglio nica, Sandri, Zunino.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 4).
* 1. 2095. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 5).
1. 2096. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 6).
1. 2097. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 1) e, al numero 6), il capoverso 6-bis.
1. 2098. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 1) e, al numero 6), il capoverso 6-ter.
1. 2099. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 1) e, al numero 6), il capoverso 6-quater.
1. 2100. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 1) e, al numero 6), il capoverso 6-quinquies.
1. 2101. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 1).
* 1. 40. Pecoraro Scanio, Pappaterra, Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 1).
* 1. 591. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:
1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, quotidianamente, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto.
1. 1969. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:
1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, ogni due giorni, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto.
1. 1971. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:
1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, ogni tre giorni, le informazioni sulle caratteristiche


Pag. 58

qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto.
1. 1970. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:
1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto.
1. 1968. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:
1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto.
1. 1974. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:
1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto.
1. 1975. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:
1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto.
1. 1973. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:
1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto.
1. 1972. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:
1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
1. 1976. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: i produttori iniziali con le seguenti: i titolari di enti e imprese produttori iniziali.
1. 1892. Collè.


Pag. 59

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, alinea, primo periodo, sopprimere la parola: iniziali.
1. 2534. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: speciali pericolosi.

Al medesimo capoverso, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.
1. 2065. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: speciali pericolosi.
1. 2533. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, sopprimere la parola: speciali.

Al medesimo capoverso, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.
1. 2064. Bulgarelli, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, sopprimere la parola: pericolosi.

Al medesimo capoverso, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.
1. 2063. Lion, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: carico e aggiungere le seguenti: uno di.

Al medesimo capoverso, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.
1. 2066. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: scarico, con aggiungere le seguenti: tutti i.

Al medesimo capoverso, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.
1. 2068. Zanella, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: con fogli aggiungere la seguente: appositamente.

Al medesimo capoverso, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.
1. 2067. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: le informazioni con le seguenti: tutte le informazioni.
1. 592. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, alinea, primo periodo, dopo la parola: informazioni aggiungere la seguente: dettagliate.
1. 593. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: qualitative e.

Al medesimo capoverso, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.
1. 2069. Cima, Bulgarelli.


Pag. 60

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: e quantitative.

Al medesimo capoverso, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.
1. 2070. Lion, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I registri di carico e scarico devono essere annotati sul registro IVA acquisti.
1. 103. Vigni, Vianello, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, sopprimere le lettere a), c) e d).
1. 152. Realacci, Giachetti, Gentiloni, Lusetti.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera a).
* 1. 41. Pecoraro Scanio, Pappaterra, Realacci.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera a).
* 1. 567. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sopprimere le parole: di rifiuti pericolosi.
1. 2536. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sopprimere la parola: pericolosi.
1. 2535. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera b), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro cinque giorni.
1. 2073. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera b), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro sette giorni.
1. 2072. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera b), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.
1. 2071. Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera c), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro cinque giorni.
1. 2076. Pecoraro Scanio, Bulgarelli.


Pag. 61

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera b), sopprimere le parole: la raccolta e.
1. 1963. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera b), sopprimere le parole: e il trasporto.
1. 1962. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera c), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro sette giorni.
1. 2075. Lion, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera c), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.
1. 2074. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera c), sopprimere le parole: i commercianti e.
1. 1965. Zanella, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera c), sopprimere le parole: e gli intermediari.
1. 1964. Lion, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera d), sopprimere le parole: di recupero e.
1. 1967. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera d), sopprimere le parole: e di smaltimento.
1. 1966. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera d), sostituire le parole: entro sette giorni con le seguenti: entro due giorni.
1. 2079. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.


Pag. 62

Al medesimo capoverso, lettera d), sostituire le parole: entro sette giorni con le seguenti: entro tre giorni.
1. 2078. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera d), sostituire le parole: entro sette giorni con le seguenti: entro cinque giorni.
1. 2077. Zanella, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera e), sostituire le parole: entro ventiquattro ore con le seguenti: entro dodici ore.
1. 2082. Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera e), sostituire le parole: entro ventiquattro ore con le seguenti: entro sedici ore.
1. 2081. Lion, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

Al medesimo capoverso, lettera c), sostituire le parole: entro ventiquattro ore con le seguenti: entro venti ore.
1. 2080. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro cinque giorni.
1. 2062. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: sette giorni.
* 1. 568. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: sette giorni.
* 1. 2061. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: dieci giorni.
** 1. 2333. Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: dieci giorni.
** 1. 42. Pappaterra.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: dieci giorni.
** 1. 569. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera a), sostituire la parola: comunque con le seguenti: in ogni caso.
1. 570. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: i cui rifiuti sono con le seguenti: in cui i rifiuti pericolosi sono.
1. 571. Russo Spena, Vendola.


Pag. 63

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera b).
1. 572. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: sette giorni.
1. 574. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: dieci giorni.
* 1. 43. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: dieci giorni.
* 1. 573. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera c).
1. 575. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: sette giorni.
1. 577. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: dieci giorni.
* 1. 576. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: dieci giorni.
* 1. 2322. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera d).
** 1. 44. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera d).
** 1. 556. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera d), sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: tre giorni.
* 1. 557. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera d), sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: tre giorni.
* 1. 2320. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera d), sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: cinque giorni.
1. 558. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera e).
1. 559. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15 lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera e), sostituire la parola: ventiquattro con: dodici.
1. 560. Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri da 2 a 6.
1. 2469. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5) e, al numero 6), i capoversi 6-bis, 6-ter e 6-quater.
1. 2038. Cima, Bulgarelli.


Pag. 64

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5) e, al numero 6), i capoversi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies.
1. 2037. Cima, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5) e, al numero 6), i capoversi 6-bis, 6-quater e 6-quinquies.
1. 2036. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5) e, al numero 6), i capoversi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.
1. 2035. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5) e, al numero 6), i capoversi 6-ter e 6-quater.
1. 2050. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5) e, al numero 6), i capoversi 6-ter e 6-quinquies.
1. 2049. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5) e, al numero 6), i capoversi 6-quater e 6-quinquies.
1. 2048. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2, 3, 4, e 5. Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-bis.
1. 2470. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2, 3, 4, e 5. Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-ter.
1. 2471. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2, 3, 4, e 5. Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-quater.
1. 2472. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2, 3, 4, e 5. Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-quinquies.
1. 2473. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2, 3, 4, e 5.
1. 2442. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2, 3, 4, e 6.
1. 2443. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2, 3 e 4. Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-bis.
1. 2444. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2, 3 e 4. Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-ter.
1. 2445. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2, 3 e 4. Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-quater.
1. 2446. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2, 3 e 4. Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-quinquies.
1. 2447. Cento, Bulgarelli.


Pag. 65

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3) e 4).
1. 2146. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3) e 5).
1. 2147. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3) e 6).
1. 2148. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3) e, al numero 6), il capoverso 6-bis.
1. 2149. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3) e, al numero 6), il capoverso 6-ter.
1. 2150. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3) e, al numero 6), il capoverso 6-quater.
1. 2151. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3) e, al numero 6), il capoverso 6-quinquies.
1. 2152. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2) e 3).
1. 2102. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2) e 4).
1. 2103. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2) e 5).
1. 2104. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 2) e 6).
1. 2105. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 2) e, al numero 6), il capoverso 6-bis).
1. 2106. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 2) e, al numero 6), il capoverso 6-ter).
1. 2107. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 2) e, al numero 6), il capoverso 6-quater).
1. 2108. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 2) e, al numero 6), il capoverso 6-quinquies).
1. 2109. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 2).
*1. 45. Pecoraro Scanio, Pappaterra, Lion, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 2.
*1. 561. Vendola, Rosso Spena.


Pag. 66

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il registro tenuto dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato;
d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.
1. 1979. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato;
d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.
1. 1978. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato;
d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.
1. 1981. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato;
d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.
1. 1980. Cima.


Pag. 67

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato;
d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.
1. 1982. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato;
d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.
1. 1983. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato;
d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.
1. 1984. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato;
d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.
1. 1985. Cima.


Pag. 68

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato;
d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.
1. 1986. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione finale dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato;
d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.
1. 1987. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato;
d) le caratteristiche e la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.
1. 1977. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato;
d) le caratteristiche e la tipologia delle emissioni derivanti dal trattamento.
1. 1990. Cima.


Pag. 69

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato;
d) la tipologia delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.
1. 1988. Zanella, Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato;
d) le caratteristiche delle eventuali emissioni derivanti dal trattamento.
1. 1989. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 2, sostituire le parole: di smaltimento o con le seguenti di smaltimento e/o.
1. 562. Vendola, Rosso Spena.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3, 4, 5 e 6.
1. 2448. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3, 4 e 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-bis, 6-ter e 6-quater.
1. 2477. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3, 4 e 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies.
1. 2476. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3, 4 e 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-bis, 6-quater e 6-quinquies.
1. 2475. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3, 4 e 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.
1. 2474. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3), 4), 5) e al numero 6), sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater.
1. 2041. Lion, Bulgarelli.


Pag. 70

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3), 4), 5) e al numero 6), sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quinquies.
1. 2040. Lion, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3), 4), 5) e al numero 6), sopprimere i capoversi 6-quater e 6-quinquies.
1. 2039. Zanella, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6-bis.
1. 2449. Cento, Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6-ter.
1. 2450. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6-quater.
1. 2451. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

Alla medesima lettera, numero 6), sopprimere il capoverso 6-quinquies.
1. 2452. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3), 4) e 5).
1. 2153. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3), 4) e 6).
1. 2154. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3) e 4) e, al numero 6), il capoverso 6-bis.
1. 2155. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3) e 4) e, al numero 6), il capoverso 6-ter.
1. 2156. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3) e 4) e, al numero 6), il capoverso 6-quater.
1. 2157. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3) e 4) e, al numero 6), il capoverso 6-quinquies.
1. 2158. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3) e 4).
1. 2110. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3) e 5).
1. 2111. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 3) e 6).
1. 2112. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 3) e, al numero 6), il capoverso 6-bis.
1. 2113. Cento.


Pag. 71

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 3) e, al numero 6), il capoverso 6-ter.
1. 2114. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 3) e, al numero 6), il capoverso 6-quater.
1. 2115. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 3) e, al numero 6), il capoverso 6-quinquies.
1. 2116. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 3.
*1. 46. Pecoraro Scanio, Pappaterra, Cento.

Al comma 15 lettera c) sopprimere il numero 3.
*1. 563. Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
1. 1998. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
1. 1999. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
1. 2000. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero di rifiuti nonché presso la sede


Pag. 72

delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
1. 2001. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
1. 2002. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
1. 2003. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
1. 2004. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
1. 2005. Cima.


Pag. 73

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per otto anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
1. 2008. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per sette anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
1. 2007. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per sei anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
1. 2006. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
1. 2009. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:
3) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono conservati per cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono conservati per sette anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,».
1. 1993. Cima.


Pag. 74

Al comma 15, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:
3) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono conservati per cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono conservati per sei anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,».
1. 1992. Cima.

Al comma 15, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:
3) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono conservati per cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono conservati per cinque anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,».
1. 1994. Cima.

Al comma 15, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:
3) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono conservati per cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono conservati per cinque anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,».
1. 1995. Cima.

Al comma 15, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:
3) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono conservati per cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono conservati per cinque anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ».
1. 1996. Cima.

Al comma 15, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:
3) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono conservati per cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono conservati per cinque anni, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,».
1. 1997. Cima.

Al comma 15, lettera c) sostituire il numero 3) con il seguente:
3) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono conservati per cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono conservati per cinque anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,».
1. 1991. Cima.

Al comma 15 lettera c), numero 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
*1. 47. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera c), numero 3), le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
*1.510Realacci, Gentiloni, Vernetti.


Pag. 75

Al comma 15, lettera c), numero 3), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.
1. 564. Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), numero 3), sostituire le parole: stabilite con le seguenti: e i criteri stabiliti.
1. 565Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4), 5) e 6).
1. 2159Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4) e 5).

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-bis, 6-ter, 6-quater.
1. 2456. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4 e 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-bis, 6-ter, 6-quinquies.
1. 2455. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4 e 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-bis, 6-quater e 6-quinquies.
1. 2454. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4 e 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.
1. 2479. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4 e 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-ter, 6-quater.
1. 2480. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4 e 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-quater e 6-quinquies.
1. 2478. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4) e 5) e al numero 6) il capoverso 6-bis.
1. 2160. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4) e 5) e al numero 6) il capoverso 6-ter.
1. 2161. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4) e 5) e al numero 6) il capoverso 6-quater.
1. 2162. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4) e 5) e al numero 6) il capoverso 6-quinquies.
1. 2042. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4) e 5).
1. 2117. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 4) e 6).
1. 2118. Cento.


Pag. 76

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numero 4) e al numero 6) il capoverso 6-bis.
1. 2119. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numer 4) e al numero 6) il capoverso 6-ter.
1. 2120. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 4) e al numero 6) il capoverso 6-quater.
1. 2121. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 4) e al numero 6) il capoverso 6-quinquies.
1. 2122. Cento.

Al comma 15, lettera c) sopprimere il numero 4.
* 1. 566. Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 4.
*1. 2539. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere i numeri 5) e 6).
1. 2123. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater.
1. 2459. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quinquies.
1. 2458. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere i capoversi 6-quater e 6-quinquies.
1. 2457. Bulgarelli.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-bis.
1. 2425. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-ter.
1. 2426. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 5.

Alla medesima lettera numero 6, sopprimere il capoverso 6-quater.
1. 2427. Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 5.

Alla medesima lettera, numero 6, sopprimere il capoverso 6-quinquies.
1. 2428. Cento.


Pag. 77

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 5.
*1. 48. Pecoraro Scanio, Pappaterra, Cento.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 5.
*1. 511. Realacci, Gentiloni, Vernetti, Giachetti.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 5.
*1. 547. Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:
5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza quotidiana.
1. 2022. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:
5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza settimanale.
1. 2020. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:
5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza quindicinale.
1. 2021. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:
5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.
1. 2010. Cento, Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:
5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.
1. 2023. Cento, Cima.


Pag. 78

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:
5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I soggetti la cui produzione di rifiuti non eccede le 5 tonnellate ogni otto mesi di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.
1. 2011. Cento, Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:
5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 8 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.
1. 2014. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:
5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.
1. 2015. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:
5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I soggetti la cui produzione semestrale di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.
1. 2013. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:
5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 12 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.
1. 2016. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:
5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I soggetti la cui produzione di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ogni quattro mesi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.
1. 2012. Lion, Cima.


Pag. 79

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:
5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi e due tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.
1. 2017. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:
5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi e tre tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.
1. 2018. Cima.

Al comma 15, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:
5) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi e quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.
1. 2019. Cima.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 6.
*1. 548. Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), sopprimere il numero 6.
*1. 2462. Bulgarelli, Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere, capoversi 6-bis, 6-ter e 6-quater.
1. 2432. Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere, capoversi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies.
1. 2433. Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere, capoversi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.
1. 2434. Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere i capoversi 6-bis e 6-ter.
Al medesimo numero, capoverso 6-quater, sopprimere, in fine, le parole: ai sensi dei commi 6, 6-bis e 6-ter.
1. 2486. Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere i capoversi 6-bis e 6-ter.
1. 2429. Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere i capoversi 6-bis e 6-quater.
1. 2430. Cento.


Pag. 80

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere i capoversi 6-bis e 6-quinquies.
1. 2431. Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere il capoverso 6-bis.
*1. 549. Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), numero 6), sopprimere il capoverso 6-bis.
*1. 2089. Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6), capoverso 6-bis, sopprimere le parole: di carico e scarico.
1. 2025. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 6, capoverso 6-bis, dopo le parole: di carico e scarico aggiungere le seguenti: nonché il modello unico di dichiarazione.
1. 49. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera c), capoverso 6-bis, sostituire le parole: scarico sono tenuti anche con le seguenti: scarico nonché il modello unico di dichiarazione sono tenuti.
1. 509. Realacci, Gentiloni, Giachetti, Vernetti, Lusetti.

Al comma 15, lettera c), numero 6), capoverso 6-bis, sopprimere le parole

da: , con decreto, fino alla fine del nu- mero.
1. 2491. Pecoraro Scanio, Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 6), capoverso 6-bis, sostituire le parole da: del Presidente del Consiglio fino a: tutela del territorio, con le seguenti: del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
1. 2026. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 6), capoverso 6-bis, sopprimere le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
1. 2481. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 6), capoverso 6-bis, sopprimere le parole: , sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
1. 2027. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 6), sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater.
1. 2135. Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6), sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quinquies.
1. 2136. Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere il capoverso 6-ter.
*1. 550. Vendola, Russo Spena.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere il capoverso 6-ter.
*1. 2484. Cima, Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere il capoverso 6-quater e 6-quinquies.
1. 2485. Pecoraro Scanio, Cima, Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere il capoverso 6-quater.
*1. 2461. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Cima, Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere il capoverso 6-quater.
* 1. 551. Russo Spena, Vendola.


Pag. 81

Al comma 15, lettera c), numero 6, capoverso 6-quater, sopprimere le parole: di carico e scarico.
1. 2490. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 6, capoverso 6-quater, sopprimere le parole da: purché contengano, fino alla fine del numero.
1. 2487. Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere il capoverso 6-quinquies.
* 1. 2482. Bulgarelli, Cima, Cento.

Al comma 15, lettera c), numero 6, sopprimere il capoverso 6-quinquies.
* 1. 552. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera c), numero 6, capoverso 6-quinquies, sopprimere le parole: e della tempestiva semplificazione.
1. 2334. Zanella, Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 6, capoverso 6-quinquies, sopprimere le parole: di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive.
1. 2488. Bulgarelli, Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 6, capoverso 6-quinquies, sopprimere, in fine, le parole da: tenuto conto, fino alla fine del numero.
1. 2489. Cento, Cima.

Al comma 15, lettera c), numero 6), aggiungere in fine, il seguente capoverso:
6-sexies. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i consorzi di cui agli articoli 40 e 41 del presente decreto.
1. 104. Vianello, Piglionica, Abbondanzieri, Raffaella Mariani Chianale, Zunino, Vigni, Bandoli, Dameri, Sandri.

Al comma 15, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-
bis) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17.
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 31 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla


Pag. 82

Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera e), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve


Pag. 83

essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».
1. 2340. Zanella, Cima.

Al comma 15, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-
bis) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17.
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 31 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla


Pag. 84

Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
9. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione


Pag. 85

urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
10. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
11. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.

12. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.
13. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.
14. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».
1. 2344. Zanella, Cima.

Al comma 15, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-
bis) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17.
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 31 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla


Pag. 86

Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera e), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve


Pag. 87

essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.
1. 2343. Lion, Cima.

Al comma 15, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-
bis) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17.
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 28 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve


Pag. 88

essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera e), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.


Pag. 89


11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».
1. 2341. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-
bis) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17.
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 30 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e


Pag. 90

ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera e), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve


Pag. 91

essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».
1. 2342. Cento, Cima.

Al comma 15, sopprimere le lettere d), e), f), h) e g).
1. 1241. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere d), e) e f).
1. 1213. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere d), e) e g).
1. 1214. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere d), e) e h).
1. 1215. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere d) e e).
1. 1188. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere d) e f).
1. 1189. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere d) e g).
1. 1190. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere d) e h).
1. 1191. Bulgarelli.


Pag. 92

Al comma 15, sopprimere la lettera d).
* 1. 553. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, sopprimere la lettera d).
* 1. 1165. Bulgarelli.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:
d)
l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.
(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria ed ambientale in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.
1. 2355. Cento, Cima, Zanella.


Pag. 93

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:
d)
l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.
(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.
1. 2357. Lion, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:
d)
l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.
(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati


Pag. 94

allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.
1. 2359. Zanella, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:
d)
l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.
(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.


Pag. 95


2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.
1. 2356. Cima, Lion, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:
d)
l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.
(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;


Pag. 96


c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.
1. 2353. Zanella, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:
d)
l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.
(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti


Pag. 97

urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.
1. 2354. Lion, Cima, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:
d)
l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.
(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;


Pag. 98


f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.
1. 2351. Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:
d)
l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.
(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello


Pag. 99

stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.
1. 2352. Cento, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:
d)
l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.
(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.


Pag. 100

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.
1. 2371. Cento, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:
d)
l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.
(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.


Pag. 101


5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.
1. 2372. Cento, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:
d)
l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.
(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.


Pag. 102


7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.
1. 2373. Cento, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:
d)
l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.
(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.
1. 2360. Pecoraro Scanio, Cima, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:
d)
l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.
(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in


Pag. 103

regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.
1. 2365. Cima, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:
d)
l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.
(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;


Pag. 104


b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
1. 2362. Cento, Cima, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:
d)
l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.
(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;


Pag. 105


d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
1. 2363. Lion, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:
d)
l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.
(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello


Pag. 106

stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
1. 2364. Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.
(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.
1. 2375. Cento, Zanella, Cima.


Pag. 107

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:
d)
l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.
(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
1. 2377. Lion, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:
d)
l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.
(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;


Pag. 108


c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
1. 2378. Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
d-
bis) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.
(Competenze dei comuni).

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai


Pag. 109

sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.
1. 2366. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera d), sostituire il capoverso 7 con il seguente:
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati ed alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, con i quali possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni;
a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto compost da rifiuti, oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.
1. 2540. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera d), capoverso 7, sopprimere le parole: di raccolta.
1. 2345. Cima.

Al comma 15, lettera d), capoverso 7, sostituire le parole: , di trasporto e di recupero, con le seguenti: e di trasporto.
1. 2347. Lion, Cima.

Al comma 15, lettera d), capoverso 7, sopprimere le parole: , di trasporto.
1. 2346. Cento, Cima.

Al comma 15, lettera d), capoverso 7, sopprimere le parole: di raccolta e.
1. 2348. Zanella, Cima.

Al comma 15, lettera d), capoverso 7, sopprimere le parole: e di recupero.
1. 2349. Cima.


Pag. 110

Al comma 15, lettera d), capoverso 7, sopprimere le parole da: , e alle attività fino alla fine del capoverso.
1. 2350. Cento, Cima.

Al comma 15, lettera d), capoverso 7, aggiungere, in fine, le parole: , a partire dal novantesimo giorno successivo all'emanazione dell'apposita regolamentazione del concetto di assimilabilità da parte del Ministero competente.
1. 105. Vigni, Vianello, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 15, sopprimere le lettere e), f), g) e h).
1. 1231. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere e), f) e g).
1. 1216. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere e), f) e h).
1. 1217. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere e) e f).
1. 1192. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere e) e g).
1. 1193. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere e) e h).
1. 1194. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera e).
* 1. 554. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, sopprimere la lettera e).
* 1. 1166. Bulgarelli.

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:
e)
l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

Art. 23.
(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.
3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti del


Pag. 111

l'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.
1. 2383. Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:
e)
l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

Art. 23.
(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.
2. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
3. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.
1. 2382. Cima, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:
e)
l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

Art. 23.
(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono


Pag. 112

piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.
3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.
1. 2386. Cima, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:
e)
l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

Art. 23.
(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.
3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di cinque mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti


Pag. 113

per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.
1. 2385. Cento, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:
e)
l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

Art. 23.
(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.
3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sette mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.
1. 2384. Cento, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:
e)
l'articolo 23, è sostituito con il seguente:

Art. 23.
(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.


Pag. 114


2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.
3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.
1. 2387. Zanella.

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
** 1. 51. Pappaterra, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
** 1. 508. Realacci, Giachetti, Vernetti.

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
* 1. 2381. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
* 1. 2313. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venticinque giorni.
1. 2380. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venti giorni.
1. 2379. Zanella.

Al comma 15, lettera e), sostituire la parola: quindici con la seguente: dieci.
1. 555. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-
bis) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

Art. 23.
(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali


Pag. 115

ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.
2. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
3. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.
1. 2388. Cento, Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-
bis) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

Art. 23.
(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.
3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma


Pag. 116

1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.
1. 2389. Cima, Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-
bis) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

Art. 23.
(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.
3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sette mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.
1. 2390. Lion, Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-
bis) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

Art. 23.
(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti


Pag. 117

i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.
3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di cinque mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.
1. 2391. Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-
bis) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

Art. 23.
(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.
3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti


Pag. 118

per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.
1. 2392. Cento, Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-
bis) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

Art. 23.
(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.
3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.
1. 2393. Cima, Zanella.

Al comma 15, sopprimere le lettere f), g) e h).
1. 1218. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere f) e g).
1. 1195. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere f) e h).
1. 1196. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera f).
* 1. 52. Pecoraro Scanio, Pappaterra, Bulgarelli, Zanella, Lion.


Pag. 119

Al comma 15, sopprimere la lettera f).
* 1. 536. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 2).
1. 1957. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 3).
1. 1958. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 4).
1. 1959. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 5).
1. 1960Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 6).
1. 1961. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 7).
1. 2394. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 8).
1. 2395. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 9).
1. 2396. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 10).
1. 2397. Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 11).
1. 2398. Bulgarelli, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 12).
1. 2399. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 13).
1. 2400. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 14).
1. 2401. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 1).
* 1. 1943. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 1).
* 1. 537. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: tredici.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
1. 106. Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea sostituire la parola: dieci con la seguente: dodici.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera e), sostituire le parole: tre dalle categorie economiche con le seguenti:


Pag. 120

cinque dalle categorie economiche, di cui due esperti designati dalle associazioni di categoria delle imprese che effettuano le attività soggette all'iscrizione all'Albo.
* 1. 53. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea sostituire le parole: dieci membri con le seguenti: dodici membri.

Conseguentemente alla lettera e), sostituire le parole: tre dalle categorie economiche con le seguenti: cinque dalle categorie economiche, di cui tre esperti designati dalle associazioni di categoria delle imprese che effettuano le attività soggette all'iscrizione all'Albo.
* 1. 522. Realacci, Gentiloni, Lusetti, Giachetti, Vernetti.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera a), sostituire la parola: tre con la seguente: due.
1. 1921. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere la lettera b).
1. 1923. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere la lettera c).
1. 1924. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera d), sostituire la parola: due con la seguente: uno.
1. 1925. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: due.
1. 1926. Lion, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), numero 1, capoverso 2, alinea, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro delle attività produttive,.
* 1. 538. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 1, capoverso 2, alinea, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro delle attività produttive,.
* 1. 1920. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 1, capoverso 2, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro delle attività produttive, aggiungere le seguenti: e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
1. 539. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, lettera e), sostituire le parole: categorie economiche con le seguenti: associazioni di categoria delle imprese che effettuano le attività soggette all'iscrizione all'Albo.
1. 54. Pecoraro Scanio, Pappaterra.


Pag. 121

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 3).
1. 2402. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 4).
1. 2403. Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 5).
1. 2404. Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 6).
1. 2405. Bulgarelli, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 7).
1. 2406. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 8).
1. 2407. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 9).
1. 2408. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 10).
1. 2409. Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 11).
1. 2410. Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 12).
1. 2411. Bulgarelli, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 13).
1. 2412. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 14).
1. 2413. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 2).
* 1. 540. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 2).
* 1. 1944. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al comma 3, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
d-bis) da un esperto designato dalle categorie economiche:
d-ter) da un esperto designato dalle organizzazioni ambientaliste.
1. 2451. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), numero 2, sopprimere il capoverso d-bis.
1. 542. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 4).
1. 2414. Lion, Zanella.


Pag. 122

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 5).
1. 2415. Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 6).
1. 2416. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 7).
1. 2417. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 8).
1. 2418. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 9).
1. 2419. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 10).
1. 2420. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 11).
1. 2421. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 12).
1. 2422. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 13).
1. 2423. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 14).
1. 2424. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 3.
* 1. 543. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 3).
* 1. 1945. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di cinquanta chilogrammi al giorno o di cinquanta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti devono essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente articolo».
1. 2452. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), numero 3, capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole da: esclusi i trasporti fino a: della sola riduzione volumetrica.
1. 544. Russo Spena, Vendola.


Pag. 123

Al comma 15, lettera f), numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta chilogrammi con le seguenti: trenta chilogrammi.
1. 1929. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta chilogrammi con le seguenti: quaranta chilogrammi.
1. 1928. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta chilogrammi con le seguenti: sessanta chilogrammi.
1. 1930. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta litri con le seguenti: quaranta litri.
1. 1933. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta litri con le seguenti: cinquanta litri.
1. 1932. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta litri con le seguenti: settanta litri.
1. 1931. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 3, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.
1. 545. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 5).
1. 1899. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 6).
1. 1900. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 7).
1. 1901. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 8).
1. 1902. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 9).
1. 1903. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 10).
1. 1904. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 11).
1. 1905. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 12).
1. 1906. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 13).
1. 1907. Pecoraro Scanio.


Pag. 124

Al comma 15, lettera f), sopprimere i punti 4) e 14).
1. 1908. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 4.
* 1. 541. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 4.
* 1. 1946. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:
4. Dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo devono prestare le garanzie finanziarie di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modificazioni».
1. 2543. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), numero 4, capoverso 4-bis, sopprimere la lettera a).
1. 546. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 4, capoverso 4-bis, sopprimere la lettera b).
1. 523. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 4, capoverso 4-bis, sopprimere la lettera c).
1. 524. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 6).
1. 1909. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 7).
1. 1910. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 8).
1. 1911. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 9).
1. 1912. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 10).
1. 1913. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 11).
1. 1914. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 12).
1. 1915. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 13).
1. 1916. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 14.
1. 1917. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 5.
* 1. 526. Russo Spena, Vendola.


Pag. 125

Al comma 15, lettera f), sopprimere il punto 5).
* 1. 1947. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 5, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
** 1. 525. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 5, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
** 1. 1936. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 5, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: settanta giorni.
1. 1935. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 5, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: ottanta giorni.
1. 1934. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 7).
1. 1918. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 8).
1. 1919. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 9).
1. 2492. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 10).
1. 2493. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 11).
1. 2494. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 12).
1. 2495. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 13).
1. 2496. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 14).
1. 2497. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 6.
* 1. 527. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il punto 6).
* 1. 1948. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 8).
1. 2498. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 9).
1. 2499. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 10).
1. 2500. Cento, Pecoraro Scanio.


Pag. 126

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 11).
1. 2501. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 12).
1. 2502. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 13).
1. 2503. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 14).
1. 2504. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 7.
* 1. 528. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 7).
* 1. 1949. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 7, capoverso 7-bis, sostituire le parole: 30 luglio con le seguenti: 30 giugno.
1. 529. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 8) e 9).
1. 2505. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 8) e 10).
1. 2506. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 8) e 11).
1. 2507. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 8) e 12).
1. 2508. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 8) e 13).
1. 2509. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 8) e 14).
1. 2510. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 8.
* 1. 530. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 8.
* 1. 1950. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 12).
1. 2502. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 10 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'iscrizione all'albo è effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di attività alla sezione regionale dell'Albo territorialmente competente ed è efficace solo per le attività svolte nell'interesse del comune medesimo o dei consorzi ai quali il Comune stesso partecipa.
1. 2544. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 9) e 10).
1. 2511. Cento, Pecoraro Scanio.


Pag. 127

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 9) e 11).
1. 2512. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 9) e 12).
1. 2513. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 9) e 13).
1. 2514. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 9) e 14).
1. 2515. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 9.
* 1. 531. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 9.
*1. 1951. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 9), sostituire le parole: deve rispondere con la seguente: risponde.
1. 2545. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), numero 9, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
* 1. 532. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 9), sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
* 1. 1938. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 9), sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: settanta giorni.
1. 1937. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 10) e 11).
1. 2516. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 10) e 12).
1. 2517. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 10) e 13).
1. 2518. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 10) e 14).
1. 2519. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 10.
* 1. 533. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 10).
* 1. 1952. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 10, sopprimere le parole: competenza e.
1. 534. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 10, sopprimere le parole: e professionalità.
1. 515. Russo Spena, Vendola.


Pag. 128

Al comma 15, lettera f), numero 10), dopo la parola: professionalità aggiungere le seguenti: nel campo della tutela ambientale in materia di gestione dei rifiuti.
1. 2546. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 11) e 12).
1. 2520. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 11) e 13).
1. 2521. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 11) e 14).
1. 2522. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 11.
* 1. 535. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 11).
* 1. 1953. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 12) e 13).
1. 2523. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 12) e 14).
1. 2524. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 12.
* 1. 516. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 12).
* 1. 1954. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 12, sostituire le parole: confermata ogni cinque anni con le seguenti: confermata ogni due anni.
** 1. 517. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 12, sostituire le parole: confermata ogni cinque anni con le seguenti: confermata ogni due anni.
** 1. 2547. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), numero 12), sostituire le parole: confermata ogni cinque anni, con le seguenti: confermata ogni tre anni.
1. 1940. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 12), sostituire le parole: confermata ogni cinque anni, con le seguenti: confermata ogni quattro anni.
1. 1939. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 13.
*1. 518. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 13.
*1. 1955. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 14.
**1. 519. Russo Spena, Vendola.


Pag. 129

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 14.
**1. 1956. Cima, Zanella.

Al comma 15, le lettere g) e h).
1. 1197. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera g).
* 1. 520. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, sopprimere la lettera g).
* 1. 1168. Bulgarelli.

Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-
bis) all'articolo 38, comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ovvero alle forme associative costituite dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 1893. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 15, sopprimere la lettera h).
** 1. 507. Realacci, Giachetti, Gentiloni, Lusetti.

Al comma 15, sopprimere la lettera h).

** 1. 521. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, sopprimere la lettera h).
** 1. 1169. Bulgarelli.

Sopprimere il comma 16.
* 1. 601. Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 16.
* 1. 1775. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: attività di gestione con le seguenti: attività concernenti la gestione.
1. 1776. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: attività di gestione con le seguenti: attività riguardanti la gestione.
1. 1777. Cento.

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: attività di gestione dei rifiuti , aggiungere le seguenti: , in ottemperanza alla normativa nazionale vigente,.
1. 1778. Cento.

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: attività di gestione dei rifiuti , aggiungere le seguenti: , in ottemperanza alla normativa europea vigente.
1. 1779. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: la cui classificazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: inoltrano richiesta all'ente competente.
1. 1780. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: 2001/118/CE fino alla fine del periodo, con le seguenti: 2001/318/CE inoltrano richiesta all'ente competente.
1. 1783. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: del 16 gennaio 2001 fino alla fine del periodo, con le seguenti: inoltrano richiesta all'ente competente.
1. 1782. Cento.


Pag. 130

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: inoltrano con le seguenti: sono obbligatoriamente tenuti ad inoltrare.
1. 1794. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: inoltrano con le seguenti: devono inoltrare.
1. 1793. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole da: entro trenta giorni fino alla fine del periodo.
1. 1781. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole: , entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.
1. 1784. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
1. 1786. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
1. 1785. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: dieci giorni.
1. 604. Vendola, Russo Spena.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: dall'entrata in vigore con le seguenti: dalla pubblicazione.
1. 1787. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: dall'entrata in vigore con le seguenti: dalla promulgazione.
1. 1788. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole da: , presentando domanda fino alla fine del periodo.
1. 1789. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 con la seguente: denuncia.
1. 1795. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: ai sensi dell'articolo 28 fino a: medesimo decreto legislativo con la seguente: o.
1. 1791. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole da: o iscrizione ai sensi fino alla fine del periodo.
1. 1790. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole: o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo.
* 1. 602. Vendola, Russo Spena.

Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole: o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo.
* 1. 1792. Cento.


Pag. 131

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: i nuovi codici con le seguenti: le nuove classificazioni.
1. 1797. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: codici con la seguente: parametri.
1. 1796. Cento.

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: i nuovi codici, aggiungere le seguenti: , in stretta osservanza del decreto legislativo n. 22 del 1997,.
1. 1800. Cento.

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: i nuovi codici, aggiungere le seguenti: , indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
1. 1798. Cento.

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: i nuovi codici aggiungere le seguenti: , suggeriti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,.
1. 1799. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: proseguire con la seguente: ampliare.
1. 1801. Cento.

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: proseguire con la seguente: aumentare.
1. 1802. Cento.

Al comma 16, sopprimere il secondo periodo.
1. 1803. Cento.

Al comma 16, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni l'attività può essere proseguita.
1. 1805. Cento.

Al comma 16, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle iscrizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997, l'attività può essere proseguita.
1. 1806. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: L'attività può essere con le seguenti: L'attività è.
1. 1815. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: L'attività può essere proseguita con le seguenti: L'attività non può essere proseguita.
1. 603. Vendola, Russo Spena.

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: L'attività può con le seguenti: L'attività deve.
1. 1816. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sostituire la parola: proseguita con la seguente: gestita.
1. 1808. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sostituire la parola: proseguita con la seguente: continuata.
1. 1807. Cento.


Pag. 132


Al comma 16, secondo periodo, dopo le parole: essere proseguita, aggiungere le seguenti: , ad esclusione dei casi in cui con la nuova classificazione i rifiuti trattati siano considerati rifiuti pericolosi,.
1. 55. Pecoraro Scanio, Pappaterra, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Realacci, Sandri, Vianello, Vigni, Zunino.

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: del conseguente con le seguenti: dell'ulteriore.
1. 1810. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sostituire la parola: conseguente con la seguente: seguente.
1. 1809. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, dopo la parola: provvedimento aggiungere le seguenti: , che abbia ottenuto l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,.
1. 1811. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, dopo le parola: provvedimento aggiungere le seguenti: che abbia ottenuto l'approvazione dei competenti assessorati regionali,.
1. 1812. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: al rilascio con le seguenti: ai rilasci.
1. 1813. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sopprimere le parole: delle autorizzazioni o.
1. 1817. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sopprimere le parole: o iscrizioni.
1. 1818. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, sopprimere le parole: di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997.
1. 1819. Cento.

Al comma 16, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , salvo il rispetto delle disposizioni tecniche per la gestione di rifiuti pericolosi nel caso in cui la nuova classificazione definisca come pericolosi i rifiuti oggetto dell'attività.
1. 600. Realacci, Giachetti, Gentiloni, Lusetti, Vernetti.

Al comma 16, sopprimere il terzo periodo.
1. 1820. Cento.

Al comma 16, terzo periodo, sostituire la parola: suddette con le seguenti: sopra citate.
1. 1823. Cento.

Al comma 16, terzo periodo, sostituire la parola: suddette con la seguente: precedenti.
1. 1822. Cento.

Al comma 16, terzo periodo, sopprimere la parola: non.
1. 1824. Cento.

Al comma 16, terzo periodo, sopprimere le parole da: in quanto le stesse fino alla fine del comma.
1. 1825. Cento.


Pag. 133

Al comma 16, terzo periodo, sostituire le parole: in quanto con la seguente: poiché.
1. 1826. Cento.

Al comma 16, terzo periodo, sostituire le parole: in essere con la seguente: esistenti.
1. 1827. Cento.

Al comma 16, terzo periodo, sostituire le parole: in essere con la seguente: iniziate.
1. 1828. Cento.

Sopprimere il comma 17.
* 1. 608. Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 17.
* 1. 1829. Cento.

Sostituire il comma 17 con il seguente:
17. Le regioni emanano norme affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 70 per cento del fabbisogno stesso.
1. 1850. Cento.

Sostituire il comma 17 con il seguente:
17. Con riferimento alle competenze delle regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme perché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 60 per cento del fabbisogno stesso.
1. 1851. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: Con riferimento con le seguenti: In riferimento.
1. 1830. Cento.

Al comma 17, sostituire la parola: competenze con la seguente: attribuzioni.
1. 1831. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: delle regioni con le seguenti: degli enti locali.
1. 1833. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: delle regioni con le seguenti: dei comuni.
1. 1832. Cento.

Al comma 17, sopprimere le parole: , di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997,.
1. 1835. Cento.

Al comma 17, sopprimere le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1836. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro dodici mesi.
1. 1838. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro due mesi.
1. 1839. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro tre mesi.
1. 607. Vendola, Russo Spena.

Al comma 17, sostituire le parole: dalla data di entrata con le seguenti: dall'entrata.
1. 1837. Cento.


Pag. 134

Al comma 17, sostituire le parole: le regioni con le seguenti: i comuni.
1. 1840. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: le regioni con le seguenti: gli enti locali.
1. 1841. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: emanano norme con le seguenti: adeguano le norme esistenti.
1. 1842. Cento.

Al comma 17, sostituire la parola: affinché con le seguenti: in modo che.
1. 1843. Cento.

Al comma 17, dopo le parole: gli uffici pubblici aggiungere le seguenti: e le società private.
1. 1844. Cento.

Al comma 17, sostituire la parola: annuale con la seguente: semestrale.
1. 1845. Cento.

Al comma 17, dopo le parole: quota di manufatti in plastica aggiungere le seguenti: non in regola con le normative europee.
1. 1846. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 90 per cento.
1. 1849. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 70 per cento.
1. 1848. Cento.

Al comma 17, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.
* 1. 606. Vendola, Russo Spena.

Al comma 17, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.
* 1. 1847. Cento.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. In attesa che siano esaminate le norme previste dal comma 16 la quota di manufatti in plastica riciclata di cui al citato comma è fissata al 20 per cento del fabbisogno.
1. 605. Realacci, Gentiloni, Lusetti, Giachetti.

Sopprimere i commi 18, 19 e 20.
1. 56. Pecoraro Scanio, Pappaterra, Realacci, Zanella, Bulgarelli, Lion.

Sopprimere il comma 18.
* 1. 610. Realacci, Giachetti, Vernetti, Gentiloni, Lusetti, Villari.

Sopprimere il comma 18.
* 1. 618. Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 18.
* 1. 1852. Cento.

Al comma 18, sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettera c).
1. 1855. Cento.

Al comma 18, sopprimere le parole: terre e.
* 1. 617. Vendola, Russo Spena.


Pag. 135

Al comma 18, sopprimere le parole: terre e.
* 1. 1856. Cento.

Al comma 18, sopprimere le parole: e rocce da scavo.
** 1. 619. Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sopprimere le parole: e rocce da scavo.
** 1. 1857. Cento.

Al comma 18, sopprimere le parole: , anche di gallerie,.
* 1. 620. Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sopprimere le parole: , anche di gallerie,.
* 1. 1858. Cento.

Al comma 18, sopprimere la parola: non.
**1. 621. Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sopprimere la parola: non.
**1. 1859. Cento.

Al comma 18, sopprimere le parole da: e sono, perciò, escluse fino alla fine del comma.
* 1. 622. Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sopprimere le parole da: e sono, perciò, escluse fino alla fine del comma.
* 1. 1860. Cento.

Al comma 18, sostituire le parole da: anche quando contaminate fino alla fine del comma con le seguenti: salvo quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione.
Conseguentemente sopprimere il comma 19.
1. 609. Realacci, Giachetti, Vernetti, Lusetti, Gentiloni.

Al comma 18 sopprimere la parola: escavazione.
1. 623. Vendola, Russo Spena.

Al comma 18 sopprimere la parola: , perforazione.
1. 624. Vendola, Russo Spena.

Al comma 18 sopprimere le parole: e costruzione.
1. 612. Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sopprimere la parola: media.
1. 614. Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sostituire la parola: media con la seguente: minima.
1. 613. Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sostituire le parole: dell'intera con la seguente: della.
1. 615. Vendola, Russo Spena.

Al comma 18, sostituire la parola: superiore con la seguente: inferiore.
1. 611. Vendola, Russo Spena.


Pag. 136

Al comma 18 sostituire le parole: limiti massimi con le seguenti: limiti minimi.
1. 616. Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 19.
*1. 627. Russo Spena, Vendola.

Sopprimere il comma 19.
* 1. 1886. Villari.

Al comma 19, sopprimere il primo periodo.
1. 1861. Zanella.

Al comma 19, primo periodo, dopo le parole: mediante accertamenti, aggiungere la seguente: mensili.
1. 628. Russo Spena, Vendola.

Al comma 19, primo periodo, dopo le parole: mediante accertamenti, aggiungere la seguente: trimestrali.
1. 625. Russo Spena, Vendola.

Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole: accertamenti sui siti con le seguenti: accertamenti su tutti i siti.
1. 1866. Zanella.

Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole: dei materiali da scavo con le seguenti: delle terre e rocce da scavo, anche di gallerie.
1. 626. Russo Spena, Vendola.

Al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: I limiti massimi accettabili, aggiungere le seguenti: , ridotti del 15 per cento,.
1. 1863. Zanella.

Al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: I limiti massimi accettabili aggiungere le seguenti: , ridotti del 10 per cento,.
1. 1862. Zanella.

Al comma 19, secondo periodo, sopprimere le parole: colonna B.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i siti con destinazione d'uso non individuata nelle colonne A e B della tabella 1, allegato 1, del citato decreto 25 ottobre 1999, n. 471, i limiti massimi accettabili sono quelli di cui alla colonna B.
1. 2554. Pecoraro Scanio.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire le parole: colonna B con le seguenti: colonna A.
1. 629. Realacci, Gentiloni, Giachetti, Vernetti, Lusetti.

Al comma 19, secondo periodo, sopprimere le parole da: salvo che la fino alla fine del comma.
1. 1864. Zanella.

Al comma 19, secondo periodo, sopprimere la parola: urbanistica.
1. 1865. Zanella.

Sopprimere il comma 20.
* 1. 633. Russo Spena, Vendola.

Sopprimere il comma 20.
* 1. 630. Realacci, Gentiloni, Vernetti, Villari.

Sopprimere il comma 20.
* 1. 1867. Zanella.


Pag. 137

Al comma 20, sopprimere le parole da: per effettivo utilizzo fino a: ivi incluso.
1. 1880. Zanella.

Al comma 20, sopprimere le parole da: per effettivo utilizzo fino a: macinati anche.
1. 1879. Zanella.

Al comma 20, sopprimere la parola: reinterri.
1. 1868. Zanella.

Al comma 20, sopprimere la parola: riempimenti.
1. 1869. Zanella.

Al comma 20, sopprimere le parole: rilevati e macinati.
1. 1870. Zanella.

Al comma 20, sopprimere la parola: differenti.
1. 1871. Zanella.

Al comma 20, sopprimere le parole: ivi incluso il riempimento delle cave coltivate,.
1. 1876. Zanella.

Al comma 20, sostituire le parole: ivi incluso con la seguente: e.
1. 1872. Zanella.

Al comma 20, sopprimere la parola: coltivate.
1. 1877. Zanella.

Al comma 20, sostituire la parola: coltivate con le seguenti: di qualunque genere.
1. 1878. Zanella.

Al comma 20, sopprimere le parole da: a qualsiasi titolo fino alla fine del comma.
1. 1875. Zanella.

Al comma 20, sopprimere le parole: a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente,.
1. 1873. Zanella.

Al comma 20, sopprimere le parole: a qualsiasi titolo.
1. 1874. Zanella.

Al comma 20, dopo la parola: limiti aggiungere la seguente: minimi.
1. 632. Russo Spena, Vendola.

Al comma 20 sostituire la parola: rimodellazione con la seguente: compatibilità.
1. 634. Russo Spena, Vendola.

Al comma 20, dopo la parola: ambientale aggiungere le seguenti: e tutela sanitaria.
1. 631. Russo Spena, Vendola.

Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:
20-bis. Il produttore iniziale di rifiuti speciali non pericolosi ha l'obbligo di tenere i registri di carico e scarico, qualora affidi detti rifiuti allo stoccaggio, come definito alla lettera l) dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
20-ter. Sono esentati dalla tenuta del registro i produttori iniziali rappresentati


Pag. 138

da piccole aziende, come definite dalla vigente legislazione nazionale e dalle direttive comunitarie.
20-quater. I soggetti esentati, ai sensi del comma precedente, dalla tenuta del registro dei rifiuti sono obbligati ad inviare alla regione ed alla provincia, alla fine del mese di gennaio di ciascun anno una comunicazione recante informazioni sul quantitativo dei rifiuti prodotti e sulle aziende di smaltimento e di recupero alle quali hanno affidato i rifiuti.
1. 58. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
20-bis. Il produttore iniziale di rifiuti speciali non pericolosi ha l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico, qualora affidi detti rifiuti allo stoccaggio, come definito dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22.
1. 635. Realacci, Stradiotto, Iannuzzi, Reduzzi, Gentiloni, Giachetti, Lusetti.

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
20-bis. Al quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole: «b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione» sono aggiunte le seguenti: «nonché i servizi di igiene ambientale disciplinati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
20-ter. Nel n. 127-sexiesdecies della Tabella A), parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, le parole: «Prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2 e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Prestazioni inerenti ai servizi di igiene ambientale disciplinati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
1. 109. Vigni, Vianello, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
20-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 3, è aggiunta la seguente lettera: m) il combustibile derivato dai rifiuti;
b) all'articolo 22, comma 11, lettera a), sono soppresse le seguenti parole: «oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti»;
c) all'articolo 33, comma 8, è soppressa la lettera c).
1. 108. Vigni, Vianello, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 20 inserire il seguente:
20-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati allo stoccaggio, come definito dalla lettera l) dell'articolo 6, la responsabilità del produttore iniziale per il corretto smaltimento o recupero è


Pag. 139

esclusa a condizione che il produttore iniziale stesso, oltre al formulario di trasporto, di cui alla lettera b), abbia ricevuto entro 180 giorni dalla data di arrivo dei rifiuti allo stoccaggio, il certificato di avvenuto smaltimento o recupero rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni indicate, rispettivamente, dai punti D1 e D12 e da R1 e R11 degli allegati B e C.
1. 57. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Sostituire la rubrica con la seguente: Delega al Governo in materia di programmazione e di semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture e per la qualificazione dei sistemi territoriali.
1. 110. Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.