Allegato A
Seduta n. 220 dell'8/11/2002


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(A.C. 3200-bis - Sezione 8)

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 46.
(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982).

1. Il ricavato dei mutui attivati per il completamento della ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, unitamente alle giacenze rilevate alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilità speciali dei singoli comuni presso le tesorerie provinciali, è depositato a fini fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti per la costituzione di un «Fondo speciale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il completamento della ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982, di cui al testo unico n. 76 del 1990». Il tasso di remunerazione è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle giacenze complessive dei fondi, procede secondo le necessità di cassa all'accreditamento ai singoli comuni, nei limiti delle rispettive assegnazioni già disposte.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta motivata dei sindaci, previo parere di una commissione formata da rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché delle regioni interessate e degli stessi comuni, autorizza l'impegno dei fondi eccedenti le assegnazioni già disposte a favore di ciascun comune a valere sulle giacenze complessive, nei limiti del fabbisogno accertato e formalizzato per ciascun comune, ed il conseguente accreditamento di cassa.
4. I fabbisogni dei singoli comuni sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono altresì disciplinati la composizione e il funzionamento della commissione di cui al comma 3, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
6. I comuni utilizzano i fondi comunque assegnati a seguito degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981 per la concessione di contributi ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, nonché i relativi saldi e trascinati, per il ripristino delle opere pubbliche di interesse comunale danneggiate, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli insediamenti abitativi, nonché per il pagamento di somme a seguito di espropri, sentenze e contenziosi ed analoghi ineludibili pagamenti connessi ad impegni assunti a seguito degli eventi sismici, e, nel limite massimo del 4 per cento dei fondi, per spese di funzionamento e gestione dell'ufficio terremoto.


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EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 46.
(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982).

Sopprimerlo.
46. 1. Alberta De Simone, Cennamo.

Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.
46. 2. Alberta De Simone, Cennamo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , nei limiti delle disponibilità complessive delle autorizzazioni di spesa destinate alla ricostruzione dei territori di cui al comma 1, come rilevati alla data di entrata in vigore della presente legge.
46. 5. Parolo, Guido Dussin.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
7. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel novembre 1980, nel febbraio 1981 e nel marzo 1982 nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, è concesso un contributo corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per i lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati, eseguiti successivamente al 1o gennaio 1996. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situati nelle zone colpite dagli eventi sismici, come individuate da ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonché l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 150.000;
2004: - 150.000;
2005: - 150.000.
46.15. (ex 40.042 Nuova formulazione). Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Giudice, Verro, Verdini, Tarantino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. I comuni della Campania, Basilicata e Puglia, colpiti dagli eventi sismici del 1980 del 1981, unitamente ai contributi concessi, a partire dal 1o gennaio 1996, per la ricostruzione e la riparazione degli edifici danneggiati, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990 n. 76, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, erogano ai beneficiari anche l'importo dovuto per l'IVA, senza duplicazione di rimborsi.
Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).
46. 6. (vedi 44. 0140.)Peretti, Giuseppe Drago, Mazzoni.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Per il completamento delle opere della grande frana di Ancona ed il consolidamento della stessa dotazione di cui alla legge 2 maggio 1983, n. 156, «Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982», tale dotazione è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
46. 20.
(ex 43. 10, ex 40. 23.) Duca, Giacco, Gasperoni, Abbondanzieri, Calzolaio, Lion, Galeazzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Per fronteggiare le esigenze derivanti da avversità atmosferiche verificatesi nel mese di agosto 2002, per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che le regioni stipulano, mediante un limite d'impegno di 5 milioni di euro decorrente dall'anno 2003, da ripartire da parte del medesimo Dipartimento tra le regioni interessate.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:
2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
2005: - 5.000.
46. 21. (ex 43. 38, ex 40. 56.) Cè, Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 e che hanno usufruito del contributo relativo ai beni mobili registrati nella misura prevista dall'articolo 3 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3090/2000 del 18 ottobre 2000 e dalla Direttiva applicativa emanata dal Dipartimento della protezione civile, è fatta salva l'entità del contributo indipendentemente dalle modifiche normative intervenute successivamente.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:
2003: - 500.
46. 22 (ex 43. 60, ex 40. 58 Nuova formulazione). Rosso, Viale, Zanetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Il contributo del 100 per cento a fondo perduto di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 è riconosciuto a tutti coloro che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade dell'ottobre 1994, così come risultanti dalle cartografie e dai rilievi esistenti presso i comuni o le province interessate, ancorché non abbiano nei termini prescritti avanzato richiesta di indennizzo ai sensi del decreto del 1994. Il contributo è riconosciuto anche a coloro che abbiano mutato domicilio o residenza tra il primo ed il secondo evento alluvionale, purché nell'ambito di aree dichiarate alluvionate.
Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1. tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 30.000;
2004: - 30.000;
2005: - 30.000.
46. 23. (ex 43. 32, ex 40. 55. Nuova formulazione) Rosso, Zanetta, Patria, Viale, Crosetto.


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Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis. - 1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, è nominato, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, un Commissario ad acta che provvede alla realizzazione in regime di concessione in essere di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il Commissario provvede altresì alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonché alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.
2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il Commissario, con propria determinazione, affida, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il completamento della realizzazione delle opere suddette, con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione.
3. All'onere derivante dagli interventi suddetti, previsto in complessivi 100 milioni di Euro si provvede a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002 assegnate alle regioni Campania e Basilicata, nella misura rispettivamente di - 80 milioni e di - 20 milioni da distribuire in quota uguale nel 2003 e nel 2004, sulla base di intesa tra il Ministero delle Attività Produttive e le regioni suddette. All'onere per il compenso del Commissario e per il funzionamento della struttura di supporto per un massimo di 300.000 Euro all'anno, si farà fronte a valere sulle disponibilità del Ministero delle Attività Produttive di cui alla contabilità speciale 1728.
46. 01.
(ex 10. 018.) Blasi, Gioacchino Alfano, Giudice, Tarantino, Milanese, Carlucci, Santulli, Licastro Scardino, Antonio Russo.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis. - (Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali di novembre 1994 e ottobre e novembre 2000). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 138, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dall'articolo 52, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano:
a) ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001;
b) ai soggetti colpiti dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 2000 e 2001.


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2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) versano l'ammontare dovute per ciascun tributo, contributo e premio a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 31 dicembre 2002, ovvero in dodici rate semestrali di pari importo decorrenti dal 31 dicembre 2002.
3. Fino al termine di cui al comma 2, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
46. 02. (ex 10. 056.) Stradella, Galvagno, Viale.

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:
Art. 46-bis. (Proroghe di agevolazioni a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali di novembre 1994 e di ottobre e novembre 2000). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 138, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dall'articolo 52, comma 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano:

a)
ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001;

b)
ai soggetti colpiti dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 2000 e 2001.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), versano l'ammontare dovuto per ciascun tributo, contributo e premio a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2003, ovvero in dodici rate semestrali di pari importo decorrenti dal 30 giugno 2003.
3. Fino al termine di cui al comma 2, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 50,comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 15.000;
2004: - 15.000;
2005: - 15.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
46. 03. (ex 40. 041.) Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi.


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Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis. - 1. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2000 e 2002, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge n. 448 del 2001.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 15.000;
2004: - 30.000;
2005: - 30.000.
46. 04. (ex 41. 72.) Crosetto, Viale, Tarantino, Leccisi, Licastro Scardino, Paoletti, Pacini, Marras, Vitali, Arnoldi, Scherini, Marinello, Verdini, Blasi, Zorzato, Zanetta, Osvaldo Napoli, Nicotra, Rosso, Patria.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis. - 1. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2000 e 2002, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge n. 448 del 2001.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 10.000;
2004: - 20.000 ;
2005: - 20.000.
46. 05. (ex 41. 71.) Crosetto, Viale, Tarantino, Leccisi, Licastro Scardino, Paoletti, Pacini, Marras, Vitali, Arnoldi, Scherini, Marinello, Verdini, Rosso, Zanetta, Osvaldo Napoli, Patria, Blasi, Zorzato, Nicotra, Gioacchino Alfano, Mauro.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis. - 1. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare per lo scopo. A tal fine sono autorizzati i limiti di impegno di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione dei predetti limiti d'impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge n. 225 del 1992 sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti già autorizzati.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voci: importi totali e limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 40.000;
2004: - 50.000;
2005: - 50.000.
46. 06. (ex 41. 53, ex 41. 8.) Blasi, Viale, Tarditi, Osvaldo Napoli, Lavagnini, Rosso, Crosetto, Stradella, Daniele Galli, Patria, Mauro.


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Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis. - 1. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare per lo scopo. A tal fine sono autorizzati i limiti di impegno di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione dei predetti limiti di impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge n. 225 del 1992 sulla base di un piano predisposto di intesa con il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti già autorizzati.
Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
○46. 08.
(ex 41. 37.) Morgando.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis. - (Disposizioni a vantaggio delle zone colpite dagli eventi franosi del maggio 1998). - 1. Ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello è concesso dal Ministero dell'interno un contributo complessivo di euro 3 milioni, per l'anno 2003, per compensare le minori entrate derivanti dai cespiti erariali, nonché le maggiori spese connesse all'emergenza.
Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
46. 09 (ex 44. 072.)Iannuzzi, Annunziata.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis. - 1. È prorogata per l'anno 2003, in favore dei comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del Ministero dell'interno, del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per un importo pari a 2,50 milioni di euro.
Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
46. 010 (ex 44. 085.)Luongo, Molinari, Lettieri, Boccia, Potenza, Adduce.