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DIANA e SINISCALCHI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
riconosciuti e riscontrabili, alla salute dei pazienti ancor prima che per la spesa sanitaria futura, in termini di prevenzione;
civile, che «gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento», dunque gli alimenti possono essere richiesti solo dall'interessato (o dal suo tutore se è stata pronunciata l'interdizione) o da nessun altro ente o persona;
da organi di stampa si apprende che il 14 aprile 2003, all'ospedale Cotugno di Napoli è giunta un'ambulanza che trasportava il cadavere di un uomo di 56 anni, Giuliano Roucco;
i sintomi accusati dall'uomo prima del decesso - tosse, febbre alta, insufficienza respiratoria - possono far pensare che si tratti di polmonite atipica (Sars);
ad aggravare il sospetto c'è la circostanza che Giuliano Ruocco è tornato, appena dieci giorni fa, dalla Thailandia;
la Thailandia non costituisce «paese a rischio» secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità però, conta ben otto casi di Sars;
la vicenda sta provocando ad Amalfi, paese di origine di Giuliano Ruocco, e a Napoli allarme e panico tra la popolazione -:
cosa il Ministro della sanità intenda fare, al di là delle dichiarazioni di stampa, per valutare adeguatamente il caso ed eventualmente tranquillizzare la poplazione locale.
(3-02207)
il diabete nelle sue forme clinicamente riconosciute, è una malattia di enorme diffusione ed impatto sociale, fino a raggiungere nel nostro Paese la cifra di oltre 3 milioni di pazienti. Con l'attuale tasso di crescita, pari a circa il 5 per cento annuo, si stima il raddoppio della popolazione diabetica entro il 2010, con una netta preponderanza di diabete «tipo II» che interessa la popolazione anziana;
i costi sociali della malattia non opportunamente controllata, stimati già oggi nel 5 per cento della spesa sanitaria nazionale, possono essere significativi, con la necessità di rispondere a degenerazioni gravi dovute a complicanze cliniche;
il controllo puntuale e la somministrazione di farmaci possono rendere la malattia compatibile ad ogni attività lavorativa e sociale, con una sensibile riduzione, se non il superamento, del rischio dovuto alle complicanze;
gli attuali protocolli di cura adottati dai centri specializzati del nostro Paese garantiscono un buon controllo dei pazienti, con un notevole miglioramento rispetto al passato;
la ricerca medica ha introdotto nuove insuline iniettabili quali la «Lantus» (glargine), in grado di migliorare sensibilmente la terapia, con un bacino di possibili utenti che dall'uso ne potrebbero trarre beneficio di oltre il 30 per cento del totale dei pazienti insulino-trattati. Sono inoltre stati introdotti nuovi ipoglicemizzanti (glitazonici) per le terapie del diabete «tipo II»;
tali specialità, utilizzate con pieno successo nelle terapie, risultano disponibili solo nella fascia «H» del prontuario (farmaci ospedalieri), nonostante l'invito ad ampliarne la possibilità di distribuzione proveniente dall'Unione europea;
l'importanza ed il sensibile miglioramento introdotto da tali farmaci spinge i pazienti a ricercarli sui mercati esteri e presso le farmacie internazionali, con un aggravio di costi significativo rispetto alle specialità tradizionali, considerate pienamente quali «farmaci salvavita», che proprio tali farmaci vanno a sostituire o integrare -:
quali siano le valutazioni, anche economiche, che spingano il ministero della salute a non inserire i richiamati farmaci nella fascia «A» del prontuario nazionale;
quale sia lo stato della sperimentazione e della ricerca di statistica sanitaria che fossero necessarie per l'inserimento in fascia «A» dei farmaci richiamati;
se tale esclusione sia frutto di un errore di valutazione a fronte dei benefici,
se sia manifestabile una volontà politica di riconoscere l'importanza di tali farmaci e la loro assoluta identica funzione rispetto alle tradizionali cure, già considerate quali farmaci salvavita e come tali inserite nella fascia «A» del prontuario nazionale e distribuite.
(5-01910)
in questi giorni circola la bozza di revisione dei criteri di certificazione dell'handicap per l'integrazione scolastica, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 7 della legge n. 289 del 2002;
la bozza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è veicolo di contenuti oscurantisti e di annichilimento della politica sociale dell'integrazione dei soggetti più deboli, rappresenta la distribuzione di tutto quel percorso culturale e di civiltà che dalla abolizione delle classi differenziali nel 1975 ad oggi, ha visto nascere le innumerevoli esperienze di integrazione fino alla legge quadro sull'handicap del 5 febbraio 1992, n. 104;
il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle USL in materia di alunni portatori di handicap viene esautorato e svuotato della sua funzione, le equipe multidisciplinari vengono cancellate, la prassi operativa successiva alla diagnosi di individuazione viene negata, la diagnosi funzionale viene scollata dal profilo dinamico e dal PEI;
l'handicap è fortemente medicalizzato, la Commissione per gli accertamenti collegiali è sfacciatamente medico-centrica, con dubbia competenza, in materia diagnostica per la stesura della diagnosi funzionale;
la commissione proposta, oltre a rilasciare il certificato dell'handicap per l'integrazione scolastica, deve stilare anche la diagnosi funzionale, che non può improvvisare in una visita davanti ad una «commissione formale», dal momento che l'atto richiede osservazione e valutazioni ripetute dell'alunno;
la ristretta del personale delle ASL e l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni finirebbe con il rendere molto difficile che una commissione partecipi sempre al completo alle riunioni per la stesura del profilo dinamico funzionale -:
se non ritenga opportuno che siano i servizi riabilitativi o le unità multidisciplinari, già esistenti, ad effettuare l'individuazione dell'handicap, che alle riunioni scolastiche vi sia la partecipazione di almeno uno dei componenti della commissione e che la richiesta dell'insegnante da parte dei genitori debba avvenire anche in accordo con la scuola.
(4-06093)
in data 28 gennaio 2003 il Ministro della salute ha risposto alla interrogazione n. 4-04096 in modo carente sotto il profilo giuridico e contrastante con altri pareri forniti da organi dello Stato. Infatti l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 130 del 2000 non solo precisa che le nuove disposizioni «non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile», ma stabilisce che le stesse disposizioni «non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori delle facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo famigliare del richiedente la prestazione sociale agevolata». Resta dunque confermato, come precisa l'articolo 438 del codice
la precisazione contenuta nel decreto legislativo 130 del 2000 non fa altro che confermare che gli enti pubblici non possono pretendere contributi ai parenti degli assistiti maggiorenni come è stato disposto dalle note del Direttore Generale del Ministero dell'interno del 27 dicembre 1993, protocollo 12287/70 e dell'8 giugno 1999, protocollo 190 e 412 B. 5, del Capo dell'Ufficio legislativo del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 1994, protocollo DAS 4390/1/H/795, del 28 ottobre 1995, protocollo DAS/13811/1/h/795 e del 29 luglio 1997 protocollo DAS/247/UL/1/h/795 e dalla lettera inviata dal Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della solidarietà sociale in data 15 ottobre 1999, protocollo DAS/625/UL-607 all'ANCI nazionale, dal parere fornito in data 18 settembre 1996, protocollo 2667/1.3.16 dal Direttore del servizio affari giuridici della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia, dalla risposta fornita dall'Assessore all'Assistenza della Regione Piemonte in data 7 marzo 1996 ad una interrogazione, dai provvedimenti assunti dal CORECO di Torino in data 13 dicembre 1995 n. 36002, 1 agosto 1996, n. 11004/96-bis e 31 luglio 1997 n. 9152/97-bis e dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto n. 1795 del 1999. Si veda inoltre la sentenza del Tribunale di Torino del 25 gennaio 1999 (testo depositato il primo marzo 1999). Si consideri altresì il parere del professor Massimo Dogliotti, docente di diritto civile all'Università di Genova e magistrato di Cassazione;
qualsiasi altro decreto applicativo non può modificare le disposizione di legge. Nel merito molti comuni hanno già dato disposizione per l'applicazione del decreto legislativo 130 del 2000 articolo 2 comma 6. Si veda in particolare la delibera del Comune di Milano 1000/2000 del 16 aprile 2002 che fra l'altro afferma che «sul piano giuridico l'Amministrazione Comunale non ha più la facoltà di richiedere alcuna contribuzione per prestazioni socio assistenziali agli obbligati ex articolo 433 del codice civile dei richiedenti le prestazioni in questione -:
se intenda rivedere la sua posizione e pronunciarsi nuovamente in merito alla questione esposta in materia.
(4-06101)
da alcuni mesi si è diffusa nel sud-est asiatico una sindrome acuta respiratoria severa altamente contagiosa;
da questo territorio questa grave malattia infettiva si sta diffondendo negli altri continenti e anche in Italia sono stati segnalati alcuni casi;
sono ormai centinaia le persone decedute in seguito al contagio;
non esiste terapia specifica per combattere il virus;
sembra dimostrata la possibilità di evitare il contagio tramite l'uso di guanti mascherine e camici -:
se il ministero della salute non ritenga utile effettuare adeguati controlli su uomini e merci che provengono dai territori a maggiore rischio;
se siano state definite linee guida per i servizi sanitari e ospedalieri;
se non ritenga utile informare il pubblico su come comportarsi in casi sospetti;
se sia assicurata un'adeguata fornitura di materiale sanitario per la prevenzione e cura al servizio sanitario nazionale.
(4-06102)