Allegato A
Seduta n. 374 del 16/10/2003


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(A.C. 232 - Sezione 12)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Requisiti tecnici).

1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui all'articolo 10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l'accessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.
(Requisiti tecnici).

Al comma 1, premettere le seguenti parole: entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 3. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: associazioni delle persone disabili aggiungere le seguenti: e delle imprese di settore.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sostituire le parole: i requisiti tecnici con le seguenti: gli standard tecnici di accessibilità comunemente usati.
11. 1. Lusetti.

Al comma 1, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: , da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.