...
1. Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 613-bis (Delitto di tortura). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, con violenze o minacce gravi, infligge ad una persona sottoposta alla sua autorità sofferenze fisiche o mentali allo scopo di ottenere informazioni o confessioni da essa o da una terza persona su un atto che essa stessa o una terza persona ha commesso o è sospettata di avere commesso ovvero allo scopo di punire una persona per gli atti dalla stessa compiuti o che la medesima è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale, è punito con la reclusione da uno a dieci anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte».
2. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura da una autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale.
3. Nei casi di cui al comma 2, lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, premettere le parole: Il delitto di tortura è punito con la reclusione da sei mesi a dieci anni. Commette il delitto di tortura.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: , è punito con la reclusione da uno a dieci anni.
1. 100. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: violenze o minacce gravi con la seguente: torture.
1. 5. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sopprimere la parola: gravi.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: sottoposta alla sua autorità aggiungere la seguente: gravi.
1. 101. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, dopo la parola: minacce aggiungere la seguente: reiterate.
1. 4. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.
(Testo corretto nel corso della seduta)
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire la parola: infligge con le seguenti: cagiona un danno ingiusto infliggendo.
1. 1. Finocchiaro, Bonito, Kessler, Ruzzante.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, dopo la parola: infligge aggiungere la seguente: intenzionalmente.
1. 102. La Commissione.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sopprimere le parole: o mentali.
1. 6. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, dopo la parola: mentali aggiungere le seguenti: che non derivino soltanto dall'applicazione o dall'esecuzione di misure o sanzioni legittime.
1. 2. Finocchiaro, Bonito, Kessler, Ruzzante.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sopprimere le parole da: ovvero per motivi di discriminazione fino a: sessuale.
1. 7. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: da uno a dieci anni con le seguenti: da sei mesi a cinque anni.
1. 10. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: da uno con le seguenti: da sei mesi.
1. 11. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.
1. 8. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: sette anni.
1. 9. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, secondo comma, sostituire le parole: dal fatto con le seguenti: dalla tortura.
1. 103. La Commissione.
Subemendamento all'emendamento della Commissione 1. 105
All'emendamento 1.105 della Commissione, sostituire le parole da: di condotte fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: esclusiva di condotta o sanzioni legittime o siano ad esse inscindibilmente connesse.
0. 1. 105. 1. Kessler, Ruzzante, Finocchiaro, Bonito.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, dopo il secondo comma aggiungere il seguente:
La punibilità per i fatti previsti dal presente articolo è esclusa se le sofferenze sono conseguenza di condotte o sanzioni legittime ad esse connesse o dalle stesse cagionate.
1. 105. La Commissione.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, dopo il secondo comma aggiungere il seguente:
«Il delitto non si estingue per prescrizione».
1. 3. Finocchiaro, Bonito, Kessler, Ruzzante.
Al comma 2, dopo le parole: immunità diplomatica aggiungere le seguenti: per il delitto di tortura.
1. 104. La Commissione.