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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Ricordo che a ciascun gruppo, per l'esame di ogni documento, è assegnato un tempo di cinque minuti (dieci minuti per il gruppo di appartenenza del deputato interessato). A questo tempo si aggiungono cinque minuti per ciascuno dei relatori, cinque minuti per richiami al regolamento e dieci minuti per interventi a titolo personale.
PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento:
Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di procedimenti penali nei confronti del deputato Berlusconi (Doc. IV-quater, n. 114).
La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali sono in corso i procedimenti concernono opinioni espresse dal deputato Berlusconi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Dichiaro aperta la discussione.
Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Mazzoni.
ERMINIA MAZZONI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, i fatti di cui si discute oggi afferiscono all'onorevole Silvio Berlusconi, che, in qualità di deputato, è stato coinvolto in una vicenda che lo vede istante, nei confronti di questa Camera e della Giunta per le autorizzazioni, di un provvedimento di insindacabilità. In particolare, la questione ha ad oggetto due procedimenti.
Il primo è il procedimento n. 3414 del 2003, con riferimento al quale, come risulta dal capo d'imputazione, l'onorevole Berlusconi avrebbe offeso la reputazione dell'Ariosto dichiarando, in un'intervista televisiva, nel corso della trasmissione
Excalibur del 9 maggio 2003 in onda su Rai2, con riferimento al procedimento penale avanti il tribunale di Milano nel quale era indagato e relativamente alle dichiarazioni rese in detto processo da Ariosto Stefania, «(...) non c'è un indizio, non c'è una prova, c'è soltanto, alla base di tutto questo, un teorema di una testimonianza falsa di una signora che ormai tutti gli italiani sanno chi è, la signora Ariosto, che ha fatto un pettegolezzo certamente non gratuito perché aveva molte preoccupazioni per domande contro di lei presso il palazzo di giustizia di Milano, che sono state completamente cristallizzate e dimenticate, quindi credo che avesse un interesse preciso per tutta una serie di situazioni che adesso sarebbe troppo lungo stare a ricordare (...)».
Nel secondo procedimento, il n. 4242 del 2003, per come risulta dal capo d'imputazione, l'onorevole Berlusconi avrebbe sempre offeso la reputazione della signora Ariosto dichiarando - durante la tra-jsmissione televisiva Porta a porta del 26 maggio 2003 -, con riferimento al processo penale pendente innanzi al tribunale di Milano nel quale era indagato, «(...) questo procedimento (...) si basa solo su un sussurro di una confidente della Polizia che aveva propri interessi perché cercava l'impunità rispetto alle sue situazioni drammatiche (...)».
Rispetto a queste due vicende, dopo un articolato dibattito, la Giunta si è espressa a maggioranza in senso favorevole all'istanza di insindacabilità presentata dall'onorevole Berlusconi. Quali sono le valutazioni espresse dai parlamentari componenti la Giunta che hanno poi votato positivamente la richiesta di insindacabilità rispetto a questi due episodi? In via preliminare, hanno valutato sicuramente il carattere non diffamatorio delle dichiarazioni rese dall'onorevole Berlusconi nel corso di queste due trasmissioni, in quanto dichiarazioni già note, reiterate e già patrimonio di conoscenza pubblica perché formanti oggetto specifico della difesa che l'onorevole Berlusconi ha sviluppato nelle aule giudiziarie.
Nel contesto delle trasmissioni televisive, le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla signora Ariosto non possono in alcuna maniera assumere il carattere dell'attacco personale ed estemporaneo e, soprattutto, dell'attacco diffamatorio. Tra l'altro, i rapporti tra politica e giustizia e, in particolare, le vicende giudiziarie dell'onorevole Berlusconi e l'attività politica svolta dalla maggioranza al Governo costituiscono un argomento che nel corso delle due trasmissioni televisive viene sollevato direttamente dagli intervistatori, a cui segue poi un ampio dibattito in presenza anche di altri parlamentari che, argomentando proprio sull'attività parlamentare svolta in questa XIV legislatura e anche nella legislatura precedente, giungono alla conclusione di un nesso tra l'attività legislativa promossa, in alcuni specifici settori, dalla maggioranza al Governo e le vicende giudiziarie dell'onorevole Berlusconi.
In effetti, queste dichiarazioni costituiscono il risultato di una discussione più ampia alla quale ha partecipato il Presidente Berlusconi, il quale si è addentrato specificatamente sui temi della lentezza della giustizia e sulla non autonomia della magistratura. Temi, questi, che hanno dato l'avvio a numerosi dibattiti parlamentari e - perché no? - hanno anche costituito il presupposto di specifiche iniziative legislative. A questo proposito, invito i colleghi a scorrere gli atti parlamentari relativi ai tanti dibattiti svoltisi in questa XIV legislatura: in essi troveranno sicuramente spunti di dibattito, offerti dagli stessi parlamentari di opposizione che oggi presentano una relazione di minoranza, sullo stretto collegamento dell'attività di questa maggioranza con le specifiche vicende giudiziarie dell'onorevole Silvio Berlusconi.
Ove questa riflessione di carattere generale non bastasse a rispondere al requisito di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 - che ritiene coperti da insindacabilità anche gli atti di critica, di denuncia, di ispezione e di divulgazione del parlamentare fuori dalla sede parlamentare purché connessi con l'attività parlamentare - e, quindi, si volesse seguire, in
maniera più specifica, l'orientamento puntuale e, a mio avviso, eccessivamente formale della Corte costituzionale, che richiede una riproduzione delle frasi divulgate in sede parlamentare, si possono citare, a titolo esemplificativo, alcuni atti parlamentari che presentano una riproduzione quasi puntuale delle dichiarazioni rese dall'onorevole Berlusconi nel corso di queste due trasmissioni televisive.
In particolare, nella XIII legislatura furono avanzate alla Camera dei deputati tre richieste di autorizzazione all'arresto di alcuni deputati di Forza Italia. In tutti e tre i casi si contrapposero tesi e posizioni parlamentari concernenti il modo di concepire l'attività giurisdizionale. A tale riguardo, cito alcuni passaggi che, a mio avviso, sono indicativi.
L'onorevole Carmelo Carrara, intervenendo in qualità di relatore, dichiarava: «Quanto alla verifica della genuinità della fonte di prova, non può trascurarsi il fatto che l'Ariosto è stata indagata a Milano per bancarotta, per estorsione, per truffa, per simulata rapina, nel suo esercizio commerciale che, all'epoca in cui iniziò la sua collaborazione con i pubblici ministeri, versava in una situazione di particolare illiquidità a causa di debiti di gioco». Nella XIII legislatura, in questa sede, l'onorevole Saponara dichiarava: «Gestione Ariosto. Signori, l'Ariosto è stata trovata falsa e calunniosa in tanti, tanti episodi, eppure non si è proceduto contro la stessa. L'Ariosto ha detto che Berlusconi aveva costituito presso l'Efibanca un grosso conto da cui potesse attingere Previti per corrompere i giudici, ma nel corso delle indagini non si è trovato riscontro (...)».
PRESIDENTE. Onorevole Mazzoni, le ricordo che lei è andata molto oltre il tempo a sua disposizione.
ERMINIA MAZZONI, Relatore per la maggioranza. Mi scusi, Presidente. Posso utilizzare il tempo a disposizione del mio gruppo?
PRESIDENTE. No, il relatore ha a disposizione un suo tempo definito. Le ricordo che le ho già concesso tre minuti in più rispetto a quanto le spettava.
ERMINIA MAZZONI, Relatore per la maggioranza. Concludo, Presidente.
Credo di avere offerto elementi specifici per sostenere la richiesta di insindacabilità con riferimento ad entrambe le dichiarazioni: vi sono elementi specifici e riferimenti a dibattiti parlamentari (avendone il tempo, avrei citato anche quelli della XIV legislatura).
Mi riporto, quindi, alla relazione scritta e confermo la richiesta, formulata in Giunta, di dichiarare l'insindacabilità dell'onorevole Silvio Berlusconi.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Kessler.
GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo sentito dalla collega Mazzoni, relatore per la maggioranza, di cosa stiamo discutendo. Faccio presente subito che noi non condividiamo le argomentazioni della maggioranza della Giunta.
Vengono in rilievo due distinti episodi, due interviste o dichiarazioni rese dall'onorevole Berlusconi nel corso di trasmissioni televisive riguardo alla signora Stefania Ariosto ed alle sue testimonianze giudiziarie. In tali interviste, l'onorevole Berlusconi si esprime in termini molto duri, che sono stati ritenuti offensivi da parte della signora Ariosto, la quale ha promosso un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Berlusconi.
Ci viene detto dall'onorevole Mazzoni, che rappresenta la maggioranza della Giunta, che le dichiarazioni del Presidente Berlusconi - il quale parla di «testimonianza falsa di una signora», «di un pettegolezzo certamente non gratuito», «di sussurro di una confidente della Polizia che aveva propri interessi perché cercava l'impunità» - non sono sindacabili in quanto connesse alla funzione parlamentare del medesimo.
Questi argomenti, non convincenti, sono motivati dalla maggioranza nel modo seguente. In primo luogo, le dichiarazioni
dell'onorevole Berlusconi pertengono al generale tema dei rapporti tra politica e giustizia. In secondo luogo, esse hanno ad oggetto l'attività e la credibilità di Stefania Ariosto, testimone in processi pendenti presso l'autorità giudiziaria di Milano, che sono venuti molte volte all'attenzione del Parlamento (l'onorevole Mazzoni ha specificato quando).
Ebbene, nessuno dei predetti argomenti risulta persuasivo al fine di stabilire un nesso tra le dichiarazioni contestate all'onorevole Berlusconi e le sue funzioni parlamentari, nesso assolutamente necessario per ritenere applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
In primo luogo, il fatto che il tema dei rapporti tra politica e giustizia sia di pubblico interesse e di persistente attualità politico-parlamentare non può certo significare che qualsiasi parlamentare può indirizzare frasi offensive o invettive nei confronti di specifici testimoni in processi a rilevanza politica. In questo senso, esiste già una costante giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale la mera comunanza di argomento non vale certo a stabilire un nesso funzionale tra affermazioni contestate ed esercizio del mandato parlamentare.
Venendo al secondo argomento valorizzato dalla maggioranza a favore dell'insindacabilità - cioè l'essere già venuti all'attenzione del Parlamento i processi in cui erano in qualche modo coinvolti la signora Ariosto e l'onorevole Berlusconi (ergo, vi sarebbe connessione tra attività parlamentare e le dichiarazioni di Berlusconi) -, è vero che le affermazioni della Ariosto sono state oggetto di esame parlamentare sia nella XIII sia nella XIV legislatura; tuttavia, è altrettanto vero che a tale esame l'onorevole Berlusconi non ha mai partecipato quale parlamentare, se si esclude la votazione, effettuata nel corso della XIII legislatura, sulla richiesta di autorizzazione all'arresto, poi respinta, a carico del deputato Cesare Previti; da tale richiesta e dalla conseguente votazione, alla quale l'onorevole Berlusconi ha partecipato, non si può comunque evincere un contenuto concettuale uguale a quello espresso nelle dichiarazioni dell'onorevole Berlusconi che oggi vengono in considerazione.
A parte un mero voto su una richiesta di arresto dell'onorevole Previti, l'onorevole Berlusconi non ha esercitato alcuna attività parlamentare relativa ai suoi processi.
Invece, la corretta impostazione del ragionamento dovrebbe essere quella di cercare, nelle odierne fattispecie, i requisiti di insindacabilità richiesti dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, vale a dire il connotato politico della dichiarazione e la sua connessione all'attività parlamentare.
È apparso chiaro ai membri risultati in minoranza nella seduta del 27 aprile 2005 che nessuno di questi elementi sussiste; non il primo, ossia il connotato politico della dichiarazione, giacché la Ariosto è testimone a carico dell'onorevole Berlusconi per processi nei suoi confronti attinenti alla sua attività di privato imprenditore, attività pregressa rispetto alla sua «discesa in campo». Sono processi che riguardano Silvio Berlusconi imprenditore, le sue attività non parlamentari né politiche, ma attività precedenti alla sua funzione parlamentare e politica. Sono attività private dell'onorevole Berlusconi che per nulla attengono alla sua funzione parlamentare.
Non sussiste nemmeno la connessione tra le une e le altre...
PRESIDENTE. Onorevole Kessler...
GIOVANNI KESSLER, Relatore di minoranza. ...se non una mera connessione soggettiva tra Berlusconi imprenditore e Berlusconi parlamentare. Tuttavia, una mera connessione soggettiva non può bastare all'evidenza per far dichiarare l'insindacabilità, altrimenti basterebbe che qualunque imputato di qualsiasi processo si facesse eleggere parlamentare per godere dell'insindacabilità su tutte le sue dichiarazioni.
Andare avanti sulla strada proposta dalla maggioranza della Giunta significherebbe dare un'interpretazione disinvolta
dell'articolo 68, che ha già incontrato la reiterata censura da parte della Corte costituzionale italiana e della Corte europea dei diritti dell'uomo (mi richiamo a quanto ho scritto nella mia relazione).
Per questi motivi, onorevoli colleghi, a nome dei componenti della Giunta risultati in minoranza nella seduta del 27 aprile 2005, invito l'Assemblea a respingere la richiesta della Giunta.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.
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