Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 620 del 4/5/2005
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO PIERANTONIO ZANETTIN SUL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N. 1949 ED ABBINATE

PIERANTONIO ZANETTIN. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, esprimo a nome del gruppo di Forza Italia il pieno appoggio e dichiaro quindi il voto favorevole del nostro gruppo parlamentare al provvedimento in esame.


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Finalmente si pone rimedio ad una grave lacuna dell'ordinamento, che ha consentito fino ad oggi abusi e distorsioni fra i poteri dello Stato, creando una incestuosa commistione fra magistratura e politica.
Qualcuno aveva definito questa legge la legge «anti Casson».
In effetti è pur vero che se questo provvedimento fosse stato varato con qualche mese di anticipo al giudice Casson non sarebbe stato neppure consentito di candidarsi come sindaco a Venezia. E questo sarebbe stato il nostro maggiore rammarico. Il nostro colpevole ritardo aveva consentito il più grande degli abusi!
Proprio per questo chi vi sta parlando aveva definito, in sede di discussione generale, il provvedimento che stiamo votando, oltre che urgente e straordinariamente attuale, addirittura tardivo.
È bene ricordare ancora una volta che in numerose interviste ad organi di stampa, lo stesso Consiglio superiore della magistratura, nella persona del suo vicepresidente Rognoni, aveva appoggiato la proposta di legge presentata dal sottoscritto fin dalla primavera del 2003, tanto insostenibile appariva ed appare la situazione attuale ed il vuoto normativo esistente.
Per fortuna i cittadini di Venezia hanno dimostrato grande saggezza e hanno saputo porre rimedio al ritardo del legislatore, bocciando clamorosamente e senza appello, una candidatura sbagliata, tanto eclatante era il conflitto di interessi che l'aveva generata.
Come era possibile infatti che al pubblico ministero che si era reso protagonista dei più clamorosi processi della città lagunare fosse consentito di sfruttare la popolarità mediatica, così acquisita per una candidatura a primo cittadino?
Ora lo scampato pericolo non ci deve far deflettere dai nostri buoni propositi e ci deve portare ad una rapida approvazione del testo di legge anche al Senato, per spezzare una volta per tutte questo fenomeno di circolazione viziosa tra magistratura e singole forze politiche, che ha gettato un'ombra inquietante sulla serenità e il disinteresse di procedimenti giudiziari molto seguiti dall' opinione pubblica.
Se infatti il caso Casson nel frattempo si è sgonfiato, il caso Emiliano a Bari resta un emblema negativo di ciò che le lacune legislative anno fino ad oggi consentito.
È con soddisfazione che registriamo quindi che il testo che esce dal lavoro d'aula riprende in larga misura la proposta di legge n. 4014 che il sottoscritto aveva presentato il 27 maggio 2003, ispirandosi a principi di terzietà ed imparzialità, sanciti dal nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione, anche a seguito della riforma sul giusto processo, entrata in vigore nel 1999.
Per questo dobbiamo considerare la soluzione oggi approvata dalla Camera un apprezzabile punto di equilibrio fra le diverse esigenze.
Da una parte era infatti necessario evitare che la decisione dei magistrati di ricoprire incarichi elettivi di natura politica, quali quelli di deputato, senatore, parlamentare europeo, ma anche di consigliere regionale, provinciale o comunale, o di rivestire incarichi di governo a tutti i livelli, creasseuna dannosa sovrapposizione fra i poteri giurisdizionale e legislativo, pregiudicando la efficienza dell'apparato giudiziario e il corretto funzionamento della divisione dei poteri, mentre dall' altro andava comunque garantita la possibilità del magistrato di candidarsi e di partecipare alla vita politica, con la previsione di barriere più elevate all'ingresso alle cariche elettive.
Infatti il giudice non deve soltanto essere imparziale, ma anche apparire imparziale e il legislatore deve avere cura di garantire la fiducia dei cittadini nell'imparzialità delle decisioni giudiziarie.
Per questo nella nostra originaria proposta di legge si prevedeva che, una volta terminato il mandato politico, il magistrato non poteva più rientrare nella magistratura ed era comunque destinato ai ruoli dell'Avvocatura dello Stato.


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La ratio del proponente era evidente!
Si creava uno scivolo che precludeva al magistrato il rientro nella funzione giurisdizionale, risolvendo per sempre il possibile conflitto di interessi.
Era chiaro che la norma costituiva un legittimo disincentivo alle disinvolte candidature politiche dei magistrati.
Pareva peraltro una soluzione rispettosa dei precetti costituzionali in grado di bilanciare adeguatamente i principi contrapposti, quello al libero e democratico esercizio dell'attività politica, con quello della necessaria imparzialità del giudice.
Tale previsione, è stata soppressa nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione e nel testo comune portato all'attenzione dell'aula.
Per rispetto al parere negativo espresso dalla Commissione bilancio il sottoscritto ha ritirato oggi in aula gli emendamenti contenenti tale previsione.
Comprendo le motivazioni (maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato) ma resto convinto che la soluzione prospettata appariva la migliore tra quelle possibili.
Per questo ho già detto in discussione generale di non poter negare un po' di delusione per il risultato finale, avrei in effetti preferito maggior coraggio e risolutezza da parte del Parlamento nell'affrontare la questione.
Nel testo finale oggi approvato infatti i magistrati cessati dalla carica politica sono ricollocati nel ruolo di provenienza con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo pari a cinque anni, se provenienti dalla funzione giudicante, ed una volta ricollocati in ruolo non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.
Mi francamente troppo poco, si tratta di una soluzione troppo blanda e contraddittoria, in quanto è ancora troppo facile il transito tra potere politico e potere giurisdizionale e troppo agevole il rientro nella funzione giudicante.
In sede di discussione generale avevo espresso riserve anche in ordine al mancato coordinamento del testo con la riforma dell'ordinamento giudiziario, attualmente all'esame del Senato, che ha distinto in modo netto, ed una volta per tutte, le funzioni giudicante e requirente all'interno della magistratura.
Sotto tale profilo il lavoro di oggi ha invece posto rimedio alla lacuna, evitando, dopo una carriera politica, una forma surrettizia di passaggio del magistrato dalla funzione requirente a quella giudicante, che avrebbe eluso la chiara ratio legis del nuovo ordinamento giudiziario.
Nonostante i rilievi critici sopra esposti il giudizio su questa legge non può che essere altamente positivo.
Ne voglio ricordare le novità più significative, che riprendono molte delle norme contenute nella nostra originaria proposta di legge.
Viene finalmente stabilita l'ineleggibilità a sindaco, presidente di provincia, consigliere comunale e circoscrizionale per i magistrati che abbiano svolto la propria funzione in un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte di Appello, ove è compreso il comune o la provincia ove sono indette le elezioni.
Finalmente viene introdotta l'incompatibilità dei magistrati con la carica di assessore comunale e provinciale, la cui mancanza è fonte oggi di imbarazzanti situazioni di palese conflitto di interesse, che a legislazione previgente non potevano essere rimosse.
Finalmente sono disciplinate le cause di ineleggibilità al Parlamento europeo dei magistrati che abbiano negli anni antecedenti, esercitato le loro funzioni nelle circoscrizioni sottoposte alla loro giurisdizione, disciplina già prevista nella proposta di legge, presentata dal sottoscritto come primo firmatario.
Finalmente viene sancita l'incompatibilità tra la funzione di magistrato e la carica di membro del Governo.
Vengono infine stabilite norme per i magistrati, candidati, ma non eletti, che non potranno negli anni successivi, alle elezioni esercitare le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di


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corte d'appello, in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nell'ambito della quale si sono svolte le elezioni.
È anche questa una innovazione particolarmente significativa ed importante, che merita di essere sottolineata.
Per questi motivi esprimiamo la nostra sostanziale e profonda adesione al provvedimento in esame, che sosteniamo convintamene, contando su un celere iter presso l'altro ramo del Parlamento.
In chiusura voglio sottolineare che è stata forse questa l'unica importante riforma in materia di giustizia nella quale il Parlamento ha operato in questa legislatura in modo bipartizan.
L'auspicio è che in questo ultimo anno di legislatura le occasioni di sereno confronto con l'opposizione su temi così importanti possano ripetersi.

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