XII Commissione - Giovedì 28 settembre 2006


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00229 Poretti: Iniziative del Ministero della salute in materia di eutanasia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il dibattito sviluppatosi di recente sulla eutanasia, al di là dei punti di vista e delle posizioni in campo, sconta una scarsa attenzione finora dimostrata dal nostro sistema, nel suo complesso, nei confronti della qualità delle cure necessarie ad assicurare una dignitosa fine dell'esistenza; parte consistente di queste problematiche è legata ai ritardi nell'approfondimento della delicata tematica della terapia del dolore e delle cure palliative in genere; la nostra medicina ufficiale è sembrata attratta quasi esclusivamente dalla battaglia vita/morte, come se di fronte ad una prognosi infausta non ci fosse più nulla da fare, la battaglia fosse definitivamente persa e nulla meritasse di essere più tentato.
Vale la pena di ripercorrere un po' della storia recente del nostro Paese su questo terreno.
La legge n. 12 del 2001, proposta dall'allora Ministro della salute U. Veronesi, fu approvata in chiusura di legislatura, dopo una dura battaglia condotta da diversi soggetti (associazioni, medici, oncologi, palliativisti, infermieri, organizzazioni di tutela dei cittadini e dei malati, eccetera).
Una conferma di tale ritardo nell'affrontare tali tematiche è anche la lentezza con la quale sono cresciute le percentuali di prescrizione di farmaci per la terapia del dolore e la collocazione agli ultimi posti nelle graduatorie internazionali, testimoniate da dati ufficiali dell'OMS, del Ministero della salute e dell'Aifa.
Nonostante le norme sulla prescrizione e somministrazione di farmaci oppiacei del 2001 e le integrazioni successive del 2003, il nostro Paese non riesce a staccarsi dalla posizione di fanalino di coda che lo relega agli ultimi posti, in Europa e nel mondo, nelle graduatorie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul consumo di farmaci oppiacei.
La sburocratizzazione della prescrizione di farmaci oppiacei prevista dalle nuove norme, non ha garantito, a tutt'oggi, l'accelerazione e il salto di qualità auspicati nella direzione di una diversa attenzione nei confronti del dolore inutile. Anche se il consumo di farmaci oppiacei non può essere considerato l'unico indicatore da monitorare, è evidente che esso resta rappresentativo ed emblematico di una situazione fortemente carente e insoddisfacente.
Il Paese mostra, nonostante i progressi, una carenza evidente di unità assistenziali di terapia del dolore, lasciando spesso in una condizione di scarso coinvolgimento, se non di isolamento, i propri professionisti che si occupano della materia e che spesso debbono affrontare situazioni al limite dell'accanimento terapeutico.
La terapia del dolore, in particolare in ambito oncologico e nelle fasi terminali, rappresenta, ancora oggi, una parte rilevante, ancorché non esaustiva, di questo universo e necessita di più punti di riferimento sul territorio, a cominciare dalle équipe che si occupano di assistenza domiciliare oncologica e dagli hospice, strutture territoriali per l'assistenza nelle fasi terminali, che hanno particolare attenzione per la qualità della vita dei pazienti, la sedazione del dolore, il recupero delle


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funzioni sulle quali si può intervenire ancora con successo, la cura degli aspetti psicologici.
Si fa ancora poca assistenza domiciliare integrata, il numero di posti letto degli hospice è distante dalla copertura del fabbisogno potenziale, la qualità delle prestazioni in alcune strutture di questo tipo sconta forme di evidente inadeguatezza legate ad improvvisazione ed assenza di misure di verifica e controllo.
Con specifico riferimento alla delicata tematica dell'eutanasia, premesso che la vita è un bene indisponibile riconosciuto e tutelato dall'articolo 2 della Costituzione come diritto inviolabile va ricordato che anche la giurisprudenza della Cassazione ha ribadito che il sistema legislativo protegge in modo assoluto il bene della vita, anche oltre la volontà del soggetto che ne è titolare.
Ben diversamente si pone la problematica, attualmente oggetto di ampio dibattito, anche in sede parlamentare, relativa al testamento biologico, tuttora non disciplinato da apposita normativa, destinata a consentire l'espressione della volontà soggettiva in merito alla scelta delle cure e dei trattamenti terapeutici praticabili in occasione dello sviluppo di particolari patologie, con conseguente esclusione di ogni responsabilità da parte dei sanitari anche qualora ne derivi pericolo per la salute o la vita.
Sin dall'inizio del proprio mandato, il Governo si è preoccupato di considerare la promozione e lo sviluppo della terapia del dolore uno dei terreni di azione privilegiati. Di questa volontà c'è traccia nel programma presentato alle Commissioni parlamentari, nel quale la promozione e lo sviluppo delle terapie del dolore sono individuati come un obiettivo dell'azione di Governo, con particolare riferimento alla necessità di «consentire a ciascuna persona di vivere ogni stadio della vita con piena dignità e consapevolezza di sé, combattendo il dolore non necessario e avendo accanto le persone care», considerando tutto ciò «un dovere fondamentale della comunità».
La misura per la sburocratizzazione e semplificazione della prescrizione dei farmaci oppiacei è già stata proposta alla attenzione del Consiglio dei Ministri ed entrerà a far parte, quanto prima, di un pacchetto complessivo di misure per la semplificazione.
È necessario dare un segnale immediato di mutamento e far comprendere alla opinione pubblica che si è fermamente intenzionati a promuovere una accelerazione. Da troppi anni, anche in questo ambito, si combatte con la sensazione, piuttosto spiacevole, di un contesto alquanto immutabile.
Il testamento biologico viene preso in considerazione solo attraverso una valutazione, che è anche deontologica, di inappropriatezza delle cure praticate, ogni qualvolta il malato non può clinicamente guarire e i medici curanti ravvisano nelle terapie che dovrebbero essere praticate il carattere, appunto, di «cure inappropriate».
Siamo di fronte, quindi, ad un criterio discrezionale, che fa sì che la decisione di sospendere le cure possa cambiare da medico a medico.
Di fronte a questa disomogeneità nel corso degli ultimi decenni, in tutti i Paesi industrializzati si è assistito ad una crescita progressiva dell'esigenza di strumenti normativi a tutela della inalienabilità del diritto del malato a decidere come morire.
Nel 2001 il nostro Paese ha ratificato la convenzione di Oviedo del 1997 che stabilisce che «i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti in considerazione».
Secondo le valutazioni espresse dal Comitato per la Bioetica nel parere del 18 dicembre 2003 «le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato; e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà».


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Nonostante queste indicazioni segnino, comunque, un passo avanti nella direzione del riconoscimento del diritto dei singoli ad autodeterminarsi su questo tema, è necessario passare dal piano etico-deontologico a quello più strettamente giuridico e normativo, nel rispetto del diritto di ogni cittadino a decidere in autonomia e libertà il proprio futuro, con particolare riferimento ai soggetti incapaci di esprimere la propria volontà.
Nei Paesi che possono vantare la tradizione più solida su queste problematiche, è in forte aumento il movimento di opinione a sostegno del principio di autodeterminazione in seguito alla constatazione che i mezzi messi a disposizione della medicina dalla ricerca scientifica e tecnologica consentono il prolungamento artificiale della vita, opponendosi alla sua conclusione naturale, per mesi ed anche per anni.
Il dibattito parlamentare in atto, ed in particolare nel Senato, attraverso il disegno di legge presentato dal Sen. Ignazio Marino, rappresenta, peraltro, la prova concreta dell'impegno assunto nel programma dell'Unione.
A tale riguardo il Ministero della Salute è particolarmente attento, sensibile e rispettoso del dibattito parlamentare in atto, ed è fiducioso che si pervenga alla elaborazione di una proposta idonea a soddisfare un'esigenza soggettiva ormai avvertita da tutti i settori del mondo politico e della nostra società.
Relativamente al secondo quesito presentato dall'interrogante, questa Amministrazione conferma la propria disponibilità e sensibilità ad avviare un approfondimento con il necessario e doveroso contributo di tutti i soggetti istituzionali che devono essere coinvolti su questa tematica (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministri della Solidarietà Sociale e delle Politiche per la Famiglia, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia) e con il coinvolgimento anche dell'Ordine Nazionale dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri, anche per la delicatezza della materia trattata, al fine di far emergere le situazioni di confine fra l'accanimento terapeutico e l'eutanasia, nelle quali possono sorgere delicati problemi deontologici.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00230 Ulivi: Applicazione della legge n. 229/2005 riguardante soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 prevede che «chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato».
Con la legge 29 ottobre 2005, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 4 novembre 2005, sono state apportate integrazioni alla legge menzionata; in particolare viene riconosciuto a coloro che sono stati danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, un indennizzo ulteriore rispetto a quello già corrisposto, pari a sei, cinque o quattro volte la somma già percepita in relazione alla categoria a suo tempo assegnata ai sensi della legge 210/1992. A tali soggetti spetta, inoltre, ai sensi dell'articolo 4, un assegno una tantum, calcolato sino alla misura massima di dieci annualità per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo di cui alla legge in oggetto. Inoltre, nel caso in cui, dopo l'entrata in vigore della legge, dalla vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso, l'avente diritto (individuato in maniera precisa dall'articolo 1, comma 3) può optare tra l'ulteriore indennizzo già corrisposto in vita al danneggiato e un assegno una tantum pari ad euro 150.000,00.
La Commissione, prevista dall'articolo 2 della legge 229/05 ed istituita con decreto ministeriale 19 gennaio 2006, nel corso dei lavori svolti, ha esaminato i vari aspetti della normativa in questione, con il compito specifico, attribuito dalla medesima legge 229/05, di mera definizione degli importi da erogare. È stato approvato un prospetto relativo alle determinazioni degli importi degli assegni mensili vitalizi da riconoscersi ai soggetti interessati; quale ulteriore indennizzo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo periodo della legge in questione; per la determinazione dell'ammontare dell'assegno una tantum aggiuntivo previsto dall'articolo 4 da erogare al soggetto danneggiato, è stata convenuta la necessità di un ulteriore approfondimento rimandando ad una successiva seduta la discussione in merito. Si ribadisce che il rinvio ad una successiva determinazione da parte della Commissione non comporta svantaggi per i destinatari, in quanto i benefici decorrono comunque dall'entrata in vigore della legge.
Inoltre, nell'ottica di una opportuna condivisione, in accordo con i rappresentanti delle associazioni dei soggetti danneggiati, si è provveduto alla predisposizione di un decreto ministeriale per la definizione, in via ricognitiva, delle varie fasi procedimentali finalizzate alla corretta applicazione della legge; il decreto, attualmente alla firma del Ministro della salute, sarà inviato alla Corte dei conti per il successivo perfezionamento procedurale.
Si coglie l'occasione per confermare, in questa autorevole sede istituzionale,


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l'attenzione concreta del Ministero della salute ai problemi di quei cittadini che a causa di vaccinazioni, a qualsiasi titolo obbligatorie, hanno subito menomazioni permanenti all'integrità psico-fisica e in particolare la disponibilità del Ministero medesimo ad individuare, con l'ausilio dei competenti organi tecnici, ogni possibile forma di compensazione economica, fatte salve le opportune valutazioni in merito del Ministero dell'economia e delle finanze.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00231 Lucchese: Sperimentazione della pillola RU 486.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si ritiene opportuno precisare che nelle premesse gli On.li interroganti fanno riferimento alla pillola abortiva RU 486 con il termine di pillola del «giorno dopo»; si precisa al riguardo che tale pillola (Norlevo®) è un'associazione estro-progestinica impiegata dopo un rapporto sessuale non protetto, mentre la pillola RU 486 (Mifepristone) viene impiegata per l'interruzione farmacologica della gravidanza.
Presso l'Ufficio Sperimentazioni Cliniche dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), non è pervenuta alcuna segnalazione di ulteriore attivazione di sperimentazioni cliniche della pillola RU 486, rispetto a quella già avviata nella Regione Piemonte all'Ospedale Sant'Anna di Torino, non risultando, pertanto, sperimentazioni cliniche in altre sei Regioni.
Per quanto attiene la compatibilità dell'uso della pillola suddetta con la legge 22 maggio 1978, n. 194, in tema di interruzione volontaria di gravidanza, si ribadisce che su questo punto la posizione già da tempo assunta dal Ministero della salute è che tale compatibilità possa essere assicurata se l'utilizzo della pillola avviene in regime di ricovero ospedaliero, come prescritto dall'ordinanza ministeriale del 21 settembre 2005 che recepiva, in tal senso, il parere reso dalla V sezione del Consiglio Superiore di Sanità in data 18 marzo 2004.
Per quanto concerne la disponibilità della pillola RU 486 in altre regioni, contrariamente a quanto indicato dagli On.li interroganti, tale disponibilità è finalizzata non alla sperimentazione clinica ma esclusivamente ad assicurare - occorrendo - l'applicazione del decreto ministeriale 11 febbraio 1997 «Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero».


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00232 Di Virgilio: Commissione ministeriale per lo studio e l'assistenza ai pazienti in stato di coma vegetativo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il lavoro svolto dalla Commissione tecnico-scientifica citata nell'atto parlamentare costituisce certamente un prezioso documento di analisi della problematica dei pazienti in stato di coma persistente vegetativo e di possibile indirizzo per le istituzioni socio-sanitarie e per tutti gli operatori sanitari coinvolti nel percorso assistenziale sia di degenza ospedaliera che domiciliare.
Tale documento è stato portato all'attenzione della Commissione per la definizione e l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, che avendone apprezzato il valore, ha deciso di tenerne conto nell'ambito dei propri lavori.
In particolare, il documento ha fornito importanti spunti al sottogruppo che sta provvedendo alla ridefinizione e caratterizzazione dei livelli di «Assistenza domiciliare integrata» e di «Assistenza residenziale», per la formulazione di una proposta che introduca indicazioni specifiche per la presa in carico dei pazienti in stato vegetativo ed in stato di minima coscienza in entrambi i regimi assistenziali.
È, pertanto, intendimento del Ministero della salute che la proposta, al termine dell'ordinario iter di approvazione, possa tradursi in una modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai livelli essenziali di assistenza, con effetti certamente favorevoli e di forte impulso per rispondere alle giuste aspettative delle famiglie dei malati, che attendono una risposta positiva alla domanda di servizi adeguati ed efficaci per il trattamento dei pazienti che versano in tali condizioni.


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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00233 Barani: Condizioni socio-sanitarie in cui operano i militari italiani all'estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si premette che una valutazione complessiva delle condizioni ambientali e sanitarie del conflitto è in preparazione da parte dell'organismo deputato delle Nazioni Unite (UNEP).
Il competente Ministero della Difesa ha comunicato che nell'organico del Contingente rischierato in Libano opera un'unità dell'Esercito specializzata nella rilevazione di minacce ambientali di natura CBRN (chimica, batteriologica, radiologica e nucleare); sono già state esaminate, con esito negativo, le aree di rischieramento del Contingente al fine di accertare la presenza di eventuali rischi sanitari.
Tali attività stanno ora proseguendo in riferimento alle aree di impiego.
Analoga attività viene costantemente svolta dalla componente tecnico-sanitaria di UNIFIL, Comando responsabile per la valutazione del rischio ambientale in tutte le sue basi, compresa quella italiana.
Per quanto concerne la situazione sanitaria nel sud del Libano, ove verrà dislocato il Contingente nazionale, si rappresenta che:
non sono stati rilevati né riferiti rischi epidemici/endemici o situazioni di inquinamento post bellico da uso di DU (Uranio Impoverito) o altri aggressivi, né situazioni di emergenza sanitaria o agro zootecnica;
nei pressi della città di Tiro è presente un'area caratterizzata da ridotti livelli di assistenza sanitaria, su cui insistono tre campi profughi palestinesi (per circa 80.000 persone). La popolazione ivi residente dipende, per le cure essenziali, quasi esclusivamente dagli interventi di NGO (Organizzazioni non Governative) Islamiche;
in molti villaggi interni del sud la popolazione accede ad un livello di cure sanitarie inferiori a quelle disponibili nel resto del paese, stante la concentrazione delle relative strutture, pubbliche e private, lungo la fascia costiera, tra Sidone e Tiro.

Ogni intervento, pertanto, di supporto sanitario alla popolazione locale ricade positivamente sulla normalizzazione della regione e quindi sulla sicurezza non solo di chi vi abita ma anche di chi vi presta la propria opera.