XI Commissione - Resoconto di mercoledì 3 ottobre 2007


Pag. 176

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 3 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rosa Rinaldi.

La seduta comincia alle 9.35.

Gianni PAGLIARINI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01532 Rosso: Ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Fondazione Enasarco.

Roberto ROSSO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Rosa RINALDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Roberto ROSSO (FI) dichiara di rinunciare alla replica.

5-01534 Rocchi: Recesso dalla cessione di un ramo dell'azienda Vodafone Omnitel.

Augusto ROCCHI (RC-SE), richiamando l'attenzione sullo sciopero indetto per il prossimo venerdì dai dipendenti dell'azienda Vodafone, fa presente come tale azienda, attraverso operazioni di esternalizzazione, riduca il numero del personale dipendente pur in assenza di una effettiva necessità di tale operazione. Sottolinea come l'interrogazione chieda al Governo di intervenire e convocare le parti interessate, al fine di valutare l'ipotesi del recesso dalla cessione delle strutture di back office e di gestione del credito all'interno dell'azienda Vodafone.

Il sottosegretario Rosa RINALDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Conclude, precisando che la questione evidenziata dall'onorevole Rocchi in ordine al ricorso alle esternalizzazioni è comunque all'attenzione del Governo. Con riferimento al caso specifico della cessione del ramo di azienda Vodafone Omnitel, evidenzia che, pur non essendo pervenuta alcuna richiesta di convocazione dalle parti, è nell'intenzione del Ministero del lavoro e del Ministero per lo sviluppo economico procedere alla convocazione medesima.

Augusto ROCCHI (RC-SE), dichiarandosi soddisfatto, fa presente di essere consapevole del fatto che l'azienda attraverso l'esternalizzazione si muova all'interno delle regole attualmente vigenti. Ritiene però che andrebbero approfondite le motivazioni alla base della scelta aziendale e andrebbe quindi verificato se la cessione del ramo d'azienda non sia in realtà finalizzata a perseguire obiettivi diversi da quelli della riorganizzazione industriale. Conclude auspicando una riflessione generale da parte del Governo sul tema della cessione del ramo d'azienda.

5-01535 Cinzia Maria Fontana: Posizione di lavoratore dipendente nelle società in accomandita semplice tra coniugi.

Giampaolo FOGLIARDI (Ulivo) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, rilevando che i fatti riportati nell'atto


Pag. 177

di sindacato sembrano contraddire l'indirizzo seguito in passato dall'INPS. Secondo tale indirizzo, infatti, doveva essere contrastata l'iscrizione del lavoratore dipendente negli elenchi INPS commercianti o artigiani, ove motivata esclusivamente dalla volontà di ridurre gli oneri contributivi. I più recenti episodi riportati nell'interrogazione, inoltre, rischiano di inficiare l'istituto giuridico della società in accomandita semplice e di compromettere, in modo particolare, la posizione dei coniugi in regime di separazione dei beni.

Il sottosegretario Rosa RINALDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Giampaolo FOGLIARDI (Ulivo), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Ritiene infatti esatto il riferimento alla possibilità di ricorrere avverso le determinazioni degli ispettorati provinciali dell'INPS, ma si rammarica per il fatto che la risposta del sottosegretario sembri confermare l'impostazione seguita da tali ispettorati. Pur comprendendo le ragioni della distinzione tra le responsabilità dell'organo politico e l'attività amministrativa condotta dagli ispettorati, sottolinea i rilevanti problemi che derivano ai coniugi in regime di separazione dei beni dall'orientamento degli ispettorati medesimi, nonché il fatto che l'iscrizione negli elenchi INPS commercianti o artigiani comporta, paradossalmente, il pagamento di contributi minori.

5-01533 Lo Presti: Proroga della validità della graduatoria del concorso per ispettore del lavoro.

Antonino LO PRESTI (AN) illustra l'interrogazione in titolo, volta ad acquisire la posizione del Governo circa l'opportunità di prevedere che i soggetti, risultati idonei a seguito dello svolgimento dei concorsi pubblici per la copertura di posti di ispettori del lavoro e di ispettore tecnico di lavoro, possano essere assunti anche in regioni diverse da quelle per i quali i concorsi sono stati originariamente banditi.

Il sottosegretario Rosa RINALDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4), precisando che è certamente opportuna, ed è già stata avviata, una verifica delle dotazioni organiche, al fine di valutare, insieme alle parti sociali, se sia possibile emanare un avviso di mobilità per la categoria di dipendenti in discorso.

Antonino LO PRESTI (AN), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Esprime peraltro preoccupazione per l'ultima parte della risposta del rappresentante del Governo, ritenendo che la mobilità territoriale dei dipendenti in servizio possa andare a scapito della possibilità di assunzione per i soggetti risultati idonei a seguito dello svolgimento del concorso pubblico per la copertura di posti di ispettore del lavoro e non ancora assunti.

5-01536 Bodega: Nuove regole di accesso al pensionamento di anzianità contenute nell'accordo siglato il 23 luglio 2007.

Giovanni FAVA (LNP) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Rosa RINALDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Giovanni FAVA (LNP), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto, rilevando in particolare la delicata posizione in cui vengono a trovarsi i lavoratori dipendenti nati nel secondo semestre dell'anno 1951 e i lavoratori autonomi nati nel secondo semestre dell'anno 1950. In particolare, come evidenziato nell'atto di sindacato, le conseguenze dell'accordo siglato tra Governo e parti sociali il 23 luglio scorso assumono contorni particolarmente paradossali per quanto riguarda la situazione delle donne. A fronte di questo, la risposta del rappresentante del Governo si limita ad un rinvio, del tutto ovvio, alla


Pag. 178

possibilità del Parlamento di modificare il disegno di legge che recepirà i contenuti dell'accordo, mentre spetterebbe al Governo il compito di rimediare alla situazione che esso stesso ha prodotto.

5-01537 Compagnon: Controllo degli ispettori del lavoro sul ricorso a lavoratori irregolari nella vendemmia.

Angelo COMPAGNON (UDC) illustra l'interrogazione in titolo, precisando che l'annoso problema su cui essa verte è diventato di recente ancora più grave, atteso che sono divenuti più frequenti i casi in cui, in occasione della vendemmia, i controlli volti a contrastare il fenomeno del «lavoro nero» finiscono per colpire la collaborazione spontanea e gratuita di parenti e amici all'attività di vendemmia.

Il sottosegretario Rosa RINALDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Angelo COMPAGNON (UDC), replicando, si dichiara insoddisfatto, ritenendo che il rappresentante del Governo si sia limitato a ricordare le norme che disciplinano le attività degli ispettori del lavoro. Ribadisce quindi l'esigenza che questi abbiano ben chiara, nel loro operato, la distinzione tra il lavoro irregolare e la spontanea partecipazione ad una vendemmia. Invita infine il Governo a valutare l'opportunità, da tempo segnalata, di introdurre un sistema di voucher, che determinerebbe anche un aumento della contribuzione per le casse dell'INPS.

5-01538 Rossi Gasparrini: Partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle famiglie datrici di lavoro ai Tavoli della concertazione.

Federica ROSSI GASPARRINI (Pop-Udeur) illustra l'interrogazione in titolo, volta ad acquisire la posizione del Governo circa la possibilità di ammettere ai Tavoli della concertazione le associazioni rappresentative delle famiglie datrici di lavoro. Rileva inoltre come l'accordo tra il Governo e le parti sociali, concluso il 23 luglio 2007, certamente apprezzabile nel suo insieme, sminuisca fortemente l'importanza del lavoro occasionale e accessorio, nel quale rientra il lavoro domestico.

Il sottosegretario Rosa RINALDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Federica ROSSI GASPARRINI (Pop-Udeur), replicando, si dichiara soddisfatta e sottolinea l'esigenza di riconoscere in ogni circostanza la piena dignità del lavoro occasionale.

Gianni PAGLIARINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 3 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rosa Rinaldi.

La seduta comincia alle 10.30.

5-00785 Cordoni: Assetto contributivo dei promotori finanziari.

Il sottosegretario Rosa RINALDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

Elena Emma CORDONI (Ulivo), replicando, si dichiara insoddisfatta, ritenendo che la risposta del rappresentante del Governo non affronti il nodo centrale dell'atto di sindacato, ovvero l'esigenza di evitare che i promotori finanziari abbiano, contemporaneamente, un obbligo di iscrizione all'INPS e all'ENASARCO, con conseguente doppio obbligo di contribuzione.


Pag. 179

Apprezza comunque l'impegno del Ministero del lavoro ad approfondire ulteriormente la questione.

5-00975 Bellanova: Gestione del patrimonio immobiliare INPS a Lecce.

Il sottosegretario Rosa RINALDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

Teresa BELLANOVA (Ulivo), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta, ritenendo che il rappresentante del Governo si sia limitato ad una risposta burocratica. Ricorda quindi i passaggi essenziali della vicenda riportata nell'atto di sindacato, rilevando come la condotta dell'INPS rischi di compromettere l'affidabilità del settore pubblico agli occhi dei cittadini interessati. Rileva altresì che la risposta del rappresentante del Governo ignora del tutto il problema del sostanziale stallo delle dismissioni immobiliari dell'INPS nelle regioni meridionali.

Gianni PAGLIARINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.

La seduta comincia alle 10.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
Atto n. 169.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federica ROSSI GASPARRINI (Pop-Udeur), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 1, della legge n. 77 del 2007, reca l'attuazione alla direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
In sostanza, il provvedimento in esame è volto ad introdurre misure più specifiche in materia di orario di lavoro per le attività di trasporto su strada - in considerazione delle peculiarità connesse alle prestazioni lavorative nel settore dell'autotrasporto - rispetto alla disciplina più generale del decreto legislativo n 66 del 2003 (che ha dato attuazione alla direttiva 93/104/CE) riguardante, salve alcune eccezioni, tutti i settori di attività. Ricorda a tale proposito che l'articolo 14 della direttiva 93/104/CE dispone che la disciplina generale di cui alla medesima direttiva non si applica se altri atti normativi comunitari stabiliscono prescrizioni più specifiche in materia di orario di lavoro per determinate occupazioni o attività professionali. Pertanto, per quanto riguarda i lavoratori mobili che svolgono attività di trasporto su strada, la disciplina introdotta con il provvedimento in esame, per gli specifici profili relativi all'organizzazione dell'orario di lavoro da esso affrontati, prevale sulla disciplina più generale contenuta nel citato decreto legislativo n. 66 del 2003.
Passando ad illustrare l'articolato, fa presente che, ai sensi dell'articolo 1, il provvedimento in esame ha lo scopo, nel pieno rispetto dell'autonomia negoziale collettiva, di regolamentare uniformemente sul territorio nazionale i profili del rapporto di lavoro connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, al fine di proteggere la salute e di garantire la sicurezza di tali lavoratori e di migliorare la sicurezza stradale. Il successivo articolo 2 dispone l'applicabilità


Pag. 180

dello schema in esame ai soli lavoratori dipendenti di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea esercente attività di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate nel regolamento (CE) n. 561/06 del 15 marzo 2006, oppure, in difetto, nell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR). Lo stesso articolo dispone altresì, in linea con le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della richiamata direttiva 2002/15/CEE, l'esclusione degli autotrasportatori autonomi dal campo di applicazione della disciplina in esame sino al 23 marzo 2009, salvo diverse disposizioni nazionali o comunitarie. L'articolo 3 contiene le definizioni utili ai fini dell'articolato, tra cui quelle di orario di lavoro, tempi di disponibilità, posto di lavoro, lavoratore mobile, autotrasportatore autonomo e tempi di inattività. L'articolo 4 disciplina quindi l'orario di lavoro settimanale, prevedendo, al comma 1, che la durata media della settimana lavorativa non deve superare le 48 ore e che la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore, se la media di 48 ore settimanali non viene superata nell'arco di quattro mesi. Il comma 2, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva, prevede che la contrattazione collettiva - alla quale spetta peraltro definire le modalità e le ipotesi di applicazione delle previsioni dell'articolo in esame (comma 3) - in presenza di ragioni tecniche nonché di esigenze riguardanti l'organizzazione del lavoro, possa stabilire, nel rispetto dei principi generali della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, una durata massima e media dell'orario di lavoro diversa da quella prescritta dal medesimo articolo 4 al comma 1. Il comma 4, infine, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla prestazione di lavoro fornito per conto di più datori di lavoro. Più specificamente, si dispone che la durata di tale prestazione sia pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. A tutela di ciò, lo stesso comma richiede sia al datore di lavoro sia al lavoratore l'obbligo di informazione sulle ore lavorate presso altri datori di lavoro. L'articolo 5 reca disposizioni in materia di riposi intermedi. In particolare, ferme restando le tutele previste dal citato regolamento (CE) n. 561/06 e, in subordine, dall'accordo AETR, si prevede il divieto per i soggetti in questione di lavorare oltre le sei ore consecutive senza un riposo intermedio. Più specificamente si prevede che i riposi intermedi debbano essere pari ad almeno trenta minuti se il totale delle ore lavorative è compreso tra sei e nove ore, e pari ad almeno quarantacinque minuti nel caso in cui il lavoro superi le nove ore. È inoltre prevista la possibilità di frazionare i riposi intermedi, in ogni caso in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno. L'articolo 6 precisa che, ai fini del provvedimento in esame, gli apprendisti sono soggetti, ai fini dei periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori, in applicazione del più volte richiamato Regolamento (CE) n. 561/06, ovvero, in subordine, dell'accordo AETR.
L'articolo 7 disciplina il lavoro notturno. In particolare, il comma 1 dispone che l'orario di lavoro giornaliero, in caso di svolgimento di lavoro notturno, non debba superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore. Inoltre, il successivo comma 2 prevede che il lavoro notturno sia indennizzato secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, a condizione che il metodo di indennizzo individuato sia tale da non recare pregiudizio alla sicurezza stradale.
L'articolo 8 reca disposizioni concernenti l'informazione dei lavoratori mobili e l'istituzione di registri su cui viene annotato l'orario di lavoro dei medesimi soggetti.In particolare il comma 1 prevede il diritto dei lavoratori mobili all'informazione circa la disciplina del proprio orario di lavoro contenuta in fonti normative nazionali, nel regolamento interno dell'impresa e nei contratti collettivi (anche aziendali) stipulati sulla base del provvedimento in esame. Il successivo comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento


Pag. 181

(CEE) 3821/85, prevede l'istituzione da parte dei datori di lavoro di appositi registri in cui deve essere riportato l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. Si dispone l'obbligo di conservazione dei registri per almeno 2 anni dopo la fine del relativo periodo lavorativo. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione e sono altresì obbligati, fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, del richiamato Regolamento (CEE) n. 3821/85, a rilasciare copia della registrazione su richiesta del lavoratore. A tali registri, da tenersi presso la sede legale dell'impresa e sottoposti alla vidimazione da parte della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, si applicano gli obblighi di tenuta e registrazione di cui agli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
L'articolo 9 definisce l'apparato sanzionatorio. Le violazioni relative alla durata massima settimanale dell'orario di lavoro sono punite: con una sanzione amministrativa da euro 130 ad euro 780, per ogni lavoratore e per ogni periodo cui si riferisce la violazione stessa, in caso di superamento della durata massima settimanale entro il 10 per cento della durata consentita; con una sanzione amministrativa da euro 260 ad euro 1560, per ogni lavoratore e per ogni periodo cui si riferisce la violazione stessa, in caso di superamento della durata massima settimanale oltre il 10 per cento della durata consentita.
Le violazioni relative ai riposi intermedi sono invece punite con una sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 300, quelle relative ai periodi di riposo per gli apprendisti sono punite con una sanzione amministrativa da euro 105 ad euro 630, quelle relative al lavoro notturno sono punite con una sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 900 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata e, infine, quelle relative all'informazione e alla tenuta dei registri sono punite con una sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 1.500. L'articolo fa salve le disposizioni di cui agli articoli 174 e 178 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, relativi, rispettivamente, alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, e ai documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.
Infine, l'articolo 10 reca disposizioni finali e transitorie.In primo luogo, si dispone la convocazione, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, unitamente al Ministro dei trasporti, delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, allo scopo di verificare lo stato di attuazione della disciplina introdotta dal provvedimento in esame nella di contrattazione a livello nazionale. Si prevede inoltre l'abrogazione, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la medesima materia, salvo le disposizioni espressamente richiamate e quelle aventi carattere sanzionatorio.Infine si dispone che gli accordi collettivi relativi alla durata media e massima dell'orario di lavoro settimanale di cui al precedente articolo 4 siano stipulati entro 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, precisando che, nel periodo transitorio, si debba far riferimento agli accordi già esistenti.
Conclude, evidenziando come il provvedimento non rechi alcun onere finanziario.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

AUDIZIONI

Mercoledì 3 ottobre 2007. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. - Interviene il ministro del lavoro e della previdenza sociale Cesare Damiano.

La seduta comincia alle 15.15.


Pag. 182

Audizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al protocollo su lavoro, previdenza, competitività per l'equità e la crescita sostenibili.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva su canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Cesare DAMIANO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Roberto ROSSO (FI), Augusto ROCCHI (RC-SE), Sestino GIACOMONI (FI), Antonino LO PRESTI (AN), Elena Emma CORDONI (Ulivo), Angelo COMPAGNON (UDC) e Luigi FABBRI (FI).

Il ministro Cesare DAMIANO, replicando, fornisce ulteriori precisazioni.

Gianni PAGLIARINI, presidente, ringrazia il ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.