Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia effettuano assunzioni per un contingente complessivo di 6.500 unità, oltre a 1.316 agenti della Polizia di Stato provenienti dal 63o e 64o corso di allievo agente ausiliario di leva.
1-bis. Ai fini del comma 1, il fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2007, di 75 milioni di euro per l'anno 2008 e di 55 milioni di euro per l'anno 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
57. 1. (ex 57. 49.) Santelli.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Corpo di polizia penitenziaria è autorizzato, per le esigenze legate alla sicurezza e alle traduzioni e piantonamenti, ad assumere 523 unità di personale già in servizio in qualità di militari di leva. Parimenti i restanti Corpi di polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni entro un contingente complessivo di personale non superiore a 1000 unità.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
57. 2. (ex 57. 121.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia e il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 4.000 unità.
57. 3. (ex 57. 45.) Minasso, Alberto Giorgetti.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di Polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 3.000 unità.
57. 4. (ex 57. 172.) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007 e 2008, di 31,1 milioni di euro, nonché, a decorrere dal 2009, a valere sul fondo di cui al comma 6, i Corpi di polizia sono autorizzati entro il 30 marzo 2007, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1.316 agenti di Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1o gennaio 2007 con le modalità previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1006, n. 49.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
2007: - 31.100;
2008: - 31.100.
57. 5. (ex 57. 1.) Bressa, Zaccaria, Mascia, Franco Russo, Boato, Ferrari, Amici, Incostante, Adenti.
Al comma 1, sostituire le parole: non superiore a 1.000 unità, con le seguenti: pari a 4500 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tal fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 70 milioni di euro dall'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 104.000;
2008: - 104.000;
2009: - 104.000.
57. 6. (ex 57. 21.) Ascierto, Menia, Gasparri, Gamba, Alberto Giorgetti, Zacchera, Cossiga.
Al comma 1, sostituire le parole: non superiore a 1.000 unità, con le seguenti: pari a 3.000 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tal fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 75 milioni di euro dall'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 75.000;
2008: - 75.000;
2009: - 75.000.
57. 7. (ex 57. 179.) Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.
Al comma 1 sostituire le parole: non superiore a 1000 unità con le seguenti: pari a 3000 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tale fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 70 milioni di euro dall'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.
*57. 8. (ex 57. 78.) La Loggia.
Al comma 1 sostituire le parole: non superiore a 1000 unità con le seguenti: pari a 3000 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tale fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 70 milioni di euro dall'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.
*57. 9. (ex 57. 178. ) Rugghia.
Al comma 1 sostituire le parole: 1.000 unità con le parole: 3.000 unità.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per l'anno 2007.
57. 10. (ex 57. 122.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere autorizzato ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di 1.000 unità.
57. 11. (ex 57. 18.) Campa.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale contingente di personale deve essere impiegato in misura non inferiore al 50 per cento delle assunzioni ed in proporzione nei posti di organico scoperti nelle regioni Sicilia, Calabria e Campania.
57. 12. (ex 57. 89.) Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A valere sul medesimo fondo ed a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali dell'arma dei Carabinieri, reclutati tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio per almeno trenta mesi o che conseguano tale requisito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, transitano nei rispettivi ruoli del servizio permanente.
57. 13. (ex 57. 102.) Mura.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A valere sul medesimo fondo ed a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali dell'arma dei Carabinieri, reclutati tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio da almeno tre anni o che conseguano tale requisito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, transitano nei rispettivi ruoli del servizio permanente.
57. 14. (ex 57. 100.) Mura.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 valgono anche per le assunzioni del personale negli enti di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, qualora siano necessarie al regolare funzionamento degli enti medesimi.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:
197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.
57. 15. (ex 57. 148.) Widmann, Brugger, Zeller, Bezzi, Nicco.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere autorizzato ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di 3.000 unità.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero del l'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
57. 16. (ex 57. 52.) La Loggia, Zorzato, Bertolini.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: a domanda
Conseguentemente:
al medesimo periodo, sopprimere le parole: che ne faccia istanza
al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ,nel limite dei posti disponibili in organico di ogni singola amministrazione interessata.
sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
57. 17. (ex 57. 123.) Peretti, Zinzi.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: non dirigenziale aggiungere le seguenti: ,inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute.
Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: nel limite di un contingente di
personale non dirigenziale aggiungere le seguenti: ,inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute.
57. 19. (ex 57. 77.) Giudice, Baiamonte.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: non dirigenziale, aggiungere le seguenti: fatti salvi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute,.
57. 20. (ex 57. 62.) Minardo.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: in servizio aggiungere le seguenti: nell'anno 2006, compreso il personale militare.
57. 21. (ex 57. 159.) Pinotti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: in servizio aggiungere le seguenti: nell' anno 2006.
57. 22. (ex 57. 157.) Ascierto.
Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: almeno tre anni con le seguenti: almeno cinque anni.
57. 23. (ex 57. 53.) Angelino Alfano, Marinello.
Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: almeno tre anni con le seguenti: almeno diciotto mesi.
57. 24. (ex 57. 164.) Barani, Del Bue, Nardi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire ovunque ricorrano le parole: almeno tre anni con le seguenti: almeno trenta mesi.
57. 25. (ex 57. 145.) Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: almeno tre anni, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: in pubbliche amministrazioni.
57. 61. (ex 57. 26.) Chianale, Merlo, Di Salvo, Provera.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: non continuativi aggiungere le seguenti: o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile da almeno due anni e sei mesi, anche non continuativi, nell'ultimo triennio.
57. 26. (ex 57. 91.) D'Elpidio, Fabris, Satta, Affronti, Rocco Pignataro, Adenti, Cioffi, Capotosti, Giuditta, Morrone, Del Mese, Picano, Pisacane.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: o che sia in servizio alla data del 29 settembre 2006,con contratto a tempo determinato di durata triennale ed abbia svolto servizio per almeno un anno alla medesima data del 29 settembre 2006.
57. 27. (ex 57. 20.) Rotondo.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o previste da norme di legge.
57. 28. (ex 57. 55.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: procedure diverse, aggiungere le seguenti: nonché del personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006.
57. 29. (ex 57. 23.) Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Menia, Zacchera, Cossiga.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: possono continuare con le seguenti: continuano.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli Enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 2, nonché all'assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 4, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché dal comma 12 del presente articolo, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 50 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio.
c) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di validità di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2008.
d) al comma 14, capoverso lettera h-quater), sostituire le parole: degli addetti alla sicurezza con le seguenti: del personale.
e) dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2006 con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.
14-ter. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo, il Garante per la protezione dei dati personali è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista dall'articolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla presente legge.
14-quater. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le risorse ad essa assicurate in via continuativa dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale. La delibera dell'Autorità recante la proposta motivata di cui al periodo precedente è sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva.
f) all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007 - 20.000;
2008 - 30.000;
2009 - 30.000.
57. 500. Governo.
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: di cui al presente comma, aggiungere le seguenti: e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006,.
*57. 30. (ex 57.177 e 57. 158.) Pinotti.
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: di cui al presente comma, aggiungere le seguenti: e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006,.
*57. 31. (ex 57. 156.) Ascierto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Successivamente alla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato di cui al comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie residue, le Università nonché gli enti e le istituzioni di ricerca, procederanno, con le stesse modalità e sulla base dei medesimi requisiti di servizio, alla stabilizzazione del personale con altre tipologie di contratto.
57. 32. (ex 57. 152.) De Simone, Folena, Andrea Ricci.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, per gli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo di cui al comma 6, i Comuni, secondo le modalità e i criteri di riparto da definirsi in sede di Conferenza unificata, possono procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale precario secondo i criteri di cui al comma 2.
57. 33. (ex 57. 75.) Osvaldo Napoli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato, entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007 e di 1 milione di euro per l'anno 2008, a bandire concorsi straordinari per il passaggio in servizio permanente, riservati agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, frequentatori del 1o, del 2o, del 3o, del 4o e del 5o corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, e che hanno terminato o termineranno, senza demerito, entro l'anno 2007 il medesimo corso.
Conseguentemente, all'articolo 120, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 4 milioni di euro.
57. 34. (ex 57. 44.) Ascierto, Alberto Giorgetti.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le modalità di assunzione di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale dì cui all'articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 2, ivi inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo, per il restante personale, quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.
57. 35. (ex 57. 61.) Minardo.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I requisiti previsti dal comma 2 si applicano anche per la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ferma restando la copertura dei relativi oneri con le risorse previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995 n. 335, dall'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 16, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 e dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
57. 36. (ex 57. 38.) Musi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Sono fatte salve le esigenze del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - per il quale il personale assunto a tempo determinato, al sensi dell'articolo 1, comma 238, della legge 23 dicembre 2005, n.266, deve avere conseguito, alla data del 31 dicembre 2006, una anzianità di almeno due anni. L'Amministrazione Penitenziaria può continuare ad avvalersi dei personale di cui al presente comma nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.
57. 37. (ex 57. 124.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di potenziare l'attività di sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1o gennaio 2007, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 5,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
57. 38. (ex 57. 96.) Cesini, Violante, Sgobio, Zucchi, Servodio, Pertoldi, Lion, Lombardi, Sperandio, Franci, Fundarò, Adenti, Maderloni, Florio, Napoletano.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole : ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 55.000;
2009: - 150.000.
57. 39. (ex 57. 127.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Conseguentemente,
a) al medesimo articolo dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I limiti alle assunzioni di personale di cui al presente articolo non si applicano al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
b) dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite con le seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».
57. 40. (ex 57. 93.) Satta, D'Elpidio, Fabris, Affronti, Rocco Pignataro, Adenti, Cioffi, Capotosti, Giuditta, Morrone, Del Mese, Picano, Pisacane.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le seguenti: escluso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 70.000;
2008: - 85.000;
2009: - 100.000.
57. 41. (ex 57. 51 e 57. 180.) La Loggia, Zorzato.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: spesa pari al 20 per cento con le seguenti: spesa pari al 30 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono introdotte le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
57. 42. (ex 57. 50.) Boscetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché del, con le seguenti : anche al.
Conseguentemente dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
15. L'Agenzia autonoma per la gestione dall'albo dei segretari comunali e provinciali procede, in deroga ad ogni altra disposizione, a bandire ed espletare il corso-concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali. Il corso concorso si svolge secondo le seguenti modalità, fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle norme vigenti:
a) il concorso è indetto con deliberazione del consiglio nazionale d'amministrazione, previa comunicazione al Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed al Ministero vigilante;
b) il corso-concorso ha una durata di nove mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una
verifica volta ad accertare l'apprendimento.
57. 43. (ex 57. 4.) Bressa, Zaccaria, Mascia, Franco Russo, Boato, Ferrari, Amici, Incostante, Adenti.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché agli ordini e collegi professionali e relative federazioni e consigli nazionali.
*57. 44. (ex 57. 151.) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agli ordini e collegi professionali e relative federazioni e consigli nazionali.
*57. 45. (ex 57. 47.) Ulivi, Alberto Giorgetti.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: nonché agli ordini e collegi professionali e relative federazioni e consigli nazionali.
*57. 46. (ex 57. 54.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino.
Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché alla magistratura ordinaria, militare, amministrativa e contabile.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.360.000;
2009: - 29.600.000.
57. 59. (ex 57. 9.) Maran.
Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.360;
2009: - 29.600.
57. 47. (ex 57. 90.) D'Elpidio, Fabris, Satta, Affronti, Rocco Pignataro, Adenti, Cioffi, Capotosti, Giuditta, Morrone, Del Mese, Picano, Pisacane.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le assunzioni di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, prima dell'espletamento di nuove procedure concorsuali, devono procedere all'assunzione degli idonei nelle graduatorie dei concorsi precedentemente banditi ed ancora valide.
*57. 48. (ex 57. 5.) Delbono, Motta.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le assunzioni di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, prima dell'espletamento di nuove procedure concorsuali, devono procedere all'assunzione degli idonei nelle graduatorie dei concorsi precedentemente banditi e ancora valide.
*57. 49. (ex 57. 130.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella A, allegata alla decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio nel limite di 500 unità è comunque, entro un limite di spesa annua di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di cui al comma 10, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2007 - 15.000;
2008 - 15.000;
2009 - 15.000.
57. 502. Governo.
Al comma 9, dopo le parole: Poste italiane S.p.a., aggiungere le seguenti: , all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a e all'Ente Tabacchi Italiani.
Conseguentemente, all'articolo 187, comma 1 sostituire le parole: 400 milioni e 500 milioni, rispettivamente con le seguenti: 200 milioni e 300 milioni.
57. 50. (ex 57. 95.) Andrea Ricci, Migliore, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al comma 187 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli enti gestiti in forma consortile i tagli di cui al periodo precedente si applicano ai fondi di provenienza statale».
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
57. 51. (ex 57. 149.) Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.
Sopprimere il comma 13.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.
57. 52. (ex 57. 173.) Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici, Incostante.
Al comma 13, aggiungere in fine le parole: sono fatte salve le procedure già avviate dalle amministrazioni centrali.
57. 53. (ex 57. 118.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Al comma 14, sopprimere il capoverso «h-bis)».
*57. 54. (ex 57. 65.) Proietti Cosimi.
Al comma 14, sopprimere il capoverso «h-bis)».
*57. 55. (ex 57. 43.) Antonio Pepe, Patarino.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, possono essere assunti dai comuni, dalle province e dalle regioni del Mezzogiorno e delle isole maggiori, per coprire esigenze funzionali, lavoratori socialmente utili residenti nei territori predetti, previo superamento di un corso-concorso, anche di riqualificazione professionale, da espletarsi su base regionale, entro il limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2007, 300 milioni di euro per l'anno 2008 e 400 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale istituisce apposite commissioni in ciascuna Regione dell'Italia meridionale ed insulare incaricate di valutare l'idoneità professionale dei candidati di cui al comma 1.
3. Le Commissioni sono composte da due rappresentanti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da tre rappresentanti nominati dalla Conferenza unificata.
4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, adotta la disciplina applicativa del presente articolo e determina la distribuzione dei fondi tra le regioni meridionali ed insulari in diretta proporzione al numero di lavoratori socialmente utili presenti nelle varie regioni.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 100.000;
2009: - 200.000.
57. 01. (ex 57. 04.) Fedele.
Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, possono essere assunti dai comuni, dalle province e dalle regioni del Mezzogiorno e delle isole maggiori, per coprire esigenze funzionali, lavoratori socialmente utili residenti nei territori predetti, previo superamento di un corso-concorso, anche di riqualificazione professionale, da espletarsi su base regionale, entro il limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2007, 300 milioni di euro per l'anno 2008 e 400 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale istituisce apposite commissioni in ciascuna regione dell'Italia meridionale ed insulare incaricate di valutare l'idoneità professionale dei candidati di cui al comma 1.
3. Le commissioni sono composte da due rappresentanti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da tre rappresentanti nominati dalla Conferenza Unificata.
4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, adotta la disciplina applicativa del presente articolo e determina la distribuzione dei fondi tra le regioni meridionali ed insulari in diretta proporzione al numero di lavoratori socialmente utili presenti nelle varie regioni.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200 milioni;
2008: - 200 milioni;
2009: - 200 milioni;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 100 milioni;
2009: - 200 milioni.
57. 02. (ex 57. 03) Fedele.
Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'amministrazione centrale e le amministrazioni periferiche dello Stato predispongono, a livello regionale, liste di dipendenti in esubero suddivise per competenze tecniche e amministrative.
2. Gli enti locali territoriali che intendessero ricorrere all'acquisizione di servizi o consulenze esterne, giustificate dalla mancanza delle specifiche professionalità richieste all'interno dell'ente, dovranno preventivamente ricorrere alle liste di cui al comma precedente assumendo nel proprio organico per trasferimento i dipendenti ivi iscritti.
3. I dipendenti dello Stato così chiamati non potranno rifiutare la mobilità a livello regionale pena la perdita del posto di lavoro.
4. Nel caso in cui la procedura di mobilità così instaurata dovesse comportare il trasferimento del dipendente in altra regione, sarà al medesimo riconosciuto un contributo a titolo di copertura delle spese di trasloco.
57. 03. (ex 57. 02.) Borghesi.
Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
Art. 57-bis - 1. Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi compiti recati dalla presente legge, con particolare riferimento alle politiche di contrasto del lavoro sommerso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato:
a) all'immissione in servizio di cento unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi settecentonovantacinque posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
b) all'immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento delle competenze economiche, del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione;
2. Per l'attuazione del presente articolo, a decorrere dal 2007, è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro con riferimento al comma 1, lett. a) e di 5 milioni di euro con riferimento al comma 1, lettera b).
Conseguentemente, dopo l'articolo 156 aggiungere il seguente:
Art. 156-bis. - (Riassetto della raccolta Banco Posta). - 1. I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attività di bancoposta presso clientela privata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2001, n. 144, sono investiti in titoli governativi dell'area euro a cura di Poste Italiane Spa.
2. È abrogato, limitatamente ai fondi di cui al comma l del presente articolo, il vincolo di cui all'articolo 14 del decreto luogo tenenziale 6 dicembre 1917, n. 1451, e successive modificazioni, ivi comprese le disposizioni in materia contenute nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. L'attuazione progressiva del nuovo assetto di cui al presente articolo, da completare entro il 31 dicembre 2007, viene effettuata in coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente:
all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: + 170.000;
2009: + 205.000.
all'articolo 216, comma 4, tabella E, inserire la seguente rubrica: Ministero dello sviluppo economico con la seguente voce: Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - articolo 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (6.2.3.12 - aree sottoutilizzate - cap. 8425), con il seguente importo:
2007: - 30.000
57. 0500. Governo.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 85, sopprimere il comma 4.
58. 1. (ex 85. 30). Bernardo.
Al comma 1 sostituire le parole: 807 milioni con le seguenti: 307 milioni e le parole: 2.193 milioni con le seguenti: 1.693.
Conseguentemente all'articolo 59 sopprimere il comma 3.
58. 2. (ex 59. 30). Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, sostituire le parole: 807 milioni con le seguenti: 407 e le pa
role: 2.193 milioni con le seguenti: 506 milioni.
58. 3. (58. 22.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Al comma 1, sostituire le parole: 807 milioni con le seguenti: 407 milioni e le parole: 2.193 milioni con le seguenti: 1.793 milioni;
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: 374 milioni con 89 milioni, le parole 1.032 milioni con: 747 milioni, le parole 304 milioni con: 60 milioni e le parole 805 milioni con: 600 milioni;
dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 percentuali del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.
*58. 4. (ex 85. 010). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Grimoldi, Bodega.
Al comma 1, sostituire le parole: 807 milioni con le seguenti: 407 milioni e le parole: 2.193 milioni con le seguenti: 1.793 milioni;
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: 374 milioni con: 89 milioni, le parole 1.032 milioni con: 747 milioni, le parole 304 milioni con: 60 milioni e le parole 805 milioni con: 600 milioni;
dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.
*58. 5. (ex 85. 02 e *85.029). Campa, Fabbri.
Al comma 1, sostituire le parole: 807 milioni con le seguenti: 777 milioni e le parole: 2.193 milioni con le seguenti: 2.163 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 109, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione ed adeguamento organizzativo, finalizzati anche all'iscrizione all'elenco speciale, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ne definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzate all'incremento dei fondi di garanzia.
*58. 6. (ex 109. 16.) Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.
All'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: 807 milioni con le seguenti: 777 milioni e le parole: 2.193 milioni con le seguenti: 2.163 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 109, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione ed adeguamento organizzativo, finalizzati anche all'iscrizione all'elenco speciale, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ne definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzate all'incremento dei fondi di garanzia.
*58. 7. (ex 109. 4.) Campa, Zanetta, Rosso.
Al comma 1, sostituire le parole: 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro con le seguenti: 802 milioni di euro, di 2.188 milioni di euro per il 2008 e 2.193 milioni di euro per il 2009.
Conseguentemente, all'articolo 109, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge il regolamento di attuazione.
**58. 7. (ex 109. 17.) Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.
Al comma 1, sostituire le parole: 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro con le seguenti: 802 milioni di euro, di 2.188 milioni di euro per il 2008 e 2.193 milioni di euro per il 2009.
Conseguentemente, all'articolo 109, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge il regolamento di attuazione.
**58. 8. (ex 109. 5.) Campa, Zanetta, Rosso.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, dopo le parole «presso le aziende di trasporto pubblico locale» sono inserite le seguenti: «e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 2004, n. 47, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355».
58. 9. (ex 58. 4.) Zanetta, Rosso.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, è reso esigibile interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al comma 1.
1-ter. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei ministri, il predetto termine puo essere sospeso una sola volta e per non più di 15 giorni, per motivate esigenze istruttorie dei Comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei ministri. L'Aran provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi 7 giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve comunque essere adottata entro 8 giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che è trasmesso dall'Aran, corredato della prescritta relazione tecnica, al Comitato di settore entro 3 giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i Comitati di settore delle Amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3.».
58. 500. Governo.
Al comma 2, sostituire le parole: 374 milioni, con le seguenti: 604 milioni.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A ridurre tute le voci in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
58. 10. (ex 58. 12.) Ascierto, Alberto Giorgetti.
Al comma 2, sostituire le parole: 304 milioni con le seguenti: 604 milioni.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre tutte le voci in misura lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
58. 11. (ex 58. 24.) Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Cossiga.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e di 100 milioni di euro per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.
58. 13. (ex 58. 18.) La Loggia, Zorzato, Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
58. 12. (ex 58. 34.) Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, a decorrere dall'anno 2007, la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali esigenze della difesa nazionale anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 80.000;
2008: - 80.000;
2009: - 80.000.
58. 14. (ex 58. 1.) Bressa, Zaccaria, Mascia, Franco Russo, Boato, Ferrari, Amici, Incostante, Adenti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 184.
58. 15. (ex 58. 38.) Barani, Nardi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento» e alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. Il presente articolo si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.
58. 16. (ex 58. 19.) Boscetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A ridurre tutte le voci in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
58. 18. (ex 58. 13.) Bocchino, Ascierto, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui ai decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200 milioni;
2008: - 200 milioni;
2009: - 200 milioni.
58. 17. (ex 58. 5.) Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Menia, Zacchera, Cossiga.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2007 e 2008, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000.
58. 19. (ex 58. 31) Giovanardi, D'Alia, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia sono stanziati per gli anni 2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, rispettivamente 350, 450, e 650 milioni di euro.
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 184;
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le voci in modo da assicurare una minore spesa annua di 150 milioni di euro per il 2007, 250 per il 2008 e 450 milioni per il 2009.
58. 20. (ex 58. 37.) Barani, Nardi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, numero 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia sono stanziati per gli anni 2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, rispettivamente 350, 450, e 650 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento» e alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.
58. 21. (ex 58. 20.) Boscetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia sono stanziati per gli anni 2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, rispettivamente 350, 450 e 650 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre tutte le voci in misura lineare, in modo da assicurare una minore spesa pari a 350 milioni di euro per l'anno 2007, a 450 milioni di euro per
l'anno 2008 e a 650 milioni di euro per l'anno 2009.
58. 22. (ex 58. 23.) Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Cossiga.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia. Per completare il processo di graduale volorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia sono stanziati per gli anni 2007, 2008 e 2009, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, rispettivamente 350, 450 e 650 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 80.000.
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 80.000.
voce: Ministero della salute:
2007: - 60.000;
2009: - 70.000.
voce: Ministero dell'università:
2009: - 70.000.
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
58. 23. (ex 58. 32.) Giovanardi, D'Alia, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia. In vista del completamento del processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia, secondo gli obiettivi prefissati dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 350 milioni di euro per il 2007, 450 milioni di euro per il 2008 e 650 milioni di euro per il 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua di 350 milioni di euro nel 2007, 450 milioni di euro nel 2008 e 650 milioni di euro nel 2009.
*58. 24. (ex 58. 36.) Cota, Stucchi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia. In vista del completamento del processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia, secondo gli obiettivi prefissati dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 350 milioni di euro per il 2007, 450 milioni di euro per il 2008 e 650 milioni di euro per il 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua di 350 milioni di euro nel 2007, 450 milioni di euro nel 2008 e 650 milioni di euro nel 2009.
*58. 25. (ex 58.14.) Bocchino, Ascierto, Alberto Giorgetti.
Al comma 3 le parole da: concorrono, fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: non possono comunque eccedere per l'anno 2006 la spesa sostenuta per rinnovi contrattuali per l'anno 2005, e per rinnovi contrattuali per l'anno 2005, e per ciascuno degli anni del triennio 2007 e 2009 il limite percentuale di spesa calcolato sul prodotto interno lordo dell'anno precedente, al fine di conseguire l'invarianza dell'onere in termini di incidenza sul prodotto interno lordo.
58. 29. (ex 58. 26.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Limitatamente all'anno 2007, le risorse previste da disposizioni speciali di legge per le amministrazioni destinatarie dell'articolo 1, comma 189, della legge n. 266 del 2005, che prevedono risorse aggiuntive per le amministrazioni, non possono essere utilizzate in sede di contrattazione integrativa e sono finalizzate e contabilizzate per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
58. 30. (ex 58. 2.) Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
1. Al fine di assicurare il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. I trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'accisa sul gasolio per autotrazione è aumentata a euro 431,4 per mille litri.
2. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 1 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I dei decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58».
58. 01. (ex 58. 09.) Milana.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 1, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
59. 1. (ex 59. 33.) Diliberto, Sgobio, Pagliarini, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la stabilizzazione del personale precario nelle categorie o qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il solo possesso della scuola dell'obbligo, le predette pubbliche amministrazioni, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono, entro 6 mesi dall'approvazione della nuova dotazione organica, procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro in contratti a tempo indeterminato. Per la stabilizzazione del personale precario nelle categorie o qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le medesime pubbliche amministrazioni, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, ove ricorrano le condizioni i cui al comma 1-bis, fermo restando il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono, entro 6 mesi dall'approvazione della nuova dotazione organica, bandire concorsi riservati per titoli integrati da colloquio. I rapporti di lavoro di cui al comma 1-bis possono essere prorogati o confermati fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi o fino alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
59. 2. (ex 59. 14. parte ammissibile) Crisci.
Al comma 1, secondo periodo, lettera b), dopo le parole: personale precario aggiungere le seguenti: e del personale di cui all'articolo 166, comma 1, lettera e-bis).
Conseguentemente:
all'articolo 166, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico, possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Alle misure di cui al presente comma è esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato del predetto importo.
all'articolo 2106, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2008: -12.000.
all'articolo 216, comma 4, tabella E, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla legge n. 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica - Art. 10, comma 5 (4.1.5.15 Interventi Strutturali di politica economica - cap. 3075)
2007: - 23.000
2008: - 11.000
2009: - 23.000
59. 500. Governo.
Al comma 1, secondo periodo, lettera b), dopo le parole: da personale precario, aggiungere le seguenti: anche con funzioni dirigenziali;.
Conseguentemente, la parola: indeterminato, è sostituita dalla seguente: determinato.
59. 3. (ex 59. 17.) Marinello.
Al comma 1, secondo periodo, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra i contratti a tempo determinato previsti da norme di legge di cui al comma 2 dell'articolo 57, sono compresi, per gli enti locali, i precari assunti con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed i collaboratori a cui sono stati conferiti incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001.
59. 4. (ex 59. 35.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il comma 33 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311 è abrogato.
2-bis. L'articolo 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è abrogato.
*59. 5. (ex 59. 19.) Osvaldo Napoli.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il comma 33 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.
2-bis. L'articolo 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è abrogato.
*59. 6. (ex 59. 47.) Saglia.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
59. 7. (ex 59. 15.) Osvaldo Napoli.
Sopprimere il comma 3.
59. 8. (ex 59. 24.) Osvaldo Napoli.
Al comma 3, dopo le parole: patto di stabilità interno aggiungere le seguenti: dello Stato.
59. 9. (ex 59. 46.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Al fine di limitare le consulenze e gli incarichi impropri, comunque denominati, e conseguire relativi risparmi di spesa, la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, deve accertare preventivamente il possesso dell'esperienza e di titoli specifici dei soggetti esterni alle amministrazioni stesse.
59. 10. (ex 59. 38.) Napoletano, Sgobio, Licandro, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Pagliarini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia Vacca, Venier.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero, a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto dall'articolo 4 comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998, e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dai Decreto Ministeriale n. 1390/2000, che fa esplicita richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico nei ruoli degli Enti presso i quali presta al momento servizio. Al personale assegnato, anche in posizione di soprannumero nei ruoli degli Enti presso i quali presta al momento servizio, sono riconosciuti i diritti economici e normativi acquisiti. Su dichiarazione dei relativi Enti è riconosciuta l'eventuale professionalità acquisita con l'assegnazione della qualifica e/o profili corrispondenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provve, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli Enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio
gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali.
59. 11. (ex 59. 49.) Delbono, Motta, Miglioli, Bellanova, Buffo, Codurelli, Di Salvo, Farinone, Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Schirru, Viola.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
1. Alle Camere di commercio e all'Unioncamere non si applicano gli articoli 51, 57 e 59 della presente legge, i commi 57, 59, 63, 187 e 189 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e i commi 95, 96 e 98 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Le Camere di commercio e l'Unioncamere adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
59. 01. (ex 59. 03.) Fitto, Franzoso, Lazzari.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dell'1,4 per cento con le seguenti: dello 0,4 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.
voce: Ministero dell'interno:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
60. 1. (ex 60. 13.) Lucchese, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi compresi gli accordi collettivi nazionali di disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ed i medici pediatri di libera scelta.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 2 per cento annuo.
60. 2. (ex 60. 8.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi compresi gli accordi collettivi nazionali di disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta.
60. 3. (ex 60. 6.) Bernardo, Gelmini, Casero, Ravetto, Aprea, Berruti, Bocciardo, Colucci, Craxi, Fontana, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro, La Russa, Airaghi, De Corato, Frassinetti, Gamba, Saglia.
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi compresi gli accordi collettivi nazionali di disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ed i medici pediatri di libera scelta.
60. 4. (ex 60. 12.) Volontè, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis - 1. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, di conversione in legge del decreto legge 21 novembre 2001, n. 335, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al successivo comma 2. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale.
2. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo di cui all'articolo 1 del decreto legge 21 novembre 2001, n. 335, convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato in euro 43 milioni. Il Ministero della salute, sentiti gli Istituti zooprofilatticì sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgersi nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 22.700;
2008: - 22.700;
2009: - 22.700.
60. 01. (ex 60. 01.) Vannucci, Iacomino, Napoletano, Aurisicchio, Crisafullli, Fadda.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis. - 1. È autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6 milioni da destinare attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione in atto di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 147 e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, ivi conclusi la gestione amministrazione degli interventi e.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:
2007: - 6.000;
2008: - 6.000;
2009:- 6.000.
60. 0502. Governo.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 130 milioni di euro annui.
61. 1. (ex 61. 2) Ascierto, Alberto Giorgetti.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 120.000;
2008: - 123.000;
2009: - 126.000.
61. 2. (ex *61. 1) Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Menia, Zacchera, Cossiga.
Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 16 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero della salute, voce: Legge n. 434 del 1998: finanziamento degli interventi in materia di animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo (5.1.2.3 prevenzione del randagismo - cap. 5340), apportare le seguenti variazioni:
2007: + 1.500;
2008: + 1.500;
2009: + 1.500.
61. 3. (ex 61. 4) Zanella, Camillo Piazza, Bonelli, Balducci, Boato, Cassola, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Pellegrino, Poletti, Trepiccione.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
1. Al personale, già dipendente dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1o ottobre 1994 al 1o ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefici economici previsti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro a valere sull'importo della liquidazione e sul trattamento pensionistico.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente nella misura del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
61. 01 (ex*61. 05). Zanetta, Rosso.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
1. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di cui al comma n), con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
61. 10. (ex 61. 08). Buemi.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis - (Indennità dei parlamentari) - 1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 - 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza ed è determinata in 5.400 curo mensili. Tale indennità è aggiornata ogni due anni in relazione al tasso di inflazione programmato».
63. 01. (ex 63. 04) Buffo.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis - (Collaboratori dei parlamentari) - 1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis - 1. I membri del Parlamento hanno diritto ad un collaboratore da loro scelto, retribuito dalle rispettive Camere per il periodo della legislatura. I rispettivi Uffici di Presidenza decidono le modalità del trattamento economico di tali rapporti di lavoro e le modifiche ai propri regolamenti interni in maniera tale che la disposizione del presente articolo comporti comunque una riduzione di almeno il 10 per cento degli oneri relativi al rimborso forfetario erogato per le spese inerenti al rapporto con gli elettori».
63. 02. (ex 63. 02) Buffo.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis - (Assegno vitalizio dei parlamentari) - 1. Ai parlamentari cessati dal mandato spetta un assegno vitalizio a partire dal sessantacinquesimo anno di età. I rispettivi Uffici di Presidenza definiscono le modalità di applicazione di quanto previsto al primo periodo attraverso nuovi regolamenti per gli assegni vitalizi dei parlamentari. Per il relativo fondo viene trattenuta dalla indennità una quota mensile.
2. Il pagamento dell'assegno vitalizio è sospeso qualora il parlamentare sia rieletto al Parlamento o al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale.
3. L'importo dell'assegno vitalizio varia a seconda degli anni di mandato parlamentare. I rispettivi Uffici di presidenza determinano le modalità della variazione.
4. L'ammontare dell'assegno vitalizio deve essere tale da non superare annualmente, sommato agli altri redditi di cui è titolare l'ex-parlamentare, il limite massimo di retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. L'assegno vitalizio non è cumulabile con altri assegni vitalizi maturati attraverso l'espletamento di altre funzioni pubbliche elettive.
63. 03. (ex 63. 03) Buffo.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre tutte le voci di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 12 milioni di euro, per l'anno 2008, una minore spesa di 25 milioni di euro, e per l'anno 2009, una minore spesa di 50 milioni di euro.
64. 1. (ex 64. 8) Ascierto, Alberto Giorgetti.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 60.000;
2009: - 120.000.
*64. 2. (ex 64. 41) Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000:
2008: - 60.000:
2009: - 120.000.
*64. 3. (ex 64. 25) Barbieri, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 12.000;
2008: - 25.000;
2009: - 50.000.
64. 4. (ex 64. 4) Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Menia, Zacchera, Cossiga.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le voci di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 120 milioni di euro.
64. 5. (ex 64. 18) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 184.
64. 6. (ex 64. 35) Barani.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 60.000;
2009: - 120.000.
*64. 7. (ex 64. 16) De Simone, Andrea Ricci, Migliore, Folena.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 60.000;
2009: - 120.000.
*64. 8. (ex 64. 38) Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 60.000;
2009: - 120.000.
*64. 9. (ex 64. 26) Bosi, Peretti, Zinzi.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, le voci di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa annua di 30 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa annua di
60 milioni di euro e per l'anno 2009 una minore spesa annua di 120 milioni di euro.
64. 10. (ex 64.21) Alberto Giorgetti, Alemanno.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, è corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura dei 70 per cento, con riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell'anno 2009 nella misura piena dell'indice di adeguamento e reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2009: - 60.000;
voce: Ministero della giustizia:
2009: - 20.000;
voce: Ministero dell'università e della ricerca:
2009: - 40.000.
64. 500. Governo.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: fatta eccezione per quella di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 8.000;
2008: - 15.000;
2009: - 30.000.
64. 11. (ex 64. 15) D'Elpidio, Fabris, Satta, Affronti, Rocco Pignataro, Adenti, Cioffi, Capotosti, Giuditta, Morrone, Del Mese, Picano, Pisacane.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: stipendiali automatiche aggiungere le seguenti: ad eccezione dei professori e dei ricercatori universitari.
Conseguentemente, all'articolo 110, sopprimere i commi 1 e 3.
64. 12. (ex 64. 17) Barbieri, Ciocchetti, Mazzoni, Marcazzan, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai docenti e ai ricercatori universitari, fino a quando non è definita la specifica disciplina prevista al presente comma 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 1, comma 488, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, le parole «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
64. 13. (ex 64. 14) Villetti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a coloro che abbiano maturato un periodo di anzianità inferiore a tre anni.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 40.000;
2009: - 75.000.
64. 14. (ex 64.27) D'Alia, Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai docenti e ricercatori universitari.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 18.000;
2008: - 35.000;
2009: - 70.000.
64. 15. (ex 64. 29) D'Alia, Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 4.000;
2008: - 10.000;
2009: - 20.000.
64. 16. (ex 64. 28) D'Alia, Peretti, Zinzi, Mazzoni.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis. - (Adeguamento indennità speciale per i non vedenti). - 1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181 a decorrere dal 1o gennaio 2007 ed in euro 200 a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella A, voce: Ministero della Salute, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
64. 01. (ex 64.05) Paolo Russo.
Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:
Art. 64-bis. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle disposizioni del Capo I e del presente Capo, aventi riflessi sull'organizzazione e sulla gestione dei rapporti di lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
64. 0500. Governo.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: decreto del Ministero della pubblica istruzione aggiungere le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari,
*65. 1 (ex*65.1). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: decreto del Ministero della pubblica istruzione aggiungere le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari,
*65. 2 (ex *65.2). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: decreto del Ministero della pubblica istruzione aggiungere le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari,
*65. 3 (ex *65. 4). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: decreto del Ministero della pubblica istruzione aggiungere le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari,
*65. 4 (ex *65. 7). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: decreti del Ministero della pubblica istruzione aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.
*66. 1. (ex 66. 108). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: decreti del Ministero della pubblica istruzione aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.
*66. 2. (ex 66. 160). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: decreti del Ministero della pubblica istruzione aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.
*66. 3. (ex 66. 51). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: Ministro della pubblica istruzione aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.
*66. 4. (ex 66. 36) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis - 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e fatturato annuo superiore a euro 516.456.900.»
66. 5. (ex 66. 158). Mancini.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: nel rispetto della normativa vigente fino a: alunni/classe dello 0,4 con le seguenti: l'incremento del valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4 attraverso l'adozione di nuovi criteri dell'organizzazione delle discipline e delle materie di insegnamento, prevedendone l'accorpamento secondo criteri più funzionali e riducendo, conseguentemente, gli orari di frequenza delle lezioni.
*66. 6 (ex 66. 119). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: nel rispetto della normativa vigente fino a: alunni/classe dello 0,4 con le seguenti: l'incremento del valore medio nazionale del rapporto alunni/ classe dello 0,4 attraverso l'adozione di nuovi criteri dell'organizzazione delle discipline e delle materie di insegnamento, prevedendone l'accorpamento secondo criteri più funzionali e riducendo, conseguentemente, gli orari di frequenza delle lezioni.
*66. 7 (ex 66. 161). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: nel rispetto della normativa vigente fino a: alunni/classe dello 0,4 con le seguenti: l'incremento del valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4 attraverso l'adozione di nuovi criteri dell'organizzazione delle discipline e delle materie di insegnamento, prevedendone l'accorpamento secondo criteri più funzionali e riducendo, conseguentemente, gli orari di frequenza delle lezioni.
*66. 8 (ex 66. 52). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: la revisione, a decorrere dall'anno fino alla fine della lettera con le seguenti: con particolare riguardo ai numeri minimo e massimo di alunni per classe, compresi quelli delle classi in cui sono presenti alunni diversamente abili, nonché alla costituzione dei posti nella scuola dell'infanzia e primaria e delle cattedre nella scuola secondaria di 1o e 2o grado, sulla base delle modalità ancora in atto nell'anno scolastico 2006-2007, al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, i criteri per la formazione delle classi dovranno assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche attraverso la riconduzione dello scarto tra organico di diritto e situazione di fatto alla sua dimensione fisiologica e non eliminabile e l'individuazione di obiettivi coerenti con l'innalzamento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo, da attribuire ai Dirigenti Scolastici ed ai Direttori Regionali, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da adottare interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici, all'integrazione degli alunni stranieri e diversamente abili attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze.
Conseguentemente:
dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 2 è abrogato.
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre del 5 per cento ciascuno degli stanziamenti di parte corrente.
66. 9. (ex 66. 100). De Simone, Andrea Ricci, Migliore, Folena.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dello 0,4 con le seguenti: dello 0,8.
66. 10. (ex 66. 5). Gianfranco Conte.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dello 0,4 con le seguenti: dello 0,6.
Conseguentemente, all'articolo 135, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Per lavori di realizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza della strada statale n. 115, tratto Vittoria-Comiso, e della strada statale Ragusa-Catania, è autorizzata la spesa di 200 milioni annui, per ciascuno degli anni 2007-2011.
66. 169. (ex 135. 12.) Minardo.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dello 0,4 aggiungere il seguente periodo: Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).
Conseguentemente:
al medesimo comma, la lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ". Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato gia effettuate su posti della medesima classe di concorso.
al comma 8, lettera d), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Gli otto membri con le seguenti: I componenti del Comitato.
66. 501. Governo
Al comma 1 lettera a), sopprimere le parole da: L'adozione di interventi finalizzati fino a: ridurre il fenomeno delle ripetenze.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.
voce: Ministero dell'interno:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.
voce: Ministero dei beni e le attività culturali:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.
voce: Ministero della salute:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.
voce: Ministero dell'università:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
66. 11. (ex 66. 162.) Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 1 lettera a), sopprimere le parole da: L'adozione di interventi finalizzati fino a: ridurre il fenomeno delle ripetenze.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
66. 12. (ex 66.53). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: L'adozione di interventi fino a: ridurre il fenomeno delle ripetenze con le seguenti: Il Ministro della pubblica istruzione attua l'articolo 4 del decreto legislativo n. 15 aprile 2005 n. 76, al fine di realizzare piani di intervento per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.
voce: Ministero dell'interno:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.
voce: Ministero dei beni e le attività culturali:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.
voce: Ministero della salute:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.
voce: Ministero dell'università:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
66. 13. (ex 66. 204). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: L'adozione di interventi fino a: ridurre il fenomeno delle ripetenze con le seguenti: Il Ministro della pubblica istruzione attua l'articolo 4 del decreto legislativo n. 15 aprile 2005 n. 76, al fine di realizzare piani di intervento per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
66. 14. (ex 66. 54). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: L'adozione di interventi fino a: ridurre il fenomeno delle ripetenze con le seguenti: Il Ministro della pubblica istruzione attua l'articolo 4 del decreto legislativo n. 15 aprile 2005 n. 76, al fine di realizzare piani di intervento per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni.
66. 15. (ex 66. 111). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: individualizzazione della didattica aggiungere le seguenti: in relazione ai percorsi formativi,
66. 16. (ex 66. 38). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: L'organico di diritto dei docenti di sostegno è rideterminato in misura corrispondente all'80 per cento del numero complessivo dei docenti di sostegno in servizio nell'anno scolastico 2005-2006.
66. 17. (ex 66. 148). Sasso, Benzoni, Chiaromonte, De Biasi, Froner, Ghizzoni, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi, Sircana, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e, comunque, fino all'utilizzo di un numero complessivo di docenti di sostegno non inferiore all'attuale rapporto di 1 a 138.
*66. 18. (ex 66. 55). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e, comunque, fino all'utilizzo di un numero complessivo di docenti di sostegno non inferiore all'attuale rapporto di 1 a 138.
*66. 19. (ex 66. 121). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e, comunque, fino all'utilizzo di un numero complessivo di docenti di sostegno non inferiore all'attuale rapporto di 1 a 138.
*66. 20. (ex 66. 163). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e, comunque, fino all'utilizzo di un numero complessivo di docenti di sostegno non inferiore all'attuale rapporto di 1 a 138.
*66. 21. (ex 66. 27). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: da verificare annualmente, d'intesa con le seguenti: per complessive 150 mila unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20 mila unità. Per rispondere ai fini sopra richiamati e per ottenere una corretta utilizzazione di tutte le risorse formate dalla Pubblica Amministrazione, ivi incluso del personale docente formato presso le università, senza ulteriore aggravio a carico del bilancio dello Stato, in vista del piano triennale di assunzioni indicato, si stabilisce che l'abilitazione conseguita in esito all' esame di stato conclusivo dei corsi svolti presso le scuole di Specializzazione all'insegnamento di cui alla legge n. 341 del 1990, e presso le facoltà di scienze della formazione primaria dà diritto all'inserimento, a domanda, nelle graduatorie di merito degli idonei ai concorsi per esami e titoli di cui all'articolo 399 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 124 del 1999, e negli elenchi aggiuntivi di sostegno se in possesso della specifica specializzazione. Al solo fine di tali inserimenti i punteggi finali di abilitazione dei predetti corsi sono riportati alla stessa base di quelli previsti per i punteggi finali relativi al superamento della procedura concorsuale di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1999, ivi compresa la valutazione dei titoli posseduti all'atto di iscrizione ai corsi di cui alla legge n. 341 del 1990. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la presentazione delle domande i cui al comma 1, ai fini dell'inserimento nei ruoli a partire dall'anno scolastico 2006/2007. Gli iscritti ai corsi di specializzazione di cui alla legge n. 341 del 1990 e presso le facoltà di scienze della formazione possono presentare con riserva la domanda di cui al comma 1, entro il 31 maggio del 2007. A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, con decreto del Ministero della pubblica istruzione sentito il C.N.P.I. sarà successivamente disciplinata la quota dei posti riservati ai docenti inclusi nelle graduatorie di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e dell'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ai fini di una loro immissione in ruolo durante la gestione della fase transitoria tra vecchio e nuovo sistema di reclutamento da disciplinare tra le eventuali modifiche da apportare al decreto legislativo n. 227 del 2005, recante norme sulla formazione degli insegnanti. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente, previsto dalla presente lettera, e abrogata con effetto dal 1o settembre 2007, la disposizione di cui al punto B. 3) lettera h) della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.
È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data del 2 maggio 2005, data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 e 2006/2007, e del diploma di strumento musicale, e ai docenti privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data dell'entrata in vigore della legge 3 maggio l999,n. 124, erano inseriti negli elenchi prioritari compilati ai sensi del decreto del Ministero della pubblica istruzione del 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, previsto dall'articolo 1 comma 2-bis della legge 20 agosto 2001 n. 333.
66. 22. (ex 66. 173). Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze fino a: fattibilità dello stesso con le seguenti: in ragione del turn over effettivo.
*66. 23. (ex 66. 56). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze fino a: fattibilità dello stesso con le seguenti: in ragione del turn over effettivo.
*66. 24. (ex 66. 122). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze fino a: fattibilità dello stesso con le seguenti: in ragione del turn over effettivo.
*66. 25. (ex 66. 163). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 1 lettera c), primo periodo, sostituire le parole: d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, con le seguenti: in ragione del turn over effettivo.
66. 26. (ex 66. 82). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: per complessive 150 mila unità fino a: partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli con le seguenti: per almeno 150 mila unità e comunque fino alla copertura di tutti i posti e le cattedre vacanti e disponibili. Per favorire l'assorbimento del precariato storico, una quota delle assunzioni previste per il triennio è destinata alla copertura dei posti e delle cattedre risultanti vacanti e disponibili alla data del 1o settembre 2006, utilizzando a tal fine le graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza giuridica dal 1o settembre 2006 ed economica dal 1o settembre 2007. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza una attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione, abilitazione e reclutamento del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unità.
Conseguentemente:
all'articolo 68, sopprimere il comma 12;
dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis - (Disposizioni in materia di IVA) - 1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è soppresso.
66. 27. (ex 66. 101). Andrea Ricci, Migliore, De Simone, Folena, Burgio.
Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: per complessive 150.000 unità fino a: partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli con le seguenti: per almeno 150.000 unità e comunque fino alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unità. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il ministro della Pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente.
66. 28. (ex 66. 151 parte ammissibile). Sasso, De Simone, Ghizzoni, Folena, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Giulietti, Latteri, Rusconi, Sircana, Tessitore, Tocci, Volpini.
Al comma 1 lettera c), primo periodo, sopprimere la parola: storico.
*66. 29. (ex 66. 57). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 1 lettera c), primo periodo, sopprimere la parola: storico.
*66. 30. (ex 66. 109). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 1 lettera c), primo periodo, sopprimere la parola: storico.
*66. 31. (ex 66. 169). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 1 lettera c), primo periodo, sostituire le parole: e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti con le seguenti: in attuazione di quanto previsto dalla normativa in vigore ed, in particolare dal decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 227.
Conseguentemente all'articolo 216,comma 1, tabella A, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 100 milioni di euro.
66. 32. (ex 66. 110). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 1 lettera c), primo periodo, sostituire le parole: e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti con le seguenti: in attuazione di quanto previsto dalla normativa in vigore ed, in particolare dal decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 227, in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento.
*66. 33. (ex 66. 31). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 1 lettera c), primo periodo, sostituire le parole: e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti con le seguenti: in attuazione di quanto previsto dalla normativa in vigore ed, in particolare dal decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 227, in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento.
*66. 34. (ex 66. 58). Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 1 lettera c), primo periodo, sostituire le parole: e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti con le seguenti: in attuazione di quanto previsto dalla normativa in vigore ed, in particolare dal decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 227, in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento.
*66. 35. (ex 66. 165). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 1 lettera c), primo periodo, dopo le parole: per complessive 20 mila unità aggiungere i seguenti periodi: Per rispondere ai fini sopra richiamati e per ottenere una corretta utilizzazione di tutte le risorse formate dalla pubblica amministrazione, ivi incluso del personale docente formato presso le università, senza ulteriore aggravio a carico del bilancio dello Stato, in vista del piano triennale di assunzioni indicato, l'abilitazione conseguita in esito all'esame di stato conclusivo dei corsi svolti presso le scuole di specializzazione all'insegnamento di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341 e presso le facoltà di scienze della formazione primaria da diritto all'inserimento, a domanda, nelle graduatorie di merito degli idonei ai concorsi per esami e titoli di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Al solo fine di tale inserimento, i punteggi finali di abilitazione dei predetti corsi sono riportati alla stessa base di quelli previsti per i punteggi finali relativi al superamento della procedura concorsuale di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1999, ivi compresa la valutazione dei titoli posseduti all'atto di iscrizione ai corsi di cui alla legge n. 341 del 1990 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la presentazione delle domande di cui al comma 1, ai fini dell'inserimento nei ruoli a partire dall'anno scolastico 2007/2008. Gli iscritti ai corsi di specializzazione di cui alla legge n. 341 del 1990 e presso le facoltà di scienze della formazione possono presentare con riserva la domanda di cui ai precedenti periodi entro il 31 maggio del 2007.
66. 36. (ex 66. 168). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto periodo.
66. 37. (ex 66. 26). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.
*66. 38. (ex 66. 104). Diliberto, Licandro, Tranfaglia, Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.
*66. 39. (ex 66. 123). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.
*66. 40. (ex 66. 171) Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.
*66. 41. (ex 66. 59 e 66. 50) Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante, Fasolino.
Al comma 1, lettera c), sostituire il terzo, quarto e quinto periodo con i seguenti: A seguito della piena attuazione fino a: dei futuri concorsi per esami e titoli con le seguenti: A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il C.N.P.I. sarà successivamente disciplinata la quota dei posti riservati ai docenti inclusi nelle graduatorie di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ai fini di una loro immissione in molo durante la gestione della fase transitoria tra vecchio e nuovo sistema di reclutamento da disciplinare tra le eventuali modifiche da apportare al decreto legislativo n. 227 del 2005, recante norme sulla formazione degli insegnanti.
66. 42. (ex 66. 166) Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.
66. 43. (ex 66. 172). D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 e 2006/2007 aggiungere le seguenti: e del diploma di strumento musicale,.
66. 44. (ex 66. 167). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 e 2006/2007 aggiungere le seguenti: nonché dei punteggi relativi all'aggiornamento professionale realizzato mediante master, specializzazioni o perfezionamenti universitari.
66. 45. (ex 66. 235). Marinello.
Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sopprimere la parola: prioritari.
66. 46. (ex 66. 147). Sasso, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Ghizzoni, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi, Sircana, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare la seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
66. 47. (ex 66. 60). Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 1, sopprimere, la lettera d).
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare la seguenti variazioni:
2007: - 25.720;
2008: - 25.720;
2009: - 25.720.
66. 48. (ex 66. 175). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sopprimere, la lettera d).
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 25 milioni di euro.
66. 49. (ex 66. 124). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 1 lettera f) dopo le parole: istruzione professionale aggiungere le seguenti: previo parere di cui al presente comma e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
*66. 50. (ex 66. 61). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: istruzione professionale aggiungere le seguenti: previo parere di cui al presente comma e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
*66. 51. (ex 66. 112). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 1 lettera f), dopo le parole: istruzione professionale, aggiungere le seguenti: previo parere di cui al presente comma e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
*66. 52. (ex 66. 176). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le parole: d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
66. 53. (ex 66. 40). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri atto a favorire il rapporto scuola-famiglia mediante l'utilizzo, per fini non didattici, di apposite figure professionali madrelingua, quali mediatori culturali.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
66. 54. (ex 66. 218). Andrea Ricci, Frias, Mascia, Franco Russo.
Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) in linea con la convenzione dei diritti del fanciullo, ai fini di prevenire la dispersione scolastica e i problemi sociali derivanti dalla mancanza di inserimento dei figli e le figlie degli immigrati non italofoni, un piano di formazione per l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua rivolto ai docenti della scuola primaria.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce:Ministero economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
66. 55. (ex 66. 219). Frias, Mascia, Russo, Andrea Ricci.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 5 della legge 8 marzo 2003, n. 53, i commi 1 e 2 sono abrogati.
1-ter. Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227 è abrogato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
Art. 215-bis - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
66. 56. (ex 66. 222). De Simone, Folena, Ricci.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2006, n. 266, il comma 218 è abrogato.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
66. 57. (ex 66. 223). De Simone, Folena, Ricci.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , sentite le organizzazioni sindacali federali.
66. 58. (ex 66. 91). Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I suddetti decreti sono adottati, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.
*66. 59. (ex 66. 62). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I suddetti decreti sono adottati, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.
*66. 60. (ex 66. 113). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I suddetti decreti sono adottati, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.
*66. 61. (ex 66. 177). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I suddetti decreti sono adottati, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
66. 62. (ex 66. 41). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli iscritti nell'anno accademico 2006-2007 al primo anno dei corsi di specializzazione di cui alla legge n. 341 del 1990 e presso le Facoltà di Scienze della Formazione possono richiedere l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti valide per il biennio 2007-2009, presentando apposita domanda di inclusione della riserva entro il 31 maggio 2007 e la domanda dl scioglimento della riserva con la presentazione del titolo entro il 31 maggio 2008.
66. 63. (ex 66. 178). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli iscritti nell'anno accademico 2006-2007 al primo anno dei corsi di specializzazione di cui alla legge n. 341 del 1990 e presso le Facoltà di Scienze della Formazione possono richiedere l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti valide per il biennio 2007-2009, presentando apposita domanda di inclusione della riserva entro il 31 maggio 2007 e la domanda dl scioglimento della riserva con la presentazione del titolo entro il 31 maggio 2008.
*66. 64. (ex 66. 7). Campa, Zanetta, Rosso.
Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli iscritti nell'anno accademico 2006-2007 al primo anno dei corsi di Specializzazione di cui alla legge n. 341 del 1990 e presso le Facoltà di Scienze della Formazione possono richiedere l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti valide per il biennio 2007-2009, presentando apposita domanda di inclusione della riserva entro il 31 maggio 2007 e la domanda dl scioglimento della riserva con la presentazione del titolo entro il 31 maggio 2008.
*66. 65. (ex 66. 179). Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché i punteggi relativi all'aggiornamento professionale realizzato mediante master, scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento universitario.
66. 66. (ex 66. 49). Marinello.
Sopprimere il comma 4.
66. 67. (ex 66. 34). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, un piano organico di mobilità, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori rolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell'amministrazione scolastica, nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. Contestualmente all'attuazione di detto piano il Ministro della Pubblica Istruzione ed il Ministro per le Riforme e l'innovazione della pubblica amministrazione avvieranno una specifica sessione di trattative presso l'ARAN con le organizzazioni sindacali, finalizzata ad individuare ulteriori modalità di utilizzazione del personale permanentemente inidoneo in amministrazioni diverse da quelle di diretta competenza del Ministero della pubblica istruzione, per il funzionamento di qualificati servizi culturali. Il comma 5 dell'articolo 35 della citata legge n. 289 del 2002 è abrogato. Per assicurare la funzionalità dei servizi ausiliari, tecnici e amministrativi delle scuole in cui sono presenti unità di personale ATA permanente inidoneo restituito ai moli per effetto dell'applicazione del comma 6 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, gli organici saranno determinati tenendo conto delle ridotte capacità lavorative di detto personale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.
66. 68. (ex 66. 221). De Simone, Folena, Andrea Ricci.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e finanze:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000
2008: - 0.000;
2009: - 50.000.
66. 69. (ex 66. 63). Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 7.000;
2008: - 13.000;
2009: - 13.000.
66. 70. (ex 66. 180). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 13 milioni di euro.
66. 71. (ex 66. 125). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 6.
66. 72. (ex 66. 33). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:
6. Gli IRRE (Istituti regionali di ricerca educativa) riorganizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 190 svolgono funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro reti e consorzi, nonché agli uffici dell' amministrazione, anche di livello sub regionale. Tali funzioni si esplicano in attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola. Gli IRRE supportano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in modo particolare mediante:
a) collaborazioni e partecipazione attiva alla progettazione e attuazione di programmi di ricerca educativa e della relativa sperimentazione in tutti gli ambiti;
b) collaborazioni alla costruzione di percorsi formativi per il personale della scuola coerenti con le scelte di programmazione dell'offerta formativa;
selezione, individuazione e comunicazione alle scuole di particolari progetti formativi cui le stesse possono partecipare, in Italia e all'estero;
c) partecipazione e collaborazione per l'attivazione di un sistema di scambio di documentazione tra le istituzioni scolastiche;
d) collaborazione all'elaborazione di proposte per l'innovazione degli ordinamenti didattici a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
e) approfondimento degli obiettivi formativi e delle competenze connesse con i diversi curricula ai fini dell'innovazione metodologica e disciplinare.
66. 73. (ex 66. 19). Campa, Zanetta, Rosso.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 7.000;
2008: - 13.000;
2009: - 13.000.
66. 74. (ex 66. 181). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 13 milioni di euro.
66. 75. (ex 66. 126). Bono, Filippo Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le spese di parte corrente dell'1 per cento, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
66. 76. (ex 66. 8 e 66.64). Campa, Zanetta, Rosso, Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Sopprimere il comma 8.
*66. 77. (ex 66. 65). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Sopprimere il comma 8.
*66. 78. (ex 66. 84). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Sopprimere il comma 8.
*66. 79. (ex 66. 114). Bono, Filippo Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 8.
*66. 80. (ex 66. 182). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 8, sopprimere le lettere a), b) e c).
Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. L'INVALSI espleta le proprie funzioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
66. 81. (ex 66. 83). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 8, sopprimere la lettera a).
*66. 82. (ex 66.66). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 8, sopprimere la lettera a).
*66. 83. (ex 66. 115). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 8, sopprimere la lettera a).
*66. 84. (ex 66. 183). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 8, sopprimere la lettera b).
*66. 85. (ex 66. 42). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 8, sopprimere la lettera b).
*66. 86. (ex 66. 68). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 8, sopprimere la lettera b).
*66. 87. (ex 66. 116). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 8, sopprimere la lettera b).
*66. 88. (ex 66. 184). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 8, lettera b), capoverso Art. 4, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il Comitato direttivo.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire il capoverso con il seguente:
1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da sei membri, scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e due dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281
**66. 89. (ex 66.67 e 66.70). Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 8, lettera b), capoverso Art. 4, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il Comitato direttivo.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire il capoverso con il seguente:
1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da sei membri, scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e due dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281
**66. 90. (ex 66. 127 e 66.128). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 8, sopprimere la lettera c).
*66. 91. (ex 66. 43) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 8, sopprimere la lettera c).
*66. 92. (ex 66.69) Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 8 sopprimere la lettera c).
*66. 93. (ex 66.117) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 8 sopprimere la lettera c).
*66. 94. (ex 66.185) Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 8, sopprimere la lettera d).
**66. 95. (ex 66. 44). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 8, sopprimere la lettera d).
**66. 96. (ex 66. 71). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 8 sopprimere la lettera d).
**66. 97. (ex 66. 118). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 8 sopprimere la lettera d).
**66. 98. (ex 66. 186). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Sopprimere il comma 9.
*66. 99. (ex 66. 72). Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Sopprimere il comma 9.
*66. 100. (ex 66. 107). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 9.
*66. 101. (ex 66. 187). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) L'INVALSI adempie a tutti i compiti previsti dal decreto legislativo n. 286 del 2004.
Conseguentemente, sopprimere le lettere b) e c).
66. 102. (ex 66. 188). Ciocchetti, Peretti, Zinzi.
Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) L'INVALSI adempie a tutti i compiti previsti dal decreto legislativo n. 286 del 2004.
*66. 103. (ex 66. 73). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) L'INVALSI adempie a tutti i compiti previsti dal decreto legislativo n. 286 del 2004.
*66. 104. (ex 66. 130). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) L'INVALSI adempie a tutti i compiti previsti dal decreto legislativo n. 286 del 2004.
*66. 105. (ex 66. 190). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 9, sopprimere la lettera b).
**66. 106. (ex 66. 46). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 9, sopprimere la lettera b).
**66. 107. (ex 66. 74). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 9 sopprimere la lettera b).
**66. 108. (ex 66. 191). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 9, sopprimere la lettera c).
*66. 109. (ex 66. 47). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 9, sopprimere la lettera c).
*66. 110. (ex 66. 75). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 9 sopprimere la lettera c).
*66. 111. (ex 66. 131) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 9 sopprimere la lettera c).
*66. 112. (ex 66. 192) Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 9, sopprimere la lettera d).
66. 113. (ex 66. 96) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 10.
*66. 114. (ex 66. 29) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Sopprimere il comma 10.
*66. 115. (ex 66. 77) Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Sopprimere il comma 10.
*66. 116. (ex 66. 132) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 10.
*66. 117. (ex 66. 193). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le procedure di mobilità intercorse.
**66. 118. (ex 66. 76). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le procedure di mobilità intercorse.
**66. 119. (ex 66. 129). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le procedure di mobilità intercorse.
**66. 120. (ex 66. 189). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Sopprimere il comma 11.
*66. 121. (ex 66. 78). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Sopprimere il comma 11.
*66. 122. (ex 66. 81). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Sopprimere il comma 11.
*66. 123. (ex 66. 133). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 11.
*66. 124. (ex 66. 194). Barbieri, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.
Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Il Presidente ed il Comitato direttivo dell'INVALSI cessano dalla carica alla scadenza del proprio incarico, di durata triennale. A decorrere da tale scadenza, sono nominati i nuovi organi, di cui al comma 8, lettera b).
66. 125. (ex 66. 30). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Il Presidente ed il Comitato direttivo dell'INVALSI cessano dalla carica alla scadenza del proprio incarico, di durata triennale. A decorrere da tale scadenza, sono nominati i nuovi organi, di cui al comma 8, lettera b).
*66. 126. (ex 66. 79). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Il Presidente ed il Comitato direttivo dell'INVALSI cessano dalla carica alla scadenza del proprio incarico, di durata triennale. A decorrere da tale scadenza, sono nominati i nuovi organi, di cui al comma 8, lettera b).
*66. 127. (ex 66. 134). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Il Presidente ed il Comitato direttivo dell'INVALSI cessano dalla carica alla scadenza del proprio incarico, di durata triennale. A decorrere da tale scadenza, sono nominati i nuovi organi, di cui al comma 8, lettera b).
*66. 128. (ex 66. 195 e 66.196). Ciocchetti, Peretti, Zinzi, Barbieri.
Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: da due revisori dei conti fino a: della pubblica istruzione con le seguenti: dal collegio dei revisori di cui all'articolo 57 del decreto interministeriale 10 febbraio 2001, n. 44
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
66. 129. (ex 66. 89). Galli.
Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: previsione di una preselezione fino a: che superano la preselezione con le seguenti: svolgimento di preliminari prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell'attuale selezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano le preliminari prove oggettive.
66. 130. (ex 66. 206). Iannarilli.
Sostituire il comma 14 con il seguente:
14. Tutti i candidati del corso-concorso riservato ai presidi incaricati che hanno maturato, entro l'anno 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, inclusi nelle graduatorie generali di merito relative alla valutazione complessiva della prova colloquio e dei titoli, sono ammessi al periodo di formazione, che si conclude con la produzione di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando dello stesso corso-concorso, indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006. Pertanto, soppresso lo sbarramento del dieci per cento di cui all'articolo 29 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della maggiorazione dei posti messi a concorso in sede regionale a norma dell' articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo, i posti disponibili sono assegnati fino alla concorrenza del numero degli ammessi al periodo di formazione con incondizionata priorità rispetto ai vincitori del corso-concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici, bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 400 milioni di euro.
66. 131. (ex 66. 92). Alemanno, Alberto Giorgetti.
Sostituire il comma 14 con il seguente:
14. Ai fini dell'ammissione al periodo di formazione del corso - concorso riservato ai presidi incaricati che abbiano maturato, entro l'anno 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, non si applica lo sbarramento al 10 per cento, di cui all' articolo 29, comma 3, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della maggiorazione dei posti disponibili. Tali posti sono assegnati fino alla concorrenza del numero di tutti i candidati del suddetto corso-concorso riservato, ai quali è inoltre attribuita incondizionata priorità nell'attribuzione di tutti i posti disponibili rispetto ai vincitori del corso-concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici, bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.
66. 132. (ex 66. 198). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: del 26 novembre 2004 aggiungere le seguenti: e dal bando di concorso riservato indetto in data 6 ottobre 2006, abolendo, nel contempo, lo sbarramento previsto per l'ammissione al corso di formazione dello stesso dei candidati, calcolato sul numero totale dei posti maggiorato del 12 per cento.
66. 133. (ex 66. 203). Mancini.
Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 con le seguenti: anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.
66. 134. (ex 66. 3). Folena.
Al comma 14 , primo periodo, dopo le parole: dei candidati del citato concorso aggiungere le seguenti: , compresi quelli ammessi con riserva, qualunque sia la natura del provvedimento cautelare,
*66. 135. (ex 66. 210). Iannarilli.
Al comma 14 , primo periodo, dopo le parole: dei candidati del citato concorso aggiungere le seguenti: , compresi quelli ammessi con riserva, qualunque sia la natura del provvedimento cautelare,
*66. 136. (ex 66. 228) Aurisicchio.
Al comma 14 , primo periodo, dopo le parole: dei candidati del citato concorso aggiungere le seguenti: , compresi quelli ammessi con riserva alla procedura concorsuale sulla base di provvedimenti cautelari adottati sia in sede giurisdizionale che su parere del Consiglio di Stato a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato, con conseguente cessazione della materia del contendere,
66. 137. (ex 66. 207). Iannarilli.
Al comma 14 , primo periodo, dopo le parole: dei candidati del citato concorso aggiungere le seguenti: , inclusi tutti coloro che sono stati ammessi a sostenere le prove d'esame per effetto di un provvedimento giurisdizionale cautelare del giudice amministrativo.
66. 138. (ex 66. 199). Barbieri, Zinzi.
Al comma 14 , primo periodo, dopo le parole: dei candidati del citato concorso aggiungere le seguenti: , compresi i candidati, in possesso dei prescritti requisiti, ammessi con provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
66. 139. (ex 66. 205). Rusconi, De Simone, Li Causi, Volpini, Colasio, Giachetti, Ghizzoni, Villari, Poletti, Cesario, Tessitore, Testa, Benzoni, Chiaromonte, De Blasi, Giulietti, Guadagno, Latteri, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Tocci, Oliverio.
Al comma 14 , primo periodo, dopo le parole: dei candidati del citato concorso aggiungere le seguenti , compresi gli ammessi alla procedura concorsuale con provvedimento cautelare
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: formazione del predetto concorso aggiungere le seguenti: , compresi gli ammessi alla procedura concorsuale con provvedimento cautelare.
66. 140. (ex 66. 226). Del Bue, Barani, Nardi.
Al comma 14 , primo periodo, dopo le parole: dei candidati del citato concorso aggiungere le seguenti: , pleno jure e riservisti ammessi e già frequentanti il corso di formazione,
66. 141. (ex 66. 9) Aurisicchio.
Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole da: prevista dal medesimo concorso e abbiano concluso fino alla fine del comma, con le seguenti: con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede, altresì, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale e interregionale (questi ultimi a domanda) relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/07; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vengono conferite secondo l'ordine della graduatoria di mento.
*66. 500. Governo.
Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole da: prevista dal medesimo concorso e abbiano concluso fino alla fine del comma, con le seguenti: con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede, altresì, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale e interregionale (questi ultimi a domanda) relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/07; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vengono conferite secondo l'ordine della graduatoria di mento.
*66. 142. Di Gioia.
Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: prevista dal medesimo concorso aggiungere le seguenti: , inclusi coloro che sono stati ammessi alle prove con provvedimento cautelativo
66. 143. (ex 66. 88). Minardo.
Al comma 14, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano concluso tale fase formativa, anche se ammessi con provvedimento cautelare purché in possesso dei basilari requisiti di cittadinanza, laurea e servizio settennale di ruolo nelle scuole di qualsiasi ordine e grado.
Conseguentemente, al medesimo comma:
dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
Sono ammessi a completare l'iter concorsuale, partecipando a tale fase di formazione i candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche ammessi con provvedimento cautelare purché in possesso dei basilari requisiti di cittadinanza, laurea e servizio settennale di ruolo nelle scuole di qualsiasi ordine e grado, ma ai quali è stato riconosciuto nella preselezione regionale per titoli un punteggio inferiore all'ultimo dei graduati in posizione utile per accedere alle prove d'esame.;
aggiungere, in fine, le parole: , con precedenza dei candidati ammessi a pieno titolo, cui devono seguire, nell'ordine, gli ammessi con riserva. A tutti i nominati viene attribuita la decorrenza giuridica dal 1o settembre 2007.
66. 144. (ex 66. 97). D'Elpidio, Giuditta, Li Causi, Fabris, Satta, Affronti, Rocco Pignataro, Adenti, Cioffi, Capotosti, Morrone, Del Mese, Picano, Pisacane.
Al comma 14, secondo periodo, sostituire le parole da: per i posti vacanti fino a: collocati nelle relative graduatorie con le seguenti: alla nomina dei candidati idonei non inclusi in posizione utile in rapporto all'iniziale numero dei posti disponibili; si procede poi alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del concorso ordinario, che non vi abbiano potuto partecipare perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie;
66. 145. (ex 66. 15). Mancini.
Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: al medesimo periodo aggiungere le seguenti: alla nomina dei candidati idonei non inclusi in posizione utile in rapporto all'iniziale numero dei posti disponibili; si procede poi.
66. 146. (ex 66. 14 e 66. 201). Mancini.
Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: al medesimo periodo aggiungere le seguenti: e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi anche all'anno scolastico 2009/10.
66. 147. (ex 66. 136). Rositani, Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina.
Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: alla nomina degli altri candidati aggiungere le seguenti: , compresi quelli ammessi con riserva alla procedura concorsuale sulla base di provvedimenti cautelari adottati sia in sede giurisdizionale che su parere del Consiglio di Stato a seguito del ricorso straordinario al Capo dello Stato, con conseguente cessazione della materia del contendere.
66. 148. (ex 66. 209). Iannarilli.
Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: alla nomina degli altri candidati aggiungere le seguenti: compresi quelli ammessi con riserva con provvedimento cautelare.
66. 149. (ex 66. 208). Iannarilli.
Al comma 14, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da iniziarsi in ogni area territoriale del Paese entro e non oltre il 1o febbraio 2007.
66. 150. (ex 66. 135). Rositani, Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina.
Al comma 14, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro l'anno scolastico 2006/2007.
66. 151. (ex 66. 1). Folena.
Al comma 14, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con priorità rispetto alle nomine relative a successivi concorsi sia riservati che ordinati.
66. 152. (ex 66. 137). Rositani, Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina.
Al comma 14, terzo periodo, dopo le parole: della graduatoria di selezione aggiungere la seguente: relativo.
66. 153. (ex 66. 200). Mancini.
Al comma 14, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Vengono altresì ammessi a partecipare al corso-concorso riservato, ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, tutti i presidi incaricati che alla data di emanazione del bando hanno maturato 180 giorni di effettivo servizio. Tutti i candidati che hanno superato il colloquio propedeutico accedono al corso di formazione che si conclude con una relazione finale e con il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando. Sulla scorta della graduatoria si procede alla nomina in ruolo a far data dal 1o settembre 2007 e la stessa avrà validità fino al suo totale esaurimento.
66. 154. (ex 66. 6). Lumia.
Al comma 14, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Vengono altresì ammessi a partecipare al corso-concorso riservato, ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, tutti i presidi incaricati che alla data di emanazione del bando hanno maturato 180 giorni di effettivo servizio. Tutti i candidati che hanno superato il colloquio propedeutico accedono al corso di formazione che si conclude con una relazione finale e con il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando. Sulla scorta della graduatoria si procede alla nomina in ruolo a far data dal 1o settembre 2009 e la stessa avrà validità fino al suo totale esaurimento.
66. 155. (ex 66. 229). Piscitello, Latteri, Piro.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Tutti i candidati del corso-concorso riservato ai presidi incaricati che hanno maturato, entro l'anno 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, inclusi nelle graduatorie generali di merito relative alla valutazione complessiva della prova colloquio e dei titoli, sono ammessi al periodo di formazione, che si conclude con la produzione di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando dello stesso corso-concorso, indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006. Pertanto, soppresso lo sbarramento del dieci per cento di cui all'articolo 29 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della maggiorazione dei posti messi a concorso in sede regionale a norma dell' articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo, i posti disponibili sono assegnati fino alla concorrenza del numero degli ammessi al periodo di formazione con incondizionata priorità rispetto ai vincitori del corso-concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici, bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. Le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di merito relativa alla valutazione complessiva della prova colloquio preliminare e dei titoli.
*66. 156. (ex 66. 156). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Tutti i candidati del corso-concorso riservato ai presidi incaricati che hanno maturato, entro l'anno 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43, inclusi nelle graduatorie generali di merito relative alla valutazione complessiva della prova colloquio e dei titoli, sono ammessi al periodo di formazione, che si conclude con la produzione di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando dello stesso corso-concorso, indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006. Pertanto, soppresso lo sbarramento del dieci per cento di cui all'articolo 29 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della maggiorazione dei posti messi a concorso in sede regionale a norma dell' articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo, i posti disponibili sono assegnati fino alla concorrenza del numero degli ammessi al periodo di formazione con incondizionata priorità rispetto ai vincitori del corso-concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici, bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. Le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di merito relativa alla valutazione complessiva della prova colloquio preliminare e dei titoli.
*66. 157. (ex 66. 106). Garnero Santanché.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Al corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 3 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie speciale n. 76 del 6 ottobre 2006, non si applica lo sbarramento del 10 per cento. lo sbarramento del dieci per cento di cui all'articolo 29 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
66. 158. (ex 66. 85). Brusco.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 14, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con il decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. Le nomine vengono effettuate secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultavano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza.
*66. 159. (ex 66. 2). Rusconi, Ghizzoni, Tessitore, Sasso, Colasio, Benzoni, Li Causi, Costantini, Volpini, De Biasi, Giacomelli, Sircana, Giachetti.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 14, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con il decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. Le nomine vengono effettuate secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultavano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza.
*66. 160. (ex 66. 2). Folena.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Dopo il completamento delle nomine di cui al comma 14, compresi tutti i candidati al precitato concorso ordinario a dirigente scolastico ammessi con riserva, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con il decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata. A seguire si procede alla nomina di coloro che siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva, del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. I suddetti candidati, a seguito di specifica domanda, sono ammessi ad un apposito periodo di formazione e a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, con relazione positiva al termine del corso di formazione, in analogia al disposto previsto per il corso concorso ordinario di cui al precedente comma 14, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. Le nomine vengono effettuate secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato, nell'ambito della medesima procedura, anche se ammessi con provvedimento cautelare, il corso di formazione, ma che risultavano privi del requisito di almeno un anno di incarico.
66. 161. (ex 66. 98). Satta, Morrone, D'Elpidio, Fabris, Affronti, Rocco Pignataro, Adenti, Cioffi, Capotosti, Giuditta, Del Mese, Picano, Pisacane.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Nell'ambito della riorganizzazione delle dirigenza scolastica si provvede, per quanto possibile, alla riconferma nei posti occupati nell'anno scolastico 2006-2007, dei presidi incaricati. I medesimi sono assunti nei ruoli nel limite dei posti annualmente disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive del corso-concorso riservato per l'accesso alla dirigenza, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente.
66. 162. (ex 66. 87). Brusco.
Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:
15-bis. Al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per gli primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7e dell'articolo 3-bis della legge 17 agosto 2005, n. 168, accedono tutti i presidi incaricati che abbiano svolto detto incarico, a qualsiasi titolo, per almeno un anno. Previo frequenza dei corso di formazione previsto dall'articolo 15 del decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che si concluderà con una relazione finale ed il rilascio di un attestato da parte del direttore del corso, la commissione, sulla base dei titoli pre sentati, formulerà un'apposita graduatoria permanente. Da Tale graduatoria ad esaurimento, si provvede alla copertura del 50 per cento dei posti vacanti a partire dall'anno scolastico 2006-2007. Dall'anno scolastico 2007-2008 sono confermati gli incarichi di presidenza già in essere sino all'assunzione in servizio degli interessati in qualità di dirigenti scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Eventuali norme incompatibili sono abrogate.
66. 163. (ex 66. 93). Campa.
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Al corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 3 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie speciale n. 76 del 6 ottobre 2006, partecipano anche i dirigenti vicari che abbiano esercitato tale funzione per almeno 8 anni.
66. 164. (ex 66. 86). Brusco.
Al comma 15, sostituire le parole: 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402, 20 milioni con le seguenti: 876,30 milioni per l'anno 2008 e a euro 954,00 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 216:
al comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
voce: Ministero del lavoro e della previdenza:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.
voce: Ministero dell'interno:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.
voce: Ministero per i beni culturali:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.
voce: Ministero della salute:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.
voce: Ministero dell'università:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
al comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
66. 165. (ex 66. 157). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 15, sostituire le parole: 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402, 20 milioni con le seguenti: 876,30 milioni per l'anno 2008 e a euro 954,00 milioni
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
*66. 166. (ex 66. 35). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 15, sostituire le parole: 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402, 20 milioni con le seguenti: 876,30 milioni per l'anno 2008 e a euro 954,00 milioni
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
*66. 167. (ex 66. 80). Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 15, sostituire le parole: 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402, 20 milioni con le seguenti: 876,30 milioni per l'anno 2008 e a euro 954,00 milioni
Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 876,30 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 una minore spesa annua di 954,00 milioni di euro.
66. 168. (ex 66. 138). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis. 1. Coloro che hanno partecipato al concorso riservato e superato l'esame di ammissione per dirigente scolastico, ma siano stati esclusi dal periodo di formazione, possono concludere l'iter concorsuale ed essere nominati nei posti disponibili negli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-20010.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
66. 01 (ex 66. 01). Fasolino.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis - (Idonei al corso-concorso riservato per dirigenti scolastici di cui al decreto del direttore generale del 17 dicembre 2002) - 1. Ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, gli aspiranti alla nomina a dirigente scolastico, ammessi con riserva al corso-concorso di cui al decreto del direttore generale del 17 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - quarta serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002, che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale, inclusi nella graduatoria finale, sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie regionali, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse, come rideterminate ai sensi dell'articolo 1-octies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, pur se privi dell'incarico di presidenza, in quanto non più conferibile dall'anno scolastico 2006/2007 ai sensi dell'articolo 1-sexies della predetta legge 31 marzo 2005, n. 43.
2. Ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, gli aspiranti di cui al comma 1 sono immessi in ruolo dall'anno scolastico 2007/2008 e con nomina giuridica dall'anno scolastico 2006/2007 sui posti vacanti di dirigente scolastico all'inizio dell'anno scolastico 2007/2008, riservati in via prioritaria all'esaurimento della graduatoria del corso concorso di cui al d.d.g. 17 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - quarta serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002. Alle predette unità di personale potranno essere affidate, se disponibili, prioritariamente le reggenze in corso nell'anno scolastico 2006/2007.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 303 del 1999: ridurre lo stanziamento fino a concorrenza delle eventuali maggiori spese.
66. 02. (ex 66. 04). Raiti.
Al comma l, lettera b), dopo le parole: personale della scuola aggiungere le seguenti: e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.
67. 500. Governo.
Sopprimere il comma 1.
*68. 1. (ex *68. 71) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 1.
*68. 2. (ex *6. 120). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. L'obbligo di istruzione gratuita è elevato fino a sedici anni (primo biennio della Scuola superiore). Tale biennio è interrelato con la scuola media ed ha valenza orientativa rispetto ai percorsi successivi. Detto biennio è strutturato con l'obiettivo di contemperare le esigenze del completamento della formazione culturale di base, di potenziare la capacità di scelta e la propedeuticità ai percorsi successivi ed è impostato su metodologie didattiche rispettose delle diverse forme di intelligenza dei diversi stili di apprendimento. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.
1-bis. L'obbligo formativo, dai 16 ai 18 anni, è realizzato nei sistemi dell'istruzione, della formazione professionale, dell'apprendistato con un monte ore incrementato coerentemente con i parametri e gli obiettivi formativi definiti sulla base di apposito decreto adottato dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La formazione professionale si configura come sistema distinto da quello dell'istruzione con il quale crea relazioni e progetti integrati.
1-ter. Le istituzioni scolastiche - anche in rete tra loro e d'intesa con le regioni e gli enti locali - possono sperimentare forme di arricchimento dei percorsi scolastici avvalendosi delle risorse e delle opportunità formative presenti sul territorio.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 12;
dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - (Disposizioni in materia di IVA). - 1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è soppresso.
68. 3. (ex 68. 80). Migliore, Andrea Ricci, De Simone, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Tranfaglia, Poletti, Bonelli, Folena.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. A decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, l'obbligo di istruzione gratuita è elevato fino a 16 anni (primo biennio della scuola superiore). Tale biennio è interrelato con la scuola media ed ha valenza orientativa rispetto ai percorsi successivi. Detto biennio è strutturato con l'obiettivo di contemperare le esigenze del completamento della formazione culturale di base, di potenziare le capacità di scelta e la propedeuticità ai percorsi successivi ed è impostato su metodologie didattiche rispettose delle diverse forme di intelligenza e dei diversi stili di apprendimento. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.
1-bis. L'obbligo formativo, dai 16 ai 18 anni, è realizzato nei sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e dell'apprendistato con un monte ore incrementato coerentemente con gli standard e gli obiettivi formativi definiti sulla base di apposito decreto adottato dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La formazione professionale si configura come sistema distinto da quello dell'istruzione con il quale crea relazioni e progetti integrati.
1-ter. Le istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro e d'intesa con le regioni e gli enti locali, possono sperimentare forme di arricchimento dei percorsi scolastici avvalendosi delle risorse e delle opportunità formative presenti sul territorio.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
68. 4. (ex 68. 82). Sgobio, Diliberto, Tranfaglia, Napoletano, Migliore, De Si-mone, Ricci, Bonelli Paoletti, Camillo Piazza.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale.
*68. 5. (ex 68. 10). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. È assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale.
*68. 6. (ex 68. 121) Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: È assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nelsistema di istruzione e in quello distruzione e formazione professionale.
68. 7. (ex 68. 98). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età con le seguenti: riconosciuta a livello nazionale e corrispondente al II livello europeo con percorsi di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, con la possibile terminalità al quarto anno per il conseguimento del diploma professionale e l'apertura al sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS) di cui al comma 8.
Conseguentemente, al medesimo comma:
al quinto periodo, sostituire le parole da: Nel rispetto fino a: singole regioni con le seguenti: Al conseguimento dell'obbligo di istruzione concorrono anche i percorsi di istruzione e formazione professionale, purché realizzati nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula. Tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni sono concordati
al sesto periodo, sostituire le parole: Le strutture con le seguenti: Le istituzioni
al settimo periodo, dopo le parole: Ministro della pubblica istruzione aggiungere le seguenti:, di concerto con il Ministro del lavoro.
68. 8. (ex 68. 172) Calgaro, Leddi Maiola.
Al comma 1, primo periodo sostituire le parole da di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età con le seguenti: riconosciuta a livello nazionale e corrispondente al II livello europeo con percorsi di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, con la possibile terminalità al quarto anno per il conseguimento del diploma professionale e l'apertura al sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS) di cui al comma 8.
*68. 9. (ex 68. 11). Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età con le seguenti: riconosciuta a livello nazionale e corrispondente al II livello europeo con percorsi di durata almeno triennale entro li diciottesimo anno di età, con la possibile terminalità al quarto anno per li conseguimento del diploma professionale e l'apertura al sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS) di cui al comma 8.
*68. 10. (ex 68. 84). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: , anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
*68. 11. (ex *68. 12). Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: , anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
*68. 12. (ex *68. 48 e 68. 79). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: , anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
*68. 13. (ex *68. 86). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: , anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
*68. 14. (ex *68. 126). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, il quarto periodo, sostituire le parole da: deve consentire fino a: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: si acquisisce, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, in percorsi integrati tra istruzione secondaria superiore, formazione professionale e lavoro sulla base di un apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A questo fine debbono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
68. 15. (ex 68. 141). Turci.
Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore con le seguenti: relativi ai percorsi dei primi due anni del secondo ciclo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 450 milioni di euro.
68. 16. (ex 68. 88). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore con le seguenti: relativi ai percorsi dei primi due anni del secondo ciclo.
*68. 17. (ex *68. 125). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore con le seguenti: relativi ai percorsi dei primi due anni del secondo ciclo.
*68. 18. (ex 68. 62 e 68. 180.) Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore con le seguenti: relativi ai percorsi dei primi due anni del secondo ciclo.
*68. 19. (ex *68. 53.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore con le seguenti: relativi ai percorsi dei primi due anni del secondo ciclo.
*68. 20. (ex 68. 85.). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: , sulla base fino a n. 400, con il seguente periodo: A tal fine, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il parere delle competenti Commissioni di Camera e Senato, provvede ad adottare un apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
68. 21. (ex 68. 41). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per la parte riguardante l'istruzione e la formazione professionale.
68. 22. (ex *68. 14 e 68. 181). Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentito il parere delle Commissioni parlamentari cultura e bilancio di Camera e Senato e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per la parte riguardante l'istruzione e la formazione professionale.
*68. 23. (ex *68. 83). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentito il parere delle Commissioni parlamentari cultura e bilancio di Camera e Senato e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per la parte riguardante l'istruzione e la formazione professionale.
*68. 24. (ex *68. 124.) Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sostituire il quinto periodo con i seguenti: Al conseguimento dell'obbligo di istruzione concorrono anche i percorsi di istruzione e formazione professionale, purché realizzati nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula. Tra il Ministero della pubblica istruzione e le Regioni sono concordati percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo formativo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
**68. 25. (ex *68. 50.) Goisis, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, sostituire il quinto periodo con i seguenti: Al conseguimento dell'obbligo di istruzione concorrono anche i percorsi di istruzione e formazione professionale, purché realizzati nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula. Tra il Ministero della Pubblica istruzione e le Regioni sono concordati percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo formativo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
**68. 26. (ex *68. 87.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 1, sostituire il quinto periodo, con i seguenti: Al conseguimento dell'obbligo di istruzione concorrono anche i percorsi di istruzione e formazione professionale, purché realizzati nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula. Tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni sono concordati percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo formativo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
**68. 27. (ex 68. 179.) Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri. Pescante.
Al comma 1, sostituire il quinto periodo, con i seguenti: Al conseguimento dell'obbligo di istruzione concorrono anche i percorsi di istruzione e formazione professionale, purché realizzati nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula. Tra il Ministero della pubblica istruzione e le Regioni sono concordati percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo formativo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
68. 28. (ex *68. 15 e 68. 61). Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 1, quinto periodo, dopo la parola concordati aggiungere le seguenti: con cadenza biennale.
68. 29. (ex 68. 49). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole: percorsi e.
68. 30. (ex *68. 54). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 1, sesto periodo, sostituire le parole: Le strutture formative con le seguenti: Le istituzioni formative.
*68. 31. (ex **68. 16). Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 1, sesto periodo, sostituire le parole Le strutture formative con le seguenti: Le Istituzioni formative.
*68. 32. (ex **68. 89). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: del Ministro della pubblica istruzione aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
**68. 33. (ex *68. 19.) Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: del Ministro della pubblica istruzione aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
**68. 34 (ex 68. 90). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 1, settimo periodo, sostituire la parola: sentita con: d'intesa con.
*68. 35. (ex **68. 17). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 1, settimo periodo, sostituire la parola: sentita con: d'intesa con.
*68. 36. (ex **68. 91). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 1, settimo periodo, sostituire la parola: sentita con: d'intesa con.
*68. 37. (ex **68. 123) Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
**68. 38. (ex *68. 18). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
**68. 39. (ex *68. 55) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
**68. 40. (ex *68. 122). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
**68. 41. (ex 68. 72). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Fino alla completa attuazione del decreto legislativo del 17 ottobre 2005 n. 226, proseguono i percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale. Restano pertanto confermati e incrementati con riferimento agli iscritti i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi triennali da parte delle Istituzioni accreditate dalle Regioni. Con apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri di accreditamento e di riparto delle risorse. Dette risorse, per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con la conferenza Stato-Regioni, e avvalendosi del contributo delle parti sociali e degli Enti, in rappresentanza delle Istituzioni formative accreditate ai sensi del precedente comma 1, promuove una funzione di coordinamento per quanto indicato al comma precedente.
Conseguentemente dopo l'articolo 214, inserire il seguente:
Art. 214-bis. - (Accise prodotti alcolici). -1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
68. 42. (ex 68. 171). Calgaro, Leddi Maiola.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Fino all'attuazione di quanto previsto dal comma 1 con le seguenti: Fino alla completa attuazione del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226, proseguono i percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale.
*68. 43. (ex *68. 20). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Fino all'attuazione di quanto previsto dal comma 1 con le seguenti: Fino alla completa attuazione del decreto legilativo del 17 ottobre 2005, n. 226, proseguono i percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale.
*68. 44. (ex *68. 100). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Fino all'attuazione di quanto previsto dal comma 1 con le seguenti: Fino alla completa attuazione del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226, proseguono i percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale.
*68. 45. (ex *68. 127). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Fino all'attuazione con le seguenti: Fino alla messa a regime.
Conseguentemente, al medesimo comma:
al secondo periodo, sostituire le parole: da parte delle strutture accreditate con le seguenti: . Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate;
sopprimere l'ultimo periodo;
aggiungere in fine il seguente comma:
12-bis. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.
68.500. Governo.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: i percorsi sperimentali con le seguenti: i percorsi triennali sperimentali.
68. 46. (ex 68. 56). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Restano, pertanto, confermati e incrementati con riferimento agli iscritti i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi triennali da parte delle istituzioni accreditate dalle regioni. Con apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri di accreditamento e di riparto delle risorse. Dette risorse, per una quota non superiore al 3 per cento, sono destinate alle misure nazionali del sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con la conferenza Stato-regioni, e avvalendosi del contributo delle parti sociali e degli enti, in rappresentanza delle istituzioni formative accreditate ai sensi del procedente comma 1, promuove una funzione di coordinamento per quanto indicato al comma precedente.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.
68. 47. (ex 68. 99). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Restano, pertanto, confermati e incrementati con riferimento agli iscritti i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi triennali da parte delle istituzioni accreditate dalle Regioni. Con apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri di accreditamento e di riparto delle risorse. Dette risorse, per una quota non superiore al 3 per cento, sono destinate alle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e avvalendosi del contributo delle parti sociali e degli Enti, in rappresentanza delle istituzioni formative accreditate ai sensi del comma 1, promuove una funzione di coordinamento per quanto indicato al medesimo comma 1.
68. 48. ( ex 68. 21). Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: da parte delle strutture fino alla fine del comma.
68. 49. (ex 68. 57). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 2, sostituire le parole: da parte delle strutture fino alla fine del comma, con le seguenti: nella misura necessaria al completamento di quelli avviati negli anni scolastici antecedenti il 2007-2008.
68. 50. (ex 68. 168). De Simone, Folena, Andrea Ricci.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, sopprimere il comma 12.
68. 51. (ex 68. 75). Villetti.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente:
all'articolo 117, comma 1, sostituire le parole: 520 milioni di euro con le seguenti: 420 milioni;
all'articolo 188, comma 1, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 la spesa di 1 miliardo di euro con le seguenti: per l'anno 2007 la spesa di 1 miliardo di euro e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
68. 52. (ex 68. 128). Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze è apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
*68. 53. (ex *68. 22). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze è apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
*68. 54. (ex *68. 44 e 68. 47). Goisis, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze è apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
*68. 55. (ex 68. 130). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:
2007: - 100.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
68. 56. (ex 68. 73). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Per ognuna delle suddette annualità il 30 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è impiegato per predisporre l'accensione, da parte dei competenti enti locali, di mutui destinati al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici. A decorrere dall'anno finanziario 2008 le ulteriori quote di ammortamento, di competenza statale, dei suddetti mutui e la loro durata sono stabiliti in sede di legge finanziaria.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2007: - 50.000.
68. 57. (ex 68. 150). Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Colasio, Volpini, De Simone, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2007: - 50.000.
68. 58. (ex 68. 129). Ciocchetti, Barbieri, Marcazzan.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C ridurre le dotazioni di parte capitale in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.
68. 59. (ex 68. 65). Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2007 e di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente al comma 12, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
68. 60. (ex 68. 178). Meloni, Rampelli, Alberto Giorgetti.
Al comma 3 sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente, per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese ridurre del 3 per cento.
68. 61. (ex 68. 174). Meloni, Rampelli, Alberto Giorgetti.
Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2008.
68. 62. (ex 68. 2). Mancini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al comma 1, lettera i), le parole: «utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,» sono soppresse.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.
68. 63. (ex 68. 131). Peretti, Zinzi.
Sopprimere il comma 5.
*68. 64. (ex *68. 23). Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Sopprimere il comma 5.
*68. 65. (ex *68. 101). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 5, dopo le parole: il Ministro della pubblica istruzione aggiungere le seguenti: , previo accordo con l'Anci e l'Upi per l'uso dei locali scolastici,
68. 66. (ex *68. 67). Osvaldo Napoli.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: del primo e del secondo anno fino a: gli anni successivi al secondo con le seguenti: del ciclo di istruzione obbligatorio.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 12.
dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.
68. 67. (ex 68. 142). Mancini.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore con le seguenti: del ciclo d'istruzione obbligatorio degli istituti statali, paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti, e a coloro che frequentano i percorsi triennali sperimentali di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. A tal fine è previsto un incremento del valore di 150 milioni di curo all'anno, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa di 150 milioni di euro.
68. 68. (ex 68. 46 e 68. 77). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a quelli che frequentano i primi due anni dei percorsi formativi sperimentali triennali.
Conseguentemente, all'ultimo periodo dopo le parole: Le istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: , le istituzioni formative.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - (Accise prodotti alcolici). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
68. 69. Calgaro, Leddi Maiola.
Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a coloro che frequentano i primi due anni dei percorsi formativi sperimentali triennali.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
68. 70. (ex 68. 25). Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a coloro che frequentano i primi due anni dei percorsi formativi sperimentali triennali.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa di 100 milioni di euro.
68. 71. (ex 68. 103). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a tal fine è prevista un'opera aggiuntiva di 50 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero degli interni, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
*68. 72. (ex *68. 24). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a tal fine è prevista un'opera aggiuntiva di 50 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero degli interni, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
68. 73. (ex *68. 39). Goisis, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a tal fine è prevista un'opera aggiuntiva di 50 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero degli interni, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
*68. 74. (ex 68. 132). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a tal fine è prevista un'opera aggiuntiva di 50 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa annua di 50 milioni di euro e per l'anno 2009 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.
68. 75. (ex 68. 92). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e fa riferimento anche alle attrezzature scolastiche diverse dai libri, necessarie per l'attività didattica;
Conseguentemente:
al secondo periodo, sostituire le parole: dotazione libraria con le seguenti: dotazione di libri ed attrezzature;
al terzo periodo sostituire le parole: sono autorizzate al noleggio di libri con le seguenti: e le associazioni degli studenti sono autorizzate al noleggio di libri ed attrezzature scolastiche;
68. 76. (ex 68. 64). Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.
Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: Le istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: , le istituzioni formative.
*68. 77. (ex *68. 26). Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: Le istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: , le istituzioni formative.
*68. 78. (ex *68. 102). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 6 'ultimo periodo, sostituire le parole: e le associazioni dei genitori con le seguenti: , le associazioni dei genitori e le associazioni studentesche.
68. 79. (ex 68. 176). Meloni, Rampelli, Alberto Giorgetti.
Al comma 6, ultimo periodo sostituire le parole da: al noleggio fino alla fine del comma, con le seguenti: all'attività commerciale del noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori nel rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi.
68. 80. (ex 68. 4). Palmieri.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.
68. 81. (ex 68. 133). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le spese di parte corrette dell'1 per cento, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
68. 82. (ex 68. 27). Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Sopprimere il comma 7.
68. 83. (ex 68. 97). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: progetti tesi con le seguenti: sezioni tese.
*68. 84. (ex *68. 28). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: progetti tesi con le seguenti: sezioni tese.
*68. 85. (ex *68. 108) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: progetti tesi con le seguenti: sezioni tese.
*68. 86. (ex *68. 135) Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 7 sostituire dalle parole: dai 24 ai 36 mesi fino alla fine del comma, con il seguente periodo: Per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità del posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale del patto di stabilità, al primo anno della scuola i bambini che compiano i tre anni entro il 30 aprile.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa di 100 milioni di euro.
68. 87. (ex 68. 104). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 7 sostituire dalle parole: dai 24 ai 36 mesi fino alla fine del comma, con il seguente periodo: Per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale del patto di stabilità, al primo anno della scuola entro il 30 aprile.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.
68. 88. (ex 68. 137) Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 7, sostituire le parole: dai 24 ai 36 mesi di età: con le seguenti: che compiano i tre anni di età entro il 15 giugno dell'anno scolastico di riferimento.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno».
68. 89. (ex 68. 42). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dai 24 ai 36 mesi di età con le seguenti: che compiano i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
68. 90. (ex 68. 29). Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dai 24 ai 36 mesi di età con le seguenti: che compiano i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.
68. 91. (ex 68. 136). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dai 24 ai 36 mesi di età con le seguenti: che compiano i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
68. 92. (ex 68. 93). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: I nuovi servizi aggiungere le seguenti: , che sono realizzati previo parere favorevole dei comuni,
68. 93. (ex *68. 68). Osvaldo Napoli.
Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: Per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola i bambini che abbiano compiano i tre anni di età entro il 30 aprile.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
68. 94. (ex 68. 30). Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. È istituito il Fondo per il progetto «Un anno in famiglia» destinato all'erogazione di un contributo integrativo allo stipendio per le madri e i padri interessati a usufruire del congedo parentale dopo la nascita ai sensi della legge 8 maggio 2000, n. 53 fino al compimento del primo anno di vita del bambino.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma le il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
68. 95. (ex 68. 76). D'Elpidio, Adenti, Fabris, Satta, Affronti, Rocco Pignataro, Cioffi, Capotosti, Giuditta, Morrone, Del Mese, Picano, Pisacane.
Al comma 8, dopo le parole: alta formazione professionale aggiungere le seguenti: non accademica.
*68. 96. (ex *68. 32). Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 8, dopo le parole: alta formazione professionale aggiungere le seguenti: non accademica.
*68. 97. (ex *68. 105). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 8, sostituire le parole da: , secondo le linee guida fino alla fine del comma, con le seguenti: e della sperimentazione dei poli formativi deputati alla costruzione dell'offerta formativa tecnologica regionale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello Sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per la sperimentazione dei poli formativi nelle Regioni che li hanno già avviati alla data di pubblicazione della presente legge, è istituito un apposito fondo straordinario per la formazione tecnologica, con dotazione iniziale minima di 5 milioni di euro per Regione e modalità attuative da prevedersi nel suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese correnti del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
68. 98. (ex 68. 3). Ravetto, Misiani.
Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana aggiungere le seguenti: , della cultura e della Costituzione italiana.
68. 99. (ex 68. 9.) Boscetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.
Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana aggiungere le seguenti: , della cultura e delle leggi italiane.
68. 100. (ex 68. 177.) Meloni, Rampelli, Alberto Giorgetti.
Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: in reti territoriali aggiungere le seguenti: aperte anche alle Istituzioni formative.
*68. 101. (ex *68. 33.) Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: in reti territoriali aggiungere le seguenti: aperte anche alle Istituzioni formative.
*68. 102. (ex *68. 106.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.
**68. 103. (ex *68. 34). Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.
**68. 104. (ex *68. 109). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.
**68. 105. (ex *68. 138). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 9, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previo parere espresso dalle competenti Commissioni di Camera e Senato.
68. 106. (ex 68. 58.). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. A decorrere dall'anno 2007 è stanziata la somma di 40 milioni di euro destinata al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentato, sostenute dai docenti della scuola. La somma è annualmente ripartita e assegnata direttamente alle istituzioni scolastiche con vincolo di destinazione. Le somme non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo sull'esercizio successivo con la medesima destinazione ed incrementano la successiva disponibilità.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.
68. 107. (ex 68. 35.) Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. A decorrere dall'anno 2007 è stanziata la somma di 40 milioni di euro destinata al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentato, sostenute dai docenti della scuola. La somma è annualmente ripartita e assegnata direttamente alle istituzioni scolastiche con vincolo di destinazione. Le somme non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la medesima destinazione ed incrementano la successiva disponibilità.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 40 milioni di euro annui.
68. 108. (ex 68. 74.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. È previsto lo stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di asili nido aziendali e, più in generale, per favorire la vicinanza fra lavoratrice e figlio per il periodo di età del bambino compreso fra 0 e 6 anni.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte capitale in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.
68. 109. (ex 68. 63.) Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.
Sopprimere il comma 12.
*68. 110. (ex *68. 81). Tranfaglia, Diliberto, Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.
Sopprimere il comma 12.
*68. 111. (ex *68. 169). De Simone, Folena, Frias, Ricci.
Al comma 12, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.
Conseguentemente,all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dal 2007 una minore spesa annua di 100 milioni.
68. 112. (ex 68. 45). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 12 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 155 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 155.
68. 113. (ex 68. 151). Volpini, Rusconi, Colasio, Giacomelli, Costantini, Oliverio, Li Causi, Ghizzoni, Tessitore, Testa, Benzoni, Chiaromonte, De Biasi, Giachetti, Giulietti, Latteri, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Villari, Tocci.
Al comma 12, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 150 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
68. 114. (ex 68. 140). Barbieri, Peretti, Zinzi.
Al comma 12, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 150 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dal 2007 una minore spesa annua di 150 milioni.
68. 115. (ex 68. 95). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 12, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 90 milioni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. (Fondo per le politiche e i servizi dell'asilo). - 1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi d'asilo, istituito dall'articolo 32, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, è incrementato per l'anno 2007 di 10 milioni di euro.
68. 116. (ex 199.04) Frias, Mascia, Franco Russo, Andrea Ricci.
Al comma 12, sopprimere le parole: , da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.
*68. 117. (ex *68. 37.) Garagnani, Aprea, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Al comma 12, sopprimere le parole: , da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.
*68. 118. (ex *68. 52.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Al comma 12, sopprimere le parole: , da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.
*68. 119. (ex *68. 107). Bono, Filipponio, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 12, sopprimere le parole: , da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.
*68. 120. (ex *68. 139) Barbieri, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 791 del 1981, convertito con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Successivamente si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. (Accise prodotti alcolici). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 23 milioni di euro annui.
68. 121. (ex 68. 173). Calgaro, Leddi Maiola.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. È istituito un fondo speciale per assicurare il diritto allo studio nelle scuole paritarie di 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. L'erogazione di tale fondo è gestita dalle Regioni.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
68. 122. (ex 68. 38 e 68. 8). Garagnani, Aprea, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. È istituito un fondo speciale per assicurare il diritto allo studio nelle scuole paritarie di 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, l'erogazione di tale fondo è gestita dalle Regioni.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella B, ridurre le dotazioni di conto capitale in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni dl euro.
68. 123. (ex 68. 94). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis Il 20 per cento dello stanziamento di cui al comma 12 è destinato alle regioni, per la realizzazione, anche in concorrenza con finanziamenti bancari per scopi sociali connessi al diritto allo studio e tramite gli enti gestori di edilizia sociale, di progetti finalizzati a soddisfare la domanda alloggiativa della popolazione studentesca/universitaria.
68. 124. (ex 68. 59). Angelino Alfano, Marinello.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis. - 1. Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a prorogare, nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale, fino al 31 dicembre 2008 le convenzioni riferite ai lavoratori impegnati in funzioni corrispondenti a quelle del personale A.T.A., già utilizzati attraverso convenzioni stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni a seguito di subentro ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero del l'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.
68. 01. (ex 68. 01) Giudice, Fallica.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis. - 1. Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a prorogare, nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale, fino al 31 dicembre 2008, le convenzioni riferite ai lavoratori impegnati in funzioni corrispondenti a quelle del personale A.T.A., già utilizzati attraverso convenzioni stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 1o dicembre 1977, n. 468, e successive modificazioni, a seguito di subentro ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.
68. 02. (ex 68. 08). Giudice.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis. - 1. Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a prorogare, nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale, fino al 31 dicembre 2008 le convenzioni riferite ai lavoratori impegnati in funzioni corrispondenti a quelle del personale A.T.A., già utilizzati attraverso convenzioni stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 1o dicembre 1997 n. 468 e successive modifiche a seguito di subentro ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, a valere sulle risorse di cui al comma 245 articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.
68. 03. (ex 68. 02). Giudice, Fallica.
Sostituire l'articolo 69 con il seguente:
Art. 69. - 1. Il personale utilizzato nel sistema universitario, Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale di fisica nucleare, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Consorzio per l'area di cerca scientifica e tecnologica di Trieste, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, degli affari generali, della contabilità, della logistica, con esclusione del personale tecnico, di laboratorio, e di elaborazione dati, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle singole amministrazioni.
2. Dalle disposizioni del comma 1 non possono derivare oneri aggiuntivi per lo Stato.
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 163,
all'articolo 182, sopprimere il comma 2.
dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 1, comma 488, della legge della legge 30 dicembre 2004, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
69. 1. (ex 69. 5) Villetti.
Al comma 1 aggiungere in fine, il seguente periodo: A tal fine, il Fondo per il funzionamento ordinario delle università è incrementato in ragione di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 187, primo periodo, sostituire le parole 400 milioni di euro per l'anno 2007 e di 500 milioni con le seguenti 140 milioni di euro per l'anno 2007 e di 250 milioni.
69. 2. (ex 69. 7) De Simone, Andrea Ricci, Migliore, Folena.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «reddito imponibile», sono aggiunte le seguenti: «personale e dei genitori, anche se non conviventi, qualora il richiedente non sia sposato».
69. 3. (ex 69. 1) Pini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. A decorrere dall'anno 2007 è autorizzato lo stanziamento annuo di 50 milioni di euro per il triennio 2007-2009 per il finanziamento degli enti di ricerca.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.
69. 4. (ex 69. 13) Filipponio Tatarella, Bono, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. A decorrere dall'anno 2007 è autorizzato lo stanziamento di 50 milioni di euro per il finanziamento del CNR.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50 milioni;
2008: - 50 milioni;
2009: - 50 milioni.
69. 5. (ex 69. 14) Barbieri, Peretti, Zinzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Il Fondo di finanziamento ordinario per le università è incrementato di 350 milioni di euro per il 2007.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200.000.
voce: Ministero del lavoro e della previdenza:
2007: - 40.000.
voce: Ministero dell'interno:
2007: - 60.000.
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 70.000;
voce: Ministero della salute:
2007: - 70.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 10.000;
69. 6. (ex 69. 16) Barbieri, Peretti, Zinzi, Formisano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle università e agli enti pubblici di ricerca.
Conseguentemente, per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese ridurre del 3 per cento.
69. 7. (ex 69. 11) Meloni, Rampelli, Giorgetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano agli enti e alle istituzioni di nazionali di ricerca finanziate dal Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
voce: Ministero del lavoro e della previdenza:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.
voce: Ministero dell'interno:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
69. 8. (ex 69. 19) Ciocchetti, Barbieri, Peretti, Zinzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Al fine di promuovere le attività di ricerca degli Enti pubblici favorendo la collaborazione pubblico privato il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è aumentato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dell'università e della ricerca, nella predisposizione dello schema di decreto di riparto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, tiene conto della capacità degli enti di attrazione di risorse pubbliche e private diverse dal finanziamento ordinario.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200 milioni;
2008: - 200 milioni;
2009: - 200 milioni.
69. 9. (ex 69. 15) Ciocchetti, Barbieri, Peretti, Zinzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Per le annualità 2007, 2008 e 2009 al finanziamento ordinario delle istituzioni ed enti di ricerca, dell'ENEA e dell'ASI sono destinati 150 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è effettuata la ripartizione delle somme di cui al presente comma in proporzione al finanziamento di ciascun ente per l'anno 2006.
Conseguentemente, all'articolo 106, comma 5, sostituire le parole: 300 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni con le seguenti: 150 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 210 milioni.
69. 10. (ex 69. 10) De Simone, Folena, Andrea Ricci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. È istituito un Fondo per il finanziamento strategico con la dotazione di 200 milioni di euro, per finanziare i programmi di sviluppo universitari, riservato alle università che abbiano risultati superiori alla media nazionale in termini di: produttività della docenza, numero di brevetti e di pubblicazioni su riviste internazionali, capacità di attrazione di finanziamenti comunitari, presenza di studenti stranieri.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 200 milioni di euro annui.
69. 11. (ex 69. 3). Filipponio Tatarella, Bono, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis. - 1. Entro il 31 dicembre 2009, il personale utilizzato nel sistema universitario, Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale di fisica nucleare, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, degli affari generali, della contabilità, della logistica, con esclusione del personale tecnico, di laboratorio, e di elaborazione dati, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle singole amministrazioni.
2. Dalle disposizioni del comma 1 non possono derivare oneri aggiuntivi per lo Stato.
3. È fatto divieto agli enti di cui al comma 1, di rinnovare consulenze di tipo amministrativo o di contrarne di nuove.
69. 01. (ex 69. 04). Villetti.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis. - 1. All'articolo 37 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Al comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «l'ordinamento didattico delle scuole di specializzazione per le professioni legali e' articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale. Tale decorrenza è immediatamente operativa. Pertanto le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, già a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, adeguano autonomamente il piano di studi alla durata annuale, riducendo proporzionalmente il monte ore attribuito alle singole discipline ed eventualmente modulando la frequenza dei laureati quinquennali sui corsi già attivati per il curriculum biennale, ma in ogni caso consentendo l'acquisizione del diploma specialistico entro un anno".
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
69. 02. (ex 69. 02). Turco.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle università e agli enti di ricerca.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
voce: Ministero del lavoro e della previdenza:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.
voce: Ministero dell'interno:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
69. 03. (ex 69. 013) Barbieri, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle università e agli enti di ricerca.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 250 milioni di euro.
69. 04. (ex 69. 011) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis. - 1. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.
69. 05. (ex 69. 012) Bono, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
1. Per l'anno finanziario 2007 fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma l, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
2. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro dell'università e ricerca e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 1, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 270 milioni di euro.
69. 06 (ex 69. 017) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Colucci.
Sopprimerlo.
70. 1. (ex 70. 7) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A partire dall'anno 2007, le università, gli enti e le istituzioni di ricerca, l'ENEA e l'ASI adottano programmi triennali dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato nel rispetto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci, sulla base del rapporto tra entrate e spese che non può essere superiore all'80 per cento. I programmi di cui al presente comma sono approvati con decreto dei Ministri vigilanti.
*70. 2. (ex 70. 1) Folena.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A partire dall'anno 2007, le università, gli enti e le istituzioni di ricerca, l'ENEA e l'ASI adottano programmi triennali dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato nel rispetto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci, sulla base del rapporto tra entrate e spese che non può essere superiore all'80 per cento. I programmi di cui al presente comma sono approvati con decreto dei Ministri vigilanti.
*70. 3. (ex 70. 19) Tranfaglia, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: le università statali e;
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole da: delle cessazioni dei rapporti fino alla fine del comma, con le seguenti: del 90 per cento delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo, indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, possono essere autorizzate, per tener conto di specifiche esigenze funzionali di singoli enti, ulteriori assunzioni di personale di ricerca, entro il limite di spesa corrispondente al 10 per cento delle cessazioni complessive dell'anno precedente. A tale scopo gli enti trasmettono al Ministero vigilante; entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni 2008 e 2009, un prospetto analitico relativo alle cessazioni ed al relativo costo;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono fatti salvi i principi di cui all'articolo 57, comma 5;
al comma 3, sopprimere le parole: , anche;
sostituire il comma 5, con i seguenti:
5. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell'universita e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il CUN e la CRUI, disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle università successivamente alla entrata in vigore della presente legge, con particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca, garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali. Al fine, di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il medesimo decreto definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.
5-bis. Per l'anno 2007 il personale in servizio con contratto a tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, già espletato ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dall'articolo 57, comma 4, può essere mantenuto in servizio a tempo determinato per l'anno 2007, qualora i relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o del Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi;
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, entro il 30 aprile 2007, il Ministro dell'università e della ricerca, sentiti i presidenti degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di assunzione di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalita procedimentali con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei pregressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e dell'attività di ricerca svolta. A tal fine, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;
all'articolo 216:
al comma 2, tabella C, apportare le seguenti variazioni:
rubrica: Ministero dell'universita e della ricerca:
voce: Legge n. 245 del 1990: norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (3.1.2.7 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1690):
2007: - 5.000;
2008: - 26.000;
2009: - 26.000;
voce: Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 1679):
2008: - 1.500;
2009: - 1.500;
al comma 4, tabella E, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dell'università e della ricerca e le seguenti voci:
Legge n. 311 del 2004: disposizioni per la formazione dei bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) - Art. 1, comma 278: attività di ricerche, formazione e studi della scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet (3.1.2.5 - Altri interventi per le università statali - cap. 1713):
2007: - 1.500;
2008:- 1.500;
2009: -1.500
Legge n. 293 del 2003: norme sull'istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma: - Art. 3 (3.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 1679):
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
70. 500. Governo.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: purché entro il limite fino alla fine del periodo.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.
70. 4. (ex 70. 21) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
All'articolo 70, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: purché entro il limite fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
70. 5. (ex 70. 24) Barbieri, Formisano, Peretti, Zinzi.
Al comma 2, sopprimere le parole: , comunque nei limiti delle cessazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
70. 6. (ex 70. 23) Ossorio, Misiti, Raiti, Donadi.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente:
a) al comma 4, sostituire le parole: dei commi 1 e 3 con le seguenti: del comma 1;
b) al comma 5, sostituire le parole: commi 1, 3 e 4 con le seguenti: commi 1 e 4.
70. 7. (ex 70. 15) Mancini.
All'articolo 70, comma 4, dopo le parole: già pubblicati aggiungere le seguenti: , nonché a prove di selezione.
70. 8. (ex 70. 39) Del Bue, Barani, Nardi.
All'articolo 70, comma 5, sopprimere le parole da: mediante attribuzione fino alla fine del comma.
70. 9. (ex 70. 20) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: ; nell'ambito di tale piano straordinario si prevede l'inserimento del personale laureato di ruolo nelle università inquadrato con funzioni dirigenziali che svolga attività didattica o di ricerca opportunamente documentata.
70. 10. (ex 70. 38) Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Le procedure di reclutamento dei ricercatori saranno ispirate e governate secondo i principi della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per la loro assunzione sottoscritti dalle università italiane a Camerino il 7 luglio 2005 e dagli enti di ricerca a Roma il 13 dicembre 2005, quali il valore della mobilità e la valutazione, la non discriminazione, l'equilibrio di genere, la supervisione e le condizioni dell'ambiente di ricerca.
70. 11. (ex 70. 25) Tassone, Peretti, Zinzi.
Al comma 6, sostituire le parole 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro, per l'anno 2007, di 150 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 130 milioni;
2008: - 110 milioni;
2009: - 70 milioni.
70. 12. (ex 70. 16) De Simone, Andrea Ricci, Migliore, Folena.
Dopo il comma 6 aggiungere, il seguente:
7. Sino a che venga bandita la prima tornata concorsuale per l'assunzione di ricercatori continua ad applicarsi la vigente disciplina in materia di selezione di ricercatori.
70. 13. (ex 70. 13) Misiti, Ossorio, Raiti, Donadi, Tessitore.
Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:
Art. 70-bis. - 1. La disposizione di cui all'articolo 36, comma 22, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica agli studenti stranieri non residenti.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella B, ridurre le dotazioni di conto capitale in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.
70. 01. (ex 70. 010) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Sopprimerlo.
*71. 1. (ex 71. 2., 71. 6. e 71. 40.) Misuraca, Marinello, Marras, Giudice, Di Centa, Uggè, Zanetta, Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Cossiga, Carlucci.
Sopprimerlo.
*71. 2. (ex 71. 27) Ronconi, Peretti, Zinzi.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: diverse da quelle di cui al comma 1.
71. 3. (ex 71. 24) Rositani, Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina.
Al comma 1, dopo le parole: in sedi diverse aggiungere le seguenti: già esistenti nella sede centrale o in altre sedi staccate.
71. 4. (ex 71. 23) Rositani, Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , salvo quelli già autorizzati dai competenti organi e purché si svolgano in sedi nelle quali l'ateneo già svolge attività didattiche.
71. 5. (ex 71. 9) Margiotta.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non opera per le sedi ubicate nei comuni ove siano già attivi facoltà e corsi di studio di università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
71. 6. (ex 71. 12). Costa.
Sopprimere i commi 2 e 3.
*71. 7. (ex 71. 1. e 71. 22.) Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.
Sopprimere i commi 2 e 3.
*71. 8. (ex 71. 22). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 2, dopo la parola: assicurare aggiungere la seguente: congiuntamente.
**71. 9. (ex 71. 16). Leddi Maiola, Calgaro.
Al comma 2, dopo la parola: assicurare aggiungere la seguente: congiuntamente.
**71. 10. (ex 71. 19). Verro, Casero, Lupi.
Al comma 2, sostituire le parole: di anni non inferiore a venti con le seguenti: adeguato di anni e comunque non inferiore a cinque.
71. 11. (ex 71. 36) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
Al comma 2, sostituire la parola: venti con la seguente: otto.
*71. 12 (ex 71. 17) Leddi Maiola, Calgaro.
Al comma 2, sostituire la parola: venti con la seguente: otto.
*71. 13 (ex 71. 18) Verro, Casero, Lupi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di sedi espressamente previste negli statuti degli atenei vigenti alla data del 30 settembre 2006, nonché di sedi, facoltà e corsi di studio istituiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, ai fini del processo di decongestionamento dei mega-atenei di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
71. 14. (ex 71. 37) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
Al comma 3, dopo le parole: 31 dicembre 2007 aggiungere le seguenti: , corredate di un parere della regione in cui ciascun ateneo ha sede legale e nella quale il corso di studio è istituito,
71. 15. (ex 71. 35) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 non si applicano alle università statali che abbiano istituito facoltà e corsi di studio funzionanti da almeno 5 anni in sedi didattiche diverse da quelle ove gli atenei hanno sede legale e amministrativa, a condizione che in tali sedi distaccate siano state attivati da almeno 3 anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, almeno 4 facoltà o corsi di studio, il rilascio di titoli accademici aventi valore legale, siano dotati di un campus universitario e che, infine, abbiano usufruito di contributi regionali.
71. 16. (ex 71. 15) Fava, Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai decentramenti avviati mediante formali accordi di programma fra atenei e Ministero competente, ai sensi del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 marzo 1998, riguardante il decongestionamento e la riarticolazione territoriale degli atenei sovraffollati.
71. 17. (ex 71. 28) Volontè, Peretti, Zinzi.
Al titolo del capo III, sostituire la parola: scolastico con le seguenti: di istruzione.
71. 18. (ex 65. 8). Calgaro, Leoni.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis. - (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero). - 1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, è riconosciuta l'esclusione dalla base imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto per un periodo di tre anni dalla data dell'assunzione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituto presso il Ministero dell'università e della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, residenti all'estero da non meno di 12 mesi e non più di 15 anni, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche o private.
3. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - (Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale). - 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997. n. 461.
71. 01. (ex 71. 07) Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis. - (Elenco delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311). - 1. Dall'elenco delle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le quali l'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, disciplina la riduzione delle spese per consumi intermedi, vengono eliminati gli enti o le aziende per il diritto allo studio universitario e le università non statali legalmente riconosciute istituite ai sensi dell'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 71-bis, qualora necessario, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
71. 02. (ex 71. 08) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis. - (Fondo per il finanziamento degli studi universitari). - 1. È istituito il Fondo rotativo per il finanziamento degli studi universitari, di seguito denominato «Fondo».
2. Il finanziamento a carico del Fondo è concesso agli studenti di nazionalità italiana delle università statali:
a) in possesso dei requisiti di reddito stabiliti dal regolamento di cui al comma 8;
b) iscritti al primo anno di corso e che al 1o maggio del medesimo anno hanno ottenuto un numero di crediti pari ad almeno un terzo di quello previsto per il rispettivo piano di studi;
c) in regola con gli esami negli anni accademici successivi all'anno di iscrizione;
d) che ne fanno richiesta, fino al limite massimo dei finanziamenti disponibili per l'anno accademico in oggetto e dando priorità alle domande in base all'ordine temporale di presentazione.
3. L'importo massimo individuale previsto per il prestito a carico del Fondo ammonta a 3.600 euro per ogni anno accademico.
4. L'impegno delle somme ricevute a carico del Fondo è a completa discrezione del beneficiario e tali somme possono essere utilizzate anche per esigenze non connesse alla frequenza degli studi. Tali somme sono versate all'istituto bancario indicato dal beneficiario stesso.
5. L'importo totale del prestito ricevuto a carico del Fondo è restituito ratealmente dal beneficiario dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi universitari, e comunque non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. Decorsi sei anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non ha intrapreso alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale stabilito ai sensi del comma 6. La rata di rimborso del prestito non può comunque superare il 20 per cento del reddito del beneficiario.
6. Il tasso di interesse sulla somma da restituire ai sensi del comma 5 deve essere pari al prime rate aumentato dello 0,25 per cento su base annua al fine di garantire una adeguata retribuzione dei soggetti che hanno emesso il prestito.
7. I soggetti privati e le istituzioni pubbliche e private possono fare donazioni dirette a favore del Fondo, interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
8. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione del presente articolo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In particolare, il regolamento prevede:
a) i requisiti massimi di reddito per l'accesso al Fondo;
b) il piano di impiego delle risorse disponibili stabilito annualmente;
c) i tempi per la presentazione e per l'esame delle domande di accesso al Fondo da parte dei soggetti competenti;
d) le penali a carico dell'istituto di credito, in caso di ritardo nell'erogazione del prestito;
e) i meccanismi di controllo e le disposizioni da applicare in caso di mancato rimborso del prestito.
9. Per finanziare il Fondo è istituita un'imposta sulla produzione e sull'importazione di bevande realizzate con aggiunta di anidride carbonica o di altro gas per dare o aumentare la loro effervescenza. Sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta le acque minerali, le bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore al 6 per cento e le bevande alcoliche con gradazione alcolica inferiore al 6 per cento nelle quali l'effervescenza e il contenuto di alcol sono interamente derivati da fermentazione naturale.
10. L'imposta di cui al comma 9 è pari a 0,075 euro per litro di prodotto finito confezionato per la distribuzione, in confezione da consumo o concentrato per l'erogazione di prodotto sfuso al pubblico mediante appositi distributori.
11. L'imposta di cui ai commi 9 e 10 è dovuta dal produttore in caso di bevande prodotte nel territorio italiano e dall'importatore in caso di bevande prodotte fuori dal territorio italiano.
71. 03. (ex 71. 05) Buontempo.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o il saldo dell'indebitamento/accreditamento risultante dal conto economico consolidato.
Conseguentemente:
al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: legislativamente con le seguenti:, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
al comma 13, sopprimere le parole: e provincia autonoma;
dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa, ed in particolare per quanto concerne le loro strutture, gli enti ad ordinamento regionale o provinciale ed il relativo personale.
73. 1. (vedi 73. 19.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
A1 comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o il saldo dell'indebitamento/accreditamento risultante dal conto economico consolidato.
73. 2. (ex 73. 3.) Froner, Betta.
Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) le spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
all'articolo 216, comma 2, Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 700 milioni di euro.
73. 3. (ex 73. 20.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano alla Regione siciliana subordinatamente al completamento del processo di attuazione dell'impianto finanziario previsto dal relativo Statuto.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 176;
2008: - 197;
2009: - 217.
73. 4. (ex 73. 12 e 73.22) Giudice.
Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: La predetta facoltà è esercitabile anche nei confronti delle università non statali legalmente riconosciute, istituite ai sensi dell'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
73. 5. (ex 73. 18.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
Al comma 11, sostituire la parola: legislativamente con le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
73. 6. (vedi 73. 6.) Froner, Betta.
Sostituire il comma 14, con il seguente:
14. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con la procedura di cui al comma 13, per gli anni 2008 e 2009 le spese finali delle regioni inadempienti non possono essere superiori a quelle dell'anno 2005, diminuite del 2 per cento. A decorrere dall'anno in cui è accertato il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, nei confronti delle regioni interessate non si procede all'erogazione delle somme di conguaglio di cui all'articolo 88, comma 1, lettera d), numero 4), della presente legge.
Conseguentemente, sopprimere i commi 15, 16 e 17.
73. 7. (ex 73. 21.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 14, alla regione interessata, con riferimento al primo gennaio dell'anno successivo, vengono ridotti i trasferimenti dallo Stato per un biennio fino a completa copertura del disavanzo derivante dal mancato rispetto del patto di stabilità interno.
73. 8. (ex 73. 1.) Rossi Gasparrini.
Al comma 15, alinea, sostituire le parole: nella regione interessata con le seguenti: nelle regioni interessate, ivi comprese quelle a statuto speciale che utilizzano il relativo gettito per la copertura dei disavanzi.
73. 9. (ex 73. 10.) Giudice, Fallica.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
17-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa, ed in particolare per quanto concerne le loro strutture, gli enti ad ordinamento regionale o provinciale ed il relativo personale.
73. 10. (ex 73. 9.) Froner, Betta.
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Con esclusione delle province e dei comuni, che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a cui per gli anni 2007 e 2008 si applicano le norme del patto di stabilità, di cui ai commi 140, 141 e 142 della citata legge n. 266 del 2005, la manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 99, 133 e 199.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, inserire i seguenti:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento», con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento», con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La presente disposizione si applica dal periodò di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005;
b) che svolgono dal 1o gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. Il caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), e) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, a 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6 , lettere b), e) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui ai comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui ai comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai camini 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo armo successivo al termine del versamento, ed ì dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta, di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta, di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta, di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta, di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri peri periodi di imposta, di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale in maniera lineare in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 700 milioni di euro.
74. 1. (ex 74. 65.) Garavaglia, Grimoldi, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. È istituito un fondo speciale di 50 milioni di euro a favore degli enti che hanno sempre rispettato il patto di stabilità interno, da ripartire tra i medesimi enti in misura proporzionale alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2006.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
74. 2. (ex 0. 74. 118. 2.) Ravetto, Casero, Verro.
Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Non sono altresì considerate le voci di entrata e spesa escluse dal saldo finanziario di competenza, così come definite dal successivo comma 6.
74. 14. (ex 74. 23.) Chianale, Giorgio Merlo, Di Salvo, Provera.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: sia in termini di competenza.
Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: sia per la gestione di competenza sia per la quella di cassa con le seguenti: per la gestione di cassa.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento.
74. 3. (ex 74. 79.) Galletti, Peretti, Zinzi.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: e le spese finali aggiungere le seguenti: ad esclusione dei pagamenti in conto residui della parte in conto capitale e dopo le parole: e pagamenti totali aggiungere le seguenti: ad esclusione dei pagamenti in conto residui.
Conseguentemente, al medesimo comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Non sono altresì considerate le spese in conto capitale e le spese correnti relative alla sicurezza.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 133 e 199.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 500 milioni di euro.
74. 4. (ex 74. 33.) Caparini, Bricolo, Garavaglia.
Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Non sono altresì considerate le spese relative alle nuove assunzioni di personale della polizia municipale.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento.
74. 6. (ex 74. 113.) Moroni.
Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Non sono altresì considerate le spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento», con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento», con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2007.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2 tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 500 milioni di euro.
74. 7. (ex 74. 63.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per gli enti istituiti a decorrere dall'anno 2003 i vincoli del patto di stabilità, di cui al comma 4, si applicano a partire dal terzo anno successivo a quello in cui è stato approvato il primo conto consuntivo riferito all'annualità successiva alla rielezione degli organi istituzionali.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente del 5 per cento.
74. 8. (ex 74. 80.) Mereu, Oppi, Peretti, Zinzi, Pili.
Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
10-ter. Gli enti di cui al comma 1 possono aumentare l'indebitamento per gli anni 2007, 2008 e 2009 in misura, rispettivamente, non superiore al 2,6 per cento, al 5,4 per cento e al 6,9 per cento rispetto alla consistenza del debito in essere al 31 dicembre 2006.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:
1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione delta imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005;
b) che svolgono dal 1o gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10, per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla, base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 curo per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 curo per le società di capitali e 5.000 curo per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dai giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
74. 20. (ex 74. 34.) Caparini, Bricolo, Garavaglia.
Dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:
10-ter. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito nell'ambito degli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, il debito degli enti di cui al comma 1 non può per il triennio 2007-2009 crescere in misura superiore complessivamente al 10 per cento rispetto alla consistenza del debito in essere alla chiusura dell'esercizio 2006 e comunque nel limite massimo annuale del 5 per cento. Le predette percentuali potranno essere aggiornate sulla base dei nuovi obiettivi programmatici indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria relativo agli anni successivi
10-quater. All'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è abrogato.
10-quinquies. Per gli enti che, sulla base dei dati di bilancio 2003-2005, dimostrano una oggettiva maggiore capacità di far fronte agli oneri finanziari derivanti dall'indebitamento, la variazione consentita del debito nel triennio può arrivare fino al 20 per cento. Gli indicatori necessari a dimostrare tale maggiore capacità saranno individuati con decreto del Ministro dell'economia da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11-sexies. Gli enti locali che nel periodo 2007-2009 effettuano operazioni di dismissione mobiliare o immobiliare possono utilizzare i relativi proventi per il rimborso anticipato di prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti senza oneri aggiuntivi oltre a quelli del rimborso del residuo debito.
11-septies. Ogni anno gli enti locali possono ricorrere al mercato per finanziare il rimborso di un massimo del 25 per cento delle quote di ammortamento del capitale dei prestiti contratti».
74. 21. (ex 74. 48.) Osvaldo Napoli.
Sostituire i commi 15, 16 e 17 con il seguente:
15. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2008:
a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 20 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall'anno 2006 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2005;
b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
74. 9. (ex 74. 64.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Nei comuni ai quali si applica la procedura, di cui al comma 15, con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo sono ridotti i trasferimenti dallo Stato per il successivo biennio 2008-2009, fino a copertura dello scostamento economico dal patto di stabilità interno.
74. 10. (ex 74. 4.) Rossi Gasparrini.
Sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Nelle province alle quali si applica la procedura, di cui al comma 15, con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo sono ridotti i trasferimenti dallo Stato per il successivo biennio 2008-2009, fino a copertura dello scostamento economico dal patto di stabilità interno.
74. 11. (ex 74. 5.) Rossi Gasparini.
Sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo l, comma 33, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214 inserire il seguente:
Gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2007, e del 12 per cento per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
74. 12. (ex 74. 41.) Moffa, Alberto Giorgetti.
Al comma 16, lettera b), sostituire le parole da: applicando un aumento fino alla fine della lettera con le seguenti: applicando un aumento sulla tariffa vigente nelle province stesse, comunque non superiore al 5 per cento, tale da assicurare un incremento del gettito pari allo scostamento registrato rispetto all'obiettivo di saldo determinato a norma del presente articolo. Per il calcolo della suddetta percentuale, si fa riferimento alla media della base imponibile degli tre esercizi disponibili.
74. 13. (ex 74. 59.) Della Vedova.
Aggiungere in fine il seguente comma:
17-quater. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo si applicano anche in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2006. I commi 32 e 33 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.
74. 19. (ex 74. 22.) Chianale, Giorgio Merlo, Di Salvo, Provera
Aggiungere in fine il seguente comma:
17-quater. I commi 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
*74. 15. (ex 74. 51.) Osvaldo Napoli.
Aggiungere in fine il seguente comma:
17-quater. I commi 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
*74. 16. (ex 74. 54.) Marchi, Misiani.
Aggiungere in fine il seguente comma:
17-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea del comma 142 è sostituito dal seguente: «Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle:«;
b) l'alinea del comma 143 è sostituito dal seguente: «Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato per la gestione di competenza, al netto delle:«;
c) Il comma 144 è sostituito dal seguente: «144. Gli enti, di cui al comma 138, ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2006, non possono eccedere, in termini di cassa, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, così come determinato ai sensi dei commi 142 e 143».
74. 17. (ex 74. 52.) Osvaldo Napoli.
Aggiungere in fine il seguente comma:
17-quater. Al comma 24 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano in caso di acquisizioni di beni immobili per pubblica utilità".
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.
74. 18. (ex 74. 82.) Delfino, Peretti, Zinzi.
Sopprimere il comma 2.
75. 1. (ex 75. 9.) Osvaldo Napoli.
Al comma 2-bis, sostituire le parole: non supera il 15 per cento con le seguenti: non supera il 20 per cento.
75. 2. Osvaldo Napoli
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter. A partire dal 2007 il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 60 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 115, comma 1, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 540 milioni.
75. 3. (ex 75. 8.) Osvaldo Napoli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, il contributo per il finanziamento degli investimenti dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 175 milioni di euro.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 133.
75. 4. (ex 75. 12.) Gibelli, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter. È autorizzata la spesa di euro 200 milioni per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che alla data del 30 aprile 2007 non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 31 maggio 2007 apposita attestazione al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000.
75. 5. (ex 74. 08.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 55 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
Conseguentemente:
alla lettera b), sostituire le parole: 71 milioni di euro con le seguenti: 60 milioni di euro;
alla lettera d), sostituire le parole: 57,4 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro;
aggiungere, in fine, la seguente lettera: e) ai comuni con popolazioni inferiore a 5.000 abitanti che appartengano ad unioni di comuni che svolgono in forma associata le funzioni in campo sociale, è concesso un contributo complessivo, da erogarsi in proporzione alla spesa da essi gestita in campo sociale, di 23,4 milioni di euro.
75-bis. 1. Osvaldo Napoli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per la copertura degli oneri degli enti locali, derivanti da emergenze in materia ambientale e di gestione dei rifiuti sono accantonati per gli anni 2007 e 2008 50 milioni di euro da assegnare agli enti locali a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole : 195 milioni di euro per l'anno 2007, 130 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 245 milioni di euro per l'anno 2007, 180 milioni di euro per l'anno 2008.
75-bis. 3. Brusco, Fasolino, Carfagna.
Al comma 8, sostituire le parole: non superiore al 35 per cento con le seguenti: non superiore al 50 per cento.
75-bis. 2. Piro
Aggiungere in fine il seguente comma:
Gli enti locali e le comunità montane possono incentivare mediante riduzione della tassa sui rifiuti solidi urbani l'installazione, presso privati o attività commerciali, di apparecchi di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'articolo 25 della legge 31 luglio 2002, n. 179. Previa verifica tecnica, per gli impianti le cui reti di adduzione abbiano caratteristiche deficitarie in carbonio, l'ente gestore del servizio idrico può disporre la gestione in comodato d'uso degli apparecchi di cui al presente comma, al fine di sostenere i processi di rimozione biologica dell'azoto e del fosforo.
75-bis. 4. (ex 74. 97.) Galli.
Aggiungere in fine il seguente comma:
Art. 14-bis.
1. Al comma 5 dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «1.000» sono sostituite da «5.000».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente del 10 per cento.
75-bis. 5. (ex 74. 100.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo l'articolo 75-bis, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 15 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
2. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «campo di applicazione», sono aggiunte le seguenti: «dei commi da 2 a 15-quater»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole «le disposizioni», sono aggiunte le seguenti: «dei commi da 2 a 15-quater»;
c) al comma 2-bis, dopo le parole «le disposizioni», sono aggiunte le seguenti: «dei commi da 2 a 15-quater»;
d) dopo il comma 15-quater sono aggiunti i seguenti:
15-quinquies. L'ammontare dei trasferimenti erogati annualmente dallo Stato a ciascun ente locale è ridotto in misura proporzionale alle partecipazioni che risultano detenute, in base al bilancio dell'anno finanziario precedente, nelle società erogatrici di servizi pubblici locali di rilevanza economica e all'ammontare dei dividendi ottenuti da tali partecipazioni.
15-sexies. Le somme derivanti dalla riduzione dei trasferimenti sono destinate nella misura del quaranta per cento alla riduzione del saldo netto da finanziare e per il rimanente sessanta per cento, in parti uguali, a contributi agli enti locali erogati attraverso due appositi fondi speciali, denominati rispettivamente «Fondo per la incentivazione delle politiche di liberalizzazione», istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e «Fondo per la compensazione ambientale delle infrastrutture strategiche», istituito presso il Ministero delle infrastrutture.
15-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di calcolo del fattore di riduzione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo per la incentivazione delle politiche di liberalizzazione e i criteri preferenziali ai fini dell'accesso al contributo da parte degli enti locali che attuano efficaci misure di liberalizzazione, promozione della concorrenza e contenimento delle tariffe nel settore dei servizi pubblici di rilevanza economica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri di assegnazione delle contribuzioni del Fondo per la compensazione ambientale delle infrastrutture strategiche e le modalità di erogazione dei contributi ai comuni nel cui territorio sono in corso interventi connessi alla realizzazione del programma, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, che determinano rilevanti impatti ambientali.
75-bis. 01. (ex 75. 03.) Armani, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 75-bis, aggiungere il seguente:
1. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, nonché con gli altri soggetti pubblici aventi natura strumentale o funzionale con l'ente costituente o partecipante, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono escluse dall'applicazione del presente articolo.
75-bis. 02. (ex 75. 06.) Volontè, Peretti, Zinzi.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
76. 1. (ex 76. 14) Zanetta, Di Centa, Uggè, Mondello.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.
76. 15. (ex 76. 57.) Milana.
Sopprimerlo.
* 76. 2. (ex 76. 27) Osvaldo Napoli.
Sopprimerlo.
* 76. 3. (ex 76. 56) Saglia.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
76. 13. Pellegrino, Camillo Piazza.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
76. 4. (ex 76. 25) Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.
Al comma 1, lettera d), capoverso 5, primo periodo, sopprimere le parole: nonché di altri enti territoriali.
76. 5. (ex 76. 62 e 76. 24) Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchetto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.
Al comma 1, sopprimere le lettere f), g), h) e i).
76. 6. (ex 76. 60) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Corsetto, Cossiga.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
76. 10. (ex 76. 22) Armosino.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 50 milioni di euro.
76. 7. (ex 76. 29) Ascierto, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2008: - 20.000.
76. 8 (ex 76. 44) Ciocchetti, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
76. 9. (ex 76. 20) Garagnani.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
76. 11. (ex 76. 12 e 76. 52) Alberto Giorgetti, Ascierto, Rampelli, Meloni.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
76. 12 (ex 76. 23) Armosino.
Al comma 1, lettera h), capoverso lettera c), sostituire le parole il comune avente maggiore popolazione con le seguenti: un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione dei comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana.
76. 14 Osvaldo Napoli
Al comma 1, dopo la parola: regioni aggiungere la seguente: ordinarie.
78. 1. (ex 78. 2) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto ad inviare entro il termine perentorio del 30 giugno 2007 l'elenco dei provvedimenti adottati ai fini del contenimento della spesa pubblica. In caso di mancato rispetto il Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida le Regioni ad adempiere entro il 30 settembre 2007.
Qualora i suddetti enti non adempiano, il Presidente della Giunta regionale, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 novembre 2007 i necessari provvedimenti.
Decorso inutilmente il termine del 30 novembre 2007 nelle regioni interessate con riferimento all'anno successivo si applica automaticamente la previsione di cui all'articolo 73, comma 15, lettere a) e b).
78. 2. (ex 78. 1) Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis. - 1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono escluse dall'applicazione del presente articolo».
78. 01. (ex 78. 01) Volonté, Peretti, Zinzi.
Sopprimerlo.
*79. 1. (ex 79. 16) Ulivi.
Sopprimerlo.
*79. 2. (ex 79. 21) Garavaglia, Filippi, Giancarlo Giorgetti.
Sopprimerlo.
*79. 12. (ex 79. 23). Milana.
Sopprimere il comma 1.
**79. 3. (ex 79. 10) Osvaldo Napoli.
Sopprimere il comma 1.
**79. 4 (ex 79. 22) Saglia.
Al comma 1, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Detta Commissione fornisce al Parlamento una relazione tecnica sui progetti e disegni di legge in discussione che prevedono la modifica delle circoscrizioni provinciali o l'istituzione di nuove provincie. Della commissione fanno parte rappresentanti di amministrazioni statali, regionali e degli enti locali. Con il decreto istitutivo della commissione sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilito il termine per la conclusione dei lavori e per la presentazione al Governo della relazione finale.
79. 5. (ex 79. 19) Galati, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
79. 7. (ex 79. 6 e 79. 9) Paolo Russo, Pelino.
Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: La sospensione non si applica a quei procedimenti per i quali nella passata legislatura, la commissione parlamentare chiamata in sede referente ad esprimere il proprio parere, oltre a completare la fase di discussione generale, sia giunta ad approvare un preciso atto di indirizzo circa la loro ulteriore procedibilità.
79. 9. (ex 79. 8) Pelino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: La sospensione dei procedimenti concernenti la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province non si applica a quei procedimenti per i quali nella passata legislatura, la commissione parlamentare chiamata in sede referente ad esprimere il proprio parere, abbia, in presenza della prevista relazione governativa, completato la fase di discussione generale ed approvato un preciso atto di indirizzo circa la loro ulteriore procedibilità.
79.13. (ex 79. 7) Pelino.
Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
79. 10. (ex 79. 11) Osvaldo Napoli.
Al comma 5, sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:
«5-bis. I comuni facenti parte delle comunità montane previste dall'articolo 27 che diano luogo alla costituzione di unioni di comuni recedono automaticamente dalla comunità montana di appartenenza.»
Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Ai comuni facenti parte delle unioni di comuni costituitesi o confermatesi ai sensi dei commi precedenti spetta la ripartizione delle risorse o di quota parte delle stesse, attribuite alla comunità montana di precedente appartenenza, secondo i criteri di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
79. 11. (ex 79. 12) Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis. (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni di cui al Capo IV non determinano la riduzione degli organi rappresentativi dei comuni fino a 5.000 abitanti.
79. 01. (ex 79. 01) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.
80. 1. (ex 80. 10) Zanetta, Di Centa, Uggè, Mondello.
Sopprimerlo.
*80. 2. (ex 80. 14, 80. 7 e 80. 27) Saglia, Alberto Giorgetti, Bernardo, Raisi, Lazzari.
Sopprimerlo.
*80. 3. (ex 80. 15) Osvaldo Napoli.
Sopprimerlo.
*80. 7. (ex 80. 29) Milana.
Al comma 1, dopo le parole annuale, onnicomprensivo, attribuito, aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 2389, comma primo, del codice civile.
80. 4. (ex 80. 6) Lupi, Craxi, Valducci, Romani, Colucci, Casero, Aprea, Pecorella, Bocciardo, Rivolta.
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , che abbiano una partecipazione non inferiore al 10 per cento.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.
80. 5. (ex 80. 26) Garavaglia, Filippi, Giorgetti.
Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.
80. 6. (ex 80. 25) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «partecipanti o affidanti» sono aggiunte le seguenti: «nonché con gli altri soggetti pubblici aventi natura strumentale o funzionale con l'ente costituente o partecipante»;
b) le parole: «sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti», sono sostituite dalle seguenti: «sono escluse dall'applicazione del presente articolo».
*80. 01. (ex 80. 07) Alberto Giorgetti, La Russa, Airaghi, De Corato, Frassinetti, Gamba, Saglia.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «partecipanti o affidanti» sono aggiunte le seguenti: «nonché con gli altri soggetti pubblici aventi natura strumentale o funzionale con l'ente costituente o partecipante»;
b) le parole: «sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti», sono sostituite dalle seguenti: «sono escluse dall'applicazione del presente articolo».
*80. 02. (ex 80. 07) Gelmini, Bernardo, Casero, Ravetto, Aprea, Berruti, Bocciardo, Colucci, Craxi, Fontana, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro.
Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:
1. È consentito ai comuni ed alle province l'accesso al credito presso la Cassa depositi e prestiti anche per il risanamento delle situazioni debitorie. Tale accesso è consentito per una sola vota ogni 10 annualità finanziarie, previo apposito parere preventivo dell'Assessorato regionale agli enti locali, in aggiunta alla normale anticipazione di cassa erogata dalle rispettive tesorerie. L'estinzione del relativo debito dovrà avvenire nelle 5 annualità finanziarie successive alla effetti erogazione, senza pre-ammortamento, con oneri esclusivamente a carico dell'ente richiedente.
80. 03. (ex 80. 012) Romano, Drago, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese ai lavoratori a progetto ed alle categorie assimilabili, comunque privi di altra tutela previdenziale, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal precedente comma è assicurata dalle risorse della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tramite il ricorso al gettito della contribuzione obbligatoria per le prestazioni pensionistiche e il ricorso al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 26 maggio 2001, n. 151, versato per le prestazioni temporanee dai lavoratori iscritti alla medesima gestione non iscritti ad altre forme di previdenza,.
82. 01. (ex 82. 01) Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
1. Coloro i quali solo occasionalmente si esibiscono in concerti o cori e che svolgono un'attività lavorativa principale per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi in un fondo previdenziale obbligatorio sono esonerati dal versamento del contributo previdenziale previsto dall'ENPALS.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite con le seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».
82. 02. (ex 82. 3.) Widmann, Zeller, Brugger, Bezzi, Nicco.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 104;
dopo l' articolo 128, aggiungere i seguenti:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la concessione di agevolazioni per investimenti a valere sulle risorse ripartite dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, è effettuata secondo i principi dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e successive modificazioni.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n.311.
3. All'articolo 1, comma 354, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: «6.000» è sostituta dalla seguente «8.000».
4. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è autorizzata la spesa di 50 milioni a decorrere dall'anno 2007, che è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento;
sopprimere l'articolo 184;
all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 700.000 milioni di euro;
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 1.300.000 milioni di euro.
84. 1. (ex 84. 12.) Alberto Giorgetti.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «per la quota del 40 per cento» e alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni annui.
3. L'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: «137. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».
4. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.
5. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manufatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».
6. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, sedi durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
7. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti atti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005;
b) che svolgono dal 1o gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005.
8. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
9. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 8 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
10. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
11. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di atti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fai contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
12. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
13. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
14. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 11, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 12, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 11, lettere b), e) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 11, lettera a), e 12, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 11, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
15. Salva l'applicazione del comma 10, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 11, lettera a), e 12, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 11, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, ferma restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
16. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nei corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 7, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
17. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 6, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 8.
18. Agli importi di cui al comma 17 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
19. L'accettazione delle proposte di cui al comma 17 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
20. L'adeguamento di cui al comma 17, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 6, degli importi di cui ai commi 18 e 19. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
21. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui ai comma 17 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione. Per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento. In tal caso è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
22. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 17 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
23. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 17 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
24. La notifica, effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 6, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 52 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dì avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 12, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
25. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 17 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 17;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 17;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 17;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 17;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 17;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 6, per i periodi di imposta di cui al comma 17 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
26. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 10 per cento.
84. 2. (ex 84. 46.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il termine previsto per gli adempimenti di cui al comma 3, lettere a) e b) dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 9 del presente articolo. II termine fissata dal comma 4 del medesimo articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005 è rideterminato in trentuno giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 9 del presente articolo.
Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che è gestito per conto dello Stato con le seguenti: le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito per conto dello Stato;
al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al 50 per cento della quota con le seguenti: alla quota;
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: La liquidazione del trattamento fino alla fine del comma, con le seguenti: Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4, dal Fondo di cui al comma 2, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro;
Fondo competitività | 300 | 400 | 400 | 100 | 200 | 300 | |
Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica | 300 | 300 | 360 | 150 | 200 | 300 | |
Imprese pubbliche | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | |
Autotrasporto | 520 | 520 | |||||
Alta velocità/Alta capacità | 0 | 900 | 1.200 | 0 | 900 | 1.200 | |
Apporto capitale Ferrovie S.p.A. | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | |
Rifinanziamento rete tradizionale F.S. | 2.000 | 1.200 | 0 | 2.000 | 1.200 | 0 | |
ANAS - Nuovi investimenti | 1.500 | 1.500 | 400 | 500 | |||
Fondo per le spese di funzionamento della Difesa | 30 | 350 | 200 | 30 | 350 | 200 | |
Rifinanziamenti spese di investimento | 2.966 | 1.469 | 6.428 | 1.300 | 800 | 1.000 | |
7.116 | 6.719 | 10.688 | 5.000 | 4.550 | 4.000 |
posta del Ministro dell'economia e delle finanze,;
sostituire il comma 8, con il seguente:
8. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al quattro per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al sei per cento.
2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.
3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, e' assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni.»
al comma 9:
primo periodo, dopo le parole: campagne informative aggiungere le seguenti: a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Alla ripartizione delle predette somme si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze
sostituire le parole: e dall'articolo 13 del medesimo decreto con le seguenti: e dall'articolo 9 del medesimo decreto;
al comma 10, lettera a), capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: in 455 milioni di euro per l'anno 2008 e in 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con le seguenti: in 414 milioni di euro per l'anno 2008 e in 460 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009;
all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007 - 60.000;
2008 - 60.000;
2009 - 60.000.
84. 500. Governo.
Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Conseguentemente, all'articolo 105, comma 1, sostituire le parole: 63.273 milioni con le seguenti: 57.273.
84. 3. (ex 84. 32.) Valducci, Lazzari.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni contenute nel comma 2 non trovano applicazione per le imprese fino a 19 dipendenti, per le quali continuerà ad applicarsi la normativa vigente in materia di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca, voce: Legge n. 537 del 1993, articolo 5, comma 1, lettera a), spese per il funzionamento delle università, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.800.000;
2008: - 1.800.000;
2009: - 1.800.000.
*84. 4. (ex *84. 8.) Campa, Zanetta, Rosso.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni contenute nel comma 2 non trovano applicazione per le imprese fino a 19 dipendenti, per le quali continua ad applicarsi la normativa vigente in materia di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca, voce: Legge n. 537 del 1993, articolo 5, comma 1, lettera a), spese per il funzionamento delle università, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 1.800.000;
2008: - 1.800.000;
2009: - 1.800.000.
*84. 5. (ex *84. 16.) Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento per i datori di lavoro aventi un numero medio di dipendenti non superiore alle dieci unità, pari al 35 per cento per i datori aventi un numero medio di dipendenti compreso fra undici e cinquanta unità, pari al 50 per cento per i datori di lavoro aventi un numero medio di dipendenti compreso fra cinquantuno e duecentocinquanta unità, pari al 60 per cento per i datori di lavoro aventi un numero medio di dipendenti superiore alle duecentocinquanta unità.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
84. 6. (ex 84. 25.) Fasolino.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 100 per cento.
Conseguentemente:
al medesimo comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Tale contributo è corrisposto dalle imprese al netto di una franchigia calcolata moltiplicando di 50 volte l'importo medio per lavoratore del trattamento di fine rapporto maturando nell'impresa nell'anno;
dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 è istituito un contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni che hanno effettuato il conferimento di aziende bancarie, disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, aventi patrimonio netto superiore a 100 milioni di euro.
2. Il contributo previsto dal comma 1 è dovuto, per ciascuno degli anni ivi indicati, nella misura del 4 per cento del patrimonio netto di ciascun ente, quale risulta dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, limitatamente alla quota eccedente 100 milioni di euro. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito.
3. Il contributo previsto dal comma 1 non è deducibile agli effetti dell'imposta sui redditi.
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro annui.
84. 7. (ex 84. 39.) Garnero Santanché, Alemanno, Alberto Giorgetti.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, lettere a) e b), numeri 1) e 2), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
84. 8. (ex 84. 40.) Villetti, Pasetto, Meduri.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: che occupano almeno 20 dipendenti.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 10 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
84. 9. (ex 84. 47.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: che occupano almeno 20 dipendenti.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
84. 10. (ex 84. 24.) Fabbri.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non trovano applicazione per le aziende con un numero di dipendenti fino a nove.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
84. 11. (ex 84. 50.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione unicamente per le aziende con un numero di dipendenti fino a nove.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
84. 12. (ex 84. 51.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 5, dopo le parole: sono destinate inserire le seguenti: per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per una quota percentuale pari al 15 per cento, al finanziamento del Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica.
2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
84, c.5 | Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica | 1.107 | 1.020 | 1.619 | 753 | 682 | 585 |
Conseguentemente, al medesimo elenco n. 1 allegato, diminuire in maniera lineare gli importi fino a concorrenza degli importi indicati nella voce inserita.
84. 19. (ex 84. 44.) Andrea Ricci, Migliore, Perugia.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo e la relativa assegnazione ai singoli interventi di cui all'elenco n. 1, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni.
84. 21. (ex 84. 57) Andrea Ricci.
Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, comunque, non possono essere impiegati per il finanziamento del Sistema alta velocità/alta capacità o per la costruzione di grandi opere che siano comprese nel primo programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE n. 211/2001 o in altri piani e programmi, senza che sia stata dimostrata la redditività sulla base di un piano di fattibilità economico e finanziario.
84. 20. (ex 84. 18 e 84. 45) Cacciari, Andrea Ricci, Migliore , Acerbo, Perugia.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari, a decorrere dal 1o gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS medesimo. L'onere derivante dal presente comma è valutato in 455 milioni di euro per l'anno 2008 e in 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
84. 13. (ex 84. 23.) Bernardo.
Al comma 10, lettera a), capoverso «Art. 8», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2008 con le seguenti: 1o gennaio 2007.
Conseguentemente:
ai medesimi comma e capoverso, all'ultimo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2008 con le seguenti: per l'anno 2007 e le parole a decorrere dall'anno 2009 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2008;
dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente: «197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.
84. 14. (ex 84. 14.) Uggé, Zanetta, Di Centa, Mondello.
Al comma 10, lettera a), capoverso «Art. 8», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2008 con le seguenti: 1o gennaio 2007.
Conseguentemente:
ai medesimi comma e capoverso, all'ultimo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2008 con le seguenti: per l'anno 2007 e le parole a decorrere dall'anno 2009 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2008;
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
84. 15. (ex 84. 52.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 10, lettera a), capoverso «Art. 8», aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Dal 1o gennaio 2007 è istituito un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2007 e il 2011 e 253 milioni di euro per il 2012, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2007-2011 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentate del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
Conseguentemente, dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
20-bis. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» con le seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».
20-ter. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 419,00 per mille litri di prodotto.
20-quater. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis a e-quinquies, del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 15 per cento.
Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato«;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro«;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
84. 30. (ex 84. 63) Delbono, Motta, Miglioli, Bellanova, Codurelli, Cordoni, D'Ambrosio, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Schirru, Viola.
Al comma 10, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
84. 16. (ex 84. 26). Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al fondo per l'erogazione di cui al comma 2, possono fruire di speciali agevolazioni di accesso al credito per il 2007. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo Speciale di accesso al credito, di seguito chiamato Fondo, per cui è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro. I criteri e le modalità di funzionamento e gestione del Fondo Speciale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto dei bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore al 500 milioni di euro.
3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
84. 17. (ex 84. 43.) D'Elpidio, Fabris, Satta, Affronti, Rocco Pignataro, Adenti, Cioffi, Capotosti, Giuditta, Morrone, Del Mese, Picano, Pisacane.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. È istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo e' alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di curo per il 2011, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2007-2010 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e della previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
L'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:
197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli arali 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.
84. 18. (ex 84. 15.) Uggé, Zanetta, Di Centa, Mondello.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.
85. 1. (ex 85. 109) Brugger, Zeller, Bezzi, Nicco.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900.
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di di parte corrente del 10 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
85. 2. (ex 85. 79) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. A partire dal 1o gennaio 2007, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2007, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.
85. 3. (ex 85. 110) Zeller, Brugger, Bezzi, Nicco.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento del 12 per cento e del 12 per cento.
85. 4. (ex 85. 88) Alberto Giorgetti, Alemanno.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 840 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa di 1000 milioni di euro e per l'anno 2009 una minore spesa di 1.055 milioni di euro.
85. 5. (ex 85. 65) Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente:
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 le parole »,nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite con le seguenti: «del presente articolo e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900.
85. 6. (ex 85. 122) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2007, le aziende di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS, in favore dei propri dipendenti anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 2,48 per cento, salva la riduzione di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria e dello 0,24 per cento per il settore terziario, salva la riduzione di cui all'articolo 78, comma 2, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Ad integrazione e parziale modifica del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564 e dell'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei dipendenti di cui sopra, per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo. Gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati. Gli organismi competenti per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici gestiti dalle aziende di cui sopra provvedono alla rideterminazione delle tariffe stesse in conseguenza della riduzione del costo del lavoro conseguente all'applicazione delle aliquote sopra indicate. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che, per il periodo antecedente il 1o gennaio 2007, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto, per legge o per contratto collettivo anche di diritto comune il trattamento economico di malattia sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al netto delle prestazioni non erogate dall'Istituto medesimo e delle contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2004, senza aggravio di interessi e oneri accessori. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la contribuzione per malattia deve essere versata anche dai datori di lavoro privati che corrispondono direttamente il trattamento economico agli aventi titolo all'indennità stessa, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della medesima. Per le aziende di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica permane l'esclusione dalla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dalla mobilità, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando dette aziende sono strutturate in forma societaria, purché il relativo capitale sia prevalentemente pubblico.
*85. 7. (ex *85. 23) Minardo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2007, le aziende di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS, in favore dei propri dipendenti anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 2,48 per cento, salva la riduzione di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria e dello 0,24 per cento per il settore terziario, salva la riduzione di cui all'articolo 78, comma 2, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Ad integrazione e parziale modifica del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564 e dell'articolo 49 comma 4, legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei dipendenti di cui sopra, per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo. Gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati. Gli organismi competenti per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici gestiti dalle aziende di cui sopra provvedono alla rideterminazione delle tariffe stesse in conseguenza della riduzione del costo del lavoro conseguente all'applicazione delle aliquote sopra indicate. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che, per il periodo antecedente il 1o gennaio 2007, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto, per legge o per contratto collettivo anche di diritto comune il trattamento economico di malattia sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al netto delle prestazioni non erogate dall'Istituto medesimo e delle contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2004, senza aggravio di interessi e oneri accessori. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la contribuzione per malattia deve essere versata anche dai datori di lavoro privati che corrispondono direttamente il trattamento economico agli aventi titolo all'indennità stessa, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della medesima. Per le aziende di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica permane l'esclusione dalla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dalla mobilità, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando dette aziende sono strutturate in forma societaria, purché il relativo capitale sia prevalentemente pubblico.
*85. 8. (ex *85. 25) Saglia, Alberto Giorgetti, Bernardo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2. Con effetto dal 1o gennaio 2007, le aziende di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS, in favore dei propri dipendenti anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 2,48 per cento, salva la riduzione di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria e dello 0,24 per cento per il settore terziario, salva la riduzione di cui all'articolo 78, comma 2, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Ad integrazione e parziale modifica del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564 e dell'articolo 49 comma 4, legge 23 dicembre 1999 n. 488, in favore dei dipendenti di cui sopra, per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo; gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati Gli organismi competenti per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici gestiti dalle aziende di cui sopra provvedono alla rideterminazione delle tariffe stesse in conseguenza della riduzione del costo del lavoro conseguente all'applicazione delle aliquote sopra indicate. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che, per il periodo antecedente il 1o gennaio 2007, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo anche di diritto comune il trattamento economico di malattia sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), al netto delle prestazioni non erogate dall'Istituto medesimo e delle contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2004, senza aggravio di interessi e oneri accessori; a decorrere dal 1o gennaio 2007 la contribuzione per malattia deve essere versata anche dai datori di lavoro privati che corrispondono direttamente il trattamento economico agli aventi titolo all'indennità stessa, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della medesima. Per le aziende di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica permane l'esclusione dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dalla mobilità, di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223, anche quando dette aziende sono strutturate in forma societaria, purché il relativo capitale sia prevalentemente pubblico.
*85. 9. (ex *85. 95) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006;
all'articolo 216, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero economia e finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
voce: Ministero lavoro e previdenza sociale:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.
voce: Ministero interno:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.
voce: Ministero beni culturali:
2007: - 60.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.
voce: Ministero salute:
2007: - 60.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.
voce: Ministero università:
2008: - 20.000;
2009: - 50.000.
voce: Ministero solidarietà sociale:
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.;
all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 11. (ex 85. 39). Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 12. (ex 85. 78). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, con le seguenti: e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e categorie assimilate di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.
85. 13. (ex 85. 33). Palmieri.
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'INPS verifica che il versamento dei contributi così come rideterminati ai sensi del presente comma, sia effettuato nella misura prevista dall'articolo 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
85. 50. (ex 85. 22.) Delbono, Cordoni, Motta.
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'incremento della contribuzione non può determinare in alcun modo come effetto una qualsiasi riduzione del compenso vigente del lavoratore interessato, pattuito nell'anno precedente con lo stesso committente; il lavoratore può a tal fine rivolgersi in giudizio contro il medesimo committente.
85. 38. (ex 85. 82). Andrea Ricci, Migliore, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: dalla medesima data con le seguenti: dal 1o gennaio 2009.
Conseguentemente:
all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 14. (ex 85. 96). D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole «una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi» sono sostituite dalle seguenti «una percentuale nella misura del 40 per cento dell'aliquota contributiva previdenziale dovuta»
85. 15. (ex 85. 3.) Delbono, Motta, Cordoni.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 16. (ex 85. 77). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006;
all'articolo 216, comma 2, Tabella C, tutte le voci di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 17. (ex 85. 37). Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
85. 18. (ex 85. 111). Brugger, Zeller, Bezzi, Nicco.
Al comma 4, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 105 aggiungere il seguente:
Art. 105-bis. (Sviluppo Italia e FAS). - 1. Le risorse individuate con delibere Cipe n. 19 del 2004, n. 34 del 2005 e n. 2 del 2006 per gli anni 2006 e 2007 e destinate a Sviluppo Italia S.p.A. per contributi a fondo perduto a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per una quota complessiva di 200 milioni di euro, di cui 125 milioni di euro a valere sulle risorse assegnate per l'anno 2006 e 75 milioni di euro a valere sulle risorse assegnate per l'anno 2007.;
all'articolo 216:
comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 98.000;
2008: - 187.000;
2009: - 239.000;
comma 4, tabella E:
rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere la voce: Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla legge n. 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica - Art. 10, comma 5 (4.1.5.15. Interventi strutturali di politica economica - cap. 3075):
2007: - 42.000;
2009: - 18.000;
aggiungere la rubrica: Ministero dello sviluppo economico e la voce: Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - articolo 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (6.2.3.12 - aree sottoutilizzate - cap. 8425):
2008: - 40.000.
85. 501. Governo.
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti vatiazioni:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.
85. 19. (ex 85. 38). Fratta Pasini, Fabbri, Baldelli, Campa, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'articolo 69, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
85. 20. (ex 85. 28). Alberto Giorgetti, Amoruso, Lo Presti.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e per un periodo di tre anni e sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 15 per cento;
Conseguentemente:
dopo l'articolo 215, aggiungere i seguenti:
1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è soppresso.
1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11 bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
all'articolo 216, comma 2, tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (upb 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) apportare le seguenti variazioni:
2007: + 100.000;
2008: + 300.000;
2009: + 450.000.
85. 80. (ex Tab. C. 12.) Andrea Ricci, Migliore, Siniscalchi, Mantovani, Khalil detto Alì Raschid.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e per un periodo di tre anni e sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 15 per cento;
Conseguentemente:
all'articolo 166, comma 1, lettera d), dopo le parole: situazioni di crisi, aggiungere le seguenti: nonché per consentirne l'accesso alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
Art. 215-bis.
1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è soppresso.
85. 39. (ex 166. 10). Andrea Ricci, Migliore, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione.
Conseguentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:
1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, sedi durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005;
b) che svolgono dal 1o gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6 , lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e Il del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 12 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fai IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5,8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fai delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima;
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte correnti di 5 punti per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 21. (ex 85. 81). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Grimoldi, Budega, Lussana.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere i seguenti:
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n.446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».
1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005;
b) che svolgono dal 1o gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6 , lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 12 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali.
85. 22. (ex 85. 028). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 5 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 215, inserire il seguente:
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 23. (ex 85. 42). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 2 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale per ogni anno lavorato.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».superiore a 516.456 900«;
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 24. (ex 85. 43). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Per le lavoratrici nate tra il 1940 e il 1955 e che per motivi di maternità o cure familiari alla data del 31 dicembre 1992 non avevano raggiunto il periodo minimo di contribuzione pari a 15 anni, ma che vantano almeno 10 anni di contribuzione al regime obbligatorio di appartenenza e non sono titolari di altre prestazioni di natura previdenziale o assistenziale, al raggiungimento del 65o anno di età anagrafica possono richiedere all'ente previdenziale al quale risultano iscritte la restituzione dei contributi versati rivalutati al tasso di inflazione, ovvero all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5-ter. Gli importi verranno liquidati, su domanda, a partire dalla data del raggiungimento dei 65 anni nelle seguenti modalità: fino a 2.000 euro in un'unica soluzione; per gli importi restanti in rate da 1.000 euro semestrali, o inferiori se la quota è a saldo dell'ammontare complessivo spettante, rivalutate al medesimo indice di cui al comma 5-bis. In caso di premorienza prima della fine dei pagamenti, le somme possono essere incassate, con le medesime modalità, dal coniuge o dalla persona che fruisce delle cure della de cuius.
5-quater. L'ente di previdenza provvede all'invio dell'estratto conto certificativo con l'indicazione dell'ammontare dovuto e della relativa rateizzazione, agli adempimenti fiscali e all'invio della comunicazione annuale.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 215, aggiungere i seguenti:
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico alfine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni dì euro annui.;
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 25. (ex 85. 44). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Per le lavoratrici nate tra il 1940 e il 1955 e che per motivi di maternità o cure familiari alla data del 31 dicembre 1992 non avevano raggiunto il periodo minimo di contribuzione pari a 15 anni, ma che vantano almeno 10 anni di contribuzione al regime obbligatorio di appartenenza e non sono titolari di altre prestazioni di natura previdenziale o assistenziale, al raggiungimento del 65o anno di età anagrafica possono richiedere all'ente previdenziale ai quale risultano iscritte la restituzione dei contributi versati rivalutati al tasso di inflazione, ovvero indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5-ter. Gli importi verranno liquidati, su domanda, a partire dalla data del raggiungimento dei 65 anni nelle seguenti modalità: fino a 2.000 di euro in un'unica soluzione; per gli importi restanti in rate da 1.000 euro semestrali, o inferiori se la quota è a saldo dell'ammontare complessivo spettante, rivalutate al medesimo indice di cui al comma 5-bis. In caso di premorienza prima della fine dei pagamenti, le somme possono essere incassate, con le medesime modalità, dal coniuge o dalla persona che fruisce delle cure della de cuius.
5-quater. L'ente di previdenza provvede all'invio dell'estratto conto certificativo con l'indicazione dell'ammontare dovuto e della relativa rateizzazione, agli adempimenti fiscali e all'invio della comunicazione annuale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico alfine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.;
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 26. (ex 85. 80). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Il diritto di cui al precedente comma, con riguardo esclusivamente al caso di morte del pensionato, spetta in presenza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria del coniuge superstite conseguito da almeno cinque anni».
85. 27. (ex 85. 45). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Il diritto di cui al precedente comma è precluso qualora la differenza di età anagrafica fra i coniugi superi i 25 anni».
85. 28. (ex 85. 46). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Nel caso di figli di primo letto disabili gravi in concorso con il coniuge non genitore la pensione ai superstiti è stabilita nella misura del 60 per cento ai figli e del 20 per cento al coniuge, fermo restando il limite massimo di cui al successivo comma 4».
Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 29. (ex 85. 47). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I genitori di persone affette da grave disabilità, a condizione che la persona con grave disabilità non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, conseguono il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità a seguito del versamento di 25 anni di contributi previdenziali, indipendentemente dall'età anagrafica, sia che si tratti di lavoratori dipendenti che di lavoratori autonomi. Tale beneficio può essere concesso ad uno solo dei genitori, a condizione che il reddito familiare non ecceda, al lordo, 55.000 euro annui.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 30. (ex 85. 49). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ad uno dei genitori di persone disabili in stato di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 31. (ex 85. 50). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale importo è adeguato, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, qualora sia intervenuta una variazione in misura non inferiore al 10 per cento della retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.»
Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 32. (ex 85. 51). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Le tabelle di cui al precedente comma sono rivalutate annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, alla tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 5 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 33. (ex 85. 53). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, le parole: «nei limiti di 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di 13.000»;
b) al comma 18, dopo la lettera a), è aggiunta le seguente: «a-bis) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 13 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati nel luglio 2003, dipendenti da imprese in crisi operanti nel settore ad alta tecnologia»;
c) al comma 19, le parole: «del numero di 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «del numero di 13.000»;
Conseguentemente:
dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 34. (ex 85. 56). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, articolo 2, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, già iscritti alla gestione «Mutualità pensioni» presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), sono autorizzati al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione di cui all' articolo 1 del presente decreto dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri di vendita convenzionati. Il predetto versamento può essere effettuato tramite delega diretta al centro servizi o all'azienda emittente la carta di credito o di debito. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione assicurativa presso il fondo pensione medesimo.».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 1.000 milioni di euro.
85. 35. (ex 85. 64) Alberto Giorgetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. A decorrere dal 1o gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, sull'indennità premio di fine servizio, di cui all'articolo 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e successive modificazioni, e sull'indennità di buonuscita, di cui all'articolo 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, è dovuto sull'importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarietà nella misura del 25 per cento. L'INPS è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per il prelievo dei contributo di solidarietà, secondo le medesime modalità di cui all'ultimo periodo del comma 5".
Conseguentemente, all'articolo 194, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 85, comma 6-bis, affluisce allo stato di previsione dell'entrata per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 1 e destinate ad iniziative volte a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate.
85. 36. (ex 85. 76). Garnero Santanché, Bertolini, Leddi Maiola, Formisano, Dato, De Biasi, Allam, Fincato, Castellani, Merloni, Capitanio Santolini, Mascia, Suppa, Di Serio D'Antona, Ottone, Rampi, Cordoni, Motta, Filipponio Tatarella, Trupia, Paoletti, Frassinetti, Dorina Bianchi, Santelli, Biancofiore, Carfagna, Bocciardo, Ravetto, Licastro Scardino, De Simone, Boniver.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. Agli iscritti alla gestione di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti maturati presso diverse gestioni, ai sensi dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
85. 37. (ex 85. 27). Amoruso, Lo Presti.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis - (Riduzione dei premi INAIL) - 1. Con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Con effetto dal 1 o gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 4, tabella E, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere la seguente voce:
Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla legge 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica - - articolo 10, comma 5, (4.1.5.15 Interventi Strutturali di politica economica - cap. 3075):
2007: - 100.000
85. 0501. Governo.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria,artigianato, terziario e altre attività che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre tutte le voci in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
85. 01. (ex 85. 035). Bellotti, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento dei medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le voci di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
*85. 02. (ex *85. 017). Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le voci di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 600 milioni a decorrere dall'anno 2007.
*85. 03. (ex *85. 038 e *85. 013). Zorzato, Milanato.
Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 04. (ex 85. 030.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:
1. A decorrere dall'anno 2007 è concessa una maggiorazione degli importi degli assegni in favore degli invalidi civili e degli invalidi civili ultrasessantacinquenni, titolari a carico dell'INPS di pensione sociale sostitutiva, di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari, rispettivamente a 75 e 100 euro mensili.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 05. (ex 85. 032). Ronconi, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:
1. L'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 è soppresso.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215 inserire il seguente:
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 5 per cento.
85. 06. (ex 85. 034). Alberto Giorgetti Giorgetti.
Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:
1. I lavoratori di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 possono, al compimento del 65o anno di età e a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, chiedere di conseguire la pensione con le regole del sistema esclusivamente contributivo e che la stessa sia calcolata secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. La pensione di cui al periodo precedente non potrà comunque essere di importo superiore a quello della prestazione calcolata con il sistema retributivo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;
voce: Ministero dell'interno:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000;
voce: Ministero dei beni culturali:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
85. 07. (ex 85. 033). Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni sono estese ai lavoratori a progetto ed alle categorie assimilabili comunque prive di altra tutela previdenziale iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, ridurre tutte le voci in maniera lineare, in modo da assicurare per l'anno 2007 una minore spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa di 4 milioni di euro e per l'anno 2009 una minore spesa di 6 milioni di euro.
85. 08. (ex 85. 015). Amoruso, Lo Presti.
Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:
1. Al Capo III della legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, dopo le prole: «per invalidità permanente» sono aggiunte le seguenti: «o per morte»;
b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «per invalidità permanente» sono aggiunte le seguenti: «o per morte»;
c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «di età compresa tra i 18 e i 65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «di età compresa tra i 18 ed i 75 anni»;
d) all'articolo 7, comma 4, le parole: «sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 percentuali»;
e) all'articolo 8, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 7, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis»;
f) all'articolo 8, comma 2, le parole: «per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «per i soggetti che abbiano compiuto il 65 anno di età nonché per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3,»;
g) all'articolo 8, comma 2, lettera a), le parole: «a lire 9 milioni annue» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 7.069,27 annue»;
h) all'articolo 8, comma 2, lettera b), le parole: «a lire 18 milioni annue» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 11.943,88 annue»;
i) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «ovvero ha avuto per conseguenza la morte»;
j) all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Qualora dall'infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta a favore dei superstiti una rendita da corrispondere secondo le modalità di cui all'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».
Conseguentemente:
dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».;
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 09. (ex 85. 07). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.
Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:
- (Assicurazione volontaria). - 1. All'assicurazione possono iscriversi, altresì, su base volontaria le donne che non svolgono in via esclusiva le attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a)».
85. 010. (ex 85. 08). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.
Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a sessanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto a condizione che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato. Qualora nei dodici mesi successivi al termine del periodo agevolato i nuovi assunti vengano illegittimamente licenziati, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo di tre anni.
3. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
4. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle condizioni di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 488.
5. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente di 10 punti percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
85. 011. (ex 85. 09). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.
Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:
1. Le convenzioni stipulate tra gli enti previdenziali e le associazioni sindacali e professionali per la riscossione dei contributi associativi, in forma diretta e con ritenuta sulle prestazioni, sono di carattere oneroso e devono prevedere, a pena di nullità, criteri di validità temporanea delle deleghe sottoscritte.
85. 012. (ex 85. 011). Filippi, Garavaglia.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
1. Allo scopo di realizzare un efficace sistema di strumenti intesi a favorire 1'inserimento al lavoro la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione e al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, finalizzato al contenimento degli oneri nel settore pensionistico, le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 12, 13 e 14 della legge 23 agosto 2004, n. 243, trovano applicazione per il periodo 2008-2011 per i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano maturato i requisiti minimi per 1' accesso al pensionamento di anzianità, trasformati in contratti di lavoro a tempo parziale, a condizione che il datore di lavoro assuma, con contratto di lavoro a tempo parziale e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore a trentadue anni.
2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze.
3. Entro il 30 giugno 2001 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione e delle nuove assunzioni previsto dal comma 1, al fine di valutare l'effettivo impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico e sui comportamenti delle imprese fruitici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti di lavoro a tempo parziale.
85. 013. (ex 85. 016). Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
1. In attesa della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione e fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4 e 25, comma 9, della medesima legge sono concessi alle imprese subentranti che, sulla base di un accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, assumono dalle liste di mobilità i lavoratori licenziati da imprese assoggettate alle procedure concorsuali previste dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. La medesima disposizione si applica anche con riferimento alle aziende in crisi che abbiano cessato, anche in parte, l'attività, e con riguardo a tutti i lavoratori da esse licenziati ovvero ai lavoratori addetti al ramo di azienda cessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le aziende subentranti che assumono lavoratori posti in mobilità da aziende che abbiano cessato l'attività nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore del presente articolo.
85. 014. (ex 85. 03) Verro.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis - (Determinazione del prelievo contributivo e decorrenza degli interessi legali per prestazioni previdenziali e assistenziali). 1. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 6, primo periodo, dopo le parole «sulla domanda» sono inserite le seguenti: », laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della Pubblica amministrazione procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni acquisibilii d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data dei suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda».
2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 gli interessi legali di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sulle prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti in agricoltura, decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli di cui all'articolo 9-quinquies, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge, 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
3. Il comma 4 dell'articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpreta nel senso che per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti; coloni e mezzadri continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e dall'articolo 7 della legge 2 agosto1990, n. 233.
4. Al comma 5 dell'articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole «e assimilati» sono soppresse.
85. 0500. Governo.
Al comma 1, sostituire il settimo periodo, con il seguente: Alle lavoratrici di cui al presente comma che abbiano titolo alla indennità di maternità, la stessa è corrisposta in presenza di maternità a rischio certificata a norma della legislazione vigente.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 15, commi 2 e 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, è abrogato.
86. 3. (ex 86. 14.) Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 1, dopo l'ottavo periodo, aggiungere il seguente: In caso di gravidanza a rischio ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
86. 1. (ex 86. 13.) Peretti, Zinzi.
Al comma 1, dopo l'ottavo periodo, aggiungere il seguente: La possibilità di accedere al congedo parentale, nella misura di tre mesi nel primo anno di vita del bambino, è estesa anche al padre titolare di un contratto di cui al presente comma.
86. 2. (ex 86. 5.) Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. I limiti di reddito dei coniugi previsti dall'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono parificati a quelli previsti per la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 4 aprile 1969, n. 153, considerando tale limite al netto della imposizione fiscale e contributiva.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. Dal 1o gennaio 2007 sono incrementate al 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
f) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
g) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
h) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
i) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
86. 4. (ex 86. 8.) Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
1. Dal 1o gennaio 2007 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato all'assunzione straordinaria di 1.000 ispettori di vigilanza INPS-ENPALS-INAIL.
2. Le funzioni e i poteri degli ispettori di vigilanza di cui al comma precedente sono quelli propri degli ufficiali di polizia giudiziaria e ricomprendono il controllo degli atti rilevanti sia ai fini fiscali che a quelli contributivi. Restano inoltre demandate ad essi le attività di coordinamento e della osservanza delle leggi sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
3. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 35 milioni di euro in ragione annua.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
rubrica: Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115):
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
rubrica Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. - Art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (agenzia del demanio) (6.1.2.9. - agenzia del demanio - cap. 3901):
2007: - 25.000;
2008: - 25.000;
2009: - 25.000.
86. 5. (ex 86. 019.) Diliberto, Sgobio, Napoletano, Pagliarini, Bellillo, Cesini, Cancrini Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
1. Al fine di riconoscere benefici previdenziali ai lavoratori che hanno prestato, per almeno quindici anni, attività lavorativa presso il nucleo industriale di Portovesme nell'area del Sulcis-lglesiente, è riconosciuta l'attribuzione di due mesi di contribuzione figurativa, utile ai fini del conseguimento e della determinazione della misura del trattamento pensionistico del soggetto interessato, per ogni anno di prestazione di attività lavorativa presso gli impianti industriali.
2. Ai fini di cui al comma 1, per i periodi di prestazione di attività lavorativa di durata inferiore ad un anno, l'anticipazione dei limiti di età e la contribuzione figurativa ivi previste sono riconosciute in misura proporzionalmente ridotta in relazione alla durata dei periodi stessi.
3. I soggetti di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente articolo devono presentare apposita domanda secondo le procedure stabilite con decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dei competenti organi parlamentari.
4. La regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le industrie e gli impianti di cui al comma 1 stabilendo, mediante una classificazione del livello di pericolosità, una graduatoria di priorità ai fini della successiva concessione dei benefici.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
86. 01. (ex 86. 022. ) Mereu, Oppi, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
1. Il dipendente pubblico in regime previdenziale INPDAP, temporaneamente presso altra amministrazione in qualità di comandato, distaccato o fuori ruolo, può effettuare ai fini previdenziali il riscatto di periodi di studio secondo la normativa vigente utilizzando l'applicazione dei parametri retributivi di cui godrebbe presso l'amministrazione d'origine con una maggiorazione del 5 per cento delle somme da versarsi, in misura del 3 per cento al
l'INPDAP e del 2 per cento all'INPS come contributo di solidarietà. Tale opzione deve essere effettuata entro il 30 marzo 2007 con domanda all'amministrazione d'origine che provvederà al calcolo della riscossione e alla modulistica per i versamenti aggiuntivi della maggiorazione che sarà disponibile entro il 30 giugno 2007 e che dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2007.
86. 02. (ex 86. 021.) Galletti, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
1. Le regioni adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap grave ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni che saranno svolte dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti i gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale. Le regioni provvedono a determinare le modalità concrete.
86. 03. (ex 86. 028.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:
1. Per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso le regioni e le province autonome, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) determina le modalità ed i termini di versamento.
*86. 012. (ex *86. 03.) Froner, Leddi Maiola, Pertola, Vichi, Fluvi, Vannucci, Bressa.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
1. Per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso le regioni e province autonome, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) determina le modalità ed i termini di versamento.
*86. 013. (ex *86. 030.) Widmann, Zeller, Brugger, Bezzi, Nicco.
Dopo l'articolo 86, aggiungere la seguente:
1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004 ha natura solidaristica ed è dovuto con l'applicazione ad esso degli abbattimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988 n. 119 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988 n. 120, coerentemente con l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e con l'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
86. 04. (ex 86. 06.) Marinello, Angelino Alfano.
Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:
1. L'adempimento dell'obbligo contributivo di cui all'articolo 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004, quando maturato, viene assolto entro e non oltre i trenta giorni successivi al pagamento da parte delle regioni delle prestazioni fornite dallo strutture accreditate.
86. 05. (ex 86. 08.) Marinello, Angelino Alfano.
Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:
1. L'indennità di comunicazione di cui di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è aumentata di 92,6 euro per dodici mensilità per ogni anno per gli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
1. L'indennità di comunicazione per i sordi è aumentata nella misura di 55 milioni di euro per l'anno 2007, di 110 milioni di euro per l'anno 2008 e di 160 milioni di euro per l'anno 2008;
all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: -35.000;
2008: -35.000;
2009: -55.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2007: -20.000;
2008: -75.000;
2009: -110.000;
86. 06. (ex 86. 09.) Buontempo.
Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:
1. L'indennità di comunicazione erogata ai sordi, erogata ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, è incrementata di 154,30 euro per dodici mensilità a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le voci di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa annua di 91 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
86. 07. (ex 86. 014.) Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:
1. È autorizzata la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
2. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal comma 1 si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 30 aprile 2007, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione dei finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 31 maggio 2007, apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, ridurre in maniera lineare tutte le voci di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007.
86. 09. (ex 86. 010.) Lisi, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
1. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con vertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
*86. 010. (ex *86. 032.) Saglia.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
1. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
*86. 011. (ex *86. 011). Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis. - (Riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia) - .1. La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono adeguate le tabelle emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
86. 0500. Governo.
Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:
Art. 87-bis. - 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori che risultano essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 25, 26, 27, lettera a), e 28 della medesima legge n. 335 del 1995 entro il primo quadrimestre dell'anno 2007, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1o agosto dello stesso anno; entro il secondo quadrimestre dell'anno 2007, possono accedere al pensionamento di anzianità entro il 1o dicembre dello stesso anno; entro il terzo quadrimestre dell'anno 2007, possono accedere al pensionamento al 1o aprile dell'anno successivo.
2. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 104 è incrementata di euro 60 milioni per l'anno 2007 e 240 milioni per l'anno 2008.
3. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 198, comma 1, è incrementata di euro 200 milioni per gli anni 2007 e 2008.
Conseguentemente, all'articolo 178:
al comma 5, sopprimere il terzo periodo;
sopprimere il comma 8.
87. 01. (ex 87. 01.) Villetti.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: 96.000 milioni fino a: 102.245 milioni con le seguenti: 96.912 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.977 milioni di euro per l'anno 2008 e in 103.180 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere la lettera n).
all'articolo 216:
al comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e finanze:
2007: - 100;
2008: - 500;
2009: - 500;
voce: Ministero della salute:
2007: - 12;
2008: - 435;
2009 - 435;
al comma 2, Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare per l'anno 2007 una minore spesa annua di ottocento milioni di euro.
88. 1. (ex 88. 177.) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: 96.000 milioni fino a: 102.245 milioni con le seguenti: 96.800 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.867 milioni di euro per l'anno 2008 e in 103.097 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere la lettera f);
all'articolo 216:
comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: -170.000;
2008: -135.000;
2009: -172.000.
comma 2, tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 630 milioni di euro per l'anno 2007, 690 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2008, e 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
88. 2. (ex 88. 148.) Garnero Santanché.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: 96.000 milioni fino a: 102.245 milioni con le seguenti: 96.800 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.867 milioni di euro per l'anno 2008 e in 103.097 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere la lettera f);
all'articolo 216:
comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 70.000;
2008: - 135.000;
2009: - 172.000.
comma 2, tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 730 milioni di euro per l'anno 2007, 690 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2008, e 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
88. 3. (ex 88. 6.) Ravetto, Crosetto.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: 96.000 milioni fino a: 102.245 milioni con le seguenti: è determinato in 96.800 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.867 milioni di euro per l'anno 2008 e in 103.097 milioni;
Conseguentemente, all'articolo 216:
comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 70.000;
2008: - 135.000;
2008: - 172.000.
comma 2, tabella C, ridurre in maniera lineare le spese di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa annua di 730 milioni di euro per l'anno 2007, 690 milioni di euro per l'anno 2009 e 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
88. 4. (ex 88. 187.) Ravetto, Crosetto.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
88. 6. (ex 88. 91.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, lettera b), quinto periodo, dopo le parole: la regione interessata, aggiungere le seguenti: , previa comunicazione al Ministero della salute.
88. 7. (ex 88. 68.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, lettera b), dopo il sesto periodo aggiungere il seguente: Nell'ipotesi in cui, nel periodo di vigenza del piano di rientro di cui alla presente lettera, la regione interessata produca ulteriore disavanzo, la percentuale di cui all'articolo 78, comma 3, della presente legge è incrementata per la regione inadempiente dal 10 al 30 per cento.
88. 8. (ex 88. 90.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.
Al comma 1, lettera b), dopo il sesto periodo aggiungere il seguente: Nell'ipotesi in cui, nel periodo di vigenza del piano di rientro di cui alla presente lettera, la regione interessata produca ulteriore disavanzo, si provvede alla copertura del maggiore sfondamento, nella misura del 50 per cento, attraverso una riduzione automatica dei trasferimenti statali alla regione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nell'anno d'imposta dell'esercizio successivo e, nella misura del restante 50 per cento, con un incremento proporzionale dei ticket vigenti a livello regionale.
88. 9. (ex 88. 92.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.
Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 90 per cento.
88. 82. (ex 88. 102.) Poretti.
Al comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere le parole: e Sardegna.
Conseguentemente:
alla medesima lettera, medesimo numero:
sostituire le parole: tali regioni con le seguenti: tale regione;
sostituire le parole: medesime regioni con le seguenti: medesima regione;
alla lettera l), sopprimere le parole: di natura non regoamentare.
88. 500. Governo.
Al comma 1, lettera d), numero 7), aggiungere, in fine, le parole: garantendo comunque che le compensazioni connesse alla mobilità sanitaria interregionale e alla mobilità sanitaria internazionale avvengano in due momenti distinti.
88. 10. (ex 88. 59.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, lettera d), numero 7), aggiungere, in fine, le parole: garantendo che la definitiva regolazione delle situazioni creditorie e debitorie avvenga entro la fine dell'anno di imposta successivo a quello di erogazione della prestazione.
88. 11. (ex 88. 58.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
Conseguentemente, all'articolo 216:
al comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
al comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
88. 12. (ex 88. 145.) Moroni.
Al comma 1, sostituire lettera f), con le seguenti:
f) per l'anno 2007 sono confermate solamente le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 25 del 20 settembre 2006, salvo rideterminazioni della medesima da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa;
f-bis) È istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una apposita commissione formata da rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, della salute, della ricerca scientifica, dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia dell'entrate e di Farmindustria, con il compito di verificare l'importo effettivo degli investimenti effettuati dall'industria farmaceutica nell'anno 2007. Entro il 15 novembre 2007 deve concludersi la verifica tecnica sul dato incrementale di investimenti rispetto al dato di consuntivo 2006. Se l'incremento dì investimenti effettuati risulta essere inferiore al dato atteso, l'AIFA provvede ad individuare specifici criteri di partecipazione a carico dell'industria farmaceutica.
Conseguentemente, all'articolo 216:
al comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: -135.000;
2009: -172.000;
al comma 2, tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 690 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2008, e 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
88. 13. (ex 88. 147.) Garnero Santanché.
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Tale ridefinizione, in ogni caso, non dovrà riguardare i medicinali classificati in classe H, altamente innovativi da DNA ricombinante, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993.
88. 83. (ex 88. 146.) Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) è istituita una apposita commissione formata da rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, della salute, dell'università e della ricerca scientifica, dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e di Farmindustria, con il compito di verificare l'importo effettivo degli investimenti effettuati dall'industria farmaceutica nell'anno 2007. Entro il 15 novembre 2007 deve concludersi la verifica tecnica sul dato incrementale di investimenti rispetto al dato consuntivo 2006 nel caso in cui l'incremento degli investimenti effettuati risulti essere inferiore al dato atteso, l'AIFA provvederà ad individuare specifici criteri di partecipazione a carico dell'industria farmaceutica;
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
*88. 14. (ex 88. 142.) Lucchese, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) È istituita una apposita commissione formata da rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, della salute, dell'università e della ricerca scientifica, dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e di Farmindustria, con il compito di verificare l'importo effettivo degli investimenti effettuati dall'industria farmaceutica nell'anno 2007. Entro il 15 novembre 2007 deve concludersi la verifica tecnica sul dato incrementale di investimenti rispetto al dato consuntivo 2006. Nel caso in cui l'incremento degli investimenti effettuati risulti essere inferiore al dato atteso, l'AIFA provvederà ad individuare specifici criteri di partecipazione a carico dell'industria farmaceutica.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
*88. 15. (ex 88. 169.) Moroni.
Al comma l, lettera g), numero 1), sostituire le parole da: l'avvenuta applicazione fino alla fine del numero con le seguenti: l'avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro il 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento entro il medesimo tetto della spesa farmaceutica convenzionata, la cui idoneità è da verificarsi congiuntamente nell'ambito dei tavoli di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. (Governo della spesa farmaceutica). - 1. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del 18 giugno 1992 del Consiglio,
trovano attuazione attraverso a una riduzione della copertura complementare pari a due anni per ogni anno solare, a decorrere dal 1o gennaio 2007, fino al completo allineamento alla normativa europea.
2. Ove la disposizione di cui al precedente comma comporti scadenze anteriori alla data del 1o gennaio 2007, gli effetti della medesima disposizione decorrono da tale data.
88. 92. (ex 88. 95.) Andrea Ricci, Migliore, Iacomino.
Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).
88. 16. (ex 88. 60.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, lettera i), alinea, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:
Fermi restando i criteri stabiliti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'assegnazione alle regioni e agli altri enti del settore potrà avvenire solo dopo aver garantito la copertura finanziaria degli impegni già assunti con le delibere del CIPE di riparto delle quote precedenti. Gli effetti giuridici ed amministrativi conseguenti alla stipula degli Accordi di Programma avvenuta prima dell'entrata in vigore dell'articolo 1, commi 310 e 311 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rimangono validi anche dopo l'applicazione del citato articolo 1 ivi compresi i rimborsi alle Regioni che hanno anticipato i fondi in attesa della definizione dei procedimenti previsti dagli Accordi. I termini di diciotto mesi e nove mesi previsti dal comma 310 dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituiti rispettivamente da ventiquattro mesi e da diciotto mesi.
88. 17. (ex 88. 109.) Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera i), alinea, sopprimere il secondo periodo.
88. 18. (ex 88. 52.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.
Al comma 1, lettera i), alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari
88. 19. (ex 88. 53.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.
Al comma 1, lettera i), alinea, secondo periodo, dopo le parole: con i sistemi informativi sanitari delle regioni, aggiungere le seguenti: con la particolare finalità di garantire l'installazione e il funzionamento dei CUP aziendali e sovra aziendali.
88. 20. (ex 88. 111.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera i), alinea, sopprimere il terzo periodo.
88. 21. (ex 88. 70.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 2).
88. 22. (ex 88. 54.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.
Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) al comma 285 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono soppresse le parole: «con un numero di posti letto non inferiore a 250».
88. 78. (ex 88. 12.) Vannucci, Ricci, La Malfa, Galeazzi, Giovanelli, Lusetti, Merloni, Cesini, Lion, Maderloni, Morri, Ceroni, Forlani, Ciccioli, Baldelli, Conti, Musi, D'Ulizia, Fedi.
Al comma 1, sopprimere le lettere l) ed m).
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
88. 23. (ex 88. 112.) Lucchese, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sopprimere le lettere l) ed m).
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, gli stanziamenti di parte corrente sono ridotti del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
88. 24. (ex 88. 45.) Fedele.
Al comma 1, sopprimere la lettera l),
Conseguentemente:
sostituire la lettera m), con la seguente:
m) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2004, n. 311, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 25 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate;
alla lettera n) sostituire le parole da: codice bianco, gli assistiti fino a: quota fissa pari a 41 euro con le seguenti: codici bianco e verde, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 27 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni.
88. 501. Governo
Al comma 1, sostituire le lettere l) e m) con le seguenti:
l) il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce, in seno alla Commissione unica per i dispositivi medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una sottocommissione per la diagnostica strumentale, della quale fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema di erogazione;
l-bis) il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione nazionale LEA, un tavolo misto regioni-associazioni di categoria pubbliche e private e società scientifiche, con la finalità di addivenire ad una riclassificazione delle prestazioni e relative tariffe massime;
m) in attesa delle conclusioni delle Commissioni di cui alle precedenti lettere l) e m) e del conseguimento dei relativi obiettivi di razionalizzazione e risparmio, anche conseguenti alla ridefinizione del nomenclatore tariffario, per far fronte alle esigenze di finanza pubblica, quantificate nella presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, 294 milioni di euro per l'anno 2008 e 309 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni procedono alla riduzione dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza massima della somma prevista. Gli abbattimenti saranno modulati dalle regioni tenuto conto dei risparmi ottenuti per gli incrementi di appropriatezza ed efficienza prescrittiva, anche derivanti dalla ridefinizione del nomenclatore, come desumibili dal dato di spesa per l'area convenzionata accreditata riferita all'anno 2007 e seguenti, considerati altresì gli incrementi tendenziali adottati nella presente legge;
m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è fissato nella misura euro 40,00.
*88. 26. (ex *88. 74.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, sostituire le lettere l) ed m), con le seguenti:
l) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce, in seno alla Commissione unica per i dispositivi medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una subcommissione per la diagnostica strumentale, di cui fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche, e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema di erogazione;
l-bis) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione nazionale LEA, un tavolo misto Regioni-associazioni di categoria pubbliche e private e società scientifiche, con la finalità di addivenire ad una riclassificazione delle prestazioni e relative tariffe massime;
m) in attesa delle conclusioni delle Commissioni di cui alle precedenti lettere l) ed l-bis) e del conseguimento dei relativi obiettivi di razionalizzazione e risparmio, anche conseguente alla ridefinizione del nomenclatore tariffario, per far fronte alle esigenze di finanza pubblica, quantificate nella presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, 294 milioni di euro per l'anno 2008 e 309 milioni per l'anno 2009, le Regioni procedono alla riduzione dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni fino alla concorrenza massima della somma prevista. Gli abbattimenti saranno modulati dalle Regioni tenuto conto dei risparmi ottenuti per gli incrementi di appropriatezza ed efficienza prescrittiva, anche derivanti dalla ridefinizione del nomenclatore, come desumibili dal dato di spesa per l'area della convenzionata accreditata riferita all'anno 2007 e seguenti, considerati altresì gli incrementi tendenziali adottati nella presente legge;
m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è fissato nella misura di euro 40,00.
*88. 84. (ex *88. 7.) Angelo Piazza.
Al comma 1, sostituire le lettere l) ed m), con le seguenti:
l) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituisce la Commissione unica per la diagnostica strumentale, di cui fanno parte esperti indicati dalle Regioni, dalle società scientifiche, e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni, di proporre soluzioni organizzative tendenti a razionalizzare, la rete dei servizi di riclassificare le prestazioni;
m) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1o febbraio 2007 le regioni procedono alla riduzione fino al 20 per cento dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, per le prestazioni di diagnostica di laboratorio automatizzabili;
m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è fissato nella misura di euro 44,00.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;
voce: Ministero dell'interno:
2007; - 60.000;
2008; - 60.000;
2009; - 60.000;
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009; - 70.000.
88. 25. (ex 88. 114.) Galletti, Ciocchetti, Lucchese, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sostituire le lettere l) e m) con le seguenti:
l) il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce in seno alla Commissione unica per i dispositivi medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una sottocommissione per la diagnostica strumentale, della quale fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema d'erogazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2004, n. 311;
m) considerato che le numerosissime prestazioni di medicina di laboratorio hanno differenti livelli d'efficacia e significatività clinica, li Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione nazionale LEA, un tavolo tecnico misto regioni, tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, associazioni di categoria pubbliche e private, società scientifiche, con la finalità di procedere, entro il 27 febbraio 2007, in analogia a quanto già attuato per i farmaci, ad una revisione dei LEA delle prestazioni di diagnostica di laboratorio, ripartendo le stesse in tre gruppi a, b, e c anche tenendo conto del livello di automazione e della gestione clinico specialistica del paziente:
1) prestazioni con oneri a totale carico del SSN;
2) prestazioni con oneri a parziale carico del SSN per le quali ciascuna Regione, entro una quota percentuale minima e massima individuata dalla predetta commissione, determina gli oneri a parziale carico dei SSR scelti all'interno della predetta quota percentuale;
3) prestazioni non erogabili con oneri a carico del SSN.
La predetta classificazione deve conseguire gli obiettivi di razionalizzazione dei costi derivanti dalle prestazioni di medicina di laboratorio e conseguire un risparmio quantificato con la presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, in 294 milioni di euro per l'anno 2008, in 309 milioni di euro per l'anno 2009.
m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è fissato nella misura di euro 40,00.
*88. 27. (ex 88. 113.) Galletti, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sostituire le lettere l) e m) con le seguenti:
l) il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce in seno alla Commissione unica per i dispositivi medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una sottocommissione per la diagno stica strumentale, della quale fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema d'erogazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2004, n. 311;
m) considerato che le numerosissime prestazioni di medicina di laboratorio hanno differenti livelli d'efficacia e significatività clinica, li Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione nazionale LEA, un tavolo tecnico misto regioni, tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, associazioni di categoria pubbliche e private, società scientifiche, con la finalità di procedere, entro il 27 febbraio 2007, in analogia a quanto già attuato per i farmaci, ad una revisione dei LEA delle prestazioni di diagnostica di laboratorio, ripartendo le stesse in tre gruppi a, b, e c anche tenendo conto del livello di automazione e della gestione clinico specialistica del paziente:
1) prestazioni con oneri a totale carico del SSN;
2) prestazioni con oneri a parziale carico del SSN per le quali ciascuna Regione, entro una quota percentuale minima e massima individuata dalla predetta commissione, determina gli oneri a parziale carico dei SSR scelti all'interno della predetta quota percentuale; 3) prestazioni non erogabili con oneri a carico del SSN.
La predetta classificazione deve conseguire gli obiettivi di razionalizzazione dei costi derivanti dalle prestazioni di medicina di laboratorio e conseguire un risparmio quantificato con la presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, in 294 milioni di euro per l'anno 2008, in 309 milioni di euro per l'anno 2009.
m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è fissato nella misura di euro 40,00.
*88. 93. (ex 88. 178.) Bianchi, Grassi, Servodio.
Al comma 1, sopprimere le lettere m) ed r).
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;
voce: Ministero dell'interno:
2007; - 60.000;
2008; - 60.000;
2009; - 60.000;
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009; - 50.000.
88. 28. (ex 88. 115.) Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi, Ciocchetti.
Al comma 1, sopprimere la lettera m).
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 3 per cento.
88. 29. (ex 88. 61.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, sostituire la lettera m) con le seguenti:
m) in attesa delle conclusioni delle Commissioni di cui alle precedenti lettere l) ed 1 bis) del conseguimento dei relativi obiettivi di razionalizzazione e risparmio, anche conseguente alla ridefinizione del nomenclatore tariffario, per far fronte alle esigenze di Finanza pubblica, quantificate nella presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, 294 milioni di euro per l'anno 2008 e 309 milioni per l'anno 2009, le Regioni procedono alla riduzione dei rimborsi dovuti allo strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza massima della somma prevista. Gli abbattimenenti saranno modulati dalle Regioni tenuto conto dei risparmi ottenuti, per gli incrementi di appropriatezza ed efficienza prescrittiva, anche derivanti dalla ridefinizione del nomenclatore, come desumibili dal dato di spesa per l'arca della convenzionata accreditata riferita all'anno 2007 e seguenti, considerati altresì gli incrementi tendenziali adottati nella presente legge;
m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15 , della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2 della Legge 23 dicembre 1994, n. 742, è fissato nella misura di 40 euro.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
88. 30. (ex 88. 176.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bertolini, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.
Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
m) in attesa delle conclusioni delle Commissioni di cui alle precedenti lettere l) ed l-bis) e del conseguimento dei relativi obiettivi di razionalizzazione e risparmio, anche conseguente alla ridefinizione del nomenclatore tariffario, per far fronte alle esigenze di finanza pubblica, quantificate nella presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, 294 milioni di euro per l'anno 2008 e 309 milioni per l'anno 2009, le Regioni procedono alla riduzione dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza massima della somma prevista. Gli abbattimenenti saranno modulati dalle Regioni tenuto conto dei risparmi ottenuti per gli incrementi di appropriatezza ed efficienza prescrittiva, anche derivanti dalla ridefinizione del nomenclatore, come desumibili dal dato di spesa per l'area della convenzionata accreditata riferita all'anno 2007 e seguenti, considerati altresì gli incrementi tendenziali adottati nella presente legge;
m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è fissato nella misura di euro 40,00.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
88. 31. (ex 88. 37.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bertolini, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.
Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: non possono superare il 50 per cento degli importi delle tariffe previste con le seguenti: rimangono quelli previsti.
Conseguentemente:
alla medesima lettera:
sopprimere le parole: dei volumi di attività e;
sopprimere le parole: private;
c) dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. (Imposta addizionale sui beni di lusso). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore al 500 milioni di euro.
3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
88. 81. (ex 88. 89. e 88. 138.) D'Elpidio, Affronti, Fabris, Satta, Rocco Pignataro, Adenti, Cioffi, Capotosti, Giuditta, Morrone, Del Mese, Picano, Pisacane.
Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 90 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;
voce: Ministero dell'interno:
2007; - 30.000;
2008; - 30.000;
2009; - 30.000;
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009; - 30.000.
88. 33. (ex 88. 116.) Lucchese, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.;
all'articolo 216, comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
88. 35. (ex 88. 173. e 88. 188.) Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;
voce: Ministero dell'interno:
2007; - 30.000;
2008; - 30.000;
2009; - 30.000;
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009; - 30.000.
88. 34. (ex 88. 117.) Lucchese, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Peretti, Zinzi, De Laurentis.
Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. (Imposta addizionale sui beni di lusso). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore al 500 milioni di euro.
3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
88. 80. (ex 88. 88. e 88. 139.) D'Elpidio, Fabris, Satta, Affronti, Rocco Pignataro, Adenti, Cioffi, Capotosti, Giuditta, Morrone, Del Mese, Picano, Pisacane.
Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009; - 50.000.
88. 36. (ex 88. 118.) Lucchese, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009; - 50.000.
88. 37. (ex 88. 119.) Lucchese, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
88. 38. (ex 88. 120.) Lucchese, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera n).
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 10 per cento.
*88. 39. (ex 88. 121.) Lucchese, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera n).
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 10 per cento.
*88. 40. (ex 88. 159.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.
Al comma 1, lettera n), sopprimere il primo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007, 2008, 2009.
88. 42. (ex 88. 122.) Lucchese, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera n), primo periodo, dopo le parole: 1o gennaio 2007 aggiungere le seguenti: , nelle regioni interessate da elevati disavanzi di cui alla lettera b).
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 5 per cento.
88. 43. (ex 88. 49.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.
Al comma 1, lettera n), sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
88. 44. (ex 88. 124.) Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera n), sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
88. 45. (ex 88. 184.) Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 1, lettera n), sopprimere il secondo e il terzo periodo.
Conseguentemente,:
dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
all'articolo 216, comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte
dell'1 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
88. 46. (ex 88. 48.) Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.
Al comma 1, lettera n), secondo periodo, dopo le parole: gli assistiti non esenti aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso per richiedere la prescrizione della contraccezione d'emergenza nei soli giorni festivi,
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.
88. 84. (ex 88. 87.) Poretti.
Al comma 1, lettera n), secondo periodo, sostituire le parole: 23 euro con le seguenti: 11.
Conseguentemente, alla medesima lettera, terzo periodo, sostituire le parole: 41 euro con le seguenti: 20 euro.
all'articolo 216, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 5 per cento.
88. 47. (ex 88. 50.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.
Al comma 1, lettera n), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il pagamento della quota di cui al periodo precedente non esonera gli assistiti dal pagamento delle ordinarie quote di compartecipazione per le prestazioni diagnostiche o di specialistica ambulatoriale erogate.
88. 48. (ex 88. 62.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma l, lettera n), sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
88. 49. (ex 88. 39. e 88. 185.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.
Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esentati dal pagamento della quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, la cui condizione è stata codificata sia come codice bianco che come codice verde, i bambini al di sotto di 13 anni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
88. 94. (ex 88. 136.) Cancrini, Napoletano, Poretti, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 1, lettera o), capoverso lettera a), dopo le parole: di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata, aggiungere le seguenti: , in particolare.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 10 per cento.
88. 50. (ex 88. 63.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, lettera o), capoverso lettera a), dopo le parole: in regime di ricovero ospedaliero, aggiungere le seguenti: all'aggiornamento della lista delle prestazioni erogabili.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 10 per cento.
88. 51. (ex 88. 64.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, sopprimere la lettera p).
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I dei Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
88. 95. (ex 88. 157.) Iacomino, Andrea Ricci.
Al comma 1, sopprimere la lettera p).
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
*88. 52. (ex 88. 40. e 88. 186.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.
Al comma 1, sopprimere la lettera p).
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
*88. 53. (ex 88. 128.) Lucchese, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera p), sostituire le parole da: che non abbiano fino alla fine della lettera con le seguenti: sono tenuti a versare una cauzione pari a 4 euro per ogni prestazione di visita o esami diagnostici e di laboratorio. Tale cauzione viene restituita agli assistiti esentati o meno dalla quota di partecipazione all'atto del ritiro dei relativi referti. Con apposito provvedimento regionale vengono disciplinate le modalità operative.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.
88. 56. (ex 88. 126.) Volontè, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera p), sostituire le parole da: che non abbiano fino alla fine della lettera con le seguenti: sono tenuti a versare una cauzione pari a 4 euro per ogni prestazione di visita o esami diagnostici e di laboratorio. Tale cauzione viene restituita agli assistiti esentati o meno dalla quota di partecipazione all'atto del ritiro dei relativi referti. Con apposito provvedimento regionale vengono disciplinate le modalità operative.
*88. 54. (ex 88. 35.) Gelmini, Bernardo, Casero, Ravetto, Aprea, Berruti, Bocciardo, Colucci, Craxi, Fontana, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro, La Russa, Airaghi, De Corato, Frassinetti, Gamba, Saglia.
Al comma 1, lettera p) sostituire le parole da: che non abbiano fino alla fine della lettera con le seguenti: sono tenuti a versare una cauzione pari a 4 euro per ogni prestazione di visita o esami diagnostici e di laboratorio. Tale cauzione viene restituita agli assistiti esentati o meno dalla quota di partecipazione all'atto del ritiro dei relativi referti. Con apposito provvedimento regionale vengono disciplinate le modalità operative.
*88. 55. (ex 88. 75.) Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera p), sostituire le parole da: sono tenuti al pagamento fino alla fine della lettera con le seguenti: perdono un deposito di garanzia rilasciato presso il laboratorio di analisi, secondo modalità stabilite dai provvedimenti regionali.
88. 86. (ex 88. 86.) Poretti.
Al comma 1, lettera p), dopo le parole: della prestazione usufruita, aggiungere le seguenti: tranne nei casi di oggettivo e certificato impedimento,
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
88. 96. (ex 88. 156.) Dioguardi, Smeriglio, Caruso, Andrea Ricci.
Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
p-bis) a decorrere dal 1o settembre 2007, sono a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenute dal personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative, riconosciute dipendente da causa di servizio.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero della salute, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
88. 77. (ex 88. 78., 88. 97., 88. 1) Incostante, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Bressa, Mascia, Amici, Ferrari, Adenti.
Al comma 1, sopprimere le lettere q), r) e s).
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
88. 57. (ex 88. 127.) Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sopprimere le lettere q), r) e s).
88. 58. (ex 88. 51.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.
Al comma 1, sopprimere le lettere q) ed r).
Conseguentemente, lettera s), sopprimere il terzo periodo.
88. 87. (ex 88. 104.) Mancini.
Al comma 1, sopprimere le lettere q) ed r).
88. 88. (ex 88. 8.) Mancini.
Al comma 1, sopprimere lettera q).
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
88. 60. (ex 88. 129.) Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera q).
88. 59. (ex 88. 30.) Angelino Alfano, Marinello.
Al comma 1, lettera q), dopo le parole: i transitori accreditamenti aggiungere le seguenti: delle strutture pubbliche.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera r), dopo la parola: provvisori aggiungere le seguenti: delle strutture pubbliche e.
88. 61. (ex 88. 14.) Verro.
Al comma 1, lettera q), dopo le parole: i transitori accreditamenti aggiungere le seguenti parole: delle strutture pubbliche e.
*88. 62. (ex 88. 181. e 88. 28.) Angelino Alfano, Marinello.
Al comma 1, lettera q), dopo le parole: i transitori accreditamenti aggiungere le seguenti parole: delle strutture pubbliche e.
*88. 89. (ex *88. 10. e 88. 99.) Mancini.
Al comma 1, sopprimere la lettera r).
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
88. 63. (ex 88. 130.) Lucchese, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera r).
88. 64. (ex 88. 31.) Angelino Alfano, Marinello.
Al comma 1, lettera r), dopo la parola: provvisori aggiungere le seguenti parole: delle strutture pubbliche e.
*88. 65. (ex 88. 180. e 88. 29.) Angelino Alfano, Marinello.
Al comma 1, lettera r), dopo la parola: provvisori aggiungere le seguenti parole: delle strutture pubbliche e.
*88. 90. (ex *88. 11.) Mancini.
Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro le date di cui sopra le Regioni provvedono ad accreditare le strutture private già autorizzate che ne facciano richiesta, possedendone i requisiti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
88. 66. (ex 88. 131.) Galletti, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera s).
88. 67. (ex 88. 132.) Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera s), sopprimere il terzo periodo.
*88. 68. (ex 88. 182. e 88. 32.) Angelino Alfano, Marinello.
Al comma 1, lettera s), sopprimere il terzo periodo.
*88. 91. (ex *88. 9.) Mancini.
Al comma 1, sopprimere la lettera t).
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, nell'anno 2007 una minore spesa di 40 milioni di euro e, a decorrere dal 2008, una minore spesa annua di 60 milioni di euro.
88. 69. (ex 88. 21.) Ulivi, Lisi, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
t-bis) al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n, 263, e successive modificazioni, dopo le parole: «menomazioni funzionali permanenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché gli interventi di manutenzione ed aggiornamento degli stessi».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
88. 70. (ex 88. 42.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.
Al comma 1, sopprimere la lettera u).
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.
88. 71. (ex 88. 43.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
v) gli elenchi delle malattie croniche e invalidanti previsti dal decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 e delle malattie rare di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 sono aggiornati su base annuale. Gli eventuali incrementi nel numero di esenzioni dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria sono coperti con le modalità previste dalla lettera b).
88. 72. (ex 88. 133.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
88. 73. (ex 88. 65.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 3 sostituire le parole da : «per l'anno 2006 fino alla fine del comma con le seguenti: «e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009".
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
88. 74. (ex 88. 44.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.
Al comma 4, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
88. 75. (ex 88. 66.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le aziende ospedaliere universitarie site nelle Regioni che nell'ultimo conto consuntivo hanno presentato un disavanzo di gestione con riferimento alla spesa sanitaria, nell'anno successivo all'indicazione del disavanzo sono tenuti alla certificazione di bilancio.
88. 76. (ex 88. 23.) Taglialatela, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis. - 1. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all'articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio, 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.
2. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 1 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia italiana del farmaco. Per lo stesso periodo fino al 31 dicembre 2007 le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio non possono vendere i medicinali di cui al comma 1 al dettagliante ad un prezzo superiore al 75 per cento del prezzo massimo di vendita di cui al periodo precedente.
3. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 2 è calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma 1 dai produttori e dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
4. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio, 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non può essere superiore, per l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell'indice Istat sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.
88. 014. (ex *88. 020. e 88. 030.) Di Girolamo, Burtone, Zanotti, Cancrini, Astore, Poretti, Dioguardi, Pellegrino, Pignataro.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis. (Nuova disciplina dell'utilizzo dei fondi per il finanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale). - 1. La quota delle disponibilità finanziarie complessive del servizio sanitario nazionale, da vincolare alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è fissata all'1,3 per cento di tale disponibilità ed è ripartita tra le Regioni, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, le Regioni, ai fini dell'accesso alle risorse di cui al comma 1, elaborano specifici progetti in attuazione del vigente piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione, per il triennio 2007-2009, i progetti di cui al presente comma sono elaborati in riferimento:
a) alle seguenti aree tematiche a carattere generale: rilancio delle attività di prevenzione; riorganizzazione delle cure primarie, implementazione del governo clinico;
b) ai seguenti aspetti specifici: attuazione del piano nazionale della prevenzione di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e sua integrazione con ulteriori iniziative di contrasto ai fattori di rischio per la salute, quali: l'abitudine al fumo, una dieta inappropriata, l'inattività fisica, il consumo di alcool; attuazione del piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa di cui all'intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006; sperimentazione del modello assistenziale integrato di cure primarie, configurante la casa della salute; iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, delle partorienti e del neonato; iniziative per la presa in carico dei soggetti fragili, tematica assistenziale delle malattie rare; implementazione della rete di unità spinali unipolari anche al fine di assicurare l'integrale copertura sul territorio nazionale; promuovere interventi a favore della salute degli immigrati; promozione della qualità nel Servizio sanitario nazionale; qualificare e potenziare le attività di tutela della salute sui luoghi di lavoro.
3. Le regioni presentano al Ministero della salute i progetti di cui al comma 2 che sono ammessi al finanziamento con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con l'erogazione alle singole regioni dell'80 per cento dell'importo ripartito ai sensi del comma l. L'erogazione del rimanente importo è subordinata all'esito favorevole dell'attività di verifica della realizzazione dei progetti regionali, affidata al comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
4. Sono abrogati il secondo periodo dell'articolo 1, comma 34, ed il comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
5. Per il triennio 2007-2009 è confermato il vincolo per gli importi di cui:
a) al Piano nazionale della prevenzione 2005-2007, approvato con l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, con estensione all'anno 2009;
b) al Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, approvato con intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006, con estensione dall'anno 2009.
88. 013. (ex 88. 015. e 88. 021.) Di Girolamo, Burtone.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis. - 1. All'articolo 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Tale ridefinizione in ogni caso non dovrà riguardare i medicinali altamente innovativi e da DNA ricombinante, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993».
*88. 01. (ex 88. 09.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armodino, Fosolino.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis. - 1. All'articolo 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Tale ridefinzione in ogni caso non dovrà riguardare i medicinali altamente innovativi e da DNA ricombinante, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993».
*88. 02. (ex 88. 06.) Lisi, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis. - (Copertura degli oneri per il pagamento degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210). - 1. È autorizzata a decorrere dal 2007 la spesa annua di 188,634 milioni di euro per il pagamento degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, con riferimento all'esercizio delle funzioni conferite alle Regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di salute umana e sanità veterinaria. Le risorse di cui al periodo precedente sono erogate alle Regioni a seguito di apposita ricognizione effettuata sulla base delle certificazioni prodotte al Ministero dell'economia e delle finanze relative agli oneri.
2. È autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 466,444 milioni di euro per il
pagamento degli oneri arretrati relativi agli indennizzi di cui al comma precedente.
3. Le compensazioni degli eventuali maggiori oneri derivanti dalle rendicontazioni relative all'anno 2006 sono effettuate nell'anno 2007.
4. La somma integrativa di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, non è soggetta a rivalutazioni.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 5 per cento.
88. 03. (ex 88. 010.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis. - 1. I benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono altresì estesi ai soggetti danneggiati, minori, cerebrolesi o invalidi a causa di vaccinazioni o trasfusioni di sangue o emoderivati che non abbiano potuto presentare domanda di indennizzo nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
88. 04. (ex 88. 024.) Lucchese, Volontè, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis. - (Programma di prevenzione cardiovascolare in età pediatrica). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, in collaborazione con le Regioni, provvede ad attivare un programma di prevenzione cardiovascolare per l'identificazione dei soggetti a rischio di mortalità e morbilità cardiovascolare in età pediatrica, con particolare riferimento a quelle patologie per le quali esistono terapie che ne migliorano la progressione.
2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministro della salute si avvale delle Regioni, che, entro tre mesi dall'approvazione del programma, provvedono ad attivare uno screening cardiovascolare, attraverso la realizzazione di un elettrocardiogramma, di tutti i nuovi nati tra la quindicesima e la trentesima giornata di vita.
3. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. Le suddette risorse sono ripartite annualmente dal Ministero della salute tra le Regioni in proporzione al numero annuale delle nascite.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente dell'1 per cento.
88. 05. (ex 88. 011.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis. - 1. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e le rappresentanze nazionali delle strutture pubbliche e private afferenti le attività di diagnostica di laboratorio:
a) individua le prestazioni di diagnostica di laboratorio contrassegnate con la lettera «R», nell'ambito delle prestazioni di cui al decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 da eseguirsi esclusivamente presso centri pubblici di riferimento regionali ad alta specializzazione;
b) individua ed elimina dall'elenca di cui al Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996, le prestazioni di scarsa utilità diagnostica o a bassa frequenza di richiesta; queste ultime da affidare esclusivamente a centri pubblici di riferimento regionali.
88. 06. (ex 88. 017.) Carfagna.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis. - 1. Ogni struttura pubblica erogante prestazioni contemplate nel decreto del Mnistro della sanità del 22 luglio 1996, recante prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe, anche per esso valide, non può gravare sul SSN per costi di gestione onnicomprensivi maggiori della sua produzione. Ad ogni centro di costo si applicheranno i controlli contabili amministrativi già in uso per le strutture accreditate esterne il direttore generale, qualora i ricavi per le prestazioni, prodotte da ciascun centro di costo risultassero inferiori alle spese di gestione, deve riorganizzare il servizio fino alla sua chiusura se nel secondo semestre del 2007 dovessero permanere i disavanzi e purché esista offerta assistenziale accreditata territoriale.
88. 07. (ex 88. 018.) Carfagna.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis. (Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266). - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 210, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze Armate».
b) dopo il comma 220, è aggiunto il seguente:
«220-bis. Le disposizioni del comma 220 non si applicano al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze Armate».
c) al comma 221, le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
88. 011. (ex 88. 04.) Gioacchino Alfano.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 210, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze Armate».
b) dopo il comma 220, è aggiunto il seguente:
«220-bis. Le disposizioni del comma 220 non si applicano al Personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed al Personale delle Forze Armate».
c) al comma 221, le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.
88. 08. (ex 88. 05.) Ascierto, Menia, Gasparri, Gamba, Giorgetti, Zacchera, Cossiga.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis. - All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 210, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze Armate».
b) dopo il comma 220, è aggiunto il seguente:
«220-bis. Le disposizioni del comma 220 non si applicano al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze Armate».
c) al comma 221, le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.
88. 09. (ex 88. 023.) Tassone, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis. -. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 210, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze Armate».
b) dopo il comma 220, è aggiunto il comma:
«220-bis. Le disposizioni del comma 220 non si applicano al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze Armate».
c) al comma 221, le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 40 milioni di euro.
88. 010. (ex 88. 025.) De Corato.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis. - 1. Tutti gli assistiti del Servizio sanitario nazionale che hanno superato i 65 anni di età hanno diritto a due cicli di cure termali; per tale secondo ciclo, anche i soggetti esenti, sono obbligati al pagamento del ticket.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.
88. 012. (ex 88. 032.) Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sostituire le parole: delle regioni con le seguenti: della Regione siciliana e delle regioni Sardegna,
89. 1. (ex 89. 9.) Lucchese, Peretti, Zinzi.
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. L'importo annuale del Fondo di cui al comma 1 è stabilito in 95,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute e 90,5 milioni da assegnarsi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, per l'integrazione ed il cofinanziamento dei progetti regionali in materia di:
a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni di euro;
b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro;
c) malattie rare, per 60 milioni di euro;
d) implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5 milioni di euro.
3. L'importo di 90,5 milioni di euro di cui al comma 2 è assegnato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005 pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie di cui al comma 2, coerenti con linee progettuali previamente indicate con decreto del Ministro della salute.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
89. 2. (ex 89. 4.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fabbri, Fasolino, Armosino.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 65,5 milioni di euro con le seguenti: 55,5 milioni di euro
Conseguentemente, al medesimo comma:
alinea, sostituire le parole: 60,5 milioni con le seguenti: 50,5 milioni.
sopprimere la lettera a).
89. 3. (ex 89. 3.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.
Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: , per l'integrazione ed il cofinanziamento fino alla fine del comma.
89. 4. (ex 89. 5.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, all'articolo 93, comma 1, sostituire le parole da: tre importi pari a 3 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: un importo pari a 3 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi, diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione delle erogazioni ai pazienti dei farmaci orfani, un importo pari a 13 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per l'utilizzazione delle cellule staminali adulte e un importo pari a 3 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
89. 7. (ex 93. 10.) Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: del modello assistenziale case della salute con le seguenti: di modelli assistenziali innovativi.
89. 5. (ex 89. 13.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: , per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari.
89. 6. (ex 89. 11.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:
Art. 89-bis. (Fondo per la salute mentale degli adolescenti e giovani adulti). -1. È istituito, presso il Ministero della salute, un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla tutela della salute mentale degli adolescenti e dei giovani adulti, avente una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Il fondo è finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:
a) istituzione, presso le ASL, di unità operative complesse per gli adolescenti e i giovani adulti e potenziamento di quelle esistenti;
b) residenze temporanee protette;
c) gruppi appartamento;
d) presidi territoriali;
e) centri diurni.
2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, con decreto, previa intesa con la conferenza Stato-regioni, i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del fondo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
89. 04. (ex 89. 010.) Andrea Ricci, Migliore, Dioguardi.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis. - 1. Al fine di una corretta equiparazione dei diritti dei pazienti che hanno subito danni a seguito di terapia trasfusionale o con emoderivati, come previsto anche dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, viene riconosciuto un indennizzo ai talassemici che hanno subito un danno a seguito di trasfusione di sangue infetto e che hanno attivato procedure giurisdizionali con la richiesta del relativo risarcimento.
2. A tal fine è autorizzato lo stanziamento di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione del comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
89. 01. (ex 89. 06. e 89. 017.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Angelino Alfano, Marinello, Fasolino, Armosino.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis. (Disposizioni in materia di assistenza odontoiatrica). - 1. Con le modalità previste dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel rispetto del principio della invarianza della spesa da far gravare sulle complessive disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, entro il 30 aprile 2007, si provvede all'integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con apposito allegato, nel quale sono precisate le prestazioni da garantire uniformemente sul territorio nazionale in materia di programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva e dell'assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità, con eventuale necessaria rimodulazione compensativa delle altre prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza.
2. Per le prestazioni di assistenza odontoiatrica o di fornitura e applicazione di protesi dentarie, ricomprese in un elenco definito, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministro della salute con l'indicazione della relativa tariffa massima esigibile dal soggetto richiedente ed erogate da strutture sanitarie pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da professionisti e strutture private accreditati, il limite di detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato dal 19 per cento ad una più alta percentuale fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro il limite massimo di minori entrate di 90 milioni di euro per l'anno 2008 e di 76 milioni di euro per l'anno 2009 e seguenti.
3 Le disposizioni di cui al comma 2 restano in vigore fino all'attivazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 90.000;
2009: - 76.000.
89. 03. (ex 89. 09. e 89. 016.) Di Girolamo, Burtone.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis. - 1. Ai fini della corretta informazione per il consumo alimentare, volta alla realizzazione di un programma nazionale di prevenzione sanitaria basato sull'educazione alimentare, è istituito un Fondo per la salute alimentare.
2. L'importo annuale del Fondo di cui al comma 1 è stabilito in 20 milioni di euro. Le modalità di spesa inerenti tale Fondo sono definite con apposito decreto del Ministro della salute di concerto col Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 20 milioni di euro.
89. 01. (ex 89. 05.) Bellotti, Alberto Giorgetti.
All'articolo aggiuntivo 89. 0100 del Governo,comma 1, premettere la seguente lettera:
0a) al comma 1-bis, le parole:«31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
0. 89. 0100. 10. Gianfranco Conte, Armani, Alberto Giorgetti, Zorzato, Giudice, Garavaglia.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente: Art. 89-bis. - (Progetto Tessera Sanitaria) - 1. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «accertamenti specialistici prescritti» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «presidi di specialistica ambulatoriale» sono aggiunte le seguenti parole: », delle strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa»;
c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:
«5-bis. Per le finalità di cui al comma 1, a partire dal 1o luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al comma 2, in conformità alle regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di connettività ed avvalendosi, ove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi, entro il 30 aprile 2007, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione è reso entro il 31 marzo 2007, in mancanza, il predetto decreto pub essere comunque emanato. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori disposizioni attuative del presente comma».
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, è definito un contributo da riconoscere ai medici convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12.«;
d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole «All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa» e dopo le parole: «codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero i codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa.«;
e) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «pubbliche e private» sono aggiunte le seguenti parole: «e per le strutture di erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale dell'assistito«;
f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi» sono aggiunte le seguenti parole: «del comma 5-bis«; al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: «e al nomenclatore ambulatoriale» sono aggiunte le seguenti parole: «e al nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa«;
g) al comma 10, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le modalità di trasmissione".
89. 0100. (nuova formulazione) Il Governo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Chiunque omette il pagamento della quota fissa determinata ai sensi dell'articolo 88, comma 1, lettera n), o fornisce false dichiarazioni sulla propria condizione al solo fine di ottenere indebitamente prestazioni sanitarie, assistenziali, terapeutiche o farmaceutiche a carico del Servizio sanitario nazionale per sé o per altri, salvo che ricorra ad ulteriori artifizi o raggiri, è punito con la sanzione amministrativa determinata, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, in misura compresa da due a dieci volte il valore della compartecipazione obbligatoria dovuta, qualora l'ingiusto profitto non superi la somma di euro 500. Resta ferma la responsabilità penale in ogni altro caso.
*91. 1. (ex 91. 3.) Gianfranco Conte.
Aggiungere in fine il seguente comma:
3. Chiunque omette il pagamento della quota fissa determinata ai sensi dell'articolo 88, comma 1, lettera n), o fornisce false dichiarazioni sulla propria condizione al solo fine di ottenere indebitamente prestazioni sanitarie, assistenziali, terapeutiche o farmaceutiche a carico del Servizio sanitario nazionale per sé e per altri, salvo che ricorra ad ulteriori artifizi o raggiri, è punito con la sanzione amministrativa determinata, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, in misura compresa tra due e dieci volte il valore della compartecipazione obbligatoria dovuta, qualora l'ingiusto profitto non superi la somma di euro 500. Resta ferma la responsabilità penale in ogni altro caso.
*91. 2. (ex 91. 1) Angelo Piazza.
Al comma 1, sostituire le parole da e tre importi pari a tre milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti:, un importo pari a 6 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani e due importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati, al finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
93. 1. (ex 93. 5.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fabbri, Fasolino, Armosino.
Al comma 1, sostituire le parole da tre importi pari a 3 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: due importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali e un importo pari a 6 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici, di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 10 per cento.
93. 6. (ex 93. 11.) Dioguardi, Smeriglio, Caruso, Andrea Ricci.
Al comma 1, dopo le parole: cellule staminali aggiungere le seguenti: adulte e cordonali.
93. 2. (ex 93. 9.) Lucchese, Volontè, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, dopo le parole: cellule staminali, aggiungere la seguente: adulte.
93. 3. (ex 93. 6.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.
Al comma 1, dopo le parole: cellule staminali aggiungere la seguente: somatiche.
93. 4. (ex 93. 4.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Per la prosecuzione degli interventi di ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché dei relativi progetti di innovazione tecnologica e dei correlati progetti di collaborazione internazionale, da parte dei centri specializzati di cui all'articolo 94, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la realizzazione di un progetto oncotecnologico, finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2008: - 15.000.
93. 5. (ex 93. 12.) Gianfranco Conte.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità » a secco », la data di scadenza e il numero di lotto riportati sul confezionamento esterno dei medicinali per uso umano devono essere stampati, per le confezioni che verranno prodotte a partire dal la ottobre 2007, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.
*94. 1. (ex 94. 20.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità «a secco», la data di scadenza e il numero di lotto riportati sul confezionamento esterno dei medicinali per uso umano devono essere stampati, per le confezioni che verranno prodotte a partire dal 1o ottobre 2007, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.
*94. 11. (ex *94. 1.) Grassi, Bianchi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e devono essere leggibili otticamente.
**94. 3. (ex 94. 6. e 94. 8.) Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Moroni.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e devono essere leggibili otticamente.
**94. 4. (ex 94. 14.) Lucchese, Volontè, Peretti, Zinzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Per ridurre i costi e al contempo fornire la medesima assistenza farmaceutica, si avvia una sperimentazione che renda possibile, a fronte della prescrizione del medico, la somministrazione di dosi individuali sfuse di medicinali, in particolare di farmaci di fascia A, da parte del farmacista. La sperimentazione deve cominciare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
94. 13. (ex 94. 10.) Poretti, Villetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3 Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.
*94. 5. (ex 94. 7.) Moroni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. II Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.
*94. 6. (ex 94. 15.) Lucchese, Peretti, Zinzi, Ronconi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in apposito registro.
*94. 7. (ex 94. 11.) Ulivi, Lisi, Conti, Angela Napoli, Mancuso, Pedrizzi, Antonio Pepe.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei medici di medicina generale e dei titolari di farmacia, individua le condizioni che consentono al farmacista, in caso di necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale disciplinato dall'articolo 88, comma 2, o dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; nell'ipotesi indicata, il farmacista è comunque tenuto a consegnare al cliente la confezione con minor numero di unità posologiche fra quelle disponibili. Le disposizioni del presente comma non si applicano alla vendita di medicinali con onere a carico del servizio sanitario nazionale.
94. 10. (ex 94. 18.) Marras.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis. (Modifiche all'articolo 1, comma 409, della legge finanziaria 2006). - 1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole: «le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medicodiagnostici in vitro e i dispositivi su misura»;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, all'entrata del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 euro a 45.00 euro, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di convenzioni con Università e Istituti di ricerca o con esperti del settore»;
c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di 100 euro per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)».
94. 01. (ex 94. 06.) Di Girolamo.
Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:
Art. 94-bis. - 1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confenzione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.
94. 02. (ex 94. 07.) Lucchese.
Sopprimerlo.
*99. 1. (ex 99. 7., 99.1. e 99.6.) Zorzato, Alfano Angelino, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimerlo.
*99. 2. (ex 99. 5.) Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.
Al comma 1, sostituire le parole da: il finanziamento di un progetto fino alla fine del comma con le seguenti: il relativo finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed integrazioni, da attuarsi da parte regione Lazio con la partecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e di altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella città di Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, con sede presso l'istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano I.F.O.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. L'Istituto nazionale delle migrazioni (INM) coordina il lavoro degli osservatori epidemiologici regionali, nonché le attività di prevenzione, assistenza e cura dei presidi opportunamente preposti a livello territoriale e distribuiti sul territorio nazionale, secondo le linee di programmazione del Ministero della salute in tema di lotta alle malattie della povertà.
3. L'Istituto nazionale delle migrazioni, coordina e finanzia le attività di ricerca svolte nelle università e negli istituti scientifici, secondo progetti finalizzati, valutati annualmente da un'apposita commissione di esperti, individuata dal responsabile scientifico dell'INM. Nell'ambito formativo, la medicina delle migrazioni, dopo due anni di sperimentazione didattica da svolgersi in almeno tre atenei italiani, assume dignità di materia di insegnamento obbligatorio nelle facoltà di medicina e chirurgia, che in collaborazione con l'Istituto nazionale delle migrazioni provvedono a istituire scuole di specializzazione, scuole di perfezionamento, dottorati di ricerca, master di I e II livello di medicina delle migrazioni.
99. 4. (ex 99. 2.) Angelo Piazza.
Al comma 1, sostituire le parole: città di Roma con le parole: città di Palermo.
99. 3. (ex 99. 3.) Raiti.
Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:
Art. 99-bis. (Iniziative in favore dei nuclei familiari con neonati). - 1. Al fine di individuare la migliore dieta terapeutica è riconosciuto un bonus di 200 euro per ogni nucleo familiare in cui sia presente un neonato affetto da allergia alle proteine del latte vaccino per comprare confezioni di prova di latte artificiale che garantiscano almeno cinque pasti.
2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:
«c-quater) le spese sostenute per l'acquisto di latte artificiale per bambini, fino ad un massimo di 500 euro e fino al compimento del primo anno di età;».
3. Al fine di accertare i prezzi al dettaglio del latte artificiale, in relazione ai prezzi praticati nei diversi paesi dell'Unione europea, è istituita una apposita commissione di scopo presso il Ministero della salute, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, che entro sei mesi dalla di entrata in vigore presenta una relazione al Parlamento.
Conseguentemente, per gli anni 2007, 2008 e 2009, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 3 per cento.
99. 01. (ex 99. 04.) Meloni.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 185.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
voce: Ministero del lavoro e della previdenza:
2007: - ;
2008: - 40.000;
2009: - 56.000.
voce: Ministero dell'interno:
2007: - ;
2008: - 60.000;
2009: - 80.000.
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - ;
2008: - 50.000;
2009: - 70.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2007: - ;
2008: - 21.000;
2009: - 150.000.
101. 1. (ex 101. 11.) Romano, Drago, Ruvolo, Lucchese, D'Alia.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le voci in modo uniforme nella misura del 4 per cento.
101. 3. (ex 101. 6.) Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti di parte corrente nella misure del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
101. 2. (ex 101. 1.) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre in maniera lineare le spese di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa annua di euro 185 milioni per l'anno 2007, di 371 milioni di euro per l'anno 2008 e di 556 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
101. 4. (ex 101. 14. e 101. 10) Giudice, Fallica, Marinello, Baiamonte.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le spese di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa annua di euro 185 milioni per l'anno 2007, di euro 371 milioni per l'anno 2008 e di euro 556 milioni per l'anno 2009.
101. 5. (ex 101. 12.) Bono.
Al comma 1, sostituire le parole: 45 per cento per l'anno 2007, al 47,5 per cento per l'anno 2008 e al 50 per cento per l'anno 2009 con le seguenti: 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'anno 2009.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, ferma restando la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, resta sospesa fino al 30 aprile 2007, in attesa del raggiungimento dell'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della regione Sicilia.
101. 500. Governo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato dell'Unione europea, le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte del 30 per cento al momento dell'immissione al consumo nel territorio della Regione siciliana.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre uniformemente tutte le voci di parte corrente nella misura del 10 per cento.
101. 7. (ex 101. 8.) Minardo.
Al comma 1, capoverso «Art. 8», lettera f), sopprimere le parole:«da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati dall' Istat».
Conseguentemente, dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
102. 1. (ex 102.33, 102.1 e 102.22) Marras, Cicu, Testoni, Cossiga.
Al comma 1, capoverso «Art. 8», sostituire la lettera f) con la seguente:
f) dai dieci decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT o sul prodotto effettivamente generato sull'intero territorio regionale, comprese le attività che dovessero risultare fiscalmente residenti in altre regioni, da definire secondo l'importo maggiore accertato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione si applica al periodo dì imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
All'articolo 216, comma 2, alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
102. 2. (ex 102.4) Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.
Al comma 1, capoverso «Art. 8», alla lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: ivi comprese fiscalità di vantaggio a favore del settore turismo;.
102. 3. (ex 102.5) Pili, Murgia, Oppi, Cossiga, Porcu, Mereu, Testoni.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 e come anticipo dell'eventuale mancato trasferimento alla Regione delle quote di compartecipazione IRPEF e IVA relative agli anni 1993-2006, è autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla regione Sardegna delle quote di compartecipazione all'IVA riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006. Il saldo relativo all'eventuale mancato trasferimento delle quote di compartecipazione IRPEF e Iva degli anni 1993-2006 dovrà essere definito entro e non oltre il 30 giugno 2007 da una commissione paritetica Stato-Regione.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 25 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 35 per cento».
2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
102. 4. (ex 102.6) Pili, Murgia, Oppi, Cossiga, Porcu, Mereu, Testoni.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della regione Sardegna, la misura del concorso della regione a tale spesa è pari al 45 per cento nell'anno 2007, al 47,5 per cento per l'anno 2008 e al 50 per cento per l'anno 2009.
Conseguentemente:
al medesimo articolo 102, sopprimere il comma 7;
dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006;
alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
102. 6. (ex 102.31 e 102.2) Marras, Cicu, Cossiga, Testoni.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede ad una compartecipazione al finanziamento del servizio sanitario nazionale pari alla percentuale media dell'ultimo triennio incrementata dal tasso di inflazione programmato.
Conseguentemente,
dopo l'articolo 214, aggiungere i seguenti:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, all'alcool etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
all'articolo 216, comma 2, alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
102. 8. (ex 102.8) Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006;
all'articolo 216, alla tabella C ridurre proporzionalmente dei 5 per cento gli stan ziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
102. 9. Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico
locale (Ferrovie di Sardegna - Ferrovie Meridionali sarde), le funzioni relative alla continuità territoriale e le funzioni relative all'Agenzia del territorio. Il trasferimento è condizionato alla definizione degli oneri che lo Stato dovrà trasferire alla Regione Sardegna relativamente ai servizi già svolti e quelli che riguardano la continuità territoriale da definire attraverso una verifica dei costi aggiuntivi conseguenti alla condizione insulare della regione Sardegna.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.;
all'articolo 216, alla tabella C, comma 2, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
102. 9. (ex 102.10) Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006;
alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento gli stanziamenti diparte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
102. 10. (ex 102.32 e 102.3) Cicu, Marras, Cossiga, Testoni.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: anno 2010 con le seguenti: anno 2008.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 214 aggiungere i seguenti:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, all'alcool etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
102. 13. (ex 102.13) Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: anno 2010 con le seguenti: anno 2009.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 214 aggiungere i seguenti:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, all'alcool etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
all'articolo 216, alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
102. 14. (ex 102.15) Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'attuazione del combinato disposto della lettera f) dell'articolo 8 del citato Statuto di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e del comma 4 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 il bilancio dello Stato concorre con un anticipo da definire anno per anno e comunque non inferiore al 70 per cento dell'accertato gettito dell'anno precedente. Il saldo del gettito relativo all'attuazione del combinato disposto della lettera f) dell'articolo 8 del citato Statuto di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948 è iscritto nell'esercizio finanziario successivo all'accertamento dell'intero gettito accertato. Per gli anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell'IVA sui consumi o sul prodotto, da definire secondo l'importo maggiore accertato, viene interamente attribuita alla Regione per ciascuno degli anni 2007-2009.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 214 aggiungere i seguenti:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, all'alcool etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.;
all'articolo 216, alla tabella C, comma 2, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
102. 15. (ex 102.16) Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.
Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: dell'IVA sui consumi aggiungere le seguenti: o sul prodotto, da definire secondo l'importo maggiore accertato.
102. 16. (ex 102.19) Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.
Dopo l'articolo 102 aggiungere il seguente:
1. Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio del Friuli-Venezia Giulia:
a) sei decimi e sessanta del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
c) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 600, e articolo 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica, con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
d) 9 decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni;
e) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica consumata nel Friuli Venezia Giulia;
f) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;
g) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nel Friuli Venezia Giulia.
2. La devoluzione alla Regione delle quote dei proventi erariali indicati al comma 1 viene effettuata al netto delle
quote devolute ad altri enti o istituti.
3. Lo Stato può destinare risorse aggiuntive alla Regione per provvedere a scopi determinati e per sostenere la Regione nel processo di integrazione con i paesi dell'Europa centro-orientale.
4. La Regione può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Ha facoltà di emettere prestiti da essa garantiti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie. Il ricorso all'indebitamento è autorizzato con legge regionale che ne stabilisce altresì l'entità e la destinazione delle somme da esso ricavate.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli 2007, 2008 e 2009 e seguenti.
102. 01. (ex 102.01) Crosetto, Tondo, Di Centa, Lenna, Contento, Menia, Compagnon, Pottino.
Dopo l'articolo 102 aggiungere il seguente:
1. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è devoluta una quota di sei decimi e sessanta del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscosse nel suo territorio.
2. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è devoluta una quota di nove decimi e mezzo del gettito dell'imposta del valore aggiunto, riscossa nel suo territorio, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, alla tabella C sono ridotte del 7 per cento tutte le spese di parte corrente per gli anni 2007, 2008, 2009 e seguenti.
102. 02. (ex 102.02) Crosetto, Tondo, Di Centa, Lenna, Contento, Menia, Compagnon Pottino.
Sopprimerlo.
103. 1. (ex 103. 1.) Andrea Ricci.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: industriale.
Conseguentemente al comma 2, sopprimere la parola: industriale.
Conseguentemente al comma 7, primo periodo, sopprimere la parola: industriale.
104. 1. (ex 104. 152). Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: industriale con le seguenti: dell'apparato produttivo.
Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: progetti di innovazione industriale con le seguenti: progetti di innovazione e sviluppo dell'apparato produttivo.
104. 2. (ex 104. 18 e ex 104. 68). Campa, Zanetta, Rosso Bernardo.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Al fine di assicurare tale continuità, le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e a1l'articolo 14 febbraio 1982, n. 46, possono essere concesse anche nella forma del contributo in conto interessi su finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari, utilizzando le disponibilità assegnate dal CIPE in sede di ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 3501 nonché le eventuali disponibilità residue di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I finanziamenti per le finalità di cui al presente comma possono essere garantiti, a valere sul Fondo di cui all'articolo 104, comma 7, secondo le condizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 104, comma 8, della presente legge. Con il medesimo decreto può essere altresì stabilito che, per le finalità del presente comma, il Fondo possa concedere la garanzia di ultima istanza dello Stato, che non incide sulla dotazione patrimoniale del medesimo Fondo.
Conseguentemente dopo l'articolo 214, inserire il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assi
curare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.
104. 3. (ex 104. 159.) Milana.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: per la competitività e lo sviluppo si applicano aggiungere le seguenti: , fatto salvo quanto disposto al comma 2,
104. 4. (ex 0. 104. 173. 4). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle.
104. 5. (ex 104. 19). Campa, Zanetta, Rosso.
Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: al Ministero dello sviluppo economico.
104. 6. (ex 0. 104. 173. 3). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e delle competenti Commissioni parlamentari, sentite le parti economiche e sociali, approva il documento recante le Linee strategiche per la competitività e lo sviluppo. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, il documento può essere approvato anche in mancanza dei predetti pareri. Il documento, che ha validità triennale, definisce gli obiettivi di rafforzamento dell'apparato produttivo e le azioni necessarie al loro raggiungimento, unitamente al fabbisogno finanziario complessivo. Il Ministro dello sviluppo economico, a seguito dell'approvazione di tale documento, individua con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Ministro per i diritti e le pari opportunità, i Programmi di innovazione industriale per l'attuazione degli obiettivi previsti dal documento stesso, quantificando, per ciascun programma, le risorse disponibili.
104. 7. (ex 104. 71). Bernardo.
Al comma 2, dopo le parole: nel rispetto degli obiettivi della strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005 aggiungere le seguenti: , nella prima fase di attuazione delle presenti disposizioni.
104. 8. (ex 104. 131.) Peretti, Zinzi.
Al comma 2, dopo le parole: tecnologie della vita aggiungere le seguenti: , delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
104. 9. (ex 104. 11.) Folena.
Al comma 2, dopo le parole: made in Italy aggiungere le seguenti: , dell'avanzamento del grado di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto e di azione strategica complessiva dell'impresa, con forte impatto sull'intero sistema produttivo.
*104. 10. (ex 104. 132). D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 2, dopo le parole: made in Italy aggiungere le seguenti: , dell'avanzamento del grado di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto e di azione strategica complessiva dell'impresa, con forte impatto sull'intero sistema produttivo.
*104. 11. (ex 104. 62.) Leo.
Al comma 2, dopo le parole: made in Italy aggiungere le seguenti: , dell'avanzamento del grado di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto e di azione strategica complessiva dell'impresa, con forte impatto sull'intero sistema produttivo.
*104. 12. (ex 104. 89). Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 2, dopo le parole: made in Italy aggiungere le seguenti: , dell'avanzamento del grado di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto e di azione strategica complessiva dell'impresa, con forte impatto sull'intero sistema produttivo.
*104. 13. (ex 104. 50). Di Centa, Uggè, Mondello, Zanetta.
Al comma 2, dopo le parole: made in Italy aggiungere le seguenti:, finalizzandone una quota a progetti dedicati alla micro e piccola impresa,
**104. 14. (ex 104. 20). Campa, Zanetta, Rosso.
Al comma 2, dopo le parole: made in Italy aggiungere le seguenti:, finalizzandone una quota a progetti dedicati alla micro e piccola impresa,
** 104. 15. (ex 104. 130). D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché nell'ambito della promozione di reti di imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i1 seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità i partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione industriale di cui al comma 2, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:
a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturale;
b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente alla quale è necessario il riconoscimento della rete.
*104. 16. (ex 104. 167). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché nell'ambito della promozione di reti di imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i1 seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità i partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione industriale di cui al comma 2, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:
a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturale;
b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente alla quale è necessario il riconoscimento della rete.
*104. 17. (ex 104. 72 e 104. 60). Lazzari, Milanato, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Luciano Rossi, Rosso, Valducci, Vito Alfredo, Campa.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché nell'ambito della promozione di reti di imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i1 seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità i partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione industriale di cui al comma 2, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:
a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturale;
b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente alla quale è necessario il riconoscimento della rete.
*104. 18. (ex 104. 134.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché dei sistemi di produzione ad alto valore aggiunto, con particolare riferimento alle tematiche della meccatronica, dei nuovi materiali e dell'ICT.
104. 19. (ex 104. 29.) Ravetto, Misiani.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure previste del presente comma si applicano alle imprese del settore manifatturiero e dei servizi.
104. 20. (ex 104. 133). Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Comitato di cooperazione Stato-Regioni per lo sviluppo economico e produttivo. Ferma restando la competenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Comitato esamina le questioni inerenti l'attuazione dei singoli progetti e le altre questioni attinenti i settori economico produttivi sottoposte dal Ministero dello sviluppo economico nonché dalle regioni e dagli altri Ministeri interessati; formula, inoltre, soluzioni e proposte, ai fini di una valutazione congiunta dello Stato e delle regioni interessate nel campo dei settori economici e produttivi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico non avente natura regolamentare sono disciplinate le modalità di composizione e funzionamento del Comitato, prevedendo la possibilità di istituire con oneri a capo del Fondo di cui al comma 1 una segreteria tecnico-amministrativa e commissioni e gruppi di lavoro anche permanenti dedicati all'esame di temi specifici attinenti lo sviluppo delle attività economiche e produttive. Alle riunioni del Comitato partecipano rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, delle regioni e delle province autonome e degli altri Ministeri interessati all'attuazione dei singoli programmi nonché delle parti economiche e sociali.
104. 21. (ex 104. 73). Bernardo.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3.Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e per le autonomie locali, definisce le linee guida da seguire per l'individuazione delle modalità e dei criteri operativi per il coinvolgimento degli enti e delle imprese nei progetti di innovazione industriale. Per l'individuazione dei contenuti di ciascun progetto, il Ministro dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni interessate, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, per l'attuazione dei compiti affidatigli, si avvale della collaborazione di strutture, soggetti ed enti specializzati, con onere a carico delle risorse stanziate. Il responsabile di progetto definisce il programma di lavoro, individua le modalità e le procedure da utilizzare per la scelta degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto, propone le azioni e le relative responsabilità attuative, stabilisce i tempi di realizzazione del progetto con l'individuazione dei criteri e delle modalità per le verifiche sullo stato di attuazione in itinere e finali, nonché gli indicatori da utilizzare per la valutazione ex post sull'efficacia degli interventi.
104. 22. (ex 104. 135). Peretti, Zinzi.
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per i progetti di innovazione industriale e dedicati alle micro e piccole imprese il responsabile di progetto deve essere individuato tra soggetti che presentano una comprovata conoscenza ed esperienza del mondo della micro impresa.
*104. 23. (ex 104. 22.) Campa, Zanetta, Rosso.
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per i progetti di innovazione industriale e dedicati alle micro e piccole imprese il responsabile di progetto deve essere individuato tra soggetti che presentano una comprovata conoscenza ed esperienza del mondo della micro impresa.
*104. 24. (ex 104. 136.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: strutture ed enti specializzati aggiungere le seguenti: , nonché di rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
104. 25. (ex 104. 69 e 104.21). Bernardo, Campa, Zanetta, Rosso.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: e previa consultazione del partenariato in merito,
104. 26. (ex 104. 23 e 104. 70). Campa, Zanetta, Rosso, Bernardo.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: adotta il progetto sulla base delle proposte del responsabile aggiungere le seguenti: , individua gli enti e le imprese da coinvolgere nell'attuazione delle attività previste nel progetto, stabilisce le relative risorse da destinare per la copertura delle spese previste, identifica i meccanismi di sostegno ed ogni altra misura utile per l'attuazione degli interventi.
104. 27. (ex 104. 137.) Peretti, Zinzi.
<2> Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. La quota di risorse individuata ai sensi del comma 2 è destinata, per un ammontare pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti di innovazione per lo sviluppo e la competitività delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate dai commi 3 e 4, sono individuati i contenuti ed i criteri di attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo modalità e procedure semplificate per l'accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, con specifico riferimento a strutture, enti ed organismi specializzati nel sostegno, anche finanziario, alle imprese artigiane ed alle microimprese. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dei soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
*104. 28. (ex 104. 113). Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. La quota di risorse individuata ai sensi del comma 2 è destinata, per un ammontare pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti di innovazione per lo sviluppo e la competitività delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate dai commi 3 e 4, sono individuati i contenuti ed i criteri di attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo modalità e procedure semplificate per l'accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, con specifico riferimento a strutture, enti ed organismi specializzati nel sostegno, anche finanziario, alle imprese artigiane ed alle microimprese. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dei soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
*104. 29. (ex 104. 83.) Angelino Alfano, Marinello.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. La quota di risorse individuata ai sensi del comma 2 è destinata, per un ammontare almeno pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti innovativi per lo sviluppo e la competitività delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate dai commi 3 e 4, sono individuati i contenuti ed i criteri di attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo modalità e procedure semplificate per l'accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, con specifico riferimento a strutture, enti ed organismi specializzati nel sostegno, anche finanziario, alle imprese artigiane ed alle micro imprese. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
104. 30. (ex 104. 53.) Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. La quota di risorse individuata ai sensi del comma 2 è destinata, per un ammontare pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti innovativi per lo sviluppo e la competitività delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate dai commi 3 e 4, sono individuati i contenuti ed i criteri di attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo modalità e procedure semplificate per l'accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
*104. 31. (ex 104. 13. e 104. 74.) Campa, Lazzari, Milanato, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Luciano Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. La quota di risorse individuata ai sensi del comma 2 è destinata, per un ammontare pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti innovativi per lo sviluppo e la competitività delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate dai commi 3 e 4, sono individuati i contenuti ed i criteri di attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo modalità e procedure semplificate per l'accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
*104. 32. (ex 104. 86). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. La quota di risorse individuata ai sensi del comma 2 è destinata, per un ammontare pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti innovativi per lo sviluppo e la competitività delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate dai commi 3 e 4, sono individuati i contenuti ed i criteri di attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo modalità e procedure semplificate per l'accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
*104. 33. (ex 104. 138). D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: istituisce fino alla fine del periodo con le seguenti: da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il regime di aiuto applicabile ai progetti di innovazione industriale in conformità alla normativa comunitaria.
104. 34. (ex 104. 139). Peretti, Zinzi.
Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: concessione di garanzie su finanziamenti, aggiungere le seguenti: di patrimonializzazione e capitalizzazione delle micro e piccole imprese.
*104. 35. (ex 104. 24). Campa, Zanetta, Rosso.
Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: concessione di garanzie su finanziamenti, aggiungere le seguenti: di patrimonializzazione e capitalizzazione delle micro e piccole imprese.
* 104. 36. (ex 104. 140). D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: delle imprese aggiungere le seguenti: di tutti i settori economici.
104. 37. (ex 104. 28). Campa, Zanetta, Rosso.
Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: Banca d'Italia aggiungere le seguenti: , nonché dei confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
*104. 38. (ex 104. 12). Leo.
Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: Banca d'Italia aggiungere le seguenti: , nonché dei confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
*104. 39. (ex 104. 51). Di Centa, Uggè, Mondello, Zanetta.
Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: Banca d'Italia aggiungere le seguenti: , nonché dei confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
*104. 40. (ex 104. 90). Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: Banca d'Italia aggiungere le seguenti: , nonché dei confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
*104. 41. (ex 104. 141.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 8, dopo le parole: sentita la Banca d'Italia aggiungere le seguenti: e sentite le competenti Commissioni parlamentari.
104. 42. (ex 104. 151.) Ricci, Provera.
Al comma 8, aggiungere, in fine: il seguente periodo: Con il medesimo decreto possono essere stabilite le disponibilità del Fondo di cui al comma 7 da destinarsi agli interventi di garanzia e controgaranzia a favore delle piccole e medie imprese di tutti i settori economici, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e dell'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
104. 43. (ex 104. 153.) Milana.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Una quota pari al 15 per cento delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa di cui al comma 7 è destinata ad interventi di ricapitalizzazione e patrimonializzazione delle microimprese e delle imprese artigiane attraverso strumenti finanziari, gestiti da banche o società finanziarie specializzate nel sostegno a tali imprese, adeguati alla specifica configurazione giuridica delle imprese medesime. Nell'ambito del decreto di cui al comma 8, sono stabiliti i criteri e le modalità degli interventi previsti dal presente comma, sulla base di procedure semplificate.
*104. 44. (ex 104. 25. e ex 104. 75 e ex 104.82) Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Luciano Rossi, Rosso, Valducci, Vito Alfredo, Campa, Angelino Alfano, Marinello
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Una quota pari al 15 per cento delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa di cui al comma 7 è destinata ad interventi di ricapitalizzazione e patrimonializzazione delle microimprese e delle imprese artigiane attraverso strumenti finanziari, gestiti da banche o società finanziarie specializzate nel sostegno a tali imprese, adeguati alla specifica configurazione giuridica delle imprese medesime. Nell'ambito del decreto di cui al comma 8, sono stabiliti i criteri e le modalità degli interventi previsti dal presente comma, sulla base di procedure semplificate.
*104. 45. (ex 104. 58 e 104.125). Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Una quota pari al 15 per cento delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa di cui al comma 7 è destinata ad interventi di ricapitalizzazione e patrimonializzazione delle microimprese e delle imprese artigiane attraverso strumenti finanziari, gestiti da banche o società finanziarie specializzate nel sostegno a tali imprese, adeguati alla specifica configurazione giuridica delle imprese medesime. Nell'ambito del decreto di cui al comma 8, sono stabiliti i criteri e le modalità degli interventi previsti dal presente comma, sulla base di procedure semplificate.
*104. 46. (ex 104. 87.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Una quota pari al 15 per cento delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa di cui al comma 7 è destinata ad interventi di ricapitalizzazione e patrimonializzazione delle microimprese e delle imprese artigiane attraverso strumenti finanziari, gestiti da banche o società finanziarie specializzate nel sostegno a tali imprese, adeguati alla specifica configurazione giuridica delle imprese medesime. Nell'ambito del decreto di cui al comma 8, sono stabiliti i criteri e le modalità degli interventi previsti dal presente comma, sulla base di procedure semplificate.
*104. 47. (ex 104. 142.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il decreto di cui al comma 8 può stabilire la quota delle disponibilità del Fondo di cui al comma 7 da destinarsi agli investimenti di garanzia concessi a favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle iscritte all'Albo delle imprese artigiane, anche attraverso i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi 1, 2, 4 e 5, nonché il primo periodo del comma 3, sono abrogati. Resta fermo quanto già previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1,tabella B, ridurre le dotazioni di conto capitale in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.
104. 48. (ex 104. 124.) Alberto Giorgetti, Alemanno.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il decreto di cui al comma 8 può stabilire la quota delle disponibilità del Fondo di cui al comma 7 da destinarsi agli investimenti di garanzia concessi a favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle iscritte all'Albo delle imprese artigiane, anche attraverso i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo 1o settembre 1993, n.385. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi 1, 2, 4 e 5, nonché il primo periodo del comma 3, sono abrogati. Resta fermo quanto già previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
*104. 49. (ex 104. 76.) Bernardo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il decreto di cui al comma 8 può stabilire la quota di disponibilità del Fondo, di cui al comma 7, da destinarsi agli investimenti di garanzia concessi a favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle iscritte all'Albo delle imprese artigiane, anche attraverso i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo 1o settembre 1993, n.385. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi 1, 2, 4 e 5, nonché il primo periodo del comma 3, sono abrogati. Resta fermo quanto già previsto all'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
*104. 50.(ex 104. 85 e 104.164). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità per l'accesso delle società cooperative e loro consorzi agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
10-ter. Al fine di cui al comma 10-bis una quota delle risorse annualmente destinate agli interventi di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 488 del 1992, è utilizzata per la concessione degli incentivi e finanziamenti per le società cooperative e loro consorzi.
10-quater. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con il medesimo decreto, a disciplinare la concessione, l'erogazione e le modalità applicative relative agli incentivi pubblici concessi alle società cooperative e loro consorzi, fatta salva la verifica del rispetto dell'intensità degli aiuti e del divieto di cumulo delle agevolazioni, di cui alla normativa nazionale e comunitaria.
104. 51. (ex 104. 144). Peretti, Zinzi, D'Agrò.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni della legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano agli interventi di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le agevolazioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 57 del 2001 sono concesse secondo le disposizioni previste dall'articolo 72, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
10-ter). Una quota pari ad almeno il 15 per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata al sostegno degli investimenti delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. Le risorse finanziarie sono gestite dal soggetto gestore di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La realizzazione degli interventi agevolativi viene effettuata secondo le procedure previste dai commi da 354 a 360 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 361, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
10-quater). All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno la metà della quota di cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti promossi da imprese artigiane e micro imprese, in forma singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.».
*104. 52. (ex 104. 81 e ex 104.26 e 104.77). Angelino Alfano, Marinello, Campa, Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Rossi, Rosso, Valducci, Vito Alfredo.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni della legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano agli interventi di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le agevolazioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 57 del 2001 sono concesse secondo le disposizioni previste dall'articolo 72, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
10-ter). Una quota pari ad almeno il 15 per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata al sostegno degli investimenti delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. Le risorse finanziarie sono gestite dal soggetto gestore di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La realizzazione degli interventi agevolativi viene effettuata secondo le procedure previste dai commi da 354 a 360 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 361, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
10-quater). All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno la metà della quota di cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti promossi da imprese artigiane e micro imprese, in forma singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.».
*104. 53. (ex 104. 61). Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo. (anche 104.126 A.Giorgetti).
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo. 8, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni della legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano agli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le agevolazioni previste dal comma 1 dell'articolo della legge n. 57 del 2001 sono concesse secondo le disposizioni previste dall'articolo 72, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
10-ter). Una quota pari ad almeno il 15 per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata al sostegno degli investimenti delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. Le risorse finanziarie sono gestite dal soggetto gestore di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001 n. 57 che può avvalersi degli interventi di garanzia e di controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La realizzazione degli interventi agevolativi viene effettuata secondo le procedure previste dai commi da 354 a 360 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
10-quater). All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno la metà della quota di cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti promossi dalle imprese artigiane e da micro e piccole imprese, in forma singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che può avvalersi degli interventi di garanzia e di controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
**104. 54. (ex 104. 166.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo. 8, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni della legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano agli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le agevolazioni previste dal comma 1 dell'articolo della legge n. 57 del 2001 sono concesse secondo le disposizioni previste dall'articolo 72, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
10-ter). Una quota pari ad almeno il 15 per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata al sostegno degli investimenti delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. Le risorse finanziarie sono gestite dal soggetto gestore di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001 n. 57 che può avvalersi degli interventi di garanzia e di controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La realizzazione degli interventi agevolativi viene effettuata secondo le procedure previste dai commi da 354 a 360 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
10-quater). All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno la metà della quota di cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti promossi dalle imprese artigiane e da micro e piccole imprese, in forma singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che può avvalersi degli interventi di garanzia e di controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
**104. 55. (ex 104. 143). D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Sopprimere il comma 11.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006».
104. 56. (ex 104. 011.) Valducci, Lazzari.
Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali aggiungere le seguenti , nonché le piccole e medie imprese.
104. 57. (ex 104. 156.) Milana.
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di promuoverne la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, l'importo dei diritti disciplinati dal presente comma dovuti dalle micro e piccole imprese è stabilito in misura non superiore al 50 per cento dell'importo ordinario.
104. 58. (ex 104. 145.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Le disposizioni di cui al comma 11 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del prescritto decreto ministeriale.
104. 59. (ex 104. 158.) Milana.
Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: apparato produttivo, aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo alle imprese di piccole e medie dimensioni,
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, fino a: successive modificazioni;
al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila con le seguenti: euro 500 mila.
104. 60. (ex 104. 101.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: apparato produttivo, aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo alle imprese di piccole e medie dimensioni,
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, fino a: successive modificazioni;
al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila con le seguenti: euro 400 mila.
104. 61. (ex 104. 100). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: apparato produttivo, aggiungere le seguenti: delle imprese di piccole e medie dimensioni»;
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, fino a: successive modificazioni;
al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila con le seguenti: euro 500 mila.
104. 62. (ex 104. 99). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: apparato produttivo, aggiungere le seguenti: delle imprese di piccole e medie dimensioni
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, fino a: successive modificazioni;
al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila con le seguenti: euro 400 mila.
104. 63. (ex 104. 98). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: apparato produttivo, aggiungere le seguenti: delle imprese di piccole e medie dimensioni;
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, fino a: successive modificazioni.
104. 64. (ex 104. 97). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: apparato produttivo, aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo alle imprese di piccole e medie dimensioni del settore tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e rubinetteria.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, fino a: successive modificazioni;
al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila con le seguenti: euro 500 mila.
104. 65. (ex 104. 104). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: apparato produttivo, aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo alle imprese di piccole e medie dimensioni del settore tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e rubinetteria.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, fino a: successive modificazioni;
al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila con le seguenti: euro 400 mila.
104. 66. (ex 104. 103). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: delle imprese, aggiungere le seguenti: di piccole e medie dimensioni, in particolare del settore tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e rubinetteria.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, fino a: successive modificazioni.
104. 67. (ex 104. 163). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, fino a: successive modificazioni.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila con le parole: euro 500 mila.
104. 68. (ex 104. 93.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, fino a: successive modificazioni.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila con le seguenti: euro 400 mila.
104. 69. (ex 104. 92). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, fino a: successive modificazioni.
104. 70. (ex 104. 91). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: di rilevanti fino a: successive modificazioni con le seguenti: di piccole e medie dimensioni.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila con le seguenti: euro 500 mila.
104. 71. (ex 104. 96). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: di rilevanti fino a: successive modificazioni con le seguenti: di piccole e medie dimensioni.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila con le seguenti: euro 400 mila.
104. 72. (ex 104. 95). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: di rilevanti fino a: successive modificazioni con le seguenti: di piccole e medie dimensioni.
104. 73. (ex 104. 94). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 12, sostituire le parole da: di rilevante dimensioni fino a: successive modificazioni con le seguenti: di piccole e medie dimensioni, in particolare del settore tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e rubinetteria.
Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: euro 300 mila con le seguenti: euro 500 mila.
104. 74. (ex 104. 114). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 12, sostituire le parole da: di rilevante dimensioni fino a: successive modificazioni con le seguenti: di piccole e medie dimensioni, in particolare del settore tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e rubinetteria.
Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: euro 300 mila con le seguenti: euro 400 mila.
104. 75. (ex 104. 102.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole: e avvalendosi, per le attività ricognitive e di monitoraggio, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
104. 76. (ex 104. 146.) Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. Al fine di coordinare il sistema di agevolazioni alle imprese agli obiettivi ed alle azioni di cui al presente articolo, il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) conformare i regimi di aiuto ad una elevata flessibilità e a modalità gestionali di progetto, alfine di garantirne l'effettiva rispondenza agli obiettivi ed azioni previsti dal documento di cui al comma 2;
b) prevedere un'articolazione degli interventi effettuata sulla base degli inquadramenti comunitari degli aiuti di Stato alle imprese;
c) prevedere modalità attuative e gestionali degli interventi effettuate sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123;
d) definire per gli inquadramenti comunitari lo schema di aiuto utilizzabile, contenente gli elementi essenziali dello stesso per quanto riguarda in particolare l'intensità e la forma dell'aiuto, le spese ammissibili, i procedimenti amministrativi per la concessione dei benefici;
e) prevedere il conferimento, anche temporalmente differenziato, alle regioni ed alle province autonome delle funzioni relative alle norme di incentivazione vigenti i cui effetti sono limitati allo sviluppo economico locale;
f) prevedere l'abrogazione delle norme di aiuto residue e di quelle non idonee al perseguimento degli obiettivi e delle azioni di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di piena operatività delle disposizioni previste dai decreti legislativi di riordino anche tramite la soppressione differenziata delle norme stesse. I decreti legislativi di riordino sono adottati su proposta dei Ministri responsabili di agevolazioni alle imprese, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale il decreto è comunque emanato. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo è delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi.
104. 77. (ex 104. 78). Bernardo.
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13.1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, emana apposite direttive relativamente al mercato energetico nazionale con particolare riferimento alle industrie energivore dislocate sul territorio nazionale.
13.2. Alle industrie metallurgiche primarie sono riconosciute tariffe speciali al fine di equiparare i costi produttivi alla media europea e internazionale.
13.3. Con lo stesso decreto il Ministro dello sviluppo economico individua le risorse finanziarie necessarie all'attuazione delle stesse direttive utilizzando il meccanismo di finanziamento già adottato per le tariffe speciali adottate precedentemente.
104. 78. (ex 104. 170). Pili, Caligiuri, Murgia, Oppi, Cossiga, Porcu, Mereu, Testoni.
Alla rubrica, sostituire la parola: industriale con le seguenti: dell'apparato produttivo.
104. 79. (ex 104. 17). Campa, Zanetta, Rosso.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104.1. - (Interventi in materia di sicurezza delle imprese commerciali). - 1. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è rifinanziato con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Le somme eventualmente inutilizzate negli anni precedenti sono mantenute a bilancio e possono essere utilizzate negli anni 2007 e 2008.
2. Ai titolari di rivendite di generi di monopolio, di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è riconosciuto un credito di imposta sull'acquisto di attrezzature per la prevenzione della criminalità e per i costi sostenuti per l'utilizzo delle carte di credito in tabaccheria, di importo pari al 50 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo di imposta in cui l'investimento è avvenuto".
Conseguentemente, dopo l'articolo 214 inserire il seguente:
Art. 214-bis. - (Tassa sui superalcolici) - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici, di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995,n. 504, è aumentata del 10 per cento.
104. 01. (ex 104.014 e 104. 016.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.
Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:
Art. 104.1. - (Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale). - 1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.
2. Nell'ipotesi di esercizio della facoltà di cui al precedente comma i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato degli eventuali contributi pubblici ricevuti per l'acquisto.
3. Qualora il cessionario abbia esercitato nelle aree cedute l'intrapresa industriale o artigianale per un periodo superiore ad anni 10, le medesime aree e lo stabilimento che su di esse insiste sono sottratte alla facoltà di riacquisto da parte dei Consorzi di cui al comma 1.
4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutuo fino a 100 milioni di euro a favore dei consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture industriali e per l'acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
104. 02. (ex 104. 010.) Carfagna.
All'articolo 104-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi di attività di innovazione tecnologica per le imprese che operano nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e rubinetteria.
104-ter. 1. (ex 0. 104. 019. 1.) Garavaglia, Fugatti, Cota, Filippi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 63.273 milioni di euro di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 58.073 milioni con le seguenti: 63.821 milioni di euro di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 58.621 milioni.
105. 500. (Nuova formulazione). Governo.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una percentuale non inferiore al 30 per cento delle risorse di cui al precedente periodo è destinata, per il tramite del Ministero delle infrastrutture, al finanziamento di opere infrastrutturali da allocare nelle aree sottoutilizzate del Paese.
105. 1. (ex 105. 1) Misiti, Ossorio, Raiti, Donadi.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.
105. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e con le regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti, predispone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, i criteri di selezione delle opere che rientrano nelle autorizzazioni di spesa di cui al presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 134, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e con le regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti, predispone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, i criteri di selezione delle opere di cui al presente comma.
105. 3. (ex 105. 6.) Rotondo, Boffa.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
105. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 3, sopprimere le parole: e comunque non oltre l'esercizio 2015.
105. 6. (ex 105. 16.) Bono.
Sopprimere il comma 4.
*105. 7. (ex 105. 9.) Valducci.
Sopprimere il comma 4.
*105. 8. (ex 105. 15.) Bono.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. In attuazione all'Accordo di programma per la riqualificazione e la reindustrializzazione del Polo petrolchimico di Priolo, così come sottoscritto il 21 dicembre 2005 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzato un contributo di complessivi 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 da iscrivere nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico. È autorizzato altresì, per lo stesso fine, un contributo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 da iscrivere nello stato di previsione di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2007: - 20.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.
105. 5. (ex 105. 3.) Rotondo, Piscitello, Piro, Burtone, Crisafulli, Dato, Samperi, Violante.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
1. Per i soggetti che hanno inoltrato, presso il Centro operativo di Pescara del l'Agenzia dell'entrate, istanza telematica per il riconoscimento dei benefici del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate e che hanno ricevuto l'accoglimento della domanda nel corso dell'anno 2006, il termine perentorio per il completamento dell'investimento programmato, di cui al comma 1 dell'articolo 8della legge n. 388 del 2000, è prorogato dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007.
105. 01. (ex 105. 01.) Rotondo.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
1. Al fine di accelerare i tempi di attuazione, i collaudi delle iniziative imprenditoriali finanziate dagli strumenti della programmazione negoziata, di cui all'articolo 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, attuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, i cui investimenti non superano un milione e cinquecentomila euro, saranno effettuati dai soggetti responsabili con l'obbligo di comunicare i verbali al Ministero dell'economia e delle finanze. La copertura dei costi rimane invariata.
105. 02. (ex 105. 05) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assegnare ai soggetti, di cui all'articolo 2 comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e individuati dall'articolo 4 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, le risorse rivenienti dalle revoche, dalle rinunce, nonché quelle comunque non utilizzate o utilizzate in difformità dai progetti ammessi alle agevolazioni previste dalla medesima legge.
2. Il contributo globale a favore dei soggetti di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per l'erario, è definito nel limite del 3 per cento degli importi rivenienti dalle risorse di cui al comma 2 e comunque in misura non superiore, nel complesso, ad euro 2.066.115. Tale contributo viene riconosciuto per gli anni pregressi e per il differimento dei termini concesso per il completamento dei programmi e per l'effettuazione dei collaudi, così come previsto dal decreto del Ministro dello svi
luppo economico 27 aprile 2006, n. 215. I criteri e le modalità di rendicontazione rimangono inalterati.
105. 03. (ex 105. 07) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assegnare entro il 31 dicembre 2007, al responsabile unico del contratto d'area e al soggetto responsabile del patto territoriale, le risorse rivenienti dalle revoche dalle rinunce nonché quelle comunque non utilizzate o utilizzate in difformità dai progetti ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f).
2. Il contributo globale a favore del responsabile unico del contratto d'area e al soggetto responsabile del patto territoriale, senza oneri aggiuntivi per l'erario, è definito nel limite del 3 per cento degli importi rivenienti dalle risorse di cui al comma 1 e comunque non superiore nel complesso ad euro 2.066.115.
105. 04. (ex 105. 012) Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis. - (Contributo in favore dei soggetti responsabili dei Patti Territoriali). - 1. A favore dei soggetti indicati dall'articolo 4 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 luglio 2000, n. 320, è concesso un contributo aggiuntivo di pari importo a quello previsto dallo stesso articolo 4 per la copertura finanziaria degli esercizi successivi alla scadenza dei 60 mesi di operatività dei soggetti responsabili riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico. Detto contributo aggiuntivo copre gli ulteriori cinque esercizi in prosecuzione a quelli scaduti e comunque fino alla chiusura globale del Patto. I criteri e le modalità di rendicontazione rimangono inalterati. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse della finanza di patto già decretata per la parte ancora non spesa riveniente dalle economie comunque generate.
2. Al fine di accelerare i tempi di attuazione, i collaudi delle iniziative imprenditoriali finanziate dagli strumenti della programmazione negoziata, i cui investimenti non superano un milione e cinquecentomila euro, saranno effettuati dai soggetti responsabili con l'obbligo di comunicare i verbali al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La copertura dei relativi costi rimane invariata.
3. L'articolo 12-ter del citato decreto ministeriale 31 luglio 2000, n. 320, è sostituito dal seguente: «Art. 12-ter. - 1. Tutte le iniziative finanziate che hanno superato i termini previsti per la conclusione dell'investimento, ivi comprese le proroghe richieste e concesse, e che hanno realizzato il 30 per cento degli investimenti ammessi, dovranno ultimare l'investimento entro il 31 dicembre 2007. La rendicontazione dovrà essere conclusa entro i sei mesi successivi».
Conseguentemente dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente
Art. 214-bis. 1. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:
a) benzina e benzina senza piombo;
b) olio da gas o gasolio usato come carburante;
c) gas di petroli liquefatti usati come carburante.
105. 05. (ex 105. 8.) Pelino.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis. - 1. I termini di completamento delle iniziative imprenditoriali agevolate relative ai contratti d'area e ai Patti territoriali previsti dalla lettera e), comma 3, dell'articolo 12, del decreto ministeriale del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 320 del 31 luglio 2000, anche se già prorogati, sono differiti ulteriormente, su richiesta dell'impresa interessata, fino al 30 giugno 2007.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite di 10 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2007, 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2007-2009 nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata fondo speciale, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per gli anni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
105. 06. (ex 105. 014.) D'Alia.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Al Fondo confluiscono aggiungere le seguenti: con decorrenza dal 1o gennaio 2007.
106. 1. (ex 106. 8.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
La dotazione del Fondo di cui al comma 1, per l'anno 2007, è incrementata di euro 250 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 117, comma 1, sostituire le parole: 520 milioni con le seguenti: 270 milioni.
106. 2. (ex 117. 4.) Villetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
La dotazione del Fondo di cui al comma 1, per l'anno 2007, è incrementata di euro 100 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 117, comma 1, sostituire le parole: 520 milioni con le seguenti: 420 milioni.
106. 3. (ex 117. 5.) Villetti.
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: riservando almeno il 40 per cento per iniziative di ricerca e sviluppo per le regioni meridionali.
106. 4. (ex 106. 4. e 106. 5.) Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Milanato, Luciano Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
3. Alla ripartizione delle risorse complessive del Fondo provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'università e della ricerca, garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate.
4. Per la parte restante del Fondo, in attuazione delle indicazioni del Programma nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministro dell'università e della ricerca provvede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla definizione dei criteri di accesso e delle modalità procedurali per la concessione e gestione delle agevolazioni a valere sulle risorse disponibili, al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'assegnazione delle risorse.
106. 5. (ex 106. 1.) Folena.
Al comma 3, dopo le parole: Ministro dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: , acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
106. 6. (ex 106. 2.) Folena.
Al comma 3, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
106. 7. (ex 106. 10). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400 aggiungere le seguenti: , acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
*106. 8. (ex 106. 3.) Folena.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400 aggiungere le seguenti: , acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
*106. 9. (ex 106. 11). Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
Al comma 5, le parole sostituire le parole da: 300 milioni fino a: 360 milioni con le seguenti: 302,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 362,5 milioni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
L'articolo 2 della legge 1o agosto 2003, n. 206, è abrogato.
106. 10. (ex 106. 13). Turco.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis. - (Messa in liquidazione della società Sviluppo Italia S.p.A.). - 1. Il 1o gennaio 2007 è posta in liquidazione la società Sviluppo Italia S.p.A. Entro tale data il Ministro per lo sviluppo economico nomina i liquidatori con proprio decreto.
2. Le disponibilità liquide via via rese disponibili dalla liquidazione sono immediatamente allocate al Fondo di cui all'articolo 104, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 2 dello stesso articolo.
106. 01. (ex 106. 03). Villetti.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis. - (Messa in liquidazione della Società Sviluppo Italia S.p.A.). - 1. Il 1o gennaio 2007 è posta in liquidazione la società Sviluppo Italia S.p.A. Entro tale data il Ministro per lo sviluppo economico nomina i liquidatori con proprio decreto.
106. 02. (ex 106. 02). Villetti.
Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:
Art. 106-bis. - (Fondo per gli investimenti nella ricerca tecnologica applicata alla sicurezza) - 1. Al fine di garantire la massima efficacia nel settore della ricerca applicata alla sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per gli investimenti nella ricerca tecnologica applicata alla sicurezza (FIRTS).
2. Il Ministro dello sviluppo economico provvede alla ripartizione delle complessive risorse economiche del FIRTS attraverso apposito decreto d'attuazione da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al fondo di cui al comma 1 è destinata la somma di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
106. 03. (ex 106. 01.) Ascierto, Alberto Giorgetti, Cossiga.
Al comma 1, secondo periodo, la parola: sentita è sostituita dalle seguenti: d'intesa con.
107. 1. (ex 107. 4). Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , riservando almeno il 40 per cento alle regioni meridionali.
107. 2. (ex 107. 1). Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele Franzoso, Milanato, Luciano Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per consentire l'attivazione di una rete di rotte aeree turistiche che permettano il collegamento degli aeroporti delle regioni interessate dall'obiettivo 1 comunitario, mediante incentivazioni sui costi aeroportuali, riduzioni sul prezzo dei biglietti e facilitazioni alle linee aeree a basso costo, il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è integrato con ulteriori 20 milioni di curo per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, ripartiti secondo le modalità previste dal comma 1. Per l'accesso ai fondi gli enti e le società di gestione aeroportuali, singolarmente o in consorzio, presentano progetti attuativi delle disposizioni del presente comma alle autorità regionali competenti.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
107. 3. (ex 107. 5). Carlucci, Crosetto, Licastro Scardino, Garagnani, Palmieri.
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Art. 107-bis. - (Rifinanziamento del fondo di cui al titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49). - 1. La dotazione del fondo di cui al titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è incrementata di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, con specifica destinazione, rispettivamente, di 20 milioni di euro alle regioni che non hanno ancora adeguato i loro statuti in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e di 60 milioni di euro alle altre regioni in applicazione del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - (Tassazione di plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 20 per cento.
107. 01. (ex 107. 04.) D'Ulizia, Raiti.
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Art. 107-bis. - (Rifinanziamento dell'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289). - 1. Per l'anno 2007 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali, di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
107. 02. (ex 107. 01.) Campa, Zanetta, Rosso.
Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto in fine il seguente comma:
6. Al fine di garantire le somme finanziate di cui al comma 2 lettere a), b) e c), si prevede che i confidi, di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326, possano garantire per le imprese consorziate o socie, il rimborso all'Ente erogatore della parte di contributo soggetta a restituzione. Gli stessi Confidi, per le imprese consorziate o socie per le quali prestano garanzia, possono essere incaricati di raccogliere la documentazione prevista per l'ottenimento del contributo.
108. 01. (ex 108. 01.) Bernardo.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30 e 31 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed alla considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell'ente erogatore.
3. Al comma 368, lettera c), numero 5.2., dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi medesimi». Tale disposizione si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.
4. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.
5. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.
6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai fondi, di cui ai commi 4 e 5, a valere su una quota delle risorse del Fondo per la finanza di impresa, di cui all'articolo 104, comma 7. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 35.000;
2008: - 35.000.
2009: - 30.000.
109. 1. (ex 109. 13. parte ammissibile) Milanato, Lazzari.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30 e 31 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed alla considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell'ente erogatore.
3. Al comma 368, lettera c), numero 5.2., dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi medesimi». Tale disposizione si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.
4. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.
5. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.
6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai fondi, di cui ai commi 4 e 5, a valere su una quota delle risorse del Fondo per la finanza di impresa, di cui all'articolo 104, comma 7. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
*109. 2. (ex *109. 1. parte ammissibile). Campa.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30 e 31 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed alla considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell'ente erogatore.
3. Al comma 368, lettera c), numero 5.2., dell'articolo 1 della legge 23 di cembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi medesimi». Tale disposizione si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.
4. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.
5. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.
6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai fondi, di cui ai commi 4 e 5, a valere su una quota delle risorse del Fondo per la finanza di impresa, di cui all'articolo 104, comma 7. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.
*109. 3. (ex *109. 20. parte ammissibile) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30 e 31 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed alla considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell'ente erogatore.
3. Al comma 368, lettera c), numero 5.2., dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi medesimi». Tale disposizione si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.
4. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.
5. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.
6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai fondi, di cui ai commi 4 e 5, a valere su una quota delle risorse del Fondo per la finanza di impresa, di cui all'articolo 104, comma 7. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.
**109. 4. (ex **109. 15. parte ammissibile) Mazzocchi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30 e 31 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed alla considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell'ente erogatore.
3. Al comma 368, lettera c), numero 5.2., dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi medesimi». Tale disposizione si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.
4. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.
5. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.
6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai fondi, di cui ai commi 4 e 5, a valere su una quota delle risorse del Fondo per la finanza di impresa, di cui all'articolo 104, comma 7. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.
**109. 5. (ex **109. 14. e **109. 27. parte ammissibile) D'Agrò, Formisano, Greco, Peretti, Zinzi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30 e 31 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed alla considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell'ente erogatore.
3. Al comma 368, lettera c), numero 5.2., dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi medesimi». Tale disposizione si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.
4. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.
5. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.
6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai fondi, di cui ai commi 4 e 5, a valere su una quota delle risorse del Fondo per la finanza di impresa, di cui all'articolo 104, comma 7. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.
**109. 6. (ex **109. 19. parte ammissibile) Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30 e 31 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed alla considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell'ente erogatore.
3. Al comma 368, lettera c), numero 5.2., dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi medesimi». Tale disposizione si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.
4. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.
5. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.
6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai fondi, di cui ai commi 4 e 5, a valere su una quota delle risorse del Fondo per la finanza di impresa, di cui all'articolo 104, comma 7. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.
**109. 7. (ex **109. 29. parte ammissibile) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Al Fondo di garanzia di cui al comma 100, lettera a), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2009, per assicurare in via prioritaria la concessione delle garanzie sui finanziamenti contratti da piccole e medie imprese per la realizzazione di investimenti, nel limite massimo individuale di spesa pari a 15 milioni di euro, ove effettuati nel biennio 2007-2008, suscettibili di produrre maggiori effetti economici e recupero di competitività.
3. A fronte degli investimenti di cui al comma 2, è concesso un contributo nella misura del 90 per cento del tasso di interesse su finanziamenti per la durata massima di sei anni contratti dalle imprese interessate nel limite di spesa di 120 milioni di euro annui.
4. All'onere complessivo si provvede, per il triennio 2007-2009, a carico delle disponibilità di cui al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al comma 1 dell'articolo 104. Per il successivo triennio si provvede mediante le risorse derivanti dal mantenimento della componente tariffaria A3 e liberatesi con il progressivo scadere delle convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (CIP6) e destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate.
5. Le risorse individuate ai sensi del comma 4, secondo periodo, sono assegnate ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere successivamente riassegnate.
109. 9. (ex 109. 31.) Cirino Pomicino, La Malfa, Nardi, Francesco De Luca, Ravetto, Catone, Del Bue, Barani.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. È istituito un Fondo per la capitalizzazione dei confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, destinato ad erogare contributi ai confidi al fine di favorire:
a) le fusioni tra confidi;
b) la prestazione di servizi ai confidi per l'iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
Per gli interventi di cui alla presente disposizione è destinato uno stanziamento di 45 milioni di euro per il triennio 2007-2009.
3. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali società, qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 107 del TUB, possono prestare controgaranzie valide in base a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche se iscritte all'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».
4. Fermo quanto disposto dagli articoli 385, 386 e 387 dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), è stanziato l'importo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, destinato ad alimentare il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:
Art. 215-bis. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici di cui alla Tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
109. 8. (ex 109. 30.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30 e 31 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed alla considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previo approvazione dell'ente erogatore.
109. 10. (ex *109. 2.) Zanetta, Rosso.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Per le finalità di cui al comma 100, lettera a), dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, una minore spesa annua di 50 milioni di euro.
109. 11. (ex 109. 34. e 109. 8.) Ravetto, Crosetto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Al comma 368, lettera c), numero 5.2., dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: », anche al di fuori dei distretti industriali, nonché, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi».
109. 12. (ex *109. 3.) Campa, Zanetta, Rosso.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tale fine fondamentale è la connessione con l'Agenzia di cui all'articolo 120 che deve svolgere il ruolo di coordinamento delle politiche e di regia per la diffusione dell'innovazione a livello nazionale.
111. 1. (ex 111. 2). Ravetto, Misiani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, è determinata annualmente la quota di risorse da destinare ai progetti di innovazione, di processo, di prodotto ed organizzativa del settore del terziario, di cui al comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
111. 2. (ex 111. 1.) Campa, Zanetta, Rosso.
Al comma 2, capoverso 371-bis, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.
111-ter. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi
Sopprimerlo.
112. 1. (ex 112. 4.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, con le seguenti: 1 milione.
112. 2. (ex 112. 9.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, con le seguenti: 2 milioni.
112. 3. (ex 112. 8.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 3 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: tre mesi.
al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza unificata.
112. 4. (ex 112. 26.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 3 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: tre mesi.
al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
112. 5. (ex 112. 23.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 3 milioni.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza unificata.
112. 6. (ex 112. 20.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 3 milioni.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
112. 7. (ex 112. 17). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, con le seguenti: 3 milioni.
112. 8. (ex 112. 7). Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 4 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: tre mesi.
al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza unificata.
112. 9. (ex 112. 25.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 4 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: tre mesi.
al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
112. 10. (ex 112. 22.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 4 milioni.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
112. 11. (ex 112. 16.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 4 milioni.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza unificata.
112. 12. (ex 112. 19.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, con le seguenti: 4 milioni.
112. 13. (ex 112. 6.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 5 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: tre mesi.
al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazioneaggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza unificata.
112. 14. (ex 112. 24.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 5 milioni.
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: tre mesi.
al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
112. 15. (ex 112. 21.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 5 milioni.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
112. 16. (ex 112. 15.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 5 milioni.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza unificata.
112. 17. (ex 112. 18.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, con le seguenti: 5 milioni.
112. 18. (ex 112. 5.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, con le seguenti: un milione per l'anno 2007.
112. 19. (ex 112. 14.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, con le seguenti: 2 milioni per l'anno 2007.
112. 20. (ex 112. 13.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, con le seguenti: 3 milioni per l'anno 2007.
112. 21. (ex 112. 12.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, con le seguenti: 4 milioni per l'anno 2007.
112. 22. (ex 112. 11.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo,sostituire le parole: 10 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 5 milioni per l'anno 2007.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: tre mesi.
al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza unificata.
112. 23. (ex 112. 30.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 5 milioni per l'anno 2007.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: tre mesi.
al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
112. 24. (ex 112. 29.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, con le seguenti: 5 per l'anno 2007.
112. 25. (ex 112. 10.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 5 milioni per l'anno 2007.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: tre mesi.
al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
112. 26. (ex 112. 29.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo,sostituire le parole: 10 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 10 milioni per l'anno 2007.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: tre mesi.
al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza unificata.
112. 27. (ex 112. 27.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, primo periodo,sostituire le parole: 10 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 10 milioni per l'anno 2007.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: tre mesi.
al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
112. 28. (ex 112. 28.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata.
112. 29. (ex 112. 35.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 attengono allo sviluppo e all'applicazione di software liberi o codice sorgente aperto all'interno della pubblica amministrazione. Con successivo decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione sono stabilite le modalità di deposito dei codici sorgente, degli eseguibili e della documentazione dei software sviluppati presso un sito internet appositamente predisposto dal medesimo ministero, al fine di poterne consentire l'utilizzazione da parte delle amministrazioni che ne facciano richiesta.
112. 35. (ex 112. 33.) Andrea Ricci, Migliore, Mascia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, almeno il 40 per cento delle risorse è destinato alle regioni meridionali.
112. 30. (ex 112. 31 e 112.2.) Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franoso, Milanato, Luciano Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:
Art. 113-bis. - 1. A decorrere dal 2007 le risorse già destinate allo sviluppo del velivolo Joint Strike Fighter sono riallocate e destinate al velivolo da combattimento Eurofighter 2000 (EF2000).
113. 01. (ex 113. 01.) Galante, Sgobio, Napoletano, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini Crapolicchio, De Angelis, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 1, dopo le parole: imprese in difficoltà, aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle del settore agricolo ed agroalimentare, anche in forma cooperativa,.
114. 1. (ex 114. 7.) Delfino, Martinello, Ruvolo, Lucchese, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Degli interventi di cui al comma 1 sono ammesse a beneficiare le imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
*114. 2. (ex 114. 8.) Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Degli interventi di cui al comma 1 sono ammesse a beneficiare le imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
*114. 3. (ex 114. 3.) Campa, Zanetta, Rosso.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il cofinanziamento di accordi di programma regionali in favore delle imprese operanti nei settori del tessile e dell'abbigliamento nelle aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento n. 1260/1999/CE, del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni, con particolare riguardo alle regioni in cui si siano verificati rilevanti fenomeni di crisi del settore, è autorizzata 1a spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli accordi di programma sono vincolati allo sviluppo dell'internazionalizzazione e dell'innovazione tecnologica.
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.
114. 4. (ex 114. 5. e 114. 6) Carlucci, Brusco, Palmieri.
Al comma 1, sostituire le parole: 600 milioni, con le seguenti: 555 milioni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
(Istituzione del fondo rotativo per il sostegno agli investimenti ICT negli enti locali).
1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali». Il Fondo finanzia l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali per realizzare interventi di razionalizzazione, semplificazione e digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese. Sono quindi autorizzati limiti di impegno quindicennali per l'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Con successivo decreto del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Unificata, vengono stabiliti i criteri e le modalità attuative di distribuzione ed erogazione del suddetto fondo.
115. 1. (ex 120.03) Osvaldo Napoli.
Al comma 1, sostituire le parole: 600 milioni annui con le seguenti: 557 milioni per l'anno 2007, 600 milioni per l'anno 2008 e 600 milioni per l'anno 2009
Conseguentemente, dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:
Art. 199-bis. - (Fondo per le politiche e i servizi dell'asilo) - 1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo istituito dall'articolo 32, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, è incrementato per l'anno 2007 di 43 milioni di euro.
115. 2. (ex 199.02) Osvaldo Napoli.
All'articolo 115, comma 1, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 590 milioni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 160, aggiungere i seguenti:
Art. 160-bis. (Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane). - 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.
2. La dotazione del Fondo nazionale è costituita da:
a) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
b) le risorse derivanti dall'incremento di 0,003 di euro di accise sui carburanti (benzina e gasolio) a partire dal 1o gennaio 2007;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 160-ter. (Commissione nazionale paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti nelle aree urbane). - 1. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione nazionale paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane allo scopo di definire un programma pluriennale finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni.
2. La Commissione è composta da sei rappresentanti rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede.
3. La Commissione provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 160-bis, al finanziamento degli interventi dei Comuni e delle Città metropolitane di cui al comma 1 dell'articolo 160-bis, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
4. In fase di prima attuazione, la Commissione di cui al comma 1:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di finanziamento, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale, il sostegno degli interventi già in atto nelle Città metropolitane e conseguentemente fissa i criteri per elaborare un'apposita graduatoria;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 160-bis, le modalità e la misura dell'erogazione di un finanziamento speciale nel caso di situazioni eccezionali in favore dei comuni che si trovino in oggettiva e comprovata situazione di difficoltà relativa all'emissione inquinante nell'aria.
5. Le spese di funzionamento e di gestione della Commissione paritetica sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 160-bis.
115. 3. (ex 160. 014.) Osvaldo Napoli.
All'articolo 115, comma 1, sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 590 milioni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:
Art. 160-bis. (Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane). - 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.
2. La dotazione del Fondo nazionale è costituita da:
a) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
b) le risorse derivanti dall'incremento di 0,003 di euro di accise sui carburanti (benzina e gasolio) a partire dal 1o gennaio 2007;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
115. 4. (ex 160. 013.) Osvaldo Napoli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di 5 milioni di euro annui, per il sostegno alle attività del distretti industriali della nautica da diporto.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero del
l'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
115. 5. (ex 115. 1. e 115. 2) Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:
Art. 115-bis. - (Disposizioni in materia di società miste). - 1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, dopo le parole: «enti costituenti o partecipanti affidanti», sono aggiunte le seguenti: «e con le altre società con partecipazione maggioritaria del medesimo ente».
*115. 01. (ex 115. 01.) Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:
Art. 115-bis. - (Disposizioni in materia di società miste). - 1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, dopo le parole: «enti costituenti o partecipanti affidanti», sono aggiunte le seguenti: «e con le altre società con partecipazione maggioritaria del medesimo ente».
* 115. 02. (ex 115. 03.) Milana.
Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:
Art. 115-bis. - (Ulteriore privatizzazione della Società Snam Rete Gas) - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell' articolo 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481 sono emanate, tenendo conto dei principi del diritto comunitario, disposizioni in merito all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto legge 29 agosto 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente alla cessione delle quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato.
2. Il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto legge 29 agosto 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei soli confronti delle società di cui al comma 1, è rideterminato in 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.
115. 0500. Governo.
Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'offerente può essere esclusivamente un'associazione temporanea o un consorzio costituiti dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta. È consentito il ricorso al contratto di locazione finanziaria anche per l'esecuzione delle opere di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
*116. 1. (ex 116. 1. e 116. 13.) Iannuzzi, Mariani, Mantini.
Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'offerente può essere esclusivamente un'associazione temporanea o un consorzio costituiti dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta. È consentito il ricorso al contratto di locazione finanziaria anche per l'esecuzione delle opere di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
*116. 2. (ex 116. 2. e 116. 14.) Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Germanà, Osvaldo Napoli, Simeoni, Tortoli.
Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'offerente può essere esclusivamente un'associazione temporanea o un consorzio costituiti dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta. È consentito il ricorso al contratto di locazione finanziaria ancheper l'esecuzione delle opere di cui agliarticoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
*116. 3. (ex 116. 3.) Angelo Piazza.
Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'offerente può essere esclusivamente un'associazione temporanea o un consorzio costituiti dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta. È consentito il ricorso al contratto di locazione finanziaria anche per l'esecuzione delle opere di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
*116. 4. (ex 116. 6.) Armani, Alberto Giorgetti.
Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'offerente può essere esclusivamente un'associazione temporanea o un consorzio costituiti dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta. È consentito il ricorso al contratto di locazione finanziaria anche per l'esecuzione delle opere di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
*116. 5. (ex 116. 7.) Peretti, Zinzi.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dal soggetto realizzatore aggiungere le seguenti: e/o dal soggetto gestore.
**116. 6. (ex 116. 4.) Giudice, Fallica.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dal soggetto realizzatore aggiungere le seguenti: e/o dal soggetto gestore.
**116. 7. (ex 116. 8.) Vietti, Peretti, Zinzi.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dal soggetto realizzatore aggiungere le seguenti: e/o dal soggetto gestore.
**116. 8. (ex 116. 10.) Calgaro, Leddi Maiola.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
116. 9. (ex 116. 5.) Saglia, Alberto Giorgetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 28 è soppresso.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 197 è sostituito dal seguente:
«197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».
116. 10. (ex 116. 9.) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
1. Al fine di promuovere assetti di mercato maggiormente competitivi e difavorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione rafforzando il partenariato tra pubblico e privato ed in sostegno dell'innovazione e dell'ammodernamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica e del patrimonio immobiliare, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché le Regioni, anche mediante proprie articolazioni finanziarie, gli enti locali e le società che gestiscono servizi pubblici locali ovvero le società a cui siano stati conferiti la proprietà di reti, impianti e dotazioni patrimoniali, anche di rilevanza culturale, costituite nella forma di società per azioni o a responsabilità limitata, possono costituire, anche congiuntamente a soggetti privati selezionati con procedura ad evidenza pubblica ed in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, società di capitali per la emissione, la gestione ed il collocamento sul mercato di obbligazioni, titoli di debito ovvero strumenti finanziari, secondo le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità di settore, destinare alla realizzazione e gestione di reti, impianti e dotazioni o del servizio pubblico ovvero alla valorizzazione economica del patrimonio immobiliare conferito, nel rispetto dei principi comunitari di libera circolazione dei capitali, di concorrenza e non discriminazione.
2. Le obbligazioni, i titoli di debito e gli strumenti finanziari emessi e collocati sul mercato dalle società di cui al comma 1 sono altresì garantiti in via privilegiata dai flussi di cassa generati dalla gestione del servizio pubblico ovvero dalla valorizzazione economica del patrimonio conferito.
116. 01. (ex 116. 01.) Calgaro, Leddi Maiola.
Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:
Art. 116-bis. (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici). - All'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «Sono comunque esonerati dagli obblighi di cui ai periodi precedenti le stazioni appaltanti pubbliche delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché i relativi operatori economici quando la concessione dei lavori, delle forniture e dei servizi pubblici sia disciplinata con proprie norme regionali o provinciali».
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 5 per cento.
116. 02. (ex 116. 02.) Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.
Al comma 1, dopo la parola: merci, aggiungere le seguenti: e di persone, compresi i taxi.
117. 1. (ex 117. 11.) Gioacchino Alfano.
Al comma 1, sostituire le parole: 520 milioni con le seguenti: 485 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. L'importo delle risorse destinato alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali, di cui al decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è aumentato di 35 milioni di euro per l'anno 2007.
117. 2. (ex 117. 2.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, sostituire le parole: 520 milioni con le seguenti: 420 milioni.
Conseguentemente:
all'articolo 160, comma 3, sopprimere la lettera f);
dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:
Art. 160-bis. - (Istituzione del fondo per la mobilita sostenibile nelle aree urbane) - 1. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane, nonché al potenziamento del trasporto pubblico, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la mobilità sostenibile con uno stanziamento di 90 milioni di euro per l'anno 2007.
2. II Fondo di cui al comma 1 destina le proprie risorse, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei trasporti, prioritariamente all'adozione delle seguenti misure:
a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;
b) incentivazione dell'intermodalita;
c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilita sostenibile;
d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;
e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;
h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilita ciclistica;
3. Una quota non inferiore al cinque per cento del Fondo di cui al comma 1, viene destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366.
sostituire l'articolo 198 con il seguente:
Art. 198. - (Fondo per le non autosufficienze) - 1. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze» al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
all'articolo 216, comma 4, tabella E aggiungere la seguente rubrica:Ministero dello sviluppo economico con le seguenti voci:
Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - articolo 61, comma 1, Fondo per le aree sottoutilizzate (Settore n. 4) (6.2.3.12 - aree sottoutilizzate - cap. 7493):
2007: - 73.800.
Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla legge 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica - articolo 10, comma 5 (4.1.5.15 Interventi strutturali di politica economica - cap. 3075):
2007: - 15.400.
117. 502. Governo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di cui 120 milioni per il trasporto combinato su rotaia.
117. 3. (ex 117. 8.) Tassone, Dionisi, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di cui 120 milioni di euro sono da considerarsi a supporto dello sviluppo delle società di autotrasporto con sede nelle isole, con ripartizione proporzionale al numero degli abitanti delle isole stesse.
117. 4. (ex 117. 9.) Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Tale somma si aggiunge a quella già prevista dalla citata disposizione, pari a 80 milioni di euro.
117. 5. (ex 117. 12 e ex 117. 3) Uggè, Zanetta, Di Centa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166 sono destinati 50 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 216. comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: - 50.000.
117. 6. (ex 117. 1) Zanetta, Campa, Rosso.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 45.000;
2008: - 45.000;
2009: - 45.000.
118. 1. (ex 118. 1.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dal 1o gennaio 2007 con le seguenti: dalla sua entrata in vigore.
118. 2. (ex. 118. 2.) D'Elpidio, Fabris, Satta, Affronti, Rocco Pignataro, Adenti, Cioffi, Capotosti, Giuditta, Morrone, Del Mese, Picano, Pisacane.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 45 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro;
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti:10 milioni di euro.
118. 500. Governo.
Sopprimerlo.
120. 1. (ex 120.6) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Sono autorizzate spese complessive pari a 50 milioni di euro nel triennio 2007-2009 a favore dell'Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione di cui 5 milioni di euro nel 2007, 20 milioni di euro nel 2008 e 25 milioni di euro nel 2009. L'Agenzia deve promuovere l'integrazione tra il sistema della ricerca e il sistema produttivo attraverso l'individuazione, la valorizzazione e la diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale.
1-bis. L'Agenzia deve operare in stretta connessione con gli organi di Governo per le attività di supporto all'elaborazione di politiche e programmi e l'individuazione delle criticità strategiche.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 20.000;
2009: - 25.000.
120. 2. (ex 120.3, 120. 17) Ravetto, Misiani.
Al comma 1, sostituire le parole 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro
Conseguentemente:
al medesimo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: con sede in Milano.
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
*120. 3. (ex 120.4) De Corato, La Russa, Frassinetti, Santanché, Armani, Gamba, Ronchi.
Al comma 1, sostituire le parole 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.
Conseguentemente:
al medesimo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: con sede in Milano.
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
*120. 4. (ex 120.1, 120.18) Ravetto, Casero, Lupi, Gelmini, Verro, Romani, Bernardo, Fontana, Berruti, Aprea, Bocciardo, Colucci, Craxi, Jannone, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romele, Testoni, Uggè, Valducci.
Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 1 milione.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: per l'anno 2007.
120. 5. (ex 120.14) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 1 milione.
120. 6. (ex 120.10) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 2 milioni.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: per l'anno 2007.
120. 7. (ex 120.13.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 2 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 159:
sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nelle more della definizione di un Piano nazionale di interventi di demolizione delle opere abusive si procede all'attuazione di un Programma triennale di interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree protette nazionali. Per la definizione e la gestione del programma triennale anzidetto, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture un fondo denominato «Fondo contro l'abusivismo nelle aree naturali protette», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: e al Ministero delle infrastrutture.
120. 20. (ex 159. 2.) Lisi, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 2 milioni.
120. 8. (ex 120. 9.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 152, aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. Nell'ambito del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica di qualità di cui all'articolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, esuccessive modificazioni, è istituito un apposito capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2007, a valere, per la somma di 3 milioni di euro, sulle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa recate dal contributo ordinario all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposita unità previsionale di base. Le modalità di spesa inerenti a tale capitolo sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
120. 9. (ex 152. 40.) Bellotti, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 191 aggiungere il seguente:
Art. 191-bis. - 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, dopo le parole: «e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale» sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le agenzie giornalistiche televisive con riconoscimento della Presidenza dei Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'editoria».
120. 10. (ex 191. 02) Taglialatela, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, finalizzato ad interventi per l'inserimento dei giovani e delle donne nel mondo del lavoro nel Mezzogiorno. Per il funzionamento del Fondo è stanziata la somma di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2007.
120. 11. (ex 214. 020) Alemanno, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 3 milioni.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: per l'anno 2007.
120. 12. (ex 120.12.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 3 milioni.
120. 13. (ex 120. 8.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 4 milioni.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: per l'anno 2007.
120. 14. (ex 120.11) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 4 milioni.
120. 15. (ex 120. 7.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro a decorrere dal 2007 per avviare azioni di supporto esterno alle imprese per l'implementazione del Regolamento europeo sulle sostanze chimiche.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.
120. 16. (ex 120.2) Ravetto, Misiani.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
1. Il contributo annuale dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRO.R.A.), autorizzato dalla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è rideterminato in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
120. 01. (ex 120. 01.) Gioacchino Alfano.
Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
1. Per la prosecuzione del piano di e-Government con le Regioni e gli Enti locali, è stanziata la somma di 80 milioni di euro per il 2007, 50 milioni di euro per il 2008 e 50 milioni di euro per il 2009.
2. Le modalità di utilizzo ditali risorse sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Conseguentemente, all'articolo 115, comma 1, sostituire le parole: 600 milioni di euro, con le seguenti: 420 milioni di euro.
120. 02. (ex 120.02.) Osvaldo Napoli.
Sopprimerlo.
121. 1. (ex.121. 4) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sostituirlo con il seguente:
1. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione di infrastrutture organiche ed evolute per la larga banda nelle zone montane e nei piccoli comuni del territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a favore del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia Spa di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
121. 2 (ex.121. 5) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono riservati per il 20 per cento ai comuni montani.
121. 3 (ex. *121. 1 e ex. *121. 3) Di Centa, Zanetta, Uggè, Mondello.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CIPE, con propria delibera ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 61, assegna ulteriori 50.000.000 di euro per l'anno 2009 al Ministero delle comunicazioni per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondo destinate al Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009 sono diminuite di 50.000.000 di euro.
121. 500. Governo.
Sostituirlo con il seguente:
1. Al fine di diffondere la tecnologia della radiotelevisione digitale sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni un apposito «Fondo per il passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) incentivare la produzione di contenuti di carattere informativo, sociale, culturale, artistico e musicale di particolare valore;
b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale e dei legittimi operatori radiotelevisivi in tecnica analogica;
c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma radiotelevisiva digitale;
d) favorire la transizione al digitale da parte dei cittadini economicamente o socialmente disagiati;
e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale mediante programmi radiotelevisivi a cura del servizio pubblico e privato nazionale e locale.
2. Il Ministro delle comunicazioni, sentita la Commissione per l'assetto radiotelevisivo istituita presso il Ministero delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 1 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti ele condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
4. Le somme di cui al precedente comma 3 sono destinate nella misura minima del 20 per cento allo sviluppo della radio digitale terrestre DAB-T operante in sede locale.
*122. 1 (ex. *122. 1) Campa, Zanetta, Rosso.
Sostituirlo con il seguente:
1. Al fine di diffondere la tecnologia della radiotelevisione digitale sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni un apposito «Fondo per il passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) incentivare la produzione di contenuti di carattere informativo, sociale culturale, artistico e musicale di particolare valore;
b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale e dei legittimi operatori radio televisivi in tecnica analogica;
c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma radiotelévisiva digitale;
d) favorire la transizione al digitale da parte dei cittadini economicamente o socialmente disagiati;
e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale mediante programmi radiotelevisivi a cura del servizio pubblico e privato nazionale e locale.
2. Il Ministro delle comunicazioni, sentita la Commissione per l'assetto radiotelevisivo istituita presso il Ministero delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 1 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
4. Le somme di cui al precedente comma 3 sono destinate nella misura minima del 20 per cento allo sviluppo della radio digitale terrestre DAB-T operante in sede locale.
*122. 2 (ex *122. 12) Barbieri, Peretti, Zinzi.
Sostituirlo con il seguente:
1. Al fine di diffondere la tecnologia della radiotelevisione digitale sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni un apposito «Fondo per il passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) incentivare la produzione di contenuti di carattere informativo, sociale, culturale, artistico e musicale di particolare valore;
b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale e dei legittimi operatori radiotelevisivi in tecnica analogica;
c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma radiotelevisiva digitale;
d) favorire la transizione al digitale da parte dei cittadini economicamente o socialmente disagiati;
e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale mediante programmi radiotelevisivi a cura del servizio pubblico e privato nazionale e locale.
2. Il Ministro delle comunicazioni, sentita la Commissione per l'assetto radiotelevisivo istituita presso il Ministero delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 1 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
4. Le somme di cui al precedente comma 3 sono destinate nella misura minima del 20 per cento allo sviluppo della radio digitale terrestre DAB-T operante in sede locale.
*122. 3 (ex. *122. 3) Rossi Gasparrini.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: sul territorio nazionale aggiungere le seguenti: attraverso le reti televisive nazionali e le emittenti televisive locali.
Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b) dopo le parole: servizio universale aggiungere le seguenti: e dei titolari delle emittenti televisive locali.
**122. 5 (ex. **122. 2) Belisario, Raiti.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: sul territorio nazionale aggiungere le seguenti: attraverso le reti televisive nazionali e le emittenti televisive locali.
Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b) dopo le parole: servizio universale aggiungere le seguenti: e dei titolari delle emittenti televisive locali.
**122. 4 (ex. **122. 5) Folena.
Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente:
1. Al fine di agevolare il passaggio delle concessionarie radiofoniche nazionali private alla tecnica digitale DAB o ad altre tecnologie digitali, per il triennio 2007-2009 il Ministero delle comunicazioni stanzia un contributo annuo pari a 250 mila euro per le emittenti commerciali e di 500 mila euro per le emittenti comunitarie.
2. Per accedere al contributo le concessionarie radiofoniche nazionali private devono assicurare la copertura in tecnica digitale del 50 per cento della popolazione e di almeno 35 capoluoghi di provincia entro il 31 dicembre 2007,, la copertura del 60 per cento della popolazione e di almeno 40 capoluoghi di provincia entro il 31 dicembre 2008 e la copertura del 70 per cento della popolazione e di almeno 50 capoluoghi di provincia entro il 31 dicembre 2009.
3. Il Ministero delle comunicazioni provvede all'attribuzione dei rimborsi entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione che confermi il raggiungimento della copertura prevista nel triennio.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
122. 07. (ex. 122. 03) Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente:
1. Per l'anno 2007, a favore delle persone fisiche che acquistino un apparecchio idoneo a consentire la ricezione dei segnali radiofonici in tecnica digitale terrestre (DAB) è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo è disposta entro il termine di spesa di 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero del l'economia e delle finanze, apportare la seguente varizione:
2007: - 10.000.
122. 02. (ex. 122. 04) Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, si prevede, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, e per periodi d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007 e 1o gennaio 2008, la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di apparati di sicurezza, nonché per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.
2. Il credito di imposta è determinato per ciascun beneficiario nella misura massima dell'80 per cento del costo dei beni e servizi indicati al comma 1 e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario per ciascun periodo di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.
3. Il credito può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione del presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
*122. 03. (ex. *122. 02, *122. 08 e *122. 018) Rosso, Marras, Zanetta.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, si prevede, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, e per periodi d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007 e 1o gennaio 2008, la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di apparati di sicurezza, nonché per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.
2. Il credito di imposta è determinato per ciascun beneficiario nella misura massima dell'80 per cento del costo dei beni e servizi indicati al comma 1 e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario per ciascun periodo di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.
3. Il credito può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione del presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
*122. 04. (ex. * 122. 010) Antonio Pepe.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, si prevede, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, e per periodi d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007 e 1o gennaio 2008, la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di apparati di sicurezza,nonché per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.
2. Il credito di imposta è determinato per ciascun beneficiario nella misura massima dell'80 per cento del costo dei beni e servizi indicati al comma 1 e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario per ciascun periodo di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.
3. Il credito può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione del presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
*122. 06. (ex. *122. 017) Sposetti, Fluvi.
Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, si prevede, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, e per periodi d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007 e 1o gennaio 2008, la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di apparati di sicurezza, nonché per favorire la diffusione deglistrumenti di pagamento con moneta elettronica.
2. Il credito di imposta è determinato per ciascun beneficiario nella misura massima dell'80 per cento del costo dei beni e servizi indicati al comma 1 e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario per ciascun periodo di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.
3. Il credito può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione del presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
*122. 08. (ex *122. 013.) Affronti, Capotosti, D'Elpidio, Fabris, Satta, Rocco Pignataro, Adenti, Cioffi, Giuditta, Morrone, Del Mese, Picano, Pisacane.
Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente:
1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, si prevede, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, e per periodi d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007 e 1o gennaio 2008, la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di apparati di sicurezza, nonché per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.
2. Il credito di imposta è determinato per ciascun beneficiario nella misura massima dell'80 per cento del costo dei beni e servizi indicati al comma 1 e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario per ciascun periodo di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 2009 secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.
3. Il credito può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione del presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento.
122. 05. (ex. 122. 015) Villetti.
Sostituirlo con il seguente:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 18 e 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. Le stesse disposizioni non si applicano, altresì, per gli enti e gli organismi gestori delle aree naturali protette, alle spese per progetti cofinanziati da fondazioni e altri soggetti privati, autofinanziamento e trasferimenti vincolati a progetti specifici.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
123. 1. (ex 123. 1) Fasolino.
Al comma 1, sostituire le parole: comma 57 con le seguenti: commi 18 e 57.
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applicano altresì per gli enti e gli organismi gestori delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, alle spese per progetti cofinanziati da fondazioni e altri soggetti privati, autofinanziamento e trasferimenti vincolati a progetti specifici.
sostituire la rubrica con la seguente: Esclusione dalla regola del 2 per cento.
all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.
123. 2. (ex 123. 2) Alemanno.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
1. Per le finalità della legge 29 gennaio 1986, n. 26, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, ripartiti in parti uguali per le province di Trieste e Gorizia.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
123. 01. (ex 123. 01) Crosetto, Tondo, Di Centa, Lenna, Contento, Menia, Compagnoni, Pottino.
Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:
1. Per le finalità della legge 29 gennaio 1986, n. 26, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, ripartiti in parti uguali per le province di Trieste e Gorizia.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
123. 02. (ex 123. 02) Crosetto, Tondo, Di Centa, Lenna, Contento, Menia, Compagnoni, Pottino.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: il seguente comma con le seguenti: i seguenti commi.
Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso, aggiungere in fine il seguente comma:
«Per le finalità di cui al quinto comma, almeno il 40 per cento delle risorse è destinato alle regioni meridionali».
127. 1. (ex 127. 5.) Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Milanato, Luciano Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: realizzati con le seguenti finalizzati alla promozione di progetti di reti territoriali e realizzati anche.
Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: tra i consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri con le seguenti: destinati alla promozione del turismo culturale e dell'enogastronomia di qualità.
127. 2. (ex *127. 7.) Osvaldo Napoli.
Al comma 1, capoverso dopo le parole: dei settori agroalimentare aggiungere le seguenti: , della ristorazione.
127. 3. (ex *127. 2., *127. 3 e *127. 4.) Campa, Di Centa, Uggé, Mondello, Zanetta, Bernardo.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: settori agroalimantare con le seguenti: settori agro-ittico-alimentare.
*127. 4. (ex *127. 8.) Ruvolo, Martinello, Delfino, Lucchese, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: settori agroalimantare con le seguenti: settori agro-ittico-alimentare.
*127. 5. (ex *127. 10.) Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.448, alla lettera d) dopo le parole: «semplificare il procedimento di sequestro ammininistrativo», inserire le seguenti: «anche mediante utilizzo di adeguata rilevazione fotografica ai fini dell'inventario dei beni sequestrati».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (interventi a favore dei marchi Made in Italy)
128. 1. (128. 7. parte ammissibile) Daniele Galli.
Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:
Art. 128.1. - (Processi di internazionalizzazione e programmi di penetrazione commerciale del settore artigiano). - 1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 82 è sostituito dal seguente: «82. Le disponibilitàdel fondo di cui all'articolo 37 dellalegge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2007 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare la seguente variazione:
2007: - 10.000.
*128. 01. (ex *128. 06, *128. 010. *128. 014 e 128. 025.) Campa, Angelino Alfano, Marinello, Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Luciano Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.
Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:
Art. 128.1. - (Processi di internazionalizzazione e programmi di penetrazione commerciale del settore artigiano). - 1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 82 è sostituito dal seguente: «82. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2007 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare la seguente variazione:
2007: - 10.000.
*128. 02. (ex *128. 02.) Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.
Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:
Art. 128.1. - (Processi di internazionalizzazione e programmi di penetrazione commerciale del settore artigiano). - 1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 82 è sostituito dal seguente: «82. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2007 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare la seguente variazione:
2007: - 10.000.
*128. 03. (ex *128. 016.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.
Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:
Art. 128.1. - (Processi di internazionalizzazione e programmi di penetrazione commerciale del settore artigiano). - 1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 82 è sostituito dal seguente: «82. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2007 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare la seguente variazione:
2007: - 10.000.
*128. 04. (ex *128. 021.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:
Art. 128.1. - (Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese). - 1. Ai sensi del decreto del Ministrodel commercio internazionale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, gli interventi volti ad agevolare il sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane e dei programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, tenuto conto della loro incidenza macroeconomica di rilievo nazionale, possono essere effettuati, da parte del soggetto gestore di cui al citato comma 7, anche a valere su risorse finanziarie diverse da quelle del Fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, comprensive di quelle già stanziate ai sensi dell'articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono estesi alle microimprese. Tra le finalità di tali interventi è compresa anche la copertura, presso banche o compagnie di assicurazione, dei rischi di mancato rimborso o ritardato pagamento dei crediti all'esportazione.
**128. 05. (ex **128. 015.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.
Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:
Art. 128.1. - (Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese). - 1. Ai sensi del decreto del Ministro del commercio internazionale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, gli interventi volti ad agevolare il sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane e dei programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossidalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, tenuto conto della loro incidenza macroeconomica di rilievo nazionale, possono essere effettuati, da parte del soggetto gestore di cui al citato comma 7, anche a valere su risorse finanziarie diverse da quelle del Fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, comprensive di quelle già stanziate ai sensi dell'articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono estesi alle microimprese. Tra le finalità di tali interventi è compresa anche la copertura, presso banche o compagnie di assicurazione, dei rischi di mancato rimborso o ritardato pagamento dei crediti all'esportazione.
**128. 06. (ex **128. 03.) Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.
Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:
Art. 128.1. - (Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese). - 1. Ai sensi del decreto del Ministro del commercio internazionale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, gli interventi volti ad agevolare il sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane e dei programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, tenuto conto della loro incidenza macroeconomica di rilievo nazionale, possono essere effettuati, da parte del soggetto gestore di cui al citato comma 7, anche a valere su risorse finanziarie diverse da quelle del Fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, comprensive di quelle già stanziate ai sensi dell'articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono estesi alle microimprese.Tra le finalità di tali interventi è compresa anche la copertura, presso banche o compagnie di assicurazione, dei rischi di mancato rimborso o ritardato pagamento dei crediti all'esportazione.
**128. 07. (ex **128. 05,**128. 011 e **128. 013.) Campa, Angelino Alfano, Marinello, Lazzari, Milanato, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Luciano Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.
Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:
Art. 128.1. - (Agevolazione delle aree dell'ex obiettivo n. 1). - 1. Per i redditi prodotti da nuovi investimenti nelle aree ex obiettivo 1 delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, a decorrere dal primo gennaio 2007 e per il triennio di attività, tutte le imposte, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, sono ridotte della metà.
2. La concessione della predetta agevolazione resta condizionata all'effettivo mantenimento, per tutto il triennio di cui al comma 1, delle attività derivanti dai nuovi investimenti. La cessazione dell'attività non causata da documentati stati di crisi, determina una sanzione pari a cinque volte l'importo delle imposte non versate.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano sino ad un ammontare massimo di un milione di euro.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 1000 milioni di euro.
128. 08 (ex 128. 017.) Alemanno, Alberto Giorgetti.
Sopprimerlo.
*128-bis. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sopprimerlo.
*128-bis. 2. Giudice, Marras.
Sostituire le parole: del ruolo degli imprenditori italiani all'estero con le seguenti: e la tutela del ruolo degli imprenditori italiani all'estero e per la promozione di inziative sociali e di sostegno a favore delle collettività italiane all'estero anche attraverso il potenziamento dei servizi forniti dalle strutture consolari.
Conseguentemente, sostituire le parole: 14 milioni con le seguenti: 30 milioni.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1 Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 16.000;
2008: - 16.000;
2009: - 16.000.
0. 128-bis. 3.1. Alberto Giorgetti, Tremaglia, Zacchera.
Al comma 1, sostituire le parole da: le politiche generali fino a: della rete consolare con le seguenti: la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero.
128-bis. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, sopprimere le parole: il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare.
128-bis. 4. (ex 0. 128. 0. 26. 1.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, sostituire le parole: 14 milioni con le seguenti: 3 milioni.
128-bis. 5. Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, sostituire le parole: 14 milioni con le seguenti: 5 milioni.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
128-bis. 6. (ex 0. 128. 0. 26. 3.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2007, 150 milioni di euro per l'anno 2008 e 200 milioni di euro per l'anno 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 85.000;
2008: - 135.000;
2009: - 185.000.
129. 1. (ex 129. 8.) Zorzato, Fratta Pasini, Campa, Milanato, Gardini, Mistrello Destro.
Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero del l'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 80.000.
129. 500. Governo.
Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 80 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 130, comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 85 milioni.
129. 2. (ex 129. 9.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 50 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 35.000;
2008: - 35.000;
2009: - 35.000.
129. 3. (ex 129. 2.) Campa.
Al comma 1, sostituire le parole: l5 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 25.000;
2008: - 25.000;
2009: - 25.000.
129. 4. (ex 129. 7.) Zorzato, Milanato, Giuseppe Fini, Campa, Mistrello Destro, Fratta Pasini, Paniz.
Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 130, comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 125 milioni.
129. 5. (ex 129. 6.) Zorzato, Milanato, Campa, Destro, Paniz, Giuseppe Fini, Fratta Pasini, Gardini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Per la prosecuzione dei lavori relativi al «Sistema Mose» nella città di Venezia è autorizzata la ulteriore spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200.000;
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 40.000;
voce: Ministero dell'interno:
2007: - 60.000;
voce: Ministero dei beni e delle attività culturali:
2007: - 60.000;
voce: Ministero della salute:
2007: - 10.000;
voce: Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 10.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 20.000.
129. 6. (ex 129. 10.) Barbieri, Peretti, Zinzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Per la realizzazione della metropolitana Sublagunare di Venezia, nelle tratte aeroporto Marcopolo - Murano - Lido è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
129. 7. (ex 129. 4.) Campa.
Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, ai gestori di ex magazzini di vendita di generi di monopolio che hanno firmato il loro ultimo contratto con Etinera S.p.a. e che sono stati dismessi, salvo che per inadempienza contrattuale, è consentito ottenere la diretta assegnazione di una rivendita, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie e previo il versamento forfetario della somma di 12.000 euro. Il gestore che intende ottenere assegnazione deve presentare domanda all'ispettorato compartimentale competente nel territorio nazionale nel quale voglia aprire una rivendita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione si applica altresì al coadiutore del gestore che abbia rinunciato espressamente al conferimento della tabaccheria. Le rivendite di cui ai commi precedenti non sono soggette al triennio di espletamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e possono essere cedute in deroga all'articolo 31 della citata legge n. 1293 del 1957, come modificato dall'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 25.
129. 01. (ex 129. 09.) Tolotti.
Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:
Art. 129-bis. - 1. È ripristinato il limite d'impegno a decorrere dall'anno 2007, per un ammontare complessivo di euro 375.450.000, per gli interventi relativi all'accessibilità a Malpensa 2000 di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 ottobre 1997, n. 345, recante finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti alle imprese nella misura del 30 per cento per ciascun anno.
129. 02. (ex 129. 01.) Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:
Art. 129-bis. - 1. In attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate a modificare, in esecuzione del protocollo d'intesa tra lo Stato e la regione stessa, i criteri e le modalità dei trasferimenti delle compartecipazioni erariali attraverso la forma dei trasferimento diretto, perla prima attuazione del predetto protocollo di intesa, relativamente alle esigenze infrastrutturali della grande viabilità e della rete ferroviaria regionale, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni per l'anno 2008.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 40.000;
2008: - 30.000.
129. 0500. Governo
Sopprimerlo.
130. 1. (ex 130. 4.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dussin.
Al comma 1, sostituire le parole 150 milioni con le seguenti: 250 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte capitale fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro annui.
130. 2. (ex 130. 5.) Alemanno.
Al comma 1, sostituire le parole: di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: di 212,5 milioni di euro per ognuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro per il 2009.
130. 3. (ex 130. 8.) Milana, Tocci, Giachetti, Cosentino.
Al comma 1, sostituire le parole: di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2007 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente articolo:
Art. 139-bis. - (Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della provincia di Brescia). - 1. Per la presecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici della provincia di Brescia del novembre 2004, è autorizzato un contributo annuo di euro 30 milioni per il 2007 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare al Commissario per la ricostruzione.
Conseguentemente, è ridotta di uguale importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 130 comma 1.
130. 5. (ex 139. 45.) Garavaglia.
Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 120 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Sono destinati 30 milioni di euro per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della rete metropolitana di Roma per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
130. 4. (ex 130. 1.) Rossi Gasparrini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 132. - (Candidatura italiana per l'Esposizione Universale del 2015 Esposizione Internazionale di Saragozza - 2008 - Esposizione Universale di Shanghai 2010) - 1. Per il finanziamento della promozione della candidatura italiana all'Esposizione Universale del 2015 da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero degli affari esteri è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per il 2007 e euro 1.000.000 per il 2008.
2. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Saragozza del 2008 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per il 2007, di euro 3.800.000 per il 2008 e di curo 450.000 per il 2009.
3. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale di Shanghai 2010 è autorizzata la spesa di euro 800.000 per i12007, di euro 1.250.000 per il 2008 e di euro 7.000.000 per il 2009.
4. Per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente, un Commissariato per l'Expo di Saragozza 2008 e un Commissariato generale per l'Expo di Shanghai 2010. Essi cessano di operare entro nove mesi dalla chiusura delle relative Esposizioni, dopo la presentazione dei rendiconti finali delle spese di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3.
5. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, sono nominati il Commissario del Governo per l'Esposizione di Saragozza 2008 ed il Commissario generale del Governo per l'Esposizione di Shanghai 2010.
6. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sono altresì nominati i Segretari generali del Commissariato e del Commissariato generale, scelti tra i funzionari della carriera diplomatica con il grado di ministro plenipotenziario, i quali esercitano le loro funzioni in raccordo con i rispettivi Commissari, sostituendoli in caso di assenza o di impedimento.
7. Il Commissario e il Commissario generale gestiscono i fondi di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 e ordinano le spese da effettuare in Italia e all'estero per la partecipazione dell'Italia, nonché le spese per le manifestazioni a carattere scientifico, culturale ed artistico collegate alle finalità delle esposizioni. Il Commissario ed il Commissario generale, nello svolgimento dei loro compiti, sono autorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti. Il Commissario ed il Commissario generale presentano al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data di chiusura delle rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle spese sostenute.
8. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario ed il Commissario generale si avvalgono ciascuno dei supporto di un dirigente di prima fascia ovvero un dirigente incaricato di funzioni dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga all'articolo 3, comma 147, della legge n. 350 del 2003, nominato dal Ministero degli affari esteri tra gli appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di direttore amministrativo, e di cinque unità di personale dipendente dal medesimo Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti. Le strutture di supporto al Commissario e al Commissario generale comprendono altresì personale assunto con contratto a tempo determinato, che ha diritto a un trattamento onnicomprensivo a carico del Commissariato o del Commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme dello Stato ospitante nell'ambito delle esposizioni. Tale personale, ove assunto in Italia, ha diritto altresì al rimborso delle spese di viaggio ed alloggio nelle sedi espositive, esclusa ogni indennità di missione. Il Commissario e il Commissario generale possono avvalersi di consulenti in possesso di specifiche professionalità.
9. Il Commissario ed il Commissario generale, se dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, i Segretari generali ed i Direttori amministrativi vengono collocati per tutta la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare.
10. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita l'indennità spettante al Commissario, al Commissario generale, ai Segretari generali, ai Direttori amministrativi ed al restante personale di cui al comma 8, per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, dovunque svolte, dalla data di conferimento dell'incarico. Tale indennità non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensità dell'impegno lavorativo. Essa non può essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, di quella dirigenziale e delle altre carriere del Ministero degli affari esteri e si aggiunge, per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, alle competenze stipendiali di base metropolitane.
11. Per i periodi di servizio prestati fuori sede è corrisposto ai soggetti di cui ai commi 5, 6 ed,8 il rimborso delle sole spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti.
12. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un collegio di tre revisori dei conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi ministeri, dei quali uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di Presidente, e due designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del commercio internazionale.
13. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 12 si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2 e 3.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.800;
2008: - 1.050;
2009: - 2.450.
132. 500. Governo.
Al comma 1, dopo le parole: è autorizzata la spesa di aggiungere le seguenti: 3 milioni di euro per il 2007 e.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000.
132. 1 (ex 132. 1., 132. 2. e 132. 3.). Ravetto, Casero, Lupi, Gelmini, Verro, Romani, Bernardo, La Russa, De Corato, Frassinetti, Garnero Santanché, Gamba, Ronchi, Armani, Aprea, Berruti, Bocciardo, Colucci, Craxi, Jannone, Moroni, Gregorio Fontana, Paroli, Palmieri, Pecorella, Rivolta, Romele, Testoni, Uggè, Valducci.
Sopprimerlo.
133. 1. (ex 133. 1.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità», è autorizzata la spesa di 1.500 milioni di euro per l'anno 2007, 2.400 milioni di euro per l'anno 2008 e 1.200 milioni di euro per l'anno 2009
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 2 miliardi, con le seguenti: 500 milioni.
134. 1. (ex. 134. 5) Fasolino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali ed, in particolar modo, per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridorio plurimodale Tirreno-Brennero, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 4, tabella E, dopo la rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere la seguente: Ministero dello sviluppo economico e la voce: Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - articolo 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (6.2.3.12 - aree sottoutilizzate - cap. 8425):
2007: - 72.000;
2008: - 48.000.
134. 500. Governo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Per consentire l'inizio della riqualificazione e ammodernamento del collegamento ferroviario Roma-Pescara, previsto dalla delibera CIPE n. 121 del 2001 e già progettato preliminarmente, necessario per l'ammodernamento infrastrutturale dell'Italia centrale, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a valere sui fondi di cui al comma 5.
134. 2. (ex. 134. 3) Buontempo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Per consentire l'inizio della riqualificazione e ammodernamento del collegamento ferroviario Roma-Pescara, previsto dalla delibera CIPE n. 121 del 2001 e già progettato preliminarmente, necessario per l'ammodernamento delle infrastrutture dell'Italia centrale, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B,voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 250.000;
2008: - 250.000;
2009: - 250.000.
134. 3. (ex. 134. 4) Buontempo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Relativamente alle risorse di cui al comma 5, la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è destinata specificamente all'ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 134, comma 6, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole », nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) a partire dal 1o gennaio 2007, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme in contrasto con la presente disposizione. In sede di acconto 2007, l'acconto medesimo è determinato in base alla presente disposizione.
134. 5. (ex. 134. 11) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
Alla rubrica, sostituire la parola: 2008, con la seguente: 2007.
134. 4. (ex. 134. 6) Fasolino.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
1. Ai fini della realizzazione di zone verdi e parchi nel territorio della Val di Susa è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a titolo di compensazione per la realizzazione dell'opera ferroviaria alta-velocità /alta-capacità Torino-Lione, il cui termine ultimo di conclusione delle procedure autorizzative è stabilito al 31 settembre 2007.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
134. 01. (ex. 134. 01) Cota, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
1. Per l'ammodernamento ed il potenziamento dell'asse ferroviario Roma-Pescara è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
134. 02. (ex. 134. 05) Aracu.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
1. Per gli interventi di ammodernamento, potenziamento e adeguamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia e non compresa nelle strade gestite dall'Anas, è autorizzato un contributo annuale di 350 milioni di euro per tre anni a decorrere dall'anno 2007 in favore delle nuove province della regione siciliana.
2. Il contributo annuale viene ripartito nel corso della gestione tra le nuove province della regione siciliana con decreto del Ministro delle infrastrutture da comunicare, anche con evidenze telematiche, al Ministro dell'economia e delle finanze nonché alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti.
3. La ripartizione del contributo annuale da parte del Ministro delle infrastrutture è effettuata in misura proporzionale alla viabilità esistente nelle singole province.
4. Ai fini della accelerazione della procedura di spesa, il Ministro delle infrastrutture, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, stipula apposite convenzioni con le singole province della regione per la individuazione delle priorità e la consistenza degli interventi. Le stesse strutture periferiche del Ministero curano la progettazione definitiva, se non già predisposta dalle province regionali, e formano un unico bando di gara per la eventuale progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere.
5. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta sono devoluti alle province al cui territorio si riferiscono, per essere utilizzati in lavori di manutenzione aventi le stesse finalità di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 350.000;
2008: - 350.000;
2009: - 350.000.
134. 03. (ex. 134. 04) Giudice, Fallica, Germanà, Floresta, Minardo, Grimaldi, Misuraca, Marinello.
Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:
1. Per la realizzazione, ai sensi della legge 2 ottobre 1997, n. 345, delle opere viarie di accessibilità a Malpensa 2000 è autorizzato uno stanziamento di 250 milioni do euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 250.000;
2008: - 250.000;
2009: - 250.000.
134. 04. (ex. 134. 03) Aprea, Bernardo, Berruti, Bocciardo, Casero, Colucci, Craxi, Gregorio Fontana, Gelmini, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Ravetto, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro, La Russa, Airaghi, De Corato, Frassinetti, Gamba, Saglia.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. I dati analitici sulle opere infrastrutturali, a totale o parziale carico dello Stato, sono raccolti ed archiviati in forma di schede elettroniche relative a ciascuno degli interventi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il modello di scheda elettronica, le modalità di raccolta e archiviazione e di creazione di un flusso unico di dati attraverso idonee forme di raccordo fra il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, l'Osservatorio sui contratti pubblici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la banca dati di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 febbraio 2003 e il sistema operativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), istituito in attuazione dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
02. Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è predisposto sulla base dei dati di cui al comma 01 del presente articolo e contiene:
a) l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici complessivamente rientranti nel programma, con l'indicazione, per ciascuna voce, della data di inserimento, degli elementi descrittivi relativi alla localizzazione e alle dimensioni, delle priorità nella allocazione delle risorse finanziarie statali;
b) l'articolazione delle voci in livelli successivi di dettaglio: macroopere, opere, interventi, sottointerventi, con codici che individuino ogni riferimento in modo univoco e coerente con il codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) di cui alla Delibera CIPE 19 dicembre 2003, n. 126;
c) la previsione di costo, le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento per ciascuna delle voci e delle relative articolazioni, aggiornate alla data di presentazione del programma;
d) lo stato della progettazione, dell'iter amministrativo, delle procedure di aggiudicazione, dell'avanzamento dei lavori, la data prevista di completamento;
e) i dati riassuntivi e previsionali sui flussi finanziari, articolati secondo la fonte.
03. Ai fini degli adempimenti connessi alla raccolta e archiviazione dei dati di cui al comma 01, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007, 1 milione di euro per l'anno 2008 e 1 milione di euro per l'anno 2009. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Sistema informativo sugli investimenti infrastrutturali e finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale);
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni::
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.
135. 1. (ex 135. 1.) Mariani, Iannuzzi, Realacci.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per gli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni dl euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. All'interno degli stanziamenti di cui al presente comma sono autorizzati i seguenti finanziamenti:
a) esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto per un importo pari a 5 milioni per quindici anni a decorrere dall'anno 2007;
b) progettazione definitiva e realizzazione del Corridoio plurimodale Tirreno-Brennero per un importo pari a 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
c) ristrutturazione dell'Autostrada A4 - tratto Novara-Milano e degli interventi connessi e complementari di competenza dell'ANAS S.p.A. per un importo pari a 10 milioni dl euro a decorrere dall'anno 2007;
d) proseguimento riqualifica ex SS 415 - Paullese per un importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007;
e) Progettazione e realizzazione delle opere viarie di cui al «sistema accessibilità della Valtellina», per un importo pari 5 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007 e 2008;
f) completamento del «sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42 - del Tonale e della Mendola» per un importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007;
g) realizzazione dell'Asse Autostradale Brescia-Milano per un Importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
h) realizzazione dell'Asse viario Pedemontana Lombarda per un importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
i) completamento dell'asse stradale del Corridoio 5 per un importo pari a 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
j) realizzazione dell'Asse viario Pedemontana Veneta per un importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
k) per il potenziamento del Passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati per un importo pari a 2 milioni dl euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
i) completamento dell'Asse autostradale A27 Autostrada Alemagna per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
135. 2. (ex 135. 13.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin, Dozzo, Gibelli, Caparini, Fava, Bricolo.
Al comma 1, dopo le parole: a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 aggiungere le seguenti: di cui 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze di finanziamento delle opere che hanno completato l'iter di approvazione e possono essere immediatamente appaltate, con precedenza alle opere ricadenti nelle zone ad intenso flusso di traffico, e.
135. 3. (ex 135. 14.) Gibelli, Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, dopo le parole: e 2009, di cui aggiungere le seguenti: 15 milioni di euro per il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, 10 milioni per l'ammodernamento della strada statale jonica 106 e.
135. 4. (ex 135. 18.) Tassone, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sostituire le parole da: 5 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto e della Guardia costiera.
135. 5. (ex 135. 9.) Moffa, Minasso, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il completamento stradale del Corridoio 5.
135. 6. (ex 135. 30.) Dussin, Gibelli, Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per consentire la ristrutturazione dell'Autostrada A4 - tratto Novara-Milano e degli interventi connessi e complementari di competenza dell'ANAS Spa.
135. 7. (ex 135. 36.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007 , 2008 e 2009 per la progettazione definitiva e la realizzazione del corridoio plurinodale Tirreno - Brennero.
135. 30. (ex 135. 26.) Fava.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il completamento dell'Asse autostradale A27 - Autostrada Alemagna.
135. 8. (ex 135. 34.) Dussin, Dozzo, Bricolo, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per il sistema viario Pedemontana Lombarda e opere connesse.
135. 9. (ex 135. 37.) Grimoldi, Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la progettazione e realizzazione delle opere viarie di cui al «sistema accessibilità della Valtellina.
135. 31. (ex 135. 23.) Garavaglia.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 3 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali.
135. 10. (ex 135. 3.) Ravetto.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 2 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione dell'Asse viario Pedemontana Lombarda.
135. 11. (ex 135. 31.) Gibelli, Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 2 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il completamento dell'Asse viario Pedemontana Veneta.
135. 12. (ex 135. 32.) Dussin, Dozzo, Bricolo, Gibelli, Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 2 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione del Passante di Mestre e le opere integrate.
135. 13. (ex 135. 33.) Dussin, Dozzo, Bricolo, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per il completamento della riqualificazione della strada statale 415 - Paullese.
135. 32. (ex 135. 27.) Gibelli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 2 milioni di euro a decorre dal 2007 per il completamento del «sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42 - del Tonale e della Mendola.
135. 33. (ex 135. 28.) Caparini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 2 milioni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione dell'asse autostradale Brescia - Milano.
135. 34. (ex 135. 29.) Caparini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'impiego del contributo quindicennale di cui al comma 1 del presente articolo e del fondo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che rifinanzia l'articolo 13 della legge 1o agosto 2002, n. 166, capitolo di spesa n. 7060/P, sono subordinati agli accertamenti sull'attuazione del Primo Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla Delibera CIPE n. 121 del 2001, avviati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica nella sua riunione del 29 settembre 2006, e alle ulteriori verifiche che si rendessero necessarie per valutare la spesa complessiva prevista per le grandi opere e i reali impegni assunti dallo Stato al fine di ridefinire le priorità di intervento.
135. 14. (ex 135. 15.) Andrea Ricci, Migliore, Cacciari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'impiego del contributo quindicennale di cui al comma 1 e del fondo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge n. 266 del 2005, che rifinanzia l'articolo 13 della legge n. 166 del 2002, sono subordinati agli accertamenti sull'attuazione del Primo Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla Delibera CIPE n. 121 del 2001, avviati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica nella sua riunione del 29 settembre 2006, e alle ulteriori verifiche che si rendessero necessarie per valutare la spesa complessiva prevista per le grandi opere e i reali impegni assunti dallo Stato al fine di ridefinire le priorità di intervento.
135. 15. (ex 135. 6.) Cacciari, Acerbo, Perugia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì autorizzato un contributo di 35 milioni di euro per consentire la ristrutturazione dell'Autostrada A4 - tratto Novara-Milano e degli interventi connessi e complementari di competenza dell'ANAS SpA. In attuazione del principio di effettività della clausola di decadenza della concessione, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera m) del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel caso in cui la società concessionaria «Autostrade per l'Italia S.p.A.» non rispetti la data prevista per il completamento dei lavori sull'Autostrada A4, il rapporto concessorio si estingue automaticamente, entro tre mesi da tale data, e l'ANAS SpA assume conseguentemente la gestione diretta delle attività del concessionario sull'Autostrada A4, subentrando in tutti i relativi rapporti attivi e passivi.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 35.000;
2008: - 35.000;
2009: - 35.000.
135. 16. (ex 135. 39.) Cota, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì autorizzato un contributo di 35 milioni di euro per consentire la ristrutturazione dell'Autostrada A4 - tratto Novara-Milano e degli interventi connessi e complementari di competenza dell'ANAS SpA. In attuazione del principio di effettività della clausola di decadenza della concessione, nel caso in cui la società concessionaria Autostrade per l'Italia S.p.A. non rispetti la data prevista per il completamento dei lavori sull'Autostrada A4, il rapporto concessorio si estingue automaticamente, entro tre mesi da tale data, e l'ANAS S.p.A. assume conseguentemente la gestione diretta delle attività del concessionario sull'Autostrada A4, subentrando in tutti i relativi rapporti attivi e passivi.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 35.000;
2008: - 35.000;
2009: - 35.000.
135. 17. (ex 135. 40.) Cota, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 35 milioni di euro per consentire la ristrutturazione dell'Autostrada A4 - tratto Novara-Milano e degli interventi connessi e complementari di competenza dell'ANAS SpA
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 35.000;
2008: - 35.000;
2009: - 35.000.
135. 18. (ex 135. 38.) Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Tra le opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui al comma 1 deve ricondursi il piano di manutenzione urbana di Venezia denominato «Piano programma degli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio», che ha come obiettivo prioritario il ripristino idraulico dei rii e delle loro sponde.
135. 19. (ex 135. 17.) Zanella, Camillo Piazza, Bonelli, Balducci, Boato, Cassola, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Pellegrino, Poletti, Trepiccione.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine, il completamento della progettazione e della relativa attività esecutiva, relativamente alla realizzazione dell'autostrada Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne di Milano e della Pedemontana lombarda, può avvenire anche attraverso affidamento di ANAS s.p.a. ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa società e dalla regione Lombardia. Con atto convenzionale è disciplinato il subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle predette opere infrastrutturali.
135. 500. Governo.
Al comma 2, sostituire le parole: delle infrastrutture con le seguenti: degli strumenti per la protezione delle istallazioni, e relativa gestione,.
Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni:
1) Articolo 45, comma 2;
2) Articolo 46;
3) Articolo 99;
4) Articolo 108;
5) Articolo 110;
6) Articolo 112;
7) Articolo 114;
8) Articolo 118;
9) Articolo 120;
10) Articolo 128;
11) Articolo 132;
12) Articolo 143;
13) Articolo 144;
14) Articolo 145;
15) Articolo 146;
16) Articolo 147;
17) Articolo 157;
18) Articolo 159;
19) Articolo 160;
20) Articolo 161;
21) Articolo 163;
22) Articolo 164;
23) Articolo 175;
24) Articolo 182;
25) Articolo 183;
26) Articolo 184;
27) Articolo 186;
28) Articolo 189;
29) Articolo 192;
30) Articolo 193;
31) Articolo 194;
32) Articolo 197;
33) Articolo 198;
34) Articolo 199;
35) Articolo 201;
36) Articolo 204;
37) Articolo 205;
38) Articolo 206;
39) Articolo 207;
40) Articolo 209.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
4) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720;
Voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197;
Voce: Ministero della giustizia:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
Voce: Ministero degli affari esteri:
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977;
Voce: Ministero della pubblica istruzione:
2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6;
Voce: Ministero dell'interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
Voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82;
Voce: Ministero della difesa:
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11;
Voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45;
Voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045;
Voce: Ministero della salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
Voce: Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000;
Voce: Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
Conseguentemente, al medesimo articolo 216, comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni:
Voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644;
Voce: Ministero degli affari esteri:
2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000;
Voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000;
Voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900;
Voce: Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
Conseguentemente, al medesimo articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre propor
zionalmente tutte le voci previste per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
135. 20. (ex 135. 8.) Gianfranco Conte.
Al comma 2, sostituire le parole: delle infrastrutture con le seguenti: degli strumenti per la protezione delle istallazioni, e relativa gestione.
*135. 21. (ex *135. 41.) Gianfranco Conte.
Al comma 2, sostituire le parole: delle infrastrutture con le seguenti: degli strumenti per la protezione delle istallazioni, e relativa gestione.
*135. 22. (ex *135. 4.) Angelo Piazza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 sono ricompresi, in una misura non inferiore al 10 per cento, quelli riguardanti un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il predetto piano straordinario tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e viene elaborato secondo quanto previsto all'articolo 4 della citata legge n. 23 del 1996.
135. 23. (ex 135. 20.) Mariani, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi, Sasso, Sircana, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 78, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzato un contributo annuale di 15 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
135. 24. (ex 135. 11.) Zorzato, Milanato, Mistrello Destro, Gardini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 78, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzato un contributo annuale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
135. 25. (ex 135. 10.) Zorzato, Mistrello Destro, Milanato, Gardini.
Dopo l'articolo 135 aggiungere il seguente:
1. Ad integrazione dei contributi previsti dal penultimo periodo del comma 100 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è altresì autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007 e 7 milioni di euro per l'anno 2008 a favore dell'Agenzia interregionale per il fiume Po, per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici, nonché dei centri abitati del fiume Po, sentita l'Autorità di bacino competente.
2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2002, di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vengono annualmente trasferite direttamente sul bilancio dell'Agenzia interregionale per il fiume Po.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 7.000;
2008: - 7.000.
135. 01. (ex 135. 014.) Fava, Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 135 aggiungere il seguente:
1. Per l'ammodernamento e l'ampliamento del traforo Colle di Tenda è autorizzato lo stanziamento di 60 milioni di euro per il triennio 2007-2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.
135. 02. (ex 135. 011.) Delfino, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
1. Sono considerate opere strategiche e di preminente interesse nazionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge n. 443 del 2001:
a) l'autostrada Nogara-mare;
b) il sistema delle tangenziali di Verona-Vicenza-Padova;
c) la terza corsia Venezia-Trieste per ottemperare alla delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare.
135. 03. (ex 135. 08.) Zorzato, Milanato, Fratta Pasini, Alberto Giorgetti, Peretti, Giorgio Conte, Ascierto, Bellotti, Campa, Giuseppe Fini, Mistrello Destro.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
1. Al fine di garantire la realizzazione del Sistema Viabilistico pedemontano è autorizzata, per gli studi di progettazione del sistema viabilistico pedemontano, la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
2. È altresì autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione dei relativi lotti prioritari.
3. Il contributo annuale di cui all'articolo 1, comma 78, lettera e), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e le risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono assegnate alla regione Lombardia.
4. Anas SpA trasferisce alla Regione Lombardia le risorse di cui all'articolo 144, comma 7, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le ulteriori risorse individuate quale contribuito alla realizzazione dell'intervento come individuate dalla convenzione stipulata in data 29 maggio 1990 con la società concessionaria.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 80.000.
Conseguentemente, al medesimo articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 80.000.
135. 04. (ex 135. 01.) Ravetto, Lupi, Casero, Gelmini, Gregorio Fontana, Verro, Bernardo, Romani, Aprea, Berruti, Bocciaro, Colucci, Craxi, Jannone, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romele, Testoni, Uggè, Valducci.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
1. Al fine di garantire la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano, il contributo annuale di cui all'articolo 1, comma 78, lettera e), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinato alla «realizzazione delle opere di cui al 'sistema pedemontana lombarda, tangenziali di Como e di Varese'», e assegnato alla Regione Lombardia.
2. In favore della Regione Lombardia, a valere sulle risorse di cui all'articolo 135, comma 1, sono destinati i seguenti finanziamenti:
a) 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per l'anno 2008 per lo sviluppo della progettazione del Sistema Viabilistico Pedemontano;
b) 80 milioni di euro a partire dall'anno 2009 per la realizzazione dei lotti prioritari relativi agli interventi di cui alla lettera a).
3. L'Anas SpA trasferisce alla Regione Lombardia le risorse di cui all'articolo 144, comma 7, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le ulteriori risorse individuate quale contributo alla realizzazione dell'intervento come indicate dalla convenzione stipulata in data 29 maggio 1990 con la società concessionaria.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 80.000;
2008: - 80.000;
2009: - 90.000.
135. 06. (ex 135. 010. e 135. 017.) Lupi, Bernardo, Gelmini, Casero, Ravetto, Verro.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
1. Al fine di garantire la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano:
a) il contributo annuale di cui all'articolo 1, comma 78, lettera e), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinato alla«realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese«», è assegnato alla Regione Lombardia;
b) vengono stanziati a favore della Regione Lombardia, a valere sulle risorse di cui all'articolo 135, comma 1:
1) 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per l'anno 2008 per lo sviluppo della progettazione del Sistema Viabilistico Pedemontano;
2) un contributo quindicennale di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione dei relativi lotti prioritari;
c) l'ANAS spa trasferisce alla Regione Lombardia le risorse di cui all'articolo 144, comma 7, lettera b) della legge23 dicembre 2000, n. 388, nonché le ulteriori risorse individuate quale contributo alla realizzazione dell'intervento come individuate dalla convenzione stipulata in data 29 maggio 1990 con la società concessionaria.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50 milioni;
2008: - 50 milioni;
2009: - 80 milioni.
135. 05 (ex 142. 02.) Aprea, Bernardo, Berruti, Bocciardo, Casero, Colucci, Craxi, Gregorio Fontana, Gelmini, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Ravetto, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per i lavori infrastrutturali della strada statale n. 39.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
135. 07. (ex 135. 02.) Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per i lavori infrastrutturali della strada statale Gardesana.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
135. 08. (ex 135. 04.) Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
1. Per la realizzazione di opere di grande viabilità nella provincia di Trieste è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2007: - 40.000.
135. 09 (ex 142. 3.) Crosetto, Tondo, Di Centa, Lenna, Contento, Menia, Compagnon, Pottino.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
1. Per la realizzazione di opere di grande viabilità nella provincia di Trieste è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2007: - 40.000.
135. 010 (ex 142. 22.) Compagnon, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 135 aggiungere il seguente:
1. Per la realizzazione di un programma straordinario di ammodernamento delle infrastrutture viarie della Regione Sicilia, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 400.000;
2008: - 400.000;
2009: - 400.000.
135. 011 (ex 141. 1.) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.
Dopo l'articolo 135 aggiungere il seguente:
1. Per gli interventi di ammodernamento, potenziamento e adeguamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia e non compresa nelle strade gestite dall'Anas, è autorizzato un contributo annuale di 350 milioni di euro per tre anni a decorrere dall'anno 2007 in favore delle nove province regionali siciliane.
2. Il contributo annuale viene ripartito nel corso della gestione tra le nove province della regione siciliana con decreto del Ministro delle infrastrutture da comunicare, anche con evidenze telematiche, al Ministro dell'economia e delle finanze nonché alle competenti commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti.
3. La ripartizione del contributo annuale da parte del Ministro delle infrastrutture è effettuata in misura proporzionale alla viabilità esistente nelle singole province.
4. Ai fini dell'accelerazione della procedura di spesa, il Ministro delle infrastrutture, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, stipula apposite convenzioni con le singole province della regione per la individuazione delle priorità e la consistenza degli interventi. Le stesse strutture periferiche del Ministero curano la progettazione definitiva, se non già predisposta dalle province regionali, e formano un unico bando di gara per la eventuale progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere.
5. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta sono devoluti alle province al cui territorio si riferiscono per essere utilizzati in lavori di manutenzione aventi le stesse finalità di cui al primo comma.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: -350.000;
2008: -350.000;
2009: -350.000.
135. 012 (ex 142. 21.) D'Alia, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:
1. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione di opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 315, è autorizzata la spesa di 10 milioni annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
135. 014. (ex 135. 013.) Giancarlo Giorgetti, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alle autorità portuali è altresi attribuito il gettito dei diritti doganali con vincolo di destinazione al completamento e alla realizzazione delle opere infrastrutturali già previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.
136. 1 (ex. 136. 11) Adolfo, Tassone, Tucci, Peretti, Zinzi, Romano, D'Alia.
Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente ad opere ed infrastrutture specificamente ivi indicate.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: -10.000
2008: -10.000
2009: -10.000
136. 10. (ex 136. 13.) Leone.
Sopprimere il comma 3.
136. 2 (ex. 136. 3) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 7, sostituire la parola: Governo con le seguenti: Ministro dei trasporti.
136. 3 (ex. 136. 4) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 7, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro tre mesi.
136. 4 (ex. 136. 5) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 7, dopo le parole: la legge 5 maggio 1976, n. 355, inserire le seguenti: secondo il principio di semplificazione del sistema di tassazione e delle procedure di riscossione.
136. 5 (ex. 136. 6) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di permettere un tempestivo avvio delle nuove infrastrutture produttive che hanno già completato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'iter autorizzativo, e per le quali è stato individuato il soggetto gestore, il Ministero dell'economia e delle finanze può assegnare parte dei tributi che saranno generati dalla nuova infrastruttura, diversi dalle tasse e diritti portuali, all'ammortamento dei mutui necessari alla realizzazione dell'opera. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume l'impegno della copertura del mutuo previa acquisizione del piano finanziario presentato dall'Autorità portuale competente e garantito con idonee forme fidejussorie dal soggetto gestore, che dovrà anche farsi carico di parte dell'investimento infrastrutturale.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 50 milioni di euro annui.
136. 6 (ex. 136. 2) Moffa, Minasso, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 8 e dell'individuazione di ulteriori risorse finanziarie, sono comunque fatti salvi i finanziamenti dello Stato relativi all'attuazione dei piani triennali delle opere delle autorità portuali per il periodo 2006-2008.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro annui.
136. 7 (ex. 136. 1) Moffa, Minasso, Alberto Giorgetti.
Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: dalle autorità portuali aggiungere le seguenti: nonché dalle autorità fluviali di Cremona e Mantova.
136. 8 (ex. 136. 7) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: , in ragione della natura giuridica fino alla fine del comma, con le seguenti: sono assoggettati alla sola imposta fissa di registro ed i relativi canoni costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
136. 11. (ex 136. 18.) Milana.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola hub aggiungere le seguenti: e dei sistemi.
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo la parola hub aggiungere le seguenti: e dei sistemi;
b) al comma 3, primo periodo, dopo la parola hub aggiungere le seguenti: e dei sistemi;
c) alla rubrica, dopo la parola hub aggiungere le seguenti: e dei sistemi.
137. 7 (ex. 137. 25 e ex. 137.7) Boffa, Zunino, Rotondo, Attili, Velo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 130 milioni.
Conseguentemente:
a) al comma 2, sostituire le parole da: , quale piattaforma fino alla fine del comma con le seguenti: e del porto canale di Cagliari, quali piattaforme logistiche del Mediterraneo, nonché al fine di incentivare la localizzazione nelle relative aree portuali di attività produttive, anche in regime di zona franca, in linea con la legislazione nazionale e comunitaria vigente.
b) all'articolo 216, comma 1, Tabella B, voce Ministero Economia e Finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 30.000.
137. 9 (ex. 137. 2) Palomba.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: province autonome di Trento e Bolzano aggiungere le seguenti: e la Conferenza unificata.
*137. 12. (ex 137. 14.) Osvaldo Napoli.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: province autonome di Trento e Bolzano aggiungere le seguenti: e la Conferenza unificata.
*137. 13. (ex 137. 23.) Milana.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 sono destinate ad incentivare le localizzazioni di attività produttive anche in regime di zone franche nelle aree portuali e nelle aree dei consorzi di sviluppo industriale adiacenti.
137. 1 (ex. 137. 26) Gianfranco Conte.
Sopprimere il comma 2.
137. 2 (ex. 137. 10) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate, fino alla concorrenza del 70 per cento, ad assicurare lo sviluppo dei porti di Gioia Tauro, Cagliari e Oristano quali piattaforme logistiche del Mediterraneo, nonché al fine di incentivare la localizzazione nelle relative aree portuali di attività produttive anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia.
137. 3. (ex. 137. 11, ex 137. 28 e ex 137. 22) Marras, Cicu, Cossiga, Testoni.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate, fino alla concorrenza del 60 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro e di quello di Augusta, nonché al fine di incentivare la localizzazione nelle relative aree portuali di attività produttive anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia.
137. 8 (ex *137. 4 e ex. *137. 5) Rotondo, Burtone, Crisafulli, Dato, Lomaglio, Lumia, Piscitello, Piro, Samperi, Violante.
Al comma 2, sostituire le parole da: del porto di Gioia Tauro fino alla fine del comma con le seguenti: dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
137. 15. (ex 137. 20.) Garavaglia.
Al comma 2, dopo le parole: zona franca aggiungere le seguenti: secondo le disposizioni dell'articolo 137-bis e.
Conseguentemente dopo l'articolo 137 aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, sono istituiti presso il porto di Gioia Tauro e presso lo scalo merci ferroviario di DOMO 2, situato nei comuni di Beura-Cardezza e Villadossola, punti franchi a norma dell'articolo 166 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
2. I confini dei punti franchi istituiti a norma del comma 1 sono delimitati con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consorzio costituito ai sensi dei comma 3.
3. L'amministrazione dei punti franchi istituiti a norma del comma 1 è affidata a consorzi formati dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio nelle cui circoscrizioni essi sono situati, nonché, rispettivamente, dall'autorità portuale di Gioia Tauro, per il punto franco di Gioia Tauro, e dalla società Rete ferroviaria italiana SpA, per il punto franco di DOMO 2. I consorzi sono costituiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi predispongono i piani operativi delle zone franche, da approvarsi secondo le modalità stabilite con il regolamento di esecuzione previsto dal comma 10.
4. I consorzi costituiti a norma del comma 3 provvedono a proprio carico all'esecuzione, al completamento e alla manutenzione delle opere necessarie all'area destinata a punto franco, comprese le opere di recinzione. Essi forniscono gratuitamente i locali necessari per gli uffici e i servizi doganali e per il personale di vigilanza e provvedono alla loro ordinaria manutenzione e illuminazione.
5. Salve le limitazioni e le eccezioni disposte dal comma 7, nei punti franchi istituiti a norma del comma 1 si possono compiere tutte le operazioni inerenti allo scarico e al carico di materiali e di merci, al loro deposito e alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, con lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale, commerciale e di prestazione di servizi. Le imprese operanti nei punti franchi possono gestire depositi IVA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
6. Le merci sottoposte a operazioni di manipolazione e trasformazione, diverse dalle manipolazioni usuali previste dall'articolo 152, primo comma, dei testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, sono assimilate a quelle in regime di temporanea importazione, secondo quanto previsto dall'articolo 165, ultimo comma, del medesimo testo unico. II regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10 determina le disposizioni da osservarsi per tali operazioni agli effetti della disciplina doganale.
7. Le franchigie inerenti al regime di punto franco non hanno effetto per quanto concerne l'uso o il consumo delle merci estere, rimanendo le franchigie stesse in ogni caso inapplicabili:
a) ai materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;
b) ai materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;
c) agli arredamenti di uffici e di abitazioni;
d) ai commestibili e alle bevande.
8. È vietata nei punti franchi la vendita al minuto. L'esercizio di spacci di viveri e di bevande e degli altri esercizi commerciali, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, è sottoposto all'autorizzazione dell'autorità doganale e subordinato alle condizioni e alle forme di vigilanza previste dal regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10.
9. Nei punti franchi, il personale doganale, in base alle disposizioni di legge:
a) è abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni di carattere doganale;
b) esercita i controlli sulle merci previsti dalle norme comunitarie e ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento;
c) ha facoltà di accedere in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nel punto franco per eseguire accertamenti sulle merci depositate o in lavorazione e ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.
10. Le disposizioni per l'esecuzione del presente articolo sono emanate, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 90.000;
2009: - 90.000.
137. 4 (ex *137. 6) Zanetta, Caligiuri, Fedele, Campa, Santelli, Gacci, Catanoso.
Al comma 2, dopo le parole: zona franca aggiungere le seguenti: secondo le disposizioni dell'articolo 137-bis e.
Conseguentemente dopo l'articolo 137 aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, sono istituiti presso il porto di Gioia Tauro e presso lo scalo merci ferroviario di DOMO 2, situato nei comuni di Beura-Cardezza e Villadossola, punti franchi a norma dell'articolo 166 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
2. I confini dei punti franchi istituiti a norma del comma 1 sono delimitati con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consorzio costituito ai sensi dei comma 3.
3. L'amministrazione dei punti franchi istituiti a norma del comma 1 è affidata a consorzi formati dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio nelle cui circoscrizioni essi sono situati, nonché, rispettivamente, dall'autorità portuale di Gioia Tauro, per il punto franco di Gioia Tauro, e dalla società Rete ferroviaria italiana SpA, per il punto franco di DOMO 2. I consorzi sono costituiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi predispongono i piani operativi delle zone franche, da approvarsi secondo le modalità stabilite con il regolamento di esecuzione previsto dal comma 10.
4. I consorzi costituiti a norma del comma 3 provvedono a proprio carico all'esecuzione, al completamento e alla manutenzione delle opere necessarie all'area destinata a punto franco, comprese le opere di recinzione. Essi forniscono gratuitamente i locali necessari per gli uffici e i servizi doganali e per il personale di vigilanza e provvedono alla loro ordinaria manutenzione e illuminazione.
5. Salve le limitazioni e le eccezioni disposte dal comma 7, nei punti franchi istituiti a norma del comma 1 si possono compiere tutte le operazioni inerenti allo scarico e al carico di materiali e di merci, al loro deposito e alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, con lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale, commerciale e di prestazione di servizi. Le imprese operanti nei punti franchi possono gestire depositi IVA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
6. Le merci sottoposte a operazioni di manipolazione e trasformazione, diverse dalle manipolazioni usuali previste dall'articolo 152, primo comma, dei testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, sono assimilate a quelle in regime di temporanea importazione, secondo quanto previsto dall'articolo 165, ultimo comma, del medesimo testo unico. II regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10 determina le disposizioni da osservarsi per tali operazioni agli effetti della disciplina doganale.
7. Le franchigie inerenti al regime di punto franco non hanno effetto per quanto concerne l'uso o il consumo delle merci estere, rimanendo le franchigie stesse in ogni caso inapplicabili:
a) ai materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;
b) ai materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;
c) agli arredamenti di uffici e di abitazioni;
d) ai commestibili e alle bevande.
8. È vietata nei punti franchi la vendita al minuto. L'esercizio di spacci di viveri e di bevande e degli altri esercizi commerciali, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, è sottoposto all'autorizzazione dell'autorità doganale e subordinato alle condizioni e alle forme di vigilanza previste dal regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10.
9. Nei punti franchi, il personale doganale, in base alle disposizioni di legge:
a) è abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni di carattere doganale;
b) esercita i controlli sulle merci previsti dalle norme comunitarie e ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento;
c) ha facoltà di accedere in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nel punto franco per eseguire accertamenti sulle merci depositate o in lavorazione e ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.
10. Le disposizioni per l'esecuzione del presente articolo sono emanate, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 18.000;
2009: - 18.000.
137. 5 (ex. 137. 3.) Campa.
Al comma 2, dopo le parole: zona franca aggiungere le seguenti: secondo le disposizioni dell'articolo 137-bis e.
Conseguentemente, dopo l'articolo 137 aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, sono istituiti presso il porto di Gioia Tauro e presso lo scalo merci ferroviario di DOMO 2, situato nei comuni di Beura-Cardezza e Villadossola, punti franchi a norma dell'articolo 166 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
2. I confini dei punti franchi istituiti a norma del comma 1 sono delimitati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consorzio costituito ai sensi del comma 3.
3. L'amministrazione dei punti franchi istituiti a norma del comma 1 è affidata a consorzi formati dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio nelle cui circoscrizioni essi sono situati, nonché, rispettivamente, dall'autorità portuale di Gioia Tauro, per il punto franco di Gioia Tauro, e dalla società Rete ferroviaria italiana SpA, per il punto franco di DOMO 2. I consorzi sono costituiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi predispongono i piani operativi delle zone franche, da approvarsi secondo le modalità stabilite con il regolamento di esecuzione previsto dal comma 10.
4. I consorzi costituiti a norma del comma 3 provvedono a proprio carico all'esecuzione, al completamento e alla manutenzione delle opere necessarie all'area destinata a punto franco, comprese le opere di recinzione. Essi forniscono gratuitamente i locali necessari per gli uffici e i servizi doganali e per il personale di vigilanza e provvedono alla loro ordinaria manutenzione e illuminazione.
5. Salve le limitazioni e le eccezioni disposte dal comma 7, nei punti franchi istituiti a norma del comma 1 si possono compiere tutte le operazioni inerenti allo scarico e al carico di materiali e di merci, al loro deposito e alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, con lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale, commerciale e di prestazione di servizi. Le imprese operanti nei punti franchi possono gestire depositi IVA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
6. Le merci sottoposte a operazioni di manipolazione e trasformazione, diverse dalle manipolazioni usuali previste dall'articolo 152, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, sono assimilate a quelle in regime di temporanea importazione, secondo quanto previsto dall'articolo 165, ultimo comma, del medesimo testo unico. Il regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10 determina le disposizioni da osservarsi per tali operazioni agli effetti della disciplina doganale.
7. Le franchigie inerenti al regime di punto franco non hanno effetto per quanto concerne l'uso o il consumo delle merci estere, rimanendo le franchigie stesse in ogni caso inapplicabili:
a) ai materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;
b) ai materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;
c) agli arredamenti di uffici e di abitazioni;
d) ai commestibili e alle bevande.
8. È vietata nei punti franchi la vendita al minuto. L'esercizio di spacci di viveri e di bevande e degli altri esercizi commerciali, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, è sottoposto all'autorizzazione dell'autorità doganale e subordinato alle condizioni e alle forme di vigilanza previste dal regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10.
9. Nei punti franchi, il personale doganale, in base alle disposizioni di legge:
a) è abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni di carattere doganale;
b) esercita i controlli sulle merci previsti dalle norme comunitarie e ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento;
c) ha facoltà di accedere in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nel punto franco per eseguire accertamenti sulle merci depositate o in lavorazione e ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.
10. Le disposizioni per l'esecuzione del presente articolo sono emanate, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
137. 6 (ex 137. 27) D'Ippolito, Zanetta, Caligiuri, Fedele, Sanza, Santelli, Campa.
Al comma 2, aggiungere, aggiungere, in fine, e fino alla concorrenza del 20 per cento per il rilancio del porto di Augusta come infrastruttura di transhipment a supporto dell'hub di Gioia Tauro.
137. 14. (ex 137. 19.) Oliva.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 sono destinate ad incentivare le localizzazione di attività produttive anche in regime di zone franche nelle aree portuali e nelle aree dei consorzi di sviluppo industriale adiacenti.
137. 16. (ex 137. 15.) Gianfranco Conte.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di permettere un tempestivo avvio di nuove opere finalizzate all'insediamento di terminal portuali di rilevanza nazionale, una quota di tributi annuali generati dalla nuova attività e riscossi con l'esercizio dell'infrastruttura dall'Agenzia delle dogane, può essere utilizzata per la copertura dell'opera, mediante l'accensione di un debito con il sistema bancario.
4-ter. Possono essere finanziate, con tale strumento, opere ricomprese in piani regolatori portuali già approvati, immediatamente cantierabili e per cui sia stato individuato il soggetto gestore mediante forme di evidenza pubblica e bando europeo.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, valuta il piano finanziario, comprensivo degli impegni da assumere con gli istituti bancari, presentato dall'autorità portuale competente e sottoscritto anche dal soggetto gestore che deve farsi carico anche di parte dell'investimento infrastrutturale ed autorizza l'accensione del mutuo a valere sulla quota del futuro gettito.
4-quinquies. La quota di gettito da utilizzarsi deriva dalle previsioni di esercizio della nuova opera ed è preventivamente definita sulla base dei dati di incasso valutati dall'Agenzia delle dogane. La misura della quota determina i tempi e le rate dei mutui e, ad esaurimento del mutuo, l'intero gettito torna nelle disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze.
137. 17. (ex 137. 13.) Leddi Maiola.
Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso lo scalo merci ferroviario di Domo 2, situato nei comuni di Beura-Cardezza e Villadossola, un punto franco.
2. Il punto franco istituito ai sensi del comma 1 comprende parte delle aree occupate dallo scalo merci ferroviario Domo 2, secondo i confini delimitati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consorzio di cui al comma 3.
3. L'amministrazione del punto franco è affidata ad un consorzio formato dalla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, dai comuni di Beura-Cardezza, Domodossola e Villadossola, della Comunità montana Valle Ossola, della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dalla società Rete ferroviaria italiana S.p.a.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dette le disposizioni attuative per l'istituzione del punto franco di cui al comma 1.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.
137. 03 (ex. 214. 018) Zanetta.
Dopo l'articolo 137 aggiungere il seguente:
1. Il territorio del Comune di Gioia Tauro è assimilato a territorio extradoganale e costituito in zona franca, con decorrenza dal 1o gennaio 2009.
2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme applicative per la costituzione della zona franca nel territorio di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
137. 01 (ex. 137. 06) Fedele.
Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:
(Istituzione di un punto franco presso il porto di Venezia-Marghera).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, è istituito presso il porto di Venezia-Marghera un punto franco a norma dell'articolo 166 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
2. 1 confini del punto franco istituito a norma del comma 1 sono delimitati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consorzio costituito ai sensi del comma 3.
3. L'amministrazione del punto franco istituito a norma del comma 1 è affidata a un consorzio formato dalla provincia, dal comune e dalla camera di commercio di Venezia e dall'autorità portuale di Venezia. Il consorzio è costituito entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso predispone il piano operativo della zona franca, da approvarsi secondo le modalità stabilite con il regolamento di esecuzione previsto dal comma 10.
4. II consorzio costituito a norma del comma 3 provvede a proprio carico all'esecuzione, al completamento e alla manutenzione delle opere necessarie all'area destinata a punto franco, comprese le opere di recinzione. Esso fornisce gratuitamente i locali necessari per gli uffici e i servizi doganali e per il personale di vigilanza e provvede alla loro ordinaria manutenzione e illuminazione.
5. Salve le limitazioni e le eccezioni disposte dal comma 7, nel punto franco istituito a norma del comma 1 si possono compiere tutte le operazioni inerenti allo scarico e al carico di materiali e di merci, al loro deposito e alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, con lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale, commerciale e di prestazione di servizi. Le imprese operanti nel punto franco possono gestire depositi IVA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
6. Le merci sottoposte a operazioni di manipolazione e trasformazione, diverse dalle manipolazioni usuali previste dall'articolo 152, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della. Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, sono assimilate a quelle in regime di temporanea importazione, secondo quanto previsto dall'articolo 165, ultimo comma, del medesimo testo unico. Il regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10 determina le disposizioni da osservarsi per tali operazioni agli effetti della disciplina doganale.
7. Le franchigie inerenti al regime di punto franco non hanno effetto per quanto concerne l'uso o il consumo delle merci estere, rimanendo le franchigie stesse in ogni caso inapplicabili:
a) ai materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;
b) ai materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;
c) agli arredamenti di uffici e di abitazioni;
d) ai commestibili e alle bevande.
8. È vietata nel punto franco la vendita al minuto. L'esercizio di spacci di viveri e di bevande e degli altri esercizi commerciali, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, è sottoposto all'autorizzazione dell'autorità doganale e subordinato alle condizioni e alle forme di vigilanza previste dal regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10.
9. Nel punto franco, il personale doganale, in base alle disposizioni di legge:
a) è abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni di carattere doganale;
b) esercita i controlli sulle merci previsti dalle norme comunitarie e ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento;
c) ha facoltà di accedere in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nel punto franco per eseguire accertamenti sulle merci depositate o in lavorazione e ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.
10. Le disposizioni per l'esecuzione del presente articolo sono emanate, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 8.000;
2009: - 8.000.
137. 02 (ex. 137. 01) Campa.
Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:
1. Nel territorio del comune di Lamezia Terme è costituita una zona franca extradoganale che comprende lo scalo aeroportuale e la zona industriale.
2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme applicative per la costituzione della zona franca nel territorio di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
137. 04 (ex 214. 077) D'Ippolito Vitale.
Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:
1. Alla legge 28 gennaio 1994 n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, il comma 15 è sostituito dai seguenti:
«15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dell'articolo 17, commi 2 e 5, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità Portuali o Marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa una indennità pari ai trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di effettivo non impiego. Per le imprese di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali. Date le peculiari caratteristiche del settore portuale e la flessibilità e contestuale discontinuità lavorativa necessarie per dare adeguata risposta alle esigenze ed urgenze dei richiedenti le prestazioni, che comportano anche le conseguenze che i turni di riposo non necessariamente coincidono con le giornate legislativamente definite festività, l'indennità di cui al presente comma può essere concessa per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre in presenza della disponibilità da parte del lavoratore. L'erogazione della indennità da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti dal Ministero dei trasporti. L'onere relativo all'applicazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro annui, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236.
15-bis. A far data dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, operata a norma dell'articolo 21, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 13 febbraio 1987 n. 26, di conversione del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, l'accredito della contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato impiego integrata dall'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria è calcolato sulla base del valore medio dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro».
b) all'articolo 21, la parola: «trasformazione», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «costituzione»;
2. Al comma 3 dell'articolo 3, della legge 30 giugno 2000 n. 186 sono aggiunte le parole: anche nel caso di imprese inferiori ai 15 dipendenti.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 13.000;
2008: - 13.000;
2009: - 13.000.
137. 05 (ex. 137. 014) Velo, Zunino, Rotondo, Albonetti, Lovelli.
Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, già prorogato con legge 28 dicembre 1999, n. 522, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2003. I contributi di cui al presente comma si intendono estesi anche ai corsi resi obbligatori dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, complessivamente determinato in 24 milioni di euro, si provvede mediante un contributo triennale di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 8.000;
2008: - 8.000;
2009: - 8.000.
137. 06 (ex. 137. 03) Zunino, Albonetti, Meta, Carbonella, Rotondo, Velo, Attili, Lovelli, Lusetti.
Sostituirlo con il seguente:
1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2002 nei territori di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002 e 8 novembre 2002, il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nel limite di 5 milioni di euro in favore dei comuni totalménte evacuati che abbiano predisposto il relativo piano di ricostruzione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195.
2. Il Dipartimento della protezione civile è altresì autorizzato e provvedere con contributi quindicennali nel limite di 5 milioni di euro in favore dei restanti comuni danneggiati dall'evento sismico del 2002, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3, maggio 1991, n, 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195, che viene integrata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui ai precedenti commi 1 e 2, si provvede mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
138. 1. (ex 138. 5.) Realacci.
Sostituirlo con il seguente:
1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 32 milioni di euro. Risorse non inferiori a 5 milioni di euro sono destinate alla ricostruzione del paese di San Giuliano di Puglia. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da altri interventi infrastrutturali statali.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre del 3 per cento gli importi relativi a tutte le voci da parte corrente per gli anni 2007, 2008 e 2009.
138. 2. (ex 138. 3.) La Loggia.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel territorio del Molise aggiungere le seguenti: e Puglia.
138. 3. (ex 138. 13.) Villetti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel territorio del Molise aggiungere le seguenti: e nel territorio della provincia di Foggia.
Conseguentemente:
a) al medesimo periodo:
1) sostituire le parole da: totalmente fino a: 2007, con le seguenti: colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni;
2) aggiungere, in fine, le parole:, che è a tal fine integrata di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;
b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e nel territorio della Provincia di Foggia";
c) all'articolo 216:
1) al comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000;
2) al comma 4, tabella E, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere la seguente voce:
Legge finanziaria n. 289 del 2002: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (6.2.3.12 - aree sottoutilizzate - cap. 8425):
2007: - 50.000.
138. 502. Governo.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: totalmente evacuati.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre tutte le voci in maniera lineare fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro.
138. 4. (ex 138. 14.) Moffa, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 15 milioni di euro per l'anno 2007 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 139, comma 1, sostituire le parole 50 milioni per l'anno 2007 e di 25 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: 40 milioni per l'anno 2007 e di 20 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
138. 5. (ex 138. 8. e 138. 16.) Gianfranco Conte.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole 5 milioni con le seguenti: 55 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
Conseguentemente, al medesimo articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
138. 6. (ex 138. 4. e 138. 17.) La Loggia, Zorzato, Giudice.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall'UNESCO come «patrimonio mondiale dell'umanità», titolari di programmi comunitari Urban, che abbiano una popolazione di 30.000 abitanti e non siano capoluoghi di provincia.
1-ter. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1998, n. 67, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma, dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato per le opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più ammesse domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto.
1-quater. Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali.
Conseguentemente, all'articolo 216:
al comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2008: - 63.000;
2009: - 83.000;
al comma 4, tabella E, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce:
decreto-legge n. 282 del 2004 convertito dalla legge n. 307 del 2004, articolo 10, comma 5 (cap. 3075):
2007: - 53.000.
138. 501. Governo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Per il completamento delle opere di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982 nelle regioni Campania, Basilicata e Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1982 ed alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché per gli interventi di adeguamento antisismico di cui alla Ordinanza della protezione civile n. 933 del 1986, sono stanziati 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il riparto tra i comuni è effettuato dal CIPE, sentite le regioni, entro il 31 marzo di ciascun anno. Nell'ambito dei riparti è soppressa la distinzione tra comuni gravemente danneggiati e comuni danneggiati.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 25.000;
2008: - 25.000;
2009: - 25.000.
138. 7. (ex 138. 7.) Brusco.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Per il ritardato versamento dei tributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 maggio 2005 riguardante gli eventi sismici del 29 ottobre 2002 in taluni comuni della Provincia di Catania, alle popolazioni interessate dalla proroga dello stato di emergenza, stabilita fino al 31 dicembre 2006 con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 472, ancorché siano notificate le cartelle esattoriali.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Interventi nelle zone terremotate delle regioni Molise e Sicilia).
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre in misura corrispondente le voci Decreto-legge n. 142 del 1991 e Legge n. 225 del 1992.
138. 8. (ex 138. 10.) Catanoso.
Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:
1. Per la prosecuzione degli interventi a favore dei comuni della Puglia colpiti dalla crisi sismica del 31 ottobre del 2002 sono stanziate le somme di cui al comma 3.
2. Per la regione Puglia per territori colpiti dalla crisi sismica si intendono i seguenti comuni: Casalnuovo Monterotaro, Pietramontecorvino, Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Casalnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Chieuti, Poggio Imperiale, San Marco La Catola, S. Paolo di Civitate, Volturara Appula, Motta Montercorvino, Apricena, Volturino, Roseto Valfortore, Lucera, San Severo, Torremaggiore, Serracapriola, Lesina, Biccari, Alberona, Troia, Orsara di Puglia, Panni, Castellucio Valmaggiore, Celle San Vito, Bovino.
3. Per provvedere alla necessità e di ricostruzione dei comuni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui per i1 triennio 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
138. 01. (ex 138. 02.) Mele, Fitto, Lazzari, Greco, Antonio Pepe, Leone.
Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:
1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e le opere di ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del 31 ottobre 2002, nel territorio della Puglia, è autorizzato un contributo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 2008, e 2009, da erogare alla medesima regione a favore dei Comuni colpiti dall'evento sismico.
2. Per l'anno 2007 per i predetti Comuni interessati dal sisma del 31 ottobre 2002 è riconosciuto ai fini fiscali una riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari all'80 per cento in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50 milioni;
2008: - 50 milioni;
2009: - 50 milioni.
138. 02. (ex 138. 04.) Leone.
Al comma 1, sostituire le parole: nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997 con le seguenti: nei territori delle regioni Umbria e Marche per gli eventi sismici del settembre 1997 e nel territorio della regione Sicilia per il terremoto del settembre 2002.
Conseguentemente, dopo le parole: da erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione aggiungere le seguenti: di un terzo a regione.
139. 1. (ex 139. 4.) Floresta.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980-81 di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, è autorizzato un contributo quindicennale di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, nonché due ulteriori contributi quindicennali di 30 milioni di euro ciascuno a decorrere dagli anni 2008 e 2009. I relativi mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti e con gli altri soggetti autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Le risorse derivanti dai mutui di cui innanzi spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 25 per cento e del 75 per cento e saranno assegnate ai sensi della legge 23 gennaio 1992, n. 32, con delibera del CIPE.
3. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, le parole: «31 dicembre 2006», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
4. Gli enti locali delle regioni Campania e Basilicata che fino al 30 giugno del 1990, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, si sono avvalsi della collocazione in aspettativa di propri amministratori dipendenti da aziende private per i quali non sono stati versati i previsti contributi previdenziali, provvedono entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge a regolarizzare le posizioni assicurative dei soggetti interessati presso i competenti Istituti previdenziali. Agli oneri connessi gli Enti locali faranno fronte attingendo dalle risorse ad essi assegnate con delibera CIPE in base alla citata legge n. 32 del 1992.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 60.000;
2009: - 90.000.
139. 3. (ex 139. 1.) Aurisicchio, Musi, Boffa, Iacomino, Giuditta, Del Mese.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
139. 4. (ex 139. 7.) Ronconi, Forlani, Peretti, Zinzi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì autorizzata la spesa annua di euro 20 milioni per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007, e di euro 10 milioni per 15 anni, a decorrere da ciascuno degli anni 2008 e 2009.
3. Ai contributi di cui all'articolo 1, commi 100 e 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 11-quaterdecies, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e al comma 2 del presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.
4. I soggetti, diversi dai titolari di reddito d'impresa, che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, effettuano i versamenti tributari, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, in misura ridotta al dieci per cento di quanto dovuto. I predetti versamenti sono effettuati entro il 16 aprile 2007. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2007.
5. I soggetti titolari di reddito d'impresa, beneficiari delle sospensioni di cui al comma 4, si avvalgono della riduzione dei versamenti tributari, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, se hanno subito danni causati dall'evento sismico, e nei limiti di quanto dovuto, per un importo pari al danno subito al netto di eventuali contributi e sgravi, concessi a seguito dell'evento. I versamenti sono, comunque, dovuti nella misura di almeno il dieci per cento delle somme sospese. I versamenti sono effettuati entro i termini di cui al comma 4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di certificazione dei danni subiti e dei contributi e sgravi usufruiti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché le modalità di versamento delle somme oggetto delle agevolazioni di cui ai commi 4 e 5.
6. I soggetti che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuano i versamenti nella misura del dieci per cento di quanto dovuto con le modalità già previste a legislazione vigente.
7. All'articolo l38, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le voci di parte corrente, in modo lineare, in misura pari al 5 per cento.
139. 5. (ex 139. 2.) Vannucci, Andrea Ricci, La Malfa, Galeazzi, Giovanelli, Lusetti, Merloni, Cesini, Lion, Maderloni, Morri, Ceroni, Forlani, Ciccioli, Baldelli, Giulio Conti, Musi, D'Ulizia, Fedi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì autorizzata la spesa annua di euro 50 milioni per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007 e di euro 25 milioni per quindici anni, a decorrere da ciascuno degli anni 2008 e 2009.
3. I soggetti, diversi dai titolari di reddito d'impresa, che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, effettuano i versamenti tributari, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, in misura ridotta al dieci per cento di quanto dovuto. I predetti versamenti sono effettuati entro il 16 aprile 2007. Qualora gli importi da versare complessivamente al sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2007.
4. I soggetti titolari di reddito d'impresa, beneficiari delle sospensioni di cui al comma 3, si avvalgono della riduzione dei versamenti tributari, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, se hanno subito dei danni causati dall'eventi sismico, e nei limiti di quanto dovuto, per un importo pari al danno subito al netto di eventuali contributi e sgravi, concessi a seguito dell'evento. I versamenti sono, comunque, dovuti nella misura di almeno il dieci per cento delle somme sospese. I versamenti sono effettuati entro i termini di cui al comma 3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di certificazione dei danni subiti e dei contributi e sgravi usufruito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445, nonché, le modalità di versamento delle somme oggetto delle agevolazioni di cui ai commi 4 e 5.
5. I soggetti che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuano i versamenti nella misura del dieci per cento di quanto dovuto con le modalità già previste a legislazione vigente.
6. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
139. 6. (ex 139. 6.) Ceroni.
Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
1. È autorizzato un contributo straordinario di 8 milioni di euro, in ragione di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per il finanziamento di interventi finalizzati al definitivo consolidamento del territorio dissestato della città di Naro e alla salvaguardia del suo patrimonio paesistico, storico, archeologico e artistico.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione siciliana e il comune di Naro sottoscrivono un apposito protocollo di intesa, in attuazione di quanto disposto dal comma 1, per individuare e definire il quadro conclusivo degli interventi di consolidamento e di sistemazione idrogeologica nonché degli interventi di restauro sui beni artistici e culturali, con priorità al completamento degli interventi avviati.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000;
2008: - 2.500;
2009: - 2.500.
139. 01. (ex 139. 026.) Mazzoni, Ruvolo, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei Comuni della Regione Marche colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006 è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007.
2. Ai contributi di cui al presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
139. 02. (ex 139. 06.) Vannucci, Andrea Ricci, La Malfa, Galeazzi, Giovanelli, Lusetti, Merloni, Cesini, Lion, Maderloni, Morri, Ceroni, Forlani, Ciccioli, Baldelli, Giulio Conti, Musi, D'Ulizia, Fedi.
Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 ed un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009.
2. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tale caso i rapporti fra il Provveditorato alle opere pubbliche e i comuni interessati sono disciplinati da apposita convenzione.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 10 gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 45 milioni di euro annui.
139. 03. (ex 139. 010.) Piro, Crisafulli, Lomaglio, Rotondo, Piscitello.
Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
*139. 04. (ex 139. 018.) Marinello, Angelino Alfano, Giudice.
Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
*139. 04. (ex 139. 039.) Lucchese.
Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
1. Alle popolazioni del territorio della Provincia di Catania, interessate dalla proroga dello stato di emergenza, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005, si applicano le norme di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La definizione della posizione dei predetti soggetti deve perfezionarsi entro il 15 giugno 2007.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. I termini per gli adempimenti previsti dall'articolo 1, comma secondo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2005 riguardante gli eventi sismici del 29 ottobre 2002 sono prorogati al 16 dicembre 2006.
4. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al precedente comma, si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 472, ancorché siano notificate le cartelle esattoriali.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle parole: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».
139. 05. (ex 139. 025.) Raiti, Ossorio, Crisafulli, Piro, Burtone.
Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2007, 100 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
*139. 06. (ex 139. 017.) Marinello, Angelino Alfano, Giudice.
Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2007, 100 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
*139. 013. (ex 139. 034.) Lucchese.
Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
1. Per i contributi previdenziali, assicurativi e tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione in Piemonte dell'anno 1994, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 30 giugno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modificazione:
2007: - 5.000.
139. 07. (ex 139. 07.) Stradella, Lupi.
Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
1. II comma 3, dell'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2004, del Ministro del l'Economia e delle Finanze, è sostituito dai seguenti:
«3. Nel caso in cui l'ammontare del contributo erogato sia pari all'importo di cui al comma 1, il finanziamento è estinto ai fini dell'erogazione dei contributi agli interessi da parte di MCC o di Artigiancassa. Nel caso in cui il contributo sia minore il rimborso del finanziamento prosegue, senza novazione del contratto, fino alla sua naturale scadenza secondo un piano di ammortamento ricalcolato sulla base dei seguenti valori:
a) capitale residuo risultante dal piano d'ammortamento alla scadenza della prima rata successiva alla data di erogazione del contributo, calcolato al tasso di riferimento e ridotto per effetto dell'erogazione del contributo;
b) ammontare delle rate al tasso agevolato, scadute e non pagate dopo la data di presentazione della domanda del contributo aggiuntivo, relative al nuovo piano di ammortamento ricalcolato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto 29 dicembre 2004 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, incrementato degli interessi maturati dalle rispettive scadenze fino alla data di decorrenza delle nuove condizioni, al tasso agevolato;
c) importo rimasto impagato, quota capitale e/o quota interessi delle rate al tasso agevolato scadute e non pagate, prima della data di presentazione della domanda del contributo aggiuntivo, incrementato degli interessi maturati dalle rispettive scadenze fino alla data di decorrenza delle nuove condizioni, al tasso agevolato;
d) importo rimasto impagato della rata originaria, per le rate riscadenzate ai sensi dell'articolo 18 legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, maggiorato degli interessi semplici al tasso a carico del mutuatario, dalla scadenza originaria fino alla decorrenza delle nuove condizioni.
3-bis. Sono a carico dei Fondi agevolativi:
a) interessi di mora, oneri e spese derivanti dall'estinzione parziale del finanziamento per effetto dell'erogazione del contributo aggiuntivo;
b) con riferimento al valore di cui ai punti b) e c) del comma 1, i contributi previsti dai piani contributivi originari fino alla data di estinzione totale o parziale del finanziamento ovvero fino alla decorrenza delle nuove condizioni;
c) relativamente al valore di cui al punto d) del comma 1, i contributi maturati sulle rate riscadenzate dalla scadenza originaria fino alla decorrenza delle nuove condizioni».
2. Al comma 4 dell'articolo 1-bis della legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono soppresse le parole: «che siano in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di fallimento dell'impresa la quota residua del contributo è corrisposta direttamente al Curatore». Al comma 5 dell'articolo 1-bis della citata legge n. 257 del 2004, sono altresì soppresse le parole: «concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1».
4. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995. n. 35, previsti dall'articolo 4-quinquies, comma 1 della legge 16 luglio 1997, n. 228, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziare assegnate. All'articolo 4 quinquies, comma 1 della citata legge n. 228 del 1997 dopo le parole: «dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493» sono aggiunte le seguenti parole «nonché nelle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivate da delibere regionali».
5. Al comma 8 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 24 aprile 1998 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, dopo le parole: «ottenimento dell'agevolazione», sono aggiunte le seguenti parole: «Il contributo in conto interessi è erogato all'impresa beneficiaria in un'unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della banca finanziatrice».
6. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni.
139. 08. (ex. 139. 050.) Leddi Maiola, Fiorio, Lovelli.
Dopo l'articolo 139, inserire il seguente:
1. Il comma 3, dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è sostituito dai seguenti:
«3. Nel caso in cui l'ammontare del contributo erogato si pari all'importo di cui al comma 1, il finanziamento è estinto ai fini dell'erogazione dei contributi agli interessi da parte di MCC o di Artigiancassa. Nel caso in cui il contributo sia minore il rimborso del finanziamento prosegue, senza novazione del contratto, fino alla sua naturale scadenza secondo un piano di ammortamento ricalcolato sulla base dei seguenti valori:
a) capitale residuo risultante dal piano d'ammortamento alla scadenza della prima rata successiva alla data di erogazione del contributo, calcolato al tasso di riferimento e ridotto per effetto dell'erogazione del contributo, domanda del contributo aggiuntivo, relative al nuovo piano di ammortamento ricalcolato ai sensi dell'articolo 3, interessi maturati delle rispettive scadenze fino alla data di decorrenza delle nuove condizioni, al tasso agevolato;
c) importo rimasto impagato, quota capitale e/o quota interessi delle rate al tasso agevolato scadute e non pagate, prima della data di presentazione della domanda del contributo aggiuntivo, incrementato degli interessi maturati dalle rispettive scadenze fino alla data di decorrenza delle nuove condizioni, al tasso agevolato;
d) importo rimasto impagato, della rata originaria, per le rate riscadenzate ai sensi dell'articolo 18 legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, maggiorato degli interessi semplici al tasso a carico del mutuatario, dalla scadenza originaria fino alla decorrenza delle nuove condizioni.
3-bis. Sono a carico dei Fondi agevolativi:
a) interessi di mora, oneri e spese derivanti dall'estinzione parziale del finanziamento per effetto dell'erogazione del contributo aggiuntivo;
b) con riferimento al valore di cui ai punti b) e c) del comma 1, i contributi previsti dai piani contributivi originari fino alla data di estinzione totale o parziale del finanziamento ovvero fino alla decorrenza delle nuove condizioni;
c) relativamente al valore di cui al punto d) del comma 1, i contributi maturati sulle rate riscandenzate dalla scadenza originaria fino alla decorrenza delle nuove condizioni».
2. Al comma 8 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 24 aprile 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dopo le parole: «ottenimento dell'agevolazione,» sono aggiunte le seguenti parole: «Il contributo in conto di interessi è erogato all'impresa beneficiaria in un'unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della banca finanziatrice».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
139. 09. (ex 139. 014.) Stradella, Armosino, Crosetto.
Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
1. Al decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Alla cessazione dello stato d'emergenza le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dalle leggi e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Interno per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle recanti deroghe alle normative comunitarie;
b) all'articolo 4, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale, effettuata dopo la cessazione dello stato d'emergenza, non comporta la decadenza dal contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell'inizio dei lavori di ricostruzione o di riparazione«;
c) all'articolo 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Alla cessazione dello stato d'emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell'Interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti stessi e a partire dall'anno 2007 determinati in rapporto al grado di ricostruzione residua da collaudare al 31 dicembre di ogni anno rispetto ai Piani iniziali di tutti gli interventi previsti dalla Legge n. 61 del 1998»;
d) all'articolo 14, comma 14, le parole «per un periodo massimo di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate» le parole «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per cento».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), trovano applicazione in riferimento anche a tutte le altre situazioni di emergenza oggetto di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si applicano nei confronti delle regioni e degli enti locali che si obblighino, prima di procedere alle assunzioni o alla loro proroga, anche a mezzo di convenzioni stipulate tra di loro o con altre pubbliche amministrazioni, a trasformare il rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le convenzioni o gli atti d'obbligo devono stabilire i tempi di attuazione delle trasformazioni, il personale interessato, le forme di consultazione degli enti contraenti e delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi dei personale, i rapporti finanziari, la revoca dei finanziamenti per la mancata attuazione. La trasformazione del rapporto di lavoro, si svolge con le modalità di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, e deve essere completata entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La trasformazione non è soggetta ai divieti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A partire dalla data di stabilizzazione e per un periodo di cinque anni, gli oneri per il personale interessato sono a carico dei fondi previsti dall'articolo 14, comma 14, della citata legge 61 del 1998, e successive modificazioni.
4. La Regione Marche completa gli interventi di ricostruzione con il seguente ordine di priorità:
a) edifici utilizzati, al momento del sisma, come prima abitazione e gli edifici dove, al momento degli eventi sismici, venivano svolte effettivamente attività industriali, agroindustriali, artigianali, commerciali, professionali, di servizi, di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli, tenendo conto degli elementi forniti dai prezzi di acquisto, valore dei costi, spese di produzione n. 61 del 1998 completamento dei Piani di recupero di cui all'articolo 3 della legge n. 61 del 1998;
b) edifici ricompresi nel piano di cui all'articolo 8 della citata legge n. 61 del 1998, destinati a chiese principali e indispensabili per lo svolgimento delle attività di culto da individuare da parte delle Regioni sentite le autorità religiose competenti, con revisione del relativo Piano;
c) edifici ricompresi nel piano di cui all'articolo 2, comma 3), lettera e), della citata legge n. 61 del 1998, destinati a pubblici servizi e utilizzati al momento del sisma, di proprietà delle Regioni e degli enti locali;
d) riservare il 25 per cento degli importi stanziati agli edifici privati non ricompresi nell'elenco di cui alla precedente lettera a) e a tutti gli altri edifici individuati dai piani di intervento (cosiddette «seconde case"), onde attivare sostegni per l'abbattimento degli interessi passivi nella misura massima del 100 per cento dell'Euribor semestrale.
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
139. 010. (ex 139. 019.) Ceroni.
Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
Art. 139-bis. - (Provvedimenti a sostegno delle popolazioni delle regioni Marche, Liguria e Veneto colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006). - 1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni delle regioni Marche, Liguria e Veneto, colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006 ed in relazione ai quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro, per ciascuna regione, per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007.
2. Ai contributi di cui al presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000
2008: - 15.000
2009: - 15.000
139. 014. (ex 139. 037.) Forlani.
Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
Art. 139-bis. - (Prosecuzione degli interventi nelle zone della Regione autonoma Valle d'Aosta colpite dall'evento alluvionale dell'ottobre del 2000). - 1. Per la prosecuzione degli interventi a seguito dell'evento alluvionale di ottobre 2000, per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione dei rischi per il territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta, è autorizzato un contributo annuo di euro 25 milioni per l'anno 2007 e di 25 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici, di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aumentata dell'8 per cento.
139. 012. (ex 139. 030.) Nicco.
Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:
Art. 139-bis. - (Agevolazioni fiascali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994). - 1. Per i contributi previdenziali, premi assicurativi e tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, i termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 31 dicemrbe 2007. la presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: -2.000
2008: -2.000
2009: -2.000
139. 013. (ex 139. 043.) Cota.
Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:
Art. 139-bis. - (Interventi per le zone terremotate della provincia di Brescia) - 1. Ad integrazione dei contributi previsti dal quarto periodo del comma 100 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro per l'anno 2008 per la prosecuzione degli interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004.
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: -15.000
2008: -15.000
139. 014. (ex 139. 044.) Caparini.
Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
Art. 139-bis. - 1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni secondo il riparto da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
139. 0500. Governo.
Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'anno 2007, è ripristinato il limite d'impegno per un ammontare complessivo di euro 375.450.000 per gli interventi relativi all'accessibilità a Malpensa 2000 di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 ottobre 1997, n. 345.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti alle imprese nella misura del 30 per cento per ciascun anno.
140. 01 (ex 140. 01). Alberto Giorgetti.
Sopprimerlo.
141. 1. (ex 141. 2.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 141, aggiungere il seguente:
Art. 141-bis. - (Assi stradali e autostradali di prevalente interesse regionale: individuazione e trasferimento della potestà concessoria). - 1. Al fine di proseguire il processo di conferimento di funzioni al sistema delle autonomie avviato con la legge 15 marzo 1997, n. 59, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, previa intesa con la regione interessata, può procedersi alla modifica della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale e individuata dalle tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 e successive modifiche, ovvero all'individuazione di tratte autostradali o stradali, in tutto o in parte non realizzate, da conferire alle regioni.
2. L'intesa di cui al comma 1 è sancita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la regione interessata può, con propria legge, individuare le tratte autostradali e stradali ricadenti nel proprio territorio che rispondono ai requisiti di cui al comma 3 e dettarne la disciplina. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale si intendono automaticamente aggiornate le tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 e successive modifiche. Dalla medesima data le funzioni concernenti le tratte autostradali e stradali individuate dalle legge regionali sono esercitate dalla regione e gli atti e i provvedimenti successivamente adottati dallo Stato in relazione alle medesime tratte sono nulli.
3. L'intesa di cui al comma 1 può essere promossa anche dalla regione interessata e può riguardare tratte stradali e autostradali, anche già assentite in concessione, in tutto o in parte non realizzate, che siano prevalentemente al servizio del sistema produttivo regionale o funzionalmente interconnesse alla rete stradale di collegamento tra i capoluoghi di Provincia o in capoluogo di Regione.
4. Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 1, ovvero la legge regionale di cui al comma 2 adottata in assenza dell'intesa, produce gli effetti dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle tratte stradali e autostradali oggetto dell'intesa, ovvero della legge regionale di cui al comma 2 adottata in assenza dell'intesa, ivi compresi quelli con gli eventuali concessionari autostradali. La legge regionale fissa le modalità di esercizio delle funzioni amministrative inerenti le tratte stradali e autostradali trasferite, da esercitare anche mediante enti strumentali o società a totale partecipazione pubblica, ovvero mediante contratto di servizio con ANAS S.p.A.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 300.000;
2008: - 300.000;
2009: - 300.000.
141. 01. (ex 141. 01, 141. 04 e 141. 08.) Ravetto, Zorzato, Lupi, Casero, Gelmini, Verro, Gregorio Fontana, Bernardo, Romani, Bocciardo, Colucci, Aprea, Berruti, Craxi, Jannone, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Campa, Mistrello Destro, Alberto Giorgetti, Gianfranco Conte, Milanato.
Dopo l'articolo 141, aggiungere il seguente:
Art. 141-bis. - 1. Al fine di proseguire il processo di conferimento di funzioni al sistema delle autonomie avviato con la legge 15 marzo 1997, n. 59, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, previa intesa con la regione interessata, può procedersi alla modifica della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale e individuata dalle tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modifiche, ovvero all'individuazione di tratte autostradali o stradali, in tutto o in parte non realizzate, da conferire alle regioni.
2. L'intesa di cui al comma 1 è sancita entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la regione interessata può, con propria legge, individuare le tratte autostradali e stradali ricadenti nel proprio territorio che rispondono ai requisiti di cui al comma 3 e dettarne la disciplina; dalla data di entrata in vigore della legge regionale si intendono automaticamente aggiornate le tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modifiche; dalla medesima data, le funzioni concernenti le tratte autostradali e stradali individuate dalla legge regionale sono esercitate dalla regione e gli atti e i provvedimenti successivamente adottati dallo Stato in relazione alle medesime tratte sono nulli.
3. L'intesa di cui al comma 1 può essere promossa anche dalla regione interessata e può riguardare tratte stradali e autostradali, anche già assentite in concessione, anche in tutto o in parte non realizzate, che siano prevalentemente al servizio del sistema produttivo regionale o funzionalmente interconnesse alla rete stradale di collegamento tra i capoluoghi di provincia o con il capoluogo di regione.
4. Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 1, ovvero la legge regionale di cui al comma 2 adottata in assenza dell'intesa, produce gli effetti dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. La regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle tratte stradali e autostradali oggetto dell'intesa, ovvero della legge regionale di cui al comma 2 adottata in assenza dell'intesa, ivi compresi quelli con gli eventuali concessionari autostradali. La legge regionale fissa le modalità di esercizio delle funzioni amministrative inerenti le tratte stradali e autostradali trasferite, da esercitare anche mediante enti strumentali o società a totale partecipazione pubblica, ovvero mediante contratto di servizi con ANAS S.p.A.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.
141. 02. (ex 142. 05.) Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 141, aggiungere il seguente:
Art. 141-bis. - (Conferimento dei poteri concessori alle regioni sulla rete autostradale e stradale) - 1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Al fine di proseguire il processo di conferimento di funzioni al sistema delle autonomie avviato con la legge 15 marzo 1997, n. 59, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, previa intesa con la regione interessata, può procedersi alla modifica della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale e individuata dalle tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 461 e successive modifiche, ovvero all'individuazione di tratte autostradali o stradali, in tutto o in parte non realizzate, da conferire alle regioni.
8-ter. L'intesa di cui al comma 8-bis è sancita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In mancanza, la regione interessata può, con propria legge, individuare le tratte autostradali e stradali ricadenti nel proprio territorio che rispondono ai requisiti di cui al comma 8-quater e dettarne la disciplina; dalla data di entrata in vigore della legge regionale si intendono automaticamente aggiornate le tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modifiche; dalla medesima data le funzioni concernenti le tratte autostradali e stradali individuate dalla legge regionale sono esercitate dalla regione e gli atti e i provvedimenti successivamente adottati dallo Stato in relazione alle medesime tratte sono nulli.
8-quater. L'intesa di cui al comma 8-bis può essere promossa anche dalla regione interessata e può riguardare tratte stradali e autostradali, anche già assentite in concessione, anche in tutto o in parte non realizzate, che siano prevalentemente al servizio del sistema produttivo regionale o funzionalmente interconnesse alla rete stradale di collegamento tra i capoluoghi di provincia o con il capoluogo di regione.
8-quinquies. Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 8-bis, ovvero la legge regionale di cui al comma 8-ter adottata in assenza dell'intesa, produce gli effetti dell'articolo 101, comma l, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle tratte stradali e autostradali oggetto dell'intesa, ovvero della legge regionale di cui al comma 8-ter adottata in assenza dell'intesa, ivi compresi quelli con gli eventuali concessionari autostradali. La legge regionale fissa le modalità di esercizio delle funzioni amministrative inerenti le tratte stradali e autostradali trasferite, da esercire anche mediante enti strumentali o società a totale partecipazione pubblica, ovvero mediante contratto di servizio con ANAS S.p.A.»
Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 400.000;
2008: - 400.000;
2009: - 400.000;
voce: Ministero delle politiche agricole e forestali:
2007: - 100.000.
141. 03. (ex 142. 01.) Aprea, Bernardo, Berruti, Bocciardo, Casero, Colucci, Stefania Gabriella Craxi, Gregorio Fontana, Gelmini, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Ravetto, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere i seguenti:
Art. 214-bis. - 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
Art. 214-ter. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera h) le parole: «per la quota dei 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.
142. 20. (già 20. 013. - ex 142. 6.) Armani, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente:
al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 4;
all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 90.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
142. 1. (ex 142. 26.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 4.
142. 2. (ex 142. 27.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Il canone è corrisposto direttamente ad Anas spa, che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 1 e che lo destina alle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia.
142. 3. (ex 142. 5.) Fasolino.
Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: , anche attraverso misure organizzative fino alla fine del periodo.
142. 4. (ex 142. 28.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: all'alinea fino alla fine del periodo.
142. 5. (ex 142. 23.) Contento.
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le convenzioni accessive alle convenzioni in essere tra l'ANAS ed i suoi con cessionari sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare: a) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonché vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; b) l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva o di ispezione in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari; c) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento. L'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 è abrogato.
142. 6. (ex 142. 17.) Stradella, Armosino, Crosetto.
Al comma 4, premettere il seguente periodo: A decorrere dal 1o gennaio 2007 l'ANAS Spa sottopone a pedaggio reale tutti i tratti autostradali di propria competenza.
Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo sostituire le parole: non a pedaggio con le seguenti: di propria competenza.
142. 7. (ex 142. 29.) Garavaglia, Dussin, Fugatti, Filippi.
Al comma 4, sostituire i periodi secondo, terzo e quarto con il seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2007 l'ANAS S.p.A. sottopone a pedaggio reale tutti i tratti autostradali di propria competenza.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
142. 8. (ex 142. 19.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
142. 15 (ex 142. 1.) Chianale.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole anche attraverso la costituzione di apposita società, aggiungere le seguenti: anche a capitale misto con le regioni territorialmente interessate,.
142. 9. (ex 142. 4.) Zorzato, Milanato, Campa, Fratta Pasini, Giuseppe Fini, Gardini, Mistrello Destro.
Al comma 7, quarto periodo, dopo le parole: nei confronti dei concessionari autostradali sono impiegate aggiungere le seguenti: per il 50 per cento.
Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per il 50 per cento per interventi nel settore del trasporto ferroviario metropolitano sulla base delle direttive del Ministro dei
trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
142. 10. (ex 142. 20.) Soffritti, Sgobio, Napoletano, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Tranfaglia, Vacca, Venier.
Al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole da: ad integrazione delle risorse già stanziate a tale scopo fino alla fine del comma con le seguenti: per la realizzazione delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
142. 11. (ex 142. 25.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9. Nell'elenco di cui al comma 1, assumono priorità la costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e la messa in sicurezza delle vie di accesso, in ottemperanza alla direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 142, comma 9, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.
2. All'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
142. 12. (ex 142. 18.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:
1. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica si applica per le nuove concessioni e in caso di revisione delle convenzioni vigenti, ai sensi delle disposizioni previste dalle attuali convenzioni. In tutti i casi essa non potrà essere applicata forzosamente.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE delibera uno schema convenzionale sulle analisi del funzionamento dei contratti in essere e sulla ricognizione di quelli esistenti in generale per le finalità di cui al precedente comma.
3. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:
a) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità e che nessun operatore del settore delle costruzioni, anche attraverso le società controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possa esercitare i propri diritti di voto per la nomina degli amministratori per una quota eccedente il limite del 5 per cento del capitale.
142. 01. (ex 142. 03.) Angelino Alfano, Marinello.
Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è abrogato.
*142. 02. (ex 142. 12.) Angelo Piazza.
Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è abrogato.
*142. 03. (ex 142. 025.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le convenzioni aventi ad oggetto concessioni autostradali, i cui bandi di gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono prevedere clausole conformi a quanto stabilito nel nuovo schema convenzionale di cui al comma 2».
142. 04. (ex 142. 10.) Angelo Piazza.
Dopo l'articolo 142 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dopo le parole: «entro un anno dalla data» sono inserite le seguenti: «della prima revisione della convenzione, successiva alla data.»
142. 05. (ex 142. 017.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è sostituito dal seguente:
«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il CIPE, previa analisi del funzionamento dei contratti in essere e della ricognizione dei contratti analoghi esistenti all'estero, deve definire, fermo restando il quadro regolatorio definito con la delibera CIPE 20 dicembre 1996, interventi migliorativi che costituiranno le linee guida per il nuovo schema convenzionale, ai sensi e per gli effetti del comma 1».
142. 06. (ex 142. 9.) Angelo Piazza.
Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, le parole: «revisione periodica» sono sostituite dalle seguenti: » definizione dell'obiettivo di recupero produttività».
142. 07. (ex 142. 16.) Angelo Piazza.
Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) l'omogeneità delle tariffe su tutto il territorio nazionale;».
142. 08. (ex 142. 018.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dopo le parole: «in ragione», sono inserite le seguenti: «del rispetto del criterio dell'omogeneità delle tariffe su tutto il territorio nazionale,».
142. 09. (ex 142. 026.) Gibelli, Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, la lettera f) è abrogata.
142. 010. (ex 142. 027.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, comma 2, lettera f), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di ritardi dovuti a lentezze amministrative registrate nel procedimento di autorizzazione delle opere».
142. 011. (ex 142. 019.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, comma 2, lettera l), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dopo le parole: «anche a titolo di colpa» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del principio di partecipazione e contraddittorio».
142. 012. (ex 142. 020.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, il comma 3 è abrogato.
142. 013. (ex 142. 15.) Angelo Piazza.
Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 è sostituto dai seguenti:
«5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per un numero di amministratori non inferiore ad un quinto dei componenti del Consiglio di amministrazione, di indipendenza ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile.
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte dell'ANAS e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica«».
142. 014. (ex 142. 8.) Angelo Piazza.
Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
a) richiede informazioni ed effettua controlli, anche contabili nel rispetto della normativa civile e fiscale, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti;
b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei concessionari, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, d'intesa con l'Associazione di categoria delle concessionarie autostradali;
c) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti ed ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287».
142. 015. (ex 142. 7.) Angelo Piazza.
Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, il comma 6 è abrogato.
142. 016. (ex 142. 14.) Angelo Piazza.
Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del principio di partecipazione e contraddittorio».
142. 017. (ex 142. 09.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, il comma 7 è abrogato.
*142. 018. (ex 142. 13.) Angelo Piazza.
Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, il comma 7 è abrogato.
*142. 019. (ex 142. 010.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, il comma 8 è abrogato.
142. 020. (ex 142. 11). Angelo Piazza.
Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:
Art. 142-bis. - (Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262). - 1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dopo il comma 8 aggiunto il seguente:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle concessionarie autostradali le cui convenzioni sono state revisionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498»
142. 026. (ex 142. 014.) Garavaglia.
Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, comma 8, lettera a), capoverso 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, al secondo periodo, le parole: «a diniego di approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «ad approvazione».
142. 021. (ex 142. 011.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12, comma 8, lettera a), capoverso 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, all'ultimo periodo, le parole: «a diniego di approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «ad approvazione».
142. 022. (ex 142. 012.) Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle concessionarie autostradali le cui convenzioni sono state revisionate ai sensi déll'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.»
142. 023. (ex 142. 048.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
143. 1 (ex. 143. 14). Tassone, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle gestioni commissariali governative.
*143. 2 (ex. *143. 3). Floresta.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle gestioni commissariali governative.
*143. 7 (ex *143. 12). Raiti.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) per il miglioramento degli standard qualitativi degli mezzi pubblici attualmente impiegati, compresi i servizi a terra, quali biglietterie, fermate, sale di attesa, servizi di sorveglianza, servizi di pulizia.
143. 3 (ex. 143. 7). Alberto Giorgetti
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza delle linee metropolitane è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 6 per cento.
143. 4 (ex. 143. 16). Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I commi 3-sexies e 3-septies dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come introdotti dall'articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
143. 8 (ex. 143. 18). Lovelli, Velo, Albonetti, Carbonella, Soffritti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Al fine di agevolare i comuni nel miglioramento della mobilità veicolare e delle condizioni ambientali nei centri urbani e di rendere perseguibile quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 3, comma 1, numero 54), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte le seguenti parole: » o al mero pagamento di una tariffa».
143. 5 (ex. 143. 8). Osvaldo Napoli
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro tre mesi.
144. 1 (ex. 144. 11). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: , di cui 4,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il potenziamento della componente aereonavale del Corpo delle capitanerie di porto.
144. 6. (ex. *144. 7 IX Commissione e ex. *144. 23) Rotondo, Zunino, Albonetti, Meta, Attili, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Lusetti, Carra.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aggiornamento del piano è approvato dal CIPE.
144. 11 (ex. 144. 24) Milana.
Al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 216,com ma 2, tabella C, le dotazioni di conto capitale sono ridotte in maniera lineare, in
modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 5 milioni di euro.
144. 2 (ex. 144. 13). Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Armosino.
Al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 18 milioni.
Conseguentemente:
all'articolo 204, comma 1, sostituire le parole: 115 milioni con le seguenti: 113 milioni;
dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:
1. È istituito presso il Ministero dell'economia e finanze il Fondo di solidarietà mutuo prima casa.
2. Il Fondo interviene assumendosi il costo delle procedure bancarie e delle spese notarili per cui i ratei in sofferenza vengono posticipati prolungando di pari versamenti la scadenza del mutuo primario.
3. Lo slittamento dei ratei è possibile fino ad un massimo di diciotto mesi, potendo riguardare un unico periodo, salvo l'avvenuto inizio delle azioni di recupero.
4. Il costo dell'azione bancaria e notarile relativa è coperto dal Fondo di Solidarietà mutuo prima casa.
5. Con Decreto del Ministero di competenza vengono stabiliti, entro il 30 marzo 2007, i criteri attuativi previo confronto con le parti in causa.
144. 10. (ex 204. 01. e 204. 05.) Rossi Gasparrini, Razzi.
Al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 15 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 145, comma 1:
sostituire le parole: autorizzato un contributo di 10 milioni con le seguenti: autorizzata la spesa di 15 milioni;
sopprimere le parole: e a decorrere dal 2008.
144. 500. Governo.
Al comma 2, dopo le parole: agli utenti aggiungere le seguenti: ,ad aggiornare le conoscenze e le capacità dei conducenti.
*144. 7 (ex. 144. 15). D'Elpidio, Fabris, Satta, Affronti, Rocco Pignataro, Adenti, Cioffi, Capotosti, Giuditta, Morrone, Del Mese, Picano, Pisacane.
Al comma 2, dopo le parole: agli utenti aggiungere le seguenti: ,ad aggiornare le conoscenze e le capacità dei conducenti.
*144. 8 (ex. 144. 19). Velo, Attili, Carbonella, Fiano.
Al comma 2, dopo le parole: i controlli su strada, aggiungere le seguenti: , ivi comprese le interferenze con altri sistemi di trasporto.
144. 3. (ex. *144. 4). Floresta.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Per la prosecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
144. 4 (ex. 144. 5). Giudice.
Alla rubrica sostituire le parole: dei trasporti, con le seguenti: stradale e dei trasporti.
*144.5 (ex. *144. 10). Sanza.
Alla rubrica sostituire le parole: dei trasporti con le seguenti: stradale e dei trasporti.
*144. 9 (ex. *144. 21). Mario Ricci, Olivieri, Locatelli, Andrea Ricci.
Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: -40.000;
2008: -40.000;
2009: -40.000.
145. 1 (ex. 145. 6). Tassone, Dionisi, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre le dotazioni di conto corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 15 milioni di euro.
145. 2 (ex. 145. 4). Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.
Al comma 1, sostituire le parole: per gli esercizi 2007, 2008, 2009, e a decorrere fino alla fine del comma, con le seguenti: per il triennio 2007-2009, per i servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale e per quelli in concessione a soggetti diversi da Ferrovie dello Stato S.p.A.
145. 3 (ex. 145. 8). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, sopprimere le parole da: ,e a decorrere dal 2008 per le gestioni fino alla fine del comma.
145. 4 (ex. 145. 7). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché un contributo di 30 milioni di euro annui per gli esercizi 2007, 2008, 2009 per le ferrovie in concessione non appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato e per le gestioni commissariali governative.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
145. 5 (ex. 145. 1). Zanetta, Campa, Russo.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo di natanti fluviali e fluviomarittimi.
146. 1. (ex. 146. 1). Fava, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 146, inserire il seguente:
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, comma 1, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:
d-ter) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi il cui patrimonio sia esclusivamente o prevalentemente investito in:
1) navi, iscritte o da iscriversi nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
2) in partecipazioni in società di navigazione marittima aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, anche finanziaria, il noleggio e la gestione di navi iscritte o da iscriversi nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
3) in strumenti finanziari o derivati con finalità di copertura emessi dalle società di cui alla precedente lettera c)«;
b) All'articolo 37, comma 2, lettera b-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso dei fondi previsti alla lettera d-ter) del comma 1 dovrà prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino ad un valore di almeno il 60 per cento del valore delle navi, delle partecipazioni detenute in società di navigazione marittima, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, anche finanziaria, il noleggio e la gestione di navi iscritte o dà iscriversi nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ovvero degli strumenti finanziari o derivati con finalità di copertura emessi dalle predette società, e del 20 per cento per gli altri beni nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi».
2. Al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del capo II è modificata come segue: «Disciplina dei fondi comuni d'investimento immobiliare e dei fondi comuni di investimento navale:«;
b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «I fondi comuni d'investimento immobiliare» sono aggiunte le seguenti: «ed i fondi comuni di investimento navale«;
c) all'articolo 6, comma 3-bis, dopo le parole: «alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento immobiliare» sono aggiunte le seguenti: «ed i fondi comuni di investimento navale«;
d) all'articolo 7, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi; al medesimo articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. I proventi conseguiti dai partecipanti di fondi comuni di investimento navale, di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, costituiscono redditi della stessa fonte di quelli conseguiti dal fondo. Le disposizioni relative all'applicazione delle ritenute di cui ai commi precedenti si applicano anche ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento navale istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58. La ritenuta è, in tal caso, operata sulla parte imponibile dei proventi riferibili a ciascuna quota, risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto, documentato secondo le disposizioni dei commi precedenti»;
f) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «e navali»; al quarto periodo, dopo le parole «acquisti di immobili» sono aggiunte le seguenti: «e di nave»;
g) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «fondi d'investimento immobiliare» sono inserite le seguenti: «ed ai fondi comuni di investimento navale».
3. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998; n. 30, dopo le parole: «reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale» sono aggiunte le seguenti: «anche se per il tramite di fondi di investimento navale costituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
4. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «navi iscritte nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30» sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite di fondi di investimento navale costituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 1.
*146. 010 (ex. *146. 011). Velo, Attili.
Dopo l'articolo 146, inserire il seguente:
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, comma 1, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:
d-ter) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi il cui patrimonio sia esclusivamente o prevalentemente investito in:
1) navi, iscritte o da iscriversi nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
2) in partecipazioni in società di navigazione marittima aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, anche finanziaria, il noleggio e la gestione di navi iscritte o da iscriversi nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
3) in strumenti finanziari o derivati con finalità di copertura emessi dalle società di cui alla precedente lettera c)«;
b) All'articolo 37, comma 2, lettera b-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso dei fondi previsti alla lettera d-ter) del comma 1 dovrà prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino ad un valore di almeno il 60 per cento del valore delle navi, delle partecipazioni detenute in società di navigazione marittima, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, anche finanziaria, il noleggio e la gestione di navi iscritte o dà iscriversi nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ovvero degli strumenti finanziari o derivati con finalità di copertura emessi dalle predette società, e del 20 per cento per gli altri beni nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi».
2. Al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del capo II è modificata come segue: «Disciplina dei fondi comuni d'investimento immobiliare e dei fondi comuni di investimento navale:«;
b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «I fondi comuni d'investimento immobiliare» sono aggiunte le seguenti: «ed i fondi comuni di investimento navale«;
c) all'articolo 6, comma 3-bis, dopo le parole: «alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento immobiliare» sono aggiunte le seguenti: «ed i fondi comuni di investimento navale«;
d) all'articolo 7, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi; al medesimo articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. I proventi conseguiti dai partecipanti di fondi comuni di investimento navale, di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, costituiscono redditi della stessa fonte di quelli conseguiti dal fondo. Le disposizioni relative all'applicazione delle ritenute di cui ai commi precedenti si applicano anche ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento navale istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58. La ritenuta è, in tal caso, operata sulla parte imponibile dei proventi riferibili a ciascuna quota, risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto, documentato secondo le disposizioni dei commi precedenti»;
f) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «e navali»; al quarto periodo, dopo le parole «acquisti di immobili» sono aggiunte le seguenti: «e di nave»;
g) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «fondi d'investimento immobiliare» sono inserite le seguenti: «ed ai fondi comuni di investimento navale».
3. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998; n. 30, dopo le parole: «reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale» sono aggiunte le seguenti: «anche se per il tramite di fondi di investimento navale costituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
4. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «navi iscritte nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30» sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite di fondi di investimento navale costituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 1.
*146. 01 (ex. *146. 013). Sanza.
Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «le navi adibite esclusivamente ai traffici commerciali internazionali» sono inserite le seguenti: «e le navi che effettuano servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del Codice della navigazione»;
b) il comma 5 è abrogato.
2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 ammonta a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni.
2007: - 90.000;
2008: - 90.000;
2009: - 90.000.
146. 05 (ex. 146. 06). Sanza.
Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: «le navi adibite esclusivamente ai traffici commerciali internazionali» sono inserite le seguenti: «e le navi che effettuano servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, il comma 5 è abrogato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 30 per cento»;
b) alla lettera b) sostituire le parole: «per al quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 50 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
146. 08 (ex. 146. 09) Mondello, Uggè, Zanetta, Di Centa.
Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n 30, e successive modificazioni, dopo le parole: «le navi adibite esclusivamente ai traffici commerciali internazionali» sono inserite le seguenti: «e le navi che effettuano servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione».
2. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,n. 30, e successive modificazioni, è abrogato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un corrispondente maggior gettito complessivo.
146. 02 (ex. 146. 08). Campa.
Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: «le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali» sono aggiunte le seguenti: «e le navi che effettuano servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione».
2. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, è abrogato.
146. 09 (ex. 147. 010). Bernardo.
Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:
1. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi alle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo non iscritte nel Registro internazionale.
2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 ammonta a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 55.000;
2008: - 55.000;
2009: - 55.000.
146. 03 (ex. 146. 07 e ex. 147. 019). Sanza.
Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:
1. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 sono estesi alle imprese armatoriali per le navi non iscritte nel registro internazionale che esercitano attività di cabotaggio marittimo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis.
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 30 per cento»;
b) alla lettera b) sostituire le parole: «per al quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 50 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
146. 07 (ex. 146. 05 e ex. 146. 010) Mondello, Uggè, Zanetta, Di Centa, Rosso.
Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:
1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, il limite del 50 per cento di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è elevato per l'anno 2007 al 75 per cento. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato nel limite massimo di 10 milioni di euro l'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: - 10.000.
*146. 04 (ex. *146. 012). Sanza.
Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:
1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, il limite del 50 per cento di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è elevato per l'anno 2007 al 75 per cento. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato nel limite massimo di 10 milioni di euro l'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: - 10.000.
*146. 011 (ex. *146. 02 e ex. *146.021). Zunino, Rotondo, Albonetti, Lovelli, Velo, Boffa, Attili.
Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:
1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del settore navalmeccanico e per il completamento degli interventi in materia dì investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati dalla Commissione europea con decisione SG(2001) D/285716 del 1o febbraio 2001, nonché di quelli previsti agli articoli 2 e 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, sono autorizzati:
a) per il completamento degli interventi, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, un contributo decennale di 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2008;
b) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2007;
c) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, un contributo di 12 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Per gli interventi di cui al regolamento (CE) n. 1177/2002, del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporanea della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, applicato in Italia con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 2004, è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente dopo l'articolo 212 aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un corrispondente maggior gettito complessivo.
146. 06 (ex. 146. 01). Campa.
Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:
Art.146-bis. - 1. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi alle imprese armatoriali per le navi non iscritte nel registro internazionale che esercitano attività di cabotaggio marittimo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 30 per cento»;
b) alla lettera b), le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 50 per cento»
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
146. 015. (ex 146.010.) Campa.
Sopprimerlo.
147. 1 (ex. 147. 5). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sostituirlo con il seguente:
1.La dotazione del Fondo volto a favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è integrato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
147. 2 (ex. 147. 3). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, capoverso, comma 1, primo periodo, dopo le parole: favorire la demolizione aggiungere le seguenti: o la nuova acquisizione.
147. 3 (ex. 147. 4) Garavaglia, Fugattti, Filippi.
Al comma 1, capoverso, comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle unità navali, aggiungere le seguenti: iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali alla data del 1o gennaio 2005.
147. 4 (ex. *147. 2 IX Commissione e *147.8). Attili, Velo, Fiano, Meta, Zunino Lusetti.
Al comma 1, dopo le parole: venti anni aggiungere le seguenti: e che alla data del 1o gennaio 2006, risultino iscritte nei registri tenuti dalle Autorità nazionali.
147. 500. Governo.
Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:
1. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.
2. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture anche immateriali e servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturali del territorio;
b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;
c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;
d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati;
e) contribuire a risolvere le situazioni di emergenza abitativa presenti negli ambiti urbani interessati dalla presente legge attraverso la promozione in aree di proprietà pubblica o anche con destinazione diversa da quella residenziale nella disponibilità del soggetto proponente privato di programmi residenziali caratterizzati da un massimo del trenta per cento di alloggi per la locazione a canone economicamente sostenibile, del dieci per centro per l'emergenza abitativa da cedere gratuitamente al comune e per la restante quota da alloggi in proprietà «prima casa»; le modalità di attuazione dei programmi saranno definite entro i1 31 dicembre 2007 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri competenti e le Commissioni parlamentari;
f) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l'implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.
3. Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 4. Le linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
4. Al fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture entro due mesi dalla pubblicazione delle linee guida di cui al comma 3, d'intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate individuate tra gli ambiti urbani e territoriali di area vasta strategici e di preminente interesse nazionale. L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano, è pubblicato nel mese successivo nella Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi quattro mesi i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture alla regione ovvero regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento individuando un soggetto promotore dell'iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
5. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti:
a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, di alloggi a canone concordato, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
c) misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione.
6. Ai piani, trasmessi dal Ministero delle infrastrutture due mesi successivi al CIPE, che li approva entro due mesi, è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità ed i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareti sono indicati nelle linee guida di cui al comma 3.
7. I comuni, individuati ai sensi del comma 4, predispongono il piano definitivo degli interventi anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture.
8. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l'attuazione.
9. Le attività di accompagnamento controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture che predispone una relazione annuale al Parlamento.
10. Una quota non inferiore al l5 per cento delle risorse annualmente disponibili dei piani di investimento deliberati dall'INAIL è destinata a finanziare la realizzazione, da parte di imprese di costruzione e cooperative di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, di alloggi per la locazione a canone economicamente sostenibile da assegnare prioritariamente ai dipendenti dei corpi armati dello Stato, nonché degli interventi di cui al comma 2, lettera e) del presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguenti variazione:
2007: - 10.000.
147. 01 (ex. 147. 018). Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Germanà.
Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:
1. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.
2. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture anche immateriali e servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturali del territorio;
b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;
c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;
d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati;
e) contribuire a risolvere le situazioni di emergenza abitativa presenti negli ambiti urbani interessati dalla presente legge attraverso la promozione in aree di proprietà pubblica o anche con destinazione diversa da quella residenziale nella disponibilità del soggetto proponente privato di programmi residenziali caratterizzati da un massimo del trenta per cento di alloggi per la locazione a canone economicamente sostenibile, del dieci per centro per l'emergenza abitativa da cedere gratuitamente al comune e per la restante quota da alloggi in proprietà «prima casa»; le modalità di attuazione dei programmi saranno definite entro i1 31 dicembre 2007 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri competenti e le Commissioni parlamentari;
f) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l'implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.
3. Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 4. Le linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
4. Al fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture entro due mesi dalla pubblicazione delle linee guida di cui al comma 3, d'intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate individuate tra gli ambiti urbani e territoriali di area vasta strategici e di preminente interesse nazionale. L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano, è pubblicato nel mese successivo nella Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi quattro mesi i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture alla regione ovvero regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento individuando un soggetto promotore dell'iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
5. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti:
a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, di alloggi a canone concordato, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
c) misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione.
6. Ai piani, trasmessi dal Ministero delle infrastrutture due mesi successivi al CIPE, che li approva entro due mesi, è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità ed i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareti sono indicati nelle linee guida di cui al comma 3.
7. I comuni, individuati ai sensi del comma 4, predispongono il piano definitivo degli interventi anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture.
8. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l'attuazione.
9. Le attività di accompagnamento controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture che predispone una relazione annuale al Parlamento.
10. Una quota non inferiore al l5 per cento delle risorse annualmente disponibili dei piani di investimento deliberati dall'INAIL è destinata a finanziare la realizzazione, da parte di imprese di costruzione e cooperative di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, di alloggi per la locazione a canone economicamente sostenibile da assegnare prioritariamente ai dipendenti dei corpi armati dello Stato, nonché degli interventi di cui al comma 2, lettera e) del presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguenti variazione:
2007: - 10.000.
147. 02 (ex. 147. 05). Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Germanà.
Dopo l'articolo 147 aggiungere il seguente:
1. Al fine del completamento della progettazione e del finanziamento delle opere connesse con il IIo lotto della strada statale 640, tratto Canicattì-Caltanissetta, è autorizzata la spesa complessiva pari a 300 milioni di euro per il triennio 2007-2009.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
147. 03 (ex. 147. 011). Misuraca, Angelino Alfano, Marinello.
Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:
1. È ripristinato il limite d'impegno a decorrere dall'anno 2007 per un ammontare complessivo di euro 375.450.000 per gli interventi relativi all'accessibilità a Malpensa 2000 di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 ottobre 1997, n. 345 «Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 75.450:
2008: - 100.000;
2009: - 200.000.
147. 04 (ex. 147. 014). Aprea, Bernardo, Berruti, Bocciardo, Casero, Colucci, Stefania Gabriella Craxi, Fontana, Gelmini, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Ravetto, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro, La Russa, Airaghi, De Corato, Frassinetti, Gamba, Saglia.
Dopo l'articolo 147 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data del 31 dicembre 2005».
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: - 60.000.
147. 05 (ex. 147. 015). Crosetto, Costa, Delfino, Ravetto.
Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:
1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone colpite della Campania e delle Basilicata colpite dal terremoto del settembre 1980, è autorizzato un contributo di euro 60 milioni per l'anno 2007 e di euro 30 milioni per ognuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle regioni interessate secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
a) voce: Ministero dell'economia e delle finanze
2007: - 40.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.
b) voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
2007: - 20.000;
147. 06 (ex. 147. 017). Margiotta, Iannuzzi, Luongo, Lombardi, Carta.