A.C. 2272-bis-A

ORDINI DEL GIORNO

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale.

N. 3.

Seduta del 7 giugno 2007


      La Camera,

          preso atto della comune volontà affinché tutte le imprese di carattere pubblico, che assumono la responsabilità di gestire consorzi, società o enti che trattano concessioni relative alla fornitura di servizi ai cittadini, siano indirizzate alla più oculata gestione possibile, con speciale riguardo alla riduzione dei costi di amministrazione, direzione e consulenze,

impegna il Governo:

          a monitorare che, nel caso in cui società di carattere pubblico acquisiscano i servizi citati in premessa, siano scrupolosamente seguiti i criteri di buona e corretta amministrazione con impegno da parte di tutte le predette imprese, società, consorzi od enti pubblici;

          ad adottare le opportune iniziative volte a:

              ridurre al minimo i costi di gestione e di amministrazione;

              gestire gli appalti ed i lavori relativi ad interventi strutturali o comunque agli investimenti con la massima trasparenza stabilendo norme di garanzia;

              permettere la fruizione dei servizi con piani tariffari che tengano in considerazione anche gli aspetti sociali dell'utenza, con particolare riguardo alle famiglie con portatori di handicap o anziani non autosufficienti, nonché alle famiglie residenti in località montane o gravemente disagiate.
9/2272-bis/1.    Zacchera, Briguglio, Rositani, Giulio Conti.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 6 del provvedimento in esame reca una norma relativa alla distribuzione di GPL a mezzo di serbatoi;

              rispetto al testo inizialmente approvato dal Consiglio dei Ministri, il testo approvato dalla Commissione attività produttive - nel sostituire la disposizione originaria - aveva migliorato notevolmente alcuni aspetti rilevanti, soprattutto per quanto concerne il ripristino delle sanzioni oggi previste per comportamenti illeciti in quanto pericolosi per la pubblica e privata incolumità, quali il riempimento abusivo di serbatoi altrui;

              risulta evidente che le attuali norme sanzionatone di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, tendono a tutelare non certamente l'interesse contrattuale, bensì il più ampio interesse generale della collettività a che non vengano realizzati comportamenti che rischiano di provocare eventi incidentali particolarmente gravi in quanto coinvolgono apparecchi a pressione;

              non sembra che le norme sanzionatorie sopra indicate possano in alcun modo costituire un freno allo sviluppo della libera concorrenza, ma anzi le stesse sono poste a tutela della sicurezza del consumatore finale di GPL, sopratutto in un settore che vede già oggi un numero elevatissimo di operatori concorrenti tra loro;

              nel corso dell'esame in Assemblea è stato approvato un emendamento che reinserisce l'abrogazione dei commi 7 e 8 dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 128 del 2006, con ciò eliminando proprio le sanzioni previste per il riempimento abusivo di serbatoi altrui concessi in comodato al consumatore finale e con ciò provocando rischi reali di riduzione dei livelli di sicurezza oggi raggiunti nel settore del GPL,

impegna il Governo

a valutare i delicatissimi aspetti relativi alla sicurezza delle attività in argomento con riferimento ai gravi rischi connessi all'abrogazione delle citate norme sanzionatorie e, conseguentemente, a valutare l'opportunità di adottare, in sede di attuazione del provvedimento, iniziative normative volte ad eliminare l'abrogazione dei commi 7 e 8 dell'articolo 18 del decreto legislativo del 22 febbraio 2006, n. 128.
9/2272-bis/2.    Provera, Zipponi, Burgio, Trepiccione, Affronti, Ferdinando Benito Pignataro.


      La Camera,

          premesso che:

              l'emissione di denaro in euro a favore dello Stato da parte della Banca d'Italia avviene dietro corresponsione alla banca stessa di debito pubblico;

              la Banca d'Italia è di proprietà di privati che si arricchiscono commerciando i titoli di debito, mentre tale debito è pubblico e quindi a carico di tutti i cittadini;

              dunque l'utilizzo della moneta euro rappresenta un costo per i cittadini italiani, che non sono più proprietari dell'istituto di emissione nazionale, come anche sono private le banche nazionali di molti Paesi d'Europa e la Banca centrale europea, le cui quote sono detenute dalle banche nazionali;

              non vi è nessun motivo che legittimi questo stato di cose visto che la moneta è inconvertibile e non rappresenta alcuna riserva e si tratta quindi di un mero strumento cartaceo di rappresentazione di valori di scambio;

              l'articolo 41 del provvedimento in esame mostra l'impegno del Governo a «favorire la modernizzazione degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei» e per questo il Governo chiede la delega a riordinare «la disciplina in materia di sistemi di pagamento»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di affrontare la questione del signoraggio vigente sull'utilizzo della moneta euro adottando i provvedimenti necessari ad eliminare i costi finanziari per i cittadini legati all'emissione di tale moneta.
9/2272-bis/3.    Buontempo.


      La Camera,

          premesso che:

              nel corso dell'esame del provvedimento è stato approvato un emendamento che consente agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, (supermercati, centri commerciali e parafarmacie) di dispensare i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, (cosiddetti farmaci di classe C, con obbligo di ricetta medica);

              la normativa vigente non consente alle ASL di effettuare nei confronti dei suddetti esercizi commerciali i dovuti controlli previsti a tutela della salute del consumatore, anche ad esempio in tema di corretta conservazione del farmaco. Tale sistema di garanzie e controlli non contempla la sola presenza di un farmacista, ma costituisce un fitto, collaudato e continuo scambio di informazioni fra i professionisti che operano in farmacia, le autorità nazionali preposte all'autorizzazione e alla sorveglianza dei farmaci e le autorità sanitarie regionali e locali preposte alla sorveglianza degli esercizi medesimi;

              la predetta novità normativa interviene mentre, contemporaneamente, si svolgono i lavori, presso il Ministero della salute, di un tavolo di confronto con gli operatori del settore per rendere il servizio farmaceutico sempre più rispondente ai bisogni dei cittadini, attraverso la graduale introduzione della nuova disciplina sulla liberalizzazione della vendita di farmaci,

impegna il Governo

a verificare la compatibilità del lavoro e dei risultati conseguiti in seno al tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con l'autorizzazione ad estendere la vendita anche dei farmaci con obbligo di ricetta nelle parafarmacie e presso gli esercizi commerciali.
9/2272-bis/4.    Cancrini, Sanna, Bianchi, Zanotti, Lomaglio, Astore, Dioguardi, Ulivi.


      La Camera,

          premesso che:

              è necessario favorire gli scambi commerciali con i Paesi esteri e in generale il commercio internazionale;

              ai confini settentrionali sono presenti difficoltà e strozzature delle comunicazioni per le difficili caratteristiche orografiche che rendono poco agevole il transito delle merci anche per l'insufficienza ormai grave dei trafori e dei valichi alpini;

              il commercio internazionale è essenziale per l'economia del Paese, che è prevalentemente di trasformazione e di grande beneficio per le aree del Paese contigue ai confini con Stati esteri, e sarebbe reso più agevole con la istituzione di punti franchi nelle province dell'Italia settentrionale confinanti con Stati esteri o con regioni ad autonomia speciale;

              tali punti franchi dovrebbero essere istituiti in corrispondenza di scali merci di grandi dimensioni situati sulle principali linee ferroviarie internazionali; l'amministrazione dei punti franchi dovrebbe essere attribuita a consorzi formati dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio nel cui territorio essi sono situati, nonché dalla società Rete ferroviaria italiana Spa;

              è opportuno determinare un regime doganale fiscale di punti franchi con:

                  1) facoltà di compiere nel punto franco tutte le operazioni inerenti allo scarico e al carico di materiali e di merci, al loro deposito e alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, con lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale, commerciale e di prestazioni di servizi;

                  2) assimilazione delle merci sottoposte nel punto franco a operazioni di manipolazione e trasformazione, diverse dalle manipolazioni usuali previste dall'articolo 152, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, alle merci in regime di temporanea importazione, secondo quanto previsto dall'articolo 165, ultimo comma, del medesimo testo unico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti normativi di propria competenza volti ad istituire i punti franchi secondo i criteri e le caratteristiche indicati in premessa, al fine di favorire sia gli scambi commerciali con l'estero sia le condizioni economiche e sociali dei comuni contigui o vicini alla frontiera settentrionale che hanno, per le loro caratteristiche intrinseche, necessità di sostegni e occasioni di sviluppo economico-sociale.
9/2272-bis/5.    Zanetta.


      La Camera,

          premesso che:

              la limitazione al solo Mezzogiorno, disposta dalla legge finanziaria per l'anno 2007, in ordine alla possibilità di costituire zone franche urbane è illogica ed incongrua in quanto non tiene conto del fatto che nel Centro-Nord sono presenti aree urbane degradate che necessitano di interventi per favorire lo sviluppo economico e sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere anche alle regioni del Centro-Nord la possibilità di istituire zone franche urbane con particolare riferimento ad aree e quartieri degradati situati nelle province confinanti con Stati esteri.
9/2272-bis/6.    Rosso, Zanetta.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 6 del provvedimento in esame reca una norma relativa alla distribuzione di GPL a mezzo di serbatoi;

              rispetto al testo inizialmente approvato dal Consiglio dei Ministri, il testo approvato dalla Commissione attività produttive - nel sostituire la disposizione originaria - aveva migliorato notevolmente alcuni aspetti rilevanti, soprattutto per quanto concerne il ripristino delle sanzioni oggi previste per comportamenti illeciti in quanto pericolosi per la pubblica e privata incolumità, quali il riempimento abusivo di serbatoi altrui;

              risulta evidente che le attuali norme sanzionatone di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, tendono a tutelare non certamente l'interesse contrattuale, bensì il più ampio interesse generale della collettività a che non vengano realizzati comportamenti che rischiano di provocare eventi incidentali particolarmente gravi in quanto coinvolgono apparecchi a pressione;

              non sembra che le norme sanzionatorie sopra indicate possano in alcun modo costituire un freno allo sviluppo della libera concorrenza, ma anzi le stesse sono poste a tutela della sicurezza del consumatore finale di GPL, sopratutto in un settore che vede già oggi un numero elevatissimo di operatori concorrenti tra loro;

              nel corso dell'esame in Assemblea è stato approvato un emendamento che reinserisce l'abrogazione dei commi 7 e 8 dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 128 del 2006, con ciò eliminando proprio le sanzioni previste per il riempimento abusivo di serbatoi altrui concessi in comodato al consumatore finale e con ciò provocando rischi reali di riduzione dei livelli di sicurezza oggi raggiunti nel settore del GPL;

              l'abrogazione delle sanzioni, disposta con l'approvazione del predetto emendamento, opera una sanatoria di comportamenti illegali, dando alle aziende del settore interessato ed agli stessi cittadini un segnale di assenza di attenzione verso i delicati profili connessi alla sicurezza dei serbatoi di GPL,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, in sede di attuazione del provvedimento, iniziative normative volte a prevedere un adeguato impianto sanzionatorio per comportamenti illeciti in ordine al riempimento abusivo di serbatoi altrui.
9/2272-bis/7.    Saglia, Fava.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 19 del disegno di legge in esame reca delega al Governo per la semplificazione delle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi;

              la prevenzione incendi è una funzione di preminente interesse pubblico;

              la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione,

impegna il Governo

a prevedere nell'esercizio della delega l'obbligo, per il richiedente il certificato di prevenzione incendi, di produrre copia scritta della parte del documento di valutazione-rischi di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la sola parte relativa alla valutazione dei rischi di incendio (di cui anche al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998) e alla valutazione del rischio di esplosione di cui all'articolo 88-quinquies del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché copia del conseguente piano di evacuazione e di gestione delle emergenze di cui agli articoli 4, comma 5, lettera e), e 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994 (decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998).
9/2272-bis/8.    Burgio, Provera, Zipponi, Ferrara, Rocchi, De Cristofaro.


      La Camera,

          premesso che:

              la condivisione di opere multimediali, resa possibile da internet, è un'occasione di crescita e di arricchimento per il singolo e la collettività;

              la creazione a fini didattici di siti internet a libero accesso, creati e utilizzati principalmente da studenti e docenti e messi in rete col fine primario di supporto formativo è sempre più diffusa;

              i siti scolastici e di altre associazioni o i blog utilizzano, per fini didattici, file sonori, immagini protette, citazioni d'autore;

              non esistono comunicazioni ufficiali del Ministero della pubblica istruzione che informino gli insegnanti dei limiti entro cui utilizzare materiale sui siti internet o sui blog didattici;

              la legge 22 aprile 1941, n. 633, dà adito ad interpretazioni contrastanti in merito alla differenza di trattamento tra l'uso didattico-formativo-istituzionale e l'uso commerciale per l'utilizzo di immagini protette dai diritti d'autore;

              un'associazione di consumatori ha raccolto più di 7.000 firme su una petizione finalizzata alla modifica della legge sul diritto d'autore;

              l'Italia dovrebbe promuovere il diritto di accesso all'informazione, con qualunque mezzo e in qualunque modo,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volta a liberalizzare le riproduzione per uso personale, senza fini di lucro, di software, libri di testo e brani musicali, modificando in modo appropriato la legge 22 aprile 1941, n. 633.
9/2272-bis/9.    Maroni, Fava.


      La Camera,

          premesso che:

              le città sono oramai al collasso. L'inquinamento provocato dalle automobili e dal traffico privato le rendono pressoché invivibili, tanto che negli ultimi anni la definizione di «città a misura d'uomo» ha lasciato il posto alla nuova e provocatoria definizione di «città a misura di automobile», che la dice lunga su cosa effettivamente risultano oggi;

              numerosi rilievi dimostrano come in ambiente urbano la congestione provocata dal traffico veicolare incida profondamente sulla qualità della vita e sui tempi delle persone. I danni alla salute derivanti dall'inquinamento liberato dagli autoveicoli sono imputabili per il 72 per cento al monossido di carbonio, per il 46 per cento ai composti organici volatili non metanici, oltre al famigerato PM10 ed al benzene;

              d'altra parte la recente eliminazione del piombo dalle benzine non ha risolto il problema delle emissioni di veleni dalle automobili in quanto le cosiddette benzine «verdi» si stanno rivelando assai più insidiose rispetto a quelle tradizionali poiché contengono una maggiore quantità di idrocarburi aromatici (benzene, tolueni, xileni, ecc.) in grado di esercitare effetti tossici sull'organismo anche a basse concentrazioni;

              un flusso veicolare congestionato è maggiormente inquinante poiché la bassa velocità comporta la maggiore permanenza in un tratto stradale degli stessi veicoli che in altre condizioni sarebbero smaltiti più in fretta con il relativo aumento del tempo di esposizione all'inquinamento. Inoltre il flusso forzato costringe gli automobilisti a marciare a basse velocità, con un uso di marce basse (prevalentemente la seconda e la terza, nonché la prima per le ripartenze) comportando un regime di rotazione dei motori piuttosto alto e quindi una maggiore emissione di inquinanti atmosferici ed una rumorosità superiore rispetto a quelli generati da un traffico scorrevole in condizioni di flusso stabile;

              è perciò ineludibile la necessità di invertire la rotta, diminuendo i flussi di traffico e riconvertendo le città, poiché esse rappresentano nel loro complesso una delle istanze principali ai quali anche il Parlamento, oltre alle istituzioni locali, deve dare soluzioni valide, anche per adempiere in maniera concreta al mandato di tutti quei cittadini che, in quanto tali, vogliono vivere bene i loro spazi ed i loro ambienti quotidiani;

              vivere bene in città dunque significa anche e soprattutto decongestionare il flusso di automobili e di veicoli privati. In quest'ottica il trasporto pubblico va potenziato, stimolato e preferito come vero e proprio modello di sviluppo futuro della viabilità delle città;

              se il numero dei veicoli supera la capacità di carico dello spazio urbano, a pagarne le conseguenze saranno, come sempre, i soggetti più deboli e, tra questi, i bambini e gli anziani;

              in numerose città italiane i marciapiedi sono progressivamente diventati dei parcheggi, e si parcheggia oramai in seconda e terza fila e agli incroci, impedendo ai mezzi del trasporto pubblico urbano di conservare una velocità adeguata ed impedendo la mobilità di pedoni, ciclisti e di altre tipologie di persone che preferiscono non servirsi dell'automobile come unico mezzo di spostamento;

              gli effetti di un uso spropositato del mezzo privato sono pesantissimi sulla stessa salute dei cittadini. È nota la denuncia dell'Organizzazione mondiale della sanità di qualche anno fa, quando, tra l'altro, si scoprì che l'Italia, in modo scorretto, non aveva neppure recepito le direttive europee emanate in materia. Da ricerche finanziate dalla Commissione europea è emerso che, nella sola capitale, le concentrazioni di PM10 (polveri sottili) superiori ai 20 microgrammi per metro cubo causano 45 morti premature ogni 100 mila abitanti all'anno contro gli 11,7 di Parigi e i 5,9 di Londra;

              il decongestionamento del traffico urbano, attraverso lo sviluppo ed il potenziamento del trasporto pubblico locale, realizza anche l'economicità di gestione del sistema: il costo energetico dello spostamento di una persona, infatti, per 1 Km in auto occupata da un solo passeggero è 100 volte superiore a quello dello stesso percorso effettuato con mezzo pubblico;

              altro fattore che maggiormente ha portato ad un innalzamento dell'inquinamento atmosferico, dovuto al maggior flusso di veicoli privati ed al conseguente congestionamento della strade urbane è senza dubbio il pendolarismo per finalità lavorative o per la fruizione di particolari servizi;

              d'altra parte lo stesso pendolarismo comporta costi economici che incidono significativamente sui redditi familiari, particolarmente dei ceti medio-bassi, con oneri che possono essere certamente configurati quali costi per la produzione del reddito delle famiglie dei lavoratori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative a sostegno del reddito, volte a promuovere ed incentivare l'utilizzo da parte dei cittadini del trasporto pubblico, che introducano agevolazioni fiscali che consentano ai contribuenti di dedurre l'onere annuo sostenuto per le spese di acquisto di abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano.
9/2272-bis/10.    Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio, Vacca, Diliberto, Soffritti.


      La Camera,

          premesso che:

              numerose disposizioni del provvedimento in esame mirano ad introdurre nuove forme di tutela del consumatore, come soggetto debole rispetto a chi esercita la produzione e la vendita di beni e servizi;

              il cittadino ha il diritto-dovere di difendersi dai continui attacchi che subisce ogni giorno da parte di un'economia troppo aggressivamente liberista;

              la protezione degli interessi economici del cittadino è oggi fondamentale, in particolare se si considera che un'altissima percentuale di italiani vive in uno stato di povertà e che anche le piccole spese contribuiscono a peggiorare il bilancio delle famiglie italiane;

              in Italia, ad esempio, il mercato della telefonia è liberalizzato ed incentrato sul sistema della concorrenza, da molti considerato unico strumento in grado di tutelare il consumatore dai grandi monopoli ed oligopoli che impongono prezzi alti e qualità scadente dei servizi;

              attualmente non ci sono margini normativi per porre vincoli al mercato della telefonia, anche se sarebbe opportuno introdurne, in quanto ci sono casi in cui l'utente non è assolutamente tutelato;

              la questione delle segreterie telefoniche, in particolare, e dei relativi costi aggiuntivi, è uno dei tanti nodi presenti nel vasto mercato delle comunicazioni elettroniche che richiede una disciplina normativa in grado di regolamentare un aspetto nevralgico del sistema della telefonia;

              è prassi che i gestori delle compagnie telefoniche attivino il servizio di selezione automatica dell'operatore o altri servizi non richiesti come la segreteria telefonica. In questi anni è stato solo grazie alle associazioni dei consumatori se migliaia di utenti hanno potuto vedersi rettificare le bollette, ottenendo prima il congelamento e poi lo storno di servizi non richiesti, in quanto non si possono attivare servizi senza espressa volontà degli utenti;

              occorre sottolineare come le segreterie telefoniche prevedano costi aggiuntivi per gli utenti, anche nella fase antecedente alla registrazione del messaggio, appunto, in segreteria. Ovviamente, i costi del servizio variano da gestore a gestore, ma in ogni caso questo sistema rappresenta una forma indebita per lucrare soldi ai cittadini: non si capisce, infatti, quale sia il motivo per il quale un utente per ricevere informazioni del tutto inutili dall'operatore elettronico debba sostenere costi aggiuntivi prima del segnale acustico che dà il via alla registrazione del messaggio,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a novellare il comma 6 dell'articolo 13 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, autorizzando specificamente il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a vigilare e a intervenire per impedire che siano imposti costi aggiuntivi per le segreterie telefoniche, nel lasso di tempo che va dalla risposta dell'operatore elettronico sino al momento in cui è possibile registrare il messaggio.
9/2272-bis/11.    Galante, Ferdinando Benito Pignataro.


      La Camera,

          premesso che:

              in Italia acquistare una casa è un traguardo importante, ma non privo di ostacoli anche per le varie implicazioni economiche che comporta. I problemi di molte coppie che vivono in città e cercano casa vengono ingigantiti e moltiplicati dalla normativa che attualmente regola la materia;

              la trattativa con gli agenti immobiliari è, infatti, spesso disseminata di difficoltà reali. Il primo scoglio, quando si decide di acquistare una casa, nasce dal se, come e quanto pagare la provvigione qualora si sia optato per il ricorso a un'agenzia immobiliare;

              la norma di base è contenuta nel codice civile, il quale, all'articolo 1755, afferma che «Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento»;

              sembrerebbe tutto chiaro, ma non è così, perché talvolta i modelli contrattuali in circolazione contengono clausole abusive che ribaltano questo principio e praticamente obbligano a pagare comunque al mediatore la provvigione anche in caso di rinuncia o di rifiuto alla conclusione dell'affare. Infatti questa circostanza produce un danno al consumatore che cerca casa;

              su questo aspetto è intervenuta la Corte di cassazione la quale, con una sentenza, ha ribadito che di fronte alle inadempienze di un'agenzia immobiliare il «cliente ha diritto a negare o a ridurre l'importo della provvigione»;

              un'altra anomalia del tutto italiana è quella di far pagare la provvigione sul valore della casa sia a colui che vende sia a colui che acquista, come prevede il citato articolo 1755 del codice civile. In altri Paesi europei infatti, come la Francia, la Spagna e il Portogallo, la provvigione all'agenzia la paga solo uno dei protagonisti, e cioè il venditore;

              in assenza di vincoli comunitari che disciplinino la materia, è opportuno tentare di limitare le spese a cui vanno incontro i cittadini al momento dell'acquisto di una casa quando si è scelto di rivolgersi a un'agenzia immobiliare, considerato che nel bilancio preventivo occorre aggiungere, appunto, un'ulteriore voce di spesa: la provvigione per il mediatore, che per la maggior parte delle agenzie immobiliari ammonta a una cifra che oscilla tra il 2 per cento e il 4 per cento del valore della casa acquistata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a revisionare la disciplina delle provvigioni nelle mediazioni aventi ad oggetto beni immobili.
9/2272-bis/12.    Napoletano, Galante, Ferdinando Benito Pignataro.


      La Camera,

          premesso che:

              da quando l'Italia ha fatto ingresso nell'euro non sono state adottate adeguate misure di monitoraggio dei prezzi delle tariffe: di qui la perdita progressiva del potere d'acquisto di salari, stipendi e pensioni;

              il ridimensionamento del reddito dei lavoratori dipendenti contribuisce in maniera cospicua a contrarre i consumi ed il relativo mercato interno, senza peraltro che a ciò abbia corrisposto in passato e corrisponda oggi alcun beneficio in termini occupazionali, come invece in più occasioni hanno sempre assicurato i sostenitori della liquidazione della «scala mobile»;

              la salvaguardia del valore reale delle retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti di fronte ad un'inflazione crescente rappresenta l'applicazione dello stesso dettato costituzionale in merito al diritto della lavoratrice e del lavoratore a percepire costantemente nel tempo una retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del loro lavoro,

impegna il Governo

a difendere il valore reale delle retribuzioni da lavoro dipendente dall'aumento dell'inflazione almeno per quanto riguarda l'aumento dei prezzi delle tariffe essenziali, adottando, ove ne ravvisi l'opportunità, le iniziative normative di propria competenza volte a prevedere che gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata.
9/2272-bis/13.    Sgobio, Vacca, Ferdinando Benito Pignataro.


      La Camera,

          premesso che:

              come già avvenuto più volte nel recente e recentissimo passato, accadimenti eccezionali come guerre o altro, che producono come conseguenza «collaterale» l'aumento brusco e repentino delle tariffe essenziali, hanno comportato anche la perdita progressiva del potere d'acquisto di salari, stipendi e pensioni;

              il ridimensionamento del reddito dei lavoratori dipendenti contribuisce in maniera cospicua a contrarre i consumi ed il relativo mercato interno, senza peraltro che a ciò abbia corrisposto in passato e corrisponda oggi alcun beneficio in termini occupazionali, come invece in più occasioni hanno sempre assicurato i sostenitori della liquidazione della «scala mobile»;

              la salvaguardia del valore reale delle retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti di fronte ad un'inflazione crescente rappresenti l'applicazione dello stesso dettato costituzionale in merito al diritto della lavoratrice e del lavoratore a percepire costantemente nel tempo una retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del loro lavoro,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere che, ove imprevisti ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore eccedenti il valore dell'inflazione programmata, il maggior ricavo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, confluisca in un apposito fondo destinato ad alimentare opportuni interventi da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volti a ristorare, con misure di defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito.
9/2272-bis/14.    Vacca, Sgobio, Ferdinando Benito Pignataro.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 1-bis, introdotto dall'Aula a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1. 01, a firma dei deputati D'Elia e Trepiccione, rischia di determinare una serie di conseguenze negative pesantissime sull'efficienza e la capillarità del servizio farmaceutico;

              tale misura avrebbe esiti negativi, oltre che per le farmacie, principalmente per i cittadini, i quali vedrebbero, nell'immediato, ridotte le garanzie a tutela della salute a seguito dell'ampliamento dell'offerta di farmaci importanti e delicati e, in un prossimo futuro, rischierebbero di non disporre più di una farmacia nel proprio quartiere o nel proprio comune di residenza;

              l'approvazione definitiva della norma di cui all'articolo 1-bis consentirebbe la vendita negli esercizi commerciali dei farmaci con ricetta medica a carico dei cittadini (fascia C), con esiti devastanti sull'efficienza e la capillarità delle farmacie, ma soprattutto sulla tutela della salute dei cittadini in quanto alcuni di questi farmaci, di enorme rilevanza terapeutica, possono essere anche molto pericolosi, essendovi tra essi stupefacenti, anabolizzanti, ormoni, pillola del giorno dopo, tanto che per essi è richiesta la ricetta medica;

              non vi è stata concertazione nella predisposizione dell'emendamento e anche autorevoli rappresentanti del Governo, a partire dallo stesso Ministro della salute, ne hanno preso le distanze,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un apposito tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private per individuare soluzioni stabili nel tempo, che possano garantire un servizio farmaceutico sempre più efficiente e rispondente alle esigenze dei cittadini, soprattutto a tutela della salute pubblica.
9/2272-bis/15.    Misuraca, Marinello, Stagno d'Alcontres, Fallica, Angelino Alfano, Giudice, Grimaldi, Germanà, Minardo.


      La Camera,

          premesso che:

              la norma che regolamenta il diritto di autore e altri diritti connessi al suo esercizio, è la legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dalla legge 18 agosto 2000, n. 248;

              dette leggi normano le opere protette dalla legge sul diritto d'autore (cioè le opere di natura creativa che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia), per tutta la vita dell'autore ed estesa fino al 31 dicembre del settantesimo anno dopo la sua morte, momento dal quale l'opera è considerata di pubblico dominio e può essere riprodotta liberamente;

              le suddette leggi vietano, totalmente o parzialmente, le riproduzioni «illecite» introducendo così, oggettivamente, ulteriori limitazioni alla possibilità di accedere alla cultura, soprattutto per le giovani generazioni;

              in realtà la riproduzione per uso personale di un prodotto intellettuale dovrebbe essere certamente regolamentata, ma non perseguita, sia perché la «libertà di copia» favorisce la diffusione di conoscenze e di saperi all'interno della società, sia perché nel prezzo di vendita finale di un prodotto intellettuale - sempre più elevato - è comunque già ampiamente conteggiata la possibilità di una sua riproduzione non per fine di lucro;

              all'affermazione commerciale di un'opera intellettuale giova che la sua circolazione sia la più vasta possibile; non è un caso che, ad esempio, nel campo dei software informatici, le maggiori aziende abbiano per anni perseguito una politica di incentivazione delle copie non originali al fine di conquistare con i loro prodotti posizioni dominanti sul mercato. La stessa società Microsoft, del resto, è finita nel mirino dell'antitrust statunitense proprio per aver adottato una politica di questo tipo;

              non bisogna inoltre dimenticare la recente sentenza della Corte di cassazione (III sezione penale, sentenza n. 149 del 9 gennaio 2007) che ha assolto due studenti universitari torinesi dal procedimento che li vedeva accusati di aver abusivamente duplicato, a fine di lucro e per uso personale, opere di diverse natura (cinematografica, informatica et similia);

              la Corte ha infatti stabilito che i due ragazzi utilizzavano le copie senza fini di lucro, quindi li ha assolti, riconoscendo la possibilità dell'uso personale delle stesse;

              se è giusto tutelare, da un lato, le esigenze legate ai diritti degli autori e degli editori di un prodotto intellettuale, dall'altro si ritiene altrettanto giusto non precludere al pubblico l'accesso a opere o parti di opere per soddisfare le proprie legittime necessità,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a procedere ad una effettiva liberalizzazione che consenta la riproduzione unicamente per uso personale e senza fini di lucro di software, libri di testo, brani musicali ed altre opere intellettuali similari.
9/2272-bis/16.    Trepiccione, Bonelli.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 8 del disegno di legge in esame concernente misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale, prevede, al comma 1, lettera b), che il Ministro dei trasporti, ogni sei mesi presenti al Parlamento una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;

              le organizzazioni sindacali dei tassisti, in data 31 maggio 2007, si sono incontrate con il relatore del disegno di legge, on. Andrea Lulli e con il Sottosegretario Filippo Bubbico per verificare ed approfondire le problematiche interpretative relative anche al citato articolo 8;

              nel corso dell'incontro, sono state chiarite le questioni che avevano suscitato preoccupazione ed allarme nella categoria, convenendo sulla univoca interpretazione dell'articolo 8 che non investe problematiche attinenti alla categoria,

impegna il Governo

a prendere formalmente atto del risultato di tale incontro e della univoca interpretazione in tale occasione data al richiamato articolo 8, comma 1, lettera b), del disegno di legge in esame, confermando che il contenuto del medesimo non investe problematiche attinenti alla categoria dei tassisti.
9/2272-bis/17.    La Russa, Gasparri, Alemanno.


      La Camera,

          premesso che:

              in nessun Paese europeo è messa in opera la soluzione proposta dall'articolo 1-bis, introdotto dall'Aula a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.01;

              i farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, citati nel suddetto articolo e considerati come medicinali di fascia C prescrivibili con ricetta medica, in realtà comprendono farmaci di enorme rilevanza terapeutica e pericolosità, quali stupefacenti, anabolizzanti, ormoni, pillola del giorno dopo e farmaci oncologici, il che presupporrebbe anche la dotazione di appositi modelli e registri, come quelli previsti per gli stupefacenti;

              nei punti vendita previsti dal suddetto articolo 1-bis non risultano previsti controlli quali quelli cui sono sottoposte le farmacie;

              appare necessario riconsiderare l'opportunità che tutti i farmaci di fascia C, dispensati dietro presentazione di ricetta medica ripetibile o non ripetibile, siano venduti in siti alternativi alle farmacie,

impegna il Governo

a dar seguito a quanto citato in premessa.
9/2272-bis/18.    Ulivi, Mancuso, Lisi, Castellani, Pedrizzi, Consolo, Gasparri, Mazzaracchio, Ceccacci Rubino, Benedetti Valentini, Astore, Sanna, Grassi, Giulio Conti, Di Virgilio, Bocciardo.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame, oltre alle misure relative alle attività produttive e commerciali, prevede interventi in diversi settori di rilevanza nazionale;

              gli effetti delle liberalizzazioni si trovano in alcuni casi in contrasto con gli interessi di categorie di lavoratori, a cui è necessario garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, la stabilizzazione del lavoro e la valorizzazione delle esperienze professionali;

              tra le varie materie trattate nel provvedimento più di un articolo afferisce al settore della cultura, di cui i beni culturali rappresentano un ambito strategico per lo sviluppo economico e culturale del Paese;

              oltre tremila persone tra archeologi, storici dell'arte e conservatori dei beni culturali sopperiscono da anni alle insufficienze di organico e di risorse messe a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali, senza alcuna prospettiva di stabilizzazione;

              questi professionisti sono impegnati nella catalogazione del patrimonio artistico, in attività di scavo archeologico, nella redazione di documentazione e relazioni scientifiche di scavi o progetti, nella realizzazione di carte del rischio o nella progettazione e realizzazione di allestimenti museali e apparati didattici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivare processi di stabilizzazione del lavoro precario e di valorizzazione delle esperienze professionali di archeologi, storici dell'arte e conservatori dei beni culturali che operano nel settore dei beni culturali.
9/2272-bis/19.    Guadagno detto Vladimir Luxuria, Burgio, Folena, Provera, Zipponi, Ferrara, Rocchi, De Cristofaro.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame, oltre alle misure relative alle attività produttive e commerciali, prevede interventi in diversi settori di rilevanza nazionale;

              gli effetti delle liberalizzazioni sono in alcuni casi in contrasto con gli interessi di alcune categorie di lavoratori, a cui è necessario garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, la stabilizzazione del lavoro e la valorizzazione delle esperienze professionali;

              tra le varie materie trattate nel provvedimento più di un articolo afferisce al settore della cultura, di cui i beni culturali rappresentano un ambito strategico per lo sviluppo economico e culturale del Paese;

              con l'estensione della disciplina comunitaria degli appalti ai lavori su beni culturali è sorto il problema dell'individuazione delle imprese qualificate per la partecipazione alle relative gare e dell'acquisizione della qualifica di restauratore da parte dei loro dipendenti;

              il codice dei beni culturali e paesaggistici del 2004 riserva ai soli restauratori la competenza ad intervenire su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici (articolo 6);

              per l'accesso alla professione in futuro il codice prevede l'emanazione di decreti diretti a stabilire i profili professionali e le attività del restauratore e delle figure ausiliarie all'attività di restauro, il percorso formativo per ottenere il riconoscimento della qualifica di restauratore, senza ulteriori esami abilitativi alla professione, e le modalità di accreditamento delle scuole di formazione che, oltre all'Istituto centrale per il restauro e l'Opificio delle pietre dure, potranno diplomare restauratori;

              in relazione a coloro che già lavorano nel campo del restauro, il codice riconosce automaticamente la qualifica di restauratore, senza alcun esame di idoneità, ai seguenti soggetti: diplomati all'ICR e Opificio delle pietre dure; diplomati, con corso almeno biennale, presso scuole di restauro statali o regionali con attività di responsabilità di restauro di almeno due anni certificata dalla soprintendenza (detti requisiti devono essere posseduti nel 2001, ossia alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, che già li prevedeva per l'acquisizione della qualifica di restauratore); coloro i quali abbiano svolto attività di responsabilità in lavori di restauro per almeno otto anni certificata dalla soprintendenza, sempre al 2001;

              sempre per coloro che già lavorano nel campo del restauro, il codice prevede altresì l'acquisizione della qualifica di restauratore, previo superamento di un esame abilitativo, ai soggetti dotati dei requisiti che, posseduti nel 2001 in base al citato decreto ministeriale n. 420 del 2001, permettevano la qualifica di collaboratore-restauratore, e ai titolari di laurea specialistica, purché iscritti prima dell'entrata in vigore del codice (1o maggio 2004);

              appare opportuno consentire l'ammissione all'esame di abilitazione di coloro che abbiano conseguito la qualifica di collaboratore restauratore alla data del 1o maggio 2004 e che inoltre dimostrino di aver svolto alla data del 30 giugno 2007, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali,

impegna il Governo

a dar seguito a quanto citato in premessa.
9/2272-bis/20.    De Simone, Burgio, Folena, Provera, Zipponi, Ferrara, Rocchi, De Cristofaro.


      La Camera,

          premesso che:

              il disegno di legge in esame reca misure a favore della concorrenza e del cittadino consumatore-utente attraverso la liberalizzazione di taluni servizi;

              la legislazione attuale sul diritto d'autore reca restrizioni tali da pregiudicare alcuni basilari diritti dei cittadini in merito alla diffusione della conoscenza e soprattutto norme penali che puniscono la condivisione dei saperi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a modificare la disciplina del diritto d'autore che prevedano, tra l'altro, l'abolizione delle sanzioni penali per la condivisione della conoscenza, in particolare attraverso le reti di telecomunicazione, nonché la liberalizzazione della copia per uso personale di opere di ingegno e l'introduzione del fair use nell'ordinamento nazionale al fine di consentire la riproduzione di opere di ingegno ai fini didattici, di studio e ricerca, di esemplificazione e di critica.
9/2272-bis/21.    Acerbo, Folena.


      La Camera,

          premesso che:

              il disegno di legge in esame reca misure a favore di alcuni enti culturali, tra i quali non è incluso l'Ente teatrale italiano,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad estendere all'ETI l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9/2272-bis/22.    Folena, Migliore.