![]() |
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione del procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, iniziata nella seduta del 30 gennaio e proseguita in quelle del 31 gennaio e del 6, del 7 e del 13 febbraio 2007. Ringraziamo Il dottor Grasso per essere ancora una volta qui con noi. La seduta è pubblica, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento interno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga. A tal fine, invito il procuratore Grasso a segnalare eventuali esigenze di riservatezza, qualora lo ritenga necessario.
NICOLA BONO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Siamo già passati al punto previsto dall'ordine del giorno...
NICOLA BONO. Devo sollevare un problema politico delicato, proprio perché siamo in presenza di uno dei soggetti interessati allo stesso. Non so se è sufficiente come chiarimento (Commenti del senatore Novi)...
PRESIDENTE. Onorevole Bono, a norma di regolamento lei dovrebbe comunicare prima al presidente l'oggetto del suo intervento (Commenti del senatore Novi).
NICOLA BONO. Lo sto facendo...
PRESIDENTE. No, lei lo sta comunicando a tutta la Commissione. Invece, dovrebbe comunicare al presidente l'oggetto
del suo intervento e il presidente dovrebbe valutare se permetterlo o meno. Questo è il regolamento. Altrimenti potrà intervenire alla fine.
NICOLA BONO. Signor presidente, non devo fare un intervento, ma porre un problema.
NICOLA BONO. Se mi avesse dato subito la parola avremmo già chiuso la questione, che occuperà meno di un minuto. È noto a tutti che il dottor Grasso sta replicando a una serie di domande scaturite dalla sua audizione, che è però precedente ai fatti sopravvenuti - anch'essi noti a tutti - riguardanti la polemica con il procuratore distrettuale di Palermo.
Desideravo sottolineare questo aspetto, perché ritengo necessario che l'audizione, ancora in corso d'opera, venga integrata con un riferimento specifico, anche perché i fatti rilevati sono estremamente gravi e mettono in discussione l'aspetto addirittura «storico» dell'impostazione che si era data al cosiddetto pool di Palermo.
Dopo l'audizione, anche in base a quel che ci dirà il procuratore Grasso, mi riservo di dire a lei e alla Commissione che, a mio parere, dobbiamo aprire su questo aspetto un'interlocuzione ancora più ampia e ascoltare tutte le voci che riguardano questa vicenda. La Commissione antimafia deve potersi costruire un'opinione definitiva su come stanno i fatti a Palermo.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Bono. Credo che il procuratore Grasso debba completare la propria relazione e fornire le risposte ai quesiti posti dai commissari all'inizio dell'audizione. Considerata la delicatezza e la complessità della materia, credo che l'ufficio di presidenza dovrà decidere un proprio percorso - ci riserviamo di discuterne approfonditamente -, indipendentemente dalla conclusione dell'audizione del procuratore, ed eventualmente coinvolgere soggetti diversi interessati a questa vicenda, dal CSM, alla procura, alla Direzione nazionale antimafia.
Credo che in questa fase dobbiamo portare a compimento l'audizione così come prefissato. Se dobbiamo entrare nel merito, come lei ha detto, di una materia che riguarda l'organizzazione degli uffici, il rapporto tra la procura nazionale, il Consiglio superiore, la riorganizzazione della procura, è bene che l'ufficio di presidenza decida un proprio percorso, che non può essere quello di una risposta del procuratore ad una domanda pur legittima. Mi pare che, su questo, il procuratore in Commissione abbia già detto quel che riteneva di dire. Un altro percorso di approfondimento merita una riflessione e una decisione dell'ufficio di presidenza.
GIOVANNI PISTORIO. Quindi, cosa si sta decidendo?
PRESIDENTE. Che l'ufficio di presidenza valuterà come e chi ascoltare per affrontare la questione posta, e poi deciderà (Commenti del senatore Novi e del senatore Pistorio). Possiamo interloquire, ma faccio notare che stiamo perdendo l'occasione per concludere un'audizione che riguarda un tema delicatissimo, anche alla luce dell'operazione svolta proprio ieri dal procuratore Grasso su reati finanziari, e via dicendo.
Senatore Pistorio, se diamo la parola al procuratore Grasso per completare l'audizione, visto che la materia riguardante le vicende economiche e finanziarie era l'ultima che il procuratore avrebbe dovuto trattare, forse affronteremo le questioni che lei pone.
Per quanto riguarda la complessità delle questioni poste, se non vogliamo fare propaganda, ma approfondirle, come ritengo voglia fare l'onorevole Bono, ripeto che l'ufficio di presidenza deciderà le modalità per affrontare la questione posta dal procuratore Grasso in rapporto all'organizzazione della procura di Palermo.
Do la parola al senatore Palma, che ha chiesto di intervenire.
NITTO FRANCESCO PALMA. Signor presidente, possiamo anche procedere nel senso che lei ha detto, a patto però che l'ufficio di presidenza si riunisca rapidamente, non solo per la gravità della questione, ma anche perché - lo dico con molta tranquillità - da diversi giorni a questa parte sui quotidiani locali, e non solo, vengono normalmente pubblicati stralci di intercettazioni telefoniche in cui si parla di soggetti appartenenti sempre ad una sola ed unica parte politica, rinverdendo così un'abitudine che per tanti anni era stata abbandonata.
Per me va benissimo affrontare la questione in ufficio di presidenza, a patto che lo stesso se ne occupi al più presto, a partire anche dal prossimo previsto per martedì. Sono importanti i collaboratori esterni - salvo che per il ministro Mastella -, sono importanti le formulazioni dei comuni e dei comitati, ma ci consenta di dire che per noi è particolarmente importante quanto è accaduto sotto il profilo organizzativo e strutturale tra la procura nazionale antimafia e la procura della Repubblica di Palermo e quello che sta accadendo sotto il profilo della continua fuoriuscita di notizie.
PRESIDENTE. Va bene, così rimane stabilito.
Do ora la parola al procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso.
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Grazie, presidente. Riprendo dal punto in cui è stata interrotta la precedente audizione del 13 febbraio 2007. Ricordo che stavo trattando l'argomento delle indagini che sono state svolte dal mio ufficio sull'attuazione di due articoli della legge Rognoni-La Torre, che cercano di impedire che soggetti già qualificati come mafiosi possano tornare a costituire attività economiche e finanziarie successive alla loro dichiarazione di mafiosità.
Nel corso di questa indagine, condotta con l'ausilio dello SCICO della Guardia di finanza, si sono individuati una serie di soggetti che hanno violato queste norme e, per questo, sono stati denunciati. Tra questi soggetti abbiamo rinvenuto personaggi appartenenti alle famiglie mafiose di Trapani, Mazara del Vallo, Marsala, Palermo, Bagheria, San Giuseppe e Villabate per quanto riguarda la Sicilia, ma anche una serie di 'ndrine calabresi (Imerti-Condello-Fontana, De Stefano, Cerra-Torcasio-Giampà di Lamezia Terme, Facchineri) i cui appartenenti hanno violato queste norme della legge Rognoni-La Torre, e infine clan camorristici (i Casalesi, i Cava di Quindici, e così via).
Non ripeto l'elenco delle famiglie coinvolte in questa indagine, ma mi pare che sia un risultato importante vedere che cosa succede dopo che un personaggio è stato qualificato come mafioso e che cosa fa dopo che ha scontato la pena, spesso riprendendo la sua attività a tempo pieno.
Durante questa indagine si è effettuato un monitoraggio presso i tribunali di tutta Italia e si è potuto notare che su 123 tribunali ben 65 hanno risposto di non avere, negli ultimi tre anni, instaurato alcun procedimento di prevenzione. Trattandosi di tribunali quasi tutti del nord, sotto un certo profilo il risultato è comprensibile, ma bisogna chiedersi se siamo in presenza di una mancata attuazione della legge recante le misure di prevenzione oppure se manchino i presupposti per applicare tali misure sulla criminalità del territorio. Ho con me un elenco di questi tribunali che posso eventualmente lasciare alla Commissione.
Oltre a questo, si è provveduto a fare un'altra attività di ricerca, sempre con l'ausilio della Guardia di finanza, partendo dalla legge n. 488, che prevede l'assegnazione di contributi comunitari per lo sviluppo di attività imprenditoriali, aziendali e quant'altro. Si è realizzato - prima in Sicilia, poi è stato esteso anche alla Calabria - il cosiddetto progetto Gorgona. Si è fatto un accertamento al contrario: non si è partiti dai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni mafiose, ma dai contributi erogati in determinate regioni, per risalire ai destinatari degli stessi e per verificare gli indici di rischio e i sensori che potevano generare una qualche perplessità su tali soggetti.
I risultati sono stati illuminanti. Su 17 interventi programmati in Sicilia, 11 controlli hanno avuto esito positivo e hanno prodotto il recupero di 17,4 milioni di euro; 4 controlli ancora sono in corso per 21,7 milioni di euro e 2 interventi si sono conclusi negativamente, nel senso che hanno portato a constatare la regolarità della situazione.
La procura nazionale cerca sempre di dare un supporto a tutte le direzioni distrettuali antimafia, che spesso sono prese dalle indagini singole e non hanno né i mezzi né le possibilità di considerare i fenomeni nella loro globalità. Si cerca, quindi, di partire dai flussi finanziari per potere poi individuare le persone che ricevono questi contributi.
Questo si è fatto non solo per la legge n. 488 - in Sicilia, in Calabria e in altre regioni - ma anche per quanto riguarda un altro progetto varato dalla procura nazionale antimafia, sempre in collaborazione con il comando generale della Guardia di finanza, che ringraziamo per la disponibilità assicurata in tutte queste iniziative intraprese dal mio ufficio. Si è realizzato un software che cerca di mettere un po' d'ordine nelle indagini patrimoniali: si chiama «Progetto Molecola», per indicare che si cerca di individuare alla base la molecola da cui si parte per tutte le connessioni sotto il profilo patrimoniale. Si è potuto notare che esiste un'eterogeneità delle procedure operative nelle indagini patrimoniali. Di conseguenza, i dati che vengono raccolti in queste indagini spesso non si possono aggregare, in quanto ogni reparto, ogni procura, in genere, utilizza metodi diversi.
Anche l'interpretazione di rilevanti masse di dati relativi ad ampi soggetti diventa difficile se non c'è questa standardizzazione. Allora, per supportare l'attività investigativa delle indagini economico-patrimoniali si sono creati degli standard proprio per agevolare le sinergie operative fra reparti speciali e territoriali.
La raccolta dei dati deve essere strutturata e organizzata secondo una procedura che ne assicuri la sistematicità, la completezza e l'omogeneità, anche nel caso di esecuzione a cura di reparti diversi o di procure diverse; così i dati raccolti vengono riversati in maniera automatica in un database investigativo, sostanzialmente imperniato sulla persona fisica o sulla persona giuridica, attraverso il codice fiscale.
Da queste rilevanti masse di dati, mediante procedure in grado di razionalizzarne il riepilogo e il raffronto, nonché di agevolarne la lettura anche con efficaci rappresentazioni grafiche, si colgono delle interrelazioni tra molteplici soggetti ed entità. Insomma, è un sistema che cerca di individuare il soggetto da sottoporre ad indagine patrimoniale, partendo dai dati. Si sono creati dei sensori che sono certamente indicativi, una volta che si sono raccolti tutti i dati: per esempio, la sproporzione tra il reddito di una persona e la capacità economico-finanziaria dimostrata.
Questo ha consentito anche di cercare di individuare i cosiddetti prestanome, che come sappiamo sono il tallone d'Achille dell'indagine patrimoniale; ormai, dalla legge Rognoni-La Torre, cioè dal 1982, nessun mafioso intesta a sé i propri beni né ai propri familiari. Si è cercato di creare una rete di relazioni da inserire nel database, utilizzando tutto ciò che è nel patrimonio informativo delle varie forze di polizia, quindi prelevando dati dai pattuglioni che effettuano i controlli, verificando se ci sono state relazioni fra soggetti, oppure attingendo da altre banche dati (ad esempio, intercettazioni telefoniche che colgono le relazioni fra soggetti). Ciò allo scopo di individuare un rapporto fra due soggetti che possa costituire una base per un'indagine patrimoniale, al fine di individuare se un dato soggetto è effettivamente o meno il prestanome, la «testa di paglia» di quella operazione e di quel mafioso.
Questo è importante perché, come abbiamo detto, il tallone d'Achille delle indagini patrimoniali è riuscire a trovare le persone incensurate, i colletti bianchi che svolgono il lavoro di riciclaggio dei profitti illeciti per i mafiosi.
Sono state coinvolte in questa sperimentazione sei procure - Milano, Roma, Napoli, Palermo, Torino e Genova - al fine di verificare, attraverso indagini concrete, la bontà di questo sistema. Dopo questa fase di sperimentazione, se va bene, pensiamo di poterla estendere a tutte le direzioni distrettuali antimafia.
Infine, cito quella che è un'operazione di attualità. Ne avrei parlato anche se fossi stato ascoltato precedentemente, quindi questo non è un fatto nuovo, per quanto riguarda la procedura. Probabilmente, dal momento che le indagini sul money transfer erano già in corso, non avrei potuto fornire i particolari che si possono fornire oggi, ma era già nel compendio del mio approfondimento sotto il profilo del riciclaggio di denaro proprio questa attività, a cui è stato dato un impulso da parte del mio ufficio, sempre in collaborazione con il nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Ancona, che aveva già avviato un'indagine, ed il nucleo speciale di polizia valutaria di Roma.
L'operazione, che è stata denominata Easy money, cioè denaro facile, ha scoperto un sistema bancario parallelo o alternativo in grado di contare su una rete capillare di distribuzione tre volte più ampia di quella delle Poste, su cui circolano flussi imponenti di denaro contante che sfuggono ad ogni controllo, con il fondato pericolo che possano servire a finanziare, oltre che attività illecite, anche il terrorismo internazionale.
Pensate che nel solo 2005 sono transitati, attraverso i money transfer italiani, circa 1,4 miliardi di euro, a fronte dei 750 milioni del sistema bancario ufficiale, come rimesse di immigrati, che nella maggioranza dei casi non si sa da dove provengano e dove vadano a finire. Ebbene, 400 agenzie di trasferimento di denaro completamente abusive sono state scoperte sulla base dell'indagine iniziata dalla procura di Ancona, quasi tutte localizzate in quel territorio.
I risultati sono andati ben oltre le aspettative, sono veramente strabilianti, perché ci hanno consentito di far luce sostanzialmente su un sistema bancario alternativo, che non rispetta le regole e rischia di mettere in crisi anche quello legale. Pensate che sono stati identificati circa 25 mila punti di raccolta di denaro presenti in Italia e si stima che il 30 per cento - circa 8 mila - siano illegali. Questi punti di raccolta utilizzano anche i tabaccai, gli internet point, i phone center (non so se anche le macellerie, ma tra poco ci arriveremo...!). Lo sviluppo è tale che l'Italia è seconda al mondo, dopo gli Stati Uniti, in questo movimento di denaro. Credo che la spiegazione sia facile: in Italia la possibilità di operare abusivamente in questo settore e la proliferazione di questi punti di raccolta hanno determinato la difficoltà dei controlli.
C'è il fondato pericolo che questo sistema venga utilizzato anche dal terrorismo. Del resto, abbiamo potuto verificare che uno degli autori della strage delle Torri Gemelle di New York, proprio due giorni prima degli attentati, aveva spedito a Dubai 2.860 dollari tramite il sistema del money transfer. Questo è un fatto «folkloristico» rispetto alla nostra indagine, ma è comunque indicativo. Inoltre, tre soggetti inseriti nella black list avevano utilizzato il sistema del money transfer. Abbiamo visto che si tratta di somme irrisorie, probabilmente somme spedite alle famiglie di origine, ma questi accertamenti vanno completati.
Tuttavia, è difficile riuscire a seguire il filo rosso di questo danaro una volta che va a finire in questo calderone comune, con una serie di compensazioni internazionali, per cui è difficile risalire alle diverse operazioni che vengono effettuate.
L'indagine si è soffermata solamente su tre società mandatarie nazionali - Milano, Verona e Roma - e pensate che in totale sono 27. Questo significa che ve ne sono altre 24 che non sono state controllate, nei loro rapporti con le sub-agenzie che operano sul territorio.
Nel corso del tempo, sono stati denunciati per l'esercizio abusivo dell'attività finanziaria i gestori delle sub-agenzie sul territorio, in concorso con i mandatari
nazionali, perché questi ultimi devono sapere che operano senza alcuna autorizzazione.
Inoltre, vi è anche un'altra violazione, quella dell'omessa istituzione dell'archivio informatico. La pena prevista va da sei mesi a quattro anni. La procedura consente indagini brevi e non prevede assolutamente intercettazioni. Insomma, è un reato di quelli che oggi si possono considerare bagattellari, per i quali le pene previste non colpiscono né possono rappresentare un deterrente rispetto al fenomeno.
Abbiamo notato che un'agenzia è stata aperta e, in quattro mesi, ha fatto viaggiare circa 1,5 milioni di euro dalla zona di Ancona verso la Colombia. Si è scoperto che si trattava di un collegamento per il traffico degli stupefacenti: la partita degli stupefacenti è arrivata ed è stata pagata; per questo si è creata un'agenzia ad hoc, che dopo quattro mesi è scomparsa, non ha più operato. Ovviamente, adesso riuscire a rintracciare questi soldi è impossibile.
Molte delle operazioni sono state condotte senza la presenza fisica delle persone. Infatti, la Guardia di finanza ha controllato alcuni di questi punti, ed ha verificato che durante la giornata nessuno vi è mai entrato. Eppure, dalla contabilità controllata successivamente al sequestro, si è visto che quel determinato giorno erano state compiute 150 operazioni, per importi di 12.499,99 euro, frazionando tutti i movimenti, per non dover rivelare l'identità dell'operazione per contanti.
Nessuno controlla il frazionamento delle operazioni. Si possono esibire anche documenti falsi quando ci si rivolge a queste agenzie, la cui velocità di trasmissione del danaro supera quella del sistema bancario. Ho provato in prima persona a fare un bonifico bancario ed ho verificato che è stato necessario un mese perché il denaro arrivasse al destinatario; tramite queste agenzie, invece, in 24, al massimo 48 ore, il denaro spedito arriva a destinazione. Inoltre, esse sono aperte anche nel week-end. Va detto, poi, che vi sono ammesse persone che non potrebbero mai entrare in una banca normale, o comunque non potrebbero avere alcun credito, neanche per effettuare un'operazione di versamento.
Pertanto, queste agenzie svolgono un servizio certamente utile per tante persone, ma possono rappresentare anche un canale per il denaro che proviene dall'illecito, non escluso quello che deriva anche dalla corruzione o dall'evasione fiscale. Come abbiamo potuto notare, infatti, una buona quota di questo denaro è stato inviato nella Repubblica Dominicana, e non credo che ci siano tanti cittadini dominicani in Italia che possano fare queste rimesse nei confronti del paese d'origine.
Allo stesso modo, ad esempio, si è potuto notare che i cinesi, non avendo l'autorizzazione ad operare, su indicazione dell'agenzia mandataria, si sono rivolti a un italiano, che si è intestato l'agenzia. I cinesi, dunque, hanno operato a Roma, che raccoglie il 65 per cento delle attività su cui si è indagato, e a Milano. Come vedete, si tratta di piazze molto frequentate per quanto riguarda il giro di denaro. Abbiamo visto che i cinesi hanno aumentato di 40 volte, in pochi anni, il volume delle rimesse all'estero. È evidente, quindi, che la loro attività in Italia è produttiva. Se poi si sommano queste rimesse agli investimenti che i cinesi compiono in Italia, attraverso l'acquisto di ristoranti, pizzerie, locali e quant'altro, si può comprendere quanto la nostra economia venga influenzata da questi fattori, che certamente sfuggono all'economia legale.
Ci sono somme inviate anche dall'Italia in Italia, o da immigrati che hanno parenti in varie parti del paese oppure da italiani che decidono di utilizzare questo sistema - del resto abbastanza semplice - per spedire il denaro che può essere il frutto di un'attività lavorativa, ma anche di un'attività illecita.
Esaminando i paesi verso i quali vengono inviati i soldi, si è visto che ci sono quasi tutti quelli che hanno traffici illeciti: Cina, Romania, Marocco, Albania, Ucraina, Ecuador, Colombia, Repubblica
Dominicana. Tutti paesi segnalati come protagonisti di traffici e di reati transnazionali corrispondenti.
Ben 312 ispezioni dell'Ufficio italiano cambi si sono concluse con una denuncia. L'organismo di controllo ha disposto una serie di controlli che sono stati eseguiti dalla Guardia di finanza, in seguito ai quali 304 persone sono state denunciate, 22 sono state arrestate e per 81 sono state avviate le procedure di espulsione.
Questo il resoconto di un'indagine interessante che, secondo me, lascia intravedere degli spaccati a cui bisogna porre rimedio. Il sistema esiste, ma i controlli sono difficili, vista la proliferazione di questi punti di raccolta; forse bisognerebbe mettere in atto un sistema più rigoroso e prevedere delle norme più cogenti sotto il profilo della pena.
Mi è stata rivolta qualche domanda sul terrorismo. Per quanto riguarda i rapporti tra criminalità organizzata e terrorismo, abbiamo già accennato che sono emerse tracce consistenti di rapporti che, se non sono sufficienti a delineare un sistema organico di reti criminali collegate, sono tuttavia idonee a rappresentare un quadro di collegamenti, di cointeressenze, di sinergie che lasciano intendere come, in futuro, questi rapporti potrebbero assumere aspetti sempre più consistenti, con l'estendersi degli interessi delle reti criminali da singoli territori regionali o nazionali ad ambiti transnazionali. Questi contatti sono stati identificati in esigenze logistiche, in esigenze di approvvigionamento di documenti falsi, di inserimenti in canali del narcotraffico ai fini di autofinanziamento.
Ho già tracciato un panorama di ciò che è emerso finora dalle indagini su questi contatti. Ce ne sono alcuni, anche lontani nel tempo, tra terrorismo di sinistra e 'ndrangheta, che non sto qui a richiamare. Si tratta di indicazioni che vengono da collaborazioni di giustizia, spesso non riscontrate, ma ce ne sono altre che invece hanno trovato riscontro. Cito, ad esempio, il latitante di prima linea Walter Pianelli, arrestato in un ospedale in Calabria, che era stato ospitato da una cosca della fascia ionica della provincia di Reggio Calabria. Inoltre, alcuni componenti della 'ndrangheta hanno ufficialmente dichiarato di essere passati dalla parte dei terroristi. Ci sono stati rapporti, anche in passato, tra la cosca De Stefano e gli ambienti della destra eversiva. Freda, prima di allontanarsi in Francia, nel soggiorno obbligato a Catanzaro fu ospitato proprio in abitazioni di esponenti della 'ndrangheta, che gli fornirono anche il passaporto per recarsi all'estero.
Come se non bastasse, un'indagine più recente ha accertato l'esistenza di una struttura associativa che si dedica al traffico internazionale di stupefacenti fra Italia, Spagna, Olanda e Brasile, finalizzata a rifornire di stupefacenti la zona nord del territorio napoletano; tale struttura vedeva coinvolti, in qualità di trafficanti, anche elementi di cellule del terrorismo internazionale, uno dei quali, tornato in Spagna e scarcerato dopo un precedente arresto, veniva coinvolto nelle indagini sull'attentato realizzato a Madrid l'11 marzo 2004.
Per queste ragioni continuiamo a sostenere l'opportunità di coordinare così come si coordinano le indagini sulla criminalità organizzata le indagini sul terrorismo. Indipendentemente dalla struttura a cui attribuire questo coordinamento, io penso che esso sia necessario soprattutto perché, a livello europeo e a livello internazionale, al tavolo dello scambio delle informazioni fra autorità giudiziarie non possono certamente sedere 26 procuratori distrettuali, ma è preferibile che sieda un unico interlocutore che abbia potuto raccogliere le informazioni sparse sul territorio, attraverso le indagini delle varie procure distrettuali.
Peraltro, ricordo che una disposizione del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002 ha istituito Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità. La DNA partecipa a tante istituzioni europee per lo scambio di informazioni a livello internazionale - la Rete giudiziaria europea è una di queste - e ormai, nell'ambito europeo, quando si parla di criminalità organizzata si comprende anche il terrorismo. Non c'è più
una distinzione. Pertanto, ci si ritrova spesso a dover interloquire senza avere alcuna informazione che provenga da canali istituzionali. Lo stesso vale per tutto il regime dei colloqui investigativi che vengono autorizzati, taluni anche su parere della DNA, e non si sa bene, nel caso in cui vengano richiesti nei confronti di terroristi o di indagati in carcere per criminalità terroristica e non organizzata, se e quale disciplina applicare. Questo è un aspetto che bisogna correggere.
Ultimamente è stata approvata una norma che ha dato alle procure generali il potere di autorizzare le intercettazioni preventive richieste dai servizi SISDE e SISMI. Non so in quale contesto si possa giustificare tutto questo, quando qualcosa di simile possa essere richiesto anche dalle forze di polizia giudiziaria o ordinaria alle procure distrettuali antimafia che si occupano di terrorismo. C'è il rischio, a volte, di sovrapposizione tra queste attività, che possono generare dispendi inutili di denaro, o comunque mancanza di conoscenza - da parte delle procure generali, che sono fuori dal circuito investigativo - di attività che ben più utilmente potrebbero essere valutate e svolte dalle direzioni distrettuali, piuttosto che dalle procure generali.
Ai fini delle indagini patrimoniali, un elemento assolutamente nuovo e importante è l'anagrafe dei conti correnti, che è nata per esigenze fiscali, ma consente l'accesso all'autorità giudiziaria, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura penale. Dobbiamo rilevare, però, che la DNA, non essendo titolare di indagini ai sensi del codice di procedura penale, non può accedere all'anagrafe dei conti correnti. Considerato l'aiuto che diamo alle DDA, sotto il profilo delle indagini patrimoniali, per noi questo rappresenta un vulnus.
Ritengo che, laddove nel decreto si prevede che «le richieste possono essere avanzate dall'autorità giudiziaria ai sensi delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale», si potrebbe aggiungere «anche per il coordinamento delle indagini», cercando così di recuperare una funzione propria della DNA. Oppure nella legge si potrebbe inserire che l'accesso all'anagrafe tributaria è previsto per gli accertamenti necessari all'ammissione al gratuito patrocinio - un accertamento affidato alla Direzione nazionale antimafia -, così da poter consentire alla DNA l'accesso all'anagrafe, considerato peraltro che alla Direzione nazionale è consentito l'accesso a tutte le altre banche dati sotto il profilo fiscale.
Passo ora al tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione. In particolare, abbiamo già esaminato l'infiltrazione nei consigli comunali e i rimedi per evitarla. Parliamo ora dell'efficacia dell'azione preventiva nel settore degli appalti pubblici. In questo caso, il discorso della procura nazionale è in questa fase assolutamente preventivo. Nel corso delle riunioni presso il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, si è provveduto a fornire una serie di suggerimenti che abbiamo avuto il pregio di vedere accolti. Mi riferisco, ad esempio, a quello relativo a un costante monitoraggio della movimentazione finanziaria in entrata e in uscita afferente all'esecuzione delle grandi opere, destinata a transitare su appositi conti dedicati, accesi dalle imprese impegnate a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera medesima.
In alcune di queste grandi opere si è potuto effettuare - naturalmente con l'accordo delle imprese - una forma di controllo dei movimenti assolutamente trasparenti di entrata e di uscita con conti correnti dedicati. Si tratta, in pratica, di un'estensione dei protocolli di legalità.
A noi sembra che, soprattutto per le grandi opere - non si può applicare per tutte -, questa possibilità sia molto importante. Qualche impresa impegnata in una grande opera alla quale si è richiesta questa attività ha risposto che questo comporterebbe delle enormi spese, il che fa nascere qualche sospetto. Non si vede, infatti, quali spese possano subentrare nel creare un conto corrente assolutamente visibile. Ad ogni modo, è chiaro che nella
fase preventiva occorre la collaborazione non solo delle istituzioni, ma soprattutto degli imprenditori.
Un altro campo nel quale la procura nazionale si è inserita con le sue indagini è quello del monitoraggio delle cave di inerti e delle imprese di movimento terra. Attraverso questa attività di monitoraggio si sono fatte scoperte assolutamente impressionanti. Nel napoletano, ad esempio, si sono prese in esame 17 ditte e ben 8 di queste hanno ricevuto dal prefetto l'interdittiva, poiché non potevano esercitare un'attività che, come sapete, necessità di un'autorizzazione: ciò per mancanza dei requisiti soggettivi specifici, in quanto tali imprese erano collegate con organizzazioni camorristiche.
Abbiamo condotto l'indagine anche in Sicilia, dove si è notata una differenza notevole tra le cave in esercizio e le cave autorizzate. Esistono dunque numerose cave abusive, che devono essere assolutamente chiuse per controllare meglio la situazione.
Questa attività rientra nel tentativo di fare il possibile per limitare, da un punto di vista preventivo, le infiltrazioni della criminalità nella pubblica amministrazione. Al momento si è avviato un processo di informatizzazione - da parte del Ministero dell'interno, per il tramite della DIA - dei dati relativi alla certificazione antimafia rilasciata dalle prefetture d'Italia. Tale processo si è completato per la sola regione Calabria, ma noi auspichiamo che possa al più presto essere portato a termine in tutte le regioni d'Italia. Se infatti un prefetto emana un'interdittiva e la ditta si sposta in un altro territorio, il nuovo prefetto, non conoscendo questi precedenti, può avere difficoltà a bloccare l'attività.
Una banca dati nazionale sulle certificazioni antimafia rilasciate dalle prefetture è auspicabile che sia collegata in rete. Si sta attuando anche in Sicilia, ed è a buon punto, ma auspichiamo che venga realizzata a livello nazionale. Per il momento, stiamo cominciando dalle regioni a rischio.
Si è discusso, altresì, della possibilità di trasmettere - da parte della DNA - al Ministero dell'interno che ne faccia richiesta le informazioni, non più coperte dal segreto investigativo, rilevanti ai fini del rilascio delle suddette certificazioni e delle eventuali procedure contenziose amministrative. È infatti importante il raccordo tra le indagini e le attività che devono svolgere i prefetti. Tante volte abbiamo visto che tanti accessi e tante attività di controllo provengono dalle indagini, ma spesso le indagini stesse non si possono rendere pubbliche finché non si concludono. Questo spesso comporta per i prefetti - che magari informalmente conoscono determinate situazioni - delle difficoltà, ma purtroppo bisogna aspettare che le indagini si concludano per poter utilizzare questi elementi. È importante, però, stabilire questo raccordo tra la procura che svolge le indagini e la prefettura. Io stesso, quando ero procuratore di Palermo, curavo sempre di trasmettere l'informativa o il provvedimento cautelare - alla conclusione delle indagini - al prefetto, per poter consentire a quest'ultimo di trarre le notizie necessarie e procedere sotto il profilo amministrativo.
Si possono, altresì, definire dei protocolli che prevedano scambi informativi tra la Direzione nazionale antimafia ed il Ministero dell'interno. L'articolo 118 del codice di procedura penale consente questo canale di collegamento istituzionale.
Segnalo, inoltre, che due schemi di decreto legislativo sono stati approvati dal Consiglio dei ministri del 26 gennaio, come disposizioni correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». Con questi due provvedimenti si sono assunte, in sostanza, le indicazioni del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, ossia quelle misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui abbiamo parlato prima. Questo è un punto importante, perché il Governo ha
assunto questa indicazione come uno dei punti fondanti dell'azione preventiva sotto il profilo degli appalti.
Sotto il profilo della vigilanza in materia di contratti pubblici è stata espressamente riconosciuta la natura pubblicistica delle SOA, Società organismi di attestazione, e ancora siamo nella fase di schema di decreto legislativo. Le SOA, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori dei lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, e le attestazioni dalle stesse rilasciate costituiscono atto pubblico ai fini penali.
Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Questo è importante, in quanto con le SOA abbiamo potuto verificare le gravi lacune, proprio nell'attestazione dei requisiti di natura economico-finanziaria e organizzativa, che la legge n. 109 del 1994 e il successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 hanno affidato alle SOA.
Oltre alla scarsa frequenza dei controlli, si è potuto rilevare l'obiettiva comunanza di interessi esistente tra le parti coinvolte nell'attestazione ideologicamente falsa: le ditte hanno interesse ad ottenere qualifiche di livello superiore, che consentano di partecipare a gare d'appalto più importanti; per la proporzionalità delle tariffe, le SOA percepiscono maggiori introiti con il rilascio di qualificazioni più elevate. Pertanto, si è creata una comunanza di interessi che produce l'effetto che imprese che non hanno i requisiti vengano abilitate a contrattare con la pubblica amministrazione per appalti superiori alle loro forze.
Inoltre, eventuali procacciatori di affari, espressamente previsti con determinazione dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, ricavano profitti proporzionati all'entità dei contratti stipulati per il loro tramite. Possiamo dire, dunque, che si è creata una rete di interessi che bisogna cercare di colpire, attraverso la pubblicità dell'attività delle SOA. Il Governo si sta muovendo su questa linea, in modo che l'attività delle SOA diventi pubblica e tutte le attività possano essere represse, quando è il caso, con il regime della falsità in atto pubblico.
La materia degli appalti è stata trattata anche in mie precedenti audizioni presso questa Commissione, alle quali mi richiamo, al fine di sorvolare sulle caratteristiche degli appalti, sulle dinamiche della loro aggiudicazione e sul sistema del «tavolino», che non pare essere attuale ed è stato sostituito da altri sistemi, come le cordate tra imprenditori ed altre modalità tipiche di infiltrazione criminale.
Come sapete, le infiltrazioni sono di due tipi: quelle attraverso una tangente richiesta all'impresa da parte della criminalità organizzata locale e quelle attraverso una forma più raffinata di intervento, ossia l'affidamento dei lavori in subappalto, le forniture di cemento e di tutto ciò che è utile per la realizzazione dell'opera.
Tutto questo va contrastato, nella maniera più assoluta, per ridare all'impresa una potenzialità sul territorio, facendo in modo che possa agire in un regime di legalità. Tra impresa legale e impresa mafiosa ci sono spesso dei soggetti-cerniera, che hanno la funzione di salvaguardare i due interlocutori principali in questo rapporto mafia-impresa.
Per parte mia ho sempre detto che bisognerebbe fare la guardia ai cantieri, per dare maggiore sicurezza agli imprenditori e quindi aiutarli a liberarsi di questa sudditanza nei confronti del territorio.
Nuovi rischi di infiltrazione mafiosa si sono affacciati all'orizzonte dopo l'entrata in vigore della legge-obiettivo. Si è introdotta una vera e propria privatizzazione dei controlli antimafia, quale conseguenza della privatizzazione dei rapporti a valle del contraente generale. Tali rapporti sfuggono a questi controlli proprio perché il responsabile rimane il contraente generale. A quest'ultimo è stata affidata una sorta di supervisione nella raccolta di dati sensibili, a questo fine. Quindi, lo stesso meccanismo di qualificazione delle imprese ha creato qualche sfasatura nel sistema complessivo delle difese antimafia.
In proposito, c'è da chiedersi - come abbiamo già fatto - quale sia il reale livello di indipendenza delle SOA nel nuovo sistema di qualificazione delle imprese. Per quanto riguarda la natura giuridica, si è già provveduto. Fino ad ora erano stati considerati soggetti di diritto privato, con la conseguenza che le attestazioni non producevano quei reati gravemente puniti sotto il profilo pubblicistico.
Non è una novità dire che il reato di turbativa d'asta è punito in una maniera assolutamente irrisoria, e non consente l'effettuazione di intercettazioni. Spesso l'attività mafiosa non si può intravedere all'inizio delle indagini. Inoltre, dal momento che i termini sono brevi, non si può utilmente perseguire il fenomeno sotto il profilo investigativo, né penale, se non si attesta la presenza della componente mafiosa.
Se si parte dal reato mafioso, dal soggetto mafioso, è facile arrivare a ricostruire un contesto, attraverso intercettazioni o testimonianze rese da persone divenute collaboratori di giustizia successivamente a determinate operazioni di polizia. Diversamente, con il regime penalistico sostanziale e procedurale della turbativa nelle aggiudicazioni dei pubblici appalti, è assolutamente impossibile poter perseguire questa attività, che è certamente importante. Parliamo infatti di una delle principali fonti di approvvigionamento delle organizzazioni criminali sul territorio.
A mio avviso, per attuare una strategia vincente sotto questo aspetto è necessario rafforzare il coordinamento investigativo tra le varie forze di polizia, come fanno taluni prefetti sul campo: penso alla Calabria e al prefetto De Sena, ad esempio. Inoltre, bisognerà rafforzare e integrare i sistemi informativi; abbiamo parlato di una rete che deve essere estesa sempre di più.
Uno sforzo in tal senso è stato compiuto anche dalla procura nazionale antimafia, attraverso un protocollo di condivisione delle banche dati con l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici. Oltre a ciò, occorrerà intensificare i protocolli di legalità, fin quando non interverranno modifiche legislative che rendano più seri ed efficaci i controlli antimafia.
Per quanto riguarda alcune domande specifiche - talmente specifiche che ho dovuto compiere delle ricerche approfondite - del senatore Calvi...
GUIDO CALVI. Non mi sono permesso di fargliele generiche...
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. No, assolutamente. La ringrazio, ma devo dire che spesso tali ricerche, in questa fase preliminare, sfuggono alla nostra funzione.
Una domanda riguardava l'affidamento in concessione del servizio idrico integrato nell'ATO 1 di Palermo. Effettivamente quanto rappresentato corrisponde alla situazione: il soggetto indicato, infatti, ha una funzione di commissario dell'ATO, ed è stato amministratore di una società capofila, la quale, in seguito, ha cambiato denominazione sociale. Dunque, non posso che confermare quanto da lei esposto, evidenziando che comunque tale situazione riguarda un'attività - allo stato - investigativa che deve essere devoluta ad altre iniziative di procure sul territorio.
Allo stesso modo, è vero che l'ATO idrico di Trapani aveva registrato nella gara l'unica presenza di un noto appaltatore, che lei ha indicato. Le ripeto, quindi, che i dati citati erano esatti. Non potevo metterli in dubbio, ma...
GUIDO CALVI. I dati di fatto sono questi.
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Ancora non sono concluse le indagini, quindi c'è qualche speranza che le cose si aggiustino.
GUIDO CALVI. Nel senso che si faccia giustizia!
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. L'etimologia dice questo.
Lasciando il tema degli appalti, la cui trattazione credo possa essere considerata conclusa, veniamo ora ad una delle tante sollecitazioni che si sono susseguite, quella relativa alla legge riguardante i collaboratori e i testimoni di giustizia.
Secondo i dati rilevati, al 31 gennaio 2007, i collaboratori e i testimoni di giustizia, insieme, sono 866...
PRESIDENTE. Signor procuratore, potrebbe disaggregare il numero dei collaboratori e quello dei testimoni?
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Certamente. I collaboratori di giustizia sono 795: 249 per la mafia, 246 per la camorra, 100 per la 'ndrangheta, 84 per la Sacra corona unita e 116 per altre criminalità. Per quanto riguarda la loro posizione giuridica, 155 sono detenuti in istituti penitenziari, 311 sono sottoposti a misure alternative, come arresti domiciliari o detenzione domiciliare, e 329 sono liberi.
I testimoni di giustizia sono 71, precisamente: 12 per la mafia, 25 per la camorra, 20 per la 'ndrangheta, 2 per la Sacra corona unita e 12 per altre criminalità non meglio identificate.
Per quanto riguarda i dati generali, prendendo come punto di partenza la data del 30 giugno 1998, si rileva che, a quella data, queste persone erano 1.096. Il numero, quindi, risulta diminuito del 21 per cento nel corso di questi anni, comprendendo collaboratori e testimoni di giustizia.
Per i testimoni di giustizia, invece, si registra una percentuale di incremento.
I familiari sono diminuiti del 30,6 per cento. Al 30 giugno 1998, infatti, i familiari assistiti e protetti erano 4.157, mentre oggi sono 2.885. Questi sono i dati che danno la radiografia della situazione attuale.
Per quanto riguarda i testimoni di giustizia, la Commissione centrale, istituita con l'articolo 10 della legge 15 marzo 1991, n. 82, ha stabilito dei criteri ben precisi con una delibera, che la Commissione potrà acquisire. In base a tali criteri deve esserci un'assoluta estraneità rispetto al contesto criminale per coloro che vengono qualificati, protetti ed assistiti come testimoni di giustizia.
Questo a volte può creare qualche problema, dal momento che non sempre è facile distinguere la linea di demarcazione nell'ambiente in cui opera un imprenditore che denuncia delle estorsioni, ad esempio. Molto spesso il limine non è facilmente distinguibile. Per l'ammissione ai programmi previsti per i testimoni di giustizia, occorre procedere valutando caso per caso. Credo che sia questo il senso della domanda che è stata posta, per verificare i criteri....
GIUSEPPE LUMIA. Oltre ai criteri, vorrei conoscere anche la sua valutazione. Le chiedo se lei o il suo ufficio è a conoscenza di una sofferenza notevole dei testimoni di giustizia e, eventualmente, quali sono le vostre valutazioni in merito.
Inoltre, relativamente ai collaboratori di giustizia, qual è la vostra valutazione circa il calo che è stato registrato?
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Circa il calo del numero dei collaboratori di giustizia, posso dire che ho partecipato ad una Commissione che ha svolto i lavori preparatori - erano presenti anche Vigna e Manganelli - per modificare la legge del 1991. Effettivamente, era necessario precisare diversi aspetti di quella norma, dal momento che si trattava di una legge che doveva essere sperimentata. Come per tutte le leggi, dunque, al momento dell'attuazione erano emersi dei punti da modificare, delle regole da fissare meglio. Tuttavia, quando dalla fase dei lavori preparatori si è passati a quella legislativa e parlamentare, sono stati introdotti alcuni aspetti che hanno reso la norma, nel suo complesso, disincentivante rispetto al fenomeno.
Sulla questione relativa alla necessità di far dire tutto e subito, va detto che, chiaramente, bisognava porre un limite alle dichiarazioni a catena, a rate; di contro, però, in qualche caso mi sono trovato - per la collaborazione di Giuffrè, ad esempio - a dover fare un tour de force
per riuscire a raccogliere più elementi possibili entro i termini indicati.
Inoltre, mentre facevo tutto questo, qualcuno aveva già avanzato qualche progetto di legge per proporre una proroga. Per fortuna, procedevo secondo la legge vigente, quindi sono riuscito a completare l'assunzione delle dichiarazioni del collaboratore entro i termini previsti. In seguito, è rimasto il termine dei 180 giorni.
In qualche caso, quando si ha a che fare con grossi collaboratori che riferiscono su anni e anni di attività mafiosa, è necessario avere un tempo congruo per poter verificare le loro dichiarazioni. Del resto, non è sufficiente acquisirle, bisogna gradualmente riscontrare la loro veridicità e progredire nella collaborazione. Tale attività richiede del tempo, e anche una maturazione. Spesso questo termine, che sembra così lungo, in realtà può non bastare, soprattutto quando sono coinvolte diverse procure che devono ascoltare lo stesso collaboratore.
In questa prospettiva, vanno considerati anche i processi in corso - ai quali il collaboratore deve partecipare una volta che viene considerato utile per il dibattimento -, che sottraggono il collaboratore alla disponibilità dei magistrati che indagano, poiché egli deve recarsi alle udienze.
A mio avviso, l'insieme di tali fattori deve essere valutato, per consentire una migliore possibilità di gestione dell'attività della collaborazione. Devo dire che la fase preliminare è la più delicata. Infatti, prima di accreditare un soggetto come collaboratore è necessario, come ho detto, procedere ad una serie di verifiche il più possibile approfondite. In primo luogo, si deve verificare un'attendibilità intrinseca, poi effettuare i riscontri e mettere in atto le ulteriori operazioni necessarie.
Ricordo sempre le parole di Falcone: «Bisogna sempre mettere un tavolo tra lo Stato ed il collaboratore e far sentire che c'è sempre lo Stato, e che lui ha bisogno dello Stato piuttosto che il contrario».
Un'altra norma disincentivante contenuta nella legge sui collaboratori è quella che impone di indicare e fornire tutti i beni in possesso dell'aspirante collaboratore. Una norma certamente utile, che però crea una disparità di trattamento rispetto agli stessi mafiosi. Nel corso del giudizio relativo alle misure di prevenzione, ad esempio, ad un mafioso vengono sequestrati e confiscati i beni di cui non riesce a dimostrare la provenienza lecita, mentre al collaboratore vengono sequestrati tutti, a prescindere dal fatto che essi abbiano una provenienza lecita o meno.
Tale norma avrebbe potuto avere un senso nel caso in cui si fosse potuto capitalizzare l'importo derivante dai beni leciti, per poi utilizzarlo ai fini dell'inserimento sociale e lavorativo del collaboratore. Si pensava, infatti, che se il collaboratore avesse mantenuto una casa nel proprio territorio di origine, non avrebbe mai potuto utilizzarla. Allora, avrebbe avuto un significato se lo Stato avesse preso quel bene, lo avesse capitalizzato e avesse utilizzato i soldi per l'assistenza e l'inserimento sociale e lavorativo del collaboratore. In realtà, questa norma è rimasta vuota, senza contenuto, nel senso che il collaboratore è obbligato a indicare tutti i beni di sua appartenenza, che gli vengono sequestrati.
Spesso si chiede quanti siano i collaboratori che effettivamente indicano i propri beni. A tal proposito, devo dire che spesso, quando queste persone si riducono a collaborare, sono arrivate al punto in cui l'associazione mafiosa ha già provveduto a espropriarle di tutti i loro beni. Si trovano in difficoltà, dunque, perché, avendo utilizzato dei prestanome - come fanno tutti i mafiosi -, è difficile recuperare i beni. Infatti, si impone al prestanome un'attività tale che terzi in buona fede vengono in possesso di questi beni, e spesso non si ritrovano più.
Certamente, l'attuazione della legge presenta grosse difficoltà, soprattutto per quel che riguarda l'inserimento sociale e lavorativo, che è sempre stato uno dei punti di più difficile realizzazione.
Oggi abbiamo il sistema della capitalizzazione delle misure di assistenza: vale a dire che viene valutato quanto costa il collaboratore, per quanto riguarda sia le spese alloggiative sia la misura di assistenza
economica che si offre. In genere, tale calcolo viene effettuato sulla base di due o cinque anni al massimo.
Il collaboratore che esce dal programma di protezione si ritrova, da un giorno all'altro, ad avere a disposizione una somma che però non è sufficiente a risolvere i problemi né della casa, né dell'inserimento lavorativo. Si tratta, sì, di cifre cospicue, che tuttavia si esauriscono con il pagamento dell'affitto per un certo numero di anni. Tra i collaboratori, inoltre, vi sono spesso delle persone anziane, che non hanno alcuna possibilità di inserirsi nel mondo lavorativo, e quelli che, invece, potrebbero lavorare hanno difficoltà di inserimento, perché non tutti hanno il cambio di generalità che crea loro una nuova identità. Esaurito il programma di protezione e tolti i documenti di copertura, queste persone ritornano ad avere le vecchie generalità.
Tutti questi problemi senza dubbio esistono e non hanno contribuito a incrementare il numero dei collaboratori che, ripeto, sono essenziali per il contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso. Li definisco essenziali perché parliamo di organizzazioni segrete che da sempre sono restie a far conoscere i loro interna corporis. Sotto questo profilo, è difficile operare senza i collaboratori di giustizia. Questo strumento è come il bisturi: in mani esperte è utilissimo, ma se usato da inesperti può causare dei danni irreversibili.
Da questo punto di vista, comunque, anni e anni di esperienza hanno accresciuto la professionalità, nell'ambito della gestione dei collaboratori, da parte di tutti i magistrati.
GIUSEPPE LUMIA. E i testimoni? È al corrente di una sofferenza in questo settore delicato e molto importante?
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. I testimoni hanno una disciplina assolutamente differente da quella dei collaboratori. Per loro è stata varata una legge - l'ultima, per l'appunto - con la quale si è stabilito un ristoro patrimoniale, certamente diverso da quello del collaboratore proveniente dalla criminalità.
Devo dire che spesso ci sono lamentele e sofferenze soprattutto per quanto riguarda l'allontanamento dal territorio di origine. Sarebbe bello poter gestire - per usare un brutto termine - i testimoni di giustizia nel loro territorio, ma questo richiede uno sforzo e comporta un rischio, sotto il profilo della loro incolumità, che non penso ci possiamo permettere.
Dobbiamo ancora parlare di intercettazioni, di beni confiscati e poi di un tema di enorme rilevanza, quello dei punti deboli della lotta alla mafia (Commenti del senatore Calvi). Cercherò di essere il più rapido possibile nell'esposizione, senza omettere gli aspetti importanti. Le intercettazioni, soprattutto quelle ambientali, insieme alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, oggi si sono rivelate degli strumenti fondamentali per l'individuazione dei responsabili dei delitti di criminalità organizzata e per l'azione di contrasto alla criminalità stessa. Credo che questo dato si possa ritenere assolutamente acquisito.
È inutile ribadire tutti i risultati eccezionali che si sono raggiunti, proprio grazie all'intuito, all'intelligenza, alla fantasia e, a volte, alla genialità degli investigatori, i quali sono riusciti, là dove vige il sistema dell'omertà e della segretezza, a far parlare i mafiosi nei luoghi in cui si incontrano, ottenendo dei risultati veramente importanti. D'altro canto, però, si tratta di fonti di prova che spesso sono esterne alle vittime del reato, e questo causa dei problemi soprattutto per la gestione dei risultati delle intercettazioni.
Il fenomeno è tanto più grave in quanto gli atti di indagine sono destinati a diventare pubblici prima o poi, così che la diffusione del contenuto delle intercettazioni può pregiudicare gravemente non solo coloro che sono parte del processo, ma anche terzi estranei.
In realtà, il codice di procedura penale contiene già il principio di pertinenza dell'accertamento come limite all'estensione delle indagini. L'articolo 326 del
codice di procedura penale prescrive che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgano le indagini necessarie per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale.
Quindi, vige un principio secondo il quale il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono effettuare soltanto le investigazioni necessarie e sufficienti per l'accertamento e la repressione dei reati. Tuttavia, è nozione di comune esperienza - e, comunque, è del tutto comprensibile - che è difficile stabilire ex ante quali siano gli accertamenti indispensabili e quali quelli inutili.
Dall'altro lato, con il progredire delle indagini, il giudizio iniziale viene spesso capovolto e quello che sembrava irrilevante assume, a volte, un'importanza decisiva in una fase successiva.
Ciò detto, non si può non richiamare l'attenzione sugli effetti perversi provocati dalla pubblicità conseguente al deposito, pur nelle forme previste dal codice di rito, di dati informativi raccolti ed elaborati per finalità giudiziarie.
Anche sotto questo aspetto, in realtà, il sistema attuale non consente margini di manovra; tanto meno li consente al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria. Quest'ultima non può che espletare le indagini che le vengono chieste e riferirne completamente l'esito. Il pubblico ministero, poi, ha l'obbligo - sancito dalla legge - di deposito integrale di tutti gli atti a disposizione della difesa. Anzi, è espressamente esclusa, per il pubblico ministero, ogni possibilità di selezionare gli atti di indagine da porre a disposizione della difesa, anche se l'unica finalità di tale selezione dovesse essere la tutela della privacy di persone estranee al procedimento.
Successivamente, sono state poste delle limitazioni alla possibilità di depositare tutto quanto è stato raccolto e intercettato, attraverso una forma di selezione da espletarsi dinanzi al giudice, alla presenza delle parti, in maniera tale da eliminare gli atti ritenuti irrilevanti. Tuttavia, anche questa soluzione, questo tentativo di limitare l'utilizzazione della gran massa di dati - parte della quale è magari inutile alla prova processuale - non ha prodotto gli effetti auspicati.
Molto spesso l'intervento del giudice ha luogo solo nel corso dell'udienza preliminare, o addirittura nel dibattimento, in un momento in cui i contenuti delle intercettazioni, che poi producono quegli effetti aberranti, sono stati inseriti in tutti gli atti di cui i difensori posso prendere copia e visione, e quindi sostanzialmente pubblici.
Mi sembra dunque che, nella ricerca di un soddisfacente bilanciamento dei vari interessi in gioco, negli anni trascorsi dall'entrata in vigore della legge n. 675 del 1996, che ha posto queste limitazioni, si possano porre tre linee di azione diverse, ma in un certo senso convergenti.
Una prima linea prende in considerazione i limiti dell'attività pubblicistica, giornalistica, in sede giurisprudenziale, di deontologia professionale; una seconda linea prevede un appello alla responsabilità istituzionale e al rispetto delle garanzie individuali dei cittadini coinvolti nelle indagini, da parte di magistrati e polizia giudiziaria; una terza linea di azione si profila su ipotesi di modifiche normative, come emerge dall'esame della proposta di modifica del regime delle intercettazioni che è in corso alla Camera.
Come ho detto precedentemente, è sorto un problema nell'ambito delle intercettazioni quando ci siamo occupati di quelle preventive, autorizzate dai procuratori generali, su richiesta del SISDE e del SISMI. A mio avviso, in questo caso le richieste potrebbero essere rivolte alla procura distrettuale dai servizi di polizia giudiziaria, sempre sugli stessi fenomeni di terrorismo o di mafia. Quindi, il pericolo di sovrapposizioni e duplicazioni o di mancata circolazione delle informazioni continua a sussistere.
Devo riconoscere che la proposta di modifica delle intercettazioni contiene dei dati positivi perché affronta queste tre linee di azione. Per gli operatori di giustizia, l'importante è che non si limiti la quantità di reati che si possono intercettare, magari attraverso emendamenti successivi, e che non si diminuisca la possibilità
di condurre l'attività di intercettazione, con l'introduzione di nuove norme in materia. Un punto importante di questa proposta di legge è la delocalizzazione delle intercettazioni, cioè spostare a livello centralizzato, che è un progetto che fa risparmiare molti soldi sotto il profilo della gestione.
Trattandosi ormai di una gestione informatica e telematica, sarebbe auspicabile poterla ricondurre a un centro distrettuale, nei 26 distretti d'Italia. È un richiamo ad un maggior rigore nella scrematura delle intercettazioni, che consenta di poter lavorare eliminando a monte quelle che non sono utili alla prova processuale. Questa attività, tuttavia, dovrebbe essere effettuata dal magistrato.
Questa soluzione era già stata prospettata dall'articolo 6 della legge n. 140 del 20 giugno 2003, che disciplina i casi in cui siano intercettate, in qualsiasi forma, nel corso di procedimenti riguardanti terzi, comunicazioni e conversazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento. Quindi, sotto questo aspetto, esiste già una legge che protegge i membri del Parlamento.
Ricordo che quando ero procuratore della Repubblica a Palermo tentai di trovare un sistema per evitare che queste intercettazioni fossero comunque trasferite negli atti processuali, come nelle richieste di custodia cautelare. Non è facile, nonostante la legge. Tali intercettazioni non dovevano proprio essere trascritte e l'utilizzazione delle conversazioni o delle comunicazioni ritenute necessarie doveva essere valutata in una sede separata, aprendo un fascicolo a parte che veniva valutato dai pubblici ministeri che procedevano contemporaneamente allo sviluppo delle indagini. Solo in questo modo si poteva evitare il disvelamento delle indagini in corso, attraverso la procedura di richiesta di autorizzazione, dopo la valutazione del GIP, alla Camera di appartenenza.
Nel caso in cui si utilizzino le intercettazioni, infatti, la procedura comporta la discovery delle indagini. Quindi, se non si fa qualcosa del genere, è difficile recuperare e segretare elementi che fanno già parte degli atti dell'indagine.
MARIO TASSONE. Ci sono gli omissis, che sono anticipati dalle informazioni che li precedono...
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Questa è la patologia. Stiamo cercando di trovare delle soluzioni.
Come dicevo, in tal modo si evitava il disvelamento delle indagini. Benché si avesse cura di evitare l'inserimento nella richiesta di custodia cautelare, quando si depositavano le trascrizioni al tribunale del riesame, come era obbligatorio anche per la difesa, venivano fuori quelle intercettazioni il cui contenuto non doveva essere conosciuto.
Questo sistema, affidato alla responsabilità del pubblico ministero e della polizia, è pertanto una delle soluzioni che, a mio parere, contribuisce ad evitare quelle aberranti diffusioni di notizie che non hanno alcun motivo di essere conosciute all'esterno.
Per questo, visto che il principio di riferimento è sempre quello dell'utilità ai fini del processo, dico che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, indipendentemente da qualsiasi norma, potrebbero intervenire e operare una scrematura proprio sotto questo profilo. È una linea d'azione che, senza bisogno di una legge, può essere attuata praticamente da parte degli uffici del pubblico ministero.
Ad ogni modo, riuscire a bloccare la diffusione del contenuto delle intercettazioni è veramente difficile, se si pensa a quante persone sono legittimamente in possesso delle trascrizioni. Mi sono trovato spesso a cercare di scoprire l'autore di una fuga di notizie dal mio ufficio, o nell'ambito delle forze di polizia, nel corso delle indagini.
Al di là della limitazione prevista, bisogna considerare che oltre ai gruppi di ascolto - che naturalmente fanno dei turni e quindi sono numerosi -, nella polizia giudiziaria operano i gruppi di analisi, i gruppi di trascrizione, i cancellieri,
i segretari, i magistrati, a cui vengono portate le trascrizioni, i difensori, che pure fanno parte di coloro che sono in possesso di certe notizie.
Peraltro, il ciclo si rinnova ad ogni trascrizione del contenuto di ciascuna intercettazione. Alcune di queste possono trasfondere nelle richieste e nelle ordinanze di custodia cautelare, e così sono portate a conoscenza di altri soggetti.
Rimane ferma la previsione, fra l'altro, di cui all'articolo 200 del codice penale, che dà facoltà al giornalista di tacere il nome della fonte. Detto questo, naturalmente non può destare meraviglia se tutte le indagini che cercano di scoprire l'autore di una rivelazione di segreto d'ufficio non vanno a buon fine. Non ricordo che ne sia stato scoperto alcuno, tranne un caso di insperate confessioni. E questo nonostante le precauzioni da parte di tutti i soggetti.
GUIDO CALVI. Ammetterà che c'è stata qualche fuga non tanto da Palermo quanto da Milano!
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Posso ammetterlo quando trovo il responsabile. Mi scusi, sarà una mia deformazione...
GUIDO CALVI. Sul fatto che sulle questioni di antimafia si presti una grande attenzione e un grande rigore, non ho dubbi. Tuttavia, il sistema non può avere distonie. Pertanto, se verifico che i giornali pubblicano anche gli sms di una moglie che manda al marito un saluto di affetto, questo significa che, in primo luogo, non è stata effettuata la scrematura delle intercettazioni, in secondo luogo non si è proceduto al controllo; infine va detto che gli sms e altre informazioni che vengono inviate ai giornalisti non sono a disposizione dei difensori, né di altre parti, se non della polizia che ha intercettato e dei magistrati che ne hanno la disponibilità.
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Lei ha ripercorso le tre linee di azione (Commenti del deputato Tassone)...
PRESIDENTE. Evitiamo i commenti...
GUIDO CALVI. Procuratore, ho un disegno di legge molto rigoroso su questo aspetto che affida al PM il potere di controllo e di custodia, ma consente di inserire la presenza del GIP per una selezione. Non è detto che debba essere il PM a selezionare.
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Il problema è che il GIP non può farlo, se non nel contraddittorio delle parti. Quindi, sostanzialmente, aumenta il numero dei soggetti che prendono cognizione di questi atti.
Sempre in quest'ambito, vorrei rilevare un problema. Mi ha colpito la sentenza n. 26795 della Corte di cassazione, sezioni unite penali, del 28 marzo 2006, depositata il 28 luglio 2006. Secondo tale sentenza, le videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi in ambito domiciliare, siccome acquisiti in violazione dell'articolo 14 della Costituzione, sono illegittime e processualmente inutilizzabili. Si parla - per capirci - di videoregistrazioni che filmano dei comportamenti, in cui non si effettua un'intercettazione sotto il profilo formale, in quanto non viene registrata una voce. Ebbene, abbiamo scoperto che nel nostro ordinamento vi è una falla, ossia quella per cui i comportamenti non comunicativi...
MARIA FORTUNA INCOSTANTE. Non comunicativi verbali...
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Così si esprime la Corte di cassazione. Dal momento che manca l'autorizzazione, questo materiale è considerato inutilizzabile.
A questo punto, mi vengono in mente comportamenti non comunicativi quali quelli di un terrorista che prepara un ordigno esplosivo. Ebbene, quella videoregistrazione non può essere utilizzata. Allo stesso modo, non è utilizzabile un filmato che registra un'operazione di taglio e confezionamento di sostanze stupefacenti, un omicidio o l'occultamento di un cadavere.
Trovo assurdo avere la possibilità di attestare un'azione delittuosa e non poter utilizzare il materiale.
GUIDO CALVI. È una sentenza sbagliata. Speriamo possa essere corretta (Commenti del senatore Pistorio).
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Basterebbe che all'articolo 266 del codice di procedura penale, alle parole «comunicazioni tra presenti», che si riferiscono all'intercettazione di comportamenti comunicativi, si aggiungessero le parole «unite a videoregistrazione».
MARIA FORTUNA INCOSTANTE. E sostanziale...
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Non è tanto formale. E ce ne rendiamo conto quando ci scontriamo con i giudici che annullano una prova sotto questo profilo. Devo essere sicuro che, se inizio un processo, posso portarlo a compimento, questo è il problema. Non posso scommettere sull'interpretazione del giudice, in un caso così delicato, almeno nelle ipotesi che ho avanzato.
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Tale questione, a mio avviso, deve essere assolutamente risolta.
Abbiamo parlato di risparmio per le procure, a seguito della centralizzazione e della delocalizzazione, e una delle domande poste si concentrava per l'appunto sul problema dei costi. Il costo esoso delle intercettazioni dipende in massima parte dalle imprese private che si dedicano alle intercettazioni ambientali, non tanto a quelle telefoniche. Abbiamo privati in grado di offrire il meglio, in termini di utilità, da un punto di vista tecnologico, per le investigazioni. Lo Stato, invece, ha difficoltà a seguire questo progresso, a investire in ricerca e tecnologia dal punto di vista imprenditoriale.
Pertanto, a mio avviso, i costi dovrebbero essere abbattuti in maniera diversa, cercando di sottoporre a convenzione queste attività, come sta facendo adesso il ministero. Si dovrebbe stabilire un tariffario congruo, che eviti alle singole procure che si trovano in difficoltà di dover scegliere una ditta anziché un'altra per un compito delicato come quello delle intercettazioni.
In passato, ho cercato personalmente di mettere alcune ditte l'una contro l'altra, per cercare di ottenere il prezzo migliore. Poi, collegandoci con la procura di Roma, che riusciva ad avere prezzi migliori, in un mercato più ampio, si è riusciti a calmierare il mercato. Tuttavia, non credo che questa sia un'attività che debba essere portata avanti dal singolo procuratore. Non dimentichiamo che si tratta di spese di giustizia. È vero, i soccombenti sono tenuti al pagamento delle spese, e quindi, teoricamente tali spese sarebbero recuperabili attraverso gli imputati; essendo realisti, però, sappiamo che non è così, ma è altresì vero che non si fa neanche un tentativo per recuperarle. Si potrebbe prevedere almeno un recupero parziale, anziché abbandonare completamente il progetto. Sotto questo profilo, forse, qualcosa si può recuperare con il campione penale.
Il problema dei costi non riguarda soltanto il numero delle intercettazioni, ma anche le attività successive di trascrizione, il pagamento degli operatori che intervengono in un secondo momento. Dal punto di vista delle indagini, credo che sia necessario evitare di bloccare le intercettazioni per mancanza di fondi, e quindi cercare di risparmiare quanto più possibile.
Ritengo che i magistrati debbano rivedere i criteri. In particolare, le proroghe si possono bloccare quando si nota che un telefono non dà alcun risultato entro un certo periodo di tempo. Insomma, non si può aspettare all'infinito che una determinata linea telefonica fornisca chissà quali dati e prorogarlo all'infinito. Quindi, la magistratura deve valutare questo profilo.
GUIDO CALVI. La giustizia costa... Lo Stato se ne deve fare carico!
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Signor presidente, chiedo che il mio intervento prosegua in seduta segreta.
PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi obiezioni, dispongo la disattivazione del circuito audiovisivo interno.
(La Commissione procede in seduta segreta).
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica. Dispongo la riattivazione del circuito audiovisivo interno. Procuratore, la prego di proseguire nel suo intervento.
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Per quanto riguarda i beni confiscati, penso che oggi siano due le esigenze da soddisfare: prima di tutto quella di snellire e rendere più celere il procedimento di destinazione dei beni all'utilità sociale e poi quella di attribuire ad un organismo a livello centrale tutte le competenze relative alla gestione e alla destinazione dei beni confiscati.
Questo nuovo organismo centrale - non importa la sua denominazione, si può chiamare agenzia, ente, commissariato, o come si vuole - dovrebbe essere collocato nell'ambito o del Ministero dell'interno (mi sembra questa la sede più appropriata, in relazione ai compiti che dovrebbe svolgere) oppure della Presidenza del Consiglio (nel caso in cui si pensasse alla cooperazione di più ministeri nella gestione di questa attività).
Dico questo perché certamente, nonostante la buona volontà del direttore dell'ufficio del demanio, il quale ha mostrato di voler fare veramente tanto, per esempio, nell'ambito della modernizzazione dell'ufficio (soprattutto attraverso l'informatizzazione) o nel portare avanti tutte quelle procedure attivate per venire sostanzialmente in possesso dei beni confiscati, in tutta onestà, il demanio sul territorio non può operare, perché le condizioni territoriali non aiutano. Per essere chiari, c'è una sorta di intimidazione ambientale che ne influenza l'attività. Penso a quello che può accadere nel momento in cui l'impiegato del demanio si trova contro il boss mafioso, il quale - attraverso tutta una rete connivente di persone che lo proteggono - ha la possibilità di contrastare efficacemente anche le azioni legittime che si vogliano imporre.
Ecco perché il Ministero dell'interno - proprio perché ha bisogno dei carabinieri, della polizia o di una presenza militare sul territorio - appare, a mio avviso, la sede più idonea ove collocare l'organismo. Il ministero mantiene con i prefetti e con i sindaci collegamenti diretti e immediati, sicuramente utili per individuare, a seconda delle finalità istituzionali e sociali che si vogliono perseguire, i destinatari dei beni; inoltre, durante la fase della gestione dei beni, il ministero potrà (attraverso le sue articolazioni periferiche) garantire l'effettività dei provvedimenti amministrativi adottati e la protezione dei beni medesimi. Tutto questo sopratutto in quei territori dove la presenza dello Stato viene ancora fortemente contrastata da organizzazioni criminali e ogni giorno bisogna riaffermare l'autorità dello Stato stesso.
Non si esclude certamente che questa nuova entità possa trovare la massima collaborazione nell'agenzia del demanio, per tutti gli aspetti tecnici e patrimoniali che la gestione del bene comporta.
Non so se la Commissione è a conoscenza di una sentenza delle sezioni unite della Cassazione, che ha affermato la possibilità di revoca della confisca definitiva. Questo è un grave vulnus, una grave ferita al concetto di definitività della confisca, che può produrre degli effetti disincentivanti. Investire in un bene il quale può essere sottoposto a revoca o sostanzialmente a revisione non è quanto si può auspicare. Comunque, bisogna verificare, nel caso della revisione, che siano venuti meno quei presupposti che hanno determinato il provvedimento di confisca.
GUIDO CALVI. L'unico presupposto è la condanna!
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. No, ci sono le misure di prevenzione. Si può avere, anche se qualcuno non se ne vuole rendere conto, un'assoluzione per quanto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, ma un'irrogazione di misure di prevenzione patrimoniali, proprio perché il soggetto è indiziato di appartenere al sistema mafioso. Diversamente si rende vano il doppio sistema di misure di prevenzione e di applicazione delle norme del codice penale. L'essere assolto da quanto previsto dall'articolo 416-bis, quindi, non fa cadere automaticamente tutto il procedimento di prevenzione e la confisca avvenuta in base a questo. Come sapete, ci sono due confische: quella in base all'articolo 216-sexies (che segue il processo) e quella rientrante nelle misure di prevenzione. Infatti molto spesso, specie quando le sorti del processo erano incerte, a Palermo (Commenti del senatore Calvi)... La Cassazione parla di confisca prevista dall'articolo 2-ter della legge n. 575 del 1965, quindi è quella delle misure di prevenzione.
Per quanto riguarda le conseguenze a seguito di revisione, si potrebbe ipotizzare una sorta di indennizzo al soggetto confiscato nel momento in cui si revoca la confisca, cioè una somma equivalente al valore del bene al momento del sequestro, senza togliere la destinazione dell'utilità del bene una volta assegnato. Questa potrebbe essere una soluzione nel caso in cui questa situazione restasse immutata.
Un problema che riguarda i beni confiscati è il reale recupero al patrimonio pubblico dei cespiti già appartenenti alla criminalità organizzata. Spesso, a distanza di anni, riscontriamo che detti beni sono ancora occupati dal prevenuto o dai suoi familiari, senza che gli amministratori giudiziari si siano concretamente e tempestivamente attivati per ottenerne l'allontanamento. C'è, quindi, anche il problema della gestione dei beni sequestrati in previsione della confisca.
Non si possono far gestire, a mio avviso, i beni sequestrati, in pendenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, da un organismo amministrativo diverso dall'autorità giudiziaria stessa. Ritengo che essa debba mantenere il controllo dell'amministrazione giudiziaria nel momento in cui c'è un provvedimento giudiziario da eseguire. Ho sentito che ci sono tesi che propongono un'amministrazione separata e temporanea anche nell'ambito dei beni sequestrati. Certamente si possono anticipare, in casi particolari, le destinazioni dei beni: penso che sia stato fatto quando, a seguito di sequestro con buone probabilità di una confisca, sono state attribuite alle forze dell'ordine, per esempio, locali da adibire a caserme o cose del genere. Esclusi questi casi eccezionali, però, io manterrei la custodia ed il controllo all'autorità giudiziaria. Penso di avere completato anche questo argomento.
Rapidamente, ora, analizziamo i punti deboli della lotta alla mafia. Il primo punto di cui vorrei parlare è l'articolo 599, comma 4, del codice di procedura penale, che riguarda il concordato sui motivi d'appello tra le parti del processo. Non comprendo come si possa essere pervenuti a questa norma...
GUIDO CALVI. È stata reintrodotta dopo essere stata eliminata!
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. La norma che ha modificato il regime dell'applicazione della pena su richiesta delle parti nel 2003 ha escluso dal novero dei casi di patteggiamento allargato i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis. Nessuna modifica, però, è stata introdotta dal legislatore in relazione all'articolo 599, comma 4, del codice di procedura penale che disciplina il concordato sui motivi d'appello fra le parti del processo, senza escludere i reati di mafia. Da un monitoraggio che ho svolto su tutte le varie procure generali e corti d'appello, è emerso un numero esorbitante di casi in cui anche i mafiosi hanno goduto del concordato sui motivi d'appello.
GUIDO CALVI. Censurando i suoi colleghi della procura generale.
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Perché no... Data la presenza di
una norma che attribuisce al magistrato in udienza la massima libertà d'espressione (anche sotto il profilo della requisitoria), i procuratori generali, per quanto possano stabilire dei criteri, devono lasciare al magistrato in udienza la massima libertà circa l'applicazione della legge. Questo è l'unico atteggiamento da adottare. Mi chiedo, però, quale sia il beneficio, sotto il profilo della giustizia, quando si arriva già al processo d'appello - dopo anni di indagini, di primo grado e via dicendo - scrivendo solamente i motivi della sentenza.
Si potrebbe, allora, o inserire i reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis, oppure eliminare completamente l'articolo 599, comma 4, ossia il concordato sui motivi d'appello, perché il beneficio che la giustizia ne trae, in termini di accelerazione, mi pare assolutamente irrisorio.
Abbiamo assistito a casi di gente condannata per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, per cui la pena prevista è di 24 anni, che con il giudizio abbreviato ha ottenuto una riduzione di un terzo della pena e, in seguito, con il concordato sui motivi d'appello è arrivata ad ottenere una pena di otto anni. Se consideriamo anche tutti i benefici nel corso dell'espiazione - tra la liberazione anticipata e quant'altro -, la certezza della pena e il carattere deterrente e rieducativo che la stessa dovrebbe avere penso si perdano completamente.
Poi non ci dobbiamo meravigliare se, anziché collaborare, tanta gente preferisce subire i processi, per avere magari queste possibilità. Anche il discorso delle mancate collaborazioni deriva dal fatto che la pena non è così deterrente, così terribile. Solo nei casi di ergastolo...
MARIO TASSONE. Non è nemmeno sicura!
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Non è nemmeno sicura.
Detto questo, che mi premeva non fare sfuggire all'attenzione della Commissione, avrei altri suggerimenti da proporre su temi possibili da indicare per il perfezionamento degli strumenti di indagine, della lotta alla mafia.
Uno riguarda la razionalizzazione della disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali, che può avvenire in diversi modi. Il primo intervento, minimalista, deve puntare su modifiche, che credo siano irrinunciabili, su alcune direttrici: per esempio, l'attribuzione alle direzioni distrettuali antimafia della legittimazione a proporre l'applicazione delle misure; la rottura del nesso di pregiudizialità tra misure personali e misure patrimoniali, in maniera da rendere possibile il sequestro e la confisca dei beni di provenienza delittuosa, anche quando sia cessata la pericolosità del soggetto che ne ha la disponibilità; una nuova disciplina a tutela dei terzi che vantino, in buona fede - ma che sia veramente buona -, i diritti sui beni oggetto di sequestro e di confisca.
L'altro versante, più ambizioso ma comunque importante, è quello di ridisegnare il volto delle misure sia personali sia patrimoniali, introducendo forme nuove e moderne di controllo giudiziario e di amministrazione giudiziaria, per esempio, delle società finanziate, controllate o amministrate dai gruppi mafiosi.
Noi ci riferiamo ancora ad un patrimonio delle mafie che è superato dagli sviluppi nell'ambito societario, nell'ambito delle aziende. Penso, per esempio, ad uno sviluppo notevole - mi meraviglio che non ci abbiamo pensato prima - della responsabilità delle persone giuridiche, con tutta una serie di sanzioni amministrative non applicabili ai reati di mafia.
Se vediamo che sempre di più la mafia investe in aziende, in società, in impresa - questo è un dato che ricaviamo dalla percentuale dei beni sequestrati -, dovremmo adattare le nuove strategie a questa realtà, prevedendo per esempio l'estensione della legge sulle responsabilità delle persone giuridiche anche ai reati di mafia. Questo potrebbe essere uno sviluppo assolutamente nuovo nell'ambito di una prospettiva, devo dire, ambiziosa. Sotto il profilo delle misure di prevenzione patrimoniali penso che questo si possa fare.
Un altro punto che intendo sottolineare è quello dell'abbandono del principio della non punibilità del post factum, cioè della regola della non punibilità a titolo di riciclaggio, a norma dell'articolo 648-bis del codice penale, o del reimpiego speculativo, articolo 648-ter, degli autori del reato fonte dei proventi illeciti. Significa che per punire il soggetto che fa autoriciclaggio bisogna eliminare dalla norma l'inciso «fuori dai casi di concorso del reato», che impedisce la punibilità di chi fa riciclaggio. Se il riciclaggio, dopo che ha procurato dei profitti illeciti, costituisce un'ulteriore attività pericolosa per la società, per l'inquinamento dei mercati finanziari, esso necessita di un'altra soglia di punibilità, anche se il soggetto è lo stesso. Questo è un concetto che andiamo diffondendo in sede europea, però non sempre troviamo, anche in sede nazionale, chi è coerente con questa impostazione.
È inoltre pressoché impossibile punire qualcuno per il reato di cui all'articolo 648-ter, perché bisognerebbe dimostrare che egli è fuori dal concorso, che impiega i capitali di una persona senza conoscerne la provenienza, senza conoscere quella persona. Insomma, è un reato impossibile da perseguire. Tanto vale eliminarlo, oppure eliminare l'inciso «fuori dai casi di concorso del reato».
GUIDO CALVI. Oppure definire il reato di concorso esterno con un reato nuovo. Abbiamo presentato una proposta in tal senso.
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Un altro punto è l'adeguamento dei meccanismi di prevenzione e repressione delle infiltrazioni mafiose negli appalti di opere e servizi. Ho già detto in precedenza del monitoraggio dei flussi finanziari, degli appalti, delle forniture e dei servizi. Ho già detto anche delle irrisorie sanzioni per gli appalti.
Per quanto riguarda le estorsioni, visto che, in certi territori, non si riesce ad uscire da questa cappa di condizionamento dell'economia e del commercio, forse si può prevedere un obbligo di denuncia delle estorsioni subite (come esiste per i pubblici ufficiali, per gli incaricati di pubblico servizio, per i reati di cui hanno avuto notizia nell'esercizio a causa delle funzioni), e magari prevedere, in caso di mancata denuncia, anziché una sanzione penale, una pena accessoria come la revoca di licenza, di concessione o di autorizzazione.
Questa previsione potrebbe determinare una riduzione della pressione mafiosa, perché se si chiude l'esercizio - è la mafia che costringe a farlo, perché il titolare dell'esercizio dovrebbe denunciare l'estorsione e, non facendolo, è costretto a chiudere - viene a mancare anche l'oggetto dell'estorsione.
PRESIDENTE. Mi scusi, procuratore, ma questo di fronte a prova certa di estorsione subita.
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Se c'è l'obbligo di denuncia...
PRESIDENTE. Il dibattito è ampio su questo. Dico di fronte a prova certa nel senso che, se io ho le intercettazioni, le quali già dimostrano che quel soggetto ha pagato, e chi subisce non accetta di denunciare, anzi addirittura nega...
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Le garanzie devono sempre determinare una situazione di fatto sicuramente accertata. Quindi la risposta è sì.
Noi, però, assistiamo ad indagini in cui viene filmato colui che paga, ma poi afferma di non sapere a chi ha dato quei soldi, che si trattava di un prestito, eccetera. Rimaniamo, quindi, senza nemmeno il riscontro della vittima di un'attività estorsiva. Spesso i giudici, in assenza di riscontro, possono anche assolvere l'estorsore. Questo è il problema. Abbiamo tentato di attuare il favoreggiamento, però colpire la vittima è una misura troppo forte; ce ne rendiamo conto anche dal punto di vista del diritto naturale. L'obbligo di denuncia con la sanzione della chiusura dell'esercizio potrebbe essere una soluzione da analizzare.
Allo stesso modo, si potrebbe individuare un reato per chi ostacola le indagini. Considerato che le false informazioni al pubblico ministero devono essere valutate al termine del procedimento che ha dato causa a quelle false informazioni, con tutti i problemi procedurali che conosciamo, questa è una sanzione che non ha nessuna forza deterrente.
Nel processo penale in genere, per esempio, quando ci sono temi di prova non controversi - con tutto il rispetto del contraddittorio - perché bisogna sentire gli ufficiali di polizia giudiziaria sul rapporto che hanno fatto magari cinque anni prima? Questo contrasta con qualsiasi razionalità, fermi restando tutti i principi del contraddittorio e il rispetto delle garanzie dell'imputato. Perché non concentrare l'attenzione dei giudici sui temi controversi (Commenti del senatore Calvi)?
C'è un fascicolo del pubblico ministero dove sono depositati tutti gli atti nel momento in cui il giudizio va avanti. Certo, non ha la prova, ma ha gli elementi per poter decidere successivamente.
GUIDO CALVI. Procuratore, lei sa benissimo che quando si discusse il nuovo codice questa della cosiddetta udienza preventiva, in cui le parti decidevano quali prove portare, era un'ipotesi che era stata prospettata. Questa è una cosa utilissima, sempre che il giudice terzo (che rimane tale perché non conosce la prova) non ne venga a conoscenza.
Che il poliziotto o l'agente di polizia depositino il verbale credo che sia la cosa più normale che possa accadere per guadagnare tempo.
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Esattamente. Per quel che riguarda la prescrizione, essa si può ancorare all'inizio dell'azione penale, ma poi non dovrebbe esserci più, proprio al fine di evitare che venga utilizzata a scopi diversi da quelli per cui l'istituto esiste.
GUIDO CALVI. Non allarghiamoci troppo... Voglio solo ricordarle che con il senatore Fassone noi presentammo un disegno di legge sulla prescrizione frazionata nei vari gradi di giudizio (entro un certo periodo di tempo il primo grado, poi l'appello e il terzo grado di giudizio), che forse è l'ipotesi più intelligente, in quanto impedisce l'uso del processo ai fini della prescrizione. Una prescrizione senza termine, tuttavia...
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Abbiamo focalizzato lo scopo.
PRESIDENTE. Acquisiamo i titoli per il momento. Appena partirà il lavoro del comitato per il testo unico legislativo, dovrà tornare in Commissione, signor procuratore.
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Diciamo che tutte queste cose potrebbero formare oggetto di approfondimento.
Un'altra norma da prendere in considerazione riguarda la legge di attuazione del mandato di arresto europeo. C'è una clausola che una parte della giurisprudenza sta cercando di sterilizzare, ma che, presa alla lettera, sempre per il discorso formale con cui dobbiamo fare i conti, subordinando l'esecuzione - cito testualmente - «del mandato di arresto alla constatazione dell'esistenza dei termini massimi di custodia cautelare nell'ordinamento dello Stato emittente», può impedire di consegnare fior di delinquenti a paesi - come ad esempio il Regno Unito - dove notoriamente non esiste un termine legale di durata massima delle detenzioni preventive. Si tratta di paesi dove, altrettanto notoriamente, tutto il sistema funziona in modo da fornire a chiunque (di diritto e di fatto) la garanzia di non essere lasciati in carcere per più di poche settimane, prima di essere rinviati a giudizio. Penso che questa norma debba essere modificata, perché produce degli effetti aberranti.
Lo spostamento dell'oggetto del processo è evidente, anche, nella progressiva assimilazione (operata dalla giurisprudenza della Cassazione) tra giudizio a cognizione piena e fase cautelare circa il
valore delle chiamate in reità e in correità, con riferimento ai cosiddetti riscontri individualizzanti. Ciò significa che nella fase cautelare quasi si anticipa quello che è il giudizio, la sentenza. Se si pretendono questi elementi, le soglie del rinvio a giudizio e le soglie della prova devono essere ancora più fondate e riscontrate, prima di procedere alla fase della custodia cautelare.
In quest'ottica, fra l'altro, va ricordata la recente introduzione del comma 1-bis dell'articolo 405 del codice di procedura penale, realizzata con l'articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che impone al PM l'archiviazione del procedimento nei confronti dell'indagato per il quale la Corte di cassazione abbia annullato la misura cautelare.
Questo può non farsi se ci sono elementi nuovi. Alcuni pubblici ministeri già incominciano a pensare che, forse, qualche elemento nuovo è meglio conservarlo e, nel corso del giudizio di cassazione, tirarlo fuori quando c'è ad esempio l'annullamento della custodia cautelare. Questo obbligo di archiviazione in conseguenza dell'annullamento di una custodia cautelare è un istituto di cui, onestamente, ignoro le origini. Ecco allora che tutto il sistema tende ad ottenere, già nella fase delle indagini, le prove utili per una sentenza. Questo spostamento così netto produrrà certamente dei fallimenti nella fase del giudizio, perché non sempre la fase cautelare o la fase degli indizi deve essere così completa da accertare la responsabilità dell'imputato, altrimenti rischiamo di stravolgere tutto il processo.
MARIA FORTUNA INCOSTANTE. Quando è stato fatto?
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Legge del 20 febbraio 2006, n. 46.
Il consistente aumento delle pronunce di non doversi procedere per prescrizioni in primo grado è stato dovuto alla sensibile riduzione dei termini prescrizionali determinatasi con la legge n. 251 del 2005...
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Sì, la ex Cirielli, i cui effetti non si sono ancora integralmente dispiegati nella fase del giudizio, nella quale sono stati trattati esclusivamente processi, in virtù di disposizioni transitorie che, però, sono state annullate dalla Corte costituzionale. Pertanto, essendo stata dichiarata illegittima la disposizione transitoria che escludeva l'applicabilità dei nuovi termini di prescrizione (se più brevi di quelli anteriori) ai processi già pendenti in primo grado, per tutti i giudizi pendenti in primo grado nei quali il dibattimento era stato già dichiarato aperto, alla data di entrata in vigore della ex Cirielli, si avrà l'estinzione del reato per prescrizione. Quindi, una legge creata con un argine - e che, attraverso un'interpretazione della Corte costituzionale, perde detto argine - produce degli effetti assolutamente non previsti.
Su questi argomenti potremmo continuare a lungo, però vorrei farvi riflettere su un punto. Non sono solo i punti deboli della lotta alla mafia che bisogna valutare, ma i punti deboli di tutto il sistema. Per una strana correlazione, infatti, l'azione antimafia viene bloccata dalla lentezza dei processi. È strano, ma ho subito il pignoramento di 150 mila euro destinati alle DDA, quindi all'azione antimafia (sotto forma di autovetture, di riparazioni, di manutenzione delle stesse e quant'altro), proprio in attuazione di decreti ingiuntivi emessi per la legge Pinto. Quest'ultima produce delle condanne per la lentezza dei processi; per l'esecuzione forzata viene colpito il denaro destinato alla Direzione distrettuale antimafia; la lentezza dei processi produce l'arresto dell'azione antimafia.
Perché si interviene su di noi? Noi siamo funzionari delegati dal ministero; i soldi vengono depositati alla Banca d'Italia che, essendo organo terzo, non può opporre nulla. Per questo motivo avevamo chiesto e ottenuto una norma, poi inserita effettivamente nella finanziaria, per cui non sono soggetti ad esecuzione forzata i
fondi destinati al pagamento delle spese per servizi e forniture dell'attività giudiziaria e penitenziaria.
È accaduto, però, che il terzo pignorato, da quanto si legge, non si sente esonerato dall'accantonamento, quindi la Banca d'Italia continua nella sua azione, perché non si parla di impignorabilità dei beni. Quindi, si devono accantonare comunque i fondi che rimangono bloccati per il pignoramento e bisogna attendere i tempi del giudizio di esecuzione. Ci vuole qualcuno, come l'Avvocatura dello Stato, che faccia opposizione all'esecuzione dinanzi al giudice dell'esecuzione, per tentare, con i tempi della giustizia, di superare il problema. È vero che c'è la possibilità del giudice dell'esecuzione di rilevare ex officio questa impignorabilità che si desume dalla dizione della legge, però bisogna attendere tempi che bloccano, sicuramente, l'azione antimafia.
Voglio concludere dicendo che il problema è generale e non attiene soltanto alle norme previste per la lotta antimafia. Oggi si lavora contemporaneamente per due tipi di processo: uno inquisitorio, ma eventuale, nel caso in cui, senza che il PM possa interloquire, l'imputato scelga il rito abbreviato, che deve essere documentale e garantito; uno accusatorio, in cui non ha alcun valore probatorio tutta l'attività svolta nel corso delle precedenti indagini. Ciò significa lavorare per due padroni.
L'attuale regime di formazione della prova in dibattimento si presta alle strategie dilatorie miranti alla scarcerazione degli imputati per decorrenza dei termini. Insomma, non si è tolto nulla del sistema garantito e inquisitorio previsto dalla Carta costituzionale, la quale prevede motivazione, prescrizione, appello nel merito, controllo della motivazione in Cassazione, e si è aggiunto un sistema accusatorio puro, di ispirazione anglosassone, senza però importarne le caratteristiche peculiari; mi riferisco ad un verdetto senza motivazione, alla mancanza di un secondo grado di giudizio di merito, al gran giurì e quant'altro.
In Inghilterra hanno usato un sistema al contrario (rispetto al nostro): per i reati bagattellari, avendo una procedura molto rapida per cui possono esserci minori garanzie, è previsto un giudizio di merito, mentre per i delitti diversi, che vengono sottoposti al vaglio di una corte, non c'è alcun appello nel merito.
Credo che si possano fare tante cose, soprattutto per accelerare il processo penale. Il termine dei cinque anni, che è stato posto come termine entro quale devono concludersi i processi, allo stato mi pare assolutamente aleatorio. Non è certamente ponendo dei termini che si risolvono i problemi, ma intervenendo su vari punti. Ad esempio, per accelerare il processo, bisognerebbe intervenire sulle notifiche, sulla nullità, sul deposito degli atti istruttori...
GUIDO CALVI. Si sta facendo, però!
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Se si vuole che il processo abbia una durata ragionevole bisogna individuare tutti i punti specifici che lo rallentano, senza nulla togliere alle garanzie. Questo deve essere il concetto di fondo.
Proprio questa notte la procura distrettuale di Palermo, per risolvere un certo problema di pericolosità ad Agrigento, ha dovuto agire con i fermi, anziché ricorrere alla richiesta della custodia cautelare. Uno dei grossi problemi, anche per le altre regioni, riguarda i GIP e i tempi di risposta.
In conclusione, come abbiamo detto più volte, penso che la lotta alla mafia non possa essere solamente un problema di ordine pubblico. Sappiamo bene che c'è una zona grigia, la quale rappresenta la vera forza della mafia, che bisogna colpire. Non voglio riproporre le polemiche sul concorso esterno in associazione mafiosa, tuttavia, come si fa a colpire questa zona grigia senza l'indicazione di un reato che possa avere delle forme tipizzate di responsabilità - ben vengano - e senza una norma conclusiva che consenta di agire nel caso in cui ci siano gli elementi, i presupposti certi, al di là di quelli che sono gli orientamenti giurisprudenziali?
Occorre che il Governo e il Parlamento invertano una tendenza, cancellando alcune
leggi - definite da qualcuno ad personam - che, spesso, non hanno prodotto effetti per la persona, ma, al contrario, hanno prodotto effetti collaterali per gli altri, favorendo tanti colpevoli e danneggiando tante vittime. Mi riferisco alle leggi per il rientro dei capitali dall'estero, alle leggi che hanno garantito il segreto di tanti patrimoni rientrati, alla legge sul falso in bilancio, alla legge Cirami che, fallito il progetto di ricusazione di certi processi, ha rallentato quello di decine e decine di mafiosi che si sono avvalsi di questa legge per rallentare i propri processi.
Lo stesso dicasi per la ex Cirielli, di cui abbiamo già parlato, che ha falcidiato i termini di prescrizione, mandando in fumo tante condanne, o la riforma dell'ordinamento giudiziario, che presenta tanti punti critici cui si sta provvedendo.
Ben venga, quindi, una revisione completa della materia: penso a un testo unico antimafia, ma soprattutto a una revisione dell'intera legislazione antimafia, in particolare di quella che produce effetti in grado di ripercuotersi sulla lotta alla mafia.
PRESIDENTE. Ringraziamo il procuratore Piero Grasso per il suo contributo approfondito, di merito e puntiglioso, anche dal punto di vista tecnico, che ci ha impegnato per più sedute. Sicuramente ne faremo tesoro, nello svolgimento dei nostri lavori. L'ultima parte dell'intervento di oggi relativa ai beni, ai patrimoni e al riciclaggio la utilizzeremo anche per la relazione che redigeremo sui beni confiscati.
La ringraziamo, e sono costretto a dire per adesso perché, vista la comune attività, il saluto è solo temporaneo.
PIERO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia. Sempre a disposizione della Commissione, anche giornalmente.
PRESIDENTE. La ringrazio molto. Dichiaro conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 13,45.
![]() |