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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del direttore della Direzione investigativa antimafia, Cosimo Sasso, che ringrazio per aver accolto il nostro invito.
Oggi continuiamo a trattare il tema dei beni confiscati, dei patrimoni e delle ricchezze. La seduta è pubblica, ma qualora il generale Sasso, in qualunque momento, ritenesse di dover proseguire l'audizione in seduta segreta, immediatamente modificheremmo il regime di pubblicità della seduta.
Do pertanto la parola - anche per poter rispettare i tempi a nostra disposizione, tra le votazioni alla Camera e al Senato - al generale Sasso per la sua esposizione.
COSIMO SASSO, Direttore della Direzione investigativa antimafia. Signor presidente, innanzitutto ringrazio lei e i membri della Commissione per l'opportunità che mi è stata offerta di partecipare ai lavori che la Commissione sta svolgendo su un tema particolarmente importante e delicato.
Prima di sviluppare il tema specifico oggetto della mia audizione, ritengo opportuna una sintetica - e sottolineo sintetica - premessa sulla struttura della Direzione investigativa antimafia che, come è noto, è un organismo a composizione interforze, e su come essa si inserisce nel dispositivo di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel sistema economico e finanziario.
La struttura della DIA prevede un livello centrale ed un livello periferico. Il livello centrale si articola su tre reparti, mentre quello periferico si distribuisce su dodici centri operativi e sette sezioni operative, articolazioni che sono presenti, per oltre il 50 per cento, sulle regioni del territorio nazionale tradizionalmente esposte all'azione delle associazioni criminali di tipo mafioso. La restante parte delle strutture sul territorio è situata in alcune delle principali città del centro e del nord Italia. Il livello centrale prevede, come dicevo, tre reparti dedicati, rispettivamente alle investigazioni preventive, a quelle giudiziarie ed alle relazioni internazionali per fini investigativi. In particolare, è il primo reparto - investigazioni preventive - che si occupa della materia delle proposte di misure di prevenzione, sia personale sia patrimoniale.
Fatta questa brevissima premessa sulla struttura della DIA, e per attenermi strettamente all'argomento specifico dell'odierna audizione, la mia relazione si articolerà in tre parti. La prima sarà incentrata sulla tutela dai rischi delle infiltrazioni mafiose nel sistema economico
attuata dalla DIA, attraverso le attività investigative tese all'individuazione dei beni di provenienza illecita. Successivamente, darò conto dei risultati conseguiti nella specifica materia dalla DIA nel biennio 2005-2006, per offrire anche alcune valutazioni derivanti da questi dati statistici. L'ultima parte sarà dedicata ad evidenziare alcuni punti di criticità del sistema, fornendo, nel contempo, alcune proposte di miglioramento e di modifica dell'attuale normativa.
Per passare alla prima parte, l'attività istituzionale della DIA, di individuazione e captazione dei beni di provenienza illecita, trova espressione, com'è noto, nell'esercizio dei poteri di proposta di misure di prevenzione patrimoniali, attribuiti al direttore della DIA dal decreto ministeriale del dicembre del 1992 - integrato poi dal successivo decreto del novembre 1993 -, che gli ha delegato i poteri che erano stati già attribuiti all'Alto commissario antimafia dalla legge n. 726 del 1982. A questa attività si aggiunge anche l'espletamento di indagini patrimoniali per la ricerca dei patrimoni di origine illecita, condotte parallelamente alle attività giudiziarie, ai fini del sequestro preventivo dei beni, in relazione a talune specifiche ipotesi di confisca. Mi riferisco, ad esempio, all'articolo 12-sexies della legge n. 356 del 1992. Nel complesso sistema di attività che porta alla destinazione a fini socialmente utili dei beni sottratti alla criminalità organizzata di tipo mafioso, l'attività della DIA trova dunque posto in una fase che si potrebbe definire preparatoria, ma, oggettivamente, di particolare importanza. L'attività è tesa, infatti, alla materiale individuazione di quei cespiti patrimoniali che, trovandosi nella disponibilità di un soggetto indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, appaiono privi dei caratteri che ne giustifichino il possesso da parte del medesimo soggetto.
Gli esiti delle indagini patrimoniali costituiscono il principale supporto probatorio su cui si fondano le richieste di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali presentate al tribunale competente dallo stesso direttore della DIA o dal procuratore della Repubblica competente per territorio. Sono indagini, com'è noto, che vengono svolte sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie, sul patrimonio del soggetto, nonché sulle sue fonti di reddito e sugli eventuali rapporti di tipo economico e finanziario che egli ha con la pubblica amministrazione in genere.
L'importanza delle attività di individuazione e di successiva apprensione dei beni di origine illecita nel contrasto alle organizzazioni delinquenziali di tipo mafioso è dimostrata, inoltre, dagli strumenti normativi predisposti dal legislatore. Cito il già menzionato articolo 12-sexies della legge n. 356 del 1992 e gli articoli 2-bis e 2-ter della legge n. 575 del 1965. Le due forme di confisca sono sostanzialmente diverse per ambito di operatività. Nelle intenzioni del legislatore, infatti, la confisca prevista dalla legge n. 575 è una misura praeter delictum, mentre l'altra confisca si fonda su una responsabilità penale, accertata con una sentenza emanata a seguito di procedimento penale. La pratica giudiziaria ha, in effetti, avvicinato molto le due forme di confisca, sicché quella di prevenzione di cui alla legge n. 575 ha subito, nel tempo, una sorta di processo di giurisdizionalizzazione, che ha condotto i tribunali a richiedere, in taluni casi, l'esistenza a carico del prevenuto di provvedimenti giudiziari atti a comprovarne la pericolosità sociale.
Pur nel riconoscimento della valenza assoluta del principio del libero convincimento del giudice, viene però naturale rimarcare l'esistenza di pronunce - anche recenti - della Corte di cassazione, che riaffermano e sottolineano la totale autonomia del procedimento di prevenzione da quello penale, giungendo anche ad escludere che, nella valutazione della pericolosità sociale, possa avere un valore assoluto anche una sentenza definitiva di assoluzione da un reato associativo. A ciò si deve aggiungere, per inciso, che la stretta relazione esistente tra pericolosità del soggetto e confiscabilità dei patrimoni espone i
provvedimenti ablatori alle sorti dei provvedimenti giudiziari concernenti la pericolosità sociale del soggetto stesso.
Le differenze concettuali che caratterizzano i rispettivi ambiti operativi della confisca di cui al procedimento di prevenzione e della speciale confisca penale di cui all'articolo 12-sexies sono rafforzate dalla totale autonomia dei due procedimenti, sancita espressamente dal legislatore, il quale ha così consentito l'assoggettabilità del medesimo bene sia al sequestro penale, sia al sequestro di prevenzione. Il contestuale impiego degli strumenti penali di prevenzione rappresenta, per la DIA, un approccio operativo sistematico, utile a fornire maggiore incisività all'azione di aggressione dei patrimoni di origine illecita, ed in linea, quindi, con il disegno normativo vigente. All'impiego coordinato degli strumenti normativi di cui si dispone si aggiungono la ricerca e l'attuazione di innovative e più raffinate metodologie investigative, che la DIA sta svolgendo sotto il coordinamento del vicedirettore generale della pubblica sicurezza, direttore centrale della polizia criminale. Il nuovo approccio metodologico consente di raccordare i contributi informativi e le specifiche professionalità delle forze di polizia sul territorio verso l'obiettivo comune del depauperamento delle cosche. In tale contesto è stato istituito, presso il centro operativo DIA di Reggio Calabria, un apposito gruppo investigativo, composto da personale particolarmente esperto negli accertamenti patrimoniali che, unitamente agli organismi di polizia che operano in Calabria, sta procedendo ad una vasta attività finalizzata all'individuazione ed alla successiva neutralizzazione dei patrimoni mafiosi.
La ricerca e l'esaltazione di sinergie con le forze di polizia sul territorio si mostra come risultato pienamente rispondente alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge istitutiva, n. 410 del 1991, che attribuisce espressamente alla Direzione il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata. Tale risultato è stato reso possibile anche grazie alla costituzione, presso la DIA, di un apposito database, contenente gli esiti investigativi dell'attività preventiva condotta nei confronti dei clan, che ha permesso di conseguire apprezzabili risultati, soprattutto in termini di provvedimenti ablatori. Inoltre, la costante ricerca di margini di miglioramento dell'efficacia delle indagini patrimoniali è coniugata, nella prassi operativa, con un'attività di ricerca dei patrimoni illeciti condotta parallelamente allo svolgimento delle indagini giudiziarie.
L'importanza strategica delle attività condotte dallo Stato per sottrarre alle organizzazioni criminali i patrimoni illecitamente accumulati impone alcune considerazioni in ordine alla peculiarità delle indagini patrimoniali, strumento irrinunciabile per l'attuazione di detta strategia.
Intanto, è bene dire che le misure patrimoniali debbono essere applicate ad un sistema che, per sua vocazione, tende a mimetizzarsi. In tale contesto, le indagini patrimoniali risentono delle caratteristiche peculiari, ad esempio, delle attività di riciclaggio e di reinvestimento di proventi illeciti, strutturalmente tese a rendere difficile un puntuale abbinamento tra provento e singolo reato.
La volontà che sembra aver animato il legislatore, nel senso di prevedere nuove e più moderne forme di confisca che allargassero il novero delle misure ablatorie ad ipotesi diverse ed ulteriori rispetto alla classica confisca prevista dall'articolo 240 del codice penale, richiede l'impiego di un insieme di mezzi di prova e di mezzi di ricerca della prova più ampio rispetto a quello che caratterizza il procedimento penale. In tale ambito, la necessità di illustrare la formazione del patrimonio e la riconducibilità di esso al suo posto, anche attraverso atti formati in anni precedenti, produce un'esaltazione della prova documentale rispetto a quella orale, e l'utilizzazione di tecniche mutuate dalle tradizionali attività investigative, unite a tecniche più specificamente tese alla ricerca, appunto, di prove documentali, consente di dimostrare per tabulas la genesi illecita del cespite patrimoniale, rivelandosi
quindi supporto irrinunciabile delle proposte di sequestro del bene medesimo.
Ciò premesso, passo ad illustrare i risultati ottenuti dalla DIA nel corso del biennio 2005-2006 nello specifico settore. In questo periodo, la DIA ha formulato complessivamente 133 proposte di misure di prevenzione personali e patrimoniali, di cui 90 solo nel 2006; 57 di esse sono state presentate al tribunale competente a firma direttamente del direttore della DIA, mentre le restanti 76 sono state inoltrate dai procuratori della Repubblica competenti per territorio, a seguito di attività svolta dalla stessa DIA. L'attività investigativa ha riguardato tutto il territorio nazionale ed ha consentito di raggiungere risultati nei confronti di Cosa nostra, della 'ndrangheta, della camorra e della criminalità pugliese. In particolare, negli anni 2005-2006, 40 proposte hanno riguardato soggetti appartenenti a Cosa nostra, 25 hanno riguardato la camorra, 17 sono relative a soggetti indiziati di appartenere alla 'ndrangheta, 27 sono relative a soggetti della criminalità organizzata pugliese, ed infine ulteriori 24 proposte sono state presentate nei confronti di soggetti appartenenti ad altre organizzazioni criminali operanti sul territorio nazionale. Le confische disposte nello stesso biennio dai tribunali, ovviamente con riferimento a proposte che facevano seguito ad attività della DIA, ammontano ad oltre 185 milioni di euro, ed i sequestri, sia quelli di prevenzione, sia quelli disposti in relazione all'articolo 12-sexies, hanno riguardato beni per un valore complessivo di circa 665 milioni di euro (465 solo nel 2006).
Per la rilevanza dell'operazione, ritengo opportuno citare i sequestri disposti a seguito di indagini che la DIA di Caltanissetta ha condotto con il locale GICO della Guardia di finanza, a testimonianza delle attività coordinate e congiunte che, spesso, vengono svolte sul territorio. L'operazione si è riferita ad un noto imprenditore edile della provincia ed i sequestri hanno riguardato, oltre che beni immobili, anche numerose società. In particolare, sono state sottoposte a sequestro quote azionarie di 25 società in possesso del prevenuto. Attraverso tali quote egli esercitava il controllo su 10 società operanti nel settore dell'edilizia, con sede a Caltanissetta e Cagliari. Una di esse, di fatto, è una holding che possiede rilevanti partecipazioni in ulteriori 11 società di costruzioni (3 a Roma, 7 in Sicilia, una ad Alessandria). Sono state, inoltre, sequestrate allo stesso soggetto cospicue partecipazioni azionarie in tre società finanziarie.
I dati che vi ho appena riferito, complessivamente, sia per valore, sia per area criminale di appartenenza, forniscono l'entità dei risultati delle indagini patrimoniali svolte dalla DIA, ma chiaramente non sono in grado di fornire elementi di valutazione in ordine ai comportamenti adottati dalle associazioni criminali di tipo mafioso per soddisfare l'esigenza - per esse di primaria importanza - di investire i profitti illecitamente conseguiti. A questo fine, gli stessi dati sono stati disaggregati con riferimento alla tipologia del bene sequestrato, alla provincia in cui esso è ubicato o, nel caso di aziende, al settore in cui esse operano. In tal modo è possibile evidenziare, innanzitutto, che i sequestri e le confische disposti nel corso del 2006 hanno riguardato 300 immobili e 119 aziende, oltre che 356 autoveicoli. Inoltre, è stato ottenuto un provvedimento di sospensione dell'amministrazione dei beni ex articolo 3-quater della legge n. 575, relativamente a due società a responsabilità limitata operanti in provincia di Trapani, nel settore del movimento terra e della produzione di calcestruzzo.
Circa l'85 per cento dei beni immobili sequestrati o confiscati nel 2006 è ubicato nelle regioni tradizionalmente interessate dai fenomeni di tipo mafioso, mentre la restante parte dei beni è risultata situata in poche altre regioni del centro e del nord Italia (in particolare Lazio, Toscana e Lombardia). In particolare, in Campania sono stati sequestrati 49 immobili, in Sicilia 83, in Calabria 61 e 58 in Puglia.
Per quanto concerne le aziende colpite da provvedimenti giudiziari di sequestro e/o di confisca, circa il 55 per cento di esse ha sedi operative nelle province della Sicilia - 38,
della Campania (dove le aziende sequestrate sono state 26). Inoltre, le aziende sequestrate o confiscate in Calabria sono state 28.
Vari sono, poi, i settori di attività in cui operano le aziende sottoposte a provvedimenti ablativi, sicché non appare possibile evidenziare un settore privilegiato da parte delle associazioni criminali nel momento in cui esse si affacciano sul mercato legale. Pur tuttavia, è possibile rilevare che circa il 12 per cento delle aziende sequestrate opera nel settore dell'edilizia, a cui si aggiunge un ulteriore 12 per cento di aziende che operano in settori connessi all'edilizia, ad esempio calcestruzzo, lavori stradali e movimento terra. Inoltre, l'11 per cento circa delle aziende è rappresentato da bar e caffè e, in genere, il settore del commercio rappresenta il settore operativo di oltre il 30 per cento delle aziende interessate da provvedimenti ablatori.
Ritengo opportuna un'ultima specificazione con riguardo alla forma societaria delle aziende sottoposte a sequestro e/o confisca. In particolare, sono state sequestrate 65 società a responsabilità limitata, 35 ditte individuali, 7 società in accomandita semplice, 2 società cooperative a responsabilità limitata, una società per azioni e una società in nome collettivo. La metà di esse, quindi, assume la forma della società a responsabilità limitata. Ciò potrebbe anche far presumere di trovarsi di fronte a meri «schermi» societari, creati per coprire attività illecite, o a vere e proprie imprese criminali. Com'è noto, peraltro, la normativa attuale obbliga le società a responsabilità limitata alla nomina del collegio sindacale solo se il capitale sociale è pari o superiore al capitale sociale previsto per la costituzione di una società per azioni, vale a dire 120 mila euro. La normativa previgente, invece, stabiliva che per le società a responsabilità limitata sussisteva l'obbligo di nominare il collegio sindacale soltanto qualora il capitale sociale non fosse inferiore a 200 milioni di lire.
Il 25 per cento delle aziende sequestrate e confiscate, come ho già detto, ha forma di ditta individuale. Il dato relativo agli immobili e alle aziende, che ho riportato per valori comprensivi sia dei sequestri sia delle confische, ulteriormente disaggregato, porta a far notare che dei 300 immobili cui ho fatto prima riferimento, 231 sono costituiti da immobili sequestrati e 69 da immobili confiscati (poco più del 20 per cento). Allo stesso modo, delle 119 aziende, 104 sono sottoposte a sequestro e 15 sono colpite dal provvedimento di confisca (meno, quindi, del 15 per cento).
Passo all'ultima parte, quella relativa alle osservazioni e alle proposte. La visuale della DIA, pur con le limitazioni dettate dalla fase in cui essa opera, che ho in precedenza definito preparatoria, consente di cogliere l'occasione per porre alcune questioni che potrebbero esaltare la funzione svolta dalla confisca. A tal fine ne segnalo due. La prima questione concerne la destinazione dei beni mobili registrati che vengono confiscati. In merito, si potrebbe valutare, analogamente a quanto previsto dalla normativa di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e al riciclaggio, la possibilità di assegnare detti beni alle forze di polizia che hanno condotto le indagini, secondo le procedure attualmente già in uso in quei casi. Nella fase precedente alla confisca, peraltro, si potrebbe valutare la possibilità di assegnazione di tali beni alle forze di polizia in gratuita giudiziale custodia con facoltà d'uso. La seconda questione riguarda, in termini più generali, i presupposti per l'azionamento del potere di proposta. Com'è noto, l'esercizio di tale potere è connesso all'emersione di indizi di appartenenza del soggetto proposto ad associazioni di tipo mafioso. Accade, però, che numerose condotte penalmente rilevanti ed afferenti a fattispecie di reati comuni, ma idonee a generare e ad accumulare ricchezza illecita, siano riconducibili alla criminalità organizzata. Si pensi, ad esempio, ai reati concernenti le frodi comunitarie o le indebite percezioni di contributi dell'Unione europea, o al reato di cui all'articolo 12-quinquies della legge n. 356. In tale quadro, il potere propositivo potrebbe essere rivolto estensivamente anche ai soggetti ai quali viene contestata l'aggravante
di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 dello stesso anno, vale a dire l'essersi avvalsi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale, ovvero di aver favorito l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
Nella medesima ottica propositiva, e richiamando quanto detto in precedenza in ordine alla stretta relazione esistente tra pericolosità sociale del soggetto proposto e confisca dei patrimoni illeciti nella sua disponibilità, la normativa vigente prevede, come è noto, che la possibilità di sottoporre a misura di prevenzione patrimoniale un bene sia subordinata alla sussistenza di specifici presupposti, che attengono alla persona e alla condotta di vita del soggetto, che giustifichino l'applicazione di una misura di prevenzione personale. In buona sostanza, il bene non ha una sua specifica qualifica di pericolosità, in mancanza di un collegamento con la pericolosità sociale del soggetto. Considerazioni in ordine all'effetto gravemente distorsivo per il mercato causato da beni immobili o, ancor più, da beni aziendali di provenienza illecita, indurrebbero probabilmente a valorizzare la possibilità di ipotizzare, a determinate condizioni, una sorta di pericolosità sociale degli stessi beni, autonoma rispetto alla pericolosità sociale del soggetto proposto per l'applicazione di misura di prevenzione personale. Tale ipotesi di lavoro, a mio avviso, non sembra priva di sostegno normativo. Si pensi soltanto, ad esempio, agli articoli 41 e 42 della Costituzione in materia di diritto di proprietà e di diritto alla libera iniziativa economica, che, di fatto, giustificano un intervento dello Stato a garanzia del rispetto della funzione dell'utilità sociale o a garanzia della sicurezza.
COSTANTINO GARRAFFA. Scusi, direttore, è possibile focalizzare la questione della pericolosità?
COSIMO SASSO, Direttore della direzione investigativa antimafia. Se me lo consente, ritornerò sulla questione in un secondo momento.
La resezione del legame tra misura di prevenzione personale e misura di prevenzione patrimoniale consentirebbe di superare agevolmente alcune situazioni critiche determinate da fatti sopravvenuti, che non di rado si riscontrano nella prassi. Per citare le più frequenti, faccio riferimento alle situazioni determinate dalla morte del proposto prima della confisca o prima che la confisca sia divenuta definitiva. Tale evento, infatti, determina attualmente la riconsegna dei beni agli eredi del de cuius, poiché la morte causa, come è noto, la cessazione della pericolosità sociale, quindi viene meno la misura di prevenzione personale, che trascina con sé anche la misura patrimoniale. Ciò non accade evidentemente in caso di confisca definitiva, poiché alla definitività consegue l'irreversibile devoluzione dei beni confiscati allo Stato, come stabilito dalle modifiche introdotte con la legge n. 109 del 1996. Però, non si può non notare che l'originaria costituzione illecita del bene permane, a mio avviso, anche dopo la morte di colui che si era reso responsabile delle condotte illecite e che, dunque, anche dopo tale evento permangono gli effetti distorsivi per il circuito economico illecito.
Altro fatto sopravvenuto, idoneo a determinare la revoca di sequestro e confisca, è il venir meno del presupposto dell'attualità della pericolosità codificata, che al momento deve sussistere, com'è noto, quando viene formulato il giudizio ed applicata la misura, ma che può venire meno anche per fatti sopravvenuti. Per fornire un esempio, il licenziamento di funzionari amministrativi imputati o condannati per i reati di cui agli articoli 110 e 416-bis - l'aver posto in essere, cioè, nei loro ruoli professionali, condotte con le quali hanno fornito un contributo causalmente qualificato alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione mafiosa - è stato ritenuto causa di cessazione dello stato di pericolosità. Senza quel ruolo si è detto, infatti, che il soggetto non era più in grado di apportare alcun utile contributo all'associazione.
D'altro canto, l'importanza di valorizzare lo strumento di prevenzione, mantenendolo
distinto dagli strumenti penali con i quali esso si coniuga nella prassi, sino a creare un sistema coordinato di norme che si integrano e si completano a vicenda, può risultare accentuata sulla base di due riflessioni. La prima riflessione ci ricorda che le misure di prevenzione patrimoniale hanno superato il vaglio della Corte costituzionale, ma anche quello della Corte europea dei diritti dell'uomo, di Strasburgo che, nella pronuncia del settembre 2001, ha in sintesi sottolineato che i profitti delle associazioni mafiose conferiscono loro un potere che mette in discussione il primato del diritto interno allo Stato, riconosciuto che il procedimento di prevenzione si svolge in un sistema di garanzia giurisdizionale effettiva, assicurata dalla presenza del contraddittorio, da tre fasi giurisdizionali successive ed anche dalla possibilità di sollevare eccezioni. Ha inquadrato, infine, la limitazione o la soppressione del diritto di proprietà del proposto nel margine di apprezzamento spettante agli Stati nel regolamentare l'uso dei beni in conformità all'interesse generale.
La seconda riflessione riguarda l'esigenza - già avvertita in sede comunitaria e, più in generale, in sede internazionale - di una mitigazione dei principi di prova ai fini della confisca. Cito, ad esempio, la convenzione ONU contro il traffico illecito di stupefacenti del 1988, in cui ciascuna parte veniva invitata a prendere in considerazione l'ipotesi di invertire l'onere della prova per quanto concerne l'origine legale dei proventi presunti di reato o di altri beni che possano essere oggetto di confisca. Cito, inoltre, la convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, firmata a Palermo nel dicembre 2000, che formula ai paesi membri lo stesso invito, con riferimento a tutte le forme di criminalità, e non solo a quella legata al traffico di sostanze stupefacenti. Anche il Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 sollecita iniziative concrete per rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi di reato. L'influenza delle fonti di diritto europeo sta, di fatto, dilatando l'ambito normativo in cui la distinzione tra prezzo e profitto del reato non ha rilevanza e, al contempo, è possibile la confisca «per equivalente». L'evidenza di tale estensione è contenuta anche nella legge di ratifica delle convenzioni ONU di Palermo, vale a dire la legge n. 146 del 2006, che all'articolo 11 prevede per i reati transnazionali la possibilità di confisca «per equivalente».
Altre questioni, oltre a quelle che ho già segnalato, attengono ad aspetti più generali, che non riguardano direttamente l'ordinaria attività della DIA e, in genere, degli organi investigativi. Faccio riferimento, ad esempio, alle diverse fasi di esecuzione dei sequestri. In materia di disposizioni che disciplinano le modalità di esecuzione dei due diversi tipi di sequestro - quello previsto dalla legge n. 575 e quello preventivo, ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, in relazione alle previsioni dell'articolo 12-sexies - sono da rilevare notevoli differenze. Infatti, il sequestro di prevenzione di cui alla legge n. 575 si esegue, in sostanza, con le modalità previste dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, per quanto riguarda i beni mobili e i crediti, o con la trascrizione presso i competenti uffici, per gli immobili e i mobili registrati, e ad esso provvede l'ufficiale giudiziario.
Il sequestro preventivo previsto dall'articolo 321 del codice di procedura penale e finalizzato alla confisca penale si esegue, invece, con le stesse modalità del sequestro probatorio. Ciò equivale a dire che al sequestro preventivo provvede il pubblico ministero, mediante la polizia giudiziaria, ed esso si concretizza con l'apprensione materiale o formale del bene. La possibilità di sottoporre dei beni a sequestro attraverso due autonomi procedimenti, contestuali e paralleli - quindi, sia provvedimenti di sequestro di prevenzione, sia provvedimenti di sequestro preventivo ex articolo 321 del codice di procedura penale - evidenzia le differenze cui ho fatto cenno, con il rischio che esse si ripercuotano
sulla garanzia per lo Stato di entrare effettivamente nella disponibilità del bene all'esito della procedura.
Sarebbe pertanto auspicabile un intervento minimo di armonizzazione del sistema, condotto estendendo al sequestro preventivo, finalizzato alla confisca penale, le norme che la legge n. 575 del 1965 fissa per il sequestro e la confisca di prevenzione. Ad esso potrebbe aggiungersi un ulteriore intervento sulle norme della legge n. 575 che disciplinano le modalità di sequestro. In particolare, una modifica dell'articolo 2-quater della legge n. 575 dovrebbe tenere conto della diversa natura dei beni sequestrati, della pubblicità del vincolo ad essi imposto e della pericolosità delle persone nei cui confronti il sequestro viene eseguito. In sostanza, le modalità di esecuzione del sequestro dovrebbero fare specifico riferimento all'oggetto del sequestro medesimo: beni mobili, crediti, beni registrati, beni aziendali organizzati per l'esercizio di impresa, azioni, quote sociali, strumenti finanziari dematerializzati ed altro.
Per i beni mobili e per i crediti si potrebbe mantenere la disciplina vigente, che prevede, come dicevo, il sequestro con le forme del pignoramento presso il debitore o il terzo. Allo stesso modo, per gli immobili ed i beni mobili registrati potrebbe essere mantenuta la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici. Diversamente, invece, andrebbe forse previsto per l'esecuzione sui beni aziendali o su quote sociali ed azioni. Per i beni aziendali l'esecuzione dovrebbe essere eseguita conciliando le modalità previste per i singoli beni sequestrati con l'immissione nel possesso dell'azienda e con la trascrizione del provvedimento sul registro delle imprese (tenuto, come è noto, presso la camera di commercio). Per il sequestro su azioni e su quote sociali andrebbe prevista l'annotazione, rispettivamente, nei libri sociali e nel registro delle imprese, in aggiunta alle forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo. Infine, per gli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, il sequestro si potrebbe eseguire con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 213 del 1998.
Resto naturalmente a disposizione dei commissari per eventuali domande e richieste di chiarimenti.
PRESIDENTE. Ringrazio il generale Sasso. Mi pare che vi sia ampia materia di approfondimento, che conferma l'importanza del filone di lavoro e di analisi che stiamo sviluppando sul tema della confisca dei beni. Oggi affrontiamo aspetti non solo gestionali, ma anche investigativi.
Do, quindi, la parola ai colleghi che intendono intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.
GIUSEPPE DI LELLO FINUOLI. Non voglio porre domande, ma voglio anzitutto condividere con il direttore Sasso l'idea della pericolosità del bene oggetto di sequestri e confische, oltre che della pericolosità sociale del cosiddetto prevenuto.
Nel corso degli anni, infatti, abbiamo assistito alla restituzione di immensi patrimoni ai familiari. Come dicevo poco fa al senatore Montalbano, questo è uno dei casi in cui il defunto e la sua famiglia passano contemporaneamente «a miglior vita», in quanto alla famiglia viene restituito un patrimonio nel quale la stessa non sperava più. A mio avviso, signor direttore, dovremmo approfittare di questa sua affermazione, come proposta che viene non da un organismo politico, ma da un organismo tecnico, che non ha interesse a favorire una parte o l'altra. Partendo da questo dato, credo che la Commissione antimafia potrebbe presentare una proposta di legge in tal senso.
Questa è una situazione kafkiana, ma molto italiana: sebbene il patrimonio si sia effettivamente costituito in maniera illecita, con la morte di chi lo ha costituito il suo utilizzo diventa automaticamente lecito. In Sicilia patrimoni notevolissimi sono stati restituiti interamente ai familiari, anche alla luce delle tante pronunce costituzionali sui beni patrimoniali. A mio parere, non c'è neppure bisogno di fare
ricorso alla Costituzione: è assolutamente e costituzionalmente lecito privare un soggetto di beni che si siano costituiti illecitamente. Provenendo questa proposta da una fonte qualificata e assolutamente imparziale, spero che, nel corso dei lavori, questa Commissione possa pensare di presentare una proposta di legge in tal senso. Da anni viene ripetuta questa sua proposta, signor direttore, ma mai nessuno si adopera in questa direzione.
A mio avviso, è dunque logico che la Commissione parlamentare antimafia si faccia promotrice di un provvedimento o, quanto meno, solleciti il Parlamento a provvedere in tal senso.
GIUSEPPE LUMIA. Anch'io ringrazio il direttore della DIA e ne condivido le proposte.
Vorrei chiedere un chiarimento in merito alla divisione, all'interno della DIA, in tre reparti, che si dedicano rispettivamente alle investigazioni preventive, a quelle giudiziarie ed alle relazioni internazionali per fini investigativi. Sappiamo che oggi le organizzazioni mafiose hanno accentuato moltissimo la caratteristica internazionale. Sappiamo, ad esempio, che la 'ndrangheta in ciò è molto capace. Volevo capire bene, dunque, che cosa suggerisca, sul piano internazionale, la vostra esperienza. Intanto, vorrei sapere se esista un lavoro sistematico e se le procure dedichino, attraverso la vostra esperienza, molta attenzione a colpire il radicamento organizzativo e, soprattutto, finanziario delle varie organizzazioni mafiose su questo scenario; ho l'impressione che quest'ultimo, nel nostro paese, sia ancora un punto debole, se non debolissimo. Non so se si svolga un lavoro sistematico in merito. L'impressione è che ci sia un lavoro delegato alla bravura, alla capacità, all'abnegazione del magistrato di turno, anziché, appunto, un lavoro sistematico ben programmato, anche attraverso l'utilizzo delle vostre professionalità. Su questo argomento vorrei conoscere i punti deboli, i punti di forza ed i collegamenti con le altre polizie.
Lei, signor direttore, ci ha fornito i dati sulle attività svolte dalla DIA; ho notato che buona parte del vostro lavoro si concentra in Sicilia, poi vi è quello dedicato alla camorra ed alla 'ndrangheta. Lei ci ha anche detto che, negli ultimi mesi, la DIA ha dedicato una particolare sezione operativa alla 'ndrangheta, ma vedo che i dati sono ancora inferiori rispetto a quelli che ci restituisce l'analisi che svolgiamo da anni, da cui emerge che la 'ndrangheta è una delle più ricche organizzazioni mafiose presenti sullo scenario nazionale ed internazionale. A tal riguardo, vorrei capire se vi sia un'inversione del trend e se siamo ben strutturati per fare un salto di qualità nell'aggressione ai patrimoni della 'ndrangheta.
Lei ci ha proposto, inoltre, una serie di indicazioni che ritengo anch'io molto interessante. Condivido l'intervento del senatore Di Lello, con il quale da anni sosteniamo l'idea di aggredire i beni, a prescindere dalla pericolosità del soggetto. Infatti, i beni in sé sono spesso altrettanto pericolosi, per le distorsioni che producono sul mercato e per gli elementi di legittimazione e di accumulazione che forniscono alle organizzazioni mafiose.
Lei, signor direttore, ha tenuto a sottolineare la differenziazione tra la misura di prevenzione patrimoniale e il sequestro preventivo di tipo penale. Nello stesso tempo, però, al termine del suo intervento ha indicato la necessità di prevedere delle forme di collegamento. Vorrei ascoltare un suo approfondimento su tale aspetto. Sono d'accordo che si debbano tenere distinte le due forme, ma vorrei sapere da lei se forme di collegamento siano utili o se, viceversa, possano provocare un «annacquamento» del ruolo della misura di prevenzione patrimoniale o una sua eccessiva giurisdizionalizzazione ed un collegamento eccessivo con il sequestro di tipo penale. Spesso ci si chiede, sbagliando, perché un soggetto che abbia superato lo «scoglio» di tipo penale debba ancora sopportare la misura di prevenzione patrimoniale, ma se ci si pone tale domanda, si snaturano e si mettono in difficoltà l'impianto complessivo e l'intuizione della legge Rognoni-La Torre, ossia voler aggredire i patrimoni. Su questo rapporto, che è molto delicato,
mi piacerebbe ascoltare la sua opinione, per riuscire a mantenere entrambi i livelli, per fare in modo che ci sia una valutazione di merito, di volta in volta, tesa ad individuare la forma più conveniente, senza per ciò sacrificare le misure di prevenzione patrimoniali le quali, a mio avviso, devono stabilizzarsi nella loro efficacia e nella loro forza.
GIACOMO MANCINI. Il generale ha svolto una lunga e approfondita analisi, arricchita da una serie di dati puntuali e minuziosi sulle attività dei sodalizi criminosi nelle varie regioni, soprattutto in quelle meridionali, incentrando l'attenzione sulle attività di singoli e associati più tradizionali, riconosciute da una lunga letteratura. Mi riferisco a quella edile, a quella del movimento terra, alle attività che lei, signor direttore, ha giustamente definito un contorno lecito, e rispetto alle quali si è provveduto a svolgere gli atti di sequestro e di confisca.
In un passaggio della sua relazione lei ha fatto riferimento ai fondi dell'Unione europea. Tale passaggio, se ho ben capito, non è stato accompagnato da dati approfonditi quali i precedenti. A tal proposito si inseriscono, quindi, la mia domanda e la mia osservazione. Questa Commissione ha dedicato diverse sedute all'audizione del procuratore nazionale antimafia, dottor Grasso che, in qualche modo, ha ribadito ciò che, bene o male, era patrimonio comune di conoscenza. Mi riferisco al fatto che i sodalizi criminosi, in tutta Italia - soprattutto nelle regioni meridionali -, stanno sprigionando un'azione delinquenziale rispetto ai fondi europei (si è fatto riferimento, più volte, alla dinamica della legge n. 488 del 1992), al mondo della sanità, a quello dei rifiuti e dell'informatica.
Mentre ascoltavo la sua relazione, mi ponevo alcune domande che ora le voglio rivolgere: possediamo dati che si riferiscono a questi punti? Possediamo cifre che possano, in qualche modo, aiutarci nell'analisi e nella comprensione più approfondita di questo fenomeno? Si tratta, tra l'altro, di un fenomeno di tutta evidenza, di un fenomeno drammatico. Infatti, per i settori che esso occupa - sanità, rifiuti, fondi europei, informatica -, necessita di un contatto, di una compromissione, di una collusione (a seconda dei luoghi, delle regioni e dei contesti in cui si manifesta) tra settori della criminalità e settori delle istituzioni. La DIA possiede dati al riguardo? Ha intenzione di approfondire questi aspetti? Inoltre, se tali dati non dovessero esistere, la loro mancanza nasce da una difficoltà nel modo di svolgere le indagini, o nasce, invece, da una difficoltà nel sistema di previsione normativa, sul quale lei si è soffermato più che su altri temi, se ho ben compreso la parte conclusiva della sua relazione? E ancora, come si può agevolare la conoscenza di questa dinamica, che tutti noi riteniamo allarmante rispetto all'espansione dei sodalizi criminosi e centrale rispetto alla lotta delle istituzioni per l'affermazione della democrazia?
MARIO TASSONE. Inizio il mio intervento proprio dall'ultimo quesito posto dall'onorevole Mancini. È evidente che ci interessa sapere quali sono le aree di interesse, considerando che ci sono filoni e, soprattutto, «temi», che sono oggetto di attenzione - e devono esserlo sempre di più - da parte di chi è preposto alla prevenzione e alla repressione. Penso al filone dei rifiuti, della sanità, dell'apporto dell'Unione europea. Direttore, lei ha fatto riferimento - ci ha fornito anche i numeri - ad alcune aree dove le organizzazioni criminali sono tradizionalmente presenti. Perché i sequestri avvengono soprattutto in queste aree, considerato che, da una valutazione complessivamente effettuata, c'è una concentrazione di beni e di affari in altre aree del paese non tradizionalmente catalogate, da una letteratura ormai acquisita, come coinvolte dalle organizzazioni mafiose? Mi riferisco al nord e al centro-nord del nostro paese, dove non c'è, forse, questa classifica - sono aree storicamente di «tradizioni nobili» -, ma in cui ovviamente c'è un'attività molto intensa
di riciclaggio di fondi e dove gli affari sui proventi delle organizzazioni criminali sono fiorenti.
Ci troviamo di fronte a una situazione de iure condito, ma consideriamo se, de iure condendo, riusciamo a fare qualcosa in più. La DIA è un organismo a composizione interforze: Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza. Senza voler fare riferimento alla legge n. 121 del 1981, perché avvieremmo un discorso molto lungo e ampio, ma devo dire che alcune forze - due o una, a seconda dell'interpretazione - rimangono fuori da tale organizzazione. Mi riferisco al Corpo forestale dello Stato, che, a mio avviso, è una forza fondamentale: considerato che si tratta di patrimoni, dobbiamo tener conto che esistono i patrimoni boschivi. Ci sono, infatti, attività criminali che si svolgono nelle aree montane, dunque ritengo che questo apporto tecnico, professionale, di esperienze e di energie potrebbe essere pienamente utilizzato. Non faccio, ovviamente, riferimento alla Polizia penitenziaria, perché sarebbe una forzatura intellettuale in questo particolare momento, sebbene l'abbiamo definita, nei provvedimenti, come polizia a tutti gli effetti, tanto da poterla impiegare anche sulle strade per il controllo del traffico e per la contestazione delle contravvenzioni.
L'altra struttura alla quale mi riferisco, che è rimasta fuori dalla DIA, è quella delle guardie costiere e delle capitanerie di porto che, come lei sa, non sono organi di polizia - nel corso dell'iter di approvazione della legge n. 121 del 1981 se ne è discusso moltissimo - ma hanno funzioni di polizia giudiziaria, in determinate occasioni, e, oltre ad esercitare un'autorità di prevenzione, svolgono un'azione di perlustrazione e di controllo sul territorio. Non c'è dubbio che questo potrebbe essere un aspetto importante, considerato che parliamo di struttura interforze.
Avrei un altro quesito da porle, che costituisce più che altro una mia esigenza personale, se non una presunzione. Vorrei conoscere quale tipo di collegamento e di raccordo esista con le forze di polizia del territorio, ad esempio con i carabinieri, che tipo di collaborazione esiste. È una vera collaborazione? È un vero coordinamento? Molte volte, signor direttore, abbiamo esaltato il coordinamento, sul piano formale e nelle grandi occasioni, ma spesso tale coordinamento effettivamente manca. È bene, dunque, sapere cosa funziona e cosa non funziona, se esiste questo coordinamento, se esiste il rapporto con i magistrati. Spesso accade che, tra gli inquirenti, le procure e le DDA, ci siano alcune preferenze di incanalamento, anche di alcune inchieste. Le chiedo, quindi, qual è il rapporto di utilizzazione, sia in rapporto con le DDA, sia in rapporto alle forze di polizia «ordinarie», cioè senza il requisito della specificità nel loro impiego.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Tassone. Stiamo raccogliendo le domande, così da dare al generale la possibilità di replicare alla fine. Vi inviterei, dunque, a porre le domande in modo sintetico, per dare più spazio alle risposte.
MARIA FORTUNA INCOSTANTE. Mi sembra di aver capito che il direttore Sasso, facendo riferimento alle confische, abbia affermato che la maggior parte dei beni immobili sono stati confiscati nei territori dove si svolgono le attività criminali. Non ho capito, però, se ciò valga anche per le aziende, ossia se anche la maggior parte delle aziende confiscate operi sui territori interessati dalle attività criminali.
Inoltre, vorrei sapere se lei, signor direttore, ritenga che ciò sia dovuto alla consistenza delle attività economiche aziendali che si svolgono su quei territori, o al fatto che in altri territori del paese non sono state poste in essere in modo efficace altrettante indagini, oppure se sia più complicato porle in essere, dato che si tratta di investimenti che difficilmente vengono rintracciati. Le chiedo, quindi, un chiarimento sulla situazione nelle varie zone del paese.
Infine, vorrei sapere (qualche precisazione già l'ha fatta, ma vorrei notizie più puntuali, magari non in questa sede: potrebbe inviarci in seguito qualche approfondimento)
se lei ritenga che l'attuale legislazione - parliamo di flussi di investimenti economici, di holding, di società, di investimenti in borsa, persino in BOT - sia efficace dal punto di vista della rintracciabilità del flusso del denaro o se creda, invece, che vi siano nodi critici che non permettono di esplicare al meglio le potenzialità delle indagini.
EMIDDIO NOVI. Ascoltando il direttore della DIA mi è tornata in mente un'audizione che tenemmo a Milano - se non sbaglio, nel settembre del 1997 - a cui erano presenti Borrelli, Spataro ed altri. In tale occasione chi vi parla cercò disperatamente di avere, quantomeno, una traccia di quale fosse stata l'attività della procura milanese sulla rintracciabilità del riciclaggio dei patrimoni criminali. In verità, fu un'esperienza deludente, forse grottesca, perché tutta la nostra missione si incentrò sulle vicende politiche e mafiose del comune di Buccinasco. Ci trovammo di fronte ad una procura che sapeva tutto del comune di Buccinasco; anche il funzionario della DIA locale sapeva tutto di Buccinasco. Tutti sapevano di Buccinasco, ma nessuno, in concreto, riusciva a dirci qualcosa di attendibile, e non puramente declamatorio, sul meccanismo di riciclaggio dei patrimoni e dei profitti criminali. Tra l'altro, all'epoca, era molto di moda ripetere la frase che al sud si sparava e si moriva per il crimine, mentre i profitti del crimine venivano riciclati al nord.
Ascoltando lei, signor direttore, mi sono trovato, ancora una volta, di fronte a questa contraddizione. Il nostro è uno strano paese, in cui sosteniamo, anche in questa Commissione, che esiste un fatturato criminale - chi dice di 100 miliardi di euro l'anno, chi dice di 130 miliardi, chi di 137 miliardi, foss'anche di 50 miliardi - le cui tracce, sostanzialmente, sono limitate. Quando, infatti, andiamo ad aggredire i patrimoni criminali dei clan - io vivo in Campania, ci troviamo di fronte alle macchine movimento terra, a qualche palazzotto abusivo, o a qualche negozio nel centro storico. Insomma, questi patrimoni rilevantissimi, che fanno presupporre il riciclaggio di migliaia di miliardi di vecchie lire, non si trovano. La contraddizione è questa. Per esperienza anche personale, anche perché viviamo in tali realtà, lei sa meglio di me che al sud c'è un'imprenditoria border line, vale a dire ex mafiosa che, sostanzialmente, tende a rientrare nella legalità, oppure contigua alle cosche mafiose e operante apparentemente nella legalità. Questa imprenditoria - devo dire la verità - investe dovunque: in Toscana, in Umbria, in Veneto, in Emilia-Romagna, nelle Marche.
Due anni fa presentai un'interrogazione parlamentare in cui riferivo un fatto strano, ovvero la messa in liquidazione di una società i cui beni se li era assicurati un gruppo non meglio individuato che, poi, venni a sapere essere un gruppo mafioso calabrese della 'ndrangheta (nella citata interrogazione, comunque, già sapevo di chi si trattasse, ma finsi di ignorarlo). Mi domando, allora, se sia mai possibile che, dopo anni o decenni, si continui a parlare dell'aggressione ai patrimoni criminali, del riciclaggio, e poi, quando si stringe e si «tira la rete», al nord e al centro dell'Italia si trova ben poco. Mi domando, dunque, come sia possibile che in questo paese non si riesca, con rigore e attendibilità, a delineare la portata di questo fenomeno, senza ingigantirlo e senza limitarlo, ed a occuparcene. Del resto, le risorse ci sono. Di questo passo, presidente, se torniamo a Milano, ci troviamo ancora o con Buccinasco o con un altro comune, e null'altro.
GIUSEPPE LUMIA. Ha dimenticato che si parlò molto anche di moda.
EMIDDIO NOVI. La cosa grottesca è che la Guardia di finanza ci riferì che al sud il 50 per cento delle società finanziarie erano inquinate dal riciclaggio criminale, senza che nessuno ne sapesse nulla. Se ricorda bene, c'era una contraddizione - questo era l'assurdo - tra quanto diceva la procura distrettuale antimafia e quanto affermava la guardia di finanza.
Sono convinto, quindi, che se torniamo a Milano, non riusciremo ugualmente a
capire nulla. Ovviamente, dico Milano, ma potrei anche dire - e non le cito a caso - anche Bologna, Firenze e Perugia. Se fossi un investigatore mi metterei a lavorare proprio in quelle regioni dove, a mio avviso, troveremmo molti snodi di questo riciclaggio. Proprio per questa ragione, mi auguro che, da qui a tre anni al massimo, si vada in missione - non dico lei, signor direttore, ma magari il procuratore nazionale antimafia - a Firenze, od a Perugia, per tentare di capire, finalmente, se questo fenomeno del riciclaggio esiste nella misura in cui viene denunciato. Se ci troveremo, invece, di fronte ai fenomeni di riciclaggio finora conosciuti, allora dovremo dire che questo crimine italiano non è al livello, ad esempio, della Yakuza giapponese, che è un fenomeno criminale di grande rilievo, presente nella società, che amministra parte delle grandi città del Giappone, tanto che, quando un suo rappresentante muore, ci sono rappresentanti del Governo che partecipano ai funerali.
La criminalità organizzata italiana a che livello è? Dove sono presenti questi snodi? Li abbiamo individuati?
PRESIDENTE. Non ho interrotto il senatore Novi, altrimenti mi avrebbe attaccato dicendo che sono autoritario e repressivo ma, considerato che dalle 16 sono previste votazioni nelle rispettive Assemblee, vi invito ad andare all'essenza delle questioni da porre al generale.
JOLE SANTELLI. Grazie, presidente. Cercherò di essere telegrafica nelle domande.
In primo luogo, al contrario di quanto detto dal senatore Novi, mi ha colpito il fatto che, per quanto riguarda sequestri e confische delle aziende, lei, signor direttore, abbia parlato di un 45 per cento presente fuori dalle regioni classiche di insediamento mafioso e paramafioso. Poiché è un dato che mi colpisce, le domando, dunque, se sia possibile avere una specifica al riguardo, ovvero se i patrimoni siano localizzati, ad esempio, in Lombardia, oppure se esista una diversificazione regionale. In secondo luogo, lei ha fatto riferimento, per quanto riguarda confisca e sequestri, al ruolo della DIA; le chiedo se esista un vostro ruolo, o se sarebbe auspicabile averlo, nella successiva fase di gestione e destinazione dei beni, considerato che, specialmente al sud, il problema reale è far sì che i patrimoni non finiscano nuovamente nelle mani di coloro ai quali sono stati confiscati. Vorrei, dunque, capire quale ruolo avete, in termini investigativi, in questo tipo di gestione, o se sarebbe opportuno effettuare specifiche modifiche legislative.
Infine, si è detto - ne ha già trattato il procuratore nazionale antimafia - che, oltre alla questione degli appalti, è di grande interesse, specialmente nelle regioni del sud, il problema dei finanziamenti e dell'appetibilità, per la criminalità organizzata, del finanziamento da parte dei fondi europei. Volevo sapere in quali termini vi stiate organizzando in questo ambito, ovvero, più specificamente, se vi occupiate già di questo settore; se ve ne occupiate nella specifica sezione appalti; o se sarebbe opportuno creare una divisione dedicata a tale aspetto. Sempre a questo proposito, le chiedo, inoltre, se, secondo una sua valutazione da investigatore, non ritenga che andrebbe varata una normativa più specifica e di dettaglio in questa materia, più vicina, forse, alla gestione appalti, che alla considerazione di fondi privati, dal momento che il sistema, come viene gestito oggi, forse non consente, in termini preventivi, la necessaria valutazione di impatto.
ANIELLO PALUMBO. Sarei tentato di non porre la domanda per non apparire scortese, in quanto non avrò la possibilità di ascoltare la risposta. Questo problema riguarda, però, l'organizzazione dei nostri lavori, dal momento che devo intervenire per votare nella Commissione in cui mi hanno convocato.
Porrò, anch'io molto brevemente, alcune domande, la prima delle quali presuppone un chiarimento in ordine a quanto da lei affermato, signor direttore, in merito al concetto della pericolosità sociale dei beni. Le chiedo se, a questo
proposito, lei faccia riferimento unicamente alla questione, che è stata richiamata dal senatore Di Lello, della carenza e dei limiti della normativa che impediscono la confisca nei casi nei quali viene meno la pericolosità del soggetto - in caso di morte, o nei casi in cui viene meno il presupposto della pericolosità personale - nei cui confronti viene attivata la procedura per il sequestro e la confisca dei beni; oppure se lei si riferisca anche alla possibilità di dilatare l'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di sequestro e confisca dei beni. Lei ha fatto riferimento anche ad alcune pronunce di organismi internazionali che hanno riconosciuto, in tema di criminalità organizzata, la legittimità di questo principio dell'attenuazione del presupposto probatorio in materia di sequestro e confisca. Anche questo è un tema sul quale sarebbe opportuno, e mi interesserebbe, un approfondimento per capire se può essere configurata una fattispecie più ampia, che consenta di attivare la procedura di sequestro e confisca dei beni, atteso che la normativa vigente italiana è stata dichiarata, in alcune disposizioni, sia del codice penale, sia della legge n. 356 del 1992, in contrasto con i principi della Carta costituzionale.
M'interesserebbe, altresì, capire bene quale sia il contesto nel quale maturano le iniziative della DIA, ossia se si tratti di iniziative che intervengono preliminarmente ad accertamenti ed indagini giudiziarie relativi a fatti di criminalità organizzata, o se invece - richiamo il tema del vicepresidente Tassone - vi siano iniziative che investono filoni particolari nei quali si ritiene possano essere particolarmente presenti questi fenomeni, soprattutto in materia di riciclaggio, sanità, rifiuti ed altro. In altri termini, vorrei sapere se vi sono iniziative della struttura che prescindono dalle indagini processuali, relative all'accertamento della singola responsabilità penale di persone indiziate di appartenere ad associazioni criminali. Leggerò le risposte dal resoconto stenografico, scusandomi con lei e con i colleghi della Commissione.
ACCURSIO MONTALBANO. Lei, generale, nella sua relazione introduttiva ci ha fornito i dati relativi ai provvedimenti di sequestro di patrimonio, soprattutto con riferimento ai settori fondamentali dell'edilizia, degli appalti, del turismo; tuttavia questi dati - chiedo scusa preventivamente se qualcosa mi fosse sfuggito - mi appaiono relativi, nel senso che una lettura più attenta può esserne fatta, o relazionandoli ai provvedimenti che, storicamente, si sono determinati in questa direzione, oppure determinando, se possibile, una stima dell'incidenza di tali interventi. Domando, cioè, in che misura intervenga questa attività di intercettazione e di captazione di patrimoni illeciti - posto come cento, ad esempio, il volume di affari che sottintende alla loro costituzione - ovvero quale tipo di incidenza detta attività determini nell'arginare tali fenomeni. Credo che questo aspetto sia importante poiché, dallo stesso, ovvero dall'aggressione del fronte del patrimonio mafioso, degli affari, dipende - come diceva il presidente, all'inizio di quest'audizione - anche il senso delle direttrici strategiche su cui la Commissione intende muoversi in altre occasioni.
In secondo luogo, vorrei aggiungere che condivido molto la proposta del senatore Di Lello, che non era, ovviamente, rivolta a lei, signor direttore, ma a tutte le forze politiche presenti in questa Commissione. A questo proposito, mi piacerebbe conoscere la sua opinione, ovvero l'opinione di chi opera in prima linea su questo fronte, ma anche sapere se esistano già, nelle maglie della legislazione vigente, opportunità e potenzialità capaci di impedire che i patrimoni rientrino, attraverso gli eredi, nelle mani delle famiglie mafiose, in seguito alla cessazione della pericolosità sociale ed in altri modi; oppure, se sia opportuno il senso della proposta avanzata dal senatore Di Lello.
ANGELO PICANO. È la seconda volta che prendo parte alla seduta di questa Commissione, ed è quindi possibile che
faccia qualcosa che non rientra nei canoni tradizionali, di ciò chiedo anticipatamente scusa.
Poiché nel sequestro e nella confisca dei beni spesse volte le procedure sono lente e farraginose e le istituzioni, a cui i beni sono affidati, non li gestiscono con la professionalità necessaria, facendo sì che alcuni di essi si deteriorino, che alcune imprese falliscano, chiedo se non sia possibile istituire una holding nazionale, di proprietà dello Stato - o, addirittura, una fondazione senza fini di lucro - , diretta da manager di comprovata esperienza, che possa prendere in gestione i beni, nel momento di passaggio, ed amministrarli con imprenditorialità, ovvero liquidando le imprese la cui attività economica è concretamente legata ad attività criminose, e cercando di salvare le attività che è possibile recuperare, in maniera che nulla vada perduto. Ciò, naturalmente, dopo che la magistratura abbia preso la decisione finale sui beni, destinandoli a fini sociali, come prevede la legge.
Siamo coscienti che, nonostante l'attività pluridecennale della Commissione antimafia, delle forze dell'ordine e della magistratura, la criminalità si va diffondendo nel territorio anziché fermarsi. Ci sono aree, come il sud del Lazio, da cui provengo, in cui si cominciano a sentire «i morsi» della criminalità, in alcuni settori, che si diffonde nel territorio. Poiché è necessaria una completa inversione di tendenza, altrimenti alcune regioni saranno completamente in mano alla criminalità organizzata, così come, prima o poi, l'intero paese, vorrei sapere se l'espansione territoriale della criminalità, secondo una vostra analisi, dipenda dal fatto che le organizzazioni criminose hanno strumenti tecnologici e finanziari più avanzati, per cui l'organizzazione dello Stato, con fatica, insegue tale espansione; o se quest'ultima dipenda dal fatto che è subentrato un lassismo amministrativo, anche in seguito all'abolizione dei comitati di controllo, lasciando «spogli» i sindaci nel resistere alle pressioni criminose. Vi chiedo, quindi, se a vostro avviso, si tratti di una conseguenza legata all'organizzazione dello Stato ed al funzionamento della pubblica amministrazione, oppure se le organizzazioni criminali siano più attrezzate dello Stato nel portare avanti questo tipo di attività.
MARIA GRAZIA LAGANÀ FORTUGNO. Vorrei rivolgere i miei complimenti al generale Sasso per la sua relazione, molto puntuale. Desidero porre due domande, molto rapidamente, anche perché molti colleghi mi hanno già anticipata.
In primo luogo, lei, signor direttore, ha detto che tutte le aziende che partecipano agli appalti sono regolarmente iscritte all'albo della camera di commercio. Sappiamo che, molto spesso, alcuni si celano dietro nomi senza precedenti, alle spalle dei quali, in effetti, vi sono persone con fedine penali non proprio «limpide». Vorrei sapere se voi riusciate a risalire al fatto che dietro un nome fittizio si celi una cosca, una attività, o qualcuno comunque interessato a questo tipo di attività.
In secondo luogo, come già chiesto anche dall'onorevole Santelli, domando quali misure adottiate, una volta che i beni confiscati sono stati assegnati a privati, o associazioni, affinché, dopo un certo periodo di tempo, tali beni non ritornino nelle mani - non in maniera ufficiale, ma attraverso la gestione - delle stesse persone, o comunque, di persone non propriamente «pulite».
GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Purtroppo non ho potuto seguire tutta la relazione, ma desidero, comunque, porre alcune domande.
In primo luogo, come già evidenziato dalla collega Laganà, vi è un passaggio delle gestioni dei patrimoni - dopo i sequestri, si ha la nomina dei commissari - e credo che quest'ultimo sia il momento in cui debba essere assunta una forte iniziativa da parte della DIA, considerando che si possono creare rapporti, a volte molto equivoci, tra coloro che possiedono i patrimoni e coloro che li gestiscono.
In secondo luogo, desidero avere informazioni sulla condizione organizzativa della DIA, cioè se, in questo momento, gli organici vengono considerati sufficienti.
In terzo luogo, vorrei soprattutto chiedere se, in Sicilia orientale - dove, tra l'altro, pare essere in atto un'espansione di alcune attività, in modo particolare di quelle legate alla grande distribuzione - vi sia una attività della DIA considerata efficace. Mi permetto di chiedere, cioè, se si abbia un'attenzione puntuale, in questa parte del territorio siciliano.
Infine, vorrei sapere se nell'ambito dell'attività di riciclaggio vi sia una relazione fra le varie mafie, ovvero se esse utilizzino gli stessi canali ed, eventualmente, se si conoscano tali canali.
PRESIDENTE. Vorrei ringraziare tutti i commissari. Vi sono stati dodici interventi, con un'ampia gamma di questioni poste al direttore Sasso. In qualità di presidente, non intervengo nel merito, anche se desidererei rivolgere alcune domande al generale. A questo punto, sarà il direttore stesso a dirci se intenda rispondere immediatamente, oppure se abbia bisogno di tempo per approfondire le questioni poste ed avere la documentazione di merito.
MARIO TASSONE. Se mi consente, presidente, credo che l'audizione del generale Sasso sia molto importante, per cui ritengo che non sia il caso che risponda adesso, con mezz'ora di tempo a disposizione. Faccio questa osservazione, poiché lei, presidente, stava formulando la domanda al direttore, mentre la questione, semmai, interessa tutti noi.
PRESIDENTE. Mi perdoni, onorevole Tassone, ma stavo ponendo una domanda retorica, come si dice in gergo. Infatti, alla gamma delle questioni poste ne voglio aggiungere anch'io alcune. La prima questione riguarda le aziende. Nel periodo di passaggio tra il sequestro e la confisca, si verifica un altissimo tasso di «mortalità» delle aziende, dal momento che si tratta di strutture che operano in un regime di impresa e di mercato fortemente condizionato dalla presenza della criminalità. Spesso, il ciclo tra le forniture - mi riferisco ad aziende di «protezione» - e la distribuzione è interamente condizionato da un circuito mafioso o criminale, per cui, al momento del sequestro scattano meccanismi in virtù dei quali si interrompono le forniture, oppure, i circuiti distributivi non corrispondono più alle attese ed alle esigenze dell'azienda stessa. Vorrei, quindi, capire, quanto al livello di mortalità, se lei, signor direttore, confermi questa situazione ed, eventualmente, quali interventi, anche legislativi, potremmo apportare affinché, in materia di aziende, vi sia una sorta di intervento anche a tutela dei lavoratori e della tenuta, nell'ambito del sistema delle imprese, dell'azienda stessa sul mercato, proprio per evitare che l'azione di legalità e dello Stato venga percepita, a partire dai dipendenti dell'azienda, come avversa ai propri interessi.
Quanto alla seconda questione, le domando se, a suo avviso, per l'esperienza maturata anche con la DIA, risulti sufficiente l'amministrazione giudiziaria delle aziende, così come prevista attualmente, attraverso la figura degli amministratori giudiziari che, però, non essendo amministratori delegati delle aziende loro affidate, non hanno la vocazione a tenere vive le aziende sul mercato, cercando le commesse. Le chiedo, quindi, cosa potremmo fare in questo caso, come si potrebbe costruire un nesso tra l'azienda che viene sequestrata e confiscata ed il mercato, soprattutto nel caso di aziende legate al ciclo del cemento, senza violare le normative europee in materia di appalti (lei, tra l'altro, proviene dal settore della finanza, quindi ha esperienza in questo campo).
A questo proposito, si presentano due problemi, il primo è relativo a come quel manager, che non è un vero e proprio manager, ma è un normale amministratore giudiziario, tenga viva l'azienda sul mercato; il secondo riguarda come, almeno in materia di appalti pubblici, si possa creare una sorta di riserva affinché le aziende sottoposte a sequestro e confisca abbiano un mercato garantito, perché spesso, per il solo fatto che sono confiscate escono dal mercato, dal momento che esso è fortemente condizionato. Domando, dunque, come si potrebbe affrontare questo tema. Abbiamo avuto l'esempio della
Calcestruzzi Ericina, per citare il più simbolico, ma sono numerose le aziende di questo tipo. Il prefetto di Napoli, Pansa, ci ha riferito, nel corso della sua audizione, che su circa 300 aziende - i dati precisi potremmo ricavarli dal resoconto di tale audizione, ma questa era, all'incirca, la quantità - sequestrate in Campania, nessuna è arrivata al momento della confisca, poiché il sistema, ovviamente, le fa «morire». Le chiedo cosa potremmo fare noi, senza alterare, da un lato la legislazione in materia di appalti, dall'altro la legislazione che riguarda il mercato, per intervenire in materia di aziende sottoposte a sequestro giudiziario.
Pongo un'ultima questione, alquanto complessa. Signor direttore, le chiedo se lei ritenga possibile un automatismo tra le indagini personali, quando arrivano ad un livello che può essere identificato nel superamento del primo grado di giudizio, e quelle patrimoniali, ovvero se ci possa essere un automatismo fra i due livelli di indagine. Ovviamente, vi è bisogno di una valutazione e di una discrezionalità anche da parte degli apparati investigativi, in questo caso il coordinamento con le procure potrebbe essere la DIA. Mi domando cioè se, quando si arresta un mafioso, possa scattare, automaticamente, l'indagine patrimoniale, valutata la caratura criminale del soggetto ed il livello della forza economica che il medesimo è in grado di muovere. Mi riferisco ad una sorta di automatismo tra livelli di indagine, senza però stabilire un precedente di nesso vincolante tra le indagini personali e quelle patrimoniali, altrimenti si andrebbe nella direzione opposta a quella verso cui - e mi sembra che tutti gli intervenuti ne convengano - sia necessario tendere.
Mi sono permesso di violare il costume della presidenza di mantenersi neutra, ma il tema che stiamo trattando è talmente importante, così come lo è il contributo che lei, direttore, ci può dare in questa direzione, che ho ritenuto che più elementi abbiamo di valutazione, di conoscenza e di approfondimento, meglio potremo agire.
Mi preme ricordare, infine, che abbiamo già chiesto e ottenuto la disponibilità del Governatore della Banca d'Italia a tenere in questa Commissione un'audizione approfondita, anche in materia di riciclaggio. Su quest'ultimo tema, relativo alle operazioni sospette ed alle loro segnalazioni e rispetto a cui anche lei, signor direttore, può darci un contributo, le chiedo se lei ritenga che vi sia una reticenza, un silenzio, una sorta di mancata collaborazione o, al contrario, una disponibilità da parte di tutti i soggetti - dalle banche, alle finanziarie, ai notai - preposti alle segnalazioni delle operazioni sospette in questa materia. Con la sua esperienza, prima ancora che di direttore della DIA, di dirigente di un corpo fondamentale come quello della Guardia di finanza, forse può dare un contributo fondamentale al lavoro che dobbiamo svolgere in tale ambito.
Considerata la gamma dei problemi, essendo le 16 e data l'esigenza di non «strozzare» le risposte che il direttore può fornirci, penso che potremmo sospendere l'audizione dopo le domande e riconvocarla, valutando la disponibilità del direttore, per una seduta in cui potremmo ascoltare il complesso delle sue risposte.
COSIMO SASSO, Direttore della direzione investigativa antimafia. Vorrei avere una serie di chiarimenti, anche allo scopo di essere il più completo possibile nelle risposte.
Alcune domande, se ho trascritto bene, sia pure sinteticamente, concernono talune materie che io ho tralasciato, come i fenomeni del riciclaggio, le operazioni sospette ed altre questioni più in generale, che riguardano la struttura della DIA. Lei, signor presidente, e i signori membri della Commissione, desiderano che io risponda complessivamente o che io mi rifaccia ad un'eventuale - se non erro, lei accennava anche all'audizione in materia di riciclaggio - altra seduta?
PRESIDENTE. Mi pare che tutti i commissari abbiano intrecciato, per i nessi che
presentano, le questioni. Oggi iniziamo con lei una frequentazione spero proficua per le due diverse istituzioni che rappresentiamo: noi quella parlamentare, lei quella investigativa. Penso sia utile, anche per i nessi costruiti, avere una risposta a tutta la gamma delle questioni, riservandoci, dopo l'audizione del Governatore della Banca d'Italia in materia di approfondimento della legislazione sul riciclaggio, di tornare sulla DIA, per fare il punto della situazione prima di giungere ad elaborare proposte di natura legislativa.
Ringrazio il direttore Sasso e rinvio il seguito dell'audizione ad altra seduta. Comunico che l'ufficio di presidenza, convocato per domani, è rinviato a martedì prossimo.
Dichiaro conclusa la seduta.
La seduta termina alle 15,50.
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