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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione del direttore della Direzione investigativa antimafia, Cosimo Sasso. A nome della Commissione intendo ringraziare il generale Sasso per la sua disponibilità ad anticipare ad oggi il seguito dell'audizione rispetto ai programmi originari, che sono sempre condizionati dai lavori d'Assemblea delle Camere.
Ricordo che qualora il generale, rispondendo alle domande poste, dovesse ritenere che si debba proseguire in seduta segreta, disattiveremmo il circuito chiuso.
Do la parola al direttore.
COSIMO SASSO, Direttore della Direzione investigativa antimafia. Presidente, sono io che ringrazio lei ed i commissari per quest'altra opportunità che mi è offerta per completare quanto ho esposto nella relazione attraverso le risposte ai quesiti che sono stati posti. Ritengo doveroso, per correttezza nei confronti della Commissione, premettere che ho ritenuto opportuno raggruppare per argomenti le risposte alle domande formulate, allo scopo di rendere il più possibile esaustive ed omogenee le mie risposte.
Circa la dimensione internazionale del contrasto all'accumulazione dei patrimoni illeciti, con l'introduzione del cosiddetto «terzo pilastro» dell'Unione europea e la creazione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia - mi riferisco al Trattato dell'Unione europea del 1992 -, il miglioramento della cooperazione giudiziaria e di polizia tra i paesi dell'Unione europea è affidato allo strumento delle cosiddette decisioni-quadro che, pur non avendo efficacia diretta negli Stati nazionali, rappresentano, allo stato attuale, la punta avanzata dell'attuazione di politiche comuni in materia di contrasto alla criminalità transnazionale.
Com'è noto, in linea generale i rapporti tra gli Stati sono riconducibili a tre diverse forme: quella dell'assistenza giudiziaria, quella della cooperazione giudiziaria e quella del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie. In materia di sequestri e confische, gli strumenti che hanno permeato le discipline nazionali sono la Convenzione europea del 1959 sull'assistenza giudiziaria in materia penale, la Convenzione di Bruxelles del 2000, che ha introdotto significative semplificazioni per le richieste di informazioni sui conti bancari e sulle operazioni bancarie, e la Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio del 1990. Successivamente, il Consiglio europeo di Tampere del 1999 ha raccomandato agli Stati membri di applicare il reciproco riconoscimento anche ai provvedimenti
di sequestro e confisca di beni, similmente a quanto avviene per le decisioni giudiziarie sulla libertà personale. Sull'onda delle affermazioni di Tampere, il Consiglio europeo ha emanato tre decisioni-quadro, nel 2002, nel 2003 e nel 2005, la prima relativa al mandato di arresto europeo, come è noto, e le altre due relative ai provvedimenti di blocco dei beni, di sequestro e confisca dei proventi di reato.
Oltre alle ricorrenti affermazioni di principio in ordine alla necessità di una collaborazione piena tra gli Stati anche in materia di sequestro e confisca, è necessario sottolineare l'importanza che le decisioni-quadro ricevano attuazione all'interno degli Stati membri, poiché esse probabilmente resteranno ancora lo strumento più avanzato, specie in considerazione del fatto che la prospettiva di una competenza penale concorrente dell'Unione sui reati di criminalità transfrontaliera, concepita nella nuova Costituzione europea, appare frenata dal fatto che la medesima Costituzione non riceverà, per il momento almeno, ratifica da parte di alcuni Stati.
Allo stato attuale della normativa vigente, i provvedimenti di sequestro e confisca non hanno una disciplina autonoma rispetto a quelli che riguardano la libertà personale; questo significa, intanto, che anche ad essi si applica il procedimento per rogatoria. Inoltre, per essere eseguito in un altro Stato, un provvedimento che riguarda i beni deve accompagnarsi, per lo più, ad un provvedimento restrittivo della libertà personale o, comunque, ad una sentenza definitiva da eseguire: i due provvedimenti vengono presi congiuntamente in esame e la mancata esecuzione di uno si ripercuote negativamente sull'esecuzione dell'altro. In merito, la decisione-quadro del 2003, per la precisione la n. 2003/577/GAI, dopo quella sul mandato d'arresto europeo, ambisce ad eliminare dal settore delle misure reali il procedimento per rogatoria, sostituendolo con la trasmissione diretta dei provvedimenti tra autorità giudiziarie nazionali, nell'ottica di una realizzazione di reciproca massima fiducia. Questa decisione-quadro non ha ricevuto attuazione in tutti gli Stati dell'Unione e, per quanto riguarda l'Italia, la sua attuazione, e quella della decisione n. 2005/212/GAI relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, è stata inserita nel disegno di legge comunitaria per l'anno 2007.
Per quanto riguarda l'attività della DIA in materia di cooperazione in ambito europeo ed in ambito GAFI, sempre in materia di contrasto al riciclaggio, la disciplina nazionale è - com'è noto - di diretta derivazione dalla produzione normativa comunitaria che, a sua volta, fa riferimento agli standard elaborati in ambito GAFI. A tali standard fanno, infatti, riferimento le direttive comunitarie che sono state già recepite nel nostro ordinamento: mi riferisco alla prima ed alla seconda antiriciclaggio, rispettivamente la n. 91/308/CEE e la n. 2001/97/CE, ed ancora agli standard aggiornati sempre dal GAFI fa riferimento la terza direttiva antiriciclaggio, la n. 2005/60/CE, emanata nello specifico settore. Con la legge comunitaria per l'anno 2005, vale a dire la legge 25 gennaio 2006, n. 29, è stato avviato il procedimento di revisione ed integrazione del dispositivo nazionale antiriciclaggio, con la fissazione di principi e criteri direttivi di delega legislativa per l'emanazione degli opportuni provvedimenti normativi. La DIA ha partecipato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento del tesoro -, ai lavori di un tavolo tecnico per la predisposizione della bozza dello schema di decreto legislativo di attuazione della citata direttiva comunitaria.
Un importante snodo del contrasto al riciclaggio dei proventi illeciti è rappresentato, indubbiamente, dalla cooperazione internazionale. Nella piena consapevolezza che le caratteristiche stesse del riciclaggio richiedono un contrasto articolato anche sul piano internazionale, la DIA, da un punto di vista operativo, nel rispetto delle norme attualmente in vigore, scambia le informazioni con gli omologhi organi stranieri, sia direttamente, sia attraverso i tradizionali canali Interpol ed
Europol. In particolare, il canale Europol sta assumendo sempre più importanza in ragione del miglioramento della capacità di dialogo tra i paesi membri e degli sforzi di armonizzazione delle norme e delle procedure di lavoro nell'ambito del cosiddetto terzo pilastro dell'Unione europea, quello, appunto, che riguarda la cooperazione nella specifica materia. Tuttavia, l'efficacia dello scambio di informazioni può incontrare significativi ostacoli in caso di scarsa collaborazione della controparte estera, sia per l'esistenza di impedimenti di ordine giuridico, sia per l'impossibilità materiale del paese richiesto a fornire notizie utili per carenza di strutture e risorse o per mancanza di idonea «cultura investigativa» antiriciclaggio.
Per questo motivo la DIA ha accolto di buon grado l'invito del dipartimento del tesoro ad assumere la presidenza di un apposito «gruppo di esame» in ambito GAFI, con spiccate funzioni ispettive nei confronti dei cosiddetti «paesi non cooperanti». L'iniziativa del GAFI ha avuto vasta eco in ambito internazionale, anche in considerazione delle conseguenze negative sulla reputazione del sistema finanziario di un paese inserito dal GAFI stesso nella cosiddetta black list dei paesi «non cooperanti». Grazie all'azione di pressione e di vigilanza condotta dal menzionato «gruppo di esame», tutti i paesi inseriti nella black list hanno progressivamente migliorato il proprio livello di cooperazione internazionale, sebbene sul piano della cooperazione giudiziaria e di polizia sarebbe opportuno avviare un'ulteriore riflessione al fine di rendere più spedito ed efficace lo scambio di informazioni bancarie e finanziarie, utilizzando le più avanzate tecnologie di comunicazione.
In ordine, poi, alle accennate novità introdotte nella bozza di decreto legislativo di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio, desidero segnalare, in particolare, la previsione di specifiche attribuzioni nello scambio info-operativo con le controparti estere per l'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette; in proposito, la carenza di specifiche disposizioni nella normativa vigente ha rappresentato un ostacolo, non solo per la DIA, ma anche per gli altri organismi - ad esempio, il gruppo speciale di polizia valutaria -, nella fase cosiddetta di preinvestigazione, nello scambio di informazioni della specie con organi di polizia stranieri, ivi compreso Europol, dovendo ovviare a ciò per altre vie: o attraverso la restituzione della pratica all'UIC, affinché quest'ultimo interessasse i canali stranieri - solitamente organi non di polizia - e riversasse il dato ottenuto alla DIA; o, in alternativa, rinviando alla successiva fase delle indagini di polizia giudiziaria ogni accertamento di carattere internazionale, attraverso lo strumento della rogatoria. Per effetto delle modifiche contenute nella bozza, al di fuori dei casi in cui l'unità di informazione finanziaria nazionale - per l'Italia è l'UIC -, può provvedere utilmente all'acquisizione delle notizie dall'estero tramite le proprie controparti estere, la DIA e la Guardia di finanza potranno liberamente, una volta entrato in vigore il decreto legislativo, scambiare le proprie informazioni con gli omologhi esteri di polizia, con i quali potranno, altresì, stipulare protocolli di intesa di natura tecnico-operativa.
Passando alla questione del riciclaggio e, in particolare, delle segnalazioni di operazioni sospette, tra le attività di contrasto all'infiltrazione della criminalità mafiosa nei gangli dell'economia sono da annoverare anche quelle di contrasto al riciclaggio, oltre a quelle, di cui parlerò successivamente, nel settore degli appalti pubblici. Da un lato, la dimensione transnazionale della criminalità organizzata, facilitata dai medesimi strumenti che assurgono a simbolo del progresso, impone di considerare il problema del riciclaggio e delle sue implicazioni di ordine economico con un'ottica evidentemente di respiro internazionale; da un altro lato, il riciclaggio e l'impiego delle risorse finanziarie illegali rappresentano indubbiamente momenti strategici nelle catene criminose per consolidare la propria crescita economica. Non basta, infatti, accumulare risorse illecite, ma è necessario «ripulire i proventi» ed impiegarli in scelte di consumo e di
investimento, da cui possibilmente massimizzare, come si suole dire, i profitti. Rispetto a questi due fondamentali momenti, che sono anche momenti di crisi per le associazioni criminali, il nostro ordinamento, com'è noto, dispone di due distinte norme, di cui una è diretta a prevenire l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, vale a dire l'articolo 648-ter del codice penale, e l'altra che sanziona il riciclaggio vero e proprio, cioè l'articolo 648-bis del codice penale.
Al riguardo desidero sottolineare come Europol mostra di avere piena consapevolezza di tale realtà quando scrive, in un suo rapporto, che «Il riciclaggio è il cuore del crimine organizzato». Il modello «accumulazione-riciclaggio investimento» dimostra che la fase di riciclaggio costituisce il fattore moltiplicativo dell'efficienza delle organizzazioni criminali, in quanto qualunque reato produttore di reddito genera la necessità di un'attività di «ripulitura» del danaro, per trasformare pienamente in potere di acquisto la liquidità illegalmente conseguita.
Sotto il profilo della ricchezza illecita drenata dal crimine organizzato sono state rese note diverse ipotesi presuntive, che - pur nella loro incertezza sostanziale - costituiscono comunque motivo di attenzione. Per quanto attiene, ad esempio, alle ricchezze connesse ai mercati criminali, basta prendere in considerazione i dati statistici contenuti nell'ultimo World Drug Report 2006 dell'UN Office on Drug and Crime sui trend mondiali del mercato degli stupefacenti, che, pur contenendo elementi positivi di novità sul numero di sequestri effettuati, sulla contrazione e sulla stabilizzazione di alcuni mercati, fa comunque riferimento ad una popolazione mondiale stimata di consumatori di droga pari a diverse centinaia di milioni di persone. Inoltre, si sono affacciati da tempo sulla scena mondiale altri mercati di illeciti servizi, quali le armi, ma anche gli immigrati clandestini, il materiale pedopornografico, la tratta degli esseri umani, il traffico dei falsi, per citare alcuni esempi, taluni dei quali non hanno dimensioni economiche così lontane dal mercato globale degli stupefacenti.
Per quanto concerne, nello specifico l'attività della DIA di contrasto al riciclaggio ed, in particolare, lo sviluppo delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, la DIA partecipa, sia con le articolazioni centrali, sia con quelle periferiche, al dispositivo nazionale di prevenzione del riciclaggio, unitamente all'Ufficio italiano dei cambi, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza ed alla Procura nazionale antimafia. Nello specifico settore, la legge 5 luglio 1991, n. 197, costituisce il caposaldo delle disposizioni in materia. L'elemento caratterizzante della norma in questione è rappresentato dalla cosiddetta collaborazione attiva che viene richiesta agli operatori bancari e finanziari in genere nell'attività di contrasto, attraverso l'obbligo loro imposto di segnalare le «operazioni sospette» di riciclaggio. Ed è la stessa legge che introdusse, come noto, l'obbligo di canalizzazione delle operazioni, se superiori ad un certo importo, l'obbligo di identificazione della clientela e di registrazione dei relativi dati e l'obbligo di segnalazione delle cosiddette operazioni sospette. Ricordo a me stesso che la norma, originariamente, prevedeva l'inoltro senza ritardo delle segnalazioni, da parte degli operatori finanziari a ciò tenuti, al questore, il quale ne informava l'Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa ed il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Successivamente, con il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, sono state introdotte sostanziali modifiche alla legge n. 197 del 1991, in attuazione della prima direttiva antiriciclaggio che ho, in precedenza, citato.
Molto sinteticamente, il decreto legislativo n. 153 del 1997 «qualifica» la segnalazione sospetta con riferimento alle caratteristiche, all'entità ed alla natura dell'operazione, nonché alla capacità economica ed all'attività svolta dal soggetto cui è riferita. Con tale legge, com'è noto, un ruolo centrale è affidato all'Ufficio italiano
dei cambi, verso cui sono canalizzate tutte le segnalazioni, al fine di procedere al loro approfondimento tecnico-finanziario. Per gli approfondimenti investigativi vengono chiamati in causa la Direzione investigativa antimafia ed il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. La Direzione nazionale antimafia diviene destinataria, da parte dei predetti organismi investigativi, delle comunicazioni in caso di attinenza delle segnalazioni con la criminalità organizzata, ai fini dell'esercizio del potere di impulso e di coordinamento delle procure distrettuali antimafia sul piano dell'esercizio dell'azione penale.
Con riguardo alla compagine investigativa, mentre la competenza del Nucleo speciale era già prevista dalla precedente disciplina, costituì elemento di novità l'inserimento della DIA, quale organo investigativo contraddistinto dalla specifica competenza in tema di lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso. Sia la Direzione investigativa antimafia, sia il Nucleo speciale di polizia valutaria ricevono contemporaneamente dall'UIC le segnalazioni pervenute dagli operatori, integrate da una relazione tecnica redatta dall'UIC stesso. Al fine di evitare duplicazioni d'intervento o perniciose sovrapposizioni, fu stilato, nel 1998, un protocollo d'intesa tra Direzione investigativa antimafia e Guardia di finanza, in forza del quale la DIA trattiene per gli ulteriori sviluppi le segnalazioni attinenti alla criminalità organizzata, lasciando alla competenza della polizia valutaria le restanti segnalazioni.
Con il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, di recepimento della seconda direttiva antiriciclaggio, è stata ampliata, con le professioni legali e contabili, la platea dei soggetti obbligati agli adempimenti che ho citato in precedenza. Il recepimento di tale direttiva è stato, infine, completato con l'emanazione di alcuni decreti ministeriali di attuazione. La legge n. 197 del 1991 sulle segnalazioni di operazioni sospette costituisce, dunque, il fulcro di tutta la normativa di contrasto in via preventiva al riciclaggio di denaro. L'attività svolta nel particolare comparto operativo dalla DIA si sostanzia, in concreto, nell'analisi delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette - volta all'individuazione di elementi di connessione con la criminalità organizzata che consentano l'avvio di specifiche e mirate attività di indagine o l'eventuale innesto in attività già avviate - e nell'esecuzione delle tradizionali investigazioni giudiziarie finalizzate all'aggressione dei patrimoni mafiosi.
Dal 1o settembre 1997, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 153 del 1997, al 31 gennaio 2007, le segnalazioni di operazioni sospette pervenute alla DIA dall'UIC sono state complessivamente 52.926, la maggior parte delle quali proviene dagli enti creditizi, cui si deve oltre l'85 per cento delle stesse. Con riferimento all'anno 2006 sono pervenute complessivamente 11.339 segnalazioni. Devo precisare che il flusso delle segnalazioni è andato progressivamente aumentando nel corso degli anni. Di tali 11.339 segnalazioni, 10.924 sono state già esaminate e lo screening iniziale, effettuato con le modalità accennate precedentemente, tese all'individuazione delle segnalazioni attinenti a fenomeni di criminalità organizzata attraverso l'analisi dei dati risultanti agli archivi ed alle banche dati disponibili, ha consentito di individuare 316 segnalazioni, ritenute contenere profili di interesse istituzionale DIA, sulle quali condurre adeguati approfondimenti a cura delle articolazioni periferiche. Di tali 316 segnalazioni trattenute in totale, 85 hanno interessato le regioni del nord Italia - quindi, il 26,81 per cento -, 130 - quindi, il 41,01 per cento - quelle del centro Italia e 102 - quindi, il 32,18 per cento - l'Italia meridionale ed insulare. Gli esiti conseguenti agli sviluppi investigativi delle segnalazioni trattenute sono stati nel 2006 vari ed apprezzabili.
Desidero citare, ad esempio, alcune operazioni. Una delle più recenti tra quelle che hanno visto la collaborazione con le autorità estere è stata l'operazione «Saint Vincent», condotta dal centro operativo di Palermo. Essa traeva origine da una segnalazione di operazioni sospette in merito ad anomale movimentazioni bancarie
effettuate da un pregiudicato palermitano, tramite le filiali bancarie di Saint Vincent e Palermo. Tali movimentazioni, per un ammontare complessivo superiore a due milioni di euro, apparivano del tutto sproporzionate rispetto alla capacità reddituale del soggetto e della moglie, assidui frequentatori dei casinò di Saint Vincent, Sanremo e Venezia, e sintomatiche di un'illecita attività di riciclaggio di denaro sporco. Pertanto il centro operativo di Palermo, d'intesa con la direzione della locale autorità giudiziaria, avviava un'articolata attività d'indagine, che dava ampi riscontri all'iniziale ipotesi investigativa ed, inoltre, consentiva l'individuazione di diversi altri soggetti, collegati a vario titolo al principale, dediti a svariate attività illecite, in particolare usura, gioco d'azzardo, gestione di bische clandestine e riciclaggio. Le indagini hanno condotto, poi, all'emissione di ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di tredici soggetti, tra cui anche la persona all'origine dell'indagine, ai quali venivano contestati i reati sopra menzionati, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, ex articolo 7 del decreto legislativo n. 152 del 1991, nonché, per due indagati, anche il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
Desidero citare anche l'operazione «Titanic», condotta dal centro operativo di Padova a seguito dell'approfondimento di nove segnalazioni di operazioni finanziarie sospette. L'indagine ha evidenziato rapporti e connivenze tra professionisti incensurati ed elementi della criminalità organizzata, legati alla `ndrangheta ed alla camorra, nella gestione di società soggette a procedure concorsuali e nel riciclaggio di beni e denaro di provenienza illecita. Anche questa indagine ha condotto all'emissione di tredici ordinanze di custodia cautelare in carcere - è una strana coincidenza - per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata e alla bancarotta fraudolenta ed al deferimento in stato di libertà per altre quindici persone, all'arresto di un pluripregiudicato, considerato elemento di spicco di un pericoloso clan camorristico, nonché al sequestro preventivo, ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, di beni mobili ed immobili, in provincia di Frosinone e Caserta, per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro, riconducibili ad uno dei promotori dell'associazione oggetto di indagine e già ristretto in carcere su provvedimento dell'autorità giudiziaria di Reggio Calabria per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. In totale, nel corso dell'anno 2006, le indagini collegate alle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette trattenute dalla DIA per i conseguenti approfondimenti investigativi hanno condotto all'emissione di provvedimenti custodiali in carcere a carico di trentasei soggetti ed al sequestro di beni mobili ed immobili per un valore superiore a 14 milioni di euro.
A tali risultati è opportuno aggiungere gli esiti delle ulteriori indagini giudiziarie eseguite sullo specifico versante dell'antiriciclaggio; tra esse, merita di essere citata, anche per gli aspetti di collegamento con le forze di polizia sul territorio, l'operazione «Summit», che costituisce lo sviluppo, sotto l'aspetto economico-patrimoniale, dell'operazione «Alta Mafia» della questura di Agrigento, che nel 2004 aveva condotto all' arresto di quarantadue soggetti indagati per associazione di stampo mafioso ed altri reati. Le successive indagini patrimoniali delegate alla DIA hanno fino ad ora condotto al sequestro, nei confronti di due tra i principali indagati, di beni per 8 milioni di euro circa.
Mi permetto di citare anche l'operazione «Epizefiri», avviata, sin dal 2002, dal centro operativo di Reggio Calabria nei confronti delle centinaia di soggetti condannati con sentenza passata in giudicato nell'ambito dell'operazione denominata «Olimpia». Tale attività, delegata dalla procura generale di Reggio Calabria, era finalizzata all'emissione di provvedimenti ex articolo 12-sexies della legge n. 356 del 1992. A partire dall'ottobre del 2005, sulla base di direttive emanate dal Governo e dal capo della polizia, sono state assunte nuove iniziative per contrastare il fenomeno della criminalità organizzata calabrese,
e, quindi, è stato costituito, presso il centro operativo di Reggio Calabria, un apposito «gruppo investigativo» con il preciso compito, nel quadro dell'aggressione ai patrimoni di illecita provenienza, di intensificare gli accertamenti patrimoniali nei confronti dei restanti soggetti già attenzionati nell'ambito dell'operazione «Olimpia». Complessivamente, ad oggi, sono state inoltrate centoquindici informative ex articolo 12-sexies della legge n. 356 del 1992, con le quali sono state avanzate alla procura generale proposte di sequestro di beni che hanno finora condotto al sequestro di beni per circa 8 milioni di euro.
Merita ancora di essere citata, tra le altre, l'operazione «Marata», condotta dal centro operativo DIA di Firenze - anche in questo caso, unitamente a forze di polizia sul territorio, nello specifico, il GICO della Guardia di finanza - che ha consentito di accertare l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, capeggiata da un soggetto, già esponente della Nuova camorra organizzata e, quindi, ritenuto uomo di fiducia di Raffaele Cutolo, con base operativa nell'isola d'Elba e dedita a vari delitti, tra cui, in particolare, usura ed estorsioni. A conclusione dell'indagine, l'autorità giudiziaria di Firenze ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone indagate per i reati di associazione mafiosa ed usura, ed ha disposto, altresì, il sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di 8 milioni di euro. Nel complesso, le investigazioni giudiziarie condotte in materia di antiriciclaggio a cura della DIA nel corso del 2006 hanno consentito di pervenire ai seguenti risultati operativi: 75 ordinanze di custodia cautelare; sequestri ex articolo 321 del codice di procedura penale per 95 milioni e mezzo di euro; confische, già disposte per un milione 400 mila euro; e confische ai sensi della legge n. 575 del 1965 per quasi 3 milioni di euro.
Faccio ora un brevissimo cenno sulla remuneratività del sistema delle segnalazioni delle operazioni finanziarie sospette. Sono stati anche disaggregati i dati con riferimento alle regioni di provenienza delle segnalazioni e, indubbiamente le segnalazioni provenienti dalle regioni storicamente con un'economia più florida rappresentano la percentuale indubbiamente più alta: mi riferisco alla Lombardia, al Lazio, alla Toscana ed al Veneto. Tuttavia, questo solo dato potrebbe non essere esaustivo, in termini di comprensione; infatti, a fronte, ad esempio, delle 263 segnalazioni pervenute dalla Calabria, pari al 2,32 per cento delle 11.339 (mi riferisco ai dati del 2006), la DIA ha trattenuto, per gli aspetti istituzionali, 19 segnalazioni, che costituiscono il 7,1 per cento delle segnalazioni provenienti dalla Calabria. Ad esempio, le 402 provenienti dalla Sicilia, che rappresentano, sul totale generale di quelle pervenute nel 2006, il 3,5 per cento, ne sono state trattenute 34, che rappresentano, ai fini DIA, il 7,7 per cento di quelle trattenute ed esaminate.
È possibile, quindi, rilevare un dato definibile come una sorta di indice di remuneratività operativa delle segnalazioni provenienti dalle varie regioni. In tal senso, le regioni Molise, Sicilia e Calabria riportano i più alti tassi di segnalazioni trattenute rispetto alle segnalazioni pervenute, con percentuali, come dicevo in precedenza, che si attestano sull'ordine del 7 per cento, a fronte di percentuali pari o prossime allo zero delle segnalazioni provenienti, ad esempio dalla Val d'Aosta, dal Trentino-Alto Adige, dalla Sardegna e dall'Abruzzo. Per poter formulare ulteriori valutazioni bisognerebbe prendere in considerazione diversi indicatori: ad esempio, il numero degli sportelli bancari presenti nelle varie regioni. Come mi permettevo di dire poc'anzi, in assoluto questo dato va letto anche con riferimento ai possibili sviluppi investigativi...
GIUSEPPE LUMIA. Che cosa avviene in Lombardia?
COSIMO SASSO, Direttore della Direzione investigativa antimafia. Delle 11.339 segnalazioni pervenute, 3.370 riguardavano la Lombardia; la DIA ne ha esaminate 2.593 e ne ha trattenute 60, perché, come dicevo, la DIA trattiene quelle che, di
prima evidenza, possono presentare un interesse investigativo con riferimento alle competenze istituzionali della stessa DIA, mentre la rimanente parte viene affidata alle valutazioni ed ai possibili sviluppi operativi a cura del nucleo speciale di polizia valutaria, dei cui dati chiaramente non dispongo.
Un altro argomento per cui ho ritenuto di raggruppare vari quesiti posti è quello dell'attività a tutela del settore dei pubblici appalti. Tale attività rappresenta un ulteriore versante operativo affidato alla DIA dal ministro dell'interno già con decreto del 19 ottobre 2002, al fine di «realizzare un articolato sistema di monitoraggio e di controllo degli appalti di maggiore rilevanza o ritenuti esposti a specifico rischio di aggressione criminale, avvalendosi del supporto offerto dagli uffici territoriali del Governo, nonché dagli organi centrali e territoriali delle forze di polizia». Il quadro normativo in cui si muove la DIA per la specifica attività è rappresentato: dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, di attuazione della cosiddetta legge-obiettivo dell'anno precedente; dal decreto ministeriale 14 marzo 2003; dalle circolari attuative del dipartimento di pubblica sicurezza del 9 maggio e del 18 novembre 2003.
Il sistema così costruito coniuga le esigenze di vigilanza centralizzata con quelle di intervento mirato sul territorio, muovendosi lungo due direttrici, che possono essere così sintetizzate: anticipazione del momento delle verifiche antimafia, anche mediante l'attivazione di protocolli di intesa tra prefetture, stazioni appaltanti e contraente generale, in maniera da escludere dalla partecipazione ai lavori le imprese non in regola con le prescrizioni normative; tutela delle attività di cantiere da ogni forma di pressione criminale sulle grandi opere, anche mediante l'attività di accesso ai cantieri svolta dai gruppi interforze. Il tema dei tentativi di infiltrazione mafiosa nei pubblici appalti e, più in particolare, di quelli relativi alle opere ritenute d'interesse strategico nazionale, impone una breve riflessione sulla progressiva evoluzione che, negli ultimi anni, ha interessato le organizzazioni criminali, le quali, assumendo, come è noto, connotazioni spiccatamente imprenditoriali, appaiono in grado di interagire con il sistema economico-finanziario legale.
Il crimine organizzato ha individuato nei pubblici appalti un settore in grado di assicurare concreti vantaggi. Infatti, oltre all'ingente flusso di risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle opere, che sono oggettivamente una possibile fonte di profitto illecito, l'interesse dei sodalizi mafiosi nel settore degli appalti è motivato, a mio avviso, anche dall'esigenza di ricercare spazi economici legali, rafforzare ulteriormente il controllo del territorio (basti pensare ai subappalti o alle forniture di beni strumentali, quale quella di autoveicoli o di servizi ausiliari, quali, ad esempio, il confezionamento dei pasti per i lavoratori, ed anche allo stesso servizio di pulizie), ed acquisire quindi anche una nuova veste di rispettabilità sociale.
I momenti in cui le procedure per la realizzazione di un'opera pubblica possono risultare più vulnerabili alla pressione ed all'infiltrazione mafiosa sono rappresentati, a mio avviso, dalla fase che precede l'espletamento della gara per l'individuazione del contraente cui affidare l'appalto dell'opera (ad esempio, il momento della predisposizione del bando di gara); dalla fase della gara vera e propria; dalla fase di esecuzione dei lavori (ad esempio, i tentativi di aggiramento della normativa in materia di subappalto, mediante la concessione di noli a freddo, le estorsioni sui cantieri talvolta celate da contratti di guardiania e vigilanza). L'attività della DIA nello specifico settore si basa, essenzialmente: sul monitoraggio delle imprese affidatarie dei lavori, ai fini della loro eventuale estromissione dall'appalto, in presenza di controindicazioni; sugli accessi ispettivi ai cantieri, quale strumento di controllo ex post sulle opere già cantierizzate e tali accessi sono in grado di innescare anche un'attività di tutela del lavoro svolto sui cantieri, attesa la particolare vulnerabilità degli stessi alla pressione criminale, esercitabile in varie forme e mediante diversificate modalità di
ingerenze. Tale attività di esame a livello centrale, viene svolta dall'Osservatorio centrale degli appalti pubblici, istituito presso la Direzione, che ha consentito, con riferimento al 2006, di procedere all'esame delle posizioni di 33 società appaltatrici, subappaltatrici, affidatarie o subaffidatarie; di redigere 375 schede su società collegate alle precedenti trentatré e di esaminare anche la posizione di 1.397 persone fisiche mediante i tradizionali sistemi di preinvestigazione.
Nel dettaglio, tali attività hanno interessato vari progetti ed opere, quali, ad esempio, il tratto TAV della Milano-Bologna, il tratto TAV Roma-Napoli, la cosiddetta variante di valico, i lavori per la realizzazione della metropolitana leggera di Brescia, i lavori all'Acquedotto pugliese, appalti vari nell'ambito della regione Lombardia, appalti vari nella regione Calabria e il raddoppio della linea ferroviaria Bologna-Verona. In sei casi sono stati rilevati soggetti, collegati con le aziende a monte monitorate, gravati da precedenti penali, anche di tipo mafioso, ed in un caso sono emersi evidenti tentativi di infiltrazione di tipo mafioso nelle società monitorate, sicché è stato interessato il competente centro operativo DIA di Milano per gli ulteriori approfondimenti. Tale attività si è, poi, naturalmente integrata con quella relativa agli accessi ispettivi sui cantieri, espressamente previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale del 14 marzo 2003, la cui attuazione, com'è noto, è affidata ai gruppi interforze operanti presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.
Nel corso del 2006, l'osservatorio centrale, nello svolgere la sua funzione di raccordo, anche informativo, tra l'attività avviata in sede centrale e quella sul territorio, ha coordinato 31 interventi operativi presso i cantieri, attraverso i quali si è proceduto al controllo di 3.106 persone fisiche, 585 persone giuridiche e 2.302 automezzi.
Le metodologie operative che ho appena descritto rappresentano, quindi, un sistema integrato di controllo che consente l'acquisizione e lo sviluppo di dati o di informazioni in grado di far risaltare l'esistenza di pericoli di infiltrazione o di condizionamento della criminalità organizzata. In concreto, le risultanze degli accessi hanno consentito, in taluni casi, l'innesco di ulteriori, immediate verifiche antimafia sul conto di ditte ed imprese già affidatarie o subaffidatarie dei lavori, evidenziando situazioni di possibile infiltrazione, avuto riguardo, in particolare, a prestazioni (come i noli a caldo) spesso non assistite da particolari cautele, quali le preventive verifiche prefettizie. In altri casi, sono emerse situazioni di interposizione personale, avuto riguardo a soggetti formalmente estranei alla compagine societaria, ma in grado, anche in forza di legami familiari o di appartenenza a cosche mafiose, di determinare o di condizionare le scelte dell'impresa. In tutte queste situazioni, le risultanze acquisite ed adeguatamente sviluppate, con il coordinamento dell'osservatorio centrale, hanno consentito poi l'esercizio, da parte del prefetto competente, del potere rescissorio e revocatorio, oppure, in presenza di illeciti penalmente rilevanti, l'avvio di indagini di polizia giudiziaria con le competenti procure della Repubblica.
Vorrei ora, quantomeno per la novità dell'argomento, fare cenno anche ad un'attività che la DIA sta svolgendo su preciso mandato del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, volta ad effettuare il monitoraggio, oltre che dei cantieri e delle imprese, anche dei flussi finanziari relativi, in maniera da sottoporre a più stringenti controlli le fasi della raccolta delle risorse e della loro spendita fino al percettore finale, prevedendo l'istituzione, al fine appunto di conseguire uno stringente monitoraggio dei flussi finanziari, l'accensione di conti dedicati, a partire dal contraente generale sino all'ultima fase dei lavori; in conseguenza di tale mandato, su indicazione del Comitato, è allo studio la possibilità di applicare tale metodo al contesto relativo ai lavori della linea metropolitana C nella capitale. Sono stati, pertanto, avviati gli opportuni contatti con la società Roma Metropolitane (soggetto aggiudicatore) e la
società Metro Spa (contraente generale) per la realizzazione della grande opera, volti alla configurazione operativa di una base dati volta a soddisfare i requisiti del menzionato monitoraggio finanziario dell'opera. Inoltre, al fine di rendere più efficace il circuito informativo tra le prefetture in tutto il territorio nazionale ed allo scopo di superare talune situazioni di criticità verificatesi nella pregressa esperienza operativa, è in avanzato stato di realizzazione un progetto informatico, a cui la DIA sta offrendo un particolare ed importante, quantomeno dal punto di vita tecnico, contributo che consentirà di mettere a disposizione di tutte le prefetture il patrimonio informativo relativo ai provvedimenti di diniego, ai sensi della normativa antimafia, emessi dalle prefetture di tutta Italia.
Ancora, dal punto di vista delle proposte di modifiche normative, mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione alcune ipotesi di lavoro. Potrebbe essere utile un intervento sul decreto legislativo n. 252 del 1998 che, al comma 7 dell'articolo 10, disciplina i casi in cui scatta l'interdittiva da parte del prefetto; le modifiche potrebbero essere volte all'ampliamento della gamma dei reati in corrispondenza dei quali il prefetto può desumere tentativi di infiltrazione mafiosa rilevanti ai fini dell'interdittiva (mi riferisco, ad esempio agli articoli 640, 648-bis e 648-ter del codice penale, all'articolo 12-quinquies ed alle varie fattispecie di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del codice di procedura penale). Inoltre, le modifiche potrebbero essere opportunamente volte alla creazione di un canale di comunicazione tra il prefetto ed il procuratore della Repubblica di quel territorio, il quale, in caso di procedimento penale pendente e valutate le esigenze di segretezza dell'indagine, potrebbe comunicare - a richiesta del prefetto ed in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale - notizie utili ai fini del provvedimento di interdizione. Si tratta, quindi, di anticipare possibilmente il raccordo tra attività previste in capo all'autorità prefettizia con possibilità di coordinamento con l'autorità giudiziaria sul territorio, fatte salve, come dicevo in precedenza, le esigenze del rispetto del segreto d'indagine.
Un altro argomento su cui mi sono stati richiesti approfondimenti è quello delle misure di prevenzione e confisca ex articolo 12-sexies legge n. 356 del 1992: differenze e prospettive di modifica. In ordine alle differenze tra i due strumenti di cui attualmente si dispone per l'aggressione ai patrimoni illeciti (misure di prevenzione e confisca ex articolo 12-sexies citato), ritengo preziosa la differenziazione prevista dal legislatore - sono, quindi, favorevole a mantenere tale differenziazione - ed altrettanto importante è il mantenimento della totale autonomia dei due procedimenti, l'uno di natura prettamente penale, l'altro non avente tali connotazioni, autonomia - peraltro, prevista dalla norma - che, a mio avviso, consente di applicare congiuntamente le misure, anche se sulla base di presupposti diversi. Reputo, dunque, fondamentale che sia mantenuto e, se possibile, rafforzato, lo strumento di prevenzione.
La segnalazione in ordine all'opportunità di omogeneità delle due procedure riguarda, piuttosto, l'esecuzione dei provvedimenti di irrogazione delle misure in questione, al solo fine di accrescere le garanzie - per lo Stato e, quindi, per la collettività - che le misure risultino effettive ed efficaci.
Quanto poi all'ipotesi di immaginare una pericolosità sociale dei beni a matrice mafiosa sulla quale basare i provvedimenti di ablazione dei patrimoni che non decadano per il solo venir meno della pericolosità sociale del prevenuto, intendevo fare riferimento unicamente ad una questione che, alla luce dell'esperienza operativa, appare critica e poco rispondente al livello di consapevolezza che oggi si ha in ordine ai rischi corsi dal sistema economico in conseguenza dell'infiltrazione di capitali e patrimoni di origine mafiosa. In sintesi, nella mia relazione ho richiamato l'attenzione di questa Commissione sulla situazione di criticità che si determina con il venir meno della pericolosità sociale del proposto o, meglio ancora, della qualità
della pericolosità sociale soggettiva, al verificarsi di diverse circostanze. Ho fatto cenno, ad esempio, alla morte del proposto oppure all'allontanamento del proposto da alcuni ruoli, come quelli professionali e lavorativi.
ANIELLO PALUMBO. Si riferisce anche al caso in cui la pericolosità viene meno a seguito di collaborazione da parte del soggetto colpito da misure di sequestro dei beni? Che rapporto esiste tra la fattispecie della collaborazione e la confisca?
COSIMO SASSO, Direttore della Direzione investigativa antimafia. Sostengo l'ipotesi che, al venir meno, qualunque possa esserne il motivo, della cosiddetta pericolosità sociale, il patrimonio di cui sia stata accertata la provenienza illecita prescinda da un'eventuale collaborazione con la giustizia del soggetto. Per questo motivo, nella mia relazione ho fatto cenno alla configurazione di una sorta di «pericolosità sociale» da attribuire anche ai beni, per il solo fatto di essere stati accumulati con proventi illeciti.
Un altro argomento su cui mi sono stati domandati approfondimenti e chiarimenti è l'attività della DIA in Calabria. Attualmente, la Calabria è teatro di una nuova esperienza operativa che sta portando anche ad apprezzabili risultati; mi riferisco anche ad un quesito che mi era stato posto sul coordinamento tra la DIA e le forze di polizia sul territorio. La citata nuova esperienza operativa nasce dal progetto di perseguire, nella specifica ed importante materia dell'aggressione ai patrimoni dei criminali di un'attività condivisa e coordinata sul territorio con e tra le forze di polizia. In tale quadro è stato istituito presso il centro operativo DIA di Reggio Calabria un apposito gruppo investigativo composto da personale particolarmente esperto negli accertamenti patrimoniali che, unitamente ed in pieno raccordo con gli organismi di polizia operanti in Calabria, sta procedendo anche ad un'articolata attività proprio in materia di accertamenti patrimoniali. La procedura seguita è partita dalla condivisione dei dati in possesso di tutte le forze di polizia che operano in due distretti - al momento, di un progetto-pilota dai cui esiti chiaramente conseguiranno le opportune valutazioni, anche allo scopo di valutarne l'estensione in altre regioni ed in altre realtà italiane -, finalizzata alla predisposizione degli elenchi di nominativi di soggetti ritenuti appartenenti ad alcune cosche calabresi.
Il processo di lavoro è stato suddiviso in tre fasi: raccolta, elaborazione ed analisi dei dati. Per quanto riguarda la raccolta dei dati, essa si è sostanziata, in particolare, nella raccolta delle informazioni sulle situazioni anagrafiche delle persone fisiche direttamente attenzionate oppure sui parenti e sui conviventi negli ultimi cinque anni (ciò nel pieno rispetto della normativa), su ditte individuali, su società di persone e di capitali, su realtà economiche in genere, alle quali le persone fisiche risultano cointeressate, su beni immobili di cui si è già a conoscenza, con riferimento alla disponibilità da parte degli stessi soggetti, su beni diversi, ma che possono comunque costituire oggetto di misura di prevenzione patrimoniale. La DIA si è posta come centro di raccolta di tutte queste informazioni, che sono state successivamente elaborate a livello centrale ed analizzate. Gli esiti delle due fasi successive, elaborazione ed analisi, sono stati partecipati alle forze di polizia e, in modo condiviso, sono stati anche fissati i criteri di priorità sulla base dei quali attenzionare appunto in ordine di priorità i soggetti che erano stati preventivamente selezionati. Tra la DIA e le forze di polizia operanti sul territorio è avvenuta poi, in modo coordinato, con riguardo agli ulteriori accertamenti da svolgere, la distribuzione degli stessi nominativi.
ANGELA NAPOLI. Le chiedo scusa, generale. Può dirci, senza naturalmente scendere nei particolari, se la magistratura, sulle risultanze di questo progetto, abbia già in atto alcune attività?
GIUSEPPE LUMIA. Ho segnato un dato, che va nella stessa direzione della
richiesta testé formulata, di 115 informative. Era un dato esposto in precedenza; non so se sia lo stesso di questa attività che lei, direttore, ci stava poc'anzi spiegando.
COSIMO SASSO, Direttore della Direzione investigativa antimafia. Voglio specificare che questa attività riguarda unicamente gli accertamenti in materia di misure di prevenzione personale e patrimoniale e, quindi, è volta a individuare e ad aggredire i patrimoni. Non si tratta di attività investigativa di natura giudiziaria tradizionale, anche se tale sistema viene utilizzato non solo per procedere a proposte di adozione di misure di prevenzione, ma anche per sviluppare le indagini delegate dalla procura generale di Reggio Calabria in tema di accertamenti finalizzati all'adozione delle misure previste dall'articolo 12-sexies della legge n. 356, nel qual caso ci si trova in un procedimento penale, in presenza di una sentenza definitiva di condanna, ancorché finalizzato, com'è noto, alla confisca dei beni di cui il condannato dovesse essere in possesso, sempre che ricorrano i quesiti della sproporzione ed altro.
In ordine ai risultati di questo progetto, nella mia relazione ho fornito, come dicevo in precedenza, i dati riferiti alle sole proposte in materia di misure di prevenzione a firma del direttore della DIA o della procura della Repubblica nei confronti di soggetti appartenenti alla 'ndrangheta (quindi, 17 proposte, cui bisogna aggiungere gli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 12-sexies della legge n. 356 del 1992).
Complessivamente, l'attività svolta dalla DIA ha consentito nei confronti di appartenenti alla 'ndrangheta, per gli anni 2005 e 2006, la confisca di beni che ammontano, per il momento, ad oltre 15 milioni di euro ed il sequestro di beni per oltre 25 milioni di euro. Inoltre, sempre a proposito dell'attività svolta in Calabria, disaggregando i dati relativi a sequestri e confische, con riferimento al numero di beni oggetto di apprensione, nonché con riferimento alle province in cui detti beni sono ubicati, è possibile rilevare che la percentuale di immobili ed aziende sequestrati e confiscati nelle province calabresi (pari al 20,5 per cento) è superiore a quella delle province campane (pari al 16,5 per cento); in sostanza, nelle province calabresi sono stati sequestrati e confiscati, in termini chiaramente numerici ed a prescindere dal valore commerciale attribuibile a tali beni, più immobili ed aziende di quanti non siano stati appresi in altre regioni, quali ad esempio, la Campania o la Puglia.
Non sono in grado di fornire, oggi, gli stessi dati per i periodi precedenti al 2005. Se ricordo bene, mi era stato anche chiesto di fornire alcuni dati relativi agli anni precedenti al biennio che avevo preso in considerazione. Avevo ricevuto un'altra richiesta di chiarimenti in ordine alle ragioni della concentrazione delle attività in aree nelle quali più frequentemente si sono avute manifestazioni di criminalità di tipo mafioso. Come ho già scritto nella relazione, le strutture periferiche della DIA sono situate per oltre il 50 per cento nelle regioni meridionali d'Italia, mentre la restante parte è distribuita in alcune delle principali città del centro e del nord. Questa potrebbe costituire una prima chiave di lettura e di valutazione in ordine alla - da parte mia - evidenziata concentrazione delle attività investigative, e dei relativi risultati, nelle regioni del sud. Chiaramente io ho esposto soltanto i dati riferibili alle attività poste in essere dalla mia Direzione. Ciò non deve portare a considerare l'assenza di indagini nelle regioni diverse dal sud, nelle quali la DIA è più presente; i risultati delle attività tese alla ricerca ed all'eliminazione dei patrimoni mafiosi dal circuito legale condotte nelle altre regioni mostrano che nelle province del Lazio sono stati sottoposti a sequestro o confisca, nel 2006, 54 immobili e 10 aziende, che rappresentano rispettivamente quasi il 12 ed il 9 per cento degli immobili e delle aziende globalmente sottoposti a provvedimento nel 2006 a seguito - lo sottolineo - di indagini svolte solo dalla DIA. Ugualmente da sottolineare appaiono i provvedimenti emessi nel 2006
relativamente a beni situati nelle province toscane o lombarde (rispettivamente, 9 immobili e 3 aziende; 5 immobili e 5 aziende).
Passando ad illustrare le attività più significative svolte in regioni del centro e del settentrione d'Italia nel corso del 2006, l'operazione «Titanic», che ho già citato, del centro operativo di Padova, avviata nel novembre 2005 a seguito dell'approfondimento di 9 segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, ha evidenziato rapporti e connivenze tra professionisti incensurati ed elementi della criminalità organizzata, legati alla 'ndrangheta ed alla camorra. Nel mese di aprile 2006, il GIP del tribunale di Vicenza aveva disposto l'esecuzione, come ho detto prima, di 13 ordinanze di custodia cautelare in carcere per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata e alla bancarotta fraudolenta ed il deferimento in stato di libertà per altre 15 persone. Nel contempo erano stati sottoposti a sequestro preventivo anche 4 edifici, ed in uno di essi, sito in provincia di Mantova, era stata rinvenuta, occultata, una notevole quantità di merce rubata. Successivamente, nel luglio 2006, è stato arrestato a Ventimiglia l'unico personaggio ancora latitante, pluripregiudicato, considerato elemento di spicco di un pericoloso clan camorristico. In agosto il centro DIA di Padova ha quindi sottoposto a sequestro preventivo, ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, beni mobili ed immobili, in provincia di Frosinone e Caserta, per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro.
Ho citato prima l'operazione «Marata», condotta dal centro operativo di Firenze e dal locale GICO della Guardia di finanza. Mi preme rammentare l'operazione condotta nel novembre 2006, al termine di complesse indagini patrimoniali coordinate dalla procura della Repubblica di Milano (operazione «Vento»), nella quale la DIA ha proceduto al sequestro di beni immobili e mobili, comprese importanti attività finanziarie, per un controvalore di diverse centinaia di migliaia di euro, nei confronti di personaggi appartenenti allo storico, tradizionale, clan Crisafulli, noto esponente della criminalità organizzata operante in Lombardia, in atto detenuto.
Le indagini, iniziate l'anno precedente, hanno avuto una svolta decisiva nell'aprile 2006, con l'arresto, effettuato a Palma di Maiorca, anche in questo caso in collaborazione con una forza di polizia italiana, nello specifico l'Arma dei carabinieri, e naturalmente con la collaborazione della polizia spagnola, di un importante esponente del sodalizio malavitoso, uomo di fiducia del Crisafulli, già latitante perché colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere per traffico di sostanze stupefacenti. Dall'esame del materiale sequestrato, parte del quale archiviato anche su supporti informatici criptati, si è giunti alla ricostruzione di diverse attività delittuose, organizzate e gestite, sin dal 2000, per conto del Crisafulli. Il contesto criminoso consisteva nel riciclaggio di denaro proveniente dal narcotraffico in attività economiche (discoteche, ristoranti, eccetera) e nella concessione di finanziamenti a tassi usurari ad imprenditori in difficoltà. Il complesso circuito di economia illegale, ideato dall'arrestato, non a caso soprannominato «il dottore», prevedeva l'investimento del contante, provento della commercializzazione della droga, in attività imprenditoriali, con l'obbligo, da parte del gestore delle medesime, di versare mensilmente, indipendentemente dall'andamento degli affari, un compenso precedentemente pattuito e di restituire, in ogni caso, l'intero capitale erogato; quindi, se vogliamo, una forma di finanziamento agevolato.
Un altro argomento oggetto di domande da parte di taluni commissari è la gestione dei beni confiscati. È evidente che la fase in cui si colloca l'attività operativa della DIA è molto lontana dalla fase in cui il bene confiscato deve poi essere gestito e ricevere destinazione. Le idee che espongo su tale specifico aspetto, pertanto, non derivano dalla prassi quotidiana della DIA, ma sono considerazioni e valutazioni personali, quale mio contributo ai lavori di questa Commissione.
Le questioni correlate all'attività di gestione e di destinazione dei beni definitivamente acquisiti allo Stato, con particolare riferimento alle aziende, coinvolgono aspetti e diritti che richiedono scelte impegnative. Mi riferisco al mantenimento dei livelli occupazionali, alla tutela dei creditori, al diritto del lavoro. Se, infatti, possono apparire di facile risoluzione le problematiche relative ai beni mobili ed ai beni immobili che non siano beni aziendali (i beni mobili si vendono, gli immobili sono devoluti per fini di utilità sociale), non altrettanto può dirsi per i beni aziendali, per i quali la legge in vigore prevede altre possibilità, quali l'affitto, a titolo oneroso o gratuito, la vendita in blocco, la liquidazione; tutto ciò sulla base di valutazioni (dei beni, di convenienza economica, di opportunità) che sovente presuppongono competenze specifiche in materia aziendale. La relativa «lontananza» delle due azioni - quella della DIA e quella della gestione dei beni definitivamente confiscati - rende difficile la valutazione degli esiti della gestione e delle modalità con cui essa viene attuata. Non sono pertanto in grado - lo confesso - di riferire dati in ordine alla «mortalità» delle aziende, né sui tempi che intercorrono tra confisca e destinazione dei beni. Ritengo però che la struttura a cui affidare l'attività di gestione e destinazione di beni riuniti sotto forma di azienda debba possedere al suo interno specifiche competenze.
Queste considerazioni certamente non sono nuove, tant'è vero che da alcuni parti è stato sottolineata la necessità della formazione di un albo dei soggetti ai quali cedere in affitto o in vendita le aziende confiscate, previo accertamento della loro affidabilità.
Si può ipotizzare che un'impresa mafiosa - perché ab origine sorta su capitali provenienti dall'attività mafiosa, o perché sottratta all'imprenditore che non ha resistito alla pressione dell'estorsione e dell'usura - agisca secondo metodi mafiosi e che pertanto non sia soggetta alle ordinarie leggi di mercato che determinano il successo o il fallimento di un'impresa. Provo ad immaginare il semplice dato del finanziamento delle attività dell'impresa: il ricorso agli ordinari canali di finanziamento bancario potrebbe mettere in grave difficoltà un'azienda che in precedenza, in ragione della cosiddetta sua mafiosità, ha goduto di illimitate disponibilità finanziarie derivanti dai traffici illeciti. Poiché il semplice passaggio dell'azienda ad un corso «legale» (impresso dal sequestro, prima, e dalla confisca, poi) potrebbe avere come diretta conseguenza la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti, l'accesso a canali di finanziamento agevolato è uno degli aspetti che, a mio avviso, potrebbe essere considerato nella ricerca di un assetto normativo che tenda alla conservazione ed al miglioramento delle aziende confiscate. La previsione di una struttura che si occupi della gestione dei beni in genere dovrebbe pertanto inserirsi in un sistema di norme che consenta alle aziende che esprimono potenzialità produttive di non andare immediatamente fuori mercato e di sopravvivere anche mediante finanziamenti a tassi agevolati.
L'importanza della fase della gestione, in particolare per strutture dinamiche, complesse e diversificate come le aziende, richiede che venga privilegiata la professionalità di coloro ai quali la gestione è affidata. Ho evidenziato nella relazione a proposito delle attività svolte dalla DIA, che l'85 per cento delle aziende sequestrate e confiscate è situata nelle zone di influenza delle associazioni criminali di appartenenza. Ciò, da un certo punto di vista, può avere un senso perché l'uso di metodi mafiosi nella conduzione di imprese presenta ragionevoli probabilità di successo nelle zone in cui la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo ha più significato; questo espone gli stessi amministratori giudiziari al rischio di pressioni e di tentativi di condizionamento, imponendo allo Stato l'adozione di misure adeguate nell'interesse della procedura e, in definitiva, della collettività.
L'onorevole Burtone ha richiesto notizie in ordine all'attività della DIA nella Sicilia orientale. Com'è noto, in quella parte della regione la DIA opera con il
centro operativo di Catania e la sezione operativa di Messina. Nello specifico comparto operativo delle indagini patrimoniali tese alla sottrazione dei patrimoni illeciti alle organizzazioni mafiose, le attività della DIA in quella parte del territorio siciliano hanno consentito, negli anni 2005 e 2006, di sottoporre a sequestro 14 immobili, 5 aziende, operanti in settori diversi (ristorazione, estetica, agricoltura, lavorazione marmi, edilizia), e 22 beni mobili; sono stati confiscati 6 immobili, 2 aziende (ristorazione, estetica) e 16 beni mobili. Il valore dei beni sequestrati è di circa 5,5 milioni di euro, mentre il valore dei beni sottoposti a confisca ammonta ad oltre 3 milioni di euro.Le attività finora svolte non hanno riguardato società operanti nella grande distribuzione che, almeno dai dati che ho esposto nella relazione, riguardano poco più del 3 per cento di tutte le aziende sequestrate o confiscate nel corso del 2006 dalla DIA.
Quanto all'incidenza delle attività di sequestro e confisca sul volume delle attività illecite, la domanda richiede una risposta articolata su vari piani, poiché varie appaiono le questioni coinvolte, nel presupposto che l'azione di aggressione ai patrimoni delle organizzazioni criminali costituisca obiettivo fondamentale dell'azione dello Stato a tutela degli interessi collettivi e dell'economia. Innanzitutto viene in rilievo l'efficacia degli strumenti normativi a disposizione, indi l'efficienza dell'intero apparato investigativo e dell'apparato giudiziario che si occupano, ciascuno nei propri ambiti di competenza, dell'individuazione dei beni, della raccolta degli elementi probatori a sostegno della proposta e, infine, della materiale apprensione dei beni medesimi al patrimonio dello Stato; infine, viene in rilievo l'azione che lo Stato svolge in seguito, vale a dire durante la fase di gestione del bene ma, soprattutto, nella fase di destinazione del bene medesimo.
Sotto il primo aspetto, non è dubitabile che la sottrazione dei patrimoni illeciti da parte dello Stato costituisca l'arma più temuta dalle organizzazioni criminali, certamente più di quanto sia temuta la detenzione che, in alcuni contesti, addirittura aumenta il peso criminale degli associati. Per questo motivo le organizzazioni aggiornano continuamente le proprie metodologie di occultamento adattandole anche - è inutile negarlo - alle norme emanate dallo Stato, alla prassi giudiziaria, alle metodologie investigative. Questo continuo adattamento evidenzia il significato più profondo che l'accumulazione di patrimoni assume per le organizzazioni criminali: non solo forma di investimento e mezzo per agevolare la produzione di ulteriori proventi illeciti, ma anche forma esteriore della potenza dell'associazione. Lo stesso fatto che oltre l'80 per cento degli immobili e delle aziende sequestrate o confiscate è ubicato nelle province del nostro territorio dove più frequentemente si sono avute manifestazioni di criminalità organizzata di tipo mafioso può indicare, a mio avviso, che l'accumulazione riveste anche un ruolo simbolico per l'organizzazione: mostrare la forza che si esercita sul territorio. Alla ricerca continua di miglioramenti posta in atto dalle associazioni per preservare i propri patrimoni dall'azione dello Stato deve corrispondere, a mio parere, il costante miglioramento delle norme, magari sfruttando le occasioni offerte dai provvedimenti adottati in sede internazionale e comunitaria (nella relazione ne ho citato qualcuno), pur nel rispetto dei principi fondamentali sui quali è costruito l'ordinamento italiano.
Sotto il secondo aspetto, appare evidente che l'attività condotta in questo particolare settore richieda alta professionalità, specifiche competenze e costante aggiornamento negli apparati investigativi e giudiziari anche con riferimento alle procedure di lavoro; tale esigenza diviene ancora più evidente ove si tenga conto delle energie profuse dalla criminalità per mettere al sicuro dallo Stato i patrimoni riconducibili all'area della provenienza illecita.
Infine, per ciò che concerne la gestione e la destinazione dei beni, le considerazioni appena svolte inducono a riflettere sul valore, anche simbolico, che può assumere un'azione efficace da parte dello Stato che restituisce alla collettività quanto illecitamente è stato ad essa sottratto. Al riguardo, nel concludere, mi
preme citare il caso di un immobile confiscato a Catanzaro, che è stato già assegnato per le esigenze della sezione operativa di quella città.
Vi ringrazio per l'attenzione e spero di aver soddisfatto pienamente le vostre richieste di chiarimenti.
PRESIDENTE. La ringrazio, generale Sasso, per la meticolosità e puntualità nel rispondere a tutti i quesiti posti dai commissari. Avremo con lei un rapporto costante. Il Governatore della Banca d'Italia, Draghi, ha confermato la sua presenza qui per parlare proprio del tema del riciclaggio, su cui lei oggi ha riferito in modo approfondito. Faremo tesoro di quanto ci ha detto ed eventualmente la riconvocheremo nella fase di costruzione di proposte di adeguamento normativo, come lei ha sollecitato, per un ulteriore confronto anche sulla base di quanto il Governatore ci esporrà in vista dell'assorbimento dell'attività dell'Ufficio italiano dei cambi nell'ambito della Banca d'Italia.
Dichiaro conclusa l'audizione.
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