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Seduta del 31/7/2007


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ALLEGATO

OSSERVAZIONI E DOMANDE
del Senatore Carlo Vizzini

In merito all'intervento del Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, dinanzi la Commissione parlamentare antimafia nella seduta del 14 giugno 2007, si chiede:
se il Governatore non ritenga che il problema principale sia quello di definire normativamente il concetto di «operazione sospetta» attraverso il ricorso a degli «indicatori di anomalie finanziarie» non rimesse, come avviene ora, alla mera discrezionalità (ed alla buona volontà) del singolo operatore ma rimesse ad un provvedimento interministeriale di concerto del Ministro dell'economia con il Ministro della giustizia.
Interessa conoscere l'opinione del Governatore sull'ipotesi dell'introduzione (bypassata e tanto temuta dal sistema bancario) di un esplicito obbligo di «Segnalazione di operazioni sospette» la cui violazione deve essere penalmente rilevante, al pari di come avviene per il Sanitario sul quale incombe l'obbligo di referto ex articolo 331 cpp (ben si potrebbe introdurre un articolo 331-bis cpp). In questo contesto la maggiore potenzialità dissuasiva della sanzione penale a fronte del mancato rispetto degli obblighi di segnalazione e d'identificazione appare evidente, mentre l'applicazione di una semplice sanzione amministrativa (id est, pecuniaria) la mancata o erronea (sovente, certamente non incolpevole) identificazione, ad opera dell'operatore bancario, del soggetto che pone in essere l'operazione sospetta è, come dimostrato dai fatti, di scarsa capacità dissuasiva.
Mentre si conviene che l'intervento sul limite all'uso del contante, della moneta elettronica e delle carte di pagamento sono validi indicatori di operazioni sospette «minori», resta da affrontare adeguatamente l'aspetto più inquietante del «fenomeno macroeconomico» della lotta al riciclaggio, laddove le operazioni di reimpiego in attività lecite di capitali di origine criminale avvengono attraverso il ricorso a tecniche finanziarie sempre più evolute (money transfer, trasferimenti hawala - letteralmente sulla fiducia - operazioni telematiche, conti transitori via Internet, etc ...) che possono essere adeguatamente fronteggiate sia attraverso il necessario raccordo con gli operatori finanziari e le istituzioni straniere sia rendendo rigidissime le norme sull'identificazione degli operatori dei conti on line (sanzionando anche penalmente la mancata corretta identificazione). Auspichiamo, pertanto, che la Banca d'Italia, per quanto di sua competenza, si adoperi per stringere sinergie operative con gli operatori finanziari esteri per raccordarsi sulle piattaforme programmatiche e d'intervento nelle operazioni finanziarie da e per l'Italia.
Si chiede al Governatore se non ritiene che la potestà di accertamento delle mancate segnalazioni delle operazioni sospette e la formulazione di relative proposte di sanzioni incentrata su un organo interno dell'UIC (la Financial intelligence unit - FIU) possa configurare l'ipotesi di conflitto del controllore organo del sistema controllato.
Si chiede, da ultimo, alla strana diffusione in certi ambiti territoriali italiani, ma anche siciliani, di un numero crescente di «società finanziarie» certamente sproporzionato rispetto al numero della popolazione ed al tenore di vita medio di quei centri interessati (si veda emblematicamente l'ingiustificata proliferazione di società finanziarie nel territorio trapanese). Si chiede, peraltro, se il Governatore ritenga necessario intervenire sui sistemi di controllo e di autorizzazione per le attività finanziarie svolte al di fuori del sistema bancario tradizionale.

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