Resoconto stenografico
INDAGINE CONOSCITIVA
La seduta comincia alle 14,35.
(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).
PRESIDENTE. Avverto che, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, l'audizione del prefetto di Palermo, Giosuè Marino.
Abbiamo al nostro esame un provvedimento di riforma della legge sullo scioglimento dei comuni per mafia. Ieri abbiamo svolto l'audizione del prefetto di Napoli, di altre autorità del Ministero dell'interno e del procuratore Grasso. Il prefetto di Palermo non poteva, per suoi propri impegni, essere presente ieri, per cui abbiamo spostato ad oggi la sua audizione.
Do quindi la parola al nostro interlocutore.
GIOSUÈ MARINO, Prefetto di Palermo. Per quanto attiene alla tematica dello scioglimento dei comuni ho una esperienza piuttosto consistente, perché sono attualmente prefetto di Palermo, e lo sono stato di Messina e di Agrigento.
Da funzionario, sono stato capo gabinetto ad Agrigento, a Messina e a Palermo. Ho svolto le funzioni di capo gabinetto a Palermo negli anni dal 1992 al 1995, anni in cui si è registrata la più alta punta di aggressione della criminalità organizzata alle istituzioni, con connotazioni chiaramente eversive, ma anche anni - 1991 e 1992 - in cui la normativa antimafia ha preso oggettivamente consistenza, con la legge n. 55 del 1990, con l'articolo 15-bis, modificata con la legge di conversione n. 221 del 1991 e con il decreto ministeriale del dicembre 1992 con il quale vengono delegati ai prefetti i compiti dell'Alto commissario.
Tale esperienza variegata mi ha offerto la possibilità di seguire l'evolversi attuativo di questo istituto, nato dalla forte considerazione della pervasività e straordinarietà del fenomeno mafioso in terra di Sicilia e dalla conseguente necessità di fronteggiarlo e neutralizzarlo con uno strumento altrettanto straordinario, quale lo scioglimento degli enti locali.
È necessario sottolineare questa straordinarietà, perché essa deve caratterizzare la strategia di aggressione al fenomeno. La mafia nell'ambito del territorio siciliano, negli anni cui facevo riferimento, era fortemente impegnata in una azione di aggressione cruenta, che culminò nelle stragi del 1992 - seguite da quelle del 1993 e dalle altre -, che in Sicilia segnarono la data di una svolta storica. In quel momento l'istituto dello scioglimento prese concreto avvio.
Ero allora capo gabinetto, e ricordo l'input ben preciso da parte del Governo di contare molto sull'applicazione della normativa
appena introdotta e sui poteri delegati ai prefetti per decreto ministeriale.
Nell'anno 1993 svolgemmo ben 14 accessi in provincia di Palermo, numero considerevole, che impegnò anche la struttura in maniera straordinaria. Pur nell'estrema partecipazione anche emotiva e nella consapevolezza di esprimere una forte mobilitazione, rispetto ad un numero cospicuo di accessi decidemmo di chiedere lo scioglimento semplicemente per 4 comuni.
Rilevo questo per sottolineare come, al di là della caratterizzazione di ogni singola attività ispettiva e della specificità del contesto esaminato, anche nel momento in cui ci si chiamava ad una forte espressione di azione e di verifica, l'attenzione si sia sempre contenuta entro i termini consentiti dalla norma. Il punto di riferimento chiarificatore era rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale del 1993, che indicava i parametri entro i quali muoversi.
Anche in quella circostanza, mantenemmo una linea di estremo rigore, nella consapevolezza di dover necessariamente garantire un bilanciamento tra l'esigenza della prevenzione e l'esigenza di garantire le autonomie locali, tema di fondo che comporta tale tipo di approfondimento.
Dal 1992 fino ad oggi, in provincia di Palermo sono stati chiesti 37 accessi, sui quali sono stati disposti 23 scioglimenti. Su questi 23 provvedimenti di scioglimento, ci sono stati ricorsi - tutti respinti - da parte di 14 comuni.
Il numero degli accessi, il numero degli scioglimenti e il fatto che il giudice amministrativo nei vari gradi fino al Consiglio di Stato abbia asseverato le scelte operate con il provvedimento di scioglimento, devono essere considerati una conferma della misura in cui questo rimedio straordinario sia stato applicato.
Indubbiamente, la norma del 1992, che parte dal presupposto della straordinaria invadenza del fenomeno criminale e mafioso e del modo in cui esso si concretizza nella realtà fattuale tramite azioni di condizionamento o di infiltrazione, ha un riflesso estremamente mirato e forte sulla funzionalità dell'ente.
Da una parte abbiamo quindi un contesto caratterizzato da condizionamento o infiltrazione del fenomeno mafioso, dall'altra parte la norma fa riferimento alla disfunzionalità dell'ente.
Tra i due principi determinati devono esistere una rigorosa interdipendenza e una correlazione forte. La genericità della norma lascia ampi spazi alla discrezionalità di interpretazione, e nei primi mesi della sua applicazione l'attenzione era maggiormente focalizzata sull'esigenza di realizzare un'efficace azione di prevenzione, a eventuale discapito della tutela dell'autonomia. È tuttavia necessario storicizzare quest'interpretazione e calarla in un contesto in cui la mobilitazione complessiva delle istituzioni a Palermo fu veramente formidabile.
Considero assolutamente prioritario riferirsi esattamente ad un'analisi di contesto, così come il legislatore del 1992.
Prescindendo dall'analisi della situazione di ciascun amministratore, o comunque partendo dall'analisi dell'esposizione di ciascun amministratore, tuttavia, ove l'approfondimento verificasse responsabilità significative, che facessero propendere per l'ipotesi del condizionamento, questo riguarderebbe l'intero collegio. Non si evince dunque la posizione del singolo, bensì quella del collegio. Questo, però, non è privo di motivazioni, bensì estremamente collegato agli esiti di questa logica costruzione - si tratta di considerazioni personali, esito dell'esperienza sul campo -, che lo riferisce all'intero collegio come strumento sanzionatorio dell'incapacità di governo del territorio medesimo, testimoniata dalla disfunzionalità.
Mi pare altrettanto importante che proprio la Corte costituzionale, con quella sentenza del 1993, che ricordo molto bene per le lunghe riflessioni suscitatemi, registri la straordinarietà dello strumento disposto dal legislatore, correlandola alla straordinarietà della situazione che si era chiamati a fronteggiare.
Se s'intende ripercorrere questi anni fino all'attualità e individuare possibili aggiustamenti alla normativa, è necessario partire dal coniugarsi di queste due esigenze. È necessario effettuare un'analisi di come il fenomeno mafioso si determini oggi in Sicilia, laddove cito la Sicilia in base alla mia esperienza siciliana, sebbene essa sia riconducibile anche a quella di altre regioni. Nel trattare dell'adozione di uno strumento straordinario rispetto ad una situazione straordinaria, dobbiamo chiederci se oggi questa situazione straordinaria sia realmente superata in Sicilia, perché, se realmente lo fosse, le modifiche dovrebbero essere orientate in una direzione, mentre, al contrario, se non fosse superata - o non pienamente - bisognerebbe adattare la modifica all'esigenza di garantire l'obiettivo principale del legislatore del 1991.
Oggi la mafia in Sicilia è quello che era prima, ovvero prima della parentesi stragista. Il momento dell'aggressione dei Corleonesi inizia e si conclude in una determinata fase storica, dopodiché si parla di inabissamento, di una strategia di basso profilo. La mafia ricomincia dunque ad essere quella che era stata prima, allorché aveva agito in silenzio, in maniera non eclatante, compiendo omicidi definiti in base ad una strategia ben mirata.
Ci chiediamo cosa sia oggi la mafia. Il termine «inabissamento» indica come strategicamente e tatticamente l'organizzazione, aggredita dalle istituzioni, dalle forze dell'ordine e dalla polizia, abbia privilegiato questo aspetto underground, allontanandosi dai riflettori e tornando ad essere quello che era prima. Essa, ovviamente, ha il preciso obiettivo di presidiare e di occupare tutti i centri di gestione di risorse, sia pubbliche che del mercato. Se è così - e tutti gli atti di investigazione lo dimostrano -, è evidente come la mafia, pur conservando la gestione dei flussi di danaro, privilegi strategicamente attività che, in maniera più occulta e meno palese, le consentano di conseguire questi obiettivi.
Ritengo che l'attenzione al fenomeno non possa subire disattenzioni e neppure essere suscettibile di valutazioni che ne sminuiscano il forte impatto e il forte radicamento. È una mafia che si inserisce nelle amministrazioni in modo silente, che cerca di condizionare i mercati, che cerca - ma, per le circostanze in cui ho operato, dovrei piuttosto dire «riesce» - di controllare sovente gli appalti e le scelte di amministrazioni orientate rispetto a settori economici portanti, quali il turismo, il commercio, la sanità. Sono settori peculiari, che nel territorio hanno una valenza formidabile in un'ottica di ritorno economico, sia per l'impegno che vi si esprime, sia per l'impatto sull'utenza complessiva. Credo quindi che anche questo aspetto non debba essere sottovalutato.
In questo modo di atteggiarsi di una mafia ormai più radicata nel territorio, sicuramente si evidenzia un deterioramento, ovvero una tendenza a impegnare risorse sui mercati esteri e a canalizzare risorse sulla borsa. Il fenomeno, dunque, nelle varie articolazioni in cui si manifesta, permea soprattutto le attività collegate all'economia e alla gestione delle risorse.
Questo vale ancor di più per gli enti locali, che sono assolutamente esenti da qualsiasi forma di controllo, in Sicilia come anche a livello di ordinamento nazionale. È quindi fondamentale considerare come il riferimento del legislatore nel 1991 alla buona amministrazione, alla puntualità dei servizi, al corretto formarsi della determinazione e della volontà dell'amministratore abbia tuttora assoluta rilevanza, perché tali momenti di formazione dell'azione del governo del territorio devono essere raccomandati oggi più che in passato.
Il citato paradigma iniziale del fenomeno mafioso che si esplica con commissionamenti e con infiltrazioni e, contestualmente, con disfunzionalità dell'ente, dovrebbe essere conservato, mentre è da colmare l'ambito di ampia discrezionalità che la norma lascia all'amministrazione nell'identificazione delle responsabilità.
Abbiamo una giurisprudenza del Consiglio di Stato assolutamente coerente, che si muove in tendenza evolutiva a tutela delle autonomie locali, prima in maniera
meno determinata, e infine, con le sentenze del Consiglio di Stato tra il 2004 e il 2005, in maniera assolutamente categorica, forte, determinata.
Si fa riferimento alla necessità di una rigorosa consequenzialità tra il condizionamento o l'infiltrazione e il fatto che ne consegue. Bisogna evidenziare un nesso di causalità, bisogna quindi che, per diventare motivo di scioglimento, l'esposizione, la collusione, la complicità, la parentela degli amministratori individuati nell'attività ispettiva siano le ragioni forti e dimostrate della disfunzionalità complessiva. Mi riferisco a disfunzionalità e non ad antigiuridicità, perché quello che si evince dalla normativa richiamata in precedenza non è un fatto, una circostanza od un evento che determini l'azione penale o porti all'adozione di misure di prevenzione, e talvolta neanche la stessa illegittimità può essere da sola sintomatica di una situazione di compromissione. L'analisi complessiva del contesto può invece portare ad una lettura puntuale degli atti provvedimentali degli organi e, quindi, consentire di ricostruirne l'effettiva volontà.
Se si vogliono evitare interpretazioni ultronee rispetto al dettato normativo, probabilmente andrebbe colmato questo segmento che la norma del 1991 affida alla discrezionalità, con puntuali riferimenti alla necessità di fornire dimostrazione coerente dell'assunto.
Tuttavia, sganciando questo tipo di analisi dalla valenza di un singolo provvedimento o dall'esposizione di un singolo amministratore, consideriamo come in un comune con 12 consiglieri, la cui maggioranza sia costituita da 7 consiglieri, di cui 2 condizionati, quei 2 condizioneranno i 7 e, di conseguenza, tutto il consiglio. Naturalmente, questo discorso vale sia per il consiglio che per la giunta. Ne consegue quindi che il territorio non sia più governato nell'interesse della comunità e il cittadino non sia difeso nella legittima aspettativa di tutela del proprio interesse. Ritengo che questo sia un discorso assolutamente pregnante, rispetto al quale procedere a modifiche colmando questo spazio in maniera più puntuale - anche se non esasperatamente puntuale - recherebbe un beneficio all'esigenza di prevenzione, ma anche a tutela dell'autonomia locale, che va garantita in quanto persegue l'interesse della comunità, e non di un gruppo ristretto.
Per quanto concerne le proposte, mi pare assolutamente indispensabile la mobilità dei dipendenti dell'amministrazione comunale, e non solo dei dirigenti. Cito l'esempio dell'illustre collaborante Antonino Giuffrè, la cui moglie ha continuato a lavorare nel comune di Caccamo, anche se alla fine la commissione straordinaria l'ha relegata alla biblioteca. Così anche un personaggio molto vicino allo stesso Giuffrè, con bassa qualifica, ha continuato a lavorare in quel comune.
Il messaggio trasmesso è che la commissione c'è, ma se ne va, mentre i referenti, che sono i consanguinei dei capomafia, continuano a restare nel Palazzo. Questo non si può consentire e rappresenta un problema da affrontare.
L'altro problema riguarda la necessità di contenere la durata dello scioglimento in termini certi. Ho maturato una recente esperienza, in quanto ho proposto lo scioglimento del comune di Villabate, di cui delineerò la specificità, a dimostrazione di quello che accade sul territorio. La norma stabilisce che si può andare all'elezione allorché il tempo dello scioglimento cada 50 giorni prima dell'elezione. Nel caso di Villabate cadeva a 48 giorni, e per 2 giorni il commissariamento si è prolungato di un anno.
Ritengo che i commissariamenti non possano essere estremamente dilatati, proprio in considerazione della necessità di garantire la libera espressione democratica della comunità, ma anche sotto un altro profilo. Una commissione composta da 3 funzionari regge con grande difficoltà il governo dell'ente, perché non gode di alcun sostegno. All'interno della struttura comunale - questo è un fatto constatato puntualmente - si fa il vuoto, o, nell'ipotesi migliore, vi è assoluta indifferenza. È difficile gestire situazioni siffatte. Va anche considerato come scelte fondamentali
nella vita di una comunità non possano essere affidate ad una funzione commissariale e sarebbe opportuno contenerle in termini di certezze.
Mi preme trasmettervi una preoccupazione legata al modo in cui viviamo il territorio. Nel mio periodo di permanenza a Palermo, ho sciolto 5 comuni. Questi 5 scioglimenti, a mio avviso, coprono la gamma complessiva di tutte le ragioni di scioglimento e di tutte le ragioni di compromissione.
Sottolineavo la rilevanza che settori portanti nell'ambito di un territorio possono assumere e quanto delicato e importante sia il ruolo che il comune è chiamato a svolgere per governare questi processi. Il comune di Villabate è stato sciolto, perché, tramite imbrogli che non analizzo perché estremamente complessi, voleva destinare un'area del territorio alla realizzazione di un piano commerciale. L'operazione avrebbe portato 400 milioni di euro e avrebbe visto nella gestione della struttura commerciale un grande ritorno per la criminalità. Questo è un settore estremamente delicato, sul quale bisogna tenere desta l'attenzione.
Mentre si faceva tutto ciò, il sindaco del comune in seguito sciolto, aveva attivato un osservatorio antimafia chiedendo al prefetto di presiederlo. La nostra è infatti una terra in cui il mafioso suggerisce all'estorto di svolgere attività antimafia per evitare di attirare l'attenzione e per dimostrare di essere dall'altra parte.
La nostra è una terra in cui non si subisce l'estorsione, si fa la «messa a posto», ma la «messa a posto» non è quella che si chiede al «don» per vie traverse. Il commerciante porta il denaro del «pizzo» da un altro commerciante per evitare che l'esattore, ove vi sia un'attività di osservazione, possa essere colto in flagrante mettendo in difficoltà l'estortore.
La nostra è una terra in cui ci sono amministratori che definiscono piani regolatori o approvano varianti ad essi indirizzando le scelte nell'interesse non della comunità, ma dei proprietari mafiosi che hanno acquisito preventivamente i terreni.
La nostra è una terra in cui per le gare d'appalto accade di tutto. Quando nel 1993 ho cominciato a fare accessi, l'esame degli atti procedimentali metteva in evidenza cose incredibili, ovvero offerte presentate sulla stessa carta, con la stessa grafia, con la stessa penna, con gli stessi errori. Ma anche adesso è così. Una parte della giurisprudenza sostiene che potrebbe trattarsi dello stesso consulente, che si usi lo stesso strumento in favore di tanti, ma personalmente ho qualche dubbio.
La nostra è una terra caratterizzata da questa forte e significativa propensione, e non sto facendo un discorso generalizzato, perché sono siciliano, amo follemente la mia terra e del resto, se non l'amassi, non potrei svolgere questo lavoro nel modo in cui lo svolgo. Esprimo dunque semplicemente - non amo usare termini molto forti - non un grido d'allarme, ma una testimonianza dolorosa, perché potrei continuare a citare innumerevoli esempi, ma non credo gioverebbero e inoltre farei un torto alle vostre conoscenze.
Mi preme infine rilevare che la mafia c'è ancora, ha un interesse formidabile a portare avanti un'azione in modo assolutamente defilato, agisce per livelli anche nell'investimento, passando dal condizionamento del comune, al condizionamento del mercato, fino ai livelli più elevati. Non vorrei sconfinare in analisi e conclusioni avventate, ma ritengo che i meccanismi siano analoghi anche nelle altre regioni del cosiddetto Obiettivo 1. Se così è, allora credo che si debba guardare all'istituto dello scioglimento dei comuni con un'attenzione straordinaria, sacrificando forse taluni passaggi con l'esigenza di tutela assoluta dell'autonomia locale, del diritto di espressione democratica della comunità, alla necessità di un recupero effettivo del contesto.
Alla fine, l'esercizio della libertà democratica di esprimere i propri elettori sarà un esercizio libero, altrimenti rimarrà sempre un esercizio condizionato.
PRESIDENTE. Do ora la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti e formulare osservazioni.
RICCARDO MARONE. Vorrei veramente ringraziare il prefetto di Palermo per averci fornito molti spunti di riflessione.
Le sue considerazioni rispecchiano esattamente l'intenzione di chi ha predisposto la proposta di legge e credo dei relatori, se il collega D'Alia mi consente di parlare a suo nome. Il problema è riuscire a tradurle in forma di legge, aspetto estremamente complesso.
A maggior ragione, le sue riflessioni e le nostre intenzioni sono state confermate da una statistica consegnataci dal Ministero. Nella provincia di Palermo sono stati dati in 13-14 anni 37 accessi con 23 scioglimenti, mentre nella provincia di Napoli negli ultimi 3 o 4 anni sono stati dati 60 accessi, quindi è evidente un problema discrezionale nell'interpretazione della norma. Questo mi sembra lo spirito con cui affrontare la questione, senza mettere assolutamente in discussione l'entità o l'attualità del fenomeno. Non siamo più nella fase emotiva, come da lei giustamente rilevato, del 1992-1993, ma in una fase diversa, sebbene si possa ipotizzare, invertendo il ragionamento, che ad una maggiore immersione del fenomeno corrisponda la sua maggiore pericolosità.
Mi è sembrato che lei proponesse una sorta di proporzionalità delle norme in relazione alle dimensioni dell'ente, perché giustamente rilevava come un consigliere comunale di un comune di 5 mila abitanti certamente incida sul consiglio in modo diverso da quanto accade ad uno dei 60 consiglieri comunali di Palermo. Vorrei dunque sapere se ritenga necessario calibrare la norma anche in relazione alle dimensioni dell'ente.
Ritengo interessante la proposta di riferirsi ai dipendenti senza limitarsi ai dirigenti, anche se l'ipotesi era correlata ai poteri di gestione, mentre ne fa una ragione diversa, perché quello non è un discorso di gestione, quanto di presenza. Mi sembra un argomento interessante su cui riflettere.
Le chiederei inoltre un contributo per quanto riguarda le modalità in cui intervenire sulle nuove forme di gestione. I comuni non si gestiscono più attraverso i vecchi strumenti, ma con una serie di formule nuove. In particolare, quasi tutti gli interessi economici sono passati alle società miste, alle società a prevalente capitale pubblico. Quindi, sulla base della sua esperienza, le chiedo se l'interesse delle organizzazioni criminali si sia trasferito laddove ora risiedono gli interessi. Ho l'impressione che ormai ci sia poco interesse per i comuni, se non per l'esempio tradizionale del piano regolatore e della destinazione delle aree, oppure per le aree destinate agli insediamenti commerciali. La gestione degli appalti, comunque, generalmente è ormai trasferita ad altri soggetti diversi dai comuni. Grazie.
GIANPIERO D'ALIA. Vorrei integrare le domande poste dal collega Marone con richieste specifiche. In alcune delle proposte presentate, i colleghi distinguono l'ipotesi dello scioglimento dell'ente (consiglio, giunta) dall'ipotesi preliminare e più limitata di rimozione di singoli consiglieri o amministratori, che risultassero elementi di condizionamento, nei casi in cui non fosse dimostrato il nesso di causalità tra lo status del soggetto investito di mandato popolare o nominato e l'attività dell'organo. Volevo chiederle se ritiene che questa sia un'ipotesi da esplorare.
Correttamente, nel quadro da lei delineato, ha inserito l'esigenza di recepire nella normativa dell'articolo 143 l'esperienza giurisprudenziale della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato, che hanno precisato gli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione della norma, che, se fossero trasfusi oggi nella norma, eliminerebbero il contenzioso e garantirebbero una maggior certezza agli amministratori. Il provvedimento di scioglimento non è dunque un fatto arbitrario o affidato agli utenti della politica.
A chi svolge questa attività di controllo e poi di accesso, quindi alle prefetture e al ministro dell'interno, esso fornisce una serie di criteri guida e di regole molto certe da poter applicare. Una di queste riguarda l'individuazione del nesso esistente fra la presenza e la conseguenza,
ovvero fra la presenza di uno o più amministratori che - per ragioni di parentela o di affinità, o per ragioni di contiguità, di frequentazione, di cointeresse economico, o per svariate altre ragioni - abbia una posizione «qualificata» all'interno dell'ente locale, e la circostanza per cui questa sua posizione qualificata diventi conseguenza, ovvero riesca a condizionare l'attività dell'ente, al di là della consistenza numerica, per il prestigio, per il timore o per tante altre ragioni.
Personalmente, condivido che i provvedimenti debbano riguardare da un lato i dirigenti, perché titolari di poteri di gestione autonoma, dall'altro i dipendenti, forse anche gli uscieri. L'idea contrattuale di un'autonomia dei dirigenti e degli strumenti che il sindaco e la politica avrebbero per rimuovere un dirigente mi sembra romantica - almeno come espressa ieri - perché il sistema della contrattazione decentrata è tale per da rendere impossibile - o quasi - riuscire a licenziare un dirigente. Comunque, quelle sono fattispecie ordinarie, mentre qui si tratta di fattispecie specifiche.
Vorrei sapere se lei ritenga opportuno, per ragioni di carattere sistematico, ma anche in base all'esperienza concreta, procedere solo con riferimento all'ipotesi di mobilità dei dirigenti o dei dipendenti che si trovassero in questa particolare condizione, o invece introdurre in questa modifica legislativa un sistema speciale che regoli il rapporto di pubblico impiego di coloro che versino in particolari situazioni di condizionamento.
Personalmente, sarei incline ad affrontare il tema in termini molto più capillari, ovvero proporrei la destituzione per chi è stato condannato per sentenza passata in giudicato per fatti di mafia, e farei una graduazione specifica, con riferimento alla materia che stiamo trattando. La mobilità è uno degli strumenti che dobbiamo introdurre, ma riguarda sempre l'ipotesi specifica di un dipendente che non sia destinatario né di una sentenza o di un provvedimento di condanna, né di una misura di prevenzione, ma che si trovi in condizioni ambientali particolari, tali da poter alterare la libera determinazione dell'ente e l'attività.
L'altra domanda che vorrei porle riguarda l'attività di monitoraggio e di assistenza. Abbiamo ascoltato nel corso delle audizioni di ieri alcuni suoi colleghi che ci hanno descritto la loro esperienza sul campo. Una delle questioni emerse riguarda l'attività di monitoraggio preventivo che consenta di ottenere elementi tali da favorire l'eventuale attività di accesso e di scioglimento, o viceversa possa consentire un'assistenza nei confronti di quei comuni o di quegli amministratori che si trovino, pur non essendo condizionati o infiltrati, in difficili condizioni ambientali dovute alla presenza di organizzazioni criminali, e necessitino di un sostegno da parte dello Stato.
C'è infine l'ipotesi che, finita la fase di scioglimento, una presenza istituzionale dello Stato resti nel comune che abbia rinnovato i suoi organi elettivi dopo il periodo di scioglimento, e possano assistere i nuovi amministratori, almeno per un certo periodo, nella fase di riavvio dell'attività amministrativa. Vorrei sapere se, in base alla sua esperienza, ritenga che queste possano essere delle strade percorribili e utili ai fini di una modifica che adegui la normativa alle attuali esigenze. Grazie.
GIOACCHINO ALFANO. Signor presidente, mi scuso per il ritardo dovuto alla concomitanza con altre attività. Cercherò di essere breve, perché alle ore 16 riprenderemo i lavori d'aula.
Rivolgo la stessa domanda che ho posto ieri ai colleghi del prefetto Marino, che ringrazio per quanto ha detto. Ribadisco l'affermazione di ieri del presidente, che condivido pienamente, sottolineando come si tratti di uno strumento che non deve risolvere tutti i problemi, ma è comunque fondamentale. Poiché ogni proposta di legge parte da una filosofia di fondo - e potrei raccontarvi tante esperienze personali relative alle questioni che stiamo affrontando oggi -, vorrei chiedere se si sia convinti che nella discrezionalità già
esistente ci sia un atteggiamento diverso rispetto agli accessi, al monitoraggio in corso, all'attenzione verso il fenomeno.
Ho cercato di delineare una condizione di maggior forza prevedendo l'utilizzo di soggetti diversi da quelli oggi previsti dalla norma. Concordando sulla riforma circa la rimozione del singolo consigliere e non dell'intero consiglio e su scelte più precise, addirittura preventive, vorrei riproporle la domanda che ho posto ieri - e a cui non ho ricevuto risposta per ragioni di tempo - chiedendole se si riscontri da parte delle prefetture un atteggiamento di maggiore attesa nei confronti di quei comuni già sciolti una volta, ovvero se si operi una scelta, e, in caso affermativo, se essa si riveli utile.
Lei afferma che queste sono le questioni attuali, che la legge è cambiata nella sua applicazione per cause esterne, gli operatori la considerano uno strumento utile, ma esiste una discrezionalità, che personalmente non condivido - lo dico pubblicamente e lo ripeterò in ogni occasione -, sui tempi. Infatti, un comune che riceva una commissione d'accesso oggi e poi si veda prorogare i termini più volte, con atti che giungono in prefettura, ove poi si istituisce il comitato per la proposta di scioglimento, è costretto ad aspettare tempi talmente discrezionali da suscitare l'impressione che si esprima un orientamento diverso.
Nella mia zona questo si rivela devastante. Lei ha affermato che le famiglie camorriste e mafiose si dimostrano capaci, perché non hanno la necessità di compiere le scelte in base ad una procedura parlamentare, mentre noi dobbiamo essere attrezzati per essere ugualmente veloci. Concordo con lei che nell'esame si debba essere più determinati. Tuttavia, nel caso della mia zona è devastante dare l'impressione che di fatto le norme dello Stato stiano cambiando lentamente. Dobbiamo quindi accelerare i tempi del dibattito ma parallelamente applicare la norma come abbiamo sempre fatto, perché è pur sempre uno degli strumenti d'intervento a disposizione su aree difficili.
FRANCESCO SAVERIO ROMANO. Rivolgerò alcune domande al prefetto cogliendo nella sua relazione abbastanza ampia il dato di un'esperienza vissuta sul territorio, e quindi sul campo.
Ritengo molto utile apprendere dalla sua esperienza cosa abbia funzionato in questa legge e cosa debba invece essere cambiato, a prescindere dalla novazione legislativa che ha riguardato le autonomie locali. Una delle ragioni che hanno spinto i proponenti a suggerire tali modifiche nasce dalla novazione legislativa che distingue tra il potere di gestione e i poteri di indirizzo e di controllo e considera con attenzione la macchina burocratica, che, mentre prima era soltanto organo esecutore di alcuni indirizzi e direttive, oggi può assumere delle determinazioni ed esprimersi anche all'esterno, senza coinvolgere alcuni organi quali il consiglio comunale.
Rispetto a questo, lei avrà avuto modo di valutare in base alla sua esperienza se negli ultimi 10 anni i dati abbiano riguardato soprattutto l'apparato burocratico, i consiglieri o il consiglio comunale, oppure il sindaco e la sua giunta. Nei piccoli centri questa distinzione può diventare anche più difficile. Lei ha citato l'esempio di un semplice consigliere che condizioni l'organo, mentre nei centri maggiori si riscontra una notevole distanza tra il consigliere e l'assessore, tra il capo dell'ufficio tecnico e il semplice consigliere.
Vorremmo quindi capire se il fenomeno di condizionamento si muova sempre verso la rappresentanza democratica più diffusa, ossia quella dei consiglieri comunali, oppure verso i luoghi in cui si determinano le scelte. Questo è importante anche perché vorrei conoscere il grado di consapevolezza dei sindaci - mi riferisco soprattutto ai sindaci del palermitano, ma lei ha fatto esperienze anche in altre province - rispetto al fenomeno, quanta capacità di resistenza abbiano e se siano in loro possesso strumenti che, anche in collegamento con le prefetture, riescano ad eliminare questi condizionamenti.
L'ultima domanda riguarda il principio della disfunzionalità cui lei faceva riferimento. Vorrei capire se la disfunzionalità
si riferisca agli organi oppure all'amministrazione nel suo complesso, e se questa - il collega Marone ne faceva riferimento anche in ordine alla proporzionalità degli enti interessati - in una città come Palermo o Catania, dove possono esserci anche compartimenti stagni per cui l'assessorato all'urbanistica non conosce l'operato di quello delle attività sociali o viceversa, proprio per il numero degli impiegati e dei provvedimenti posti in essere, possa essere chirurgicamente asportata, oppure coinvolga l'intera istituzione.
PRESIDENTE. Do la parola al prefetto di Palermo, Giosuè Marino, per la replica.
GIOSUÈ MARINO, Prefetto di Palermo. L'onorevole si ricollegava alla mia affermazione in riferimento alla responsabilità del singolo amministratore rispetto all'intero collegio, con la quale non intendevo distinguere tra enti che abbiano complessità strutturali diverse. Tuttavia, è un'ipotesi assolutamente plausibile, perché il comune di Palermo ha un assetto diverso da un comune di 200 anime. Concordo quindi con questa osservazione.
Volevo però esprimere una considerazione diversa - ripresa anche dall'onorevole Romano - sottolineando come la responsabilità di 2 consiglieri possa determinare l'incapacità di governo dell'intero collegio.
Individuare esclusivamente la responsabilità dei 2 consiglieri e quindi intervenire in modo sanzionatorio nei loro confronti, posto che gli altri abbiano fatto assuefazione agli indirizzi, non mi pare dunque strumento efficace per sanare la situazione.
PRESIDENTE. L'onorevole si riferiva a comuni in cui due consiglieri, comunque, influiscono.
GIOSUÈ MARINO, Prefetto di Palermo. Io citavo l'esempio dei consiglieri, ma a maggior ragione la giunta. Non vorrei fare confusione.
Rischio di fare confusione, perché voi siete abituati ad un dibattito particolarmente articolato, mentre personalmente lavoro da solo, chiuso nella mia stanza.
Concordo assolutamente sull'esigenza di inserire il discorso della società mista e delle società a capitale pubblico. Se consideriamo il citato decreto ministeriale del 23 dicembre 1992 di «delega dei poteri», è evidente come anche i poteri di acquisizione di atti di società siano delegati al prefetto. Personalmente, dopo la strage in cui fu ucciso il giudice Falcone, con provvedimento ministeriale - perché la norma non era ancora pronta - fui destinato a effettuare un'ispezione assolutamente atipica e irrituale, che tuttavia il momento imponeva, sulla Gesap, la società che gestisce l'aeroporto di Palermo, e su tutte le subconcessionarie. Cito tale episodio a dimostrazione di come non si tratti solo di un mio convincimento, ma di un'esperienza che ha portato a risultati eccellenti, perché gli esiti di quell'ispezione hanno dato corso a operazioni di polizia che hanno portato all'arresto di numerosi soggetti. Non parlo di soggetti amministrativi, ma facevo riferimento ad una società privata. Confermo, quindi, l'opportunità di questo inserimento.
Mi è parso di capire che l'onorevole D'Alia prospettasse l'ipotesi di una rimozione che possa essere propedeutica ad uno scioglimento e un accompagnamento dell'amministrazione in questa fase che porta...
GIANPIERO D'ALIA. Chiedevo se, quando non si riesca ad accertare il nesso di causalità, ovvero quando uno o due consiglieri, ancorché non destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, siano acclaratamente compromessi, ma non si riesca a provare che il loro status determini la disfunzione amministrativa, possa essere utile un rimedio ulteriore, non alternativo allo scioglimento, ma preliminare, quale la rimozione, qualora non si riesca ad accertare amministrativamente che questa presenza condizioni l'attività dell'ente.
GIOSUÈ MARINO, Prefetto di Palermo. Vorrei precisare che, quando facciamo l'attività di accesso, non scegliamo casualmente un comune, ma ci avvaliamo di informazioni che nascono dal momento della costituzione degli organi, e quindi bisogna verificare anche le cause non dichiarate di non candidabilità e cause ulteriori di preclusione alla funzione.
Si svolge poi un'attività di verifica su quella amministrazione e accertamenti sui consiglieri comunali, seguita da un'analisi di contesto e da una serie di attività di informazione, che nascono dalle tanto discusse certificazioni antimafia, che comunque ci offrono uno spaccato del contesto imprenditoriale locale che, riferito ad un territorio, può colmare anche l'analisi complessiva di quella realtà.
Se nel corso dell'ispezione non si rivela possibile individuare un nesso di causalità comprovato che possa condurre allo scioglimento, ma solo la responsabilità del singolo, la rimozione diviene un atto dovuto. In un intervento si delineava un'altra eventuale operazione tra la rimozione e l'eventuale scioglimento. Forse lo diceva l'onorevole Romano...
GIANPIERO D'ALIA. No, lo dicevo io.
GIOSUÈ MARINO, Prefetto di Palermo. Lo diceva anche lei. Non lo condivido, perché quando facevo riferimento all'attività di monitoraggio che conduciamo, che non nasce dalla lettura improvvisata e veloce di un rapporto, ma da un'analisi oggettiva e puntuale di contesto, è chiaro ed evidente che, alla fine, se abbiamo trovato degli elementi che oggettivamente ci inducano allo scioglimento o piuttosto alla rimozione, l'intervento può definirsi concluso.
Mi chiedo cosa si dovrebbe fare dopo la rimozione, se si dovrebbe rimanere all'interno dell'amministrazione a verificare se il dubbio iniziale possa trovare conferma nell'attività dell'amministrazione, e in che veste si dovrebbe restare nell'ambito dell'amministrazione, se da osservatori interni o esterni. Rilevo quindi una commistione di ruoli, che mi pare inaccettabile.
Oltretutto, se me lo consentite, non mi pare proponibile per quanto riguarda la regione Sicilia, perché essa ha uno statuto speciale che prevede una competenza esclusiva in tema di ordinamento degli enti locali. Mi chiedo dunque come potremmo conciliare questo con tale proposta. Si accompagnerebbe infatti l'amministrazione che presenti elementi di preoccupazione senza capire il ruolo da ricoprire, perché o è un ruolo di controllo - e il controllo non può essere trasformato in sostegno - o di sostegno. Ma allora non si capirebbe il ruolo delle regioni. Torniamo sempre al solito discorso. Abbiamo anche regioni a statuto speciale con compiti di governo del territorio...
PRESIDENTE. Lo può anche rovesciare, perché ci sono regioni che chiedono poteri che poi non esercitano.
GIOSUÈ MARINO, Prefetto di Palermo. Esattamente. È un'esperienza che viviamo.
GIANPIERO D'ALIA. Era una domanda legata alla circostanza. Era stata fatta una casistica su più scioglimenti dello stesso comune nell'arco di un decennio.
GIOSUÈ MARINO, Prefetto di Palermo. Certo. Villabate è stato sciolto 3 volte, ma non dobbiamo dimenticare che si trova nel quadrante territoriale in cui ha trovato fino a ieri copertura Provenzano e in cui ci sono numerosi mafiosi ancora in carcere. Se così è, a maggior ragione bisogna considerare quello che dicevo inizialmente.
La mafia non può astrarsi dalla gestione dell'ente locale solo perché ormai si misura sui mercati internazionali, perché intanto, poiché si trova - come Bernardo Provenzano - nel territorio di Corleone, cerca anche di trarre vantaggio dalla presenza che radica in quel territorio.
Per quanto concerne l'altro argomento relativo alla mobilità diversificata, c'è ovviamente una differenza fra la responsabilità di un dirigente e quella di un dipendente. Nel caso del dirigente è d'obbligo che si faccia, ma mi pare altrettanto
importante farlo anche nei confronti di chi rappresenta nell'aula consiliare o nella sala di giunta il boss mafioso, di cui l'amministrazione è stata strumento.
Nello sforzo di trovare il modo di tenere fermo il teorema del legislatore del '91, l'obiettivo è agganciare la discrezionalità a tutti quei principi di rigore che la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale hanno individuato come imprescindibili e inderogabili.
È necessario colmare questo spazio ed agganciare tale strumento, che ha un'attualità straordinaria, pur non potendo essere l'unico, a quei principi che non sono numerosi, perché le sentenze del Consiglio di Stato puntano sull'individuazione del nesso di causalità, sulla necessità di oggettivare le responsabilità e di individuare i profili di complicità, e non si scioglie nessun comune semplicemente perché il cugino dell'assessore è mafioso.
GIOSUÈ MARINO, Prefetto di Palermo. Non si dovrebbe sciogliere per questa ragione, comunque devo riconoscere che in Sicilia questo non è accaduto, e parlo della Sicilia perché per esperienza ne ho una conoscenza piuttosto ampia.
Per quanto concerne il monitoraggio dell'attività dell'ente e la possibile assistenza a sostegno dell'ente da parte dello Stato, credo di essere stato abbastanza esauriente.
All'onorevole Romano, che chiedeva cosa abbia funzionato e cosa debba essere cambiato, posso rispondere che ha funzionato allontanando dalla poltrona di sindaco di Roccamena, un tale complice di un mafioso, che nella sua scrivania teneva una pistola; evitando di far funzionare il consiglio comunale di Villabate che si prefiggeva di dividere con l'organizzazione mafiosa i proventi della realizzazione di un piano commerciale. Sono note le vicende dei piani commerciali di Palermo, i problemi che comportano e le difficoltà di governare questi processi.
Potrei ricorrere a tanti altri esempi per dimostrare come abbia funzionato il sistema, sebbene possa anche ammettere che questo non sia stato il rimedio risolutivo, tanto che i comuni sono stati sciolti ripetutamente - Villabate 3 volte, e altri 2 comuni più volte -, ma ciò è dovuto al fatto che quel territorio registra una radicata presenza dell'organizzazione mafiosa. Il risanamento dell'amministrazione dell'ente locale rappresenta uno dei tanti fronti su cui l'istituzione si deve battere, accanto all'attività investigativa, affidata alle forze di polizia e alla magistratura e all'attività di prevenzione che si svolgerà sul territorio. L'insieme di questi fattori mi induce a considerare positiva tale esperienza. Non posso infatti affermare che non abbia funzionato, come testimoniano anche i dati che ho riportato, che non sono ascrivibili a mia esclusiva responsabilità - perché si tratta di 12 anni e non sarebbe possibile resistere tanto come prefetto di Palermo -, e la quantità di scioglimenti fatti, che evidenziano come lo scioglimento giunga dopo accessi mirati, richiesti e concessi in ragione di situazioni che oggettivamente davano luogo a forti preoccupazioni.
Il numero contenuto di scioglimenti in un lasso di tempo molto ampio, la constatazione che nessuno dei ricorsi presentati nei confronti di questi scioglimenti abbia avuto successo, mi inducono a ritenere che si siano dimostrati rigore e responsabilità nell'applicazione dell'istituto. Ritengo che sia anche un risultato positivo in termini di recupero della legalità, fermo restando che a questo obiettivo devono lavorare tutte le componenti, non semplicemente la prefettura o la magistratura, ma l'insieme complessivo del settore pubblico allargato.
Per quanto riguarda le responsabilità degli organi, ci devono essere differenze, che individuo tra l'ipotesi della decadenza e l'ipotesi dello scioglimento, o rimozione.
Quando si verificano i presupposti per promuovere la rimozione dell'amministratore, si verifica l'eventuale rete di connivenza rispetto all'amministratore, e se questo determini un'attività di condizionamento
complessivo. Se non si riscontra questo, ci si limita ovviamente alla rimozione.
Lo scioglimento presuppone necessariamente un coinvolgimento. Se consideriamo i numeri, in 14 casi su 23 nella provincia di Palermo questo è stato verificato, mentre gli altri casi non sono stati portati davanti al giudice amministrativo perché persino il mafioso e il corrotto talvolta hanno un pudore, che li dissuade dal fare ricorso.
Si chiedeva inoltre se le responsabilità fossero di amministratori o dirigenti. Le norme stabiliscono responsabilità degli amministratori e responsabilità dei dirigenti e, qualora siano provate, l'amministratore ne risponde sul piano del codice penale.
È tuttavia difficile che il capo dell'ufficio tecnico del comune possa condizionare il sindaco o l'assessore ai lavori pubblici, con un percorso impervio e tutto in salita. Mi pare invece più probabile che possa accadere il contrario. L'esperienza insegna come generalmente non ci sia l'esclusiva responsabilità di uno o dell'altro, in tema di appalti, di lavori pubblici, di varianti ai piani regolatori, perché, laddove esista compromissione, questa passa trasversalmente tra amministratori e amministrativi senza distinzioni di responsabilità.
Vorrei aggiungere una considerazione in modo lineare. Ritengo che un sindaco, soprattutto in un comune piccolo, abbia una sensibilità sicuramente alta verso quanto accade nel suo comune, perché se è stato eletto, sa cosa avviene in quel comune ed ha il dovere di apprestare una linea di cautela, il che implica essere non persecutorio ma attento, vagliando l'attività del tecnico, del collega di giunta o del consigliere.
Questa distinzione forte che si vuole effettuare in virtù della legge Bassanini tra responsabilità degli uffici e responsabilità dell'amministratore, dovrebbe essere letta con molta cautela, se intendiamo calarci concretamente nella realtà.
Per quanto attiene alla consapevolezza del fenomeno da parte dei sindaci e ai loro possibili interventi...
FRANCESCO SAVERIO ROMANO. Sono convinto che il sindaco sappia quanto accade sotto la sua amministrazione, ma mi chiedo come possa intervenire in quel caso.
GIOSUÈ MARINO, Prefetto di Palermo. Avrà sentore dell'esistenza di un collegamento tra un rappresentante dell'amministrazione e un ambiente malavitoso, e questo potrebbe anche essere denunciato nelle sedi opportune.
PRESIDENTE. Al di là della responsabilità giudiziaria, c'è una responsabilità politica del sindaco di gestire nel modo migliore possibile.
FRANCESCO SAVERIO ROMANO. Facevo un esempio. Abbiamo parlato del comune di Caccamo perché lei ne aveva parlato, ma vorrei sapere se, nel caso in cui in un qualunque comune il bidello, o il dirigente, o l'impiegato che rappresenti fisicamente il boss, senza però svolgere alcuna attività rispetto alla quale possa esserci una formale denuncia o una rimozione, il sindaco, in collegamento con la prefettura, abbia strumenti per poter ovviare alla situazione.
GIOSUÈ MARINO, Prefetto di Palermo. No, non ha strumenti, tant'è che ho proposto la mobilità di queste figure. Il sindaco tuttavia è anche componente di diritto del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Pertanto, in base a tale incarico, alla responsabilità politica in seno alla sua amministrazione, alla responsabilità di governo complessivo della comunità del suo territorio, ha un insieme di prerogative che lo devono indurre ad essere coerente con l'attenzione che presta, e dunque a riferire al prefetto e agli organi inquirenti. Nel caso citato mancava lo strumento, che tante volte abbiamo
richiesto. Adesso, finalmente, voi state ponendo grande attenzione a questi aspetti, e ne nasceranno grandi benefici.
GIUSEPPE FALLICA. Vorrei tornare all'aspetto sottolineato dall'onorevole Romano riguardo alle differenze tra amministratore e amministrativo. Ritengo che anche l'amministrativo sia nella posizione di poter condizionare, anche in base a una minaccia occulta. È vero che il sindaco o l'assessore possono determinare con atti deliberativi l'andamento e le decisioni dell'amministrazione e magari influenzare il capo dell'ufficio tecnico, piuttosto che un altro amministrativo. Personalmente, ritengo che possa avvenire anche il contrario, e mi chiedo quale sia lo strumento da utilizzare. Lei propone la mobilità; in caso di minaccia o di condizionamento, ritengo che l'unica opportunità sia la strada da lei indicata. Desidero tuttavia sottolineare come non sia sempre l'amministratore a condizionare, perché anche gli amministrativi possono condizionare l'amministratore.
Per quanto riguarda i casi di rimozione, vorrei sapere se ci siano esempi di rimozioni effettuate non solo nel territorio del palermitano, che riguarda noi parlamentari di quella città, ma in Sicilia in genere, casi che possano aver avuto un significato tali da portare alla rimozione del funzionario, dell'assessore o del consigliere comunale.
Lei inoltre stava accennando, prima di essere interrotto da varie domande, al percorso dell'accesso come procedura, per cui le chiederei di completare l'esposizione. Grazie.
RICCARDO MARONE. Vorrei porre un quesito. Un problema che si rileva molto spesso, e che non è stato risolto, riguarda i cosiddetti atti vincolati, aspetto molto esaltato dalle riforme degli ultimi 10 anni, come quella della separazione. Una serie di atti amministrativi non si possono rifiutare e invece molto spesso formano oggetto di tutte le azioni di una commissione per l'accesso, come ad esempio il permesso di costruire rilasciato ad un mafioso o ad un camorrista, che, qualora il richiedente rispetti le norme del piano regolatore e le norme di legge, il dirigente è obbligato a rilasciare, così come la licenza di commercio.
Vorrei sapere se lei ritenga possibile individuare norme per intervenire su queste categorie di atti che oggettivamente favoriscono la collusione e l'infiltrazione e rispetto ai quali, però, oggi l'ordinamento non prevede possibilità di diniego per la condizione soggettiva del richiedente. Spesso condanniamo un dirigente che abbia rilasciato un permesso di costruire ad un soggetto, però non ci poniamo il problema che, se non l'avesse rilasciato, sarebbe stato denunciato per omissione di atti d'ufficio, come è avvenuto. Ad esempio, il prefetto di Napoli da una parte è stato indagato perché aveva rilasciato il permesso, dall'altra per il reato di omissione di atti d'ufficio. Non si tratta quindi di un paradosso, ma di un dato reale.
Poiché lei mi sembra molto addentro a tali questioni, vorrei conoscere una sua opinione.
GIOSUÈ MARINO, Prefetto di Palermo. La responsabilità può indubbiamente essere dell'amministratore come dell'amministrativo, che è in grado di determinare un condizionamento. Se l'amministrativo si rende responsabile di qualcosa di rilevante sul piano penale, questo assume un peso notevole, ma se non è rilevante sotto questo profilo, vi è la necessità di procedere a qualche soluzione che ne preveda la rimozione, l'allontanamento o la mobilità.
Per quanto riguarda il percorso di accesso, nel momento in cui il consiglio comunale si costituisce, si eseguono gli accertamenti sui singoli componenti della giunta e anche sul sindaco, per verificarne la candidabilità ed eleggibilità. Da questo esame possono emergere delle contiguità, delle complicità e delle parentele. Si compie una verifica poi su quel contesto e sulla base delle investigazioni, degli atti giudiziari e di quanto dispongano gli organi investigativi, e si stabilisce di completare l'analisi valutando l'attività svolta.
Se si ha il sentore di distorsioni o di deviazioni, si operano verifiche attraverso gli organi investigativi per accrescere il quadro di conoscenza. Se sulla base di questo quadro estremamente ampio, composito e verificato, si ravvisa la necessità di un accesso, se ne fa richiesta. Se è consentito l'accesso, si svolge l'attività riferita precedentemente.
L'onorevole Marone accennava agli atti dovuti e vincolati, problema che si pone, ma in quei casi ho spesso constatato un eccessivo uso del silenzio/assenso. Ritengo che un semplice atto rilasciato non possa costituire oggettivamente causa della rimozione e dello scioglimento, perché, se si è tenuti obbligatoriamente ad evitare un provvedimento favorevole, perché così la legge prevede, questo non può essere causa della rimozione o dello scioglimento.
Credo di avervi trasmesso il convincimento, che emerge da un'esperienza costante sul campo, della necessità di una ricerca estremamente ampia delle ragioni che possono condurre allo scioglimento per la ricostruzione di un contesto che contenga in sé i presupposti del famoso articolo 15-bis, poi transitato nel nuovo ordinamento degli enti locali.
PRESIDENTE. La ringraziamo. Ci è stato molto utile anche per questo aspetto.
Vorrei sottolineare ai colleghi relatori che, a questo punto, considerando anche la complessità delle questioni, dobbiamo assumere delle decisioni. Prendendo spunto da un suggerimento dell'onorevole Alfano, propongo di lavorare con una certa tempestività su questa materia. Dobbiamo quindi decidere quale proposta intendiamo avanzare.
RICCARDO MARONE. Abbiamo la necessità di predisporre un testo unificato. Considerando la complessità della materia, sarei incline a stilare un calendario degli incontri per presentare tutti i possibili emendamenti.
PRESIDENTE. C'è anche la proposta dei colleghi deputati della Commissione antimafia su questa materia, che è un po' diversa.
GIANPIERO D'ALIA. Dobbiamo fare le audizioni con ANCI, UPI...
PRESIDENTE. Vorrei chiedervi se intendiamo fare le audizioni con ANCI, UPI e autonomie sul testo unificato o prima di esso.
GIANPIERO D'ALIA. A questo punto converrebbe farle prima.
PRESIDENTE. Direi allora di sentire subito ANCI, UPI e autonomie; dopodiché svolgiamo la discussione generale in una seduta per andare quindi alla formulazione di un testo unificato.
Ringrazio il prefetto di Palermo e dichiaro conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 16,10.