Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 2 luglio 2008


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ALLEGATO 1

Decreto-legge n. 90 del 2008, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile (S. 832 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 90/2008, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile;
considerato che il provvedimento contiene disposizioni in materia di gestione e smaltimento di rifiuti, settore riconducibile alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato;
rilevato che il decreto-legge in esame interviene altresì sulle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi delle lettere g) e l) del medesimo secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nonché in materia di «protezione civile» e di «governo del territorio», assegnate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza concorrente tra Stato e regioni;
considerate le previsioni di cui all'articolo 6-bis, che dispone il trasferimento alle province della regione Campania della titolarità degli impianti di selezione e del trattamento dei rifiuti ubicati nei rispettivi ambiti territoriali e che prescrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni del provvedimento con atto del presidente della regione Campania;
rilevato che l'articolo 9 del provvedimento stabilisce che con ordinanza di protezione civile e d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di discarica e dispone, ai sensi del comma 7-bis, il divieto di procedere al trasferimento, smaltimento o recupero di rifiuti in altre regioni, fatte salve eventuali intese tra regioni;
apprezzato il contenuto dell'articolo 17, comma 3-ter in cui si dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri, tempi e modalità per l'acquisizione al bilancio dello Stato, della riduzione dei trasferimenti delle somme corrispondenti alle entrate previste dalla riscossione della tassa o della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni riconosciuti inadempienti agli obblighi relativi all'attività di raccolta e smaltimento dei suddetti rifiuti;
rilevato che la predetta disposizione si applica anche in relazione alle somme già destinate dallo Stato alle regioni interessate dalla dichiarazione dello stato di


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emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti favorendo l'assunzione di responsabilità degli enti e delle regioni che non perseguano gli obiettivi fissati dalla normativa in materia di gestione e smaltimento rifiuti e che pertanto rendano vane le politiche di sostegno attivate attraverso gli stanziamenti di risorse finalizzati a superare la fase di emergenza;
constatato che all'articolo 9, comma 7-bis fino alla cessazione dello stato di emergenza è vietato il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre regioni fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290,
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PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013 (Doc. LVII, n. 1).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013 (Doc. LVII, n. 1);
considerati gli obiettivi strategici e gli indirizzi tracciati nel Documento quali la riduzione dei costi complessivi dell'apparato pubblico; il perseguimento di standard di maggiore efficienza nell'azione della pubblica amministrazione, anche attraverso una rimodulazione degli assetti organizzativi da attuare nel quadro di un nuovo piano industriale; la promozione dello sviluppo del sistema economico da realizzare mediante iniziative tese alla rimozione dei vincoli burocratici e volte ad attivare incisivi interventi a favore della liberalizzazione dei servizi pubblici locali, dello sviluppo delle infrastrutture, della riduzione del debito energetico, dello sviluppo del sistema delle comunicazioni con la «banda larga», della riforma del processo civile, del piano per la casa e per la ricerca, pur nella considerazione e consapevolezza dei pressanti disagi sociali che affliggono le categorie più disagiate, quali la sofferenza nella povertà, la disoccupazione giovanile, l'impoverimento del ceto medio a cui occorre porre un argine attraverso politiche di equità e di inclusione sociale;
rilevato che il Documento reca una manovra triennale di stabilizzazione della finanza pubblica da realizzarsi mediante una serie di provvedimenti legislativi volti al recupero di risorse da destinare alla riduzione del deficit e del debito pubblico;
considerato che l'azione correttiva si concentra prioritariamente sulla riduzione della spesa pubblica con l'intento di non procedere al varo di nuove imposte, ad eccezione di misure di perequazione tributaria e tenendo fermo l'obiettivo del contrasto all'evasione fiscale anche aggiungendo il federalismo fiscale agli istituti e ai meccanismi sino ad oggi utilizzati;
evidenziati i riferimenti richiamati nel Documento all'esigenza di riformare in senso federale la struttura dello Stato, con l'obiettivo dichiarato di rendere più trasparente, responsabile ed efficace l'amministrazione pubblica;
rilevato quanto evidenziato nel Documento in ordine all'obiettivo strategico del Governo di perseguire l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione sul federalismo fiscale mediante la presentazione di un disegno di legge delega collegato alla manovra di finanza pubblica da approvare entro il termine della sessione di bilancio al fine di delineare una compiuta disciplina dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, della perequazione delle risorse finanziarie per i territori con minore capacità fiscale, con l'obiettivo di garantire alle Regioni e agli enti locali autonomia di entrata e di spesa;
preso atto dell'intento dichiarato nel Documento che l'esercizio dell'autonomia tributaria di Regioni ed enti locali dovrà assicurare la correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso ai servizi offerti sul territorio, sulla base dei principi di trasparenza ed efficienza nelle decisioni


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di entrata e di spesa, anche al fine di valorizzare la responsabilità degli amministratori;
considerato quanto si evince dal contenuto del Documento in ordine alla prevista presentazione alle Camere, nel complessivo quadro di riforma, di un apposito disegno di legge delega di attuazione del «codice delle autonomie» in cui dovranno essere individuate le funzioni fondamentali degli enti locali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, al fine di rendere coerente l'attuale contenuto del testo unico degli enti locali con il nuovo contesto istituzionale di riferimento, in vista di una razionalizzazione dei diversi livelli di governo del territorio e di una efficace riduzione dei relativi costi e delle strutture;
constatato altresì che il disegno riformatore si completa con la disciplina dell'ordinamento di Roma capitale, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione;
evidenziato l'orientamento tratto dal Documento circa l'opportunità di introdurre misure a favore della perequazione tributaria perseguita mediante iniziative specifiche quali la rimodulazione della base imponibile di banche ed assicurazioni, l'aumento dell'imposizione complessiva IRES al 33 per cento, l'attivazione a favore dei ceti più disagiati di un apposito fondo destinato ad acquisti di generi alimentari e al pagamento di utenze, l'armonizzazione del regime fiscale delle cooperative, gli interventi di contrasto all'evasione fiscale;
considerata l'indicazione di voler attivare politiche innovative di semplificazione normativa volte ad assicurare una maggiore efficacia dell'azione pubblica attraverso gli strumenti della abrogazione di leggi obsolete, la certezza dei tempi di definizione del procedimento amministrativo, la riduzione degli oneri amministrativi, la soppressione ed il riordino di enti pubblici e la semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese;
evidenziato l'obiettivo del pieno sostegno allo sviluppo economico perseguito attraverso una serie di iniziative quali la concentrazione degli interventi del Fondo per le Aree Sottoutilizzate a favore di settori strategici quali le infrastrutture, le reti di telecomunicazione, i servizi di trasporto, la sicurezza, la tutela dell'ambiente, l'internazionalizzazione delle imprese, la produzione di energia nucleare, la liberalizzazione dei servizi pubblici locali al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;
considerata l'esigenza che si attui un compiuto e sistematico coinvolgimento delle autonomie territoriali nella definizione delle strategie settoriali di intervento pubblico e degli obiettivi posti dal Documento in titolo, in una prospettiva di pieno rispetto dei principi di finanza decentrata e, in generale, dell'intero titolo V della parte seconda della Costituzione,
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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
che sia valutata l'opportunità che la risoluzione parlamentare che avrà ad oggetto il Documento in esame disponga che il disegno di legge finanziaria per il 2009 ovvero i provvedimenti ad esso collegati contemplino, nel quadro delle riforme di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in tema di federalismo fiscale, anche la partecipazione dei rappresentanti delle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, fatta salva la competenza dei regolamenti parlamentari.


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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007 (S. 759 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;
considerato che il Trattato di Lisbona apporta modifiche al Trattato dell'Unione europea ed al Trattato sulle Comunità europee costituendo non un trattato integralmente nuovo, sostitutivo dei trattati vigenti, bensì un Trattato che incide sulla portata e sul contenuto di trattati vigenti;
rilevato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona, rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che tra i principi ispiratori del Trattato di Lisbona si delineano, in particolare, il rafforzamento della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell'Unione, come si evince dalle previsioni del titolo secondo del Trattato sull'Unione europea, ed il potenziamento del ruolo dei parlamenti nazionali che, attraverso il cosiddetto meccanismo di «allerta precoce» previsto dal Protocollo sul rispetto del principio di sussidiarietà, potranno esprimere i propri indirizzi ed orientamenti nei confronti della Commissione europea, a partire dalla prima fase di formazione degli atti normativi dell'Unione;
considerata in particolare la garanzia data ai Parlamenti nazionali di poter invocare dinanzi alla Corte di giustizia europea il rispetto del principio di sussidiarietà;
evidenziato il riconoscimento del ruolo istituzionale del Comitato delle regioni nel Trattato sull'Unione europea ed il rilievo accordato ai valori e ai diritti fondamentali, specialmente per quanto riguarda il rispetto dell'autonomia locale e regionale e il riconoscimento della diversità culturale e linguistica; nonché l'attribuzione al Comitato delle Regioni del diritto di proporre ricorso per difendere le proprie prerogative e in caso di violazione del principio di sussidiarietà;
segnalati i progressi del Trattato di Lisbona relativi alla dimensione locale e regionale delle politiche europee, anche con riferimento al ruolo ed al potere discrezionale degli enti locali e regionali riguardo ai servizi di interesse generale (SIG);
evidenziata l'esigenza che in sede di attuazione del Trattato si tenga conto dei profili d'interesse delle autonomie territoriali, ai sensi del Titolo V, parte seconda della Costituzione,


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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
la Commissione di merito valuti la necessità di definire, con la modifica della procedura legislativa ordinaria col passaggio alla codecisione con voto a maggioranza qualificata in Consiglio europeo, una norma di salvaguardia e di coordinamento con le autonomie regionali affinché la posizione del Governo italiano in sede di Consiglio sia concordata o definita con le regioni nelle materie concorrenti ovvero in quelle esclusive.