I Commissione - Resoconto di giovedì 3 luglio 2008


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SEDE REFERENTE

Giovedì 3 luglio 2008. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 9.15.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
C. 528 Vitali, C. 639 Burtone, C. 820 Angela Napoli e C. 1406, approvata, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sesa AMICI (PD), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in esame, che è volto ad istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Si tratta di un provvedimento, approvato dalla 1o Commissione del Senato in sede deliberante, al quale sono state abbinate tre ulteriori proposte di legge presentate alla Camera.
I quattro progetti di legge riproducono, nell'impianto generale e in gran parte della formulazione testuale, il testo della legge istitutiva della «Commissione antimafia», approvata nella XV legislatura (Legge n. 277 del 2006), anche se ciascuno se ne discosta in misura più o meno ampia.
Si sofferma, in primo luogo, sul testo unificato approvato dalla 1a Commissione del Senato, che ha assunto il numero C. 1406, che prevede, innanzitutto, un mutamento nella denominazione della Commissione: esso rimanda alla volontà di allargare l'attività d'inchiesta parlamentare alle associazioni criminali, anche straniere,


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operanti sul territorio nazionale. Questo provvedimento, inoltre, stabilisce un corrispondente ampliamento dei compiti della Commissione, elencati ai commi 1 e 3 dell'articolo 1; nel novero dei compiti, oltre a un rafforzamento dell'attività conoscitiva rispetto ai processi di internazionalizzazione delle organizzazioni criminali, si introduce una specifica menzione dell'ambito di indagine relativo al rapporto tra mafia e politica; si riformula la descrizione degli ambiti di indagine relativi alle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e di riciclaggio, ponendo tra l'altro l'accento sul ruolo delle intermediazioni finanziarie e delle reti d'impresa; si prevede, inoltre, la consultazione delle associazioni operanti nel settore del contrasto alla mafia. All'articolo 2 è stabilito un mutamento dei criteri di selezione dei componenti la Commissione: secondo il testo del Senato, i componenti vengono scelti, e non più nominati, ad opera dei Presidenti delle due Camere, tenendo conto delle indicazioni contenute nella proposta di autoregolamentazione, elaborata dalla Commissione antimafia nella XV legislatura. Questa proposta è relativa ai criteri cui attenersi per la designazione dei candidati alle elezioni amministrative: si tratta di un punto che merita un serio approfondimento, che tratta una questione di cui si era già discusso nella passata legislatura. La sua perplessità si fonda sulla necessità di evitare la creazione di due distinti status parlamentari: uno relativo ai membri della «Commissione antimafia», l'altro ai membri restanti del Parlamento. Al riguardo ricorda che su un punto analogo si era pronunciata, in sede consultiva sul provvedimento istitutivo della «Commissione antimafia», la Commissione giustizia nel corso della passata legislatura. Nel parere reso alla I Commissione, la Commissione giustizia aveva dubitato del fondamento costituzionale di una disposizione che stabiliva requisiti speciali per i membri che i Presidenti delle Camere avrebbero dovuto nominare quali membri della «Commissione antimafia». Si legge nel parere che, da un lato, «sono previsti per legge ordinaria parametri ai quali i Presidenti delle Camere devono attenersi nella nomina dei componenti di organi costituzionali, dall'altro, si prevede una sorta di status di componente della Commissione d'inchiesta, che non trova alcun fondamento nella Costituzione». Di questa disposizione la II Commissione chiese la soppressione con una specifica condizione, di cui si tenne conto nel seguito dell'esame.
All'articolo 4 è poi prevista una modifica che riduce l'applicabilità alle audizioni davanti alla Commissione delle disposizioni in materia di delitti contro l'amministrazione della giustizia, prevedendosi l'applicazione dei soli articoli 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (falsa testimonianza) del codice penale.
Passa quindi ad esaminare le proposte di legge abbinate, a cominciare da quella sottoscritta dal deputato Angela Napoli (A.C. 820), che si discosta in misura rilevante dalla disciplina di cui alla legge n. 277 del 2006, con riguardo ai compiti della Commissione e alla sua composizione: in particolare, non può far parte della Commissione chi risulti sottoposto a procedimento giudiziario per reati di stampo mafioso o contro la pubblica amministrazione, o chi sia stato amministratore di un ente disciolto per infiltrazione mafiosa; inoltre, non si prevede il rinnovo biennale dell'organo. Un punto di particolare rilievo, su cui si era discusso nel corso dell'approvazione della legge istitutiva della «Commissione antimafia» della scorsa legislatura, riguarda il tema dei poteri. Secondo la proposta di legge C. 820, non è mantenuto il divieto di provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni nonché alla libertà personale.
Quello dei poteri costituisce un tema su cui intende avviare una seria riflessione. Nel citato parere reso alla I Commissione dalla Commissione giustizia, quest'ultima affermava la necessità di «individuare una procedura speciale per l'adozione in caso di necessità ed urgenza dei provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, salvaguardando comunque


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la competenza esclusiva della Commissione di inchiesta nell'adozione di tali provvedimenti».
Si sofferma poi sull'A.C. 528, presentata dal deputato Vitali, che si differenzia dalla legge n. 277 del 2006 solo per la più ampia autorizzazione di spesa, in quanto prevede 400.000 euro per il 2008 ed 800.000 euro per ciascuno degli anni successivi. Al riguardo ricorda che il meccanismo previsto per la Commissione antimafia nella scorsa legislatura prevedeva che le spese per il funzionamento della Commissione fossero stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per il primo anno e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e che i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, potessero autorizzare annualmente un incremento delle spese in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
Infine si sofferma sull'A.C. 639, presentato dal deputato Burtone, che reca una formulazione lievemente diversa dei compiti della Commissione e prevede che essa sia composta da 20 deputati e 20 senatori, anziché 25 deputati e 25 senatori.
Fa infine presente che è in corso di esame alla Camera il disegno di legge A.C. 1366, di conversione del decreto-legge n. 92 del 2008, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, che dispone, tra le altre, misure volte al contrasto della criminalità mafiosa. Ricorda in particolare che, durante l'esame al Senato, è stata inserita, all'articolo 1 del decreto-legge, la lettera b-bis), con l'intento di modificare l'articolo 416-bis del codice penale, in materia di associazione di tipo mafioso, prevedendo in primo luogo un inasprimento delle sanzioni. Un'ulteriore modifica, apportata al comma ottavo dello stesso articolo 416-bis, mira ad ampliare l'applicazione delle disposizioni che regolano la fattispecie di associazione mafiosa anche alle associazioni straniere, comunque denominate, che, valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Si tratta di disposizioni che dovranno essere tenute in considerazione nel corso dell'esame.

Donato BRUNO, presidente, ricordato che al Senato il provvedimento è stato esaminato in sede deliberante, invita i rappresentanti dei gruppi a valutare se sussistano le condizioni per procedere in sede legislativa anche alla Camera.

Carlo COSTANTINI (IdV) dichiara la contrarietà del proprio gruppo all'esame in sede legislativa.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO dichiara che, essendo l'inchiesta parlamentare una materia tipicamente rientrante nell'ambito di autonomia delle Camere, il Governo seguirà i lavori della Commissione con attenzione, ma si asterrà da ogni valutazione sul testo o sugli emendamenti. Rileva che la relazione introduttiva ha toccato alcuni punti nodali del dibattito al Senato: innanzitutto quello relativo ai requisiti dei componenti della Commissione, riguardo al quale osserva che il richiamo al codice di autoregolamentazione, che era stato elaborato dalla Commissione nella precedente legislatura come indirizzo per i partiti, rischia di limitare le prerogative dei parlamentari in carica e dovrebbe essere pertanto oggetto di attenta riflessione; quanto invece ai poteri della Commissione, il Governo auspica che siano esattamente gli stessi dell'autorità giudiziaria, né minori né maggiori, onde evitare complicazioni. Rileva, infine, che l'estensione dell'ambito di inchiesta alle mafie straniere è del tutto in linea con l'intervento apportato alla legislazione antimafia con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.


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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 luglio 2008. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 9.30.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuativo della direttiva 2003/86/CE, in materia di ricongiungimento familiare.
Atto n. 3.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o luglio 2008.

Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, nel presentare una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), precisa che il contenuto della stessa è quello da lei già anticipato in sede di replica. La prima osservazione richiama l'attenzione del Governo sull'esigenza di precisare che le eventuali spese mediche ed assistenziali, almeno per i genitori ultrasessantacinquenni di cui si chiede il ricongiungimento, devono gravare sullo straniero richiedente, e che questi è quindi tenuto alla stipula di una polizza assicurativa a copertura di tali spese. La seconda osservazione riguarda il meccanismo di silenzio-assenso attualmente previsto dall'articolo 29, comma 8, del testo unico sull'immigrazione: al riguardo la sua proposta è che tale meccanismo sia comunque escluso e che sia quindi elevato il termine entro il quale l'amministrazione competente deve decidere in merito alla richiesta di ricongiungimento; al riguardo, premesso che la direttiva comunitaria di riferimento consente agli Stati di decidere entro al massimo nove mesi, propone di fissare il termine a sei mesi, che appaiono un tempo congruo per istruire e definire le pratiche. La terza osservazione, che riprende un suggerimento del deputato Zeller, richiama l'attenzione del Governo sull'opportunità di elevare l'importo del reddito minimo del quale lo straniero che chiede il ricongiungimento di uno o più familiari deve dimostrare la disponibilità; al riguardo, la sua proposta è che sia previsto che lo straniero debba dimostrare la disponibilità di un reddito pari almeno all'importo dell'assegno sociale per ciascun membro della sua famiglia, compreso lui stesso. La quarta osservazione chiama, in sostanza, il Governo a verificare che la normativa in materia di ricongiungimenti non consenta di fatto il ricongiungimento in Italia delle famiglie poligamiche attraverso l'espediente di più richieste di ricongiungimento successive: quella del padre per i figli e quelle dei figli per le madri. Infine, la quinta ed ultima osservazione, recependo le indicazioni espresse nel parere del Comitato per la legislazione, invita il Governo a formulare il testo del provvedimento come novella al decreto legislativo n. 5 del 2007, anziché direttamente al testo unico dell'immigrazione, in modo da far emergere la natura correttiva e integrativa dell'intervento.

Donato BRUNO, presidente, avverte che, da parte di gruppi del Partito democratico e dell'Italia dei valori, sono state presentate due proposte alternative di parere (vedi allegati 2 e 3).

Roberto ZACCARIA (PD), rilevato come molti interventi abbiano fatto riferimento alla pericolosità sociale degli immigrati, sottolinea come il provvedimento in esame riguardi esclusivamente gli stranieri regolarmente soggiornanti ed il loro diritto, riconosciuto in base ad una direttiva europea, a chiedere il ricongiungimento al proprio nucleo familiare.
Ciò premesso, dichiara che il suo gruppo non è contrario, in linea di principio, a soluzioni che evitino che i ricongiungimenti familiari abbiano ricadute di ordine finanziario sul sistema di assistenza e previdenza. Per il suo gruppo è invece irrinunciabile il principio della equiparazione degli stranieri regolarmente soggiornanti


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ai cittadini italiani sotto il profilo dei diritti fondamentali: si tratta, del resto, di un principio di rango costituzionale. La Costituzione, infatti, non distingue, sotto questo aspetto, tra cittadini e stranieri.
Tale principio è invece violato dalla proposta di parere formulata dalla relatrice, che, introducendo il principio secondo cui lo straniero deve dimostrare la disponibilità di un reddito di importo pari almeno all'assegno sociale per ciascun membro della propria famiglia, di fatto crea un forte sbarramento ai ricongiungimenti familiari. Si tratta di una previsione inaccettabile considerato che la famiglia è una istituzione costituzionalmente tutelata e che nessun limite minimo di reddito è previsto per i cittadini italiani. Non può negarsi che l'importo dell'assegno sociale sia basso, ma lo è anche per gli italiani che si trovano a dover mantenere una famiglia facendo affidamento solo su di esso.
Quanto al metodo seguito dal Governo per la riforma della disciplina sui ricongiungimenti familiari, ribadisce quanto da lui già osservato in precedenza: quello in esame non può considerarsi un decreto integrativo e correttivo. Del resto, la stessa relatrice ha apertamente riconosciuto che il provvedimento tende a modificare in senso restrittivo l'impostazione conferita alla materia dal centrosinistra nella passata legislatura. Non contesta, naturalmente, la legittimità politica di tale scelta, ma ritiene scorretto utilizzare lo strumento della delega legislativa correttiva per realizzarla. A suo avviso, si tratta di un vizio di forma che la Corte costituzionale non potrà non censurare, riscontrando l'illegittimità del provvedimento per carenza di potere legislativo.
Quanto al merito del testo, osserva che l'introduzione del limite minimo di diciotto anni per il coniuge di cui si può chiedere il ricongiungimento viola la direttiva comunitaria, la quale non stabilisce alcunché al riguardo. Sottolineato che il suo gruppo è ovviamente contrario sia ai matrimoni forzosi, sia alla poligamia, fa però presente che non tutti i matrimoni in cui uno dei coniugi abbia meno di diciotto anni sono imposti, l'età dipendendo anche dai costumi culturali dei popoli.
Rileva poi l'irragionevolezza della previsione secondo cui il ricongiungimento dei figli maggiorenni è consentito solo se questi non siano in grado di provvedere a se stessi a causa di una invalidità totale. Possono infatti esservi figli incapaci di provvedere a se stessi a causa di una invalidità solo parziale, ancorché permanente. Anche per questo aspetto, a suo parere, si profila un contrasto con la direttiva comunitaria di riferimento, considerato che questa non parla in alcun modo di invalidità totale, limitandosi ad un generico riferimento allo stato di salute.
Fa inoltre notare che il parere del Garante della protezione dei dati personali, per quanto formalmente favorevole, pone di fatto alcune precise condizioni. Scrive infatti il Garante che sussiste un'imprescindibile necessità che gli organi ed uffici preposti al trattamento dei dati genetici assicurino che il trattamento degli stessi avvenga con modalità, in concreto, rigorosamente rispettose della qualità e della sicurezza dei dati, nonché dell'obbligo di conservazione solo temporanea degli stessi, e che venga prestata elevata attenzione alla liceità del trattamento dei dati stessi nei casi in cui l'organo competente si avvalga per tale trattamento della collaborazione di soggetti esterni. Di tutto questo non vi è traccia nella proposta di parere della relatrice.
Per tali ragioni, dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore e raccomanda l'approvazione della proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), dopo avere ringraziato la relatrice per aver recepito alcuni suoi suggerimenti, puntualizza che non è intenzione di nessuno negare il diritto al ricongiungimento, al quale non è personalmente contrario, ma che si tratta però di regolarne l'esercizio, limitandolo entro determinate condizioni che lo rendano compatibile con le giuste


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esigenze della comunità di accoglienza. Non è infatti pensabile, a suo giudizio, che lo straniero, ancorché regolarmente soggiornante in Italia, possa chiedere il ricongiungimento dei propri familiari senza essere in condizione di poterli mantenere dal punto di vista economico.
Quanto alla disparità di trattamento, cui accennava il deputato Zaccaria, osserva che essa esiste già oggi, considerato che l'importo dell'assegno sociale non è uguale in tutta Italia: in Alto Adige, ad esempio, è più alto che altrove, con la conseguenza che persone entrate in Italia dimostrando un reddito pari all'assegno sociale nazionale chiedono poi l'integrazione del differenziale tra il proprio reddito e l'assegno sociale altoatesino. Ritiene, d'altra parte, che una previsione nel senso dell'elevazione del livello del reddito minimo di cui si deve dimostrare la disponibilità ai fini del ricongiungimento sia consentita dalla direttiva comunitaria.

Carlo COSTANTINI (IdV) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, che appare connotata da una incongruenza di fondo, in quanto va in direzione diversa rispetto agli obiettivi che si propone di raggiungere. Seppure ritiene condivisibile la finalità di prevenire forme di abuso dello strumento del ricongiungimento familiare, l'impianto complessivo dello schema gli appare però inidoneo a conseguire quest'obiettivo.
Si sofferma, in particolare, sulla misura che limita il ricongiungimento dei figli maggiorenni a carico, impossibilitati a provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita dovute a ragioni oggettive connesse ad uno stato di salute che comporti invalidità totale. Si tratta di una previsione illogica, che dà luogo ad una evidente discriminazione rispetto a chi, pur se affetto da invalidità parziale, potrebbe comunque risultare totalmente impossibilitato a provvedere alle proprie esigenze di vita.
Analoga riflessione svolge sulla disposizione che consente il ricongiungimento dei genitori a carico soltanto qualora essi non abbiano altri figli nel paese di origine ovvero dei genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli non possano provvedere al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di salute. In questo modo si fissano rigidi criteri precostituiti, creando un sistema all'interno del quale l'autorità amministrativa che deve decidere sulla domanda di ricongiungimento risulta privata della possibilità di esercitare una qualsiasi attività di valutazione di tipo discrezionale, che sarebbe invece più efficace per valutare le singole situazioni e per seguire gli obiettivi prefissati.
Dichiara inoltre di non condividere il limite dei diciotto anni di età del coniuge che dovrebbe ricongiungersi. Questa previsione, infatti, appare contrastare con le norme dell'ordinamento giuridico italiano, che consentono, a determinate condizioni, la celebrazione del matrimonio anche alle persone che abbiano compiuto sedici anni.
Si sofferma quindi sulla previsione che stabilisce il ricorso all'esame del DNA per i soggetti che devono ricongiungersi al coniuge presente in Italia, quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere relativa all'identità di tali soggetti. Si tratta di un presupposto eccessivamente debole ed opinabile, tale da rendere concreto il rischio di eccessi nella imposizione dell'esame del DNA operato su base non volontaria, che rischia di trasformare questo esame nella modalità ordinaria di verifica del legame di parentela.
Ribadisce quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, invitando ad approvare la propria proposta alternativa di parere.

Raffaele VOLPI (LNP) osserva preliminarmente che il proprio gruppo ha ben chiaro l'oggetto dello schema in esame, che è quello di disciplinare il ricongiungimento familiare degli stranieri regolarmente presenti in Italia. Al riguardo ritiene inaccettabile l'equazione secondo cui ogni volta che la maggioranza disciplina questioni connesse all'immigrazione dà automaticamente


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luogo a forme di discriminazione degli stranieri. Il proprio gruppo non intende in alcun modo limitare arbitrariamente i ricongiungimenti familiari: l'obiettivo che invece si propone è quello di elaborare una disciplina che stabilisca i necessari requisiti che deve possedere il soggetto che avanza la richiesta. Con lo schema in esame, infatti, il legislatore deve fornire certezze non solo all'ordinamento giuridico nazionale, ma anche allo straniero che chiede di entrare in Italia, evitando ogni forma di discrezionalità nella decisione, senza così creare aspettative che potrebbero essere disattese.
Lo straniero che vuole ottenere il ricongiungimento deve necessariamente disporre di un reddito minimo che gli consenta di garantire una esistenza dignitosa a sé ed alla propria famiglia: si tratta di un principio di buon senso che va al di là di ogni ideologia.
Dopo aver ringraziato il deputato Zeller per il contributo da lui fornito al dibattito, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolineando, per altro, che il proprio gruppo avrebbe preferito inserire nel parere delle condizioni anziché delle mere osservazioni.

Jole SANTELLI (PdL) dichiara di condividere integralmente la proposta di parere del relatore, sia nella premessa che nelle osservazioni, ritenendo che il Governo ne terrà senz'altro conto, ancorché non formulate sotto forma di condizione.
Lo schema in esame appare assolutamente condivisibile anche perché sostanzialmente rispecchia il dibattito svoltosi in questa Commissione, nel corso della passata legislatura, sulla stessa materia. Non ritiene invece condivisibile la critica sull'uso del decreto legislativo correttivo fondato sulla medesima norma di delega di cui si era avvalso il precedente Governo per emanare il decreto legislativo originario. Al riguardo ricorda che, nel corso della passata legislatura, la maggioranza aveva fatto ricorso ad un ben più grave artifizio per vanificare la disciplina della legge «Bossi-Fini». Ricorda infatti che, avvalendosi di alcune deleghe contenute nella legge comunitaria, il Governo aveva emanato una serie di decreti legislativi che avevano capovolto diversi capisaldi della disciplina in tema di immigrazione, quando sarebbe stato invece più opportuno fare ricorso allo strumento legislativo ordinario.
Si sofferma quindi sul merito del provvedimento in esame. In proposito osserva che, quando si disciplina la materia dell'immigrazione, va tenuto presente che l'ordinamento costituzionale non parifica sempre e comunque i diritti dei cittadini italiani a quelli degli stranieri. Per questa ragione ritiene che, ad esempio, sia legittimo prevedere un reddito minimo diverso per lo straniero che deve ottenere il ricongiungimento rispetto a quello che viene assicurato ai cittadini italiani con l'assegno sociale. Va infatti tenuta presente, tra l'altro, la necessità di salvaguardare l'integrità del sistema sanitario nazionale, impedendo che lo straniero privo di risorse diventi un peso eccessivo per la collettività.
Si dichiara quindi favorevole a prevedere norme rigorose che siano volte ad impedire l'uso strumentale del matrimonio al solo fine di ottenere il ricongiungimento familiare, in aperta contraddizione con lo spirito della norma. Per questa ragione ritiene condivisibile la scelta di mantenere la soglia minima di età del coniuge che deve ricongiungersi a diciotto anni. Questa è, infatti, l'età alla quale il codice civile riconduce l'acquisto della capacità di agire. La deroga con la quale l'ordinamento giuridico italiano consente il matrimonio dell'infrasedicenne opera in presenza di circostanze peculiari e specifiche e quindi è difficilmente applicabile a soggetti stranieri.
Conclude preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, auspicando che il Governo tenga in considerazione le osservazioni in esso contenute.

Mario TASSONE (UdC) osserva preliminarmente come la materia dell'immigrazione presenti profili di diversa natura,


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che spesso contrappongono opposte filosofie e culture. L'approccio al tema dell'immigrazione non può e non deve essere limitato ad una correlazione diretta con il tema della sicurezza, che rappresenterebbe una inaccettabile forzatura. Occorre trovare un punto di equilibrio e di bilanciamento tra le diverse situazioni, tenendo presente sia le esigenze del paese che ospita, sia i costumi dei paesi di provenienza. Al riguardo si dichiara compiaciuto dello sforzo compiuto dal relatore nella sua proposta di parere, che tuttavia non sembra in grado di perseguire gli obiettivi che pure si propone. Preannuncia pertanto un voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, saranno precluse le proposte alternative, mentre, se risulterà respinta, saranno messe in votazione le proposte alternative.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.15.