Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 22 luglio 2008


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ALLEGATO

Disposizioni urgenti in materia fiscale, di monitoraggio della spesa pubblica e di proroga termini (C. 1496 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, approvato dal Senato, in corso di esame presso le Commissioni riunite I e V della Camera, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini;
considerato che il provvedimento, recando norme che incidono su una pluralità di discipline eterogenee, appare riconducibile a materie riservate prevalentemente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quali il sistema tributario e contabile dello Stato, la tutela del risparmio e i mercati finanziari, l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
evidenziate le disposizioni di cui al comma 8-quater dell'articolo 3 del provvedimento, che al fine di contenere i fenomeni connessi all'emergenza ambientale concede ai comuni della regione Campania, in deroga alla normativa generale in materia di tassa o tariffa rifiuti, la facoltà di deliberare, per l'anno 2008, variazioni della tassa o della tariffa relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani anche dopo il 30 maggio 2008;
considerato quanto statuito dalle disposizioni recate dal comma 7 dell'articolo 4, che prorogano da 24 a 30 mesi il termine entro cui le società a capitale pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, sono tenute a cessare le attività non consentite;
ritenuto opportuno, in relazione al comma 4 dell'articolo 4-bis, che differisce i termini per l'istituzione degli uffici periferici dello stato nelle nuove province, raccomandare la necessità di contenere l'istituzione in ciascuna nuova provincia di tutti gli uffici periferici dello Stato, anche al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa;
evidenziato che l'articolo 4-bis, ai commi 5 e 6, apporta modifiche all'articolo 2, commi da 16 a 22, della legge finanziaria per il 2008, nella parte in cui, al fine del contenimento delle spese per il finanziamento delle comunità montane, prefigura la riduzione del numero complessivo delle comunità e la riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle medesime e delle indennità loro spettanti; proroga altresì al 30 settembre 2008 il termine per il riordino, da parte delle regioni, delle comunità montane e proroga al 31 ottobre 2008 il termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio afferente alla riduzione automatica delle comunità montane nelle regioni inadempienti; valutato che sulla materia sussistono specifici profili di competenza delle autonomie regionali;


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ritenuto altresì opportuno raccomandare, in ordine ai predetti commi 5 e 6 dell'articolo 4-bis, che prorogano il processo di riorganizzazione delle comunità montane, da parte delle Regioni, al 30 settembre 2008, che tale proroga non influenzi negativamente il processo di riassetto delle comunità montane avviato in diverse regioni, anche in relazione al nuovo codice delle autonomie;
rilevato che, ai sensi del comma 14 dell'articolo 4-bis del provvedimento, si dispone la proroga al 31 dicembre 2008 del termine entro cui le regioni possono procedere al riordino dei Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario; e che il comma 15 differisce al 31 dicembre 2008 il termine previsto per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione relativo alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., al fine di consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni;
ravvisata la necessità, in relazione al suddetto comma 14 dell'articolo 4-bis, che proroga al 31 dicembre il termine entro il quale le regioni possono procedere al riordino dei consorzi di bonifica, di dare impulso al processo di riordino di tali enti secondo criteri di speditezza nel quadro del complessivo riassetto degli enti idrici, ed al fine di evitare sovrapposizioni di competenze nei territori interessati;
valutate le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 4-ter del testo, che contemplano misure tese a fronteggiare l'emergenza in cui versa il settore della pesca a seguito dell'incremento dei costi del gasolio e ad agevolare il processo di ristrutturazione della flotta peschereccia mediante il fermo di emergenza delle attività di pesca e lo stanziamento di risorse destinate alla concessione, per l'anno 2008, di ammortizzatori sociali «in deroga» per il settore della pesca; segnalata l'esigenza di attivare adeguate forme di coordinamento nel settore con il sistema delle autonomie territoriali;
considerato l'articolo 4-octies del decreto-legge, che preclude, fino alla cessazione dello stato d'emergenza nella gestione dei rifiuti nella regione Campania, il trasferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani in altre regioni, esclusi quelli della raccolta differenziata inviati presso impianti per il riutilizzo, il riciclo o il recupero di materia, salve le eventuali intese concluse in tal senso;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il pieno coinvolgimento delle regioni nella fase attuativa delle previsioni che dispongono la riduzione automatica delle comunità montane qualora le regioni medesime non abbiano provveduto nei tempi prefissati al loro riordino;
b) valutino le Commissioni di merito, in relazione al comma 4 dell'articolo 4-bis, che differisce i termini per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle nuove province, l'opportunità di prevedere che sia limitata l'istituzione, in ciascuna nuova provincia, degli uffici periferici dello Stato, anche al fine della razionalizzazione e del contenimento delle spese;
c) valutino inoltre le Commissioni, ai commi 5 e 6 dell'articolo 4-bis, che prorogano il termine di definizione del processo di riorganizzazione delle comunità montane da parte delle regioni al 30 settembre 2008, l'opportunità di prevedere che tale proroga non incida negativamente sul processo di riassetto delle comunità montane avviato in diverse regioni, anche in relazione al nuovo codice delle autonomie;
d) valutino le Commissioni di merito, in relazione al comma 14 dell'articolo 4-bis che proroga al 31 dicembre il termine entro il quale le regioni possono


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procedere al riordino dei consorzi di bonifica, l'opportunità di prevedere che il processo di riordino di tali enti avvenga secondo criteri di speditezza, nel quadro del complessivo riassetto degli enti idrici ed evitando sovrapposizioni di competenze nei territori interessati;
e) valutino altresì le Commissioni l'opportunità che sia stabilito, al comma 5 dell'articolo 4-ter del decreto-legge, che le modalità di attuazione del fermo temporaneo, l'entità del premio e le relative erogazioni siano definite con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita, oltre la Commissione centrale per la pesca marittima e le competenti Commissioni parlamentari, anche la Conferenza unificata.