Commissioni Riunite I e V - Mercoledì 17 settembre 2008


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ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimere gli articoli 1, 2, 4, 20, 21 e 45.
1. 3.I Relatori.

Sopprimerlo.
* 1. 1.Baretta.

Sopprimerlo.
* 1. 2. Borghesi, Costantini, Aniello Formisano, Cambursano.

Sopprimerlo.
* 1. 5. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Aggiungere in fine il seguente comma:
3-bis. Per assicurare l'immediata attuazione degli interventi previsti all'articolo l, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a favore dei progetti di innovazione industriale, il Ministero dello Sviluppo Economico potrà avvalersi delle modalità di gestione già stabilite per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
1. 4. La Loggia, Giudice.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sviluppo della continuità territoriale per la regione Sardegna).

1. Nell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per la regione Sardegna tra i soggetti di cui alla lettera b) del comma 3 sono compresi i cittadini intracomunitari nati in Sardegna, qualora, per motivi di lavoro o di giustizia, siano stati obbligati a trasferire la propria residenza al di fuori dell'isola.»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo


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criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore.».

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano previa consultazione con gli altri Stati membri dell'Unione Europea interessati ed assenso della Commissione, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CEE) 23 luglio 1992, n. 2408/92.
4. Agli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289»
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 02. Cicu.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Recupero degli aiuti incompatibili con il mercato europeo nel settore dell'agricoltura).

1. A valere sulle risorse trasferite alla regione Sardegna ai sensi dei commi da 834 a 840 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono vincolati 50 milioni di euro a decorrere dal 2008 e sino ad esaurimento del debito, destinati al recupero degli aiuti erogati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale Sardegna 13 dicembre 1988, n. 44, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione Europea n. 97/612/CE del 16 aprile 1997.
2. A carico dei soggetti beneficiari delle provvidenze dell'articolo 5 della legge regionale Sardegna 13 dicembre 1988, n. 44, il recupero è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite senza ulteriori oneri ed interessi. La regione Sardegna entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.».
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 01. Cicu.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Attuazione dell'accordo Basilea 2 in materia di attenuazione del rischio del credito per le PMI).

1. Gli interventi relativi al capitale di debito che comportano impegni da assumersi a valere sulle risorse del Fondo finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
2. La garanzia dello Stato opera quale garanzia di ultima istanza per i finanziamenti assistiti dalla garanzia diretta, co-garanzia o controgaranzia, in caso di accertato mancato adempimento per gli impegni di cui al precedente comma 1.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1, si provvede a valere sulle risorse del medesimo Fondo finanza d'impresa.
1. 03. La Loggia, Giudice.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Soppressione delle indagini per l'attribuzione della partita IVA).

1. I commi 18, 19 e 20 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppressi.
1. 04. Marinello.
(Inammissibile)


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ART. 2.

Sopprimerlo.
* 2. 1. Baretta.

Sopprimerlo.
* 2. 2. Borghesi, Costantini, Aniello Formisano, Cambursano.

Sopprimerlo.
* 2. 3. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Avvio delle zone franche previste nella regione Sardegna).

1. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, sono stanziati 80 milioni di euro, quale contributo di cofinanziamento alla regione Sardegna per la piena attuazione ed operatività delle zone franche previste dal decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, adottato in attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, al fine di favorire lo sviluppo dell'occupazione, delle attività portuali e manifatturiere, nonché l'interscambio economico con Paesi esteri e, in particolare, con i Paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo.
2. Le norme di attuazione sono adottate nel rispetto del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, che stabilisce talune disposizioni di applicazione dello stesso.
3. Agli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dal 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 01. Cicu.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Potenziamento della rete infrastrutturale dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell' 11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).

1. All'articolo 6-quinquies, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 sostituire le parole da: «È istituito......» fino alle parole: «..... di livello nazionale», con le seguenti: «È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale nazionale, in particolare dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'art 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo "Convergenza")».
2. 02. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1.Baretta.


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Sostituirlo con il seguente:

Art. 4
(Banca del Mezzogiorno).

1. All'articolo 6-ter, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la lettera a) con la seguente: a) i criteri per la redazione dello Statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia e che l'attività prevalente sia finalizzata al sostegno finanziario di imprese e al credito alle persone nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).
4. 2. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Sostituire la lettera a) del comma 3 dell'articolo 6-ter della legge 6 agosto 2008, n. 133, con la seguente: a) «a) i criteri per la redazione dello Statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia e che l'attività prevalente sia finalizzata al sostegno finanziario di imprese e al credito alle persone nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).
4. 04. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente: 29-bis) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia.

Conseguentemente sopprimere il comma 3-quater dell'articolo 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. 01. Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il regime previsto al comma 1 si applica anche alle cessioni dei veicoli acquistati presso un soggetto passivo d'imposta che ha potuto operare, in relazione all'acquisto dei beni medesimi, una parziale detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al corrispondente importo a decorrere dall'anno 2009.
4. 02. Ciccanti.
(Inammissibile)


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Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riemersione delle locazioni abitative e commerciali "in nero" ed avvio delle procedure per la tassazione separata delle locazioni).

1. I proprietari o i detentori, a qualunque titolo, di immobili per i quali hanno sottoscritto, in qualità di locatore, contratti di locazioni commerciali o per civile abitazione, comunque definite, o che abbiano pattuito in qualsiasi forma canoni riconducibili alla medesima tipologia contrattuale, anche per periodi d'anno, possono chiudere le proprie posizioni irregolari nei confronti dell'erario mediante dichiarazione di riemersione da presentare entro il termine del 30 settembre 2008, con versamento di 2 euro per metro quadro in ragione d'anno, per ogni unità immobiliare non correttamente locata. Si presume, salvo documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i due periodi di imposta antecedenti quello in corso alla data della riemersione. Il versamento è proporzionalmente ridotto in caso di locazione per periodi d'anno e per le posizioni parzialmente irregolari.
2. Per il perfezionamento della riemersione i soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a presentare, contestualmente al versamento, le documentazioni relative all'avvenuto rispetto degli obblighi di legge in materia di locazioni per civile abitazione o commerciali. Gli estremi identificativi delle unità immobiliari cui sono riferiti le dichiarazioni di riemersione sono immediatamente comunicati ai comuni dove le stesse si trovano. Non si fa luogo alla restituzione delle somme versate a titolo di Imposta comunale immobili eventualmente in eccesso.
3. Il versamento può essere effettuato in tre rate, di cui la prima da versare entro il 31 dicembre 2008, la seconda entro il 31 marzo 2009, la terza entro il 30 giugno 2009.
4. I comuni, con proprie deliberazioni, stabiliscono l'entità e le scadenze che i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare per il mancato pagamento di imposte, canoni o tariffe locali. Le comunicazioni di cui al comma 2 costituiscono il titolo per l'applicazione delle imposte e delle tariffe comunali negli anni successivi.
5. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati la preclusione di ulteriori accertamenti tributari sull'immobile nonché l'estinzione delle sanzioni, ivi comprese quelle accessorie e quelle di cui sono titolari i comuni.
6. Le posizioni irregolari emerse sono comunicate ai comuni ai fini dell'applicazione delle imposizioni e delle sanzioni di competenza.
7. Nell'ambito della Manovra economica per l'anno 2009, tenendo conto delle maggiori entrate e dell'ampliamento della base imponibile derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono individuate, nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa pubblica, una o più aliquote per la tassazione separata dei redditi derivanti dalla locazione di immobili per abitazione o per uso commerciale sia che i redditi afferiscono alle persone fisiche sia che vengano realizzati da persone giuridiche, equiparandole progressivamente alla tassazione prevista per le Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) di cui all'articolo 1, ai commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007).
8. Con uno o più decreti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze emana le disposizioni attuative del presente articolo.
4. 03. La Loggia, Giudice.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis.
(Accesso al credito imprese ittiche).

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese del settore ittico, a


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ciascuno dei Consorzi di Garanzia Fidi per il settore della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, sono attribuiti contributi in conto capitale pari a 200.000 euro all'anno per il periodo 2007-2013.
2. All'onere di cui al comma precedente si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia.
4. 05. Marinello.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondo modernizzazione filiera ittica).

1. È istituito il Fondo di sviluppo per la modernizzazione della filiera ittica, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alle ristrutturazioni finanziarie, al risanamento delle imprese, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUUE C244 del 1o ottobre 2004 e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di start up e prestiti partecipativi ed all'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio.
2. All'onere di cui al comma precedente si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia.
4. 06. Marinello.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia fiscale per l'agricoltura).

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i nove periodi d'imposta successivi fino alla fine del comma» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso dal 1o gennaio 2009 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».
2. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2009.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni su gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 400 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo istituito ai sensi dell'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. 07. Marinello.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di consorzi agrari).

1. Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi, ai sensi dell'articolo 223-ter-decies


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delle disposizioni di attuazione del codice civile, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366. L'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 1o maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n 233, è abrogato.
4. 08. Marinello.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis.

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuto ai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle singole Camere di commercio un credito di imposta nella misura di 500 euro a parziale recupero degli anomali aumenti di prezzo dei carburanti verificatisi nello stesso periodo. Il credito di imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale delle attività produttive.
2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 80 milioni di euro per l'anno 2008.
4. 09. Ciccanti.
(Inammissibile)

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma il Governo proceda secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua nel programma le risorse necessarie che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007/2013 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante finanza di progetto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Nell'ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte va indicata come prioritaria la condizione che i progetti nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie.
3. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso dello spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.
4. È attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione di stipulazioni di accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico


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nella sua funzione di coordinamento si avvale del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che viene rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al comma 2 e degli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.
5. All'articolo 66, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di attuazione del codice della strada, è aggiunto infine il seguente periodo: «Tale profondità minima può essere ridotta, previo accordo con l'Ente proprietario della strada».
6. Nel comma 3, dell'articolo 5 della direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici 3 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1999, concernente «Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici» l'inciso «previo accordo con l'Ente proprietario della strada» è soppresso.
7. All'articolo 231, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, il periodo: «In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156» è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V, titolo II, disposizioni relative a reti ed impianti, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche».
8. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si applicano anche alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica.
9. Ai sensi dell'articolo 220 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate modificazioni e integrazioni al capo V del medesimo codice delle comunicazioni elettroniche, coordinando le disposizioni ivi contenute con le previsioni del presente articolo ed abrogando o modificando le norme con essa incompatibili.
14. 7. La Loggia, Giudice.

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259,».

Conseguentemente, al comma 2, alinea, dopo le parole: «e coerenza con la normativa comunitaria in materia» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259,».
14. 8. D'Amico, Bitonci, Simonetti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con le stesse».
14. 5. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «interventi infrastrutturali nelle aree sotto utilizzate» aggiungere le seguenti: «ricadenti nei territori individuati dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo "Convergenza")».
14. 4. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno».
14. 6. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.


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Al comma 2, sopprimere la lettera c).
14. 2. Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i) avvio di un piano formativo obbligatorio per amministratori e dirigenti degli Enti Locali e delle Regioni in merito ai profili normativi e all'impatto tecnico, ambientale, paesaggistico dell'infrastrutturazione a banda larga dei territori. Il piano è realizzato avvalendosi della SSPAL secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 27 del 2008.
14. 1. Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al decreto legislativo 1o agosto 2003, n.259, Allegato 10, articolo 1 (diritti amministrativi) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «111.000,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000»;
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente: «1-bis) Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000, 300 euro ogni mille, utenti»;
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000»;
d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente: «1-bis) Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000, 100 euro ogni 1000 utenti».
14. 3. Ventucci.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Riassegnazione delle entrate provenienti dall'espletamento di procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione).

1. Le entrate provenienti dall'espletamento di procedure di selezione competitiva o comparativa per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 20 per cento allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento delle spese per lo sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione.
14. 01. Giudice.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Trasmissione telematica dei bilanci).

1. All'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: «periti commerciali» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei consulenti del lavoro».
14. 02. Nastri.
(Inammissibile)

ART. 19.

Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: strumenti di controllo aggiungere le seguenti: da parte dell'Autorità di vigilanza.
19. 9. Calabria.

Al comma 1, capoverso, 3-bis, dopo le parole: dei contratti pubblici di, sopprimere la parola: lavori, e dopo le parole: anche avvalendosi delle province, sopprimere


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le parole: , dei provveditorati delle opere pubbliche.

Conseguentemente al capoverso 3-quater, dopo le parole: I contratti di, eliminare la parola: lavori;
sopprimere il capoverso 3-sexies;
sopprimere il capoverso 3-
decies;
al capoverso 3-
undecies, dopo le parole: al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di, sopprimere la parola: lavori,.
* 19. 1. Mariani, Vannucci.

Al comma 1, capoverso, 3-bis, dopo le parole: dei contratti pubblici di, sopprimere la parola: lavori, e dopo le parole: anche avvalendosi delle province, sopprimere le parole: , dei provveditorati delle opere pubbliche.

Conseguentemente al capoverso 3-quater, dopo le parole: I contratti di, eliminare la parola: lavori;
sopprimere il capoverso 3-sexies;
sopprimere il capoverso 3-
decies;
al capoverso 3-
undecies, dopo le parole: al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di, sopprimere la parola: lavori,.
* 19. 7. Armosino, Lupi, Stradella.

Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «le amministrazioni regionali», aggiungere le seguenti: «e Consip S.p.A.».

Conseguentemente al comma 1, sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:
3-ter. I soggetti che fungono da centrali di committenza ai sensi del comma 3-bis e l'Osservatorio predispongono capitolati prestazionali e prezzari di riferimento per prestazioni standardizzate o comunque comparabili, nell'osservanza dei valori espressi nelle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dei relativi parametri qualità-prezzo, nonché sulla base della media dei prezzi praticati alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per cento. Dei capitolati prestazionali e dei prezzari così rilevati è data evidenza pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale di Consip S.p.A. ovvero di ciascuna centrale di committenza e sul sito dell'Osservatorio.

Conseguentemente al comma 1, capoverso 3-quater, secondo periodo, dopo le parole: «l'ente locale interessato e» aggiungere le seguenti: «Consip S.p.A. ovvero».

Conseguentemente al comma 1, capoverso 3-quinqiues, dopo le parole: «le centrali di committenza» aggiungere le seguenti: «di cui al presente articolo».
19. 4.Volpi.

Al comma 1, capoverso 3-bis aggiungere, in fine, le parole: anche in deroga all'articolo 2, comma 28 della legge n. 244 del 2007.
19. 8. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, capoverso 3-ter, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 7 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
19. 10. Calabria.

Al comma 1, capoverso 3-quater, secondo periodo, dopo le parole: interventi di vigilanza e di controllo aggiungere le seguenti: di cui al comma 5 dell'articolo 6 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione


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delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
19. 11. Calabria.

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.
* 19. 2. Misiani, Fontanelli, Giovanelli, Marchi, Causi.

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.
* 19. 3. Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.
* 19. 5. Giudice.

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.
* 19. 6. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sopprimere gli articoli 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.
* 19. 12. Rubinato.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Requisiti acustici passivi degli edifici).

1. L'entrata in vigore delle disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, emanato ai sensi dell'articolo 3, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 («Legge quadro sull'inquinamento acustico»), è differita sino alla entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, lettera f), della stessa legge.
2. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 3, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 («Legge quadro sull'inquinamento acustico»), la progettazione di edifici di nuova costruzione deve essere corredata, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, da una relazione acustica, sottoscritta dal progettista o da un tecnico abilitato, conforme ai criteri di calcolo di cui al Rapporto tecnico UNI TR 11175:2005 «Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale».
3. Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, il Governo avvierà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una fase di sperimentazione, della durata di sei mesi, avvalendosi di una commissione di coordinamento promossa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, diretta alla definizione di una proposta di requisiti e criteri necessari per la realizzazione di opere e interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici, anche con riferimento alle modalità di verifica e di collaudo, nonché alla documentazione necessaria per l'autorizzazione alla esecuzione degli interventi stessi.
4. Il Governo avvierà, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, al fine di tener conto degli esiti della sperimentazione compiuta ai sensi del comma precedente, dei dati raccolti sulla base delle relazioni acustiche presentate a corredo dei progetti, nonché degli esiti delle prove acustiche effettuate su opere compiute.
19. 01. Orsini.
(Inammissibile)


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Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di mutui per la prima casa).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le spese notarili correlate alla stipula del contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa o per la ristrutturazione della medesima, sono poste a carico dell'istituto di credito mutuante.
19. 02. D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti, Volpi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Lotta ai ritardi di pagamento nelle forniture edili).

1. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera.
19. 03. Ventucci.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, le parole: «Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1o gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica».
2. A partire dal 1o gennaio 2009 la partecipazione agli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata mediante Posta Elettronica Certificata con marcatura temporale all'indirizzo indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale del proponente mediante Firma Elettronica certificata.
3. Il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal precedente comma esclude il richiedente dal processo di valutazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti della Pubblica Amministrazione committente.
4. Le Amministrazioni sono tenute a pubblicare i capitolati, corredati di indicazione di Posta Elettronica Certificata a cui inviare la documentazione. I formati dei file con cui dovrà essere redatta la documentazione dovranno essere indicati nei capitolati. Tutte le Amministrazioni si attrezzano per la gestione telematica degli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici e telematici atti agli adempimenti di cui al presente articolo non costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1o gennaio 2010, cessa l'obbligo di pubblicazione degli estratti.
19. 04. Lanzillotta, Amici, Giovanelli.


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Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

All'articolo 32, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo le parole: «oneri della sicurezza», sono aggiunte le seguenti: «Qualora l'amministrazione non si avvalga della predetta facoltà, il titolare del permesso di costruire potrà procedere esso stesso alla gara, con le medesime modalità previste dal presente articolo. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 28, si considera l'entità complessiva delle opere di urbanizzazione correlate funzionalmente al singolo intervento edilizio, in relazione alla tipologia ed alle modalità esecutive delle stesse».
19. 08. Toccafondi, Lupi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

All'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) per l'affidamento di lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) e di cui all'articolo 122, comma 8, qualora, per ragioni di natura tecnica o di connessione strutturale, ovvero attinenti al collegamento funzionale con gli interventi realizzati direttamente dal soggetto che chiede il rilascio del permesso di costruire, il contratto possa essere affidato unicamente questo soggetto».
19. 07. Toccafondi, Lupi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

All'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«10. Per lavori d'importo superiore a 1 milione di euro e sino alla soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può indicare nel bando il numero di offerte al sopra del quale si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86. La stazione appaltante procede all'individuazione di tale soglia numerica con riguardo alla sua capacità amministrativa, ovvero in relazione ai rischi di ritardo che tale verifica potrebbe comportare, con compromissione della realizzazione del progetto».
19. 06. Toccafondi, Lupi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

All'articolo 124 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«9. Per servizi e forniture di importo superiore a 100.000 euro e sino alla soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può indicare nel bando il numero di offerte al di sopra del quale si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86. La stazione appaltante


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procede all'individuazione di tale soglia numerica con riguardo alla sua capacità amministrativa, ovvero in relazione ai rischi di ritardo che tale verifica potrebbe comportare, con compromissione della realizzazione del progetto».
19. 09. Toccafondi, Lupi.
(Inammissibile)

ART. 20.

Sopprimerlo.
* 20. 1. Baretta.

Sopprimerlo.
* 20. 2. Borghesi, Cambursano, Costantini, Aniello Formisano.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 sono soppressi i commi da 47 a 54 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
2. Al relativo onere, valutato in 250 milioni di euro in ragione d'anno si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
20. 02. La Loggia, Giudice.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni sui prestiti vitalizi ipotecari a tutela dei contraenti).

1. Il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è sostituito dal seguente:
Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche ed istituti di credito nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, riservati a persone fisiche con età superiore a 65 anni compiuti.
I finanziamenti erogati dai soggetti abilitati di cui al comma che precede, sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali ed agli stessi si applicano l'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e la disciplina prevista dall'articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, a prescindere dalla data di rimborso del finanziamento.
Il rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto dall'istituto erogante esclusivamente al momento della morte del soggetto finanziato, ovvero qualora venga trasferita, in tutto o in parte, la proprietà o l'uso dell'immobile dato in garanzia o vengano su di esso compiuti atti che ne riducano sensibilmente il valore.
I datori di ipoteca concedono al finanziatore mandato con rappresentanza a vendere l'immobile, con esecuzione anche successiva alla durata della vita dei mandanti,


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purché trascorsi almeno sei mesi dalla data di esigibilità del finanziamento e comunque entro il terzo anno dalla data di scadenza del finanziamento. Il mandato è concesso anche nell'interesse del mandatario e di qualsiasi suo successore o avente causa, ivi inclusi i soggetti cessionari dei crediti derivanti dal contratto di finanziamento, e si estingue con il rimborso integrale del finanziamento. La vendita deve essere effettuata ad un prezzo non inferiore al valore dell'immobile individuato da un perito nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui è situato l'immobile. Il prezzo minimo di vendita si intende ridotto del 10 per cento se l'immobile è rimasto invenduto trascorsi dodici mesi dalla data di esigibilità del finanziamento, e di un ulteriore 10 per cento per ogni ulteriore semestre. La notificazione dell'istanza per la nomina del perito deve farsi ai mandatari o ai loro eredi almeno sessanta giorni prima della vendita. In caso di eredità giacente la vendita è autorizzata dal tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. II mandatario deve utilizzare le somme ricavate dalla vendita, al netto delle spese sostenute, per estinguere quanto dovuto a fronte del finanziamento. Ogni somma residua spetta ai mandanti o ai loro eredi ed aventi causa, ed è messa a loro disposizione anche a mezzo di deposito vincolato presso un istituto di credito. Il finanziatore non può, se il ricavo netto della vendita in esecuzione del mandato non è sufficiente per l'estinzione del prestito, rivalersi nei confronti degli eredi od aventi causa, del soggetto finanziato per le eventuali somme residue dovute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, n. 7 e n. 8 del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto. In caso di eredità giacente l'obbligo di rendiconto di cui all'articolo 1713 del codice civile deve essere assolto nei confronti del tribunale che ha autorizzato la vendita. I finanziamenti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle disposizioni precedentemente vigenti.
Gli eredi e gli aventi causa possono rimborsare integralmente il prestito vitalizio ipotecario entro i dodici mesi successivi alla scomparsa del datore di ipoteca, estinguendo il mandato con rappresentanza a vendere l'immobile.
20. 01.Moroni.
(Inammissibile)

ART. 21.

Sopprimerlo.
*21. 11.Giudice.

Sopprimerlo.
*21. 12.Osvaldo Napoli.

Sopprimerlo.
*21. 10.Baretta.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: nelle situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettano un efficace e utile ricorso al mercato con le seguenti: nel rispetto della disciplina dell'Unione europea.
21. 3.Volpi, D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: non permettono un efficace e utile ricorso al mercato aggiungere le seguenti: ovvero nel caso di soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari della gestione di un servizio pubblico locale nell'intero territorio del bacino ottimale di utenza come individuato dalla


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normativa di settore relativa al singolo servizio.
21. 1.Bitonci, Lanzarin, Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Simonetti.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: eccezionalmente, nei medesimi casi indicati alla lettera b) e se necessario per particolari situazioni di mercato con le seguenti: nel rispetto della disciplina dell'Unione europea.
21. 4.Volpi, D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, lettera e), secondo periodo, sopprimere le parole da: definire il periodo temporale fino alla fine della lettera.
21. 5.Volpi, D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole: , definire il periodo temporale entro il quale effettuare la gara e giustificare gli affidamenti diretti in base a un'analisi di mercato e a una valutazione comparativa con l'offerta privata, da trasmettere, a fini di controllo, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione di settore, ove costituite con le seguenti: e informare, per conoscenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato o le autorità di regolazione di settore, ove costituite.
21. 6.Volpi, D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo.
21. 8.Volpi, D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).
21. 9. Volpi, D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza aggiungere le seguenti: accentuati i servizi per la cui gestione sono stati costituiti.
21. 2.Bitonci, Lanzarin, Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Simonetti.

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: fermo restando quanto previsto dalla lettera a).
21. 7.Volpi, D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Bitonci, Simonetti.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di programmazione sanitaria).

1. All'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3, lettera b), dopo le parole: le strutture accreditate; aggiungere le seguenti: la determinazione della soglia minima di efficienza dovrà tener conto delle differenze tra le diverse tipologie organizzative delle strutture sanitarie nonché delle diverse realtà regionali, in termini di territorio, demografia e orografia.
2. All'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, dopo le parole: dalla regione aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio della equiordinazione.


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3. All'articolo 8-quinquies, il comma 2 lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni è così modificato: il volume massimo di prestazioni sanitarie e i correlati livelli economici di spesa, determinati in base al reale fabbisogno assistenziale, che le strutture sanitarie presenti nell'ambito della medesima Azienda sanitaria locale si impegnano ad assicurare, fissati per branca specialistica e non per singole strutture sanitarie, sulla base dei dati statistici ed epidemiologici rilevati nell'anno precedente per ciascuna branca specialistica.
4. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche fino alle parole: «che indicano»: in attuazione del principio di equiordinazione delle strutture pubbliche, private e dei professionisti accreditati, nonché di quanto previsto dal comma 1, la regione e le Aziende sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche e equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, mediante intese con le loro organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale,.
5. All'articolo 8-sexies, dopo il comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni è inserito il seguente comma:
Il campione di strutture sanitarie da selezionare per la determinazione delle tariffe dovrà essere formato da strutture sanitarie a gestione pubblica, strutture sanitarie equiparate, strutture sanitarie private accreditate e dovrà essere statisticamente rappresentativo della realtà nazionale. La formazione della tariffa della prestazione, inoltre, dovrà tener conto anche dell'utile d'impresa, in ragione dei costi di produzione e funzionamento delle strutture sanitarie.
21. 01.Gioacchino Alfano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.

1. All'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «le pubbliche amministrazioni» aggiungere le seguenti: «e i consorzi di bonifica e irrigazione».
21. 03.Marinello.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, alla fine aggiungere:
«Gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza contrattuale o di legge, con esclusione di ogni proroga o rinnovo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.»;
b) sostituire il comma 3 con il seguente:
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house. In questo


Pag. 40

caso l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi di mercato e ad una valutazione comparativa con l'offerta privata, e contestualmente trasmettere una relazione, contenente gli esiti delle predette verifiche, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'autorità di regolazione del settore, ove costituite, che possono adottare provvedimenti inibitori nel termine di 60 giorni dalla ricezione della predetta relazione;
c) dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali in Italia e all'estero non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente si applica anche ai soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi. Se già esistenti, tali ulteriori gestioni, servizi od attività cessano entro e non oltre il 31 dicembre 2009. Se tali ulteriori gestioni, servizi od attività sono svolte tramite altre società da essi controllate o partecipate, i soggetti di cui al presente comma hanno 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per dismettere le relative partecipazioni azionarie. I proventi delle suddette dismissioni non entrano nel computo ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno.
I soggetti che gestissero servizi pubblici locali in diversi ambiti territoriali o svolgessero;
d) al comma 7, alla fine, aggiungere: La definizione di tali bacini unificati ottimali di gara è invece obbligatoria per più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento di un'utenza di almeno 20.000 abitanti.
21. 02.Borghesi, Cambursano, Costantini, Aniello Formisano.

ART. 25.

Sopprimerlo.
25. 3.Zaccaria, Amici, Baretta, Giovanelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Le indicazioni e i rinvii normativi di cui ai precedenti commi, devono essere contenuti in un apposito allegato alla legge o al provvedimento nel quale è contenuta la norma che sostituisce, modifica, abroga, deroga, o rimanda ad altre disposizioni legislative.
25. 1.Borghesi, Costantini, Aniello Formisano, Cambursano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Ai suddetti fini, nell'articolo 37 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere, dopo il comma 1, il seguente comma:
«1-bis. Con decreto da adottarsi con le medesime modalità del comma 1 è individuato un modello univoco di certificazione sanitaria per i portatori di handicap, ai fini delle agevolazioni o delle esenzioni di qualunque natura nei settori automobilistico e nautico.».
25. 2.Velo, Meta, Tullo, Cardinale, Fiano, Sarubbi, Lovelli.
(Inammissibile)


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Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Snellimento delle procedure di controllo su esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro).

1. È abrogato l'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96; i rappresentanti legali di aziende od organismi di certificazione delegati, per le spedizioni che superino il peso netto di 10 chilogrammi, presentano all'atto della operazione doganale la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di idoneità all'esportazione ai sensi della legge 10 marzo 1969, n. 96; l'azienda interessata esegue in regime di autocontrollo, con procedure di campionamento e metodi conformi alle vigenti disposizioni, i prelievi e le determinazioni necessarie per il controllo periodico della produzione e verifica dei limiti chimico-analitici nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428; verifiche a campione sulla qualità dei prodotti sono effettuate dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari con metodi deliberati dall'Istituto stesso ed approvati dal Ministero dello sviluppo economico.
2. Con deliberazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono approvati i criteri procedurali per i metodi di campionamento da seguire in regime di autocontrollo da parte delle aziende e i modelli di verbale da utilizzare per l'attestazione delle operazioni svolte.
25. 01.Giudice.
(Inammissibile)

ART. 26.
(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento).

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990, così come sostituito dal comma 1, lettera a) del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
26. 2.Ravetto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i tempi stabiliti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per le approvazioni e autorizzazioni riguardanti le aree protette nazionali e regionali continuano ad essere applicati i termini stabiliti dalle norme vigenti. È sempre ammesso il ricorso alle Conferenze di servizi, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 e dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, nonché dalla presente legge.
26. 1.Marsilio, Rampelli.

ART. 28.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: Gli stessi soggetti con le seguenti: I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.
* 28. 1.Giudice.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sopprimere il primo periodo.


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Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: Gli stessi soggetti con le seguenti: I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.
* 28. 4.Ravetto.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: senza diritto di voto aggiungere le seguenti: ed in qualità di uditori, ove non esplicitamente invitati.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: osservazioni aggiungere le seguenti: scritte, da presentare a valle della conferenza.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
2-quater. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis, devono essere convocati, senza diritto di voto, tutti i soggetti proponenti il progetto che verrà discusso. Nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto nella conferenza implichi adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di pubblici servizi, o abbia effetto direttamente o indirettamente su tutte le loro attività, gli stessi devono ricevere notifica della convocazione della conferenza mediante avviso telematico.
** 28. 2.Guido Dussin, Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci, Simonetti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: senza diritto di voto aggiungere le seguenti: ed in qualità di uditori, ove non esplicitamente invitati.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: osservazioni aggiungere le seguenti: scritte, da presentare a monte della conferenza.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
2-quater. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis, devono essere convocati, senza diritto di voto, tutti i soggetti proponenti il progetto che verrà discusso. Nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto nella conferenza implichi adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di pubblici servizi, o abbia effetto direttamente o indirettamente su tutte le loro attività, gli stessi devono ricevere notifica della convocazione della conferenza mediante avviso telematico.
** 28. 3.Guido Dussin.

ART. 29.
(Ulteriori livelli di tutela previsti dalle autonomie territoriali).

Al comma 1, lettera b), n. 2), capoverso 2-bis aggiungere, in fine, le parole: , nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti».
29. 1.Ravetto.

ART. 30.

Sopprimere i commi 1 e 2.
* 30. 4.Marinello.

Sopprimere i commi 1 e 2.
* 30. 13.Amici, Baretta, Giovanelli.

Sopprimere i commi 1 e 2.
* 30. 29.Moroni.


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Sopprimere i commi 1 e 2.
* 30. 8.Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nella sede farmaceutica di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;
b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale;
c) realizzare campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;
d) consentire la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;
e) prevedere da parte del Servizio sanitario nazionale forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma entro il limite dei minori oneri accertati derivanti, per il Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali dallo svolgimento da parte delle farmacie delle suddette attività.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
30. 2.I Relatori.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. All'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Al farmacista è altresì consentito, con i medesimi limiti temporali e previo assenso dell'Ordine provinciale, di trasferire la farmacia nell'ambito del medesimo comune o nei comuni limitrofi qualora si verifichino rilevanti modificazioni nel numero di abitanti del bacino di utenza.».
30. 1.Gioacchino Alfano.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di compensare i disagi delle popolazioni residenti nei comuni con


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popolazione inferiore a 5000 abitanti derivanti dalla mancata corresponsione dell'indennità annua di residenza a favore dei titolari di farmacie rurali prevista dal comma 1 del presente articolo, sul territorio di tali comuni deve essere garantita la presenza di almeno un punto vendita con un farmacista per la distribuzione di farmaci SOP, OTC, di automedicazione, veterinaria, omeopatia, integratori alimentari, prodotti erboristici, erbe sfuse, prodotti cosmetici, articoli sanitari, alimentazione, prodotti per l'infanzia e per l'igiene, nonché per l'auto misurazione gratuita detta pressione arteriosa o per il noleggio di aerosol.
30. 3.Rubinato.

Sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:
3. Due o più comuni, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, devono obbligatoriamente costituire un Unione di comuni, in modo che la popolazione complessiva dei comuni appartenenti all'Unione sia almeno pari a 20.000 abitanti. A tali unioni si applicano le norme previste per le unioni di comuni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
4. L'Unione di comuni è tenuta a presentare un bilancio consolidato ed al pieno rispetto della disciplina contabile di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
30. 18.Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 3, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 51, comma 2, dopo le parole: «carica di sindaco» sono inserite le seguenti: «in comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti».
30. 24.Zeller, Brugger.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i)
all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «... può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale» aggiungere le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita».
* 30. 25.Giudice.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i)
all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «... può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale» aggiungere le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita».
* 30. 28.Osvaldo Napoli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i)
all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «... può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale» aggiungere le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita».
* 30. 19.Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i)
all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «... può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del


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consiglio circoscrizionale» aggiungere le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita».
* 30. 31.Rubinato.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i)
all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «... può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale» aggiungere le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita».
* 30. 15.Fontanelli, Giovanelli, Marchi, Causi, Misiani, Vannucci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportante le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative, nonché per la gestione dei servizi tecnico-amministrativi, in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari a, 20.000 abitanti e che per le funzioni associate sia presente in ogni comune almeno uno sportello a disposizione del pubblico.»;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.».
30. 22.Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale e provinciale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione del Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
b) prevedere la facoltà per i Comuni e le Province di esternalizzare il servizio di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa ad oggi svolto dai segretari titolari dipendenti dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
c) rivedere le procedure di messa in disponibilità e mobilità dei segretari comunali e provinciali, al fine di rimuovere il beneficio del trattamento economico di cui all'articolo 101, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) prevedere la possibilità di istituire una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi la cui popolazione sia pari almeno a 15.000 abitanti e la cui distanza chilometrica risulti compresa in un raggio di 50 km;
e) riordino dei compiti e delle funzioni dei segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui al comma d).
30. 10.Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci, Simonetti.


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Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero, di norma, non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non superiore a 10.000 abitanti, ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'Unione di Comuni, ove costituita. Resta altresì ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzionamento del servizio di segreteria per i Comuni che non rientrano nei parametri di cui al primo capoverso.
* 30. 26.Osvaldo Napoli.

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero, di norma, non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non superiore a 10.000 abitanti, ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'Unione di Comuni, ove costituita. Resta altresì ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzionamento del servizio di segreteria per i Comuni che non rientrano nei parametri di cui al primo capoverso.
* 30. 20.Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: istituzione di con le seguenti: possibilità di istituire.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e la cui distanza chilometrica risulti compresa in un raggio di 50 km.
30. 9.Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci, Simonetti.

Al comma 6 lettera a) sopprimere la parola: limitrofi.
30. 5.Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole da: limitrofi fino alla fine della lettera con le seguenti: in ogni caso non superiori a tre, la cui popolazione complessiva non superi i 15.000 abitanti.
30. 6.Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «più comuni limitrofi» aggiungere le seguenti: «e comunque in numero non superiore a tre,».

Conseguentemente, al medesimo comma 6, lettera a), sostituire le parole: sia pari almeno a 15.000 abitanti, con le seguenti: non sia superiore a 10.000 abitanti.
30. 23.Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: 15.000 abitanti aggiungere le seguenti: ovvero con popolazione inferiore a condizione che sia costituita da almeno tre comuni.
30. 14.Vannucci.

Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) previsione della facoltà di assegnare i segretari comunali nei ruoli della dirigenza locale a seguito dell'unificazione delle sedi di segreteria.
* 30. 21.Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.


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Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) previsione della facoltà di assegnare i segretari comunali nei ruoli della dirigenza locale a seguito dell'unificazione delle sedi di segreteria.
* 30. 27.Osvaldo Napoli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. L'articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento locali), che disciplina la messa in disponibilità e mobilità dei segretari comunali è così sostituito:
«Art. 101. - (Disponibilità e mobilità). - 1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità.
2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione per attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza».
6-ter. L'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento locali), che disciplina il Fondo di mobilità dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali è così modificato:
a) il comma 5 è soppresso;
b) al comma 6, le parole: «del fondo di mobilità di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di un apposito fondo».
30. 12.Montagnoli, Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci, Simonetti.

Aggiungere in fine il seguente comma:
6-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato dall'articolo 35-bis della legge 28 febbraio 2008 n. 31, sostituire le parole: «A partire dal 30 settembre 2008» con le seguenti parole: «A partire dal 30 gennaio 2009».
30. 7.Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: «Il Comune e la Provincia hanno, sono inserite le seguenti: «la facoltà di avvalersi di».
30. 11.Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci, Simonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Entro 6 mesi a far data dall'entrata in vigore della presente Legge, il Governo è delegato ad adottare un Decreto Legislativo volto a modificare la normativa relativa all'assunzione e licenziamento dei Dirigenti Pubblici nel rispetto dei seguenti principi:
a) le assunzioni di tutti i Dirigenti Pubblici deve essere effettuato con contratto a tempo determinato della durata massima del mandato amministrativo del Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Regione, Mandato di Governo;
b) ampliando le possibilità di licenziamento dei Dirigenti Pubblici con contratto


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a tempo indeterminato mediante la corresponsione di una indennità non superiore a 6 mensilità».
30. 16. Bitonci, D'Amico, Simonetti.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Le funzioni del Segretario Comunale e Provinciale possono essere parimenti svolte da Avvocati e Dottori Commercialisti iscritti nei rispettivi Albi Professionali.
30. 17. Bitonci, D'Amico, Simonetti.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni concernenti tutti i comuni).

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, sono abrogati.
2. Alla rubrica dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le parole: «Limitazione dei mandati» sono soppresse.
30. 02. Giudice.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Rafforzamento e razionalizzazione del sistema turistico).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Per la gestione pianificata di uno o più sistemi turistici locali, su iniziativa delle province e previo riconoscimento della regione, sono istituite le aziende turistiche locali (ATL). Le ATL adottano la forma giuridica delle società miste pubblico-private, con prevalenza di soggetti pubblici. Possono far parte delle ATL le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti locali, le associazioni pro-loco, gli imprenditori e gli operatori economico-turistici, anche consorziati, nonché gli enti e le associazioni operanti nel settore del turismo.
4-ter. Le ATL, oltre alle finalità di cui al comma 4, perseguono i seguenti scopi:
a) nell'ambito di competenza raccolgono, elaborano e trasmettono alla provincia e alla regione, nonché ai comuni interessati, i dati e le informazioni di interesse turistico, comprese le disponibilità ricettive, classificano la qualità delle strutture turistiche, favoriscono la formazione di proposte di offerte turistiche, coordinano gli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti;
b) forniscono ai turisti servizi ricettivi ovvero provvedono alla prenotazione di servizi alberghieri, turistici, di intrattenimento e di svago e, in tale ambito, svolgono le funzioni di sostituto d'imposta ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

2. Ai fini del razionale sviluppo dell'offerta turistico-abitativa, il collocamento in comodato o in altre forme di utilizzo turistico degli «alloggi vacanze» è affidato alle aziende turistiche locali (ATL), istituite ai sensi dell'articolo 5, commi 4-bis e 4-ter, della legge 29 marzo 2001, n. 135, come introdotti dal presente articolo, in conformità a procedure stabilite dalla regione, secondo criteri che garantiscono la trasparenza, la correttezza della gestione e la verifica dei risultati, nel rispetto della Carta dei diritti del turista, di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 135 del 2001.
3. Sono definiti «alloggi vacanze» le unità abitative di tipo residenziale, di proprietà o nella disponibilità di privati, di imprese turistiche o di imprese di altro


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tipo, nonché di enti privati e pubblici, compresi gli enti locali, arredate e dotate dei requisiti di sicurezza, tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla legislazione vigente per le abitazioni civili e gestite per la locazione ai turisti, anche con fornitura di servizi prestabiliti o concordati.
4. All'affidamento previsto dal comma 2 si provvede mediante libera sottoscrizione di un'apposita convenzione, approvata dalla regione. La convenzione prevede:
a) la possibilità per l'ATL di classificare la qualità dell'«alloggio vacanze» e di stabilirne la redditività sulla base di criteri oggettivi stabiliti in sede regionale;
b) la possibilità di affidamento anche per brevi periodi, nonché di sollecita uscita dal regime convenzionale, sia degli affidanti che degli affidatari, salvi i diritti già acquisiti da terzi;
c) il diritto, sia degli affidanti che degli affidatari, alla piena conoscenza di tutto quello che riguarda la gestione dell'«alloggio vacanze» affidato;
d) i criteri per la suddivisione dei ricavi e degli oneri e per la fornitura di ulteriori servizi al turista.

5. I redditi prodotti dalle ATL nell'ambito del servizio di affidamento degli «alloggi vacanze» sono sottoposti al regime fiscale previsto dalla legislazione vigente per le imprese alberghiere. Le norme regionali stabiliscono l'utilizzo dei relativi utili.
6. In attesa del riordino della tassazione dei redditi derivanti da locazione abitativa, qualora gli affidanti dell'«alloggio vacanze» siano persone fisiche, i relativi proventi sono esclusi dal reddito complessivo e sono soggetti all'aliquota unica del 27 per cento, salvo che l'aliquota di reddito non sia più favorevole al contribuente. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un corrispondente gettito complessivo.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
30. 01. Angela Napoli.
(Inammissibile)

ART. 33.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 33.
(Interventi di emergenza umanitaria).

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti interventi di cooperazione finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria, nelle aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro degli affari esteri.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono stabiliti in particolare:
a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;
b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;
c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;


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d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. 1 decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) gli interventi sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo ;
b) gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;
c) gli interventi si fondano sui principi del partenariato e del co-sviluppo e sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale;
d) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale, e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;
e) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera c) del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, improntate al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;
f) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;
g) le procedure negoziate, di cui alla lettera d), comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;
h) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera b) del comma 1, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;
i) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;
j) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi.
33. 3. Corsini, Maran, Barbi, Narducci, Duilio.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 33.
(Cooperazione allo sviluppo internazionale).

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:
a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei paesi indicati dal Capo I del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;
b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria.

2. I decreti legislativi, di cui al comma 1, stabiliscono in particolare:
a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987,


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n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;
b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;
c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;
d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) gli interventi promuovono politiche per la prevenzione dei conflitti, per la pacificazione e la stabilizzazione dei paesi destinatari;
b) gli interventi sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale per fronteggiare le emergenze e le crisi umanitarie;
c) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale, e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;
d) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera c) del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, improntate al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;
e) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;
f) le procedure negoziate, di cui alla lettera d), comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;
g) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera b) del comma 1, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;
h) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;
i) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi.
33. 2. Corsini, Maran, Barbi, Narducci, Duilio.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: paesi indicati sostituire la parola: dal con le seguenti: dai commi 1 e 3 dell'articolo 2, del.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: di natura umanitaria, sociale o economica con le seguenti: di carattere emergenziale o di natura umanitaria.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), dopo le parole: degli interventi aggiungere le seguenti: straordinari, destinati a fronteggiare casi di calamità e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni, nonché interventi richiedenti procedura d'urgenza, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi concernenti specifiche deroghe alle norme di contabilità generale


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dello Stato, da applicarsi agli interventi di cooperazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
2-ter. I decreti legislativi di cui al comma 2-bis sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi;
b) la definizione di modalità semplificate deve in ogni caso prevedere un controllo formale e sostanziale delle procedure;
c) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti.
33. 1. Corsini, Maran, Barbi, Narducci, Duilio.

All'articolo 33, aggiungere in fine il seguente comma:
2-bis. Nella definizione delle aree di intervento di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo è data priorità a quei paesi che abbiano sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina.
33. 4. D'Amico, Bitonci, Simonetti.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

1. A decorrere dall'anno 2009, le Fondazioni di comunità, iscritte all'albo Onlus all'entrata in vigore della presente norma, che erogano gratuitamente somme a favore di enti senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti di utilità sociale operano nell'esercizio di attività di beneficenza ai sensi del comma 1, numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2009 e 2010, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
33. 01. Duilio.
(Inammissibile)

ART. 34.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di concerto con i Ministri interessati aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
34. 1. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.


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ART. 35.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

1. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «o da scontrino fiscale» sono aggiunte le seguenti: «o da scontrino non fiscale emesso ai sensi dell'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
35. 01. Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Lotta ai ritardi di pagamento nelle forniture di materiali edili).

1. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera.
35. 02. Vannucci.
(Inammissibile)

ART. 36.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

1. Come prima misura di attuazione dei precedente articolo, nei procedimenti amministrativi del settore automobilistico:
a) all'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel comma 2, dopo le parole: «istanza dell'acquirente,», aggiungere le seguenti: «priva di qualunque intervento del venditore nonché non delegabile a quest'ultimo, accompagnata da copia fotostatica in carta semplice della fattura o ricevuta di acquisto del veicolo, e sostitutiva del titolo e delle note, anche»;
b) alle formalità di trascrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) della compravendita di un veicolo o del trasferimento di un contratto di leasing o di usufrutto deve essere allegata una copia fotostatica in carta semplice della fattura o delle fatture, ovvero della ricevuta o delle ricevute, di acquisizione dei veicolo stesso.
36. 01. Velo, Lovelli, Cardinale, Sarubbi, Laratta.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

1. In attuazione del precedente articolo, nel settore automobilistico sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo


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30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni:
1. All'articolo 119:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne che per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio dei Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti li possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonché della specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna ovvero in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali che non sono in possesso delle suddette specializzazioni possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestato dal quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico con onere a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione abilita all'effettuazione degli accertamenti sopra indicati esclusivamente nelle province nei cui elenchi è stata effettuata l'iscrizione stessa»;
b) al comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente: «L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali, presso ogni azienda sanitaria locale, nei riguardi:»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano competente».
2. All'articolo 126:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tale fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio, con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché la necessaria documentazione richiesta dal citato Dipartimento per la conferma della validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti»;
b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento stesso. Nel caso in cui nel corso dei controlli sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del medesimo Dipartimento emana atto di diffida. Qualora sia accertata una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del citato Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco».

3. In sede di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del codice della


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strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, fino alla medesima data, si trovano in attività di servizio presso l'amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o di ispettore medico della società Ferrovie dello Stato Spa, o di medico militare in servizio permanente effettivo, o di medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o di ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al citato articolo 119, comma 2.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato, da ultimo, dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono presiedute dal medico responsabile dell'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria locale presso la quale opera la commissione; in mancanza di detto ufficio, le commissioni sono presiedute dal medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne dell'azienda sanitaria locale, sono attribuite le corrispondenti funzioni in materia. Le commissioni mediche locali sono composte da due membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra medici in attività di servizio presso l'azienda sanitaria locale presso la quale opera la commissione o, in mancanza, tra i medici iscritti, ai sensi del comma 3 del presente articolo, nell'elenco istituito presso l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale. Fermi restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le commissioni mediche locali possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da psicologi abilitati all'esercizio della professione e iscritti nell'albo professionale nei casi previsti all'articolo 119, comma 9, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
36. 02. Velo, Lovelli, Fiano, Cardinale, Tullo, Bonavitacola.
(Inammissibile)

ART. 40.

Al comma 1, dopo le parole: numeri telefonici, aggiungere le seguenti: ad uso professionale.
40. 3. Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci.

Dopo le parole: tassi di assenza aggiungere le seguenti: e di maggior presenza.
40. 2. Montagnoli, Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci.

Al comma 1, sopprimere le parole: di livello dirigenziale.
40. 1. Fugatti, Simonetti, Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci.

ART. 41.

Al comma 1, capoverso art. 6-bis, comma 1, dopo le parole: sono autorizzati, aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei previsti principi di concorrenza e trasparenza.
41. 4. Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.


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Al comma 1, capoverso art. 6-bis, sopprimere il comma 2.
41. 2. Amici, Baretta, Giovanelli.

Al comma 1, capoverso art. 6-bis, comma 2, sostituire le parole: provvedono al congelamento dei posti, con le seguenti: possono provvedere, in conseguenza delle disposizioni di cui al precedente comma l, alla eventuale riduzione del personale, nel pieno rispetto della normativa in materia di mobilità nella Pubblica amministrazione.
41. 3. Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Aggiungere il seguente comma:
1-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata o irregolare corresponsione concernente atti con sottoscrizione autenticata presentati a un pubblico registro, unico responsabile per la violazione è il soggetto autenticatore e alla relativa sanzione non si applicano riduzioni di nessun genere».
41. 1. Ciccanti.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Per ridurre in particolare gli oneri del procedimento contenzioso in materia di imposta di bollo, all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata o irregolare corresponsione concernente atti con sottoscrizione autenticata presentati a un pubblico registro, unico responsabile per la violazione è il soggetto autenticatore e alla relativa sanzione non si applicano riduzioni di nessun genere».
41. 5. Giudice.
(Inammissibile)

ART. 42.

Sopprimerlo.
42. 4. Amici, Baretta, Giovanelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, ultimo periodo, dopo le parole: l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, aggiungere le seguenti: per materia, nonché.
42. 7. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: Dalle presenti disposizioni non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
42. 8. Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Sopprimere il comma 3.
* 42. 1. Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci, Simonetti.

Sopprimere il comma 3.
* 42. 5. Marchi, Causi, Misiani, Vannucci, Fontanelli, Giovanelli.

Sopprimere il comma 3.
*42. 9.Giudice.

Sopprimere il comma 3.
*42. 10.Osvaldo Napoli.


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Al comma 3, dopo le parole: alla gestione dei servizi pubblici locali aggiungere le seguenti: e dei servizi tecnico-amministrativi nonché le funzioni ed i servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative.
42. 6.Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Allo scopo di evitare duplicazioni di funzioni pubbliche e incrementare le garanzie dei conducenti, alla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 37, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Con decreto da adottarsi con le medesime modalità dei comma 1 è individuato un modello univoco di certificazione sanitaria per i portatori di handicap, ai fini delle agevolazioni o delle esenzioni di qualunque natura nei settori automobilistico e nautico.;
b) nell'articolo 38, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, dopo le parole: «di beni e servizi», le seguenti: «, con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente».
42. 3.Velo, Sarubbi, Cardinale, Fiano, Tullo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Allo scopo di evitare duplicazioni di funzioni pubbliche, all'articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono aggiunte, in fine, dopo le parole: «di beni e servizi», le seguenti: «, con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche, l'autorità amministrativa competente.».
42. 2.Velo, Cardinale, Sarubbi, Tullo, Bonavitacola, Lovelli.
(Inammissibile)

ART. 43.

Sopprimerlo.
43. 4.Amici, Baretta, Giovanelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: garantendo in ogni caso la salvaguardia degli interessi legittimi dei cittadini.
43. 2.D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Volpi, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Dal trasferimento devono derivare necessariamente economie di bilancio.
43. 1.D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Volpi, Bitonci, Simonetti.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Dal trasferimento devono, in ogni caso, derivare minori spese o maggiori entrate.
43. 8.Borghesi, Costantini, Cambursano, Formisano.

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: La proposta, prima della sua approvazione definitiva, viene trasmessa per il parere alle commissioni parlamentari competenti.
43. 9.Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.


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Sopprimere il comma 5.
43. 3.D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Volpi, Bitonci, Simonetti.

ART. 44.

Sopprimerlo.
44. 2.Amici, Baretta, Giovanelli.

Al comma 5, aggiungere in fine la seguente lettera:
b-bis)
indicatori pubblici riguardanti la qualità percepita dei servizi pubblici locali. Tali indicatori sono definiti dalla Commissione permanente sull'innovazione di cui alla legge n. 82 del 2005 articolo 14 comma 3-bis e resi disponibili agli enti attraverso le specifiche azioni di riuso di progetti già avviati e finanziati.
44. 4.Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.
*44. 7.Osvaldo Napoli.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.
*44. 6.Giudice.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.
*44. 5.Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.
*44. 3.Causi, Misiani, Vannucci, Fontanelli, Giovanelli, Marchi.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.
*44. 1.Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 6, dopo le parole: con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.
*44. 10.Rubinato.

ART. 45.

Sopprimerlo.
*45. 3.Baretta.

Sopprimerlo.
*45. 4.Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:
«I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio erogante o autenticante».
45. 1.Bitonci, D'Amico, Simonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: «periti commerciali» sono aggiunte le seguenti: «e dei consulenti di lavoro».
*45. 6.Calabria.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: «periti commerciali» sono aggiunte le seguenti: «e dei consulenti di lavoro».
*45. 5.Franzoso.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: «periti commerciali» sono aggiunte le seguenti: «e dei consulenti di lavoro».
*45. 2.Poli, Galletti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: «La mancata risposta da parte della direzione generale entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta del contribuente, equivale a silenzio-assenso»;
b) il comma 10 è soppresso.

2. Il decimo periodo del comma 34 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che inizia con le parole: «Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico...», è soppresso, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
45. 01.Bitonci, Simonetti.
(Inammissibile)

ART. 46.

Sopprimerlo.
46. 2.Amici, Baretta, Giovanelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 46.
(Norme riguardanti l'Agenzia per la formazione dei dipendenti e dei dirigenti pubblici).

1. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche,


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di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, è istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è soppressa a far tempo dal 31 marzo 2007 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Agenzia è parte della Scuola superiore dell'economia e delle finanze. Il regolamento di cui al comma 6 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.
2. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.
3. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è affidata alla Agenzia per la formazione e alla Scuola superiore dell'economia e della finanza. II reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì per la formazione dei loro dirigenti.
4. Salvo quanto disposto dal comma 3, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.
5. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria.
6. Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonchè i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti


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nella qualità e nei risultati dell'attività formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:
a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;
b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
c) disciplina della missione e dell'attività della Agenzia per la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attività delle strutture di cui al comma 1, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie;
d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione, definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome;
e) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla lettera e), oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
46. 4.Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Sostituirlo con il seguente:
1. Al fine di promuovere, razionalizzare e sviluppare l'innovazione tecnologica nelle amministrazioni pubbliche il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire funzioni, missione e natura degli organismi pubblici operanti nel settore dell'innovazione tecnologica - CNIPA, DIT, Innovazione Italia, Sogei, Consip - provvedendo a separare i compiti di indirizzo da quelli di elaborazione e attuazione dei progetti;
b) unificare competenze e procedure per razionalizzare, dare trasparenza ed economicità agli acquisti pubblici nel settore dell'informatica rendendo tra l'altro accessibili in rete tutte le informazioni relative;
c) garantire la integrazione e interoperabilità di tutti i sistemi avendo presente il carattere multilivello e federale dell'organizzazione amministrativa e garantendo il coinvolgimento di Regioni ed enti locali nelle agenzie e società che gestiscono sistemi informatici in settori amministrativi di competenza dei diversi livelli istituzionali;
d) prevedere l'accessibilità e l'utilizzo universale dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazione al fine di sviluppare la produzione di servizi.
46. 5.Lanzillotta, Amici, Giovanelli.


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Al comma 1, dopo le parole: ... il Governo ... aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Unificata.
*46. 3.Misiani, Vannucci, Fontanelli, Giovanelli, Marchi, Causi.

Al comma 1, dopo le parole: ... il Governo ... aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Unificata,.
*46. 9.Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo le parole: ... il Governo ... aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Unificata,.
*46. 8.Giudice.

Al comma 1, dopo le parole: ... il Governo ... aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Unificata,.
*46. 7.Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
c-bis) definizione della natura giuridica del Formez e conseguente disciplina delle procedure di affidamento in coerenza con le norme comunitarie.
46. 6.Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: In sede di adozione del provvedimento di cui al comma 1 si provvede alla quantificazione dei risparmi di spesa conseguenti al riassetto normativo.
46. 1.Luciano Dussin, Reguzzoni, D'Amico, Volpi, Bitonci, Simonelli.

ART. 47.

Sopprimerlo.
47. 6.Girlanda.

Al comma 1, dopo le parole: giuridico rilevante aggiungere le seguenti: , previa adeguata verifica del soggetto erogatore.
47. 1.Di Virgilio.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sopprimere le parole da: «esse prevedono» fino alla fine del comma;
b) al comma 2 sostituire le parole: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,» con le seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i gestori che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità,».
47. 5.Girlanda.

Al comma 2, dopo le parole: e l'innovazione aggiungere le seguenti: ed i gestori che erogano servizi pubblici e di pubblica utilità.
47. 7.Calabria.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. A immediata tutela degli utenti, acquirenti di veicoli, le case costruttrici e le loro rappresentanze ufficiali, nonchè i venditori, non possono interporsi nel procedimento di immatricolazione e immissione in circolazione a favore del compratore o dell'utilizzatore finale di un veicolo, nè nel procedimento di trasferimento di proprietà. Il sistema informatico del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) deve avvisare preventivamente il presentatore di una formalità degli eventuali vincoli o gravami insistenti sul veicolo interessato e


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deve inoltre impedire in tali circostanze la formalità di cancellazione dalla circolazione, se per motivazioni diverse dalla rottamazione.
47. 2.Meta, Velo, Fiano, Cardinale.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Nello schema-tipo di procedura conciliativa deve essere previsto un indennizzo a favore dell'utente che effettivamente ha subìto la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante. È fatto salvo il diritto dell'utente di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria, anche per il riconoscimento del maggior danno subito in conseguenza della violazione di cui al comma 1, oltre all'indennizzo già stabilito.
47. 4. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. L'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
47. 3. Lulli.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Norme di garanzie in materia di recupero di crediti tributari, previdenziali, tariffari o sanzionatori).

1. In ogni caso di applicazione di procedure cautelari od esecutive previste dalla normativa vigente in relazione a pretese tributarie, previdenziali, tariffarie o sanzionatorie, l'individuazione dei beni oggetto di iscrizione di ipoteca, di pignoramento o di fermo amministrativo deve essere rigidamente commisurata e contenuta nei limiti dei crediti vantati per capitale, interessi e spese.
2. Avverso il fermo amministrativo dei beni mobili di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è ammesso ricorso al giudice di pace del luogo ove ha sede o residenza il destinatario del provvedimento entro sessanta giorni dalla data della notifica del provvedimento medesimo.
3. Nel caso in cui i beni mobili o immobili gravati dalle misure di cui al comma 1 siano necessari e inscindibili dall'attività lavorativa del debitore, è consentito al debitore stesso l'uso proprio, esclusivo a tali fini, di essi.
4. Nel caso di violazione della disposizione di cui al comma 3 del presente articolo, si applicano al trasgressore le sanzioni e le procedure previste dall'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
5. È fatto obbligo, a pena di nullità della procedura cautelare o espropriativa, di notificare previamente al debitore l'avviso di mancato pagamento, con espressa indicazione atta ad identificare con chiarezza il fatto originario, la natura del debito, nonché le conseguenti procedure attivabili a suo carico in caso di mancato pagamento.
6. Il debitore, entro venti giorni dalla data di notifica dell'avviso di cui al comma 1, può provvedere al pagamento di quanto dovuto. In mancanza si procede all'applicazione delle procedure cautelari o esecutive.
7. Il debitore, nei venti giorni di cui al comma 6, può dimostrare di avere provveduto alla regolarizzazione del debito, ovvero di avere richiesto una rateizzazione, ovvero di avere ottenuto uno sgravio, ovvero che è già in corso un contenzioso con il creditore in merito al debito di cui è richiesto il pagamento. Nel caso di rateizzazione del debito, l'applicazione della misura cautelare o esecutiva è sospesa sino all'intervenuta definitiva estinzione del debito e salvo il rispetto delle scadenze del pagamento.


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8. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un Fondo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, destinato al sostegno degli anziani ultra settantacinquenni, delle famiglie disagiate con reddito inferiore ai 1 5mila euro annui o con componente affetto da handicap grave, gravati da procedure cautelari od esecutive previste dalla normativa vigente in relazione a pretese tributarie, contributive, tariffarie o sanzionatorie. Il Fondo è utilizzato per misure di sostegno e per la parziale copertura delle pretese risarcitorie. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo.
9. All'onere del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
47. 02. Marinello.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni in tema di «medicina difensiva»).

1. Al fine di evitare i maggiori oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale derivanti dall'incremento dei procedimenti giudiziari e dalle richieste di risarcimento in sede civile avviati dall'utenza, dall'aumento dei premi assicurativi per il personale e le strutture sanitario, nonché dai maggiori costi connessi alla «medicina difensiva», definibile come scelta terapeutica dettata più da cautela giudiziaria che da convincimento scientifico, sono dettate le seguenti misure:
a) in ciascuna Regione sono costituiti organismi di conciliazione nei modi previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 cui sono obbligatoriamente sottoposti le richieste di risarcimento aventi a oggetto la responsabilità sanitaria, quando il valore non supera i 300.000 euro, a pena di improcedibilità della relativa domanda giudiziale. L'esperimento di conciliazione non può avere durata complessiva superiore a 90 giorni;
b) è introdotto il principio della competenza del perito che assevera la denunzia iniziale, in qualsiasi forma, presentata; nei procedimenti giudiziari al medico legale dovrà essere affiancato uno specialista di esperienza tecnica comprovata nella specialità oggetto del contenzioso; a tal fine il Ministro della salute, in accordo con il Ministro della giustizia avvia la costituzione di un Albo nazionale, cui sono iscritti gli specialisti di settore indicati dalle Aziende sanitarie locali, dalle Università, dalle scuole ed associazioni medico-scientifiche;
c) senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica, è avviato presso il Ministero della salute un Osservatorio sul contenzioso e sugli oneri dei risarcimenti nel Servizio sanitario, cui sono inviati dalle Regioni i dati relativi ai costi assicurativi ed ai procedimenti avviati a loro carico, nonché ai risarcimenti pagati. La compagnie assicurative sono tenute all'invio dei dati in loro possesso ripartiti per anno e per procedimento, con particolare riguardo ai dati sui premi incassati, i sinistri denunciati, gli importi riservati ed i risarcimenti pagati;
d) le Regioni, anche in associazione tra loro, al fine di calmierare ed uniformare i premi assicurativi ed a copertura di tutti i rischi derivanti all'utenza dalle attività del proprio personale sanitario, provvedono a stipulare idonee convenzioni con le compagnie assicurative.
47. 03. Di Virgilio.
(Inammissibile)


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Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

1. Qualora il contribuente dimostra che l'Amministrazione finanziaria ha reclamato indebitamente un pagamento tramite cartella esattoriale, ha diritto ad un indennizzo pari alla somma richiestagli.
47. 01. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.
(Inammissibile)

ART. 48.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Restano in vigore gli obblighi di pubblicazione sui giornali di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente.
48. 1. Enzo Carra.

ART. 49.

Al comma 1, dopo le parole: su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri interessati aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.
* 49. 2. Vannucci, Fontanelli, Giovanelli, Marchi, Causi, Misiani.

Al comma 1, dopo le parole: su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri interessati aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.
* 49. 4. Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1, dopo le parole: su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri interessati aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.
* 49. 5. Giudice.

Al comma 1, dopo le parole: su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri interessati aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.
* 49. 6. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo le parole: su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri interessati aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.
* 49. 7. Rubinato.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) modificare e integrare la normativa in materia di firma digitale al fine di incentivarne l'adozione e l'uso generalizzato da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese, nel rispetto dei princìpi comunitari che distinguono le varie tipologie di firme attualmente previste dal codice dell'amministrazione digitale nonché al fine di consentire anche la certificazione di ruoli e funzioni;
alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
f) nonché l'obbligo per la pubblica amministrazione di sottoscrivere con firma digitale qualificata le certificazioni, le attestazioni e gli estratti da pubblici registri rilasciati in forma digitale ed a chiunque destinati;


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dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) prevedere la realizzazione di strutture di archiviazione e conservazione sostitutiva di atti, dati e documenti informatici di natura pubblica presso enti pubblici anche non economici al fine di favorirne il riutilizzo per finalità di pubblica utilità, modificando a tal fine gli ordinamenti di settore;
g-ter) prevedere che un messaggio di posta elettronica semplice non può costituire mezzo di prova, salvo diversa e libera valutazione del giudice.
49. 1. Lo Presti.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera
c), dopo le parole: firma digitale aggiungere le seguenti: Carta di Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi, Tessera Sanitaria, Posta Elettronica Certificata;
alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fornire indicazioni in merito alla proprietà e alla circolarità dei dati anagrafici prodotti nel tempo in attuazione delle normative e degli accordi approvati in sede di Conferenza Unificata; definire il quadro tecnico di riferimento per l'interoperabilità dei sistemi pubblici nell'ambito dei processi di cooperazione applicativa.
49. 3. Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

1. Entro il 31 dicembre 2008, le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito Internet, sono tenute a pubblicare sulla pagina di partenza del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale. Le amministrazioni devono altresì pubblicare un livello di servizio che renda noto al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche, i servizi disponibili.
2. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet dovranno pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi dovranno essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.
3. Le Pubbliche Amministrazioni Locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di Posta Elettronica Certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.
4. A partire dal 1o gennaio 2009, lo Stato assegna una Casella di Posta Elettronica Certificata dotata di firma digitale ad ogni nuovo nato sul territorio nazionale; tale casella verrà gestita nel quadro dell'esercizio della potestà familiare sino al compimento della maggiore età.
49. 01. Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

ART. 50.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre


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2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.
50. 1. Lo Monte, Commercio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, sostituire le parole: programma triennale atto ad assicurare entro il 31 dicembre 2011 con le seguenti: programma biennale atto ad assicurare entro il 31 dicembre 2010.
50. 2. Lanzillotta, Amici, Giovanelli.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Compensazione dei debiti di fornitura).

1. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato, di cui siano titolari, a condizione che:
a) i crediti siano scaduti ed esigibili;
b) siano stati ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;
c) il contribuente abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

2. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.
3. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debitrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni attuative del presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 362 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine il suddetto Fondo è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
50. 02. Marinello.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Modifiche alle norme per l'utilizzo del Fondo dei debiti di fornitura).

1. A decorrere dall'anno 2008 il Fondo per i debiti di fornitura delle Pubbliche amministrazioni, istituito dall'articolo 1, comma 362 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è utilizzato anche a garanzia delle operazioni di sconto e di risconto avviate per il tramite del sistema creditizio dai contribuenti intestatari di conto fiscale di


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cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413 in relazione ai crediti relativi alla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato da essi vantati.
2. Le risorse del Fondo sono utilizzate per la riduzione del tasso di sconto praticato dal sistema creditizio e costituiscono garanzia finale delle operazioni di cui al comma 1.
3. I crediti sono scontabili a condizione che:
a) siano scaduti ed esigibili;
b) siano stati ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo al riconoscimento automatico dei crediti ceduti, alla semplificazione delle pratiche istruttorie, che potranno essere espletate anche per via telematica, alla individuazione del tasso agevolato di sconto ed alla definizione di tempi certi per la liquidazione.
5. A decorrere dall'anno 2008 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 362 della legge 30 dicembre 2004, n.311 è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
50. 03. Marinello.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Esclusioni degli Ordini o Collegi professionali dai processi di riorganizzazione della P.A).

1. Le disposizioni degli articoli 66, 67 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 non si applicano agli Ordini o Collegi professionali ed alle relative Federazioni e Consigli nazionali.
50. 01. Marinello.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 3.
51. 2. Amici, Baretta, Giovanelli.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: possono fino alla fine del comma, con le seguenti: sono destinate all'attuazione delle finalità di cui al comma 2, fino ad un importo non superiore a 20 milioni di euro.
51. 1. D'Amico, Luciano Dussin, Reguzzoni, Volpi, Simonetti.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Riassegnazione dei contributi versati dagli operatori postali).

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Allo scopo di consentire l'efficace espletamento dei maggiori impegni


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istituzionali connessi alla completa liberalizzazione del mercato postale, a decorrere dal 2009 le maggiori entrate di cui al comma 1, annualmente accertate rispetto a quelle realizzate nel 2008, sono riassegnate, in conformità alle disposizioni comunitarie, in misura non inferiore al 50 per cento, ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate allo svolgimento delle funzioni di amministrazione e controllo dell' Autorità di regolamentazione del settore postale».
51. 01. Giudice.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

1. L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, è prorogata al 2008.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 13.849.000 per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando, quanto ad euro 11.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e quanto ad euro 2.849.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, anche ai fini dell'applicazione dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2, della medesima legge n. 468 del 1978.
51. 02.I Relatori.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Riallineamento e rideterminazione dei termini di prescrizione).

1. All'articolo 2948 del codice civile al comma 1 la parola: «cinque» è sostituita con la parola: «tre».
2. All'articolo 2949 del codice civile al comma 1 la parola: «cinque» è sostituita con la parola: «tre».
3. All'articolo 2957 del codice civile al comma 1 la parola: «cinque» è sostituita con la parola: «tre». Al comma 2 la parola: «due» è sostituita dalla parola: «tre».
4. All'articolo 2903 del codice civile al comma 1 la parola: «cinque» è sostituita con la parola: «tre».
5. Per i procedimenti in corso i nuovi termini maturano decorsi tre anni dalla data del loro avvio.
51. 03.Marinello.
(Inammissibile)

ART. 52.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1, con il seguente:«1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "euro 2.582,82" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro";
b) al secondo comma le parole: "euro 15.473,71" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro"»;


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b) al comma 5, in fine, inserire seguente periodo: «Con l'ordinanza che pronunzia sul reclamo il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione della causa innanzi al giudice originariamente adito.»;

c) sostituire il comma 6, con il seguente:
«6. L'articolo 45 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:
"Art. 45. - (Conflitto di competenza e regolamento di competenza). - Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, propone d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione. L'ordinanza con cui il giudice richiede il regolamento dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte ed è comunicata alle parti che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della stessa memorie difensive e documenti.
Il processo, è sospeso dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza, ma il giudice può autorizzare, con la stessa o con provvedimento successivo, a seguito di richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti."

d) dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. Al codice di procedura civile, apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 54 il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250.";
b) all'articolo 67, comma 1, sostituire le parole: "non superiore a euro 10» con le seguenti: "da euro 250 a euro 500";
c) all'articolo 68, il secondo comma, è sostituito dal seguente:
"2. Nei casi previsti dalla legge e secondo la disciplina da essa indicata, il giudice può commettere ad un notaio, ad un avvocato o ad un commercialista il compimento di determinati atti."»;

e) sostituire il comma 13, con il seguente:
«13. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice condanna la parte soccombente anche al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115."»;

f) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. All'articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione."»;

g) dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Al codice di procedura civile, apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 118, ultimo comma, sostituire le parole: "non superiore a euro 5» con le seguenti: "da euro 250 a euro 1.500";


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b) all'articolo 120, sostituire il primo comma con il seguente:
"Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive da lui designate.";
c) l'articolo 123 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:
"123. - (Nomina del traduttore). - Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice dispone che la parte che li ha prodotti ne depositi la traduzione, assegnando ad essa il termine ritenuto necessario. Se la traduzione che la parte provvede a depositare per effetto di quanto sopra non è asseverata ed è contestata dall'altra parte o se comunque ne ravvisa l'opportunità, il giudice può nominare un traduttore che presta giuramento a norma dell'articolo precedente. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 61 e seguenti."»;

h) dopo il comma 15, inserire il seguente:
«15-bis. a) Al secondo comma, numero 4), dell'articolo 132 del codice di procedura civile, le parole: "dello svolgimento del processo e" sono soppresse;
b) All'articolo 132 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) la sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di diritto di cui all'articolo 366-bis, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse e a cui è ritenuto di fare rimando."»;

i) dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16-bis. Al codice di procedura civile, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo comma dell'articolo 167, aggiungere, in fine, le parole: "e la proposta di conciliazione della controversia che ritiene di eventualmente proporre";
b) al secondo comma dell'articolo 167, dopo le parole: "rilevabili d'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: ", comprese quelle di cui all'articolo 38";
c) dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente

"Art. 152-bis. - (Durata del processo). - Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità. I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare."».
52. 24.Costantini, Cambursano, Aniello Formisano, Borghesi, Palomba

Sostituire il comma 1, con il seguente:
All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «euro 2.582,82» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro»;
b) al secondo comma, le parole: «euro 15.473,71» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro».
52. 25.Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi, Costantini.


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Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: settemilacinquecento euro con le seguenti: diecimila euro;
b) alla lettera b) sostituire le parole: venticinquemila euro con le seguenti: cinquantamila euro.
52. 1.Bitonci, D'amico, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: settemilacinquecento euro con le seguenti: diecimila euro.
52. 4.Contento.

Al comma 2, capoverso articolo 38, primo comma, sostituire le parole da: sono eccepite a: depositata con le seguenti: possono essere eccepite soltanto dalla parte convenuta o chiamata in causa, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta.
52. 9.Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Al comma 2, capoverso articolo 38, quarto comma, dopo le parole: sono decise aggiungere le seguenti: con ordinanza,.
52. 18.Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Al comma 5, capoverso articolo 44, sostituire il comma 1 con il seguente:
L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito deve contenere l'indicazione del giudice ritenuto competente e, se non è reclamata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza in ogni processo tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.
52. 17.Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Al comma 5, capoverso articolo 44, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con l'ordinanza che pronunzia sul reclamo il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione della causa dinnanzi al giudice originariamente adito.
52. 26.Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi, Costantini.

Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. L'articolo 45 è sostituito dal seguente:
«Art. 45. - (Conflitto di competenza e regolamento di competenza). - Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, propone d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione. L'ordinanza con cui il giudice richiede il regolamento dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte ed è comunicata alle parti che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della stessa memorie difensive e documenti.
Il processo, è sospeso dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza, ma il giudice può autorizzare, con la stessa o con provvedimento successivo, a seguito di richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti.».
52. 27.Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
Il giudice, sentite le parti, pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
52. 10.Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.


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Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 203 del codice di procedura civile dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «In alternativa alla delega il giudice istruttore su istanza congiunta delle parti, tenuto conto della natura della causa, della qualità del testimone e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione nelle forme di cui all'articolo 257-bis, richiedendo al testimone di fornire per iscritto e nel termine stabilito le risposte agli articoli sui quali deve essere interrogato.».
52. 13.Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 54 il comma 3 è sostituito dal seguente:
«Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250».
52. 28.Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Al comma 2 dell'articolo 61 del codice di procedura civile sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, se le parti non hanno convenuto sulla scelta ovvero il giudice ravvisi gravi ragioni di convenienza in contrario».

10-ter. Al comma 2 dell'articolo 63 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo: «Una parte non può ricusare il consulente che essa ha contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina».
52. 23.Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 67, comma 1, del codice di procedura civile, sostituire le parole: «non superiore a euro 10» con le seguenti: «da euro 250 a euro 500».
52. 29.Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 68 del codice di procedura civile, il secondo comma, è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dalla legge e secondo la disciplina da essa indicata, il giudice può commettere ad un notaio, ad un avvocato o ad un commercialista il compimento di determinati atti.».
52. 30.Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Dopo l'articolo 68 del codice di procedura civile aggiungere il seguente:
«Art. 68-bis. - (Termini per lo svolgimento degli incarichi). - Il giudice, con l'ordinanza con cui conferisce incarico al consulente, al custode e ad ogni altro ausiliario, stabilisce i termini per l'espletamento dei compiti affidati.
I termini, che non devono eccedere i tre mesi salva specifica motivazione in relazione al compito attribuito, possono essere prorogati ai sensi dell'articolo 154 (solo nel caso in cui ne sia fatta richiesta al giudice prima della relativa scadenza) e se sussistono giustificati motivi.
Il giudice, con l'ordinanza con cui dispone la proroga dei termini, assume ogni altro provvedimento necessario per consentirne il rispetto, se la mancata osservanza di quelli originariamente assegnati è dipesa da fatto delle parti o di eventuali terzi. Si applicano le disposizioni degli


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articoli 68, comma 3 e 116, comma 2, e il giudice può altresì stabilire che le parti, in caso di ulteriore inosservanza, siano dichiarate decadute dal compimento di eventuali atti.
Il giudice, in caso di mancato rispetto dei termini assegnati, può disporre la revoca dell'incarico e la restituzione dei compensi riscossi anche a titolo di anticipazione per le spese.
Il provvedimento pronunciato dal giudice ai sensi del quarto comma ha efficacia di titolo esecutivo in favore di chi ha diritto alla restituzione».
52. 19.Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. All'articolo 91 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: «spese» sono aggiunte le seguenti: «e alle sanzioni pecuniarie processuali»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «ferme le norme del presente capo, il Giudice, con il provvedimento che chiude il processo, condanna la parte che ha agito o resistito in giudizio avvalendosi di circostanze di fatto manifestamente non veritiere o di elementi di diritto palesemente infondati al pagamento di una sanzione pecuniaria processuale.
Salvo sia diversamente stabilito, la sanzione pecuniaria processuale consiste nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a 100,00 euro e non superiore a 1.000,00 euro;
c) al comma 2, dopo la parola: «sentenza», sono aggiunte le seguenti: «e le sanzioni processuali pecuniarie».
52. 2.Contento.

Al comma 11, dopo le parole: «... devono chiarire le circostanze di fatto» aggiungere le seguenti: «, poste a fondamento della domanda,».
52. 40.Lo Presti.

Al comma 12, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
52. 15.Ferranti, Capano, Baretta, Samperi, Amici.

Al comma 12, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: fermo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92, se accoglie la domanda in misura non superiore ad una proposta conciliativa intervenuta prima della precisazione delle conclusioni prevista dall'articolo 189, condanna la parte che l'ha rifiutato senza giustificato motivo al pagamento di una sanzione pecuniaria processuale.

Conseguentemente, all'articolo 91 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: «spese» sono aggiunte le seguenti: «e alle sanzioni pecuniarie processuali»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «ferme le norme del presente capo, il Giudice, con il provvedimento che chiude il processo, condanna la parte che ha agito o resistito in giudizio avvalendosi di circostanze di fatto manifestamente non veritiere o di elementi di diritto palesemente infondati al pagamento di una sanzione pecuniaria processuale.
Salvo sia diversamente stabilito, la sanzione pecuniaria processuale consiste nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a 100,00 euro e non superiore a 1.000,00 euro.»;
c) al comma 2, dopo la parola: «sentenza», sono aggiunte le seguenti: «e le sanzioni processuali pecuniarie».
52. 3.Contento.


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Dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma:
12-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 92 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice, con provvedimento motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non soccombente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia, risultanti dagli atti processuali.
Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali».
52. 16.Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In ogni caso, il giudice, se ritiene che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, la condanna anche d'ufficio e senza necessità di prova del danno al pagamento di una somma equitativamente determinata da corrispondere all'altra parte a titolo di risarcimento.».
52. 36.Ravetto.

Sostituire il comma 13, con il seguente:
1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice condanna la parte soccombente anche al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».
52. 31.Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Al comma 13, capoverso, dopo le parole: al doppio dei massimi tariffari aggiungere le seguenti: La condanna al pagamento di tale somma ha efficacia esecutiva al passaggio in giudicato del provvedimento.
52. 5.Contento.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente comma:
13-bis. All'articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.».
*52. 8.Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente comma:
13-bis. All'articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.».
*52. 32.Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.


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Sopprimere il comma 14.
52. 21.Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Sostituire il comma 14 con il seguente: al secondo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e le circostanze non contestate in modo specifico.
52. 6.Contento.

Sostituire il comma 14, con il seguente: al secondo comma dell'articolo 116, dopo la parola «ordinate», sono inserite le seguenti: dalla mancata o generica contestazione dei fatti.
52. 7.Contento.

Al comma 14, dopo le parole: nonchè i fatti aggiungere le seguenti: , circostanziati,.
52. 39.Lo Presti.

Al comma 14, dopo le parole: contestati in modo generico aggiungere le seguenti: e senza argomentazioni specifiche e pertinenti.
52. 11.Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 118, ultimo comma, sostituire le parole: «non superiore a euro 5» con le seguenti: «da euro 250 a euro 1500».
52. 33.Costantini, Aniello Formisano, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 120, del codice di procedura civile, sostituire il primo comma con il seguente: «Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive da lui designate».
52. 34.Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. L'articolo 123 è sostituito dal seguente:
«123. - (Nomina del traduttore). - Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice dispone che la parte che li ha prodotti ne depositi la traduzione, assegnando ad essa il termine ritenuto necessario. Se la traduzione che la parte provvede a depositare per effetto di quanto sopra non è asseverata ed è contestata dall'altra parte o se comunque ne ravvisa l'opportunità, il giudice può nominare un traduttore che presta giuramento a norma dell'articolo precedente.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 61 e seguenti.».
52. 35.Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
15-bis. Al secondo comma, numero 4), dell'articolo 132 del codice di procedura civile, le parole: «dello svolgimento del processo e» sono soppresse.

«15-ter. All'articolo 132 è aggiunto, in fine, il seguente comma 4:
"4. Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) la


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sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di diritto di cui all'articolo 366-bis, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse e a cui è ritenuto di fare rimando."».
52. 37.Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente comma:
«15-bis. Dopo il comma 152 del codice di procedura civile aggiungere il seguente:
152-bis. (Durata del processo). Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.
I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico giuridiche da affrontare.».
52. 12.Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Sopprimere il comma 16.
52. 22.Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Al comma 16, capoverso, dopo le parole: ad essa non imputabile aggiungere le parole: o per errore scusabile.
52. 14.Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Al primo comma dell'articolo 167 aggiungere, in fine, le parole: «e la proposta di conciliazione della controversia che ritiene di eventualmente proporre».
16-ter. Al secondo comma dell'articolo 167 dopo le parole: «rilevabili d'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, comprese quelle di cui all'articolo 38».
52. 38.Palomba, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

1. Dopo l'articolo 152 del codice di procedura civile aggiungere il seguente:
Art. 152-bis. - (Durata del processo). - 1. Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.
2. I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.
52. 01.Aniello Formisano, Costantini, Borghesi, Cambursano, Palomba.

ART. 53.

All'articolo 53, apportare le seguenti modificazioni:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al primo comma dell'articolo 285 del codice di procedura civile, dopo la parola: «primo» è aggiunta la seguente: «, secondo».

All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
1. Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i


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poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento;
b) al secondo comma, la parola: «Egli» è sostituita dalle seguenti: «Il giudice istruttore».

Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 181. - (Mancata comparizione delle parti). - 1. Se nessuna delle parti compare alla prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso (domanda giudiziale), salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies.
2. Nel secondo comma le parole: «ordina che la causa sia cancellata dal ruolo» sono soppresse e dopo le parole: «l'estinzione del processo» sono aggiunte quelle «ed ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso, salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies».

2. Sostituire il comma 3, con il seguente:
6. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione;
b) il quarto comma è abrogato;
c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini;
d) al sesto comma, alinea, le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere»;
e) il settimo comma è sostituito dal seguente:
Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti;
f) nell'ottavo comma, le parole: «di cui al settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quinto comma»;
g) il nono comma è abrogato;
h) al decimo comma, le parole: «di cui al settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quinto comma».


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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
Art. 185. - (Tentativo di conciliazione). Il giudice istruttore, salvo che le parti, con dichiarazione resa all'udienza, congiuntamente vi rinuncino quantomeno allo stato, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.
Il giudice istruttore ha comunque facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117 e deve in ogni caso provvedervi, al fine di interpellare l'altra parte, quando una delle parti ha avanzato proposta di conciliazione della lite con la comparsa di cui all'articolo 167 o con dichiarazione resa nel verbale d'udienza.
La parte cui è stata rivolta la proposta di conciliazione della controversia, qualora non voglia accettarla, deve espressamente dichiarare se non intende semplicemente darvi luogo o quali altre diverse condizioni intende a sua volta proporre.
Analogamente ciascuna parte è tenuta a fare, in relazione alle ipotesi conciliative che il giudice ritiene opportuno formulare, specificando a quali condizioni essa è disposta a conciliare la controversia.
Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.
Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.
Intervenuto l'accordo, il giudice dichiara estinto il giudizio ed il processo verbale redatto costituisce titolo esecutivo.

3. Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 339 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Sono altresì appellabili i provvedimenti resi in primo grado dal giudice di pace o dal tribunale che sarebbero altrimenti ricorribili ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione».

Il primo comma dell'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163. Esso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato».

All'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti».

3. Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
23-bis. Dopo l'articolo 540 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
540-bis. - (Integrazione del pignoramento). Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di


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nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.
53. 23.Costantini, Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. 1. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento;
b) al secondo comma, la parola: «Egli» è sostituita dalle seguenti: «Il giudice istruttore».
*53. 9.Ferranti, Samperi, Capano, Amici, Baretta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. 1. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento;
b) al secondo comma, la parola: «Egli» è sostituita dalle seguenti: «Il giudice istruttore».
*53. 25.Palomba, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. 1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 181. - (Mancata comparizione delle parti). - Se nessuna delle parti compare alla prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso (domanda giudiziale), salvo quanto previsto dagli articolo 669-octies e 669-decies».

2. Nel secondo comma le parole «ordina che la causa sia cancellata dal ruolo» sono soppresse e dopo le parole «l'estinzione del processo» sono aggiunte quelle «ed ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso, salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies.
53. 26.Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile aggiungere in fine le seguenti parole: «Questa disposizione si applica anche al difetto di procura alle liti».
53. 16.Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. Al comma quarto dell'articolo 183 del codice di procedura civile, dopo la parola: «trattazione» sono aggiunte le seguenti: «nonché le circostanze di cui ritiene sufficiente la prova ai fini della decisione».
53. 1.Contento.

Sopprimere il comma 3.
53. 8. Enrico Costa, Scelli, Contento.


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Sostituire il comma 3, con il seguente:
1. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione»;

b) il quarto comma è abrogato;
c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini»;

d) al sesto comma, alinea, le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere»;
e) il settimo comma è sostituito dal seguente:
«Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti»;

f) nell'ottavo comma, le parole: «di cui al settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quinto comma»;

g) il nono comma è abrogato;
h) al decimo comma, le parole: «di cui al settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quinto comma».
53. 27. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: In ogni caso il giudice concede i termini se tutte le parti lo richiedono.
53. 17. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo l'articolo 184-bis è inserito il seguente:

Art. 184-ter.

Per i soli giudizi radicatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge:
1) non sono consentite udienze di mero rinvio;
2) tra un'udienza ed un'altra non possono intercorrere più di 60 giorni, salvo i casi in cui termini maggiori sono imposti dalla necessità di rinnovazione dell'atto introduttivo, di deposito di consulenza d'ufficio, di rogatorie, di prova delegata;
3) il provvedimento di scioglimento della riserva deve essere depositato in cancelleria entro 20 giorni dalla data di assunzione o dalla data di scadenza del deposito delle memorie difensive;


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4) tra la data di scioglimento della riserva e la successiva udienza non possono intercorrere più di 60 giorni;
5) l'inosservanza dei termini di cui ai commi precedenti costituisce comportamento del magistrato suscettibile di azione di responsabilità disciplinare.
53. 7. Enrico Costa, Scelli, Contento.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis
. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
Art. 185. - (Tentativo di conciliazione). - Il giudice istruttore, salvo che le parti, con dichiarazione resa all'udienza, congiuntamente vi rinuncino quantomeno allo stato, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.
Il giudice istruttore ha comunque facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117 e deve in ogni caso provvedervi, al fine di interpellare l'altra parte, quando una delle parti ha avanzato proposta di conciliazione della lite con la comparsa di cui all'articolo 167 o con dichiarazione resa nel verbale d'udienza.
La parte cui è stata rivolta la proposta di conciliazione della controversia, qualora non voglia accettarla, deve espressamente dichiarare se non intende semplicemente darvi luogo o quali altre diverse condizioni intende a sua volta proporre.
Analogamente ciascuna parte è tenuta a fare, in relazione alle ipotesi conciliative che il giudice ritiene opportuno formulare, specificando a quali condizioni essa è disposta a conciliare la controversia.
Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.
Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione. Intervenuto l'accordo, il giudice dichiara estinto il giudizio ed il processo verbale redatto costituisce titolo esecutivo.
53. 28. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Sopprimere il comma 4.
53. 18. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. L'articolo 191, primo comma, del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva, dispone procedersi mediante consulente tecnico e fissa il termine entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti la eventuale designazione congiunta di altro consulente in sostituzione di quello nominato. L'udienza nella quale il consulente tecnico deve comparire può essere in ogni caso fissata con la stessa ordinanza. Se il consulente tecnico è, previa revoca del precedente provvedimento, nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, il giudice pone l'anticipazione delle spese in pari misura a carico di ciascuna delle parti».


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5-bis. All'articolo 192, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo:
«Se il consulente è nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, la notificazione dell'ordinanza che dispone procedersi mediante consulente tecnico e del successivo provvedimento di nomina avviene a cura delle stesse entro un termine appositamente fissato».
53. 19. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole giudice istruttore aggiungere le seguenti: assunte informazioni circa l'esistenza di motivi di astensione o di ricusazione e la disponibilità ad accettare l'incarico.
53. 3. Contento.

Sopprimere il comma 7.
53. 10. Ferranti, Capano, Amici, Samperi, Baretta.

Al comma 7, sostituire il capoverso con il seguente:
(Testimonianza scritta). Nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, all'atto della costituzione in giudizio, le parti possono allegare, insieme ai documenti, la deposizione scritta concernente i fatti esposti sulla base del modello di testimonianza e in conformità agli articoli predisposti nell'atto di citazione o nella comparsa di risposta.
Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti precisando quelli cui non è in grado di rispondere e indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza.
Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.
Il Giudice non può porre a fondamento della decisione la testimonianza scritta se essa o la circostanza sulla quale verte risulti contestata.
Il Giudice, esaminate le risposte, può disporre, anche d'ufficio, che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o al giudice delegato.
53. 4. Contento.

Al comma 7, capoverso articolo 257-bis, al primo comma sostituire le parole: , sentite le parti con le seguenti: su concorde richiesta delle parti.
53. 11. Ferranti, Capano, Amici, Samperi, Baretta.

Al comma 7, capoverso articolo 257-bis dopo il terzo comma aggiungere il seguente: Nelle cause di valore fino a 50 mila euro la deposizione è resa di fronte al cancelliere o altro funzionario addetto presso l'ufficio giudiziario; nelle cause di valore superiore e/o indeterminato di fronte ad un notaio.
53. 12. Ferranti, Capano, Amici, Baretta, Samperi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al primo comma dell'articolo 285 del codice di procedura civile, dopo la parola: «primo» è aggiunta la seguente: «, secondo».
53. 24. Palomba, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
L'articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Il Giudice istruttore su istanza di tutte le parti, ove


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sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo».
53. 5. Contento.

Al comma 17, sostituire la parola: otto con la seguente: sei.
53. 6. Contento.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 339 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
Sono altresì appellabili i provvedimenti resi in primo grado dal giudice di pace o dal tribunale che sarebbero altrimenti ricorribili ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione.
53. 29. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Il primo comma dell'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163. Esso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato.
53. 30. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Sopprimere il comma 20.
53. 20. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Sostituire il comma 20 con il seguente:
20. Al numero 2), del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile le parole «, quando non è prescritto il regolamento di competenza;» sono soppresse.
53. 33. Ferranti, Capano, Amici, Samperi, Baretta.

Sostituire il comma 20 con il seguente:
20. All'articolo 360, 4° comma, del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo «Tuttavia, avverso i provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali non sia espressamente prevista alcuna impugnazione, il ricorso per cassazione non è proponibile finché l'impugnazione ordinaria ovvero l'istanza di revoca o modifica non sia già stata dichiarata inammissibile. In tal caso, il termine per il ricorso avverso il medesimo provvedimento dichiarato non altrimenti impugnabile ovvero irrevocabile decorre dalla comunicazione del provvedimento che, negando l'ammissibilità dell'impugnazione o dell' istanza proposta, costituisce soltanto condizione di proponibilità del ricorso».
53. 22. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 365 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura speciale si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 182.
*53. 14. La Loggia, Giudice.


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Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
All'articolo 365 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che detemina la nullità della procura speciale si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 182.
*53. 2. Contento.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente 20-bis:
La corte suprema di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti. Sui regolamenti di competenza giudica col numero invariabile di tre votanti. Giudica a sezioni unite col numero invariabile di nove votanti.
53. 15. Ferranti, Capano, Samperi, Amici, Baretta.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 22.
*53. 32. Ferranti, Capano, Samperi, Amici, Baretta.

Sopprimere il comma 22.
*53. 21. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 540 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente: «540-bis (Integrazione del pignoramento). - Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.».
53. 01. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Modifica degli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile).

1. Gli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 543 - (Forma e procedimento del pignoramento). Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi (513 comma 1, 545, 619; commi 1830, 2917) si esegue mediante atto notificato al terzo, personalmente, e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492 e alla specifica indicazione dei limiti di pignorabilità dei crediti di cui all'articolo 545:
1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo (474) e del precetto (480);
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice (546; commi 2914, 2917);
3) l'indicazione del difensore del creditore e la dichiarazione della sua residenza e dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente (2);


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4) l'intimazione al terzo a rendere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al creditore, presso il difensore, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento, dichiarazione sottoscritta contenente:
a) l'indicazione dettagliata delle cose e dei crediti dei quali si trova in possesso o è debitore, e di quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento;
b) la specificazione degli eventuali altri pignoramenti o sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato;
c) l'indicazione del proprio domicilio presso cui debbano essergli notificati i successivi atti;
5) la specifica indicazione degli obblighi che incombono sul terzo a norma dell'articolo 546.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, restituisce immediatamente l'originale al creditore pignorante, unitamente al titolo esecutivo e al precetto.
Il creditore pignorante, nei venti giorni successivi al ricevimento della dichiarazione del terzo, deposita ricorso con cui chiede che il giudice ordini l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, ovvero che proceda alla fissazione di udienza davanti a sé per la comparizione del debitore e del terzo, perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari, ovvero, decorsi venti giorni dalla notificazione dell'atto senza che gli sia pervenuta alcuna dichiarazione da parte del terzo o se la stessa è negativa, perché disponga che abbia inizio il procedimento dì accertamento di cui all'articolo 548.
Il creditore pignorante, unitamente al ricorso, deposita nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488, l'originale dell'atto di pignoramento notificato, la dichiarazione ricevuta dal terzo, il titolo esecutivo e il precetto.
Il giudice, nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso, provvede con decreto all'assegnazione delle cose e dei crediti, ovvero alla fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del creditore e del terzo, da tenersi non oltre sessanta giorni perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari o perché abbia inizio il procedimento di cui all'articolo 548.
Il giudice, quando fissa l'udienza per l'inizio del procedimento di cui all'articolo 548, assegna termine al creditore pignorante perché proceda alla notificazione del decreto di fissazione al debitore e al terzo, nonché, se ve ne sono, al sequestrante, agli altri creditori pignoranti e a coloro che hanno sulle cose o sui crediti diritto di pegno o ipoteca, e assegna altresì i termini di cui agli articoli 165 e 166.
Il giudice avverte il debitore e il terzo, con il decreto con cui provvede all'assegnazione delle cose o dei crediti, che contro lo stesso può essere proposta opposizione con atto di citazione notificato ai sensi dell'articolo 137 e seguenti al creditore procedente e al terzo, entro il termine di venti giorni dalla sua notificazione, e che in difetto esso diverrà definitivo.
Il pignoramento delle cose e dei crediti diviene inefficace se non è notificato al debitore e al terzo decreto di assegnazione nel termine di novanta giorni.
Il giudice, anche se gli è richiesta l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, quando questi sono tra quelli indicati nell'articolo 545 e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, fissa con decreto motivato udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del terzo e del creditore procedente.
Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 616».

1. «Art. 548 - (Mancata o contestata dichiarazione del terzo). - Se il terzo non rende la dichiarazione di cui all'articolo 543 o non compare all'udienza eventualmente stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice provvede


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all'istruzione della causa a norma del libro secondo.
Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232, primo comma.».
2. All'articolo 569 del codice di procedura civile, al primo comma, sostituire le parole: «e fissa» con la parola: «, fissa» e, dopo le parole: «siano intervenuti» aggiungere le seguenti: «e stabilisce la somma destinata alla pubblicità del primo esperimento di vendita che il creditore deve versare, almeno dieci giorni prima dell'udienza, con le modalità indicate».
3. All'articolo 569 del codice dì procedura civile, sostituire il terzo comma con i seguenti: «Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita senza incanto, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce se la vendita deve avere luogo in uno o più lotti e quale sia il termine massimo, non inferiore a novanta giorni, per il versamento del prezzo, determina le forme di pubblicità, le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, e fissa al giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (udienza per la deliberazione sulle stesse e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 indicandone le modalità.
Il giudice, con l'ordinanza di cui sopra, dà altresì avviso che, ove accerti, nel corso della detta udienza, che non sono state proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero che le stesse non sono efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero che si sia verificata una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero, infine, che non ha avuto luogo l'assegnazione o la vendita per qualsiasi altra ragione, sarà disposta nuova vendita senza incanto a norma del precedente comma, alle stesse condizioni, salva la sua facoltà di stabilire quale prezzo minimo per l'efficacia delle offerte quello determinato a norma dell'articolo 568 diminuito di un quarto.».
4. L'articolo 570 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente: «Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere pubblico avviso contenente la descrizione sintetica e l'ubicazione dell'immobile, l'indicazione del prezzo minimo stabilito per l'efficacia delle offerte, del termine per il deposito delle stesse, della data dell'udienza per l'esame delle offerte e per la eventuale gara tra gli offerenti, del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima dell'immobile e del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.».
5. All'articolo 573, del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Se la gara non può avere luogo per l'assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita a favore del maggior offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima.
Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 572, secondo e terzo comma. La gara tra gli offerenti può avere luogo anche in via telematica.».
6. All'articolo 574, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice, quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586».

2. All'articolo 574, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Si applicano anche alla vendita senza incanto le disposizioni degli articoli 583, 585, secondo e terzo comma, 588, 589 e 590».
3. All'articolo 574, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se il prezzo non


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è depositato nel termine e con le modalità stabilite, il giudice provvede a norma dell'articolo 587.».
53. 02. Costantini, Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano, Palomba.

Aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Modifica degli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile).

1. Gli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
Art. 543 - (Forma e procedimento del pignoramento). Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi (513 c. 1, 545, 619; c.c. 1830, 2917) si esegue mediante atto notificato al terzo, personalmente, e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492 e alla specifica indicazione dei limiti di pignorabilità dei crediti di cui all'articolo 545:
1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo (474) e del precetto (480);
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice (546; commi 2914, 2917);
3) l'indicazione del difensore del creditore e la dichiarazione della sua residenza e dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente (2);
4) l'intimazione al terzo a rendere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al creditore, presso il difensore, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento, dichiarazione sottoscritta contenente:
a) l'indicazione dettagliata delle cose e dei crediti dei quali si trova in possesso o è debitore, e di quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento;
b) la specificazione degli eventuali altri pignoramenti o sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato;
c) l'indicazione del proprio domicilio presso cui debbano essergli notificati i successivi atti;
5) la specifica indicazione degli obblighi che incombono sul terzo a norma dell'articolo 546.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, restituisce immediatamente l'originale al creditore pignorante, unitamente al titolo esecutivo e al precetto.
Il creditore pignorante, nei venti giorni successivi al ricevimento della dichiarazione del terzo, deposita ricorso con cui chiede che il giudice ordini l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, ovvero che proceda alla fissazione di udienza davanti a sé per la comparizione del debitore e del terzo, perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari, ovvero, decorsi venti giorni dalla notificazione dell'atto senza che gli sia pervenuta alcuna dichiarazione da parte del terzo o se la stessa è negativa, perché disponga che abbia inizio il procedimento di accertamento di cui all'articolo 548.
Il creditore pignorante, unitamente al ricorso, deposita nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488, l'originale dell'atto di pignoramento notificato, la dichiarazione ricevuta dal terzo, il titolo esecutivo e il precetto.
Il giudice, nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso, provvede con decreto all'assegnazione delle cose e dei crediti, ovvero alla fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del


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creditore e del terzo, da tenersi non oltre sessanta giorni perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari o perché abbia inizio il procedimento di cui all'articolo 548.
Il giudice, quando fissa l'udienza per l'inizio del procedimento di cui all'articolo 548, assegna termine al creditore pignorante perché proceda alla notificazione del decreto di fissazione al debitore e al terzo, nonché, se ve ne sono, al sequestrante, agli altri creditori pignoranti e a coloro che hanno sulle cose o sui crediti diritto di pegno o ipoteca, e assegna altresì i termini di cui agli articoli 165 e 166.
Il giudice avverte il debitore e il terzo, con il decreto con cui provvede all'assegnazione delle cose o dei crediti, che contro lo stesso può essere proposta opposizione con atto di citazione notificato ai sensi dell'articolo 137 e seguenti al creditore procedente e al terzo, entro il termine di venti giorni dalla sua notificazione, e che in difetto esso diverrà definitivo.
Il pignoramento delle cose e dei crediti diviene inefficace se non è notificato al debitore e al terzo decreto di assegnazione nel termine di novanta giorni.
Il giudice, anche se gli è richiesta rassegnazione delle cose e dei crediti pignorati, quando questi sono tra quelli indicati nell'articolo 545 e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, fissa con decreto motivato udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del terzo e del creditore procedente.
Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 616.».
«Art. 548 - (Mancata o contestata dichiarazione del terzo). - Se il terzo non rende la dichiarazione di cui all'articolo 543 o non compare all'udienza eventualmente stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.
Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232, primo comma.».
53. 03. Palomba, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Modifica all'articolo 569 del codice di procedura civile).

1. All'articolo 569, al primo comma, sostituire le parole: «e fissa» con la parola: «, fissa» e, dopo le parole: «siano intervenuti» aggiungere le seguenti: «e stabilisce la somma destinata alla pubblicità del primo esperimento di vendita che il creditore deve versare, almeno dieci giorni prima dell'udienza, con le modalità indicate».
2. All'articolo 569, sostituire il terzo comma con i seguenti: «Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita senza incanto, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce se la vendita deve avere luogo in uno o più lotti e quale sia il termine massimo, non inferiore a novanta giorni, per il versamento del prezzo, determina le forme di pubblicità, le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, e fissa al giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte l'udienza per la deliberazione sulle stesse e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 indicandone le modalità.
Il giudice, con l'ordinanza di cui sopra, dà altresì avviso che, ove accerti, nel corso della detta udienza, che non sono state proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero che le stesse non sono efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero che si sia verificata una delle


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circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero, infine, che non ha avuto luogo l'assegnazione o la vendita per qualsiasi altra ragione, sarà disposta nuova vendita senza incanto a norma del precedente comma, alle stesse condizioni, salva la sua facoltà di stabilire quale prezzo minimo per l'efficacia delle offerte quello determinato a norma dell'articolo 568 diminuito di un quarto.».
53. 07. Palomba, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Modifica all'articolo 570 codice di procedura civile).

1. L'articolo 570 è sostituito dal seguente: «Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere pubblico avviso contenente la descrizione sintetica e (ubicazione dell'immobile, l'indicazione del prezzo minimo stabilito per l'efficacia delle offerte, del termine per il deposito delle stesse, della data dell'udienza per l'esame delle offerte e per la eventuale gara tra gli offerenti, del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima dell'immobile e del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.».
53. 04. Palomba, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

1. All'articolo 573, del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti: «Se la gara non può avere luogo per l'assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita a favore del maggior offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima.
Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 572, secondo e terzo comma. La gara tra gli offerenti può avere luogo anche in via telematica.».
53. 05. Palomba, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

1. All'articolo 574, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice, quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586».
2. All'articolo 574, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Si applicano anche alla vendita senza incanto le disposizioni degli articoli 583, 585, secondo e terzo comma, 588, 589 e 590».
3. All'articolo 574, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se il prezzo non è depositato nel termine e con le modalità stabilite, il giudice provvede a norma dell'articolo 587.».
53. 06. Palomba, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

ART. 54.

Al comma 1 premettere il seguente:
1. Al libro terzo, titolo II, del codice di procedura civile, sostituire il numero 4 del comma 2 dell'articolo 543 del codice di procedura civile con il seguente:
«4. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo ed a presenziare all'udienza di comparizione ed agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire alla predetta udienza, per rendere in tale sede la dichiarazione di terzo quando il pignoramento


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riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi, ivi compresi i crediti derivanti da rapporti di durata, solo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente a mezzo raccomandata entro dieci giorni dalla notifica al terzo dell'atto di pignoramento con riferimento, in quest'ultimo caso, ai crediti maturati alla data di notifica di tale atto e senza necessità di ulteriori, anche successive, formalità.».
*54. 1. La Loggia, Giudice.

Al comma 1, premettere il seguente:
«Al libro terzo, titolo II, del codice di procedura civile, sostituire il numero 4 del comma 2 dell'articolo 543 del codice di procedura civile con il seguente:
4. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo ed a presenziare all'udienza di comparizione ed agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire alla predetta udienza, per rendere in tale sede la dichiarazione di terzo quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi, ivi compresi i crediti derivanti da rapporti di durata, solo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente a mezzo raccomandata entro dieci giorni dalla notifica al terzo dell'atto di pignoramento con riferimento, in quest'ultimo caso, ai crediti maturati alla data di notifica di tale atto e senza necessità di ulteriori, anche successive, formalità.».
*54. 4. Contento.

Al comma 1, capoverso «Art. 614-bis», primo periodo, aggiungere in fine le parole: per un importo non superiore a dieci volte il contributo unificato applicabile alla controversia.
54. 2. Vietti, Rao, Volonté, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 669-septies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«La condanna alle spese è immediatamente esecutiva».
54. 01. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

ART. 55.

Prima del comma 1 premettere il seguente comma:
01. All'articolo 669-septies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: al terzo comma le parole da «ed è opponibile» a «dalla sua comunicazione» sono soppresse.
55. 1. Baretta, Capano, Ferranti, Amici, Samperi.

Sopprimerlo.
56. 4. Ferranti, Capano, Amici, Samperi, Baretta.

Al comma 1, capoverso articolo 702-bis, primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:
Nelle cause relative a diritti a contenuto non patrimoniale e/o crediti destinati a soddisfare esigenze non patrimoniali.
56. 5. Ferranti, Capano, Amici, Samperi, Baretta.

Al comma 1, capoverso articolo 702-bis dopo le parole ...che non sono rilevabili d'ufficio, aggiungere le seguenti: nonché la domanda di chiamata di un terzo in garanzia.
56. 1. Lo Presti.


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Al comma 1, capoverso articolo 702-bis sostituire il quinto comma con il seguente:
Nell'ipotesi di proporzione di domanda riconvenzionale o di chiamata di un terzo in garanzia, il convenuto deve chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza, assegnando un termine preventivo per la citazione del terzo.
La costituzione del terzo in giudizio avviene a nonna del quarto comma.
56. 2. Lo Presti.

Al comma 1 sostituire il capoverso articolo 702-quater con il seguente:

Art. 702-quater.
(Appello).

Avverso l'ordinanza di cui all'articolo 702-ter può essere proposta esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello nelle forme di cui all'articolo 342 ss. del codice di procedura civile.
All'ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile.
56. 7. Vietti, Rao, Volontè, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, capoverso articolo 702-quater, primo comma, sopprimere il secondo periodo.
56. 3. Ferranti, Capano, Amici, Samperi, Baretta.

Al comma 1, capoverso articolo 702-quater, primo comma, aggiungere infine il seguente periodo: Non si applica l'articolo 345 del codice di procedura civile.
56. 6. Ferranti, Capano, Amici, Samperi, Baretta.

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

Art. 56-bis.

1. Alla legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

1. La domanda congiunta di entrambi i coniugi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta anche in assenza di domanda per la separazione personale.
2. La domanda congiunta per far dichiarare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio determina l'estinzione del giudizio di separazione eventualmente ancora pendente.
56. 01. Aniello Formisano, Costantini, Cambursano, Borghesi, Palomba.
(Inammissibile)

ART. 61.

Dopo l'articolo 61 è aggiunto il seguente:

Art. 61-bis.
(Distruzione dei verbali di sommarie informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari).

1. All'articolo 350 del codice di procedura penale dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
8. L'ufficio del pubblico ministero procedente provvede alla distruzione dei verbali contenti le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria nel corso di un procedimento conclusosi con sentenza di non doversi procedere o di assoluzione passata in giudicato.
61. 01. La Loggia.
(Inammissibile)


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Dopo l'articolo 61 è aggiunto il seguente:

Ar. 61-bis.
(Delega al Governo per la soluzione extragiudiziale o transattiva delle cause civili minori).
1. Il Governo al fine di ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziari, è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette ad individuare la definizione in via extragiudiziale, conciliativa o transattiva delle cause civili il cui valore complessivo non superi l'importo di 5000 euro. Conseguentemente è delegato a rivalutare i limiti di competenza del giudice di pace di cui alla legge 21 novembre 1991 n. 374 e successive modificazioni ed integrazioni.
61. 02. La Loggia.

ART. 63.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole «in uno o più giornali designati dal giudice» aggiungere «e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione sul sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».
Conseguentemente sopprimere la lettera c) del comma 2 e il comma 3.
63. 3. Enzo Carra.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
63. 1. Contento.

Al comma 5, lettera d) n. 2) comma 2, aggiungere le seguenti parole: relative alle perizie, alle intercettazioni telefoniche.

Conseguentemente, al medesimo comma 5, n. 3), capoverso 2-quater dopo la parola spese aggiungere le seguenti: relative alle perizie, alle intercettazioni telefoniche.
63. 2. Contento.

ART. 69.

Sopprimerlo.
69. 1. Amici, Baretta, Giovanelli.

ART. 71.

Sopprimerlo.
71. 2. Baretta, Amici.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
71. 4. Cambursano, Borghesi, Costantini, Aniello Formisano.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 12, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri.
71. 5. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 12, lettera a), sostituire le parole: amministrazione a cinque con le seguenti: amministrazione a tre, e le parole: e a sette con le parole: e a cinque.
71. 7. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 11, capoverso comma 12, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) Escludere il ricorso al sistema di governance duale previsto dall'articolo 2409-octies del codice civile.
71. 3. Lanzillotta, Amici, Giovanelli.


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All'articolo 71, comma 1, lettera a), capoverso comma 12, lettera b), dopo le parole che al presidente sopprimere la parola non.
71. 1. Volpi.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 12-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
71. 6. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
71. 8. Borghesi, Aniello Formisano, Costantini, Cambursano.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) i commi da 27 a 32 sono abrogati.

Conseguentemente sopprimere le lettere c), d) ed e).
71. 14. Nicco.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 27-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
71. 9. Cambursano, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
71. 10. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
71. 11. Cambursano, Borghesi, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso articolo 32-ter.
71. 12. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto infine il seguente periodo:
«Le medesime esenzioni operano anche nei casi in cui le operazioni di trasferimento del patrimonio, in qualunque forma attuate, siano disposte dai citati enti o società a partecipazione pubblica maggioritaria a favore di regioni e province autonome o comunque a favore di soci di enti pubblici. In caso di scioglimento delle predette società le assegnazioni ai soci non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.».
71. 13. Zeller, Brugger, Nicco.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 71 è aggiunto il seguente:

Art. 71-bis.
(Istituto per il credito sportivo).

1. A decorrere dalla data prevista dal comma 6, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo è di sette membri.
2. Nel consiglio di amministrazione dell'Istituto è garantita in ogni caso la presenza di un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario delegato, di un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e di un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il Presidente dell'Istituto per il credito sportivo.
3. Il collegio dei sindaci dell'Istituto è composto da un numero di membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente.
4. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro


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per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli attuali organi dell'Istituto per il credito sportivo sono sciolti. Nei successivi quarantacinque giorni si provvede alla nomina dei nuovi organi e nei quarantacinque giorni successivi all'insediamento di questi ultimi, lo statuto dell'istituto è adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo.
71. 01. Claudio Barbaro, Marsilio.
(Inammissibile)

ART. 72.

Sopprimerlo.
72. 1. Duilio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).
72. 3. Duilio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
72. 6. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 2).
72. 2. Duilio.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «La copertura finanziaria dei disegni di legge, degli schemi di decreto legislativo e degli emendamenti di iniziativa governativa che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.».
72. 4. Duilio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.».
72. 5. Duilio.

ART. 73.

Sopprimerlo.
*73. 1. Baretta, Amici.

Sopprimerlo.
*73. 2. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

ART. 74.

Sopprimerlo.
74. 1. Baretta, Amici.

Al comma 2, dopo le parole: diretto beneficio, aggiungere le seguenti: oppure subito danni.
74. 2. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.

Al comma 3, dopo le parole: inerenti ai bilanci, aggiungere le seguenti: nonché alla gestione di fondi di provenienza comunitaria.
74. 3. Borghesi, Cambursano, Aniello Formisano, Costantini.


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Aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Modifiche al T.U. sull'imposta di bollo).

All'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata o irregolare corresponsione concernente atti con sottoscrizione autenticata presentati a un pubblico registro, unico responsabile per la violazione è il soggetto autenticatore e alla relativa sanzione non si applicano riduzioni di nessun genere.».

Conseguentemente, all'articolo 75, sostituire il Titolo III con il seguente:
Disposizioni tributarie e finanziarie.
74. 01. Giudice.
(Inammissibile)

ART. 75.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

1. L'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 3, comma 5, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpretano nel senso dell'applicabilità della destinazione della quota di imposta di cui alle medesime disposizioni, oltre che a tutti i soggetti ivi indicati, anche alle fondazioni riconosciute che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. L'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 3, comma 5, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpretano altresì nei senso che si prevede che le quote di imposta destinate dai contribuenti a soggetti che, per qualsivoglia ragione, non possano esserne destinatari siano devolute e proporzionalmente ripartite fra tutti i soggetti che sono stati ammessi alla destinazione della quota dei cinque per mille nell'anno in corso ovvero in quello immediatamente successivo».
75. 1. I Relatori.
(Inammissibile)

Aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Clausola di salvaguardia).

l. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
75. 01. Nicco, Brugger, Zeller.