X Commissione - Mercoledì 24 settembre 2008


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ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (C. 1441-ter Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 3.

Sopprimerlo.
*3. 1. Il relatore.

Sopprimerlo.
*3. 2. Cimadoro, Scilipoti, Borghesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazione e riduzione degli oneri IVA).

1. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili, a norma dell'articolo 66 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «lire 600 milioni» sono sostituite dalle parole: «400 mila euro»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «lire 50 mila» sono sostituite dalle parole: «50 euro»;
c) ai commi 1 e 2, le parole: «lire un miliardo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «600 mila euro»;
d) al comma 3, le parole: «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,50 per cento».

2. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili, a norma dell' articolo 66 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, il comma 5 dell'articolo 74 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è sostituito dal seguente:
«5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. Qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le predette operazioni possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione e il subfornitore può effettuare il versamento dell'Iva relativa alle medesime operazioni con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi. Nelle ipotesi in cui l'ammontare del volume d'affari riferito alle operazioni di subfornitura effettuate l'anno precedente sia superiore all'80 per cento del volume di affari complessivo, i contribuenti interessati


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eseguono le liquidazioni trimestralmente ed effettuano il versamento senza applicazione di interessi».

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 210 milioni per il 2009, in termini di fabbisogno, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 502/1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 204/98 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
3. 0. 1. Lulli, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazione e riduzione degli oneri IVA).

1. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili, a norma dell' articolo 66 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «lire 600 milioni» sono sostituite dalle parole: «400 mila euro»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «lire 50 mila» sono sostituite dalle parole: «50 euro»;
c) ai commi 1 e 2, le parole: «lire un miliardo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «600 mila euro»;
d) al comma 3, le parole: «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,50 per cento».

2. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili, a norma dell' articolo 66 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, il comma 5 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 è sostituito dal seguente:
«5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1


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della legge 18 giugno 1998, n. 192, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. Qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, le fatture emesse per le predette operazioni possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione e il subfornitore può effettuare il versamento dell'Iva relativa alle medesime operazioni con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi. Nelle ipotesi in cui l'ammontare del volume d'affari riferito alle operazioni di subfornitura effettuate l'anno precedente sia superiore all'80 per cento del volume di affari complessivo, i contribuenti interessati eseguono le liquidazioni trimestralmente ed effettuano il versamento senza applicazione di interessi».

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine la dotazione del citato Fondo è integrata con le seguenti modificazioni all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266:
al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. 1. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali nell'anno precedente, si siano vanificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento»;
dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:
«345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti "dormienti" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X».
3. 0. 2. Lulli, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Depurazione e riutilizzo delle acque reflue nei distretti).

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, al comma 3, lettera b) dopo il comma sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di favorire nei distretti produttivi e nelle reti di imprese il riutilizzo delle acque reflue depurate per usi civili, usi irrigui e verde pubblico, è attribuito alle regioni un contributo di 30


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milioni di euro per l'anno 2008 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, destinato:
a) agli studi di fattibilità, alla progettazione e alla realizzazione di impianti di produzione e di distribuzione, nonché di impianti pilota utili ad individuare le caratteristiche minime del refluo e le possibilità di reimpiego nei processi produttivi;
b) all'erogazione di incentivi alle imprese che abbiano già adottato o che adottino impianti di riutilizzo delle acque reflue depurate, anche mediante riduzione della tariffa di vendita dell'acqua reflua trattata;
c) alla realizzazione di adeguate strategie di informazione ai potenziali utenti dell'acqua depurata, allo scopo di far conoscere i vantaggi della depurazione; l'assenza di rischi igienico-sanitari; l'esistenza e l'utilità del riciclo della risorsa idrica e la possibilità di fruire di tariffe agevolate per l'uso dell'acqua trattata;
d) ad incentivare le imprese, i distretti, le filiere, o le reti di imprese che si impegnino al riutilizzo nell'ambito della medesima impresa o tra imprese che concorrono alla filiera o al ciclo produttivo delle acque di scarto depurate.

2-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 2-bis sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di tutela delle acque. Con il medesimo decreto, sono integrate le disposizioni che stabiliscono i requisiti e la qualità minima dell'acqua trattata, in particolare per usi irrigui agricoli e per verde pubblico.
2-quater. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione annuale sui vantaggi derivanti dal riutilizzo irriguo, urbano, ricreativo dell'acqua reflua depurata fornendo dati aggiornati sulle migliori tecnologie per il trattamento e la depurazione dei reflui, e per contribuire alla valutazione di impatto ambientale, mediante analisi territoriali, e degli effetti sulla salute pubblica, mediante studi epidemiologici, del recupero e del riuso delle acque mediante depurazione. La relazione è realizzata d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con il contributo delle regioni che, in attuazione della presente legge, forniscono elementi di valutazione in ordine alle iniziative di adattamento alla realtà locale, alle condizioni socio-economiche e di disponibilità della risorsa primaria, sul clima, sulle condizioni dei suoli, sulle colture agricole di maggior rilievo e sulla fruizione del verde pubblico e delle aree ricreative».

2. Il comma 5 del medesimo articolo 6-bis è sostituito con il seguente:
«5. Per la copertura degli oneri di cui al comma 3, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine la dotazione del citato Fondo è integrata con le seguenti modificazioni all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

3. Al comma 345, dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e elle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3


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del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato regolamento».
4. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005, è aggiunto il seguente:
«345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti "dormienti" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X».
3. 0. 3. Lulli, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Depurazione e riutilizzo delle acque reflue nei distretti).

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, al comma 3, lettera b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di favorire nei distretti produttivi e nelle reti di imprese il riutilizzo delle acque reflue depurate per usi civili, usi irrigui e verde pubblico, è attribuito alle regioni un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, destinato:
a) agli studi di fattibilità, alla progettazione e alla realizzazione di impianti di produzione e di distribuzione, nonché di impianti pilota utili ad individuare le caratteristiche minime del refluo e le possibilità di reimpiego nei processi produttivi;
b) all'erogazione di incentivi alle imprese che abbiano già adottato o che adottino impianti di riutilizzo delle acque reflue depurate, anche mediante riduzione della tariffa di vendita dell'acqua reflua trattata;
c) alla realizzazione di adeguate strategie di informazione ai potenziali utenti dell'acqua depurata, allo scopo di far conoscere i vantaggi della depurazione; l'assenza di rischi igienico-sanitari; l'esistenza e l'utilità del riciclo della risorsa idrica e la possibilità di fruire di tariffe agevolate per l'uso dell'acqua trattata;
d) ad incentivare le imprese, i distretti, le filiere, o le reti di imprese che si impegnino al riutilizzo nell'ambito della medesima impresa o tra imprese che concorrono alla filiera o al ciclo produttivo delle acque di scarto depurate.

2-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 2-bis sulla base di indicatori demografici e socio-economici,


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nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di tutela delle acque. Con il medesimo decreto, sono integrate le disposizioni che stabiliscono i requisiti e la qualità minima dell'acqua trattata, in particolare per usi irrigui agricoli e per verde pubblico.
2-quater. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione annuale sui vantaggi derivanti dal riutilizzo irriguo, urbano, ricreativo dell'acqua reflua depurata fornendo dati aggiornati sulle migliori tecnologie per il trattamento e la depurazione dei reflui, e per contribuire alla valutazione di impatto ambientale, mediante analisi territoriali, e degli effetti sulla salute pubblica, mediante studi epidemiologici, del recupero e del riuso delle acque mediante depurazione. La relazione è realizzata d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con il contributo delle regioni che, in attuazione della presente legge, forniscono elementi di valutazione in ordine alle iniziative di adattamento alla realtà locale, alle condizioni socio-economiche e di disponibilità della risorsa primaria, sul clima, sulle condizioni dei suoli, sulle colture agricole di maggior rilievo e sulla fruizione del verde pubblico e delle aree ricreative».

Il comma 5 del citato articolo 6-bis è sostituito dal seguente:
«5. Per la copertura degli oneri di cui al comma 3, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine la dotazione del citato Fondo è integrata con le risorse derivanti dalla riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "L'italia in Europa e nel mondo" programma "Cooperazione allo sviluppo";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione "Fondi da ripartire" programma "Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione "Ricerca e innovazione" del decreto legislativo 502/1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione "Ricerca e innovazione" decreto legislativo 204/98, e quelle relative alla missione "Istruzione universitaria";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo"».
3. 0. 4. Lulli, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. L'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,


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nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti:
«Art. 6-bis. - (Delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa). - 1. Al fine di agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi, volti, in conformità alla normativa comunitaria, a:
a) definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costituire in forma di gruppo paritetico o gerarchico una rete di imprese;
b) definire i requisiti di stabilità, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la rete di imprese;
c) definire le condizioni, le modalità, i limiti e le tutele che assistono l'adozione dei vincoli contrattuali di cui alla lettera a);
d) definire le modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l'utilizzo, da parte delle reti medesime, degli strumenti di promozione e di tutela internazionali dei prodotti italiani;
e) definire, anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva e in materia di mercato del lavoro, il regime giuridico della rete di imprese, eventualmente coordinando o modificando le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese;
f) con riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in Paesi diversi, prevedere una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali;
g) prevedere che ai contratti di cui alla lettera a) possano aderire anche imprese sociali, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché, seppure in posizione minoritaria, enti senza scopo di lucro che non esercitino attività d'impresa;
h) prevedere, con riferimento alle reti costituite all'interno dei distretti come definite dall'articolo 6-bis.1 della presente legge, agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione mediante l'applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria;
i) favorire la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito destinati alle reti d'impresa costituite all'interno dei distretti come definite dall'articolo 6-bis.1 della presente legge.

2. Il parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1 e reso entro due mesi, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque emanato. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti, con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi».
«Art. 6-bis.1. - (Distretti produttivi e reti di imprese). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei distretti produttivi, come individuati dalle leggi regionali, attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, alle reti di imprese di cui all'articolo 6-bis collocate all'interno dei distretti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1,


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commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme concernenti i tributi dovuti agli enti locali.
2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 366, dopo le parole: "Ministro per l'innovazione e le tecnologie," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,";
b) al comma 368, lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:
"1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;
2) rimane ferma la facoltà per le regioni e per gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri";
c) al comma 368, lettera b), numero 1), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro per la funzione pubblica," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,";
d) al comma 368, lettera b), numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,".

3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 1, comma 370, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317" sono soppresse.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
3. 0. 5. Lulli, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Tutela delle imprese dal piazzamento improprio di strumenti finanziari derivati).

1. All'articolo 21 del unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Salvo fatto più grave, costituisce violazione delle disposizioni dei commi 1 ed 1-bis la collocazione presso la clientela, ed in particolare presso le imprese che abbiano già in essere rapporti economico finanziari con il promotore, di strumenti finanziari derivati o di swap o di qualunque altro prodotto che abbia le caratteristiche di opzione o di scommessa sul futuro andamento dei mercati, qualora gli stessi abbiano prodotto il pagamento di oneri non prevedibili ed esorbitanti in


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relazione al rischio prospettato o sopportabile da parte della clientela ovvero contengano commissione occulte o siano costituiti in tutto o in parte da prodotti finanziari già in perdita o in relazione ai quali il promotore si sia reso responsabile dell'indeterminata o dell'errata comunicazione al cliente del prezzo dei prodotti collocati o del costo effettivo dell'operazione».
3. 0. 7. Lazzari.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Centri per la promozione dell'innovazione per le imprese artigiane e le piccole imprese).

1. Al fine di accrescere la competitività delle piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca si prevede il sostegno, attraverso i fondi già previsti in materia di innovazione e ricerca, per la creazione di «Centri per la promozione dell'innovazione per le imprese artigiane e le piccole imprese" partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni rappresentative sistemi di imprese di una stessa filiera produttiva».
*3. 0. 8. Lulli, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Centri per la promozione dell'innovazione per le imprese artigiane e le piccole imprese).

1. Al fine di accrescere la competitività delle piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca si prevede il sostegno, attraverso i fondi già previsti in materia di innovazione e ricerca, per la creazione di «Centri per la promozione dell'innovazione per le imprese artigiane e le piccole imprese» partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni rappresentative sistemi di imprese di una stessa filiera produttiva.
*3. 0. 9. Minasso.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Attuazione dell'accordo Basilea 2 in materia di attuazione del rischio del credito per le PMI).

1. Gli interventi relativi al capitale di debito che comportano impegni da assumersi a valere sulle risorse del Fondo finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
2. La garanzia dello Stato opera quale garanzia di ultima istanza per i finanziamenti assistiti dalla garanzia diretta, co-garanzia o controgaranzia, in caso di accertato mancato adempimento per gli impegni di cui al precedente comma 1.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1, si provvede a valere sulle risorse del medesimo Fondo finanza d'impresa.
3. 0. 10. La Loggia, Giudice.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Soppressione delle indagini per l'attribuzione della partita IVA).

1. I commi 18, 19 e 20 dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, sono soppressi.
3. 0. 11. Marinello.
(Inammissibile)


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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Contratto di rete tra imprese).

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per contratto di rete tra imprese si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.
2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:
a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;
b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;
c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;
d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);
e) le cause di scioglimento;
f) la durata;
g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

3. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.
4. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.
5. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.
*3. 0. 6. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Contratto di rete tra imprese).

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per contratto di rete tra imprese, si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.
2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:
a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del


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contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;
b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;
c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;
d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);
e) le cause di scioglimento;
f) la durata;
g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

3. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.
4. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.
5. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.
*3. 0. 12. Mazzocchi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, come modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di promuovere la collaborazione tra le imprese sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le caratteristiche, i requisiti e le modalità di individuazione delle reti delle imprese, nonché, con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva e in materia di mercato del lavoro, il regime giuridico della rete di imprese, eventualmente coordinando e modificando le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese.
2. Alle reti, quali raggruppamenti di singole imprese legate da rapporti stabili di natura contrattuale, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme concernenti i tributi dovuti agli enti locali».
3. 0. 14. Minasso.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. Al comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse disposizioni si applicano alle reti di imprese operanti


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nel settore terziario individuate ai sensi del primo comma».
3. 0. 15. Formisano, Ruggeri.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. Al comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalle legge 6 agosto 2008, n. 133, lettera b), dopo il numero 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili per le imprese che operano nell'ambito dei distretti produttivi o nelle reti di imprese, all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: "lire 600 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "400 mila euro"; al comma 1, lettera a), le parole: "lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "50 euro"; ai commi 1 e 2, le parole: "lire un miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "600 mila euro";
b) al comma 3, le parole: "dell'1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dello 0,50 per cento".

1-ter. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili per le imprese che operano nell'ambito dei distretti produttivi o nelle reti di imprese, il comma 5 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è sostituito dal seguente:
"5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. Qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, le fatture emesse per le predette operazioni possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione e il subfornitore può effettuare il versamento dell'Iva relativa alle medesime operazioni con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi. Nelle ipotesi in cui l'ammontare del volume d'affari riferito alle operazioni di subfornitura effettuate l'anno precedente sia superiore all'80 per cento del volume di affari complessivo, i contribuenti interessati eseguono le liquidazioni trimestralmente ed effettuano il versamento senza applicazione di interessi"».

2. Il comma 5 del medesimo articolo 6-bis è sostituito dai seguenti:
«5. Per la copertura degli oneri di cui al comma 3, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n.116. 1. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento".


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6. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2008, n. 266, dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:
«345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti "dormienti" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X"».
3. 0. 16. Lulli, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. Al comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lettera b), dopo il numero 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis). Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili per le imprese che operano nell'ambito dei distretti produttivi o nelle reti di imprese, all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: "lire 600 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "400 mila euro" al comma 3, lettera a), le parole: "lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "600 mila euro";
b) al comma 3, le parole: "dell'1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dello 0,50 per cento".

1-ter). Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili per le imprese che operano nell'ambito dei distretti produttivi o nelle reti di imprese, il comma 5 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è sostituito dal seguente:
«5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. Qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, le fatture emesse per le predette operazioni possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione e il subfornitore può effettuare il versamento dell'Iva relativa alle medesime operazioni con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi. Nelle ipotesi in cui l'ammontare del volume d'affari riferito alle operazioni di subfornitura effettuate l'anno precedente sia superiore all'80 per cento del volume di affari complessivo, i contribuenti interessati eseguono le liquidazioni trimestralmente ed effettuano il versamento senza applicazione di interessi».


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2. Il comma 5 del medesimo articolo 6-bis è sostituito dal seguente:
«5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, pari a 210 milioni per il 2009, in termini di fabbisogno, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
3. 0. 17. Lulli, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. Al comma 3, dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lettera b), dopo il numero 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di favorire nei distretti produttivi e nelle reti di imprese il riutilizzo delle acque reflue depurate per usi civili, usi irrigui e verde pubblico, è attribuito alle regioni un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, destinato:
a) agli studi di fattibilità, alla progettazione e alla realizzazione di impianti di produzione e di distribuzione, nonché di impianti pilota utili ad individuare le caratteristiche minime del refluo e le possibilità di reimpiego nei processi produttivi;
b) all'erogazione di incentivi alle imprese che abbiano già adottato o che adottino impianti di riutilizzo delle acque reflue depurate, anche mediante riduzione della tariffa di vendita dell'acqua reflua trattata;
c) alla realizzazione di adeguate strategie di informazione ai potenziali utenti dell'acqua depurata, allo scopo di far conoscere i vantaggi della depurazione; l'assenza di rischi igienico-sanitari; l'esistenza e l'utilità del riciclo della risorsa idrica e la possibilità di fruire di tariffe agevolate per l'uso dell'acqua trattata;


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d) ad incentivare le imprese, i distretti, le filiere, o le reti di imprese che si impegnino al riutilizzo nell'ambito della medesima impresa o tra imprese che concorrono alla filiera o al ciclo produttivo delle acque di scarto depurate.

«2-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 2-bis sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di tutela delle acque. Con il medesimo decreto, sono integrate le disposizioni che stabiliscono i requisiti e la qualità minima dell'acqua trattata, in particolare per usi irrigui agricoli e per verde pubblico».
«2-quater. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione annuale sui vantaggi derivanti dal riutilizzo irriguo, urbano, ricreativo dell'acqua reflua depurata fornendo dati aggiornati sulle migliori tecnologie per il trattamento e la depurazione dei reflui, e per contribuire alla valutazione di impatto ambientale, mediante analisi territoriali, e degli effetti sulla salute pubblica, mediante studi epidemiologici, del recupero e del riuso delle acque mediante depurazione. La relazione è realizzata d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con il contributo delle regioni che, in attuazione della presente legge, forniscono elementi di valutazione in ordine alle iniziative di adattamento alla realtà locale, alle condizioni socio-economiche e di disponibilità della risorsa primaria, sul clima, sulle condizioni dei suoli, sulle colture agricole di maggior rilievo e sulla fruizione del verde pubblico e delle aree ricreative».

2. Il comma 5 del medesimo articolo 6-bis è sostituito dai seguenti:
«5. Per la copertura degli oneri di cui al comma 3, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. 1. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento».

6. Dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:
«345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti "dormienti" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato regolamento, all'entrata


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del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X».
3. 0. 18. Lulli, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. Al comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lettera b), dopo il numero 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di favorire nei distretti produttivi e nelle reti di imprese il riutilizzo delle acque reflue depurate per usi civili, usi irrigui e verde pubblico, è attribuito alle regioni un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, destinato:
a) agli studi di fattibilità, alla progettazione e alla realizzazione di impianti di produzione e di distribuzione, nonché di impianti pilota utili ad individuare le caratteristiche minime del refluo e le possibilità di reimpiego nei processi produttivi;
b) all'erogazione di incentivi alle imprese che abbiano già adottato o che adottino impianti di riutilizzo delle acque reflue depurate, anche mediante riduzione della tariffa di vendita dell'acqua reflua trattata;
c) alla realizzazione di adeguate strategie di informazione ai potenziali utenti dell'acqua depurata, allo scopo di far conoscere i vantaggi della depurazione; l'assenza di rischi igienico-sanitari; l'esistenza e l'utilità del riciclo della risorsa idrica e la possibilità di fruire di tariffe agevolate per l'uso dell'acqua trattata;
d) ad incentivare le imprese, i distretti, le filiere, o le reti di imprese che si impegnino al riutilizzo nell'ambito della medesima impresa o tra imprese che concorrono alla filiera o al ciclo produttivo delle acque di scarto depurate.

«2-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 2-bis sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di tutela delle acque. Con il medesimo decreto, sono integrate le disposizioni che stabiliscono i requisiti e la qualità minima dell'acqua trattata, in particolare per usi irrigui agricoli e per verde pubblico».
«2-quater. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione annuale sui vantaggi derivanti dal riutilizzo irriguo, urbano, ricreativo dell'acqua reflua depurata fornendo dati aggiornati sulle migliori tecnologie per il trattamento e la depurazione dei reflui, e per contribuire alla valutazione di impatto ambientale, mediante analisi territoriali, e degli effetti sulla salute pubblica, mediante studi epidemiologici, del recupero e del riuso delle acque mediante depurazione. La relazione è realizzata d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con il contributo delle Regioni che, in attuazione della presente legge, forniscono elementi di valutazione in ordine alle iniziative di adattamento alla realtà locale, alle condizioni socio-economiche e di disponibilità della risorsa primaria, sul clima, sulle


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condizioni dei suoli, sulle colture agricole di maggior rilievo e sulla fruizione del verde pubblico e delle aree ricreative».

2. Il comma 5 del medesimo articolo 6-bis è sostituito con il seguente:
«5. Per la copertura degli oneri di cui al comma 3, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine la dotazione del citato Fondo è integrata con le risorse derivanti dalla riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "L'Italia in Europa e nel mondo" programma "Cooperazione allo sviluppo";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione "Fondi da ripartire" programma "Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione "Ricerca e innovazione" del decreto legislativo n. 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione "Ricerca e innovazione" del decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione "Istruzione universitaria";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo"».
3. 0. 19. Lulli, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

ART. 5.

Al comma 1 sostituire le parole da: «specifici accordi di programma» fino a: «proposti e attuati» con le seguenti: «specifici accordi di programma che prevedono interventi di agevolazione, prevalentemente mirati alla reindustrializzazione del Mezzogiorno, proposti e attuati».
5. 1. Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: interventi di cui all'articolo con le seguenti: interventi previsti dagli accordi di programma stipulati ai sensi e per gli effetti dell'articolo e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: sono effettuati secondo le procedure con le seguenti: sono effettuati secondo le procedure e la disciplina.
*5. 2. Lazzari.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: interventi di cui all'articolo con le seguenti: interventi previsti dagli accordi di programma stipulati ai sensi e per gli effetti dell'articolo e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: sono effettuati


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secondo le procedure con le seguenti: sono effettuati secondo le procedure e la disciplina.
*5. 3. Vignali, Santo Versace.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: promuovere aggiungere le seguenti: prevalentemente nel Mezzogiorno,.
5. 4. Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare riferimento al comparto tessile.
5. 5. Simonetti, Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:
c-bis)
sostenere interventi di reindustrializzazione nei territori che sono stati interessati da gravi eventi sismici avvenuti successivamente al 1o gennaio 1980.

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: lettere b) e c) con le seguenti lettere b), c) e c-bis).
5. 6. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, dopo le parole: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: sentite le competenti commissioni parlamentari,.
5. 7. Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico in accordo con le regioni prospicenti e, per i giacimenti a terra, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi».
5. 8. Vignali, Santo Versace.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico sentite le regioni prospicenti e, per i giacimenti a terra, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano o


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abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi».
5. 9. Vignali, Santo Versace.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi».
5. 10. Lazzari.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondi ISA).

1. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono soppresse le parole: "Entro il 31 marzo 2008, a completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), senza alcun costo o spesa, ad eccezione degli eventuali costi notarili, l'importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare".
5. 0. 1. Lazzari.
(Inammissibile)

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: della presente legge inserire le seguenti: e sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
7. 1. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 2, dopo le parole: della presente legge inserire le seguenti: sentino il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
7. 3. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:
c-bis)
definire particolari agevolazioni o detrazioni per le imprese ubicate nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).
7. 2. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)


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Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Sviluppo tecnologico in materia sanitaria e razionalizzazione della spesa).

1. Al fine di favorire l'innovazione e la competitività del settore delle tecnologie sanitarie (o biomediche e diagnostiche) anche tramite la razionalizzazione del mercato, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. A partire dal 1o gennaio 2009, e fino al 31 dicembre 2009, per gli acquisti di dispositivi medici da parte del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni seguenti:
a) le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata a strutture del Servizio sanitario nazionale, al versamento a favore dell'acquirente di un contributo pari all'1 per cento della somma fatturata al netto dell'IVA. A richiesta della struttura acquirente, in luogo del versamento del contributo, si procede a compensazione, per un pari importo, del credito vantato dall'impresa nei confronti della medesima struttura. Ove l'acquisto riguardi dispositivi già fatturati in precedenza, esso non può, in ogni caso, avvenire ad un costo unitario superiore a quello sostenuto dallo stesso acquirente nel corso del 2008;
b) il disposto dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è disapplicato. Entro il 30 giugno 2009 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, avvalendosi della commissione unica sui dispositivi medici e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, valuta, sulla base dei dati forniti dalle regioni, gli effetti dei decreti applicativi del predetto articolo.

3. Una quota non inferiore al 15 per cento del contributo di cui all'articolo 1, comma 409, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, relativo agli anni 2008 e 2009, è destinata all'effettuazione di studi di valutazione tecnologica e di altri studi diretti a individuare idonee soluzioni per il contenimento dei costi e la razionalizzazione nell'uso dei dispositivi medici da parte del Servizio sanitario nazionale. Un tavolo istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in collaborazione con la Commissione unica sui dispositivi medici, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, di rappresentanti regionali e delle associazioni industriali maggiormente rappresentative, individua le specifiche aree oggetto degli studi di cui al precedente periodo».
7. 0. 1. Vignali, Versace.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
(Snellimento delle procedure di controllo su esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro).

1. È abrogato l'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96; i rappresentanti legali di aziende od organismi di certificazione delegati, per le spedizioni che superino il peso netto di 10 chilogrammi, presentano all'atto della operazione doganale la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di idoneità all'esportazione ai sensi della legge lo marzo 1969, n. 96; l'azienda interessata esegue in regime di autocontrollo, con procedure di campionamento e metodi conformi alle vigenti disposizioni, i prelievi e le determinazioni necessarie per il controllo periodico della produzione e verifica dei limiti chimico-analitici nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428; verifiche a campione sulla qualità dei prodotti sono effettuate dall'istituto nazionale per le conserve alimentari con metodi deliberati dall'Istituto stesso ed approvati dal Ministero dello sviluppo economico.


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2. Con deliberazione dell'istituto nazionale per le conserve alimentari, approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono approvati i criteri procedurali per i metodi di campionamento da seguire in regime di autocontrollo da parte delle aziende e i modelli di verbale da utilizzare per l'attestazione delle operazioni svolte.
7. 02. Giudice.
(Inammissibile)

ART. 8.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: dell'internazionalizzazione delle imprese, con le parole: dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
8. 1. Borghesi, Scilipoti, Cimadoro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il terzo periodo.
8. 2. Borghesi, Scilipoti, Cimadoro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: Il Ministro dello sviluppo economico può provvedere con le seguenti: Il Ministro dello sviluppo economico provvede.
8. 3. Iannocone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: internazionalizzazione di imprese singole, con le parole: internazionalizzazione di piccole e medie imprese singole.
9. 1. Borghesi, Cimadoro, Scilipoti.

All'articolo 9, sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Gli interventi di cui al Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società costituite da singole piccole e medie imprese o da loro raggruppamenti, aventi anche ad oggetto la realizzazione di progetti di internazionalizzazione.
9. 2. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 3 dopo le parole: da singole piccole e medie imprese inserire le seguenti: con particolare riguardo a quelle ubicate nelle aree individuate dall'articolo 17 del regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).
9. 3. Iannoccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché misure di agevolazione per progetti di razionalizzazione e messa in comune di reti commerciali all'estero predisposte da più imprese italiane.
9. 4. Lulli, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

ART. 10.

Al comma 1, alla lettera a), capoverso Art. 473, primo periodo, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da uno a tre anni e le parole: da euro 1.000 a euro 6.000 con le parole: da euro 10.000 a euro 50.000; al secondo periodo, dopo la parola: usurpando, inserire le seguenti: o contraffacendo; al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e si applicano in ogni caso di utilizzo di un titolo di proprietà industriale senza il consenso dell'avente diritto, quali i casi di produzione, di vendita, di commercializzazione, di deposito, di importazione ed esportazione, anche temporanea, nonché in ogni caso di uso di un titolo di proprietà industriale, senza il consenso dell'avente diritto.


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Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 474, al primo periodo, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da uno a tre anni e le parole: da euro 1.000 a euro 6.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 50.000, e al secondo periodo, dopo le parole: al primo inserire le parole e al secondo.

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso Art. 474-bis, sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da tre a cinque anni e le parole: da euro 3.000 a euro 15.000 con le seguenti: da euro 20.000 a giuro 100.000.
10. 1. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 473, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 6.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 100.000.
10. 2. Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 474, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 6.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 100.000 e le parole: fino a euro 3.000 con le seguenti: fino a euro 100.000.
10. 3. Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso Art. 474-bis con il seguente:
Art. 474-bis. - (Aggravanti specifiche). - La pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 30.000 a euro 150.000, se i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e dall'articolo 474, primo comma, sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dei casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative e organizzate, ovvero nei casi in cui sia accertata una frode sul valore in dogana della merce, con particolare riguardo alla sottofatturazione della merce medesima.
10. 4. Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 474-bis sostituire le parole: da euro 3.000 a euro 15.000 con le seguenti: da euro 30.000 a euro 150.000.
10. 5. Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso Art. 474-ter aggiungere il seguente:
Art. 474-quater. - (Aggravanti specifiche nel caso in cui il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale). - La pena è della reclusione da quattro a sedici anni e della multa da euro 60.000 a euro 300.000, quando i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e dall'articolo 474, primo comma, siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale.
10. 6. Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 1, lettera e), capoverso 517-ter, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 6.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 100.000.
10. 7. Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.


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ART. 12.

Al comma 3 sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti e dopo il comma 8-ter aggiungere il seguente:
8-quater. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia che, nell'ambito di indagini per il contrasto della circolazione e della vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere od occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.
12. 1. Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o da un'altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».
12. 2.Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti, i materiali contraffatti.
12. 3.Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 19-bis comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre, n. 633 è aggiunta la seguente lettera:
i-bis) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'importazione o alla commercializzazione di prodotti meccanici non conformi, di merci contraffatte o usurpative, o che comportino la violazione della proprietà industriale.
12. 4. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 2598 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:
3-bis) vende nel proprio esercizio commerciale o pone sul mercato prodotti che risultano contraffatti, o che imitano in maniera evidente i prodotti di un concorrente,


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o che creano confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente.
12. 5.Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti di manifattura).

1. Ai fini della tutela dei diritti dei consumatori, previsti dall'articolo 2 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'agenzia delle dogane esamina e valida sistemi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti e beni di consumo lungo tutta la filiera distributiva e post-vendita. Tali sistemi sono considerati come «sistemi di tracciabilità e di rintracciabilità di sicurezza», utilizzabili da parte delle imprese che vi possono aderire in forma volontaria.
2. I requisiti essenziali per poter definire i «sistemi di tracciabilità e di rintracciabilità di sicurezza» sono:
a) utilizzazione di codici rappresentabili in tutte le forme di codifica a lettura automatica ed in chiaro;
b) utilizzazione di codici unici ed univoci prodotti in forma seriale o random senza duplicazioni per un periodo pari al doppio della durata economica del bene cui lo stesso numero è indirizzato ed applicato;
c) utilizzazione di supporti identificativi tali da non consentirne l'alterazione, la falsificazione o la duplicazione e variabili in base ai prodotti da marcare;
d) introduzione di un sistema di lettura e di trasmissione del codice su rete protetta tale da consentire, senza interferenze od intrusioni, l'identificazione di ogni singolo prodotto lungo tutta la filiera distributiva;
e) interconnessione per la consultazione fra il database del sistema e gli operatori della filiera e gli stessi consumatori per verificare la corrispondenza del codice prodotto con quello effettivamente registrato (autentico) nel database al momento della sua immissione in commercio;
f) verifica automatica dei codici su tutta la rete del sistema a livello mondiale con allarme automatico di tutti i casi anomali, incerti, duplicazioni, fuori serie e quelli comunque non conformi;
g) utilizzazione di un database in grado di garantire la sicurezza del sistema utilizzato con possibilità di accesso diretto da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle dogane, al fine di vigilare sulla corretta adozione delle procedure dichiarate e descritte;
h) adozione di criteri di compatibilità ed interoperabilità con la banca dati di cui al comma 54 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 utilizzando e risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
12. 0. 1.Lazzari.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Programma speciale di verifica sui prodotti di provenienza extracomunitaria).

1. In attuazione del Protocollo d'intesa sulla sicurezza e la conformità dei prodotti industriali, sottoscritto il 24 febbraio 2005 tra il Ministero delle attività produttive ed il Corpo della Guardia di finanza,


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il Nucleo speciale tutela mercati costituito presso il Comando tutela dell'economia del Corpo avvia un programma speciale di verifica del rispetto delle disposizioni della direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 e degli articoli 102-113 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/42/CE. Il programma dovrà prevedere non meno di 10.000 verifiche annue concentrate nei punti d'ingresso dei prodotti industriali extracomunitari sul territorio nazionale e presso la distribuzione commerciale.
2. Ai fini del comma 1, il Nucleo è potenziato di 20 unità di personale ed il Ministero dello sviluppo economico svolge corsi di aggiornamento professionale relativi alla conformità alle direttive comunitarie macchine. Per il completamento dell'organico è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, in deroga ai quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui al comma 516 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, sino a concorrenza della maggiore spesa, del comma 513 dell'articolo 1 della medesima legge n. 296 del 2006.
3. Il Nucleo opera in collaborazione e anche su segnalazione dell'INDICAM, dell'Agenzia delle dogane, delle associazioni industriali, commerciali ed artigianali, di imprenditori nonché di cittadini. A tal fine il Nucleo gestisce un numero telefonico gratuito (numero verde) al fine di segnalare l'esistenza di prodotti non conformi, merci contraffatte o usurpative, o di violazione della proprietà industriale. I dati ricavati dall'attività di verifica alimentano la Banca dati multimediale per la raccolta dei dati caratteristici ed idonei a contraddistinguere i prodotti autentici, istituita presso l'Agenzia delle dogane ai sensi dell'articolo 4 comma 55 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
12. 0. 2.Lazzari.
(Inammissibile)

ART. 13.

L'articolo 13 del disegno di legge è sostituito dal seguente:

Art. 13.
(Interventi per la protezione della proprietà industria).

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, (Codice della proprietà industriale) è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. L'uso in funzione distintiva dei segni distintivi non registrati, in quanto sia idoneo a far acquisire ad essi notorietà, fa sorgere il diritto esclusivo all'uso di detti segni nei limiti, anche territoriali, della notorietà conseguita e comunque nei limiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere b e c del presente codice. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di concorrenza sleale, ai segni distintivi non registrati si applicano le disposizioni del presente codice previste per i marchi registrati, in quanto siano compatibili con l'assenza di registrazione e non siano in contrasto con le disposizioni relative a determinate categorie di detti segni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali.».

2. All'articolo 47 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, (Codice della proprietà industriale) è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Per i brevetti di invenzione e modelli di utilità il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto ad una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione ad elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità».

3. L'articolo 120, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, (Codice della proprietà industriale) è modificato nel modo seguente:
«1. Le azioni in materia dl proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti


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l'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire.».
4. L'articolo 122, comma 1, del Codice è sostituito dal seguente:
«1 Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio.».

5. All'articolo 122, comma 6 e comma 8, del Codice la parola «diritti» è sostituita con la parola: «titoli».
6. L'articolo 134 del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) è sostituito dal seguente:
«1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dall'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come integrato dall'articolo 120, tutti i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, quivi comprese le materie disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99 e quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria con materie di competenza delle sezioni specializzate. Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate anche le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario.».
7. All'articolo 239 del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), il comma 1 è abrogato. I prodotti legittimamente realizzati nel vigore del testo originario della norma abrogata, ovvero nel vigore del testo di essa introdotto dal decreto legge 15 febbraio 2007 n. 10, convertito nella legge n. 46/2007, potranno essere posti in commercio per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.
8. All'articolo 245 del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale) è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134 iniziate dopo l'entrata in vigore del codice restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 134, comma 3, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di esse una pronuncia sulla competenza. Le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 del codice, come modificate, si applicano anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del testo modificato. La disposizione di cui all'articolo 134 del codice, come modificata, si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della modificazione, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.».

9. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 dicembre 2008 e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), attenendosi ai seguenti criteri: 1) correggere gli


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errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel Codice; 2) rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale, in particolare contro il parassitismo, anche sul piano processuale, inserendo anche una norma espressa relativa ai presupposti per la protezione dei segni distintivi non registrati ed alla disciplina ad essi applicabile; 3) armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; 4) introdurre strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi; 5) prevedere che in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sulla invenzione.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
*13. 1.Osvaldo Napoli.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 13.
(Interventi urgenti per la protezione della proprietà industriale).

1. All'articolo 22 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. L'uso in funzione distintiva dei segni distintivi non registrati, in quanto sia idoneo a far acquisire ad essi notorietà, fa sorgere il diritto esclusivo all'uso di detti segni nei limiti, anche territoriali, della notorietà conseguita e comunque nei limiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere b e c del presente codice. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di concorrenza sleale, ai segni distintivi non registrati si applicano le disposizioni del presente codice previste per i marchi registrati, in quanto siano compatibili con l'assenza di registrazione e non siano in contrasto con le disposizioni relative a determinate categorie di detti segni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali.».

2. All'articolo 47 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Per i brevetti di invenzione e modelli di utilità il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto ad una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione ad elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.».

3. L'articolo 120, comma I del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è sostituito seguente:
«1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire.»

4. L'articolo 122, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al de- creto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito seguente:
«1 Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere


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la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio.»

5. All'articolo 122, comma 6 e comma 8, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la parola "diritti" è sostituita con la parola: "titoli".
6. L'articolo 134 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
«1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dall'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come integrato dall'articolo 120, tutti i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, quivi comprese le materie disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99 e quelle che presentano ragioni dì connessione anche impropria con materie di competenza delle sezioni specializzate. Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate anche le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario.».

7. All'articolo 239 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è abrogato. I prodotti legittimamente realizzati nel vigore del testo originario della norma abrogata, ovvero nel vigore del testo di essa introdotto dal decreto legge 15 febbraio 2007 n. 10, convertito nella legge n. 46/2007, potranno essere posti in commercio per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.
8. All'articolo 245 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134 iniziate dopo l'entrata in vigore del codice restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 134, comma 3, anche se il giudizio di primo grado oli giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di esse una pronuncia sulla competenza. Le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 del codice, come modificate, si applicano anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del testo modificato. La disposizione di cui all'articolo 134 del codice, come modificata, si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della modificazione, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.».
9. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 dicembre 2008 e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, attenendosi ai seguenti criteri: correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel Codice; rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale, in particolare contro il parassitismo, anche sul piano processuale, inserendo anche una norma espressa relativa ai presupposti per la protezione dei segni distintivi non registrati ed alla disciplina ad essi applicabile; armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; introdurre strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi; prevedere che in caso di invenzioni realizzate da


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ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sulla invenzione.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
*13. 2. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato. I prodotti legittimamente realizzati nel vigore del testo originario della norma abrogata, ovvero nel vigore del testo di essa introdotto dal decreto legge 15 febbraio 2007 n. 10, convertito in legge n. 46/2007, potranno essere posti in commercio per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.».
13. 3.Lazzari.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente articolo:

Art. 13-bis.
(Coordinamento nazionale per la tutela della proprietà industriale e intellettuale e per la lotta alla contraffazione)
.

1. L'articolo 145 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
«Art. 145. Il Ministro dello sviluppo economico è l'autorità nazionale di riferimento in materia di tutela della proprietà industriale e di coordinamento della lotta alla contraffazione.

2. Al Ministro dello sviluppo economico sono attribuite le seguenti funzioni, che può delegare ad un Sottosegretario di Stato:
a) raccolta dati e monitoraggio del fenomeno delle violazioni dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, in Italia e, quando a danno di soggetti italiani, all'estero;
b) monitoraggio ed indirizzo delle attività di prevenzione e repressione;
c) svolgimento di indagini conoscitive in materia di violazioni della proprietà industriale ed intellettuale di iniziativa propria e per fatti segnalati;
d) studio ed elaborazione delle iniziative e delle misure, anche normative, in materia di tutela della proprietà industriale e intellettuale e di contrasto della contraffazione;
e) promozione delle attività di informazione e sensibilizzazione delle imprese e dei consumatori sul valore e sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale;
f) assistenza alle imprese per la tutela contro la contraffazione;
g) redazione e presentazione al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e agli altri Ministri interessati di una relazione annuale sulla tutela dell'innovazione e la repressione della contraffazione, nonché sulla propria attività.

3. Nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate in materia di tutela della proprietà industriale e intellettuale e dì coordinamento della lotta alla contraffazione, il Ministro dello sviluppo economico opera coinvolgendo le categorie economiche e sociali interessate dalla contraffazione ed in stretto raccordo con le corrispondenti strutture dei Paesi esteri e con le istituzioni comunitarie ed internazionali impegnate nella tutela della proprietà intellettuale e industriale.
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi anche di


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personale dipendente delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di venti unità, di cui al massimo tre dirigenti, incaricati secondo le procedure di cui all'articolo 19 del medesimo decreto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997. Il Ministro può inoltre avvalersi di un contingente di personale messo a disposizione dalle Forze di polizia e dall'Agenzia delle Dogane sulla base di specifiche convenzioni.
5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti ed in particolare per lo studio ed elaborazione delle iniziative e delle misure, anche normative, in materia di tutela della proprietà industriale e di contrasto della contraffazione, il Ministro dello sviluppo economico si avvale di un Comitato scientifico denominato Comitato permanente per il diritto della proprietà industriale e la lotta alla contraffazione composto da non più di sette unità. I componenti sono nominati dal Ministro tra professori universitari ed esperti di comprovata qualificazione in materia. L'incarico è gratuito e dura cinque anni».

2. Alla rubrica dell'articolo 145, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: «coordinamento nazionale per la» sono inserite le seguenti: «tutela della proprietà industriale e intellettuale e per la».
13. 0. 1. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:

Art. 13-bis.
(Made in Italy).

1. Al fine di salvaguardare la produzione artigianale e industriale italiana, e garantire la necessaria trasparenza relativamente al ciclo di manifattura, un prodotto può essere messa in commercio con la stampigliatura Made in Italy, solo qualora la sua produzione sia avvenuta esclusivamente o principalmente in Italia, e almeno il 70 per cento dei costi di manifattura risultano imputabili a fasi di lavorazione avvenute nel nostro Paese.
2. Dal 1o giugno 2009, i prodotti italiani che riportano l'indicazione Made in Italy, devono obbligatoriamente indicare in apposita etichetta la filiera produttiva del manufatto relativamente al suo ciclo di produzione, riportando per ogni fase di lavorazione i Paesi che hanno contribuito alla sua realizzazione.
3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
4. In caso di falsa indicazione, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 517 del codice penale, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera d), della presente legge.
13. 0. 2. Borghesi, Cimadoro, Scilipoti.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Diffusione della banda larga).

1. All'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Ai fini di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), l'Autorità può, in particolare, prevedere che il canone dì abbonamento sia ridotto fino al 50 per cento a favore degli utenti ai quali l'operatore non sia in grado di garantire l'accesso alla tecnologia ADSL per il collegamento a Internet.


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2. A decorrere dal 1o gennaio 2009, alla Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 123-ter), è inserito il seguente:
«123-quater. Servizi di collegamento alla rete Internet con tecnologia ADSL per utenze telefoniche private».

3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 740 milioni annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 della legge 30 aprile 1985, n.163, a valere sulle risorse per le attività cinematografiche.
13. 0. 3.Della Vedova.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 271, le parole: «1o gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2010»;
b) al comma 365, le parole: «1o gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2010» e le parole: «30 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 luglio 2010».»
13. 0. 4.Formisano, Ruggeri.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art 13-bis.
(Riassegnazione delle entrate provenienti dall'espletamento di procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione).

1. Le entrate provenienti dall'espletamento di procedure di selezione competitiva o comparativa per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 20 per cento allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento delle spese per lo sviluppo delle ìnfrastrutture di reti di comunicazione.
13. 0. 5.Giudice.
(Inammissibile)

ART. 15.

Sopprimere gli articoli da 15 a 18.
15. 1. Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Sopprimere l'articolo 15.
15. 2. Scilipoti, Cimadoro.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) premettere i seguenti commi:
01. È istituita la Autorità per la Sicurezza Nucleare (ASN).
02. L'Autorità ha il compito di curare tutti gli aspetti tecnici relativi alla scelta e certificazione dei siti nucleari; di controllare la sicurezza durante la costruzione di impianti nucleari, durante il loro esercizio e lo smantellamento (anche di quelli attuali); ad essa è anche affidata la gestione delle scorie radioattive, sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali.
03. L'Autorità (ASN) è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento Nucleare dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex-APAT) e dalle risorse dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, attualmente preposte alle attività di competenza dell'ASN, che le verranno associate e si avvale delle risorse


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umane e strumentale dell'ENEA, del CNR, del CESI e degli altri enti tecnici operanti nel settore della ricerca energetica.
04. Annualmente, predispone una relazione sulla sicurezza nucleare che il Governo presenta al Parlamento per discussione ed approvazione.
05. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, al termine della procedura di cui al comma 06.
06. Possono essere designati con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto dell'equilibrio di genere, soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate.
07. I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Autorità, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato.
08. La costituzione dell'ASN non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.»;
b) al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) riconoscimento di misure di compensazione a vantaggio dei cittadini dei territori ospitanti impianti di generazione dell'energia nucleare da destinare alla realizzazione di specifiche infrastrutture locali e di servizi per la popolazione residente in tali territori».

Conseguentemente, modificare la rubrica come segue: Istituzione dell'Autorità per la Sicurezza Nucleare e delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione dei siti nucleari e delle misure compensative da riconoscere alle popolazioni interessate».
15. 3. Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.
(Inammissibile)

Apportare le seguenti modificazioni:
a)
premettere i seguenti commi:
«01. È istituita la Autorità per la Sicurezza Nucleare (ASN). Essa ha il compito di curare tutti gli aspetti tecnici relativi alla scelta e certificazione dei siti nucleari; di controllare la sicurezza durante la costruzione di impianti nucleari, durante il loro esercizio e lo smantellamento (anche di quelli attuali); ad essa è anche affidata la gestione delle scorie radioattive, sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali.
02. L'Autorità (ASN) è alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio. È composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento Nucleare dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale


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(ex-APAT) e dalle risorse dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare, attualmente preposte alle attività di competenza dell'ASN, che le verranno associate.
03. Annualmente, predispone una relazione sulla sicurezza nucleare che il Governo presenta al Parlamento per discussione ed approvazione.
04. La costituzione dell'ASN non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.»;
b) al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) riconoscimento di misure di compensazione a vantaggio dei cittadini dei territori ospitanti impianti di generazione dell'energia nucleare da destinare alla realizzazione di specifiche infrastrutture locali e di servizi per la popolazione residente in tali territori».

Conseguentemente, modificare la rubrica come segue: Istituzione dell'Autorità per la Sicurezza Nucleare e delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione dei siti nucleari e delle misure compensative da riconoscere alle popolazioni interessate».
15. 4. Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Premettere i seguenti commi:
«01. È istituita la Autorità per la Sicurezza Nucleare (ASN). Essa ha il compito di curare tutti gli aspetti tecnici relativi alla scelta e certificazione dei siti nucleari; di controllare la sicurezza durante la costruzione di impianti nucleari, durante il loro esercizio e lo smantellamento (anche di quelli attuali); ad essa è anche affidata la gestione delle scorie radioattive, sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali.
02. L'Autorità (ASN) è alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio. È composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento Nucleare dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex-APAT) e dalle risorse dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare, attualmente preposte alle attività di competenza dell'ASN, che le verranno associate.
03. Annualmente, predispone una relazione sulla Sicurezza Nucleare che il Governo presenta al Parlamento per discussione ed approvazione.
04. La costituzione dell'ASN non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.»;

Conseguentemente, modificare la rubrica come segue: «Istituzione dell'Autorità per la Sicurezza Nucleare e delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione dei siti nucleari e delle misure compensative da riconoscere alle popolazioni interessate».
15. 5. Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1 dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e dopo le parole: i criteri per la disciplina aggiungere le seguenti: della selezione di un sito nazionale dove realizzare il deposito delle scorie radioattive prodotte esclusivamente nel passato e.
15. 6. Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

Al comma 1, dopo le parole: e della tutela del territorio e del mare inserire le seguenti: e con il Ministero del lavoro e della salute e delle politiche sociali, e dopo le parole: della localizzazione nel territorio


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nazionale inserire le seguenti: degli impianti nucleari di produzione elettrica e di ricerca del ciclo del combustibile valorizzando i siti e le strutture esistenti,.
15. 7. Benamati.

Al comma l, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
15. 8. Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, dopo le parole: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare inserire le parole: e sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
15. 9. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 1, dopo le parole: misure compensative sopprimere la parola: minime.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «individuazione delle misure di compensazione a vantaggio dei cittadini dei territori ospitanti impianti di produzione dell'energia nucleare e risorse, anche aggiuntive, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, da destinare alla realizzazione di specifiche infrastrutture locali e di servizi per la popolazione residente in tali territori»;

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Delega al governo per la promozione della realizzazione di impianti nucleari.
*15. 10. Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Poli.
(Inammissibile)

Al comma 1, dopo le parole: misure compensative sopprimere la parola: minime.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «individuazione delle misure di compensazione a vantaggio dei cittadini dei territori ospitanti impianti di produzione dell'energia nucleare e risorse, anche aggiuntive, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, da destinare alla realizzazione di specifiche infrastrutture locali e di servizi per la popolazione residente in tali territori»;

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Delega al governo per la promozione della realizzazione di impianti nucleari.
*15. 11. Vignali, Versace.
(Inammissibile)

Aggiungere in fine il seguente periodo: Per la formazione delle proposte il Governo si avvale di studi e progetti scientifici posti a disposizione del Ministro competente da parte dell'ENEA e del CESI ricerca.
15. 12. Quartiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente comma sono trasmessi a al Parlamento ai fini dell'espressione del relativo parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Il parere doveva essere espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei suddetti decreti, indicando specificatamente le eventuali osservazioni e le disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui al successivo comma 2. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i


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testi per il parere definitivo, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.
15. 13. Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: dichiarare i siti inserire le parole: che ospitano impianti di produzione elettrica nucleare, o lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi e materiale nucleare,.
15. 14. Cimadoro, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) definizione dei livelli di sicurezza più avanzati ed efficaci di nuova generazione al fine di garantire la salute della popolazione e la tutela dell'ambiente.
15. 15. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: definizione di adeguati livelli, con le seguenti: definizione di elevati livelli.
15. 16. Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

All'articolo 15, comma 2, lettera b), dopo la parola: siti sostituire le parole da: che tengano alla fine con le seguenti: , nel pieno rispetto delle condizioni di salute delle popolazioni e delle persone nonché dell'ambiente interessati.
15. 17. Quartiani.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: sicurezza dei siti aggiungere le parole: che ospitano impianti di produzione elettrica nucleare, o lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi e materiale nucleare,.
15. 18. Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) riconoscimento di misure di compensazione a vantaggio dei cittadini dei territori ospitanti impianti di generazione dell'energia nucleare da destinare alla realizzazione di specifiche infrastrutture locali e di servizi per la popolazione residente in tali territori.
15. 19. Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

All'articolo 15, lettera c), le parole: riconoscimento di sono sostituite dalle seguenti: le compensazioni devono essere riconosciute ai territori e alle istituzioni locali per quanto attiene alla reintegrazione delle risorse ambientali e all'adeguamento delle infrastrutture al servizio delle comunità locali; vanno altresì previsti e definiti da parte delle Autorità competenti i.
15. 20. Quartiani.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: benefici diretti alle famiglie, con le seguenti: adeguati benefici diretti alle popolazioni.
15. 21. Cimadoro, Scilipoti, Borghesi.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), dopo la parola: «famiglie» aggiungere: «agli enti locali»;
b) al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) prima di realizzare nuovi insediamenti sugli attuali siti, dismettere in modo accelerato gli insediamenti obsoleti


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esistenti e svolgere le necessarie bonifiche per eliminare ogni vincolo radiologico.
*15. 22. Lulli, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), dopo la parola: «famiglie» aggiungere: «agli enti locali»;
b) al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) prima di realizzare nuovi insediamenti sugli attuali siti, dismettere in modo accelerato gli insediamenti obsoleti esistenti e svolgere le necessarie bonifiche per eliminare ogni vincolo radiologico.
*15. 23. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: nel territorio circostante al sito, con le seguenti: nella provincia nonché nei comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo,.
15. 24. Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: i benefici dovranno prevedere specifiche condizioni di cessione di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 1 ai soggetti preposti alla fornitura degli utenti finali sottoposti a garanzie di salvaguardia o di maggior tutela.
15. 25. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin, Vignali.

Al comma 2 dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
d-bis) identificazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione e contro il rischio derivante da qualunque evento che impedisca la realizzazione o l'esercizio dell'impianto, per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;
d-ter) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica da nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il decommissioning;
d-quater) previsione di forme contrattuali che diano agli investitori sufficienti garanzie e adeguata certezza circa le modalità di esercizio e di dispacciamento degli impianti nucleari;
d-quinquies) identificazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti secondo quanto previsto all'articolo 120 della Costituzione;
d-sexies) previsione che la localizzazione dei siti da destinare all'insediamento di impianti nucleari avvenga valutando prioritariamente l'idoneità di quelli già ritenuti idonei in passato;
d-septies) istituzione di una Commissione di esperti a supporto del Ministero dello sviluppo economico nell'individuazione dei siti da destinare all'insediamento di impianti nucleari;
d-octies) individuazione del sito per il deposito unico e le opportune modalità di gestione dello stoccaggio dei rifiuti radioattivi di II e di III categoria e per il trattamento della carica finale del combustibile;
d-novies) previsione del dispacciamento prioritario dell'energia elettrica prodotta da impianti nucleari e forme contrattuali per il ritiro dell'energia;
d-decies) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare siano considerate attività di preminente interesse statale


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e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze;
d-undecies) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nullaosta, atti di assenso e atti amministrativi, comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità al progetto approvato;
d-duodecies) definizione dei requisiti soggettivi di idoneità per coloro che intendano richiedere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare, tenendo anche conto del fatturato e della titolarità già acquisita di licenze di esercizio di impianti nucleari in almeno un Paese dell'Unione europea».
15. 26. Vignali, Versace.

Al comma 2 dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
d-bis) identificazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione e contro il rischio derivante da qualunque evento che impedisca la realizzazione o l'esercizio dell'impianto, per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;
d-ter) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica da nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il decommissioning;
d-quater) previsione di forme contrattuali che diano agli investitori sufficienti garanzie e adeguata certezza circa le modalità di esercizio e di dispacciamento degli impianti nucleari;
d-quinquies) identificazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti secondo quanto previsto all'articolo 120 della Costituzione;
d-sexies) istituzione di una Commissione di esperti a supporto del Ministero dello sviluppo economico nell'individuazione dei siti da destinare all'insediamento di impianti nucleari;
d-septies) previsione del dispacciamento prioritario dell'energia elettrica prodotta da impianti nucleari e forme contrattuali per il ritiro dell'energia;
d-octies) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare siano considerate attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze;
d-novies) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con


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le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nullaosta, atti di assenso e atti amministrativi, comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità al progetto approvato.»;
15. 27. Ruggeri, Formisano, Poli.

Al comma 2 dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
d-bis) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica da nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;
d-ter) identificazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti secondo quanto previsto all'articolo 120 della Costituzione;
d-quater) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare costituiscono attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Regione interessata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
d-quinquies) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atti di assenso e atti amministrativi, comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità al progetto approvato.»
15. 28. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
prima di realizzare nuovi insediamenti sugli attuali siti, dismettere in modo accelerato gli insediamenti obsoleti esistenti e svolgere le necessarie bonifiche per eliminare ogni vincolo radiologico.
15. 29. Cimadoro, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire le seguenti:
d-bis) previsione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge della nomina di un Commissario e di due vice-Commissari per la Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento che saranno ridefiniti, al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il CDA di Sogin Spa decade all'entrata in vigore della presente legge
15. 30. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin, Vignali.

Al comma 2 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca e università.
15. 31. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.


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All'articolo 15 sopprimere il comma 3.
15. 32. Quartiani.

All'articolo 15, comma 3, dopo la parola: emanate, aggiungere le seguenti: con le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo e tramite l'adozione di apposito decreto legislativo,.
15. 33. Quartiani.

All'articolo 15, comma 4, le parole: devono derivare sono sostituite dalla parola: derivano.
15. 34. Quartiani.

Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) riconoscimento di interventi economici di sostegno agli enti nel cui territorio insiste il sito con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture.
15. 35. Benamati.

ART. 16

Sopprimerlo.
16. 1. Cimadoro, Scilipoti.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

Art. 16.
(Energia nucleare e ricerca nel settore energetico).

1. È istituita l'Autorità per la sicurezza nucleare (ASN). Essa ha il compito di curare tutti gli aspetti tecnici relativi alla scelta e certificazione dei siti nucleari; di controllare la sicurezza durante la costruzione di impianti nucleari, durante il loro esercizio e lo smantellamento (anche di quelli attuali); ad essa è anche affidata la gestione delle scorie radioattive, sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali.
2. L'Autorità è alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri. Essa è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex-APAT) e dalle risorse dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, attualmente preposte alle attività di competenza dell'ASN, che le verranno associate.
3. Annualmente, l'Autorità predispone una relazione sulla sicurezza nucleare che il Governo presenta al Parlamento per discussione ed approvazione.
4. La costituzione dell'ASN non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
5. I progetti di costruzione sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare sono soggetti ad approvazione dell'ASN, che valuta la congruità della proposta per tutto il ciclo di vita dell'impianto e del combustibile.
6. Con delibera del CIPE, sentiti il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è concessa l'autorizzazione congiunta per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti, il cui progetto sia stato approvato dall'ASN ed i cui vincoli tecnici siano stati verificati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
7. Le procedure ed i vincoli temporali che costituiscono il processo autorizzativo sono definiti dal CIPE su proposta del Ministro per lo sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova


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generazione e alle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, è stipulata apposita convenzione con Enea, CESI-Ricerca e ASN da parte del Ministro dello sviluppo economico che l'approva con proprio decreto e che, sulla base della convenzione stessa, propone il Piano operativo relativo, la cui approvazione è sottoposta ad apposita deliberazione del CIPE.
16. 3. Quartiani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Energia nucleare).

1. Con delibera del CIPE, sentiti il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è concessa l'autorizzazione congiunta per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti, il cui progetto sia stato approvato dall'ASN ed i vincoli tecnici siano stati verificati dall'Autorità per l'energia e il gas.
2. Le procedure ed i vincoli temporali che costituiscono il processo autorizzativo sono ratificate dal CIPE su proposta del Ministro per lo sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 2. Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, la parola: «sentito» è sostituita dalle seguenti: di concerto con.
16. 4. Berruti.

Al comma 1, dopo la parola: mare aggiungere le seguenti: e sentite le commissioni parlamentari competenti.
16. 5. Quartiani.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere: , sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*16. 6. Lulli, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, dopo le parole: territorio e del mare, aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*16. 7. Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*16. 8. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e del mare aggiungere le seguenti: , avvalendosi di consulenze tecnico-scientifiche di università e/o di enti nazionali di ricerca.
16. 9. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 1, dopo le parole: territorio e del mare, aggiungere le seguenti: e l'ENEA.
16. 10. Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: e della tutela del territorio e del mare inserire le seguenti: e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e sostituire le parole: sono definite le tipologie con le


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seguenti: sono definiti i requisiti di progetto, funzionali e di sicurezza.
16. 11. Benamati.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: tipologie con la seguente: requisiti.
16. 12. Lulli, Federico Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, la parola: produzione è sostituita dalla seguente: generazione.
16. 13. Quartiani.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Con le stesse modalità sono stabilite le procedure che prevedano sia una sola autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di nuove centrali nucleari sia i criteri di vigilanza sulle nuove installazioni. Le autorizzazioni già concesse per impianti nucleari dalle Autorità competenti di Paesi appartenenti all'Unione europea sono automaticamente valide in Italia. I controlli di sicurezza e di radioprotezione sono a titolo oneroso per esercenti le attività nucleari, e possono essere svolti con il supporto e la consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee, nonché devono avvenire in tempi certi, compatibili con la programmazione complessiva delle attività.
16. 14. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin, Vignali.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con le stesse modalità sono, inoltre, individuati i criteri e le misure atte a favorire la costituzione di consorzi per lo sviluppo e l'utilizzo degli impianti di cui al precedente comma, formati da soggetti produttori di energia elettrica, da soggetti industriali utilizzatori intensivi e di energia elettrica e in quota minoritaria dalla Cassa Depositi e Prestiti. La percentuale della quota posseduta dalla Cassa Depositi e Prestiti viene definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) partecipazione attiva di soggetti industriali utilizzatori intensivi di energia elettrica e di imprese, anche organizzate in consorzi, alla costituzione di consorzi per lo sviluppo e l'utilizzo degli impianti di cui all'articolo 16, comma 1.
16. 15. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin, Vignali.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per favorire lo sviluppo in sicurezza dell'energia nucleare).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la divisione nucleare dell'APAT viene trasformata in Agenzia per la Sicurezza e la Radioprotezione, in deroga alle vigenti disposizioni, al fine di dare attuazione alle decisioni del Governo in materia di politica nucleare. I servizi di autorizzazione ed i controlli di sicurezza e di radioprotezione sono a carico degli esercenti le attività nucleari, e possono essere svolti con il supporto e la consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee e devono avvenire in tempi certi, compatibili con la programmazione complessiva delle attività. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono predisposti i decreti attuativi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che prevedano sia una sola autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di nuove centrali nucleari


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sia i criteri di vigilanza sulle nuove installazioni. Le autorizzazioni già concesse per impianti nucleari dalle Autorità competenti di Paesi appartenenti all'Unione europea sono recepite dall'Agenzia. I decreti di cui sopra devono prevedere scadenze temporali per il rilascio delle autorizzazioni e delle verifiche.
2. È istituito alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Alto Commissario per lo Sviluppo dell'Energia Nucleare, incaricato di redigere le attività di pianificazione per l'applicazione delle direttive del Governo e di promuoverne l'attuazione presso i Ministeri e gli enti coinvolti, anche nei casi di necessità ed urgenza, nonché di ritardi nelle procedure.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla nomina di un Commissario e di due vice-Commissari per la Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore.
4. Al Commissario vengono attribuiti i poteri previsti dall'ordinanza 3267 del 7 marzo 2003, e successive modificazioni. Lo stesso esercita sulla SOGIN un'azione di indirizzo ed alta sorveglianza per conto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'Alto Commissario per lo Sviluppo dell'Energia Nucleare potrà impartire direttive e formulare richieste, nell'individuazione del sito e nella progettazione di uno o più depositi nazionali per il materiale radioattivo, incluso quello di provenienza ospedaliera o industriale. Le assegnazioni alla SOGIN sono stabilite ogni tre anni dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas nel mese di ottobre dell'anno precedente l'inizio del triennio. La SOGIN circoscrive il suo intervento esclusivamente allo smantellamento dei dimessi impianti nucleari nazionali e, in attesa della costituzione dell'Agenzia per i rifiuti radioattivi, alla realizzazione e gestione dei depositi nazionali per i rifiuti radioattivi.
16. 01. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin, Vignali.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENES).

1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES).
2. L'ENES è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.
3. L'ENES opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico. L'ENES svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui ai decreto legislativo 30 gennaio 1999, n.36, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 6 del presente articolo, è soppresso.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ENES. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle


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funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
5. La denominazione «Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione di «Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)».
6. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ENES, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.
7. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui ai comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
16. 02. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

ART. 17.

Sopprimerlo.
17. 1.Benamati.

Sostituire l'articolo 17 con i seguenti:

Art. 17.
(Promozione dell'innovazione nelle tecnologie di cattura, utilizzo e confinamento dell'anidride carbonica).

1. Al fine del perseguimento degli obiettivi di contenimento delle emissioni di anidride carbonica dettati dal Protocollo di Kyoto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e delle entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati criteri, procedure autorizzative semplificate e meccanismi di incentivazione delle attività di cattura, utilizzo e confinamento dell'anidride carbonica emessa da impianti industriali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di acquisire elementi necessari alla individuazione dei criteri e delle procedure di cui al comma l, autorizza in via sperimentale progetti dimostrativi sulla cattura, utilizzo e confinamento dell'anidride carbonica in giacimenti di idrocarburi.

Art. 17-bis.
(Promozione dell'innovazione nel settore nucleare).

1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore del nucleare di nuova generazione è stipulata apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del Piano di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'approvazione di un Piano operativo, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.
2. Il Piano di cui al comma 1 è volto ad attuare la partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati «Generation IV International Forum» (GIF), «Global Nuclear Energy Partnership» (GNEP), «In ternational Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles» (INPRO), «Accordo


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bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica» e «International Thermonuclear Experimental Reactor» (ITER).
*17. 23.Lazzari, Bernardo.

Sostituire l'articolo 17 con i seguenti:

Art. 17.
(Promozione dell'innovazione nel settore nucleare).

1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore del nucleare di nuova generazione è stipulata apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SPA, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'Ambiente e della tutela del motorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del Piano di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'approvazione di un Piano operativo, che fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.
2. Il Piano di cui al comma 1 è volto ad attuare la partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati «Generation IV International Forum» (GIF), «Global Nuclear Energy Partnership» (ONEP), «International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles» (INPRO), «Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica» e «International Thermonuclear Experimental Reactor» (ITER).

Conseguentemente, inserire l'articolo 17-bis:

Art. 17-bis.
(Promozione dell'innovazione nelle tecnologie di cattura, utilizzo e confinamento dell'anidride carbonica).

1. Al fine del perseguimento degli obiettivi di contenimento delle emissioni di anidride carbonica dettati dal Protocollo di Kyoto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati criteri, procedure autorizzative semplificate e meccanismi di incentivazione delle attività di cattura, utilizzo e confinamento dell'anidride carbonica emessa da impianti industriali.
2. II Ministero dello sviluppo economico, al fine di acquisire elementi necessari alla individuazione dei criteri e delle procedure di cui al comma 1, autorizza in via sperimentale progetti dimostrativi sulla cattura, utilizzo e confinamento dell'anidride carbonica in giacimenti di idrocarburi.
*17. 25.Vignali, Versace.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Promozione dell'innovazione nel settore energetico).

1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore energetico, con particolare riferimento al risparmio e all'efficienza energetica, all'aumento della produzione energetica da fonte rinnovabile, allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, è stipulata apposita convenzione con Enea, CESI-Ricerca e ASN da parte del Ministro dello Sviluppo


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economico che l'approva con proprio decreto e che, sulla base della convenzione stessa, propone il Piano Operativo relativo, la cui approvazione è sottoposta ad apposita deliberazione del CIPE.
2. Il Piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:
a) incentivazione e supporto delle politiche di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico che possano condurre nel breve periodo a consistenti risparmi per l'industria, le famiglie, l'edilizia;
b) promozione e aumento della produzione energetica da fonte rinnovabile in special modo nei settori dell'eolico, del solare, delle biomasse, dei biocombustibili, del biogas;
c) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sul confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;
d) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati «Generation IV International Forum» (GIF), «Global Nuclear Energy Partnership» (GNEP), «International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles» (INPRO), «Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica» e «International Thermonuclear Ezperimental Reactor» (ITER).
17. 24. Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vito, Zunino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore energetico, con particolare riferimento al risparmio e all'efficienza energetica, all'aumento della produzione energetica da fonte rinnovabile, allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, stipulata apposita convenzione con Enea, CESI-Ricerca e ASN da parte del Ministro dello sviluppo economico che l'approva con proprio decreto e che, sulla base della convenzione stessa, propone il Piano Operativo relativo, la cui approvazione è sottoposta ad apposita deliberazione del CIPE.
17. 12. Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vito, Zunino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, alla promozione delle fonti rinnovabili del risparmio energetico, è stipulata apposita convenzione con l'ENEA da parte del Ministro dello sviluppo economico che l'approva con proprio decreto. L'ENEA provvede alla definizione di un Piano operativo che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori ed è soggetto ad approvazione del CIPE.
17. 2.Benamati.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: sentite le competenti Commissioni parlamentari.
17. 14.Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: sviluppo economico, aggiungere le seguenti: sentito l'ENEA.
17. 15.Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.


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Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici,» inserire le seguenti: «nonché per lo sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l'efficienza energetica,»;
b) al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) adozione di misure di sostegno e finanziamento per la promozione di interventi innovativi nel settore della generazione di energia di piccola taglia, in particolare da fonte rinnovabile, nonché in materia di risparmio ed efficienza energetica e micro-cogenerazione.
*17. 13.Sanga, Lulli, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

All'articolo 17, comma 1, dopo le parole: , e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, inserire le parole: nonché per lo sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l'efficienza energetica,».

Conseguentemente al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) adozione di misure di sostegno e finanziamento per la promozione di interventi innovativi nel settore della generazione di energia di piccola taglia, in particolare da fonte rinnovabile, nonché in materia di risparmio ed efficienza energetica e micro-cogenerazione.
*17. 3.Minasso.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:
a) incentivazione e supporto delle politiche di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico che possano condurre nel breve periodo a consistenti risparmi per l'industria, le famiglie, l'edilizia;
b) promozione e aumento della produzione energetica da fonte rinnovabile in special modo nei settori dell'eolico, del solare, delle biomasse, dei biocombustibili, del biogas;
c) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sul confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;
d) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati «Generation IV International Forum" (GIF), "Global Nuclear Energy Partnership» (GNEP), «International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles» (INPRO), «Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica» e «International Thermonuclear Experimental Reactor» (ITER).
17. 16. «Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto, nel rispetto delle varie alternative tecnologiche prospettabili.
*17. 17. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.


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Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto, nel rispetto delle varie alternative tecnologiche prospettabili.
*17. 18.Ruggeri, Formisano, Poli.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto, nel rispetto delle varie alternative tecnologiche prospettabili.
*17. 4. Versace, Vignali.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: un progetto dimostrativo con: progetti dimostrativi.
17. 19. Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

All'articolo 17, comma 2, lettera a), dopo le parole: sostegno finanziario, inserire le seguenti: , dello Stato da definirsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio di ministri, sentite le commissioni parlamentari competenti,.
17. 5.Quartiani.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) partecipazione attiva, con ricostruzione e potenziamento della capacità di ricerca e di sviluppo, ai maggiori programmi internazionali sul nucleare, tra cui, in particolare quelli denominati «Generation IV International Forum» (GIF), «Global Nuclear Energy Partnershi» (GNEP), «International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles» (INPRO), accordi bilaterali con i maggiori Paesi impegnati nel settore nucleare e «international Thermonuclear Experimental Reactor» (ITER).
17. 6.Benamati.

All'articolo 17, aggiungere i seguente commi:
2-bis. Al fine di promuovere maggiormente l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo sono così modificati i seguenti disposti normativi:
a) alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2 comma 144, sostituire le parole: «superiore a 1 megawatt» con: «superiore a 3 megawat elettrici»;
b) alla legge 244 del 2007, articolo 2, comma 145, sostituire le parole: «non superiore a 1 megawatt» con «non superiore a 3 megawatt elettrici»;
c) alla legge 244 del 2007, articolo 2, comma 143:
1) al paragrafo le parole da «entrati» a «potenziamento» sono soppresse;
2) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per gli impianti entrati in esercizio in data antecedente al 1o gennaio 2008 a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154 sono applicati a partire dal 1o gennaio 2008. La durata cumulativa dei benefici già acquisiti e da


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acquisire non può superare 15 anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto»;
d) al decreto legislativo n.217 del 2006: alla tabella dell'Allegato 1, punto 2.2 aggiungere:
N: 5;
Denominazione del tipo: Soluzioni ammoniacali da processi di gestione anaerobica;
Modo di preparazione e componenti essenziali: Prodotto liquido ottenuto da processi di digestione anaerobica di Biomasse;
Titolo minimo di elementi fertilizzanti (per cento peso) Valutazione degli elementi fertilizzanti altri requisiti richiesti: 3 per mille N Azoto valutato come azoto totale;
Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo: La dizione «a basso titolo» è obbligatoria;
Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri: Azoto totale;
2-ter. Per gli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili è sempre consentito il ripotenziamento, derivante dall'ottimizzazione del processo produttivo o ottenuto senza modifiche impiantistiche.
2-quater. Le regioni e le province incentivano per gli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili l'utilizzo di biomasse agricole ed agroalimentari non destinabili al consumo umano o ad alimentazione animale al fine di ottimizzare le risorse derivanti dal comparto agricolo.
17. 7.Versace, Vignali.
(Inammissibile limitatamente alla lettera d))

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In deroga all'applicazione delle procedure vigenti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce entro il 31 dicembre 2008 i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, a cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione dei presente comma sono finalizzate all'ammodernamento della rete elettrica.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 17, aggiungere in fine le seguenti parole: e ammodernamento della rete.
17. 20. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin, Vignali.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è individuata una specifica sezione dell'ENEA, dotata di autonomia finanziaria, a cui è affidato la funzione di organismo nazionale di riferimento in tutte le iniziative di collaborazione internazionale in campo nucleare da far evolvere in collaborazioni con le industrie nazionali.
17. 21. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin, Vignali.

Aggiungere il seguente comma:
2-bis. nella tabella 2 di cui all'articolo 2, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il valore del coefficiente 1,1 di cui al numero 1-bis della stessa tabella, riferito alla fonte eolica offshore, è sostituito dal valore 1,35.
17. 22.Vignali, Versace.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Promozione dell'efficienza energetica).

1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «Le disposizioni di cui al citato comma 347


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si applicano», sono aggiunte le seguenti: «anche gli impianti dotati di generatori di calore ad aria a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione». La misura si applica dal 1o gennaio 2009. Al relativo onere valutato in 10 milioni di curo a decorrere dal 2009 si provvede mediante lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo 2, comma 2, allegato A, (così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311, articolo 8) al numero 14, le parole: «; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW» sono soppresse.
17. 01.Lazzari.

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

Art. 17-bis.
(Interventi energetici per le piccole e medie imprese).

1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2007, è sostituita con la seguente:
c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh, euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.»
b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:
a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;
b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;
c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.»
2. All'articolo 52, comma 3, lettera i), del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504 , dopo le parola «verificato» sono inserite le parole: «relativamente all'eccedenza».
3. L' Autorità per l'energia elettrica e Gas, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 481 del 1995 recante: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 125, emana con proprio provvedimento specifiche misure di temperamento degli effetti della tariffazione per fasce nel mercato elettrico introdotto dalla Delibera ARG/elt 56/08. Il meccanismo attenua l'impatto del costo dell'energia in relazione alle fasce di prelievo per le utenze con caratteristiche di prelievo concentrate nella fascia diurna a maggior costo.


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4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Finanziaria 2007), così come modificato e integrato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Finanziaria 2008), dopo il comma 344 sono inseriti i seguenti commi:
344-bis. Le misure di cui al precedente comma sono estese all'acquisto di lampade a LED ed all'installazione di stabilizzatori di tensione per gli impianti di illuminazione e di condensatori.
344-ter. L'agevolazione di cui all'articolo 1 della legge n. 499 del 1991 è esteso ad interventi per l'installazione di impianti per la generazione distribuita di piccola taglia di cui alla Delibera AEEG 160/06.»

5. Il Governo, sentita la conferenza unificata Stato-Regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per razionalizzare le procedure relative ai procedimenti autorizzativi in materia di costruzione e di esercizio degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi direttivi:
a) prevedere l'unificazione dello sportello per la presentazione della domanda di autorizzazione;
b) definire l'omogeneità di comportamento su tutto il territorio nazionale in ordine alla realizzazione degli impianti per le energie rinnovabili;
c) adottare la regola del silenzio assenso decorsi centottanta giorni dalla richiesta di allaccio degli impianti in rete.
*17. 02. Lulli, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

Art. 17-bis.
(Interventi energetici per le piccole e medie imprese)
.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma I dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2007, è sostituita con la seguente:
c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.»
b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura dl cui al comma 1, lettera c), fino a:
a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;
b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;
c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.»
2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007,


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n. 504, dopo la parola «verificato» sono inserite le parole: «relativamente all'eccedenza».
3. L'Autorità per l'energia elettrica e Gas, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 481 del 1995 recante: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», e dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 125, emana con proprio provvedimento specifiche misure di temperamento degli effetti della tariffazione per fasce nel mercato elettrico introdotto dalla Delibera ARG/elt 56/08. Il meccanismo attenua l'impatto del costo dell'energia in relazione alle fasce di prelievo per le utenze con caratteristiche di prelievo concentrate nella fascia diurna a maggior costo.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Finanziaria 2007), come modificato e integrato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Finanziaria 2008), dopo il comma 344 sono inseriti i seguenti commi:
344-bis. Le misure di cui al precedente comma sono estese all'acquisto dl lampade a LED ed all'installazione di stabilizzatori di tensione per gli impianti di illuminazione e dl condensatori.
344-ter. L'agevolazione di cui all'articolo 1 della legge n. 499/91 è esteso ad interventi per l'installazione di impianti per la generazione distribuita di piccola taglia di cui alla Delibera AEEG 160/06.»

5. Il Governo, sentita la conferenza unificata Stato-Regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per razionalizzare le procedure relative al procedimenti autorizzativi in materia di costruzione e di esercizio degli impianti per la produzione dl energia da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi direttivi:
a) prevedere l'unificazione dello sportello per la presentazione della domanda dl autorizzazione;
b) definire l'omogeneità dl comportamento su tutto il territorio nazionale in ordine alla realizzazione degli impianti per le energie rinnovabili;
c) adottare la regola del silenzio assenso decorsi centottanta giorni dalla richiesta di allaccio degli impianti in rete.
*17. 03.Mazzocchi.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare).

1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, dopo il punto n. 7), il seguente: 7-bis): «Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare»; nel successivo allegato III, al punto c)-bis, sono aggiunte, dopo le parole «energia elettrica», le parole «sulla terraferma».

2. In relazione ai progetti di cui al punto 7-bis dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio.
**17. 04.Marinello.
(Inammissibile)

Art. 18-bis.
(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare).

1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, dopo il punto 7), il seguente: 7-bis): «Impianti eolici per la produzione


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di energia elettrica ubicati in mare»; nel successivo allegato III, al punto c-bis), sono aggiunte, dopo le parole «energia elettrica», le parole «sulla terraferma».
2. In relazione ai progetti di cui al punto 7-bis dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio.
**17. 0. 5. Berruti.
(Inammissibile)

ART. 18.

Sopprimerlo.
*18. 6. Borghesi, Cimadoro, Scilipoti.

Sopprimerlo.
*18. 7. Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Sopprimerlo.
*18. 8. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin, Fava.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 18.
(Tutela giurisdizionale).

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, attinenti alla progettazione, approvazione dei progetti e realizzazione delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico, di cui all'articolo 179, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
18. 13. Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 25 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti amministrativi relativi all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche concernenti le attività di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture Indispensabili al loro esercizio.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
18. 9. Ruggeri, Formisano, Poli.

Al comma 1, primo periodo, premettere le parole: Fatto salvo quanto disposto dal


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l'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481,.
18. 10. Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, sopprimere dalle parole: e attribuite alla seguente: Roma e dalle parole: La giurisdizione di cui fino alla fine del periodo.
18. 1. Quartiani.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: settore dell'energia inserire la seguente: nucleare.
*18. 12. Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, dopo le parole: concernenti il settore dell'energia inserire la seguente: nucleare.
*18. 11. Torazzi, Polledri, Allasia, Forcolin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire le esigenze del bilinguismo per la Provincia autonoma di Bolzano rimane fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.
18. 2. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 2.
18. 3. Quartiani.

Sopprimere il comma 3.
18. 4. Quartiani.

Al comma 4, sostituire le parole: devono derivare con la seguente: derivano.
18. 5. Quartiani.

ART. 22.

Sopprimerlo.
*22. 1.Il relatore.

Sopprimerlo.
*22. 2. Cimadoro, Scilipoti, Borghesi.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Credito di imposta per rappresentanti).

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuto ai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle singole Camere di commercio un credito di imposta nella misura di 500 euro a parziale recupero degli anomali aumenti di prezzo dei carburanti verificatisi nello stesso periodo. Il credito di imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale delle attività produttive.
2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 80 milioni di euro per l'anno 2008.
22. 0. 1.Ciccanti, Formisano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Riduzione degli oneri a carico dell'utenza nella gestione di rigassificatori).

1. Nella delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 178/05 del 4


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agosto 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 193 del 20 agosto 2005, all'articolo 13, comma 2, le parole: «80 per cento» sono sostituite con le seguenti: «40 per cento».
22. 0. 3.Lazzari.
(Irricevibile)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Distributori aziendali di carburanti).

1. Alle imprese che operano nel settore del trasporto terrestre sono rilasciate le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori aziendali di carburanti. L'erogazione del carburante è permessa anche a sub-vettori legati da un rapporto di lavoro all'impresa di trasporto.
22. 0. 4. Montagnoli, Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Promozione della concorrenza nei mercati energetici).

1. Al fine di promuovere un'effettiva concorrenza nei mercati energetici, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore.
*22. 0. 5. Froner, Lulli, Sanga, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Promozione della concorrenza nei mercati energetici).

1. Al fine di promuovere un'effettiva concorrenza nei mercati energetici, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore.
*22. 0. 6. Minasso.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Norme in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione).

1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, la cui capacità resti limitata fino a 30 mc, sono adeguati alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al titolo III della regola tecnica in materia di sicurezza antincendio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, entro il termine del 31 dicembre 2009.
**22. 0. 2. Lazzari.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Norme in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione).

1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, la cui capacità resti limitata fino a 30 mc, sono adeguati alle disposizioni di


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prevenzione incendi di cui al titolo III della regola tecnica in materia di sicurezza antincendio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, entro il termine del 31 dicembre 2009.
**22. 0. 8. Mazzocchi.

ART. 31.

Al comma 1 dopo le parole: può individuare inserire le seguenti: , prioritariamente nei territori individuati dall'articolo 17 del Regolamento CE dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»),.
31. 1.Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
«All'interno dei progetti individuati, avranno priorità quelli mirati al sostegno dello sviluppo di nuovi prodotti, con particolare riferimento agli investimenti in strumenti e mezzi di misura, software di simulazione, calcolo e statistica, sistemi di prova ed analisi, attrezzature per prototipi purché legati ad una prima industrializzazione sul territorio nazionale.».
31. 3.Torazzi, Polledri, Allasia, Forcolin.

Aggiungere dopo il comma 2 il seguente:
2-bis. Per assicurare l'immediata attuazione degli interventi previsti all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore dei progetti di innovazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico potrà avvalersi delle modalità di gestione già stabilite per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
31. 2.La Loggia, Giudice.

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

1. La presente legge disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
2. Entro sessanta giorni dalla trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n.287, come modificato dal comma 7 del presente articolo, il Governo, sentita la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine di dare attuazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;
b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) disposizioni indicanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni


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e le province autonome esercitano te proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione;
e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:
a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicandone i motivi.

5. Il disegno di legge di cui al comma 2 è approvato in via definitiva dal Parlamento entro il 30 settembre.
6. Ciascuna Camera provvede alle modifiche dei propri regolamenti necessarie ad assicurare che il contenuto della legge sia limitato alle materie di cui al comma 1 e che la sua approvazione avvenga entro il termine di cui al comma 5 del presente articolo.
7. All'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno».
31. 01.Della Vedova.

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.

1. All'articolo 81, comma 16, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sopprimere le parole «o commercializzazione»;
b) dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che acquistano i prodotti stessi dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma. Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'Agenzia delle entrate competente, di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza del requisito di esclusione.
c) all'ultimo capoverso, sostituire le parole «a), b) e c)» con «a), b), b-bis) e c)».

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 16,5 milioni annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 della legge 30 aprile 1985, n. 163, a valere sulle risorse perle attività cinematografiche.
31. 02.Della Vedova.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.

1. All'articolo 81, comma 16, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sopprimere le parole «o commercializzazione»;


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b) dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che acquistano i prodotti stessi dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma. Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'Agenzia delle entrate competente, di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza del requisito di esclusione.
c) all'ultimo capoverso, sostituire le parole «a), b) e c)» con «a), b), b-bis) e c)».

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 16,5 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato dì previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
31. 03.Della Vedova.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Rischio idrogeologico).

1. All'articolo 2, comma 321, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «d'intesa con le autorità di bacino territorialmente competenti, con le regioni e con gli enti locali interessati» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «sentite le regioni e gli enti locali interessati».
31. 04.Berruti.
(Inammissibile)

ART. 70.

Al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare inserire le seguenti: sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
70. 1. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: purché non in evidente conflitto di interessi.
70. 2. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
prevedere, nell'ambito della separazione delle attività della società, e anche nelle ipotesi di cui alla lettera a) del presente articolo, opportune forme di trasparenza, ed eventuali procedure di verifica e controllo indipendente, delle attività svolte sia dal suddetto organismo che dalle imprese assicurate.
70. 3. Borghesi, Scilipoti, Cimadoro.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Riassegnazione dei contributi versati dagli operatori postali).

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Allo scopo di consentire l'efficace espletamento dei maggiori impegni istituzionali connessi alla completa liberalizzazione


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del mercato postale, a decorrere dal 2009 le maggiori entrate di cui al comma 1, annualmente accertato rispetto a quelle realizzate nel 2008, sono riassegnate, in conformità alle disposizioni comunitarie, in misura non inferiore al 50 per cento, ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate allo svolgimento delle funzioni di amministrazione e controllo dell'Autorità di regolamentazione del settore postale».
70. 02. Giudice.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Internazionalizzazione delle imprese, sostegno alla rete estera dell'Istituto Nazionale del Commercio Estero).

1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prioritariamente destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
70. 03. Minasso.