VIII Commissione - Mercoledì 29 ottobre 2008


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00136 Tortoli: Bonifica del sito delle Strillaie.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto indicato nell'interrogazione n. 5-00136 presentata dall'Onorevole Tortoli, con la quale si chiede una riperimetrazione del Sito di Interesse Nazionale dell'ex discarica delle Strillaie, capace di includere anche l'area CDR e altre eventuali aree che dovessero risultare inquinate dai rifiuti presenti nel SIN stesso, si rappresenta quanto segue.
L'area dell'ex discarica delle Strillaie è stata inserita tra i siti di interesse nazionale da bonificare con il decreto legislativo n. 152 del 2006 e, successivamente, è stata perimetrata con decreto ministeriale dell'11 agosto 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 novembre 2006.
Tale sito ricade nel territorio del comune di Grosseto, occupa una superficie di circa 330.000 m2 ed è stato oggetto di prime attività di bonifica, ai sensi del decreto ministeriale n. 471 del 1999, a livello locale da parte del Comune citato.
I relativi dati di indagine pregressi hanno evidenziato una situazione di particolare inquinamento nelle aree est e sud ovest della discarica e, secondo quanto comunicato dal comune di Grosseto, le indagini integrative hanno permesso di appurare che lo strato di argilla sottostante il corpo rifiuti, sempre nelle stesse aree est e sud ovest, è discontinuo. Tale situazione ha provocato anche la contaminazione delle acque sotterranee, principalmente da metalli, come Arsenico, Nichel, Boro, Piombo e Manganese (As, Ni, Bo, Pb, Fe, Mn).
Entrando nello specifico, in merito all'area denominata CDR adiacente al sito delle Strillaie, nella Conferenza di Servizi decisoria del 25 giugno 2008, dopo ampia ed approfondita discussione, nel prendere atto che l'area in questione risulta topograficamente al di fuori del sito d'interesse nazionale, così come si evince dalla cartografia allegata al decreto ministeriale di perimetrazione dell'11 agosto 2006, e delle attività sinora svolte nella suddetta area, che hanno evidenziato l'assenza di contaminazione nei suoli ed il superamento delle C.S.C. (Concentrazione Soglia Contaminante), ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, da metalli per le acque di falda, analogo a quello riscontrato all'interno del sito d'interesse nazionale, si è sottolineato che la gestione dell'area inquinata sopra citata debba rimanere nelle competenze della regione Toscana e che l'utilizzo di tale area deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di siti inquinati.
Da, ultimo, sempre nella predetta Conferenza, si è subordinata all'esito delle analisi sui cumuli presenti nell'area sopracitata la valutazione sull'opportunità di promuovere l'estensione del perimetro del sito d'interesse nazionale, con le modalità di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00476 Libè: Bonifica di un sito nel comune di Coreno Ausonio.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'interrogazione a risposta orale n. 5-00476, presentata dagli Onorevoli Libè e Formisano, nella quale, a proposito di una vicenda di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria di una vecchia cava di 15 mila metri quadrati, utilizzata come discarica, sita in località Vallarano nel Comune di Coreno Ausonio (Frosinone), si chiede se si intendano porre in essere le iniziative necessarie ad avviare le attività di bonifica dell'area in questione, anche al fine di scongiurare il ripetersi di tali fenomeni, in particolar modo prevedendo un adeguato sistema di monitoraggio e di controllo sul trasporto di rifiuti, si rappresenta quanto segue.
Il fatto riguarda l'impianto della Mondial Marmi e Graniti Srl, ove, a seguito di attività ispettive condotte dalla Digos, unitamente al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Stradale di Cassino, sono stati individuati undici camion carichi di rifiuti solidi urbani e terra, contaminati da idrocarburi, eternit, plastiche e vernici, classificati sui modulari e bolle di viaggio quali rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra e rifiuti da demolizione, provenienti dal Comune di Orte di Atella, in Provincia di Caserta, e da altri comuni del napoletano.
Va preliminarmente osservato che la discarica sequestrata non fa parte degli impianti inclusi nel perimetro del Sito d'interesse Nazionale (SIN) di Frosinone, individuato con decreto ministeriale n. 468 del 2001 e perimetrato con decreto del 2 dicembre 2002. Viceversa, nello stesso Comune di Coreno Ausonio, la discarica ubicata in località «Cannoterana» è compresa nel perimetro del SIN ed è stata oggetto di interventi di messa in sicurezza. Pertanto, il territorio interessato dall'illecito è già oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero dell'ambiente. Il Ministero, oltre ad essere responsabile dei procedimenti di bonifica in corso, ha effettuato, con il supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ARPA Lazio le attività di sopralluogo, e si stanno anche elaborando piani di caratterizzazione per molte discariche interne al SIN.
Circa il rinvenimento di rifiuti solidi urbani mescolati con materiale di natura varia presso la suddetta cava di marmi e graniti, il Comune di Coreno Ausonio ha reso noto che è in corso un'inchiesta da parte della Procura della Repubblica, la quale ha proceduto alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio per accertare l'effettiva composizione del materiale ritrovato. Il Comune, quale persona offesa dal reato, ha, a sua volta, nominato un proprio consulente tecnico di parte. Gli accertamenti verranno rimessi all'autorità inquirente entro i prossimi 30 giorni. Non è possibile, al riguardo, acquisire ulteriori elementi informativi in quanto l'indagine è coperta da segreto istruttorio.
In merito alle attività di trasporto, il decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede già specifiche disposizioni finalizzate a garantire un adeguato controllo. L'articolo 193 dispone, infatti, che tutti i rifiuti, durante il trasporto, siano accompagnati da uno specifico formulario di identificazione, redatto in quattro esemplari, e contenente tutti i dati identificativi del produttore, del trasportatore e del destinatario nonché le caratteristiche del rifiuto. Il formulario di identificazione deve essere


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compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.
Per quanto attiene alla responsabilità del produttore, si evidenzia che l'articolo 188, comma 3, lettera b), stabilisce che la stessa sia esclusa in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.
Al fine, comunque, di migliorare l'attività di controllo e di evitare situazioni come quella descritta, un contributo significativo potrà, senz'altro, derivare dall'applicazione estesa di sistemi informatici di controllo.
A tal fine, l'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede espressamente l'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti atto a garantire la trasmissione e la raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento. Tale sistema concorrerà, a regime, a garantire il monitoraggio dei diversi flussi di rifiuti in tutto il loro percorso, dall'origine verso la destinazione finale.
Ad ogni buon fine, sarà cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare monitorare l'intera vicenda al fine di verificare i provvedimenti che verranno adottati per garantire la salvaguardia della salute e la tutela dell'ambiente.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00477 Bratti: Stato di attuazione del programma nazionale di bonifica dei siti inquinati.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto indicato nell'interrogazione a risposta orale n. 5-00477, presentata dagli Onorevoli Bratti e Mariani, nel rinviare ad una completa relazione, vista la sua corposità, a disposizione degli interroganti, con la quale si riferisce in ordine allo stato dell'arte sulla bonifica di ciascun sito di interesse nazionale ed in cui sono specificatamente indicate le risorse economiche all'uopo stanziate, si rappresenta quanto segue.
In merito agli Accordi di Programma sottoscritti da questo Ministero con gli Enti Locali per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica, si comunica che, oltre a quelli già stipulati in relazione ai siti di Mantova, Massa Carrara, Orbetello, Piombino, Napoli Orientale e Brindisi, il 31 ottobre 2008 ne saranno sottoscritti due ulteriori per i siti di Trieste e Priolo e sarà formalizzato l'Accordo di Programma integrativo del S.I.N. di Piombino.
Sono, inoltre, in corso di definizione gli Accordi di Programma relativi ai S.I.N., tra gli altri, di Brescia, Porto Torres, Taranto, Falconara Marittima, Sulcis Iglesiente Guspinese.
I predetti strumenti programmatici attivati sul territorio hanno consentito l'avvio delle attività di riqualificazione ambientale necessarie a partire dalla messa in sicurezza e bonifica della falda.
Elemento innovativo di tali Accordi è la possibilità di compartecipazione dei soggetti privati alle attività di bonifica della falda, prevedendo, attraverso la sottoscrizione di specifici atti transattivi, modalità di accelerazione per il riutilizzo delle aree ai tini produttivi.
Attualmente tale meccanismo ha consentito di arrivare alla sottoscrizione di alcuni accordi transattivi quali, ad esempio, quelli con la Società IES a Mantova, con le Società Basell e Edipower a Brindisi.
Nei predetti Accordi sono stati, inoltre, introdotti ulteriori elementi volti alla massima accelerazione delle procedure di riutilizzo delle aree inquinate da parte dei soggetti privati, sempre attraverso lo strumento dell'atto transattivo, con specifici meccanismi di conguaglio volti a favorire da parte del soggetto interessato il sostegno degli oneri a suo carico sia in termini di compartecipazione alle attività di bonifica che di risarcimento del danno ambientale.
Nello specifico, viene riconosciuta ai soggetti privati la possibilità di conguagliare, in parte o interamente, quanto dovuto a titolo di danno ambientate, pagabili in 10 anni senza interessi, e a titolo di partecipazione agli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, per il 50 per cento a carico del Soggetto Pubblico, con il costo di investimenti, anche migliorativi delle performance ambientali, che intendono realizzare sull'area in questione, in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato a finalità ambientale.
Inoltre, nello spirito del processo definito nell'ambito dell'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, alcuni Accordi prevedono il coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico che, attraverso la messa a disposizione delle risorse finanziarie a valere sul «Programma Straordinario Nazionale per il


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recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati» (risorse FAS 2007/2013), può sostenere le strategie di rilancio e reindustrializzazione delle aree inquinate interessate da progetti di sviluppo economico, a partire dal sostegno dei necessari interventi di bonifica.
In riscontro a quanto richiesto dagli interpellanti, si assicura che il Ministero porrà in essere tutti gli strumenti e le iniziative ad essi connesse al fine di rendere le procedure più agevoli, funzionali e percorribili per comprimerne e ridurne i tempi di attuazione e per portare quanto prima a termine le attività di bonifica, nonché per favorire e promuovere il processo di riqualificazione ambientale funzionale alle esigenze di sviluppo economico e produttivo del territorio.
Con specifico riferimento allo stato degli interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale, si evidenzia che, ad oggi, sono stati approvati circa 140 progetti definitivi di bonifica delle matrici ambientali contaminate (suolo, sottosuolo ed acque di falda), che hanno permesso, e stanno permettendo, di effettuare idonei interventi di ripristino finalizzati alla restituzione del territorio agli usi consentiti, a partire da quelli di reindustrializzazione dei medesimi.
In merito, poi, alle aree oggetto dello smaltimento abusivo del C.I.C. (conglomerato idraulico catalizzato) nel territorio del Comune di Crotone, si evidenzia che parte di esse sono già ricomprese all'interno della perimetrazione del S.I.N. di Crotone e che, pertanto, tale problematica è stata affrontata nell'ambito della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data 20 ottobre 2008 presso questo Ministero, nel corso della quale è stato deciso di richiedere alla Syndial - dalla cui area di competenza (ex Pertusola) provengono le scorie inglobate nel CIC - la completa caratterizzazione e successiva rimozione del C.I.C. medesimo, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria competente, essendo le aree oggetto di smaltimento sottoposte, ad oggi, a sequestro giudiziario.
Infine, con riferimento alle risorse economiche stanziate ai fini del risanamento dei siti di bonifica di interesse nazionale, si evidenzia che il Programma nazionale di bonifica (decreto ministeriale n. 468 del 2001) ha assegnato ai primi 41 siti risorse pari a 547.341.021,63 euro e il decreto ministeriale 28 novembre 2006 n. 308 ha assegnato agli altri siti risorse pari a 60.375.800,00 euro.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00478 Guido Dussin: Prospettive di riordino della normativa in materia di bonifiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto indicato nell'interrogazione n. 5-00478 presentata dall'Onorevole Dussin ed altri, dove si mette in evidenza un ritardo nell'esecuzione delle bonifiche che sarebbe da ricondurre alla mancata approvazione dei progetti di bonifica presentati dalle aziende, nonché alla necessità di adempiere alle prescrizioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle Conferenze di Servizi, convocate ai sensi della legge n. 241 del 1990, si rappresenta quanto segue.
Il decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte relativa alla bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale, impone precisi obblighi in capo alle società per l'esecuzione degli interventi di ripristino ambientale, con corrispondenti stringenti obblighi di controllo a carico dell'Amministrazione responsabile del procedimento.
In particolare, sulla Direzione competente per materia del Ministero dell'ambiente incombe l'onere di verificare la correttezza e l'efficacia, tanto dal punto di vista normativo che tecnico, degli interventi proposti dai soggetti responsabili dell'inquinamento, al fine di garantire la puntuale esecuzione degli obblighi di legge.
Circa la richiesta di procedere alla realizzazione di misure di messa in sicurezza di emergenza basate su sistemi di barrieramento fisico e sulla rimozione dei sedimenti inquinati, si evidenzia che le recenti pronunce dell'Autorità Giudiziaria vanno nel senso di individuare il confinamento fisico come l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza più efficace a garantire il completo sbarramento delle acque di falda contaminate verso i bersagli marini (confronta la sentenza del TAR Piemonte sezione II n. 767/2007 del 23 gennaio 2008 resa in relazione all'inquinamento da DDT nel sito di bonifica di interesse nazionale di Pieve Vergonte e le recenti ordinanze del Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione Sicilia rese per il sito di Priolo-Rada di Augusta).
A tal proposito, si sottolinea, infatti, che, sulla base dell'esperienza maturata sia in campo nazionale che internazionale, le barriere passive hanno una affidabilità decisamente maggiore di quelle attive per diversi ordini di motivi.
Innanzitutto, le barriere attive, con particolare riferimento a quelle idrauliche, anche in condizioni di progettazione adeguata, spesso non riescono a garantire la completa intercettazione del flusso delle acque di falda contaminate che migrano verso il bersaglio mare.
Inoltre, le barriere idrauliche devono essere sottoposte nel tempo ad una manutenzione capillare e continua, giorno dopo giorno, in quanto sono molteplici le cause che ne possono determinare il malfunzionamento (tra le altre, l'interruzione dell'alimentazione elettrica, l'avaria delle pompe di emungimento o l'intasamento dei tratti filtranti dei pozzi di emungimento).
L'utilizzo, poi, delle barriere passive implica, in generale, dei costi di trattamento delle acque di falda molto inferiori a quelli necessari per il trattamento delle acque di falda emunte dalla barriera idraulica, che hanno volumetrie molto più consistenti, dovendosi garantire nel tempo sia l'efficienza idraulica che l'efficacia idrochimica.


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È, dunque, alla luce di tali molteplici considerazioni che, a fronte di gravi contaminazioni delle acque di falda, l'Amministrazione che rappresento prescrive alle Aziende l'attivazione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza basati su sistemi di confinamento fisico.
Con riferimento alle cosiddette «contaminazioni storiche», cui, pure, fanno riferimento gli Onorevoli interroganti, si osserva che, tranne particolarissimi casi, si è in presenza di insediamenti industriali che, pur avendo nel corso del tempo cambiato denominazione sociale, risultano gestiti sistematicamente dai medesimi soggetti originari.
Peraltro, anche ove vi sia stato un «avvicendamento», formale e sostanziale, di soggetti diversi, si ricorda che esiste da molti anni lo strumento della due diligence ambientale, una tecnica investigativa di supporto ad operazioni di acquisizione, concessione d'uso di aree industriali o fusioni aziendali, che consiste nella individuazione dei rischi e dei costi connessi alle attività attuali e pregresse, attraverso cui è possibile quantificare le potenziali «passività» al quale un investitore è esposto nell'acquisizione di un'area o di un immobile.
Pertanto, l'acquirente o subentrante in una particolare attività industriale non può non conoscere lo stato del sito industriale che rileva.
Dalla disamina delle norme di diritto positivo e dagli ultimi approdi giurisprudenziali è, altresì, evidente, che, proprio per i casi di grossi gruppi industriali che svolgono oggettivamente attività pericolose, l'eventuale responsabilità si caratterizza come «oggettiva», ovvero con la doverosa inversione dell'onere della prova: è, cioè, la società a dover dimostrare di non aver inquinato o, nel caso di subentro, che l'inquinamento sia riconducibile al soggetto precedente, non incombendo tale onere in capo al Ministero istruttore.
Si rileva, inoltre, come appare difficoltosa l'equiparazione tra il costo medio di bonifica in Italia e quello relativo agli Stati Uniti, trattandosi di situazioni non confrontabili in astratto, anche in ragione della diversità della normativa applicabile.
Infine, in merito alla rilevata opportunità di procedere alla riconversione industriale delle aree da bonificare, si evidenzia che la Direzione competente ha sottoscritto numerosi accordi transattivi con le aziende responsabili della contaminazione del sito finalizzati, anche e soprattutto, al rilancio economico dello stesso.
Segnatamente, la recente sottoscrizione da parte di questo Ministero di Accordi di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nei siti di bonifica di interesse nazionale, oltre ad essere lo strumento più idoneo ad affrontare le cosiddette «bonifiche complesse», in quanto finalizzato a perseguire, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, obiettivi ambientali mirati su specifiche aree del territorio, prevede, attraverso la compartecipazione del soggetto privato, con il quale viene sottoscritto uno specifico atto transattivo, modalità di accelerazione per il riutilizzo delle aree ai fini produttivi.
Sono previsti, inoltre, specifici meccanismi di conguaglio volti a favorire da parte del soggetto interessato il sostegno degli oneri a suo carico, sia in termini di compartecipazione alle attività di bonifica che di risarcimento del danno ambientale.
Nello specifico, viene riconosciuta ai soggetti privati la possibilità di conguagliare, in parte o interamente, quanto dovuto a titolo di danno ambientale e a titolo di partecipazione agli interventi di messa in sicurezza e bonifica, con il costo di investimenti, anche migliorativi delle performance ambientali, che intendono realizzare sull'area in questione, in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato a finalità ambientale.
Attualmente, tale meccanismo ha già consentito di arrivare alla sottoscrizione di accordi transattivi con alcune società, quali, ad esempio, la IES a Mantova e la Basell e l'Edipower a Brindisi.
Da ultimo, proprio nello spirito del processo definito nell'ambito dell'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del


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2006, è previsto anche il coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico che, attraverso la messa a disposizione delle risorse finanziarie a valere sul «Programma Straordinario Nazionale per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati» (risorse FAS 2007/2013), può sostenere le strategie di rilancio e reindustrializzazione delle aree inquinate interessate da progetti di sviluppo economico, a partire dal sostegno dei necessari interventi di bonifica.
In riscontro a quanto richiesto dagli interpellanti, si assicura che il Ministero porrà in essere tutti gli strumenti e le iniziative ad essi connesse al fine di rendere le procedure più agevoli, funzionali e percorribili per comprimerne e ridurne i tempi di attuazione e per portare quanto prima a termine le attività di bonifica, nonché per favorire e promuovere il processo di riqualificazione ambientale funzionale alle esigenze di sviluppo economico e produttivo del territorio.


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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00479 Piffari: Situazione del sito inquinato di Broni.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto indicato nell'interrogazione a risposta orale presentata dall'Onorevole Piffari e riguardante la bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Broni, si rappresenta quanto segue.
Il sito di Broni, inserito tra quelli d'interesse nazionale da bonificare con la legge n. 179 del 31 luglio 2002 (Disposizione in materia ambientale) e perimetrato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 26 novembre 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2003, insiste su un'area caratterizzata dalla presenza di impianti, attualmente dismessi, legati alla produzione di manufatti di cemento amianto, come tubi, lastre per coperture, pezzi speciali e simili.
La sua destinazione d'uso è quella commerciale/industriale e, visti gli impianti che vi insistono, il sito, che comprende le aree denominate ex Fibronit, ex Ecored e Fibro Service S.r.l., risulta contaminato principalmente da amianto. Il soggetto attuatore della bonifica è il Comune di Broni.
In data 22 novembre 2007 è stato stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Pavia ed il Comune di Broni «l'Accordo di programma per la bonifica ed il ripristino ambientale del sito di bonifica di interesse nazionale di Broni», redatto al fine di ottemperare gli adempimenti del Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale dei Siti Inquinati, di cui alla legge n. 426 del 1998, come stabilito dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 308 del 2006.
Tale accordo è stato approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 dicembre 2007 e prevede risorse per 2.804.872,80 euro.
Successivamente, in data 29 luglio 2008, presso la sede della Regione Lombardia, è stato sottoscritto il «I Atto Integrativo al predetto Accordo di Programma» (tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Pavia ed il Comune di Broni), prevedendosi l'assegnazione di ulteriori fondi pari a 3.000.000,00 euro.
In merito alle attività di messa in sicurezza d'emergenza all'interno dell'area ex Fibronit, sono stati conclusi gli interventi di prima fase, consistiti principalmente:
nella rimozione di rifiuti soprasuolo, anche contenenti amianto, e nello smaltimento in discarica autorizzata;
nella rimozione di rifiuti oleosi e vernici con solventi, e nell'invio ad impianto di incenerimento;
nello smaltimento di acque inquinate, come rifiuti liquidi in adeguato impianto di trattamento chimico-fisico esterno al sito.

Per quanto attiene le attività di caratterizzazione, è stato presentato ed approvato il relativo Piano ed risultati sono stati comunicati, dal soggetto attuatore la bonifica, al Ministero dell'ambiente.
Relativamente all'area ex Ecored, devono essere realizzati gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza di prima fase, che sono stati già approvati e riguarderanno


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le attività da svolgersi principalmente nel cosiddetto settore «terrazza», dove i campioni prelevati, al fine di indicare le aree più critiche, hanno evidenziato concentrazioni di amianto variabili.
Gli interventi previsti consisteranno:
nella bonifica mediante rimozione dei depositi/incrostazioni di amianto da strutture e manufatti;
nell'asportazione dei depositi di materiale/terriccio contenente amianto presenti all'interno delle canaline di raccolta acque poste tra le coperture a volte ubicate immediatamente a sud del settore «terrazza», oggetto in passato di fall-out dai camini di produzione;
nelle attività di chiusura e tamponatura delle aperture sulla pavimentazione della terrazza.

Ad oggi risulta pubblicato il bando europeo per le attività di messa in sicurezza d'emergenza nella suddetta area.
Per quanto riguarda le attività di caratterizzazione, è stato presentato ed approvato il relativo Piano e sono in fase di affidamento gli incarichi per la realizzazione di tali attività.
Relativamente all'area ex Fibro Service, è stato presentato ed approvato il Piano di Caratterizzazione e sono in fase di affidamento gli incarichi per la realizzazione delle attività. All'esito, sarà possibile stabilire gli eventuali necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza.
In merito, infine, al monitoraggio ambientale si rappresenta che nella Conferenza di Servizi decisoria del 19 dicembre 2006 si è deliberato di richiedere all'ARPA Lombardia e alla ASL di Pavia l'esecuzione ed i risultati dei monitoraggi ambientali interni al Sito d'interesse nazionale di Broni, le cui centraline dovevano essere posizionate opportunamente e in numero congruo secondo le fasi di lavorazione, così come era stato previsto nella nota inviata dall'ASL. Inoltre, si è richiesta la riattivazione dei due campionatori per il monitoraggio ambientale posizionati nell'area Fibronit, di proprietà della ASL, Pavia che risultavano fuori servizio.
Per tale motivo, il 22 febbraio 2008, la ASL di Pavia ha sollecitato il Comune a fornire due cabine per alloggiare i nuovi campionatori, necessari a garantire il funzionamento di dette centraline per il ripristino delle postazioni dei 2 campionatori.
Da informazioni assunte per le vie brevi dal Comune di Broni, risulta che, con determinazione n. 96 del 30 aprile 2008, sono stati acquistati tre armadi stradali nuovi, atti al contenimento delle apparecchiature utilizzate per il campionamento della qualità dell'aria e sono stati posizionati, nell'ultima settimana di luglio 2008, nelle postazioni indicate dalla ASL. Inoltre, l'11 agosto 2008, è stato dato incarico alla ditta SAMI Elettromeccanica di Broni di installare tre prese elettriche complete di allacciamenti e protezioni differenziali secondo le normative vigenti.
Nella Conferenza di Servizi decisoria del 27 luglio 2007, la Direzione Generale Qualità della Vita del Ministero dell'ambiente ha preso atto dei risultati del monitoraggio ambientale sul controllo della qualità dell'aria del Comune di Broni, trasmessi dall'ARPA Lombardia-Dipartimento di Pavia, e ne ha richiesto formale parere all'ISPESL.
L'ISPESL, con nota del 26 novembre 2007, ha evidenziato che, pur non essendoci un riferimento normativo in merito ai valori limite in ambiente out-door per le fibre di amianto nell'aria, considerando la media dei valori di fondo rilevati in diverse aree urbane, solo 3 campioni sui 90 esaminati sono risultati superiori a tale valore.
Infine, riguardo alla richiesta rivolta al Comune di Broni, fatta sempre nel corso della Conferenza di Servizi decisoria del 27 luglio 2007, di fornire i risultati del monitoraggio ambientale ante operam ed in corso d'opera, previsto per le attività di messa in sicurezza d'emergenza di prima fase nell'area ex Ecored, si rappresenta che, in esito all'aggiudicazione della gara europea succitata, l'attività di monitoraggio ambientale sarà puntualmente ripresa sotto il controllo dell'ASL e dell'ARPA Lombardia.