V Commissione - Mercoledì 26 novembre 2008


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ALLEGATO

Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico. (Atto n. 36).

PARERE APPROVATO

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato il Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (atto n. 36);
premesso che:
dalle disposizioni del Piano programmatico non emerge, in base ai dati forniti dalla relazione tecnica ad esso allegata, un quadro tale da giustificare e assicurare il conseguimento degli effetti finanziari previsti. Ciò vale con particolare riferimento alle disposizioni del Piano concernenti l'introduzione, nella scuola primaria, in via privilegiata di un modello didattico basato su classi affidate ad un unico insegnante e funzionante con un orario di 24 ore settimanali. A tale modello didattico, che ha trovato compiuta disciplina con il decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, il Piano collega economie delle quali non è fornita alcuna stima e la cui effettiva realizzazione dovrà, in particolare, tenere conto del fatto che all'introduzione della figura dell'insegnante unico sono correlati oneri aggiuntivi con riferimento all'allungamento dell'orario di docenza che passerebbe da 22 a 24 ore settimanali. La mancanza di un quadro definito degli effetti finanziari del Piano programmatico meriterebbe che l'attuazione delle disposizioni in esso contenute venga sottoposta all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Ciò anche in previsione di eventuali modifiche che allo stesso Piano potrebbero essere apportate qualora il Governo intenda recepire le eventuali osservazioni e condizioni che le Commissioni di merito potrebbero formulare nel corso dell'esame parlamentare del Piano;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
il Piano in esame costituisce una programmazione degli interventi da adottare per il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e i relativi effetti finanziari non possono che essere stimati in linea di massima. I criteri e le modalità di applicazione degli interventi indicati dal Piano saranno individuati con i successivi regolamenti, da adottare ai sensi del comma 4 del citato articolo 64, i quali dovranno recare la quantificazione degli effetti finanziari. Tali effetti finanziari saranno puntualmente verificati dai competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato.
la stima delle economie derivante dalla rideterminazione della consistenza dell'organico della scuola primaria si basa su un modello didattico-organizzativo che prevede 27 ore settimanali. Tuttavia le singole istituzioni scolastiche, in relazione alla dotazione organica assegnata e nel


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rispetto della propria autonomia, potranno costituire anche classi funzionanti a 30 ore;
le economie di spesa conseguenti al modello del maestro unico, introdotto dal decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, risultano allo stato non quantificabili e le stesse economie, nel momento in cui verranno conseguite, ridurranno l'incidenza degli altri interventi indicati nel Piano programmatico. In ogni caso, l'onere derivante dall'introduzione dell'insegnante unico è stimato essere inferiore ai risparmi realizzabili in applicazione del nuovo modello didattico-organizzativo. Inoltre, nella stima delle predette economie, non si è tenuto conto, per motivi prudenziali, dei risparmi di spesa conseguenti alla revisione delle attuali forme di compresenza, da attuare in applicazione del Piano, in quanto l'entità degli stessi costituisce una variabile correlata alle effettive modalità attuative di tale modello didattico, da definire in sede regolamentare;
è confermata la possibilità di ottenere una riduzione complessiva di 11.200 unità di personale a seguito della graduale eliminazione dei posti di specialista di lingua inglese nella scuola primaria in quanto in tale ordine di scuola, in base alla normativa vigente, l'insegnamento della lingua inglese non può che essere impartito dagli insegnanti della scuola primaria in possesso della specifica qualificazione;
all'attività di formazione linguistica obbligatoria prevista dal Piano per i docenti della scuola primaria sono destinate le risorse già stanziate allo scopo e ripartite, come previsto dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle esigenze di formazione esistenti al momento;
l'innalzamento del rapporto alunni/classi pari a 0,40 costituisce uno degli interventi previsti dal Piano per il conseguimento dell'obiettivo finale di aumento di un punto del rapporto alunni/docente previsto dall'articolo 64, comma 1, del citato decreto-legge n. 112 del 2008;
con riferimento alla scuola dell'infanzia, eventuali economie potrebbero scaturire da una differente articolazione dell'orario delle attività educative da intendersi come una razionalizzazione della stessa alla luce dei criteri indicati nel Piano. Tali eventuali risparmi verrebbero comunque utilizzati per una progressiva generalizzazione del servizio;
l'istituto dell'anticipo, da reintrodurre con apposito provvedimento normativo, costituisce una offerta educativa non obbligatoria e pertanto attuabile solo nell'ambito delle risorse disponibili;
nel novero delle misure previste dal Piano per la riduzione di personale ATA, la costituzione dell'organico dell'area C rappresenta una eventualità da realizzarsi, in ogni caso, nell'ambito delle risorse finanziarie e di organico definite dallo stesso Piano ovvero dopo il completo conseguimento delle economie di spesa previste dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008;
preso atto dell'impegno del Governo a informare le Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario in merito ai contenuti degli schemi di regolamento di attuazione del Piano programmatico, di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e delle relative relazioni tecniche,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.