Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (S. 1117 Governo).
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1117, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in corso di esame presso le Commissioni riunite 1a (Affari Costituzionali), 5a (Bilancio) e 6a (Finanze e tesoro) del Senato;
considerato che alla legge statale, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, è assegnato il compito di coordinare il quadro della finanza pubblica definendo i limiti del perimetro entro cui può esplicarsi la potestà impositiva dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, in conformità ai principi enucleati dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 37 del 2004;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2, comma 4, del testo in esame si chiarisca la portata e le modalità di svolgimento della collaborazione tra Governo ed enti territoriali nella fase di predisposizione degli schemi di decreto legislativo;
2) si preveda l'obiettivo di una riduzione della pressione fiscale complessiva;
3) si prevedano nel testo in esame misure tese a perseguire l'armonizzazione dei bilanci pubblici, secondo modalità definite e uniformi, riconducibili ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita e si attivino strumenti volti al coordinamento della finanza pubblica, con particolare riferimento alla armonizzazione delle fonti di conoscenza sui dati essenziali e sui flussi finanziari;
4) all'articolo 6, comma 1, lettera b), si definiscano i parametri del costo standard, pilastro del sistema del finanziamento in quanto valore che quantifica la spesa per i LEP e l'intervento perequativo statale che, ai sensi della relazione illustrativa al disegno di legge, riflette il fabbisogno reale e non incorpora, come la spesa storica, i livelli di inefficienza; alla lettera d) si chiarisca altresì cosa si intende per tributi regionali considerato che se valutati con aliquota e base imponibile uniforme potrebbero apparire incompatibili con i tributi regionali «propri»;
5) si prevedano altresì modalità e strumenti per la fissazione di un più preciso termine temporale per la conclusione della fase transitoria, in modo da unire la gradualità del passaggio dal vecchio al nuovo sistema di federalismo fiscale alla certezza sui tempi, volta a promuovere l'efficienza dei comportamenti amministrativi;
e con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 2, di ridurre il previsto termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del testo per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega;
b) al fine di procedere ad una pronuncia uniforme ed omogenea in sede di espressione del parere sui menzionati schemi di decreto legislativo si preveda che i medesimi schemi siano sottoposti all'esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
c) si precisi, all'articolo 2, comma 2, lettera m), che l'accesso diretto alle anagrafi e ad ogni altra banca-dati utile alle attività di gestione tributaria debba assicurare comunque il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
d) si definisca la portata della lettera n) prevedendo un sistema di sanzioni efficaci a carico degli enti inadempienti prevedendo l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, l'adozione di provvedimenti sostitutivi nonché, nei casi di gravi violazioni, lo scioglimento degli organi inadempienti e l'ineleggibilità dei rappresentanti politici;
e) si preveda inoltre un sistema di incentivi per gli enti che conseguono gli obiettivi programmati;
f) si precisi, all'articolo 2, comma 2, lettera q), il principio della trasparenza del prelievo nei confronti del contribuente; siano altresì precisati i termini delle prescrizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera u), ove si connette alla più ampia autonomia di entrata degli enti territoriali un'adeguata riduzione della imposizione fiscale statale ed una correlata riduzione delle risorse statali umane e strumentali;
g) si chiarisca il profilo dell'articolo 2, comma 2, lettera v), ove si richiede la definizione di una disciplina dei tributi locali tale da consentire anche una piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, non apparendo immediatamente evidente il collegamento che il legislatore intende prefigurare fra definizione del sistema tributario locale e favor per l'iniziativa dei cittadini;
h) si precisi il tenore dell'articolo 5, comma 1, lettera c), secondo cui le Regioni possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legge statale per una parte «rilevante» dei tributi propri derivati e delle aliquote riservate, atteso che il concetto di «rilevanza» appare suscettibile di interpretazioni non univoche;
i) all'articolo 8, comma 1, lettera d), ove si prevede una verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard per le spese «essenziali», si precisi in che termini la congruità dei tributi possa essere valutata in correlazione con le funzioni svolte, specie se il tributo non risulti specificamente messo in relazione alle medesime funzioni;
l) si preveda un sistema di tributi propri dei comuni riconducibile in via prioritaria all'imposizione immobiliare;
m) all'articolo 20, comma 2, si precisi la portata del termine 'finanza' elevato a parametro di raffronto tra le Regioni a statuto speciale e l'aggregato finanziario pubblico complessivamente inteso in quanto non appare univoco il riferimento e quindi suscettibile di interpretazioni differenziate a seconda dei diversi parametri utilizzabili;
n) si attivino strumenti di rilevazione e di proiezione dei dati essenziali al fine di poter efficacemente comparare i costi standard dei servizi essenziali in materia di sanità, di istruzione, di assistenza sociale e di trasporto pubblico locale, nonché in relazione al finanziamento delle funzioni fondamentali ed ulteriori funzioni delegate agli enti locali;
o) si preveda, nella definizione della fase di transizione, la regolamentazione delle forme di federalismo differenziato previste al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione;
p) siano potenziati gli strumenti di valutazione dei risultati e dei costi delle politiche pubbliche secondo parametri omogenei e comparabili;
q) si accompagni l'approvazione della delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione all'esame della delega per l'individuazione e l'allocazione delle funzioni fondamentali in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, relativamente all'individuazione e all'allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e della delega per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla riforma del Titolo V della Costituzione e per l'adozione della «Carta delle autonomie», in quanto appare indispensabile individuare le funzioni fondamentali degli enti locali contestualmente alla definizione delle modalità del prelievo fiscale e dell'allocamento delle risorse;
r) sia meglio definito il principio della territorialità delle imposte, principalmente in relazione alla prevista competenza dello Stato in materia di perequazione, e si delinei altresì una concezione dinamica dei livelli essenziali tale da definire anche da un punto di vista qualitativo le caratteristiche dei servizi e delle prestazioni; sia inoltre affiancato al costo standard delle prestazioni erogate il piano di riallineamento definito per obiettivi e risorse certe e si tenga conto di un riconoscimento fiscale ed economico aggiuntivo e permanente in relazione alle specificità insulari;
s) si configuri il fondo di perequazione in analogia al modello europeo basato sul sistema del patto di convergenza affinché non si determinino meccanismi perequativi tali da delinearsi quali strumenti di sanatoria delle amministrazioni locali meno virtuose;
t) si promuovano strumenti di monitoraggio della legge che prevedano collegamenti o raccordi tra i livelli territoriali e intese ed accordi che coinvolgono la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata;
u) si valuti, in sede di approvazione dei decreti legislativi attuativi della delega, l'esigenza di dar vita, in sede parlamentare di puntuale accompagnamento e verifica degli atti del Governo;
v) si valuti, in previsione della riforma volta al superamento del bicameralismo perfetto e dell'istituzione di una Camera rappresentativa delle autonomie locali, che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella composizione integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, possa qualificarsi come organo consultivo rappresentativo delle molteplici istanze provenienti dalle autonomie territoriali ove comporre i molteplici e differenziati interessi espressi dai diversi livelli di governo territoriale riconosciuti dalla Costituzione.