Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 16 dicembre 2008


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ALLEGATO 1

Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009). (C. 1713-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminati, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 1713 B Governo, approvato dalla Camera e dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria per l'anno 2009», ed il disegno di legge C. 1713 B Governo, approvato dalla Camera e dal Senato, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011», su cui la Commissione ha già espresso parere alla V Commissione della Camera ed alla 5a Commissione del Senato;
rilevato che la portata innovativa del quadro legislativo vigente del disegno di legge finanziaria risulta sensibilmente limitata rispetto al passato, in coerenza con quanto disposto dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, ai sensi della quale la legge finanziaria per l'anno 2009 può contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con «l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico»;
preso atto delle previsioni del disegno di legge finanziaria di cui all'articolo 2, commi da 45 a 48, e di cui all'articolo 3, relative, rispettivamente, al Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni, alla disciplina sanzionatoria per gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 ed alle misure di contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali;
rilevato che, in ordine al disegno di legge recante il bilancio annuale di previsione dello Stato e il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, il predetto decreto-legge n. 112 del 2008 ha realizzato una manovra di stabilizzazione della finanza pubblica riferita al triennio 2009-2011 i cui effetti risultano già contabilizzati nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per l'esercizio 2009 e nel bilancio pluriennale 2009-2011, apportando talune riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di competenza dei Ministeri ad esclusione delle spese di carattere obbligatorio, comprese le regolazioni contabili con le regioni ed i trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (S. 1117 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1117, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in corso di esame presso le Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali), 5a (Bilancio) e 6a (Finanze e tesoro) del Senato;
considerato che alla legge statale, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, è assegnato il compito di coordinare il quadro della finanza pubblica definendo i limiti del perimetro entro cui può esplicarsi la potestà impositiva dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, in conformità ai principi enucleati dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 37 del 2004,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) valutino le Commissioni di merito la necessità, all'articolo 2, di ridurre il previsto termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del testo per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega;
2) all'articolo 2, comma 4, si chiarisca la portata e le modalità di svolgimento della collaborazione tra Governo ed enti territoriali nella fase di predisposizione degli schemi di decreto legislativo;
3) si preveda l'obiettivo di una riduzione della pressione fiscale complessiva;
4) si persegua l'armonizzazione dei bilanci pubblici, secondo modalità definite e uniformi, riconducibili ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita e si attivino strumenti volti al coordinamento della finanza pubblica, con particolare riferimento alla armonizzazione delle fonti di conoscenza sui dati essenziali e sui flussi finanziari;
5) all'articolo 6, comma 1, lettera b), si definiscano i parametri del costo standard, pilastro del sistema del finanziamento in quanto valore che quantifica la spesa per i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e l'intervento perequativo statale che, ai sensi della relazione illustrativa al disegno di legge, riflette il fabbisogno reale e non incorpora, come la spesa storica, i livelli di inefficienza; alla lettera d) si chiarisca altresì cosa si intende per tributi regionali considerato che se valutati con aliquota e base imponibile uniforme potrebbero apparire incompatibili con i tributi regionali «propri»;
6) si prevedano modalità e strumenti per la fissazione di un più preciso termine temporale per la conclusione della fase transitoria, in modo da unire la gradualità del passaggio dal vecchio al nuovo sistema di federalismo fiscale alla certezza sui tempi, volta a promuovere l'efficienza dei comportamenti amministrativi;
7) si accompagni l'approvazione della delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione all'esame della delega


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per l'individuazione e l'allocazione delle funzioni fondamentali in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, relativamente all'individuazione e all'allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e della delega per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla riforma del Titolo V della Costituzione e per l'adozione della «Carta delle autonomie», in quanto appare indispensabile individuare le funzioni fondamentali degli enti locali contestualmente alla definizione delle modalità del prelievo fiscale e dell'allocamento delle risorse;
8) sia inoltre affiancato al costo standard delle prestazioni erogate il piano di riallineamento definito per obiettivi e risorse certe e si tenga conto di un riconoscimento fiscale ed economico aggiuntivo, compensativo e permanente in relazione alle specificità insulari e montane particolarmente svantaggiate;

e con le seguenti osservazioni:
a) al fine di procedere ad una pronuncia uniforme ed omogenea in sede di espressione del parere sui menzionati schemi di decreto legislativo si preveda che i medesimi schemi siano sottoposti all'esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
b) si precisi, all'articolo 2, comma 2, lettera m), che l'accesso diretto alle anagrafi e ad ogni altra banca-dati utile alle attività di gestione tributaria debba assicurare comunque il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
c) si definisca la portata della lettera n) prevedendo un sistema di sanzioni efficaci a carico degli enti inadempienti e l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, l'adozione di provvedimenti sostitutivi nonché, nei casi di gravi violazioni, lo scioglimento degli organi inadempienti e l'ineleggibilità dei rappresentanti politici;
d) si preveda un sistema di incentivi per gli enti che conseguono gli obiettivi programmati, in particolare rispetto alla lotta all'evasione fiscale;
e) si precisi, all'articolo 2, comma 2, lettera q), il principio della trasparenza del prelievo nei confronti del contribuente; siano altresì precisati i termini delle prescrizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera u), ove si connette alla più ampia autonomia di entrata degli enti territoriali un'adeguata riduzione della imposizione fiscale statale ed una correlata riduzione delle risorse statali umane e strumentali;
f) si chiarisca il profilo dell'articolo 2, comma 2, lettera v), ove si richiede la definizione di una disciplina dei tributi locali tale da consentire anche una piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, non apparendo immediatamente evidente il collegamento che il legislatore intende prefigurare fra definizione del sistema tributario locale e favor per l'iniziativa dei cittadini;
g) si precisi il tenore dell'articolo 5, comma 1, lettera c), secondo cui le Regioni possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legge statale per una parte «rilevante» dei tributi propri derivati e delle aliquote riservate, atteso che il concetto di «rilevanza» appare suscettibile di interpretazioni non univoche;
h) all'articolo 8, comma 1, lettera d), ove si prevede una verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard per le spese «essenziali», si precisi in che termini la congruità dei tributi possa essere valutata in correlazione con le funzioni svolte, specie se il tributo non risulti specificamente messo in relazione alle medesime funzioni;
i) si preveda un sistema di tributi propri dei comuni riconducibile in via prioritaria all'imposizione immobiliare;
l) all'articolo 20, comma 2, si precisi la portata del termine «finanza» elevato a parametro di raffronto tra le Regioni a


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statuto speciale e l'aggregato finanziario pubblico complessivamente inteso, in quanto non appare univoco il riferimento e quindi suscettibile di interpretazioni differenziate a seconda dei diversi parametri utilizzabili;
m) si attivino strumenti di rilevazione e di proiezione dei dati essenziali al fine di poter efficacemente comparare i costi standard dei servizi essenziali in materia di sanità, di istruzione, di assistenza sociale e di trasporto pubblico locale, nonché in relazione al finanziamento delle funzioni fondamentali ed ulteriori funzioni delegate agli enti locali;
n) si preveda nella definizione della fase di transizione la regolamentazione delle forme di federalismo differenziato previste al comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione;
o) siano potenziati gli strumenti di valutazione dei risultati e dei costi delle politiche pubbliche secondo parametri omogenei e comparabili;
p) sia meglio definito il principio della territorialità delle imposte, principalmente in relazione alla prevista competenza dello Stato in materia di perequazione, e si delinei altresì una concezione dinamica dei livelli essenziali tale da definire anche da un punto di vista qualitativo le caratteristiche dei servizi e delle prestazioni;
q) si configuri il fondo di perequazione in analogia al modello europeo basato sul sistema del patto di convergenza affinché non si determinino meccanismi perequativi tali da delinearsi quali strumenti di sanatoria delle amministrazioni locali meno virtuose;
r) si promuovano strumenti di monitoraggio della legge che prevedano collegamenti o raccordi tra i livelli territoriali e intese ed accordi che coinvolgono la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata;
s) si valuti, in sede di approvazione dei decreti legislativi attuativi della delega, l'esigenza di dar vita, ad un organo in sede parlamentare di puntuale accompagnamento e verifica degli atti del Governo;
t) nell'ambito della riforma del bicameralismo perfetto e dell'istituzione di una Camera rappresentativa delle regioni e delle autonomie locali, si valuti che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella composizione integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, possa qualificarsi come organo consultivo rappresentativo delle molteplici istanze provenienti dalle autonomie territoriali ove comporre i molteplici e differenziati interessi espressi dai diversi livelli di governo territoriale riconosciuti dalla Costituzione.


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ALLEGATO 3

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (C. 1972 Governo).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008, in corso di esame presso le Commissioni riunite V e VI della Camera, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
preso atto che il Governo ha dichiarato che intende modificare l'articolo 29 del testo in esame al fine di eliminare la retroattività al 2008 delle norme recate dalla predetta disposizione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dalla testo in esame, in fase di attuazione, debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 18 e 20 relativi, rispettivamente, alla riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali ed alle norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale, tra cui la specifica prescrizione secondo cui, nell'esercizio delle sue funzioni, il commissario delegato può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento;
b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di stabilire, all'articolo 23, che decorsi due mesi dalla presentazione della proposta senza che l'ente abbia provveduto il proponente debba confermare entro una data certa che realizzerà l'opera avvalendosi del silenzio-assenso, nonché che all'autorizzazione avvenuta con il predetto istituto del silenzio-assenso si applicano le norme della procedura ordinaria; sia altresì previsto che la detrazione d'imposta per le spese sostenute per la formulazione della proposta è ammissibile solo ove si realizzino le opere e la detrazione si perfeziona con la regolare esecuzione delle stesse;
c) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 23, una disposizione che preveda, al fine di velocizzare l'esecuzione delle opere, il differimento dei termini indicati dall'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto-legislativo 26 marzo 2008, n. 63.