VII Commissione - Giovedì 18 dicembre 2008


Pag. 89

ALLEGATO 1

5-00568 De Pasquale: Questioni inerenti la gestione e il funzionamento della SIAE.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione dell'Onorevole De Pasquale relativa alla Società Italiana Autori ed Editori, occorre rappresentare inizialmente che in forza dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008 n. 2 la SIAE è ente pubblico economico a base associativa che cura interessi costituzionalmente garantiti attraverso un'azione di natura squisitamente imprenditoriale, in particolare nel settore istituzionale della intermediazione dei diritti d'autore. Ciò significa che gli amministratori della Società operano attraverso forme di gestione che seguono le regole dell'imprenditoria commerciale, alla ricerca della massimizzazione dei risultati da offrire ai propri associati, utenti dei corrispondenti servizi.
Per il suo funzionamento la SIAE, statutariamente, si avvale di un organo collegiale «sovrano» eletto dalla base associativa, l'Assemblea, competente, fra l'altro, a nominare cinque componenti del Consiglio di Amministrazione e i membri delle Commissioni di Sezione, organi collegiali con funzioni consultive in materia di gestione del diritto d'autore. In particolare, i criteri di ripartizione dei diritti d'autore sono adottati attraverso una procedura fissata dallo Statuto che prevede, attualmente, il parere favorevole della Commissione di Sezione competente, la successiva determinazione dei criteri da parte del Consiglio di Amministrazione e la definitiva approvazione dell'Autorità vigilante. Si tratta, pertanto, di provvedimenti adottati dalla base associativa nelle sedi istituzionali della sua rappresentanza.
In merito alle specifiche questioni poste dall'Onorevole interrogante e sulla base delle informazioni fornite dalla competente Direzione Generale del Ministero, si evidenzia che:
il Consiglio di Amministrazione della SIAE non ha deliberato di affidare ad una società privata il campionamento delle musiche utilizzate nel ballo con strumento meccanico, bensì solo la sperimentazione del servizio di riconoscimento informatico dei brani utilizzati nei trattenimenti di ballo con musica registrata;
tale affidamento è peraltro avvenuto all'esito di una approfondita ricerca nello specifico mercato ed a fronte della valutazione dei relativi costi del servizio offerto. In particolare, dopo attenta valutazione degli Uffici competenti sulle diverse offerte di servizi di riconoscimento musicale informatico pervenute nel tempo, la scelta si è indirizzata verso la proposta della KNOWMARK, società di servizi informatici dedicata alle ricerche continuative e ad hoc, relative a vecchi e nuovi media, che da tempo ha avviato un progetto in materia di riconoscimento informatico musicale basato sulla tecnologia dei cosiddetti fingerprints;
il consistente database di partenza, utilizzato per il riconoscimento, viene già fornito dalla KNOWMARK e contiene i dati dei brani, limitati esclusivamente a titolo e nominativi degli aventi diritto (informazioni contenute anche nelle «copertine» dei supporti) aventi carattere non


Pag. 90

riservato, e le loro cosiddette «impronte digitali». I dati concernenti gli schemi di riparto delle opere resteranno nell'esclusiva disponibilità di SIAE e non verranno in alcun modo messi in comune. È inoltre prevista la comproprietà di SIAE del database per tutta la durata dell'incarico e, alla sua cessazione, il diritto della stessa a riceverne una copia con le eventuali fonti sorgenti.
l'offerta della KNOWMARK, oltre a presentare il minor costo, prevede possibili ulteriori collaborazioni e forme di partnerariato con la SIAE e, inclusa nei costi, un'attività di formazione del personale SIAE per garantire la corretta utilizzazione dei rilevatori dei suoni.

Si deve altresì precisare che, contrariamente a quanto affermato dall'onorevole interrogante, il «campionamento» nel settore del «ballo con strumento meccanico» non è stato introdotto nel 2006 in sostituzione del «sistema analitico». Nel corso di quell'anno, infatti, l'unica innovazione adottata con unanime deliberazione degli organi sociali della SIAE, è stata l'avvio della sperimentazione del riconoscimento informatico delle esecuzioni musicali campionate, in luogo delle modalità di riconoscimento manuale fino ad allora praticate. Tale innovazione, peraltro, avveniva con ritardo rispetto alle maggiori Società di Autori del mondo, ove tali sistemi sono impiegati da tempo.
Sulla base di quanto rappresentato appare evidente che:
la citata Società di servizi non deve occuparsi né delle rilevazioni delle esecuzioni musicali nei locali né della ripartizione dei proventi agli aventi diritto, bensì del solo riconoscimento informatico delle opere eseguite a mezzo supporto;
le modalità di rilevazione e di ripartizione dei diritti non hanno subito né subiranno alcuna modifica poiché continueranno ad essere affidate a personale SIAE, anche all'esito della positiva valutazione della sperimentazione ancora in corso. Peraltro, la validità dei criteri di ripartizione basati su un sistema a campione è stata recentemente riconfermata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1430/07 resa nel giudizio Pandora e altri contro SIAE e Ministero per i beni e le attività culturali;
le deliberazioni assunte non sono assolutamente in grado di incidere sui livelli occupazionali della Società: le rilevazioni, come già rappresentato, continueranno ed essere svolte da incaricati SIAE mentre la Società di servizi svolge l'attività, mai svolta prima dalla SIAE, di riconoscimento informatico dei brani registrati consistente nel confronto dei brani registrati nei locali dagli incaricati SIAE con l'apposita banca dati contenente dati e «impronte digitali» di opere/supporti.

Per quanto concerne l'ulteriore prospettazione dell'onorevole interrogante relativa ad una asserita e sempre più diffusa adozione di sistemi di campionamento, è da precisare che l'unica fattispecie in cui è stata introdotta la ripartizione basata sulle rilevazioni dirette in luogo del precedente sistema fondato interamente sui programmi musicali, riguarda i cosiddetti concertini (dal vivo e con strumento meccanico, ossia i trattenimenti in cui la musica rappresenta un complemento rispetto alla attività di somministrazione di alimenti o bevande, ad esempio piano bar).
Anche in tal caso la citata innovazione è stata approvata all'unanimità da tutti i rappresentanti della Commissione della Sezione Musica, dai componenti del Consiglio di Amministrazione e, successivamente, dal Ministero vigilante.
Obiettivo di tali nuove disposizioni è stato quello di introdurre un sistema idoneo a consentire l'attribuzione dei proventi agli effettivi aventi diritto e contrastare il fenomeno della «falsa programmazione» produttivo di illecito arricchimento a favore di soggetti che ponevano in essere vere e proprie organizzazioni radicate sul territorio. Tale fenomeno è stato contrastato dalla SIAE con tutti i mezzi attivatili, ossia attraverso una intensissima attività ispettiva, l'inasprimento delle sanzioni


Pag. 91

previste dalla normativa e la presentazione di denunce presso le diverse Procure della Repubblica.
Sulla scorta delle argomentazioni sopra illustrate, si evince come gli organi sociali della SIAE hanno approvato all'unanimità tutte le decisioni nella materia cui si riferisce l'onorevole interrogante e le relative deliberazioni sono state approvate anche dal Ministero vigilante.
Si sottolinea, inoltre, che ampia informativa in merito alle nuove modalità di effettuazione del campionamento è stata fornita alle organizzazioni sindacali dei dipendenti e dei mandatari della Società. Nonostante ciò, a fronte di iniziative svolte da un sindacato autonomo circa le decisioni adottate e poste in essere, in alcune circostanze, anche con toni che trascendono la più dura contestazione sindacale, la SIAE ha ritenuto necessario procedere ad esplicita diffida dal perseverare in tali azioni, invitando il sindacato a rientrare in un corretto ambito di relazioni sindacali.
Comportamenti analoghi sono stati posti in essere da un'associazione spontanea di titolari di diritti la quale, anche attraverso un proprio notiziario diffuso mediante Internet, ha divulgato notizie non vere e fuorvianti sull'attività gestionale svolta dalla SIAE in materia di identificazione e di ripartizione di brani musicali tutelati. Dopo alcuni inviti e chiarimenti più volte forniti ai rappresentanti di tale associazione, la SIAE, nel riscontrare una reiterazione di tali condotte, ha intravisto un superamento del legittimo esercizio del diritto di critica ed ha diffidato l'associazione stessa dal perseverare in una falsa rappresentazione della realtà, foriera, anche in tal caso, di ingiusti e rilevanti danni all'operato e all'immagine della Società.
Per quanto concerne il riferimento dell'onorevole interrogante al bilancio SIAE si fa presente che alcuni associati hanno impugnato il bilancio 2006 avanti il TAR del Lazio e gli stessi ricorrenti hanno proposto atto di citazione in giudizio avanti il Tribunale Civile di Roma avverso il medesimo atto. In entrambi i procedimenti la SIAE si è costituita ed i giudizi sono attualmente in corso, in attesa della fissazione delle rispettive udienze;
In relazione alle considerazioni svolte dall'onorevole interrogante sugli investimenti finanziari della SIAE, si rappresenta che:
nel 2003 il Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di impiegare al meglio una parte delle disponibilità e garantire una buona consistenza dei proventi finanziari, decise di effettuare una indagine di mercato ed invitare i maggiori istituti di credito a presentare delle proposte di investimento. Tutto ciò avvenne sulla base di una procedura, volta ad assicurare la massima linearità e trasparenza, che prevedeva l'esame dei diversi «prodotti» da parte di un apposito gruppo tecnico che comparò le differenti offerte in termini di redditività e di garanzia;
sulla base degli elementi emersi dal lavoro del gruppo tecnico vennero individuate delle proposte che il Consiglio di Amministrazione deliberò di approvare nella seduta del 18 dicembre 2003;
tutti i compensi spettanti agli aventi diritto sono sempre stati puntualmente corrisposti alle scadenze previste, in base alle apposite «ordinanze di ripartizione» approvate dagli organi collegiali rappresentativi della base associativa. È da precisare al riguardo che il sistema ripartitorio, per la sua intrinseca natura, presenta tipicamente delle eccedenze di liquidità;
l'eccedenza di liquidità che si produce è connaturata all'attività delle società di collecting che vedono gli incassi precedere le ripartizioni le quali, richiedendo un periodo di lavorazione finalizzato alla identificazione degli aventi diritto sulle diverse tipologie di utilizzazione, generano delle giacenze liquide. La SIAE, pertanto, per impiegare in modo redditizio le suddette giacenze, ha effettuato investimenti finanziari in titoli di Stato, obbligazioni e prodotti strutturati anche a medio-lungo termine in quanto, per le somme vincolate, non sussistono impegni nei confronti degli


Pag. 92

aventi diritto (la gestione genera fisiologicamente una entità di risorse che permane stabilmente nella disponibilità);
tali investimenti hanno consentito di diversificare gli impieghi, di mitigare, in parte, gli effetti delle oscillazioni dei tassi euribor cui sono attualmente correlati i depositi bancari, di perseguire, se possibile, rendimenti superiori a quelli normalmente garantiti dai c/c bancari;
in ogni caso la politica finanziaria praticata sino ad oggi dalla SIAE, per ciascun investimento, richiede imprescindibili garanzie;
gli investimenti a medio-lungo termine realizzati non hanno mai intaccato la capacità della SIAE di adempiere puntualmente a tutte le sue obbligazioni, vale a dire alla puntuale regolarità delle ripartizioni agli aventi diritto ed a tutti gli altri pagamenti dovuti a fornitori, dipendenti, mandatari, erario, eccetera;
la SIAE non ha mai ritardato un solo pagamento per mancanza di liquidità. La politica adottata dalla Società è infatti sempre stata prudente ma, allo stesso tempo, molto attenta ai rendimenti.
la «gestione finanziaria» SIAE per il 2008 si presenterà, comunque, in attivo, in virtù dei rendimenti ottenuti dal complesso degli impieghi.

Per quanto concerne il «passivo della gestione caratteristica», evidenziato dall'onorevole interrogante, si rileva che il dato contabile è strutturale ed, in larga misura, fisiologico in quanto non tiene conto dei proventi generati dagli impieghi finanziari delle disponibilità correlate alla gestione del diritto d'autore, i quali, pur essendo sostanzialmente «caratteristici», solo per motivi bilancistici sono esposti in una sezione separata del conto economico. Per tale motivo la «Relazione sulla gestione» che accompagna il bilancio 2006 (pagina 27 del Documento di bilancio 2006), illustra, mediante una opportuna riclassificazione del conto economico, il «margine» effettivo generato dalla gestione.
Si precisa infine che, in base a quanto previsto dalla citata legge 9 gennaio 2008 n. 2, il Ministero, quale Autorità di vigilanza, seppur non possa entrare nel merito dei criteri di ripartizione dei proventi gestiti dalla SIAE, assicura la propria attività di controllo affinché sia garantito il rispetto del principio generale indicato nell'articolo 1, comma h), del vigente Statuto della Società che stabilisce «una ripartizione dei proventi dei diritti d'autore tra gli aventi diritto anche secondo l'effettivo contributo di ciascuno alla loro formazione»; principio che, anche sulla base degli elementi di informazione forniti all'onorevole interrogante, non sembra essere stato disatteso.


Pag. 93

ALLEGATO 2

5-00669 Bocci: Ripristino della vetrata gotica della chiesa San Domenico a Perugia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle richieste formulate dall'onorevole interrogante riguardanti il restauro del rosone della Chiesa di San Domenico a Perugia, occorre innanzitutto rappresentare che lo svolgimento delle attività di restauro è risultato molto problematico per una serie di ragioni intrinseche ai materiali ed alla struttura di questa parte fragilissima del monumento.
Tali criticità hanno richiesto, per il completamento degli interventi avviati, tempi superiori a quanto originariamente previsto.
Per evidenziare meglio la complessità dell'opera e, contemporaneamente, l'attuale stato dell'arte, ritengo utile rappresentare, brevemente e schematicamente, il contenuto dei lavori programmati, dividendolo in tre parti:
1) gli interventi sui materiali lapidei che hanno determinato il restauro del rosone in pietra, già completato;
2) l'intervento sulle strutture metalliche di sostegno statico delle vetrate che deve essere calibrato e commisurato alla fase di rimontaggio delle vetrate stesse;
3) gli interventi di smontaggio, analisi, restauro, ricomposizione e rimontaggio delle vetrate, incluse le connessure metalliche; si tratta dell'operazione di maggiore difficoltà e complessità che è attualmente in corso. Si dovranno, inoltre, installare protezioni esterne a tutela delle vetrate restaurate.

Sotto un profilo statico e strutturale l'intervento risulta essere di miglioramento, non di adeguamento alle norme, per l'esigenza di contemperare e coniugare il rispetto della normativa statica e antisismica con quello del Codice che tutela la conservazione dei beni monumentali.
L'obiettiva complessità degli interventi ha originato, ovviamente, una consequenziale complessità anche nell'individuazione dei contraenti e dei materiali esecutori delle diverse lavorazioni.
Bisogna inoltre tenere in considerazione che la Carta Italiana del Restauro, formalizzata con la circolare ministeriale n. 117 del 6 aprile 1972, e corredata da dettagliate istruzioni per i diversi settori disciplinari, specifica che i lavori di restauro devono essere preferibilmente condotti in economia, piuttosto che a misura. Ciò proprio perché la necessità delle diverse lavorazioni è difficilmente prevedibile in fase preliminare, specie nel dettaglio, mentre le scelte che si rendono progressivamente necessarie debbono essere operate in corso d'opera. Ciò a maggior ragione per gli interventi più complicati e complessi, quale certamente è quello in parola.
Tutto ciò, se da un lato comporta una minore possibilità di preventivare con certezza tempi e spesa dell'intervento, dall'altro garantisce il vantaggio di una più sicura e puntuale valutazione sulle operazioni da condurre a tutela dell'opera. In sostanza nel bilanciamento di interessi si deve, opportunamente, attribuire priorità alla qualità dei risultati rispetto alla necessità di rispettare tassativamente i previsti termini di esecuzione degli interventi.
In ogni caso il Ministero ritiene probabile la conclusione dei lavori entro la primavera prossima, anche per ragioni di condizionamento dell'andamento stagionale sulle lavorazioni in cantiere.


Pag. 94

ALLEGATO 3

5-00585 Goisis: Mancato riconoscimento del servizio prestato presso enti locali dal personale ATA e ITP transitato nelle scuole statali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si è già riferito in questa sede, in data 19 giugno 2008, all'onorevole interrogante sulla vexata quaestio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche e transitato nei ruoli del personale dello Stato per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 nonché sulle controversie insorte con riguardo all'applicazione di tale norma.
Da ultimo, com'è noto, l'articolo 3, comma 147, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 ha previsto che in sede del rinnovo contrattuale del personale della scuola, relativo al biennio economico 2008/2009, «...dovrà essere esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato, in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124».
Come altresì riferito in data 19 giugno, con nota dell'8 maggio 2008 è stata avviata, a livello nazionale e mediante il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, la rilevazione dei servizi prestati da detto personale nelle istituzioni scolastiche statali, anteriormente al 1° gennaio 2000, data questa di trasferimento allo Stato del personale in questione; ciò al solo fine di conoscerne la reale portata.
L'indagine, che si è ora conclusa, ha evidenziato che il personale transitato dagli enti locali allo Stato ammonta a n. 71.464 unità, di cui n. 43.794 in servizio al 1° settembre 2008.
In data 10 luglio 2008, il Ministero, nell'esprimere parere in merito all'ipotesi di sequenza contrattuale per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, prevista dall'articolo 62 del CCNL del comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, ha rappresentato la necessità che siano rivisitati quegli istituti che non hanno trovato regolamentazione nell'ambito della stessa sequenza contrattuale, tra i quali sono comprese le norme riguardanti il personale in oggetto.


Pag. 95

ALLEGATO 4

5-00599 Siragusa: Parificazione tra diplomi accademici di secondo livello rilasciati da conservatori e lauree specialistiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Com'è noto, la legge 508 del 21 dicembre 1999, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica e degli Istituti Musicali Pareggiati, ha posto il settore artistico allo stesso livello delle Università, dichiarando le Accademie e le altre istituzioni artistiche, sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale.
L'articolo 4 della citata legge, al comma primo, prevedeva che i diplomi conseguiti presso le istituzioni in parola, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, mantenevano la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento ed ai corsi di specializzazione; mentre al comma 3, si stabiliva che, per i diplomati che ne facevano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, venivano istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno al fine del conseguimento dei diplomi accademici, secondo modalità e criteri stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h).
Il successivo decreto legislativo 25 settembre 2002, n. 212, coordinato con legge di conversione 22 novembre 2002, n. 268, ed in particolare l'articolo 6, recante norme sulla valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori - modificando il predetto articolo 4, con l'abolizione dei suddetti corsi integrativi, al comma 1, ha previsto, esplicitamente, che i diplomi rilasciati dalle predette istituzioni in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della già citata legge n. 508 del 1999, ivi compresi gli attestati conseguiti al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione ed alle scuole di specializzazione.
Lo stesso articolo, al comma 3, ha disposto che i possessori dei suddetti diplomi o attestati, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso le Università; i crediti acquisiti, ai fini del conseguimento dei suddetti diplomi sono, altresì valutati nell'ambito di corsi di laurea presso le Università.
Il comma 3-bis, inoltre, ha equiparato, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, detti titoli alle lauree previste dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 - cioè alla laurea di primo livello o laurea breve, purchè conseguiti dai possessori del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
La ratio della norma è stata quella di salvaguardare il valore dei titoli di studio rilasciati antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999, demandando a successivi Regolamenti il compito di definire i titoli di accesso.
Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle suddette istituzioni, poi, all'articolo 3, ha


Pag. 96

previsto specificatamente che, in analogia al sistema universitario, le istituzioni del settore artistico e musicale attivino corsi di diploma accademico di primo livello, di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master.
Nelle more dell'emanazione dei relativi decreti attuativi, è stata autorizzata l'attivazione, in via sperimentale, di percorsi formativi, che nella sostanza hanno anticipato i nuovi ordinamenti essendo strutturati con un impegno complessivo degli studi e con l'acquisizione di crediti formativi più qualificanti rispetto ai corsi del previgente ordinamento.
Tuttavia, al fine di non creare disparità di trattamento tra i diplomati nelle Accademie di belle Arti con titolo quadriennale ed i diplomati con titolo triennale, per l'accesso al biennio specialistico, è stato riconosciuto ai primi un «bonus» formativo di 40 crediti, rapportato al maggior carico sostenuto in base al precedente ordinamento.
Pertanto, si ribadisce che la valenza dei diplomi conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999, è stata espressamente sancita da un'apposita disposizione di legge che ha stabilito il valore di detti titoli, equiparandoli, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, alle lauree di primo livello.
Per quanto attiene i diplomi accademici di secondo livello, ivi compresi quelli introdotti in via sperimentale nelle more dell'emanazione del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, è di tutta evidenza il valore di laurea specialistica, essendo prevista dal suddetto articolo 2, comma 5, della legge n. 508 del 1999, l'equivalenza con quelli universitari.
Posta quindi l'equiparazione in via generale dei titoli rilasciati dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale a quelli universitari, si dovrà solo provvedere a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti curriculari, superata la fase sperimentale, ad un esame comparativo con i corsi universitari ai fini dell'individuazione delle eventuali equipollenze che, com'è noto, possono essere dichiarate solo in presenza di obiettivi formativi e contenuti disciplinari assimilabili.
Riguardo, infine, alla stampa delle pergamene dei diplomi accademici, si comunica che è sta attivata la relativa procedura presso il Poligrafico dello Stato.


Pag. 97

ALLEGATO 5

5-00563 Mancuso: Blocco dei concorsi universitari pubblicati a luglio 2008.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le problematiche esposte dagli Onorevoli interroganti trovano la loro soluzione, come è noto, nel decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, che in questi giorni è all'esame della camera dei Deputati per la conversione in legge.
Infatti il decreto in parola è stato emanato per la necessità ed urgenza di dettare norme che dispongano una distribuzione delle risorse, a partire dall'anno accademico 2008/2009, in funzione di criteri di efficacia ed efficienza di funzionamento delle Università, nonché della necessità di disciplinare, in attesa del riordino dei criteri di reclutamento dei professori universitari, le procedure concorsuali, secondo criteri di trasparenza, imparzialità e di valorizzazione del merito, nonché di escludere gli enti di ricerca dalla riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di assicurare risorse aggiuntive tese a garantire l'esercizio del diritto allo studio.
Le disposizioni introdotte sono volte a migliorare la qualità del sistema universitario e della ricerca attraverso meccanismi che, da una parte, rendono selettivi i finanziamenti destinati ai concorsi e, dall'altra, consentono di espletare i concorsi già banditi o da bandire entro il 30 novembre 2008, secondo nuovi criteri che affidano anche al sorteggio l'individuazione dei componenti delle commissioni per la valutazione comparativa dei candidati.
Si tratta di una soluzione temporanea, in vista di una più ampia rivisitazione della materia concorsuale, che ha comunque ottenuto il plauso della pubblica opinione e di molti commentatori indipendenti.
Particolarmente significativa è la normativa contenuta nell'articolo 2 volta a sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle Università statali, privilegiando nelle assegnazioni delle risorse i risultati dei processi formativi e della ricerca scientifica, la razionalizzazione dei corsi, delle strutture e delle sedi didattiche.
Altre disposizioni assicurano l'attuazione dell'articolo 34 della nostra Costituzione riguardo gli studenti capaci e meritevoli, a favore dei quali si incrementano le risorse per la concessione di borse di studio e la realizzazione di alloggi universitari e norme volte a limitare gli effetti di riduzione delle dotazioni organiche degli enti di ricerca.
Si tratta solo dei primi, urgenti passi che il Ministero intende compiere, in linea con gli indirizzi definiti in sede di audizione dell'onorevole Ministro presso questa onorevole commissione e in adesione alle linee di indirizzo presentate al Consiglio dei ministri, in vista di una rivisitazione complessiva delle norme che regolano il sistema universitario, con particolare riferimento ai meccanismi concorsuali, al welfare studentesco, alla distribuzione delle risorse e alla valutazione degli Atenei.


Pag. 98

ALLEGATO 6

5-00653 Caparini: Riconoscimento di somme pregresse spettanti di diritto all'EIM.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero non, ha previsto, nel decreto di riparto del Fondo ordinario degli Enti di ricerca per l'anno 2007, l'assegnazione di alcun contributo all'Istituto Nazionale della Montagna (IMONT) in quanto, i commi 1279 e 1280 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, prevedevano la soppressione di detto Ente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa e la conseguente istituzione dell'Ente Italiano Montagna (EIM), posto sotto la vigilanza esclusiva della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Pertanto, è cessata, a decorrere dal 1° febbraio 2007, la competenza del Ministero sull'Ente in parola.
Tra l'altro solo nel 2008, a esercizio finanziario 2007 già scaduto, l'articolo 2, comma 45 della legge finanziaria 2008, con interpretazione autentica del predetto comma 1282, ha ammesso che le risorse «da trasferire all'Ente Italiano Montagna (EIM) sono tutte quelle complessivamente già attribuite all'Istituto Nazionale per la Montagna».
Proprio in considerazione della necessità del trasferimento delle suddette risorse, a seguito di una serie di riunioni tra le Amministrazioni interessate, allo scopo di definire l'ammontare di una quota di finanziamento finalizzata ad assicurare il pieno funzionamento del nuovo Ente, si è pervenuti alla determinazione, d'intesa con i competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, di destinare all'Ente Italiano Montagna una dotazione di risorse pari a euro 2.800.000.
Ciò premesso, con nota del 3 dicembre 2008, a firma del Ministro è stato chiesto al Ministero Economia e Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, di voler provvedere alla relativa variazione di bilancio in diminuzione dell'importo suddetto, in termini di competenza e di cassa, dal cap. 7236 dello stato di previsione della spesa del MIUR per l'anno 2009, da trasferire, in aumento, sul competente capitolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.


Pag. 99

ALLEGATO 7

5-00668 Centemero: Riconoscimento di carriera per i docenti neo-immessi in ruolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto rappresentato nell'atto di sindacato ispettivo in discussione il Governo ha già riferito in questa stessa il 20 novembre 2008, in risposta all'interrogazione n. 5-00449 dell'onorevole Siragusa, di contenuto sostanzialmente analogo.
Confermo che i ritardi rilevati nell'adozione dei provvedimenti di ricostruzione della carriera dei docenti immessi in ruolo negli anni 2006-2007 sono determinati prevalentemente dal ritardo con cui è stato sottoscritto, in data 23 novembre 2007, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola relativo al quadriennio normativo 2006-2009. L'entrata in vigore del nuovo contratto ha comportato l'esigenza di aggiornamenti delle situazioni stipendiali del personale interessato ed è coincisa, tra l'altro, con l'aggiornamento delle procedure informatiche in seguito al passaggio dal sistema SIMPI al SIDI.
Attualmente le suddette difficoltà possono ritenersi in buona sostanza superate. A brevissima scadenza - l'aggiornamento dell'ultimo scaglione è previsto al massimo per la fine del prossimo mese di gennaio - il gestore del sistema informativo sarà in grado di rendere disponibili le nuove funzioni per la procedura in parola.
Ovviamente, la situazione della provincia di Novara riflette quella determinatasi nell'intero territorio nazionale per i motivi sopra esposti.