Commissione parlamentare per le questioni regionali - Giovedì 18 dicembre 2008


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ALLEGATO

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008, in corso di esame presso le Commissioni riunite V e VI della Camera, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
preso atto che il Governo ha dichiarato che intende modificare l'articolo 29 del testo in esame al fine di eliminare la retroattività al 2008 delle norme recate dalla predetta disposizione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal testo in esame, in fase di attuazione, debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 18 e 20 relativi, rispettivamente, alla riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali ed alle norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale, tra cui la specifica prescrizione secondo cui, nell'esercizio delle sue funzioni, il commissario delegato può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento;
b) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 22, misure tese ad attuare un maggior coordinamento tra gli organismi regionali e la Cassa Depositi e Prestiti in relazione alle opere pubbliche finanziate e non ancora realizzate;
c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di stabilire, all'articolo 23, che decorsi due mesi dalla presentazione della proposta senza che l'ente abbia provveduto il proponente debba confermare entro una data certa che realizzerà l'opera avvalendosi del silenzio-assenzo, nonché all'autorizzazione avvenuta con il predetto istituto del silenzio-assenzo si applicano le norme della procedura ordinaria; sia altresì previsto che la detrazione d'imposta per le spese sostenute per la formulazione della proposta è ammissibile solo ove si realizzino le opere e la detrazione si perfeziona con la regolare esecuzione delle stesse;
d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 23, una disposizione che preveda, al fine di velocizzare l'esecuzione delle opere, il differimento dei termini indicati dall'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto-legislativo 26 marzo 2008, n. 63.