Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 3 febbraio 2009


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ALLEGATO 1

Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (S. 1239 Casson).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
considerata l'urgenza, la necessità e l'efficacia del disegno di legge in esame ai fini della definizione del bacino demaniale marittimo della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado;
ravvisata l'opportunità di chiarire i profili critici e superare le vertenze ed i contenziosi da anni pendenti e fortemente penalizzanti, nonché di definire il regime giuridico del bacino marittimo suddetto;
ritenuta la necessità di risolvere contenziosi possessori del bacino tra gli utenti attuali e le autorità competenti anche per avviare un rapporto corretto di gestione della «Vallicultura» del demanio affidando ai medesimi utenti le aree per gli usi consentiti previo pagamento di quanto determinato dalle autorità competenti,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità che con la risoluzione dei contenziosi pregressi e con l'assegnazione delle aree di bacino con i relativi canoni, tutti gli interventi e le opere modificative dello status dei luoghi afferenti alla difesa dell'ambiente, dell'ecosistema vallivo e lagunare, siano concordati con il tavolo istituzionale della regione competente, titolare della salvaguardia e della integrità e della unitarietà del bacino demaniale marittimo di Venezia e di Marano-Grado.


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ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista (S. 406 Mongiello).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S.406, in corso di esame presso la 11a Commissione del Senato, recante modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista;
considerato che il provvedimento reca norme in materia di «professioni», rispetto a cui spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato, nonché in materia di «formazione professionale», ascritta all'ambito di competenza regionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito, agli articoli 1, 2 e 6 del provvedimento, l'opportunità di precisare che i profili ivi regolati, in ordine alla definizione, rispettivamente, dei documenti da presentare ai fini dell'iscrizione all'albo, dei programmi dei corsi di abilitazione professionale e delle modalità per il collocamento, possano essere integrati da ulteriori specifiche previsioni recate dalla competente legislazione regionale.
b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di precisare, in analogia alla corrispondente previsione di cui al comma 1 dell'articolo 2, quali disposizioni del testo in esame costituiscono «principi fondamentali» della materia e come tali risultino inderogabili dalla normativa regionale.


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ALLEGATO 3

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni (Nuovo testo C. 1889 Cirielli ed abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 1889 Cirielli, testo base, e le abbinate C. 1230 Iannuzzi e C. 1973 Mario Pepe, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ascrive la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annette la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente;
valutato che il progetto per la valorizzazione culturale, ambientale, turistica dell'Abbazia ed il fondo preposto ai relativi finanziamenti rientrano nella competenza del comitato nazionale istituito ai sensi dell'articolo 4 della proposta di legge C. 1889, composto da rappresentanti delle amministrazioni statali e delle autonomie territoriali interessate;
rilevata l'opportunità che si proceda, sull'intero territorio nazionale, ad una verifica dei casi in cui si rendono necessarie analoghe iniziative di tutela dei beni culturali,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 4

Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte» (Nuovo testo C. 867 Vannucci).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 867 Vannucci, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante l'istituzione del premio annuale «Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte»;
considerato che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione la «tutela dei beni culturali» rientra tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» è riconducibile alla legislazione concorrente; preso atto che l'ente responsabile dell'organizzazione dell'iniziativa è il comune di Sassocorvaro, che opera di concerto con gli enti locali interessati,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una compartecipazione degli enti locali interessati agli oneri finanziari recati dal provvedimento in esame.


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ALLEGATO 5

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti (C. 2031 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2031, approvato dal Senato, in corso di esame presso le Commissioni I e XI della Camera, recante delega al governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, su cui la Commissione ha espresso parere alla 1a Commissione del Senato in data 21 ottobre 2008;
considerato che la disciplina del lavoro pubblico recata dal provvedimento è ascrivibile all'articolo 117 della Costituzione, comma secondo, lettere g) ed l), che attribuiscono alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, rispettivamente, la «organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e l'»ordinamento civile»; rilevato altresì che il comma terzo attribuisce alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni la «tutela del lavoro»,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, in materia di lavoro presso le pubbliche amministrazioni regionali e locali, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, del provvedimento, volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono sempre adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e non invece nei soli casi ivi previsti, al fine di salvaguardare le prerogative riconosciute in materia alle autonomie territoriali;
b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel testo in esame apposita norma che stabilisca che la legislazione regionale recepisce le previsioni del provvedimento in titolo previa verifica delle piante organiche del personale delle amministrazioni delle regioni.