Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 17 marzo 2009


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ALLEGATO 1

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (C. 2263 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, approvato dal Senato, in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, su cui la Commissione ha espresso parere in data 18 febbraio 2009 alla 9a Commissione del Senato;
considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili ai «rapporti dello Stato con l'Unione europea» che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, lettere a), rientrano in ambiti di competenza legislativa statale;
rilevato che il decreto-legge in esame, pur regolando profili connessi alla produzione agricola, afferente alla competenza esclusiva delle regioni, costituisce applicazione di una normativa regolamentare comunitaria;
preso atto dei contenuti del regolamento (CE) n. 72/09 che ha attribuito all'Italia in un'unica soluzione la quota di produzione lattiera che altri Stati ottengono in cinque anni, prevedendo la regolarizzazione delle posizioni dei produttori in esubero rispetto alla quota individuale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito, al comma 1 dell'articolo 1, l'opportunità di esaminare con particolare attenzione gli effetti connessi alle disposizioni ivi richiamate che prevedono che gli aumenti della quota nazionale, anziché essere ripartiti tra le regioni e da queste riassegnati alle aziende, siano attribuiti alla riserva nazionale e quindi assegnati dal Commissario straordinario prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 abbiano realizzato consegne eccedenti rispetto alla propria quota;
e con le seguenti condizioni:
1) sia previsto che il Commissario straordinario è tenuto a consultare le regioni in relazione alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, relative agli aumenti della quota nazionale attribuiti alla riserva nazionale e assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 abbiano realizzato consegne eccedenti rispetto alla propria quota;
2) sia previsto che il Commissario straordinario è tenuto a notificare alle regioni le menzionate assegnazioni alle aziende prescelte degli aumenti della predetta quota nazionale;


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3) sia fornita la garanzia del pagamento della rateizzazione della multa richiesta attraverso la trattenuta dei premi PAC;
4) si preveda una copertura immediata del Fondo per il settore lattiero;
5) siano destinate le risorse derivanti dal Fondo per il settore lattiero alle aziende che hanno acquistato quote dopo l'entrata in vigore della legge 30 maggio 2003, n. 119, e che risultano in regola con il versamento delle quote;
6) sia chiarito il concetto di esigibilità delle somme di cui si chiede la rateizzazione.


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ALLEGATO 2

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (C. 2187 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge, in corso di esame presso le Commissioni riunite VI e X della Camera, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi;
considerato che il decreto-legge in oggetto contempla previsioni che incidono sulla competenza regionale in ordine alle misure recate a favore dei settori industriali, nonché correlativamente attinenti a profili di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione, in relazione alla lettera e) sul «sistema tributario statale» ed l) su «l'ordinamento civile»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia previsto che le misure di sostegno recate dal provvedimento siano adottate, in sede di attuazione, previo parere della Conferenza unificata;
2) siano previste nel provvedimento apposite previsioni tese a salvaguardare la solvibilità degli enti locali nei confronti delle aziende fornitrici di beni e servizi, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla disciplina del Patto di stabilità interno.


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ALLEGATO 3

Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico (S. 979 Ranucci).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 979 Ranucci, in corso di esame presso la 13a Commissione del Senato, recante l'istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico;
considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale; preso atto che la medesima disciplina appare connessa al profilo della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s);
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
siano riservate alla competente legislazione regionale le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, che, rispettivamente, consentono ai comuni di fissare tariffe di stazionamento nei campi ormeggio anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi nel settore della nautica da diporto e dispongono che i proventi riscossi dai comuni siano destinati anche ad interventi di potenziamento dei servizi di pulizia urbana e raccolta differenziata dei rifiuti.