VI Commissione - Mercoledì 24 giugno 2009


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ALLEGATO 1

5-01521 Fugatti: Comportamenti delle banche a seguito dell'abolizione della commissione di massimo scoperto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione n. 5-01521 l'onorevole Fugatti ed altri chiedono quali iniziative si intendano assumere nei confronti degli istituti di credito che, di fatto, hanno sostituito la commissione di massimo scoperto con altre spese e commissioni.
Al riguardo, si fa presente che il Governo è intervenuto nel settore dei contratti bancari, disponendo la nullità delle clausole di massimo scoperto, con il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Infatti, l'articolo 2-bis del decreto-legge in questione stabilisce quanto segue:
«1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima


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data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».
Per quanto riguarda le nuove clausole applicate dagli istituti di credito, si è dell'avviso che qualora le stesse, nonostante il nomen formale, abbiano sostanzialmente la stessa funzione della commissione di massimo scoperto, esse debbano ritenersi nulle, in quanto non conformi alle limitazioni di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 185 del 2008.
Sulla questione, la Banca d'Italia, tramite la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ha comunicato di aver richiamato più volte l'attenzione del sistema bancario sull'esigenza, di procedere alla sostituzione della commissione di massimo scoperto con forme trasparenti di remunerazione commisurate all'importo del fido, come avviene in altri Paesi.
Con riferimento alla consultazione, recentemente conclusasi, sul documento recante «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura», si è consolidato l'orientamento teso a includere la citata commissione e gli oneri previsti per i passaggi a debito di conti non affidati nel calcolo del Tasso Effettivo Globale.
Per quanto concerne, infine, il comportamento tenuto da alcune banche che avrebbero, di fatto, sostituito la commissione di massimo scoperto con altre spese e commissioni, la Banca d'Italia ha comunicato di aver avviato approfondimenti, anche attraverso l'acquisizione di chiarimenti presso gli intermediari interessati. Al termine di tali approfondimenti, ove ne ricorrano i presupposti, l'Istituto di vigilanza non mancherà di attivare le iniziative di propria competenza.


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ALLEGATO 2

5-01537 Conte e Paolo Russo: Chiarimenti circa la natura giuridica del Lago di Paola.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alla problematica evidenziata con l'interrogazione in esame, concernente la vicenda relativa alla natura giuridica del Lago di Paola sito in Sabaudia (Latina), si conferma quanto già riferito in data 10 dicembre 2008, presso questa Commissione Finanze della Camera dei deputati, in occasione dello svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata n. 5-00748.
A completamento degli elementi già forniti in detta seduta, è opportuno, comunque, precisare che l'Agenzia del demanio, interessata della questione, ha fatto presente di aver, in data 27 marzo 2009, provveduto a rendere edotto della vicenda inerente il Lago di Paola il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, competente a porre in essere eventuali azioni acquisitive allo Stato del bene in questione, avendone le competenze specifiche, gli strumenti giuridici, nonché le risorse economiche necessarie.
In proposito, il predetto Ministero dell'ambiente ha riferito che, in considerazione della situazione particolarmente intricata inerente il Lago di Paola, sotto il profilo del titolo di proprietà, sotto il profilo dell'uso, sotto il profilo della corretta edificazione sui terreni prospicienti, valutato il fatto che l'arca rientra nel Parco nazionale del Circeo, si sta adoperando, con i dovuti approfondimenti tecnici e giuridici, interloquendo anche con la Regione Lazio, per trovare le soluzioni più idonee a garantire l'adeguato mantenimento e conservazione del lago stesso e porre fine così al perdurante stato di incertezza.


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ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 (C. 2449 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge C. 2449, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;
rilevata, comunque, l'esigenza che il Governo prosegua nelle iniziative per migliorare ulteriormente il tasso di tempestivo recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie, sia per quanto riguarda le procedure pendenti, sia per quanto riguarda le nuove contestazioni;
rilevato come gli articoli 8 e 9 conferiscano al Governo una delega per l'attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, al fine di uniformare le legislazioni degli Stati membri, per introdurvi sanzioni, pecuniarie ed interdittive, che siano effettive, proporzionate, dissuasive ed applicabili sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche, contro le frodi e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
evidenziata l'esigenza che il recepimento nell'ordinamento italiano della predetta decisione quadro 2001/413/GAI, sia realizzato garantendo il necessario coordinamento con le altre norme nazionali già vigenti in materia;
sottolineato come tale iniziativa legislativa si inquadri nel più generale contesto degli interventi normativi, comunitari e nazionali, compiuti negli ultimi anni per rafforzare gli strumenti di contrasto contro tale grave fenomeno;
richiamata la necessità che il recepimento nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria sia operato tenendo conto dell'esigenza di ridurre il più possibile gli oneri burocratici e finanziari ricadenti sui cittadini e sulle imprese,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 4

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 (Doc. LXXXVII, n. 2).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminata la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 (Doc. LXXXVII, n. 2);
rilevato in primo luogo come la Relazione in esame costituisca il primo documento in materia predisposto dal Governo in carica, e rappresenti pertanto un'occasione privilegiata per approfondire in termini complessivi gli indirizzi politici che l'Esecutivo intende seguire rispetto ai temi della partecipazione dell'Italia all'Unione europea;
sottolineato positivamente come, anche nel corso del 2008, si sia registrata una riduzione del numero delle infrazioni pendenti nei confronti dell'Italia per mancato o non corretto recepimento della normativa comunitaria;
evidenziata comunque la necessità di proseguire ulteriormente in tale percorso di riduzione delle infrazioni aperte nei confronti dell'Italia, che rimane ancora agli ultimi posti della classifica concernente il tasso di recepimento della normativa comunitaria;
sottolineata l'esigenza prioritaria di proseguire ulteriormente, in un contesto di collaborazione e concerto tra tutti gli Stati membri, nelle iniziative per contrastare le cause e gli effetti della crisi economica e finanziaria in atto;
rilevato, sotto questo profilo, come l'intesa raggiunta in occasione della recente riunione del Consiglio europeo sui temi della vigilanza sui mercati finanziari, costituisca un primo passo per introdurre strumenti di supervisione a livello europeo e di raggiungere un più elevato livello di coordinamento dell'azione svolta in materia dalle diverse autorità nazionali, consentendo in tal modo un approccio sistemico ed integrato a tali problematiche;
richiamata la necessità di introdurre più efficaci strumenti di controllo sull'utilizzo degli strumenti finanziari derivati e sull'operatività degli hedge fund e dei fondi di private equity, nonché di incidere sulle politiche di remunerazione nei settori bancario, finanziario ed assicurativo;
rilevate, al tempo stesso, le gravi difficoltà tuttora esistenti nel dialogo politico per un maggior coordinamento delle politiche economiche e fiscali degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la definizione di una base imponibile comune consolidata nel settore della tassazione societaria, la quale risulterebbe invece decisiva per contrastare i fenomeni della concorrenza fiscale dannosa, che costituisce un ostacolo al pieno funzionamento del mercato interno;
valutato positivamente l'orientamento del Governo italiano, espresso nelle competenti sedi comunitarie, di rafforzare l'efficacia delle politiche economiche a sostegno della crescita e dell'occupazione, anche attraverso un'attenta analisi delle variabili tributarie, con specifico riferimento agli effetti derivanti dall'applicazione dell'IVA sul commercio intra ed extracomunitario, ai problemi della competizione fiscale e dello spostamento del carico tributario dal lavoro ai consumi;
rilevata l'esigenza di chiarire maggiormente il quadro normativo comunitario


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sugli aiuti di Stato, in particolare per quanto riguarda la generale semplificazione dei regimi applicabili alle agevolazioni fiscali;
evidenziato, con riferimento alla disciplina dei mercati finanziari e creditizi, come la direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, abbia un ambito di applicazione piuttosto limitato, e come occorra invece un intervento di riforma coordinato sul settore del credito al consumo, che affronti, al fine di tutelare maggiormente gli interessi della clientela, gli aspetti problematici del mercato del credito al consumo, le tematiche relative all'estinzione ed alla portabilità dei mutui e dei conti correnti, nonché alla modifica delle condizioni contrattuali da parte delle banche;
considerata, a tale riguardo, la necessità di facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato finanziario ed al credito privato, in considerazione degli effetti particolarmente positivi che una crescita degli investimenti da parte di tali categorie di imprese può avere al fine di invertire l'attuale, negativa congiuntura economica;
rilevata, con particolare riferimento alla tassazione dei redditi da risparmio, l'esigenza di accompagnare le iniziative legislative in corso di adozione a livello comunitario con una forte e coerente attività diplomatica nei confronti dei Paesi terzi, al fine di rinegoziare gli accordi già stipulati con questi ultimi in tale materia;
sottolineata, con riferimento alle tematiche dell'IVA, l'esigenza prioritaria di individuare strumenti normativi o tecnici volti a contrastare il preoccupante fenomeno delle frodi in materia, che rischia di aggravarsi ulteriormente in conseguenza dell'attuale fase di recessione economica, in particolare rafforzando le azioni da parte degli Stati membri, introducendo forme di responsabilità solidale a carico del fornitore per gli acquisti intracomunitari, nonché meccanismi di imposizione per cassa nelle ipotesi di insolvenza e fallimento dei soggetti IVA;
evidenziata, sempre con riferimento al settore dell'IVA, l'opportunità di portare a conclusione i lavori sulla proposta di direttiva volta ad apportare modifiche tecniche alla Direttiva 2006/112/CE, con particolare riferimento alla revisione del regime delle cessioni di gas ed alla disciplina delle detrazioni per acquisti non destinati interamente ad uso professionale;
rilevata la necessità, prospettata da talune regioni italiane di confine di salvaguardare, nel quadro del dibattito sulla riforma della disciplina relativa alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, alcuni regimi derogatori agevolativi, in particolare in favore di quelle aree connotate da particolari situazioni storico-geografiche;
segnalata, con riferimento al dibattito in corso sulla proposta di direttiva in materia di accisa sui tabacchi lavorati, l'esigenza di stabilire un prezzo minimo dei prodotti, di salvaguardare la regola del 57 per cento dell'incidenza totale dell'accisa sul prezzo finale delle sigarette, nonché di mantenere il criterio della cosiddetta «most popular price category»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) si sottolinea la necessità che il Governo prosegua nella sua azione a livello comunitario affinché la traduzione in proposte legislative dell'accordo politico recentemente raggiunto dal Consiglio europeo circa la revisione dei sistemi di supervisione sovranazionale sui mercati finanziari e creditizi possa rafforzare le soluzioni individuate in quella sede, al fine di colmare le lacune mostrate dagli attuali assetti, in particolare attraverso l'instaurazione di meccanismi di vigilanza macroprudenziale efficienti, che siano in grado di prevenire effettivamente fenomeni di crisi sistemica e di esprimere indirizzi politicamente qualificati e vincolanti, al


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fine di orientare e coordinare l'azione delle autorità nazionali operanti in tale settore;
b) in tale contesto si sottolinea l'esigenza di proseguire nel dialogo politico, nelle sedi comunitarie e con gli altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di individuare nuovi strumenti volti ad introdurre forme più efficaci di supervisione sul mercato degli strumenti finanziari derivati;
c) sempre con riferimento alla disciplina dei mercati finanziari e creditizi, si evidenzia la necessità di giungere all'approvazione della proposta di direttiva volta ad estendere i requisiti di capitale attualmente previsti per le altre istituzioni finanziarie anche agli hedge fund ed ai fondi di private equity, al fine di rafforzare i controlli su un settore nel quale sono emerse in alcuni casi opacità e pratiche distorte, che hanno favorito l'insorgere della crisi finanziaria, nonché di avviare quanto prima il dibattito sulla raccomandazione della Commissione europea in materia di retribuzioni nei servizi finanziari, la quale ha lo scopo di evitare che le politiche retributive nei settori bancario, finanziario ed assicurativo incentivino gli amministratori e la dirigenza ad assumere rischi eccessivi;
d) si rileva quindi l'opportunità di promuovere in sede comunitaria un intervento di riforma complessivo che, al fine di tutelare maggiormente gli interessi della clientela, affronti le problematiche afferenti al mercato del credito al consumo ed ai rapporti bancari;
e) si evidenzia la necessità di procedere nelle azioni, già avviate in attuazione delle previsioni contenute nel decreto - legge n. 185 del 2008, per facilitare l'accesso al credito privato da parte delle piccole e medie imprese, al fine di dare sostegno ad una componente fondamentale del tessuto produttivo nazionale, che rischia invece di essere posta in gravi difficoltà, prima ancora che dalle difficili situazioni dei mercati di riferimento, dalla restrizione nell'erogazione dei finanziamenti bancari;
f) si evidenzia l'esigenza prioritaria di giungere ad un accordo per individuare strumenti atti a contrastare il gravissimo fenomeno delle frodi in materia di IVA, al fine di salvaguardare una fondamentale risorsa per gli Stati membri e per lo stesso bilancio comunitario, in particolare nell'attuale fase di flessione delle entrate da imposte indirette, legata al momento di recessione economica in atto;
g) si segnala l'esigenza che il Governo, in sede di recepimento della direttiva 2009/47/CE, recentemente adottata, relativa alla revisione della disciplina delle aliquote ridotte IVA, utilizzi tutte le opportunità offerte dalla modifica del quadro normativo comunitario in materia, in particolare valutando l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione delle aliquote ridotte anche a taluni settori attualmente esclusi che si trovino in una condizione di particolare debolezza, anche al fine di riequilibrare gli svantaggi concorrenziali derivanti dall'introduzione, da parte di altri Stati membri, di regimi fiscali di particolare favore;
h) con riferimento alle iniziative legislative comunitarie in materia di accise, si rileva la necessità di prestare attenzione alle richieste, avanzate da talune regioni italiane di confine, di salvaguardare alcuni regimi derogatori agevolativi vigenti in aree connotate da particolari situazioni storico-geografiche;
i) con riferimento al dibattito politico in corso sulla proposta di direttiva in materia di accisa sui tabacchi lavorati, si sottolinea l'esigenza di valutare con particolare attenzione le decisioni che saranno assunte in materia, in considerazione delle rilevanti ricadute sul gettito tributario che ogni modifica del regime di tassazione in materia potrebbe avere.