Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 14 luglio 2009


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ALLEGATO 1

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge C. 2561 di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009 recante provvedimenti anticrisi, nonché proroghe di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;
considerato che le disposizioni recate dal decreto legge in questione sono riconducibili, in parte, a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (tutela della concorrenza; politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; ordine pubblico e sicurezza, giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile;determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;norme generali sull'istruzione; previdenza sociale; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali), ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e in parte, a materie di competenza legislativa concorrente, (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; tutela della salute; protezione civile; governo del territorio; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario) ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione;
esaminate le disposizioni di cui all'articolo 4 che, demandando al Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, l'individuazione degli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e a uno o più Commissari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la realizzazione dei predetti interventi, sono ascrivibili alle materie «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e «governo del territorio», affidate alla competenza concorrente tra Stato e regioni;
preso atto della giurisprudenza costituzionale che ritiene ammissibile l'intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nella materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia, sulla base del principio di sussidiarietà (sentenza n. 6 del 2004);
considerato che, relativamente ai poteri sostitutivi, la Corte costituzionale ha precisato come l'esercizio di tali poteri debba essere previsto e disciplinato dalla legge, la quale deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali, la sostituzione debba riguardare il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell'an, il potere sostitutivo debba essere esercitato da un organo di Governo o sulla base di una decisione di questo e


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la legge debba predisporre congrue garanzie procedimentali, in conformità al principio di leale collaborazione (sentenza n. 240 del 2004);
esaminato, all'articolo 22, il comma 2 che, prevedendo l'istituzione di un fondo destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, è ascrivibile alla materia «tutela della salute», rimessa alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
preso atto della della giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui nel caso in cui un fondo istituito con legge statale incida su ambiti non riconducibili prevalentemente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, andrebbe applicato il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze (sentenze n. 63 e n. 50 del 2008; n. 201 del 2007; n. 211 e n. 133 del 2006);
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 4, comma 3, valutino le Commissioni l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni nella procedura di adozione degli atti e dei provvedimenti da parte del Commissario straordinario nominato per la realizzazione degli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico;
b) all'articolo 22, comma 2, valutino le Commissioni l'opportunità di prevedere, nel rispetto del principio di leale collaborazione, l'intesa con le regioni per la definizione degli interventi relativi al settore sanitario ai quali è destinato il fondo di risorse finanziarie ivi istituito.


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ALLEGATO 2

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge C. 2561 di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009 recante provvedimenti anticrisi, nonché proroghe di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;
considerato che le disposizioni recate dal decreto legge in questione sono riconducibili, in parte, a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, (politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; ordine pubblico e sicurezza, giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; norme generali sull'istruzione; previdenza sociale; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali), ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e in parte, a materie di competenza legislativa concorrente, (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; tutela della salute; protezione civile; governo del territorio; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario) ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione;
esaminate le disposizioni di cui all'articolo 4 che, demandando al Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, l'individuazione degli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e demandando a uno o più Commissari della Presidenza del Consiglio dei Ministri la realizzazione dei predetti interventi, sono ascrivibili alle materie «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e «governo del territorio», affidate alla competenza concorrente tra Stato e regioni;
preso atto della giurisprudenza costituzionale che ritiene ammissibile l'intervento dello Stato con una normativa di dettaglio nella materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia, sulla base del principio di sussidiarietà (sentenza n. 6 del 2004);
considerato che, relativamente ai poteri sostitutivi, la Corte costituzionale ha precisato come l'esercizio di tali poteri debba essere previsto e disciplinato dalla legge, la quale deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali, la sostituzione debba riguardare il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell'an, il potere sostitutivo debba


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essere esercitato da un organo di Governo o sulla base di una decisione di questo e la legge debba predisporre congrue garanzie procedimentali, in conformità al principio di leale collaborazione (sentenza n. 240 del 2004);
esaminato, all'articolo 22, il comma 2 che, prevedendo l'istituzione di un fondo destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, è ascrivibile alla materia «tutela della salute», rimessa alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
preso atto della giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui nel caso in cui un fondo istituito con legge statale incida su ambiti non riconducibili prevalentemente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, andrebbe applicato il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze (sentenze n. 63 e n. 50 del 2008; n. 201 del 2007; n. 211 e n. 133 del 2006);
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 4, comma 3, si preveda il coinvolgimento delle regioni nella procedura di adozione degli atti e dei provvedimenti da parte del Commissario straordinario nominato per la realizzazione degli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico;
2) all'articolo 22, comma 2, si preveda, nel rispetto del principio di leale collaborazione, l'intesa con le regioni per la definizione degli interventi relativi al settore sanitario ai quali è destinato il fondo di risorse finanziarie ivi istituito;
3) all'articolo 22, comma 3, sia previsto, in sede di riparto del finanziamento del servizio sanitario nazionale, il coinvolgimento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella determinazione della quota da riversare in entrata al bilancio dello Stato;
4) si preveda la conformità delle norme del Patto di stabilità alle finalità del provvedimento in esame.


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ALLEGATO 3

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (Nuovo testo unificato C. 624 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali;
esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 624 e abb., risultante dall'approvazione di ulteriori emendamenti del relatore e di subemendamenti, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore;
considerato il parere già reso nella seduta del 22 aprile scorso sul testo unificato, adottato come testo base, quale risultante dagli emendamenti approvati;
valutato comunque positivamente il nuovo impianto del testo unificato che, valorizzando il ruolo delle regioni, rimette a quest'ultimo l'attuazione dei principi recati dalla legge, riconducibili prevalentemente alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;
valutata l'opportunità di ribadire le osservazioni rese nel parere del 22 aprile scorso in quanto relative a disposizioni che incidono su profili di competenza regionale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di collaborazione e concertazione tra lo Stato e le autonomie territoriali in relazione alla campagna di comunicazione sulle modalità di accesso alla rete di cure palliative di cui all'articolo 4;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 8, che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la disciplina della formazione e dell'aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulle terapie del dolore, sia emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.