VII Commissione - Giovedì 16 luglio 2009


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ALLEGATO 1

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma C. 2434 Governo.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Al comma 7, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione.
1. 10.Il Governo.
(Approvato)


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ALLEGATO 2

5-01083 Ghizzoni: Introduzione del diritto e dell'economia quali discipline obbligatorie nelle scuole secondarie di I e II grado.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il 28 maggio 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare due schemi di regolamento che riformano gli istituti tecnici e professionali e, il 12 giugno, lo schema di regolamento che reca la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei.
Con il nuovo regolamento riguardante il riordino degli istituti tecnici si è puntato a limitare la frammentazione degli indirizzi rafforzando il riferimento ad ampie aree scientifiche e tecniche di rilevanza nazionale. Infatti sono stati previsti 2 settori economico e tecnologico - e 11 indirizzi di cui due nel settore economico e 9 nel settore tecnologico.
Come già riferito in questa sede rispondendo ad interrogazioni di analogo contenuto, lo schema di regolamento riguardante gli istituti tecnici e i relativi allegati prevedono per ciascuno degli undici indirizzi, nei rispettivi quadri orario, l'insegnamento della disciplina «diritto ed economia» al primo biennio. Nel primo biennio, pertanto, gli spazi relativi all'anzidetto insegnamento non si riducono rispetto a quelli già presenti negli indirizzi dell'istruzione tecnica.
Nel secondo biennio e nel quinto anno tale insegnamento è presente negli indirizzi nei quali esso risulta necessario per consentire l'acquisizione delle competenze specifiche proprie di tale indirizzo, secondo una impostazione richiesta sia dalle parti sociali che dagli ordini e collegi professionali.
Quanto ai nuovi licei la materia «diritto ed economia» è presente nel piano degli studi del liceo delle scienze umane - opzione economico sociale - e quale insegnamento attivabile sulla base del piano dell'offerta formativa nei limiti del contingente di organico assegnato all'istituzione scolastica, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
Con riguardo agli schemi di regolamento suddetti faccio presente che dopo l'approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei ministri è ora in corso la fase consultiva che prevede, a norma dell'articolo 5 della legge n. 69 del 2009 recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» il previo parere delle commissioni parlamentari competenti. In quelle sedi, pertanto, potranno essere forniti tutti i suggerimenti e le osservazioni utili a migliorare l'impianto predisposto.
Con riguardo alla scuola secondaria di primo grado, alla quale fa anche riferimento l'onorevole interrogante, com'è noto l'articolo 1 della legge n. 169 del 30 ottobre 2008 ha previsto l'attivazione sin dall'anno scolastico 2008-2009 oltre che di una sperimentazione nazionale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento sull'autonomia scolastica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche di azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storicogeografica


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e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.
L'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione» ha, tra gli altri l'obiettivo di insegnare alle giovani generazioni come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni.
Lo studio della Costituzione permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia ma anche di fornire una mappa di valori utile per esercitare la cittadinanza a tutti gli effetti.
Affinché le scuole diventino luogo privilegiato di studio e di esercizio dei diritti umani in data 18 novembre 2008 il Ministero ha siglato un protocollo d'intesa con l'associazione italiana dei costituzionalisti, costituita da professori universitari di prima fascia di diritto costituzionale e di discipline affini con la quale detta associazione si impegna tra l'altro ad organizzare incontri, seminari e dibattiti con gli studenti delle scuole primarie e secondarie che abbiano come tema la Costituzione e la sua storia.


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ALLEGATO 3

5-01176 Zazzera: Iniziative per la stabilizzazione dei dirigenti scolastici.

5-01298 Capitanio Santolini: Misure per l'immissione di presidi incaricati nell'anno scolastico 2009-2010.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni parlamentari n. 5-01176 dell'Onorevole Zazzera e n. 5-01298 dell'Onorevole Capitanio Santolini con le quali si chiedono iniziative rispettivamente per tutelare la condizione lavorativa dei presidi incaricati e per accelerare la nomina dei presidi incaricati idonei al corso concorso riservato.
Preliminarmente è opportuno richiamare la copiosa normativa che si è avuta negli ultimi anni sul reclutamento dei dirigenti scolastici.
Ricordo che l'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ha previsto un corso concorso di formazione distinto per settori formativi e in prima applicazione la riserva del 50 per cento dei posti disponibili a favore del personale in possesso del requisito di servizio di almeno un triennio quale preside incaricato.
La legge n. 448 del 2002 ha previsto una procedura concorsuale apposita per i docenti con incarico triennale.
In applicazione della su indicata normativa sono stati banditi un corso concorso riservato nel 2002 e un corso concorso ordinario nel 2004.
Le procedure concorsuali sono state caratterizzate dallo sviluppo di notevole contenzioso giurisdizionale, che nella gran parte dei casi ha comportato, a seguito dell'accoglimento di istanze di sospensiva, l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle procedure concorsuali.
La difficile situazione determinatasi ha indotto l'adozione di numerose norme di sanatoria a partire dal 2005.
In particolare, con riferimento al corso concorso riservato, indetto nel 2002, è stato previsto l'inserimento in graduatoria di coloro che, ammessi con riserva, avevano concluso positivamente le procedure concorsuali, purché in possesso del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza. Per non alimentare ulteriori aspettative si è inoltre deciso di non procedere più al conferimento di nuovi relative procedure concorsuali; da ultimo, con collocazione in coda alla relativa graduatoria, i candidati che abbiano partecipato al corso concorso, concludendo positivamente tutte le fasi della procedura, ma non in possesso del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza.
Le numerose norme di sanatoria hanno comportato il formarsi, in alcune situazioni, di graduatorie pletoriche, anche in considerazione del carattere regionale e per settori formativi delle graduatorie medesime. Al fine dunque di poter utilizzare completamente le graduatorie redatte all'esito delle procedure già concluse, prima di dare attuazione alle nuove regole a regime di reclutamento dei dirigenti scolastici, contenute nell'apposito regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 10 luglio 2008, è stata emanata con decreto-legge 31 dicembre


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2007 n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, una norma di chiusura.
Tale norma prevede - completate le nomine in ruolo, sulla base dei posti autorizzati, dei vincitori del corso - concorso ordinario e dei corsi - concorsi riservati, nonché degli aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c, e 619 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 - che gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie non nominati per carenza di posti nel proprio settore formativo, possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale su posti eventualmente vacanti e disponibili in settore formativo diverso, previo inserimento in coda. Simile opportunità è prevista, a domanda ed alle medesime condizioni, per eventuali posti disponibili in regione diversa.
Queste sono tutte le iniziative adottate in favore degli aspiranti alla dirigenza scolastica.
Premesso quanto sopra per quanto riguarda l'interrogazione dell'Onorevole Zazzera faccio presente che la generica formulazione dell'interrogazione non consente di individuare a quale categoria di aspiranti l'onorevole interrogante faccia riferimento.
Probabilmente essa si riferisce ad alcuni presidi incaricati che hanno partecipato al corso-concorso riservato indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, ma che non hanno completato la procedura concorsuale per mancato superamento della fase preliminare di selezione oppure della prova finale.
Da indagini effettuate presso gli uffici scolastici regionali risultano essere 121 le persone che si trovano nella situazione predetta.
Vorrei precisare al riguardo che la legislazione vigente non consente di procedere alla nomina degli stessi, in assenza di una norma specifica in quanto i candidati che hanno partecipato al corso-concorso riservato avrebbero dovuto sostenere l'esame finale per completare l'iter concorsuale.
Riguardo all'interrogazione dell'Onorevole Capitanio Santolini preciso che la direttiva n. 33 del 2009 si riferisce alla conferma degli incarichi di presidenza e non alle nomine in ruolo degli idonei dei corsi-concorso ordinario e riservati.
Ricordo anche che le nomine sono subordinate alla preventiva autorizzazione ad assumere da parte del Ministero dell'economia e finanze, come previsto dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997.
L'Amministrazione sulla base dei posti vacanti e disponibili, ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare nomine per il prossimo anno scolastico 2009-2010 su circa 760 posti; se l'autorizzazione sarà concessa si potranno immettere in ruolo gran parte degli idonei in attesa di nomina.


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ALLEGATO 4

5-01288 Siragusa: Blocco di 59 corsi di formazione nella scuola dell'obbligo presso istituti della Sicilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante, con riferimento ad un articolo pubblicato sul quotidiano Il Giornale di Sicilia del 25 marzo 2009, nel quale si riferisce che centinaia di ragazzi in obbligo scolastico sono ancora in attesa di iniziare i corsi di istruzione formazione in quanto i progetti presentati in Sicilia dagli enti di formazione, in sinergia con gli istituti superiori, sono stati bocciati e il finanziamento di 16 milioni di euro è arrivato solo a dicembre, chiede i motivi del ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte del Ministero.
Al riguardo preciso che nessun ritardo può essere attribuito, nell'esercizio finanziario 2008 al Ministero che ha assegnato la somma di euro 3.168.728,00 a valere sul proprio bilancio per la realizzazione in Sicilia dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Infatti con nota del 27 giugno 2008, n. 730 tali risorse sono state destinate alla Sicilia mediante variazione di bilancio sul capitolo 5.321, operata poi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 18 novembre 2008.
Sì è provveduto ad informare della somma assegnata l'assessorato all'istruzione della regione Sicilia per il tramite del coordinamento tecnico della IX commissione della Conferenza delle regioni e delle province autonome con nota 1565 del 28 agosto 2008 ed il direttore dell'ufficio scolastico regionale con nota n. 1647 del 3 settembre 2009.
La somma alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante sembra debba riferirsi al finanziamento di 15.653.268,00 assegnato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei criteri stabiliti con decreto in data 19 novembre 2008 del Ministero del lavoro medesimo di concerto con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca.
Quanto al piano dell'offerta formativa predisposto dalla regione Sicilia ed al numero e ai tempi di avvio dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione previsti dall'articolo 1, comma 624, della legge n. 296 del 2006, il responsabile dell'ufficio scolastico regionale ha riferito che relativamente all'anno scolastico 2008-2009 la regione Sicilia non ha ritenuto di attivare, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, previsti dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008. Conseguentemente l'assolvimento dell'obbligo di istruzione in Sicilia è stato realizzato, oltre che nel sistema di istruzione, nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione di tipo A e B di cui al comma 624 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
In tale Regione i percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione sono stati regolamentati dall'accordo del 26 gennaio 2007 sottoscritto tra il Dipartimento regionale pubblica istruzione della regione Sicilia e la Direzione generale regionale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca in attuazione del protocollo d'intesa siglato dal Ministero medesimo, dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali e dalla regione Sicilia. Con successivo provvedimento amministrativo


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del 7 giugno 2007 sono state regolamentate di comune intesa le procedure per la loro attuazione.
Sulla base delle opzioni delle famiglie in sede d'iscrizione, il responsabile dell'ufficio scolastico regionale ha autorizzato, con decreto dirigenziale del 2 settembre 2008, in coincidenza con l'avvio dell'anno scolastico, n. 97 corsi di tipologia A (80 per cento istruzione e 20 per cento formazione) rivolti ad una platea di circa 2.400 alunni e tali corsi sono periodicamente monitorati dall'ufficio scolastico regionale relativamente al loro andamento ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Sempre con riferimento all'anno scolastico 2008-2009 le procedure per l'avvio dei percorsi di tipologia B (20 per cento istruzione e 80 per cento formazione professionale) sono state attivate il 24 dicembre 2008 non appena la regione Sicilia è stata in condizioni di determinare il budget disponibile.
Con decreto dirigenziale n. 146 del 6.03.2009 sono stati ammessi a finanziamento n. 184 progetti e immediatamente dopo con decreto dirigenziale n. 148, ne è stata autorizzata l'attivazione. Questa tipologia di corsi è rivolta ad una platea di circa 4.000 alunni. Con decreto dirigenziale n. 147, stessa data, sono stati individuati i progetti non ammessi a finanziamento.
L'ufficio scolastico regionale ha quindi provveduto, d'intesa con il Dipartimento pubblica istruzione della regione Sicilia, a fornire agli uffici scolastici provinciali ed alle singole istituzioni scolastiche le indicazioni necessarie al riorientamento degli alunni in obbligo iscritti presso i corsi di tipologia B i cui progetti, per varie ragioni, non sono stati ammessi a finanziamento. L'attività di riorientamento, finalizzata all'inserimento presso altri corsi di analoga tipologia attivati nel territorio limitrofo o al rientro nel sistema di istruzione, ha visto le singole scuole sostenute dagli Osservatori Provinciali contro la dispersione scolastica.
Anche per i percorsi di tipologia B è prevista specifica attività di monitoraggio.


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ALLEGATO 5

5-01470 De Pasquale: Emanazione delle prescritte direttive sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2009 da parte del Miur e del Mibac.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole De Pasquale nell'interrogazione parlamentare in discussione chiede al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministro per i beni e le attività culturali i motivi per i quali non abbiano ancora emanato la direttiva sull'azione amministrativa e la gestione per il 2009.
Al riguardo per quanto concerne il Ministero dell'istruzione, università e ricerca faccio presente che si è provveduto alla emanazione della direttiva generale di cui trattasi in data 30 marzo 2009 e alla sua trasmissione agli organi di controllo per il visto e la conseguente registrazione avvenuta in data 5 giugno 2009, registro n. 4, foglio 332.
Il superamento del termine formale di dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio è conseguenza della necessità di attendere l'efficacia del provvedimento di riordino del MIUR - a seguito dell'accorpamento dell'ex Ministero dell'università e della ricerca con l'ex Ministero della pubblica istruzione operato dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 - con il quale sono state ridisegnate la struttura interna del MIUR e le competenze dei centri di responsabilità amministrativa.
Tale condizione era infatti indispensabile per portare a termine il processo di pianificazione e programmazione annuale delle attività di cui la direttiva stessa è strumento primario. Il provvedimento in questione - decreto del Presidente del consiglio dei ministri 20 gennaio 2009, n. 17 - che ha soppresso talune strutture e ne ha create di altre, incidendo in modo significativo sull'organizzazione e sul funzionamento dell'amministrazione scolastica, è stato, com'è noto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 60 del 13 marzo 2009 ed è entrato in vigore, giusta la «vacatio» ordinaria il 28 marzo 2009.
In difetto non sarebbe stato possibile, sulla base della vecchia struttura ancora derivante dagli uffici dell'ex Ministero della pubblica istruzione ed e dell'ex Ministero dell'università e ricerca programmare attività coerenti con le rinnovate esigenze di funzionamento della nuova amministrazione.
Con riguardo alla direttiva del Ministero per i beni e le attività culturali, per il quale anche si risponde, detto dicastero ha fatto presente che la direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione relativa all'anno 2009 è stata emanata dal Ministro medesimo in data 4 marzo 2009 e successivamente inviata agli organi di controllo.
In attesa dell'esito del controllo, allo scopo di non compromettere la piena realizzazione degli obiettivi indicati nel documento di programmazione strategica, la direttiva è stata trasmessa in data 25 marzo 2009 al Segretario generale del ministero affinché, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, provvedesse a fornire i necessari indirizzi ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa per la realizzazione delle disposizioni in essa contenute, con particolare riguardo alla


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predisposizione della conseguente programmazione operativa e all'assegnazione degli obiettivi pianificati alle strutture di livello dirigenziale non generale funzionalmente dipendenti da ciascuno dei predetti centri di responsabilità.
Sempre allo scopo di dare attuazione alla direttiva, è stato chiesto al Segretario generale di provvedere all'assegnazione di specifici obiettivi ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici in linea con le competenze istituzionali attribuite e con gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione strategica.
Si è provveduto, inoltre, con la circolare n. 12 del 25 marzo 2009, alla pubblicazione della direttiva generale sulla Intranet del ministero in modo che fosse portata a conoscenza di tutte le strutture centrali e periferiche dell'amministrazione.
Successivamente alla registrazione da parte della Corte dei conti, avvenuta in data 27 aprile 2009, la direttiva è stata inviata al Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri, per la pubblicazione sul sito web dello stesso.
In relazione ai tempi di emanazione della direttiva generale, si fa presente che, per la sua emanazione si è dovuto necessariamente tener conto di provvedimenti normativi approvati successivamente alla legge di bilancio, che hanno modificato il quadro delle risorse finanziarie a disposizione del ministero, con la conseguente necessità di aggiornamento della pianificazione.
Si tratta in particolare delle leggi:
n. 1 del 9 gennaio 2009, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca;
n. 2 del 28 gennaio 2009, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
n. 14 del 27 febbraio 2009, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.


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ALLEGATO 6

5-01490 Madia: Sul finanziamento di borse di studio per gli atenei della Puglia da parte del Fondo sociale europeo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo dell'Onorevole Madia, relativo ai fondi comunitari stanziati dalla Regione Puglia per il finanziamento di borse di studio per dottorandi e giovani ricercatori, sono stati acquisiti dati informativi presso gli uffici dell'Amministrazione che rappresento e degli enti locali territorialmente coinvolti.
In particolare, la Direzione generale per l'orientamento e la formazione professionale, precisando che la responsabilità della programmazione e gestione dei fondi europei assegnati alle regioni è di esclusiva competenza di queste ultime, ha rappresentato che l'approvazione della cosiddetta «scheda università» da parte della Commissione europea è stata effettivamente ottenuta, dopo approfondite analisi, già nel corso del 2008.
L'adozione formale della stessa deve però avvenire nell'ambito del Sottocomitato risorse umane presieduto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Lo stesso Sottocomitato può legittimamente riunirsi solo successivamente alla costituzione del Comitato del QSN 2007-2013 avvenuta all'inizio dell'anno. Il calendario delle riunioni della primavera e dell'estate ha dovuto tenere conto degli impegni e della disponibilità dei vari attori, in primis della Commissione Europea. Con quest'ultima è stata quindi condivisa la data del 9 luglio per la riunione del sottocomitato Risorse umane. Il Sottocomitato si e effettivamente riunito ed ha adottato formalmente la citata scheda.
Conseguentemente non vi sono ostacoli alla legittimità delle iniziative, assunte e da assumere, con riferimento alle iniziative sviluppate dalle Università ed enti equiparati, nei limiti e alle condizioni stabilite nella scheda condivisa ed approvata.
Il Servizio formazione professionale della Regione Puglia ha poi confermato che il 5 giugno 2009 si è tenuto a Roma presso il Ministero del Lavoro, della Salute e della Politiche Sociali un incontro con la Commissione Europea per a programmazione 2007/2013 per l'Obiettivo Convergenza. In quella sede il Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria del QSN 2007/201 3, ha approvato il proprio regolamento interno fissando modalità di funzionamento, partecipazione ed assunzione delle decisioni e istituendo i Sottocomitati che presiederanno singole specifiche tematiche. In particolare il sottocomitato «Risorse umane» è quello preposto alla risoluzione del problema relativo al finanziamento delle Università da parte dell'Amministrazione regionale.
La prima riunione del sottocomitato è stata convocata il 9 luglio 2009, alla presenza della Commissione Europea, e in quell'occasione è stata approvata la citata «scheda università».
Nell'ambito della riunione, le Regioni unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali hanno concordato sulla necessità di favorire e iniziative progettuali delle Università e degli enti equiparati, con il successivo affidamento


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delle risorse, previa valutazione delle proposte progettuali.
In conclusione posso assicurare all'Onorevole Madia che, alla luce di quanto esposto, debbono considerarsi superate le difficoltà che hanno ostacolato finora la prosecuzione delle azioni per il finanziamento dei giovani ricercatori pugliesi. Mi impegno, infine, a fornire direttamente all'Onorevole interrogante tutte le notizie relative agli ulteriori sviluppi della situazione di cui trattasi.


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ALLEGATO 7

5-01518 Ruvolo: Disparità di trattamento tra categorie di docenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione oggetto dell'atto in discussione si riferisce ai docenti non abilitati che - non avendo maturato il requisito di servizio di 360 giorni né nel periodo dal 1o settembre 1999 al 6 giugno 2004, previsto dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, né alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande ai corsi speciali abilitanti indetti con il decreto ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005 in attuazione della stessa legge - sono stati ammessi con riserva ai corsi stessi.
L'onorevole interrogante invoca, ora, un provvedimento di sanatoria a favore di quanti si trovano in questa situazione e, a tal proposito, lamenta una presunta disparità di trattamento tra i medesimi e i docenti cui si riferisce la disposizione del comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008, introdotta dalla legge n. 14 del 2009 in sede di conversione, in base alla quale «Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato.».
È invero da ritenere che con questa norma il legislatore abbia inteso corrispondere al principio secondo cui i requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Diversa è la situazione rappresentata nell'atto in discussione che, come detto, riguarda coloro i quali sono stati ammessi con riserva agli anzidetti corsi abilitanti speciali avendo maturato i 360 giorni di servizio non alla scadenza del termine di presentazione delle domande bensì successivamente a tale data.
Poiché non sono possibili estensioni a fattispecie diverse da quelle espressamente e tassativamente contemplate dalla legge n. 14 del 2009, il problema sollevato dall'onorevole interrogante non può essere risolto con un atto amministrativo.
Va peraltro rilevato che, coerentemente con la riforma in atto delle procedure di formazione e reclutamento del personale, si tende a mantenere le graduatorie ad esaurimento «blindate», piuttosto che aprirle ad ulteriori ingressi.


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ALLEGATO 8

5-01539 Motta: Sul progetto di riqualificazione di Piazza Ghiaia a Parma.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'Onorevole Motta concernente il progetto di riqualificazione di Piazza Ghiaia a Parma, nel richiamare la cronologia dei fatti già rappresentata in data 15 febbraio 2007 in risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-00619 presentata dall'Onorevole Motta, faccio presente che il progetto esecutivo è stato approvato, con condizioni, dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Parma e Piacenza in data 30 giugno 2009.
Il progetto esecutivo in argomento, attraverso progressivi approfondimenti, ha ricercato un equilibrio tra le esigenze di tutela e le prescrizioni normative connesse alle nuove destinazioni d'uso attribuite alla antica Piazza mercatale.
A tal proposito voglio evidenziare, in risposta alla specifica questione sollevata dall'Onorevole interrogante, che le indicazioni formulate dai Comitati tecnico-scientifici nella seduta del 18 settembre 2007, erano già state sostanzialmente recepite all'interno delle previsioni progettuali di cui alle tavole allegate all'accordo sottoscritto in data 25 gennaio 2008 tra la Direzione Generale per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici del Ministro ed il Comune di Parma.
Il progetto esecutivo in parola, pur uniformandosi a quanto già previsto nella suddetta versione progettuale, oltre ad apportare i necessari approfondimenti di dettaglio ha dovuto recepire una espressa prescrizione del locale Comando dei Vigili del Fuoco in merito all'inserimento di un nuovo corpo scala di ridotte dimensioni.