XIV Commissione - Marted́ 21 luglio 2009

TESTO AGGIORNATO AL 23 LUGLIO 2009


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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Emendamenti al testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminati gli emendamenti approvati in linea di principio dalla IX Commissione nel corso dell'esame in sede legislativa del testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb., recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»;
visto, in particolare, l'emendamento 1.3, volto a novellare l'articolo 62 del Codice della strada stabilendo che per i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida i limiti di massa dei veicoli sono ridotti, in relazione allo spazio occupato dai suddetti sistemi di alimentazione;
valutata positivamente la finalità dell'emendamento, volto a promuovere la diffusione di veicoli commerciali più ecologici, ossia alimentati a gas o a trazione elettrica, senza però penalizzarne la portata utile rispetto ai veicoli convenzionali;
tenuto conto tuttavia che la normativa comunitaria detta specifiche disposizioni in ordine alle procedure di omologazione CE (direttiva 2007/46/CE) nonché riguardo alla prescrizioni tecniche della massa e delle dimensioni dei veicoli (direttiva 92/21/CEE, modificata dalla direttiva 95/48/CE, e direttiva 97/27/CE, modificata dalla direttiva 2003/19/CE), stabilendo che non è possibile escludere dal calcolo delle masse dei veicoli il peso dei serbatoi del gas per autotrazione o quello delle batterie nel caso di veicoli elettrici;
vista la direttiva 96/53/CE, come modificata dalla direttiva 2002/7/CE, che reca le norme applicabili per l'omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi;
esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.15,

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.3,

con la seguente condizione:
provveda la Commissione di merito a riformulare l'emendamento 1.3 al fine di garantire la piena conformità della deroga ivi prospettata con la vigente normativa comunitaria, anche sulla base delle disposizioni in materia di altri paesi membri che non siano state oggetto di procedura di infrazione;
nonché

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi.


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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva:
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive - termine di recepimento: 12 dicembre 2010;
1. 18.Il Relatore.

ART. 4.

Dopo le parole: comma 2, inserire le seguenti: e comma 2-bis,.
4. 1.Il Relatore.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei principi indicati nella direttiva e dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) le nuove disposizioni dettate in attuazione della direttiva sono inserite all'interno del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante la tecnica della novella, allo scopo di mantenere la normativa ambientale in un unico corpo normativo di carattere organico. Esse sono altresì coordinate con le disposizioni recate dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
b) la repressione dei reati ambientali, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, è condotta attraverso l'individuazione di sanzioni penali improntate ai requisiti di efficacia, proporzionalità e dissuasione della sanzione;
c) in armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, N. 231, è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria.
7. 023. Il Relatore.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge comunitaria 2008, in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo).

1. All'articolo 15 della legge comunitaria 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, anche attraverso interventi di valorizzazione e diffusione della tradizione e delle produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO, di cui all'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77».
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: d-bis) alla valorizzazione e diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale eno-gastronomico ed agro-silvo-pastorale.»;
b) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;
c) all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio designa» con le seguenti: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano ciascuno».
7. 024. Il Relatore.


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ART. 8.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: decisioni quadro e con le seguenti: decisioni quadro, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d), nonché.
8. 2.Il Relatore.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui già dispongono e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato con le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. 3.Il Relatore.


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ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2009. C. 2449 Governo.

NUOVE FORMULAZIONI DI ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:
4-bis. - (Attuazione degli atti di indirizzo alle Camere). - 1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni o organi dell'Unione europea, sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonché su ogni altro atto o questione relativa all'Unione europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.
3. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie trasmette alle Camere una relazione sui profili di cui al comma 2.
4-ter. - (Programma nazionale di riforma). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie assicurano la tempestiva consultazione ed informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione nonché delle relazioni annuali di attuazione.
2. Il progetto di programma nazionale di riforma è trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari.
4-quater. - (Programma di stabilità). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, prima della presentazione al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il programma di stabilità di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio nonché i relativi aggiornamenti.
2. I competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo in merito al programma di stabilità di cui al comma 1 secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari dell'esito dell'esame


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del programma di cui al comma 1 da parte del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.
b) ai commi 1 e 2, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «tre mesi»; al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese.
c) il comma 3 dell'articolo 15-bis è sostituito dal seguente:

3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento.
5. 01. (Nuova formulazione) Gozi.

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).

All'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Ai commi 1 e 2, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
b) Al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese.
5. 03. (Nuova formulazione) Il relatore.

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
«15. Relazioni annuali al Parlamento.

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:
a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea, e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni dell'UE. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;
b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle


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attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;
b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari;
c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;
d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;
e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome».
5. 02. (Nuova formulazione) Il Relatore.


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ALLEGATO 4

Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori.
COM(2008)794 def.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori (COM(2008)794);
rilevato che l'Italia è uno dei 13 paesi europei dell'Unione europea che si è dotato di un sistema di ricorso collettivo, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2010;
considerato che la crescente integrazione dei mercati e il ricorso a modalità di acquisto che superano la dimensione territoriale nazionale, quali, in particolare, gli acquisti tramite internet, richiedono una riflessione approfondita sull'efficacia delle misure vigenti a tutela dei consumatori, in particolare al fine di consentire loro di disporre e di attivare mezzi di ricorso che assicurino indennizzi per i danni subiti anche in altri Stati dell'Unione europea;
ricordato che la politica della Commissione europea in materia è ispirata all'obiettivo di promuovere il mercato interno al dettaglio entro il 2013;
considerato che, sotto il profilo della sussidiarietà, appaiono evidenti la ragioni che giustificano l'adozione di un regime europeo armonizzato, in considerazione: 1) dei vantaggi, in termini di allargamento dell'offerta e del rafforzamento della concorrenza, con conseguente riduzione dei prezzi, che può derivare da una crescita degli acquisti transfrontalieri; 2) degli effetti distorsivi che discendono, ai fini delle prospettive di crescita degli acquisti transfrontalieri, dalla persistenza di situazioni giuridiche assai differenziate a livello europeo, per quanto riguarda gli strumenti a tutela dei consumatori;
constatato che l'esigenza di un'armonizzazione si impone anche in ragione del fatto che gli strumenti attivabili non devono prestarsi ad abusi tali da esporre i sistemi produttivi di singoli Stati a condizioni di precarietà, assai pericolose sotto il profilo economico finanziario;
rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) è necessaria la definizione di una serie di criteri di riferimento che tutti gli Stati membri devono rispettare, nell'ottica di un approccio flessibile che non escluda la possibilità per gli Stati membri di mantenere una normativa specifica in materia introducendo regole di dettaglio soltanto se più garantiste per i consumatori;
b) valuti, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di una riflessione: sui soggetti legittimati ad intentare l'azione risarcitoria collettiva, in quanto il Libro verde fa riferimento genericamente alla nozione di «consumatore», quale persona fisica, escludendo di fatto sia le imprese sia coloro che acquistano beni o servizi al


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fine di intraprendere un'attività imprenditoriale; sull'ambito di applicazione, ovvero sulla necessità di chiarire a quali ricorsi e per quali illeciti si riferiscano le previsioni del Libro verde, che si limita ad escludere il ricorso collettivo per le vittime delle infrazioni alla normativa antitrust comunitaria, anche al fine di superare la difficoltà nell'individuazione di un confine definito tra le diverse fattispecie;
c) per le ragioni richiamate, tra le opzioni indicate nel Libro verde si ritiene preferibile l'alternativa n. 4, che prevede la definizione di una procedura giudiziaria di ricorso collettivo a livello comunitario, vale a dire una misura comunitaria per garantire che in tutti gli Stati membri esista un meccanismo di ricorso giudiziario collettivo. Nell'ambito di tale opzione occorrerà valutare con particolare attenzione alcuni aspetti fondamentali: finanziamento della procedura, modalità per impedire richieste infondate, posizione dei tribunali, procedure opt-in e opt-out e distribuzione del risarcimento;
d) in subordine valuti la Commissione di merito l'eventualità di perseguire tale obiettivo anche in maniera graduale ricorrendo all'alternativa n. 3, vale a dire l'associazione di strumenti diversi vincolanti e non vincolanti, che insieme possono migliorare la possibilità di ricorso dei consumatori affrontando i principali ostacoli, tra i quali gli elevati costi giudiziari, la complessità e la durata dei procedimenti, la mancanza di informazione dei consumatori circa i mezzi di ricorso disponibili;
e) valuti la Commissione, la necessità di valorizzare gli strumenti di informazione diretta, utilizzando un sistema capillare ed efficace, al fine di semplificare l'accesso ad una normativa comunitaria che costituisca un quadro di riferimento certo sia per i consumatori sia per le imprese, segnatamente quanto ai costi, ai tempi, al campo di applicazione, al giudice competente, ai criteri di risarcibilità.


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ALLEGATO 5

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) - Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act).
COM(2009)126 def.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminata la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali COM(2009)126 def,;
rilevato che:
la proposta di direttiva costituisce il primo importante provvedimento attuativo del c.d. Small Business Act e si propone di risolvere un problema che affligge il sistema delle imprese e che assume dimensioni particolarmente gravi nel caso dell'Italia. Si tratta, appunto, dei ritardi che si registrano nel pagamento delle forniture di beni e servizi, specie da parte delle pubbliche amministrazioni;
i ritardi arrecano enormi difficoltà alle imprese creditrici, specie di piccole e medie dimensioni, che vengono private della liquidità necessaria per proseguire le loro attività e realizzare nuovi investimenti, pregiudicandone le prospettive di crescita e, in alcuni casi, anche la stessa possibilità di sopravvivenza. I ritardi impongono, in particolare, alle imprese di indebitarsi con il sistema creditizio per acquisire le risorse di cui hanno bisogno, in tal modo peggiorandone le condizioni di precarietà finanziaria;
il problema ha assunto dimensioni decisamente allarmanti nell'attuale fase congiunturale contrassegnata dalla grave crisi economica e dalla forte contrazione della domanda e, conseguentemente, degli ordinativi;
le iniziative assunte dal Governo con le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2009, in corso di conversione, appaiono coerenti con gli obiettivi che si prefigge di conseguire la proposta di direttiva e pongono le premesse per una soluzione «a regime», di carattere strutturale del problema, che richiederà l'adozione di ulteriori misure, in particolare con riferimento alla previsione per cui sarà stabilito in 30 giorni il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni saranno comunque tenute a pagare le fatture;


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considerata l'esigenza che il presente parere, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione, sia trasmesso alla Commissione europea e al Parlamento europeo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) la proposta di direttiva appare pienamente coerente con il principio di sussidiarietà, posto che i ritardi di pagamento determinano un impatto negativo sugli scambi intracomunitari in quanto molto spesso le amministrazioni pubbliche tendono ad essere meno sensibili al rischio di una perdita di reputazione quando il creditore è un fornitore straniero. L'adozione di una disciplina uniforme a livello europeo, che rafforzi le previsioni della direttiva 2000/35, è motivata anche con riferimento all'obiettivo di contrastare forme di protezione sleale degli operatori economici nazionali a svantaggio di imprese di altri Stati membri;
b) circa la graduazione della misura degli importi da corrispondere ai creditori a titolo di risarcimento per i costi interni e amministrativi provocati dai ritardati pagamenti, per i quali si prevedono tre scaglioni, si valuti con la massima attenzione il rischio di determinare condizioni sperequate, in particolare quando si tratti di importi pari o di poco superiori a 10 mila euro rispetto a quanto dovuto per importi immediatamente inferiori alla misura indicata;
c) si assumano tutte le iniziative, sia di natura legislativa che di carattere amministrativo, idonee a garantire l'integrale applicazione della proposta di direttiva, anche per quanto concerne l'indicazione in 30 giorni del termine entro il quale le pubbliche amministrazioni devono provvedere ai pagamenti.