V Commissione - Resoconto di mercoledì 21 ottobre 2009


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 ottobre 2009. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003.
Nuovo testo C. 2552 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, osservando che esso è già stato approvato dal Senato e reca il nuovo testo del disegno di legge di ratifica dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti nel campo della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003. Il disegno di legge era già stato presentato dal Governo alle Camere nel corso della XIV legislatura ed era stato approvato dal Senato in prima lettura. L'iter legislativo di ratifica non poté concludersi a causa della scadenza della legislatura. La relazione illustrativa precisa, inoltre, che nella XV legislatura la presentazione del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo in esame è stata posticipata per consentire un ulteriore approfondimento circa la portata di alcune sue disposizioni.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che la relazione tecnica quantifica oneri in relazione all'invio negli Emirati Arabi Uniti dei funzionari che parteciperanno alle riunioni del Comitato di cooperazione di cui all'articolo 2. Nell'ipotesi dell'invio di quattro funzionari italiani in missione a Dubai per quattro giorni, l'onere è quantificato in 8.512 euro. Tale onere risulta inferiore - e i dati posti alla base della sua quantificazione sono in parte diversi - rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato nella XIV legislatura. Ciò è dovuto, in parte a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto-legge n. 223 del 2006, che ha ridotto l'importo della diaria per missioni all'estero del 20 per cento e ha abrogato la maggiorazione del 30 per cento prevista dall'articolo 3 del Regio decreto n. 941 del 1926. La relazione tecnica specifica che il numero dei funzionari, delle riunioni e dei giorni di permanenza costituiscono un riferimento inderogabile ai fini dell'attuazione del provvedimento. Relativamente alle altre disposizioni previste dall'Accordo, la relazione tecnica - nei medesimi termini di quanto affermato dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato nella XIV legislatura - fa presente che - lo scambio di esperienze, la partecipazione di funzionari degli Emirati Arabi per i corsi formativi e militari nel settore della difesa di cui all'articolo 4, lettera c), saranno accolte previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. La relazione tecnica evidenzia altresì che l'eventuale richiesta per la partecipazione ai corsi, alle attività di addestramento militare e alle manovre di cui all'articolo 4, lettera d), verrà accolta qualora vi sia la disponibilità di posti nei relativi corsi e previo rimborso degli oneri da parte del Paese richiedente. Per quanto attiene alla partecipazione alle riunioni di lavoro, alle visite ufficiali, alle visite alle navi da guerra e ad aerei da combattimento, di cui all'articolo 4, lettere a) e b), nonché alle altre attività ufficiali, di cui all'articolo 4, lettera e), avrà luogo previo rimborso della relativa spesa da parte del Paese richiedente, con esclusione di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, secondo la esperienza verificatasi in analoghi precedenti Accordi in materia di difesa. Con riferimento all'articolo 11, che prevede la


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possibilità di apportare emendamenti all'Accordo, la relazione tecnica precisa che, al verificarsi di tale ipotesi e qualora venga modificato l'attuale quadro finanziario, si renderà necessario predisporre un apposito disegno di legge per la copertura degli eventuali oneri aggiuntivi. Al riguardo, pur considerato che un provvedimento di contenuto analogo a quello in esame aveva già esaurito il proprio iter parlamentare in Commissione nel corso della XIV legislatura, sarebbe, comunque, utile acquisire conferma da parte del Governo che la partecipazione alle forme di cooperazione previste all'articolo 4 dell'Accordo, non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, atteso che la spesa relativa alle stesse viene sostenuta dal Paese richiedente. Il Governo dovrebbe, altresì, confermare che, qualora vengano apportate modifiche al quadro finanziario dell'Accordo, per effetto di intese successive volte ad introdurre disposizioni economiche in merito a programmi di addestramento a lungo termine in attuazione dell'articolo 6, sarà predisposto un apposito disegno di legge, con la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria. Per quanto attiene alle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, ritiene non sussistano profili problematici, tenuto conto della natura inderogabile delle ipotesi assunte dalla stessa per il calcolo degli oneri di cui all'articolo 2 dell'Accordo. Per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente indicato a copertura del provvedimento presenta le risorse necessarie a far fronte agli oneri da esso derivanti. Ricorda, tuttavia, che il riferimento ai fondi speciali per il triennio 2009-2011 appare conforme alla vigente disciplina contabile solo qualora l'approvazione definitiva del presente disegno di legge avvenga entro il termine del corrente esercizio finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel confermare quanto indicato nella relazione tecnica, rileva che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2552, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
nel presupposto che il provvedimento venga approvato definitivamente entro il 31 dicembre 2009;
esprime

PARERE FAVOREVOLE»

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006.
C. 2765 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, sottolinea come malgrado un impegno finanziario modesto, l'accordo in esame presenti notevole importanza in quanto, per la prima volta dopo ottanta anni di regime comunista, il popolo moldavo ha potuto eleggere liberamente un nuovo Governo nella cui composizione non sono presenti rappresentanti del partito comunista. Nell'auspicare quindi una sempre maggiore cooperazione con la Repubblica di Moldova, ricorda che parte del territorio moldavo


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sfugge ancora al controllo del Governo di Chisinau, confermando l'opportunità di un accordo relativo al settore della difesa al fine di un ulteriore ammodernamento del medesimo. Precisa poi che, nell'ipotesi di invio di 4 funzionari italiani in missione a Chisinau per 4 giorni, l'onere è quantificato in 7.615 euro per anni alterni. Ricorda quindi che la relazione tecnica specifica che il numero dei funzionari, delle riunioni e dei giorni di permanenza costituiscono un riferimento inderogabile ai fini dell'attuazione del provvedimento e sottolinea inoltre la possibilità che i funzionari inviati soggiornino presso strutture militari con un possibili ulteriori risparmi. Con riferimento alla copertura finanziaria, rammenta che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica dispone che all'onere derivante dall'attuazione della legge in esame, pari a euro 7.615 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2009, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997. Con riferimento all'autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione, ricorda che le relative risorse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri, recante contributi obbligatori ad organismi internazionali. Da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il piano di gestione relativo alla legge n. 170 del 1997 reca le necessarie disponibilità. Segnala, tuttavia, che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali, in caso di necessità, è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 7 della legge n. 468 del 1978. In considerazione della particolare natura del capitolo, appare, quindi, opportuno, che il Governo chiarisca, come già fatto nel corso dell'esame degli Atti Camera n. 2675, n. 2718, e n. 2696, che l'utilizzo delle suddette risorse è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. In caso contrario, infatti, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in esame potrebbe determinare, indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. Auspica quindi, al fine di garantire l'allineamento temporale tra il verificarsi degli oneri e la relativa copertura finanziaria, che il Governo confermi che le consultazioni tra i rappresentanti delle Parti previste dall'articolo 2 dell'Accordo, non avvengano a Chisinau nell'anno 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime il parere favorevole del Governo all'ulteriore corso del provvedimento. Circa la richiesta di chiarimenti formulata dal relatore conferma che l'invio dei funzionari per la partecipazione alle riunioni di consultazione con la parte contraente per l'esame dei programmi operativi non riguarda l'anno 2010. Precisa inoltre che il ricorso alla riduzione di autorizzazione di spesa a legislazione vigente (legge n. 170 del 1997) rappresenta idonea modalità di copertura, sussistendo allo stato sufficienti disponibilità per l'iniziativa in oggetto e risultando compatibile con le esigenze finanziarie già programmate.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2765, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
nel presupposto che:
l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge n. 170 del 1997 sia compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione


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vigente e non dia luogo a successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine;
le consultazioni tra i rappresentanti delle Parti, previste dall'articolo 2 dell'Accordo, non avvengano a Chisinau nell'anno 2010;
esprime

PARERE FAVOREVOLE»

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere illustrata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.
C. 2724-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione esamina le proposte emendative riferite al provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in considerazione dell'esigenza di completare l'istruttoria sui profili finanziari delle proposte emendative presentate, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.45, riprende alle 9.55.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Il fascicolo contiene alcune nuove proposte emendative a firma della Commissione e del Governo. In particolare, segnala l'emendamento 1.600 della Commissione, il quale introduce una modifica di carattere prevalentemente formale, e il subemendamento Evangelisti 0.1.600.1 ad esso riferito, che ha contenuto analogo all'emendamento Borghesi 1.350, sul quale la Commissione ha espresso nulla osta nella seduta di ieri. Ricorda, inoltre, l'emendamento 1.601 della Commissione, che aggiunge un ulteriore periodo al comma 4-bis dell'articolo 1, prevedendo che l'aggiornamento delle graduatorie relative ai bienni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013 siano improntate al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle predette graduatorie ad un'altra provincia di scelta dei candidati con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione di graduatoria. L'emendamento non sembra, pertanto, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo. Segnala, poi, l'emendamento 1.602 della Commissione, che modifica il comma 1 dell'articolo 1 prevedendo la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo in caso di immissione in ruolo ai sensi delle disposizioni vigenti e delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se l'esplicito richiamo alle disposizioni vigenti e alle graduatorie esistenti, sia idoneo a garantire che dall'attuazione della presente proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia, inoltre, che l'articolo aggiuntivo 1.0700 del Governo prevede che le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La presente disposizione si applica anche a tutte le somme riscosse dalle scuole statali alla data del 31 dicembre 2009. Al riguardo, valuta opportuno che il Governo


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chiarisca gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, che rappresenta una deroga ai vigenti principi contabili anche in considerazione del suo carattere apparentemente permanente. L'articolo aggiuntivo prevede, inoltre, ai commi 4 e 5, l'ampliamento delle finalità per le quali possono essere utilizzate le risorse rispettivamente autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 634 della legge finanziaria per il 2007 e dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 1 del 2007. Al riguardo, anche in considerazione della rideterminazione degli stanziamenti rispetto alla originaria autorizzazione di spesa, appare opportuno che il Governo chiarisca se l'ampliamento delle finalità per le quali possono essere utilizzate le suddette somme non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Osserva, poi, che l'articolo aggiuntivo 1.0701 del Governo, essendo volto alla modifica dei criteri per la scelta dei libri di testo, non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 1.0702 del Governo, il quale è volto ad ampliare i dati che devono essere raccolti dal Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 76 del 2005, alla luce della clausola di invarianza di cui al comma 5 del medesimo articolo 3, giudica opportuno che il Governo chiarisca se la suddetta clausola sia idonea a garantire che dall'attuazione della presente proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 1.0703 del Governo, il quale è volto ad ampliare il novero dei soggetti che devono sostenere l'esame preliminare ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, giudica opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri connessi alle eventuali spese per l'espletamento delle prove d'esame.

Silvano MOFFA (PdL), con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore, osserva che le problematiche sollevate in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento 1.602 potrebbero essere superate qualora si precisi che la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato rappresenta una possibilità. Propone pertanto di modificare il testo del predetto emendamento sostituendo le parole «si trasformano» con le seguenti «si possono trasformare».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene che la formulazione proposta dall'onorevole Moffa possa superare i profili critici di carattere finanziario dell'emendamento 1.602. Con riferimento alle altre proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 degli emendamenti, segnala che l'articolo aggiuntivo 1.0770 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di risorse già presenti nei bilancio degli istituti scolastici, che vengono riassegnate, in ragione dell'impossibilità del loro utilizzo a causa del tempo trascorso dalla loro assegnazione, al bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e utilizzate per far fronte ad altre impellenti necessità dei medesimi istituti scolastici.

Manuela GHIZZONI (PD) aderendo alla richiesta di chiarimento formulata dal relatore, chiede che il Governo precisi, con riferimento all'articolo aggiuntivo del Governo 1.0700, se gli interventi previsti pregiudichino gli interventi stabiliti dall'articolo 1, comma 634, della legge finanziaria per il 2007.

Donata LENZI (PD) si associa alla richiesta di chiarimenti con riferimento all'articolo aggiuntivo del Governo 1.0700.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel confermare le valutazioni già espresse, con riferimento all'articolo aggiuntivo 1.0700 del Governo, ricorda che il Ministero dell'economia e delle finanze si limita ad esprimere una valutazione tecnica sulla possibilità per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di riassegnare le risorse in questione, mentre non può esprimere un parere sul merito degli interventi.


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Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 2724-A, di conversione del decreto-legge n. 134 del 2009, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.602 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione: Sostituire le parole: "si trasformano" con le seguenti: "si possono trasformare";

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, non comprese nel fascicolo n. 1».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere illustrata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso alcuni subemendamenti riferiti agli articoli aggiuntivi presentati dal Governo. Ritiene, pertanto, opportuna una ulteriore sospensione della seduta, al fine di consentire alla Commissione di esprimere un parere anche su tali nuove proposte emendative.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 10.15, riprende alle 11.25.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ricorda che l'Assemblea ha trasmesso alcuni subemendamenti agli articoli aggiuntivi del Governo 1.0700, 1.0702 e 1.0703 del Governo. In particolare, segnala il subemendamento Ghizzoni 0.1.0700.1, il quale prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2010, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale nominato per supplenze brevi anche per posti disponibili dal 31 dicembre fino al termine delle elezioni siano imputati ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernenti le spese per supplenze brevi. Segnala inoltre che gli stanziamenti di detti capitoli sono integrati mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge finanziaria per il 2005 e precisa che il secondo periodo del subemendamento attribuisce, a decorrere dal medesimo anno scolastico, la competenza all'ordinazione dei pagamenti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca che il trasferimento delle risorse previsto dalla proposta emendativa non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse delle quali è prevista la riduzione, determinando effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. A tale proposito, chiede inoltre che il Governo chiarisca la portata dell'inciso in base alla quale gli stanziamenti dei suddetti capitoli sono integrati degli importi «attualmente previsti». Segnala che il secondo periodo del subemendamento sembra, invece, volto ad incidere sulle modalità dei pagamenti disposti per le supplenze in analogia con quanto già previsto per gli stipendi del personale docente e del personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, nonché per quello nominato per supplenze brevi e che si trova in congedo di maternità. Con riferimento ai restanti subemendamenti, sottolinea che essi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Avverte che è stato, infine, richiesto il riesame degli emendamenti


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Fallica 1.308 e Naro 1.310, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere nella seduta di ieri. Al riguardo, ricorda che tali emendamenti prevedono che, in caso di annullamento delle procedure concorsuali per dirigente scolastico, vengano fatte salve le posizioni giuridiche dei candidati dichiarati vincitori o idonei e che, in caso di rinnovazione delle medesime procedure, i candidati idonei siano inseriti nelle graduatorie e nominati nei posti vacanti a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011. In proposito, ritiene opportuno valutare l'introduzione di una clausola di invarianza, nonché circoscrivere il contenuto degli emendamenti al comma 4-septies.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere contrario sul subemendamento Ghizzoni 0.1.0700.1, mentre ritiene che i restanti subemendamenti non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario. Con riferimento agli identici emendamenti Fallica 1.308 e Naro 1.310, concorda con quanto affermato da ultimo dal relatore. Precisa che nell'attuale formulazione i suddetti emendamenti presenterebbero oneri per il bilancio dello Stato, mentre la soluzione proposta dal relatore sarebbe idonea a superare le richiamate criticità.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 2724-A, di conversione del decreto-legge n. 134 del 2009, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.1.0700.1;

PARERE FAVOREVOLE

sugli identici emendamenti 1.308 e 1.310 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma,della Costituzione:
al comma 4-septies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
sopprimere il comma 4-octies.

NULLA OSTA

sui subemendamenti 0.1.0702.1, 0.1.0702.2, 0.1.0702.3, 0.1.0703.1»;

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso in data 20 ottobre 2009 sugli emendamenti 1.308 e 1.310.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede al rappresentante del Governo di voler chiarire in modo puntuale le ragioni della valutazione negativa espressa con riferimento al subemendamento Ghizzoni 0.1.0700.1, rilevando che il relatore si è limitato a chiedere un chiarimento da parte del Governo e, pertanto, sembrava orientato ad esprimere un parere favorevole sulla proposta.

Il sottosegretario Luigi CASERO con riferimento al subemendamento Ghizzoni 0.1.0700.1, ribadendo il parere contrario, precisa che la confluenza delle risorse sui capitoli di spesa ivi prevista trasformerebbe tale tipologia di spesa in obbligatoria, pertanto a seguito dell'integrazione della spesa per supplenze con il fondo delle spese obbligatorie, se ne perderebbe il monitoraggio.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che le considerazioni espresse dal rappresentante del Governo non sembrano giustificare l'espressione di un parere contrario sull'intera proposta emendativa, che appare fondamentalmente intesa a rendere


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più fluidi i pagamenti riferiti alle supplenze.

Valentina APREA (PdL) osserva che anche gli emendamenti presentati dal Governo presentano una analoga finalità di snellimento delle procedure di pagamento.

Rolando NANNICINI (PD) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Pier Paolo BARETTA (PD) annuncia, a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.

Audizione del prof. Fabrizio Barca, Dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze.
(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che, ove non vi siano obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Fabrizio BARCA, Dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, i deputati Giulio CALVISI (PD), Sergio Antonio D'ANTONI (PD), Cesare MARINI (PD), Maria Teresa ARMOSINO (PdL) e Lino DUILIO (PD), per porre quesiti e formulare osservazioni.

Fabrizio BARCA, Dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il professor Barca per il suo intervento, dichiarando, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2007/47/CE, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili, alla direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e alla direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.
Atto n. 127.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Remigio CERONI (PdL), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo, adottato sulla base degli articoli 1, 2 e 8 e dell'allegato A della legge n. 88 del 2009, reca le modifiche ritenute necessarie al


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recepimento nell'ordinamento interno delle variazioni introdotte con la direttiva 2007/47/CE nelle materie dei dispositivi medici impiantabili attivi e dell'immissione sul mercato dei biocidi. Più in particolare, lo schema di decreto in esame modifica il decreto legislativo n. 507 del 1992, il decreto legislativo n. 46 del 1997, il decreto legislativo n. 174 del 2000 e il decreto legislativo n. 332 del 2000 Sulla base di quanto espressamente previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 88 del 2009, lo schema di decreto reca, all'articolo 5, una clausola di invarianza della spesa che esclude che dall'applicazione del provvedimento derivino nuovi o maggiori oneri, o minori entrate, a carico della finanza pubblica.
Per quanto attiene alle valutazioni di competenza della Commissione bilancio, segnala che la relazione tecnica afferma preliminarmente che, come esplicitato dal successivo articolo 5, dall'applicazione delle norme del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 1, la relazione tecnica precisa, con riferimento agli obblighi informativi a carico degli organismi notificati, previsti dalla lettera h), che le disposizioni riguardano enti previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'Istituto Superiore di Sanità, unico organismo notificato pubblico, applica, per i servizi a pagamento offerti a terzi, le proprie tariffe. Per quanto attiene ai dispositivi già marcati CE, di cui alla lettera l), la relazione tecnica fa presente che l'invarianza dei costi, prevista dalla norma esplicitamente in caso di acquisto in deroga, si ha anche nel caso della fornitura di dispositivi medici acquisiti nel rispetto delle ordinarie procedure di fornitura dei beni. Per quanto attiene alle misure particolari di sorveglianza sanitaria a carico dell'autorità competente, previste dalla lettera o), la relazione tecnica specifica che le misure rientrano nell'attività istituzionale del Ministero e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Inoltre, sono accollate, comunque, al fabbricante o al suo mandatario anche le spese del ritiro dal mercato di un dispositivo non conforme alla normativa in esame. Per quanto attiene ai provvedimenti di diniego o restrizione, di cui alla lettera p), la relazione chiarisce che il compito dell'amministrazione di garantire il ritiro dal mercato a tutela della salute pubblica è esercitato a cura e spese del destinatario dell'ordine di ritiro. Per quanto attiene al rilascio di pareri da parte delle autorità competenti, previsto dalle lettere t), u), e v), la relazione osserva che l'invarianza dei costi è assicurata dal fatto che l'organismo notificato che richiede il parere opera nell'ambito degli stanziamenti finanziari previsti a legislazione vigente. Al riguardo, fermo restando che le disposizioni intervengono in una materia già regolata dalla normativa vigente, giudica opportuni chiarimenti in merito all'istituzione e al funzionamento di comitati etici, che appare suscettibile di determinare oneri a carico delle strutture che se ne dovranno dotare. In particolare, il Governo dovrebbe esplicitare che, al pari di quanto previsto per i comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali previsti dall'articolo 14 del decreto ministeriale 12 maggio 2006 alla cui disciplina la norma si richiama nelle more dell'emanazione dello specifico decreto ministeriale, dalle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento al rilascio dei pareri da parte delle autorità competenti previsto dalle lettere t), u), e v), la relazione tecnica precisa che l'organismo notificatore che richiede il parere, che, nell'ordinamento italiano, è rappresentato dall'Istituto Superiore di Sanità, opera nell'ambito degli stanziamenti finanziari previsti a legislazione vigente. Tuttavia, il Governo dovrebbe esplicitare se l'invarianza degli oneri riguarda anche le autorità competenti, ossia - con riferimento all'ordinamento italiano - l'Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA). Analoghi chiarimenti sono, a suo avviso, necessari con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2, che recano modifiche alla disciplina riguardante i dispositivi medici.


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Il sottosegretario di Stato Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, al fine di consentire il completamento dell'istruttoria sui chiarimenti richiesti dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza evidenziata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di regolamento di semplificazione recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri.
Atto n. 125.
(Rilievi alla III Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2009.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto,
ritenuto che:
il provvedimento rappresenti la giusta cornice entro cui realizzare un percorso coerente e condiviso per lo snellimento dell'impianto burocratico e gestionale della rete degli uffici delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero;
l'introduzione della gestione di cassa, nel riconoscere la possibilità di rinvio all'esercizio successivo degli eventuali avanzi di gestione consentirà al singolo ufficio un margine di operatività più ampio ed elastico;
gli articoli 28 e 29, nel riconoscere la possibilità di offrire servizi a pagamento alle imprese, nonché servizi in forma di organizzazione di corsi di lingua e cultura italiana, consentano una maggiore flessibilità ed autonomia ed una valorizzazione delle dinamiche di promozione e sostegno dei nostri uffici all'estero;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 10, comma 1, dopo la parola: "la dotazione finanziaria" inserire la seguente: "assegnata";
dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente articolo: "38-bis. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato";
l'articolo 3, nel prevedere che il titolare dell'ufficio torni ad essere anche il responsabile della gestione della sede, rappresenta un ritorno al passato ed andrà pertanto verificato che ciò possa effettivamente consentire la semplificazione e l'ottimizzazione delle procedure e delle attività;
le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 30 sembrano presentare aspetti problematici relativamente alle modalità della collaborazione di un ente privato con un ufficio dell'amministrazione dello Stato;
l'articolo 30, nel prevedere la possibilità da parte degli uffici all'estero di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati, sembra presentare talune controindicazioni, anche in considerazione della scarsa trasparenza delle dinamiche di gestione del Ministero degli affari esteri all'estero. Appare, in particolare, complesso individuare in che modo un ufficio dello Stato possa offrire servizi alla controparte sponsorizzante, specie se si tratta di una realtà privata multinazionale;
andrà valutata l'effettiva corrispondenza a ragioni di carattere economico del principio dell'unificazione dei servizi contabili


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degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città, stante le difficoltà incontrate in sede di attuazione di tale principio già stabilito dal comma 404, lettera g), dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007;
valuti il Governo come definire delle chiare linee di azione che consentano di gestire nel migliore dei modi e, soprattutto, nella massima trasparenza, eventuali rapporti commerciali ed economici dei nostri uffici diplomatici all'estero».

Il sottosegretario di Stato Alberto GIORGETTI nel comunicare che non vi sono particolari osservazioni sul provvedimento in esame, sottolinea che sarebbe utile, al fine di assicurare l'omogeneità dei termini, modificare l'allegato A «Bilancio di previsione» e l'allegato B «Bilancio consuntivo» dove la prima e l'ultima posta sono indicate come «Situazione di cassa al 31 dicembre ...» facendo riferimento all'«Avanzo o disavanzo di cassa». Suggerisce inoltre la riformulazione del termine «Bilancio consuntivo», ove presente, in «Conto consuntivo», nonché di sostituire, all'articolo 24, prima sezione dell'allegato C - Risultato dell'amministrazione - da cui emerge il risultato della gestione finanziaria, le parole «Avanzo o disavanzo di gestione al 31 dicembre...» con le parole «Avanzo o disavanzo di cassa al 31 dicembre...». Condivide inoltre le perplessità espresse dal relatore con riferimento all'articolo 30.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.45.

Sui lavori della Commissione.

Massimo BITONCI (LNP) segnala all'attenzione del rappresentante del Governo che nella seduta del 23 settembre scorso la Commissione ha richiesto al Governo di predisporre una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978, con riferimento al nuovo testo unificato delle proposte C. 82 e abbinate, recante norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. In considerazione della grande rilevanza sociale del provvedimento, sollecita pertanto il rappresentante del Governo a voler trasmettere con la massima celerità la relazione richiesta, in modo da consentire la prosecuzione dell'iter del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che la necessità di predisporre una relazione tecnica con riferimento agli effetti finanziari di un provvedimento non può costituire un espediente attraverso il quale rinviare sine die l'esame del provvedimento stesso, dichiarandosi comunque fiducioso sul fatto che il Governo possa trasmettere in tempi molto ravvicinati la relazione richiesta dalla Commissione.

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.
Nuovo testo C. 2459 e abb., approvato dalla 7a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, pur essendo consapevole dell'estrema rilevanza sociale dei temi affrontati dal provvedimento, ai quali il Governo presta particolare


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attenzione, rileva che la formulazione del testo in esame presenta rilevanti profili problematici. In particolare, segnale che le disposizioni del comma 2 dell'articolo 1, che estendono la disciplina di cui alla legge n. 104 del 1992 anche nei confronti degli studenti con DSA nei casi di particolare gravità, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva, inoltre, che il comma 4 dell'articolo 7 è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ai componenti del Comitato potrebbero essere attribuiti compensi a titolo di rimborso spese. Ritiene, quindi, che una eventuale proposta di parere, che si riserva di valutare, dovrebbe intervenire in modo assai incisivo sul testo in discussione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore e alla luce di quanto osservato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2459 e abb., recante nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:
le disposizioni del comma 2 dell'articolo 1, che estendono la disciplina di cui alla legge n. 104 del 1992 anche nei confronti degli studenti con DSA nei casi di particolare gravità, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
al comma 4 dell'articolo 7, al fine di garantire che dall'istituzione del Comitato tecnico scientifico ivi previsto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, occorre precisare che ai componenti del Comitato non spetta alcun rimborso spese;
considerata la necessità, al fine di evitare il prodursi di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di modificare i seguenti articoli:
l'articolo 2, comma 1, lettera f), nel senso di specificare che tra le finalità della presente legge vi è quella di favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
l'articolo 3, comma 1, in materia di diagnosi di DSA, al fine di ripristinare le analoghe disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 3, del testo trasmesso dal Senato;
l'articolo 4, in materia di formazione del personale scolastico, al fine di prevedere che le attività di formazione avvengano nei limiti delle risorse già previste allo scopo a legislazione vigente;
l'articolo 5, comma 2, al fine di specificare che le attività relative all'uso di didattiche personalizzate, all'introduzione di mezzi di apprendimento alternativi e di tecnologie informatiche, nonché di strumenti compensativi che favoriscano l'insegnamento delle lingue straniere devono essere svolte a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
l'articolo 6, comma 2, prevedendo che le modalità di esercizio del diritto dei familiari dei soggetti affetti da DSA di usufruire di orari di lavoro flessibili debbano essere determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 1, sopprimere il comma 2;
All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: "f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;";
All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. La diagnosi di DSA è


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effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dell'alunno.";
All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "scuole per l'infanzia" inserire le seguenti: "e nei limiti delle risorse già destinate a legislazione vigente per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici";
All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: "le istituzioni scolastiche" aggiungere le seguenti: ", a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,";
All'articolo 6, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
All'articolo 7, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e rimborso spese";
All'articolo 9, sostituire le parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare".

Massimo VANNUCCI (PD) chiede al presidente di verificare se la formulazione di un gran numero di condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione non rischi di pregiudicare la rapida conclusione dell'iter del provvedimento in esame, che è stato approvato in sede deliberante dall'altro ramo del Parlamento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che molte delle condizioni formulate sono volte a ripristinare sostanzialmente il testo del provvedimento approvato dal Senato, e corredato di relazione tecnica, successivamente modificato nel corso dell'esame da parte della VII Commissione.

Massimo POLLEDRI (LNP) esprime perplessità in ordine alla previsione dell'articolo 3 di riconoscere la diagnosi effettuata dai soli specialisti del Servizio sanitario nazionale, con esclusione degli specialisti privati, nonché in merito all'obbligo sancito a carico delle famiglie di comunicare la diagnosi alla scuola di appartenenza dell'alunno.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), presidente, rileva che le osservazioni del collega Polledri appaiono molto pertinenti, e andrebbero valutate dalla Commissione di merito.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alla proposta di parere, si rimette alle valutazioni della Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 131/09: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative della provincia di L'Aquila.
Nuovo testo C. 2775 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che la Commissione affari costituzionali nella seduta odierna ha approvato un emendamento al decreto-legge n. 131 del 2009. Propone, pertanto, e la Commissione consente, che il parere sia riferito al nuovo testo del decreto risultante dall'approvazione di tale emendamento.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, illustrando il provvedimento, fa presente che il decreto-legge è stato approvato in prima lettura dal Senato e reca il rinvio delle elezioni del presidente e del consiglio provinciale della provincia de L'Aquila e quelle dei sindaci e dei consigli comunali nella medesima provincia, già rinviate con il decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del


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2009. Al riguardo, ricorda che l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 39 aveva rinviato lo svolgimento delle predette elezioni - da tenersi nella primavera del 2009 - ad una data da fissare con decreto del Ministro dell'interno tra il 1o novembre ed il 15 dicembre 2009. Le elezioni amministrative, in particolare, sono rinviate al turno ordinario annuale del 2010, vale a dire in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Conseguentemente, è prorogato il mandato in corso dei relativi organi sino allo svolgimento delle elezioni medesime. Nel corso dell'esame al Senato è stata apportata una modifica di carattere formale al testo del decreto con l'introduzione di una rubrica all'articolo 1. Ricorda, inoltre, che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, è stato rilevato che dal provvedimento non derivano conseguenze negative per la finanza pubblica in quanto le spese per elezioni hanno carattere obbligatorio.
Con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio, osserva che gli oneri per lo svolgimento delle elezioni di cui al presente provvedimento dovrebbero gravare sull'apposito Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo reca, secondo quanto indicato dalla tabella 2 allegata al disegno di legge di bilancio per l'anno 2010, uno stanziamento di competenza di 400.000.000 di euro. Per l'anno 2009 il fondo recava uno stanziamento di 436.939.059 euro. Rilevato che, come già segnalato, le spese che gravano su tale Fondo hanno carattere obbligatorio, ritiene che dalle predette disposizioni non derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.
Segnala, altresì, che in data odierna, la Commissione affari costituzionali ha approvato un emendamento al testo del decreto con il quale viene inserito l'articolo 1-bis. L'articolo aggiuntivo prevede, al comma 1, che le elezioni delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si debbano svolgere, limitatamente al turno ordinario del 2010, tra il 15 marzo e il 15 giugno invece che nel periodo tra il 15 aprile e il 15 giugno, come previsto dalla normativa vigente. Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo aggiuntivo reca modifiche alla normativa elettorale per tenere conto dell'anticipo dello svolgimento delle consultazioni elettorali disposto dal comma 1. In considerazione della circostanza che l'anticipo previsto appare volto a consentire lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli enti locali contestualmente a quello delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali, osserva che la disposizione in esame non sembra presentare profili problematici di carattere finanziario, in quanto da essa potrebbero, piuttosto, scaturire effetti di risparmio di spesa. Al riguardo richiede, comunque, una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che il provvedimento e le modifiche introdotte dalla Commissione affari costituzionali non presentano profili problematici di carattere finanziario.

Pietro FRANZOSO (PdL) formula, quindi, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2775, di conversione del decreto-legge 131 del 2009, recante ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila;

esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.55.


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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.55.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2009.
Atto n. 121.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2009.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, fa presente che, prima di formulare la propria proposta di parere sullo schema in esame, intende raccogliere tutte le indicazioni provenienti dai componenti della Commissione.

Remigio CERONI (PdL) osserva che la formulazione del provvedimento in esame non consente di esprimere una valutazione sufficientemente argomentata dei progetti che vengono finanziati. Ricorda, infatti, che a fronte di 974 richieste presentate, ben 768 hanno ricevuto una valutazione favorevole, ma solo 95 interventi sono stati ammessi al contributo. In questo contesto, ritiene che l'esame della documentazione prodotta non consenta di comprendere le modalità con le quali è stata predisposta la graduatoria dei progetti da finanziare e, pertanto, giudica assolutamente necessario un intervento volto a fissare precisi criteri per l'individuazione delle richieste da accogliere. In assenza di una definizione a priori dei criteri di meritevolezza dei progetti presentati, si costringono, infatti, gli amministratori locali a sostenere costi, spesso non irrilevanti, per la presentazione di progetti esecutivi, che poi non sono tenuti nella dovuta considerazione al momento della ripartizione delle risorse. In questa ottica, potrebbero, ad esempio, privilegiarsi i progetti che siano volti al completamento di opere già avviate, piuttosto che i finanziamenti a stralcio di interventi che rischiano di rimanere incompiuti, ovvero gli interventi che prevedano quote già disponibili di cofinanziamenti da parte di altri enti, evitando di erogare contributi per interventi che già dispongono di canali di finanziamento certi. Segnala, inoltre, la necessità di porre rimedio a talune incongruenze contenute nello schema di decreto in esame. A tale riguardo, rileva che la parrocchia di San Martino di Apecchio ha presentato due diverse richieste di finanziamento e che nello schema risulta inclusa quella riferita alla chiesa dei Santi Quirico e Giuditta, mentre la richiesta riferita alla chiesa di Santa Lucia, pur avendo ottenuto un parere favorevole, non ha ricevuto alcun finanziamento. Tuttavia, la parrocchia richiedente si è attivata anche presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per segnalare che l'intervento finanziato è meno rilevante di quello che non ha ricevuto alcun finanziamento, che, tra l'altro, si riferisce ad una chiesa sita nel centro abitato, e, pertanto, ha chiesto inutilmente di sostituire l'intervento finanziato con quello non finanziato, per il quale, peraltro, il contributo richiesto è di importo minore rispetto a quello riconosciuto. In ogni caso, anche alla luce dei criteri segnalati in precedenza, ritiene debbano essere oggetto di una nuova valutazione gli interventi richiesti dal comune di Montegiorgio per il restauro degli apparati pittorici e delle porte decorate di palazzo Passari, dal comune di Monte San Pietrangeli per il consolidamento e il restauro della cinta muraria del centro storico, e dal Comune di Petritoli per il completamento del restauro del Teatro comunale dell'Iride. Sottolinea, in particolare, che tali interventi assumono un particolare rilievo al fine di completare o di rendere agibili opere già attivate nell'ambito della


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ricostruzione successiva al terremoto nelle Marche.

Massimo BITONCI (LNP), nel richiamarsi al suo precedente intervento, non ritiene corretto inserire nella proposta di parere una serie di richieste di finanziamento. Rifacendosi alla ripartizione geografica comunicata dal sottosegretario, al netto della quota di finanziamenti relativi alla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto in Abruzzo, ritiene la quota spettante al nord non adeguata. Sottolinea inoltre come attribuire finanziamenti alla Chiesa significhi limitare le risorse per gli enti locali. Infine, rileva che le domande relative all'Abruzzo erano state presentate prima del verificarsi degli eventi sismici e per finalità diverse dalla ricostruzione a seguito della calamità naturale. Al riguardo, non riterrebbe corretta una manipolazione successiva delle domande. Lamenta, infine, che non vi è stato alcuno stanziamento per fare fronte ai danni che ha provocato il tornado che ha colpito la frazione di Vallà di Riese Pio X.

Massimo VANNUCCI (PD), pur ribadendo la necessità di non includere nel parere la segnalazione di specifici interventi, ma di fissare criteri generali per una nuova formulazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concorda sull'esigenza, segnalata dal collega Ceroni, di intervenire sulla situazione paradossale relativa al comune di Apecchio, nel quale è stata finanziata un'opera che gli stessi richiedenti giudicano meno rilevante di quella per la quale è stata presentata una distinta richiesta, che non è stata tuttavia ritenuta meritevole di un finanziamento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 16.05.