Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 28 ottobre 2009


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ALLEGATO 1

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato (C. 2766 Governo, approvata dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge C. 2766 Governo, approvato dal Senato, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
considerato che esso, intervenendo sulle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modifica l'elenco dei Ministeri istituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute, e attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze una serie di funzioni in materia di organizzazione e spesa sanitaria;
ritenuto che la materia disciplinata dal disegno di legge afferisce all'ambito materiale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato (C. 2766 Governo, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge C. 2766 Governo, approvato dal Senato, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
considerato che esso, intervenendo sulle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modifica l'elenco dei Ministeri istituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute, e attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze una serie di funzioni in materia di organizzazione e spesa sanitaria;
ritenuto che la materia disciplinata dal disegno di legge afferisce all'ambito materiale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la programmazione tecnico-sanitaria, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, non incida e salvaguardi la potestà legislativa delle Regioni in materia di tutela della salute.


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ALLEGATO 3

Legge di contabilità e finanza pubblica (C. 2555, approvata dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminata la proposta di legge di iniziativa parlamentare C. 2555 «Legge di contabilità e finanza pubblica» approvata in prima lettura dal Senato il 24 giugno 2009;
considerato che il provvedimento reca un'articolata proposta di riforma della disciplina di contabilità nazionale, finalizzata ad adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa finalizzati a contenerne l'espansione;
considerato che le norme recate dalla proposta di legge e dai relativi decreti legislativi, al pari di quelle di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione, e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto disposto, per le regioni e le province autonome, dai rispettivi statuti speciali;
valutato positivamente l'impianto della riforma della disciplina di contabilità nazionale anche relativamente ai principi del coordinamento con la finanza pubblica degli enti territoriali ivi previsti;
rilevata comunque l'opportunità di coordinare meglio le disposizioni della proposta di legge in materia di armonizzazione con la finanza pubblica degli enti territoriali con le norme della legge 5 maggio 2009, n. 42 che intervengono sul medesimo tema;
ritenuto che:
il provvedimento afferisce, in primo luogo, alle materie «sistema contabile dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, e «coordinamento della finanza pubblica», rimessa alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
esso richiama altresì la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lett. g), Cost.) e «coordinamento informatico statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» (articolo 117, secondo comma, lettera r), Cost.);
valutato l'articolo 17, comma 2, che, al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale, rimette alle leggi delle regioni e delle province autonome la disciplina della composizione numerica e dei requisiti professionali del collegio sindacale


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delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, assicurando comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 270 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, nella parte in cui determinava le modalità di designazione dei 5 membri del collegio sindacale degli IRCCS trasformati in fondazioni, stabilendo che la competenza legislativa concorrente in materia di «tutela della salute» e di «ricerca scientifica» non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
1) sia soppresso il comma 2 dell'articolo 17 nella parte in cui prevede la presenza di un membro del Ministero dell'economia nei collegi sindacali degli IRCSS di diritto pubblico.


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ALLEGATO 4

Legge di contabilità e finanza pubblica (C. 2555, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminata la proposta di legge di C. 2555 «Legge di contabilità e finanza pubblica» approvata in prima lettura dal Senato il 24 giugno 2009;
considerato che il provvedimento reca un'articolata proposta di riforma della disciplina di contabilità nazionale, finalizzata ad adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa finalizzati a contenerne l'espansione;
considerato che le norme recate dalla proposta di legge e dai relativi decreti legislativi, al pari di quelle di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione, e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto disposto, per le regioni e le province autonome, dai rispettivi statuti speciali;
valutato positivamente l'impianto della riforma della disciplina di contabilità nazionale anche relativamente ai principi del coordinamento con la finanza pubblica degli enti territoriali ivi previsti;
rilevata comunque l'opportunità di coordinare meglio le disposizioni della proposta di legge in materia di armonizzazione con la finanza pubblica degli enti territoriali con le norme della legge 5 maggio 2009, n. 42 che intervengono sul medesimo tema;
ritenuto che:
il provvedimento afferisce, in primo luogo, alle materie «sistema contabile dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, e «coordinamento della finanza pubblica», rimessa alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
esso richiama altresì la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lett. g), Cost.) e «coordinamento informatico statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» (articolo 117, secondo comma, lettera r), Cost.);
valutato l'articolo 17, comma 2, che, al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale, rimette alle leggi delle regioni e delle province autonome la disciplina della composizione numerica e dei requisiti professionali del collegio sindacale


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delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, assicurando comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 270 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, nella parte in cui determinava le modalità di designazione dei 5 membri del collegio sindacale degli IRCCS trasformati in fondazioni, stabilendo che la competenza legislativa concorrente in materia di «tutela della salute» e di «ricerca scientifica» non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) le disposizioni della proposta di legge siano coordinate con la legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento ai costi standard e al Patto di convergenza;
2) si preveda che la relazione sull'economia e finanza pubblica contenga anche un puntuale rendiconto degli obiettivi conseguiti dalle autonomie territoriali nell'anno precedente;
3) sia soppresso il comma 2 dell'articolo 17 nella parte in cui prevede la presenza di un membro del Ministero dell'economia nei collegi sindacali degli IRCSS di diritto pubblico.


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ALLEGATO 5

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (C. 2424).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminata la proposta di legge C. 2424 recante «Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito»;
considerato che essa definisce una serie di rilevanti interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa, trasformando così la spesa per gli ammortizzatori sociali, di fatto improduttiva per lo Stato, in opportunità per avviare nuove micro-imprese che, anche grazie ad appositi incentivi e sgravi, possono creare nuovo reddito e determinare un incremento dell'occupazione;
ritenuto che quanto contenuto nel provvedimento può contribuire in maniera significativa al rilancio economico e produttivo del Paese in un momento storico di particolare crisi economico-finanziaria;
considerato altresì che con il provvedimento in esame è finalizzato ad agevolare soluzioni alternative al probabile mancato ricollocamento sul mercato dei lavoratori interessati dai trattamenti di sostegno al reddito;
rilevato che il contenuto della proposta di legge, in quanto finalizzata ad agevolare l'avvio dell'attività di impresa a favore dei lavoratori dipendenti che fruiscono di specifici trattamenti di sostegno al reddito, richiama sia le materie «ordinamento civile» e «previdenza sociale» rimesse alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) e lettera o) della Costituzione, nonché la materia «tutela e sicurezza del lavoro», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attribuita alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 6

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (C. 2424).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminata la proposta di legge C. 2424 recante «Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito»;
considerato che essa definisce una serie di rilevanti interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa, trasformando così la spesa per gli ammortizzatori sociali, di fatto improduttiva per lo Stato, in opportunità per avviare nuove micro-imprese che, anche grazie ad appositi incentivi e sgravi, possono creare nuovo reddito e determinare un incremento dell'occupazione;
ritenuto che quanto contenuto nel provvedimento può contribuire in maniera significativa al rilancio economico e produttivo del Paese in un momento storico di particolare crisi economico-finanziaria;
considerato altresì che il provvedimento in esame è finalizzato ad agevolare soluzioni alternative al probabile mancato ricollocamento sul mercato dei lavoratori interessati dai trattamenti di sostegno al reddito;
rilevato che il contenuto della proposta di legge, in quanto finalizzata ad agevolare l'avvio dell'attività di impresa a favore dei lavoratori dipendenti che fruiscono di specifici trattamenti di sostegno al reddito, richiama sia le materie »ordinamento civile» e »previdenza sociale» rimesse alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) e lettera o) della Costituzione, nonché la materia »tutela e sicurezza del lavoro», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attribuita alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento degli enti territoriali negli interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo di trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa.