Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 4 novembre 2009


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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 2836 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
evidenziato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che l'articolo 7 del disegno di legge in titolo, nel delineare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, individua quali autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni e province autonome per gli aspetti di propria competenza;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco (Nuovo testo C. 2165).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2165, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione ascrive la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annette la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materia di legislazione concorrente;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di che si proceda, sull'intero territorio nazionale, ad una verifica dei casi in cui si rendono necessarie analoghe iniziative di tutela dei beni culturali, di concerto con il sistema delle autonomie territoriali.


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ALLEGATO 3

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (C. 2260 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2260, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera;
considerato che le disposizioni del disegno di legge in esame intervengono, in via generale, in un ambito materiale, agricoltura e produzioni agroalimentari, attribuito alla competenza esclusiva «residuale» delle regioni; rilevato peraltro che gli specifici profili di intervento introdotti dai singoli articoli incidono anche su materie di competenza esclusiva statale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, quali la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; l'organizzazione amministrativa dello Stato o l'ordinamento penale, nonché su materie di competenza concorrente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, quali «sostegno alla innovazione per i settori produttivi», «produzione nazionale dell'energia» e «alimentazione»;
evidenziate le previsioni di tutela delle competenze regionali, quali il rispetto della programmazione regionale nel quadro delle iniziative che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 1 del testo; la definizione dei requisiti della Produzione integrata con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 2; la definizione delle linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale rimesso alle regioni ai sensi dell'articolo 4; l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l'individuazione dei parametri dell'etichettatura dei prodotti alimentari di cui all'articolo 6.
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal testo in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, e che l'attuazione delle norme suddette si realizzi mediante il confronto e la condivisione con le regioni impegnate a promuovere lo sviluppo rurale e a rafforzare le produzioni di qualità.