VII Commissione - Resoconto di mercoledì 11 novembre 2009


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INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sullo stato della ricerca in Italia.
Audizione dell'onorevole Bart Gordon, presidente della Commissione scienza e tecnologia della Camera dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti d'America.

(Svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. L'audizione è trasmessa altresì in diretta sul sito internet della Camera. Introduce, quindi, l'audizione.

Bart GORDON, presidente della Commissione scienza e tecnologia della Camera dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti d'America, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Antonio PALMIERI (PdL), Giovanni Battista BACHELET (PD), Luigi NICOLAIS (PD), Caterina PES (PD), Gabriella CARLUCCI (PdL), Eugenio MAZZARELLA (PD), Emerenzio BARBIERI (PdL), Rosa DE PASQUALE (PD), Manuela GHIZZONI (PD), Erica RIVOLTA (LNP) e la presidente Valentina APREA (PdL).

Risponde Bart GORDON, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.


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Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il Presidente Gordon e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 novembre 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
Atto n. 131.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento, all'ordine del giorno.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di regolamento in esame interviene in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64 - che è abrogato - con il quale si era dato seguito alle disposizioni legislative istitutive dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Segnala innanzitutto che la relazione illustrativa ricorda che, ai fini dell'adozione di un nuovo regolamento, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha costituito, con DM 7/8/2008, un gruppo di lavoro, indicando la necessità di rispetto delle indicazioni legislative, nonché dei criteri di efficienza e snellezza nell'organizzazione dell'Agenzia, di rispetto delle distinte attribuzioni previste dalla legge per il Ministero e per l'ANVUR, di qualità delle attività di valutazione. L'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) evidenzia che l'obiettivo è quello di un complessivo riordino del sistema di valutazione, al fine di garantire l'innalzamento del livello di qualità del sistema di valutazione esterna dell'università e della ricerca, sulla base delle esperienze già maturate in ambito europeo. Ricorda che l'ANVUR è stata istituita sulla base dell'articolo 2, commi 138-142, del decreto-legge n.. 262 del 2006, che le ha attribuito tre funzioni: a) valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca; b) indirizzo e coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione. Specifica che il medesimo articolo prevede, inoltre, che: i risultati dell'attività valutativa costituiscono criterio di riferimento per l'assegnazione dei finanziamenti statali; le modalità di funzionamento dell'organismo sono rimesse a regolamenti di delegificazione; dall'entrata in vigore di questi ultimi sono soppressi gli attuali organi di valutazione, e cioè il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), i comitati di valutazione del CNR e dell'ASI.
Evidenzia che per il funzionamento della struttura è stato fissato, infine, un limite di spesa di 5 milioni di euro annui, prevedendone la copertura finanziaria a valere sulle risorse per il funzionamento del CNSVU e, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO). Sottolinea che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008, è stato, quindi, adottato il regolamento


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di delegificazione recante organizzazione, funzionamento e organi di gestione dell'ANVUR; esso, tuttavia, ha demandato, ai sensi dell'articolo 13, ad un ulteriore regolamento delegificato la determinazione della dotazione organica del personale di livello dirigenziale generale e non, nonché l'entità e la ripartizione del personale delle aree funzionali; ciò non ha permesso l'effettiva operatività dell'Agenzia. Aggiunge che lo schema si compone di 14 articoli, suddivisi in 3 Capi, e di un Allegato, recante la dotazione organica. Ai sensi dell'articolo 1, il regolamento disciplina la struttura, il modello organizzativo e il funzionamento dell'ANVUR, con sede a Roma. Le relative attività riguardano tutte le istituzioni universitarie statali e non statali, compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca non universitari sottoposti alla vigilanza esclusiva del MIUR, nonché gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, in tal caso relativamente alle somme erogate dal MIUR. Possono, inoltre, riguardare enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del MIUR, sulla base di convenzioni stipulate con gli altri Ministri vigilanti, salve, comunque, le relative competenze. L'articolo 3, comma 4, inoltre, prevede che le attività di valutazione, su richiesta del Ministro, sono svolte anche nei confronti di consorzi interuniversitari e consorzi per la ricerca universitaria. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile - anche in deroga alle disposizioni vigenti - e opera ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, che attribuisce alle agenzie l'espletamento di attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici; sul modello di queste ultime, l'ANVUR è sottoposta alla vigilanza del MIUR e al controllo della Corte dei Conti sulla gestione.
Ricorda che la relazione illustrativa precisa, peraltro, che l'ANVUR, pur ispirandosi al modello di Agenzia delineato dal decreto legislativo n. 300 del 1999, se ne discosta da un punto di vista strutturale, poiché le peculiari attività dell'Agenzia esigono sia la figura di un Presidente, sia di un organo di governo che sia rappresentativo della comunità scientifica, sia di un direttore responsabile dell'organizzazione. L'articolo 2 indica gli obiettivi dell'Agenzia, riproducendo le previsioni del decreto-legge n. 262 del 2006. Essa opera sulla base di un programma almeno annuale approvato dal Ministro e svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità: in particolare, collabora, anche attraverso lo scambio di esperienze, con organismi internazionali e dell'UE e con le Agenzie degli altri paesi. La sua azione è basata sui principi di autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti. Ricorda che l'articolo 3 descrive le attività dell'Agenzia. In particolare, essa valuta qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione e ricerca, compreso il trasferimento tecnologico. A tal fine, sono oggetto di misurazione, tra l'altro, efficienza ed efficacia della didattica, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento ed al successivo inserimento lavorativo degli studenti; qualità dei prodotti della ricerca, valutati tramite procedimenti tra pari; capacità di attrazione di finanziamenti esterni e di attivazione di collaborazioni e scambio di ricercatori; adeguatezza della comunicazione pubblica relativa ad offerta formativa, servizi per gli studenti, risultati della valutazione. L'Agenzia svolge, inoltre, funzioni di indirizzo dell'attività dei nuclei di valutazione degli atenei, ad eccezione di quelle loro affidate dalle istituzioni di appartenenza, e predispone procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti; elabora i criteri per la valutazione delle strutture e dei corsi di studio ai fini dell'accreditamento periodico, i requisiti per l'istituzione di nuove università o nuove sedi, e per l'attivazione dei corsi di studio, i parametri per l'allocazione dei finanziamenti statali - inclusa la determinazione dei livelli essenziali di prestazione e dei costi unitari riferiti a specifiche tipologie di servizi -; valuta l'efficienza dei


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programmi pubblici di finanziamento e i risultati degli accordi di programma. Aggiunge che ai sensi dell'articolo 4, gli esiti della valutazione - che sono resi pubblici - costituiscono criterio di riferimento per l'assegnazione, da parte del Ministro, dei finanziamenti statali e di specifici fondi premiali. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, una sola volta, il riesame dei rapporti di valutazione approvati. Infine, l'Agenzia redige un rapporto annuale, trasmesso anche al Parlamento. Segnala al riguardo che la relazione introduttiva fa riferimento ad un rapporto biennale.
Precisa quindi che ai sensi dell'articolo 5, all'Agenzia è assicurato l'accesso alle banche dati già operanti ed è affidata la costituzione di una banca dati di esperti, italiani e stranieri, alla quale attingere per la stipula di contratti di consulenza. L'articolo 6 indica quali organi dell'Agenzia esclusivamente il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti. Essi durano in carica 4 anni ed è esclusa la rieleggibilità. Sottolinea che il Presidente, ai sensi dell'articolo 7, eletto dal Consiglio direttivo, ha la rappresentanza legale e assicura coordinamento e unitarietà delle attività dell'Agenzia. Il Consiglio direttivo (articolo 8) determina gli indirizzi della gestione dell'Agenzia e i criteri di valutazione, predispone il programma di attività, approva i bilanci e i rapporti di valutazione, nomina il Direttore, su proposta del Presidente. È composto da 7 membri, anche stranieri, di alta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e delle ricerca, nonché della relativa valutazione. L'incarico di componente del Consiglio direttivo è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro, anche indiretto o a titolo gratuito, con le istituzioni valutate. Pertanto, i dipendenti di amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni. Le eventuali attività di ricerca non possono essere valutate dall'Agenzia. Ricorda che il Collegio dei revisori dei conti, secondo quanto stabilito dall'articolo 9, nominato con decreto ministeriale, è composto da 3 membri iscritti al registro dei revisori contabili, dei quali 2 designati dal MIUR e 1 dal MEF. Sottolinea che il Direttore, in base all'articolo 10, assunto con contratto di lavoro di dirigente generale a tempo determinato - da 3 a 5 anni -, è responsabile dell'organizzazione interna e cura l'esecuzione delle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo. L'incarico è assegnato dopo una selezione effettuata dal Consiglio direttivo a seguito di bando pubblico, in base al curriculum dei candidati ed alle risultanze di un colloquio. Il rapporto di lavoro è incompatibile con qualsiasi altro. È, inoltre, prevista la costituzione di un Comitato consultivo (articolo 11) - che ha tra 17 e 20 componenti designati da organismi nazionali e internazionali e dura in carica 4 anni - che formula pareri e proposte su programmi di attività e metodi di valutazione proposti dal Consiglio direttivo.
Ricorda quindi che ai sensi dell'articolo 12, l'ANVUR è organizzata in una Direzione generale, con a capo il Direttore, articolata in 3 aree: amministrativo-contabile; valutazione delle università, con riferimento alle istituzioni e all'attività di formazione; valutazione della ricerca, compresa quella universitaria, guidate ciascuna da un dirigente di seconda fascia; l'organico è di 15 unità di personale non dirigenziale. La relazione illustrativa evidenzia che l'organizzazione è stata ideata secondo il modello dell'AERES, l'Agenzia francese istituita nel 2007, e tenendo presenti le disposizioni di riordino degli enti pubblici previste dalla legge finanziaria 2008. Entro 90 giorni dal suo insediamento, il Consiglio direttivo adotta regolamenti concernenti: la definizione dei compiti delle aree; i profili funzionali del personale non dirigenziale; il trattamento giuridico ed economico del personale di cui all'Allegato A, in conformità con il CCNL del comparto Ministeri, comprese le modalità di reclutamento; la stipula dei contratti con esperti della valutazione, nel limite di 50 unità; le regole di amministrazione e contabilità, nonché le regole deontologiche. L'Agenzia opera nei limiti di spesa prescritti per legge (5 milioni di euro) ma può fruire, per decisione del


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MIUR, di ulteriori risorse a valere sul FFO e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca. L'articolo 13 prevede che sia garantita adeguata pubblicità - anche attraverso il sito WEB - alla struttura, ai metodi ed alle risultanze delle attività valutative dell'Agenzia. Il successivo articolo 14 prevede invece che, a decorrere dalla data dell' entrata in vigore del regolamento, sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008. A decorrere dalla stessa data - ma si fa riferimento anche alla effettiva operatività dell'Agenzia - sono soppressi il CNVSU, il CIVR e i Comitati di valutazione del CNR e dell'ASI. All'Agenzia sono assegnate le risorse strumentali del CNVSU e del CIVR e, nei limiti dell'organico indicato nell'Allegato A, il relativo personale, salvo il diritto del personale di ruolo a permanere nei ruoli del MIUR. Per un periodo non superiore a 18 mesi, peraltro, l'Agenzia può avvalersi, sempre nei limiti dell'organico, di forme contrattuali flessibili di assunzione. Per facilitare la gestione della fase transitoria, i presidenti di CNVSU e CIVR fanno parte del Consiglio direttivo per un anno, con funzioni consultive. Ricorda che l'ultimo comma prevede che le modalità di valutazione delle attività delle AFAM, nonché i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia, sono determinati con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7 e 8, della legge n. 508 del 1999. Per quel che riguarda la formulazione del testo, segnala che, all'articolo 4, comma 2, sembrerebbe opportuno chiarire il riferimento alle procedure di cui all'articolo 12, comma 4, lett. a), che si riferisce ai compiti delle aree funzionali; all'articolo 6 sembrerebbe opportuno chiarire se il Direttore - citato nello stesso articolo - e il Comitato consultivo di cui all'articolo 11 facciano parte degli organi dell'Agenzia; all'articolo 10, comma 3, sembrerebbe, inoltre opportuno chiarire a quale organo spetti gestire il colloquio per la nomina del Direttore; all'articolo 14, comma 2, occorre individuare un unico dies a quo per la soppressione degli attuali Comitati di valutazione, mentre al comma 5 del medesimo articolo, il riferimento corretto sembrerebbe essere al solo comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, poiché il comma 8 reca i criteri e i principi direttivi per l'emanazione dei regolamenti. Con riferimento all' Allegato A, sembrerebbe, infine, opportuno chiarire se la mancata citazione dell'Area I significhi che nella medesima non è presente personale non dirigenziale.
Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI