V Commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Disegno di legge n. 2936

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010).

Disegno di legge n. 2937

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

BOZZA

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

A.C. 2936

ART. 2.

      Sopprimere il comma 48:

      Conseguentemente, alla Tabella D, apportare le seguenti modificazioni:

          Missione: Italia in Europa e nel mondo; programma: partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE; voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge 183 del 1987:

          2010: - 51.900;
          2011: - 16.700;
          2012: - 16.700.

      Aggiungere la missione: Agricoltura politiche agroalimentari e pesca; Programma: Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione; voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto legislativo n. 102 del 2004: articolo 15, comma 2, primo periodo, incentivi assicurativi: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.5.6. Investimenti CAP 7439):

          2010: + 51.900;
          2011: + 16.700;
          2012: + 16.700.
2. 1381. Il Governo.

      Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

      56. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soppressa la figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di seguito denominato Testo unico, ad eccezione di quello provinciale. Le funzioni dei difensori civici comunali possono essere attribuite ai difensori civici della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune, che assumono la denominazione di «difensori civici territoriali».
      57. I difensori civici territoriali sono competenti a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. La loro competenza, in tali ambiti, riguarda le attività dell'amministrazione provinciale e comunale.
      58. Fatto salvo quanto previsto dal comma 56, i difensori civici eletti ai sensi del citato articolo 11 e in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dalle proprie funzioni alla scadenza del proprio incarico.
      59. I comuni, con apposita convenzione con la provincia, possono assicurare la difesa civica ai cittadini nei confronti della propria amministrazione. In tal caso, la difesa civica è attribuita ai difensori civici territoriali di cui al comma 56.
      60. È abrogato l'articolo 11 del testo unico.
      61. Sono abrogate le norme che alla data di entrata in vigore della presente legge disciplinano la figura del difensore civico soppressa in base ai commi da 56 a 60, nonché sono abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con i commi da 56 a 60.
      62. A decorrere dall'anno 2010, le leggi regionali possono prevedere la soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago esistenti e possono attribuire le funzioni già spettanti a tali comunità ad altri enti locali già esistenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
      63. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 6 maggio 2009, n. 42, il trenta per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.
      64. Al testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «le comunità montane, le comunità isolane» sono soppresse;

          b) all'articolo 4, comma 3, le parole: «ai comuni, alle province e alle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni e alle province»;

          c) gli articoli 27, 28 e 29 sono abrogati;

          d) all'articolo 58, comma 1, alinea, le parole: «, presidente e componente degli organi della comunità montane» sono soppresse;

          e) all'articolo 66, comma 1, le parole: «, di presidente o di assessore della comunità montana» sono soppresse;

          f) all'articolo 77, comma 2, le parole: «i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane,» sono soppresse;

          g) all'articolo 79:

              1) al comma 1, le parole: «delle comunità montane» sono soppresse;

              2) al comma 2, le parole: «ai presidenti delle comunità montane» sono soppresse;

              3) al comma 3, le parole: «delle comunità montane» sono soppresse;

              4) al comma 4, le parole: «delle comunità montane» e le parole: «presidenti delle comunità montane» sono soppresse;

          h) all'articolo 81, comma 1, le parole: «i presidenti delle comunità montane» sono soppresse;

          i) all'articolo 82:

              1) al comma 1, le parole: «il presidente della comunità montana» e le parole: «delle comunità montane» sono soppresse;

              2) al comma 2, le parole: «e delle comunità montane» sono soppresse;

              3) al comma 8, lettera c), le parole: «delle comunità montane» e le parole: «o alla popolazione montana della comunità montana» sono soppresse;

          l) all'articolo 86:

              1) al comma 1, le parole: «per i presidenti di comunità montane,» sono soppresse;

              2) al comma 5, le parole: «le comunità montane,» sono soppresse;

          m) all'articolo 137, comma 3, le parole: «allargata ai rappresentanti delle comunità montane» sono soppresse;

          n) all'articolo 142, comma 1, le parole: «e delle comunità montane» sono soppresse;

          o) all'articolo 156, comma 2:

              1) al primo periodo, le parole: «, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane» sono soppresse;

              2) al secondo periodo, le parole: «le comunità montane e» sono soppresse;

          p) all'articolo 162, comma 6, il terzo periodo è soppresso a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

          q) all'articolo 165, il comma 4 è abrogato a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

          r) all'articolo 169, comma 3, le parole: «e per le comunità montane» sono soppresse;

          s) all'articolo 175, comma 6, il secondo periodo è soppresso;

          t) all'articolo 197, comma 1, le parole: «delle comunità montane,» sono soppresse;

          u) all'articolo 204, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

          v) all'articolo 206, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

          z) all'articolo 207, comma 1, le parole: «nonché dalle comunità montane di cui fanno parte» sono soppresse;

          aa) all'articolo 208, comma 1, lettera b), le parole: «, le comunità montane» sono soppresse;

          bb) all'articolo 222, comma 1, le parole: «e per le comunità montane ai primi due titoli» sono soppresse;

          cc) all'articolo 224, comma 1, le parole: «, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «e del sindaco metropolitano»;

          dd) all'articolo 234, comma 3, le parole: «e nelle comunità montane» e le parole: «o dall'assemblea della comunità montana» sono soppresse;

          ee) all'articolo 236, comma 2, le parole: «, delle comunità montane» sono soppresse;

          ff) all'articolo 238, comma 1, le parole: «e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti» sono soppresse;

          gg) all'articolo 241, comma 5, le parole: «al revisore della comunità montana ed» e le parole: «, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed» sono soppresse;

          hh) all'articolo 242, comma 3, le parole: «Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni e province».

      65. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 34, comma 3, le parole: «, dei comuni e delle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e dei comuni» ed il comma 4 è abrogato;

          b) all'articolo 36, comma 1, alinea, le parole: «, a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «e a ciascun comune» e la lettera c) è abrogata;

          c) all'articolo 41, comma 1, le parole: «, di tutti i comuni e di tutte le comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «e di tutti i comuni» e il comma 4 è abrogato.

      66. Sono abrogate le norme che alla data di entrata in vigore della presente legge disciplinano le comunità montane, nonché sono abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con i commi da 62 a 65.
      67. Sono soppresse le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del Testo unico.
      68. I comuni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti alle soppressioni di cui al comma 67 con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. I comuni succedono alle circoscrizioni soppresse in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
      69. Le soppressioni di cui al comma 67 e le disposizioni di cui al comma 68 sono efficaci per le circoscrizioni comunali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere dalla cessazione dei rispettivi organi in carica alla medesima data.
      70. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina elettorale dei consigli comunali che assicuri la rappresentanza da parte degli eletti delle diverse aree territoriali che compongono il comune corrispondenti alle circoscrizioni di decentramento, nei comuni con popolazione superiore a 180.000 abitanti e nei comuni di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 6 maggio 2009, n. 42, possono essere istituite circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune. In ogni caso, le circoscrizioni di decentramento di cui al primo periodo non possono essere composte da un numero di componenti superiore a otto nei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti e da un numero di componenti superiore a dodici nei comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti. Nei comuni con popolazione superiore a 180.000 abitanti, il limite del numero dei componenti di cui al secondo periodo è efficace dalla data di cessazione degli organi delle circoscrizioni in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
      71. I componenti degli organi delle circoscrizioni non soppresse ai sensi del comma 67 e quelli degli organi delle circoscrizioni di nuova istituzione hanno diritto a percepire, dalla data di entrata in vigore della presente legge, esclusivamente un unico gettone di presenza, il cui ammontare è determinato ai sensi dell'articolo 82 del Testo unico per la partecipazione alla sedute dei rispettivi organi di appartenenza. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 82 del Testo unico, in nessun caso l'ammontare percepito può superare l'importo spettante ad un consigliere comunale.
      72. Sono abrogati i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 17 del Testo unico.
      73. Sono abrogate le norme che alla data di entrata in vigore della presente legge disciplinano le circoscrizioni di decentramento comunale soppresse in base ai commi da 67 a 72, nonché sono abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con i commi da 67 a 72.
      74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, possono conferire con propria legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge dai consorzi fra gli enti locali. Alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, sono soppressi i consorzi tra gli enti locali della regione interessata che esercitano funzioni e cessano i relativi organi.
      75. Con le leggi di cui al comma 74, le regioni disciplinano il trasferimento e la ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed assicurano che i trasferimenti avvengano entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      76. In caso di mancata approvazione delle leggi regionali entro il termine di cui al comma 74, i consorzi tra enti locali che esercitano funzioni sono soppressi. Entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 74 e nel caso di mancata entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 75, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, per i rapporti con le regioni ed i Ministri interessati, sono trasferite ai comuni le funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e le relative risorse. Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La soppressione dei consorzi ha efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      77. I comuni, qualora per effetto dell'attuazione di cui ai commi 74 e 75, siano titolari delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi, esercitano le funzioni medesime singolarmente o in forma associata, mediante convenzione o unione, I comuni succedono ai consorzi soppressi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.
      78. Sono esclusi dalla soppressione i consorzi che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico.
      79. All'articolo 31 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: «e l'esercizio associato di funzioni»;

          2) al comma 7, le parole: «determinate funzioni e», sono sostituite dalle seguenti: «determinati»;

          3) il comma 8 è abrogato.

      80. Sono abrogate, limitatamente ai consorzi quali forme di gestione associata di funzioni tra enti locali, le disposizioni contenute negli articoli 2, comma 2, 58, 60, 77, 79, 82, 86, 140, 141, 142, 146, 194, 207 e 273 del testo unico.
      81. Le abrogazioni di cui ai commi 79 e 80 sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di un anno di cui al comma 74.
      82. Sono esclusi dall'applicazione dei commi da 74 a 81 i bacini imbriferi montani.
      83. Sono abrogate le norme che alla data di entrata in vigore della presente legge disciplinano gli enti soppressi in base ai commi da 73 a 81, nonché sono abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con i commi da 73 a 81.
      84. L'articolo 37 del testo unico è sostituito dal seguente:

Art. 37.
(Composizione dei Consigli).

      1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

          a) da 45 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

          b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

          c) da 37 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

          d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

          e) da 22 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

          f) da 15 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

          g) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

          h) da 10 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

          i) da 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

      2. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della provincia e:

          a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

          b) da 30 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 700.001 e 1.400.000 abitanti;

          c) da 24 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 300.000 e 700.000 abitanti;

          d) da 20 membri nelle altre province.

      3. Il Presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
      4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

      85. Le disposizioni di cui al comma 84 sono efficaci a decorrere dalla data di cessazione dei mandati degli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
      86. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i commi 84 e 85.
      87. All'articolo 47 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, la Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a quanto stabilito, per ciascuna fascia di popolazione, dal comma 5».

      Il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le Giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

          a) non superiore a 2 nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; non superiore a 3 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 5 nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei comuni capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1 milione di abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

          b) non superiore a 4 per le province a cui sono assegnati 20 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 36 consiglieri».

      88. Le disposizioni di cui al commi 87 sono efficaci a decorrere dalla data di cessazione dei mandati degli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
      89. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i commi 87 e 88.
      90. All'articolo 36, comma 1, del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti il sindaco, in alternativa alla nomina degli assessori di cui all'articolo 47, comma 5, lettera a), del testo unico, come modificata dalla presente legge può delegare l'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri».
      91. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il comma 90.
      92. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale ed al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al Titolo VI della Parte seconda del testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Per i comuni di cui al primo periodo è facoltativa l'applicazione dell'articolo 229 del Testo unico. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione ed un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del Testo unico.
      93. All'articolo 108 del Testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo del comma 1, le parole: «superiore ai 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore ai 100.000 abitanti ovvero nei comuni capoluoghi di provincia»;

          b) al primo periodo del comma 3, le parole: «inferiore ai 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore ai 100.000 abitanti, ad eccezione dei comuni capoluoghi di provincia» e le parole: «i 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «i 100.000 abitanti».

      94. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il comma 93.
      95. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, l'indennità di fine mandato, la diaria, il rimborso spese, l'assegno vitalizio a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, non possono eccedere complessivamente, in alcun caso, l'indennità spettante ai membri del Parlamento.
      96. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e a decorrere dall'anno 2012, rispettivamente di 4 milioni di euro, di 23 milioni di euro e di 33 milioni di euro per le province e di 16 milioni di euro, di 92 milioni di euro e di 132 milioni di euro per i comuni. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 56 a 95. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2010, la riduzione del fondo ordinario prevista dal presente comma si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale. I risparmi di spesa derivanti dal presente comma affluiscono al fondo di cui all'articolo 3, comma 7, con le modalità ivi previste.
      97. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'adeguamento a quanto previsto dai commi dal 56 a 95 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
2. 1375. Il Governo.

      Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

      56. Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 ed il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo aree sottoutilizzate che ciascun programma attuativo regionale destina ad intervento di risanamento ambientale.
      57. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone nonché la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sono nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si applica l'articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, del predetto decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo.
      58. L'attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 56, nonché quella di verifica, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvede con le proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un Ispettorato generale, cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con due dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, e successive modificazioni, si provvede a definire l'articolazione dell'Ispettorato generale, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali non generali fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 14. La spesa derivante dall'istituzione dell'Ispettorato generale è compensata mediante soppressione di un numero di posizioni dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario effettivamente ricoperte. Ai fini del conferimento dei due incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rende indisponibili, contestualmente al conferimento degli incarichi e per tutta la durata degli stessi, un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario, individuate tra quelle resesi disponibili nell'anno di conferimento di ciascun incarico, ovvero, in subordine, per la quota parte, nell'ambito delle facoltà assunzionali del Ministero consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale, anche non dirigenziale, verificatesi nell'anno precedente.
2. 1377. Il Governo.

      Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

      56. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 341:

              1) all'alinea, le parole: «delle seguenti agevolazioni nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate» sono sostituite dalle seguenti: «di un contributo nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 parametrato a:»;

              2) le lettere a) e b) sono soppresse;

              3) alla lettera c), le parole: «esenzione dall'imposta comunale sugli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «all'imposta comunale sugli immobili dovuta»;

              4) alla lettera d), le parole da: «esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente» fino a: «per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «all'ammontare dei contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'ammontare è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. Il contributo»:

          b) al comma 341-ter le parole: «regime agevolativo» sono sostituite dalla seguente: «contributo»;

          c) il comma 341-quater è sostituito dal seguente: «341-quater. I comuni nel cui territorio ricadano la zone franche urbane individuate dal CIPE con la delibera n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2009, sulla base delle istanze presentate dai soggetti di cui ai commi 341 e 341-bis, provvedono ad erogare il contributo di cui al comma 341, nel rispetto della decisione della Commissione europea C(2009)8126 definitivo del 28 ottobre 2009 e nei limiti delle risorse finanziarie individuate con la predetta delibera n. 14/2009, nonché sulla base delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali secondo modalità stabilite con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, limitatamente alla misura di cui alla lettera d) del comma 341».
2. 1383. Il Governo.

      Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

      56. Per l'importo della quota capitale relativa ai finanziamenti e ai contratti di leasing di cui all'accordo sottoscritto il 3 agosto 2009 dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle altre Associazioni di categoria e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ed alle successive integrazioni dello stesso, si presume un rendimento del 2 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale in capo al soggetto creditore per il periodo d'imposta in corso alla data di perfezionamento della rimodulazione delle scadenze. Il rendimento di cui al periodo precedente si presume del 3 per cento nel caso in cui la rimodulazione delle scadenze sia effettuata entro il 31 dicembre 2009. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità relative alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini dei relativi controlli.
      57. Il beneficio di cui al comma precedente può essere fruito alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis).
      58. In alternativa a quanto previsto al comma precedente, il beneficio può essere fruito alle condizioni e nei limiti previsti per gli aiuti di importo limitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2009, dal decreto medesimo, nonché dalla comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009, come modificata dalla comunicazione, di analogo contenuto, del 25 febbraio 2009, e dalla decisione della Commissione europea C(2009)2477 del 28 maggio 2009. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono previsti termini, condizioni e modalità di presentazione delle istanze di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      59. Allo scopo di semplificare, razionalizzare, omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni accessorie dei pubblici dipendenti e per favorire il monitoraggio della spesa del personale, a partire dal novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, gravanti sui capitoli di bilancio, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, sarà disposto contestualmente al pagamento delle competenze fisse mediante emissione di un cedolino unico. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative nonché eventuali settori da escludere in prima applicazione. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche e cura del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e 12 milioni di euro per l'anno 2011.
      60. All'articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2:

              1) dopo le parole: «6 giugno 2009», sono inserite le seguenti: «e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2009»;

              2) il numero: «24», è sostituito dal seguente: «60»;

              3) la parola: «gennaio», è sostituita dalla parola: «giugno»;

          b) al comma 3:

              1) il numero: «24», è sostituito dal seguente: «60»;

              2) la parola: «gennaio», è sostituita dalla parola: «giugno».

      61. Agli oneri derivanti dai commi da 56 a 60, pari a 223 milioni di euro per l'anno 2010 e 198 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge e per l'anno 2011, quanto a 200 milioni di euro, mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 59. Le maggiori entrate per l'anno 2012 derivanti dai commi 56 e 60 affluiscono al fondo di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge con le medesime modalità ivi previste.
2. 1380. Il Governo.

      Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

      56. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali saranno sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 57.
      57. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o conferire ai fondi di cui al comma 56 che potranno costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge.
      58. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 57, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che siano assoggettati alla disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro 30 giorni.
      59. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di cui al comma 57, sono disciplinate le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio (SGR), per il suo funzionamento e per le cessioni delle quote del fondo, fermo restando che gli immobili conferiti che siano ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del cronoprogramma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 57 è riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.
      60. Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi dal 56 al 58 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1 e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
      61. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, fermo restando l'importo dovuto in favore del comune di Roma di cui al comma 62, le quote di risorse, fino ad una percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui al comma 56, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare, mediante riassegnazione previo versamento all'entrata al Ministero della difesa, da iscrivere in un apposito fondo in conto capitale istituito nello stato di previsione del Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter.2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di Programma di stabilità e crescita, nonché all'entrata del bilancio dello Stato per la stabilità finanziaria dei conti pubblici. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. E comunque assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso alla difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.
      62. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o conferimento degli immobili di cui al comma 57, è attribuito al comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 56, un complesso di beni per un valore pari a 600 milioni di euro.
      63. È concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al comune di Roma per le esigenze di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 62 per provvedere, quanto a 500 milioni di euro, al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione è erogata secondo termini e condizioni disciplinati in un'apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il comune di Roma e, comunque, subordinatamente al conferimento degli immobili ai fondi di cui al comma 57, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010. Per ulteriori interventi infrastrutturali, è autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente legge.
      64. All'articolo 78, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato il Commissario straordinario del Governo».
2. 1382. Il Governo.

      Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

      56. Sono prorogate, a decorrere dall'anno 2010 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d), punti da 1) a 4), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria è commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello di riferimento.
      57. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le spese di personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004, sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
      58. Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 57, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal medesimo comma:

          a) predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

          b) fissano parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi del presente comma.

      59. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 57 e 58 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.
      60. Ai fini dell'applicazione, nel triennio 2010-2012, delle disposizioni recate dall'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari ivi previsti sono da intendersi riferiti, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento delle spese di cui ai commi 57, 58 e 59.
      61. Sono prorogate, a decorrere dal 2010, le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto e settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      62. Le disposizioni recate dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernenti la materia del prezzo dei farmaci e delle quote di spettanza si interpretano nel senso che il termine brevetto è da intendersi riferito al brevetto sul principio attivo.
      63. A decorrere dall'anno 2010 gli oneri relativi ai diritti soggettivi di cui alle seguenti disposizioni legislative non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

          a) articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

          b) articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

          c) articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

          d) articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

          e) articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

          f) articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

          g) articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

      64. In applicazione di quanto disposto dal comma 63, lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dall'anno 2010 è corrispondentemente ridotto.

          Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

      8. All'articolo 9-bis, comma 5, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni».
      9. Le maggiori entrate derivanti dall'articolo 9-bis, comma 5 del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato ai sensi del presente articolo, confluiscono al Fondo di cui all'articolo 3, comma 7, con le medesime modalità ivi previste.
2. 1384. Il Governo.

      Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

      56. All'articolo 96, comma 4, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, dopo le parole: «di cui al comma 2, secondo periodo,» sono inserite le seguenti: «il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo».
      57. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9, le parole: «le esenzioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto»;

          b) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) i commi 4 e 5 sono soppressi;

              2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

      «6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione».

          c) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120»;

              2) al comma 2-bis, prima delle parole: «Per i processi», sono inserite le seguenti: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis,»;

              3) il comma 4 è soppresso.

      58. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula una o più convenzioni in base alle quali i crediti relativi alle spese di giustizia regolate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007, o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto prima della stessa data, mediante le seguenti attività:

          a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;

          b) iscrizione a ruolo del credito.

      59. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l'esigibilità dello stesso.
      60. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 57 sono versate in conto entrate dello Stato per essere riassegnate, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, alle pertinenti unità previsionali dello stato di previsione del Ministero della giustizia e destinate al finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria.
      61. All'articolo 36, comma 4, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «capoversi precedenti» sono aggiunte le seguenti: «, salva la pubblicazione sui giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia».
      62. Al comma 4 dell'articolo 171-ter della legge 21 aprile 1941, n. 633, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale».

      63. All'articolo 18 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale».
      64. Per far fronte alla grave ed urgente emergenza dovuta al sovrappopolamento delle carceri, sono stanziati complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinati all'attuazione, anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti, di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
      65. Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria procede, senza nuovi o maggiori oneri, per la realizzazione dei singoli interventi con i poteri previsti dall'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che esercita in via diretta, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, avvalendosi, in qualità di stazioni appaltanti, anche dei competenti uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      66. Nell'esercizio dei poteri commissariali indicati al comma 65, il Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria individua altresì le infrastrutture carcerarie ovvero le aree aventi la medesima destinazione, la cui proprietà possa costituire, per le particolari caratteristiche architettoniche o di allocazione, corrispettivo in sostituzione totale o parziale delle equivalenti somme di denaro, nei contratti per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie.
      67. L'approvazione dei progetti inerenti gli interventi inseriti nel programma, disposta dal Comitato interministeriale per la programmazione economica integrato nella sua composizione dal Presidente della regione interessata e dal Sindaco del comune sul cui territorio insistono le opere da realizzare, sostituisce ogni altro atto autorizzatorio o consultivo previsto dalla normativa vigente e perfeziona, ad ogni fine urbanistico o edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'intervento, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici. Gli immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Il Comitato delibera altresì anche in ordine al mutamento della destinazione d'uso e urbanistica degli immobili di cui al comma 68.
      68. All'articolo 44-bis del citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, i commi 5 e 6 sono soppressi.
      69. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con le regioni una o più convenzioni, finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per la realizzazione di progetti finalizzati al rilancio dell'economia in ambito locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia.
      70. I risparmi di spesa derivanti dai commi 56, 58 e da 61 a 63 del presente articolo, affluiscono al fondo di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge previo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, ai fini dell'accertamento del relativo ammontare e dell'individuazione della corrispondente riduzione dei pertinenti capitoli, per le spese di finanziamento dell'organizzazione giudiziaria.
2. 1385. Il Governo.

      Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

      56. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in una unica soluzione pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) con riguardo all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a uno; d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditati nell'anno precedente almeno tre mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data».
      57. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2:

              1) la parola: «tredici» è sostituita dalla parola: «dodici»;

              2) le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

              «3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo.».

      58. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. In via sperimentale, per l'anno 2010 per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.
      59. In via sperimentale per l'anno 2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino una offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, è riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
      60. La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza fra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del comma 59. Tale beneficio è concesso a domanda nei limiti di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione.
      61. In via sperimentale per l'anno 2010 la riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari della indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, che abbiano almeno 50 anni di età. La durata della riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
      62. Il beneficio di cui al comma 61 è concesso a domanda nei limiti di 120 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
      63. Sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al comma 10-bis, del medesimo articolo 19, dopo le parole: «in caso di licenziamento» sono aggiunte le seguenti: «o di cessazione del rapporto di lavoro».
      64. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è prorogato per l'anno 2010 nel limite di spesa di 15 milioni di euro.
      65. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2010 e nel limite delle risorse di cui al comma 67 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, e del comma 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al precedente periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
      66. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.
      67. Gli oneri derivanti dai commi da 63 a 66 sono posti a carico delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009 e delle risorse individuate per l'anno 2010 dall'articolo 1, commi 2 e 6, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
      68. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare una offerta formativa o una offerta di lavoro congruo.»;

          b) al comma 7, terzo periodo, le parole: «per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010»;

          c) al comma 7, dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Nel caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla vigente normativa, i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concorrono nella misura del 30 per cento al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennità di mobilità in deroga alla vigente normativa concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso finanziario dei fondi medesimi nella misura del 30 per cento è previsto nei casi di prima concessione in deroga. I fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono accedere alla banca dati di cui al comma 4, per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di informazioni.».

      69. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 5, lettera b), le parole: «ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti»;

          b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi del presente comma si applica l'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.».

      70. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al Titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni e, all'articolo 20, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 276 del 2003, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera i), le parole: «o territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «, territoriali o aziendali»; b) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: «i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici o privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia».
      71. Per la realizzazione delle misure sperimentali di cui ai commi 72 e 73, finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2010.
      72. Alle agenzie del lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è concesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 18:

          a) un incentivo di 1.200 euro per ogni lavoratore intermediato che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;

          b) un incentivo di 800 euro per ogni lavoratore intermediato che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;

          c) un incentivo tra i 2.500 e i 5.000 euro per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

      73. Gli incentivi di cui al comma 72 possono essere riconosciuti, alle stesse condizioni di cui al medesimo comma, anche agli operatori privati del lavoro accreditati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche mediante elenchi regionali sperimentali o provvisori.
      74. La gestione delle misure di cui ai commi da 71 a 73 è affidata a Italia Lavoro Spa d'intesa con la Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi alla occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 luglio 2011, Italia Lavoro Spa provvede a effettuare la verifica e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando i costi e l'impatto della misura, nonché la nuova occupazione generata per area territoriale, età, genere, e professionalità.
      75. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «parchi e monumenti» sono aggiunte le seguenti: «anche nel caso in cui il committente sia un ente locale»;

          b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole o le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università»;

          c) alla lettera g) del comma 1, le parole: «limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi» sono soppresse;

          d) alla lettera h-bis) del comma 1, dopo le parole: «settore produttivo», sono aggiunte le seguenti: «compresi gli enti locali»;

          e) dopo la lettera h-bis) del comma 1, è aggiunta la seguente: «h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie»;

          f) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: «In via sperimentale per l'anno 2010 per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale»;

          g) al comma 1-bis, le parole: «per il 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010» e, dopo le parole: «in tutti i settori produttivi», sono aggiunte le seguenti: «compresi gli enti locali»;

      76. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma: «2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto della vigente disciplina vincolistica in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto del patto di stabilità interno».
      77. Con effetto dal 1o gennaio 2010 ai trattamenti di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
      78. In via sperimentale, per l'anno 2010 nei limiti di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni e dell'indennità di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della predetta legge n. 223 del 1991. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione.
      79. All'articolo 9-bis, comma 5, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2009, n. 102, all'ultimo periodo dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,».
      80. Per la realizzazione delle sinergie logistiche, funzionali e organizzative delle strutture periferiche tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati, le predette amministrazioni sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni per l'utilizzo condiviso del proprio patrimonio strumentale e la realizzazione dei centri unici di servizio, riconoscendo alle am- ministrazioni conduttrici di cui al presente comma canoni agevolati con importi ridotti del 30 per cento rispetto al valore minimo rilevato dall'Agenzia del territorio attraverso l'Osservatorio del mercato immobiliare. I contratti di locazione stipulati per effetto delle convenzioni sono soggetti al parere di congruità da parte dell'Agenzia del demanio e degli altri organi competenti.
      81. Al fine di concorrere alla realizzazione delle sinergie organizzative e funzionali di cui al comma 80 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modifiche e integrazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La procedura di convalida della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale è effettuata dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente»;

          b) all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:

          1) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'astensione anticipata dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, sulla base di un accertamento medico dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale;

          2) al comma 5, dopo le parole: «del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «e quelli di cui al comma 3».

      82. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, si interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, da definirsi secondo le modalità stabilite nello stesso articolo, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.
      83. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo le parole: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono aggiunte le seguenti: «e di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
      84. All'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
      85. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.»
      86. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3 dopo le parole: «non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria», sono inserite le seguenti: «da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico e l'utilizzo, da parte del datore di lavoro imprenditore, di lavoro occasionale di tipo accessorio senza preventiva comunicazione all'INAIL,»;

          b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      3-bis. Il pagamento della sanzione di cui al comma 3 in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è subordinato al versamento di una somma pari a 100 euro per ciascun lavoratore. Le entrate derivanti dall'applicazione della predetta somma aggiuntiva di 100 euro per ciascun lavoratore confluiscono al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono destinate, secondo modalità definite annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento delle attività di contrasto al lavoro irregolare, al miglioramento delle dotazioni strumentali e alla realizzazione delle connessioni telematiche necessarie per il rafforzamento delle attività di accertamento delle violazioni.

      87. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «Nell'anno 2009», sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2010»; dopo le parole: «60 milioni di euro», è inserita la seguente: «annui»;

          b) all'articolo 5, comma 1, le parole: «31 dicembre 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

      88. Ai fini dell'applicazione del comma 86, i limiti di reddito indicati nelle disposizioni richiamate nel predetto comma sono da riferire all'anno 2009.
      89. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2010.
      90. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per l'anno 2010 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.
      91. Agli oneri derivanti dai commi da 56 a 88, pari a 1.125 milioni di euro per il 2010, 259 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2010 ai sensi dei commi 89 e 90, quanto a 975 milioni per l'anno 2010 e 259 milioni per l'anno 2011 e 5 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente legge.
2. 1386. Il Governo.

      Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

      56. All'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: «, con il subentro delle regioni Toscana, Sardegna e Campania in quelle relative alle società Toremar, Saremar, Caremar. La regione Lazio subentra altresì, per quanto di competenza, nella convenzione relativa al ramo pontino della società Caremar solo dopo avere acquisito, ai sensi del comma 3, il relativo ramo d'azienda»;

          b) al comma 12, le parole: «due rappresentanti designati, rispettivamente», sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante effettivo e di uno supplente designati, di concerto fra loro», ed alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero di due membri effettivi e di due membri supplenti, designati rispettivamente dai predetti ministeri, in funzione della composizione numerica del collegio sindacale determinata in sede di assemblea»;

          c) al comma 17, le parole: «sono così ripartite: ramo Campania, euro 19.839.226; ramo Lazio: euro 10.030.606.», sono sostituite dalle seguenti: «sono ripartite in euro 19.839.226,00, per il ramo Campania, e in euro 10.030.606,00, per il ramo Lazio, salvo conguagli tra le regioni Campania e Lazio all'esito della puntuale definizione dello stesso ramo d'azienda.»;

          d) dopo il comma 24, è inserito il seguente: «24-bis. Gli atti e le operazioni posti in essere per i trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15 sono esenti da imposizione fiscale».
*2. 1376. Il Governo.

(identico a 2.1238 Catone)

      Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

      56. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
      57. Al comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
      58. Dopo il comma 9 dell'articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente: «9-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i corpi di polizia ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso nell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate nell'anno precedente. Per le finalità di cui ai commi da 56 a 58 è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, 344 milioni di euro per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
      59. Agli oneri derivanti dai commi da 56 a 58, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2010 e 344 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a 71 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge.

      Conseguentemente, nella tabella A, alla voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

          2010: - ;
          2011: - ;
          2012: - 529.000.
2. 1378. Il Governo.

      Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

      56. Al fine di rilanciare il settore turistico attraverso il migliore coordinamento e la maggiore razionalizzazione della spesa

delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, rendendo altresì più efficaci ed efficienti gli interventi, anche sui poli archeologici e museali, il Ministro per il turismo sottoscrive appositi accordi di programma con i presidenti delle regioni interessate per individuare i più appropriati interventi ed iniziative, l'occorrente fabbisogno finanziario e la quota finanziaria relativa a ciascun intervento a tal fine destinata dai programmi attuativi regionali.
*2. 1374. Il Governo.

(identico a 2.1627 Gioacchino Alfano)

      Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:

      56. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia ed il continente - opera di preminente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonché dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano, in misura non inferiore al 51 per cento, ANAS S.p.A., le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato».
      57. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come modificato ai sensi del comma 56, è autorizzata la spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2012 quale contributo ad ANAS S.p.A. per la sottoscrizione e l'esecuzione, negli anni 2012 e seguenti, di aumenti di capitale della società di cui al medesimo articolo, al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.
      57. È approvato il secondo atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003 sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la Stretto di Messina S.p.A. ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. 1379. Il Governo.

ART. 3.

      Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: Le risorse aggiungere le seguenti: come integrate dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168;

          b) aggiungere, in fine, le parole: , per essere destinate alle finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge. Gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati da relazione tecnica ai sensi della normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, che devono essere espressi entro dieci giorni.

ELENCO 1
(articolo 3, comma 7)

INTERVENTO
Sostegno al settore dell'autotrasporto, anche attraverso la proroga di istituti vigenti
Prosecuzione della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace
Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali
Proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF, anche attraverso il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Garanzia dell'equilibrio di bilancio per gli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009 per sospensione riscossione entrate proprie
Adempimenti comunitari per enti locali
Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici
Interventi vari in agricoltura
Proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Incremento della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento delle università
Sostegno alle scuole non statali
Stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili
Esigenze funzionali del settore della giustizia
Sostegno per categorie socialmente svantaggiate
Ratifiche internazionali

3. 125. Il Governo.

A.C. 2937

      Alla Tabella 2, stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca di base e applicata, u.p.b. 12.1.2 - Interventi, apportare le seguenti variazioni:

          2010:

              CP: - 1.000.000;
              CS: - 1.000.000;

          2011:

              CP: - 1.500.000;
              CS: - 1.500.000.

      Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, u.p.b. 4.1.2 - Interventi, apportare le seguenti variazioni:

          2010:

              CP: + 1.707.553;
              CS: + 1.707.553;

          2011:

              CP: + 1.554.964;
              CS: + 1.554.964;

          2012:

              CP: + 4.131.672;
              CS: + 4.131.672.

      Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca nel settore dei trasporti, u.p.b. 5.1.2 - Interventi, apportare le seguenti variazioni:

          2010:

              CP: - 707.553;
              CS: - 707.553;

          2011:

              CP: - 54.964;
              CS: - 54.964;

          2012:

              CP: - 4.131.672;
              CS: - 4.131.672.
Tab. 2. 153. Il Governo.